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ALLEGATO 8 REGIONE PUGLIA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI Area Approvvigionamenti e Patrimonio SCRITTURA PRIVATA N. Per la fornitura di dispositivi e reagenti con il noleggio delle apparecchiature per la lavorazione , trattamento e controllo qualità degli emocomponenti, fotoferesi extracorporea, per l’esecuzione di indagini di immunoematologia (micro metodo su piastra, agglutinazione su colonna), per esecuzione esame emocromocitometrico completo di formula leucocitaria e determinazione della emoglobina. Gara n...... TRA L’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico Consorziale di Bari (di seguito nominata, per brevità, anche Azienda Ospedaliera), con sede legale in Bari, Piazza Giulio Cesare 11, rappresentata dal Direttore dell’Area Approvvigionamenti e Patrimonio, Dott. ______________, nato a ________ il _______________; E

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ALLEGATO 8

REGIONE PUGLIA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – CONSORZIALE

POLICLINICO DI BARI

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

Area Approvvigionamenti e Patrimonio

SCRITTURA PRIVATA N.

Per la fornitura di dispositivi e reagenti con il noleggio delle

apparecchiature per la lavorazione , trattamento e controllo

qualità degli emocomponenti, fotoferesi extracorporea, per

l’esecuzione di indagini di immunoematologia (micro metodo

su piastra, agglutinazione su colonna), per esecuzione

esame emocromocitometrico completo di formula

leucocitaria e determinazione della emoglobina. Gara n......

TRA

L’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico Consorziale di Bari (di seguito

nominata, per brevità, anche “Azienda Ospedaliera”), con sede legale in Bari,

Piazza Giulio Cesare 11, rappresentata dal Direttore dell’Area

Approvvigionamenti e Patrimonio, Dott. ______________, nato a ________ il

_______________;

E

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ALLEGATO 8

la Ditta ______________, sede legale in _________ (__) C.A.P. ______, Via

_____________, iscritta nel Registro delle Imprese di ______ al n.

____________, C.F. _____________, P. IVA ____________, domiciliata ai fini

del presente atto in ______ (_____) C.A.P. ________, Via _________, n.

____, rappresentata dal Dott. ________________, in qualità di Legale

Rappresentante Delegato, della ditta ___________, giusta poteri allo stesso

conferiti con atto del _______ n. ______ Rep., Notaio in ________ Dott.

___________, iscritto al Collegio Notarile di _______, durata in carica fino a

revoca (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);

PREMESSO

• che con deliberazione n. ____ del _____, il Fornitore è risultato

aggiudicatario della procedura aperta indetta per l’affidamento dell’appalto

di fornitura per il periodo di cinque anni fatto salvo il periodo di

proroga a partire dalla data del collaudo dei sistemi per un valore

complessivo di € ___.____,__ + IVA 22%, (CIG _______) presso la

U.O.C. Trasfusionale;

• che, per l’effetto, il Fornitore ha manifestato espressamente la volontà di

impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente contratto ed eseguire gli

Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito

stabiliti;

a) che il Fornitore ha presentato tutta la documentazione amministrativa

necessaria ai fini della stipula del presente atto;

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ALLEGATO 8

b) il Fornitore medesimo ha prestato la garanzia definitiva pari al __%

dell’importo complessivo (€______ oltre IVA) (al netto degli oneri

fiscali), decurtato del ____%, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50, (cauzione costituita da versamento in contanti o in titoli del

debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la

Tesoreria della Stazione appaltante per un importo pari a € _____ ovvero

Garanzia Fideiussoria stipulata con la Banca ____________ in ______, polizza

n. ______ il ________ per un importo pari a € _____) .

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto e degli

Ordinativi di Fornitura sono regolati in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che

costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi

intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni

contrattuali;

b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in

materia di contratti di diritto privato.

2) Le clausole del presente atto sono sostituite, modificate od abrogate

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ALLEGATO 8

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute

in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo

restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni

autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a

promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a

risolvere la fornitura in essere.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente atto definisce la disciplina normativa e contrattuale, relativa

alla fornitura per il periodo di cinque anni a partire dalla data

del collaudo dei sistemi, CIG ___________;

2. Il fornitore si impegna a procedere alla consegna ed alla installazione

delle apparecchiature nonché dei dispositivi medici/diagnostici indicate al

lotto del provvedimento n.____ del ______ a proprio rischio e con a

carico delle spese di qualsiasi natura, ivi compreso eventuali opere di

adattamento che si rendessero necessarie, per garantire l’avviamento. In

particolare, il Fornitore si impegna a procedere a propria cura e con oneri

a proprio carico, con l’installazione e gli allacciamenti di ogni genere,

provvedendo alla installazione a regola d’arte delle apparecchiature

fornite, eseguite le verifiche di sicurezza elettrica come da normativa

vigente, l’allacciamento all’impianto esistente e qualsiasi altra opera che si

dovesse rendere necessaria anche se non materialmente prevista dal

presente atto;

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ALLEGATO 8

Articolo 3

Responsabile della fornitura

1) Il Fornitore individua nel Dott. _____________________ il

Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni

effetto il Fornitore, il quale è referente nei confronti dell'Azienda

Ospedaliera;

2) I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono:

Dott. _______________ tel. ______________________ email:

____________________________;

3) l'Amministrazione nomina quale Direttore dell'esecuzione della

scrittura privata il Prof. ____________________.

Articolo 4

Durata

- la durata è di (5) cinque anni a decorrere dalla data del collaudo dei

sistemi indicati nella deliberazione n._______, salvo la facoltà di avvalersi

della opzione della proroga di ulteriore 12 mesi;

- Qualora l'importo massimo spendibile non venga esaurito nell'ambito del

periodo complessivo di vigenza contrattuale, la fornitura potrà subire una

proroga temporale fino ad esaurimento dell'importo massimo spendibile,

tenuto conto di tutte le opzioni esercitabili ed incluse nella presente

scrittura privata.

Articolo 5

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ALLEGATO 8

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo

contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla

fornitura dei sistemi, materiale di consumo e dei servizi oggetto del

presente contratto , nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria,

anche se materialmente non indicato nel presente contratto, per la

fornitura degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e

completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli

relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il

personale addetto all’esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione della fornitura a perfetta regola

d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le

modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto,

pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

3. La fornitura degli apparecchi e del relativo materiale di consumo deve

necessariamente essere conforme, salva espressa deroga, alle

caratteristiche tecniche, all’offerta Tecnica del Fornitore presentata in

occasione della procedura di gara aggiudicata con provvedimento

n......... In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione

delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni

tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere

emanate successivamente alla stipula della scrittura privata.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le

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ALLEGATO 8

norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore

successivamente alla stipula del presente atto, restano ad esclusivo

carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il

corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto,

avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti

dell'Azienda Ospedaliera assumendosene il medesimo Fornitore ogni

relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne

l'Azienda Ospedaliera da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale

inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o

richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni

contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività

svolte dal Centro Ordinante e/o da terzi autorizzati.

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi per la prestazione delle attività

contrattuali di personale specializzato che può accedere nei locali di

pertinenza dei laboratori interessati nel rispetto di tutte le relative

prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è

cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e

procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda Ospedaliera, per il tramite

del proprio Centro utilizzatore, di procedere in qualsiasi momento e

anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione

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ALLEGATO 8

degli approvvigionamenti oggetto degli Ordinativi di Fornitura e del

contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo

svolgimento di tali verifiche.

9. i quantitativi della presente fornitura potranno essere aumentati di un ul-

teriore 40% del valore massimo dell'importo totale di aggiudicazione per

singolo lotto alle condizioni riportate in offerta e nel disciplinare di gara a

patto che la fornitura sia identica per tipologia e qualità a quello origina-

riamente contrattata per un periodo corrispondente alla durata contrat-

tuale per le esigenze di altre Aziende Ospedaliere ed Istituti del Servizio

Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 07/01/2004 n.1;

10. l’A.O. potrà richiedere una variazione in aumento od in diminuzione della

prestazione, ivi incluse quelle complementari ai sensi dell’art. 106 com-

ma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che la D.A. sarà tenuto ad ese-

guire agli originari patti e condizioni, se contenuta entro un quinto del-

l'importo contrattuale e tale da non modificare la natura della prestazio-

ne inizialmente prevista nel contratto.

Articolo 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della presente

scrittura privata, a:

a) fornire il sistema entro 30 gg. solari dalla data di sottoscrizione del

presente contratto presso la sede dei locali delle U.O. e S.O. sopra

indicati. Rimarranno altresì a carico del fornitore tutti gli altri oneri inclusi

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ALLEGATO 8

i costi di trasferimento dell'apparecchiatura

b) fornire materiale di consumo ai prezzi indicati nell’offerta economica

n._________________ del ____________, nella quantità indicate nel

provvedimento n.______, entro 5 gg. solari a decorrere dalla data di

invio dell’ordine trasmesso per mezzo fax presso i recapiti del Fornitore,

pena l’applicazione delle “penali”. In casi eccezionali, quando l’urgenza

del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell’ordinativo di

fornitura, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività,

mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e

comunque entro 48 (quarantotto) ore solari dal ricevimento della

richiesta medesima. Detti prodotti dovranno essere consegnati, a cura e

spesa della Ditta aggiudicataria, presso i Magazzino di Farmacia

dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari così come indicati negli

ordinativi d’ordine e secondo le quantità che verranno specificate in

ciascun ordinativo d’acquisto che verrà emesso sulla base delle necessità

dei laboratori interessati.

c) Il Fornitore dovrà ritirare a propria cura e spese entro 24 ore dalla

chiamata, le merci che dovessero risultare difettose, o non conformi ai

requisiti, anche se manomesse o sottoposte ad esame di controllo. In

pendenza o in mancanza del ritiro i prodotti forniti resteranno a

disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte

dell’azienda Ospedaliera per eventuale degrado o deprezzamento che

dovessero subire. Qualora le spese di stoccaggio fossero rilevanti, le

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ALLEGATO 8

stesse saranno a carico del fornitore e saranno detratte dalla cauzione

prestata, ovvero dall’importo delle fatture in attesa di liquidazione.

d) La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata

consegna.

e) Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in

parte della Fornitura oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è

tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all’Amministrazione

richiedente entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordinativo. In

tale caso l’Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte

dall’Ordinativo.

f) L’accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleverà

il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai

vizi apparenti ed occulti riscontrati all’atto del consumo. La firma per

ricevuta non impegnerà in ogni caso l’azienda ospedaliera se non come

attestazione della quantità dei colli ricevuti; La quantità può essere

accertata dall’Azienda Ospedaliera anche in un secondo momento e

deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di

conseguenza vengono restituite al Fornitore. Nel caso in cui il Fornitore

rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata,

l’Azienda Ospedaliera procede direttamente all’acquisto sul libero

mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando

l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni

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ALLEGATO 8

altra spesa e/o danno fatte salve le penali; l’Azienda Ospedaliera si

riserverà il diritto di comunicare le proprie osservazioni ed eventuali

contestazioni, per iscritto. Il fornitore dovrà impegnarsi a rifondere il

materiale perso per problemi dovuti al cattivo funzionamento delle

apparecchiature;

g) sostituire le attrezzature qualora previste come dal capitolato, che

dovessero nel corso del presente atto risultare difettose o inutilizzabili a

causa di guasti irreparabili;

h) il fornitore dovrà impegnarsi a fornire adeguata formazione al personale

tecnico impiegato, secondo i termini e le modalità contenute nella

propria offerta tecnico-organizzativa al fine di consentire a quest’ultimo

di gestire nel corso della esecuzione della scrittura privata,

autonomamente l’apparecchiatura in oggetto;

i) manlevare e tenere indenne l'Azienda Ospedaliera dalle pretese che i

terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’utilizzo dei

beni oggetto del presente atto, ovvero in relazione a diritti di privativa

vantati da terzi;

j) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della

relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi

compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

k) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria

struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della scrittura privata,

indicando analiticamente le variazioni intervenute;

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ALLEGATO 8

l) garantire l’Amministrazione contraente contro l’evizione ex art.1476,

comma 3, c.c. nonché la conformità dell’Apparecchiatura alle

caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e dichiarate nell’offerta

tecnica;

Articolo 7

Consegna e verifica dell’apparecchiatura

1) Per l’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, il Fornitore

si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a porre a disposizione dell’Am-

ministrazione contraente il sistema indicato specificatamente nel provvedi-

mento n.________ ed ad effettuare la fornitura con le modalità stabilite

nel presente atto, nonché nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti di

gara.

2) In ogni caso la consegna del sistema, dovrà avvenire entro 30 gg. solari,

previo accordi con il Servizio di Manutenzione dell’Area Gestione Tecnica,

dalla data della sottoscrizione della presente scrittura privata, e sentito il

parere del Responsabile dell’esecuzione del contratto;

3) All’atto della consegna e dell’allocazione del sistema, secondo le modalità

comunicate dall’Amministrazione contraente, sarà redatto da parte del

Fornitore apposito verbale, in contraddittorio con il responsabile dell’ese-

cuzione del contratto aziendale, a mezzo del quale si è proceduto alla ve-

rifica della regolarità formale di quanto consegnato;

4) Il collaudo che dovrà essere certificato entro 7 giorni dalla consegna,sarà

inteso quale verifica di conformità con le caratteristiche tecniche e di fun-

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ALLEGATO 8

zionalità dichiarate in sede di offerta e comunque prescritte nel Capitolato

Tecnico; pertanto, il collaudo sarà inteso positivamente superato, in quan-

to il sistema è risultato conforme e correttamente funzionante, e tutte le

metodiche e gli eventuali interfacciamenti informatici previsti in capitolato,

sono stati implementati e verificati;

5) Il collaudo consisterà:

a) nella verifica della esistenza di tutta la documentazione a corredo della

fornitura, come previsto dalle vigenti normative e come previste dal com

plesso della documentazione di gara e della offerta tecnica della Ditta, ve-

rificata in particolare la presenza e la adeguatezza della documentazio-

ne tecnica a corredo della macchina (manuali, istruzioni, cd di installazio-

ne eccetera);

b) nell'accertamento della corrispondenza della fornitura alle caratteristiche

offerte dalla ditta in sede di gara, oltre che ad eventuali prescrizioni deri-

vanti dall’obbligo al rispetto della legge; in particolare, si procederà a

verificare l'esistenza e conformità di:

o apparecchiature principali;

o accessori, software, optionals eccetera

c) nella verifica della funzionalità della macchina, attraverso:

o opportune prove di funzionamento, creando simulazioni dell’attività

cui la macchina è destinata;

o prove e misurazioni strumentali;

o verifica del buon esito di tutti gli interfacciamenti informatici previ-

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ALLEGATO 8

sti;

d) nella verifica della corrispondenza dei lavori edili e impiantistici, ove previ-

sti o prescritti, alle caratteristiche indicate nella documentazione di gara,

alle caratteristiche indicate nella offerta della Ditta, alle prescrizioni di leg-

ge.

Tutto il materiale di uso e consumo necessario per il collaudo sarà posto

a disposizione dalla ditta a proprio esclusivo onere. Delle operazioni sarà

redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore.

La data del relativo verbale è considerata quale data di accettazione della

fornitura consegnata ed inizio della validità contrattuale.

Articolo 8

Manutenzione

1. Il fornitore ha l’impegno di effettuare tutte le operazioni di manuten-

zione ordinaria e straordinaria dei sistemi in uso al fine di garantire la

continuità operativa dell’attività. Detta attività dovrà essere prestata anche

per il periodo relativo alla eventuale proroga a partire dalla data del col-

laudo, con le modalità ed i termini indicati in sede di gara, compresi il ri-

spetto dei livelli di servizio, pena applicazione delle penali di cui oltre.

2. Fermo restando le condizioni migliorative contenute nell’offerta “tecni-

co-organizzativa”, del fornitore, in caso di guasto gli interventi di ripa-

razione dovranno essere effettuati entro le 8 ore lavorative dalla segnala

zione del guasto.

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ALLEGATO 8

3. La manutenzione ordinaria e straordinaria, che includerà eventualmen-

te le componenti hardware che verranno acquisite con le modalità pre-

viste dal presente capitolato, si intende riferita alle sotto indicate attività

di servizio:

• attivazione ed installazione gratuita dei nuovi aggiornamenti del

software gestionale che la ditta aggiudicataria dovesse immettere sul

mercato;

• sostituzione dei componenti del sistema che dovessero risultare non

perfettamente funzionanti ovvero che non dovessero mantenere ripro-

ducibile nel tempo le prestazioni dichiarate. In tal caso il fornitore ri-

marrà impegnato alla sostituzione della componentistica mal funzio-

nante entro e non oltre 10 giorni dalla data di segnalazione del gua-

sto;

4. Il fornitore potrà effettuare, senza alcun onere aggiuntivo, ulteriori

interventi manutentivi programmati, e necessari per un continuo e co-

stante miglioramento della funzionalità del sistema e dei program- mi

gestionali, senza limitare la funzionalità operativa del Laboratorio interessato

e concordando data e ora con il Responsabile del Labora- torio interessato;

5. Il Fornitore renderà noti, entro il termine fissato per la stipula della pre-

sente scrittura privata, il nominativo ed i recapiti (telefonico, fax, e-mail

del Referente della fornitura (di seguito descritto) e la ragione sociale,

l’indirizzo, i numeri telefonici ed i fax dei centri di assistenza di cui al capi-

tolato tecnico.

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ALLEGATO 8

Articolo 9

Supervisione e Controllo

Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione

ed esecuzione della presente scrittura privata, sono svolte dall’Amministrazio-

ne contraente, anche attraverso il Responsabile dell’esecuzione del contratto.

All’Amministrazione contraente è demandata anche l’applicazione delle penali

stabilite. In particolare l’Amministrazione contraente attuerà il controllo di

qualità dell’attività e del servizio prestato riservandosi il diritto di recesso dalla

scrittura privata qualora venga riscontrata una progressiva mancanza di quali-

tà nell’esecuzione della fornitura.

Articolo 10

Corrispettivi

1. Il corrispettivo di € ________ oltre IVA 22% dovuto al Fornitore

dall’Amministrazione contraente in relazione all’affidamento della fornitura

riportata analiticamente nel provvedimento n.____/_____, (ai prezzi ed

alle condizioni di cui all’offerta economica n. ___/__/__ del __.__.___),

acquista agli atti d'ufficio;

2. Il predetto corrispettivo si riferisce alla fornitura che verrà effettuata a

perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle

prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è

dovuto unicamente al Fornitore.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del

presente contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle

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ALLEGATO 8

disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità,

sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. Il predetto corrispettivo è determinato, a proprio rischio dal Fornitore in

base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è,

pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o

eventualità facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad

adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 11

Fatturazione, pagamenti e tracciabilità

1) Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo sarà effettuato

dall’Amministrazione contraente in favore del Fornitore sulla base delle fat-

ture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla

normativa, anche secondaria, vigente in materia, ed in conformità agli or-

dinativi emessi dall’Azienda Ospedaliera; In ogni caso, le fatture non po-

tranno essere emesse prima della data di accettazione della fornitura,

coincidente con l’esito positivo del collaudo. Per le quote relative al noleg-

gio ed alla fornitura dei contenitori, la fatturazione sarà effettuata con ca-

denza trimestrale sulla base delle quotazioni pattuite, previa verifica della

effettiva funzionalità degli strumenti nell’arco temporale del servizio pre-

stato a partire dalla data del collaudo, così come segnalato dal Direttore

dell’Unità Operativa. Il responsabile dell’esecuzione del contratto dovrà co-

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ALLEGATO 8

municare alla competente U.O. Inventario Beni Mobili Settore Beni di Ter-

zi, ogni eventuale guasto e/o malfunzionamento, non tempestivamente ri-

parato del sistema analitico aggiudicato, al fine di poter procedere alla re-

golare e puntuale liquidazione di quanto dovuto alla ditta fornitrice.

2) Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al pre-

sente contratto, al singolo ordinativo di fornitura e deve essere intestata e

spedita all’Amministrazione Contraente. La fattura deve contenere l’indica-

zione, indispensabile per la liquidazione al Centro Ordinante;

3) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestiva-

mente noto all’Amministrazione contraente, per quanto di propria compe-

tenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui

sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero

pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in

ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già

effettuati.

4) I pagamenti per le forniture saranno effettuati entro i termini previsti per

legge;

5) Scaduti i termini di pagamento senza che sia emesso il mandato, spettano

alle ditte aggiudicatarie, gli interessi moratori stabiliti in conformità al D.

Lgs. 192/2012;

6) Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell’art.1283 c.c.;

7) Si intendono ricevute il 15 del mese tutte la fatture registrate tra il 1° e

15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il

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ALLEGATO 8

16° e l’ultimo giorno del mese stesso.

8) Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il

caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà so-

spendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attivi-

tà previste nella presente scrittura privata e nei singoli ordinativi di forni-

tura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la pre-

sente scrittura privata e/o l’ordinativo di fornitura si potrà risolvere di di-

ritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con

lettera raccomandata A.R. dall’Azienda Ospedaliera;

9) Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all’art.3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e successive modifiche;

10) Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione ap-

paltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di

Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappal-

tatore/subcontraente), agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

11) Le coordinate dei conto correnti bancari dedicati alle commesse pubbliche,

ove dovranno confluire tutti i relativi movimenti finanziari effettuati esclu-

sivamente a mezzo bonifico bancario ai sensi della L.n. 136/10 e successi-

ve modifiche, sono le seguenti:

1 ____________________________________________

IBAN: ____________ - Swift Code ____________

Sono delegati ad operare su detti conti correnti i soggetti di seguito indicati:

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ALLEGATO 8

_________________ _____________________

12) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestiva-

mente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in

difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblica-

te nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine

ad eventuali ritardi di pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effet-

tuati;

Articolo 12

Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la

conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad

alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese

collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di

intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della

scrittura privata stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o

altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione

e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con essa

assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

d) Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese

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ALLEGATO 8

ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni

e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso

si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod.

Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al

risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 13

Penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Azienda Ospedaliera

ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la

consegna o il collaudo dell’apparecchiatura, il fornitore è tenuto a corrispondere, a ri-

chiesta della medesima Azienda Ospedaliera, una penale pari al 3% (tre) del corri-

spettivo pattuito in relazione al canone mensile di noleggio richiesto , IVA esclusa;

2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Azienda Ospe-

daliera, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine

stabilito per la sostituzione dei Beni non conformi a seguito di collaudo

di cui al precedente articolo, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’a-

zienda Ospedaliera una penale pari al 2 (due) % del corrispettivo pat-

tuito in relazione al canone di noleggio mensile IVA esclusa;

3. Per ogni giorno di mancata utilizzazione, nel corso dell’esecuzione del

contratto di noleggio, delle attrezzature per cause imputabili al Forni-

tore oltre alla decurtazione previste nel precedente articolo sul canone

mensile il Fornitore è tenuto a corrispondere, a richiesta dell’Azienda

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ALLEGATO 8

Ospedaliera una penale pari al 2(due) % del corrispettivo pattuito in

relazione al medesimo canone;

4. per ogni giorno lavorativo di ritardo, anche se imputabile a terzi, ri-

spetto ai termini stabiliti nel presente contratto per la consegna dei

beni (kit e materiale diagnostico ) , il Fornitore è tenuto a corrisponde-

re a richiesta dell’Azienda Ospedaliera, una penale pari al 2 (due) %,

del corrispettivo pattuito in relazione al materiale diagnostico

pattuito ,IVA inclusa;

5. per ogni giorno lavorativo di ritardo nelle operazioni di manutenzione , an-

che se imputabili a terzi, rispetto ai termini stabiliti nel presente contratto, il For-

nitore è tenuto a corrispondere a richiesta dell’azienda Ospedaliera una penale

pari al corrispettivo pattuito in relazione all’assistenza tecnica;

6. Deve considerarsi ritardo, anche il caso in cui il Fornitore esegua la

fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni

contenute nel presente atto e nel capitolato tecnico e nella propria

proposta tecnico organizzativa; In tali casi l’Azienda Ospedaliera appli-

cherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la fornitura

e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo conforme alle di-

sposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del mag-

gior danno;

7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applica-

zione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per

iscritto al Fornitore dall’Amministrazione della Azienda Ospedaliera; il

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ALLEGATO 8

Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzio-

ni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio

dell' Azienda Ospedaliera, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa

non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le pe-

nali come sopra indicate, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali, di cui al presente articolo,

non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbliga-

zione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’ob-

bligo di pagamento della medesima penale.

9. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal pre-

sente articolo non preclude il diritto della Azienda Ospedaliera a richie-

dere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

10. L’Azienda Ospedaliera potrà compensare i crediti derivanti dall’applica-

zione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al For-

nitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore

medesimo ovvero, per difetto avvalersi della cauzione di cui alle pre-

messe ed al successivo articolo od alle altre eventuali garanzie rilascia-

te dal Fornitore, senza bisogno di diffida , ulteriore accertamento o

procedimento giudiziario;

Articolo 14

Cauzione definitiva

1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti dal

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ALLEGATO 8

Fornitore, il Fornitore medesimo ha prestato la garanzia definitiva pari al

__% dell’importo complessivo (€______ oltre IVA) (al netto degli oneri

fiscali), decurtato del ____%, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50, (cauzione costituita da versamento in contanti o in titoli del

debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito

presso la Tesoreria della Stazione appaltante per un importo pari a €

_____ ovvero Garanzia Fideiussoria stipulata con la Banca ____________

in ______, polizza n. ______ il ________ per un importo pari a €

_____) .

2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell'appalto.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito

principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di

tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di

Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici

assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista

l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la

Azienda Ospedaliera, fermo restando quanto previsto nel precedente

articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti della Azienda Ospedaliera a far

data dalla sottoscrizione della presente scrittura privata;

6. La garanzia opera per tutta la durata del contratto, e, comunque, sino

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ALLEGATO 8

alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal

presente Atto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di

eventuali crediti della Azienda Ospedaliera verso il Fornitore, a seguito

della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, e decorsi i

termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in

forma scritta dall’Azienda Ospedaliera.

8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto

dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve

provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento

della relativa richiesta effettuata da parte dell’Azienda Ospedaliera.

9. La cauzione definitiva dovrà essere ricostituita proporzionalmente in caso

di proroga della presente scrittura privata.

10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,

l’Azienda Ospedaliera aggiudicatrice ha facoltà di dichiarare risolta la

scrittura privata;

Articolo 15

Custodia dei beni e responsabilità

Con riferimento alle attrezzature concesse in service, il fornitore detiene la

proprietà dei beni consegnati. Durante tutto il periodo del service, ivi incluso

l’eventuale periodo di proroga, rimarranno a carico del fornitore tutti i rischi di

perdite, furti incendi e danni relativi ai beni forniti; Rimarranno altresì a carico

del fornitore tutti i rischi di perdite, furti , incendi e danni durante il trasporto

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ALLEGATO 8

e la sosta presso i Laboratori interessati.

1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati,

di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in

alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all’esecuzione della scrittura privata.

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto

il materiale originario o predisposto in esecuzione della scrittura privata.

3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o di-vengano di

pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri

dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei

dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di

segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Ospedaliera

ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la scrittura privata, fermo restando

che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della scrittura privata nei casi in

cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a

gare e appalti, previa comunicazione all’Azienda Ospedaliera delle modalità

e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.

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ALLEGATO 8

196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di

riservatezza.

Articolo 16

Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e

della presente scrittura privata, la Azienda Ospedaliera potrà risolvere ai

sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al

Fornitore con raccomandata a/r nel caso di mancato adempimento delle

prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme

vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni

contenute nella scrittura privata.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi

assunti con la stipula della scrittura privata che si protragga oltre il termine

non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a

mezzo di raccomandata AR dall’Azienda Ospedaliera per porre fine

all’inadempimento, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di

considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolta di diritto la

scrittura privata e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare

una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore

per il risarcimento del danno. In ogni caso la Azienda Ospedaliera potrà

risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da

comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati

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ALLEGATO 8

da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

b) violazione delle norme in materia di cessione della scrittura privata e

dei crediti;

c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto di autore ed in

genere di privativa altrui intentate contro la Azienda Ospedaliera, ai

sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;

d) mancata rispondenza dei requisiti dei i prodotti forniti rispetto quanto

dichiarato in sede di gara;

e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il

termine di 10 (dieci) gg. dal ricevimento della relativa richiesta da

parte dell’Azienda Ospedaliera cui all’articolo “Cauzione definitiva”;

f) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale

sulle certificazioni necessarie di contenuto sostanzialmente diverso da

quello espresso nella presente scrittura privata;

g) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni

presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle

premesse, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all’art.80 del

D.Lgs. 50/16 abbiano accertato la mancanza dei requisiti di ordine

generale previsti dalla predetta normativa, nonché difformità tra le

caratteristiche fornite e quelle dichiarate nelle offerte;

h) ritardo superiore a 15 gg. nella consegna dell’attrezzatura rispetto a

quanto dichiarato in sede di gara;

i) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;

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j) violazione degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria previsti dalla L.

136/2010 e successive modifiche;

k) In tutti i casi di risoluzione del presente atto, la Azienda Ospedaliera

ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero

importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale

all’importo oggetto delle contestazioni.

l) Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale

di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera

raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della Azienda

Ospedaliera al risarcimento dell’ulteriore danno.

3. Il contratto si intenderà risolto nei casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. 50

del 2016 anche se non espressamente citati nel presente articolo.

Articolo 17

Recesso

1. L’Azienda Ospedaliera ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere

unilateralmente dalla scrittura privata, in tutto o in parte, in qualsiasi

momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da

comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente

esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della

legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure

concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la

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ALLEGATO 8

composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il

concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un

liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale

entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari

del Fornitore;

b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di

forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal

Bando di gara e dal Disciplinare di gara, relativi alla procedura

attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o

l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile

tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in

giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine

pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati

alle misure previste dalla normativa antimafia.

3) Il recesso è, inoltre, consentito:

a) per aderire alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dalla CONSIP

ai sensi delle vigenti normative nazionali;

b) per aderire alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto

aggregatore regionale ai sensi della vigente normativa regionale;

4) In deroga a quanto stabilito al precedente comma 3 lett. b) non si fa luogo

al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto , al

fine di allinearlo con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi

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ALLEGATO 8

stipulati dal Soggetto aggregatore;

5)Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le

prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno

alcuno per la Azienda Ospedaliera.

6)In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni

eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e

le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a

qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni

ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a

quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..

7) L’Azienda Ospedaliera ha diritto di recedere, altresì, unilateralmente dalla

scrittura privata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, nei casi previsti

dall’art. 109 del D.lgs. 50 del 2016 anche se non espressamente citati nel

presente articolo.

Articolo 18

Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016,

n. 50.

Articolo 19

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente

contratto a pena di nullità delle cessioni stesse salvo i casi previsti dall'art.

106 del D.Lgs 50/16.

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ALLEGATO 8

2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura

senza specifica autorizzazione da parte della Amministrazione debitrice.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai

precedenti commi, la Azienda Ospedaliera ha facoltà di dichiarare risolto il

contratto.

Articolo 20

Brevetti industriali e diritti d’autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o

all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto

di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione Contraente una

azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il

Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la medesima

Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti,

inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Azienda

Ospedaliera.

L’Azienda Ospedaliera si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle

iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il

Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un

proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente,

tentata nei confronti della Azienda Ospedaliera, quest’ultima, fermo restando

il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fon-

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ALLEGATO 8

data, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della scrittura privata, re-

cuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso

per i servizi erogati.

Articolo 21

Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e

tempestivamente l' Azienda Ospedaliera sulla evoluzione tecnica dei

prodotti oggetto della scrittura privata e delle conseguenti possibili

variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi

oggetto della medesima scrittura privata. Qualora vengano immessi in

commercio nuovi sistemi ovvero prodotti diversi e/o migliorativi di quelli

indicati in offerta, previa autorizzazione preventiva, l'Azienda Ospedaliera

potrà affidare, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, la

sostituzione delle apparecchiature/prodotti originariamente aggiudicati con

prodotti di nuova generazione immessi sul mercato, purché gli stessi

rappresentino un ulteriore evoluzione scientifica e tecnologica. In tal caso

la fornitura avverrà ai medesimi patti e condizioni originariamente

contrattuati. Nei limiti dell'importo massimo spendibile di cui al punto 3)

del presente articolo rimane facoltà dell'Azienda Ospedaliera effettuare

acquisizioni di beni e servizi ai sensi di quanto disposto dall'art. 63 comma

3, lett. b del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, verificata la congruità delle

quotazioni applicate.

2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che,

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ALLEGATO 8

di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune al

contratto ed ai suoi allegati.

Articolo 22

Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Azienda Ospeda-

liera, è competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Articolo 23

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con la sottoscrizione della presente scrittura privata, le parti, in relazione ai

trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della scrittura privata

medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le

informazioni previste dall’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in

materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle

modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.

L’Azienda Ospedaliera, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obbli-

ghi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della scrit-

tura privata dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate

al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi

degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. In ogni caso la Azienda Ospedaliera

dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione da

parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi

alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’e-

secuzione della scrittura privata e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini

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ALLEGATO 8

del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’a-

nalisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I trattamenti dei dati sono im-

prontati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed av-

vengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli art. 31 e succ. Del D.

Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichia-

rano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondo-

no al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per er-

rori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta impu-

tazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti

dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Qualora, in

relazione all’esecuzione della presente scrittura privata, vengano affidati al

Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Azienda Ospedaliera risulta tito-

lare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del tratta-

mento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs. n. 196/2003. In coerenza

con quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conse-

guenti a tale designazione consistono, in particolare:

a. nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive

misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal

Codice;

b. nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati

personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e

verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché

la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

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ALLEGATO 8

c. nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati,

alle richieste verbali dell’interessato;

d. nel trasmettere all’Azienda Ospedaliera, con la massima tempestività,

le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e

succ. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da

consentire all’Azienda Ospedaliera stessa di dare riscontro

all’interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì

all’Azienda Ospedaliera tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito

dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e. nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali,

impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto

trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle

istruzioni impartite;

f. nel consentire all’Azienda Ospedaliera, in quanto Titolare del

trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle

vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali,

fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 24

Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente atto viene redatto nella forma della scrittura privata semplice, da

registrarsi in caso d'uso. Sono a carico del Fornitore le spese dei bolli,

eventuali tasse di registrazione, ad eccezione di quelle che fanno carico

all’Amministrazione della Azienda Ospedaliera per legge. Il Fornitore dichiara

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ALLEGATO 8

che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che

trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto.

Articolo 25

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale

delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative

clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di

approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e,

comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non

può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità

o l’inefficacia di una delle clausole della scrittura privata non comporta

l’invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente

atto da parte della Azienda Ospedaliera non costituisce in nessun caso

rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che la medesima si riserva comunque

di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del

rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato

dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli

Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi,

a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del

presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo

diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

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ALLEGATO 8

Il presente atto, che consta di pagine ____ (____) viene letto, accettato e

sottoscritto dalle parti in data e luogo di cui sotto. Il presente contratto

viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n.°

20 contrassegni telematici, di € __,00 ciascuno, che vengono apposti anche

sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti d'Ufficio

dell'Azienda.

Il presente contratto, “redatto in modalità elettronica su ___ (____)

pagine, viene letto, accettato e sottoscritto dalle parti mediante apposizione

delle rispettive firme digitali, verificate le relative validità.

Bari,

Per l’Azienda Ospedaliero Universitaria Per la Ditta _______________

Policlinico Consorziale di Bari Il Legale Rappresentante Delegato

Il Direttore Dr. _______________________

Area Approvvigionamenti e Patrimonio

Dott. ______________

Il sottoscritto_____________________________, in qualità di Legale Rap-

presentante Delegato, della Ditta __________, dichiara di avere particolareg-

giata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti

ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod.

Civ., dichiarano altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di

avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative

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ALLEGATO 8

clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e con-

dizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici e disciplina applicabi-

le), Articolo 2 (Oggetto), Articolo 3 (Responsabile della fornitura), Articolo 4

(Durata), Articolo 5 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità),

Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 7 (Consegna e veri-

fica dell’apparecchiatura e della merce), Articolo 8 (Manutenzione), Articolo 9

(Supervisione e controllo), Articolo 10 (Corrispettivi), Articolo 11 (Fatturazione

e pagamenti ), Articolo 12 (Trasparenza), Articolo 13 (Penali), Articolo 14

(Cauzione definitiva), Articolo 15 (Custodia dei beni e responsabilità), Articolo

16 (Risoluzione), Articolo 17 (Recesso), Articolo 18 (Subappalto), Articolo 19

(Divieto di cessione della scrittura privata e dei crediti), Articolo 20 (Brevetti

industriali e diritti d’autore), Articolo 21 (Aggiornamento tecnologico), Articolo

22 (Foro competente), Articolo 23 (Trattamento dei dati, consenso al tratta-

mento), Articolo 24 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 25 (Clausola

finale).

Ditta ________________________

Il Rappresentate Legale Delegato

Dott._________________________