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2012 Corso Operatore Servizi Amministrativi di Impresa 12/09/2012 LA COMPRAVENDITA

Compravendita, la

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2012

Corso Operatore Servizi Amministrativi di Impresa 12/09/2012

LA COMPRAVENDITA

Page 2: Compravendita, la

L’ATTIVITÀ ECONOMICA .................................................................................................................................................... 2

I BISOGNI DELL’UOMO .................................................................................................................................................................. 2

Classificazione dei bisogni .................................................................................................................................................. 2

I BENI E I SERVIZI ......................................................................................................................................................................... 2

Classificazioni dei beni economici ...................................................................................................................................... 2

I servizi ............................................................................................................................................................................... 2

LA COMPRAVENDITA ......................................................................................................................................................... 3

OBBLIGHI DEL VENDITORE ............................................................................................................................................................. 3

OBBLIGHI DEL COMPRATORE .......................................................................................................................................................... 3

LE FASI DELLA COMPRAVENDITA ..................................................................................................................................................... 4

Trattative ........................................................................................................................................................................... 4

La stipulazione del contratto ............................................................................................................................................. 4

L’esecuzione del contratto ................................................................................................................................................. 4

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA COMPRAVENDITA .................................................................................................................................. 4

ELEMENTI, ACCESSORI DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA ................................................................................................................ 5

Tempo di consegna della merce ........................................................................................................................................ 5

Il luogo di consegna della merce ........................................................................................................................................ 5

Le clausole relative all’imballaggio .................................................................................................................................... 5

Clausole relative al pagamento ......................................................................................................................................... 5

Luogo di pagamento .......................................................................................................................................................... 6

Moneta di pagamento ....................................................................................................................................................... 6

Tempo di pagamento ......................................................................................................................................................... 6

Mezzi di pagamento .......................................................................................................................................................... 6

GLI STRUMENTI BANCARI DI REGOLAMENTO.................................................................................................................... 7

MONETA BANCARIA ........................................................................................................................................................... 7

L’assegno bancario ............................................................................................................................................................ 7

La girata ............................................................................................................................................................................. 9

L’assegno sbarrato ........................................................................................................................................................... 10

Assegno circolare ............................................................................................................................................................. 11

Le carte di debito e le carte di credito .............................................................................................................................. 12

Il bonifico ......................................................................................................................................................................... 12

Gli strumenti postali ......................................................................................................................................................... 13

Le Cambiali ....................................................................................................................................................................... 13

La ricevuta bancaria (Ri.ba) ............................................................................................................................................. 15

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L’ATTIVITÀ ECONOMICA

I BISOGNI DELL’UOMO

I bisogni sono stati di insoddisfazione derivanti dalla mancanza di qualcosa che è necessario o che si desidera; essi creano sensazioni spiacevoli che l’uomo cerca di eliminare.

CLASSIFICAZIONE DEI BISOGNI Bisogni primari, legati ad esigenze fondamentali della vita dell’uomo, come bisogno di mangiare, di bere, di dormire Bisogni secondari, che nascono dal desiderio di migliorare la qualità della vita e sono, solitamente avvertiti dopo che sono soddisfatte le necessità primarie; il bisogno di possedere un motorino, di viaggiare, di praticare sport Bisogni individuali, che riguardano l’uomo come singola persona; ad esempio iscriversi ad un corso di ballo, mangiare una pizza, imparare una lingua straniera… Bisogni collettivi, che sono avvertiti dall’uomo in quanto membro di una comunità, come il bisogno di giustizia, di protezione dalla criminalità, di assistenza sanitaria e di istruzione

I BENI E I SERVIZI

I beni sono cose materiali: hanno quindi una consistenza fisica. I BENI si definiscono LIBERI se esistono in natura in quantità illimitata e sono utilizzabili gratuitamente; vengono invece detti BENI ECONOMICI quando sono disponibili in quantità limitata (prodotti dall’uomo) e bisogna pagare un prezzo per ottenerli.

CLASSIFICAZIONI DEI BENI ECONOMICI Beni mobili che sono beni facilmente reperibili e trasportabili come ad esempio la pizza, i libri, il cellulare. I beni immobili che non possono essere spostati da un posto a un altro esempio gli edifici, come la csa, la scuola, il

supermercato……. Beni strumentali che sono utilizzati ripetutamente come strumento del proprio lavoro, esempio il computer,

l’automobile. Beni di consumo, che soddisfano direttamente i bisogni delle persone ad esempio le medicine. Beni di consumo immediato. Beni durevoli che possono essere utilizzati più volte per soddisfare il bisogno a cui sono destinati esempio: la

lavatrice, una tazza . Beni complementari che devono essere utilizzati insieme per soddisfare un determinato bisogno, esempio il

motorino e la benzina. Beni succedanei che sono sostituibili tra loro e quindi possono essere utilizzati alternativamente per soddisfare lo

stesso bisogno, ad esempio lo zucchero e il dolcificante possono essere utilizzati o uno o l’altro con lo stesso scopo.

I SERVIZI I servizi sono prestazioni immateriali, non hanno quindi una consistenza fisica, non si possono ne vedere ne toccare, esempio il trasporto di persone, l’illuminazione delle strade.

UTILITÀ DI BENI E SERVIZI

La capacità di un bene o di un servizio di soddisfare un bisogno è detta UTILITÁ.

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LA COMPRAVENDITA è il contratto in cui un soggetto detto venditore trasferisce la proprietà di una cosa (bene) o di un diritto a un altro soggetto detto compratore, dietro il corrispettivo di un prezzo. Dal punto di vista giuridico la compravendita è:

Bilaterale perché richiede la presenza di due soggetti ognuno dei assume obblighi nei confronti dell’altro Consensuale in quanto è valido nel momento in cui venditore e compratore raggiungono l’accordo su tutti gli

elementi del contratto A titolo oneroso, perché ciascun contraente sopporta un ”sacrificio” in cambio di un “vantaggio” economico.

OBBLIGHI DEL VENDITORE

Con la stipula del contratto di compravendita, i principali OBBLIGHI DEL VENDITORE sono:

consegnare la merce nel luogo concordato, secondo i termini di consegna, alla data di consegna pattuita nel contratto e/o determinabile in base al contratto oppure entro un periodo di tempo ragionevole o determinato; secondo le modalità di trasporto definite nel contratto (via mare, via aerea, via terra), con mezzi di trasporto adeguati stipulando, se tenuto, un'assicurazione sulla merce trasportata, fornendo tutte le informazioni necessarie al cliente per il ritiro della merce;

consegnare la merce conforme alle caratteristiche (quantità, qualità, tipo) previste del contratto, conforme al campione, modello e/o prototipo da visionare, senza difetti, idonea all'uso cui è destinata e imballata e/o confezionata adeguatamente;

consegnare la merce libera da diritti e/o pretese di terzi, a meno che il compratore non abbia acconsentito a ricevere la merce gravata da tali diritti o pretese altrui;

OBBLIGHI DEL COMPRATORE

I principali OBBLIGHI DEL COMPRATORE sono invece, quelli di:

pagare il prezzo fissato nel contratto nella moneta contrattuale pattuita, secondo le modalità concordate e, cioè,

a mezzo bonifico bancario, assegno, incasso documentario o semplice o a mezzo credito documentario nel luogo

e nei tempi previsti (in via posticipata e/o anticipata), rispetto alla spedizione della merce e/o contestualmente al

ricevimento della stessa; nel luogo definito che può essere, a seconda dei casi, presso una banca

prendere in consegna la merce mettendo il venditore nelle condizioni di effettuare la consegna e adempiere alle

formalità necessarie per il ritiro della merce.

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LE FASI DELLA COMPRAVENDITA

L’operazione di compravendita si svolge in tre fasi principali

La trattativa

La stipulazione del contratto

L’esecuzione del contratto

TRATTATIVE Nella fase delle trattative i potenziali contraenti entrano in contatto e si scambiano reciproche proposte. Compratore e venditore possono incontrarsi di persona se risiedono nella stessa località, altrimenti le trattative sono svolte per telefono, fax, posta, posta elettronica. La proposta iniziale può partire dal venditore mediante l’invio di lettere o cataloghi comprensivi di listino prezzi oppure dal compratore che richiede un preventivo per informarsi sulle condizioni praticate dal venditore.

LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO La stipulazione del contratto si ha nel momento in cui chi ha fatto la proposta viene a conoscenza della sua accettazione. A secondo del valore delle merci, della modalità di contrattazione e dei rapporti tra i contraenti il contratto di compravendita può essere stipulato con forme diverse: Verbale, se il contratto è concluso a voce senza la compilazione di documenti scritti; il compratore e il venditore sono presenti di persona oppure si accordano per telefono perché hanno reciproca fiducia e il valore delle merci è modesto. Contratto scritto, stipulato in presenza delle parti redatto e firmato in duplice copia,una copia la tiene il compratore e una copia la tiene il venditore. Talvolta viene usato uno schema di contratto già predisposto dall’impresa venditrice che contiene tutte le condizioni di vendita

L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO Nella fase di esecuzione i contraenti adempiono gli obblighi presi.

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA COMPRAVENDITA

Gli elementi essenziali sono: La quantità della merce, che può essere espressa numerando i pezzi con misure di lunghezza,di peso,di capacità. La qualità della merce può essere specificata con riferimento ai cataloghi del venditore,con gli usi commerciali al luogo d’origine con mediante descrizione. Il prezzo che è il corrispettivo in denaro dovuto dal compratore.

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ELEMENTI, ACCESSORI DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

Gli elementi accessori sono costituiti da clausole o condizioni contrattuali che hanno lo scopo di “modellare” gli accordi alle specifiche esigenze dei contraenti.

il tempo e il luogo di consegna della merce;

I costi e i rischi del trasporto;

La fornitura degli imballaggi;

Il tempo, il luogo e la modalità di pagamento del prezzo.

TEMPO DI CONSEGNA DELLA MERCE Il contratto di compravendita stabilisce le clausole relative alla consegna della merce:

IMMEDIATA: la merce deve essere consegnata al momento della stipulazione del contratto o deve essere subito

spedita.

PRONTA: la merce deve essere consegnata entro un breve periodo di tempo (10,15 giorni) dalla stipulazione del

contratto.

DIFFERITA: se la merce deve essere consegnata dopo un certo periodo di tempo dalla stipulazione del contratto

(ad esempio ad un mese da …, consegna entro un mese di …, consegna entro il giorno …)

IL LUOGO DI CONSEGNA DELLA MERCE Il luogo di consegna è particolarmente importante perché è il momento in cui cessano i costi e i rischi per il venditore e iniziano quelli del compratore. Le clausole più diffuse per il luogo di consegna della merce sono: Franco magazzino venditore(FMV)o Franco partenza, quando la consegna della merce deve avvenire presso i locali indicati dal venditore (il suo magazzino, la sua fabbrica, il suo deposito); i costi e i rischi del trasporto sono a carico del compratore e pertanto sono a suo carico i costi e rischi del trasporto.

TRASPORTO TRAMITE VETTORE

Il trasporto viene talvolta effettuato con autocarri o altri mezzi del venditore o del compratore altre volte le parti

incaricano un’azienda specializzata denominata vettore1, di eseguire il trasporto in tal caso ricorrono le seguenti clausole:

PORTO FRANCO, quando il prezzo del trasporto dovuto al vettore deve essere pagato dal venditore prima della spedizione

della merce. Se le condizioni del contratto prevedono la consegna ”franco destino”, il costo del trasposto rimane a carico del venditore, se invece la consegna è “franco partenza” il costo del trasposto è a carico del compratore.

PORTO ASSEGNATO quando il prezzo del trasporto dovuto al vettore deve essere pagato dal compratore all’arrivo della

merce.

LE CLAUSOLE RELATIVE ALL’IMBALLAGGIO L’imballaggio è costituito dai contenitori e dagli involuti di vario materiale (scatole, casse, damigiane, bottiglie, bombole, sacchi, cartoni) impiegati per contenere e proteggere la merce durante il trasporto, in modo che possa essere trasportata senza subire danni. Imballaggio gratuito Imballaggio a rendere Imballaggio fatturato a parte

CLAUSOLE RELATIVE AL PAGAMENTO Il compratore ha l’obbligo di ritirare e pagare il prezzo della merce acquistata nel tempo, nel luogo e con le modalità decise nel contratto.

1 vettore: azienda specializzata nel trasporto di beni o persone da un luogo a un altro. Il vettore può essere un

auto-trasportatore, l’armatore di una nave, un’azienda ferroviaria.

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Luogo di pagamento Secondo il codice civile il compratore deve pagare il prezzo nel luogo indicato nel contratto. In mancanza di indicazioni il pagamento deve avvenire nel luogo di consegna delle merci. La scelta del luogo (piazza) è importante nel commercio internazionale quando compratore e venditore risiedono in paesi molto distanti tra loro.

Moneta di pagamento Quando si acquistano beni da aziende di paesi non aderenti all’unione europea (che utilizzano l’euro) il contratto deve indicare la moneta con cui va effettuato il pagamento della merce.

ANNO CIVILE E ANNO COMMERCIALE

Con il procedimento dell’anno civile si conteggiano i giorni effettivi di ogni mese quali risultano dal calendario cioè 28 o 30 o 31 e si considera l’anno pari a 365 giorni. Con il procedimento dell’anno commerciale si considerano convenzionalmente tutti i mesi di 30 giorni e l’anno formato complessivamente da 360 giorni.

Tempo di pagamento Con riferimento al tempo il pagamento può essere:

ANTICIPATO: se è effettuato prima della consegna della merce;

IMMEDIATO O PER PRONTA CASSA: se è effettuato al momento stesso della consegna della merce;

PER CONTANTI: se è effettuato entro 10 – 20 giorni dalla consegna della merce;

DIFFERITO O DILAZIONATO: se è effettuato a una scadenza successiva alla consegna della merce. Può eseguirsi in

una unica soluzione o in più rate aventi scadenze differenti (1/3 a 30 giorni, 1/3 a 90 giorni e il restante a 120 giorni) Il pagamento differito rappresenta un finanziamento concesso dal venditore al compratore. Per questo motivo quando il contratto prevede questo tipo di regolamento il venditore può chiedere al compratore il versamento di interessi di dilazione.

Mezzi di pagamento Il contratto di compravendita prevede con quali mezzi il compratore debba pagare il prezzo delle merci acquistate:

Con denaro contante (banconote e monete) se l’importo non supera i mille euro

Con strumenti bancari, con assegni bancari e circolari, Ri.ba. Bonifici (moneta bancaria)

Con strumenti postali, assegni postali, vaglia postali;

Con cambiali: che svolgono una funzione creditizia, in quanto sostituiscono provvisoriamente il denaro.

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TITOLI DI CREDITO

Provano l’esistenza di un diritto e permettono al possessore sia di esercitarlo direttamente che di trasferirlo ad altri.

Caratteristiche dei titoli di credito

I titoli di credito hanno le seguenti caratteristiche fondamentali:

INCORPORAZIONE: secondo cui il titolo di credito oltre a provare l’esistenza del diritto, lo contiene dal punto di

vista giuridico.

LETTERALITÀ: secondo cui il contenuto del diritto è esattamente quello scritto sul documento.

AUTONOMIA: secondo cui il soggetto che ottiene un titolo di credito acquista un diritto autonomo, cioè

indipendente da motivazioni sull’emissione del titolo da parte di coloro che magari l’hanno avuto in precedenza.

GLI STRUMENTI BANCARI DI REGOLAMENTO

Le banche sono imprese di servizi che svolgono le seguenti funzioni:

FUNZIONI DI INTERMEDIAZIONI CREDITIZIA:

le banche operano come intermediari finanziari tra coloro che offrono capitali e coloro che li richiedono in prestito.

LA FUNZIONE DI SERVIZI:

le banche offrono numerosi servizi alla clientela tra cui servizio incassi e pagamento, servizio cambi.

LA FUNZIONE MONETARIA: le banche rappresentano il cardine del sistema dei pagamenti. La maggior parte degli scambi economici viene regolata attraverso strumenti di pagamento creati dalle banche cioè con la moneta bancaria.

MONETA BANCARIA La moneta bancaria è costituita da un sistema di strumenti messi a punto dalle banche che sostituiscono la moneta legale in quanto permettono di effettuare pagamenti senza utilizzare banconote o monete metalliche. La moneta bancaria comprende: strumenti cartacei tradizionali costituiti da assegni bancari e assegni circolari, strumenti elettronici, che permettono di effettuare il trasferimento di fondi ( bonifici o giroconti) o l’incasso di crediti (ri.ba) mediante tecnologie informatiche.

L’ASSEGNO BANCARIO L’assegno bancario è un titolo di credito a vista con cui un soggetto, che ha fondi disponibili su un conto corrente bancario ordina alla banca di pagare una data somma di denaro a favore di un altro soggetto o a se stesso. Soggetti: Nell’assegno bancario si possono individuare tre soggetti:

1. il traente, che è colui che emette l’assegno e ordina alla banca presso la quale è titolare di un conto corrente bancario di pagare

2. il trattario, che è la banca alla quale viene rivolto l’ordine di pagamento

3. Il beneficiario, che è il soggetto a favore del quale viene emesso l’assegno. Il traente può emettere un assegno quando deve estinguere un debito nei confronti di un altro soggetto oppure per prelevare soldi dal proprio conto corrente scrivendo nello spazio destinato all’indicazione del beneficiario “a me medesimo”, ”a me stesso”, ”all’ordine mio proprio”.

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Caratteristiche dell’assegno bancario: L’assegno bancario è un titolo di credito:

formale, perché deve avere requisiti stabiliti dalla legge

astratto perché sul titolo non viene indicato il motivo

letterale poiché il contenuto del diritto è esattamente quello scritto sul titolo stesso

Esecutivo perché in caso di mancato pagamento, il legittimo proprietario può esercitare una rapida azione legale

Autonomo perché attribuisce al legittimo possessore un diritto indipendente sia dalle vicende che hanno portato all’emissione del titolo sia dai diritti vantati dai precedenti possessori.

Contenuto dell’assegno bancario Per legge l’assegno bancario deve contenere i seguenti requisiti essenziali

la denominazione di assegno bancario

l’ordine incondizionato di pagare a vista

la cifra espressa in cifre e

in lettere Gli importi vanno sempre indicati con due cifre decimali ad esempio 846,00 anche quando le cifre sono 00. Nello spazio dedicato alla cifre si scriverà la virgola (846,00) e nello spazio dedicato alle lettere si scriverà la barra (ottocentoquarantasei/00)

il nome della banca trattaria

L’indicazione del luogo di pagamento, rappresentato dalla dipendenza (agenzia) dove l’emittente è il titolare di un conto corrente

L’indicazione del luogo di emissione

L’indicazione della data di emissione,

La firma autografa

Il numero di conto del traente

Il numero progressivo dell’assegno

Una riga di cifre stampata con inchiostro magnetico che serve per il trattamento contabile dell’assegno da parte della banca, tali cifre indicano il numero dell’assegno, il codice della banca (ABI) il codice dello sportello bancario sul quale l’assegno è stato tratto

Il nome del beneficiario

Clausola di non trasferibilità che vuol dire che l’assegno non può essere trasferito ad altri. Recenti norme di legge obbligano le banche a rilasciare moduli di assegno bancario muniti della clausola di non trasferibilità.

L’assegno bancario deve indicare come data quella del giorno in cui è stato emesso. Quando viene scritta una data successiva a quella di effettiva emissione l’assegno si definisce postdatato. Secondo la legge gli assegni bancari postdatati sono irregolari e la loro emissione è punita. Gli assegni postdatati sono rilasciati: Quando il traente non ha fondi disponibili sul conto corrente bancario ma prevede di averli in breve tempo. Per evitare di emettere una cambiale. Il libretto d’assegno che la banca consegna al correntista è composto da dieci o venti moduli di assegno bancario, su ciascuno dei quali di norma l’istituto bancario imprime la dicitura non trasferibile ed è formato da due parti:

La madre è un talloncino che, dopo l’emissione dell’assegno rimane attaccato al libretto. La sua compilazione è opportuna in quanto consente al traente di annotare come promemoria a chi, quando e quale importo aveva l’assegno.

La figlia, il vero e proprio assegno che viene compilato e staccato dal libretto.

IL TRASFERIMENTO DELL’ASSEGNO BANCARIO

Abbiamo detto che la banca pone sugli assegni bancari, la clausola di non trasferibilità quindi l’assegno non trasferibile viene pagato dalla banca trattaria solo al beneficiario.

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Il correntista può chiedere per iscritto alla banca il rilascio di un libretto di moduli per assegni liberi cioè senza la stampigliatura della clausola di non trasferibilità in tal caso deve pagare € 1,50 a titolo di imposta di bollo.

Dal 6 dicembre 20112, sono state introdotte alcune modifiche alle norme in materia di trasferimento di denaro contante, di emissione di assegni bancari e circolari e di libretti di risparmio al portatore: Trasferimento di denaro, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore È vietato il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, di importo pari o superiore a 1.000 € tra soggetti diversi (anche attraverso più operazioni singolarmente inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionate). L’operazi one può avvenire solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane SpA. Assegni bancari e circolari

Le banche sono tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola “NON TRASFERIBILE”;

Il Cliente può tuttavia chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di assegni bancari o l’emissione di assegni circolari in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità) a condizione che vengano emessi per importi inferiori a 1.000 €. Pertanto:

la banca non rilascerà assegni circolari in forma libera di importo superiore a 999,99 €;

i moduli di assegno bancario non riportanti la clausola di non trasferibilità già prestampata possono essere emessi in forma libera fino all’importo massimo di 999,99 €. Qualora emessi per importi superiori (a partire da 1.000 €) devono riportare la dicitura “NON TRASFERIBILE” e l’indicazione del nome/cognome o ragione sociale del beneficiario.

Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera è dovuta dal Cliente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 €.

Gli assegni bancari emessi all’ordine del traente (con il nome/cognome del traente stesso ovvero mediante le formule “me medesimo”, “mio proprio”, “m.m.” o similari), possono essere girati per l’incasso unicamente ad una banca o a Poste Italiane SpA. Tali assegni non possono quindi essere girati a soggetti terzi.

I dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera sono resi noti, in caso ne venga fatta esplicita richiesta, alle Autorità pubbliche competenti. Le banche sono tenute a segnalare a dette Autorità tutte le infrazioni alle regole sopra riportate di cui hanno notizia.

Le regole sopra indicate riguardano anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.

LA GIRATA Con la girata l’assegno bancario libero e tutti i relativi diritti sono trasferiti da un soggetto all’altro. Il soggetto che effettua la girata si chiama girante. Il primo girante di un assegno bancario è il

2 per effetto dell’art. 12, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante «Riduzione del limite per la

tracciabilità dei pagamenti a 1.000 € e contrasto all’uso del contante», convertito, con modificazioni, dalla Legge 22

dicembre 2011, n. 214

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beneficiario. Colui che riceve l’assegno per effetto della girata si chiama giratario. Il giratario può a sua volta trasferire il titolo e i relativi diritti al altri con una ulteriore girata e così via. E’ possibile distinguere tra girata propria e girata impropria.

Girata propria Il girante trasferisce al giratario la proprietà dell’assegno. Esistono due tipi di girata propria:

Girata piena, effettuata dal girante a ponendo sul retro dell’assegno la dichiarazione “per me pagate a…” completata con il nome e cognome o ragione sociale del giratario seguita dalla data e dal luogo della girata non che dalla firma del girante.

Girata in bianco, effettuata dal girante apponendo sul retro dell’assegno solo la firma.

Girata impropria Con la girata impropria il girante trasferisce al giratario solo il possesso dell’assegno conservandone la proprietà. La girata impropria più comune è la girata per l’incasso con cui il girante incarica una banca di riscuotere l’assegno per suo conto.

L’ASSEGNO SBARRATO Dato che l’assegno bancario può essere smarrito, rubato, falsificato, per evitare che l’assegno sia riscosso da una persona diversa dal legittimo proprietario la legge prevede la possibilità di limitare il pagamento dell’assegno mediante apposizione di una sbarratura. La sbarratura si effettua tracciando due righe trasversali e parallele sulla faccia anteriore dell’assegno e può essere di due tipi: Generale se fra le due linee trasversali non appare alcuna indicazione. In tal caso il pagamento dell’assegno viene effettuato dalla banca trattaria solo a un proprio cliente o ad un’altra banca Speciale se fra le due linee trasversali è indicato il nome della banca tramite la quale deve essere incassato il titolo. In tal caso la banca trattaria può pagare l’assegno solo alla banca scritta tra le due linee. L’assegno bancario sbarrato può essere trasferito mediante girata, naturalmente se libero Il pagamento dell’assegno bancario L’assegno bancario è un titolo di credito a vista per cui pagabile nel momento in cui viene presentato all’incasso da parte del legittimo possessore (beneficiario). Termini di presentazione La presentazione per l’incasso deve essere effettuata: Entro 8 giorni dalla data di emissione, se l’assegno è pagabile su piazza Entro 15 giorni dalla data di emissione, se l’assegno è pagabile fuori piazza. Incasso dell’assegno bancario Per riscuotere l’assegno bancario bisogna: Andare presso la banca trattaria, questa dopo aver verificato la autenticità della firma posta sull’assegno e la disponibilità dei fondi, paga l’assegno. Andare presso la propria banca, dove si è titolari di un conto corrente, alla quale l’assegno viene girato per l’incasso e quindi accreditato sul conto corrente bancario del beneficiario. In questo modo non c’è un reale passaggio di denaro tutto avviene per corrispondenza. Mancato pagamento dell’assegno bancario L’assegno privo di copertura, cioè emesso senza una parte o tutti i fondi disponibili sul conto corrente del traente si dice a vuoto o scoperto. Quando l’assegno è a vuoto la banca trattaria rifiuta il pagamento al possessore il quale per avere i soldi che gli spettano deve fare un’azione esecutiva sui beni del debitore. L’assegno bancario infatti un titolo di credito esecutivo che ha lo stesso valore di una sentenza inappellabile. Azione di regresso Il possessore di un assegno a vuoto può esercitare azione di regresso verso il traente oppure verso gli eventuali giranti. La procedura esecutiva prevista dalla legge si svolge in tre fasi:

Il precetto con cui viene intimato al debitore tramite ufficiale giudiziario,di pagare quanto dovuto entro un limite di tempo che non può essere inferiore ai 10 giorni.

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Il pignoramento dei beni che è l’atto con il quale decorso il termine del precetto, l’ufficiale giudiziario procede all’espropriazione dei beni del debitore,i beni pignorati restano a garanzia del debito,non vengono pignorati per un certo periodo di tempo.

La vendita forzata dei beni pignorati,che viene disposta dal giudice quando trascorsi i 10 giorni dal pignoramento il debitore non ha ancora pagato. Il ricavato della vendita serve per pagare il creditore mentre l’eventuale residuo viene restituito al debitore.

Protesto Il protesto è l’atto solenne con il quale un pubblico ufficiale (notaio,ufficiale giudiziario,segretario comunale) constata il mancato pagamento di un titolo di credito. Sull’atto di protesto, che viene allegato all’assegno, un pubblico ufficiale annota i dati identificativi del debitore e i motivi del mancato pagamento oppure le circostanze che non hanno consentito di ascoltarlo. I nomi delle persone o delle società che non hanno rispettato i proprio impegni sono resi pubblici tramite il registro dei protesti tenuto presto la camera di commercio. I nomi di coloro che hanno emesso assegni a vuoto sono inseriti nella centrale dall’allarme interbancari (CAI). Si tratte di un archivio elettronico gestito dalla banca d’Italia e consultabile dalle banche e dall’autorità giudiziaria e permette di identificare le persone inaffidabili.

ASSEGNO CIRCOLARE L’assegno circolare è un titolo di credito con cui una banca promette di pagare a vista una somma di denaro all’ordine dell’azienda o della persona indicata sul titolo. Soggetti: Nell’assegno circolare figurano due soggetti:

1. La banca emittente, che rilascia l’assegno e assume l’impegno di pagare a vista la somma indicata nel titolo. Possono emettere l’assegno solo le banche che hanno ottenuto un’apposita autorizzazione dalla banca d’Italia.

2. Il beneficiario che è il soggetto a favore del quale viene emesso l’assegno.

Per ottenere l’assegno circolare è necessario:

Rivolgersi ad una banca autorizzata e compilare un apposito modulo Depositare presso la banca la somma di denaro corrispondente all’ammontare dell’assegno oppure farsi

addebitare l’importo sul proprio conto corrente. L’assegno circolare deve essere incassato entro 30 giorni dalla data di emissione.

Il contenuto dell’assegno circolare L’assegno circolare è un titolo di credito formale che deve contenere i seguenti requisiti essenziali stabiliti dalla legge:

La denominazione dell’assegno circolare.

La promessa incondizionata di pagare a vista una somma di denaro

Espressa in cifre

E in lettere

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L’indicazione del beneficiario

L’indicazione del luogo

La data di emissione

La firma di un funzionario della banca emittente

Il nome della banca emittente

Il numero progressivo dell’assegno

L’importo massimo dell’assegno (precisato con l’espressione “ vale fino a …”)

Un quadro di controllo le cui cifre vengono perforate o annullate al momento dell’emissione per impedire la contraffazione del titolo di credito

Una riga di cifre stampata con inchiostro magnetico che serve per il trattamento contabile dell’assegno con strumenti ottici.

Secondo le norme anti riciclaggio le banche devono emettere assegni circolari muniti della clausola di non trasferibilità.

Differenze tra assegno bancario e assegno circolare L’assegno bancario è un ordine l’assegno circolare contiene una promessa.

Nell’assegno bancario c’è il nome della banca che deve pagare. Nell’assegno circolare c’è il nome della banca emittente.

La firma non è uguale per tutti e due i casi perché nell’assegno bancario la forma è di chi è il titolare del conto corrente mentre nell’assegno circolare la firma è del funzionario di banca.

Nell’assegno bancario c’è il numero di conto corrente mentre nell’assegno circolare c’è il numero in cifre stampato su inchiostro magnetico.

Nell’assegno bancario compaiono normalmente tre soggetti: il traente, la banca trattaria e il beneficiario. Nell’assegno circolare compaiono due soggetti: la banca emittente e il beneficiario.

L’assegno bancario può risultare scoperto (a vuoto) l’assegno circolare è di sicuro a buon fine.

L’assegno bancario deve essere presentato per l’incasso presso lo sportello bancario dove è aperto il conto corrente del traente. L’assegno circolare può essere presentato per l’incasso presso qualsiasi sportello della banca emittente.

LE CARTE DI DEBITO E LE CARTE DI CREDITO Le carte di debito sono tesserine magnetiche plastificate rilasciate dalle banche ai propri clienti titolari di un conto corrente che permettono di usufruire i numerosi servizi bancari:

prelevare banconote con addebito dal proprio conto corrente

ottenete dallo sportello bancomat la stampa delle operazioni e il saldo del conto corrente la stampa delle operazioni non che il saldo del proprio conto corrente

Pagare acquisti e servizi

Pagare i pedaggi autostradali

Ricaricare le schede dei telefoni cellulari le utenze Le carte di credito sono tessere magnetiche plastificate che sono sia un mezzo di pagamento che uno strumento di credito.

IL BONIFICO Il bonifico bancario è l’operazione con la quale il soggetto (ordinante), titolare di un conto corrente presso una banca ordina a questa di trasferire un determinato importo dal proprio conto corrente a quello di un altro soggetto (beneficiario). Il trasferimento dei fondi attraverso il bonifico bancario presuppone che:

Entrambi i soggetti abbiamo un conto corrente bancario

L’ordinante conosca le coordinate bancarie del conto corrente del beneficiario. Dal 1 Giugno 2008 è diventato obbligatorio per i bonifici nazionali (in sostituzione delle coordinate bancarie ABI e CAB e di numero di conto) l’uso dell’IBAN.

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Il codice dell’IBAN 3(International Banc Account Number) consiste in 27 caratteri alfanumerici:

Due lettere rappresentanti la nazione

Due cifre di controllo

Un codice DVAN nazionale che è formato dal CIN, ABI, CAB, numero di conto corrente Molti bonifici bancari oggi vengono eseguiti attraverso internet.

GLI STRUMENTI POSTALI Gli strumenti di pagamento emessi dalle poste si possono considerare competitivi a quelli del sistema bancario:

Il conto BancoPosta, un conto corrente che offre servizi analoghi a quelli del conto corrente bancario

Il vaglia postale che consente di trasferire denaro a un beneficiario indicato sul titolo presso un qualsiasi sportello postale.

L’Assegno postale paragonabile all’assegno bancario la cui emissione presuppone l’apertura e il deposito di somme su un conto corrente postale

Le carte BancoPosta carte di credito realizzate da Poste Italiane utilizzati negli esercizi commerciali che espongono il marchio MasterCard.

LE CAMBIALI La cambiale è un titolo di credito che, a differenza dell’assegno non estingue definitivamente un’obbligazione ma ne differisce nel tempo il pagamento, facilitando così chi vuole acquistare beni o servizi e non ha la disponibilità monetaria. Esistono due tipi di cambiali:

1. Il pagherò emesso dal debitore che si impegna a pagare una certa somma di denaro, a una determinata scadenza a un soggetto denominato beneficiario.

2. La cambiale tratta emessa dal creditore che ordina al debitore (trattario) di pagare una certa somma, a una scadenza stabilita, a favore di un soggetto (beneficiario) che può essere lo stesso creditore- traente o un terzo soggetto.

Gli elementi della cambiale sono: La denominazione di cambiale scritta sul titolo

La promessa oppure l’ordine di pagare una determinata somma

L’importo della cambiale espresso in cifre e in lettere in caso di discordanza tra l’importo scritto in cifre e quello scritto in lettere prevale quello scritto in lettere.

Le generalità del debitore che deve effettuare il pagamento

L’indicazione della scadenza della cambiale.

3 http://www.codiceiban.it

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o A data fissa (per esempio 12 Giugno, 28 Settembre …) o A certo tempo data

4, cioè al giorno ottenuto aggiungendo un certo numero di giorno oppure di mesi alla

data di emissione della cambiale. Per esempio una cambiale emessa il 15 Luglio pagabile a “ 60 giorni data” scade il 13 Settembre, mentre se è pagabile a “ 2 mesi data”.

o A vista, in questo caso la cambiale deve essere pagata al momento della presentazione al debitore e la presentazione deve avvenire entro un anno dalla data di emissione. La cambiale senza data di scadenza si considera a vista.

L’indicazione del luogo di pagamento che normalmente viene riportato accanto al nome del debitore la cambiale può essere pagata presso un sportello bancario in cui nome e indirizzo vengono indicati sulla cambiale affianco del debitore. In tal caso la cambiale si dice domiciliata.

Il nominativo del beneficiario che deve ricevere il pagamento.

L’indicazione del luogo e della data di emissione della cambiale.

La firma di colui che emette la cambiale, a questo proposito bisogna distinguere: o Nel pagherò la firma viene posta dal debitore che promette di pagare o Nella cambiale tratta la firma viene posta dal creditore che ordina di pagare.

L’imposta di bollo sulle cambiali Le cambiali sono sottoposte all’imposta di bollo in misura proporzionale all’importo scritto sul titolo. L’aliquota per le cambiali commerciali pagabili nello stato è pari al 12‰. Per eseguire il calcolo occorre procedere come segue: Si calcola il 12‰ sull’importo della cambiale, Si arrotonda al centesimo superiore Il pagamento del bollo sulle cambiali Può essere eseguito: Compilando la cambiale sugli appositi moduli bollati già predisposti in taglio fisso e poi annullati con bollo a calendario sia dall’agenzia delle entrate o all’ufficio postale Mediante la posizione di marche da bollo, oppure sugli stessi moduli già bollati ma con bollo insufficiente. Una cambiale che non è in regola con l’imposta di bollo perde la caratteristica di titolo esecutivo e quindi non è possibile esercitare subito le azioni cambiarie in caso di mancato pagamento. Il trasferimento delle cambiali Le cambiali essendo titoli all’ordine si trasferiscono mediante girata: Propria, che può essere in pieno o in banco, in questo caso il girante trasferisce tutti i diritto derivanti dal titolo. Impropria, se il girante cede solo il possesso del titolo per permettere l’incasso. La riscossione La cambiale deve essere pagata nel giorno della scadenza o al massimo il primo giorno feriale successivo. Le cambiali con scadenza a vista devono essere riscosse entro 1 anno dalla data di emissione. Il rinnovo Può accadere che alla scadenza il debitore si trovi nell’impossibilità di pagare. In questo caso il debitore e il creditore si accorgano per rinnovare la cambiale cioè per riavviare il pagamento stabilendo una nuova scadenza e rimettendo una nuova cambiale. Si evita così di far scattare l’azione cambiaria esecutiva per il recupero del credito. Il mancato pagamento Nel caso in cui alla scadenza il debitore non paghi la cambiale e non ne chieda il rinnovo, diventa una cambiale insoluta e il legittimo possessore per recuperare il suo credito può sfruttare la caratteristica delle esecutività se in regola con l’imposta di bollo esercitando una delle azioni cambiarie previste dalla legge:

Diretta che si esercita nei confronti degli obbligati principali (l’emittente del pagherò colui che accetta la tratta nonché gli avallanti). L’azione diretta deve essere esercitata entro 3 anni dalla scadenza.

4 http://www.rivaluta.it/calcolo/calcolo-date.asp - http://www.rivaluta.it/calcolo/aggiungi-giorni-a-data.asp

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Di regresso si esercita verso gli obbligati di regresso (il traente della tratta e tutti i giranti nonché i loro avallanti) per esercitare l’azione di regresso bisogna redigere l’atto di protesto da un pubblico ufficiale entro i 2 giorni non festivi successivi alla scadenza della cambiale. L’azione di regresso deve essere esercitata entro 1 anno dal protesto da parte dell’ultimo possessore.

L’azione cambiaria, sia diretta sia di regresso, se svolta in via giudiziale prevede l’emissione dell’atto di precetto, del pignoramento dei beni e della loro successiva vendita per recuperare i mezzi necessari a soddisfare il creditore.

LA RICEVUTA BANCARIA (RI.BA) La ricevuta bancaria è un documento nato dalla pratica bancaria per facilitare la riscossione dei crediti commerciali a mezzo banca ed è molto usata soprattutto dalle aziende più grandi. Non è un titolo di credito ma un semplice documento di quietanza anche se con il tempo a finito per assolvere una funzione della cambiale tratta. Le ricevute bancarie hanno una procedura di emissione più semplice e meno costosa (non è soggetta all’imposta di bollo) possono essere utilizzate come le cambiali per chiedere alla banca un finanziamento sottonforma di anticipo del credito. La RI.BA deve contenere:

Le generalità e l’indirizzo del creditore (venditore)

Le generalità e l’indirizzo del debitore (compratore)

Il giorno e la scadenza del pagamento

Il numero e la data dell’emissione della fattura di vendita a cui si riferisce la ricevuta la fattura

Importo della ricevuta in cifre e in lettere, che può essere pari all’importo della fattura oppure riferirsi a una parte di esso

La banca incaricata della riscossione

La firma dell’emittente (venditore)

L’eventuale domiciliazione della ricevuta presso una banca

La procedura è semplice: Il venditore compila le ricevute bancarie contemporaneamente alle fatture di vendita e le consegna alla banca perché provveda a incassarle e ad accreditare l’importo, al netto delle commissioni. La banca incaricata della riscossione invia al creditore qualche giorno prima della scadenza l’avviso di pagamento (fotocopia della ricevuta bancaria). Alla scadenza il debitore effettua il pagamento o ordina alla propria banca di addebitare l’importo sul suo conto corrente e ritira la ricevuta da conservare come documento attestante l’avvenuto pagamento.