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Aviva S.p.A. Gruppo Aviva Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) REGOLAMENTO Aviva Valore Futuro Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

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Aviva S.p.A.

Gruppo Aviva

Forme pensionistiche complementari individualiattuate mediante contratti di assicurazione sulla vita

(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

REGOLAMENTO

Aviva Valore FuturoPiano Individuale Pensionisticodi Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

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SOMMARIO

Pag.PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP 3 Articolo 1 – DenominAzione 3Articolo 2 – istituzione Del PiP 3Articolo 3 – scoPo 3

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO 3Articolo 4 – regime DellA formA PensionisticA 3Articolo 5 – DestinAtAri 3Articolo 6 – scelte Di investimento 3Articolo 7 – sPese 4

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI 4Articolo 8 – contribuzione 4Articolo 9 – DeterminAzione DellA Posizione inDiviDuAle 5Articolo 10 – PrestAzioni Pensionistiche 5Articolo 11 – erogAzione DellA renDitA 6Articolo 12 – trAsferimento e riscAtto DellA Posizione inDiviDuAle 6Articolo 13 – AnticiPAzioni 7Articolo 14 – Altre PrestAzioni AssicurAtive 7

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI 7Articolo 15 – sePArAtezzA PAtrimoniAle e contAbile 7Articolo 16 – resPonsAbile 8Articolo 17 – conflitti Di interesse 8

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI 8Articolo 18 – moDAlità Di ADesione 8Articolo 19 – trAsPArenzA nei confronti Degli ADerenti 8Articolo 20 – comunicAzioni e reclAmi 8

PARTE VI – NORME FINALI 8Articolo 21 – moDifiche Al regolAmento 8Articolo 22 – trAsferimento in cAso Di moDifiche PeggiorAtive Delle conDizioni economiche e Di moDifiche Delle cArAtteristiche Del PiP 9Articolo 23 – rinvio 9

ALLEGATO – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE 10

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PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA

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PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE1. “AVIVA VALORE FUTURO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO –

FONDO PENSIONE”, di seguito definito “PIP”, è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.

ARTICOLO 2 – ISTITUZIONE DEL PIP1. Il PIP è stato istituito dalla compagnia “AVIVA S.p.A.” di seguito definita “Compagnia”.2. Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione, di

seguito “COVIP”.3. Il PIP è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.4. La Compagnia ha sede in Milano.

ARTICOLO 3 – SCOPO 1. Il PIP ha lo scopo di consentire agli Aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni

pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli Aderenti e all’erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

ARTICOLO 4 – REGIME DELLA FORMA PENSIONISTICA1. Il PIP è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata

in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

ARTICOLO 5 – DESTINATARI1. L’adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

ARTICOLO 6 – SCELTE DI INVESTIMENTO1. Il PIP è attuato in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e di Ramo III,

questi ultimi con riferimento unicamente a quelli indicati all’art. 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per l’individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all’art. 2 del citato decreto.

2. I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo art. 9 “DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE”, la posizione individuale dell’Aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.

3. La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una Gestione Interna Separata e/o al valore delle quote di uno o più Fondi Interni Assicurativi detenuti dall’impresa di assicurazione.

4. L’investimento delle risorse della Gestione Interna Separata e/o dei Fondi Interni Assicurativi è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall’art. 6 comma 5-bis, lettera c) del Decreto e dalle Condizioni Generali di Contratto, assumendo a riferimento l’esclusivo interesse degli Aderenti.

5. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle Condizioni Generali di Contratto, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività.

6. L’Aderente, all’atto dell’adesione, sceglie la Gestione Interna Separata o i Fondi Interni Assicurativi ovvero la combinazione tra la Gestione Interna Separata ed i Fondi Interni Assicurativi in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L’Aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione ovvero dall’ultima riallocazione: in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell’Aderente.

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ARTICOLO 7 – SPESE1. Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle Condizioni Generali di

Contratto. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle Condizioni Generali di Contratto sono a carico della Compagnia.

2. La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:a) spese relative alla fase di accumulo:

a.1) direttamente a carico dell’Aderente: come spesa che incide in percentuale sui contributi versati;

a.2) indirettamente a carico dell’Aderente:i. come prelievo sul rendimento dalla Gestione Interna Separata;ii. come commissioni di gestione che incide in percentuale sul patrimonio di ciascun Fondo

Interno Assicurativo;b)speseincifrafissacollegateall’eserciziodiprerogativeindividuali, dirette alla copertura degli

oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia:b.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell’art. 12 “TRASFERIMENTO E

RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE” del presente Regolamento;b.2) per il conseguimento delle anticipazioni di cui all’art. 13 “ANTICIPAZIONI” del presente

Regolamento;c)spese relative alla fase di erogazione delle rendite di cui all’art. 11 “EROGAZIONE DELLA

RENDITA” del Regolamento;d)spese e premi relativi alle prestazioni assicurative di cui all’art. 14 “ALTRE PRESTAZIONI

ASSICURATIVE” del Regolamento. Le spese sopra indicate possono essere ridotte in caso di convenzionamenti con associazioni di

lavoratori autonomi e liberi professionisti, secondo quanto previsto dalle singole convenzioni.3. Qualora le risorse siano impegnate per l’acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della Gestione

Interna Separata e dei Fondi Interni Assicurativi non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

4. Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio della Gestione Interna Separata e dei Fondi Interni Assicurativi possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse e la quota di pertinenza del “contributo di vigilanza” dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.

5. Le Condizioni Generali di Contratto non prevedono clausole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.

6. Nella redazione della Nota informativa il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

ARTICOLO 8 – CONTRIBUZIONE1. La misura della contribuzione è determinata liberamente dall’Aderente.2. I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR

in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.

3. L’Aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l’obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.

4. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

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5. L’Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

ARTICOLO 9 – DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE 1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente; è

alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all’art. 7 “SPESE” comma 2 lett. a.1.3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della Gestione Interna Separata

riconosciuto all’Aderente e/o in base al rendimento dei Fondi Interni Assicurativi in cui risulta investita. 4. Il rendimento della Gestione Interna Separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto

trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente art. 7 “SPESE”. Il calcolo del rendimento della Gestione Interna Separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali di Contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell’iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.

5. Il rendimento di ogni singolo Fondo Interno Assicurativo è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota dei Fondi Interni Assicurativi le attività che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

6. Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella Gestione Interna Separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annuale. In caso di esercizio di prerogative individuali dell’Aderente, la Compagnia riconosce il rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all’ultima rivalutazione. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita in Fondi Interni Assicurativi, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nei rispettivi regolamenti e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese.

7. Nei casi, indicati nelle Condizioni Generali di Contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l’importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest’ultima viene integrata a tale maggior valore.

ARTICOLO 10 – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE 1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei

requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell’art. 8 “CONTRIBUZIONE”, comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

3. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

4. L’Aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

5. L’Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata

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annua senza reversibilità a favore dell’Aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.

6. L’Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

8. L’Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto all’art. 12 “TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE”, commi 6 e 7.

ARTICOLO 11 – EROGAZIONE DELLA RENDITA 1. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’Aderente è erogata una rendita

vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

2. L’Aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l’erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:• una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all’Aderente finché è in vita e

successivamente, in misura totale o per quota scelta dall’Aderente stesso, alla persona da lui designata (ovvero alla persone da lui designate);

• una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all’Aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alla persone da lui designate). Successivamente, se l’Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

3. I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle Condizioni Generali di Contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall’IVASS; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dalla Compagnia facendo riferimento, laddove vi sia l’impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle Condizioni Generali di Contratto e, negli altri casi, ai coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull’andamento della mortalità della popolazione italiana.

ARTICOLO 12 – TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE1. L’Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare

decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP. 2. L’Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all’art. 10, comma 4.

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3. Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l’Aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.

4. In caso di decesso dell’Aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.6. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione

con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della

partecipazione al PIP.

ARTICOLO 13 – ANTICIPAZIONI1. L’Aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e

misure:a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti

a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’Aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

ARTICOLO 14 – ALTRE PRESTAZIONI ASSICURATIVE1. In caso di decesso dell’Aderente, in fase di accumulo, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali

e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Aderente stesso, la Compagnia corrisponde, ai Beneficiari designati, il riscatto totale della posizione individuale maggiorato di una percentuale, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali di Contratto. Tale prestazione assicurativa accessoria è obbligatoria e si attiva automaticamente all’atto della adesione.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

ARTICOLO 15 – SEPARATEZZA PATRIMONIALE E CONTABILE1. Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, (di seguito, ‘patrimonio del

PIP’), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia.

2. Il patrimonio del PIP è destinato all’erogazione agli Aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli Aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.

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3. Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall’IVASS.4. La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle

operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE1. La Compagnia nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto. 2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile

sono riportate in allegato al presente Regolamento.

ARTICOLO 17 – CONFLITTI DI INTERESSE1. Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di

interesse.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

ARTICOLO 18 – MODALITÀ DI ADESIONE1. L’adesione al PIP è preceduta dalla consegna del Regolamento e relativo allegato, delle Condizioni

Generali di Contratto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.2. L’Aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla Compagnia.3. Dell’avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all’Aderente mediante lettera di

conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all’eventuale versamento effettuato.4. L’adesione al PIP comporta l’integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto

ivi non previsto, delle Condizioni Generali di Contratto, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell’art. 22 “TRASFERIMENTO IN CASO DI MODIFICHE PEGGIORATIVE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL PIP” del Regolamento.

ARTICOLO 19 – TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI1. La Compagnia mette a disposizione degli Aderenti: il Regolamento del PIP e relativo allegato, la

Nota informativa, le Condizioni Generali di Contratto, i regolamenti e i rendiconti della Gestione Interna Separata e dei Fondi Interni Assicurativi, il documento sulle anticipazioni di cui all’art. 13 “ANTICIPAZIONI” e tutte le altre informazioni utili all’Aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet della Compagnia, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all’Aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l’invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell’Aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

ARTICOLO 20 – COMUNICAZIONI E RECLAMI1. La Compagnia definisce le modalità con le quali gli Aderenti possono interloquire per rappresentare le

proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli Aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

ARTICOLO 21 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.2. La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell’interesse degli Aderenti

e fatto salvo quanto disposto all’art. 22 “TRASFERIMENTO IN CASO DI MODIFICHE PEGGIORATIVE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL PIP”.

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ARTICOLO 22 – TRASFERIMENTO IN CASO DI MODIFICHE PEGGIORATIVE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL PIP

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l’Aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall’iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.

2. La Compagnia comunica a ogni Aderente interessato dalle modifiche di cui al comma precedente l’introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l’Aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l’eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l’interesse degli Aderenti.

3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

ARTICOLO 23 – RINVIO1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle Condizioni Generali di

Contratto si fa riferimento alla normativa vigente.

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ALLEGATO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

ARTICOLO 1 – NOmINA e CessAzIONe dALL’INCARICO1. La nomina del Responsabile spetta all’organo amministrativo della Compagnia istitutrice del PIP (di

seguito “Compagnia”). L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.

2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nomi-nato il nuovo Responsabile.

3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell’organo di controllo della Compagnia.

4. Le nomine e gli eventuali rinnovi dell’incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

ARTICOLO 2 – RequIsITI e INCOmpATIbILITà1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l’assunzione dell’incarico di Responsabile, nonché le

cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.2. L’incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:

a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d’opera continuativa presso la Compagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano;

b) l’incarico di amministratore della Compagnia.

ARTICOLO 3 – deCAdeNzA1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l’accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità

comportano la decadenza dall’incarico.

ARTICOLO 4 – ReTRIbuzIONe1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall’organo amministrativo all’atto della nomi-

na per l’intero periodo di durata dell’incarico.2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della

Compagnia o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.

3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione della Compagnia.

ARTICOLO 5 – AuTONOmIA deL RespONsAbILe1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia

di volta in volta necessarie allo svolgimento dell’incarico e all’adempimento dei doveri di cui al succes-sivo Art. 6 “DOVERI DEL RESPONSABILE”. La Compagnia gli garantisce l’accesso a tutte le informa-zioni necessarie allo scopo.

3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell’organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al PIP.

ARTICOLO 6 – dOveRI deL RespONsAbILe1. Il Responsabile vigila sull’osservanza della normativa, del Regolamento e delle Condizioni Generali di

Contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell’esclusivo interesse degli Aderenti.

2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:a) vigilaresullagestionefinanziariadellerisorsedellaGestioneInternaSeparataedeiFondi

InterniAssicurativi in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento aicontrolli su:i. le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita

sia coerente con quanto indicato nelle Condizioni Generali di Contratto; che gli investimenti

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della Gestione Interna Separata e dei Fondi Interni Assicurativi avvengano nell’esclusivo inte-resse degli Aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;

ii. la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiet-tivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilaresullagestioneamministrativa,conriferimentoaicontrollisu:i. la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP

costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia;

ii. le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla Compagnia, rispetto alle altre opera-zioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;

iii. la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività;

c) vigilaresullemisureditrasparenzaadottateneiconfrontidegliAderenticonriferimentoaicontrolli su:i. l’adeguatezza dell’organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli Aderenti,

sia al momento dell’adesione al PIP sia durante il rapporto;ii. gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli Aderenti indicate nelle Condizioni

Generali di Contratto, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento;

iii. la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli Aderenti ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;

iv. l’adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;

v. la tempestività della soddisfazione delle richieste degli Aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli Aderenti; egli controlla altresì il rispet-to delle condizioni previste per l’erogazione della rendita e per le altre prestazioni assicurative previste dal Regolamento del PIP.

4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tem-pestiva comunicazione all’organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 7 – RAppORTI CON LA COvIp1. Il Responsabile:

a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l’organizzazione adottata per l’adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l’esecuzione dell’incarico, dei risultati dell’attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l’anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all’organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia.

b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comu-nicazioni relative all’attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito.

c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all’organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 8 – RespONsAbILITà1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura

dell’incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.

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AVIVA VALORE FUTURO - Regolamento - 12 di 12

2. Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli Aderenti al PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall’inosservanza di tali doveri.

3. All’azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

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NOTA INFORMATIVAPER I POTENZIALI ADERENTI(Depositata presso la COVIP in data 24/10/2016)

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA SI COMPONE DELLE SEGUENTI CINQUE SEZIONI:• Scheda Sintetica;• Caratteristiche della Forma Pensionistica Complementare;• Informazioni sull’Andamento della Gestione;• Glossario;• Soggetti coinvolti nell’Attività della Forma Pensionistica Complementare.

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA È REDATTA DA AVIVA S.P.A. SECONDO LO SCHEMAPREDISPOSTO DALLA COVIP, MA NON È SOGGETTA A PREVENTIVA APPROVAZIONE DA PARTEDELLA COVIP MEDESIMA.

AVIVA S.P.A. SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ DELLA COMPLETEZZA E VERIDICITÀ DEI DATI EDELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.

Aviva Valore FuturoPiano Individuale Pensionisticodi Tipo Assicurativo - Fondo Pensioneiscritto al nr. 5097 dell’Albo tenuto da COVIP, è stato istituito da Aviva S.p.A.e può raccogliere adesioni sulla base del Regolamento COVIP del 30/11/2006

Aviva S.p.A.

Gruppo Aviva

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Sommario

1. SCHEDA SINTETICA

A. PresentAzione del PiAno individuAle di PrevidenzA

B. lA PArteciPAzione Al PiP AVIVA VALORE FUTURO

c. sedi e recAPiti utili

d. tAvole di sintesi delle PrinciPAli cArAtteristiche

e. Adesioni sullA BAse di convenzioni

F. dichiArAzione di resPonsABilità

2. CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

A. inFormAzioni GenerAli

B. lA contriBuzione

c. l’investimento e i rischi connessi

d. le PrestAzioni Pensionistiche

e. le PrestAzioni in cAso di decesso

F. le PrestAzioni nellA FAse di Accumulo

G. i costi

h. il reGime FiscAle

i. Altre inFormAzioni

3. INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE

A. AvivA PrevidenzA eQuitY

B. AvivA PiP AzionArio

c. AvivA PiP oBBliGAzionArio

d. AvivA PiP BilAnciAto

e. AvivA PiP FlessiBile

F. Gestione internA sePArAtA denominAtA GePi

4. GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI

5. SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

A. il soGGetto istitutore del PiP AVIVA VALORE FUTURO

B. il resPonsABile del PiP AVIVA VALORE FUTURO

c. il Gestore delle risorse

d. lA revisione contABile

e. lA rAccoltA delle Adesioni

6. ALLEGATO 1: MODULO DI ADESIONE

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AVIVA VALORE FUTURO - Scheda Sintetica - 1 di 6

1. SCHEDA SINTETICAaViVa VaLorE FUTUro - PiaNo iNDiViDUaLE PENSioNiSTiCo Di TiPo aSSiCUraTiVo - FoNDo PENSioNEData di efficacia della presente Sezione: 25 ottobre 2016

La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa. Essa è redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche del Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo “AVIVA VALORE FUTURO” rispetto ad altre Forme Pensionistiche Complementari.Per assumere la decisione relativa all’adesione, tuttavia, è necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione. Prima di aderire, pertanto, si raccomanda di prendere visione dell’intera Nota informativa, del Regolamento del Piano Individuale di Previdenza e delle Condizioni Generali di Contratto.

I dati riportati nella presente Nota informativa sono aggiornati al 31/12/2015.

La Scheda sintetica è divisa nelle sei parti di seguito elencate:

A. PresentAzione del PiAno individuAle di PrevidenzA;B. lA PArteciPAzione Al PiP AvivA vAlore Futuro;c. sedi e recAPiti utili;d. tAvole di sintesi delle PrinciPAli cArAtteristiche;e. Adesioni sullA BAse di convenzioni;F. dichiArAzione di resPonsABilità.

a. PrESENTazioNE DEL PiaNo iNDiViDUaLE Di PrEViDENza

A.1 Elementi di identificazione

“AVIVA VALORE FUTURO – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE” (di seguito indicato solo con il nome “PIP AVIVA VALORE FUTURO”) è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito indicato con il nome “Decreto”).

Il PIP AVIVA VALORE FUTURO è stato istituito da Aviva S.p.A.; Aviva S.p.A. – indicata di seguito con il termine “Compagnia” – , appartiene al gruppo AVIVA Plc.Il PIP AVIVA VALORE FUTURO è iscritto al nr. 5097 dell’Albo tenuto da COVIP.

A.2 Destinatari

Il PIP AVIVA VALORE FUTURO è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un proprio piano di previdenza complementare. Possono aderire i soggetti destinatari delle Forme pensionistiche complementari, come individuati dall’Art.2, comma 1 del Decreto. La partecipazione non è legata ad una determinata occupazione o all’esercizio di una libera professione.

L’adesione al PIP AVIVA VALORE FUTURO è consentita solo in forma individuale.

A.3 Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

Il PIP AVIVA VALORE FUTURO è una forma pensionistica individuale, attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita e istituita ai sensi dell’Art.13 del Decreto, le cui risorse costituiscono patrimonio autonomo e separato all’interno della Compagnia.Il regime previdenziale è a contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del PIP AVIVA VALORE FUTURO è infatti determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.

B. La ParTECiPazioNE aL PiP aViVa VaLorE FUTUro

La partecipazione al PIP AVIVA VALORE FUTURO, disciplinata dal Decreto, è libera e volontaria e permette all’Aderente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

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AVIVA VALORE FUTURO - Scheda Sintetica - 2 di 6

Documentazione a disposizione dell’iscritto

La presente Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni Generali di Contratto del PIP AVIVA VALORE FUTURO sono resi disponibili gratuitamente nel sito internet della Compagnia, nella sezione dedicata alle Forme pensionistiche complementari (www.aviva.it) e presso i Soggetti Incaricati del collocamento del PIP AVIVA VALORE FUTURO - riportati al punto E, della sez. 5 “SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE” della presente Nota Informativa -.Per quanto riguarda il Documento sul regime fiscale e il Documento sulle anticipazioni, pur non facendo parte della documentazione consegnata all’Aderente al momento dell’adesione, sono liberamente disponibili con le stesse modalità sopra descritte.L’Aderente può, inoltre, richiedere alla Compagnia la spedizione tramite posta di tale documentazione relativa al PIP AVIVA VALORE FUTURO, con spese a carico dell’Aderente.

Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del PIP AVIVA VALORE FUTURO e il rapporto tra questo e l’Aderente sono contenute nel Regolamento e nelle Condizioni Generali di Contratto, dei quali si raccomanda pertanto la lettura.

C. SEDi E rECaPiTi UTiLi

La Compagnia ha sede in Milano, Via A. Scarsellini, 14 - 20161.Il sito internet è: www.aviva.it

Per richieste di informazioni e/o comunicazioni, l’Aderente può contattare anche i seguenti recapiti:• indirizzo e-mail [email protected] • il numero verde 800 894504• il numero di fax 02.2775.474

D. TaVoLE Di SiNTESi DELLE PriNCiPaLi CaraTTEriSTiChE

D.1 Contribuzione

All’atto dell’adesione, l’entità della contribuzione è determinata liberamente su base annua, in cifra fissa o come percentuale del reddito/retribuzione; il versamento della contribuzione può avvenire, a scelta dell’Aderente, con rate mensili, trimestrali, semestrali o con cadenza annuale.Nel corso dell’anno sono consentiti versamenti aggiuntivi; l’Aderente ha inoltre la possibilità di sospendere la contribuzione, proseguendo la partecipazione al PIP AVIVA VALORE FUTURO.Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza, l’Aderente ha la facoltà di modificare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l’importo della contribuzione. Tale facoltà sarà esercitabile mediante comunicazione alla Compagnia o al Soggetto Incaricato con un preavviso di 30 giorni rispetto alla ricorrenza annua e avrà effetto alla ricorrenza annua stessa; qualora non venga rispettato il periodo di preavviso, la modifica avrà effetto dalla ricorrenza annua successiva.

La contribuzione dipende dall’attività svolta dall’Aderente, come di seguito indicato:• se lavoratore dipendente, il finanziamento può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico

del lavoratore, attraverso il conferimento del TFR - anche parziale, nei casi riportati al punto B.2 della Sez. 2 “CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE” della presente Nota Informativa - ed eventualmente del contributo del datore di lavoro. È possibile versare il TFR anche in misura parziale, per quei dipendenti che risultavano già iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria in data 28 aprile 1993. Tale misura parziale sarà almeno pari a quella eventualmente fissata dal Contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina il rapporto di lavoro del dipendente o, in mancanza di tale riferimento, in misura almeno pari al 50% del TFR totale, con possibilità di incrementi successivi.

• se lavoratore autonomo o libero professionista, il finanziamento è attuato mediante contribuzione a carico dell’Aderente stesso;

• se soggetto non titolare di reddito di lavoro o d’impresa, il finanziamento è attuato dallo stesso o dai soggetti nei confronti dei quali è fiscalmente a carico.

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AVIVA VALORE FUTURO - Scheda Sintetica - 3 di 6

D.2 Proposte d’investimento

Nella tabella seguente sono riportati i Fondi Interni Assicurativi e la Gestione Interna Separata che rappresentano i Comparti offerti dal PIP AVIVA VALORE FUTURO e ai quali l’Aderente può destinare i propri contributi; di seguito si riporta una sintetica descrizione delle loro caratteristiche.

DENomiNazioNE DEL ComParTo

FiNaLiTà DELLa GESTioNE

orizzoNTE

TEmPoraLE

CoNSiGLiaTo

GraDo

Di riSChioGaraNzia

Gestione InternaSeparata GEPI

La gestione separata è utile agli Aderenti prossimi alla pensione e che desiderano proteggere il proprio patrimonio grazie alla presenza della garanzia di un rendimento minimo pari allo 0%.

Breve Basso SI

Fondo Interno Assicurativo AVIVA PREVIDENZA EQUITY

La tipologia di gestione, attuata mediante investimenti orientati principalmente verso il comparto azionario Internazionale, è consigliata agli Aderenti ancora distanti dal momento della pensione e pronti ad accettare una maggiore esposizione al rischio ed una possibile variabilità dei risultati.

Lungo Alto NO

Fondo InternoAssicurativoAVIVA PIPAZIONARIO

La tipologia di gestione, attuata mediante investimenti orientati verso il Comparto azionario, è consigliata agli Aderenti ancora distanti dal momento della pensione e pronti ad accettare una maggiore esposizione al rischio ed una possibile variabilità dei risultati.

Mediolungo

Medio alto

NO

Fondo InternoAssicurativoAVIVA PIPOBBLIGAZIONARIO

La tipologia di gestione, attuata mediante investimenti orientati prevalentemente nei Comparti obbligazionari, è consigliata agli Aderenti prossimi alla pensione che privilegiano la stabilità del capitale e dei risultati.

Medio Mediobasso

NO

Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP BILANCIATO

La tipologia di gestione, attuata mediante investimenti orientati sia verso il Comparto azionario sia verso il Comparto obbligazionario, è consigliata agli Aderenti ancora distanti dal momento della pensione e pronti ad accettare una maggiore esposizione al rischio ed una possibile variabilità dei risultati.

Mediolungo

Medio alto

NO

Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP FLESSIBILE

La tipologia di gestione, attuata mediante investimenti orientati sia verso il Comparto azionario - con una esposizione massima fino al 50% - sia verso il Comparto obbligazionario e monetario è consigliata agli Aderenti ancora distanti dal momento della pensione e pronti ad accettare una maggiore esposizione al rischio ed una possibile variabilità dei risultati.Le scelte gestionali possono prevedere di ridurre il peso della parte azionaria al fine di limitare la variabilità del valore della quota.

Mediolungo

Medio NO

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AVIVA VALORE FUTURO - Scheda Sintetica - 4 di 6

D.3 Rendimenti storici

Di seguito si riportano per ciascun Fondo Interno Assicurativo e per la Gestione Interna Separata i rendimenti annui e il rendimento medio annuo composto conseguiti nel corso degli ultimi 5 anni solari laddove disponibili.

DENomiNazioNE DEL ComParTorENDimENTi aNNUi rENDimENTo mEDio

aNNUo ComPoSTo

2011 - 20152011 2012 2013 2014 2015

Gestione Interna Separata GEPI (*) 2,68% 2,67% 2,39% 2,40% 2,35% 2,50%

Fondo Interno AssicurativoAVIVA PREVIDENZA EQUITY n.d. n.d. n.d. 5,78% 6,17% n.d.

Fondo Interno AssicurativoAVIVA PIP AZIONARIO -5,21% 15,86% 18,16% 0,24% 8,96% 7,22%

Fondo Interno AssicurativoAVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO 1,08% 7,27% 0,33% 5,44% -0,47% 2,68%

Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP BILANCIATO n.d. n.d. 4,95% 7,36% 3,34% n.d.

Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP FLESSIBILE n.d. n.d. -0,40% 2,60% 0,00% n.d.

(*) I Rendimenti annui relativi alla Gestione Interna Separata sono rappresentati al netto della parte del rendimento

realizzato trattenuto dalla Compagnia.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

D.4 Prestazioni assicurative accessorie

Il PIP AVIVA VALORE FUTURO prevede una prestazione accessoria, che viene erogata in caso di decesso dell’Aderente durante la Fase di Accumulo e che presenta le caratteristiche riassunte nella seguente tabella:

TiPoLoGia Di PrESTazioNE aDESioNE CaraTTEriSTiChE

Premorienza Obbligatoria Maggiorazione del montante maturato al momento del decesso (Capitale caso Morte Aggiuntivo). Agli aventi diritto sarà liquidata la Posizione individuale aumentata di una percentuale legata all’età dell’Aderente al momento del decesso.

Per maggiori informazioni circa la prestazione assicurativa accessoria, si rimanda alla consultazione del punto E della sez.2 “CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE” della presente Nota Informativa.

D.5 Costi nella Fase di Accumulo

Nella seguente tabella sono riportati nel dettaglio tutti i costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull’Aderente durante la Fase di Accumulo della prestazione previdenziale.

TiPoLoGia Di CoSTo imPorTo E CaraTTEriSTiChE

Spese da sostenere durante la Fase di Accumulo

Direttamente a carico dell’Aderente 4,00% (applicato ai soli contributi versati dall’Aderente, all’atto del relativo versamento. Gli importi di TFR conferiti, i contributi datoriali nonché gli importi trasferiti da altre forme pensionistiche non sono gravati da alcun caricamento percentuale).

Indirettamente a carico dell’Aderente

AVIVA PREVIDENZA EQUITY 2,25% (valore su base annua, calcolato e prelevato dal patrimonio del fondo con cadenza giornaliera)

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AVIVA PIP AZIONARIO 2,00% (valore su base annua, calcolato e prelevato dal patrimonio del fondo con cadenza giornaliera)

AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO 1,50% (valore su base annua, calcolato e prelevato dal patrimonio del fondo con cadenza giornaliera)

AVIVA PIP BILANCIATO 1,85% (valore su base annua, calcolato e prelevato dal patrimonio del fondo con cadenza giornaliera)

AVIVA PIP FLESSIBILE 1,70% (valore su base annua, calcolato e prelevato dal patrimonio del fondo con cadenza giornaliera)

Gestione Interna Separata GEPI 1,20% sottratto in misura fissa dal rendimento. (con cadenza annua)

Spese da sostenere durante la Fase di Accumulo- sono prelevate dalla Posizione individuale al momento dell’operazione -

Anticipazione Euro 25,00

Trasferimento Euro 30,00

Riscatto non è prevista alcuna spesa

Riallocazione del montante maturato non è prevista alcuna spesa

Riallocazione del flusso contributivo non è prevista alcuna spesa

Spese e premi da sostenere per le prestazioni accessorie ad adesione obbligatoria

Capitale aggiuntivo caso morte Il costo è incluso nella commissione applicata ai Comparti, riportata alla voce “Spese indirettamente a carico dell’Aderente”

Per quanto riguarda le spese da sostenere durante la Fase di Accumulo e indirettamente a carico dell’Aderente, si precisa che i costi relativi ai Comparti non considerano altre spese che gravano sul patrimonio degli stessi a consuntivo, quali le spese legali e giudiziarie, le imposte e le tasse, gli oneri di negoziazione, il contributo di vigilanza e il compenso del Responsabile del Fondo per la parte di competenza del Comparto, coerentemente con quanto previsto nel Regolamento.

Maggiori informazioni sui costi sono riportate al punto G nella Sez.2 “CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE” della presente Nota Informativa.

D.6 Indicatore sintetico dei costi

Nella tabella sottostante viene riportato il costo annuo, in percentuale della Posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento ad un Aderente-tipo, di trenta anni, che versa un contributo annuo di Euro 2.500,00 e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4,00% identico per tutti i Comparti.

DENomiNazioNE DEL ComParToaNNi Di PErmaNENza

2 5 10 35

Gestione Interna Separata GEPI 4,35% 2,65% 1,95% 1,40%

Aviva Previdenza Equity 5,33% 3,64% 2,96% 2,41%

Aviva Pip Azionario 5,14% 3,45% 2,76% 2,21%

Aviva Pip Obbligazionario 4,65% 2,95% 2,25% 1,71%

Aviva Pip Bilanciato 4,99% 3,30% 2,61% 2,06%

Aviva Pip Flessibile 4,84% 3,15% 2,46% 1,91%

Il costo relativo alla prestazione accessoria di cui al precedente punto D.4 “PRESTAZIONI ASSICURATIVE ACCESSORIE” è già compreso nell’indicatore riferito a ciascun Comparto.

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AVIVA VALORE FUTURO - Scheda Sintetica - 6 di 6

Tale indicatore sintetico dei costi ha una valenza meramente orientativa, in quanto si potrebbero verificare condizioni anche diverse rispetto a quelle considerate, sia in termini di entità e durata dei versamenti, sia relativamente al tasso di rendimento ipotizzato.

L’Indicatore sintetico dei costi costituisce una stima di quanto si riduce ogni anno – per effetto dei costi – il potenziale tasso di rendimento dell’investimento rispetto a quello di un’analoga operazione ipoteticamente non gravata da costi.

Si rimanda alla consultazione del punto G.1 della sez. 2 “CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE” della presente Nota informativa per maggiori informazioni riguardo all’indicatore sintetico dei costi.

E. aDESioNi SULLa BaSE Di CoNVENzioNi

Il PIP AVIVA VALORE FUTURO prevede agevolazioni finanziarie per convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi o liberi professionisti.Le differenti condizioni economiche praticate nelle convenzioni, rispetto a quelle riportate nella presente Nota informativa, sono riportate in Schede sintetiche appositamente redatte e consegnate agli interessati.

Le agevolazioni delle convenzioni non potranno riguardare le spese indirettamente a carico dell’Aderente e imputate ai Comparti.

Con riferimento alle tabelle riportate nella presente Scheda sintetica sia al punto D.5 “COSTI NELLA FASE DI ACCUMULO”, sia al punto D.6 “INDICATORE SINTETICO DEI COSTI”, occorre tenere presente che gli importi indicati devono intendersi come importi massimi applicabili.

F. DiChiarazioNE Di rESPoNSaBiLiTà

Aviva S.p.A. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

AVIVA S.p.A.Il Rappresentante Legale

ALBERTO VACCA

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AVIVA VALORE FUTURO - Caratteristiche della Forma Pensionistica Complementare - 1 di 22

2. CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTAREaViVa VaLorE FUTUro - PiaNo iNDiViDUaLE PENSioNiSTiCo Di TiPo aSSiCUraTiVo - FoNDo PENSioNEData di efficacia della presente Sezione: 25 ottobre 2016

Le caratteristiche del PIP AVIVA VALORE FUTURO sono illustrate dividendo la descrizione nelle nove parti di seguito elencate:

A. inFormAzioni GenerAli;B. lA contriBuzione;c. l’investimento e i rischi connessi;d. le PrestAzioni Pensionistiche;e. le PrestAzioni in cAso di decesso;F. le PrestAzioni nellA FAse di Accumulo;G. i costi;h. il reGime FiscAle;i. Altre inFormAzioni.

Per eventuali spiegazioni di cui necessita l’Aderente, riguardanti i termini tecnici utilizzati nella presente sez. 2 della Nota informativa, si rimanda alla lettura della sez. 4 “GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI”.

a. iNFormazioNi GENEraLi

A.1 Perché una previdenza complementare?

Con i provvedimenti legislativi e le diverse riforme che hanno interessato il sistema previdenziale italiano nel corso degli ultimi 15 anni, si è verificato non solo un ridimensionamento della copertura pensionistica pubblica, ma un ridisegno complessivo di tutta la struttura del sistema previdenziale stesso.Infatti, a causa dell’allungamento della vita delle persone e del calo delle nascite, la struttura pensionistica pubblica ed obbligatoria non era più in grado di sostenere i costi di un sistema esclusivamente retributivo per il pagamento delle pensioni; per questo motivo si decise di far passare i lavoratori, che avevano cominciato a lavorare a partire dalla fine degli anni ‘70, dal metodo retributivo a quello contributivo, in misura parziale o totale, nel caso di inizio contribuzione rispettivamente precedente o successivo al 1995. I lavoratori che andranno in pensione con il metodo totalmente contributivo avranno una pensione pubblica calcolata sulla base dei contributi versati durante la propria vita lavorativa e pari in media alla metà dell’ultima retribuzione percepita.

La previdenza complementare, grazie alla quale l’interessato, aderendo volontariamente ad una Forma pensionistica complementare, si costruisce un assegno pensionistico aggiuntivo e integrativo rispetto a quello pubblico, serve a risolvere questo grave problema.Per questo lo Stato favorisce l’adesione ad una Forma pensionistica complementare, con particolari vantaggi fiscali sui contributi versati e sulle prestazioni percepite.

A.2 Lo scopo del PIP AVIVA VALORE FUTURO

Lo scopo del PIP AVIVA VALORE FUTURO è proprio quello di permettere ai propri Aderenti, grazie ad un sistema finanziario a capitalizzazione, di accumulare risparmi per il proprio futuro e di vederli gestiti in modo professionale, secondo la propria propensione al rischio e orizzonte temporale dell’investimento.Una volta raggiunta l’età del pensionamento, il PIP AVIVA VALORE FUTURO erogherà una prestazione di tipo previdenziale che si aggiungerà alla pensione pubblica e che contribuirà ad uno stile di vita dignitoso e ad una vecchiaia serena per l’Aderente.

A.3 La costruzione della pensione complementare

La partecipazione al PIP AVIVA VALORE FUTURO prevede due momenti distinti:• una prima fase (“di Accumulo”), che intercorre dal primo versamento al momento della pensione, nella quale

l’Aderente accumula i propri contributi nella Forma pensionistica complementare, che sono investiti in modo

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AVIVA VALORE FUTURO - Caratteristiche della Forma Pensionistica Complementare - 2 di 22

da ottenere rendimenti in linea con il proprio profilo di rischio e orizzonte temporale di investimento;• una seconda fase (“di Erogazione”), nella quale il montante maturato nel corso della Fase di Accumulo sarà

convertito in rendita, oppure erogato sotto forma di capitale in un’unica soluzione secondo i limiti fissati dal “Decreto”, in modo che l’Aderente possa usufruire di una prestazione previdenziale complementare.

L’Aderente partecipa al PIP AVIVA VALORE FUTURO costituendo così una Posizione individuale rispetto alla Forma pensionistica complementare, che corrisponde al suo capitale personale e che è rappresentata dai contributi versati nella Fase di Accumulo sommati ai rendimenti ottenuti dal PIP AVIVA VALORE FUTURO. La Posizione individuale è inoltre la base di calcolo per ogni prestazione spettante all’Aderente, come, ad esempio, la conversione in rendita nella Fase di Erogazione e le altre prestazioni previste prima del pensionamento.

Le modalità di costituzione della Posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento del PIP AVIVA VALORE FUTURO.

A.4 Il Responsabile del PIP AVIVA VALORE FUTURO

La Compagnia gestisce il PIP AVIVA VALORE FUTURO come un patrimonio autonomo e separato; la gestione dei Comparti del PIP AVIVA VALORE FUTURO è volta esclusivamente allo scopo descritto al punto A.2 “LO SCOPO DEL PIP AVIVA VALORE FUTURO” e, quindi, svolta nell’interesse degli Aderenti.

La Compagnia nomina un Responsabile del PIP AVIVA VALORE FUTURO, che risponde ai previsti requisiti di onorabilità e professionalità ed è indipendente rispetto alla Compagnia stessa; il Responsabile ha il compito di controllare che la gestione del PIP AVIVA VALORE FUTURO rispetti la Legge e il Regolamento, sia fatta nell’interesse degli iscritti e vengano osservati i principi della corretta amministrazione.

Ulteriori informazioni relativamente al Responsabile sono contenute nell’allegato del Regolamento e, per avere indicazioni aggiornate sulla persona del Responsabile si rimanda alla sez. 5 “SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE” della presente Nota informativa.

B. La CoNTriBUzioNE

B.1 Le modalità di contribuzione

Si ricorda che informazioni utili riguardo alla contribuzione nei confronti del PIP AVIVA VALORE FUTURO si possono trovare al punto B “LA PARTECIPAZIONE AL PIP AVIVA VALORE FUTURO” della Scheda sintetica.

La contribuzione alle Forme pensionistiche complementari può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico dell’Aderente ed, eventualmente, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando dell’Aderente stesso.Per quanto riguarda la parte dei versamenti a carico dell’Aderente, lo stesso può deciderne liberamente l’ammontare. L’Aderente può inoltre variare nel corso degli anni il livello di contribuzione complessiva alla Forma pensionistica complementare.L’Aderente, al momento della sottoscrizione del Modulo di adesione, può scegliere se corrispondere i contributi a suo carico con frazionamento annuale, semestrale, trimestrale o mensile – escluso l’eventuale versamento del TFR – .L’entità dei contributi può essere stabilita in cifra fissa oppure in percentuale del reddito/retribuzione.Il primo contributo deve essere versato dall’Aderente alla Compagnia alla Data di perfezionamento del Contratto e, successivamente, a seconda della periodicità di versamento prescelta, alla ricorrenza della Data di decorrenza del Contratto stesso. Non vengono imputate ulteriori spese a seconda del frazionamento scelto.

Ad ogni ricorrenza annuale, l’Aderente ha la facoltà di modificare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l’importo del contributo complessivo versato nella Forma pensionistica complementare. È possibile esercitare tale facoltà mediante comunicazione alla Compagnia o al Soggetto Incaricato entro i 30 giorni precedenti la ricorrenza annuale, con effetto dalla ricorrenza annuale stessa.

L’Aderente ha la possibilità, inoltre, di effettuare versamenti aggiuntivi, nel qual caso deve utilizzare il Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento. Il pagamento di ciascun versamento aggiuntivo avviene al momento della sottoscrizione di tale Modulo.

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La sospensione del versamento dei contributi a carico dell’Aderente – escluso il TFR – non comporta la cessazione della partecipazione al PIP AVIVA VALORE FUTURO e la riattivazione può avvenire in qualsiasi momento.

L’Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP AVIVA VALORE FUTURO oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore della forma di previdenza complementare.

Nella decisione riguardante l’ammontare e la modalità di contribuzione, l’Aderente deve tener conto che il livello dei versamenti durante la Fase di Accumulo ha una grande importanza nel determinare l’importo finale della prestazione nella Fase di Erogazione. Pertanto si consiglia di verificare periodicamente l’andamento della propria Posizione individuale e di modificare, se necessario, il livello di contribuzione.In quest’ottica può essere utile esaminare il “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare”, che è uno strumento predisposto appositamente per dare un’idea di come il piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo. Come riportato al successivo punto I “ALTRE INFORMAZIONI”, la Compagnia è tenuta a consegnare all’Aderente:• il Progetto esemplificativo standardizzato, unitamente alla presente Nota Informativa;• il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata unitamente alla comunicazione periodica.

Sulla base del dettato dell’Art.8 del “Decreto”, il finanziamento della Posizione individuale nel PIP AVIVA VALORE FUTURO può essere attuato in maniera diversa a seconda dell’inquadramento lavorativo dell’Aderente, come riassunto nella seguente tabella.

DiPENDENTE CoN

aDESioNE SU BaSE

iNDiViDUaLE

aUToNomo E LiBEro

ProFESSioNiSTa

NoN TiToLarE Di

rEDDiTo Da LaVoro

o D’imPrESa

Livello di contribuzione

Determinatoliberamente

Determinatoliberamente

Determinatoliberamente dallo stessoo dal soggetto del quale

è a carico

Sospensione dei versamenti

Sì, ma non del flussodel TFR, se conferito

Sì Sì

Contributo del datore di lavoro

Sì, ma eventuale No No

Contributo dell’Aderente in percentuale del reddito

Sì, sulla base delreddito su cui si calcola

il TFR (o di elementi particolari della retribuzione)

Sì, sulla base delreddito d’impresa o del

reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF

No

Versamento TFR Sì, con conferimento esplicito No No

Nel caso in cui l’Aderente scelga di contribuire in misura percentuale del proprio reddito al PIP AVIVA VALORE FUTURO, l’ammontare del versamento deve essere comunicato, in caso di variazione del reddito, dall’Aderente stesso alla Compagnia tramite apposito modulo, come riportato nelle Condizioni Generali di Contratto.

Nel caso di un lavoratore dipendente che aderisca al PIP AVIVA VALORE FUTURO, si raccomanda allo stesso di verificare se ed eventualmente a che condizioni, nei contratti, accordi collettivi o regolamenti aziendali che eventualmente lo riguardano, sia prevista un’adesione collettiva ad una Forma pensionistica complementare che dia diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro.

B.2 Il conferimento del TFR

Per i lavoratori dipendenti, come è noto, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro, al fine di essere erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L’importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda e l’importo accantonato si rivaluta ogni anno di una misura, fissata per legge, pari al 75% del tasso d’inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se il tasso d’inflazione annuale è stato pari al 2%, la relativa rivalutazione del TFR sarà pari al: (2% x 75%) + 1,5% = 3%).

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Il lavoratore dipendente può decidere di destinare il flusso dei TFR in via di maturazione al finanziamento di una Forma pensionistica complementare a sua scelta, nello specifico al PIP AVIVA VALORE FUTURO. In questo caso, l’azienda presso la quale lavora verserà il TFR maturando nella Posizione individuale che il lavoratore ha presso il PIP AVIVA VALORE FUTURO.

È possibile versare il TFR anche in misura parziale, per quei dipendenti che risultavano già iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria in data 28 aprile 1993. Tale misura parziale sarà almeno pari a quella eventualmente fissata dal Contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina il rapporto di lavoro del dipendente o, in mancanza di tale riferimento, in misura almeno pari al 50% del TFR totale, con possibilità di incrementi successivi.

La rivalutazione annua del TFR versato nel PIP AVIVA VALORE FUTURO non sarà pari alla misura fissa fissata per legge, ma varierà a seconda dei risultati finanziari realizzati dai Comparti della presente Forma pensionistica complementare nei quali l’Aderente ha deciso di destinare il TFR. Per questo motivo si raccomanda all’Aderente di scegliere accuratamente il Comparto del PIP AVIVA VALORE FUTURO più adatto alle sue esigenze, specialmente in termini di propensione al rischio e orizzonte temporale dell’investimento.

La decisione di destinare il TFR al finanziamento di una Forma pensionistica complementare non è modificabile, cioè il lavoratore non può, successivamente a tale decisione, tornare a mantenere il TFR presso la propria azienda. La decisione è modificabile solo nel caso di lavoratori che avendo in precedenza aderito ad una forma pensionistica complementare alla quale avevano deciso di destinare tutto o in parte il TFR, abbiano successivamente riscattato la precedente posizione di previdenza complementare. In questo caso il lavoratore ha la possibilità di effettuare nuovamente la scelta di destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare o di mantenere il TFR presso la propria azienda.

Nel caso in cui il TFR sia destinato al PIP AVIVA VALORE FUTURO, rimane per il lavoratore la possibilità di disporne unitamente al resto del montante maturato nei limiti ed alle condizioni riportate in dettaglio nel successivo punto F. “LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO”.

Gli strumenti che la Compagnia utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad essa disponibili. La Compagnia non è pertanto nelle condizioni di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione rispetto alla singola Posizione individuale.

L’Aderente ha perciò l’onere di verificare periodicamente la correttezza dei contributi affluiti al PIP AVIVA VALORE FUTURO rispetto ai versamenti effettuati, con particolare riguardo, per i lavoratori dipendenti, ai contributi versati direttamente e quelli versati per il tramite del datore di lavoro. L’Aderente può controllare ed eventualmente segnalare con tempestività la sussistenza di errori od omissioni contributive attraverso la lettura delle comunicazioni riportate al successivo punto I.3 “COMUNICAZIONI AGLI ISCRITTI”.

Ulteriori informazioni riguardo la contribuzione sono contenute nella parte III del Regolamento.

C. L’iNVESTimENTo E i riSChi CoNNESSi

C.1 Indicazioni generali

I contributi versati nella Posizione individuale sono investiti nei Comparti del PIP AVIVA VALORE FUTURO, secondo la ripartizione scelta dall’Aderente.I Comparti della presente Forma pensionistica complementare investono le risorse in gestione in strumenti finanziari – principalmente azioni, obbligazioni, strumenti monetari, liquidità e quote di OICR – secondo la politica d’investimento propria di ogni Comparto.I rendimenti ottenuti dai Comparti nel corso del tempo variano a seconda sia dell’andamento dei mercati finanziari, sia delle scelte del gestore della Forma pensionistica complementare.

L’adesione ad una Forma pensionistica complementare comporta, in via generale, il rischio della possibile variazione in negativo del valore del patrimonio della stessa a seguito delle oscillazioni del prezzo dei titoli in cui

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AVIVA VALORE FUTURO - Caratteristiche della Forma Pensionistica Complementare - 5 di 22

esso è investito. Tale rischio, presente per i contributi investiti nei Fondi Interni Assicurativi, è a totale carico dell’Aderente.

Ciascun Comparto, a seconda delle strategie di investimento adottate, è soggetto ad una serie di rischi riconducibili alle caratteristiche dei titoli in portafoglio. La scelta dei Comparti, o la ripartizione dei contributi tra gli stessi, determina un diverso livello di rischio. Si raccomanda pertanto un attento esame della politica di investimento propria di ciascun Comparto.

Riguardo i rischi connessi agli investimenti effettuati durante l’intera fase di Accumulo, essi variano a seconda della presenza o meno di una garanzia:• se i contributi sono destinati esclusivamente ai Fondi Interni Assicurativi, l’Aderente si assume il rischio che

il controvalore dell’investimento nella propria Posizione individuale non sia pari al totale dei contributi versati, a fronte però di rendimenti attesi nel lungo periodo maggiori rispetto al Comparto con garanzia;

• nel caso in cui i contributi siano destinati esclusivamente alla Gestione Interna Separata, l’Aderente ha la certezza che il controvalore dell’investimento sia almeno pari al totale dei contributi investiti, ma sopporta il rischio che il rendimento finale non sia pienamente rispondente alle proprie aspettative, poiché le performance risente dei maggiori costi dovuti alla garanzia di rendimento minimo.

In generale, il livello di rischio associato ad un Comparto, oltre a dipendere dalla presenza o meno della garanzia, è proporzionale al peso dei titoli azionari nel portafoglio.Inoltre, sempre in via esemplificativa, minore è il livello di rischio assunto, minori e tendenzialmente più stabili saranno i rendimenti attesi nel tempo. Per stabilità dei rendimenti si intende la Volatilità delle performance ottenute nel passato dai Comparti o dai rispettivi Benchmark ed è su questo dato che principalmente si determina il livello di rischio dei Comparti.

C.2 I Comparti del PIP AVIVA VALORE FUTURO

Il presente Contratto prevede la facoltà per l’Aderente di investire i versamenti effettuati – al netto delle spese riportate al successivo punto G. I COSTI – nei Comparti secondo quanto riportato al successivo punto C.3 “Modalità di impiego dei contributi”.

Di seguito, vengono illustrate le caratteristiche sia della Gestione Interna Separata sia dei cinque Fondi Interni Assicurativi, ciascuno dei quali presenta caratteristiche di investimento e quindi di rischio/rendimento differenti.

a) Politica di investimento e rischi specifici

La Gestione Interna Separata GEPIIl Piano Individuale Pensionistico qualora venga prescelto il Comparto in oggetto, è collegato ad una Gestione Interna Separata, in base al cui rendimento la Compagnia riconosce, in Fase di Accumulo e in Fase di Erogazione della prestazione pensionistica, una rivalutazione annua del capitale.

Tale Gestione Interna Separata, distinta dalle altre attività della Compagnia, risponde alle caratteristiche di seguito indicate:a) Denominazione: Gestione Interna Separata denominata GEPI b) Finalità della Gestione: la Gestione GEPI ha come obiettivo quello di garantire il capitale investito e di

conseguire un rendimento lordo coerente con l’andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro. La rivalutazione delle somme assicurate dipende dal rendimento finanziario della Gestione GEPI - determinato con i criteri indicati nell’Allegato 1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” alle Condizioni Generali di Contratto - ed è attribuita annualmente. I flussi di contribuzione versati nel corso dell’anno e delle somme eventualmente percepite dall’Aderente (anticipazioni o riscatti) vengono rivalutati pro-rata. Il rendimento finanziario è diminuito di una commissione di gestione annua pari all’1,20%, come riportato al punto D.5. della sez. 1 “SCHEDA SINTETICA” della presente Nota Informativa.

L’Impresa garantisce la conservazione del Capitale Assicurato per tutta la Durata della Fase di Accumulo, riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.

Mutamenti del contesto economico e finanziario possono comportare variazioni nelle caratteristiche della garanzia; in caso di introduzione di modifiche di minor favore, gli Aderenti hanno il diritto di trasferire la propria posizione presso un’altra forma pensionistica.

c) Orizzonte temporale dell’investimento: breved) Profilo di rischio del Fondo: basso

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e) Composizione: la Gestione GEPI investe principalmente in titoli obbligazionari di emittenti governativi o sovranazionali, titoli obbligazionari di emittenti corporate, comprese le obbligazioni strutturate di credito che prevedano almeno il rimborso del capitale a scadenza aventi rating maggiore o uguale a singola A e non inferiore a Investment Grade, titoli azionari quotati sui principali mercati regolamentati europei ed internazionali, OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi, partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili, strumenti del mercato monetario, in strumenti di natura obbligazionaria denominati in Euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari. I titoli obbligazionari sono selezionati tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante nel cosiddetto “Investment grade”.

f) Stile gestionale adottato: lo stile gestionale adottato è volto a perseguire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, tenute presenti le garanzie offerte. In particolare, le scelte di investimento riferite alla componente obbligazionaria saranno basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

g) Benchmark: la Gestione GEPI non prevede un proprio Benchmark; il parametro di riferimento al quale possono essere confrontati i rendimenti ottenuti dalla gestione è il tasso medio di rendimento dei titoli di stato e delle obbligazioni.

Le politiche d’investimento della GEPI, riportate al precedente punto e), sono connesse alle regole contabili utilizzate per la determinazione del rendimento delle Gestioni Interne Separate, che prevedono che le attività presenti in portafoglio vengano contabilizzate a costo di carico (o “costo storico”) e al costo di realizzo, una volta vendute o giunte a scadenza; pertanto, il rendimento non viene calcolato sulla base del valore di mercato delle attività, come avviene ad esempio per i Fondi Interni Assicurativi, ma segue le regole proprie delle gestioni assicurative di questo tipo ed è pertanto determinato dalla somma delle cedole, dividendi ed effettivi realizzi di plus e minusvalenze.

I Fondi Interni AssicurativiPer una descrizione approfondita della politica d’investimento e dei profili di rischio dei Fondi Interni Assicurativi, si rimanda alla lettura del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi contenuti nelle Condizioni Generali di Contratto.

La Compagnia ha istituito e gestisce portafogli di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie denominati Fondi Interni Assicurativi: AVIVA PREVIDENZA EQUITY, AVIVA PIP AZIONARIO, AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO, AVIVA PIP BILANCIATO e AVIVA PIP FLESSIBILE.

Essi costituiscono, ciascuno, patrimonio separato rispetto al patrimonio della Compagnia e a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito e sono disciplinati da specifici Regolamenti riportati nelle Condizioni Generali di Contratto.

Tali Fondi Interni Assicurativi, le cui caratteristiche sono riportate di seguito, sono destinati a tutti coloro che hanno sottoscritto con la Compagnia il presente Piano Individuale Pensionistico e scelto di allocare almeno in parte i versamenti corrisposti – al netto delle spese dovute – negli stessi.

La principale finalità dei Fondi Interni Assicurativi è, di norma, quella di realizzare l’incremento delle somme conferite agli stessi.

Distintamente per ciascun Fondo Interno Assicurativo il grado di rischio dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio dello stesso e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità allocate nello stesso, nonché dall’eventuale rischio di cambio.

Non è previsto, inoltre, l’inserimento nel portafoglio dei Fondi Interni Assicurativi, di strumenti finanziari non quotati.L’investimento in strumenti finanziari derivati è previsto qualora sia utile a proteggere il valore dell’investimento. L’eventuale utilizzo di tali strumenti è ammesso per fini di copertura o per realizzare una gestione efficace del portafoglio di ciascun Fondo, coerentemente con il profilo di rischio dello stesso.

In ogni caso la normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.

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Di seguito vengono riportate le principali caratteristiche dei Fondi Interni Assicurativi collegati al presente Contratto.

Fondo Interno Assicurativo AVIVA PREVIDENZA EQUITYa) Denominazione: AVIVA PREVIDENZA EQUITYb) Data di inizio operatività: 16/07/2013c) Categoria: azionario Internazionaled) Valuta di denominazione: Euroe) Finalità della gestione: consentire una significativa redditività derivante da investimenti orientati principalmente

nel Comparto Azionario Internazionale, con possibile variabilità dei risultati nel corso del tempo.f) Orizzonte temporale consigliato: lungo periodog) Profilo di rischio connesso all’investimento nel Fondo: altoh) Composizione: il Fondo Interno investe principalmente in OICR di natura azionaria. Gli strumenti finanziari

sono denominati principalmente in Euro, Dollari Statunitensi e altre valute internazionali. L’investimento in depositi bancari ha carattere residuale.

Al momento della redazione della presente Nota Informativa non è previsto l’investimento in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o Società della Compagnia. Non è escluso l’investimento in misura contenuta in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o Società della Compagnia.

Di seguito si indica la ripartizione percentuale degli attivi del Fondo nei diversi settori:

SETTORE MINIMO MASSIMO

Liquidità 0% 10%

Azionario 90% 100%

i) Benchmark: il Benchmark adottato nella gestione del Fondo Interno è composto da:- 100% MSCI AC WORLD (principali mercati azionari mondiali) - ticker NDUEACWF

Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP AZIONARIOa) Denominazione: AVIVA PIP AZIONARIOb) Data di inizio operatività: 21/05/2007c) Categoria: azionario d) Valuta di denominazione: Euroe) Finalità della gestione: consentire una elevata rivalutazione del capitale nel medio periodo, perseguendo

tutte le opportunità di crescita e redditività offerte da investimenti di natura azionaria nell’area Europaf) Orizzonte temporale consigliato: medio-lungog) Profilo di rischio connesso all’investimento nel Fondo: medio-altoh) Composizione: il Fondo investe in titoli azionari dell’area Europa (la componente azionaria del Fondo può

essere eventualmente costituita in misura residuale da OICR).

Di seguito si indica la ripartizione percentuale degli attivi del Fondo nei diversi Comparti:

SETTORE MINIMO MASSIMO

Liquidità 0% 10%

Azionario 90% 100%

i) Benchmark: il Benchmark adottato nella gestione del Fondo è composto da:- 100% MSCI Europe (Investimenti Azionari area Euro)

Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIOa) Denominazione: AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIOb) Data di inizio operatività: 21/05/2007c) Categoria: obbligazionariod) Valuta di denominazione: Euroe) Finalità della gestione: consentire una rivalutazione del capitale nel medio periodo, perseguendo tutte le

opportunità di crescita e redditività offerte da investimenti di natura obbligazionaria e monetaria. La politica d’investimento è basata sulla gestione attiva delle principali fonti di rendimento del mercato obbligazionario

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AVIVA VALORE FUTURO - Caratteristiche della Forma Pensionistica Complementare - 8 di 22

(duration di portafoglio, posizionamento sulla curva dei tassi, gestione della componente a spread) in un portafoglio prevalentemente investito in titoli di debito governativi.

f) Orizzonte temporale consigliato: mediog) Profilo di rischio connesso all’investimento nel Fondo: medio-bassoh) Composizione: il Fondo investe i propri attivi in strumenti finanziari di vario genere tra i quali titoli di Stato

e garantiti dallo Stato, obbligazioni del settore privato, Zero coupon, strumenti del mercato monetario denominati in qualsiasi valuta oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che internazionali, liquidità ed in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220. Nel corso del contratto, gli investimenti in OICR potranno avere, mediamente, un peso del 10% circa del patrimonio del Fondo Interno.

Di seguito si indica la ripartizione percentuale degli attivi del Fondo nei diversi Comparti:

SETTORE MINIMO MASSIMO

Liquidità 0% 10%

Monetario 0% 30%

Obbligazionario 70% 100%

i) Benchmark: il Benchmark adottato nella gestione del Fondo è composto da:- 90% JPMorgan Global Govt Bond EMU LC (Investimento Obbligazionario Governativo area Euro)- 10% JP Morgan Cash EMU 3m (Investimento Monetario area Euro)

Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP BILANCIATO

a) Denominazione: AVIVA PIP BILANCIATOb) Data di inizio operatività: 05/09/2012c) Categoria: bilanciatod) Valuta di denominazione: Euroe) Finalità della gestione: consentire la rivalutazione del capitale nel medio lungo periodo massimizzando il

rendimento attraverso una gestione attiva degli investimenti del Fondo stesso rispetto al proprio parametro di riferimento

f) Orizzonte temporale consigliato: medio-lungog) Profilo di rischio connesso all’investimento nel Fondo: medio-altoh) Composizione: il Fondo investe in OICR sia di diritto comunitario sia di diritto estero armonizzati ed

eventualmente in strumenti finanziari di vario genere, tra i quali, titoli azionari, titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, zero coupon, strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazioni sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità.

Di seguito si indica la ripartizione percentuale degli attivi del Fondo nei diversi Comparti:

SETTORE MINIMO MASSIMO

Liquidità 0% 10%

Monetario 10% 50%

Obbligazionario 10% 50%

Azionario 30% 60%

i) Benchmark: il benchmark adottato nella gestione del Fondo è composto da:- 12% MSCI North America TR (investimenti azionari area Nord America)- 20% MSCI Europe TR (investimenti azionari area Europa)- 30% JP Morgan Global Govt Bond EMU LC (investimenti obbligazionari area EMU)- 30% JP Morgan Cash EMU 6m (investimenti monetari area Euro)- 8% MSCI Pacific (investimenti azionari area Pacifico)

Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP FLESSIBILE

a) Denominazione: AVIVA PIP FLESSIBILEb) Data di inizio operatività: 05/09/2012c) Categoria: flessibile

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d) Valuta di denominazione: Euroe) Finalità della gestione: consentire la rivalutazione del capitale nel medio lungo periodof) Orizzonte temporale consigliato: medio-lungog) Profilo di rischio connesso all’investimento nel Fondo: medioh) Composizione: il Fondo investe in OICR sia di diritto comunitario sia di diritto estero armonizzati ed

eventualmente in strumenti finanziari di vario genere, tra i quali, titoli azionari, titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, zero coupon, strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazioni sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità.

Di seguito si indica la ripartizione percentuale degli attivi del Fondo nei diversi Comparti:

SETTORE MINIMO MASSIMOLiquidità 0% 10%Monetario 0% 100%Obbligazionario 0% 100%Azionario 0% 50%

i) Benchmark: l’indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo Interno Assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.

Caratteristiche comuni a tutti i Fondi Interni Assicurativi• peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da Società

del Gruppo AVIVA: attualmente, pur essendo previsti dal Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, non vengono effettuati investimenti in parti di OICR o quote di Sicav promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA, o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA;

• stile di gestione: la ripartizione delle attività finanziarie è svolta secondo un modello gestionale dinamico e flessibile, in funzione delle aspettative sull’andamento dei mercati finanziari in un’ottica di massimizzazione del rendimento del Fondo e ferma la finalità dello stesso.

Gli OICR utilizzati hanno le seguenti caratteristiche generali: sono denominati in Euro o nelle principali valute Internazionali (US Dollar, Yen...), non distribuiscono i proventi (anche se non si esclude la possibilità di utilizzo in futuro di OICR a distribuzione dei proventi) e sono diversificati per classe di investimento, area geografica e altri fattori di rischio (durata, merito creditizio dell’emittente dello strumento finanziario e stile di gestione), permettendo in tal modo l’efficiente gestione del portafoglio in funzione delle necessità di asset allocation che si possono presentare nel corso dell’intera durata del contratto.

Alla data di redazione della presente NOTA INFORMATIVA, la Compagnia ha scelto di utilizzare OICR di diversi Gestori (OICR Multimanager);

• destinazione dei proventi: i Fondi Interni Assicurativi attualmente presenti non prevedono la distribuzione di proventi.

Per informazioni sull’andamento passato della gestione dei Comparti si rimanda alla consultazione della sez.3 “INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE” della Nota Informativa.

Per ulteriori informazioni circa la Compagnia, gli intermediari a cui sono stati affidati compiti di gestione e le caratteristiche delle deleghe conferite, si rimanda invece alla consultazione della sez.5 “SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE” della Nota Informativa.

b) Parametro oggettivo di riferimento (Benchmark)Per confrontare e verificare i risultati di gestione è indicato, per ogni Comparto tranne che per la Gestione Interna Separata GEPI e il Fondo AVIVA PIP FLESSIBILE, un Benchmark. Tale parametro oggettivo è composto da indici, elaborati da soggetti terzi ed indipendenti, rappresentativi dell’andamento dei mercati finanziari in cui è investito il portafoglio del rispettivo Comparto. Il Benchmark è calcolato con il metodo “a proporzioni costanti”, in cui i pesi degli indici che lo compongono sono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.

In quanto parametro teorico, il Benchmark non è gravato dai costi di gestione che invece sono applicati ai Comparti.

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Come indicato nella descrizione dei singoli Comparti - fatta eccezione per il Comparto AVIVA PIP FLESSIBILE e per la Gestione Interna Separata GEPI - la gestione è attiva rispetto ai relativi Benchmark: questo significa che i Comparti hanno l’obiettivo di ottenere un rendimento superiore al Benchmark di riferimento. L’obiettivo è perseguito tramite un approccio che richiede una analisi quotidiana ed approfondita di tutte le opportunità di investimento al fine di selezionare quelle che offrono i migliori margini di apprezzamento.La metodologia gestionale si esplica attraverso scelte attive di portafoglio che possono realizzarsi in sovrappesi o sottopesi relativamente alle classi d’investimento (azioni, obbligazioni, strumenti monetari), settori, aree geografiche, valute e singoli titoli.La gestione attiva è comunque effettuata in un contesto di attento controllo del rischio coerentemente con le caratteristiche di rischio-rendimento dei Comparti offerti.

JP Morgan Global Govt Bond EMU LCL’indice rappresenta il rendimento dei titoli a reddito fisso trattati nei mercati di “Government Bond” dei paesi sviluppati dell’area Euro. È calcolato sulla base dei prezzi lordi (corso secco più interessi maturati) e presume che la cedola ricevuta in una determinata valuta sia immediatamente reinvestita in titoli della stessa valuta. L’indice è costruito con criteri di ammissibilità dei titoli basati sulla liquidità (outstanding). È disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream (codice identificativo su Bloomberg JPMGEMLC).

JP Morgan Cash 3M L’indice riflette i rendimenti totali per i depositi in Euro con scadenza costante pari a 3 mesi. È disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream (codice identificativo su Bloomberg JPCAEU3M).

MSCI AC WorldL’Indice è rappresentativo dell’andamento dei principali titoli azionari di società di grandi e medie dimensioni di paesi sviluppati e mercati emergenti. La scelta del paniere di titoli avviene con l’obiettivo di replicare l’84% del mercato di riferimento.L’Indice è calcolato in Dollari USA e convertito in Euro.I paesi sviluppati comprendono: Australia, Austria Belgio Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.Nei mercati emergenti sono compresi: Brasile, Cile, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Egitto, Ungheria, India, Indonesia, Corea, Malesia, Messico, Marocco, Perù, Filippine, Polonia, Russia, Sudafrica, Taiwan, Tailandia e Turchia (codice identificativo su Bloomberg NDUEACWF).

MSCI North America TRL’indice è elaborato quotidianamente dalla società Morgan Stanley Capital International e rappresenta l’andamento dei titoli azionari dei paesi dell’area nord americana (USA e Canada) con un obiettivo di copertura dell’85% della capitalizzazione di mercato. L’indice è utilizzato nella versione comprensiva dei dividendi netti espressi in Dollari, successivamente convertiti in Euro in base ai tassi di cambio WMR. L’indice è costituito dalla media ponderata (in base alla capitalizzazione ed al flottante di mercato) delle variazioni dei titoli azionari selezionati tenendo conto sia di criteri di liquidità e rappresentatività settoriale sia di criteri volti ad evitare le partecipazioni incrociate consentendo di rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei singoli mercati e quindi dell’intero aggregato in esame. La composizione dell’indice viene aggiornata ogni tre mesi. Partenza dell’indice: 31/12/1969.L’indice è disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream ed è pubblicato direttamente dalla Morgan Stanley Capital International (codice identificativo su Bloomberg NDDUNA).

MSCI Europe TRL’indice è elaborato quotidianamente dalla società Morgan Stanley Capital International e rappresenta l’andamento dei mercati azionari industrializzati dei paesi europei (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Gran Bretagna). L’indice è utilizzato nella versione comprensiva dei dividendi netti espressi in Dollari, successivamente convertiti in Euro in base ai tassi di cambio WMR.L’indice è costituito dalla media ponderata (in base alla capitalizzazione ed al flottante di mercato) delle variazioni dei titoli azionari europei selezionati tenendo conto sia di criteri di liquidità e rappresentatività settoriale

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sia di criteri volti ad evitare le partecipazioni incrociate consentendo di rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei singoli mercati e quindi dell’intero aggregato in esame. La composizione dell’indice viene aggiornata ogni tre mesi.Partenza dell’indice: 31/12/1969. L’indice è disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream ed è pubblicato direttamente dalla Morgan Stanley Capital International (Codice identificativo su Bloomberg NDDUE15).

JP Morgan Cash EMU 6mL’indice è rappresentativo delle performance degli euro-depositi con scadenza pari a sei mesi denominati in Euro. L’indice prevede il reinvestimento delle cedole.L’indice viene ribilanciato con periodicità giornaliera.La valuta di denominazione dell’indice è l’Euro.La serie storica dell’indice è disponibile dal Gennaio 1997.L’indice è disponibile con frequenza giornaliera sui principali information provider: Bloomberg, Reuters e Datastream (codice identificativo su Bloomberg: JPCAEU6M).

MSCI PacificL’indice è elaborato quotidianamente dalla società Morgan Stanley Capital International e rappresenta l’andamento dei mercati azionari dei Paesi sviluppati (Australia, Hong Kong, Giappone, Nuova Zelanda, Singapore) nell’area Pacifico con un obiettivo di copertura dell’85% della capitalizzazione di mercato. L’indice è utilizzato nella versione comprensiva dei dividendi netti espressi in Dollari, successivamente convertiti in Euro in base ai tassi di cambio WMR.È costituito dalla media ponderata (in base alla capitalizzazione ed al flottante di mercato) delle variazioni dei titoli azionari selezionati tenendo conto sia di criteri di liquidità e rappresentatività settoriale sia di criteri volti ad evitare le partecipazioni incrociate consentendo di rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei singoli mercati e quindi dell’intero aggregato in esame. La composizione dell’indice viene aggiornata ogni tre mesi.Partenza dell’indice: 31/12/1998.L’indice è disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream ed è pubblicato direttamente dalla Morgan Stanley Capital International (codice identificativo su Bloomberg NDDUPF).

La Gestione Interna Separata GEPI non ha benchmark, tuttavia, un parametro di riferimento con il quale è possibile confrontare i futuri rendimenti finanziari ottenuti dalla GEPI è il tasso medio dei titoli di Stato e delle Obbligazioni.

Informazioni di maggior dettaglio inerenti la politica gestionale posta in essere e il glossario dei termini tecnici sono contenuti nella sezione 3. “Informazioni sull’andamento della gestione”.

C.3 Modalità di impiego dei contributi

L’impiego dei contributi avviene sulla base della scelta operata dall’Aderente tra i Comparti offerti dal presente Contratto. Qualora l’Aderente ritenga che le caratteristiche di un solo Comparto non siano adeguate rispetto alle sue personali esigenze, può ripartire il flusso contributivo o la posizione individuale eventualmente già maturata in una combinazione di Comparti.Nel caso di combinazione tra Comparti occorre porre particolare attenzione al fatto che il risultante profilo di rischio/rendimento dell’investimento complessivo non sarà più corrispondente a quello riportato per i singoli Comparti.

Prima di effettuare la scelta del/dei Comparto/Comparti, è importante stabilire il livello di rischio che l’Aderente è disposto a sopportare, tenendo in considerazione la propensione personale alla possibilità di subire perdite di valore nei propri investimenti; ci sono anche altri fattori importanti nella scelta dei Comparti quali:• l’orizzonte temporale che separa l’Aderente dal pensionamento;• la propria ricchezza individuale;• i flussi di reddito che l’Aderente si aspetta per il futuro e la loro variabilità.

È importante monitorare nel tempo la scelta di allocazione in considerazione del mutamento dei fattori che hanno contribuito a determinarla.

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L’Aderente può riallocare la propria Posizione individuale, qualora le caratteristiche dell’investimento in essere non siano più rispondenti alle sue esigenze personali; la riallocazione può interessare sia la Posizione individuale maturata, sia la ripartizione dei flussi contributivi futuri nel rispetto di quanto riportato all’Art. 21 “I COMPARTI” delle Condizioni Generali di Contratto.Si richiama l’attenzione dell’Aderente sull’opportunità di tenere conto, nella eventuale scelta di riallocazione della posizione individuale maturata, dell’orizzonte temporale consigliato per l’investimento in ciascun Comparto.La riallocazione può essere effettuata nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione ovvero dall’ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell’Aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

Le modalità di riallocazione della Posizione individuale e dei futuri versamenti contributivi sono dettagliatamente indicate nelle Condizioni Generali di Contratto e nel Regolamento (Parte II).

In caso di versamenti aggiuntivi l’Aderente in fase di sottoscrizione del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento ha la possibilità di scegliere la composizione percentuale con cui farli confluire nei diversi Comparti previsti dal presente Contratto.

Si rinvia alle Condizioni Generali di Contratto e al Regolamento (Parte II) per le modalità di funzionamento e di adesione ai diversi Comparti.

D. LE PrESTazioNi PENSioNiSTiChE (Pensione comPlementAre e liQuidAzione del cAPitAle)

D.1 Le prestazioni pensionistiche

La prestazione può essere erogata dal momento in cui l’Aderente matura i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza.Oltre a maturare i requisiti previsti per il pensionamento nel regime previdenziale obbligatorio, per poter accedere alle prestazioni l’Aderente deve aver partecipato ad una Forma pensionistica complementare per un periodo complessivo di almeno 5 anni.L’Aderente può richiedere la prestazione in forma di rendita (la c.d. pensione complementare) o di capitale, ma, in quest’ ultimo caso, nel rispetto dei limiti fissati dal “Decreto”.

Una volta che l’Aderente abbia maturato i requisiti per il pensionamento, non è obbligato a richiedere subito la prestazione al PIP AVIVA VALORE FUTURO. Infatti, l’Aderente può continuare a partecipare e contribuire alla Forma pensionistica complementare anche successivamente a tale momento, continuando la contribuzione fino a quando lo riterrà opportuno. Tale facoltà è concessa a condizione che l’Aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione ad una forma pensionistica complementare.

Le prestazioni previdenziali sono, su richiesta dell’Aderente, anticipate con un massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, nel caso in cui l’Aderente stesso, a seguito della cessazione dell’attività lavorativa, rimanga inoccupato per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

Si rinvia, per maggiori informazioni circa i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, alla consultazione della Parte III del Regolamento.

L’entità del montante finale maturato e quindi della prestazione previdenziale non è predeterminata e dipende da una serie di fattori, di seguito riportati:

• l’importo monetario dei contributi e la sua evoluzione nel corso della Fase d’Accumulo;• la continuità dei versamenti e, quindi, la mancanza di interruzioni o ritardi;• la durata della Fase di Accumulo;• l’incidenza dei costi complessivamente gravanti sulla Posizione individuale;• i rendimenti fatti registrare dagli investimenti.

Tra i fattori elencati alcuni non dipendono direttamente dall’Aderente (come i costi previsti dal PIP AVIVA VALORE FUTURO), ma la maggior parte di essi sono direttamente influenzati dalle decisioni prese dall’Aderente nel corso della Fase di Accumulo.

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Infine, si tenga presente che maggiore è l’età dell’Aderente all’inizio della Fase di Erogazione allorché avviene la conversione del montante maturato in rendita, più elevato sarà l’importo della pensione complementare percepita dallo stesso.

D.2 Prestazione erogata in forma di rendita – la pensione complementare

Fatta salva la possibilità che l’Aderente richieda parte della prestazione in forma di capitale, la prestazione pensionistica è interamente erogata sotto forma di pensione complementare. Nel caso in cui l’Aderente, infatti, non specifichi la forma della prestazione previdenziale, la stessa sarà erogata dalla Compagnia interamente sotto forma di rendita vitalizia rivalutabile pagabile in rate annuali posticipate.

Se l’Aderente sceglie che la prestazione previdenziale sia interamente erogata in forma di pensione complementare, tale decisione permette tipicamente di soddisfare un’esigenza di tutela nei confronti di un rischio demografico. Infatti, in questo caso, il montante maturato alla scadenza della Fase di Accumulo viene convertito in una rendita rivalutabile che, essendo vitalizia e non riscattabile durante il suo godimento, tutela l’Aderente dal c.d. “rischio di sopravvivenza”, cioè dal rischio che la longevità oltre la media del soggetto assicurato sia tale da lasciarlo sprovvisto di un capitale, ad integrazione del reddito, durante la vecchiaia.

L’importo della rendita è determinato dalla Compagnia sulla base dei seguenti fattori:

• l’entità del montante finale maturato;• i coefficienti di conversione utilizzati al momento della richiesta di erogazione della rendita vitalizia, che a

loro volta dipendono dalla speranza di vita media della popolazione italiana;• la tipologia di rendita richiesta, secondo le Opzioni a disposizione dell’Aderente e di seguito indicate;• l’età dell’Aderente;• il frazionamento scelto per il pagamento della rendita.

La trasformazione del capitale in una rendita avviene applicando al montante dei coefficienti di conversione, che variano in base all’età dell’Aderente e che sono periodicamente rivisti sulla base dell’andamento demografico generale.

Il PIP AVIVA VALORE FUTURO mette a disposizione le seguenti Opzioni di rendita, in modo che gli Aderenti possano scegliere la tipologia più adatta alle proprie esigenze anche per una maggiore tutela di altri soggetti legati all’Aderente:

• rendita rivalutabile vitalizia immediata pagabile in rate posticipate (tipologia applicata in mancanza di scelte di un’altra opzione);

• rendita rivalutabile vitalizia reversibile – da erogare all’Aderente finché è in vita e, successivamente, reversibile in misura totale o parziale in favore di un altro soggetto designato dall’Aderente;

• rendita rivalutabile certa e poi vitalizia – corrisposta in modo certo all’Aderente, o ai soggetti dallo stesso designati, per un periodo a scelta di 5 o 10 anni e, successivamente, vitalizia.

Ciascuna tipologia di rendita avrà decorrenza dal giorno della conversione del montante e sarà erogata con la periodicità scelta dall’Aderente. La rendita può essere pagata, infatti, con rate mensili, trimestrali, semestrali o in un’unica soluzione annuale. La richiesta dell’eventuale frazionamento prescelto e di un’opzione di rendita diversa da quella vitalizia, dovrà essere effettuata con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza della Fase di Accumulo.

La seguente tabella riporta le principali caratteristiche della prestazione in rendita vitalizia immediata rivalutabile:

Tavola demografica IPS55U Impegni differiti aggravata del 22% e ponderata 40% maschi / 60% femmine

Tasso tecnico 0,50% composto e posticipato

Rivalutazione In funzione della misura di rivalutazione della Gestione Interna Separata GEPI

I coefficienti di conversione attualmente utilizzati dalla Compagnia per convertire il montante maturato della Posizione individuale, sono riportati nell’Allegato 2 “TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA”, delle Condizioni Generali di Contratto.

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AVIVA VALORE FUTURO - Caratteristiche della Forma Pensionistica Complementare - 14 di 22

La Compagnia può modificare, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge ed in materia di stabilità delle Compagnie di assicurazione, sia la Tavola demografica, sia il Tasso tecnico; l’Aderente tenga presente che sia le basi demografiche che quelle finanziarie influiscono nella determinazione dei coefficienti di rendita e quindi sull’importo della pensione complementare.

La modifica dei coefficienti resta sempre esclusa nei seguenti casi:• dopo l’inizio della Fase di Erogazione e negli ultimi tre anni prima del pensionamento dell’Aderente;• se sono trascorsi meno di due anni dalla Data di decorrenza.

Nel caso in cui sia variato dalla Compagnia il Tasso tecnico, tale modifica avrà effetto solo sui premi versati successivamente all’entrata in vigore della modifica.Qualora, invece, venga modificata la Tavola demografica, tale variazione avrà effetto sull’intera Posizione individuale maturata a scadenza.

La Compagnia si impegna ad informare preventivamente e per iscritto gli Aderenti delle modifiche ai coefficienti di conversione, descrivendone le conseguenze economiche sulla prestazione previdenziale ed inviando contestualmente i nuovi coefficienti in vigore.

Si ricorda che al momento del pensionamento nel regime obbligatorio o in un momento successivo ma comunque prima dell’erogazione della rendita complementare, a scelta dell’Aderente, è data la possibilità di trasferire la Posizione individuale per l’Erogazione della rendita ad altra Forma pensionistica complementare.

Per ulteriori informazioni circa la Fase di Erogazione ed in particolare sul meccanismo di rivalutazione della pensione complementare e le condizioni attualmente in vigore per il pagamento della stessa, si rimanda alle Condizioni Generali di Contratto.

D.3 Prestazione erogata in forma di capitale – la liquidazione del capitale

La prestazione previdenziale può anche essere erogata in un’unica soluzione, sotto forma di capitale, ma il capitale liquidato potrà essere pari ad una percentuale massima del 50% rispetto alla Posizione individuale maturata.

È possibile richiedere la liquidazione di un capitale pari all’intero montante maturato solo nei due seguenti casi:• l’Aderente risulti iscritto ad una Forma pensionistica complementare antecedentemente al 29/04/1993 e non

abbia esercitato il diritto di riscatto totale;• la Posizione individuale, convertita in rendita alla fine della Fase d’Accumulo, generi una rendita di importo

particolarmente contenuto.I due suddetti casi, stabiliti dal “Decreto”, sono descritti nel Regolamento.

Nel caso in cui l’Aderente decida di usufruire della prestazione pensionistica sotto forma di liquidazione del capitale, occorre che tenga presente i seguenti aspetti:• nei casi in cui è possibile la liquidazione del capitale avviene per un importo pari all’intero montante

maturato, l’Aderente si assume il c.d. “rischio di sopravvivenza”, precedentemente descritto al punto D.2 “LA PENSIONE COMPLEMENTARE - PRESTAZIONE EROGATA IN FORMA DI RENDITA”;

• se richiede solo una frazione pari o inferiore al 50% del montante maturato, come liquidazione in forma di capitale, verrà erogata una pensione complementare più bassa di quella che gli sarebbe spettata se non avesse esercitato tale opzione, accollandosi in parte il “rischio di sopravvivenza”.

Per il dettaglio dei limiti e delle condizioni di esercizio della prestazione erogata in forma di capitale, interamente o parzialmente, si rimanda alla Sezione III del Regolamento.

E. LE PrESTazioNi iN CaSo Di DECESSo

In caso di decesso dell’Aderente durante la Fase di Erogazione della rendita vitalizia, la pensione complementare non sarà più pagata e niente sarà più dovuto dalla Compagnia, ad eccezione di quanto previsto per le rendite di opzione di cui al punto D.2 “PRESTAZIONE EROGATA IN FORMA DI RENDITA - LA PENSIONE COMPLEMENTARE”.

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In caso di decesso durante la Fase di Accumulo, gli eredi o i Beneficiari individuati dall’Aderente potranno riscattare la Posizione individuale dell’Aderente, maggiorata secondo le modalità riportate al successivo punto E.1 “LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE ACCESSORIE: IL CAPITALE CASO MORTE AGGIUNTIVO”. In mancanza di eredi legittimi o Beneficiari, la Posizione individuale verrà devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

E.1 Le prestazioni assicurative accessorie: il Capitale Caso Morte Aggiuntivo

In caso di decesso dell’Aderente nel corso della Fase di Accumulo, la Compagnia corrisponde, agli eredi o ai Beneficiari individuati dall’Aderente stesso, il riscatto della Posizione individuale, ottenuto - a seconda dei Comparti scelti dall’Aderente - come eventuale somma dei seguenti importi:1) il capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata GEPI pari al capitale assicurato eventualmente

rivalutato con le modalità descritte nell’Allegato 1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” delle Condizioni Generali di Contratto;

2) le eventuali “quote” di capitale acquisite con i versamenti confluiti nella Gestione Separata – derivanti da contributi ricorrenti o aggiuntivi, trasferimenti o operazioni di switch dai Fondi Interni – effettuati successivamente all’ultima ricorrenza annuale, rivalutati con le modalità descritte nell’Allegato 1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” DELLE Condizioni Generali di Contratto;

3) la somma di cui ai precedenti punti 1) e 2) viene diminuita dalle eventuali “quote” di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata mediante riscatti, anticipazioni e operazioni di switch verso i Fondi Interni effettuati nel periodo intercorrente tra l’ultima ricorrenza annua e la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Compagnia rivalutati con le modalità descritte nell’Allegato 1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” delle Condizioni Generali di Contratto;

4) controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Compagnia;

5) Capitale Caso Morte Aggiuntivo, ottenuto applicando alla somma degli importi di cui ai precedenti punti, la percentuale di maggiorazione indicata nella tabella che segue, determinata in funzione dell’età dell’Aderente – in anni interi – alla data del decesso:

ETà DELL’aDErENTEaLLa DaTa Di DECESSo

(iN aNNi iNTEri)

% Di maGGiorazioNE

fino a 39 anni 5,0%

da 40 a 54 anni 2,0%

da 55 a 64 anni 1,0%

da 65 anni e oltre 0,2%

Il Capitale Caso Morte Aggiuntivo non può comunque essere superiore a 50.000,00 Euro.La misura della maggiorazione per la garanzia morte, di cui al punto 5, non viene erogata in casi particolari riportati all’Art. 4 LIMITAZIONI DEL CAPITALE CASO MORTE AGGIUNTIVO (PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA) delle Condizioni Generali di Contratto.

F. LE PrESTazioNi NELLa FaSE Di aCCUmULo (AnticiPAzioni, riscAtti e il trAsFerimento dellA Posizione individuAle)

F.1 Anticipazioni

La finalità del PIP AVIVA VALORE FUTURO è quella di costituire un montante per beneficiare di una pensione complementare al momento del pensionamento. Pertanto, non è consentito, se non in alcuni casi specifici e di particolare rilievo per la vita dell’Aderente, il riscatto della Posizione individuale prima del pensionamento.

Gli Aderenti ad una Forma pensionistica complementare, come indicato dal “Decreto”, possono richiedere un’anticipazione della Posizione individuale maturata solo nei seguenti casi:• in qualsiasi momento:

– per un importo non superiore al 75% della posizione individuale a seguito di spese sanitarie conseguenti a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

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AVIVA VALORE FUTURO - Caratteristiche della Forma Pensionistica Complementare - 16 di 22

• dopo 8 anni di iscrizione:– per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione per l’Aderente stesso o

per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia;

– per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze dell’Aderente.

Ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione necessario per avvalersi della facoltà di anticipazione sono considerati utili anche tutti i precedenti periodi di iscrizione alle forme pensionistiche complementari.

Poiché ogni anticipazione riduce la prestazione finale erogata, è possibile reintegrare la parte di Posizione individuale anticipata con versamenti aggiuntivi alla contribuzione prevista normalmente.

È prevista una spesa in caso di richiesta di anticipazione della Posizione individuale, pari a Euro 25,00.

Per ulteriori informazioni in merito alle anticipazioni, in particolare alle modalità di accesso, di erogazione e ai limiti della richiesta, si rimanda al Regolamento ed alla lettura del “DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI”, che può essere richiesto alla Compagnia.

Inoltre, dal momento che alcune delle anticipazioni sono sottoposte ad un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni previdenziali complementari, si rimanda ad una verifica della disciplina inerente contenuta nel “DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE”.

F.2 Il Riscatto della Posizione individuale

È possibile riscattare, totalmente o parzialmente, la Posizione individuale dell’Aderente, ma solo nel caso in cui si verifichino le situazioni individuate dal “Decreto”, ossia al venir meno dei requisiti di partecipazione alla Forma pensionistica complementare.Il riscatto parziale, nella misura del 50% rispetto al montante maturato, è possibile in caso di periodi di inattività dell’Aderente compresi tra 12 e 48 mesi, o in caso di ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità e cassa integrazione.

Il riscatto totale della Posizione individuale è permesso nei due seguenti casi:1) invalidità permanente dell’Aderente, che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;2) inoccupazione dell’Aderente per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi.Nel caso di cui al punto 2, qualora l’inoccupazione si verifichi nei cinque anni precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, l’Aderente può richiedere che il PIP AVIVA VALORE FUTURO anticipi le prestazioni pensionistiche complementari, come descritto anche al precedente punto D.1 “LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE”.

Conseguentemente alla richiesta di riscatto totale e a seguito del pagamento della somma di capitale dovuta, verrà meno ogni rapporto ed obbligo intercorrente tra l’Aderente e il PIP AVIVA VALORE FUTURO: in tal caso, infatti, al momento del pensionamento l’Aderente non potrà vantare alcun diritto nei confronti della Forma pensionistica complementare.

Non sono previste spese in caso di riscatto totale o parziale della Posizione individuale.

Una descrizione più approfondita delle condizioni per riscattare la Posizione individuale è indicata nella Parte III del Regolamento.

Inoltre, dal momento che alcune forme di riscatto sono sottoposte ad un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni previdenziali complementari, si rimanda ad una verifica della disciplina inerente nel “DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE”.

F.3 Trasferimento della Posizione individuale

L’Aderente può trasferire liberamente la propria Posizione individuale ad altra Forma pensionistica complementare, alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla data di adesione al PIP AVIVA VALORE FUTURO.

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AVIVA VALORE FUTURO - Caratteristiche della Forma Pensionistica Complementare - 17 di 22

In deroga al termine dei due anni, è possibile in ogni caso trasferire la Posizione individuale in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche applicate, comprese eventuali modifiche che interessino in modo sostanziale le caratteristiche del PIP AVIVA VALORE FUTURO.

Il trasferimento della Posizione individuale ad un’altra Forma pensionistica complementare è attuato in maniera tale da non determinare alcuna soluzione di continuità e non è soggetto a tassazione.

È prevista una spesa in caso di trasferimento della Posizione individuale, pari a Euro 30,00.

L’adesione al PIP AVIVA VALORE FUTURO può avvenire a seguito di trasferimento da altra Forma pensionistica complementare. In questo caso, sarà necessario che l’Aderente fornisca alla Compagnia - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - tutte le informazioni necessarie, riguardanti ad esempio l’anzianità di iscrizione maturata presso altre forme pensionistiche e la possibilità di poter considerare o meno l’Aderente come un soggetto che alla data del 28 aprile 1993 risultava già iscritto a Forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

Le condizioni generali di trasferimento sono riportate nella Parte III del Regolamento. Si rinvia altresì alla lettura della Parte VI del Regolamento per l’indicazione dei casi, modalità e termini per l’esercizio della scelta di trasferire la propria Posizione individuale ad altra Forma pensionistica complementare prima della scadenza dei due anni.

G. i CoSTi

La partecipazione ad una Forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi che remunerano l’attività di amministrazione e l’attività di gestione del patrimonio; questi oneri gravano direttamente o indirettamente sull’Aderente.I costi, nel loro complesso, costituiscono un elemento importante nel determinare il montante finale maturato e, quindi, la prestazione previdenziale dell’Aderente: si raccomanda pertanto di prestare attenzione alla loro incidenza sulla Posizione individuale, in relazione alle scelte, che spettano all’Aderente, sul livello di contribuzione e la tipologia di investimenti.

Al fine di assumere una scelta pienamente consapevole, si invitano i potenziali Aderenti a confrontare i costi del PIP AVIVA VALORE FUTURO con quelli praticati da altri operatori, per offerte aventi le medesime caratteristiche.

Si possono trovare indicati tutti i costi durante la fase di Accumulo nella sez.1 “SCHEDA SINTETICA”, al punto D.4.

G.1 I costi nella Fase d’Accumulo: l’indicatore sintetico dei costi

Al fine di proporre una rappresentazione dei costi complessivamente gravanti, direttamente o indirettamente, sull’Aderente nella Fase di Accumulo della prestazione previdenziale, la Compagnia ha calcolato, secondo la metodologia prevista da COVIP, un indicatore sintetico dei costi.

L’indicatore sintetico dei costi è una stima dell’incidenza percentuale annua dei costi sulla Posizione individuale di un Aderente tipo, di trenta anni, che effettua un versamento contributivo totale annuo di Euro 2.500 ed ipotizzando un tasso di rendimento annuo degli investimenti del 4,0%. L’indicatore mostra di quanto, nei quattro diversi periodi di tempo considerati (2, 5, 10 e 35 anni), si riduce ogni anno, per effetto dei costi del PIP AVIVA VALORE FUTURO, il potenziale tasso di rendimento dell’investimento rispetto a quello di un’analoga operazione che, per ipotesi, non fosse gravata da costi.Dal calcolo sono escluse le commissioni di negoziazione e le altre spese aventi carattere di eccezionalità o collegate ad eventi non prevedibili a priori. Per quanto riguarda, invece, i costi relativi alle prerogative individuali, è stato considerato solo il costo applicato all’atto di trasferimento in corrispondenza dell’ultimo anno dei tre periodi di tempo considerati – al 35° anno non è stato applicato alcun costo di trasferimento, dato che è stato considerato come l’anno di pensionamento-.

Si deve tenere in considerazione che, essendo calcolato su ipotesi e dati stimati, l’indicatore sintetico dei costi effettivo gravante sulla specifica Posizione individuale dell’Aderente può differire dal dato riportato. Inoltre

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AVIVA VALORE FUTURO - Caratteristiche della Forma Pensionistica Complementare - 18 di 22

anche scostamenti minimi nel valore dell’indicatore, possono portare nel tempo a differenze anche rilevanti della Posizione individuale maturata: difatti, a titolo di esempio, si consideri che un valore dell’indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della prestazione finale di circa il 10%, mentre, per un valore pari all’1%, la corrispondente riduzione è di circa il 20%.

Per un corretto utilizzo delle informazioni che si possono ricavare dall’indicatore sintetico dei costi, si ricorda che un corretto confronto tra diverse forme pensionistiche previdenziali deve tenere presente non soltanto l’elemento del costo, ma anche altri fattori, tra i quali:• le garanzie finanziarie e demografiche;• i Comparti a disposizione;• lo stile di gestione dei Comparti;• le Opzioni di rendita nell’Erogazione della pensione complementare.

I risultati delle stime dei costi sono riportati nella tabella “L’INDICATORE SINTETICO DEI COSTI” al punto D.6 della sez.1 “SCHEDA SINTETICA”. Il riepilogo puntuale di tutti i costi nella Fase di Accumulo è riportato nella tabella al punto D.5 della sez. 1 “SCHEDA SINTETICA”.

G.2 Costi nella Fase di Erogazione della Rendita

Durante la Fase di Erogazione della pensione complementare, la rendita è gravata da spese che servono a remunerare l’attività amministrativa e gestionale della Compagnia nel pagamento periodico della rendita vitalizia rivalutabile. Tali spese sono incluse nei coefficienti di conversione in rendita; al momento della stesura della presente Nota informativa tali costi sono pari all’1,25% del valore capitale della rendita.

Qualora la rendita venga erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili, i coefficenti di conversione dovranno essere ridotti rispettivamente dell’1%, 1,5% o del 2%.

Il beneficio finanziario da attribuire alla rendita in godimento - e quindi la sua rivalutazione annua, è pari al rendimento finanziario annuo, conseguito dalla gestione Interna Separata GEPI, diminuito di una commissione fissa annua pari allo 0,75%.

Si rinvia alla lettura delle Condizioni Generali di Contratto, per avere informazioni dettagliate dei costi attualmente previsti durante la Fase di Erogazione.

h. iL rEGimE FiSCaLE

L’adesione ad una Forma pensionistica complementare gode di una disciplina fiscale di particolare favore, sia durante la fase di Accumulo, sia durante la fase di Erogazione, come di seguito riportato.

H.1 I contributi versati

L’Aderente può dedurre dal suo reddito complessivo i contributi versati al PIP AVIVA VALORE FUTURO, per un importo annuo non superiore ad Euro 5.164,57, comprensivi degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro che non costituiscono reddito dell’Aderente, mentre non è possibile dedurre il contributo derivante dal TFR destinato alla forma pensionistica. Nel caso in cui l’Aderente sia iscritto a più Forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione occorre tener conto del totale delle somme versate.

Nel caso in cui l’Aderente sia un lavoratore la cui prima occupazione è successiva al 1° gennaio 2007, l’ammontare massimo della sua deducibilità dei contributi, a partire dal sesto anno di partecipazione alla Forma pensionistica complementare, potrebbe eccedere i 5.164,57 Euro, secondo i limiti fissati dal “Decreto” e riportati nel “DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE”.

L’Aderente ha l’onere di comunicare al PIP AVIVA VALORE FUTURO, entro il 31 dicembre di ogni anno di partecipazione, l’eventuale parte di contributi versati che non hanno usufruito della deduzione nell’anno precedente.

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H.2 I rendimenti ottenutiPer le Forme Pensionistiche Complementari Individuali attuate mediante Contratti di Assicurazione sulla Vita, il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20 per cento, si determina, per ciascun contratto, sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell’anno, il valore attuale della rendita all’inizio dell’anno.I proventi relativi alla parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni individuati nel decreto del Ministero delle Finanze 09.08.2016 (cosiddetta white list), sono soggetti a tassazione con aliquota del 20 per cento applicata ad una base imponibile pari al 62,5 per cento dell’ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.L’eventuale risultato negativo maturato nel periodo d’imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi.

H.3 Le prestazioni

I Piani Individuali Pensionistici sono soggetti al seguente regime fiscale:• le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento

dell’erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo;• le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un’aliquota

decrescente all’aumentare degli anni di partecipazione al presente Piano Individuale Pensionistico;• le somme oggetto di trasferimento ad altra Forma Pensionistica Complementare non sono soggette a

tassazione.

Sulla parte imponibile delle prestazioni è operata una ritenuta a titolo d’imposta (a titolo definitivo), con un’aliquota del 15%, diminuita in base agli anni di partecipazione ad una Forma pensionistica complementare eccedenti il quindicesimo, fino ad una aliquota minima del 9%. Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d’imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%.

Le somme oggetto di trasferimento ad altra Forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.

Per approfondire il regime fiscale ed i relativi benefici relativi ai contributi, i rendimenti della gestione finanziaria e le prestazioni, sia in Fase di Accumulo, sia in Fase di Erogazione, si rimanda alla consultazione del “DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE”.

i. aLTrE iNFormazioNi

I.1 Come aderire al PIP AVIVA VALORE FUTURO

Ai fini dell’adesione al PIP AVIVA VALORE FUTURO è necessario compilare e sottoscrivere in ogni sua parte il Modulo di adesione, che è parte integrante della presente Nota informativa (data di adesione).Non è previsto alcun importo minimo per l’adesione al PIP AVIVA VALORE FUTURO.La data di adesione coincide con la data di conclusione del Contratto.

Il Contratto di assicurazione sulla vita, mediante il quale è attuato il PIP AVIVA VALORE FUTURO, si considera perfezionato quando l’Aderente stesso, dopo aver sottoscritto il Modulo di Adesione, ha versato il primo contributo; il giorno del pagamento del primo contributo è, quindi, la Data di perfezionamento del Contratto. Le prestazioni previste dal Contratto durante la Fase di Accumulo decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione, purchè sia stato corrisposto il primo contributo. Nel caso di lavoratori dipendenti che aderiscono attraverso il conferimento del solo TFR la data di decorrenza è pari al secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, del primo versamento di TFR da parte del datore di lavoro.

Il Contratto decorrerà:• dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione del Contratto a condizione che

sia stato corrisposto il primo contributo per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti e per i lavoratori

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dipendenti che conferiscono alla forma pensionistica individuale sia un contributo volontario sia il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) o dal secondo giorno di Borsa Aperta successivo al pervenimento del bonifico da parte della Compagnia in caso di attivazione del Piano Pensionistico mediante trasferimento da altra forma pensionistica complementare; la data di pagamento del contributo volontario coincide con quella di conclusione del Contratto.

• dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, del TFR da parte del datore di lavoro, per i lavoratori dipendenti che aderiscono attraverso il conferimento del solo TFR.

A conferma del perfezionamento del Contratto, la Compagnia invia all’Aderente, entro 10 giorni lavorativi dalla Data di decorrenza, una Lettera Contrattuale di Conferma che contiene, oltre la Data di decorrenza, l’importo del primo versamento.

L’Aderente può esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dalla Data di conclusione del Contratto. In caso di recesso, la Compagnia restituirà i contributi eventualmente versati; l’importo dei contributi da rimborsare è calcolato come riportato nelle Condizioni Generali di Contratto.L’Aderente, per esercitare il diritto di recesso, deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato e/o inviare alla Compagnia una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente gli elementi identificativi della Posizione individuale. La comunicazione scritta va inviata al seguente indirizzo: Aviva S.p.A., Via A. Scarsellini, 14 - 20161 MILANO.

Le modalità di recesso sono riportate nelle Condizioni Generali di Contratto. L’elenco dei Soggetti Incaricati del collocamento del PIP AVIVA VALORE FUTURO è reperibile nella successiva sez.5 “SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE”.

I.2 Valorizzazione dell’investimento

Il montante maturato relativo a ciascuna Posizione individuale dipende dai Comparti nei quali è investito; in particolare, sono diverse le modalità di valorizzazione della parte di contributi confluiti nei Fondi Interni Assicurativi, rispetto alla parte eventualmente destinata alla Gestione Interna Separata.

Il patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo del PIP AVIVA VALORE FUTURO è suddiviso in quote. Ogni versamento effettuato in un Fondo Interno Assicurativo dà pertanto diritto all’assegnazione di un numero di quote pari all’importo del versamento, al netto delle spese gravanti direttamente sull’Aderente, diviso per il valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero per il numero di quote in cui è ripartito, alla medesima data, il Fondo Interno Assicurativo.Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi del PIP AVIVA VALORE FUTURO è calcolato con cadenza giornaliera; tale valore è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo. Il valore unitario della quota, riferito a ciascun giorno di valorizzazione, è pubblicato con frequenza giornaliera sul quotidiano “Il Sole 24 ORE” e riportato nel sito della Compagnia (www.aviva.it), nella sezione dedicata alle Forme pensionistiche complementari.

Ai fini della determinazione del numero esatto di quote da assegnare ad ogni versamento, si procede in base alla tipologia del versamento e al valore unitario delle quote in vigore il giorno dell’investimento, come indicato nella seguente tabella:

TiPoLoGia DEL VErSamENTo DaTa Di riFErimENTo GiorNo DELL’iNVESTimENTo

Primo versamento della Fase di Accumulo

Data di perfezionamento del contratto

2° giorno di Borsa aperta successivo alla Data di perfezionamento (Data di decorrenza del Contratto)

Versamenti successivi al primo

Data di incasso da parte della Compagnia

2° giorno di Borsa aperta successivo alla data di riferimento

Versamenti aggiuntivi eventuali

Data di pagamento presso il Soggetto Incaricato

2° giorno di Borsa aperta successivo alla data di riferimento

Trasferimento da altro fondo pensione

Data di ricevimento da parte della Compagnia

2° giorno di Borsa aperta successivo alla data di riferimento

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Nei giorni di calendario in cui – per qualunque ragione – non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, la Compagnia considererà il valore unitario delle quote quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

Per maggiori informazioni circa la modalità e la tempistica di valorizzazione delle quote, si rimanda alla lettura del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, in calce alle Condizioni Generali di Contratto.

Diversamente dai Fondi Interni Assicurativi, i contributi destinati alla Gestione Interna Separata sono fatti confluire nella stessa alla Data di decorrenza (relativamente al primo contributo) e alla data di incasso del versamento stesso (limitatamente ai successivi contributi).

La Gestione Interna Separata, inoltre, non ha un patrimonio suddiviso in quote ed ogni contributo confluito in essa viene espresso come capitale assicurato, che si rivaluta annualmente in base al rendimento finanziario ottenuto dalla Gestione Interna Separata stessa. In particolare, ad ogni anniversario della Data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti:• il capitale assicurato in vigore al precedente anniversario della Data di decorrenza viene eventualmente

aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per l’eventuale misura di rivalutazione realizzata nell’anno di riferimento dalla Gestione Interna Separata GEPI secondo la modalità riportata nell’Allegato 1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” alle Condizioni Generali di Contratto;

• le quote di capitale derivanti dai premi pagati (siano essi contributi, versamenti aggiuntivi, trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari o importi derivati da operazioni di switch del Fondo Interno) nel corso dell’anno di riferimento vengono aumentate dell’interesse derivante dalla capitalizzazione delle stesse frazioni di capitale, secondo l’eventuale misura di rivalutazione indicata nella “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE”, per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra la data di ogni singolo pagamento ed il suddetto anniversario.

• la somma dei due precedenti importi è diminuita delle eventuali “quote” di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata, ciascuna rivalutata in pro rata per il tempo trascorso tra la data di disinvestimento e il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta da parte della Compagnia.

Il capitale investito nella Gestione Interna Separata GEPI è rivalutato in base alle modalità riportate nell’Allegato 1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” alle Condizioni Generali di Contratto.

Nel caso di esercizio delle prerogative individuali nel corso dell’anno (richiesta di pensionamento, trasferimento, anticipazioni e riscatto), con riferimento al periodo decorso dall’ultima rivalutazione del capitale assicurato, la Compagnia riconosce l’eventuale rivalutazione delle somme investite nella Gestione Interna Separata GEPI per il periodo di competenza.

Maggiori dettagli relativi alla Gestione Interna Separata GEPI sono riportati nelle Condizioni Generali di Contratto e nell’Allegato 1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE”.Per ulteriori informazioni riguardo le modalità di valorizzazione si rimanda alla consultazione del Regolamento e delle Condizioni Generali di Contratto.

I.3 Comunicazione agli iscritti

La Compagnia, in conformità con quanto stabilito da COVIP, invia agli Aderenti l’informativa con gli aggiornamenti sul PIP AVIVA VALORE FUTURO e sulla Posizione individuale; l’aggiornamento avviene tramite spedizione, entro il 31 marzo di ogni anno di adesione, di una comunicazione periodica contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sottoscritta, sulla sua Posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l’invio della comunicazione periodica nel caso in cui la posizione individuale dell’Aderente, che non versi contributi da almeno un anno, risulti priva di consistenza (inferiore a 100 Euro).Unitamente alla comunicazione periodica la Compagnia invierà all’Aderente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.Si invitano gli Aderenti a controllare con attenzione tali comunicazioni periodiche, al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e per conoscere l’evoluzione della propria Posizione individuale, in relazione al piano previdenziale pianificato.

Vengono inoltre comunicate le modifiche, intervenute nel corso dell’anno, relativamente al Regolamento del Fondo, alla Nota Informativa e alle Condizioni Generali di Contratto. La Compagnia infine si impegna ad informare adeguatamente gli Aderenti sulle modifiche, intervenute

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AVIVA VALORE FUTURO - Caratteristiche della Forma Pensionistica Complementare - 22 di 22

successivamente all’adesione, in grado di incidere sulle scelte di partecipazione, ivi comprese le eventuali modifiche in senso complessivamente peggiorativo delle condizioni economiche del PIP AVIVA VALORE FUTURO.

I.4 Progetto esemplificativo

La Compagnia si impegna a consegnare all’Aderente:• un “Progetto esemplificativo standardizzato: stima della pensione complementare”, unitamente alla

presente Nota Informativa;• un “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare” elaborato in forma personalizzata

unitamente alla comunicazione periodica.

Il Progetto esemplificativo personalizzato verrà trasmesso all’Aderente unitamente alla prima comunicazione annuale successiva alla data di adesione ed aggiornato con periodicità annuale.

Il Progetto esemplificativo è uno strumento che fornisce agli Aderenti indicazioni sulla possibile evoluzione della Posizione individuale nel corso della Fase di Accumulo e sulle conseguenti prestazioni previdenziali nella Fase di Erogazione. In questo modo l’Aderente può rendersi conto dei risultati diversi che si hanno soprattutto in base al livello di contribuzione e alla durata della Fase di Accumulo.Si tratta di una simulazione, effettuata su ipotesi e dati stimati e pertanto è probabile che gli importi riportati saranno diversi da quelli effettivamente percepiti nella realtà dall’Aderente.

Tutti gli Aderenti potranno elaborare il proprio progetto esemplificativo personalizzato – sulla base del livello di contribuzione, degli anni di durata della Fase di Accumulo, della prestazione previdenziale prescelta – accedendo all’area riservata del sito internet della Compagnia (www.aviva.it) e seguendo le apposite istruzioni.

I.5 ReclamiGli Aderenti possono inoltrare eventuali reclami scritti relativi alla propria partecipazione alla forma pensionistica complementare via fax oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad:Aviva S.p.A.Servizio ReclamiVia A. Scarsellini, 1420161 MilanoFax 02 2775 245.Si può inoltrare reclamo anche tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected].

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel temine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.L’esposto deve essere trasmesso mediante servizio postale al seguente indirizzo: Piazza Augusto Imperatore, 27 - Roma oppure inviato via fax al numero: 06.69506.306, oppure trasmesso da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected] esposti inviati a COVIP devono contenere alcune informazioni essenziali, quali: la chiara indicazione del fondo pensione interessato (denominazione, numero di iscrizione all’Albo dei fondi pensione); l’indicazione del soggetto che trasmette l’esposto (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico); l’oggetto dell’esposto (chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela).Il soggetto che invia l’esposto deve inoltre: fare presente di essersi già rivolto al Fondo pensione interessato ovvero al Soggetto istitutore del Fondo e che sono decorsi 45 giorni dalla richiesta senza che sia pervenuta alcuna risposta ovvero di aver ricevuto una risposta non soddisfacente (e, in tale ultimo caso, rappresentare chiaramente le ragioni dell’insoddisfazione); allegare copia del reclamo già trasmesso al Fondo e dell’eventuale risposta ricevuta.Per presentare un esposto per conto di un altro soggetto è necessario essere a ciò delegati dal soggetto interessato. In tal caso, chi effettua l’invio deve indicare chiaramente qual’è il soggetto per conto del quale l’esposto è presentato e l’esposto deve contenere almeno la firma del soggetto che ha dato l’incarico o recare in allegato una copia dell’incarico conferito. L’esposto deve inoltre contenere l’indirizzo del soggetto per conto del quale è presentato.È comunque possibile scrivere direttamente alla COVIP in situazioni di particolare gravità e urgenza, potenzialmente lesive per la collettività degli iscritti al Fondo: di norma, sono tali le situazioni segnalate da associazioni o da altri organismi di rappresentanza degli iscritti.

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AVIVA VALORE FUTURO - Informazioni sull’andamento della Gestione - 1 di 15

3. INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONEaViVa VaLorE FUTUro - PiaNo iNDiViDUaLE PENSioNiSTiCo Di TiPo aSSiCUraTiVo - FoNDo PENSioNEData di efficacia della presente Sezione: 25 ottobre 2016

INFORMAZIONI GENERALI SULLA GESTIONE

I dati riportati nella presente sezione 3 “INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE” sono aggiornati al 31 dicembre 2015 e vengono rivisti annualmente.

Riguardo a tutti i Comparti del Piano Individuale Pensionistico in oggetto, la Compagnia ha conferito delega di gestione a Pioneer Investment Management SGRpA. In ogni caso la Compagnia risponde in via esclusiva nei confronti degli Aderenti per l’attività di gestione delle suddette risorse.

La politica di investimento e la gestione dei rischi propri della Gestione Interna Separata e dei Fondi Interni Assicurativi sono descritti nelle schede di seguito riportate per ciascun Comparto.Nell’attuazione della politica d’investimento dei Comparti non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici o ambientali.

Per la descrizione della politica d’investimento dei Comparti collegati al PIP AVIVA VALORE FUTURO, si rimanda anche alla lettura del punto C della Sez.2 “LE CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE”; ulteriori informazioni sono riportate nei Regolamenti dei Fondi Interni Assicurativi e della Gestione Interna Separata, riportati in calce alle Condizioni di Assicurazione.

Per quanto riguarda i Fondi Interni Assicurativi ad eccezione del Fondo AVIVA PIP FLESSIBILE, la gestione è attiva ed ha l’obiettivo di ottenere un rendimento superiore al Benchmark di riferimento. L’obiettivo è perseguito tramite un approccio che richiede un’analisi quotidiana ed approfondita di tutte le opportunità d’investimento al fine di selezionare quelle che offrono i migliori margini di apprezzamento.La metodologia gestionale si esplica attraverso scelte attive di portafoglio che possono realizzarsi in sovrappesi o sottopesi relativamente alle classi d’investimento (azioni, obbligazioni, strumenti monetari), settori, aree geografiche, valute e singoli titoli.La gestione attiva è in ogni caso effettuata in un contesto di attento controllo del rischio, coerentemente con le caratteristiche di rischio-rendimento dei Fondi Interni Assicurativi.Il Fondo Interno Assicurativo Aviva PIP FLESSIBILE è caratterizzato da una gestione di tipo flessibile che prevede la possibilità di modulare la componente azionaria, obbligazionaria e monetaria in base alle aspettative del gestore sull’andamento dei mercati.

Nelle schede di ciascun Comparto sono riportate le seguenti informazioni:A. Descrizione della politica di investimento e della gestione delle risorse e dei rischi;B. Illustrazione in forma tabellare dei dati storici di rischio/rendimento del Fondo e del Benchmark.

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AVIVA VALORE FUTURO - Informazioni sull’andamento della Gestione - 2 di 15

FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PREVIDENZA EQUITY

Nome del Comparto AVIVA PREVIDENZA EQUITYData di avvio dell’operatività della gestione 16 luglio 2013Patrimonio netto al 31/12/2015 € 870.281,24

POLITICA DI INVESTIMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE E DEI RISCHI• Composizione: il Fondo investe i propri attivi principalmente in OICR di natura azionaria. Gli strumenti

finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari Statunitensi e altre valute internazionali. L’investimento in depositi bancari ha carattere residuale. Tali OICR sono principalmente assoggettati alle disposizioni delle direttive dell’Unione Europea (cd. OICR

armonizzati). Alla data di redazione della presente documentazione, non è previsto l’investimento in OICR istituiti o gestiti

da SGR e/o Società della Compagnia benché l’investimento contenuto in tali attivi non sia escluso. L’investimento azionario avviene in OICR che investono in società ad elevata capitalizzazione le cui azioni

siano caratterizzate da buona liquidabilità. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento, senza

comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.• Peso complessivo della componente azionaria: indicativamente pari al 100% del portafoglio.• Suddivisione della componente azionaria per macro aree geografiche: investimenti principalmente in

Europa, Nord America e Pacifico.La funzione di Investment Risk Management effettua dei controlli periodici per verificare che l’effettiva composizione del portafoglio sia coerente con i limiti fissati dal Comitato Esecutivo. Nel caso in cui si verifichino degli sforamenti nei pesi delle attività monitorate, l’Investment Risk Management avverte il gestore del portafoglio e gli altri uffici interessati al controllo del rischio.

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla composizione del portafoglio in data 31 dicembre 2015.

Principali tipologie di strumenti finanziari utilizzati (*):

Titoli di capitale (Azioni) 91,35%Titoli di debito 8,65%

(*) in percentuale del totale investito al 31/12/2015

Suddivisione degli attivi per area geografica/mercato di riferimento:

Titoli di Capitale Peso %Italia 0,73%Altri paesi Area Euro 10,12%

Altri paesi Unione Europea 14,37%

Stati Uniti 53,36%

Giappone 8,88%

Altri Paesi OCSE 8,90%

Altri Paesi non OCSE 3,64%

Altre informazioni rilevanti:

Esposizione valutaria del portafoglio 29,02%Turnover del portafoglio (**) 0,18OICR appartenenti al Gruppo AVIVA Non presenti

(**) Per turnover si intende il tasso annuo di movimentazione del portafoglio del Fondo; tale indicatore esprime la quota del portafoglio del Comparto che nel periodo di riferimento è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento.

Il turnover di portafoglio viene calcolato come rapporto tra il valore minimo individuato tra quello degli acquisti e quello delle vendite di strumenti finanziari effettuati nell’anno e il patrimonio medio gestito. A titolo

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AVIVA VALORE FUTURO - Informazioni sull’andamento della Gestione - 3 di 15

esemplificativo un livello di turnover dello 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l’anno, sostituito con nuovi investimenti mentre un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l’anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento; a parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

A partire dall’anno 2011 la modalità di calcolo dell’indicatore “turnover di portafoglio” è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla Covip.

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO

La composizione del Benchmark è la seguente:• 100% MSCI AC WORLD (principali mercati azionari mondiali)Di seguito si riportano i rendimenti annuali del Fondo e del Benchmark relativi agli ultimi dieci anni solari o per il minor periodo in cui sono disponibili le serie storiche del Fondo e degli indici che compongono il Benchmark stesso; i dati di rendimento del Fondo non includono i costi gravanti direttamente sull’Aderente. D’altra parte, nel valutare il confronto tra le performance occorre tener presente che i rendimenti del Fondo sono diminuiti dagli oneri gravanti sul patrimonio, a differenza dei rendimenti del Benchmark che, in quanto indici teorici, non sono gravanti da alcun costo.

Rendimento annuo del Benchmark e del Fondo

Benchmark Aviva Previdenza Equity

Di seguito viene riportato il rendimento medio annuo composto del Benchmark nel corso degli ultimi 3,5,10 anni solari. Il medesimo dato non può essere fornito per il Fondo Interno Assicurativo in oggetto in quanto lo stesso è di recente istituzione.

ULTimi 3 aNNi

(2013-2015)ULTimi 5 aNNi

(2011-2015)ULTimi 10 aNNi

(2006-2015)Comparto n.d. n.d. n.d.Benchmark 14,87% 10,66% 5,62%

Di seguito viene riportata la volatilità storica del Benchmark nel corso degli ultimi 3,5,10 anni solari. Il medesimo dato non può essere fornito per il Fondo Interno Assicurativo in oggetto in quanto lo stesso è di recente istituzione.

ULTimi 3 aNNi

(2013-2015)ULTimi 5 aNNi

(2011-2015)ULTimi 10 aNNi

(2006-2015)Comparto n.d. n.d. n.d.Benchmark 11,44% 11,43% 14,05%

Avvertenza: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del Fondo Interno Assicurativo, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell’incidenza media sul patrimonio del Fondo degli oneri direttamente a carico degli Aderenti.

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AVIVA VALORE FUTURO - Informazioni sull’andamento della Gestione - 4 di 15

aNNo 2014 aNNo 2015Oneri di gestione finanziaria- di cui per commissioni di gestione finanziaria 1,08% 1,86%- di cui per commissioni di incentivo - -Altri oneri gravanti sul patrimonio 0,00% 0,00%TOTALE PARZIALE 1,08% 1,86%Oneri direttamente a carico degli aderenti 2,08% 0,52%TOTALE GENERALE 3,16% 2,39%

AVVERTENZA: il TER esprime un dato medio del Fondo Interno Assicurativo e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla Posizione Individuale del singolo iscritto.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PIP AZIONARIO

Nome del Comparto AVIVA PIP AZIONARIOData di avvio dell’operatività della gestione 21 maggio 2007Patrimonio netto al 31/12/2015 € 23.925.601,74

POLITICA DI INVESTIMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE E DEI RISCHI

• Composizione: il Fondo investe i propri attivi in titoli azionari dell’area Euro. La componente azionaria del fondo può essere eventualmente costituita in misura residuale da OICR. Il patrimonio del Fondo può essere investito in titoli azionari generalmente nel limite minimo del 90%.

• Peso complessivo della componente azionaria: indicativamente pari al 100% del portafoglio. • Suddivisione della componente azionaria per macro aree geografiche: investimenti verso i paesi europei. La funzione di Investment Risk Management effettua dei controlli periodici per verificare che l’effettiva composizione del portafoglio sia coerente con i limiti fissati dal Comitato Esecutivo. Nel caso in cui si verifichino degli sforamenti nei pesi delle attività monitorate, l’Investment Risk Management avverte il gestore del portafoglio e gli altri uffici interessati al controllo del rischio.

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla composizione del portafoglio in data 31 dicembre 2015.

Principali tipologie di strumenti finanziari utilizzati (*):

OICR non presentiTitoli di capitale (Azioni) 97,41% Liquidità e altri attivi 2,59%

(*) in percentuale del totale investito al 31/12/2015

Suddivisione degli attivi per area geografica/mercato di riferimento:

Titoli di capitale Peso %

Belgio 3,20%

Francia 21,89%

Germania 13,70%

Italia 5,47%

Olanda 4,00%

Spagna 6,34%

Svezia 2,05%

Regno Unito 20,39%

Svizzera 20,86%

Altri 2,09%

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AVIVA VALORE FUTURO - Informazioni sull’andamento della Gestione - 5 di 15

Altre informazioni rilevanti:

Esposizione valutaria del portafoglio 44,38% in valute diverse dall’EuroTurnover del portafoglio (**) 0,20OICR appartenenti al Gruppo AVIVA non presenti

(**) Per turnover si intende il tasso annuo di movimentazione del portafoglio del Fondo; tale indicatore esprime la quota del portafoglio del Comparto che nel periodo di riferimento è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento.

Il turnover di portafoglio viene calcolato come rapporto tra il valore minimo individuato tra quello degli acquisti e quello delle vendite di strumenti finanziari effettuati nell’anno e il patrimonio medio gestito. A titolo esemplificativo un livello di turnover dello 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l’anno, sostituito con nuovi investimenti mentre un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l’anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento; a parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

A partire dall’anno 2011 la modalità di calcolo dell’indicatore “turnover di portafoglio” è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla Covip.

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO

La composizione del Benchmark è la seguente:• 100% MSCI Europe (azionario Europa)Di seguito si riportano i rendimenti annuali del Fondo e del Benchmark relativi agli ultimi dieci anni solari o per il minor periodo in cui sono disponibili le serie storiche del Fondo e degli indici che compongono il Benchmark stesso; i dati di rendimento del Fondo non includono i costi gravanti direttamente sull’Aderente. D’altra parte, nel valutare il confronto tra le performance occorre tener presente che i rendimenti del Fondo sono diminuiti dagli oneri gravanti sul patrimonio, a differenza dei rendimenti del Benchmark che, in quanto indici teorici, non sono gravanti da alcun costo.

Rendimento annuo del Benchmark e del Fondo

Benchmark Aviva Pip Azionario

Di seguito viene riportato il rendimento medio annuo composto del Benchmark e del Fondo (laddove disponibile) nel corso degli ultimi 3,5,10 anni solari.

ULTimi 3 aNNi

(2013-2015)ULTimi 5 aNNi

(2011-2015)ULTimi 10 aNNi

(2006-2015)Fondo 8,87% 7,22% n.d.Benchmark 11,48% 8,36% 4,25%

Di seguito viene riportata la volatilità storica del Fondo Aviva Pip Azionario e del Benchmark nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni solari, laddove disponibile.

ULTimi 3 aNNi

(2013-2015)ULTimi 5 aNNi

(2011-2015)ULTimi 10 aNNi

(2006-2015)Fondo 15,50% 16,84% n.d.Benchmark 14,70% 15,32% 18,02%

Avvertenza: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

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AVIVA VALORE FUTURO - Informazioni sull’andamento della Gestione - 6 di 15

TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del Fondo Interno Assicurativo, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell’incidenza media sul patrimonio del Fondo degli oneri direttamente a carico degli Aderenti.

aNNo 2013 aNNo 2014 aNNo 2015

Oneri di gestione finanziaria

- di cui per commissioni di gestione finanziaria 1,75% 1,85% 1,97%

- di cui per commissioni di incentivo - - -

Altri oneri gravanti sul patrimonio 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE PARZIALE 1,75% 1,85% 1,97%

Oneri Direttamente a carico degli aderenti 0,19% 0,17% 0,16%

TOTALE GENERALE 1,94% 2,02% 2,12%

AVVERTENZA: il TER esprime un dato medio del Fondo Interno Assicurativo e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla Posizione Individuale del singolo iscritto.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO

Nome del Comparto AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO

Data di avvio dell’operatività della gestione 21 maggio 2007

Patrimonio netto al 31/12/2015 € 12.453.744,14

POLITICA DI INVESTIMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE E DEI RISCHI• Composizione: il Fondo investe i propri attivi in strumenti finanziari di vario genere tra i quali titoli di Stato

e garantiti dallo Stato, obbligazioni del settore privato, Zero coupon, strumenti del mercato monetario denominati in qualsiasi valuta oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che internazionali, liquidità ed in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220. Resta inoltre ferma la possibilità, a seconda delle situazioni di mercato e del flusso di conferimenti verso il Fondo, di detenere parte del patrimonio in liquidità, mediante depositi bancari. Il Fondo investe prevalentemente in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (“OICR”), purché le loro politiche e limiti d’investimento siano compatibili con quelli del Fondo stesso.

• Duration della componente obbligazionaria: inferiore a 5 anni. • Percentuale d’investimento in titoli obbligazionari emessi da imprese private: gli investimenti in obbligazioni

di emittenti privati possono variare fino ad un massimo del 15% del portafoglio.La funzione di Investment Risk Management effettua dei controlli periodici per verificare che l’effettiva composizione del portafoglio sia coerente con i limiti fissati dal Comitato Esecutivo. Nel caso in cui si verifichino degli sforamenti nei pesi delle attività monitorate, l’Investment Risk Management avverte il gestore del portafoglio e gli altri uffici interessati al controllo del rischio. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria oggetto di investimento sono concentrati esclusivamente in Europa, con emittenti pubblici di grado non inferiore a “Investment Grade” e privati prevalentemente soggetti ad un rating non inferiore alla singola A, emessi da aziende ad elevata capitalizzazione.

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla composizione del portafoglio in data 31 dicembre 2015.

Principali tipologie di strumenti finanziari utilizzati (*):

OICR non presenti

Obbligazionario 98,05%

Liquidità 1,95%

(*) in percentuale del totale investito al 31/12/2015

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AVIVA VALORE FUTURO - Informazioni sull’andamento della Gestione - 7 di 15

Suddivisione degli attivi per area geografica/mercato di riferimento:

Titoli di debito Peso %

Francia 31,12%

Germania 18,35%

Italia 17,68%

Olanda 4,55%

Spagna 20,39%

Austria 2,98%

Belgio 4,92%

Altre informazioni rilevanti:

Esposizione valutaria del portafoglio 0%

Turnover del portafoglio (**) 0,58

OICR appartenenti al Gruppo AVIVA non presenti

(**) Per turnover si intende il tasso annuo di movimentazione del portafoglio del Fondo; tale indicatore esprime la quota del portafoglio del Comparto che nel periodo di riferimento è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento.

Il turnover di portafoglio viene calcolato come rapporto tra il valore minimo individuato tra quello degli acquisti e quello delle vendite di strumenti finanziari effettuati nell’anno e il patrimonio medio gestito. A titolo esemplificativo un livello di turnover dello 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l’anno, sostituito con nuovi investimenti mentre un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l’anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento; a parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

A partire dall’anno 2011 la modalità di calcolo dell’indicatore “turnover di portafoglio” è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla Covip.

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTOLa composizione del Benchmark è la seguente:• 90% JPMorgan Global Govt Bond EMU LC (obbligazioni governative area Euro)• 10% JP Morgan Cash EMU 3m (strumenti monetari area Euro).

Di seguito si riportano i rendimenti annuali del Fondo e del Benchmark relativi agli ultimi dieci anni solari o per il minor periodo in cui sono disponibili le serie storiche del Fondo e degli indici che compongono il Benchmark stesso; i dati di rendimento del Fondo non includono i costi gravanti direttamente sull’Aderente. D’altra parte, nel valutare il confronto tra le performance occorre tener presente che i rendimenti del Fondo sono diminuiti dagli oneri gravanti sul patrimonio, a differenza dei rendimenti del Benchmark che, in quanto indici teorici, non sono gravanti da alcun costo.

Rendimento annuo del Benchmark e del Fondo

Benchmark Aviva Pip Obbligazionario

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AVIVA VALORE FUTURO - Informazioni sull’andamento della Gestione - 8 di 15

Di seguito viene riportato il rendimento medio annuo composto del Benchmark e del Fondo (laddove disponibile) nel corso degli ultimi 3,5,10 anni solari.

ULTimi 3 aNNi

(2013-2015)ULTimi 5 aNNi

(2011-2015)ULTimi 10 aNNi

(2006-2015)

Fondo 1,73% 2,68% n.d.

Benchmark 5,18% 5,50% 4,36%

Di seguito viene riportata la volatilità storica del Fondo Aviva Pip Obbligazionario e del Benchmark nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni solari, laddove disponibile.

ULTimi 3 aNNi

(2013-2015)ULTimi 5 aNNi

(2011-2015)ULTimi 10 aNNi

(2006-2015)

Fondo 2,49% 2,85% n.d.

Benchmark 3,10% 3,25% 3,15%

Avvertenza: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del Fondo Interno Assicurativo, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell’incidenza media sul patrimonio del Fondo degli oneri direttamente a carico degli Aderenti.

aNNo 2013 aNNo 2014 aNNo 2015

Oneri di gestione finanziaria

- di cui per commissioni di gestione finanziaria 1,43% 1,38% 1,38%

- di cui per commissioni di incentivo - - -

Altri oneri gravanti sul patrimonio 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE PARZIALE 1,43% 1,38% 1,38%

Oneri Direttamente a carico degli aderenti 0,20% 0,19% 0,18%

TOTALE GENERALE 1,63% 1,57% 1,57%

AVVERTENZA: il TER esprime un dato medio del Fondo Interno Assicurativo e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla Posizione Individuale del singolo iscritto.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PIP BILANCIATO

Nome del Comparto AVIVA PIP BILANCIATO

Data di avvio dell’operatività della gestione 05 settembre 2012

Patrimonio netto al 31/12/2015 € 14.963.517,11

POLITICA DI INVESTIMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE E DEI RISCHI• Composizione: il Fondo investe i propri attivi in quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio

(OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220, ed eventualmente in strumenti finanziari di vario genere, tra i quali, titoli azionari, titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, zero coupon, strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazioni sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità.

Gli OICR utilizzati sono denominati in Euro o nelle principali valute oggetto di transazione sui mercati internazionali; non distribuiscono proventi anche se non si esclude la possibilità di utilizzare in futuro OICR a distribuzione di proventi.

L’investimento in strumenti finanziari o monetari di uno stesso emittente non può essere effettuato per un valore superiore al 10% del totale delle attività assegnate al fondo, con esclusione dei titoli di debito emessi

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AVIVA VALORE FUTURO - Informazioni sull’andamento della Gestione - 9 di 15

o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea ovvero emessi da enti soprannazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri; sono inoltre esclusi i titoli di debito emessi da altri Stati della zona A ai quali sia stato attribuito un rating pari a “AAA” o equivalente. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio del Fondo Interno Assicurativo.

• Peso complessivo della componente azionaria: il patrimonio del Fondo può essere investito in titoli azionari nel limite minimo del 30% e massimo del 60% del portafoglio.

• Suddivisione per macro aree geografiche: investimenti a livello globale.La funzione di Investment Risk Management effettua dei controlli periodici per verificare che l’effettiva composizione del portafoglio sia coerente con i limiti fissati dal Comitato Esecutivo. Nel caso in cui si verifichino degli sforamenti nei pesi delle attività monitorate, l’Investment Risk Management avverte il gestore del portafoglio e gli altri uffici interessati al controllo del rischio.

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla composizione del portafoglio in data 31 dicembre 2015.

Principali tipologie di strumenti finanziari utilizzati (*):

OICR 65,84%

Titoli di capitale (Azioni) 12,57%

Obbligazioni 18,52%

Liquidità 3,06%

(*) in percentuale del totale investito al 31/12/2015

Suddivisione degli attivi per area geografica/ mercato di riferimento:

Titoli di debito Peso %

Francia 13,13%

Germania 11,99%

Italia 65,46%

Olanda 3,72%

Spagna 4,49%

Austria 1,21%

Titoli di capitale Peso %

Belgio 3,08%

Francia 21,55%

Germania 13,48%

Italia 5,53%

Olanda 4,07%

Spagna 6,62%

Svezia 1,98%

Regno Unito 20,45%

Svizzera 21,08%

Altri 2,16%

Altre informazioni rilevanti:

Esposizione valutaria del portafoglio 5,79%

Turnover del portafoglio 0,46

OICR appartenenti al Gruppo Aviva non presenti

(**) Per turnover si intende il tasso annuo di movimentazione del portafoglio del Fondo; tale indicatore esprime la quota del portafoglio del Comparto che nel periodo di riferimento è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento.

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AVIVA VALORE FUTURO - Informazioni sull’andamento della Gestione - 10 di 15

Il turnover di portafoglio viene calcolato come rapporto tra il valore minimo individuato tra quello degli acquisti e quello delle vendite di strumenti finanziari effettuati nell’anno e il patrimonio medio gestito. A titolo esemplificativo un livello di turnover dello 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l’anno, sostituito con nuovi investimenti mentre un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l’anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento; a parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

A partire dall’anno 2011 la modalità di calcolo dell’indicatore “turnover di portafoglio” è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla Covip.

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTOLa composizione del Benchmark è la seguente:– 12% MSCI North America TR (investimenti azionari area Nord America)– 20% MSCI Europe TR (investimenti azionari area Europa)– 30% JP Morgan Global Govt Bond EMU LC (investimenti obbligazionari area EMU)– 30% JP Morgan Cash EMU 6m (investimenti monetari area Euro)– 8% MSCI Pacific (investimenti azionari area Pacifico)

Di seguito si riportano i rendimenti annuali del Fondo e del Benchmark relativi agli ultimi dieci anni solari o per il minor periodo in cui sono disponibili le serie storiche del Fondo e degli indici che compongono il Benchmark stesso; i dati di rendimento del Fondo non includono i costi gravanti direttamente sull’Aderente. D’altra parte, nel valutare il confronto tra le performance occorre tener presente che i rendimenti del Fondo sono diminuiti dagli oneri gravanti sul patrimonio, a differenza dei rendimenti del Benchmark che, in quanto indici teorici, non sono gravanti da alcun costo.

Rendimento annuo del Benchmark e del Fondo

Benchmark Aviva Pip Bilanciato

Di seguito viene riportato il rendimento medio annuo composto del Benchmark e del Fondo (laddove disponibile) nel corso degli ultimi 3,5,10 anni solari.

ULTimi 3 aNNi

(2013-2015)ULTimi 5 aNNi

(2011-2015)ULTimi 10 aNNi

(2006-2015)

Fondo 5,20% n.d. n.d.

Benchmark 7,83% 6,61% 4,74%

Di seguito viene riportata la volatilità storica del Benchmark nel corso degli ultimi 3,5,10 anni solari. Il medesimo dato viene fornito per il Fondo limitatamente agli anni disponibili.

ULTimi 3 aNNi

(2013-2015)ULTimi 5 aNNi

(2011-2015)ULTimi 10 aNNi

(2006-2015)

Fondo 5,90% n.d. n.d.

Benchmark 5,19% 5,01% 5,54%

Avvertenza: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Page 58: Aviva Valore Futuro...Aviva S.p.A. Gruppo Aviva Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del decreto legislativo

AVIVA VALORE FUTURO - Informazioni sull’andamento della Gestione - 11 di 15

TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del Fondo Interno Assicurativo, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell’incidenza media sul patrimonio del Fondo degli oneri direttamente a carico degli Aderenti.

aNNo 2013 aNNo 2014 aNNo 2015Oneri di gestione finanziaria- di cui per commissioni di gestione finanziaria 1,72% 1,66% 1,76%- di cui per commissioni di incentivo - - -Altri oneri gravanti sul patrimonio - - 0,00%TOTALE PARZIALE 1,72% 1,66% 1,76%Oneri Direttamente a carico degli Aderenti 0,17% 0,14% 0,15%TOTALE GENERALE 1,89% 1,80% 1,90%

AVVERTENZA: il TER esprime un dato medio del Fondo Interno Assicurativo e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla Posizione Individuale del singolo iscritto.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PIP FLESSIBILE

Nome del Comparto AVIVA PIP FLESSIBILEData di avvio dell’operatività della gestione 5 settembre 2012Patrimonio netto al 31/12/2015 € 4.597.727,51

POLITICA DI INVESTIMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE E DEI RISCHI

• Composizione: il Fondo investe i propri attivi in quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario sia di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220 ed eventualmente in strumenti finanziari di vario genere, tra i quali, titoli azionari, titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, zero coupon, strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazioni sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità.

Gli OICR utilizzati sono denominati in Euro o nelle principali valute oggetto di transazione sui mercati internazionali; non distribuiscono proventi anche se non si esclude la possibilità di utilizzare in futuro OICR a distribuzione di proventi.

L’investimento in strumenti finanziari o monetari di uno stesso emittente non può essere effettuato per un valore superiore al 10% del totale delle attività assegnate al fondo, con esclusione dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea ovvero emessi da enti soprannazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri; sono inoltre esclusi i titoli di debito emessi da altri Stati della zona A ai quali sia stato attribuito un rating pari a “AAA” o equivalente. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio del Fondo Interno Assicurativo.

• Peso complessivo della componente azionaria: il patrimonio del Fondo può essere investito in titoli azionari nel limite massimo del 50%.

• Suddivisione per macro aree geografiche: investimenti a livello globale.

La funzione di Investment Risk Management effettua dei controlli periodici per verificare che l’effettiva composizione del portafoglio sia coerente con i limiti fissati dal Comitato Esecutivo. Nel caso in cui si verifichino degli sforamenti nei pesi delle attività monitorate, l’Investment Risk Management avverte il gestore del portafoglio e gli altri uffici interessati al controllo del rischio.

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla composizione del portafoglio in data 31 dicembre 2015.

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AVIVA VALORE FUTURO - Informazioni sull’andamento della Gestione - 12 di 15

Principali tipologie di strumenti finanziari utilizzati (*):

OICR 80,58%

Obbligazioni 15,28%

Liquidità 4,14%

(*) in percentuale del totale investito al 31/12/2015

Suddivisione degli attivi per area geografica/ mercato di riferimento:

Titoli di debito

Italia 100,00%

Altre informazioni rilevanti:

Esposizione valutaria del portafoglio 0%

Turnover del portafoglio 0,42

OICR appartenenti al Gruppo Aviva non presenti

(**) Per turnover si intende il tasso annuo di movimentazione del portafoglio del Fondo; tale indicatore esprime la quota del portafoglio del Comparto che nel periodo di riferimento è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento.

Il turnover di portafoglio viene calcolato come rapporto tra il valore minimo individuato tra quello degli acquisti e quello delle vendite di strumenti finanziari effettuati nell’anno e il patrimonio medio gestito. A titolo esemplificativo un livello di turnover dello 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l’anno, sostituito con nuovi investimenti mentre un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l’anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento; a parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

A partire dall’anno 2011 la modalità di calcolo dell’indicatore “turnover di portafoglio” è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla Covip.

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO

Nel grafico a barre sottostante è illustrato il rendimento annuo del Fondo nel corso degli ultimi 10 anni solari (laddove disponibile).I dati di rendimento del Fondo non includono i costi gravanti direttamente sull’Aderente.

Rendimento annuo del Fondo

Aviva Pip Flessibile

Di seguito viene riportato il rendimento medio annuo composto del Fondo (laddove disponibile) nel corso degli ultimi 3,5,10 anni solari.

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AVIVA VALORE FUTURO - Informazioni sull’andamento della Gestione - 13 di 15

ULTimi 3 aNNi

(2013-2015)ULTimi 5 aNNi

(2011-2015)ULTimi 10 aNNi

(2006-2015)

Fondo 0,73% n.d. n.d.

Di seguito viene riportata la volatilità storica del Fondo Aviva Pip Flessibile nel corso degli ultimi 3,5 e 10 anni solari, laddove disponibile.

ULTimi 3 aNNi

(2013-2015)ULTimi 5 aNNi

(2011-2015)ULTimi 10 aNNi

(2006-2015)

Fondo 2,84% n.d. n.d.

TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del Fondo Interno Assicurativo, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell’incidenza media sul patrimonio del Fondo degli oneri direttamente a carico degli Aderenti.

aNNo 2013 aNNo 2014 aNNo 2015

Oneri di gestione finanziaria

- di cui per commissioni di gestione finanziaria 1,69% 1,43% 1,49%

- di cui per commissioni di incentivo - - -

Altri oneri gravanti sul patrimonio - - 0,00%

TOTALE PARZIALE 1,69% 1,43% 1,49%

Oneri Direttamente a carico degli Aderenti 0,19% 0,24% 0,23%

TOTALE GENERALE 1,88% 1,66% 1,72%

AVVERTENZA: il TER esprime un dato medio del Fondo Interno Assicurativo e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla Posizione Individuale del singolo iscritto.

GESTIONE INTERNA SEPARATA DELLE POLIZZE PENSIONISTICHE INDIVIDUALI GEPI

Nome del Comparto GESTIONE INTERNA SEPARATA GEPI

Data di avvio dell’operatività della gestione 9 febbraio 2006

Patrimonio netto al 31/12/2015 € 16.944.327,00

POLITICA DI INVESTIMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE E DEI RISCHI

• Composizione: la Gestione Interna Separata GEPI investe principalmente in strumenti di natura obbligazionaria denominati in Euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari.

I titoli obbligazionari sono selezionati tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante nel cosiddetto “investment grade”. La gestione investe anche in titoli azionari quotati sui principali mercati regolamentari europei ed internazionali, investimenti alternativi quali: OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi, partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili, strumenti del mercato monetario. Lo stile gestionale adottato per la Gestione Interna Separata ha come obiettivo l’ottenimento di un rendimento lordo coerente con l’andamento dei tassi obbligazionari area EURO, in un’ottica di medio periodo. In particolare, le scelte di investimento riferite alla componente obbligazionaria saranno basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

In particolare, la gestione del rischio è effettuata adottando strumenti per l’analisi della rischiosità coerenti

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AVIVA VALORE FUTURO - Informazioni sull’andamento della Gestione - 14 di 15

con l’orizzonte temporale che caratterizza gli investimenti sottostanti alla Gestione Interna Separata. • Duration della componente obbligazionaria: al 31 dicembre 2015 la duration della gestione è pari a 5,93%. • Peso complessivo della componente azionaria: al 31 dicembre 2015 gli investimenti azionari rappresentano

il 3,98% del portafoglio. • Suddivisione della componente azionaria per macro aree geografiche: area Euro (Francia, Germania, Italia,

Olanda). • Al 31 dicembre 2015 l’investimento in obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ammonta al 96,02% del

portafoglio. • Il turnover di portafoglio al 31/12/2015 relativo alla Gestione “Gepi” è risultato pari al 5,93%. Per Turnover si intende il tasso annuo di movimentazione del portafoglio del comparto; tale indicatore

esprime la quota del portafoglio del comparto che nel periodo di riferimento è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. Il turnover di portafoglio viene calcolato come rapporto tra il valore minimo individuato tra quello degli acquisti e quello delle vendite di strumenti finanziari effettuati nell’anno e il patrimonio medio gestito. A titolo esemplificativo un livello di turnover dello 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l’anno, sostituito con nuovi investimenti mentre un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l’anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento; a parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

La funzione di Investment Risk Management effettua dei controlli periodici per verificare che l’effettiva composizione del portafoglio sia coerente con i limiti fissati dal Comitato Esecutivo. Nel caso in cui si verifichino degli sforamenti nei pesi delle attività monitorate, l’Investment Risk Management avverte il gestore del portafoglio e gli altri uffici interessati al controllo del rischio.

Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria oggetto di investimento sono concentrati principalmente in Europa, con emittenti pubblici di grado non inferiore a “Investment Grade” e privati prevalentemente soggetti ad un rating non inferiore alla singola A, emessi da aziende ad elevata capitalizzazione.

Come chiarito precedentemente nella Nota informativa, la Gestione GEPI non ha un Benchmark.Tuttavia, un parametro di riferimento con il quale è possibile confrontare i rendimenti finanziari ottenuti dalla Gestione GEPI è il tasso medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni. Tale dato, comunicato annualmente da ISVAP su dati elaborati dalla Banca d’Italia, si basa sul rendimento di un campione di titoli pubblici a tasso fisso – Rendistato – e, in passato, anche su quello delle obbligazioni bancarie – Rendiob – . Data la natura del tasso non è possibile riportare il dato relativo alla volatilità storica.

Può risultare utile all’Aderente riferirsi a tali dati per avere un’idea più chiara di quali potrebbero essere i rendimenti attesi della Gestione Interna Separata, con l’avvertenza che il tasso medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni è un dato teorico che, a differenza della Gestione GEPI, non è gravato dai costi.

Di seguito si riporta il rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata negli ultimi 5 anni nonché il tasso medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni relativo agli ultimi dieci anni solari.

Rendimenti annui della Gestione Separatae dei Titoli di Stato e delle Obbligazioni

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AVIVA VALORE FUTURO - Informazioni sull’andamento della Gestione - 15 di 15

Di seguito viene riportato il rendimento medio annuo composto della Gestione Separata degli ultimi 3 e 5 anni e del Tasso Medio dei Titoli di Stato e delle Obbligazioni degli ultimi 3, 5, 10 anni:

ULTimi 3 aNNi

(2013-2015)ULTimi 5 aNNi

(2011-2015)ULTimi 10 aNNi

(2006-2015)

Gestione Separata 2,51% 2,57% n.d.

Tasso Medio dei Titoli di Statoe delle Obbligazioni

2,20% 3,22% 3,57%

Avvertenza: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della Gestione Interna Separata, ad eccezione degli oneri di negoziazioni e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell’incidenza media sul patrimonio della Gestione Interna Separata degli oneri direttamente a carico degli Aderenti.

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Oneri di gestione finanziaria: per rendimentonon retrocesso agli aderenti

1,077% 1,080% 1,065%

Altri oneri gravanti sul patrimonio - - -

TOTALE PARZIALE 1,077% 1,080% 1,065%

Oneri direttamente a carico degli Aderenti 0,120% 0,112% 0,18%

TOTALE GENERALE 1,197% 1,192% 1,245%

AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio della Gestione Interna Separata e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

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AVIVA VALORE FUTURO - Glossario - 1 di 2

4. GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATIaViVa VaLorE FUTUro - PiaNo iNDiViDUaLE PENSioNiSTiCo Di TiPo aSSiCUraTiVo - FoNDo PENSioNEData di efficacia della presente Sezione: 25 ottobre 2016

Aderente: è il soggetto che si iscrive alla Forma pensionistica complementare e che coincide con l’assicurato del Contratto sulla vita mediante il quale si attua il PIP AVIVA VALORE FUTURO.

Benchmark: parametro oggettivo comparabile, in termini di composizione e di rischiosità degli investimenti, agli obiettivi attribuiti alla gestione finanziaria di un Fondo Interno Assicurativo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da alcun onere.

Beneficiari: persona fisica o giuridica designata nel Modulo d’adesione dall’Aderente e che riceve la prestazione prevista dal Contratto in caso di decesso dello stesso; nel caso di mancata indicazione, sono gli eredi, legittimi e testamentari, a beneficiare della liquidazione della Posizione individuale al momento del decesso dell’Aderente.

Capitale Caso Morte Aggiuntivo: è una prestazione accessoria, ad adesione obbligatoria, che la Compagnia corrisponde agli eredi legittimi o ai Beneficiari indicati dall’Aderente in caso di decesso dello stesso nel corso della Fase di Accumulo. La percentuale di maggiorazione dipende dall’età dell’Aderente al momento del decesso, e viene applicata al montante maturato.

Compagnia: è la Compagnia – Aviva S.p.A. – autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, con la quale l’Aderente stipula il Contratto di assicurazione.

Contratto: è il Contratto di assicurazione sulla vita, mediante il quale la Compagnia, a fronte del pagamento dei contributi (premi), si impegna a pagare una prestazione al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Aderente (contraente/assicurato).

COVIP: è la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Istituita nel 1993 con il decreto legislativo n° 124/93, la sua attività è rivolta alla tutela del risparmio previdenziale, alla trasparenza e al corretto funzionamento del sistema dei fondi pensione il cui scopo è quello di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Data di decorrenza: data dalla quale sono operanti le prestazioni previste dal Contratto; durante la Fase di Accumulo le prestazioni decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla Data di perfezionamento del Contratto.

Data di conclusione: il Contratto di assicurazione sulla vita, mediante il quale è attuato il PIP AVIVA VALORE FUTURO, si considera concluso quando l’Aderente sottoscrive il Modulo d’adesione.

Data di perfezionamento: il Contratto si considera perfezionato quando l’Aderente, dopo aver sottoscritto il Modulo di Adesione, versa il primo contributo.

Decreto: è il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, in attuazione delle deleghe conferite con la legge n. 243 del 23 agosto 2004, che disciplina tutte le Forme pensionistiche complementari. Il Decreto si intende comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente.

Fase di Accumulo: è la fase, intercorrente tra la Data di adesione/conclusione e la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza, in cui l’Aderente, attraverso i contributi versati, accumula nella propria Posizione individuale il capitale costitutivo della successiva prestazione previdenziale complementare del sistema obbligatorio.

Fase di Erogazione: è la fase in cui la Compagnia eroga la prestazione pensionistica sotto forma di pensione complementare all’Aderente.

Fondi Interni Assicurativi: sono dei fondi d’investimento per la gestione delle polizze assicurative con caratteristiche di natura finanziaria (ramo III), costituiti all’interno della Compagnia e gestiti separatamente dalle altre attività della Compagnia stessa. Nei Fondi vengono fatti confluire i contributi degli Aderenti, al

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AVIVA VALORE FUTURO - Glossario - 2 di 2

netto dei costi, i quali vengono convertiti in quote del Fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito, sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili o monetari.

Forma pensionistica complementare: sono così chiamate tutte le forme di previdenza (Fondi pensione chiusi e aperti, Piani individuali di previdenza) per l’Erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, che sono attuate mediante la costituzione di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l’indicazione di “Fondo pensione”. Sono distinte dal “Decreto” tra forme ad adesione collettiva e forme ad adesione su base individuale.

Gestione Interna Separata: fondo appositamente creato dalla Compagnia e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i contributi dell’Aderente al netto dei costi. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Interna Separata deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

OICR: Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il Fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d’investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi.

Piano Individuale di Previdenza: abbreviati in PIP (o FIP), sono una categoria di contratti di assicurazione sulla vita emessi in attuazione di Forme pensionistiche complementari con adesione su base esclusivamente individuale, descritte all’Art.13 del “Decreto”. Al momento dell’adesione ad un PIP viene consegnata dalla Compagnia una documentazione comprendente il Regolamento del PIP, le Condizioni Generali di Contratto e la Nota informativa, comprensiva del Modulo di Adesione.

Posizione individuale: riassume la situazione dell’Aderente relativamente al PIP AVIVA VALORE FUTURO. Nella Fase di Accumulo corrisponde al montante complessivamente maturato, determinato dai contributi versati sommati ai rendimenti ottenuti; inoltre è presa come base di riferimento per tutte le prestazioni previste prima e dopo il pensionamento.

Opzione: clausola del Contratto di assicurazione secondo cui l’Aderente può scegliere che la rendita a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Per questo Contratto, l’opportunità di scegliere che la rendita sia convertita in un altro tipo di rendita vitalizia - certa o reversibile -.

Tavola demografica: una Tavola demografica raccoglie la statistica dei sopravviventi alle varie età originati da una popolazione di neonati (età 0), che costituisce la “base” della tavola ed è assunta convenzionalmente pari a 100.000 viventi; la Tavola demografica utilizzata attualmente dal PIP AVIVA VALORE FUTURO è la IPS55U Impegni differiti aggravata del 22% - ponderata 40% maschi / 60% femmine -, ma potrà essere modificata in futuro, con le modalità descritte nelle Condizioni Generali di Contratto.

Tasso Minimo Garantito: rendimento finanziario, annuo e composto, che l’Impresa di assicurazione garantisce al capitale investito nella Gestione Interna Separata GEPI. Per il presente Contratto è pari allo 0%.

Tasso tecnico: corrisponde al rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia riconosce nel calcolare la pensione complementare all’inizio della fase di Erogazione; attualmente è pari allo 0,50% ma potrà essere modificato in futuro, con le modalità descritte nelle Condizioni Generali di Contratto.

TFR: il Trattamento di Fine Rapporto è la somma percepita dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, risultante dall’Accumulo e dalla rivalutazione ad un tasso d’interesse dato dal 75% del tasso di inflazione maggiorato dell’1,5% fisso, di una quota annua pari alla retribuzione annuale divisa per 13,5.

Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo. Nel senso utilizzato in questa Nota informativa, ci si riferisce alla misura della deviazione standard delle performance fatte registrare dai Benchmark dei Fondi Interni Assicurativi nel passato.

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AVIVA VALORE FUTURO - Soggetti coinvolti nell’attività - 1 di 3

5. SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTAREaViVa VaLorE FUTUro - PiaNo iNDiViDUaLE PENSioNiSTiCo Di TiPo aSSiCUraTiVo - FoNDo PENSioNEData di efficacia della presente Sezione: 25 ottobre 2016

(dati aggiornati all’1/10/2016)

a. iL SoGGETTo iSTiTUTorE DEL PiaNo iNDiViDUaLE Di PrEViDENza

Il PIP AVIVA VALORE FUTURO è istituito da Aviva S.p.A., Compagnia del Gruppo AVIVA, con sede legale e direzione generale in Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano - Italia.

Aviva S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto Ministeriale n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale nr. 186 del 10/08/1989), Registro Imprese di Milano n. 09269930153.

Aviva S.p.A. svolge le seguenti attività:1. Assicurazioni sulla durata della vita umana (Ramo I);2. Assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di

organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (Ramo III);

3. Operazioni di capitalizzazione (Ramo V);4. Operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’Erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita

o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa (Ramo VI).

La durata di Aviva S.p.A. è fissata fino al 31.12.2100.

Il capitale sottoscritto e versato alla data del 31 dicembre 2015 è pari a Euro 247.000.000,00.

Gli azionisti risultanti dal Libro Soci, aggiornato al 31 dicembre 2015, sono i seguenti:• Aviva Italia Holding S.p.A. 50%• Aviva Italia S.p.A. 1%• UniCredit S.p.A. 49%La Compagnia è soggetta a direzione e coordinamento di Aviva italia Holding S.p.A., ai sensi dell’Art. 2497 e seguenti del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione di Aviva S.p.A. nominato in data 29.04.2015 e in carica fino all’approvazione del bilancio che chiuderà il 31.12.2017 è così costituito:

• Natale Secondino Nato a Venaus (TO) il 17.12.1952 Presidente Laurea in Scienze Politiche Indirizzo Economico Attualmente ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aviva S.p.A.;

• Alberto Vacca Nato a Napoli il 13.05.1968 Amministratore Delegato Laurea in Economia e Commercio Attualmente ricopre la carica di Consigliere di Area Life International Assurance dac; Amministratore

Delegato di Avipop Vita S.p.A., Avipop Assicurazioni S.p.A., Aviva S.p.A., Aviva Life S.p.A., Aviva Vita S.p.A. e Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.;

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AVIVA VALORE FUTURO - Soggetti coinvolti nell’attività - 2 di 3

• Daniele Borriello Nato ad Avellino il 31.05.1975 Consigliere Laurea in economia Attualmente ricopre la carica di consigliere di Aviva S.p.A.;

• Salvatore Greco Nato a Catania il 01.05.1977 Consigliere Laurea in Business Administration Attualmente ricopre la carica di Consigliere di Aviva S.p.A.;

• Roberto Lia Nato a Milano il 05.02.1960 Consigliere Laurea in Economia Aziendale Attualmente ricopre la carica di Consigliere di Aviva S.p.A., Avipop Vita S.p.A., Avipop Assicurazioni

S.p.A. e Aviva Italia Servizi S.c.a.r.l.; Amministratore di Aviva Life S.p.A.;

• Willcock Philip Craig Nato a Ashton-Under-Lyne il 08.07.1971 Consigliere Laurea conseguita presso il Manchester Polytechnic in BA (Hons) English, Philosophy, Politics 2.1 Attualmente ricopre la carica di Amministratore Delegato di Aviva Italia Holding S.p.A. e Aviva Italia

S.p.A.; Consigliere di Aviva S.p.A., Aviva Vita S.p.A. e Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.; Amministratore di Aviva Life S.p.A.; Vice presidente di Avipop Vita S.p.A. e Avipop Assicurazioni S.p.A.;

• Stefano Zorzoli Nato a Milano il 15.09.1959 Consigliere Attualmente ricopre la carica di Consigliere di Aviva S.p.A., Avipop Vita S.p.A., Avipop Assicurazioni

S.p.A. e Aviva Italia S.p.A..

Il collegio sindacale, nominato in data 29.04.2015 e in carica fino all’approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2017, è così costituito:

• Spiniello Stefano Nato a Milano il 06.04.1984; Presidente del Collegio Sindacale;

• Gottardo Andrea Nato a Venezia il 14.03.1960; Sindaco Effettivo;

• Guetta Guido Ascer Nato a Milano il 18.11.1969; Sindaco Effettivo;

• Alberico Andrea Nato a Voghera (PV) il 31.12.1972; Sindaco Supplente;

• Bianco Roberto Nato a Torino il 21.11.1959; Sindaco Supplente.

Le scelte effettive di investimento della Forma pensionistica complementare, sia pure nel quadro in via generale delle responsabilità gestorie attribuite al Consiglio di Amministrazione, sono in concreto effettuate da un team di

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AVIVA VALORE FUTURO - Soggetti coinvolti nell’attività - 3 di 3

gestione, con il supporto tecnico del Comitato Investimenti del Gruppo Aviva Italia che valuta gli scenari economici e finanziari e fornisce indicazioni e suggerimenti in merito alle politiche di investimento della Forma pensionistica complementare.

B. iL rESPoNSaBiLE DEL PiP AVIVA TOP PENSION

Secondo quanto previsto dal “Decreto”, il Consiglio d’Amministrazione della Compagnia nomina il Responsabile della Forma pensionistica complementare. Il Responsabile della Forma pensionistica complementare deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e deve essere indipendente rispetto alla Compagnia stessa.

Il Responsabile della Forma pensionistica complementare è il Dott. Paolo Botta, nato a Roma il 26.02.1962. Il Responsabile della Forma pensionistica complementare è stato nominato per il triennio luglio 2016 - giugno 2019, con il Consiglio di Amministrazione del 15.06.2016.

C. iL GESTorE DELLE riSorSE

È conferita delega di gestione a Pioneer Investment Management SGRpA.La delega ha per oggetto l’attuazione della politica di investimento del patrimonio del Fondo pensione,limitatamente alle seguenti tipologie di strumenti finanziari: titoli di debito, titoli di capitale, quote di OICR, quote di fondi chiusi, operazioni di pronti contro termine, prestito titoli, contratti derivati e liquidità.Tale delega è estesa a tutti i Comparti del PIP AVIVA VALORE FUTURO; la delega si esercita secondo i limiti fissati dalle caratteristiche di gestione di ogni singolo Comparto, dal Regolamento, dalla presente Nota Informativa e dalla normativa vigente in materia; in particolare Pioneer Investment Management SGRpA opererà secondo le istruzioni che periodicamente Aviva S.p.A. impartirà circa l’allocazione delle risorse per ogni singolo Comparto.

La delega non ha comunque carattere esclusivo: la Compagnia si riserva la facoltà di operare direttamente sugli stessi mercati/strumenti per i quali viene conferita la delega.

La delega può essere revocata in qualsiasi momento e con effetto immediato.

Il controllo della Società di Gestione del Risparmio è direttamente detenuto da Pioneer Global Asset Management SGRpA a sua volta controllata da Unicredit S.p.A..Le scelte di investimento per Pioneer Investment Management SGRpA sono in capo al Comitato Esecutivo e vengono messe in atto dai singoli gestori.

D. La rEViSioNE CoNTaBiLE

L’assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2010 di Aviva S.p.A. ha conferito alla Price Waterhouse Coopers S.p.A. – Via Monte Rosa, 91 - Milano – fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, l’incarico di revisione contabile e certificazione del bilancio della Aviva S.p.A. nonché del Rendiconto annuale del Fondo.

E. La raCCoLTa DELLE aDESioNi

I soggetti incaricati di raccogliere le adesioni sono:• Banca Popolare di Bari;• Cassa di Risparmio di Orvieto.

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PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA

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PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA

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PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA

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AVIVA VALORE FUTURO - Modulo di Adesione - 1 di 6

COPIA PER IL CLIENTE

COD. PRODOTTO AGENZIA RETE BANCA SPORTELLO COLLOCATORE MODULO DI ADESIONE N.

ADERENTE

Cognome e Nome Sesso Codice fiscale

Luogo e data di nascita

Indirizzo Indirizzo di corrispondenza

Documento di identità Numero

Ente, Luogo e Data rilascio

Professione Titolo di studio * Attività economica: SAE TAE RAE

Indirizzo e-mail Numero di cellulare

* (scegliere tra: Titolo di studio mancante – Licenza elementare – Licenzia media inferiore – Diploma professionale – Diploma media superiore – Diploma universitario/Laurea triennale – Laurea/Laurea magistrale – Specializzazione post laurea).

BENEFICIARI

IN CASO DI VITA DELL’ADERENTE ALLA SCADENZA DELLA FASE DI ACCUMULO: L’Aderente

IN CASO DI MORTE DELL’ADERENTE NELLA FASE DI ACCUMULO:

Luogo e Data Firma DeLL’aDerente/tutore

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO (Tariffa PB01)

Età ipotetica per il raggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza: Anni

Durata convenzionale della Fase di Accumulo: Anni Data di adesione/conclusione:

Il contributo versato all’atto dell’adesione è pari ad Euro

I contributi successivi al primo su base annua sono pari ad Euro

e sono versati con frequenza:

Frazionamento

SPESE: (COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE):• spesa percentuale: è pari al 4,00% e viene calcolata sul contributo annuo dell’Aderente o sulla rata trimestrale, semestrale o mensile del

contributo stesso e sugli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dall’Aderente.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

CONTRIBUZIONE A CARICO DELL’ADERENTEModalità di versamento del primo contributo:Il pagamento del primo contributo (o della prima rata dello stesso) a carico dell’Aderente viene effettuato utilizzando la procedura di addebito sul rapporto IBAN sotto indicato. Ai fini dell’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITOIl Titolare autorizza la Banca ad addebitare il primo contributo (o la prima rata in caso di frazionamento) sul proprio rapporto nr.:

codice IBAN

I contributi successivi al primo verranno corrisposti esclusivamente mediante procedura di addebito automatico sul conto corrente. Pertanto l’Aderente si impegna a compilare debitamente l’apposito modulo di autorizzazione.

• in caso di pagamento mediante addebito, la valuta è il giorno coincidente con la Data di Decorrenza.

TFR E CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO:Modalità di versamento dell’eventuale TFR e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro

MODULO DI ADESIONE

AVIVA VALORE FUTUROPiano Individuale Pensionistico

di Tipo Assicurativo – Fondo PensioneTariffa (PB01)

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AVIVA VALORE FUTURO - Modulo di Adesione - 2 di 6

BONIFICO BANCARIOIn caso di conferimento alla presente forma pensionistica complementare del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro, i versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario:

• per la Banca Popolare di Bari – sul conto corrente intestato ad Aviva S.p.A. – codice IBAN IT67P0542404010000001064209 specificando nella causale il nome dell’Aderente, il numero del Modulo di Adesione e se i versamenti derivano da TR maturando o da contributo a carico del datore di lavoro;

• per la Cassa di Risparmio di Orvieto - sul conto corrente intestato ad Aviva S.p.A. – codice IBAN IT38O0622025710000001001473 specificando nella causale il nome dell’Aderente, il numero del Modulo di Adesione e se i versamenti derivano da TR maturando o da contributo a carico del datore di lavoro.

in caso di pagamento mediante bonifico bancario, la valuta è il giorno riconosciuto dalla banca ordinante.

Luogo e Data Firma DeL Correntista L’aDerente/tutore

PERCORSO DI INVESTIMENTO

L’Aderente sceglie di destinare i contributi ai seguenti Comparti e nelle seguenti percentuali:

AVIVA PREVIDENZA EQUITY %

AVIVA PIP AZIONARIO %

AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO %

AVIVA PIP BILANCIATO %

AVIVA PIP FLESSIBILE %

GESTIONE INTERNA SEPARATA GEPI %

Le modalità di allocazione dei contributi sono regolate all’Art. 21 “I COMPARTI” delle Condizioni Generali di Contratto al quale si rimanda.

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE

L’Aderente dichiara di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni Generali di Contratto e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice Civile: 1341: Condizioni Generali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - i seguenti articoli e norme:Art. 4 Limitazioni del Capitale Caso Morte Aggiuntivo; Art. 5 Dichiarazioni dell’Aderente; Art. 6 Sottoscrizione e Conclusione del Contratto;Art. 7 Perfezionamento e Decorrenza del Contratto; Art. 8 Diritto di recesso; Art. 18 Riscatto della Posizione Individuale; Art. 23 Pagamenti della Compagnia; Art. 25 Cedibilità, Sequestrabilità e Pignorabilità.

Luogo e Data L’aDerente/tutore

DIRITTO DI RECESSO

L’Aderente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di decorrenza dello stesso. L’esercizio del diritto di recesso libera l’Aderentee la Compagnia da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto.

La Compagnia, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

– qualora la richiesta di recesso pervenga alla Compagnia antecedentemente alla data di decorrenza del Contratto il contributo eventualmente versato;

– qualora la richiesta di recesso pervenga alla Compagnia a partire dal giorno della data di decorrenza del Contratto la somma dei seguenti due importi:• la parte di contributo destinata alla Gestione Interna Separata;• l’eventuale contributo, destinato a uno o più Fondi Interni Assicurativi, maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle

quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte della Compagnia, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di decorrenza del Contratto;

Luogo e Data L’aDerente/tutore

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AVIVA VALORE FUTURO - Modulo di Adesione - 3 di 6

DICHIARAZIONI

L’Aderente:

• dichiara che è stato consegnata a sue mani la documentazione relativa a “AVIVA VALORE FUTURO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE” comprendente: il Regolamento, le Condizioni Generali di Contratto – comprensive dei Regolamenti della Gestione Interna Separata e dei Fondi Interni Assicurativi - e la Nota Informativa, comprensiva sia del Glossario che del presente Modulo di Adesione - di cui è parte integrante e necessaria – contenente l’Informativa sul trattamento dei dati personali;

• dichiara che è stato consegnato a sue mani il Progetto esemplificato standardizzato relativo alla presente forma pensionistica complementare;

• dichiara di aver preso espressa visione di tutta la documentazione sopra indicata, di accettare le Condizioni Generali di Contratto e di aver preso visione delle indicazioni in ordine ai caricamenti ed alla facoltà della Compagnia di variare le basi di calcolo dei coefficienti di conversione in rendita;

• conferma che tutte le dichiarazioni contenute nel presente Modulo di Adesione - anche se materialmente scritte da altri – sono complete ed esatte;

• prende atto che il Contratto, con la sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, è concluso e che Aviva S.p.A. – la Compagnia – successivamente al pagamento del primo contributo (Data di perfezionamento) si impegna a riconoscere PIENA VALIDITÀ CONTRATTUALE al presente Modulo, fatto salvo l’ultimo comma dell’articolo “DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE” delle Condizioni Generali di Contratto ed errori di calcolo che comportino risultati difformi dall’esatta applicazione della tariffa;

• prende atto che il Contratto decorre dal secondo giorno di Borsa aperto successivo alla data di pagamento del primo contributo. La Compagnia invia all’Aderente la Lettera Contrattuale di Conferma, quale documento contrattuale che definisce il ricevimento del primo contributo da parte della Compagnia e che riporta i dati identificativi del Contratto.

L’Aderente dichiara di AVER LETTO ed ACCETTATO quanto riportato in merito ai TERMINI DI DECORRENZA sopra indicati.

Luogo e Data L’aDerente/tutore

Generalità dell’acquisitore che ha effettuato la rilevazione dei dati dell’Aderente ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

Nome e Cognome (stampatello)

Firma

ATTIVITÀ DELL’ADERENTE

L’Aderente dichiara di essere:

Lavoratore Dipendente settore pubblico;

Lavoratore Dipendente settore privato;

Lavoratore Autonomo, libero professionista e assimilato;

Socio lavoratore di cooperative di produzione e lavoro;

Soggetto non titolare di reddito di lavoro o d’impresa e/o familiare fiscalmente a carico;

Altro

DATI DELL’ADERENTE

Prima iscrizione alla previdenza obbligatoria: fino al 28/04/1993 dal 29/04/1993

Lavoratore iscritto ad altra forma pensionistica complementare prima del 28/04/1993 e successivamente non ha riscattato la relativa posizione previdenziale (c.d. “vecchio iscritto”);

Data di prima adesione ad una forma pensionistica complementare alla quale non sia seguito l’esercizio del diritto di riscatto totale:

DATI DEL DATORE DI LAVORO (DA INDICARE SOLO NEL CASO VENGA PREVISTO IL CONFERIMENTO DEL TFR MATURANDO)

Ragione Sociale Partita IVA

Codice Fiscale Settore Attività

Indirizzo N. Cap.

Località Comune Prov. Nazione

Recapito telefonico indirizzo E-mail

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AVIVA VALORE FUTURO - Modulo di Adesione - 4 di 6

CONTRIBUZIONE ANNUA (Art. 8 “FINANZIAMENTI” del Decreto 252 del 5/12/2005):

La contribuzione al presente Contratto sarà:

a carico dell’Aderente

attraverso il conferimento del TFR maturando

contributo del datore di lavoro o del committente (nei limiti ed alle condizioni previste dagli accordi applicabili all’Aderente).

I contributi ricorrenti - comprensivi di caricamento - a carico dell’Aderente verranno versati:

in cifra fissa per un importo annuo pari a Euro

in percentuale pari a:

Lavoratori autonomi e liberi professionisti

% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d’imposta precedente;

Lavoratori dipendenti

% della retribuzione assunta a base della determinazione del T.F.R. (a carico del lavoratore)

Soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro

% del

(indicare la base imponibile in base alla tipologia del rapporto di lavoro)

Il versamento dovrà essere pari all’importo riportato nella prima pagina del Modulo di Adesione nella sezione Caratteristiche del Contratto alla voce Contributo a carico dell’Aderente su base annua.

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA

A. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE A1. Età

B. INFORMAZIONI SULLO STATO OCCUPAZIONALE B1. Qual è attualmente il Suo stato occupazionale? lavoratore dipendente lavoratore autonomo pensionato non occupato

C. INFORMAZIONI SULLE PERSONE DA TUTELARE OVVERO PROTEGGERE C1. Lei ha eventuali soggetti da tutelare ovvero proteggere (familiari o altri soggetti)? Sì No

D. INFORMAZIONI SULLA ATTUALE SITUAZIONE ASSICURATIVA D1. Attualmente quali aree di bisogno sono soddisfatte da coperture assicurative - previdenziali? risparmio/investimento previdenza/pensione complementare protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, malattie gravi) nessuna copertura assicurativa

D2. Le eventuali attuali coperture assicurative – previdenziali coprono appieno le esigenze relative alle aree di bisogno da Lei sopra indicate? Sì No

E. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E1. Qual è la Sua disponibilità all’investimento? fino a 20.000 Euro unica soluzione da rateizzare nel corso del contratto oltre 20.000 e fino a 50.000 Euro unica soluzione da rateizzare nel corso del contratto oltre 50.000 Euro unica soluzione da rateizzare nel corso del contratto

F. INFORMAZIONI SULLE ASPETTATIVE ASSICURATIVE – PREVIDENZIALI F1. Quali aree di bisogno ritiene importante soddisfare con coperture assicurative - previdenziali? risparmio/investimento previdenza/pensione complementare protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, malattie gravi)

F2. Fra quanto tempo pensa di utilizzare una parte significativa dell’investimento (orizzonte temporale minimo)? fino a 2 anni oltre 2 anni e fino a 6 anni oltre 6 anni e fino a 10 anni oltre 10 anni

F3. Quale dei seguenti ipotetici risultati – risposta a, b, c e d – in relazione a situazioni di mercato più favorevoli e meno favorevoli, corrisponde maggiormente alla sua massima propensione al rischio in relazione all’orizzonte temporale sopraindicato?

a) Rischio Basso

b) Rischio Medio - Basso

c) Rischio Medio

d) Rischio Alto

Scenario miglioreRendimento massimo

bassoRendimento massimo

medioRendimento massimo

altoRendimento massimo

molto alto

Scenario peggiore Perdita molto bassa Perdita medio/bassa Perdita media Perdita alta

La corretta compilazione del presente questionario consente la valutazione dell’adeguatezza della Presente Proposta alle esigenze del Contraente.

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AVIVA VALORE FUTURO - Modulo di Adesione - 5 di 6

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI ADEGUATEZZA

Il sottoscritto Aderente dichiara di aver risposto alle domande inerenti la valutazione dell’adeguatezza secondo quanto riportato nel questio-nario allegato.

Il sottoscritto Aderente dichiara di voler comunque stipulare il relativo Contratto.

Luogo e Data L’aDerente/tutore

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTEIl sottoscritto Aderente dichiara di non voler rispondere alle domande inerenti la valutazione dell’adeguatezza o ad alcune di esse, nella con-sapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell’adeguatezza del contratto alle proprie esigenze assicurative.Il sottoscritto Aderente dichiara di voler comunque stipulare il relativo Contratto.

Luogo e Data L’aDerente/tutore

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZAIl sottoscritto Intermediario dichiara di avere informato l’Aderente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informa-zioni disponibili, il contratto di cui al presente Modulo di Adesione non risulta o potrebbe non risultare adeguato alle Sue esigenze assicurative.

Il sottoscritto Aderente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

MOTIVAZIONI

Luogo e Data L’intermeDiario

L’aDerente/tutore

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AVIVA VALORE FUTURO - Modulo di Adesione - 6 di 6

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/2003)

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATII dati forniti riferiti al Contraente e/o all’Assicurato - ed eventualmente a terzi beneficiari - saranno trattati da Aviva S.p.A. - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI) (di seguito, la “Società”) – titolare del trattamento (di seguito, il “Titolare”) – nonché dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario - per dare corso alle informazioni ed ai servizi richiesti, al servizio home Insurance, all’attività assicurativa e riassicurativa connessa al contratto di assicurazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In relazione a tale finalità Le viene richiesto di fornire il Suo consenso solo per il trattamento dei dati di natura sensibile eventualmente resi in occasione della sottoscrizione del contratto o che renderà in costanza del rapporto instaurato a qualsiasi titolo con la Società. A tale proposito precisiamo che eventuali e successive raccolte e, in genere, trattamenti di dati di natura sensibile dell’assicurato per ragioni connesse all’esecuzione del rapporto assicurativo verranno gestiti nel rispetto della normativa, per il tramite di personale medico e, ove necessario od opportuno, saranno regolati da specifica informativa.

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATIIl trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati o di altre tecniche di comunicazione a distanza e consisterà nelle operazioni indicate all’articolo 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

3. CONFERIMENTO DEI DATIIl conferimento dei dati personali è necessario per dare corso all’attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto, è obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle relative all’Antiriciclaggio, al Casellario Centrale Infortuni e alla Motorizzazione Civile.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATIL’eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati o di fornire i consensi richiesti può comportare l’impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATII dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti appartenenti alla cosiddetta “catena assicurativa” quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, nonché attività e servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; IVASS e Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso i suddetti soggetti.In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, precisiamo inoltre che quali “responsabili” o “incaricati” del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute, nonché dipendenti e/o collaboratori di altre società appartenenti al Gruppo Aviva.Inoltre, i dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità ad altre società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione.L’elenco costantemente aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei “responsabili” potrà essere richiesto in qualsiasi momento al Titolare, al seguente indirizzo Aviva S.p.A. - Servizio Privacy - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI). In particolare le precisiamo che lei potrà esercitare il suo diritto di opposizione all’utilizzo dei dati anche solo parzialmente, con riferimento a specifiche finalità tra quelle sopra elencate.

6. DIFFUSIONE DEI DATII dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTEROI dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, all’interno dell’Unione europea o in Paesi terzi, per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs. 196/2003.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATOFermi restando gli effetti indicati al precedente punto 4), Lei potrà in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 – e cioè conoscere quali dei Suoi dati vengono trattati, richiederne l’integrazione, la modifica o la cancellazione per violazione di legge, o opporsi al trattamento – inviando una comunicazione scritta ad Aviva S.p.A. - Servizio Privacy - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI).

9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTOTitolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al precedente punto 1) Gli ulteriori dati identificativi sono stati comunicati alle competenti Autorità di controllo e sono disponibili presso la sede legale della Società.L’elenco completo dei “responsabili” in essere è disponibile presentando richiesta scritta al Titolare.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 23 D. LGS. N. 196/2003

Io sottoscritto, confermando di aver ricevuto e letto l’Informativa sul trattamento dei dati personali:

Acconsento al trattamento dei dati personali di natura sensibile eventualmente forniti, per le finalità assicurative descritte nel punto 1 dell’informativa. Sono consapevole che solo barrando la casella SI e sottoscrivendo il presente consenso l’Impresa potrà dar corso alla regolare esecuzione del Contratto di assicurazione nel caso sia necessario procedere al trattamento dei miei dati sensibili.

SÌ NO

Luogo e Data L’aDerente/tutore

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AVIVA VALORE FUTURO - Progetto Esemplificativo - 1 di 8

AVIVA VALORE FUTURO - PIANO INDIVIDU ALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE – TARIFFA PB01

STIMA DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE

Il Progetto esemplificativo è uno strumento che fornisce agli Aderenti delle indicazioni sulla possibile evoluzione della Posizione individuale nel corso della Fase di Accumulo e sulle conseguenti prestazioni previdenziali al momento del pensionamento.

Il Progetto esemplificativo è volto a consentire all’Aderente una valutazione sintetica e prospettica del proprio programma previdenziale e costituisce pertanto anche uno strumento di ausilio all’Aderente per rendersi conto della variabilità dei risultati a seconda del livello di contribuzione, della durata della Fase di Accumulo e del tipo di investimento effettuato.

Il valore della posizione individuale prospettica e quello della prima rata annua di rendita attesa sono rappresentati in termini reali e, pertanto, già al netto degli effetti dell’inflazione posta pari al 2%.

Nel calcolo dell’evoluzione della posizione individuale si è tenuto conto delle imposte gravanti sui rendimenti e pertanto i valori del montante maturato sono già al netto di tale tassazione.

La partecipazione alle forme pensionistiche complementari consente di fruire di benefici fiscali anche sulle contribuzioni versate e sulle prestazioni percepite. Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del “DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE” disponibile anche nel sito internet della Compagnia, nella sezione dedicata alle Forme pensionistiche complementari (www.aviva.it).

AVVERTENZE:• gli importi riportati sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo né la Compagnia

né la COVIP.• i valori sviluppati sono fondati su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel

corso del rapporto e pertanto la posizione individuale tempo per tempo maturata e la prestazione pensionistica attesa potrebbero risultare differenti da quelle indicate.

• la posizione individuale effettivamente maturata è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti conseguiti dai diversi Comparti e tale variabilità è tanto più elevata quanto maggiore è il peso degli investimenti azionari nelle scelte di Investimento effettuate dall’Aderente. Il Progetto non tiene conto di tale variabilità.

• l’età di possibile pensionamento dell’Aderente dipende dal relativo regime previdenziale di appartenenza ovvero di base e dalla normativa tempo per tempo vigente; ad età inferiori a quelle rappresentate corrispondono, a parità di altre condizioni, rate di rendita più basse.

Per effettuare simulazioni “personalizzate” sull’andamento futuro del programma previdenziale è possibile utilizzare il motore di calcolo appositamente predisposto dalla presente forma pensionistica complementare, disponibile all’indirizzo www.aviva.it.

Il Progetto è stato sviluppato tenendo conto delle seguenti variabili: • dati propri della forma pensionistica:

– costo connesso alla partecipazione nella Fase di Accumulo;– profilo di investimento dei Comparti previsti dal Piano Individuale pensionistico;– basi tecniche per il calcolo della rendita: il calcolo della prima rata annua di rendita è effettuato applicando

i coefficienti di conversione relativi alla seguente ipotesi:* basi demografiche: IPS55U Impegni Differiti, aggravata del 22%, ponderata 40% maschi e 60%

femmine;• ipotesi indicate dalla COVIP:

– tasso atteso di rendimento dei Comparti. I tassi di rendimento qui riportati, espressi in termini reali (cioè al netto dell’inflazione), sono calcolati sulla base della composizione (azionaria/obbligazionaria) del

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AVIVA VALORE FUTURO - Progetto Esemplificativo - 2 di 8 AVIVA VALORE FUTURO - Progetto Esemplificativo - 3 di 8

Comparto. Alla componente azionaria è attribuito un rendimento del 4% annuo e a quella obbligazionaria del 2% annuo. Il tasso è espresso al lordo dei costi e della tassazione;

– età prevista al pensionamento: 67 anni;– tasso annuo atteso di inflazione pari al 2%;– tasso atteso di crescita della contribuzione pari all’1% in termini reali. Questa ipotesi è relativa a quanto

si prevede che si rivaluteranno (aumenteranno) ogni anno in termini reali i contributi destinati alla forma pensionistica complementare per mantenerli allineati alla crescita del reddito dell’Aderente;

– basi tecniche per il calcolo della rendita: il calcolo della prima rata annua di rendita è effettuato applicando i coefficienti di conversione relativi alla seguente ipotesi:

– basi finanziarie: il tasso tecnico è posto pari allo 0%;– costo relativo alla trasformazione della posizione individuale in rendita: 1,25% della posizione individuale

maturata al termine della Fase di Accumulo.

La rata annua lorda di rendita vitalizia immediata non reversibile è stata calcolata mediante la conversione dell’intera posizione individuale maturata al momento di accesso al pensionamento.

Tutti gli Aderenti potranno elaborare il proprio progetto esemplificativo personalizzato accedendo alla sezione dedicata alle Forme pensionistiche complementari (www.aviva.it) e seguendo le apposite istruzioni.

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AVIVA VALORE FUTURO - Progetto Esemplificativo - 2 di 8 AVIVA VALORE FUTURO - Progetto Esemplificativo - 3 di 8

Sesso: Indifferente Età pensionabile dell’Aderente: 67 anniProfilo di investimento: 100% Gestione Interna Separata “GEPI” Tasso atteso di rendimento del Comparto: 2% su base annua

Costo indirettamente a carico dell’Aderente: 1,20% su base annua

Età anagrafica dell’Aderente al momentodell’adesione

30 anni 40 anni 50 anni

Contributo annuo: Euro 1.500,00 Euro 1.500,00 Euro 1.500,00

Costo direttamente a carico dell’Aderente (su base annua) 4% 4% 4%

Totale dei contributi versati nel corso della Fase di Accumulo 66.761,47 46.231,33 27.645,66

Montante maturato al termine della Fase di Accumulo 67.558,72 46.260,96 27.344,66

Rata annua lorda di rendita vitalizia immediata (*) 2.817,13 1.929,04 1.140,25

Contributo annuo: Euro 2.500,00 Euro 2.500,00 Euro 2.500,00

Costo direttamente a carico dell’Aderente (su base annua) 4% 4% 4%

Totale dei contributi versati nel corso della Fase di Accumulo 111.269,12 77.052,22 46.076,11

Montante maturato al termine della Fase di Accumulo 112.597,86 77.101,60 45.574,44

Rata annua lorda di rendita vitalizia immediata (*) 4.695,22 3.215,06 1.900,41

Contributo annuo: Euro 5.000,00 Euro 5.000,00 Euro 5.000,00

Costo direttamente a carico dell’Aderente (su base annua) 4% 4% 4%

Totale dei contributi versati nel corso della Fase di Accumulo 222.538,24 154.104,44 92.152,22

Montante maturato al termine della Fase di Accumulo 225.195,73 154.203,21 91.148,87

Rata annua lorda di rendita vitalizia immediata (*) 9.390,44 6.430,12 3.800,82

(*) si precisa che la rata annua lorda di rendita vitalizia immediata posticipata non reversibile rappresentata è calcolata mediane la conversione dell’intera posizione individuale maturata al momento di accesso al pensionamento; il valore indicato è al lordo delle imposte ed espresso in termini reali.

Sesso: Indifferente Età pensionabile dell’Aderente: 67 anniProfilo di investimento: 100% nel Fondo Interno AVIVA PREVIDENZA EQUITYTasso atteso di rendimento del Comparto su base annua: 4,00%Costo indirettamente a carico dell’Aderente su base annua: 2,25%

Età anagrafica dell’Aderente al momentodell’adesione

30 anni 40 anni 50 anni

Contributo annuo: Euro 1.500,00 Euro 1.500,00 Euro 1.500,00

Costo direttamente a carico dell’Aderente (su base annua) 4% 4% 4%

Totale dei contributi versati nel corso della Fase di Accumulo 66.761,47 46.231,33 27.645,66

Montante maturato al termine della Fase di Accumulo 77.731,01 51.330,30 29.246,67

Rata annua lorda di rendita vitalizia immediata (*) 3.241,31 2.140,42 1.219,56

Contributo annuo: Euro 2.500,00 Euro 2.500,00 Euro 2.500,00

Costo direttamente a carico dell’Aderente (su base annua) 4% 4% 4%

Totale dei contributi versati nel corso della Fase di Accumulo 111.269,12 77.052,22 46.076,11

Montante maturato al termine della Fase di Accumulo 129.551,69 85.550,51 48.744,45

Rata annua lorda di rendita vitalizia immediata (*) 5.402,18 3.567,37 2.032,59

Contributo annuo: Euro 5.000,00 Euro 5.000,00 Euro 5.000,00

Costo direttamente a carico dell’Aderente (su base annua) 4% 4% 4%

Totale dei contributi versati nel corso della Fase di Accumulo 222.538,24 154.104,44 92.152,22

Montante maturato al termine della Fase di Accumulo 259.103,37 171.101,01 97.488,89

Rata annua lorda di rendita vitalizia immediata (*) 10.804,35 7.134,74 4.065,19

(*) si precisa che la rata annua lorda di rendita vitalizia immediata posticipata non reversibile rappresentata è calcolata mediane la conversione dell’intera posizione individuale maturata al momento di accesso al pensionamento; il valore indicato è al lordo delle imposte ed espresso in termini reali.

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AVIVA VALORE FUTURO - Progetto Esemplificativo - 4 di 8 AVIVA VALORE FUTURO - Progetto Esemplificativo - 5 di 8

Sesso: Indifferente Età pensionabile dell’Aderente: 67 anniProfilo di investimento: 100% nel Fondo Interno AVIVA PIP AZIONARIOTasso atteso di rendimento del Comparto su base annua: 4,00%Costo indirettamente a carico dell’Aderente su base annua: 2,00%

Età anagrafica dell’Aderente al momentodell’adesione

30 anni 40 anni 50 anni

Contributo annuo: Euro 1.500,00 Euro 1.500,00 Euro 1.500,00

Costo direttamente a carico dell’Aderente (su base annua) 4% 4% 4%

Totale dei contributi versati nel corso della Fase di Accumulo 66.761,47 46.231,33 27.645,66

Montante maturato al termine della Fase di Accumulo 80.726,18 52.777,62 29.773,06

Rata annua lorda di rendita vitalizia immediata (*) 3.366,20 2.200,77 1.241,51

Contributo annuo: Euro 2.500,00 Euro 2.500,00 Euro 2.500,00

Costo direttamente a carico dell’Aderente (su base annua) 4% 4% 4%

Totale dei contributi versati nel corso della Fase di Accumulo 111.269,12 77.052,22 46.076,11

Montante maturato al termine della Fase di Accumulo 134.543,64 87.962,69 49.621,77

Rata annua lorda di rendita vitalizia immediata (*) 5.610,34 3.667,96 2.069,18

Contributo annuo: Euro 5.000,00 Euro 5.000,00 Euro 5.000,00

Costo direttamente a carico dell’Aderente (su base annua) 4% 4% 4%

Totale dei contributi versati nel corso della Fase di Accumulo 222.538,24 154.104,44 92.152,22

Montante maturato al termine della Fase di Accumulo 269.087,28 175.925,39 99.243,54

Rata annua lorda di rendita vitalizia immediata (*) 11.220,67 7.335,91 4.138,36

(*) si precisa che la rata annua lorda di rendita vitalizia immediata posticipata non reversibile rappresentata è calcolata mediane la conversione dell’intera posizione individuale maturata al momento di accesso al pensionamento; il valore indicato è al lordo delle imposte ed espresso in termini reali.

Sesso: Indifferente Età pensionabile dell’Aderente: 67 anniProfilo di investimento: 100% nel Fondo Interno AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIOTasso atteso di rendimento del Comparto su base annua: 2,00%Costo indirettamente a carico dell’Aderente su base annua: 1,50%

Età anagrafica dell’Aderente al momentodell’adesione

30 anni 40 anni 50 anni

Contributo annuo: Euro 1.500,00 Euro 1.500,00 Euro 1.500,00

Costo direttamente a carico dell’Aderente (su base annua) 4% 4% 4%

Totale dei contributi versati nel corso della Fase di Accumulo 66.761,47 46.231,33 27.645,66

Montante maturato al termine della Fase di Accumulo 64.705,09 44.791,56 26.774,91

Rata annua lorda di rendita vitalizia immediata (*) 2.698,14 1.867,76 1.116,49

Contributo annuo: Euro 2.500,00 Euro 2.500,00 Euro 2.500,00

Costo direttamente a carico dell’Aderente (su base annua) 4% 4% 4%

Totale dei contributi versati nel corso della Fase di Accumulo 111.269,12 77.052,22 46.076,11

Montante maturato al termine della Fase di Accumulo 107.841,82 74.652,60 44.624,85

Rata annua lorda di rendita vitalizia immediata (*) 4.496,90 3.112,94 1.860,81

Contributo annuo: Euro 5.000,00 Euro 5.000,00 Euro 5.000,00

Costo direttamente a carico dell’Aderente (su base annua) 4% 4% 4%

Totale dei contributi versati nel corso della Fase di Accumulo 222.538,24 154.104,44 92.152,22

Montante maturato al termine della Fase di Accumulo 215.683,63 149.305,20 89.249,69

Rata annua lorda di rendita vitalizia immediata (*) 8.993,79 6.225,88 3.721,62

(*) si precisa che la rata annua lorda di rendita vitalizia immediata posticipata non reversibile rappresentata è calcolata mediane la conversione dell’intera posizione individuale maturata al momento di accesso al pensionamento; il valore indicato è al lordo delle imposte ed espresso in termini reali.

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AVIVA VALORE FUTURO - Progetto Esemplificativo - 4 di 8 AVIVA VALORE FUTURO - Progetto Esemplificativo - 5 di 8

Sesso: Indifferente Età pensionabile dell’Aderente: 67 anniProfilo di investimento: 100% nel Fondo Interno AVIVA PIP BILANCIATO Tasso atteso di rendimento del Comparto su base annua: 2,80%Costo indirettamente a carico dell’Aderente su base annua: 1,85%

Età anagrafica dell’Aderente al momentodell’adesione

30 anni 40 anni 50 anni

Contributo annuo: Euro 1.500,00 Euro 1.500,00 Euro 1.500,00

Costo direttamente a carico dell’Aderente (su base annua) 4% 4% 4%

Totale dei contributi versati nel corso della Fase di Accumulo 66.761,47 46.231,33 27.645,66

Montante maturato al termine della Fase di Accumulo 69.046,54 47.018,38 27.634,95

Rata annua lorda di rendita vitalizia immediata (*) 2.879,17 1.960,62 1.152,35

Contributo annuo: Euro 2.500,00 Euro 2.500,00 Euro 2.500,00

Costo direttamente a carico dell’Aderente (su base annua) 4% 4% 4%

Totale dei contributi versati nel corso della Fase di Accumulo 111.269,12 77.052,22 46.076,11

Montante maturato al termine della Fase di Accumulo 115.077,56 78.363,96 46.058,25

Rata annua lorda di rendita vitalizia immediata (*) 4.798,62 3.267,70 1.920,58

Contributo annuo: Euro 5.000,00 Euro 5.000,00 Euro 5.000,00

Costo direttamente a carico dell’Aderente (su base annua) 4% 4% 4%

Totale dei contributi versati nel corso della Fase di Accumulo 222.538,24 154.104,44 92.152,22

Montante maturato al termine della Fase di Accumulo 230.155,12 156.727,93 92.116,50

Rata annua lorda di rendita vitalizia immediata (*) 9.597,24 6.535,40 3.841,17

(*) si precisa che la rata annua lorda di rendita vitalizia immediata posticipata non reversibile rappresentata è calcolata mediane la conversione dell’intera posizione individuale maturata al momento di accesso al pensionamento; il valore indicato è al lordo delle imposte ed espresso in termini reali.

Sesso: Indifferente Età pensionabile dell’Aderente: 67 anniProfilo di investimento: 100% nel Fondo Interno AVIVA PIP FLESSIBILE Tasso atteso di rendimento del Comparto su base annua: 2,60%Costo indirettamente a carico dell’Aderente su base annua: 1,70%

Età anagrafica dell’Aderente al momentodell’adesione

30 anni 40 anni 50 anni

Contributo annuo: Euro 1.500,00 Euro 1.500,00 Euro 1.500,00

Costo direttamente a carico dell’Aderente (su base annua) 4% 4% 4%

Totale dei contributi versati nel corso della Fase di Accumulo 66.761,47 46.231,33 27.645,66

Montante maturato al termine della Fase di Accumulo 68.545,95 46.764,19 27.537,78

Rata annua lorda di rendita vitalizia immediata (*) 2.858,30 1.950,02 1.148,30

Contributo annuo: Euro 2.500,00 Euro 2.500,00 Euro 2.500,00

Costo direttamente a carico dell’Aderente (su base annua) 4% 4% 4%

Totale dei contributi versati nel corso della Fase di Accumulo 111.269,12 77.052,22 46.076,11

Montante maturato al termine della Fase di Accumulo 114.243,25 77.940,31 45.896,30

Rata annua lorda di rendita vitalizia immediata (*) 4.763,83 3.250,03 1.913,83

Contributo annuo: Euro 5.000,00 Euro 5.000,00 Euro 5.000,00

Costo direttamente a carico dell’Aderente (su base annua) 4% 4% 4%

Totale dei contributi versati nel corso della Fase di Accumulo 222.538,24 154.104,44 92.152,22

Montante maturato al termine della Fase di Accumulo 228.486,50 155.880,63 91.792,60

Rata annua lorda di rendita vitalizia immediata (*) 9.527,66 6.500,07 3.827,66

(*) si precisa che la rata annua lorda di rendita vitalizia immediata posticipata non reversibile rappresentata è calcolata mediane la conversione dell’intera posizione individuale maturata al momento di accesso al pensionamento; il valore indicato è al lordo delle imposte ed espresso in termini reali.

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AVIVA VALORE FUTURO - Progetto Esemplificativo - 6 di 8 AVIVA VALORE FUTURO - Progetto Esemplificativo - 7 di 8

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AVIVA VALORE FUTURO - Progetto Esemplificativo - 6 di 8 AVIVA VALORE FUTURO - Progetto Esemplificativo - 7 di 8

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AVIVA VALORE FUTURO - Progetto Esemplificativo - 8 di 8

Mod

. 09

626

- P

DF

- E

d. 1

0/20

16 -

LG

A

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Aviva S.p.A.

Gruppo Aviva

Forme pensionistiche complementari individualiattuate mediante contratti di assicurazione sulla vita

(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Aviva Valore FuturoPiano Individuale Pensionisticodi Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

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AVIVA VALORE FUTURO - Condizioni Generali - 1 di 45

Sommario

1. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (Tariffa PB01) comprensive di: pag. 3

1.1 FASE DI ACCUMULO pag. 4

1.2 FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA pag. 19

– ALLEGATO 1: CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE pag. 23

– ALLEGATO 2: TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA pag. 25

2. REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO pag. 27 AVIVA PREVIDENZA EQUITY

3. REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI pag. 31 AVIVA PIP AZIONARIO, AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO

4. REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI pag. 35 AVIVA PIP BILANCIATO E AVIVA PIP FLESSIBILE

5. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA GEPI pag. 40

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AVIVA VALORE FUTURO - Condizioni Generali - 2 di 45

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA

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AVIVA VALORE FUTURO - Condizioni Generali - 3 di 45

1. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTOAVIVA VALORE FUTURO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE

Le presenti Condizioni Generali di Contratto sono redatte in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo nr.252 del 5 dicembre 2005 di seguito “Decreto”.

Sulla base di quanto espressamente indicato nel Regolamento emanato dalla COVIP il 30 novembre 2006 e successive modifiche, la Compagnia ha comunicato le presenti Condizioni Generali di Contratto alla COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - organismo pubblico di controllo sui Fondi Pensione.

Il presente Contratto è disciplinato:- dal Regolamento del Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione, dalle Condizioni

Generali di Contratto comprensive dei Regolamenti dei Fondi Interni Assicurativi e della Gestione Interna Separata e dalle eventuali appendici alle Condizioni Generali di Contratto firmate dalla Compagnia;

- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato.

PREMESSALa partecipazione al Piano Individuale Pensionistico “AVIVA VALORE FUTURO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE” prevede due momenti distinti:• una prima Fase (“di Accumulo”), che intercorre dal primo versamento al momento della pensione, nella

quale l’Aderente accumula i propri contributi, che sono gestiti secondo il suo profilo di rischio e orizzonte temporale di investimento;

• una seconda fase (“di Erogazione della rendita”), nella quale il montante maturato nel corso della Fase di Accumulo sarà convertito in rendita e/o liquidato sotto forma di capitale secondo i limiti fissati dal “Decreto”, in modo che l’Aderente possa usufruire di una prestazione previdenziale complementare.

Il presente Contratto offre la possibilità di investire in uno o più tra i seguenti Comparti:

• Aviva Previdenza Equity• Aviva Pip Azionario• Aviva Pip Bilanciato• Aviva Pip Flessibile• Aviva Pip Obbligazionario• Gestione Interna Separata GEPI.

L’Aderente ha la possibilità di scegliere, in base ai propri obiettivi, di investire i propri contributi in un Comparto soltanto o in più Comparti tra quelli offerti dal presente Contratto senza vincoli in termini di numerosità dei Comparti prescelti o di importo minimo del singolo contributo da destinare al singolo Comparto.

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AVIVA VALORE FUTURO - Condizioni Generali - 4 di 45

1.1 FaSe di accumulo

Art. 1 OBBLIGHI DELLA COMPAGNIAGli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dal Modulo di Adesione, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto comprensive dei Regolamenti dei Fondi Interni Assicurativi e della Gestione Interna Separata, dal Regolamento del Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto, firmate dalla Compagnia stessa. Per tutto quanto non espressamente qui regolato valgono le norme di legge applicabili.

Art. 2 CONFLITTO DI INTERESSIAviva S.p.A., Compagnia che commercializza il presente Contratto, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale della Compagnia ed è partecipata da Aviva Italia S.p.A. (1 per cento) e da Unicredit Banca S.p.A. (49 per cento). Aviva S.p.A. fa capo al Gruppo Inglese AVIVA PLC.Il prodotto viene distribuito dalla Banca Popolare di Bari S.c.p.A. e dalla Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A., facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Bari, sulla base di un accordo di distribuzione in esclusiva dei prodotti assicurativi vita del Gruppo Aviva. Le Società del Gruppo Aviva detengono complessivamente una partecipazione non rilevante, inferiore al 5 per cento, del capitale della Banca Popolare di Bari S.c.p.A..

Art. 3 PRESTAZIONI ASSICURATELa Compagnia a fronte del versamento dei contributi, si impegna a corrispondere una prestazione:- pensionistica, in caso di vita dell’Aderente che, al termine della Fase di Accumulo, abbia maturato il

diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza, come indicato al successivo Art. 3.1 “PRESTAZIONI PENSIONISTICHE”;

- in caso di decesso dell’Aderente nel corso della Fase di Accumulo, come indicato al successivo Art. 3.2 “PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO”.

3.1 PRESTAZIONI PENSIONISTICHELa Compagnia si impegna a corrispondere all’Aderente, se in vita, al termine della Fase di Accumulo, il pagamento di una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate - prestazione pensionistica -.La rendita annua vitalizia si ottiene applicando al montante finale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo, al netto dell’eventuale quota da erogare sotto forma di capitale, i coefficienti di conversione in rendita riportati nell’Allegato 2 “TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA”.Sia le modalità di rivalutazione e di erogazione della rendita che le indicazioni sui coefficienti di conversione in rendita sono riportate all’Art.1 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DELLA RENDITA” della successiva sezione 1.2 “FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA”, alla quale si rinvia.

Il montante maturato al termine della Fase di Accumulo viene progressivamente costituito in funzione dei contributi versati e degli eventuali versamenti aggiuntivi corrisposti dall’Aderente nel corso di questa fase, ed è determinato in base ai Comparti scelti dall’Aderente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero nel corso della Fase di Accumulo.

Tale montante è pari alla somma dei seguenti importi:• controvalore del capitale espresso in quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti, calcolato moltiplicando

il numero di quote per il valore unitario delle stesse alla data di scadenza della Fase di Accumulo;• capitale assicurato, relativo ai contributi investiti nella Gestione Interna Separata GEPI, rivalutato alla data di

scadenza della Fase di Accumulo in base a quanto previsto all’Allegato 1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Per i contributi investiti nella Gestione Interna Separata GEPI la Compagnia garantisce la conservazione del Capitale Assicurato per tutta la durata della Fase di Accumulo riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.

Per ulteriori informazioni relative al termine della Fase di Accumulo ed ai requisiti di accesso alla prestazione pensionistica si rimanda all’Art. 10 “PRESTAZIONI PENSIONISTICHE” del Regolamento di “AVIVA VALORE FUTURO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE”.

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AVIVA VALORE FUTURO - Condizioni Generali - 5 di 45

3.2 PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTOIl presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell’Aderente - in qualsiasi epoca esso avvenga prima della scadenza della Fase di Accumulo, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Aderente stesso - la Compagnia corrisponda ai Beneficiari il valore di riscatto della posizione individuale.Tale prestazione è determinata in base ai Comparti scelti dall’Aderente al momento della sottoscrizione ovvero nel corso della durata del Piano ed è pari alla somma dei seguenti importi:a) Capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata GEPI pari al capitale assicurato, in vigore

all’anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Compagnia, rivalutato in base all’eventuale misura annua di rivalutazione in vigore nel mese di ricevimento della richiesta per il tempo trascorso da detto anniversario alla medesima data.

Per i contributi investiti nella Gestione Interna Separata GEPI la Compagnia garantisce la conservazione del Capitale Assicurato per tutta la durata della Fase di Accumulo riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.

b) controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Compagnia;

c) capitale Caso Morte Aggiuntivo ottenuto applicando alla somma degli importi di cui alle lettere a) e b) la percentuale di maggiorazione indicata nella Tabella che segue, determinata in funzione dell’età dell’Aderente alla data del decesso:

ETÀ DELL’ADERENTEALLA DATA DI DECESSO (in anni interi) % DI MAGGIORAZIONE

fino a 39 anni 5%da 40 a 54 anni 2%da 55 a 64 anni 1%

da 65 anni e oltre 0,2%

Il Capitale Caso Morte Aggiuntivo non può comunque essere superiore a 50.000,00 Euro.

Art. 4 LIMITAZIONI DEL CAPITALE CASO MORTE AGGIUNTIVO (PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA)Il Capitale Caso Morte Aggiuntivo di cui alla lettera c) del precedente Art. 3.2 “PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO” non verrà erogato qualora il decesso dell’Aderente:a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto;b) avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto e sia dovuto a infezione da

HIV, sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;c) sia causato da:

• dolo dell’Aderente o dei Beneficiari;• partecipazione attiva dell’Aderente a delitti dolosi;• partecipazione attiva dell’Aderente a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato

Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta dell’Aderente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;

• incidente di volo, se l’Aderente viaggia consapevolmente a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;

• suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza), o trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione del Contratto stesso;

• Stato di ubriachezza/ebbrezza: qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso avvenga alla guida di un veicolo; in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro.

• uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;• decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a

rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo.

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AVIVA VALORE FUTURO - Condizioni Generali - 6 di 45

L’indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiaresicuri.it. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;

• decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell’Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l’evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque presentata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso.

La limitazione di cui alla lettera a) non verrà applicata qualora il decesso dell’Aderente sia conseguenza diretta:- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo,

difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;- di infortunio – intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna

che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la data di decorrenza.

Art. 5 DICHIARAZIONI DELL’ADERENTELe dichiarazioni dell’Aderente devono essere esatte e complete.L’inesatta indicazione dell’età dell’Aderente comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale delle somme dovute.

Art. 6 SOTTOSCRIZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTOL’Aderente ha la possibilità di sottoscrivere il Modulo di Adesione – allegato alla Nota Informativa – presso il Soggetto Incaricato. La data di adesione ad “AVIVA VALORE FUTURO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE” è dunque il giorno in cui l’Aderente firma il Modulo di Adesione e accetta quanto ivi contenuto; tale data coincide con la data di conclusione del Contratto.

Art. 7 PERFEZIONAMENTO E DECORRENZA DEL CONTRATTOLe prestazioni di cui all’Art. 3 “PRESTAZIONI ASSICURATE” decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di pagamento del primo contributo - data di perfezionamento del Contratto -.La data di decorrenza del Contratto viene indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma, che viene inviata all’Aderente.

Il Contratto decorrerà:• dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione del Contratto a condizione che sia

stato corrisposto il primo contributo per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti e per i lavoratori dipendenti che conferiscono alla forma pensionistica individuale sia un contributo volontario sia il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) o dal secondo giorno di Borsa aperta successivo al pervenimento del bonifico da parte della Compagnia in caso di attivazione del Piano mediante trasferimento da altra forma pensionistica complementare;

• dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, del TFR da parte del datore di lavoro (data di perfezionamento del Contratto), per i lavoratori dipendenti che aderiscono attraverso il conferimento del solo TFR.

Art. 8 DIRITTO DI RECESSOL’Aderente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del Contratto come disciplinato dall’Art. 6 “SOTTOSCRIZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO” che precede.

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L’Aderente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato e/o inviare alla Compagnia - tramite raccomandata con ricevuta di ritorno - una lettera contenente gli elementi identificativi del Modulo di Adesione al seguente indirizzo:Aviva S.p.A.Via A. Scarsellini, 1420161 Milano.

La Compagnia, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Compagnia antecedentemente alla data di decorrenza del

Contratto, il contributo eventualmente versato;- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Compagnia a partire dal giorno della data di decorrenza del

Contratto, la somma dei seguenti due importi: • l’eventuale parte di premio destinata alla Gestione Interna Separata;• l’eventuale premio, destinato al o ai Fondi Interni Assicurativi, maggiorato o diminuito della differenza

fra il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte della Compagnia, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di decorrenza del Contratto.

Art. 9 DURATA DELLA FASE DI ACCUMULOLa durata della Fase di Accumulo viene fissata in un intervallo temporale compreso tra la data di conclusione del Contratto ed il momento in cui l’Aderente maturerà i requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

L’Aderente può prorogare anche oltre tale termine la durata della Fase di Accumulo secondo quanto previsto dal “Decreto”.

Per ulteriori informazioni relativamente alla durata della Fase di Accumulo e ai requisiti di accesso alla prestazione pensionistica si rimanda all’Art. 10 “PRESTAZIONI PENSIONISTICHE” del Regolamento di “AVIVA VALORE FUTURO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE”.

Art. 10 CONTRIBUZIONEIn base a quanto indicato all’Art. 8 “CONTRIBUZIONE” del Regolamento di “AVIVA VALORE FUTURO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE”, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione l’Aderente si impegna a versare alla Compagnia dei contributi.La contribuzione alle forme pensionistiche complementari viene attuata mediante versamento di contributi a carico dell’Aderente, cui possono eventualmente aggiungersi i contributi del datore di lavoro o del committente e quelli derivanti dal conferimento del TFR maturando.

L’entità dei contributi, per quanto riguarda la parte dei versamenti a carico dell’ Aderente, viene indicata dallo stesso all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate.

L’entità dei contributi può essere stabilita in cifra fissa oppure in percentuale del reddito o della retribuzione.

L’Aderente, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamento). Il primo contributo a carico dell’Aderente deve essere versato alla Compagnia alla data di perfezionamento del Contratto e, successivamente, sempre che l’Aderente sia in vita, ad ogni ricorrenza - rispetto alla data di decorrenza del Contratto - a seconda della periodicità di versamento prescelta.

Non è previsto un importo minimo per i contributi.

I contributi successivi vengono fatti confluire nei Comparti nei quali risultano destinati in quel momento i contributi già corrisposti dall’Aderente.

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Con effetto dalla ricorrenza annuale della Data di Decorrenza del Contratto, l’Aderente ha la facoltà di modificare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l’importo del contributo. Tale facoltà può essere esercitata entro i 30 giorni precedenti la ricorrenza annuale stessa con comunicazione effettuata presso il Soggetto Incaricato o, alternativamente, presso la Compagnia; qualora tale richiesta non venga effettuata nei termini previsti, la modifica avrà effetto a partire dalla ricorrenza annua successiva.

Si ricorda che nel caso in cui l’Aderente scelga di contribuire in misura percentuale alla presente forma pensionistica complementare, in caso di variazione del reddito o della retribuzione, dovrà essere comunicata alla Compagnia o al Soggetto Incaricato la modifica dell’importo del contributo.

A conferma della conclusione del Contratto e dell’avvenuta determinazione del capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata e/o del capitale espresso in quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Compagnia invia all’Aderente una Lettera Contrattuale di Conferma, entro 10 giorni lavorativi dalla data di decorrenza, contenente, oltre alla data di decorrenza del Contratto, l’importo del primo versamento.

La Compagnia si impegna ad inviare annualmente all’Aderente entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sottoscritta, sulla posizione individuale dell’Aderente stesso, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti.

Art. 11 VERSAMENTI AGGIUNTIVIL’Aderente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso della Fase di Accumulo dopo la data di decorrenza del Contratto, versamenti aggiuntivi. Nel caso in cui decida di effettuare versamenti aggiuntivi, l’Aderente dovrà utilizzare il Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento disponibile presso il Soggetto Incaricato.Il pagamento di ciascun versamento aggiuntivo avviene al momento della sottoscrizione di tale Modulo.L’Aderente in fase di sottoscrizione del Modulo per Versamenti Aggiuntivi indica, nel rispetto di quanto stabilito al successivo Art. 21 “I COMPARTI”, i Comparti nei quali desidera allocare i versamenti aggiuntivi nonché le percentuali di allocazione dei versamenti nell’ambito di ogni Comparto.

La Compagnia invierà all’Aderente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di investimento, una Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo a seguito del pagamento del versamento stesso.

Art. 12 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E DEI VERSAMENTI AGGIUNTIVIIl versamento del primo contributo (o della prima rata dello stesso) nonché di ogni Versamento aggiuntivo deve essere effettuato mediante procedura di addebito in conto.I contributi successivi – o le rate successive alla prima – verranno corrisposti dall’Aderente mediante procedura di addebito automatico su conto corrente. L’Aderente si impegna pertanto a compilare debitamente l’apposito modulo di autorizzazione.

Ai fini dell’attestazione dell’avvenuto pagamento sia dei contributi che degli eventuali versamenti aggiuntivi, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito. Nel caso in cui si verifichi la chiusura del conto corrente bancario che l’Aderente intrattiene presso il Soggetto Incaricato, al fine di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, la Compagnia provvede ad indicare all’Aderente possibili diverse modalità di pagamento dei contributi successivi.

Per quanto riguarda il versamento del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro, i versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario• per la Banca Popolare di Bari – sul conto corrente intestato ad Aviva S.p.A. – codice IBAN

IT67P0542404010000001064209 specificando nella causale il nome dell’Aderente, il numero del Modulo di Adesione e se i versamenti derivano da TFR maturando o da contributo a carico del datore di lavoro;

• per la Cassa di Risparmio di Orvieto – sul conto corrente intestato ad Aviva S.p.A. – codice IBAN IT38O0622025710000001001473 specificando nella causale il nome dell’Aderente, il numero del Modulo di Adesione e se i versamenti derivano da TFR maturando o da contributo a carico del datore di lavoro.

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Art. 13 DETERMINAZIONE DEL CAPITALELa Compagnia investe i contributi versati nei Comparti scelti dall’Aderente in base alle percentuali di investimento indicate dallo stesso al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e, successivamente, nel corso della durata della Fase di Accumulo.

La parte di montante maturato investito nei Fondi Interni Assicurativi viene espresso in quote dei Fondi Interni Assicurativi stessi.

Ai fini della determinazione del numero di quote, si procede come segue:• il primo contributo – o la prima rata di contribuzione in caso di frazionamento del premio – viene:

– diminuito delle spese applicate dalla Compagnia di cui al successivo Art. 15 “SPESE”; – diviso per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dall’Aderente del secondo

giorno di Borsa aperta successivo alla data di decorrenza;• i contributi successivi al primo, vengono:

– diminuiti delle spese applicate dalla Compagnia di cui al successivo Art. 15 “SPESE”;– divisi per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dall’Aderente del secondo

giorno di Borsa aperta successivo alla data di incasso del versamento da parte della Compagnia;• gli eventuali versamenti aggiuntivi vengono:

– diminuiti delle spese applicate dalla Compagnia di cui al successivo Art. 15 “SPESE”;– divisi per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dall’Aderente, del secondo

giorno di Borsa aperta successivo alla data di pagamento del versamento aggiuntivo presso il Soggetto Incaricato;

• gli eventuali contributi datoriali e gli eventuali versamenti di TFR vengono:– divisi per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dall’Aderente, del secondo

giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, dei versamenti;• relativamente al trasferimento DA un’altra forma pensionistica complementare:

– il capitale trasferito viene diviso per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, del versamento relativo all’importo trasferito.

In caso di investimento, anche parziale, nella Gestione Interna Separata, la Compagnia investe tale importo alla data di decorrenza del Contratto per il primo contributo e alla data di incasso per i successivi versamenti.

I contributi successivi al primo, verranno fatti confluire nei Comparti precedentemente scelti ovvero potranno essere allocati in Comparti diversi sempre nel rispetto delle regole previste per l’assegnazione dei contributi come indicato al successivo Art. 21 “I COMPARTI”.

Art. 14 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVIIl valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato giornalmente dalla Compagnia, ai sensi dei rispettivi Regolamenti, e pubblicato giornalmente sul quotidiano a diffusione nazionale indicato al punto I2. “VALORIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO” della Nota Informativa e sul sito internet della Compagnia all’indirizzo www.aviva.it nella sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari.La Compagnia si riserva, previo avviso all’Aderente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo.Nei giorni di calendario in cui - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Compagnia considererà, ai fini dell’applicazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto, il valore unitario delle quote quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

Art. 15 SPESESPESE DIRETTAMENTE A CARICO DELL’ADERENTESu ciascun versamento e su ogni versamento aggiuntivo la Compagnia trattiene – a titolo di caricamento – un importo percentuale pari al 4% del versamento corrisposto.

Gli importi di TFR conferiti al presente Piano Individuale Pensionistico, i contributi datoriali nonché gli importi trasferiti da altre Forme Pensionistiche non saranno gravati dalla percentuale di caricamento summenzionata.

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La percentuale di caricamento di cui sopra può essere ridotta – a norma dell’Art. 7 “Spese” del Regolamento del Piano Individuale Pensionistico Aviva Valore Futuro – nei casi di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, secondo quanto previsto dalle singole convenzioni.

Art. 16 INTERRUZIONE E RIPRESA DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL’ADERENTECome indicato all’Art. 8 comma 3 “CONTRIBUZIONE” del Regolamento di “AVIVA VALORE FUTURO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE”, l’Aderente ha facoltà - in qualsiasi momento nel corso della Fase di Accumulo - di sospendere o di interrompere la contribuzione, per quanto riguarda la parte dei versamenti a proprio carico.

In tal caso:• il Contratto rimane in vigore per il montante maturato investito alla data di sospensione o interruzione; • le prestazioni previste dal Contratto continuano ad essere concesse, come se l’Aderente non avesse mai

interrotto il versamento della contribuzione;• il TFR maturando continua ad essere conferito nel presente Contratto, come se l’Aderente non avesse mai

interrotto il versamento della contribuzione a suo carico.

Ogni richiesta di sospensione deve pervenire alla Compagnia almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale rispetto alla data di decorrenza ovvero entro il giorno prima della ricorrenza annuale se la comunicazione viene effettuata presso il Soggetto Incaricato.L’Aderente ha altresì la possibilità di riprendere, in qualsiasi momento, la contribuzione precedentemente interrotta, senza dover corrispondere i contributi arretrati.

Art. 17 TRASFERIMENTITRASFERIMENTI AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTAREL’Aderente può trasferire liberamente la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla data di adesione al presente Contratto.

Come indicato all’Art. 10 “PRESTAZIONI PENSIONISTICHE” del Regolamento di “AVIVA VALORE FUTURO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE”, l’Aderente che ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima.

A seconda dei Comparti scelti dall’Aderente, il capitale costitutivo della rendita maturato a quel momento ed oggetto del trasferimento, viene calcolato sommando: • il capitale assicurato investito nella Gestione Intera Separata GEPI pari al capitale in vigore all’anniversario

della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di trasferimento da parte della Compagnia, ulteriormente rivalutato, in base all’eventuale misura annua di rivalutazione in vigore nel mese in cui cade la data di ricevimento della richiesta di trasferimento, per il tempo trascorso da detto anniversario alla medesima data;

• le eventuali “quote” di capitale acquisite con i versamenti confluiti nella Gestione Interna Separata GEPI – derivante da contributi ricorrenti o aggiuntivi, trasferimenti o operazioni di switch dai Fondi Interni Assicurativi - effettuati successivamente all’ultima ricorrenza annuale - rivalutati in pro-rata per il tempo trascorso tra la data di investimento e la data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di trasferimento;

• la somma di cui ai precedenti punti elenco viene diminuita delle eventuali quote di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata GEPI, mediante riscatti, anticipazioni e operazioni di switch verso i Fondi Interni Assicurativi effettuati nel periodo intercorrente tra l’ultima ricorrenza annua e la data di ricevimento della richiesta di trasferimento da parte della Compagnia, debitamente rivalutati in pro-rata per il tempo trascorso tra la data di disinvestimento e la data di ricevimento della richiesta di trasferimento da parte della Compagnia;

• il controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento da parte della Compagnia.

In ogni caso la somma oggetto del trasferimento viene calcolata al netto di una spesa fissa di 30,00 Euro.

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La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento tempestivamente e comunque entro il limite massimo di 6 mesi dal ricevimento della richiesta dell’Aderente o dal ricevimento dell’autorizzazione da parte del Fondo ricevente – Fondo adeguato alla disciplina di cui al D.Lgs n. 252/2005 - se antecedente -, a condizione che tutta la documentazione di cui al successivo Art. 23 “PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA” pervenga alla Compagnia stessa almeno 45 giorni prima della scadenza del suddetto termine. In caso contrario la richiesta di trasferimento sarà considerata nulla.Il trasferimento della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione al Contratto e non è soggetto ad alcuna tassazione.

Per ulteriori informazioni relative: • alla possibilità di trasferire la posizione individuale anche prima del periodo minimo di permanenza • alla possibilità di richiedere il trasferimento della propria posizione individuale senza applicazione di alcuna

spesasi rimanda all’Art. 12 “TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE e all’Art. 22 “TRASFERIMENTO IN CASO DI MODIFICHE PEGGIORATIVE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL PIP” del Regolamento di “AVIVA VALORE FUTURO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE”

TRASFERIMENTI DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTAREÈ sempre possibile il trasferimento del montante maturato da un’altra forma pensionistica complementare.A seconda dei Comparti scelti dall’Aderente l’importo trasferito, eventualmente ripartito secondo le percentuali indicate dall’Aderente, viene investito con le seguenti modalità:• con riferimento agli importi trasferiti nei Fondi Interni Assicurativi, il capitale espresso in quote dei Fondi

Interni Assicurativi viene calcolato in base al valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, dell’importo trasferito e della documentazione completa relativa al trasferimento;

• l’importo trasferito investito nella Gestione Interna Separata viene destinato alla Gestione Interna alla data di incasso da parte della Compagnia dell’importo trasferito e di ricevimento della documentazione completa relativa al trasferimento. Il capitale assicurato verrà eventualmente rivalutato in base a quanto previsto all’Allegato 1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” delle Condizioni Generali di Contratto.

All’importo trasferito non verrà applicata alcuna spesa ed il corrispondente capitale - secondo le percentuali di allocazione scelte dall’Aderente - andrà ad incrementare la prestazione individuale in vigore prima del trasferimento stesso.

Sarà comunque necessario che l’Aderente fornisca alla Compagnia - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - tutte le informazioni necessarie riguardanti, ad esempio, l’anzianità di iscrizione maturata presso altre forme pensionistiche e la possibilità di poter considerare o meno l’Aderente come un soggetto che alla data del 28 aprile 1993 risultava già iscritto a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

Art. 18 RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALEIl presente Contratto prevede la facoltà, da parte dell’Aderente, di esercitare volontariamente il riscatto, parziale o totale, del montante maturato al momento del riscatto stesso nei limiti e nei casi previsti dal “Decreto”.

Per ulteriori informazioni relative alle condizioni alle quali è possibile esercitare, in forma totale o parziale il riscatto si rimanda all’Art. 12 “TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE” del Regolamento di “AVIVA VALORE FUTURO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE”.

Anche gli eredi, ovvero i diversi Beneficiari designati dall’Aderente, hanno il diritto di esercitare il riscatto totale della posizione individuale maturata, in caso di decesso dell’Aderente nel corso della Fase di Accumulo - prima che lo stesso abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica -. In questo caso il valore liquidato viene determinato come indicato al precedente Art. 3.2 “PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO”.

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La liquidazione del riscatto totale determina l’immediato scioglimento del Contratto; in caso di riscatto parziale, invece, il Contratto resta in vigore per il capitale residuo.

Per esercitare tale richiesta, l’Aderente o gli eredi, ovvero i diversi Beneficiari designati dall’Aderente, devono compilare il Modulo di richiesta di liquidazione disponibile presso il Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta direttamente alla Compagnia - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - ed allegare tutta la documentazione richiesta di cui al successivo Art. 23 “PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA” -. La richiesta di riscatto volontario è irrevocabile.

In ogni caso, l’Aderente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Compagnia, la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve termine possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

A seconda dei Comparti scelti dall’Aderente, il valore di riscatto totale e parziale è pari alla somma:• del capitale assicurato investito nella Gestione Intera Separata GEPI pari al capitale in vigore all’anniversario

della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta del riscatto, rivalutato in base all’eventuale misura annua di rivalutazione in vigore nel mese in cui cade la data di ricevimento della richiesta di riscatto per il tempo trascorso da detto anniversario alla medesima data;

• le eventuali “quote” di capitale acquisite con i versamenti confluiti nella Gestione Separata – derivante da contributi ricorrenti o aggiuntivi, trasferimenti o operazioni di switch dai Fondi Interni Assicurativi – effettuati successivamente all’ultima ricorrenza annuale, rivalutati in pro-rata per il tempo trascorso tra la data di investimento e la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto;

• la somma di cui ai precedenti punti elenco viene diminuita delle eventuali “quote” di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata mediante riscatti, anticipazioni e operazioni di switch verso il Fondo Interno Assicurativo effettuati nel periodo intercorrente tra l’ultima ricorrenza annua e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Compagnia debitamente rivalutati in pro-rata per il tempo trascorso tra la data di disinvestimento e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Compagnia;

• del controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Compagnia.

L’importo così ottenuto viene corrisposto all’Aderente al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente.

Il valore del riscatto parziale è determinato con gli stessi criteri previsti per il riscatto totale; l’importo del riscatto parziale è ottenuto attraverso il disinvestimento dalla Gestione Interna Separata e dai Fondi Interni Assicurativi in misura proporzionale alla ripartizione percentuale della posizione individuale maturata al momento del ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di riscatto parziale.

Art. 19 ANTICIPAZIONIIl presente Contratto prevede la facoltà, da parte dell’Aderente, di richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata a quel momento nei limiti e nei casi previsti dal “Decreto”. Ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione necessari per avvalersi della facoltà di anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente per i quali lo stesso non si sia avvalso della facoltà di esercitare il riscatto totale avendo perso i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Per ulteriori informazioni relative alle anticipazioni si rimanda all’Art. 13 “ANTICIPAZIONI” del Regolamento di “AVIVA VALORE FUTURO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE ” ed all’Art. 11 “PRESTAZIONI” del “Decreto”.

A seconda dei Comparti scelti dall’Aderente, il valore delle somme percepite a titolo di anticipazione è pari alla somma:• del capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata GEPI pari al capitale in vigore

all’anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento

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da parte della Compagnia della richiesta dell’ anticipazione, rivalutato in base all’eventuale misura annua di rivalutazione in vigore nel mese in cui cade la data di ricevimento della richiesta di anticipazione per il tempo trascorso da detto anniversario alla medesima data;

• le eventuali “quote” di capitale acquisite con i versamenti confluiti nella Gestione Interna Separata GEPI – derivante da contributi ricorrenti o aggiuntivi, trasferimenti o operazioni di switch dai Fondi Interni Assicurativi – effettuati successivamente all’ultima ricorrenza annuale, rivalutati in pro-rata per il tempo intercorrente tra la data di investimento e la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di anticipazione;

• la somma di cui ai precedenti punti elenco viene diminuita dalle eventuali “quote” di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata GEPI, mediante riscatti, anticipazioni e operazioni di switch verso il Fondo Interno Assicurativo effettuati nel periodo intercorrente tra l’ultima ricorrenza annua e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Compagnia debitamente rivalutati in pro-rata per il tempo trascorso tra la data di disinvestimento e la data di ricevimento della richiesta di anticipazione da parte della Compagnia;

• del controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di anticipazione da parte della Compagnia.

L’importo così ottenuto viene corrisposto all’Aderente al netto di una spesa fissa pari a Euro 25,00 e delle imposte previste dalla normativa vigente.

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, mediante versamenti aggiuntivi, a scelta dell’Aderente in qualsiasi momento.

Per ulteriori informazioni in merito alle anticipazioni, in particolare alle modalità di accesso, di erogazione e ai limiti della richiesta, si rimanda al “DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI” di cui l’Aderente può richiedere una copia direttamente alla Compagnia.

Art. 20 PRESTITIIl presente Contratto non prevede l’erogazione di prestiti.

Art. 21 I COMPARTIIl presente Contratto prevede la facoltà per l’Aderente di investire la contribuzione versata – al netto dei caricamenti di cui all’Art. 15 “SPESE” – secondo percentuali stabilite dall’Aderente stesso, nei Comparti di seguito indicati:• Aviva Previdenza Equity• Aviva Pip Azionario• Aviva Pip Bilanciato• Aviva Pip Flessibile• Aviva Pip Obbligazionario• Gestione Interna Separata GEPI.

È consentito all’Aderente aderire ad uno o più Comparti tra quelli offerti dal presente Contratto, senza alcuna limitazione in ordine all’importo del contributo investito o alla numerosità dei Comparti prescelti.

In conseguenza di quanto sopra indicato, le prestazioni previste dal Contratto, nella Fase di Accumulo della prestazione previdenziale, possono essere:- espresse in quote di Fondi Interni Assicurativi, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività

finanziarie di cui le quote sono rappresentazionee/o- contrattualmente garantite dalla Compagnia ed eventualmente rivalutate annualmente in base al

rendimento medio annuo della Gestione Interna Separata GEPI.

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AVIVA VALORE FUTURO - Condizioni Generali - 14 di 45

Per i contributi investiti nella Gestione interna separata GEPI la Compagnia garantisce la conservazione del capitale assicurato per tutta la durata della Fase di Accumulo riconoscendo un tasso minimo garantito pari allo 0%.Non sono presenti invece garanzie nella altre linee di investimento.

Successivamente alla decorrenza del Contratto, l’Aderente ha la facoltà di esercitare anche contemporaneamente l’una o l’altra delle seguenti operazioni:a) modificare i Comparti ai quali destinare ciascun contributo successivo, eventualmente mantenendo

l’allocazione del montante maturato già investito;b) modificare l’allocazione del montante maturato mediante nuova ripartizione dello stesso tra i diverse Comparti

collegati al presente Contratto nel rispetto di quanto stabilito al seguente Art. 22 “OPERAZIONI DI SWITCH”.

Per maggiori informazioni circa le modalità e le limitazioni stabilite dal presente Contratto per le operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si rinvia all’Art. 22 “OPERAZIONI DI SWITCH” che segue.

Le caratteristiche dei Comparti vengono di seguito riportate:

Art. 22 OPERAZIONI DI SWITCH22.1 MODIFICA DEI COMPARTI RELATIVI AI CONTRIBUTI SUCCESSIVIL’Aderente gratuitamente, può chiedere alla Compagnia – utilizzando il relativo modulo di richiesta – la modifica dei Comparti ai quali destinare ciascun contributo successivo, rispetto a quelli precedentemente scelti.

È possibile effettuare un’operazione di modifica dei Comparti, per i contributi successivi, nel rispetto di un periodo minimo di partecipazione al Comparto di un anno dall’iscrizione allo stesso ovvero di un anno dall’ultima riallocazione (switch).

22.2 MODIFICA DEI COMPARTI RELATIVI AL CAPITALE MATURATOL’Aderente può richiedere gratuitamente alla Compagnia – utilizzando il relativo modulo di richiesta – la modifica dei Comparti nei quali risulta allocato il Capitale maturato precedentemente scelti mediante nuova allocazione del capitale maturato tra diversi Comparti.L’Aderente può scegliere di allocare il Capitale maturato in Comparti differenti rispetto a quelli scelti per l’allocazione dei contributi.

A seguito della modifica dei Comparti, la Compagnia invia all’Aderente in conformità a quanto stabilito da COVIP, una Lettera di Conferma Sostituzione a seguito dell’avvenuta modifica dei Comparti stessi.

La procedura adottata per effettuare l’operazione di sostituzione, è la seguente:- viene determinato l’eventuale capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata GEPI pari al

capitale in vigore all’anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento, da parte della Compagnia, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento, rivalutato in base all’eventuale misura annua di rivalutazione in vigore nel mese in cui cade la data di ricevimento del presente Modulo per il tempo trascorso da detto anniversario alla medesima data;

e/o- viene determinato l’eventuale controvalore delle quote possedute nei Fondi Interni Assicurativi in base al

valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte della Compagnia, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento;

- l’importo così ottenuto:• nel caso venga scelto di effettuare l’investimento nei Fondi Interni Assicurativi viene diviso per il valore

unitario delle quote dei Fondi stessi del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte della Compagnia, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento;

• nel caso venga scelto di effettuare l’investimento nella Gestione Interna Separata viene investito nella Gestione Interna Separata alla data di ricevimento da parte della Compagnia del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento.

In ogni caso è possibile effettuare un’operazione di modifica dei Comparti, per il capitale maturato, nel rispetto di un periodo minimo di partecipazione al Comparto di un anno dall’iscrizione allo stesso ovvero di un anno dall’ultima riallocazione (switch).

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AVIVA VALORE FUTURO - Condizioni Generali - 15 di 45

Art. 23 PAGAMENTI DELLA COMPAGNIAPer tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.Le richieste di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono:• pervenire all’Impresa, per il tramite del Soggetto Incaricato e previa compilazione del Modulo di richiesta

di liquidazioneoppure• essere inviate direttamente ad Aviva S.p.A., Via A. Scarsellini n. 14 - 20161 Milano - a mezzo di lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno.

- Le liquidazioni di cui all’Art. 13 del REGOLAMENTO DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO “AVIVA VALORE FUTURO” (anticipazioni per spese sanitarie, terapie e interventi straordinari, anticipazioni per acquisto della prima casa o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anticipazioni per ulteriori esigenze) vengono effettuate dalla Compagnia entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria; qualora la documentazione non fosse completa, i termini per la liquidazione decorreranno dal ricevimento dell’ultimo documento mancante.

- Alle richieste di liquidazione di cui all’Art. 12 del REGOLAMENTO DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO “AVIVA VALORE FUTURO” (riscatto parziale nella misura del 50% della posizione individuale maturata per inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 oppure in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; riscatto totale per sopravvenuta invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo oppure in caso di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; riscatto per morte dell’Aderente nel corso della Fase di Accumulo), l’Impresa darà esecuzione nel termine massimo di sei mesi dalla data di ricevimento della documentazione completa salvo anomalie nella posizione contributiva. Qualora la documentazione non fosse completa, i termini per la liquidazione decorreranno dal ricevimento dell’ultimo documento mancante.

- Limitatamente alle richieste di trasferimento verso altra forma pensionistica complementare di cui all’Art. 12 del REGOLAMENTO DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO “AVIVA VALORE FUTURO”, la Compagnia darà esecuzione alle stesse nel termine massimo di sei mesi dal ricevimento della richiesta dell’Aderente o dal ricevimento dell’autorizzazione del Fondo ricevente – Fondo adeguato alla disciplina di cui al D.Lgs n. 252/2005 – se precedente – a condizione che tutta la documentazione richiesta e sotto riportata pervenga alla Compagnia almeno 45 giorni prima della scadenza del suddetto termine.

- Al termine della Fase di Accumulo, la rendita verrà erogata dalla Compagnia dopo il ricevimento di tutta la documentazione indicata di cui all’Art. 4 “MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA” del punto 12 “FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA”.

- L’eventuale liquidazione del capitale al termine della Fase di Accumulo verrà effettuato dalla Compagnia entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria; qualora la documentazione non fosse completa, i termini per la liquidazione decorreranno dal ricevimento dell’ultimo documento mancante.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:• la data in cui l’Aderente firma il Modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato, riportata in

calce al Modulo stessooppure• in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente all’Impresa, la data di ricevimento della

raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell’Impresa.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

ALLA SCADENZA DELLA FASE DI ACCUMULO:

– LIQUIDAZIONE IN CAPITALE (nei limiti e alle condizioni di cui al comma 5 dell’Art. 10 – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE del REGOLAMENTO DEI PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO “AVIVA VALORE FUTURO”

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AVIVA VALORE FUTURO - Condizioni Generali - 16 di 45

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:• Modulo di richiesta di liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte

verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;• Certificato di pensione oppure della lettera di accettazione della richiesta di pensione da parte

dell’Ente Statale erogante ovvero documentazione comprovante l’acquisizione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza;

• Fotocopia del documento d’identità in corso di validità dell’Aderente;• Eventuale autocertificazione che attesti lo stato di casalinga.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta liquidazione, anche la seguente documentazione: • Richiesta di liquidazione sottoscritta, completa di codice IBAN, con l’indicazione dell’intestatario del conto;• recapito telefonico e/o indirizzo e-mail dell’Aderente.

– LIQUIDAZIONE IN RENDITAPer la documentazione richiesta nel caso di erogazione della prestazione pensionistica in forma di rendita, si rimanda all’Art. 4 “MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN FORMA DI RENDITA” della successiva sezione “FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA”.

IN CASO DI DECESSO DELL’ADERENTE:

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:• Modulo di richiesta di liquidazione comprensiva dei dati anagrafici di ciascun Beneficiario/Erede

debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;

• fotocopia documento d’identità in corso di validità dei Beneficiari;• certificato di morte dell’aderente rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;• atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva autenticata dalle autorità competenti - comune, cancelleria,

notaio -:- in caso di Beneficiario “nominato”: dovrà riportare se l’Aderente ha lasciato o meno testamento. In

caso di esistenza di testamento la dichiarazione di cui sopra deve precisarne gli estremi - data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta - e specificare se tale testamento sia l’ultimo da ritenersi valido e mai impugnato;

- in caso di Beneficiario “eredi legittimi”: dovrà riportare se l’Aderente ha lasciato o meno testamento e l’elenco degli eredi legittimi - loro età, grado di parentela, capacità di agire - con la precisazione che non vi sono altri eredi legittimi oltre quelli indicati. In caso di esistenza di testamento la dichiarazione di cui sopra deve precisarne gli estremi - data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta - e specificare se tale testamento sia l’ultimo da ritenersi valido e mai impugnato;

- in caso di Beneficiario “eredi testamentari”: dovrà riportare se l’Aderente ha lasciato o meno testamento - l’elenco degli eredi testamentari, distinguendoli da eventuali legatari - l’elenco degli eredi legittimi, loro età, grado di parentela capacità di agire – con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati. In caso di esistenza di testamento la dichiarazione di cui sopra deve precisarne gli estremi - data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta - e specificare se tale testamento sia l’ultimo da ritenersi valido e mai impugnato;

• verbale di pubblicazione e copia autenticata del testamento;• in presenza di minori, incapace, interdetto - decreto del giudice tutelare che autorizzi il tutore, in

nome e per conto del Beneficiario – minore, incapace, interdetto - ad incassare le somme derivanti dal contratto, indicandone il numero di polizza, con esonero della Compagnia in ordine al pagamento nonché al reimpiego della somma liquidata;

• in presenza di procura - procura che contenga l’espressa autorizzazione a favore del procuratore a riscuotere le somme derivanti dal contratto indicandone il numero di polizza; segnaliamo in merito che non potranno essere ritenute valide procure rilasciate per pratiche successorie;

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AVIVA VALORE FUTURO - Condizioni Generali - 17 di 45

• in presenza di legale rappresentante - decreto di nomina del legale rappresentante – ovvero documento equipollente dal quale si evinca il nominativo del legale rappresentante aggiornato alla data di richiesta di liquidazione.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta liquidazione, anche la seguente documentazione: • Richiesta di liquidazione sottoscritta, completa di codice IBAN, con l’indicazione dell’intestatario del conto;• copia di un valido documento di identità del Beneficiario/Esecutore/Legale Rappresentante;• copia del codice fiscale del Beneficiario/Esecutore/Legale Rappresentante;• dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario/Esecutore/Legale Rappresentante con indicati

l’intestatario del conto corrente bancario e il codice IBAN;• recapito telefonico e/o indirizzo e-mail di ciascun Beneficiario/Tutore/Legale Rappresentante;• indicazione F.A.T.C.A.: il Beneficiario o l’Intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa

dall’Aderente, deve indicare, l’eventuale residenza fiscale negli Stati Uniti d’America indicando il CODICE TIN, ai sensi e per gli effetti dell’accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti d’America e l’Italia, firmato in data 10 gennaio 2014. Limitatamente alle persone fisiche, nel caso in cui il Beneficiario o l’Intestatario non abbia residenza fiscale negli Stati Uniti d’America ma si sia in presenza di uno dei seguenti elementi: luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, conto corrente o esecutore/delegato U.S. (Stati Uniti d’America), il soggetto dovrà fornire, oltre al documento di identità non US (carta identità o passaporto), il Certificato di Perdita di Cittadinanza US o l’evidenza che il soggetto trascorre più di 183 giorni fuori dagli USA. Specificare residenza fiscale e cittadinanza;

• consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.LGS N. 196/2003 sottoscritto da ciascun Beneficiario.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO TOTALE O PARZIALE:

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

RISCATTO PARZIALE:

• nel caso di richiesta di riscatto per inoccupazione:- Modulo di richiesta di liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte

verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;- autocertificazione di inoccupazione da almeno 12 mesi; - documentazione comprovante la causa dell’inoccupazione e la data di inizio: es. copia del

certificato di chiusura della Partita IVA, certificazione del Centro per l’Impiego con indicazione della data di iscrizione alle liste di disoccupazione, comunicazione dell’azienda dalla quale risulti la data di cessazione del rapporto di lavoro, copia delle lettera di dimissioni o di licenziamento, copia della sentenza di fallimento dell’azienda o documentazione relativa ad altre procedure concorsuali;

- Dichiarazione sottoscritta dall’Aderente con l’indicazione dei contributi non dedotti relativi all’anno in corso o all’anno precedente;

• nel caso di richiesta di riscatto per ricorso da parte dell’azienda a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria:- Modulo di richiesta di liquidazione;- documento comprovante lo stato di mobilità o cassa integrazione;- Dichiarazione sottoscritta dall’Aderente con l’indicazione dei contributi non dedotti relativi

all’anno in corso o all’anno precedente;

RISCATTO TOTALE:

• nel caso di richiesta di riscatto per inoccupazione: - Modulo di richiesta di liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte

verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;- autocertificazione di disoccupazione da almeno 48 mesi;

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- documentazione comprovante la causa dell’inoccupazione e la data di inizio: es. copia del certificato di chiusura della Partita IVA, certificazione del Centro per l’Impiego con indicazione della data di iscrizione alle liste di disoccupazione, comunicazione dell’azienda dalla quale risulti la data di cessazione del rapporto di lavoro, copia delle lettera di dimissioni o di licenziamento, copia della sentenza di fallimento dell’azienda o documentazione relativa ad altre procedure concorsuali;

- Dichiarazione sottoscritta dall’Aderente con l’indicazione dei contributi non dedotti relativi all’anno in corso o all’anno precedente;

• nel caso di richiesta di riscatto per Invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo:- Modulo di richiesta di liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte

verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;- documentazione dell’ASL di competenza attestante l’invalidità;- Dichiarazione sottoscritta dall’Aderente con l’indicazione dei contributi non dedotti relativi

all’anno in corso o all’anno precedente;

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta liquidazione, anche la seguente documentazione: • Richiesta di liquidazione sottoscritta, completa di codice IBAN, con l’indicazione dell’intestatario del conto;• recapito telefonico e/o indirizzo e-mail dell’Aderente.

IN CASO DI RICHIESTA DI ANTICIPAZIONI:

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

ANTICIPO PER SPESE SANITARIE:

• Modulo di richiesta di liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;

• Copia della dichiarazione ASL (Struttura pubblica competente) attestante il carattere gravissimo e straordinario delle spese sanitarie;

• Copia delle fatture attestante le spese sostenute - da non oltre sei mesi - per sé o per le persone a carico, o i preventivi di spesa di operatori specializzati (in questo caso produrre, in seguito, appena disponibili e comunque non oltre quattro mesi dalla liquidazione, le fatture relative).

ANTICIPO PER ACQUISTO PRIMA CASA:

• Modulo di richiesta di liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;

• Copia dell’atto notarile di acquisto. Tra la data del Rogito e la data richiesta non devono essere trascorsi oltre sei mesi;

• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l’intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile;

• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile;

• Eventuale copia del Contratto preliminare riservandosi di allegare successivamente, non appena disponibile, il Contratto notarile definitivo;

• In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela;

• In caso di acquisto in cooperativa, produrre in via provvisoria, l’estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell’alloggio nonché il contratto di appalto sottoscritto dall’iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell’atto pubblico di assegnazione dell’alloggio;

• In caso di costruzione in proprio occorre produrre in via immediata la concessione edilizia, il titolo

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di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva, entro 30 giorni dall’erogazione, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori.

ANTICIPO PER RISTRUTTURAZIONE:

• Modulo di richiesta di liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;

• Copia dell’atto attestante la proprietà dell’immobile da ristrutturare (estratto dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l’atto notarile da cui risulti la proprietà dell’abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali).

• Se gli interventi riguardano parti comuni dell’immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

• In caso di ristrutturazione della prima abitazione per i figli, allegare certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela;

• Copia delle fatture/bonifici attestanti le spese sostenute da non oltre sei mesi o i preventivi di spesa (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili e comunque non oltre i quattro mesi, le fatture relative).

• Nel caso in cui l’importo complessivo dei lavori superi l’importo di Euro 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all’esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria).

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta liquidazione, anche la seguente documentazione: • Richiesta di liquidazione sottoscritta, completa di codice IBAN, con l’indicazione dell’intestatario del conto;• recapito telefonico e/o indirizzo e-mail dell’Aderente.

IN CASO DI RICHIESTA DI TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE (INDIVIDUALE O COLLETTIVA):

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:• Modulo di trasferimento con l’indicazione del Fondo verso il quale trasferire la propria posizione,

l’indicazione dell’intestatario del conto e del codice IBAN della nuova forma pensionistica complementare (individuale o collettiva);

• Qualora l’aderente trasferisca la propria posizione individuale alla forma pensionistica complementare alla quale abbia facoltà di accesso in relazione ad una nuova attività lavorativa prima del periodo minimo di permanenza di due anni, l’Aderente dovrà documentare tale nuova attività e la nuova forma pensionistica.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di trasferimento, anche la seguente documentazione: • comunicazione scritta di richiesta di trasferimento con l’indicazione del Fondo verso il quale trasferire

la propria posizione, l’indicazione dell’intestatario del conto e del codice IBAN della nuova forma pensionistica complementare (individuale o collettiva);

• Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;• Copia del codice fiscale.

In ogni caso, per poter procedere al trasferimento, la Compagnia ha la necessità di ricevere da parte del Fondo Cessionario (Fondo ricevente) – confermante che il Fondo Pensione di destinazione rientra nella categoria disciplinata dal D.Lgs 252/2005 – apposita autorizzazione a procedere.

Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, l’Impresa si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento nei termini stabiliti.

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Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, l’Impresa provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro i termini stabiliti decorso i quali sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Art. 24 BENEFICIARIAl termine della Fase di Accumulo, sulla base di quanto indicato dall’Art. 11 “PRESTAZIONI” del “Decreto”, l’Aderente ha il diritto di percepire la prestazione pensionistica così come illustrata all’Art. 3 “PRESTAZIONI ASSICURATE” che precede.Ai sensi del comma 3 dell’Art. 14 “PERMANENZA NELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” del “Decreto”, in caso di decesso dell’Aderente prima che sia maturato il diritto alla prestazione pensionistica, la sua posizione individuale sarà corrisposta agli eredi o alle diverse persone indicate (“Beneficiari”) dall’Aderente stesso. In mancanza di eredi legittimi o dei Beneficiari, la posizione individuale verrà devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 25 CEDIBILITÀ, SEQUESTRABILITÀ E PIGNORABILITÀLe prestazioni pensionistiche così come le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) dell’Art. 13 “ANTICIPAZIONI” del Regolamento di “AVIVA VALORE FUTURO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE” sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli stessi istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 26 DUPLICATO DEL MODULO DI ADESIONEIn caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’esemplare del Modulo di Adesione della Compagnia, lo stesso Aderente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Art. 27 TITOLARITÀ DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVIFermo restando che i versamenti destinati ai Fondi Interni Assicurativi, al netto delle eventuali spese, sono investiti, convertiti in numero di quote, nei Fondi Interni Assicurativi medesimi, resta inteso che la titolarità dei Fondi Interni Assicurativi rimane di proprietà della Compagnia.

Art. 28 IMPOSTELe imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico dell’Aderente o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

Art. 29 TRASFORMAZIONEIl presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

Art. 30 ARROTONDAMENTOTutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Compagnia farà all’Aderente ed ai Beneficiari sono indicati con due decimali. L’arrotondamento della seconda cifra avviene con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

Art. 31 FORO COMPETENTEForo competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Aderente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.

In caso di controversia è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n.98, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia.

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1.2 FaSe di erogazione della rendita

Art. 1 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DELLA RENDITAIn caso di vita dell’Aderente alla scadenza della Fase di Accumulo, ovvero in epoca successiva in caso di prosecuzione volontaria della partecipazione ad “AVIVA VALORE FUTURO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE”, il capitale maturato a tale data sarà convertito totalmente o parzialmente in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in rate annuali posticipate.L’Aderente ha la possibilità di chiedere alla Compagnia che la rendita annua vitalizia rivalutabile venga corrisposta in rate posticipate di periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile.Tale richiesta dovrà essere effettuata con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data in cui l’Aderente matura il diritto alla prestazione pensionistica.

Come indicato all’Art. 10 “PRESTAZIONI PENSIONISTICHE” del Regolamento di “AVIVA VALORE FUTURO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE”, l’Aderente che ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima.

La rendita annua vitalizia si ottiene dividendo per 10.000 il montante maturato alla scadenza della Fase di Accumulo, al netto dell’eventuale quota da convertire in forma di capitale, e moltiplicando il risultato così ottenuto per i coefficienti di conversione in rendita riportati nella Sezione 1 dell’Allegato 2 “TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA” che segue.

La Compagnia ha la possibilità di variare i coefficienti di conversione di cui al successivo Allegato 2 secondo quanto riportato al successivo Art. 7 “RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE”.

La rendita annua vitalizia viene annualmente rivalutata sulla base di quanto disciplinato al punto A “MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA IN GODIMENTO”, dell’Allegato 1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” che segue.Nell’Allegato 2 “TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA” viene indicata la percentuale di riduzione in caso di rateazione semestrale, trimestrale e mensile della rendita.

La Compagnia si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza della Fase di Accumulo una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza, con evidenza dei relativi costi e coefficienti di conversione in rendita che risulteranno in vigore all’epoca della corresponsione della prestazione pensionistica.

Entro sessanta giorni dalla data di scadenza della Fase di Accumulo, l’Aderente ha la possibilità di richiedere, in alternativa all’erogazione di una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate, una delle seguenti forme di rendita rivalutabile erogabili in modo posticipato:a) una rendita annua certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia corrisposta all’Aderente per i primi

cinque o dieci anni e successivamente vitalizia. In caso di decesso dell’Aderente - nei primi cinque o dieci anni - la rendita verrà corrisposta alla persona da lui indicata quale Beneficiario designato. L’importo di tale rendita si rivaluterà, nella misura indicata nell’Allegato 1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” sia nel periodo in cui è corrisposta in modo certo, sia successivamente a tale periodo;

b) una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile, in misura minore, corrisposta all’Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per la quota di reversibilità scelta, alla persona da lui indicata quale Beneficiario designato. L’importo di tale rendita si rivaluterà, nella misura indicata nell’Allegato 1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” sia nel periodo in cui è corrisposta all’Aderente, sia, in caso di decesso, se corrisposta ai Beneficiari designati.

A scelta dell’Aderente la Compagnia può erogare, unitamente alla rendita, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del valore del capitale maturato, tenendo conto delle somme già erogate a titolo di anticipazione per le quali non si è provveduto al reintegro; in tale circostanza l’importo della rendita viene proporzionalmente ridotto. Anche questa richiesta dovrà essere effettuata almeno sessanta giorni prima rispetto alla data in cui si matura il diritto alla prestazione pensionistica.

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Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l’importo annuo della prestazione pensionistica, non si applica agli Aderenti che, sulla base della documentazione prodotta, risultano iscritti alla data del 28 aprile 1993 a Forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 e che non abbiano esercitato il diritto di riscatto totale a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione.Qualora l’importo annuo della rendita pensionistica, che si ottiene convertendo il 70% dell’intera posizione maturata alla scadenza della Fase di Accumulo al lordo delle eventuali anticipazioni non reintegrate, risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Aderente può richiedere la liquidazione in forma di capitale dell’intero importo maturato.

Le condizioni e le modalità di erogazione della rendita saranno effettuate in base alle norme in materia di previdenza integrativa individuale, in vigore all’epoca di erogazione della prestazione in forma di rendita.

Art. 2 DATA DI DECORRENZA DELLA RENDITALa data di decorrenza della rendita, coincide con la data di scadenza della Fase di Accumulo, indicata all’Art. 3.1 “PRESTAZIONI PENSIONISTICHE” della Sezione “FASE DI ACCUMULO” delle Condizioni Generali di Contratto, fatta salva la facoltà dell’Aderente di proseguire la contribuzione al Contratto oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore di una forma di previdenza complementare.

Art. 3 FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITALa Compagnia inizia a corrispondere la rendita all’Aderente in via posticipata: la prima rata viene perciò liquidata al termine del periodo di rateazione prescelto.Di conseguenza, in caso di decesso dell’Aderente, l’erogazione della rendita viene a cessare con l’ultima scadenza di rata precedente la data del decesso a meno che non ricorrano i presupposti per la liquidazione della rendita reversibile o certa.Non è possibile riscattare la rendita in corso di pagamento.

Art. 4 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITAPer tutti i pagamenti della Compagnia, l’Aderente deve preventivamente consegnare alla stessa i documenti, necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento. Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono:- pervenire all’Impresa, per il tramite del Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di

liquidazione;- essere inviate direttamente ad Aviva S.p.A., Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano - a mezzo di lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione:Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:• Modulo di richiesta di liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte

verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;• Certificato di pensione oppure della lettera di accettazione della richiesta di pensione da parte

dell’Ente Statale erogante ovvero documentazione comprovante l’acquisizione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza;

• Fotocopia del documento d’identità in corso di validità dell’Aderente;• Fotocopia del documento d’identità in corso di validità dell’eventuale Reversionario;• Fotocopia del documento d’identità in corso di validità dell’eventuale Beneficiario in caso di premorienza

durante il godimento della rendita certa• Eventuale autocertificazione che attesti lo stato di casalinga.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta liquidazione, anche la seguente documentazione:

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• Richiesta di liquidazione sottoscritta, completa di codice IBAN, con l’indicazione dell’intestatario del conto;• recapito telefonico e/o indirizzo e-mail dell’Aderente.

Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, l’Impresa si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento nei termini stabiliti.Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, l’Impresa provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro i termini stabiliti, decorso i quali sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Art. 5 COEFFICIENTI DI CONVERSIONEL’ammontare della rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo per i coefficienti di conversione come indicato all’Art. 1 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DELLA RENDITA” di questa sezione.

Tali coefficienti variano in base:- all’età dell’Aderente all’epoca della conversione,- alla generazione di appartenenza,- alla rateazione prescelta.

I coefficienti di conversione sono determinati tenendo conto:- della speranza di vita residua dell’Aderente, in base alle proiezioni demografiche adottate;- di un rendimento atteso pari allo 0,50% annuo (tasso tecnico), implicito nei coefficienti di conversione in

rendita, degli investimenti operati dalla Compagnia;- di un caricamento dell’1,25% sul valore capitale della rendita, per le spese sostenute dalla Compagnia in

fase di erogazione della rendita.

Conseguentemente a tali ipotesi, la rendita è determinata sin dall’inizio con la garanzia di un rendimento minimo pari al tasso tecnico.Come indicato al successivo Art. 7 “RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE” i coefficienti di conversione potrebbero essere rideterminati dalla Compagnia sulla base delle rilevazioni demografiche e delle condizioni finanziarie. In ogni caso tale rideterminazione dei coefficienti non avrà effetto nei casi indicati al successivo Art. 7 “RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE”.

Nell’Allegato 2 “TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA” che segue vengono riportati - distinti in base all’anno di nascita dell’Aderente - i coefficienti di conversione, per 10.000,00 Euro di capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo.

Qualora la rendita venga erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili, i coefficienti della tabella riportati nell’Allegato 2 “TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA” che segue dovranno essere ridotti rispettivamente del 1%, 1,5% o del 2%.

Art. 6 BASI DEMOGRAFICHE E FINANZIARIEL’elaborazione dei coefficienti di conversione è basata sull’adozione delle seguenti ipotesi:- IPOTESI DEMOGRAFICA: utilizzo di annualità vitalizie elaborate dalla Compagnia sulla base della Tavola

di mortalità IPS55U Impegni differiti, aggravata del 22% e ponderata 40% maschi/60% femmine;- IPOTESI FINANZIARIA: tasso di interesse composto e posticipato dello 0,50%.

Art. 7 RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONEI coefficienti di conversione sono determinati in base agli elementi demografici e finanziari indicati al precedente Art. 5 “COEFFICIENTI DI CONVERSIONE”.

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RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA PARTE DEMOGRAFICALa Compagnia provvederà ad adeguare la componente demografica assunta per il calcolo dei coefficienti, tenendo conto sia della variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall’ISTAT o da un qualificato organismo pubblico e sia dalle rilevazioni statistiche condotte su portafogli assicurativi.

I limiti e le condizioni per i quali è ammessa oggettivamente la rideterminazione e l’applicazione dei coefficienti di conversione così modificati, sono i seguenti:a) non abbia già avuto inizio l’erogazione della rendita;b) la rideterminazione dei coefficienti non avrà effetto sui soggetti, già Aderenti alla data di introduzione delle

stesse modifiche, che esercitano il diritto della prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

La Compagnia si riserva di rivedere, ed eventualmente modificare, i coefficienti di conversione, nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi. La rideterminazione dei coefficienti di conversione - che incide sull’ammontare della rendita erogabile all’Aderente - avrà effetto sul capitale costitutivo della rendita derivante dai contributi corrisposti anche precedentemente nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi.

RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA PARTE FINANZIARIAFermo restando l’obbligo per la Compagnia di osservare le disposizioni di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente paragrafo, la Compagnia stessa potrà modificare la base finanziaria utilizzata nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita alle condizioni previste dalla regolamentazione attuale vigente; i nuovi coefficenti così determinati avranno effetto unicamente sui versamenti successivi all’entrata in vigore della modifica stessa.

COMUNICAZIONE DA INVIARE ALL’ADERENTE IN CASO DI RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTILa Compagnia deve inviare almeno centoventi giorni prima della data di decorrenza delle variazioni una comunicazione contenente i nuovi coefficienti di conversione del capitale maturato ovvero il nuovo tasso di interesse garantito. Nella comunicazione verranno indicate le conseguenze economiche sulla prestazione di rendita.

Nell’ipotesi in cui le modifiche apportate comportino un peggioramento oggettivo della prestazione pensionistica prevista dal Contratto, l’Aderente ha la possibilità di accettare o rifiutare tali modifiche.Per accettare le modifiche non sarà necessario operare in alcun modo e, trascorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della Compagnia riguardo le modifiche che interverranno, tali modifiche si considereranno pienamente accettate.Per rifiutare le modifiche sarà sufficiente comunicare per iscritto alla Compagnia - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - che si intende avvalersi del diritto di trasferire la propria posizione individuale ad un’altra forma pensionistica complementare.Il trasferimento avverrà senza il pagamento di alcuna spesa secondo quanto previsto dall’Art. 17 “TRASFERIMENTI” della Sezione “FASE DI ACCUMULO” che precede.

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allegato 1 - clauSola di rivalutazione

Il presente Contratto - un piano assicurativo a premio ricorrente, destinato ad attuare una forma pensionistica complementare, come disciplinata dalla normativa sulla previdenza complementare - fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita, alle quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua del capitale in base alle condizioni di seguito indicate.

A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Interna Separata GEPI, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei Contratti che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della Gestione Interna Separata GEPI.

Il Contratto prevede due distinte fasi:• Fase di Accumulo: durante la quale viene costituito il capitale in base ai versamenti complessivamente

effettuati (piano di versamenti);• Fase di Erogazione della Rendita: durante la quale il capitale, maturato nella fase precedente, viene

utilizzato per l’erogazione di una rendita vitalizia.

FASE DI ACCUMULO:

A - MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONEIl beneficio finanziario attribuito al Contratto è pari al rendimento finanziario annuo, - conseguito dalla Gestione Interna Separata GEPI nell’esercizio costituito dai dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data in cui matura la rivalutazione determinato con i criteri indicati nel “REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA GEPI - diminuito di una commissione di gestione annua pari all’1,20%.

La misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario come sopra definito.Per ciascun versamento investito nella Gestione Interna Separata GEPI, nel corso della Fase di Accumulo, la Compagnia assicura un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%. La Compagnia garantisce la conservazione del Capitale Assicurato per tutta la Durata della Fase di Accumulo; pertanto, la misura annua di rivalutazione non potrà mai essere negativa.

B - RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE ASSICURATOAd ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato viene eventualmente rivalutato nei termini seguenti:- il capitale in vigore al precedente anniversario della data di decorrenza viene aumentato di un importo pari

al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione sopra indicata;- le quote di capitale derivanti dai conferimenti effettivamente effettuati (siano essi contributi periodici, versamenti

aggiuntivi, contributi datoriali, quote di TFR, trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari o versamenti derivanti da operazioni di Switch dai Fondi Interni Assicurativi) nei dodici mesi precedenti l’anniversario in cui viene effettuata la rivalutazione vengono invece aumentate dell’interesse derivante dalla capitalizzazione delle stesse quote di capitale, secondo la misura di rivalutazione sopra indicata, per il tempo trascorso tra la data di investimento di ogni singolo pagamento ed il suddetto anniversario;

- la somma dei due precedenti importi è diminuita delle eventuali “quote” di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata, tramite Riscatti, anticipazione e operazioni di Switch verso i Fondi Interni Assicurativi, effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuno rivalutato in pro rata per il tempo trascorso tra la data di disinvestimento e la ricorrenza annua del Contratto.

Il capitale verrà rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A.

C - RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RISCATTO, DI TRASFERIMENTO, DI ANTICIPAZIONE, DI DECESSO DELL’ADERENTE, DI TERMINE DELLA FASE DI ACCUMULOIn caso di riscatto, di trasferimento ad altra forma pensionistica, di anticipazione, di decesso dell’Aderente ovvero di termine della Fase di Accumulo, sempre che la data di pervenimento in Compagnia della richiesta di riscatto, trasferimento, anticipazione, decesso dell’Aderente ovvero di scadenza della Fase di Accumulo,

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non coincida con uno degli anniversari della data di decorrenza, il capitale assicurato viene eventualmente rivalutato nei termini seguenti:- il capitale in vigore al precedente anniversario della data di decorrenza viene aumentato dell’interesse

derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso, secondo l’eventuale misura annua di rivalutazione - di cui al punto A - in vigore nel mese in cui cade la data di riferimento - relativa all’evento interessato - per il tempo trascorso tra il suddetto anniversario e la data di riferimento di cui sopra.

- le quote di capitale derivanti dai premi pagati (siano essi contributi periodici, versamenti aggiuntivi, contributi datoriali, quote di TFR, trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari o derivanti da operazioni di Switch nella Gestione Interna Separata) nel periodo compreso tra il suddetto anniversario e la data di riferimento citata - relativa all’evento interessato - vengono invece aumentate dell’interesse derivante dalla capitalizzazione delle stesse quote di capitale, secondo l’eventuale misura di rivalutazione fissata a norma del punto A, in vigore nel mese in cui cade la data di ricevimento di cui sopra, per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra la data di ogni singolo pagamento e la suddetta data di riferimento di cui sopra.

- la somma dei due precedenti importi è diminuita delle eventuali “quote” di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata, nel periodo compreso tra il suddetto anniversario e la data di pervenimento della richiesta citata, ciascuna rivalutata in pro rata per il tempo trascorso tra la data di disinvestimento e la data di ricevimento della richiesta da parte della Compagnia.

FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA:

A - MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA IN GODIMENTOIl beneficio finanziario da attribuire alla rendita in godimento è pari al rendimento finanziario annuo, - conseguito dalla Gestione Interna Separata GEPI nell’esercizio costituito dai dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l’anniversario della data di decorrenza del pagamento della rendita, determinato con i criteri indicati nel “REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “POLIZZE PENSIONISTICHE INDIVIDUALI GEPI” - diminuito di una commissione applicata in misura fissa e pari allo 0,75%.La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico dello 0,50%, la differenza tra il beneficio finanziario e il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita iniziale.

B - RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA ANNUA VITALIZIA DURANTE IL GODIMENTOAd ogni anniversario della data di decorrenza della rendita in godimento, la rendita annua all’anniversario della data di decorrenza della rendita immediatamente precedente viene aumentata di un importo pari al prodotto della rendita stessa per la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A.

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allegato 2 - tabelle dei coeFFicienti di converSione in rendita

PremessaPer elaborare i coefficienti di conversione in rendita è stata adottata la tavola di sopravvivenza IPS55U per impegni differiti (aggravata del 22% e ponderata 40% maschi/60% femmine) che richiede la rettifica dell’età effettiva dell’Aderente attraverso un Fattore di adeguamento riportato nella sottostante tabella e determinato in funzione della Generazione di appartenenza dell’Aderente stesso; l’età di calcolo viene quindi determinata sommando algebricamente all’età effettiva dell’Aderente il fattore di adeguamento della rispettiva generazione di appartenenza.

Generazione di appartenenza Fattore di Adeguamento

Fino al 1926 +3Dal 1927 al 1939 +2Dal 1940 al 1948 +1Dal 1949 al 1960 0Dal 1961 al 1970 -1Dal 1971 -2

Di seguito vengono riportate le Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita pagabile in rate posticipate espresse per Euro 10.000,00 di capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo; di seguito le ipotesi utilizzate nell’elaborazione dei coefficienti:

Tavola utilizzata: IPS55U per impegni differiti aggravata del 22% e ponderata 40% maschi / 60% femmineTasso di interesse composto implicito: 0,50%Spese di erogazione della rendita: 1,25%Spese di frazionamento della rendita: 1,00% frazionamento semestrale 1,50% frazionamento trimestrale 2,00% frazionamento mensile

Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata(pagabile in rate posticipate)

Età calcolo RATEAZIONE DELLA RENDITA PER 10.000€ DI CAPITALEAnni annuale semestrale trimestrale mensile55 311,26 308,15 306,59 305,03 56 319,30 316,11 314,51 312,91 57 327,79 324,51 322,87 321,23 58 336,76 333,39 331,71 330,02 59 346,26 342,80 341,07 339,33 60 356,33 352,77 350,99 349,20 61 367,02 363,35 361,51 359,68 62 378,34 374,56 372,66 370,77 63 390,36 386,46 384,50 382,55 64 403,13 399,10 397,08 395,07 65 416,73 412,56 410,48 408,40 66 431,20 426,89 424,73 422,58 67 446,66 442,19 439,96 437,73 68 463,20 458,57 456,25 453,94 69 480,91 476,10 473,70 471,29 70 499,92 494,92 492,42 489,92 71 520,32 515,12 512,52 509,91 72 542,27 536,85 534,14 531,42 73 566,04 560,38 557,55 554,72 74 591,85 585,93 582,97 580,01 75 619,91 613,71 610,61 607,51

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Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediatapagabile in modo certo nei primi 5 anni

(pagabile in rate posticipate)

Età calcolo RATEAZIONE DELLA RENDITA PER 10.000€ DI CAPITALEAnni annuale semestrale trimestrale mensile55 311,05 307,94 306,38 304,83 56 319,06 315,87 314,27 312,68 57 327,51 324,23 322,60 320,96 58 336,44 333,08 331,39 329,71 59 345,89 342,43 340,70 338,97 60 355,89 352,33 350,55 348,77 61 366,49 362,83 360,99 359,16 62 377,71 373,93 372,04 370,16 63 389,60 385,70 383,76 381,81 64 402,23 398,21 396,20 394,19 65 415,65 411,49 409,42 407,34 66 429,91 425,61 423,46 421,31 67 445,11 440,66 438,43 436,21 68 461,33 456,72 454,41 452,10 69 478,67 473,88 471,49 469,10 70 497,22 492,25 489,76 487,28 71 517,09 511,92 509,33 506,75 72 538,41 533,03 530,33 527,64 73 561,36 555,75 552,94 550,13 74 586,12 580,26 577,33 574,40 75 612,80 606,67 603,61 600,54

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Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediatapagabile in modo certo nei primi 10 anni

(pagabile in rate posticipate)

Età calcolo RATEAZIONE DELLA RENDITA PER 10.000€ DI CAPITALEAnni annuale semestrale trimestrale mensile55 310,36 307,26 305,70 304,15 56 318,27 315,09 313,50 311,90 57 326,58 323,31 321,68 320,05 58 335,35 332,00 330,32 328,64 59 344,60 341,15 339,43 337,71 60 354,36 350,82 349,04 347,27 61 364,67 361,02 359,20 357,38 62 375,55 371,79 369,92 368,04 63 387,03 383,16 381,22 379,29 64 399,16 395,17 393,17 391,18 65 412,00 407,88 405,82 403,76 66 425,58 421,32 419,20 417,07 67 439,96 435,56 433,36 431,16 68 455,19 450,64 448,36 446,09 69 471,32 466,61 464,25 461,89 70 488,38 483,50 481,05 478,61 71 506,40 501,34 498,80 496,27 72 525,41 520,16 517,53 514,90 73 545,48 540,03 537,30 534,57 74 566,65 560,98 558,15 555,32 75 588,90 583,01 580,07 577,12

Esempi di coefficienti di conversione in rendita vitalizia reversibile(pagabile in rate posticipate)

Età di calcolo testa primaria: 67 anniEtà di calcolo testa reversionaria: 65 anni

Rateazione rendita Reversibilità 100% Reversibilità 60%annuale 360,32 390,52

semestrale 356,72 386,61trimestrale 354,92 384,66

mensile 353,11 382,71

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2. REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVOAVIVA PREVIDENZA EQUITY

Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PREVIDENZA EQUITY

La Compagnia di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari raggruppati nel Fondo Interno Assicurativo, denominato Aviva Previdenza Equity.

Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio separato rispetto al patrimonio della Compagnia di Assicurazione ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito, con gli effetti di cui all’art. 2117 del Codice Civile, in conformità con le norme stabilite dall’IVASS con la Circolare 474/D e con il Provvedimento n. 2472 del 10 novembre 2006 e successive modificazioni.

Il Fondo Interno Assicurativo è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo Art. 4 “COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE”.

La Compagnia di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno all’Aderente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dall’Aderente all’atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione del Fondo Interno Assicurativo con altri Fondi Interni Assicurativi aventi analoghe caratteristiche, secondo quanto indicato nell’Art. 10, senza oneri o spese.Qualora la Compagnia di Assicurazione intenda dar corso all’operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione all’Aderente.

Il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all’importo delle Riserve Matematiche costituite dalla Compagnia di Assicurazione per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.La valuta di denominazione del Fondo Interno Assicurativo è l’Euro.

Art. 2 SCOPO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVOLo scopo del Fondo è di consentire una elevata rivalutazione del capitale nel lungo periodo, derivante da investimenti orientati principalmente nel comparto azionario, con possibile variablità dei risultati nel tempo.

Art. 3 PROFILI DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVOIl grado di rischio del Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio dello stesso e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nel Fondo Interno Assicurativo, nonché dall’eventuale rischio di cambio.

Il profilo di rischio del Fondo è il seguente: Alto.

In particolare, l’investimento nel Fondo Interno Assicurativo è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri del Fondo stesso e comunque indirettamente quale effetto della sottoscrizione di quote di OICR, ai seguenti profili di rischio:• il rischio di prezzo, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a

questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);

• il rischio di interesse, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;

• il rischio di controparte, tipico dei titoli di debito e degli strumenti finanziari derivati, connesso• all’eventualità che l’emittente o la controparte del derivato, per effetto di un deterioramento della sua

solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale;• il rischio di liquidità, correlato all’attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in

moneta senza perdita di valore;

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• il rischio di cambio, per le attività denominate in valute diverse dall’Euro;• il rischio Paesi emergenti, per la quota di portafoglio (al più significativa) investita in queste aree

geografiche.

Art. 4 COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTELa costituzione delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dalla Compagnia di Assicurazione in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dalla Compagnia di Assicurazione in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo Interno Assicurativo del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

Art. 5 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI La caratteristica principale del Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dalla Compagnia di Assicurazione in quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) di natura azionaria armonizzati e in misura contenuta in OICR azionari non armonizzati. È previsto l’investimento in titoli azionari denominati in qualsiasi valuta.

Gli OICR utilizzati avranno le seguenti caratteristiche: sono denominati principalmente in Euro, Dollari Statunitensi ed altre valute internazionali, non distribuiscono i proventi (anche se non si esclude la possibilità di utilizzare in futuro OICR a distribuzione di proventi) sono diversificati per classe di investimento, area geografica (almeno prevalentemente in Europa, Nord America e Pacifico) ed altri fattori di rischio, permettendo in tal modo l’efficiente gestione del portafoglio in funzione dell’asset allocation.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono il Fondo Interno Assicurativo sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo ed alla loro solidità finanziaria.

L’investimento in depositi bancari ha carattere residuale.Non potranno essere assegnati al Fondo Interno Assicurativo strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo del Fondo Interno Assicurativo e la loro ripartizione verrà effettuata in base ai criteri di investimento indicati nel successivo art. 6.Nella gestione potrà essere fatto ricorso all’utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell’investimento.

L’eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio del Fondo Interno Assicurativo nel rispetto comunque delle disposizioni introdotte dal Regolamento IVASS n. 36/2011 e sue successive modifiche. L’impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR istituiti o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA o da Società appartenenti al Gruppo UniCredit. L’investimento in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o Società del Gruppo Aviva potrà avere carattere contenuto.La Compagnia di Assicurazione si riserva di affidare la gestione del Fondo Interno Assicurativo e le relative scelte di investimento a Società appartenenti al Gruppo Aviva, o a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation.

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La Compagnia di Assicurazione ha comunque l’esclusiva responsabilità nei confronti degli Aderenti per l’attività di gestione del Fondo.Il Fondo Interno Assicurativo attualmente investe gli attivi in OICR esenti da imposizione fiscale; pertanto sul Fondo non maturerà alcun credito di imposta.

Tuttavia, qualora il Fondo Interno Assicurativo investa in OICR soggetti a imposizione fiscale, gli eventuali crediti d’imposta maturati nel Fondo verranno trattenuti dalla Compagnia di Assicurazione e pertanto non andranno a beneficio degli Aderenti.Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale.

Art. 6 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PREVIDENZA EQUITYLa Compagnia di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo Aviva Previdenza Equity secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO MINIMO MASSIMOAzionario 90% 100%

Liquidità 0% 10%

Il benchmark (parametro di riferimento oggettivo confrontabile) adottato nella gestione del Fondo Interno Assicurativo è composto da:– 100% MSCI AC WORLD (principali mercati azionari mondiali).

L’obiettivo della gestione è quello di massimizzare il rendimento attraverso una gestione attiva degli investimenti del Fondo Interno Assicurativo rispetto al proprio parametro di riferimento, al fine di ottimizzare la strategia gestionale. Il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

Art. 7 SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVOLe spese a carico del Fondo Interno Assicurativo, trattenute giornalmente dalla Compagnia di Assicurazione, sono rappresentate da:a) Commissione di gestione applicata dalla Compagnia di Assicurazione: viene trattenuta giornalmente ed

incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo stesso; è applicata sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo dei punti che seguono, ed è pari al 2,25 % su base annua.

b) Le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli Aderenti;c) gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse;d) il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;e) la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione ed allo svolgimento dell’incarico di

Responsabile del PIP.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquistate e le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Art. 8 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONEMODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo stesso.Il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al precedente Art. 7 “SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO”.Le attività e le passività di pertinenza del Fondo Interno Assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente.

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AVIVA VALORE FUTURO - Condizioni Generali - 33 di 45

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, la Compagnia di Assicurazione considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

Il valore unitario delle quote viene pubblicato quotidianamente su un principale quotidiano finanziario a diffusione nazionale, indicato nella Nota Informativa e sul sito internet www.avivaitalia.it. La Compagnia di Assicurazione si riserva, previo avviso all’aderente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo.

TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo è determinato quotidianamente dall’Impresa di Assicurazione utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo stesso il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione, ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.Le disponibilità liquide sono determinate in base al loro valore nominale.

Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, l’esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all’orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo è convenzionalmente fissato ad Euro 5,00.

Art. 9 REVISIONE CONTABILEAnnualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Compagnia di Assicurazione redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno Assicurativo.Entro un mese dalla data di redazione del rendiconto della gestione, il Fondo Interno Assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo Speciale di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, e successive modificazioni che attesta la rispondenza del Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote. In particolare si precisa che la Società di Revisione dovrà esprimere con un’apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d’investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno Assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

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3. REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVIAVIVA PIP AZIONARIO - AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO

Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVIAviva S.p.A. (di seguito “la Compagnia”) ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie suddiviso e diversificato in Fondi Interni Assicurativi, denominati AVIVA PIP AZIONARIO ED AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO.

Le risorse di ciascun Fondo Interno costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto al patrimonio della Compagnia ed a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito, con gli effetti di cui all’art. 2117 del Codice Civile e non sono distraibili dal fine previdenziale al quale sono destinate.

Il valore del patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all’importo delle Riserve Matematiche costituite dalla Compagnia per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La Compagnia si riserva di affidare la gestione dei Fondi Interni Assicurativi e le relative scelte di investimento a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation. La Compagnia ha comunque l’esclusiva responsabilità nei confronti degli Aderenti per l’attività di gestione dei Fondi.

La valuta di denominazione di ciascun Fondo Interno è l’Euro.

Art. 2 SCOPO DEI FONDI INTERNILo scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è quello di consentire la rivalutazione del capitale nel medio - lungo periodo.

Art. 3 PROFILI DI RISCHIO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVIIl grado di rischio dei Fondi Interni dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi nonché dall’eventuale rischio di cambio per le attività denominate in valute estere.

Il profilo di rischio di ciascun Fondo è il seguente:Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP AZIONARIO : medio altoFondo Interno Assicurativo AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO : medio basso

In particolare l’investimento nei Fondi Interni Assicurativi è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri di ciascun Fondo, ai seguenti profili di rischio:- il rischio di prezzo, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a

questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);

- il rischio di interesse, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;

- il rischio di controparte, tipico dei titoli di debito, connesso all’eventualità che l’emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale;

- il rischio di liquidità, correlato all’attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;

- il rischio di cambio, per le attività denominate in valute diverse dall’Euro.

Art. 4 COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTEI Fondi Interni Assicurativi sono suddivisi in quote.La costituzione delle quote viene effettuata dalla Compagnia in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo.

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AVIVA VALORE FUTURO - Condizioni Generali - 35 di 45

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Compagnia in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo Interno del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

Art. 5 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PIP AZIONARIO La Compagnia investe gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP AZIONARIO in titoli azionari dell’area Europa secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO MINIMO MASSIMOLiquidità 0% 10%

Azionario* 90% 100%

* La componente azionaria del Fondo può essere costituita in misura residuale da OICR.

È prevista la possibilità di investire gli attivi del Fondo Interno Assicurativo in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del medesimo Gruppo.

Gli eventuali crediti di imposta maturati sul Fondo Interno Assicurativo saranno trattenuti dalla Compagnia.

Non è previsto l’investimento in strumenti finanziari non quotati.

L’investimento in strumenti finanziari derivati è ammesso per fini di copertura o per pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno e, comunque, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Provvedimento IVASS 297/1996 e successive modifiche.

Il benchmark adottato nella gestione del Fondo AVIVA PIP AZIONARIO è:- MSCI Europe (Investimenti Azionari area Euro)

L’obiettivo della gestione è quello di massimizzare il rendimento del Fondo Interno rispetto al proprio parametro di riferimento, al fine di ottimizzare la strategia gestionale. Il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

Art. 6 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO

La Compagnia investe gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO prevalentemente in titoli di debito governativi e/o in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO MINIMO MASSIMOLiquidità 0% 10%

Azionario* 0% 30%

Obbligazionario 70% 100%

In particolare, il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo potrà essere investito in strumenti finanziari di vario genere tra i quali titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, Zero coupon, strumenti del mercato monetario denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che internazionali, liquidità ed in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

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AVIVA VALORE FUTURO - Condizioni Generali - 36 di 45

Nel corso del Contratto, gli investimenti in OICR potranno avere, mediamente, un peso del 10% circa del patrimonio del Fondo Interno.

Gli OICR utilizzati, scelti sia fra quelli di diritto comunitario che di diritto estero che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611 - come modificata dalla Direttiva CEE 88/220 - hanno le seguenti caratteristiche: sono denominati in Euro, non distribuiscono i proventi e sono diversificati per classe di investimento, area geografica ed altri fattori di rischio, permettendo in tal modo l’efficiente gestione del portafoglio in funzione dell’asset allocation.

È prevista la possibilità di investire gli attivi del Fondo Interno Assicurativo in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del medesimo Gruppo.

Gli eventuali crediti di imposta maturati sul Fondo Interno Assicurativo saranno trattenuti dalla Compagnia.

Non è previsto l’investimento in strumenti finanziari non quotati.

L’investimento in strumenti finanziari derivati è ammesso per fini di copertura o per pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo e, comunque, nel rispetto delle disposizioni introdotte dal Provvedimento IVASS 297/1996 e successive modifiche.

Il benchmark adottato nella gestione del Fondo AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO è composto da:- 90% JPM Global Govt Bond EMU LC (Investimento Obbligazionario Governativo area Euro)- 10% JPM Cash 3m (Investimento Monetario area Euro)

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo “a proporzioni costanti” in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.L’obiettivo della gestione è quello di massimizzare il rendimento del Fondo Interno rispetto al proprio parametro di riferimento, al fine di ottimizzare la strategia gestionale. Il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

Art. 7 SPESE ED ONERI A CARICO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVISono a carico di ciascun Fondo Interno Assicurativo:a) la commissione di gestione annua. Tale commissione, trattenuta giornalmente dalla Compagnia, è

applicata sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno, al netto di tutte le passività, comprese le spese di cui alle successive lettere del presente articolo, ed è pari a:- Fondo Interno AVIVA PIP AZIONARIO: 2,00%- Fondo Interno AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO: 1,50%;

b) Le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli Aderenti;c) gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse;d) il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;e) la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione ed allo svolgimento dell’incarico di

Responsabile del PIP.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquistate e le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Art. 8 VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO INTERNO E CALCOLO DELLA QUOTALe attività in cui sono investite le disponibilità di ciascun Fondo Interno Assicurativo sono valutate come segue:- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati avviene sulla base del prezzo

di riferimento del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, dell’ultimo prezzo di riferimento disponibile;- le quote di OICR sono valutate al loro valore ufficiale nel giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla

base dell’ultima quotazione ufficiale precedente;

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AVIVA VALORE FUTURO - Condizioni Generali - 37 di 45

- le attività denominate in valute estere sono convertite in Euro, in quanto valuta di denominazione di ciascun Fondo Interno, sulla base dei tassi di cambio correnti al giorno di valorizzazione.

Il valore del patrimonio netto di ciascun Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività detratte le spese e gli oneri di cui al precedente Art. 7 “SPESE E ONERI A CARICO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI”.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo, è pari al valore netto complessivo di ciascun Fondo diviso per il numero complessivo delle quote dello stesso, alla data di valorizzazione.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo è calcolato quotidianamente dalla Compagnia in base ai valori rilevati il secondo giorno precedente la data di calcolo a cui, quindi, occorre fare riferimento come giorno di valorizzazione della singola quota e delle attività dei Fondi.

La valorizzazione delle quote dei Fondi non viene effettuata nei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali ed internazionali.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno è pubblicato sul quotidiano finanziario indicato nella nota informativa e sul sito internet www.aviva.it.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene convenzionalmente fissato in Euro 5,00.

Art. 9 REVISIONE CONTABILEAnnualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Compagnia redige il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno.Ciascun Fondo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo Speciale di cui al Decreto Legislativo 24/02/1998 n. 58, art. 161, e successive modificazioni che attesta la rispondenza di ciascun Fondo al presente Regolamento e certifica l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote. In particolare la Società di Revisione dovrà esprimere con un’apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d’investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività di ciascun Fondo Interno Assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione dell’Aderente presso la sede della Compagnia, ultimata la verifica della Società di Revisione e, comunque, non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

Art. 10 MODIFICHE AL REGOLAMENTO E FUSIONE DEI FONDI INTERNIIl presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l’esclusione di quelli meno favorevoli per l’Aderente.In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all’Aderente.

È ammessa la possibilità di fusione di ciascun Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo della Compagnia avente caratteristiche del tutto similari.In tal caso, la Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione all’Aderente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni interessati dall’operazione, l’indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione.

La Compagnia provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l’Aderente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione.

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4. REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI AVIVA PIP BILANCIATO – AVIVA PIP FLESSIBILE

Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVIAviva S.p.A. (di seguito l’Impresa di Assicurazione) ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari raggruppati nei Fondi Interni Assicurativi denominati AVIVA PIP BILANCIATO e AVIVA PIP FLESSIBILE.

Le risorse di ciascun Fondo costituiscono patrimonio separato rispetto al patrimonio dell’Impresa di Assicurazione ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito, con gli effetti di cui all’art.2117 del Codice Civile.I Fondi Interni Assicurativi sono ripartiti in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo Art. 4 “COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE”.

L’Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno all’Aderente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dall’Aderente all’atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione di ciascun Fondo Interno Assicurativo con altri Fondi Interni Assicurativi aventi analoghe caratteristiche.Qualora l’Impresa di Assicurazione intenda dar corso all’operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione all’Aderente.

Il valore del patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all’importo delle Riserve Matematiche costituite dall’Impresa di Assicurazione per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La valuta di denominazione del Fondo Interno Assicurativo è l’Euro.

Art. 2 SCOPO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVILo scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è di consentire la rivalutazione del capitale nel medio lungo periodo.

Art. 3 PROFILI DI RISCHIO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVIIl grado di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio dello stesso e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nel Fondo Interno Assicurativo, nonché dall’eventuale rischio di cambio.

Il profilo di rischio di ciascun Fondo è il seguente: Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP BILANCIATO: Medio altoFondo Interno Assicurativo AVIVA PIP FLESSIBILE: Medio.

In particolare, l’investimento nei Fondi Interni Assicurativi è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri del Fondo stesso e comunque indirettamente quale effetto della sottoscrizione di quote di OICR, ai seguenti profili di rischio:• il rischio di prezzo, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a

questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);

• il rischio di interesse, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;

• il rischio di controparte, tipico dei titoli di debito, connesso all’eventualità che l’emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale;

• il rischio di liquidità, correlato all’attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;

• il rischio di cambio, per le attività denominate in valute diverse dall’Euro.

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Art. 4 COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTELa costituzione delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dall’Impresa di Assicurazione in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.La cancellazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dall’Impresa di Assicurazione in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo stesso.La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo Interno Assicurativo del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

Art. 5 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTILa caratteristica principale di ciascun Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dall’Impresa di Assicurazione in quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220 ed eventualmente in strumenti finanziati di vario genere, tra i quali, titoli azionari, titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, zero coupon, strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazioni sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità.

Gli OICR utilizzati avranno le seguenti caratteristiche: sono denominati in Euro o nelle principali valute oggetto di transazione sui mercati internazionali, non distribuiscono i proventi (anche se non si esclude la possibilità di utilizzare in futuro OICR a distribuzione di proventi) sono diversificati per classe di investimento, area geografica e altri fattori di rischio, permettendo in tal modo l’efficiente gestione del portafoglio in funzione dell’asset allocation.

L’investimento in strumenti finanziari o monetari di uno stesso emittente non può essere effettuato per un valore superiore al 10% del totale delle attività assegnate a ciascun fondo, con esclusione dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea ovvero emessi da enti soprannazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri. Sono inoltre esclusi i titoli di debito emessi da altri Stati della zona A ai quali sia stato attribuito un rating pari a “AAA” o equivalente.

Non potranno essere assegnati ai Fondi Interni Assicurativi strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo e la loro ripartizione verrà effettuata in base ai criteri di investimento indicati rispettivamente nel successivo art. 6 e art. 7.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono ciascun Fondo Interno Assicurativo sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo ed alla loro solidità finanziaria.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all’utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell’investimento.L’eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio di ciascun Fondo Interno Assicurativo nel rispetto comunque delle disposizioni introdotte dal provvedimento IVASS n. 297/1996 e sue successive modifiche. L’impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Inoltre si prevede la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA o da Società appartenenti al Gruppo UniCredit Banca.

L’Impresa di Assicurazione si riserva di affidare la gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo e le relative scelte di investimento a Società appartenenti al Gruppo Aviva, o a qualificate Società di Gestione del

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Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation.L’Impresa di Assicurazione ha comunque l’esclusiva responsabilità nel confronto dei Contraenti per l’attività di gestione dei Fondi.

Ciascun Fondo Interno Assicurativo attualmente investe gli attivi in OICR esenti da imposizione fiscale; pertanto sui Fondi non maturerà alcun credito di imposta.Tuttavia, qualora il Fondo Interno Assicurativo investa in OICR soggetti a imposizione fiscale, gli eventuali crediti d’imposta maturati nel Fondo verranno trattenuti dall’Impresa di Assicurazione e pertanto non andranno a beneficio dei Contraenti.Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale.

Le eventuali somme retrocesse all’Impresa di Assicurazione dalle società di gestione del risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

Art. 6 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PIP BILANCIATOL’Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP BILANCIATO secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO MINIMO MASSIMOLiquidità 0% 10%

Monetario 10% 50%Obbligazionario 10% 50%

Azionario 30% 60%

Il benchmark adottato nella gestione del Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP BILANCIATO è composto da:– 12% MSCI North America TR (investimenti azionari area Nord America)– 20% MSCI Europe TR (investimenti azionari area Europa)– 30% JP Morgan Global Govt Bond EMU LC(investimenti obbligazionari area EMU)– 30% JP Morgan Cash EMU 6m (investimenti monetari area Euro)– 8% MSCI Pacific(investimenti azionari area Pacifico)

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo “a proporzioni costanti” in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.L’obiettivo della gestione è quello di massimizzare il rendimento attraverso una gestione attiva degli investimenti del Fondo Interno assicurativo rispetto al proprio parametro di riferimento, al fine di ottimizzare la strategia gestionale. Il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

Art. 7 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PIP FLESSIBILEL’Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP FLESSIBILE secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO MINIMO MASSIMOLiquidità 0% 10%

Monetario 0% 100%Obbligazionario 0% 100%

Azionario 0% 50%

L’indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo Interno Assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.

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Art. 8 SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVILe spese a carico di ciascun Fondo Interno Assicurativo, trattenute giornalmente dall’Impresa di Assicurazione, sono rappresentate da:a) commissione di gestione applicata dall’Impresa di Assicurazione: viene trattenuta giornalmente ed

incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo stesso; è applicata sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo dei punti che seguono, ed è pari a:– Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP BILANCIATO:1,85 % su base annua– Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP FLESSIBILE: 1,70% su base annua;

b) le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli Aderenti;c) gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse; d) il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;e) la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione ed allo svolgimento dell’incarico di

Responsabile del PIP.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquistate e le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Art. 9 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONEMODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo stesso.Il patrimonio netto giornaliero di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al precedente Art. 8 “SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI”.Le attività e le passività di pertinenza di ciascun Fondo Interno Assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente.Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, l’Impresa di Assicurazione considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato su un principale quotidiano finanziario a diffusione nazionale, indicato nella Nota Informativa. L’Impresa di Assicurazione si riserva, previo avviso all’Aderente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo.

TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo è determinato quotidianamente dall’Impresa di Assicurazione utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo stesso il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti ciascun Fondo Interno Assicurativo, l’esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all’orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

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Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno Assicurativo è pubblicato sul quotidiano finanziario indicato nella nota informativa e sul sito internet www.aviva.it.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo è convenzionalmente fissato ad Euro 5,00.

Art. 10 REVISIONE CONTABILEAnnualmente, alla chiusura di ogni esercizio, l’Impresa di Assicurazione redige il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo.Entro un mese dalla data di redazione del rendiconto della gestione, ciascun Fondo Interno Assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo Speciale di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, e successive modificazioni che attesta la rispondenza del Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote. In particolare si precisa che la Società di Revisione dovrà esprimere con un’apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d’investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività dei Fondi Interni Assicurativi nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote dei Fondi alla fine di ogni esercizio.Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione dell’Aderente presso la sede dell’Impresa di Assicurazione ultimata la verifica della Società di Revisione e comunque non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

Art. 11 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVIIl presente Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l’esclusione di quelli meno favorevoli per l’Aderente.In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all’Aderente.Come indicato al precedente punto 1. del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione di ciascun Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo dell’Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto similari.In tal caso, l’Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione all’Aderente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni Assicurativi interessati dall’operazione, l’indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno Assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione.L’Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l’Aderente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno Assicurativo originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione.Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per l’Aderente.

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5. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATADENOMINATA GEPI

Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA GEPI L’Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi dalla stessa detenuti, denominato GEPI, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all’importo delle Riserve Matematiche costituite dall’Impresa di Assicurazione per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

L’Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno all’Aderente, potrà procedere alla fusione della Gestione Separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.Qualora l’Impresa di Assicurazione intenda dar corso all’operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione all’Aderente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell’ISVAP.

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’Euro.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2 PARTECIPANTI ALLA GESTIONE SEPARATANella Gestione GEPI confluiranno le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni. Alla Gestione Separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto a prestazioni rivalutabili.

Art. 3 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTOLa Gestione GEPI ha come obiettivo l’ottenimento di un rendimento lordo coerente con l’andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un’ottica di medio periodo nel rispetto dell’equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.

Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività, con i limiti quantitativi di cui alla Tabella riportata nell’Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi o sovranazionali, titoli obbligazionari di emittenti corporate, comprese le obbligazioni strutturate di credito che prevedano almeno il rimborso del capitale a scadenza, con un rating maggiore o uguale a Investment Grade. Nel comparto obbligazionario sono ricompresi anche gli investimenti nel mercato monetario, quali a titolo esemplificativo, obbligazioni di emittenti governativi e corporate a breve termine, depositi bancari e certificati di deposito (obbligazionario governativo ed obbligazionario corporate).

L’acquisto di titoli obbligazionari corporate non Investment Grade è ammesso in misura residuale. - Titoli azionari quotati sui principali mercati regolamentati europei ed internazionali;- Investimenti Alternativi e altro quali: OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un

mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi, partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa di settore.

L’area geografica di riferimento prevalente è l’Area Euro e, in misura residuale altri paesi dell’Area OCSE.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto

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comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L’utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25, in misura non superiore al 10% dell’ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell’esercizio precedente.

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

Art. 4 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATAL’Impresa di Assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Limiti di investimento GEPI

Limiti

Obbligazionario governativo(*)Titoli di Stato AAA e SupranationalTitoli di stato italianoAltri titoli di stato con rating maggiore, uguale A-

≥ 0%≥ 50%≥ 0%

≤ 50%≤ 95%≤ 10%

Obbligazionario Corporate(**) Titoli Corporate ≥ 0% ≤ 15%

Azionario(**) Azionario ≥ 0% ≤ 5%

Investimenti Alternativi/AltroInvestimenti alternativiFondi Private e Immobiliari

≥ 0%≥ 0%

≤ 2%≤ 5%

Derivati e strutturati ≥ 0% ≤ 10%

(*) Nel comparto Obbligazionario Governativo non sono previsti investimenti in quote di OICR.(**) L’investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l’acquisto di OICR armonizzati.

Art. 5 PERIODO DI OSSERVAZIONE E TASSO MEDIO DI RENDIMENTO Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata è annuale.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è calcolato con periodicità mensile ed è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l’attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione. Il trasferimento di attività dal patrimonio dell’impresa alla gestione separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.

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Art. 6 SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATALe spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente dalle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata;

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7 REVISIONE CONTABILELa Gestione Separata GEPI è sottoposta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la Società di Revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa

vigente ed al presente regolamento;- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di

osservazione;- l’adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto

alle riserve matematiche dell’Impresa di Assicurazione;- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata alla normativa

vigente.

Art. 8 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATAIl presente Regolamento della Gestione Separata può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l’esclusione di quelli meno favorevoli per l’Aderente.

Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione Separata con altra Gestione Separata dell’Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto similari.In tal caso, l’Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione all’Aderente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall’operazione, l’indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione Separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione Separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione.L’Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l’Aderente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione derivante dalla fusione.Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per l’Aderente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell’ISVAP.

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Forme pensionistiche complementari individualiattuate mediante contratti di assicurazione sulla vita

(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Aviva Valore FuturoPiano Individuale Pensionisticodi Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Aviva S.p.A.

Gruppo Aviva

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AVIVA VALORE FUTURO - Documento sul Regime Fiscale - 1 di 3

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa di “Aviva Valore Futuro – Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione”.

Il presente documento è valido a decorrere dal 25 ottobre 2016.

1. Regime fiscale dei contRibuti

I contributi versati dall’Aderente alle Forme Pensionistiche Complementari di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a Euro 5.164,57. Se l’Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Si specifica che, qualora l’Aderente sia iscritto a più Forme Pensionistiche Complementari, ai fini del calcolo della deduzione si deve tenere conto dei contributi complessivamente versati.

Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle Forme Pensionistiche Complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l’importo da esse non dedotto.

L’Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – i versamenti che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all’atto dell’erogazione della prestazione finale.

Le somme versate dall’Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l’importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di Euro 5.164,57). Sulle somme eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata all’atto della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato (non dedotto).

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.

2. Regime fiscale delle foRme Pensionistiche comPlementaRi individuali attuate mediante contRatti di assicuRazione sulla vita (PiP)

Per le Forme Pensionistiche Complementari Individuali attuate mediante Contratti di Assicurazione sulla Vita, il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20 per cento, si determina per ciascun contratto sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell’anno, il valore attuale della rendita all’inizio dell’anno.

I proventi relativi alla parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni individuati nel decreto del Ministero delle Finanze 09.08.2016 (cosiddetta white list), sono soggetti a tassazione con aliquota del 20 per cento applicata ad una base imponibile pari al 62,5 per cento dell’ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.

Tale regime si applica anche nel caso in cui l’Aderente si avvalga delle facoltà di richiedere l’accesso alle prestazioni oltre l’età pensionabile.

L’eventuale risultato negativo maturato nel periodo d’imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi.

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AVIVA VALORE FUTURO - Documento sul Regime Fiscale - 2 di 3

3. Regime fiscale delle PRestazioni

Sulla parte imponibile (ossia al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all’imposta sostitutiva annuale del 20 per cento in capo alla forma pensionistica e agli importi non dedotti) delle prestazioni pensionistiche comunque erogate, maturata con decorrenza 1° gennaio 2007, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15 per cento.

La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell’aliquota del 15 per cento di 0,30 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari (a prescindere dall’effettivo versamento dei contributi), fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l’aliquota potrà ridursi fino al 9 per cento una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Ai fini di tale riduzione per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalle date di iscrizione: se quest’ultima è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

I rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita erogata sono assoggettati annualmente all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26 per cento applicata alla differenza tra l’importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari.I proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26 per cento applicata ad una base imponibile pari al 48,08 per cento dell’ammontare realizzato per tenere conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.I rendimenti finanziari in oggetto sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione in quanto soggetti all’imposta di cui sopra.

In caso di trasferimento da altra forma pensionistica complementare, l’eventuale quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall’assoggettamento ad IRPEF dell’ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Parimenti, ai fini della tassazione, le quote di TFR, maturate entro il 31/12/2006 e successivamente conferite alle forme pensionistiche concorreranno ad incrementare convenzionalmente le posizioni individuali in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito.

Per rispettare la normativa in materia di previdenza complementare le prestazioni in forma di rendita devono costituire almeno il 50 per cento del montante finale accumulato. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale. Per montante finale accumulato deve intendersi il montante effettivamente esistente senza tener conto delle somme già erogate per anticipazione e non reintegrate.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi possono alternativamente richiedere:- la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in capitale (ivi compresa, dunque, la quota maturata a

decorrere dal 1° gennaio 2007), applicando anche sul montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007 il regime tributario vigente al 31 dicembre 2006;

- mantenere la distinzione fra il maturato prima e dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 252/2005, applicando al primo la disciplina fiscale vigente al 31 dicembre 2006 e sul secondo il nuovo regime.

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d’imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23 per cento.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa in vigore dal 2007 prevede l’applicazione della ritenuta nella misura del 15 per cento sull’ammontare imponibile, ridotta progressivamente fino al

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AVIVA VALORE FUTURO - Documento sul Regime Fiscale - 3 di 3

9 per cento di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione:- anticipazioni (per un importo massimo pari al 75 per cento) richieste dall’Aderente per spese sanitarie

a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

- riscatti parziali (fino al 50 per cento della posizione individuale maturata) determinati dalla cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa dell’Aderente o di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per oltre 4 anni;

- riscatto della posizione operato dagli eredi/beneficiari a causa della morte dell’Aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal Decreto Legislativo 252/2005.

Avvertenza: il presente documento non si applica ai dipendenti pubblici per i quali vale la normativa vigente.

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Forme pensionistiche complementari individualiattuate mediante contratti di assicurazione sulla vita

(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Aviva S.p.A.

Gruppo Aviva

Aviva Valore FuturoPiano Individuale Pensionisticodi Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

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AVIVA VALORE FUTURO - Documento sulle Anticipazioni - 1 di 6

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AVIVA VALORE FUTURO - Documento sulle Anticipazioni - 1 di 6

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Nel presente documento vengono indicate le modalità operative, i casi e le limitazioni relative alle anticipazioni esercitabili dall’Aderente ad una forma pensionistica complementare.

La richiesta di anticipazione, con allegata la documentazione richiesta deve:• pervenire all’Impresa per il tramite del Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di

liquidazione;• essere inviata direttamente ad Aviva S.p.A., Via A. Scarsellini n. 14 - 20161 Milano - a mezzo di lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno.

La Compagnia si impegna a liquidare l’importo richiesto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.

Il presente documento è valido a decorrere dal 25 ottobre 2016.

1. Requisiti peR la Richiesta dell’anticipazione

casi e limitazioni documentazione da pRoduRRe

spese sanitarie, conseguenti a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

– in qualsiasi momento– per un importo non superiore al 75% del

capitale maturato

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:• Modulo di richiesta di liquidazione debitamente

compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;

• Copia della dichiarazione ASL (Struttura pubblica competente) attestante il carattere gravissimo e straordinario delle spese sanitarie;

• Copia delle fatture attestante le spese sostenute - da non oltre sei mesi - per sé o per le persone a carico, o i preventivi di spesa di operatori specializzati (in questo caso produrre, in seguito, appena disponibili e comunque non oltre quattro mesi dalla liquidazione, le fatture relative e sottoscrivere la Dichiarazione allegata - Quadro A).

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta liquidazione, anche la seguente documentazione: • Richiesta di liquidazione sottoscritta, completa

di codice IBAN dell’Aderente;• recapito telefonico e/o indirizzo e-mail

dell’Aderente.

L’anticipazione deve essere richiesta entro 6 mesi dalla data di sostenimento della spesa.

acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.

– decorsi 8 anni dall’iscrizione ad una forma pensionistica

– per un importo non superiore al 75% del capitale maturato

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:• Modulo di richiesta di liquidazione debitamente

compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;

• Copia dell’atto notarile di acquisto. Tra la data del Rogito e la data richiesta non devono essere trascorsi oltre sei mesi;

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AVIVA VALORE FUTURO - Documento sulle Anticipazioni - 2 di 6 AVIVA VALORE FUTURO - Documento sulle Anticipazioni - 3 di 6

• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l’intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile;

• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile;

• Eventuale copia del Contratto preliminare riservandosi di allegare successivamente, non appena disponibile, il Contratto notarile definitivo (in tal caso sottoscrivere la Dichiarazione allegata - Quadro B);

• In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela;

• In caso di acquisto in cooperativa, produrre in via provvisoria, l’estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell’alloggio nonché il contratto di appalto sottoscritto dall’iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell’atto pubblico di assegnazione dell’alloggio;

• In caso di costruzione in proprio occorre produrre in via immediata la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva, entro 30 giorni dall’erogazione, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta liquidazione, anche la seguente documentazione: • Richiesta di liquidazione sottoscritta, completa di codice

IBAN dell’Aderente;• recapito telefonico e/o indirizzo e-mail dell’Aderente.

Nell’eventualità in cui sia stato consegnato l’atto preliminare di compromesso, entro 4 mesi dall’anticipazione dovrà essere presentato l’atto notarile di acquisto e certificato di residenza che attesti che l’immobile è stato effettivamente adibito a prima abitazione.

L’anticipazione è concessa in relazione ad acquisizioni perfezionate nei 6 mesi precedenti la richiesta.

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AVIVA VALORE FUTURO - Documento sulle Anticipazioni - 2 di 6 AVIVA VALORE FUTURO - Documento sulle Anticipazioni - 3 di 6

casi e limitazioni documentazione da pRoduRRe

realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a),b), c) e d) del primo comma dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, quali:• “interventi di manutenzione ordinaria”, ovvero

gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

• “interventi di manutenzione straordinaria”, ovvero le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

• “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, ovvero gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:• Modulo di richiesta di liquidazione debitamente

compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;

• Copia dell’atto attestante la proprietà dell’immobile da ristrutturare (estratto dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l’atto notarile da cui risulti la proprietà dell’abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali).

• Se gli interventi riguardano parti comuni dell’immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

• In caso di ristrutturazione della prima abitazione per i figli, allegare certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela;

• Copia delle fatture/bonifici attestanti le spese sostenute da non oltre sei mesi o i preventivi di spesa (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili e comunque non oltre i quattro mesi, le fatture relative e sottoscrivere la Dichiarazione allegata - Quadro C).

• Nel caso in cui l’importo complessivo dei lavori superi l’importo di Euro 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all’esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria).

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta liquidazione, anche la seguente documentazione:

• “interventi di ristrutturazione edilizia”, ovvero gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

– decorsi 8 anni dall’iscrizione ad una forma pensionistica

– per un importo non superiore al 75% del capitale maturato

• Richiesta di liquidazione sottoscritta, completa di codice IBAN dell’Aderente;

• recapito telefonico e/o indirizzo e-mail dell’Aderente.

L’anticipazione è concessa in relazione ad interventi perfezionati nei 6 mesi antecedenti la data della richiesta.

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AVIVA VALORE FUTURO - Documento sulle Anticipazioni - 4 di 6 AVIVA VALORE FUTURO - Documento sulle Anticipazioni - 5 di 6

casi e limitazioni documentazione da pRoduRRe

ulteriori esigenze.

– decorsi 8 anni dall’iscrizione ad una forma pensionistica

– per un importo non superiore al 30% del capitale maturato

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:• Modulo di richiesta di liquidazione debitamente

compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta liquidazione, anche la seguente documentazione: • Richiesta di liquidazione sottoscritta, completa di

codice IBAN dell’Aderente;• recapito telefonico e/o indirizzo e-mail dell’Aderente.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati degli interessi maturati nel tempo, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

Il limite, in caso di sole anticipazioni per ulteriori esigenze è del 30% della posizione complessiva dell’Aderente (incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo).

Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

2. ReintegRo dell’anticipazione

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’Aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 Euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

3. tRattamento dell’anticipazione

Ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella Fase di Accumulo, le anticipazioni per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall’articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

Le somme oggetto di anticipazione che non rientrano nei casi di cui sopra, non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

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AVIVA VALORE FUTURO - Documento sulle Anticipazioni - 4 di 6 AVIVA VALORE FUTURO - Documento sulle Anticipazioni - 5 di 6

ALLEGATO AL DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

MODULO RICHIESTA ANTICIPAZIONI

Oggetto: RICHIESTA ANTICIPAZIONE

Polizza n°

Aderente

Luogo e data di nascita

Indirizzo

Cod. Fiscale

Documento di identità Numero

Ente e data rilascio (allegare fotocopia)

Data 1a adesione a forme pensionistiche complementari: Ultimo contributo pagato

Il sottoscritto, in qualità di aderente al Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione sopra indicato, in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto, chiede un’anticipazione sulle prestazioni maturate

per l’ammontare di Euro: (al netto di eventuali imposte previste dalla vigente normativa fiscale e delle spese fisse di Euro 25,00)

per la seguente motivazione:

Spese sanitarie, conseguenti a gravissime situazioni relative a sé, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (per un importo non superiore al 75% del capitale maturato e in qualsiasi momento)

Spese sanitarie, conseguenti a gravissime situazioni relative al coniuge, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle com-petenti strutture pubbliche (per un importo non superiore al 75% del capitale maturato e in qualsiasi momento)

Spese sanitarie, conseguenti a gravissime situazioni relative ai figli, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competen-ti strutture pubbliche (per un importo non superiore al 75% del capitale maturato e in qualsiasi momento)

Acquisto della prima casa di abitazione per sé (per un importo non superiore al 75% del capitale maturato e decorsi 8 anni dall’i-scrizione ad una forma pensionistica)

Acquisto della prima casa di abitazione per il figlio (per un importo non superiore al 75% del capitale maturato e decorsi 8 anni dall’iscrizione ad una forma pensionistica)

Realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risana-mento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d9 del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (per un importo non superiore al 75% del capitale maturato e decorsi 8 anni dall’iscrizione ad una forma pensionistica)

Ulteriori esigenze (per un importo non superiore al 30% del capitale maturato e decorsi 8 anni dall’iscrizione ad una forma pensioni-stica).

Il sottoscritto Aderente chiede inoltre che la somma derivante dalla liquidazione venga pagata mediante:

Bonifico su c/c bancario codice IBAN Intestato all’Aderente - non sono ammessi bonifici su Iban intestati a soggetti terzi diversi dal beneficiario della prestazione.

LA RICHIESTA VERRÀ ESAMINATA DALLA COMPAGNIA ALRICEVIMENTO DELLA DOMANDA CARTACEA SOTTOSCRITTA

Luogo e data Il richiedente

Spett. AVIVA S.p.A. Ufficio Liquidazioni Via A. Scarsellini, 14 20161 Milano

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AVIVA VALORE FUTURO - Documento sulle Anticipazioni - 6 di 6

quadRo a

NEL CASO IN CUI SIANO STATI PRODOTTI PREVENTIVI DI SPESA - relativi agli ultimi sei mesi -

Il sottoscritto aderente, a seguito della richiesta di anticipazione dei contributi accumulati avanzata in base a quanto previsto dall’art. 11, comma 7, del Dlgs n. 252 del 05/12/2005 a fronte di terapie/interventi legati a gravissime situazioni ed aventi carattere di straordinarietà sotto il profilo medico, dovendo sostenere spese per terapie o interventi di rilievo per importanza e delicatezza da un punto di vista medico ed economico:

SI IMPEGNA

a fornire le fatture delle spese sostenute relative ai preventivi allegati alla presente nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre quattro mesi dalla liquidazione.

Luogo e Data FIRMA DELL’ADERENTE

quadRo B

IN CASO DI LIQUIDAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE SULLA BASE DI CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA

Il sottoscritto aderente, a seguito della richiesta di anticipazione dei contributi accumulati avanzata in base a quanto previsto dall’art. 11, comma 7, del Dlgs n. 252 del 05/12/2005 a fronte di acquisto di prima casa di abitazione per sé o per i figli:

SI IMPEGNA

a fornire la copia dell’atto notarile nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre quattro mesi dalla liquidazione, comunicando alla Compagnia la data fissata per il rogito, qualora la stessa risultasse oltre tale termine.

Luogo e Data FIRMA DELL’ADERENTE

quadRo c

IN CASO DI LIQUIDAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE SULLA BASE DI PREVENTIVI DI SPESA

Il sottoscritto aderente, a seguito della richiesta di anticipazione dei contributi accumulati avanzata in base a quanto previsto dall’art. 11, comma 7, del Dlgs n. 252 del 05/12/2005 a fronte di ristrutturazione, manutenzione, restauro o risanamento della prima casa di abitazione propria o dei propri figli:

SI IMPEGNA

a fornire le fatture delle spese sostenute relative ai preventivi allegati alla presente nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre quattro mesi dalla liquidazione.

Luogo e Data FIRMA DELL’ADERENTE

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Mod

. 09

628

- P

DF

- E

d. 1

0/20

16 -

LG

A