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Dichiarazione dei redditi - n. 1 di 163 www.commercialistatelematico.com
ASPETTI GENERALI DELL’ADEMPIMENTO
DICHIARATIVO
Dichiarazione dei redditi - n. 2 di 163 www.commercialistatelematico.com
Chi è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi -> i contribuenti che: hanno conseguito redditi nell’anno 2016 e non rientrano nei casi di esonero
espressamente previsti; sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di
partita Iva), anche nel caso in cui non hanno conseguito alcun reddito.
Tra l’altro, devono presentare la dichiarazione i lavoratori dipendenti: • che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più CU, nel caso in
cui l’imposta dovuta superi di oltre € 10,33 il totale delle ritenute subite; • che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a
titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, senza ritenute; • a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni e/o detrazioni d’imposta
non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola CU 2017); • che hanno percepito redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare
ritenute d’acconto (es.: collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa); • ai quali il sostituto d’imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà (art. 2
comma 2 D.L. n. 138/2011).
Soggetti obbligati
Dichiarazione dei redditi - n. 3 di 163 www.commercialistatelematico.com
Modello 730 ordinario
Scelta modello per l’adempimento dichiarativo
Modello 730 precompilato
Modello Redditi (non più unificato)
Modello Redditi precompilato
Dichiarazione dei redditi - n. 4 di 163 www.commercialistatelematico.com
PREMI DI RISULTATO
ai dipendenti del settore privato a cui sono stati corrisposti premi di risultato d’importo non superiore a € 2.000 lordi [o nel limite di € 2.500 lordi se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro] è stata riconosciuta una tassazione agevolata. Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione altrimenti si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite (quadro RC - rigo RC4).
L’indicazione delle somme percepite per premi di risultato è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del Bonus Irpef di cui al rigo RC14. In presenza di più CU non conguagliate o di CU non conguagliate e altre conguagliate si deve compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.
Novità del modello Redditi 2017 - PF
Dichiarazione dei redditi - n. 5 di 163 www.commercialistatelematico.com
REGIME SPECIALE PER I LAVORATORI IMPATRIATI
per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese.
Nella casella «Casi particolari» del quadro RC deve essere indicato il codice: «4» se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intende fruirne, in presenza dei requisiti previsti, direttamente in dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente deve essere indicato nei righi da RC1 a RC3 già nella misura
ridotta al 70%.
ASSICURAZIONI A TUTELA DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ GRAVE
a decorrere dal periodo d’imposta 2016 -> per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave -> elevato a € 750 l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19%.
Novità del modello Redditi 2017 - PF
Dichiarazione dei redditi - n. 6 di 163 www.commercialistatelematico.com
EROGAZIONI LIBERALI A
TUTELA DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ GRAVE
a decorrere dal periodo d’imposta 2016 -> sussiste la possibilità di beneficiare della deduzione del 20% delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a € 100.000, a favore: di trust; fondi speciali; che operano nel settore della beneficenza.
SCHOOL
BONUS
per le erogazioni liberali di ammontare fino a € 100.000 effettuate nel corso del 2016 in favore degli
istituti del sistema nazionale d’istruzione viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate che deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo.
Novità del modello Redditi 2017 - PF
Dichiarazione dei redditi - n. 7 di 163 www.commercialistatelematico.com
CREDITO D’IMPOSTA PER
VIDEO
SORVEGLIANZA
Viene riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali, che deve essere annotato nel rigo CR17 della SEZIONE IX. La quota percentuale del credito d’imposta spettante in relazione alle spese sostenute, nell’anno 2016: per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o
di sistemi di allarme; per contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla
prevenzione di attività criminali; è pari al 100% dell’importo richiesto, risultante dalle istanze validamente presentate fino al 20 marzo 2017 e deve essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Novità del modello Redditi 2017 - PF
Dichiarazione dei redditi - n. 8 di 163 www.commercialistatelematico.com
DETRAZIONE SPESE ARREDO
IMMOBILI GIOVANI COPPIE
alle giovani coppie: anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei
due componenti non ha più di 35 anni; che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da
adibire a propria abitazione principale; viene riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute, entro il limite di € 16.000, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale.
Novità del modello Redditi 2017 - PF
Dichiarazione dei redditi - n. 9 di 163 www.commercialistatelematico.com
DETRAZIONE SPESE PER CANONI DI
LEASING PER ABITAZIONE PRINCIPALE
ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto di leasing avevano un reddito non superiore a € 55.000 -> viene riconosciuta la detrazione del 19% dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale.
DETRAZIONE IVA PAGATA NEL
2016 PER L’ACQUISTO DI ABITAZIONI IN
CLASSE ENERGETICA
A o B
A coloro che nel 2016 hanno acquistato un’abitazione di classe energetica A o B -> riconosciuta la detrazione del 50% dell’Iva pagata nel 2016.
Novità del modello Redditi 2017 - PF
Dichiarazione dei redditi - n. 10 di 163 www.commercialistatelematico.com
Termini alternativi di
presentazione
A servizio postale (es.: eredi per conto del
de cuius) dal 2 maggio al 30 maggio
Trasmissione telematica diretta
Trasmissione tramite intermediario abilitato
Trasmissione tramite ufficio locale Agenzia
entrate
entro il 30 settembre 2017 -> sabato -> proroga al 2 ottobre 2017
Termini presentazione mod. Redditi 2017 - PF
Dichiarazione dei redditi - n. 11 di 163 www.commercialistatelematico.com
Presentazione agli uffici
postali
Decesso avvenuto dal 1°.1.2016 al 28.2.2017
Termini ordinari: dal 2 maggio al 30 maggio 2017
Decesso avvenuto dal 1°.3.2017 al 30.6.2017
Termini prorogati di 6 mesi: entro il 2 gennaio 2018
Presentazione telematica
Decesso avvenuto dal 1°.1.2016 al 31.5.2017
Termini ordinari: entro il 2 ottobre 2017
Decesso avvenuto dal 1°.6.2017 al 2.10.2017
Termini prorogati di 6 mesi: entro il 2 aprile 2018
Dichiarazione presentata dagli eredi
Dichiarazione dei redditi - n. 12 di 163 www.commercialistatelematico.com
Termini di versamento
Termine ordinario 30 giugno 2017
Termine prorogato con maggiorazione dello
0,40%
entro 30 giorni successivi al 30.6.2017 -> domenica -> proroga al 31.7.2017
Con possibilità di rateazione (numero di rate variabili a scelta del contribuente –> scadenza ultima massima: mese di novembre)
Attenzione -> esclusi dai pagamenti rateali -> imposte e contributi che: non emergono dalla dichiarazione annuale; hanno un termine di pagamento diverso da quello delle imposte sui
redditi (eccezione per l’Iva a debito annuale); dovuti a titolo di acconto in novembre e dicembre.
Termini versamento somme dovute
Dichiarazione dei redditi - n. 13 di 163 www.commercialistatelematico.com
Contribuenti soggetti Iva
Contribuenti soggetti NON Iva
Rateazione somme dovute
Dichiarazione dei redditi - n. 14 di 163 www.commercialistatelematico.com
TIPO DI DICHIARAZIONE
Dichiarazione dei redditi - n. 15 di 163 www.commercialistatelematico.com
Prescrizione delle annualità
art. 1, c. 131, L. 208/2015 -> dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2016 -> termini “ordinari” dei poteri di accertamento entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione -> del 7° anno: in caso di dichiarazione omessa o nulla.
Dichiarazione dei redditi - n. 16 di 163 www.commercialistatelematico.com
Dichiarazioni correttiva in termini
Se un contribuente intende, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”, in modo da: esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte; evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in
quella precedente; tenendo presente che se risulta: • una maggiore imposta, addizionali regionale e comunale eventualmente dovute -> è necessario
procedere al versamento (con ravvedimento operoso); • un minor credito -> deve essere versata la differenza rispetto all’importo del credito utilizzato a
compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione; • un maggior credito o un minor debito -> la differenza rispetto all’importo del credito o del debito
risultante dalla dichiarazione precedente può essere indicata a rimborso, o come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.
Dichiarazione dei redditi - n. 17 di 163 www.commercialistatelematico.com
Dichiarazioni integrative
Dichiarazione Integrativa (a sfavore) presentata ENTRO 90
giorni dal 30/09, per correggere ERRORI NON
RILEVABILI in sede di controllo automatizzato o formale
il contribuente per regolarizzare la propria posizione (oltre a presentare la Dichiarazione Integrativa) deve: 1. versare 1/9 della sanzione di € 250,00 [€27,78] prevista
dall’art. 8 del D.Lgs. 471/97; 2. corrispondere la maggiore imposta che scaturisce dalla
Dichiarazione Integrativa, maggiorata degli interessi; 3. pagare, a titolo di sanzione riferita al tributo, il 30% della
maggiore imposta dovuta applicando il ravvedimento operoso di cui all’art.13 del D.Lgs. 472/972.
Dichiarazione dei redditi - n. 18 di 163 www.commercialistatelematico.com
Dichiarazioni integrative
Dichiarazione Integrativa (a sfavore) presentata ENTRO 90
giorni dal 30/09, per correggere ERRORI RILEVABILI
in sede di controllo automatizzato o formale
il contribuente per regolarizzare la propria posizione (oltre a presentare la Dichiarazione Integrativa) deve, secondo la circolare 42/E/2016: 1. corrispondere la maggiore imposta che scaturisce dalla
Dichiarazione Integrativa, maggiorata degli interessi; 2. pagare, a titolo di sanzione riferita al tributo, solamente il
30% della maggiore imposta dovuta applicando il ravvedimento operoso di cui all’art.13 del D.Lgs. 472/972.
Dichiarazione dei redditi - n. 19 di 163 www.commercialistatelematico.com
Dichiarazioni integrative
Dichiarazione Integrativa (a sfavore) presentata OLTRE 90
giorni dal 30/09, per correggere ERRORI RILEVABILI
in sede di controllo automatizzato o formale
il contribuente per regolarizzare la propria posizione (oltre a presentare la Dichiarazione Integrativa) deve, secondo la circolare 42/E/2016: 1. corrispondere la maggiore imposta che scaturisce dalla
Dichiarazione Integrativa, maggiorata degli interessi; 2. pagare, a titolo di sanzione riferita al tributo, solamente il
30% della maggiore imposta dovuta applicando il ravvedimento operoso di cui all’art.13 del D.Lgs. 472/972.
Dichiarazione dei redditi - n. 20 di 163 www.commercialistatelematico.com
Dichiarazioni integrative
Dichiarazione Integrativa (a sfavore) presentata OLTRE 90
giorni dal 30/09, per correggere ERRORI NON
RILEVABILI in sede di controllo automatizzato o formale
il contribuente per regolarizzare la propria posizione (oltre a presentare la Dichiarazione Integrativa) deve, secondo la circolare 42/E/2016: 1. corrispondere la maggiore imposta che scaturisce dalla
Dichiarazione Integrativa, maggiorata degli interessi; 2. pagare, a titolo di sanzione riferita al tributo (sanzione
prevista nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 471/97) -> il 90% della maggiore imposta dovuta applicando il ravvedimento operoso di cui all’art.13 del D.Lgs. 472/97.
Dichiarazione dei redditi - n. 21 di 163 www.commercialistatelematico.com
Dichiarazioni integrative
Dichiarazione Integrativa (a sfavore) presentata OLTRE 90
giorni dal 30/09, per correggere ERRORI NON
RILEVABILI in sede di controllo automatizzato o formale
il contribuente per regolarizzare la propria posizione (oltre a presentare la Dichiarazione Integrativa) deve, secondo la circolare 42/E/2016: 1. corrispondere la maggiore imposta che scaturisce dalla
Dichiarazione Integrativa, maggiorata degli interessi; 2. pagare, a titolo di sanzione riferita al tributo (sanzione
prevista nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 471/97) -> il 90% della maggiore imposta dovuta applicando il ravvedimento operoso di cui all’art.13 del D.Lgs. 472/97.
Dichiarazione dei redditi - n. 22 di 163 www.commercialistatelematico.com
Dichiarazioni integrative
Dichiarazione Integrativa (a favore)
Consente l’utilizzo dell’eventuale maggior credito derivante dalla presentazione di una Dichiarazione Integrativa (a favore). Attenzione -> l’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito può essere utilizzato in compensazione con F24 (o chiesto a rimborso).
Per i casi di correzione di errori contabili di competenza -> nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore presentata oltre il termine della dichiarazione del periodo successivo -> maggior credito può essere utilizzato in compensazione in F24 -> per pagare debiti maturati a partire dal periodo successivo a quello della Dichiarazione Integrativa.
Es.: Mod. Redditi/2017 integrativo a favore presentato il 20/10/2018 -> maggior credito che ne risulta può essere utilizzato per compensare debiti d’imposta maturati a decorrere dal 2019.
Dichiarazione dei redditi - n. 23 di 163 www.commercialistatelematico.com
Dichiarazioni integrative – quadro DI
Attenzione -> nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la Dichiarazione
Integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito
risultante dalla Dichiarazione Integrativa.
Dichiarazione dei redditi - n. 24 di 163 www.commercialistatelematico.com
Operatività dichiarazioni integrative
Dichiarazione dei redditi - n. 25 di 163 www.commercialistatelematico.com
DEDUZIONI E DETRAZIONI
Dichiarazione dei redditi - n. 26 di 163 www.commercialistatelematico.com
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
L’art. 16-bis del TUIR disciplina la detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia.
La detrazione deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Deduzioni e detrazioni
DETRAZIONE PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO
ANNO DETRAZIONE PROROGATA DALLA LEGGE STABILITÀ 2016
2014 50%
2015 50%
2016 50%
2017 50%
Dichiarazione dei redditi - n. 27 di 163 www.commercialistatelematico.com
Persone fisiche
Bonus lavori-beneficiari
proprietari o nudi proprietari;
titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
locatari o comodatari;
soci di cooperative divise e indivise.
Imprenditori/società
per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
Deduzioni e detrazioni
Dichiarazione dei redditi - n. 28 di 163 www.commercialistatelematico.com
Misura della detrazione prevista per spese sostenute
fino al 31/12/2016
Misura base prevista dal
2017
Ulteriori previsioni 2017 per interventi su parti comuni condominiali
Interventi sulle singole unità abitative
65%( per gli edifici ricadenti nelle zone 3
e 4 è pari al 50%) 50%
75% qualora gli stessi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore.
85% in caso di miglioramenti antisismici ancora più efficaci, ossia che si traducono in una classificazione dell’immobile oggetto di lavori a due classi di rischio sismico inferiore.
La detrazione d’imposta spetterà nella misura del 70% in caso passaggio ad una classe di rischio più efficiente.
Previsione agevolativa dell’80% dell’onere sostenuto in caso di passaggio a due classi di rischio sismico inferiore.
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
Deduzioni e detrazioni
Dichiarazione dei redditi - n. 29 di 163 www.commercialistatelematico.com
Interventi agevolabili e limiti di detrazione
Riqualificazione energetica - 100.000 euro
Spese involucro edifici - 60.000 euro
Installazione pannelli solari - 60.000 euro
Sostituzione impianti climatizzazione invernale - 30.000 euro
Acquisto e posa in opera d’impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse combustibili - 30.000 euro
Acquisto e posa in opera di schermature solari - 60.000 euro
RISPARMIO ENERGETICO
Deduzioni e detrazioni
Dichiarazione dei redditi - n. 30 di 163 www.commercialistatelematico.com
1 Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore.
Acquisto e posa in opera delle schermature solari. 2
3 Acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
4 Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento.
Detrazione del 65% ALTRI INTERVENTI AGEVOLABILI
Deduzioni e detrazioni
RISPARMIO ENERGETICO
Dichiarazione dei redditi - n. 31 di 163 www.commercialistatelematico.com
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
Compresi gli esercenti arti e professioni
Solo per i fabbricati strumentali utilizzati
nell’esercizio della loro attività imprenditoriale
(risoluzione 340/E/2008)
PERSONE FISICHE TITOLI DI REDDITI IMPRESA
Deduzioni e detrazioni
RISPARMIO ENERGETICO
Dichiarazione dei redditi - n. 32 di 163 www.commercialistatelematico.com
Istituti autonomi per le case popolari (IACP)
Anche mediante un contratto di leasing
Le associazioni tra professionisti
Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività
commerciale.
Si ricorda che per individuare le spese agevolabili va fatto riferimento: al criterio di cassa (data di effettivo pagamento) per le persone
fisiche/lavoratori autonomi/enti non commerciali; al criterio di competenza (data di ultimazione della prestazione) per le imprese
individuali/società/enti commerciali.
Deduzioni e detrazioni
RISPARMIO ENERGETICO
Dichiarazione dei redditi - n. 33 di 163 www.commercialistatelematico.com
La Circolare oltre a contenere tutte le informazioni utili, proposte con
lo stesso ordine dei quadri del 730 mette a sistema le numerose
novità scaturite dalle recenti modifiche normative e dalle risposte
fornite dalla stessa Agenzia ai quesiti posti da Caf e professionisti
abilitati sui temi relativi all’assistenza.
Visto di conformità sul
730
Controlli dell’Agenzia delle
Entrate
Circolare 7/E/2017
indicazioni su redditi e ritenute certificate dai sostituti d'imposta, le
spese che danno diritto a deduzioni dal reddito e alla detrazioni
d’imposta, i crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del
visto di conformità.
Deduzioni e detrazioni in dichiarazione
Dichiarazione dei redditi - n. 34 di 163 www.commercialistatelematico.com
Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo l’ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel modello 730 che deve corrispondere a quello esposto nella certificazione Unica.
Il D.Lgs. 175 del 2014 all’art. 6
in caso di apposizione di un visto infedele il soggetto che ha prestato assistenza fiscale, sia il Caf o il professionista abilitato, è tenuto al versamento dell'importo della maggiore imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Deduzioni e detrazioni in dichiarazione
In caso di visto infedele il CAF (e l’intermediario abilitato), risponde solidalmente non più solo di un importo pari alla sanzione, ma di una “somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente” per violazioni riscontrabili in sede di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni: ai sensi dell’articolo 36-bis (controlli automatici delle dichiarazioni) del D.P.R. 600/73; in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter; nonché in caso di liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo,
ai sensi degli articoli 54 e seguenti del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Dichiarazione dei redditi - n. 35 di 163 www.commercialistatelematico.com
In tal caso è dovuta la sola sanzione, ravvedibile ai sensi del Decreto Legislativo 472/1997. Tale contestazione fa riferimento pratico alla comunicazione di cui all’art. 26 comma 3-ter del D.M. 164/99. In questo caso imposta e interessi rimangono a carico del contribuente.
D.L. 193/2016
in caso d’infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti,
questi ultimi possono produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata, anche dopo il termine del 10 novembre previsto dalla precedente normativa, sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata.
Deduzioni e detrazioni in dichiarazione
benefici fiscali che nella nuova campagna dichiarativa saranno caratterizzati da diversi aspetti novellativi.
L’apposizione del visto di conformità è legato soprattutto al quadro E del modello 730 relativo ad oneri e spese a cui sono connessi deduzioni o detrazioni a favore del contribuente;
• detrazione per i mobili acquistati dalle giovani coppie, • detrazione connesse all’abitazione principale acquistata in leasing • detrazione Irpef dell’Iva pagata sugli immobili acquistati di classe energetica A o B.
Dichiarazione dei redditi - n. 36 di 163 www.commercialistatelematico.com
QUADRO RW E GESTIONE REDDITI ESTERI
Dichiarazione dei redditi - n. 37 di 163 www.commercialistatelematico.com
I redditi prodotti all'estero sono disciplinati dagli articoli da 165 a 169 del Tuir
L'elemento discriminante è la residenza fiscale così come previsto dall'art. 2 comma 2 del TUIR che prevede che “... ai fini fiscali delle imposte sul reddito si considerano residente nel territorio italiano le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile oppure si sono trasferiti nei Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 04.05.1999...”.
Redditi di fonte estera
Imposizione fiscale redditi esteri in funzione della residenza
Soggetto Stato produzione reddito Stato imposizione fiscale
Residente Estero Italia
Non residente Estero Esclusione dalla tassazione domestica del reddito prodotto all'Estero
Non residente Italia Tassato in Italia
Residente Soggiorno estero per oltre 183 gg, anche non continuativi e non necessariamente
con riferimento all'anno solare
Reddito estero tassato nel paese estero di produzione (principio alla fonte) e nel paese di residenza sulla base delle retribuzioni convenzioni di cui all'art. 15 comma 1 del Modello Ocse
Residente Soggiorno estero per meno 183 gg
Remunerazione pagata dal datore di lavoro non residente nello Stato in cui è svolta prestazione, il reddito è tassato solo nel Paese estero di produzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 del Modello OCSE.
Dichiarazione dei redditi - n. 38 di 163 www.commercialistatelematico.com
“gli obblighi d’indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero”.
Il possibile esonero dal monitoraggio fiscale per gli immobili situati all’estero che non abbiano subito variazioni (acquisto, vendita, costituzione di diritti reali ecc.) rispetto al periodo di imposta 2015,
ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 23, del D.L. 193/2016 che ha integrato l’articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990 prevedendo testualmente che:
Novità del quadro RW
É necessaria comunque la compilazione dell’RW per provvedere ai versamenti dell’Ivie, fermo restando che se ciò non dovesse avvenire le uniche conseguenze per il contribuente riguarderebbero il versante Ivie e non le sanzioni sul monitoraggio fiscale.
In presenza di immobili “statici” rispetto all’anno precedente, non vi è un esonero dalla compilazione del quadro RW, in quanto, come noto, tale modulo è destinato anche a liquidare le patrimoniali (Ivie e Ivafe) dovute sugli asset esteri.
Dichiarazione dei redditi - n. 39 di 163 www.commercialistatelematico.com
è stata aggiornata la compilazione della colonna 18 preposta, fino allo scorso anno, solo per segnalare l’infruttuosità degli investimenti finanziari monitorati.
Indicazioni per la compilazione
Novità del quadro RW
Nel quadro RW 2017, invece, la casella va compilata con appositi codici a seconda dei quadri reddituali utilizzati per la dichiarazione dei redditi eventualmente connessi con l’asset estero oggetto di indicazione in RW.
In particolare, nella predetta colonna 18, deve essere indicato il codice: “1” per segnalare la compilazione del quadro RL;
“2” per segnalare la compilazione del quadro RM;
“3” per segnalare la compilazione del quadro RT;
“4” per segnalare la compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT; “5” nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo
d’imposta ovvero se i citati prodotti finanziari sono infruttiferi.
È stato istituito il codice 20 per contraddistinguere, in colonna 3, il dossier titoli estero che si voglia indicare unitariamente come da indicazioni contenute nella circolare AdE 12/E/2016.
Dichiarazione dei redditi - n. 40 di 163 www.commercialistatelematico.com
potranno scegliere di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 7 del D.L. 193/2016 secondo cui il contribuente può liquidare, in relazione agli asset oggetto di VD, gli importi dovuti per l’anno 2016 (e per la quota parte di 2017) indicando i relativi dati nella relazione di accompagnamento all’istanza di VD e versando quanto dovuto entro il 30 settembre 2017, avvalendosi delle riduzioni sanzionatorie previste per il ravvedimento operoso, senza obbligo di compilazione del quadro RW.
Coloro i quali abbiano attivato la procedura di voluntary bis, o si accingono a farlo,
Novità del quadro RW
il contribuente dovrà provvedere alla compilazione del Quadro “RW” ai fini del monitoraggio fiscale in occasione del suo acquisto o delle sue variazioni di consistenza o di valore, e ai fini dell'imposizione fiscale estera (IVIE – Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero).
Per immobili posseduti all'estero da soggetto residente in Italia
sono dichiarati nel Quadro dei “Redditi Diversi” e pertanto nel Quadro “RL” della Dichiarazione Redditi 2017 e nel Quadro “D” del Modello 730.
I redditi d’immobili esteri
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Imposizione fiscale immobili esteri
Immobile estero Imposizione fiscale
Tenuto a disposizione; non
soggetto ad imposizione
nello Stato Estero.
Non sarà assoggettato a tassazione neppure in Italia. Dovrà essere
compilato il Quadro “RW” sia ai fini del monitoraggio nel caso in cui
si trattasse dell'anno di acquisto o di eventuali variazioni in merito al
valore, sia ai fini liquidatori dell'IVIE.
Tenuto a disposizione e
assoggettato ad imposizione
fiscale nello Stato estero
(applicazione di tariffe
d'estimo o analoghi
strumenti di valutazione).
Assoggettato ad imposte anche in Italia; indicazione quindi nel
Quadro “RL” del modello Redditi 2017 o nel Quadro “D” del modello
730; al contribuente spetterà un credito di imposta di cui all'art. 165
del Tuir.
Dovrà essere compilato il Quadro “RW” e nel caso in cui risultasse
dovuta l'Ivie il contribuente potrà evocare il principio sostitutivo tra
Ivie e Irpef e pertanto l'immobile non sarà assoggettato a Irpef pur
essendo indicato in dichiarazione.
Immobili esteri e quadro RW
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Imposizione fiscale immobili esteri
Immobile estero Imposizione fiscale
Locato ma non assoggettato a tassazione
all'estero.
Imposizione fiscale anche in Italia; dovrà essere indicato nei rispettivi Quadri dedicati ai redditi da immobili esteri (“RL” e “D”) il canone di locazione percepito al netto della deduzione forfettaria per spese del 15%. Dovrà essere liquidata l'Ivie compilando il Quadro “RW”.
Locato e assoggettato a tassazione estera
Imposizione fiscale anche domestica; non prevista alcuna deduzione forfettaria. Riconosciuto il credito d’imposta di cui all'art. 165 del Tuir. Obbligo di compilazione del Quadro “RW” e liquidazione dell'Ivie.
Adibito ad abitazione principale dei soggetti
residenti in Italia. Non imponibilità Irpef.
Immobili esteri e quadro RW
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ASSEGNAZIONI AGEVOLATE
BENI AI SOCI
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LEGGE DI STALITÀ 2016
Art. 1, commi da 115 a 120, della L. 28.12.2015 n. 208 si riferiscono a: assegnazione di beni ai soci; cessione di beni ai soci; trasformazione di società commerciali in società semplici; sul fronte sia delle imposte sui redditi -> imposizione sostitutiva: • sulle plusvalenze; • sulle riserve in sospensione d’imposta; sia su quello delle imposte indirette: - imposta di registro proporzionale ridotta al 50%; - Imposte ipotecaria e catastale previste in misura fissa; tenendo presenti i vincoli previsti che riguardano: natura giuridica delle società; natura dei beni assegnati (non aventi carattere strumentale); qualifica dei soci (che devono risultare tali al 30.9.2015).
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 45 di 163 www.commercialistatelematico.com
CAPIENZA DEL PATRIMONIO NETTO
In attesa della circolare dell’Agenzia delle entrate con i chiarimenti dei dubbi fiscali, in sede di analisi della fattibilità delle singole operazioni è necessario, in particolare, valutare anche la capienza del patrimonio netto dei soggetti assegnanti.
Istituto dell’assegnazione, che non risulta espressamente disciplinato dal codice civile, prevede:
a fronte del trasferimento della proprietà del bene
una pari riduzione del patrimonio netto della società mediante la restituzione: di riserve di capitale; di parte del capitale stesso;
oppure: riserve di utili.
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 46 di 163 www.commercialistatelematico.com
EMERSIONE PLUSVALENZA
Nel documento interpretativo del mese di marzo 2016 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili prevede, in caso di estromissione di un bene ad un valore superiore al netto contabile, l’emersione della plusvalenza nell’esercizio in cui avviene l’operazione (cioè nell’anno 2016 per i soggetti solari).
Tale plusvalore -> poiché incrementerà il patrimonio netto esclusivamente al termine dell’esercizio -> non può (dovrebbe) essere utilizzato in sede di assegnazione per cui l’operazione risulta fattibile esclusivamente se, previo soddisfacimento delle altre condizioni previste dalla norma, il patrimonio netto esistente al termine dell’esercizio precedente risulta almeno pari al valore di assegnazione. Seguendo un’altra interpretazione-> si apposta l’eventuale plusvalenza direttamente a patrimonio netto in una apposita riserva ad essa dedicata -> e, quindi, potrebbe essere utilizzata contestualmente al trasferimento del bene, riducendo il fabbisogno di riserve.
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 47 di 163 www.commercialistatelematico.com
REGOLE PROCEDURALI
Regole di natura civilistica -> per la distribuzione delle riserve il codice civile prevede, ad esempio, specifici vincoli se in bilancio sono presenti costi di impianto e di ampliamento o sviluppo oppure di utili su cambi non realizzati.
Società assegnante in situazione: di difficoltà finanziaria; di crisi; con un elevato indebitamento, attuale o potenziale -> per cause in corso,
accertamenti fiscali ecc.; non dovrebbe avere la possibilità, ai sensi: - dell’art. 2280 del codice civile -> per le società di persone; - dell’art. 2491 del codice covile -> per le società di capitali; di procedere alla restituzione dei conferimenti dei soci prima della completa estinzione delle passività sociali.
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 48 di 163 www.commercialistatelematico.com
RISERVE DI RIVALUTAZIONE
Riserve di rivalutazione iscritte sulla base di specifiche leggi -> voce di rilievo in campo immobiliare che, quindi, risulta legata all’immobile da assegnare. L’art. 13, c. 1, L. 342/2000 (e successive leggi di rivalutazione) -> stabilisce che il
saldo attivo venga imputato a capitale oppure ad una speciale riserva individuata con riferimento alla specifica legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
L’art. 13, c. 2, L. 342/2000 (e successive leggi di rivalutazione) -> prevede che la riduzione di tale riserva, se non è stata imputata a capitale, può avvenire nel rispetto del secondo e terzo dell’art. 2445 del codice civile -> pertanto è necessario che la delibera, in forma anche non notarile: specifichi all’ordine del giorno le ragioni e le modalità della riduzione; venga iscritta al Registro delle imprese.
Pertanto, l’esecuzione della delibera può essere attivata – come per le riduzioni del capitale sociale – solo dopo 90 giorni dalla data di iscrizione, se, ovviamente, nessun creditore sociale, anteriormente all’iscrizione, ha formulato l’opposizione.
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 49 di 163 www.commercialistatelematico.com
RISERVE DI RIVALUTAZIONE
Atto di assegnazione dell’immobile, in presenza di riserve di rivalutazione -> deve essere subordinato a tale delibera. Attenzione: il termine del 30 settembre 2016 riguarda l’effettiva assegnazione o può essere sufficiente la sola delibera? Se l’effettiva assegnazione deve avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2016 -> la delibera di assegnazione: dovrebbe essere iscritta al Registro delle imprese entro il 2 luglio 2016;
e, se si considerano: i diritti dei creditori e il periodo feriale, entro il 1° giugno 2016.
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 50 di 163 www.commercialistatelematico.com
SOCIETÀ ASSEGNANTI
Possono assegnare o cedere i beni beneficiando delle agevolazioni: le società di persone commerciali: società in nome collettivo; società in accomandita semplice;
e, quindi le società di armamento e le società di fatto che hanno ad oggetto l’esercizio di attività commerciali;
le società di capitali: • società a responsabilità limitata; • società per azioni; • società in accomandita per azioni.
N.B.: si ritengono esclusi dalle agevolazioni -> le società cooperative, le società
consortili, i consorzi e gli altri enti commerciali, nonché gli enti non commerciali, anche se esercitano in via non prevalente attività d’impresa.
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 51 di 163 www.commercialistatelematico.com
BENI AGEVOLATI
Beni agevolati sono: beni immobili (terreni e fabbricati), fatta eccezione per quelli strumentali per
destinazione -> assegnazione o cessione agevolata può riguardare: immobili patrimoniali di cui all’art. 90 del Tuir; immobili “merce”, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività
dell’impresa; immobili strumentali per natura (iscritti nelle categorie catastali B, C, D, E ed
A/10 e non utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività d’impresa); compresi ->quelli concessi in locazione, comodato [non utilizzati direttamente]; esclusi -> gli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli utilizzati dalla società nell’esercizio della propria impresa.
beni mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
N.B.: sono esclusi dai benefici -> le attribuzioni ai soci di diritti reali parziali su tali beni (es.: usufrutto).
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 52 di 163 www.commercialistatelematico.com
BENI AGEVOLATI - SPECIFICAZIONI
Ne deriva che:
si devono ritenere agevolabili le cessioni e le assegnazioni di beni immobili concessi in locazione a terzi da parte delle immobiliari di gestione;
in quanto: non sono considerati strumentali gli immobili che costituiscono oggetto
dell’attività dell’impresa (es.: beni immobili locati a terzi).
Immobili detenuti per la locazione -> privi requisito strumentalità sia le categorie catastali che qualificano in via ordinaria gli immobili strumentali (B, C, D, E e A/10), sia quelli di civile abitazione. L’attività esercitata (gestione e locazione) consente l’inclusione degli immobili tra quelli agevolabili.
Immobiliari di gestione
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 53 di 163 www.commercialistatelematico.com
BENI AGEVOLATI - SPECIFICAZIONI
Con requisito della strumentalità per destinazione -> non possono costituire oggetto di assegnazione in modo agevolato se utilizzati per: coltivazione; allevamento di animali.
Terreni agricoli
Se non utilizzati quali beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (autoveicoli, imbarcazioni, aerei). Esempio -> autoveicoli “aziendali” diversi da quelli utilizzati da scuole guida,
imprese di noleggio auto, ecc.
Beni mobili iscritti nei
pubblici registri
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 54 di 163 www.commercialistatelematico.com
Tipo immobile agevolazione
Unità immobiliare locata (categoria catastale: A/3) Sì
Unità immobiliare utilizzata dalla società in proprio (categoria catastale: A/3)
No, in quanto strumentale per destinazione
Unità immobiliare (categoria catastale: A/3) - merce Sì
Bene immobile locato (categoria catastale: D/1) Sì
Bene immobile locato utilizzato dalla società in proprio (categoria catastale: D/1)
No
CASISTICA INDIVIDUATIVA BENI IMMOBILI
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 55 di 163 www.commercialistatelematico.com
BENI AGEVOLATI - SPECIFICAZIONI
es.: opificio industriale utilizzato nel 2015, ma non all’atto dell’assegnazione perché dismesso -> perde requisito della strumentalità per destinazione = possibilità di assegnazione agevolata.
Valutazione natura bene al momento
dell’assegnazione o cessione
assegnazioni con rispetto par condicio tra i soci -> si ritiene consentita l’operazione che assegna a taluni soci beni agevolabili (es.: immobili) e ad altri beni non agevolabili o denaro = nessuna perdita delle agevolazioni per i soci destinatari dei beni agevolabili.
Attribuzione di beni non agevolati
concorrono anche i beni assegnati o ceduti beneficando delle agevolazioni.
Formazione ricavi minimi società non operative nel 2015
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 56 di 163 www.commercialistatelematico.com
SOCI BENEFICIARI - INDIVIDUAZIONE
soci iscritti a libro soci al 30.9.2015 oppure entro il 31.1.2016 (in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2015 -> agevolazioni non condizionate: dalla natura giuridica (persone fisiche o giuridiche); dal regime fiscale (IRPEF o IRES); dalla residenza fiscale (italiana o estera).
Condizione
iscrizione a libro soci, “ove prescritto”, entro il 30.9.2015: società di persone -> qualifica provata con titoli idonei
aventi data certa; srl prive di libro soci -> soci il cui acquisto delle quote è
stato iscritto presso il Registro delle imprese entro il 30.9.2015.
Società prive del libro soci
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 57 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
SOGGETTI ASSEGNATARI – CASI PARTICOLARI - 1
Se la società fiduciaria risulta essere socia al 30 settembre 2015 e se è dimostrabile che il rapporto fiduciario è di data anteriore -> sussiste la possibilità di beneficiare dell’agevolazione.
Intestazioni fiduciarie
L’individuazione della qualità di socio deve necessariamente risultare riferita al soggetto titolare della «nuda proprietà».
Situazioni di usufrutto e di
nuda proprietà
Gli eredi che subentrano al de-cuius (socio alla data del 30 settembre 2015) hanno la possibilità di beneficiare dell’agevolazione.
Eredi del de-cuius
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 58 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
SOGGETTI ASSEGNATARI – CASI PARTICOLARI - 2
Possono procedere all’assegnazione dei beni: la società incorporante; la società risultante dalla fusione; le società beneficiarie delle scissioni; anche nei riguardi dei soci delle società incorporate, fuse o scisse, a condizioni che gli stessi risultino aver rivestito la qualità di soci presso le società di derivazione al 30 settembre 2015.
Fusioni
Scissioni
Ipotesi procedurale Se il signor Paolo Rossi è socio della Rossi Srl dall’anno 2000 e in data 2 gennaio 2016 la Rossi Srl viene incorporata nella Bianchi S.p.A., l’agevolazione si rende operativa nel caso in cui la Bianchi S.p.A. decide di procedere ad assegnare beni al signor Paolo Rossi.
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 59 di 163 www.commercialistatelematico.com
SOCI BENEFICIARI - INDIVIDUAZIONE
percentuale a cui fare riferimento all’atto dell’assegnazione = quella esistente al momento dell’atto. Es.: 20% di partecipazione al 30.9.2015 e 25% all’atto di assegnazione = compete quota del 25% di quanto complessivamente assegnato ai soci.
Modifiche delle quote di
partecipazione dopo il 30.9.2015
benefici riservati solo ai soci che erano tali al 30.9.2015 -> Es.: al 30.9.2015 srl tre soci (A, B, e C) -> dopo 30.9.2015 C vende a D intera quota -> soci all’atto dell’assegnazione: A, B e D -> assegnazione con rispetto della par condicio deve coinvolgere i tre soci: per A e B ->applicazione agevolazioni; per D -> imposizione ordinaria per imposte sia della
società, sia del socio.
Nuovi soci entrati nella compagine dopo il 30.9.2015
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 60 di 163 www.commercialistatelematico.com
TASSAZIONE DELLA SOCIETÀ - REGOLE
L’agevolazione dell’assegnazione si sostanzia:
nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8% (o del 10,5%, se la società è risultata di comodo per almeno due periodi d’imposta sugli ultimi tre) da conteggiare sulle plusvalenze che emergono in capo alla società;
nella possibilità di assumere, per l’individuazione dell’entità delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili in luogo del valore normale;
nella riduzione del reddito in natura del socio assegnatario per l’importo tassato in capo alla società;
nella riduzione alla metà dell’imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale (più imposte ipotecaria e catastale fisse).
N.B.: l’Iva, se dovuta, deve necessariamente risultare assolta nei modi ordinari.
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 61 di 163 www.commercialistatelematico.com
ALIQUOTA MAGGIORATA AL 10,50% PER LE SOCIETÀ DI COMODO
Società non operative quelle che lo erano per almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione. Società che non hanno superato test dei ricavi (o erano in perdita sistematica), ma che hanno beneficiato di una causa di esclusione legale o di una situazione di disapplicazione sono «società operative».
Regole
2013 2014 2015 agevolabile? aliquota i.s.
non operativa non operativa operativa no 10,50%
operativa non operativa non operativa no 10,50%
operativa operativa non operativa sì 8%
non operativa operativa operativa sì 8%
Valutazione casi di assegnazione poste in essere nel 2016:
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 62 di 163 www.commercialistatelematico.com
TASSAZIONE DELLA SOCIETÀ – PARTICOLARITÀ BENEFICI
Imposta sostitutiva -> 8% (10,5%, per le società di comodo) sulle plusvalenze emergenti dall’assegnazione o dalla cessione dei beni ai soci.
Tassazione plusvalenza in
carico alla società
Possibile individuazione plusvalenze -> in relazione al valore catastale dei beni immobili, in luogo di quello normale.
Modalità di calcolo
plusvalenze
Se annullate -> imposizione sostitutiva a seguito dell’assegnazione in misura pari al 13%.
Riserve in sospensione
d’imposta
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 63 di 163 www.commercialistatelematico.com
PLUSVALENZE - DIFFERENZE
Tipologia dell’operazione
Plusvalenze in regime agevolato
Plusvalenze in regime ordinario
Assegnazione Valore normale o catastale
meno costo fiscalmente riconosciuto
Valore normale meno
costo fiscalmente riconosciuto (art. 86, c. 3, del Tuir)
Cessione
Maggiore tra corrispettivo e valore normale o catastale
meno costo fiscalmente riconosciuto
Corrispettivo meno
costo fiscalmente riconosciuto
Trasformazione Valore normale o catastale
meno costo fiscalmente riconosciuto
Valore normale meno
costo fiscalmente riconosciuto (art. 86, c. 3, del Tuir)
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 64 di 163 www.commercialistatelematico.com
DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE
valore normale -> quello risultante dall'applicazione all‘entità delle rendite catastali dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del c. 4 dell’art. 52 del Tur.
Assegnazione beni immobili
imponibile imposta sostitutiva -> maggior importo tra corrispettivo pattuito e valore normale dei beni ceduti (quest’ultimo eventualmente sostituito dal valore catastale per i beni immobili se previsto).
Cessione beni immobili
valore normale -> l’entità calcolata con i criteri di cui all’art. 9 del Tuir.
Assegnazione o cessione beni
mobili
valore intermedio -> operativo se assunto tra quello catastale e quello normale del bene immobile.
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 65 di 163 www.commercialistatelematico.com
DETERMINAZIONE DEL VALORE CATASTALE
reddito dominicale dei terreni moltiplicato per 75 rivalutato del 25%.
Terreni
rendita catastale dei fabbricati moltiplicata per 100 rivalutata del 5% e ulteriormente:
rivalutati del 20% o del 10% per la prima casa (art. 1-bis, c. 7 e 8, del D.L. 168/2004, convertito in L. 191/2004);
rivalutati del 40%, se iscritti nella categoria B (art. 2, c. 45, del D.L. 262/2006, convertito in L. 286/2006).
Beni immobili
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 66 di 163 www.commercialistatelematico.com
DETERMINAZIONE DEL VALORE CATASTALE
Tipologia/categoria Rendita base rivalutazione Valore catastale
Terreni agricoli RD × 75 × 1,25 20% RD × 112,5
A (escluso A/10) RC × 100 × 1,05 20% RC × 126
A - prima casa RC × 100 × 1,05 10% RC × 115,5
A/10 RC × 50 × 1,05 20% RC × 63
B RC × 100 × 1,05 40% RC × 147 (circ. 18/2013: 176,40 –riv. 20% e+40%)
C (escluso C/1) RC × 100 × 1,05 20% RC × 126
C (escluso C/1) RC × 100 × 1,05 10% (prima casa) RC × 115,5
C/1 RC × 34 × 1,05 20% RC × 42,84
D RC × 50 × 1,05 20% RC × 63
E RC × 34 × 1,05 20% RC × 42,84
aree edificabili -> non esiste un valore catastale = valore normale o corrispettivo,
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 67 di 163 www.commercialistatelematico.com
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE
Immobili -> richiesta società -> plusvalenze possono essere determinate assumendo, in luogo del valore normale, il valore catastale (art. 52, c. 4, del Tur).
Individuazione plusvalenze in
relazione al valore catastale
Legittimo individuare plusvalenza -> valore intermedio tra quello normale dell’immobile e quello catastale.
Scelta di un valore intermedio
coincidenza tra valore normale (o catastale) e costo fiscalmente riconosciuto determina assenza di una base imponibile dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze -> non pregiudica benefici per tassazione dei soci e imposte indirette
Valore normale o catastale
inferiore costo fiscalmente riconosciuto
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 68 di 163 www.commercialistatelematico.com
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RISERVE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA
Regola -> Sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione si rende dovuta un’imposta sostitutiva del 13%.
Assegnazione -> solamente se si procede ad annullare, quale contropartita, le riserve in sospensione d’imposta.
Cessione agevolata -> non viene ridotta alcuna riserva di patrimonio netto ridotta a seguito della vendita del bene.
Quando si rende dovuta l’imposta
sostitutiva del 13%
Imposta sostitutiva riserve in sospensione d’imposta -> a carico della società.
Società di persone
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 69 di 163 www.commercialistatelematico.com
RISERVE ASSOGGETTATE A TASSAZIONE
Regola -> soggette a tassazione tutte le riserve in sospensione d’imposta, comprese quelle che sono tassabili solo in caso di distribuzione (incluse le riserve di rivalutazione monetaria).
Le riserve di rivalutazione solamente civilistica di cui al D.L. 185/2008, senza corresponsione dell’imposta sostitutiva.
Riserve non tassabili
Non trovano applicazione le norme riguardanti la fiscalità del saldo attivo di rivalutazione.
Società di persone in contabilità
semplificata
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 70 di 163 www.commercialistatelematico.com
ASSEGNAZIONE IMMOBILI RIVALUTATI E MORATORIA FISCALE
Attenzione -> i maggiori valori iscritti in bilancio dei beni immobili rivalutati ex L. 147/2013, esplicano effetti ai fini della determinazione delle plusvalenze solo nel 2017.
L’individuazione dell’entità della plusvalenza deve avvenire facendo riferimento al valore ante rivalutazione.
Assegnazioni effettuate nel
2016
Per l’art. 3, c. 3 e 4, del DM 19.4.2002 n. 86, per il saldo attivo di rivalutazione, fino al maggior valore attribuito ai beni, viene meno la sospensione d’imposta (-> non si rende dovuta l’imposta del 13%).
Saldo attivo di rivalutazione
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 71 di 163 www.commercialistatelematico.com
ASSEGNAZIONE CON DISTRIBUZIONE DI RISERVE DI UTILI
Regola operativa per i soci di società di persone -> Assegnazione con riduzione di riserve di utili da parte di una società di persone non porta ad alcuna tassazione in capo al socio (circolare 21.5.99, n. 112/E, cap. I, Parte II, § 4.1.1.1).
Per società di persone -> assolvimento dell’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% “costituisce definitività dell’operazione”, e, conseguentemente, per il socio non si rende dovuta alcuna tassazione successiva.
Art. 68, c. 6, del Tuir -> il valore del bene assegnato (che dovrebbe essere ridotto dell’entità soggetta ad imposta sostitutiva) riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione del socio della società di persone.
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 72 di 163 www.commercialistatelematico.com
ASSEGNAZIONE CON DISTRIBUZIONE DI RISERVE DI UTILI
Regola -> in presenza di assegnazione con distribuzione di riserve di utili: l’operazione costituisce utile in natura per il socio; Il valore cui fare riferimento è il valore normale e cioè quello
«ordinario» a norma dell’art. 9 del Tuir o quello «catastale», in presenza di tale ultima scelta;
dal valore di riferimento applicato valore è necessario detrarre l’importo che risulta assoggettato ad imposta sostitutiva da parte della società.
Socio persona fisica non imprenditore con partecipazione non qualificata in una società di capitali -> sull’entità che costituisce reddito in natura la società deve procedere ad effettuare la ritenuta a titolo d’imposta del 26% (art. 27 del D.P.R. 600/73) -> il socio deve corrispondere alla società la necessaria provvista.
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 73 di 163 www.commercialistatelematico.com
ASSEGNAZIONE CON DISTRIBUZIONE DI RISERVE DI CAPITALE
Assegnazione di beni da parte di società che riduce riserve di capitale (riserva sovrapprezzo, versamenti in conto capitale, ecc.) -> socio non consegue alcun reddito, in quanto si tratta di restituzione di precedente apporto, ma di mera riduzione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (art. 47, c. 5, del Tuir).
Attenzione -> se con la riduzione si giunge a rilevare un “sottozero” -> socio soggetto a tassazione.
Rinuncia dei soci ai crediti per un valore pari all’assegnazione e successivo annullamento della riserva che emerge a seguito della rinuncia = assegnazione con riduzione delle riserve di capitale. All’atto della distribuzione di riserve di capitali è necessario procedere a: incrementare costo fiscale della partecipazione pari alla differenza assoggettata ad
imposta sostitutiva; ridurre tale costo fiscale per il valore del bene assegnato.
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 74 di 163 www.commercialistatelematico.com
DISTRIBUZIONE CONTESTUALE DI RISERVE DI UTILI E DI CAPITALE
Società attribuisce al socio -> riserve di capitale e riserve di utili = effetti in proporzione alla natura delle riserve che costituiranno oggetto di annullamento. Es.: annullate riserve di capitale per 800 e riserve di utili per 200, per il socio si concretizza: un incremento del costo fiscale della partecipazione -> per 8/10 della plusvalenza tassata
in capo alla società; una riduzione per 8/10 -> del valore normale del bene oggetto di assegnazione; ma non è soggetto ad alcuna tassazione per i 2/10 della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società.
L. 208/2015 -> disapplicazione dell’art. 47, c. 1, secondo periodo del Tuir -> ne deriva che, indipendentemente dalla deliberazione assembleare -> si devono ritenere distribuite per prime le riserve di utili. La società (di capitali) che nel patrimonio ha riserve di utili e riserve di capitali -> dovrebbe utilizzare per prime -> regola agevolativa = non applicabile tale presunzione -> sussiste libertà di operatività nella scelta delle riserve da utilizzare.
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 75 di 163 www.commercialistatelematico.com
DISTRIBUZIONE CONTESTUALE DI RISERVE DI UTILI E DI CAPITALE
Valore normale bene assegnato superiore al costo fiscale della partecipazione (incrementato dalla differenza assoggettata ad imposta sostitutiva) = eccedenza (c.d. “sottozero”) -> soggetta ad imposizione in relazione a ciascun soggetto d’imposta.
Per i soggetti non imprenditori = irrilevanza eventuali rivalutazioni delle partecipazioni effettuate a norma dell’art. 5 della L. 448/2001.
Tassazione del cosiddetto “sottozero”
Regole del “sottozero” = mancata esistenza di utili già tassati per trasparenza -> riconoscimento eccedente quanto corrisposto dal socio per conferimento iniziale e/o successivi a livello patrimoniale.
Tassazione del cosiddetto
“sottozero” per soci di società di
persone
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 76 di 163 www.commercialistatelematico.com
ASSEGNAZIONE CON DISTRIBUZIONE DI RISERVE IN SOSPENSIONE
Assegnazione di beni effettuata con corrispondente riduzione delle riserve in sospensione d’imposta (es.: con immobili rivalutati) -> non determina imposizione in capo al socio. Assolvimento dell’imposta sostitutiva del 13% su riserve (pari al 13%) -> non fa rilevare debito del socio, in quanto definitiva sia della società, sia del socio. Nella circolare Agenzia delle entrate 4.5.2007, n. 25 (§ 11.3.1 e 11.3.2), si rileva che: assolta l’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione -> successivo utilizzo è
fiscalmente non rilevante; costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote -> si incrementa sia dell’imposta
sostitutiva sulle plusvalenze, sia dell’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione.
Regime agevolativo (limite dell’entità assoggettata all’imposta sostitutiva sulle plusvalenze) -> somme percepite o beni ricevuti per distribuzione di riserve di utili non costituiscono utili se riferite a distribuzione di riserve in sospensione d’imposta.
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 77 di 163 www.commercialistatelematico.com
ASSEGNAZIONE IN SEDE DI RECESSO e/o LIQUIDAZIONE
Soci imprenditori Regola -> per le società di capitali il reddito da liquidazione: se il socio è un soggetto non imprenditore (persona fisica, società semplice) = natura di
utile; se il socio è un soggetto imprenditore (società di persone o di capitali) = suddivisione in
due parti, individuabili: nella differenza tra le somme ricevute o valore normale dei beni assegnati e all’entità
dell’annullamento di riserve di capitale (plusvalenza); per differenza tra somme ricevute o valore normale dei beni assegnati meno costo
fiscalmente riconosciuto della partecipazione -> assume natura di utile.
Soci di società di persone Regole -> analoghe a società di capitali (art. 20-bis del Tuir richiama criteri art. 47. c. 7). Reddito da liquidazione dei soci di società di persone = natura di reddito d’impresa e non di dividendo -> circolare 40/2002 (§ 1.4.7) = reddito da liquidazione deve essere ridotto di quanto assoggettato ad imposizione sostitutiva in capo alla società (valevole anche per i soci di società di persone).
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 78 di 163 www.commercialistatelematico.com
EFFETTI SUL BENE ASSEGNATO
Regola -> per il socio -> valore del bene = a quello assunto dalla società ai fini dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze.
Se la società ha individuato l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% in relazione: al valore normale; al valore catastale; la determinazione della successiva plusvalenza o minusvalenza prende origine da tale valore.
Regola -> per la cessione agevolata dei beni -> costo fiscalmente riconosciuto dei beni immobili per il socio cessionario = entità maggiore tra corrispettivo pattuito e valore normale.
Quinquennio per le plusvalenze immobiliari -> assegnazione o la cessione agevolata = acquisto a titolo originario del bene per assegnatario o cessionario non imprenditore -> sussiste interruzione del quinquennio rilevante per le plusvalenze immobiliari (art. 67, c. 1, lett. b), del Tuir).
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 79 di 163 www.commercialistatelematico.com
ATTI DI ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
entro il 30 novembre 2016 60%
entro il 16 giugno 2017 40%
Possibile la compensazione con i criteri di cui al D.Lgs.
241/1997
Si rammenta che sono soggette anche all’imposta sostitutiva nella misura del 13%
le riserve in sospensione d'imposta che vengono annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 80 di 163 www.commercialistatelematico.com
UNICO SC 2016
REDDITI SC 2017
Doveva essere specificata solo la plusvalenza
e, quindi, non un valore negativo
Specificare -> componenti analiticamente
individuate: valore normale/catastale e costo
fiscalmente riconosciuto -> Rigo “differenza” può
assumere valore negativo
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 81 di 163 www.commercialistatelematico.com
Società continua l’attività
Società posta in liquidazione
deve essere utilizzato il modello
Redditi SC 2017
nei termini ordinari)
deve essere utilizzato il
modello del periodo d’imposta
ante liquidazione
UNICO SC 2016
da presentare entro l’ultimo
giorno del nono mese
successivo
Assegnazione o cessione agevolata eseguita nel 2016
Dichiarazione dei redditi - n. 82 di 163 www.commercialistatelematico.com
UNICO SP 2016 Non era stato previsto il quadro RQ
REDDITI SP 2017
Specificare -> componenti analiticamente
individuate: valore normale/catastale e costo
fiscalmente riconosciuto -> Rigo “differenza” può
assumere valore negativo
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 83 di 163 www.commercialistatelematico.com
società sciolta anticipatamente
-> messa in liquidazione
deve essere utilizzato il modello del
periodo d’imposta ante liquidazione
UNICO SP 2016
da presentare entro l’ultimo giorno
del nono mese successivo
Assegnazione o cessione agevolata eseguita nel 2016 (anche trasformazione)
società sciolta anticipatamente
-> senza liquidazione
periodo d’imposta si divide
modello UNICO SP 2016 da
presentare nei termini ordinari
Assegnazioni agevolate beni ai soci
Dichiarazione dei redditi - n. 84 di 163 www.commercialistatelematico.com
TRASFORMAZIONI AGEVOLATE
IN SOCIETÀ SEMPLICI
Dichiarazione dei redditi - n. 85 di 163 www.commercialistatelematico.com
CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI
Trasformazione agevolata in società semplice -> consentita se le società hanno per oggetto esclusivo/principale la gestione di: beni immobili non strumentali per destinazione; beni mobili iscritti nei pubblici registri non aventi carattere
strumentale; e, quindi, di regola riguarda le società immobiliari di gestione.
Oggetto sociale
Attenzione -> circolare 21.5.99 n. 112/E (cap. III, Parte I, § 1) prevedeva che le agevolazioni erano limitate ai soci che già erano tali alla data di riferimento -> effetti trasformazione coinvolgono tutti i soci. N.B.: agevolazioni operative se variano in presenza di variazione
delle quote di partecipazione.
Caratteristiche dei soci
Trasformazioni agevolate in società semplici
Dichiarazione dei redditi - n. 86 di 163 www.commercialistatelematico.com
TASSAZIONE DELLA SOCIETÀ
Regola -> in capo alla società: imposta sostitutiva -> 8% (o 10,5%, se la società è di comodo per due periodi d’imposta
su ultimi tre) applicata a «valore normale dei beni agevolati» meno «costo fiscalmente riconosciuto»;
per i beni immobili -> sussiste possibilità di fare riferimento utilizzare valore catastale, in luogo del valore normale, per individuare la base imponibile;
riserve in sospensione d’imposta nel patrimonio netto della società trasformata -> soggette a imposta sostitutiva del 13%.
N.B.: per i beni non agevolabili (come beni materiali diversi dagli immobili), le plusvalenze
sono soggette a tassazione ordinaria.
Trasformazioni agevolate in società semplici
Dichiarazione dei redditi - n. 87 di 163 www.commercialistatelematico.com
TASSAZIONE DEI SOCI - 1
Costo fiscalmente delle azioni o quote possedute -> comprensivo della somma assoggettata ad imposizione sostitutiva.
Maggiori valori dei beni esistenti nel patrimonio della società trasformata -> soggetti all’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5%.
Tali valori non più soggetti a tassazione per la successiva cessione delle nuove partecipazioni.
Costo fiscale della partecipazione
detenuta
Costo fiscalmente riconosciuto -> incrementato da imposta sostitutiva sulle plusvalenze e da imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta.
Imposta sostitutiva e
riserve in sospensione
d’imposta
Trasformazioni agevolate in società semplici
Dichiarazione dei redditi - n. 88 di 163 www.commercialistatelematico.com
TASSAZIONE DEI SOCI - 2
Trasformazione società di capitali si in società semplice -> effetti di cui all’art. 170, c. 4, lett. b), del Tuir = Riserve di utili non ricostituite in bilancio -> tassate nel periodo d’imposta successivo a quello della trasformazione. Principio non operativo per società di persone -> utili scontano imposizione per trasparenza esercizio dopo esercizio. Trasformazione agevolata -> utili ridotti alle entità assoggettate ad imposta sostitutiva in capo alla società.
Riserve non ricostituite in
bilancio
Trasformazione agevolata in società semplice -> pagamento imposta sostitutiva su riserve = successivo utilizzo non fiscalmente irrilevante per società e per socio.
Riserve in sospensione
d’imposta
Atto della trasformazione società -> immobili detenuti da almeno 5 anni = cessione dopo la trasformazione -> non determina plusvalenze.
Quinquennio per plusvalenze immobiliari
Trasformazioni agevolate in società semplici
Dichiarazione dei redditi - n. 89 di 163 www.commercialistatelematico.com
TRASFORMAZIONE SOCIETÀ DI GESTIONE IMMOBILIARE
Dati inerenti a situazione iniziale – società di comodo
SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ DI CAPITALE DI GESTIONE IMMOBILIARE
Attivo Passivo e patrimonio netto
Bene immobile civile 200.000,00 Capitale sociale 100.000,00
Disponibilità finanziarie e varie 60.000,00 Debiti vari 160.000,00
TOTALE ATTIVO 260.000,00 TOTALE PASSIVO 260.000,00
(*) Immobile di civile abitazione (categoria catastale: A/3): - Iscrizione in bilancio al valore storico: € 200.000,00; - Rendita catastale del bene: € 1.500,00; - Valore normale dell’immobile: € 600.000,00.
Trasformazioni agevolate in società semplici
Dichiarazione dei redditi - n. 90 di 163 www.commercialistatelematico.com
TRASFORMAZIONE SOCIETÀ DI GESTIONE IMMOBILIARE
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze
Descrizione Assegnazione valore
catastale Assegnazione valore
normale
Valore catastale immobile [1.500 × 126] = € 189.000 -
Valore normale immobile - € 600.000
Costo riconosciuto fiscalmente € 200.000 € 200.000
Plusvalenza € 189.000 – € 200.000 =
€ - 11.000 € 600.000 – € 200.000 =
€ 400.000
Imposta sostitutiva dovuta € 0,00 € 400.000 × 10,5% =
€ 42.000
Trasformazioni agevolate in società semplici
Dichiarazione dei redditi - n. 91 di 163 www.commercialistatelematico.com
TRASFORMAZIONE SOCIETÀ DI GESTIONE IMMOBILIARE
Conseguenze in testa ai soci
Descrizione Assegnazione valore
catastale Assegnazione valore
normale
Costo fiscale originario partecipazione
€ 100.000 € 100.000
Plusvalenza assoggettata a imposta sostitutiva
€ 0,00 € 400.000
costo fiscale finale partecipazione
€ 100.000 + € 0,00 = € 100.000
€ 100.000 + € 400.000 = € 500.000
In sede di trasformazione il valore della partecipazione si incrementa della plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva.
Trasformazioni agevolate in società semplici
Dichiarazione dei redditi - n. 92 di 163 www.commercialistatelematico.com
TRASFORMAZIONE SOCIETÀ CON BENI RIVALUTATI
Dati inerenti a situazione iniziale
SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ DI CAPITALE DI GESTIONE IMMOBILIARE
Attivo Passivo e patrimonio netto
Bene immobile civile 600.000,00 Capitale sociale 100.000,00
Disponibilità finanziarie e varie 12.000,00 Riserve di rivalutazione 352.000,00
Debiti vari 160.000,00
TOTALE ATTIVO 612.000,00 TOTALE PASSIVO 612.000,00
(*) Immobile di civile abitazione (categoria catastale: A/3): - Iscrizione in bilancio al valore storico: € 600.000,00; - Rendita catastale del bene: € 1.500,00; - Valore normale dell’immobile: € 600.000,00.
Trasformazioni agevolate in società semplici
Dichiarazione dei redditi - n. 93 di 163 www.commercialistatelematico.com
TRASFORMAZIONE SOCIETÀ CON BENI RIVALUTATI
Considerazioni procedurali
non è dovuta -> valore normale valore normale dell’immobile coincidente con il costo fiscale.
Imposta sostitutiva
plusvalenze
Riserve in sospensione d’imposta -> devono essere: annullate per effetto della trasformazione; assoggettate all’imposta sostitutiva del 13%. In pratica, la società deve corrispondere un’imposta sostitutiva pari a
€ 45.760,00 [13% di € 352.000,00].
Imposta sostitutiva riserve
in sospensione d’imposta
Trasformazioni agevolate in società semplici
Dichiarazione dei redditi - n. 94 di 163 www.commercialistatelematico.com
TRASFORMAZIONE SOCIETÀ CON BENI RIVALUTATI
Conseguenze in testa ai soci
Descrizione Assegnazione valore
catastale Assegnazione valore
normale
Costo fiscale originario partecipazione
€ 100.000 € 100.000
Plusvalenza assoggettata a imposta sostitutiva
€ 352.000 € 352.000
costo fiscale finale partecipazione
€ 100.000 + € 352.000 = € 452.000
€ 100.000 + € 352.000 = € 452.000
Trasformazione in società semplice -> costo fiscale della partecipazione si incrementa delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva.
Trasformazioni agevolate in società semplici
Dichiarazione dei redditi - n. 95 di 163 www.commercialistatelematico.com
ESTROMISSIONE IMMOBILE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE
Dichiarazione dei redditi - n. 96 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
L’imprenditore individuale che
alla data del 31 ottobre 2015
possiede beni immobili strumentali di cui all’art. 43, comma 2, del Tuir, può,
entro il 31 maggio 2016,
optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120.
COMMA 121 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016
Condizioni, regole e modalità procedurali
Estromissione immobile imprenditore individuale
Dichiarazione dei redditi - n. 97 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
CONDIZIONI PER L’ESTROMISSIONE
Essere imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2015 e possedere beni immobili strumentati (di cui all’art. 43, c, 2, del Tuir).
Possedere la qualifica di imprenditore individuale alla data del 1° gennaio 2016, con esclusione del soggetto titolare di unica azienda concessa in affitto.
Beni immobili interessati: acquistati ante 1992 -> immobili strumentali per destinazione erano relativi
all'impresa, anche se non presenti nell'inventario -> immobili strumentali considerati inerenti all'impresa solo se riportati nell'inventario;
acquistati dal 1992 -> immobili strumentali per destinazione e per natura -> sono inerenti all'impresa individuale solo se presenti nell'inventario.
Condizioni, regole e modalità procedurali
Estromissione immobile imprenditore individuale
Dichiarazione dei redditi - n. 98 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
SOGGETTI INTERESSATI
L’estromissione agevolata può essere effettuata dai soggetti che al 31.10.2015 risultano in possesso della qualifica di imprenditore individuale e la mantengono fino all’1.1.2016 (data di effetto dell’estromissione), comprese le imprese che alle predette
date sono in liquidazione.
Non possono avvalersi dell’agevolazione -> coloro per i quali alla data dell’1.1.2016 la qualifica di imprenditore è venuta meno -> es.: cessata l’attività con conseguente chiusura della partita IVA dal 31.12.2015.
Agevolazione preclusa a: imprenditore individuale che ha concesso l’unica azienda in affitto / usufrutto prima
dell’1.1.2016 (per durata dell’affitto / usufrutto la qualifica di imprenditore risulta “sospesa”);
unico socio di una società di persone che non ha provveduto alla ricostituzione della pluralità dei soci e non ha “trasformato” la società in ditta individuale alla data del 31.10.2015.
Condizioni, regole e modalità procedurali
Estromissione immobile imprenditore individuale
Dichiarazione dei redditi - n. 99 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
IMMOBILI CHE POSSONO ESSERE ESTROMESSI
Immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, indipendentemente dalla categoria catastale. Compresi quelli utilizzati in maniera esclusiva e diretta per l’esercizio dell’attività.
Immobili strumentali per
destinazione
Condizioni regole e modalità procedurali
Immobili rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10 Compresi quelli non impiegati nel ciclo produttivo dell’impresa o anche se dati in locazione o comodato a terzi.
Immobili strumentali per
natura
Ris. 8.5.2008, n. 188/E -> estromissione esclusa per gli immobili in leasing -> dal contratto non si determina il possesso del bene ma solamente la sua mera detenzione. Estromissione possibile se riscattato prima del 31.10.2015.
Immobili strumentali in
leasing
Condizioni, regole e modalità procedurali
Estromissione immobile imprenditore individuale
Dichiarazione dei redditi - n. 100 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
IMMOBILI CHE POSSONO ESSERE ESTROMESSI
strumentalità dell’immobile -> deve essere verificata al 31.10.2015 -> se lo stesso, dopo il 31.10.2015, è stato concesso in uso a terzi -> sussiste possibilità di procedere all’estromissione.
Verifica strumentalità del
bene
art. 65, comma 1, del Tuir -> immobili strumentali per natura o per destinazione si considerano inerenti all’impresa: per i soggetti in contabilità ordinaria, se iscritti nell’inventario; per i soggetti in contabilità semplificata, se risultanti dal
registro dei beni ammortizzabili. Attenzione -> fino al 31.12.1991: immobili strumentali per destinazione -> sempre ritenuti relativi
all’impresa, anche se non riportati nell’inventario (o nel registro dei beni ammortizzabili);
immobili strumentali per natura -> necessaria l’indicazione nell’inventario (o nel registro dei beni ammortizzabili).
Immobili strumentali per
natura o per destinazione
relativi all’impresa
Condizioni, regole e modalità procedurali
Estromissione immobile imprenditore individuale
Dichiarazione dei redditi - n. 101 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
IMMOBILI CHE POSSONO ESSERE ESTROMESSI
Agenzia delle Entrate circolare 15.4.2008, n. 39/E: immobili strumentali per natura -> possono essere estromessi solo se risultano
dall’inventario (o dal registro dei beni ammortizzabili); immobili strumentali per destinazione: se acquistati fino al 31.12.1991 possono essere estromessi anche se non risultano
dall’inventario (o dal registro dei beni ammortizzabili). Tali immobili continuano ad essere considerati relativi all’impresa e possono essere estromessi se al 31.10.2015 erano utilizzati come beni strumentali;
se acquistati dall’1.1.1992 possono essere estromessi solo se risultano dall’inventario (o dal registro dei beni ammortizzabili).
N.B.: immobili che non risultano dai predetti libri / registri -> non possono essere estromessi
in quanto non sono considerati relativi all’impresa, ma appartenenti alla sfera privata dell’imprenditore (analogamente ai beni adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa).
Condizioni, regole e modalità procedurali
Estromissione immobile imprenditore individuale
Dichiarazione dei redditi - n. 102 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
IMMOBILI CHE POSSONO ESSERE ESTROMESSI
L’estromissione può riguardare anche gli immobili posseduti dall’imprenditore in comunione (ad esempio, con il coniuge), limitatamente alla quota di spettanza dell’imprenditore stesso.
Condizioni, regole e modalità procedurali
Estromissione immobile imprenditore individuale
Dichiarazione dei redditi - n. 103 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
TERMINI E CASI PARTICOLARI
Possono essere estromessi i beni immobili concessi in locazione dopo il 31 ottobre 2015.
Immobili concessi in locazione
Possono essere estromessi i beni immobili a patto che l’erede abbia continuato l’attività del de cuius in forma individuale.
Erede del de cuius
Possono essere estromessi i beni immobili a patto che il donatario abbia continuato l’attività del donane in forma individuale.
Donatario
Opzione -> entro il 31 maggio 2016 con effetto dall’1 gennaio 2016. Si ritiene sufficiente il comportamento concludente dell'imprenditore che pone in essere gli adempimenti che dimostrano la volontà di escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (es.: contabilizzazione).
Condizioni, regole e modalità procedurali
Estromissione immobile imprenditore individuale
Dichiarazione dei redditi - n. 104 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
Con comportamento concludente -> estromissione = versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF / IRAP pari all’8% della differenza tra il valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto dell’immobile da estromettere.
Attenzione -> estromissione anche nel caso in cui il valore normale risulta pari o inferiore al valore fiscalmente riconosciuto cioè
base imponibile pari a zero o negativa.
Nel qual caso “il valore dei beni estromessi ha già concorso alla formazione del reddito d’impresa secondo le ordinarie regole”.
Condizioni, regole e modalità procedurali
Estromissione immobile imprenditore individuale
Dichiarazione dei redditi - n. 105 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Si rendono operative le medesime regole previste per l’assegnazione (anche per quanto attiene l’individuazione della base imponibile).
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
entro il 30 novembre 2016
entro il 16 giugno 2017 40%
Possibile la compensazione con i criteri di cui al D.Lgs.
241/1997
Imposta sostitutiva dovuta sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto = base imponibile
Aliquota imposta sostitutiva
8%
60%
Condizioni regole e modalità procedurali Condizioni, regole e modalità procedurali
Estromissione immobile imprenditore individuale
Dichiarazione dei redditi - n. 106 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
DATI DA EVIDENZIARE IN DICHIARAZIONE
Condizioni regole e modalità procedurali Condizioni, regole e modalità procedurali
Estromissione immobile imprenditore individuale
Nel rigo RQ81 va indicato in colonna: 1 -> valore normale dei beni immobili strumentali estromessi dal patrimonio dell’impresa; 2 -> costo fiscalmente riconosciuto relativo ai beni di colonna 1; 3 -> base imponibile pari alla differenza tra gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 (se risultato
negativo l’importo va preceduto dal segno “-“. Nel rigo RQ82 va indicato in colonna: 1 -> importo indicato nella colonna 3 del rigo RQ81; in caso di risultato negativo la presente
colonna non va compilata; 2 -> imposta sostitutiva dovuta ai sensi della L. 28 dicembre 2015, n. 208.
Dichiarazione dei redditi - n. 107 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
Condizioni, regole e modalità procedurali
Estromissione immobile imprenditore individuale
Dichiarazione dei redditi - n. 108 di 163 www.commercialistatelematico.com
Estromissione – Immobile strumentale locato
Regola -> estromissione immobile strumentale locato -> effetti dall’1.1.2016 ai fini:
Iva e imposta di registro (ris.: 390/2008):
reddituali -> da tale data non concorre più alla determinazione del reddito
d’impresa -> reddito fondiario (quadro RB modello REDDITI PF).
Se canoni di locazione assoggettati: ad Iva 22% (caso generale per i beni immobili strumentali); A Iva come operazione esente Iva (ex art. 10 , c. 1, n. 8-bis, decreto Iva); è necessario “neutralizzare” l’addebito nei riguardi del conduttore con nota di credito (anche se in esenzione Iva).
Ai fini imposta di registro -> l’imprenditore deve: integrare l’imposta di registro versata (dall’1% al 2%) -> se il contratto risulta:
- in corso all’1.1.2016 -> integrazione periodo operativo dell’aliquota 1%; - dopo 1.1.2016 -> periodo compreso tra la data di validità del contratto e il termine del
periodo di operatività dell’aliquota 1%; denunciare evento -> con versamento integrativo che dovrebbe tenere luogo della
denuncia prevista dall’art. 19 del D.P.R. 131/1986.
Dichiarazione dei redditi - n. 109 di 163 www.commercialistatelematico.com
CONTRIBUENTI MINORI
Dichiarazione dei redditi - n. 110 di 163 www.commercialistatelematico.com
Regime forfetario
Il regime forfetario rappresenta dall’1.1.2016, il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 54 della L. 190/2014 e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57 della L. 190/2014.
Circ. n. 6/E del 2015
a differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio, che dopo si analizzerà, possono accedere al regime forfetario, i soggetti già in attività.
Contribuenti minori
Reddito imponibile e aliquota applicabile
in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso: tale criterio, pertanto, si applica tanto in caso di reddito derivante dall’esercizio di arti o professione, quanto in caso di reddito d’impresa.
Nel regime in esame i ricavi ed i compensi vengono imputati al periodo d’imposta sulla base del cd. “principio di cassa”,
I soggetti che hanno aderito al regime forfetario e che hanno conseguito ricavi inferiori a quelli esposti nella tabella prevista e in relazione al codice attività, applicano una specifica aliquota d’imposta sostitutiva delle imposte su redditi IVA e IRAP.
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Contribuenti minori
Reddito imponibile e aliquota applicabile
Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata, e per i quattro anni successivi -> il reddito
determinato viene assoggettato a imposta sostitutiva in misura ridotta, con aliquota del 5% a
condizione che:
il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica,
professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui
l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di
arti o professioni;
qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto,
l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di
riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54;
diversamente dai casi appena elencati l’imposta sostitutiva è fissata nella misura del 15%.
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Compilazione del Mod. Redditi/2017 e calcolo del reddito
I soggetti che hanno aderito, a far data dal 1.1.2016 (o date successive in caso di apertura di P. IVA in corso d’anno) sono chiamati a compilare il Mod. Redditi/2017, in particolare devono compilare il quadro LM – sezione II, denominata: “il Regime forfetario Determinazione del reddito”.
Contribuenti minori
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Passaggio da un regime all’altro
Contribuenti minori
scelta volontaria
Tipologia di passaggio Accorgimenti e controlli
Permanenza nel regime di
vantaggio
Se il contribuente ha rispettato i requisiti di permanenza non è necessario alcun controllo particolare, si può continuare l’adozione di detto regime, mantenendo comunque monitorati i parametri di permanenza.
Accesso al regime forfetario Occorre verificare se il contribuente in regime di vantaggio che vuole adottare il regime forfetario ha i requisiti richiesti da detto regime forfetario medesimo.
Accesso ed applicare il regime
ordinario
La scelta può essere operata liberamente indipendentemente dal fatto che il contribuente in regime di vantaggio presenti o meno i requisiti per accedere al regime forfetario. Non è necessario alcun controllo particolare poiché l’accesso al regime ordinario è libero.
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DA REGIME DI
VANTAGGIO… … A REGIME FORFETARIO CONTROLLI DA EFFETTUARE
Superamento
del volume
d’affari di euro
30.000
Il superamento del limite di euro 30.000
del volume d’affari potrebbe essere una
causa d’impedimento di passaggio al
regime forfetario per il fatto che al fine di
accedere ad esso è necessario avere avuto
ricavi o compensi non superiori a
determinati limiti, diversificati in base al
codice ATECO, che contraddistingue
l’attività esercitata.
Se il contribuente ha superato detto
limite, il volume d’affari conseguito
potrebbe non essere compatibile con
uno di quelli di cui alla tabella allegata
alla L. 190/2014 (riportata anche al
termine della tabella).
Confrontare il volume d’affari conseguito dal
contribuente in regime di vantaggio nel 2016
con quelli della tabella di seguito riportata per
la verifica dell’accesso al regime forfetario.
ATTENZIONE
Se il superamento del volume d’affari è il
parametro violato e che impone la fuoriuscita
dal regime di vantaggio, accertarsi che:
se lo stesso è stato superato di più del 50%
(euro 45.000) sarà necessario passare
unicamente il regime ordinario avendo cura di
assoggettare ad IVA tutte le operazioni attive e
passive poste in essere già nell’anno 2016.
Passaggio da un regime all’altro
Contribuenti minori
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DA REGIME DI
VANTAGGIO… … A REGIME FORFETARIO CONTROLLI DA EFFETTUARE
Superamento del
volume d’affari di
euro 30.000
ESEMPIO: infatti come si vede nello schema riportato di seguito alla tabella sono evidenziate due categorie di contribuenti che non potrebbero, se uscenti dal regime di vantaggio, optare per il regime forfetario. N.B.: è bene anche osservare, che il superamento di più del 50% dell’ammontare massimo di euro 30.000 (cioè il superamento del limite di euro 45.000) obbligherebbe il contribuente uscente dal regime di vantaggio ad optare obbligatoriamente per il regime ordinario, poiché in questo caso egli si troverebbe in tale regime già dal 2016 in maniera retroattiva, con tutte le conseguenze del caso).
REGOLA PER NON SBAGLIARE: si accede al regime ordinario
obbligatoriamente se il volume d’affari conseguito nel 2016 è superiore ad euro 45.000 e superiore anche a quelli massimi previsti dal regime forfetario; si può accedere al regime
forfetario se il VOLUME d’affari conseguito nel 2016 è compreso fra 30.000 euro e 45.000 euro ed è inferiore anche a quelli massimi previsti dal regime forfetario.
Passaggio da un regime all’altro
Contribuenti minori
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Spese per collaborazioni/
prestazioni occasionali o
lavoro dipendente
Il contribuente che nel 2016 era in regime di vantaggio non deve avere avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto), pertanto, al fine di poter accedere al regime forfetario non avrà alcun obbligo di verifica di detto parametro, essendo lo stesso una causa ostativa solo il superamento di spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti.
Verificare se in costanza di regime di vantaggio le spese corrisposte per prestazioni di lavoro dipendente e/o similari, hanno superato la soglia di euro 5.000.
Il superamento rappresenta una causa ostativa all’accesso al regime forfetario.
DA REGIME DI
VANTAGGIO… … A REGIME FORFETARIO CONTROLLI DA EFFETTUARE
Passaggio da un regime all’altro
Contribuenti minori
Dichiarazione dei redditi - n. 117 di 163 www.commercialistatelematico.com
Accesso al regime forfetario Accesso al regime
ordinario Regime di vantaggio – superamento del volume dei
ricavi
Volume d’affari 2016 con contemporaneo: superamento del limite di 30.000 euro ma entro il
limite di 45.000; non superamento dei limiti previsti per l’accesso al
regime forfetario.
Possibile Possibile
Volume d’affari 2016 con contemporaneo: superamento del limite di 30.000 euro ma entro il
limite di 45.000; superamento dei limiti previsti per l’accesso al
regime forfetario.
Non possibile Obbligatorio
Volume d’affari 2016 con superamento del limite di 30.000 euro e oltre il limite di 45.000 (< euro 50.000).
Possibile se il codice Ateco prevede un volume d’affari compreso fra i 45.000 euro ed il limite indicato in tabella
Possibile
Volume d’affari 2016 con superamento del limite di 30.000 euro e oltre il limite di 45.000 (> euro 50.000).
Non possibile Obbligatorio
Tabella di raccordo
Contribuenti minori
Dichiarazione dei redditi - n. 118 di 163 www.commercialistatelematico.com
L’obbligo informativo di cui al comma 73 Legge 190/2014, con riferimento ai soggetti che operavano nel regime forfettario nel periodo d’imposta 2016, è assolto con la compilazione del Quadro RS del Modello Redditi PF/2017 dai righi RS374 a RS381. In particolare:
Modello Redditi PF/2017
Righi Chi
Da RS374 a RS378
Obbligo per i contribuenti forfettari esercenti attività
d’impresa, di indicare cumulativamente, alcune informazioni
afferenti le attività di impresa esercitate.
Da RS379 a RS381
Obbligo per i contribuenti forfettari esercenti attività di lavoro
autonomo di indicare cumulativamente, alcune informazioni
afferenti le attività di lavoro autonomo esercitate.
Obblighi nel Modello Redditi PF/2017
Contribuenti minori
Dichiarazione dei redditi - n. 119 di 163 www.commercialistatelematico.com
Per gli esercenti l’attività d’impresa in regime forfettario l’obbligo informativo riguarda i seguenti dati:
Esercenti attività d’impresa
(Modello Redditi PF/2017)
Rigo Informazione Contenuto
RS374
N°
complessivo
delle giornate
retribuite nel
2016
Riportare in n° complessivo di giornate retribuite (a terzi) dal
contribuente forfettario nel 2016 relative a:
lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se
assunti con contratto di inserimento, ai dipendenti con contratto a
termine e ai lavoranti a domicilio desumibile dai modelli di denuncia
telematica relativi al periodo d’imposta 2016;
personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato
dividendo per 8 il numero complessivo di ore ordinarie lavorate nel
corso del periodo d’imposta 2016, desumibile dalle fatture rilasciate
dalle agenzie di somministrazione;
Esercenti attività d’impresa
Contribuenti minori
Dichiarazione dei redditi - n. 120 di 163 www.commercialistatelematico.com
Esercenti attività d’impresa
(Modello Redditi PF/2017)
Rigo Informazione Contenuto
RS374
N°
complessivo
delle giornate
retribuite nel
2016
lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo parziale, con
contratto di lavoro intermittente o con contratto di lavoro ripartito,
conformemente a quanto comunicato all’Ente Previdenziale
relativamente al periodo d’imposta 2016 (il numero delle giornate
retribuite deve essere determinato moltiplicando per sei e dividendo
per cento il numero complessivo delle settimane utili per la
determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche);
Per gli esercenti l’attività d’impresa in regime forfettario l’obbligo informativo riguarda i seguenti dati:
Esercenti attività d’impresa
Contribuenti minori
Dichiarazione dei redditi - n. 121 di 163 www.commercialistatelematico.com
Per gli esercenti l’attività d’impresa in regime forfettario l’obbligo informativo riguarda i seguenti dati:
Esercenti attività d’impresa
(Modello Redditi PF/2017)
Rigo Informazione Contenuto
RS374
N° complessivo delle
giornate retribuite nel
2016
apprendisti che svolgono attività nell’impresa, desumibile
dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo
d’imposta 2016 (nel caso di apprendisti con contratto a
tempo parziale, tale numero deve essere determinato
moltiplicando per sei e dividendo per cento il numero
complessivo delle settimane utili comunicate nel periodo
d’imposta per la determinazione della misura delle
prestazioni pensionistiche).
RS375
Mezzi di trasporto
/veicoli utilizzati
nell’attività
Riportare il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli
posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento
dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta (ossia al
31/12/2016).
Per gli esercenti l’attività d’impresa in regime forfettario l’obbligo informativo riguarda i seguenti dati:
Esercenti attività d’impresa
Contribuenti minori
Dichiarazione dei redditi - n. 122 di 163 www.commercialistatelematico.com
Per gli esercenti l’attività d’impresa in regime forfettario l’obbligo informativo riguarda i seguenti dati:
Esercenti attività d’impresa
(Modello Redditi PF/2017)
Rigo Informazione Contenuto
RS376 Costi
approvvigionamento
Indicare l’ammontare del costo sostenuto, nel 2016, per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa (compresi i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi).
RS377
Costo per il godimento di beni di
terzi
Riportare i costi, sostenuti nel 2016, per il godimento di beni di terzi tra i quali: canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti
dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni; canoni di noleggio; canoni d’affitto d’azienda; royalties.
RS378 Acquisti carburante Indicare l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel 2016 per gli acquisti di carburante per autotrazione.
Per gli esercenti l’attività d’impresa in regime forfettario l’obbligo informativo riguarda i seguenti dati:
Esercenti attività d’impresa
Contribuenti minori
Dichiarazione dei redditi - n. 123 di 163 www.commercialistatelematico.com
SOCIETÀ DI COMODO
Dichiarazione dei redditi - n. 124 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
Società di comodo
Il rigo VA15 della dichiarazione annuale Iva deve essere utilizzato per identificare: le società non operative (di cui all'art. 30 della L. 23.12.1994, n. 724), cioè quelle
che non superano il cosiddetto test di operatività; le società in perdita sistematica (di cui all’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies
del D.L. 13.8.2011, n. 138); comprese le società che partecipano alla liquidazione di gruppo, per la corretta gestione del credito annuale in elazione alle limitazioni previste.
Codici utilizzabili
1-non operativa per l'anno oggetto dichiarazione (2016); 2-non operativa per l'anno oggetto dichiarazione e precedente
(2016 e 2015); 3-non operativa per l'anno oggetto dichiarazione e due
precedenti (2016, 2015 e 2014); 4-non operativa per l'anno oggetto dichiarazione e due
precedenti (2016, 2015 e 2014) in assenza, nel triennio, di operazioni rilevanti ai fini Iva almeno pari all‘entità risultante dall'applicazione delle percentuali.
Dichiarazione dei redditi - n. 125 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
Società di comodo
Se codici 1 – 2 - 3
il credito Iva che risulta dalla dichiarazione annuale non può essere né utilizzato in compensazione con il modello F24, né richiesto a rimborso. Unica alternativa la possibilità di riportare tale credito nell’anno successivo per l’eventuale compensazione verticale.
Se codice 4
= perdita definitiva del credito Iva annuale. Si tratta dei soggetti Iva che nel triennio 2014-2016 risultano "non operativi" , in quanto non hanno posto in essere: cessioni di beni; prestazioni di servizi; per un importo almeno pari a quello dei ricavi presunti calcolati in relazione al cosiddetto test di operatività (Circolare Agenzia delle entrate 4 maggio 2007, n. 25).
Comporta compilazione del rigo VX2
Dichiarazione dei redditi - n. 126 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
Società di comodo
D.Lgs. n. 175/2014 -> ha ampliato il periodo di osservazione che determina la non operatività di una società -> società in perdita sistematica o anche non operativa, quando: • risulta in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi; • in un quinquennio risulta in perdita fiscale per quattro periodi d'imposta e per il restante periodo d'imposta dichiara un reddito inferiore all‘entità minima.
2011 2012 2013 2014 2015 Situazione 2016
Perdita Perdita Perdita Perdita Perdita di comodo
Red.Inf.Min. Perdita Perdita Perdita Perdita di comodo
Perdita Red.Inf.Min. Perdita Perdita Perdita di comodo
Perdita Perdita Perdita Perdita Red.Inf.Min. di comodo
Red.Inf.Min. Perdita Red.Inf.Min. Perdita Perdita non di comodo
Red.Inf.Min. Perdita Perdita Perdita Red.Inf.Min. non di comodo
Red.Inf.Min. Perdita Perdita Red.Inf.Min Perdita non di comodo
Dichiarazione dei redditi - n. 127 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
Società di comodo-Interpello disapplicativo
Art. 30, c. 4, L. 23.12.1994, n. 724 ->
le società e gli enti considerati di comodo
non possono richiedere il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione
annuale Iva.
Circolare n. 32/2014 -> i soggetti che intendono chiedere il rimborso sono tenuti a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, per attestare l’assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti di comodo, mediante sottoscrizione del riquadro VX4.
Attenzione (Circolare n. 9/2016) -> in alternativa alla dichiarazione sostitutiva, le società possono procedere a presentare in via preventiva istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società di comodo (non operative e/o in perdita sistematica) ai sensi dell’art. 30, comma 4-bis, della L. 724/1994.
Rigo VX4 - campo 9-Interpello -> da barrare dai soggetti che, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, hanno presentato preventivamente istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo (non operative e/o in perdita sistematica) [art. 30, c. 4-bis, art. 30, L. 724/1994 - Circolare n. 9/2016], nel qual caso -> barrare la casella “Interpello”, senza apporre la firma nel campo 8.
Dichiarazione dei redditi - n. 128 di 163 www.commercialistatelematico.com
NOVITÀ - Il Decreto Legislativo n. 139/2015 ha eliminato l’area straordinaria del conto economico.
Molti dei ricavi prima qualificati come straordinari sono oggi ricompresi nella voce A.5 “Altri ricavi e
proventi”.
Pertanto, dall’anno 2016, i ricavi effettivi potrebbero essere più alti rispetto al passato, con maggiore
possibilità, per le società, di superare il test di operatività.
Società di comodo
Calcolo dei ricavi presunti
B.III.1
B.III.2
B.III.3
CII
C.III. 1-4
C.III 6
La norma precisa che tali elementi sono sempre considerati, indipendentemente dalla loro classificazione in bilancio: per cui saranno oggetto di calcolo, sia se esposti tra le immobilizzazioni (punto B del bilancio civilistico), sia se accolti tra l’attivo circolante (punto C del bilancio civilistico) . L’importo da considerare è inoltre dato dal valore fiscale, pari al costo storico, così come descritto nell’art. 110 Tuir (in merito alle partecipazioni che beneficiano del regime di parziale esenzione di cui all'articolo 87 del Tuir, la Circolare n. 6/E del 13/02/2006 ha precisato che le stesse devono essere considerate, nel loro intero ammontare, tra quelle che concorrono alla verifica dell'operatività). Si sottolinea, infine, l’esclusione dei crediti commerciali dalla base di calcolo, la quale può essere facilmente spiegata ove si consideri che questi ultimi normalmente non sono fruttiferi, per cui non si può presumere che diano luogo ad altri ricavi.
Dichiarazione dei redditi - n. 129 di 163 www.commercialistatelematico.com
B.III.1
B.III.2
B.III.3
CII
C.III. 1-4
C.III 6
La norma precisa che tali elementi sono sempre considerati, indipendentemente dalla loro classificazione in bilancio: per cui saranno oggetto di calcolo, sia se esposti tra le immobilizzazioni (punto B del bilancio civilistico), sia se accolti tra l’attivo circolante (punto C del bilancio civilistico) .
L’importo da considerare è inoltre dato dal valore fiscale, pari al costo storico, così come descritto nell’art. 110 Tuir (in merito alle partecipazioni che beneficiano del regime di parziale esenzione di cui all'articolo 87 del Tuir, la Circolare n. 6/E del 13/02/2006 ha precisato che le stesse devono essere considerate, nel loro intero ammontare, tra quelle che concorrono alla verifica dell'operatività).
Si sottolinea, infine, l’esclusione dei crediti commerciali dalla base di calcolo, la quale può essere facilmente spiegata ove si consideri che questi ultimi normalmente non sono fruttiferi, per cui non si può presumere che diano luogo ad altri ricavi.
Società di comodo
Dichiarazione dei redditi - n. 130 di 163 www.commercialistatelematico.com
Voci di bilancio rilevanti
I fabbricati vanno considerati in base al loro costo storico di acquisto, compreso il
valore dei terreni, sebbene sia stato scorporato (a tal fine si richiama la Circolare
n.11/E del 2007).
In base al tenore letterale della norma, i beni in esame rilevano, inoltre, anche se
condotti in locazione finanziaria.
Tali beni assumono rilievo solo se iscritti in bilancio come immobilizzazioni
materiali, quindi nelle voci dello schema di stato patrimoniale B.II.1 (terreni e
fabbricati) e B.II.4 (altri beni), per un valore pari a quello fiscale (quindi al costo
storico al lordo degli ammortamenti e considerando solo le rivalutazioni
fiscalmente rilevanti).
In ogni caso non sono considerati nel calcolo del test, gli immobili iscritti
nell’attivo circolante in quanto oggetto di attività di compravendita immobiliare o
di costruzione/ristrutturazione per la vendita svolta ordinariamente dalla società.
È tuttavia necessario che la classificazione sia conforme ai corretti principi
contabili.
B.II.1
Società di comodo
Dichiarazione dei redditi - n. 131 di 163 www.commercialistatelematico.com
Voci di bilancio rilevanti
Si ricorda, a tal proposito, che il principio contabile OIC 16 disciplina espressamente
i casi nei quali un’immobilizzazione destinata alla vendita può essere iscritta
nell’attivo circolante.
Come noto, iscrivere un bene tra le immobilizzazioni piuttosto che nell’attivo
circolante può avere rilevantissimi effetti ai fini del test di operatività.
Così come chiarito dalla Circolare n. 36/E del 2013 è inoltre necessario ricordare che
anche gli impianti fotovoltaici concorrono al conteggio del test di operatività, con i
medesimi coefficienti previsti per i beni immobili (ovvero il 6% nel calcolo della
media triennale e il 4,75% per il calcolo del reddito presunto).
Questo indipendentemente da come gli stessi siano stati classificati come beni
immobili e immobili.
B.II.1
Società di comodo
Dichiarazione dei redditi - n. 132 di 163 www.commercialistatelematico.com
Voci di bilancio rilevanti
Non rilevano, invece, gli immobili e le navi:
acquisiti in locazione, comodato o noleggio;
gli immobili concessi in usufrutto costituito a titolo gratuito, in favore di
soggetti diversi dai soci o loro familiari;
le immobilizzazioni in corso di costruzione che vengano iscritti in un’apposita
voce dell’attivo, in quanto ancora non suscettibili di utilizzazione.
Al contrario, vanno invece sempre considerati gli immobili finiti, anche se non hanno
trovato effettiva utilizzazione. In questo caso è infatti possibile solo dimostrare, in
sede d’interpello, che si è verificata un’oggettiva situazione che ha impedito il
conseguimento dei ricavi.
B.II.1
> 15 % sul valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Società di comodo
Dichiarazione dei redditi - n. 133 di 163 www.commercialistatelematico.com
Voci di bilancio rilevanti
B.I.1-5
B.I.7
B.II.2-4
Conformemente a quanto precisato nella citata Circolare n. 48/E del
1997, non vanno comunque considerate al fine del calcolo le
immobilizzazioni materiali e immateriali “in corso”, nonché gli
acconti corrisposti per le stesse, in quanto le medesime si trovano in
una fase non idonea a produrre ricavi.
Per quanto riguarda invece i beni a deducibilità limitata, come gli
impianti telefonici e le autovetture, il costo va assunto per l’intero
importo, così come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate
11/E del 16/02/2007.
I beni in locazione finanziaria vanno considerati nel loro valore
effettivo, equiparandoli così ai beni in proprietà, anche se è stata
esercitata l’opzione per il riscatto.
Società di comodo
Dichiarazione dei redditi - n. 134 di 163 www.commercialistatelematico.com
I ricavi minimi presunti, calcolati con il metodo finora esposto, devono successivamente essere
confrontati con i ricavi effettivi, calcolati come media triennale dei ricavi, proventi straordinari e
incrementi di rimanenze.
DETERMINAZIONE RICAVI “EFFETTIVI”
RICAVI TIPICI (A1 + A5)
+ INCREMENTI RIMANENZE se positivi(+ A2 + A3 – B11)
+ ALTRI PROVENTI (C15 + C16)
risultanti dal Conto Economico
del Bilancio CEE dell'ultimo triennio (MEDIA TRIENNALE)
Società di comodo
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Non sono presenti cause di esclusione/di disapplicazione automatica
La società può
presentare
interpello
probatorio
La società può
“autovalutare” la
sussistenza delle condizioni
per la disapplicazione della
disciplina delle società di
comodo
Se non sono presenti
oggettive condizioni per
la disapplicazione della
disciplina
Penalizzazioni
(Ires/Irpef-Irap-Iva)
Società di comodo
Dichiarazione dei redditi - n. 136 di 163 www.commercialistatelematico.com
La Dichiarazione Iva andava
presentata entro il 28.2.2017
Le società di comodo non possono chiedere l’Iva a
rimborso, né posso cederla, né posso compensarla con
altri tributi
PROBLEMA: entro il 28.02.2017 dovevo già sapere se la società è stata di comodo per il 2016, per
poter individuare la sorte del credito!
DICHIARAZIONE IVA “ANTICIPATA” E SOCIETÀ DI COMODO
Società di comodo
Dichiarazione dei redditi - n. 137 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
MISURE IN MATERIA DI ACE
Dichiarazione dei redditi - n. 138 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
Aspetti generali
Art. 1, commi da 550 a 553, della legge di bilancio 2017 -> ai fini della determinazione del rendimento nozionale: aliquota unica a regime del 2,70% (con decorrenza dal 2018); aliquota operativa per l’anno 2017: 2,30%; mentre per l’anno 2016 l’aliquota è pari al 4,75%.
Anno 2014
4,00%
Aliquote Ace-Aiuto crescita economica
Anno 2015
4,50%
Anno 2016
4,75%
Anno 2017
2,30%
a regime
2,70%
Acconti 2017 -> determinazione entità acconti deve essere considerata, quale imposta del periodo precedente (anno 2016), quella che si sarebbe ottenuta applicando l’aliquota 2,30%.
Soppressione della SuperAce per società quotate
Nuove regole
Soggetti Irpef -> determinazione dell'Ace come per i soggetti Ires
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Disposizioni antielusive
Art.1, comma 6-bis, D.L. 201/2011 - con decorrenza dal 2016 -> per i soggetti diversi dalle banche/imprese di assicurazione -> variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto “fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010”.
Variazione in aumento del capitale proprio (L’art. 1, c. 550, lett. d), Legge Bilancio 2017)
Se il contribuente non effettua le segnalazioni richieste dal comma 3-quinquies, art. 8 del D.Lgs. 471/1997, fra cui rientra anche l’applicazione delle disposizioni antielusive in tema di Ace (art. 1, comma 8, D.L. n. 201/2011 -> si rende operativa la sanzione fissa da € 2.000 a € 21.000.
Segnalazione da parte contribuente (quadro RS, sezione Ace - rigo “elementi conoscitivi”).
Viene meno, per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, la variazione in aumento del 40% del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente.
Abolita dal 2017 la SuperAce
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Ambito soggettivo
Soggetti Ires e imprese soggette all’Irpef in contabilità ordinaria e
cioè:
società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., Società cooperative,
ecc.) di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), del Tuir;
enti commerciali residenti in Italia (di cui all’art. 73, comma 1,
lett. b), del Tuir);
società estere, per le stabili organizzazioni presenti in Italia (art.
73, comma 1, lett. d), del Tuir);
imprenditori individuali;
società personali (snc e sas).
Soggetti interessati all’Ace
enti non commerciali;
società assoggettate alle procedure di:
fallimento;
liquidazione coatta;
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Soggetti esclusi dall’Ace
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Operatività dell’Ace
Soggetti Ires-applicabilità Ace
Regola -> variazione in aumento (incrementi – decrementi) del capitale proprio non può risultare di entità superiore al patrimonio netto risultante dal relativo bilancio. Ne deriva, quindi, che la deduzione Ace deve essere individuata in ciascun periodo dal minor importo tra incremento del capitale proprio (rispetto al periodo 2010) e patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio di riferimento.
deduzione dal reddito complessivo
Aliquota Ace
variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31.12.2010
Attenzione: incrementi -> rilevano da quando sono effettuati (in denaro, non in natura); decrementi -> rilevano dall’inizio del periodo d’imposta. utile d’esercizio -> rileva a incremento del periodo d’imposta in cui viene deliberato
l’accantonamento in bilancio; se periodo d’imposta inferiore ad anno solare -> necessario ragguaglio a periodo.
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Fino al periodo
d’imposta 2015
Soggetti Irpef-applicabilità Ace
patrimonio netto comprendeva utile dell’esercizio - esclusi prelievi in conto utili effettuati dall’imprenditore o dai soci;
esplicavano effetti riserve di utili e da rivalutazione monetaria.
deduzione dal reddito complessivo
Aliquota Ace Patrimonio netto esistente al termine di ciascun periodo d’imposta
Per il periodo d’imposta
2016
rilevare incrementi di capitale proprio del periodo 31.12.2010-
31.12.2015 [differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2010 e quello al 31.12.2015];
individuare il patrimonio netto al 31.12.2010;
calcolare variazione in aumento del capitale proprio al 31.12.2016 rispetto a quello esistente al 31.12.2015 [se positiva -> somma algebrica tra incrementi e decrementi];
individuare patrimonio netto risultante al 31.12.2016 da applicare al rendimento nozionale [minor ammontare tra l’incremento capitale proprio dei periodi 2011-2015 e 2016) e patrimonio netto al 31.12.2016], l’aliquota del 4,75%.
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Caso 1 (solo per valutazione differenze procedurali)
Soggetti Irpef-applicabilità Ace
I dati di riferimento della ROSSI sas possono essere così schematizzati: • Patrimonio netto al 31.12.2010 …………………………… € 700.000,00 • Patrimonio netto al 31.12.2016 …………………………… € 1.000,000,00 • Incremento patrimonio netto dal 2011 al 2016 ……. € 300.000,00
Soluzione: con regole
operative fino al 2015
deduzione dal reddito complessivo
Aliquota Ace Patrimonio netto esistente al termine di ciascun periodo d’imposta
€ 47.500,00 4,75% € 1.000.000,00
Soluzione: con regole
operative dal 2016
deduzione dal reddito complessivo
Aliquota Ace Incremento patrimonio netto periodo dall’1.1.2011 al 31.12.2016
€ 14.250,00 4,75% € 300.000,00
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Caso 2 (solo per valutazione differenze procedurali)
Soggetti Irpef-applicabilità Ace
I dati di riferimento della BIANCHI Snc sono i seguenti: • Patrimonio netto al 31.12.2010 …………………………… € 700.000,00 • Patrimonio netto al 31.12.2016 …………………………… € 1.000,000,00 • Incremento patrimonio netto dal 2011 al 2016 ……. € 700.000,00
Soluzione: con regole
operative fino al 2015
deduzione dal reddito complessivo
Aliquota Ace Patrimonio netto esistente al termine di ciascun periodo d’imposta
€ 47.500,00 4,75% € 1.000.000,00
Soluzione: con regole
operative dal 2016
deduzione dal reddito complessivo
Aliquota Ace Incremento patrimonio netto periodo dall’1.1.2011 al 31.12.2016
€ 33.250,00 4,75% € 700.000,00
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Caso 3 (iter operativo)
Soggetti Irpef-applicabilità Ace La BEMO sas di Milano: al 31.12.2010 il patrimonio netto era pari a € 170.000,00; nel 2015 ha conseguito un utile di € 14.000,00; al 31.12.2015 il patrimonio netto, comprensivo del citato utile, risultava pari ad € 250.000,00; nel corso 2016 i soci hanno effettuato prelievi per € 8.000,00; nel 2016 ha realizzato un utile d’esercizio pari a € 16.000,00.
ANALISI RIASUNTIVA DATI
Patrimonio netto al 31.12.2010 € 170.000,00
Patrimonio netto al 31.12.2015 € 250.000,00
Incremento 2011–2015 (criterio Irpef) € 250.000,00 - € 170.000,00 € 80.000,00
Incremento 2016 (criterio Ires) € 14.000,00 € 6.000,00
Decremento 2016 (criterio Ires) € -8.000,00
Incremento rilevante per Ace 2016 € 86.000,00
Incremento rilevante per l’Ace 2016 è coerente con limite massimo costituito dal patrimonio netto al 31.12.2016, pari ad € 258.000,00 (€ 250.000,00 + € 16.000,00 - € 8.000,00).
Calcolo Ace 2016
nuove regole -> 4,75% di € 86.000,00 = € 4.085,00 vecchie regole -> 4,75% di € 258.000,00 = € 12.255,00
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Caso 3 (iter operativo)
Soggetti Irpef-applicabilità Ace La BEMO sas di Milano: al 31.12.2015 il patrimonio netto era pari a € 170.000,00; nel 2015 ha conseguito un utile di € 14.000,00; al 31.12.2015 il patrimonio netto, comprensivo del citato utile, risultava pari ad € 250.000,00; nel corso 2016 i soci hanno effettuato prelievi per € 8.000,00; nel 2016 ha realizzato un utile d’esercizio pari a € 16.000,00.
DEDUZIONE ACE-QUADRO RS MODELLO REDDITI SP 2017 (ANNO 2016)
94.000 8.000 86.000
258.000 86.000 4.085
4.085
Nell’esempio, in attesa di precisazioni da parte dell’Agenzia delle entrate, si è ipotizzato che utile 2015 rileva sia per patrimonio netto 2015, sia per incremento 2016.
Dichiarazione dei redditi - n. 147 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
Accantonamento dell’utile
d’esercizio a
Accantonamento dell’utile d’esercizio
RISERVA DISPONIBILE
Riserva di utili
Riserva legale
Riserva statutaria
ai fini Ace -> rileva dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce
RISERVA INDISPONIBILE derivante da VALUTAZIONI
Riserva di rivalutazione
Riserve per differenze di cambio
ai fini Ace -> non rileva
RISERVA DA UTILI NON UTILIZZABILI
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Rilevanza degli incrementi ai fini Ace
Incremento capitale proprio Momento rilevante Ragguaglio
Versamento soci data del versamento
Sì
Finanziamento soci non previsto -
Rinuncia a crediti data atto di rinuncia Sì
Compensazione dei crediti data effetti compensazione Sì
Accantonamento utili a riserva disponibile data assemblea che delibera No – opera da inizio periodo
Accantonamento utili a riserva non disponibile non previsto -
Conferimenti in denaro data versamento Sì
Conferimento in natura non previsto -
Versamento sovrapprezzo data del versamento Sì
Utile esercizio soggetti Irpef -> dovrebbe rilevare dallo stesso periodo d’imposta, in quanto tali contribuenti non seguono una procedura formale di approvazione del bilancio.
Dichiarazione dei redditi - n. 149 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
Reddito incapiente
La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato
Art. 1, comma 4, del D.L. 201/2011
deve essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi
Attenzione -> L’agevolazione non produce alcun effetto ai fini Irap. Infatti, per la coerente applicazione, si deve necessariamente operare una
variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi, senza variare alcuna voce di bilancio rilevante per la determinazione dell’Irap.
Ne deriva, di conseguenza, che -> se l’importo della deduzione risulta di entità superiore al reddito di periodo
la parte che non trova capienza nello stesso, può essere validamente riportata negli esercizi successivi.
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Regole inerenti all’eccedenza Ace
può essere riportata ai successivi periodi d’imposta, senza limiti temporali Regola:
eccedenza Ace
Attenzione -> il meccanismo di funzionamento impone l’uso obbligatorio dell’Ace fino a concorrenza del reddito complessivo netto del periodo d’imposta cui si riferisce.
Ne deriva, di conseguenza, che le eventuali quote di Ace non utilizzate non potranno essere riportate nei periodi d’imposta successivi.
Mancato utilizzo Ace, in presenza di un reddito “capiente” -> perdita della deduzione e impossibilità di riporto ai periodi d’imposta successivi.
può essere trasformata in un credito d’imposta, che, però, può essere utilizzato solamente ai fini Irap
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Regole inerenti all’eccedenza Ace
Art. 1, comma 4, D.L. 201/2011 -> in presenza di certi casi di trasferimento del controllo aziendale, oltre al divieto di riporto in avanti delle perdite fiscali, è previsto anche il divieto di riporto in avanti delle eccedenze del rendimento nozionale posto a base del calcolo della deduzione Ace
Attenzione -> casi di trasferimento del controllo aziendale rilevanti -> si verificano con la presenza congiunta delle seguenti due circostanze: la maggioranza delle partecipazioni viene acquisita da terzi; nel periodo d’imposta in cui le perdite risultano prodotte o entro i due
periodi d’imposta successivi o anteriori rispetto al trasferimento, risulta variata l’attività principale effettivamente esercitata.
trasferimento del controllo aziendale
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Trasformazione eccedenza in credito d’imposta
Art. 1, c. 4, D.L. .201/2011 -> parte rendimento nozionale Ace che eccede il reddito complessivo netto dichiarato può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi o trasformata in credito d’imposta applicando all’eccedenza le aliquote di cui agli artt. 11 e 77 del Tuir.
Regola
Procedura da seguire per trasformare eccedenza in
credito d’imposta
Il credito d’imposta si determina applicando all’eccedenza Ace l’aliquota ordinaria Ires o le aliquote a scaglioni Irpef
deve essere ripartito in 5 quote annuali di pari importo -> se quota utilizzabile è superiore all’Irap dovuta nel periodo, la parte non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni Irap dei periodi di imposta successivi senza limiti temporali
utilizzabile in compensazione dell’Irap in sede di dichiarazione Irap (quadro IR) -> NO compensazione con Mod. F24 -> non necessario visto di conformità -> scelta per la trasformazione con quadro RS del modello REDDITI (campo “Eccedenza trasformata in credito Irap”) -> operazione non revocabile.
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RIAPERTURA VOLUTARY DISCLOSURE
Dichiarazione dei redditi - n. 154 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
Riapertura voluntary disclosure
Procedura di voluntary disclosure per regolarizzazione investimenti illecitamente detenuti all'estero riguarda i soggetti residenti tenuti al monitoraggio fiscale con il quadro RW, è cioè: le persone fisiche; le società semplici e i soggetti ad esse equiparati; gli enti non commerciali (compresi i trust residenti).
Soggetti ammessi alla nuova procedura di collaborazione volontaria
Con l'art. 7 del D.L. 193/2016 è stata prorogato la procedura di voluntary disclosure introdotta dalla L. 186/2014. Specificamente, sussiste la possibilità di procedere a presentare istanza di adesione alla nuova collaborazione volontaria entro il prossimo 31 luglio 2017 ed integrare le dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 2017.
Dichiarazione dei redditi - n. 155 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
Riapertura voluntary disclosure «nazionale»
Voluntary disclosure-bis accessibile solamente per coloro che non hanno già beneficiato della precedente procedura nel corso del 2015.
Precisazioni di tipo procedurale
I soggetti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi hanno adempiuto, hanno la possibilità di definire le violazioni connesse agli obblighi di dichiarazione (imposte sui redditi, IRAP, IVA, adempimenti del sostituto di imposta), aderendo alla voluntary disclosure “nazionale”.
Coloro che hanno aderito alla precedente sanatoria hanno la possibilità di far emergere investimenti e redditi di fonte nazionale non dichiarati.
Coloro che nella precedente voluntary disclosure hanno regolarizzato gli investimenti esteri hanno la possibilità di far emergere disponibilità illecite detenute in Italia aderendo alla voluntary disclosure-bis.
Dichiarazione dei redditi - n. 156 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
Riapertura voluntary disclosure
Possibilità di regolarizzare violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.
Violazioni sanabili e riduzione delle sanzioni
Investimenti detenuti in uno Stato a fiscalità privilegiata (vedere: dd.mm. 21 novembre 2001 e 4 maggio 1999): riduzione sanzioni da monitoraggio fiscale (quadro RW) al 50% del minimo si rende operativa: se è entrato in vigore prima della nuova sanatoria un
accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 26 del modello OCSE; o:
se è entrato in vigore un accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA).
Dichiarazione dei redditi - n. 157 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
Riapertura voluntary disclosure
Sussiste la possibilità di utilizzare il “precedente” modello di istanza per aderire da subito alla voluntary disclosure-bis.
Applicazione immediata della procedura
Investimenti detenuti in uno Stato a fiscalità privilegiata (vedere: dd.mm. 21 novembre 2001 e 4 maggio 1999): riduzione sanzioni da monitoraggio fiscale (quadro RW) al 50% del minimo si rende operativa: se è entrato in vigore prima della nuova sanatoria un
accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 26 del modello OCSE; o:
se è entrato in vigore un accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA).
Riduzione sanzioni da monitoraggio fiscale
Dichiarazione dei redditi - n. 158 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
Riapertura voluntary disclosure
I soggetti interessati o contribuenti possono eseguire il versamento delle somme dovute in autoliquidazione.
Versamento delle somme dovute in autoliquidazione
La corresponsione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza entro il 30 settembre 2017 può avvenire: in unica soluzione senza avvalersi della compensazione
prevista dall'art. 17 del d.lgs. 241/1997; oppure:
in tre rate mensili di pari importo, di cui la prima rata deve risultare corrisposta entro il 30 settembre 2017.
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Riapertura voluntary disclosure
L'autoliquidazione è una facoltà, per cui la procedura di voluntary disclosure esplica ugualmente gli effetti voluti.
Versamento delle somme dovute in autoliquidazione
Se non si provvede al pagamento entro il 30 settembre 2017, le sanzioni per imposte evase sono determinate in misura pari al 60% o all'85% del minimo edittale, tenendo presente che se effettuata: in misura insufficiente per una frazione superiore al 10% o al 30%
delle somme da versare recupero delle somme ancora dovute con una maggiorazione del 10%;
in misura insufficiente per una frazione inferiore al 10% o al 30% delle somme da versare recupero delle somme ancora dovute con una maggiorazione del 3%;
in misura superiore alle somme da versare, l'eccedenza può essere richiesta a rimborso.
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Riapertura voluntary disclosure
Procedura «speciale» o «rafforzata» per la voluntary disclosure riguardante contanti o valori al portatore.
Regolarizzazione dei contanti
Per la regolarizzazione si rende necessaria: dichiarazione che valori derivano da reati tributari; apertura della cassetta di sicurezza con la presenza di notaio; accensione di una relazione bancaria vincolata riguardante le entità
presso intermediari abilitati.
Attenzione: contanti e valori al portatore si devono ritenere derivanti da redditi conseguiti, in quote costanti, da condotte di evasione fiscale poste in essere [e, quindi, soggette a tassazione] (e, quindi, da tassare) nell'anno 2015 e nei quattro precedenti periodi di imposta.
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Riapertura voluntary disclosure
Termini di accertamento quelli che scadono dal 1° gennaio 2015 si devono ritenere prorogati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di voluntary disclosure-bis [limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi per le annualità e le violazioni inerenti alla procedura].
Proroga dei termini di accertamento
Prorogato al 30 giugno 2017 il periodo di accertamento per le istanze presentate per la prima volta con la precedente voluntary disclosure scaduta il 30 novembre 2015.
Esonero compilazione quadro RW 2017
Voluntary disclosure-bis consente di beneficiare dell'esonero dalla presentazione del quadro RW per le attività oggetto di collaborazione volontaria. N.B.: esonero riguarda il 2016 e frazione periodo di imposta
antecedente la data di presentazione dell'istanza.
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Chiusura Equitalia
Il cartello «chiuso per cessata attività» comparirà su Equitalia
il 1° luglio 2017.
Da tale giorno (salvo proroga), i suoi compiti passeranno a un
nuovo ente pubblico economico, chiamato «Agenzia delle
Entrate - Riscossione», che rappresenterà, però, solo una
soluzione ponte fino alla «completa unificazione» con
l’agenzia. Come sarà la nuova riscossione dei tributi
I 7.935 dipendenti a tempo indeterminato di Equitalia transitano nel nuovo ente mantenendo il rapporto di lavoro di diritto privato e la posizione previdenziale, con una garanzia di mantenimento della «posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento» (garanzie confermate dall’art. 2112 del Codice civile). No comment!!!!!
Dichiarazione dei redditi - n. 163 di 163 www.commercialistatelematico.com www.commercialistatelematico.com
Proroghe e semplificazioni
Termini di accertamento quelli che scadono dal 1° gennaio 2015 si devono ritenere prorogati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di voluntary disclosure-bis [limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi per le annualità e le violazioni inerenti alla procedura].
Proroga dei termini di accertamento
Prorogato al 30 giugno 2017 il periodo di accertamento per le istanze presentate per la prima volta con la precedente voluntary disclosure scaduta il 30 novembre 2015.
Esonero compilazione quadro RW 2017
Voluntary disclosure-bis consente di beneficiare dell'esonero dalla presentazione del quadro RW per le attività oggetto di collaborazione volontaria. N.B.: esonero riguarda il 2016 e frazione periodo di imposta
antecedente la data di presentazione dell'istanza.
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