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>> Speciale AMMINISTRARE Immobili ANACI - ANACAM UNA SINERGIA PER LA SICUREZZA di Giuseppe De Filippis DISABILITÀ E ASCENSORI NEGLI APPARATI NORMATIVI NAZIONALE ED EUROPEO di Paolo Tattoli - Tecnologo ISPESL e Presidente della Commissione Ascensori dell’UNI UNA NORMA (EN 81-21) PER GLI ASCENSORI NUOVI NEGLI EDIFICI ESISTENTI di Giovanni Varisco IMPIANTI CONDOMINIALI E RISPARMIO ENERGETICO: IL RUOLO DELL’ASCENSORE di Luciano Faletto, membro del gruppo di lavoro ISO TC 178/WG10 (Energy Efficiency for Lifts, Escalators and Moving Walks) L’ascensore

AMMINISTRARE Immobili >>Speciale - dpservizi.eu · parti di ascensori elettrici, rispondenti a norme preesistenti alla UNI EN 81-1, in conformità con la legislazione vigente sono

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AnACI - AnACAM unA SInERGIA pER LA SICuREzzAdi Giuseppe De Filippis

DISABILITÀ E ASCEnSORI nEGLI AppARATI nORMATIVI nAzIOnALE ED EuROpEOdi Paolo Tattoli - Tecnologo ISPESL e Presidente della Commissione Ascensori dell’UNI

unA nORMA (En 81-21) pER GLI ASCEnSORI nuOVI nEGLI EDIFICI ESISTEnTIdi Giovanni Varisco

IMpIAnTI COnDOMInIALI E RISpARMIO EnERGETICO: IL RuOLO DELL’ASCEnSOREdi Luciano Faletto, membro del gruppo di lavoro ISO TC 178/WG10 (Energy Efficiency for Lifts,

Escalators and Moving Walks)

L’ascensore

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di Giuseppe De Filippis

Al fine di meglio chiarire tutte le fasi manutentive legate ad una corretta gestione dell’impianto ho chiesto all’Anacam (Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manu-tenzione Ascensori) da sempre nostra alleata nella fase di interscambio culturale e tecnico, di effettuare una serie di convegni sull’utilizzo e sulla gestione dell’impianto nonché sulle normative legate alla sicurezza. Al Presidente Naziona-le Michele Mazzarda, agli amici di sempre Giovanni Cavalla-ro, Pasquale Fiore, Paolo Tattoli, e tutti i dirigenti Anacam, di cui mi pregio e sono onorato della loro amicizia, un vivo ringraziamento per la fattiva collaborazione e per la dispo-nibilità dimostrata verso la nostra associazione.

Storicamente l’ANACI (Associazione Nazionale Amministra-tori Condominiali e Immobiliari) e l’ANACAM hanno sempre sviluppato azioni e manifestazioni atte a migliorare la ge-stione degli ascensori al fine di accrescerne la sicurezza.

Quale delegato ANACI del settore ascensori, in questi ulti-mi anni ho intensificato la mia presenza nelle manifestazio-ni più significative, quali convegni, fiere, ecc., acquisendo conoscenze e, spesso, da relatore ho indicato il punto di vista della nostra associazione in merito alle varie problema-tiche scaturite nel tempo, in modo particolare, in occasione dell’entrata in vigore di nuove norme. Più volte ho eviden-ziato, ed ora lo ribadisco, che in questi ultimi anni vi è stata un’eccessiva produzione di normative da parte della UE che si aggiungono a quelle nazionali. È bene non dimenticare che in Italia sono in esercizio circa 800.000 ascensori, il più alto numero tra tutti gli Stati dell’UE; di questi oltre il 40% ha più di 30 anni; quindi, occorrono tempi tecnici ben de-finiti per l’attuazione di una qualsiasi norma e, pertanto, l’Italia, all’interno delle varie commissioni tecniche, con i propri rappresentanti, deve far emergere questa peculiarità fissando per ogni Stato membro i tempi di applicazione in funzione del rapporto parco impianti/imprese esecutrici dei lavori, evitando così l’ausilio del subappalto.

Al fine di un efficace studio delle norme EN 81-80, EN 81-70, UNI 10411-1, occorre analizzare ed approfondire il grado di concorrenzialità tra la finalità di “sicurezza” delle norme la responsabilità e il capitale da investire. Bisogna innanzitutto effettuare una valorizzazione tra le norme, le direttive e le raccomandazioni emanate dalla UE. Le regole costituite delle leggi europee sono immediatamente vinco-lanti per gli Stati membri che sono impegnati a dare ad esse un’applicazione immediata. Le direttive, anche se importan-ti, si pongono ad un livello inferiore e sono rivolte agli Stati membri per i quali esse sono vincolanti, per quanto riguarda gli obiettivi, avendo libera scelta di forme e metodo di im-plementazione. Un successivo livello è rappresentato dal-le decisioni europee che conferiscono diritti o impongono doveri a Stati, compagnie, individui e sono obbligatorie e

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immediatamente applicabili da parte di coloro ai quali esse sono indirizzate. L’ultimo livello è rappresentato dalle racco-mandazioni e opinioni che, indirizzate a Stati, compagnie, individui, pur non essendo vincolanti hanno un elevato valore politico e morale. Ora, analizzando gli aspetti tec-nici delle norme prese in considerazione, devo rilevare con soddisfazione che la EN 81-80 ha sopperito ad una lacuna che la direttiva 95/16/CE aveva intrinsecamente adottato. Infatti, la stessa, recepita dal nostro Stato con DPR 162/99, stabilisce i criteri di sicurezza dei nuovi impianti installati a partire dal 01/07/1999 lasciando fuori dai livelli di sicurez-za oltre 600.000 impianti e senza prevedere un graduale adeguamento degli impianti preesistenti. Probabilmente l’onda emotiva degli incidenti avvenuti negli ultimi tempi e l’interesse suscitato dall’opinione pubblica, fatta eccezione di qualche inutile ed incosciente opposizione di chi per ri-sparmiare era pronto a correre grossi rischi, hanno indotto il CEN a livello europeo a varare la EN 81-80 e il Ministro Scajola ad emettere il D.M. 23/07/2009 che incrementa la sicurezza degli ascensori esistenti. La norma EN 81-70, inoltre, facilita l’accessibilità degli ascensori di tutti i tipi di utenti (disabili, persone con mobili-tà ridotta, anziani, malati), permettendo agli stessi l’utilizzo del mezzo senza l’ausilio di particolari dispositivi di assisten-za. Infine i criteri di buona tecnica per sostituire o modificare parti di ascensori elettrici, rispondenti a norme preesistenti alla UNI EN 81-1, in conformità con la legislazione vigente sono stati indicati dalla norma UNI 10411-1. Alla luce di quanto esposto e previsto dalle norme europee sulla sicu-rezza di chi viaggia in ascensore, la domanda spontanea che nasce in ognuno di noi è: “ma esiste davvero una concor-renzialità tra la finalità di queste norme, la responsabilità della mancata esecuzione delle stesse e il capitale da inve-stire per la sicurezza?”

A mio avviso la risposta è no! Non credo possa esistere una minima forma di concorrenza tra la sicurezza e quanto si spende per essa senza tener conto delle responsabilità in capo ai legali rappresentanti e alle ditte manutentrici. Certo bisogna affidarsi alla serietà delle imprese e dei tecnici, per questo è nata la sinergia di interventi tra l’ANACI e l’ANA-CAM, al fine di tutelare non solo chi usa l’ascensore ma anche chi, per renderlo sicuro, deve investire del denaro. Da sempre l’ANACI è impegnata nella costruzione del concre-to senza per questo pretendere titoli ed onori, al contrario di chi con superficialità ha confuso la sicurezza con il so-spetto, la sicurezza con la speculazione, la sicurezza con il superfluo. Infatti, la sicurezza dell’impianto è affidata alla ditta manutentrice e perciò non deve essere delegata ad altri; la vita umana è un bene prezioso che va salvaguardato al di sopra di ogni interesse e, quindi, bisogna diffidare di soggetti improvvisati o, peggio ancora, di coloro che tratta-no un servizio così delicato come mera mercanzia. Infine, è auspicabile una guida ed un coordinamento del settore da parte del Ministero delle Attività Produttive per fissare un comportamento uniforme degli Organismi Notificati e dele-gando all’ISPESL il controllo sistematico del mercato.

La professionalità degli amministratori ANACI e la serietà delle aziende ascensoriste organizzate sono proiettate al migliora-mento della sicurezza e della funzionalità degli ascensori. n

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di Paolo Tattoli

PREMESSAQualche volta mi viene chiesto di fornire spiegazioni sulle mo-dalità di applicazione delle norme in campo ascensoristico. Ultimamente uno dei temi più affrontati è quello del rapporto tra apparecchiature di sollevamento e disabilità, anche alla luce della approvazione e armonizzazione a livello di una nor-ma specifica, la EN 81-70 (accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili), e del suo “inserirsi” nel panora-ma legislativo vigente.

Dai proprietari ai committenti pubblici, dagli addetti ai lavori alle Associazioni a difesa dei diritti delle persone con disabili-tà, tutti chiedono di capire se in Italia, per l’abbattimento del-le barriere architettoniche tramite gli ascensori, si debba ap-plicare la EN 81-70 o le prescrizioni tecniche del DM 236/89 in edifici privati e il DPR 503/96 in edifici pubblici.

Ne scaturisce, ed è lungi dall’essere terminato, un dibattito – anche vivace - sul rapporto tra legislazione nazionale e dispo-sizioni europee, funzionale da un lato a definire una corretta ed univoca applicazione dei disposti normativi, ad evitare so-vrapposizioni, duplicazioni o non applicazioni, e, dall’altro, a ottenere una fruibilità del costruito la più alta possibile.

Note sono infatti le difficoltà che si incontrano nel dover af-frontare l’installazione di un ascensore nuovo in un edificio, nuovo o esistente che sia.

L’APPROCCIO ITALIANOLa legislazione nazionale di riferimento in materia è la Legge 09.01.1989, n.13 recante «Disposizioni per favorire il supe-ramento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati», laddove stabilisce, nello specifico, che gli im-mobili con più di tre livelli fuori terra, vedranno obbligato-riamente installato un ascensore per ogni scala principale, raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

Sempre nel 1989, il D.M. 14.06.1989, n.236, pubblica le “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architetto-niche”; nel decreto i punti che riguardano la realizzazione dell’ascensore sono il punto 4.1.12, che stabilisce i criteri di progettazione che oggi, con uno sguardo alle Direttive Euro-pee Prodotto chiameremmo requisiti essenziali, ed il punto 8.1.12, che invece detta le specifiche funzionali e dimensio-nali (oggi regole tecniche) degli ascensori.

Senza approfondire le indicazioni contenute nei punti del DPR 236/89 ora accennati vale la pena ricordare almeno che il punto 8.1.12 stabilisce:

l (tre) diverse dimensioni interne delle cabine, distinguen-do se trattasi di installazione in edifici di nuova edificazione residenziali, edifici di nuova edificazione non residenziali o adeguamento di edifici preesistenti,l le caratteristiche che devono possedere le porte,l la precisione di arresto della cabina ai piani e le modalità di stazionamento,l le caratteristiche delle segnalazioni e delle bottoniere di comando e di chiamata,l il sistema di allarme per i passeggeri eventualmente intrap-polati in cabina,l gli spazi esterni e le strutture edilizie adiacenti all’ascensore per facilitare la manovra di chiamata della cabina con l’acces-so e lo sbarco dalla stessa.

Tutte queste specificazioni hanno valore prescrittivo, anche se in sede di progetto (articolo 7.2, D.M. 236/1989) posso-no essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche stesse, purché rispondano alle esigen-ze sottintese dai criteri di progettazione. In questo caso, la dichiarazione di cui all’articolo 1 comma 4 della L. 13/1989 deve essere accompagnata da una relazione redatta da tec-nico abilitato e, corredata dai grafici necessari, illustrare l’al-ternativa proposta e l’equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.

Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione, l’articolo 7.5 del DM 236/1989 ammette deroghe alle norme del Decre-to stesso in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali e impiantistici. Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizza-tivo, previo parere favorevole dell’Ufficio Tecnico o del Tecnico incaricato dal Comune per l’istruttoria dei progetti.

Il problema dell’accessibilità in generale trova, almeno sot-to l’aspetto legislativo e regolamentare, la sua attuale so-luzione nazionale anche per gli spazi costruiti pubblici con il successivo DPR 503/96 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” il quale armonizza le prescrizioni e i criteri progettuali per la realizzazione di edifici e spazi di proprietà pubblica con quelli, contenuti nel D.M. 236/1989, relativi alla realizzazione di edifici e spazi di proprietà privata (articoli 4 e 15 del D.P.R. 503/96).

Va da ultimo ricordato che oggi, le abilitazioni edilizie per l’installazione di ascensori sono disciplinate dal DPR 6 giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-tari in materia di edilizia” e dai regolamenti edilizi comunali.

Questa carrellata sulla legislazione nazionale vigente non po-trebbe dirsi conclusa senza un accenno alla potestà legislativa in materia che spetta alle Regioni: la Lombardia, ad esempio, che con la Legge Regionale 20.02.1989, n.6 disciplina l’argo-mento, appunto, con “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione”.

L’APPROCCIO EUROPEOLe disposizione comunitarie relative alla installazione di nuovi ascensori fanno riferimento alla Direttiva Ascensori 95/16/CE (recepita in Italia con il DPR 162/1999), la quale prescrive che

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ogni ascensore di nuova installazione deve rispettare tutte le specifiche disposizioni legislative contenute nella citata diret-tiva ascensori, compresi i Requisiti Essenziali di Sicurezza e di Salute (RES), riportati nell’allegato I.

Altri requisiti essenziali di sicurezza che intersecano la “disa-bilità” con gli ascensori sono riscontrabili nell’allegato I alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, come esplicitato nella stessa Direttiva Ascensori, che nelle considerazioni generali, al punto 1.1 secondo capoverso indica che “allorquando il rischio corrispondente sussiste, e non è trattato nel presente allegato, si applicano i RES della direttiva macchine”.

I RES sono supportati da numerose norme armonizzate non obbligatorie; tuttavia, se e qualora volontariamente applicate, le stesse danno la presunzione di conformità ai requisiti essen-ziali specifici senza l’onere, da parte dell’installatore dell’ascen-sore o del fabbricante dei componenti di sicurezza, di provare la conformità a questi requisiti essenziali, attraverso la metodo-logia della valutazione dei rischi. Queste norme, elaborate da un apposito Comitato Tecnico (TC10) dell’Ente di Normazione Europeo preposto (CEN) vengono messe a disposizione di pro-gettisti, fabbricanti, installatori, manutentori e verificatori.

Le norme armonizzate più utilizzate per la progettazione e co-struzione degli ascensori sono le UNI EN 81-1e2, riferite rispet-tivamente agli ascensori di tipo elettrico ed idraulico, norme che, per quanto molto importanti, non coprono tutte le tipolo-gie e destinazioni d’uso degli ascensori compresi nel campo di applicazione della Direttiva Ascensori; per questa ragione, dal momento che per ascensori per particolari usi o destinazioni è necessario prevedere misure di sicurezza addizionali rispetto a quelli previsti dalle citate norme, il CEN ha elaborato ed ap-provato diverse norme armonizzate che si riferiscono ad appli-cazioni specifiche, come la EN 81-71 – Ascensori antivandalo, EN81-72 – ascensori antincendio. Tra le altre, per la presunzio-ne di conformità ai RES relativi alla disabilità, vi è la norma ar-monizzata EN 81-70 - Accessibilità agli ascensori per le perso-ne, compresi i disabili, che definisce i requisiti per l’accessibilità di nuovi ascensori, con cabina destinata al trasporto di persone anche disabili, con guide inclinate non più di 15° rispetto alla verticale; la stessa norma può essere impiegata come guida per l’adeguamento degli ascensori esistenti e ciò in coerenza a quanto stabilito dalla raccomandazione della Commissione eu-ropea relativa al miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti (95/216/CE - 8 giugno 1995).

Nella UNI EN 81-70 (versione in italiano della EN 81-70) sono riepilogate le informazioni circa i diversi livelli di accessibilità corrispondenti a tre diverse dimensioni minime della cabina, definite partendo dal presupposto che tali impianti possano essere utilizzati da disabili su sedia a rotelle. La norma lascia allo Stato Membro la possibilità di scegliere le dimensioni del-la cabina da impiegare in funzione anche della destinazione degli edifici (edifici di nuova edificazione o in caso di adegua-mento, residenziali e non residenziali).

ALCUNE CRITICITÀ - CONSIDERAzIONILa parallela analisi delle normative tecniche esistenti condotta fin qui in materia di accessibilità e all’utilizzabilità degli ascen-sori nuovi per disabili evidenzia come la norma UNI EN 81-70

supera e, per alcuni aspetti, contrasta con le specifiche fun-zionali e dimensionali prescritte dalle disposizioni nazionali, quali il D.M. 236/1989 (art. 8.1.12) per gli edifici e spazi pri-vati, il D.M. 503/1996 per gli edifici, spazi e servizi pubblici, e le leggi Regionali, quali la LR. 6/1989 della Lombardia (con le dimensioni di cabina, la disposizione dei comandi, le segna-lazioni ottiche ed acustiche, le protezioni delle porte contro l’urto e il cesoiamento tramite barriere a raggi luminosi).

La citata legislazione nazionale sugli ascensori è sostanzial-mente studiata per consentire l’accesso e l’uso degli ascen-sori alle persone con mobilità ridotta. Invece, nella norma ar-monizzata UNI EN 81-70 vengono specificati i requisiti minimi per l’accesso e l’utilizzo sicuro e indipendente degli ascensori da parte non solo di persone con mobilità ridotta ma an-che delle persone soggette ad ulteriori categorie di disabilità, quali la disabilità sensoriale (vista ridotta, udito ridotto, parola ridotta) e quella intellettuale (difficoltà di apprendimento).

Stabilito che le prescrizioni di una norma armonizzata non hanno mai il valore di imposizione, è invece obbligatorio che, deviando da esse, si dimostri che l’alternativa proposta non diminuisca il livello di sicurezza stabilito dalla norma stessa. Nel nostro caso, la deviazione da una prescrizione della UNI EN 81-70 deve essere supportata da una valutazione dei rischi che dimostri, con le soluzioni alternative adottate, l’equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili per garantire il livello di accessibilità da parte delle persone, incluse quelle disabili.

In mancanza di norme armonizzate, gli Stati membri adotta-no le disposizioni che ritengono necessarie per la corretta ap-plicazione dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I ma ciò è vero fintanto che non vengono approvate disposi-zioni europee, poiché, nel caso, la legislazione nazionale non può contrastare con l’apparato normativo europeo.

Per quanto sopra, come ho già avuto modo di dire e scrivere in diverse occasioni, in merito agli aspetti relativi alla com-mercializzazione degli ascensori per disabili da installare negli edifici, ritengo che si debbano intendere abrogati i criteri di progettazione e le specifiche funzionali/dimensionali, del DPR 503/96 e del DM 236/89, in contrasto con i requisiti essen-ziali di sicurezza della Direttiva Ascensori e le norme ad essa armonizzate.

In caso contrario si rischierebbe che l’installatore, pur rea-lizzando un ascensore per disabili conforme alle disposizio-ni del DPR 162/99 ed agli inderogabili requisiti essenziali di cui all’allegato I, seguendo norme armonizzate (UNI EN 81-1/2:2008, UNI EN 81-28:2004, UNI EN 81-70:2005) qualora non rispondenti alle specifiche funzionali e dimensionali (es. dimensioni interne della cabina) contenute all’art. 8.1.12 del D M 236/89, prima di metterlo in esercizio, anzi in fase di progettazione (art. 7.2 del D M 236/89), debba dimostrare che le soluzioni adottate, alternative alle specifiche, risponda-no comunque agli inderogabili criteri di progettazione di cui all’art. 4.1.12 del DM 236/89.

Discorso a parte meritano le situazioni di “modernizzazio-ne” di ascensori esistenti, poiché le Direttive si applicano solo all’installazione di ascensori nuovi.

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Nel caso specifico, ove non sia possibile l’installazione di ca-bine e porte con le dimensioni previste negli edifici di nuova costruzione, i requisiti minimi per l’accessibilità ai disabili e alle persone anziane non accompagnate di cui alle ricordate disposizioni nazionali (D.M. 236/1989, il D.P.R. 503/1996), insieme al più recente Decreto 23 luglio 2009 “Miglioramen-to della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”, e alle norme UNI EN 81-80 e UNI 10411-1/2 “Modifiche ad ascensori elettrici ed idraulici preesistenti alle UNI EN 81-1/2:1999”, sono attualmente necessari e suf-ficienti per dimostrare la conformità della modernizzazione di ascensori esistenti, alle disposizioni vigenti sull’accessibilità, senza nessun ulteriore onere.

In particolare, il Decreto 23 luglio 2009 stabilisce, tra l’altro, che le misure per assicurare l’accessibilità ai disabili negli ascensori installati prima dell’entrata in vigore del DPR162/99 (decreto di recepimento della direttiva ascensori) devono es-sere valutate, sotto la responsabilità del proprietario, specifi-camente caso per caso in funzione delle esigenze degli utiliz-zatori e dell’ambiente in cui l’impianto ascensore è inserito.

Ciò si può esplicitare attraverso una specifica analisi dei rischi, diversa per natura e significato da quella obbligatoria ai sensi dell’art. 2 del citato decreto, con lo scopo di valutare, oltre alle misure per l’accessibilità, anche quelle contro gli atti van-dalici e comportamento dell’ascensore in caso di incendio.

VERSO UNA SOLUzIONE?!L’ISPESL, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, ha segnalato da tempo al Ministero competente l’evi-dente incongruenza, ma alla data odierna non sono ancora state emanate disposizioni atte ad eliminare il problema.

Anche l’UNI è parte diligente nel tentativo di eliminare il contra-sto legislativo, dal momento che la Commissione UNI “Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili ed apparecchiature simi-lari” ha elaborato un documento di confronto tra i criteri pro-gettuali e soluzioni tecniche nazionali, regionali ed europee.

Una novità in materia è rappresentata dal fatto che sul sito ITACA (Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale – Associazione federale delle Regioni e delle Province autonome) è disponibile lo “Schema di regolamento per l’eliminazione delle barriere architettoni-che” che la Commissione di studio permanente ex art. 12 D.M. 236/1989, istituita dal Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, bozza di documento che, una volta svolto il complesso iter approva-tivo, dovrà sostituire tra l’altro il DPR 236/89.

È interessante notare che in questo documento (lo ripetiamo, ancora a livello di bozza) viene stabilito che “gli ascensori de-vono soddisfare le norme vigenti ed, in particolare, la norma armonizzata europea UNI EN 81-70 che prevede tre tipi di ascensori”.

Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali viene stabilito che negli edifici di nuova edificazione residenziali e non residenziali l’ascensore deve avere la cabina di 140 cm di

profondità e 110 cm di larghezza, una porta con luce netta minima di 90 cm posta sul lato corto, e che lo stesso deve consentire l’utilizzo da parte di una persona su sedia a ruo-te manuale e accompagnatore oppure di una persona con carrozzina elettrica; negli edifici preesistenti ove, in caso di adeguamento, non sia possibile l’installazione dell’ascenso-re come visto sopra, può essere installato l’ascensore che ha cabina di 125 cm di profondità e 100 cm di larghezza, porta con luce netta minima di 80 cm posta sul lato corto.

Seguono alcune “prescrizioni” di carattere tecnico che, al di là della conformità o allineamento o coerenza con quanto disposto dalla UNI EN 81-70, finiscono per essere inutili e in-generare confusione, dal momento che sarebbe stato suf-ficiente stabilire il principio della conformità dell’ascensore alla UNI EN 81-70 e definite con precisione le caratteristiche dimensionali dei vari tipi di ascensore.

Concludo questo intervento con l’auspicio che nel dibattito e confronto che ha già iniziato a svilupparsi intorno alla pro-posta della Commissione di studio si possano introdurre le correzioni necessarie con l’obiettivo di rendere, come speci-ficato all’inizio, le disposizioni relative alla installazione degli ascensori per disabili più coerenti, chiare e per questo il più facilmente fruibili possibile. n

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di Giovanni Varisco

1 - PREMESSE

L’installazione di un ascensore nuovo in un edificio esistente può incontrare dei problemi legati al fatto che la conforma-zione geometrica dell’edificio (solitamente non modificabile) consente difficilmente di disporre di un vano di corsa avente le misure alle estremità che soddisfino i requisiti stabiliti dalle norme armonizzate per gli ascensori sia elettrici sia idraulici (UNI EN 81-1 e UNI EN 81-2 rispettivamente).Da qualche mese la soluzione tecnica del problema (o dei problemi) che abbiamo elencato è stata fornita dalla nor-ma EN 81-21 la quale ha raggiunto il traguardo finale che consiste nella pubblicazione dei suoi riferimenti come norma armonizzata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (si veda la Gazzetta 2009/C 263/03 del 5 novembre 2009).

Si tratta della norma che contiene le regole di sicurezza per gli ascensori nuovi che devono essere installati in edifici già esistenti.Il lavoro di preparazione della norma è stato lungo perché è iniziato alla fine degli anni 90 e non poteva essere diver-samente stanti le importanti misure protettive da prevedere quando, per i vincoli imposti da un edificio esistente, non risulta possibile installare in un edificio già costruito un ascen-sore conforme alle norme armonizzate di base degli ascensori (UNI EN 81-1 e UNI EN 81-2).Cominciamo con il dire che cosa si intende per edificio esi-stente, ai sensi della norma EN 81-21. Un edificio esisten-te è “Un edificio occupato o già occupato prima dell’ordi-ne dell’ascensore. Un edificio, la cui struttura interna viene completamente rinnovata, è considerato un edificio nuovo”. Per inciso è importante osservare che la definizione testé ri-portata non è altro che il contenuto della nota 2 mostrata nel punto 1 delle norme EN 81-1&2:1998.Avendo avuto il compito ma soprattutto l’onore di coordinare il Gruppo di Lavoro che in questi ultimi anni ha provveduto a definire la norma citata, ho qui il piacere di ringraziare e ricor-dare tutte le persone che hanno collaborato all’importante lavoro per le loro grandi capacità e per le conoscenze dimo-strate nel corso dei lavori che si sono articolati lungo oltre cinquanta riunioni in vari Stati membri dell’Unione europea.

2 - LE PREMESSE DI CARATTERE TECNICOL’introduzione della norma armonizzata EN 81-21 espone con grande chiarezza i presupposti sui quali la norma stessa è stata sviluppata e quindi si fonda.I requisiti della norma garantiscono due livelli di sicurezza che sono stabiliti mediante:

1° Un arresto elettrico della cabina2° Un arresto meccanico della cabina

e l’ipotesi di base stabilisce che, nel caso di testata e/o fossa ridotta, la riduzione dei rischi deve avvenire automaticamente e non essere mai affidata al rispetto di procedure tranne il caso nel quale vi possono essere dispositivi di sicurezza esclusi trattandosi di montaggi e /o riparazioni.Si deve altresì ricordare che la norma può essere applicata solo agli ascensori da installare negli edifici esistenti perché tale limitazione era stata posta dalla Commissione europea quando ha dato mandato al CEN per la sua preparazione.I vari punti della norma EN 81-21 possono essere applicati solo se le condizioni “geometriche” dell’edificio non consen-tono il rispetto delle norme armonizzate UNI EN 81-1&2 che sono la prima regola da rispettare da parte dell’installatore.Se per qualche punto ciò non fosse possibile, l’installatore può ricorrere alla norma EN 81-21, ma solo per i punti del-le norme armonizzate UNI EN 81-1&2 che non è in grado di rispettare per le costrizioni provocate dalle caratteristiche dell’edificio.E’ anche opportuno ricordare che la norma non modifica al-cuna delle regole nazionali relative all’installazione di ascen-sori nuovi in edifici esistenti con testata e/o fossa ridotta (Autorizzazioni preventive ed eventuali deroghe richieste al Ministero dello Sviluppo Economico rimangono sempre inal-terate e obbligatorie).

3 - IL CONTENUTO DELLA NORMANel presente articolo non ci si propone di illustrare in dettaglio il contenuto della norma armonizzata EN 81-21, rimandando ovviamente alla lettura della stessa che per il momento è di-sponibile in lingua inglese ma che speriamo sarà tradotta in italiano nei prossimi mesi da parte di UNI che provvederà così ad agevolare gli installatori italiani che non hanno sufficiente dimestichezza con la lingua inglese.

3.1 - SPAzI LIbERI IN TESTATAL’ascensore deve essere munito di un sistema di sicurezza per il controllo del suo funzionamento quando il manutentore ac-cede al tetto della cabina e di dispositivi che creano gli spazi di sicurezza in testata (Tali dispositivi possono essere arresti mobili oppure un cosiddetto sistema preattivato o preazionato).Gli arresti mobili, quando fossero adottati, devono essere installati sotto il contrappeso per ascensori a frizione, sulla cabina per ascensori elettrici a tamburo ed esternamente al pistone nel caso di azionamenti idraulici. Gli arresti mobili per ascensori elettrici devono essere ammortizzati mentre per gli ascensori idraulici la decelerazione media della cabina non deve superare il noto valore di 1 gn.(9,81 m/s2).Il sistema preattivato o preazionato consiste di un dispositi-vo di azionamento in aggiunta a mezzi per attivare un arre-sto meccanico (mediante un collegamento pure meccanico). L’attivazione deve verificarsi nel caso in cui la cabina in salita raggiunga un punto fisso di intervento prederminato.E’ importante ricordare che il dispositivo di arresto fissato alla cabina deve agire sulle guide e deve essere azionato da un dispositivo meccanico. La massima decelerazione non deve superare 1 gn e nessuna influenza deve potere essere provo-cata da oggetti estranei, sporcizia, corrosione, ecc.Il dispositivo di arresto deve essere mantenuto attivo se la cabina si trova in qualunque posizione sopra il suo punto di azionamento e deve anche attivare un dispositivo elettrico di sicurezza. Il ripristino dopo l’intervento deve essere esegui-

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to da persona competente e il dispositivo, dopo il ripristino deve essere in condizioni di funzionamento.Infine, l’arresto della cabina (che deve essere poi mantenuta ferma) deve potere avvenire per ogni velocità che sia compresa tra 0 m/s e il valore della velocità di intervento del dispositivo di protezione contro la velocità eccessiva in salita della cabina.Le dimensioni prescritte per gli spazi liberi in testata sono 1,20 m + 0,035 v2 {m} in luogo di 1,0 m + 0,035 v2 {m} indi-cati nelle norme UNI EN 81-1&2:1998).Inoltre è prescritta la distanza minima di 0,30 m + 0,035 v2 {m} anche per le parti più alte del parapetto in posizione este-sa (qualora il medesimo esista).

3.2 - FUNzIONAMENTO DEGLI ARRESTI MObILI E DEGLI ALTRI DISPOSITIVIIl funzionamento degli arresti mobili o del dispositivo di ar-resto può essere previsto automaticamente (ma al più tardi quando è stato attivato il sistema di sicurezza), oppure anche manualmente ma rispettando alcune prescrizioni successiva-mente indicate.Arresti mobili e dispositivo di arresto devono essere muniti di dispositivi elettrici di sicurezza per controllarne la posizione estesa (attiva) e la posizione ritratta (inattiva). Il controllo del-le due posizioni consente quindi di conoscere se i dispositivi sono anche in una posizione intermedia tra quella attiva e quella inattiva.Nel caso di azionamento manuale, deve essere previsto un di-spositivo meccanico di arresto azionato dal sistema di sicurez-za in modo da impedire qualunque movimento della cabina in salita se gli arresti mobili o il dispositivo di intervento non sono in posizione attiva.

3.3 - INTERRUzIONE DELL’ALIMENTAzIONE ELETTRICAIn caso di interruzione dell’alimentazione elettrica, i dispositi-vi automatici devono essere attivati e mantenuti attivi almeno fino al momento del ripristino dell’alimentazione elettrica.Se i dispositivi sono manuali, i dispositivi meccanici di sicurez-za (arresto) devono essere attivati e mantenuti attivi almeno fino al momento del ripristino dell’alimentazione elettrica.

3.4 - SISTEMA DI SICUREzzAIl sistema di sicurezza ha come obiettivo evidente quello di fornire la sicurezza necessaria al manutentore.Deve essere costituito da un dispositivo elettrico di sicurezza bistabile il quale (dispositivo) deve essere ripristinato assieme al Sistema di Sicurezza.Il sistema di sicurezza deve essere attivato dall’apertura (con chiave) di ogni porta che dà accesso al tetto della cabina e deve escludere contestualmente il funzionamento normale dell’ascensore.Nel caso di porte di piano ad azionamento manuale (porte a battente), è prescritto un secondo contatto (non accessi-bile e in conformità al punto 14.1.2 delle norme UNI EN 81-1&2:1998) che deve prevenire qualunque movimento della cabina se risulta aperta qualsiasi porta che dà accesso al tetto della cabina.

3.5 - RITORNO AL FUNzIONAMENTO NORMALELa norma EN 81-21 presta particolare attenzione alle con-dizioni da rispettare quando l’ascensore deve essere posto nuovamente in manovra normale. Ciò è dovuto al fatto che

si tratta di ascensori che possono avere testata e fossa ridotte e quindi non presentare spazi di sicurezza in condizioni di funzionamento non controllato dalla manovra di ispezione e dai di dispositivi di sicurezza ad essa connessi.Di conseguenza è prescritto un dispositivo elettrico di ripri-stino (conforme al punto 14.1.2 delle norme UNI EN 81-&2:1998) che deve essere posto esternamente al vano di cor-sa e deve altresì essere accessibile solo a persone autorizzate per manutenzione, prove, emergenza.Nessun ripristino della manovra normale può verificarsi auto-maticamente a causa di una eventuale interruzione dell’ali-mentazione elettrica dell’ascensore.Il dispositivo di ripristino deve potere essere bloccato con un lucchetto o mezzo equivalente (prescrizione simile a quella per l’interruttore generale di forza motrice nel locale del mac-chinario).Sempre per motivazioni di sicurezza, tale dispositivo deve ave-re conseguenze effettive (ritorno al funzionamento normale dell’ascensore) soltanto se l’impianto non si trova in manovra di ispezione, se i dispositivi di arresto dell’ascensore non sono in condizione attiva (STOP inserito), se tutte le porte del vano di corsa sono chiuse e bloccate e se i dispositivi di sicurezza sono inattivi.

3.6 - FINE CORSA DI ISPEzIONE (AGGIUNTIVO)La norma prevede che i dispositivi di arresto necessari per garantire gli spazi di sicurezza al manutentore non siano fre-quentemente urtati.Di conseguenza, la cabina che si muove in manovra di ispe-zione verso l’alto deve essere arrestata – grazie a un fine cor-sa di ispezione - prima che gli arresti mobili siano urtati o il dispositivo di intervento attivi il dispositivo di arresto.Il fine corsa di ispezione deve permettere il movimento della cabina solo in direzione discendente.

3.7 - FUNzIONAMENTO DELL’ASCENSOREIl funzionamento dell’ascensore in manovra normale è con-sentito solo se gli arresti mobili o il dispositivo di preaziona-mento sono in posizione inattiva e se il sistema di sicurezza non è stato attivato.Se il sistema di sicurezza è stato attivato, la manovra di ispe-zione è possibile solo se gli arresti mobili o il dispositivo di preazionamento sono in posizione attiva e quindi garantisco-no l’esistenza dello spazio di sicurezza per il manutentore.Se il sistema di Sicurezza è stato attivato e se gli arresti mobili o il dispositivo di preazionamento non sono in posizione at-tiva, la manovra elettrica di emergenza deve essere possibile solo in direzione di discesa.

3.8 - PARAPETTOL’ascensore potrebbe richiedere l’installazione di un parapet-to sul tetto della cabina se fossero verificate le condizioni di possibile rischio di caduta descritte nel punto 8.13.3 delle norme armonizzate UNI EN 81-1&2:1998.Nel caso di testata ridotta, le dimensioni richieste per il pa-rapetto potrebbero creare un conflitto con tali requisiti o ad-dirittura provocare l’urto del parapetto contro il soffitto del vano di corsa.La norma EN 81-21 prevede quindi l’installazione perma-nente di un parapetto che possa essere posto in condizione “inattiva” durante il funzionamento normale e quindi evitare

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urti contro il soffitto del vano di corsa.In dipendenza di ciò, il parapetto deve essere permanente ed estensibile, controllato da un dispositivo elettrico di sicurezza che esclude il funzionamento normale se il parapetto risulta esteso (posizione attiva di massima estensione) ed esclude il funzionamento in manovra di ispezione se il parapetto risulta ritratto (posizione inattiva di “riposo”).Un interruttore direzionale deve interrompere il movimento in salita se il parapetto si trova in una “zona di collisione” ed escludere la manovra elettrica di emergenza in salita.La struttura del parapetto deve avere resistenza e fissaggi sufficienti per sopportare le forze prevedibili che vi possono essere applicate e permettere di rimanere nella posizione ri-piegata o estesa.Infine, il parapetto deve essere esteso e ritratto con il ma-nutentore che si trova su un’area sicura di almeno 0,12 m2 e con dimensione lineare di almeno 0,25 m (sono le stesse prescrizioni del punto 8.13.2 delle norme armonizzate UNI EN 81-1&2:1998).La norma EN 81-21 stabilisce pure che – se l’area da occupa-re per il montaggio e lo smontaggio del parapetto è prevista sul tetto della cabina – essa deve essere chiaramente indicata, deve essere anche visibile dal pianerottolo e nessun suo punto può trovarsi a meno di 0,50 m dai bordi del tetto della cabina ove esiste il rischio di caduta che deve essere protetto da un parapetto, esistendo una distanza superiore a 0,30 ma tra bor-do del tetto e difesa del vano di corsa, come stabilito dal punto 8.13.3 delle norme armonizzate UNI EN 81-1&2:1998.

3.9 - SPAzI LIbERI NELLA FOSSA DEL VANO DI CORSALe prescrizioni della norma EN 81-21 per quanto riguarda gli spazi di sicurezza nella fossa del vano di corsa, seguono una logica identica a quella adottata per gli spazi di sicurez-za nella testata e portano a prescrizioni facilmente intuibili e ricavabili se si sostituiscono i vocaboli “salita” con “discesa” (e viceversa), “sopra” con “sotto” (e viceversa) e“parapetto” con “grembiule”. Ma vi sono comunque alcune differenze che andiamo ora a esaminare nel dettaglio.Per tutti gli azionamenti (elettrico a frizione, elettrico a tam-buro, oleodinamico) gli arresti mobili devono essere sempre ammortizzati, installati nella fossa del vano di corsa e in modo che non si possano creare danni quando i medesimi vengono mossi da una posizione all’altra.Gli spazi liberi richiesti nella fossa del vano di corsa sono identici a quelli richiesti dalle norme armonizzate UNI EN 81-1&2:1998, con un’unica eccezione per la distanza minima tra la parte inferiore più bassa della cabina e il pavimento della fossa che deve essere 0,60 m (anziché 0,50 m come richiesto dalle norme armonizzate UNI EN 81-1&2:1998).Poiché non tutte le porte di piano possono dare accesso alla fossa del vano di corsa, la norma EN 81-21 assume come ipotesi di partenza che ogni porta (o botola) la cui soglia ha una distanza inferiore a 2,50 m dal pavimento della fossa è presunta essere una porta di accesso alla fossa (con tutte le conseguenze sui dispositivi di sicurezza automatici che devo-no essere previsti per la sicurezza del manutentore).

3.10 - GREMbIULE DELLA CAbINAAnche per il grembiule, nel caso di fossa del vano di corsa con dimensioni ridotte, possono esistere impedimenti alla sua in-stallazione secondo il punto 8.4 delle norme armonizzate EN

81-1&2:1998 che richiedono un paramento di almeno 0,75 m sotto ogni soglia di cabina.Secondo la EN 81-21 ogni soglia di cabina deve avere un grem-biule estensibile di larghezza pari all’apertura netta dell’ingres-so, con la sezione verticale della parte mobile più bassa che deve presentare uno smusso di inclinazione maggiore di 60° e una proiezione sul piano orizzontale di almeno 20mm.Le soluzioni possibili sono diverse ma, in ogni caso, il grem-biule in condizione estesa deve avere un’altezza della parte verticale maggiore o uguale di 0,75 m e presentare una resi-stenza tale da sopportare l’applicazione di una forza di 300 N su un’area della superficie di 5 cm² senza deformazione permanente o elastica che sia maggiore di 35 mm. Inoltre, l’altezza della parte verticale fissa deve essere maggiore della zona di sbloccaggio sopra il livello della soglia di piano.Le diverse conformazioni che può avere il grembiule sono so-stanzialmente tre.

3.10.1 - GREMbIULE – PRIMA SOLUzIONELa prima prevede un grembiule che si presenta in posizione ritratta (ripiegato per esempio sotto la cabina) durante il fun-zionamento normale dell’ascensore e che viene esteso ma-nualmente quando è necessario per il recupero di persone imprigionate nella cabina.Lo sblocco del grembiule deve avvenire mediante la chiave di sblocco di emergenza e il funzionamento normale dell’ascensore deve essere escluso se il grembiule non è in posizione ritratta.La porta della cabina deve essere munita di un dispositivo meccanico di blocco (come previsto nelle norme UNI EN 81-1&2:1998 al punto 8.9.3) e anche di un dispositivo meccanico per lo sbloccaggio della porta che deve essere raggiungibile dal pianerottolo di salvataggio delle persone imprigionate.Il riposizionamento del grembiule deve avvenire mediante mezzi manuali appropriati e operando da una posizione sicu-ra che la norma indica essere solo nella fossa, dalla fermata più bassa o dal tetto della cabina.Analogamente al parapetto sul tetto della cabina, la norma UNI EN 81-21 prescrive un interruttore direzionale che deve escludere il movimento discendente della cabina (in manovra di ispezione o per emergenza) in una zona di possibile colli-sione del grembiule con il pavimento della fossa, se il grem-biule stesso non è ritratto.

3.10.2 - GREMbIULE – SECONDA SOLUzIONELa seconda soluzione prevede ancora un grembiule che si presenta in posizione ritratta (ripiegato per esempio sotto la cabina) durante il funzionamento normale dell’ascensore e che viene esteso automaticamente nel caso di apertura di qualunque porta di piano avvenuta per mezzo della chiave di sblocco di emergenza. Anche applicando la presente soluzio-ne, la porta della cabina deve essere munita di un dispositivo meccanico di blocco (come previsto nelle norme UNI EN 81-1&2:1998 al punto 8.9.3) e anche di un dispositivo meccanico per lo sbloccaggio della porta che deve essere raggiungibile dal pianerottolo di salvataggio delle persone imprigionate.Il riposizionamento del grembiule deve avvenire automatica-mente oppure mediante mezzi manuali appropriati e operan-do da una posizione sicura che la norma indica essere solo nella fossa, dalla fermata più bassa o dal tetto della cabina.Analogamente al parapetto sul tetto della cabina, la nor-ma EN 81-21 prescrive un interruttore direzionale che deve

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esclude il movimento discendente della cabina (in manovra di ispezione o per emergenza) in una zona di possibile collisione del grembiule con il pavimento della fossa, se il grembiule stesso non è ritratto. Infine, in caso di interruzione dell’ali-mentazione elettrica dell’ascensore, il grembiule deve essere automaticamente esteso.

3.10.3 - GREMbIULE – TERzA SOLUzIONELa terza soluzione prevede un grembiule esteso quando l’ascensore è in manovra normale il quale viene ritratto quan-do la cabina raggiunge la posizione più bassa (si tratta della nota soluzione del grembiule di tipo telescopico).La manovra normale deve essere esclusa se il grembiule non è nella posizione estesa e se la cabina non ha ancora raggiunto una quota di almeno 1,0 m sopra la fermata più bassa.

3.11 - LOCALI DEL MACCHINARIO E PORTEL’altezza del locale del macchinario nelle aree di lavoro può essere ridotta fino a 1,80 m a condizione che il soffitto in tali zone sia rivestito con materiale soffice e rechi indicazioni di avvertimento relative all’altezza ridotta (strisce gialle e nere secondo la norma ISO 3864-1, e/o pittogrammi).Con misure simili, l’altezza minima della porta del locale del macchinario può essere ridotta fino a 1,70 m e una dimensio-ne della eventuale botola di accesso ai locali del macchinario può essere ridotta fino a 0,60 m.L’altezza di una porta di piano (se al piano interessato non può essere installata una porta di altezza di almeno 2,0 m) può essere ridotta fino a 1,80 m applicando le medesime misure protettive (strisce gialle e nere secondo la norma ISO 3864-1, e/o pittogrammi) e raccordando i bordi dell’architrave della porta con un’inclinazione inferiore a 30° fino all’altezza di 2,0 m oppure ricoprendo i bordi con materiale soffice e ricopren-do il meccanismo della porta fino all’altezza della porta della cabina.

3.12 - CONTRAPPESO IN VANO PROPRIOLa norma EN 81-21 consente di installare il contrappeso (o la massa di bilanciamento) in un vano proprio diverso da quello della cabina. Ciò se la configurazione dei luoghi non permet-te di installare una cabina con un’area tale da soddisfare le esigenze di trasporto richieste (per esempio per soddisfare l’esigenza di trasporto di persone disabili).La norma EN 81-21 dà quindi prescrizioni per le caratteristi-che del vano del contrappeso (o della massa di bilanciamen-to) e del sistema di guida di tali componenti.

3.13 - DIFESE DEL VANO DI CORSASe nell’edificio in questione fosse impossibile sostituire delle difese del vano di corsa già esistenti (per esempio a causa di disposizioni di protezione di beni artistici o monumentali) tali difese possono rimanere forate purché sia rispettato il pun-to 4.5 della norma EN ISO 13857 (in precedenza si trattava della norma EN 294:1992) e prevedendo uno schermo pro-tettivo cieco attorno ai dispositivi di blocco delle porte al fine di prevenire la manipolazione dei dispositivi blocco agendo dall’esterno del vano di corsa.Per inciso, è utile ricordare come le norme EN ISO 13857 ed EN 294:1992 forniscono le dimensioni massime consentite per le aperture nel vano di corsa in relazione alla distanza della parte mobile più vicina della macchina (ascensore).

3.14 - DISTANzA TRA CAbINA E CONTRAPPESO (O MAS-SA DI bILANCIAMENTO)La norma EN 81-21 consente una distanza ridotta tra cabina e contrappeso (o massa di bilanciamento).Tale distanza può scendere fino a 25 mm (contro i 50 mm ri-chiesti dalle norme armonizzate UNI EN 81-1&2:1998 nel punto 11.3) a condizione che sia prevista una guida di emergenza per il contrappeso o per la massa di bilanciamento così da prevenire i rischi di urto.

3.15 - PULEGGE NEL VANO DI CORSALa norma EN 81-21 consente di installare pulegge nella testata del vano di corsa, anche all’interno della proiezione della cabina a condizione che tali pulegge siano protette (secondo le prescrizioni delle norme armonizzate UNI EN 81-1&2:1998, nel punto 9.7), che siano previsti dispositivi di ritenuta contro la caduta delle pu-legge a causa di un difetto meccanico e provvedendo affinché le verifiche, le prove e la manutenzione possano essere eseguite in condizioni sicure dal tetto della cabina, dall’interno della cabina, da una piattaforma oppure dall’esterno del vano di corsa.

3.16 - INFORMAzIONI PER LA SICUREzzAAprendo ogni porta di accesso al tetto della cabina e/o alla fossa deve essere emessa una segnalazione visibile e/o udi-bile che deve confermare l’attivazione degli arresti mobili o del dispositivo di azionamento. Nel caso che i dispositivi di protezione esistano a entrambe le estremità del vano di corsa (testata e fossa che sono entrambe ridotte), è necessario co-noscere la provenienza dell’informazione.

Il manuale di manutenzione deve spiegare il funzionamento, l’impiego e la manutenzione del sistema di sicurezza e degli arresti mobili, del parapetto e del grembiule estensibili, del si-stema di arresto preazionato (con l’indicazione delle distanze di arresto nominali, minime, massime e la procedura da impie-gare se tali distanze risultassero fuori dai limiti prestabiliti).Sono anche richiesti cartelli del tipo: “Pericolo - Distanze ridotte in testata e in fossa - Rispettare le istruzioni” e un cartello negli spazi del macchinario sui dispositivi per la manovra di emergenza, sui dispositivi per il ripristino del funzionamento normale dell’ascen-sore, sul tetto della cabina e/o nella fossa del vano di corsa.

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Per il parapetto estensibile è necessario apporre un avviso sul tetto della cabina per informare circa la necessità di estendere il parapetto prima di ogni intervento sul tetto della cabina.Analogamente, per il grembiule è prescritto un cartello ben visibile dal pianerottolo per informare circa la necessità di estenderlo prima di procedere al salvataggio delle persone eventualmente imprigionate nella cabina.

4. - CONCLUSIONILa norma EN 81-21 ha raggiunto il traguardo finale che consiste nella pubblicazione dei suoi riferimenti come norma armonizzata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.Si tratta della norma che contiene le regole di sicurezza per gli ascensori nuovi che devono essere installati in edifici già esistenti.Da oggi in poi (più precisamente dal 5 novembre 2009) la norma è disponibile per il suo utilizzo e ogni ascensore instal-lato in un edificio esistente che fosse conforme a tale norma deve essere considerato conforme alla direttiva ascensori.Quanto sopra, fatti salvi i vincoli fissati dalla legislazione naziona-le per quanto riguarda l’installazione di ascensori con fossa e/o testata ridotta nel vano di corsa (richieste di deroga da presenta-re preventivamente al Ministero dello Sviluppo Economico). n

di Luciano Faletto

1. Quanto consumano gli ascensoriIl costo sempre più elevato dell’energia e la presa di coscienza della necessità di preservare l’ambiente, hanno fatto sì che ne-gli ultimi anni anche nel settore degli ascensori si sia verificato un positivo aumento di interesse e di sensibilità nei confronti del risparmio energetico.Risparmio che si può tradurre in una riduzione dei costi a carico del bilancio condominiale. Spesso, infatti, quando si vanno ad analizzare le spese condominiali sotto la voce “ascensore”, si scoprono i costi non trascurabili dell’energia elettrica da paga-re non già al manutentore dell’impianto, ma all’azienda ero-gatrice. In termini generali, si può dire che gli ascensori non sono grandi consumatori di energia. Secondo stime dell’ENEA – elaborate nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dal-la Commissione europea (E4 Project: Energy efficient elevators and escalators), i cui risultati per quanto riguarda l’Italia ver-ranno presentati in occasione di un apposito seminario” Wor-kshop” che si terrà presso la sede nazionale dell’Ente a Roma il 4 marzo 2010 – gli 850 mila ascensori in esercizio in Italia consu-merebbero 1,928 TWh in un anno, pari allo 0,58% del totale dei consumi elettrici del nostro Paese. Anche restringendo l’analisi al solo bilancio energetico degli edifici, gli impianti di sollevamento hanno un impatto limitato: secondo dati del Joint Research Cen-tre della Commissione europea, agli impianti di sollevamento vengono attribuiti il 4 per cento dei consumi energetici degli edifici del settore terziario, mentre secondo uno studio del 2006 della Swiss Agency for efficient energy in un piccolo condominio il consumo imputabile all’ascensore è pari a circa il 3 per cento dei consumi elettrici complessivi dello stabile.Gli ascensori installati in edifici destinati ad abitazione sono pari al 70% del totale del parco nazionale ma consumano solo il 30% dell’energia complessiva. Questo perché effettuano un numero di corse medio assai inferiore rispetto a quelli installati in altre tipologie di edificio: 137 corse al giorno secondo le stime di ENEA, contro, ad esempio, 822 corse medie di un impianto installato in un albergo.Proprio per la loro bassa incidenza sui consumi totali, gli ascen-sori non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, recepita nel nostro Paese con il D. Lgs. 192/2005, e quindi i loro consumi non rilevano ai fini della certificazione energetica dell’edificio.Nell’ottica di ridurre l’impatto sull’ecosistema, è chiaro che an-che per il consumo energetico degli ascensori è ragionevole ricercare modalità di risparmio, purché si tratti di soluzioni eco-nomicamente sostenibili nel loro complesso. Di soluzioni cioè che garantiscano, non solo a parole o con slogan di marketing, che l’investimento da effettuare possa essere ammortizzato in un lasso di tempo ragionevole, diciamo da 1 a 3 anni.

2. I consumi nelle fasi di corsa e di stand-byAnalizzando più specificamente i consumi degli ascensori condominiali, l’aspetto più rilevante che emerge dallo studio

IMpIAnTI COnDOMInIALI E RISpARMIO EnERGETICO: IL RuOLO DELL’ASCEnSORE

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condotto da ENEA è che circa i due terzi dell’energia assorbi-ta da tale tipologia di impianto è riferita alla fase di stand-by, cioè quando l’ascensore è fermo, ma non spento. L’impianto è infatti composto da dispositivi e apparecchi che consumano energia 24 ore su 24: illuminazione della cabina e dei display delle pulsantiere ai piani e in cabina, quadro elettrico, operatori delle porte, dispositivi di blocco delle porte, inverter etc. Per gli impianti che effettuano un numero elevato di corse, invece, i consumi nella fase di corsa spesso in taluni casi prevalgono su quelli nella fase di stand-by.

3. Le misure possibili per una riduzione dei consumiPer gli impianti condominiali perciò, è chiaro che i primi passi per ottenere una riduzione sostenibile dei consumi dovrebbero essere diretti in via prioritaria verso i fattori che influenzano la fase di stand-by. I fattori che influenzano i consumi energetici nella fase di corsa andrebbero eventualmente considerati in un secondo tempo, dal momento che assai difficilmentenella maggior parte dei casi, se non sempre, in ambito condominiale i costi degli interventi eventualmente implementabili a tal fine non potranno essere compensati dai risparmi energetici otte-nibili durante il ciclo di vita dell’impianto. Tali interventi potreb-bero inoltre comportare successivi aggravi di spesa per ricambi ed altri costi di manutenzione che certamente accrescerebbero ulteriormente gli oneri per la gestione degli ascensoriUna quota rilevante, e in alcuni casi preponderante, dei consu-mi in stand-by dell’ascensore è quella relativa all’illuminazione della cabina. La maggior parte delle cabine degli ascensori esi-stenti, e in particolare tutti quelli con le porte manuali, stazio-nano al piano con l’illuminazione accesa. Soprattutto quando

l’illuminazione della cabina è ottenuta con faretti alogeni, ma anche con lampadine ad incandescenza e, in misura minore, con tubi fluorescenti, l’energia assorbita 24 ore su 24 può es-sere molto elevata. Quindi un importante accorgimento ai fini della riduzione dei consumi è quello di intervenire sul quadro di manovra dell’impianto per consentire – laddove possibile – lo stazionamento con porte chiuse della cabina al piano e, di pari passo, sostituire almeno le lampade alogene o a incandescen-za con la moderna tecnologia dell’illuminazione con LED.Altre possibili misure atte a ridurre i consumi in standby – quali ad esempio l’entrata in uno stato di quiescenza dei dispositi-vi che assorbono energia (illuminazione, quadro di manovra, segnalazioni, inverter etc.) trascorso un certo tempo di inuti-lizzo – hanno un impatto più limitato sulla riduzione dei con-sumi complessivi dell’impianto e devono essere valutate caso per caso, tenendo conto della fattibilità e convenienza tecnica, quale la riduzione della vita delle lampade fluorescenti o di al-cuni componenti importanti degli inverter, che mal si prestano a ripetute accensioni e spegnimenti. e soprattutto Soprattutto bisogna tener conto della convenienza economi-ca complessiva nel tempo, considerando anche i costi per lo smaltimento dei componenti, l’acquisto dei ricambi e gli inevi-tabili oneri per le operazioni di sostituzione.Gli impianti più diffusi in ambito condominiale sono quelli con sistemi di trazione idraulica, rivelatisi nel tempo la soluzione migliore dal punto di vista dei costi, sia iniziali che di mante-nimento, della facilità di installazione, della sicurezza e della gestione complessiva dell’impianto, in particolare negli edifici con poche fermate e traffico non intenso. Dal punto di vista dei consumi energetici nella fase di corsa, questi ascensori con-

Consumo energetico degli ascensori in Italia per destinazione d’uso

Fonte: ENEA, The E4 Project, Italy Country Report

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sumano energia solo in salita, mentre per la discesa utilizzano la sola forza di gravità. Essi necessitano però di una potenza di allacciamento elevata in quanto hanno una notevole cor-rente di spunto, e per questo motivo sono penalizzati da costi tariffari più elevati praticati dalle aziende fornitrici di energia elettrica. Tuttavia, si iniziano a diffondere sul mercato soluzioni per ridurre la potenza impegnata dagli impianti idraulici attra-verso sistemi di miglioramento dell’efficienza meccanica, quali la riduzione dell’energia dissipata in salita e/o la parziale com-pensazione delle masse mobili, che consentono una riduzione della potenza installata, compensazione meccanici o di altro genere (impiego di inverter), e/o con controlli elettronici del sistema di valvole più sofisticati rispetto a quelli idraulici attual-mente in uso.Per quanto riguarda l’ecocompatibilità dell’olio idraulico, sostan-zialmente si può affermare che si tratti di un falso problema, utilizzato piuttosto strumentalmente da chi detiene posizioni dominanti di mercato nel settore della trazione elettrica. L’olio idraulico infatti, durante il ciclo di vita del prodotto, raramente necessita di essere sostituito. In ogni caso, i sistemi di riciclo e, ove necessario, di smaltimento e riciclo dell’olio alla fine del ci-clo di vita, molto lungo, sono rigidamente regolamentati e non molto costosi: i costi di smaltimento, oltretutto, sono pagati dal cliente finalegià al momento dell’acquisto dell’olio stesso.Una forte spinta al miglioramento dell’efficienza energetica degli ascensori, sia di quelli a trazione idraulica che elettrica, potrà essere data nei prossimi anni dall’applicazione del de-

creto 23 luglio 2009 sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti. Gli adeguamenti imposti dal decreto de-termineranno, soprattutto per gli impianti più vecchi e quin-di presumibilmente , in molti casi, meno efficienti dal punto di vista energetico, la necessità di sostituire componenti quali il motore/centralina idraulica e il quadro di manovra e quindi consentiranno di implementare anche, senza ulteriore aggra-vio di costi, soluzioni e dispositivi idonei a favorire una ridu-zione dei consumi energetici. In ogni caso è opportuno non accontentarsi delle descrizioni commerciali circa le prestazioni energetiche consentite dalle nuove soluzioni proposte: una attenta valutazione preliminare, anche affidata a terze parti esperte ed indipendenti, potrebbe contribuire a ridurre i costi delle modifiche e garantire una effettiva maggiore economia nei consumiPer quanto riguarda l’installazione di nuovi impianti, è neces-sario che ogni ascensore sia progettato per il suo uso specifico, anche dal punto di vista del consumo ed efficienza energetica e, soprattutto del suo impatto ambientale complessivo. Le so-luzioni migliori vanno verso la maggiore semplicità possibile, l’accessibilità, l’assenza di tecnologie proprietarie. Tecnologie proprietarie particolarmente sofisticate e adatte per edifici par-ticolari (altezze/corse e frequenze di utilizzo elevate) possono avere da una parte un effetto minimo, o nessuno, sul rispar-mio energetico, ma dall’altra un impatto significativo sui costi di manutenzione e, quindi, sui costi complessivi di gestione dell’impianto.n

Consumo energetico degli ascensori in Italia: fase di corsa e stand-by

Fonte: ENEA, The E4 Project, Italy Country Report

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