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CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP E ASPP Modulo A ARA STABILE ipartimento Processi Organizzativi AGENTI CHIMICI E CANCEROGENI

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CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP E ASPP

Modulo A

SARA STABILE

Dipartimento Processi Organizzativi

AGENTI CHIMICI E CANCEROGENI

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2 INDICE

Sostanze pericolose - Titolo IX

Capo I Protezione da agenti chimici

Linee guida Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome Titolo VII Bis

Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Linee guida Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome Titolo VII

Capo III Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto

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3

Quadro Legislativo sugli Agenti Chimici

D.Lgs 25/02

D.Lgs 77/92Ammine

Aromatiche

D.Lgs 277/91 Amianto Piombo

Protezione da Agenti Chimici

D.Lgs 66/00DPR 962/82CVM

Protezione da agenti Cancerogeni/Mutageniabroga

abroga

AtmosfereEsplosiveD.Lgs 233/03(Sostanze infiammabili, polveri combustibili)

D.Lgs 257/06

abroga

Protezione da Amianto

D.Lgs. 81/08

Titolo XITitolo IX

Titolo IX

Titolo IX

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4

Campo di applicazioneDefinizioni Valutazione dei rischi Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Misure specifiche di protezione e di

prevenzioneDisposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Informazione e formazione per i lavoratori

DivietiSorveglianza sanitaria

Cartelle sanitarie e di rischio

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Adeguamenti normativi

TITOLO IX Capo I Protezione da agenti chimici

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5

Tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività che comporti la presenza di agenti chimici

Trasporto di agenti chimici pericolosi (ad integrazione delle norme specifiche)

l’attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici o se ne prevede l’utilizzo compresi produzione, manipolazione, immagazzinamento, trasporto, eliminazione e trattamento dei rifiuti

CAMPO DI APPLICAZIONE art.221

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6

officine parrucchieri

agricoltura

manutenzione e pulizia

industrie chimichelaboratori

CAMPO DI APPLICAZIONE

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7

Attività che comportano esposizione ad amianto (Capo III)

Agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica (D.Lgs. 230/95)

CAMPO DI APPLICAZIONE Le Esclusioni

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8

Agenti chimiciAgenti chimici pericolosiAttività che comporta la presenza di agenti chimiciValore limite di esposizione professionaleValore limite biologicoSorveglianza SanitariaPericoloRischio

DEFINIZIONI art.222

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9

• SOSTANZE SINGOLE (alcool etilico, acetone, ammoniaca, ecc)

• PREPARATI E MISCELE DI SOSTANZE (vernici, colle, detergenti, ecc)

AGENTI CHIMICI

Tutti gli elementi chimici e i loro composti sia da soli sia nei loro

miscugli allo stato naturale o ottenuti, utilizzati smaltiti, mediante qualsiasi

attività lavorativa, siano prodotti intenzionalmente o no e siano immessi

o no sul mercato

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Agenti classificati pericolosi ai sensi dei D.Lgs 52/97 e D.Lgs 65/2003 (classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati)

Agenti che non rientrano nel campo di applicazione delle direttive di prodotto ma i cui componenti corrispondono ai criteri di classificazione

Agenti non classificabili, ma che comportano un rischio per la salute e la sicurezza per le proprietà chimiche, chimico-fisiche, tossicologiche e per le modalità con cui sono utilizzati, compresi gli agenti a cui è stato assegnato un valore limite

Medicinali, prodotti cosmetici, munizioni, ecc

Fumi di saldatura, fusioni o tempra metalli, lavorazioni a caldo materie plastiche, polveri di farina, ecc

AGENTI CHIMICI PERICOLOSIAlcol etilicoN° CAS:64-17-5 R11: Facilmente infiammabileS 2, 7, 16: Conservare fuori dalla portata dei bambini, conservare il recipiente ben chiuso, conservare lontano da fiamme scintille, Non fumare

F

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11

Esplosivi Comburenti

Estremamente infiammabiliFacilmente infiammabili

InfiammabiliMolto tossici

TossiciNocivi

CorrosiviIrritanti

SensibilizzantiCancerogeni

MutageniTossici per il ciclo riproduttivo

Pericolosi per l'ambiente

SOSTANZE e PREPARATI PERICOLOSI

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12 SIMBOLI e LETTERE

E O F F+ T T+Xn

Xi CNXn/Xi

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13 SIMBOLI LETTERE e CLASSI DI PERICOLO

EEsplosivi

OComburenti

CCorrosivi

F+/FEstremamente/

Facilmente Infiammabili

T+/TMolto tossici/Tossici

Cancerogeni/MutageniTossici per il ciclo riproduttivo

Xn/XiNocivi/IrritantiSensibilizzanti

NPericolosi

per l’ambiente

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14

Il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico

nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un

determinato periodo di riferimento ALLEGATO XXXVIII

VALORE LIMITE ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

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16 VALORE LIMITE BIOLOGICO

Il limite della concentrazione del relativo agente, di uno suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato

mezzo biologico

ALLEGATO XXXIX

Piombo e suoi composti ionici Misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalentiIl valore limite biologico è : 60 µg Pb/100 ml di sanguePer le lavoratrici in età fertile : 40 µg Pb/ 100 ml di sangue

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17

Identificare tutti gli agenti chimici, stilando una lista completa di tutte le sostanze e preparati utilizzati, prodotti, smaltiti, ecc.Associare la classificazione CE (quando esistente) o valutare se comunque può comportare un rischio per la salute e sicurezza

DM 28/02/2006 XXIX adeguamento al progresso tecnico

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 223

Il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi e valuta i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori

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18 La Banca dati dell’Istituto Superiore di Sanità

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19

Alcool etilico

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20

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proprietà pericolose informazioni comunicate dal fornitore/produttorelivello, tipo e durata esposizionemodalità del lavoro con agenti chimiciquantità agenti chimicivalori limite di esposizione professionale, valori limite biologicieffetti misure preventive e protettivedati da sorveglianza sanitaria già intrapresacontemporanea esposizioni a più agenti chimici

COSA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NELLA VR?COSA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NELLA VR?

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 223

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22

QUANDO?QUANDO?

Aziende nuove (o attività nuove con presenza di agenti chimici) prima inizio attività

Periodicamente

In occasione di modifiche che la rendono superata

Se la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

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23

Progettando/organizzando sistemi di lavorazioneFornendo attrezzature e procedure idonee per il lavoro, misure igieniche, metodi di lavoro appropriati per garantire la sicurezza e la salute nella manipolazione, nell’immagazzinamento, nel trasporto di agenti chimici sul luogo di lavoro nonché di rifiuti che li contengonoRiducendo al minimo il numero di lavoratori esposti, la durata e l’intensità dell’esposizione, la quantità di agenti chimici

MISURE E PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI

I rischi da agenti chimici devono essere eliminati o ridotti

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24

Se i risultati della valutazione dei rischidimostrano che vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute e che le

misure generali di prevenzione sono sufficienti a ridurre il rischio

non si applicano

Misure specifiche di protezione e di prevenzione•Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze•Appropriate misure organizzative e di protezione collettive•Misure di protezione individuali (DPI)•Sorveglianza Sanitaria•Cartelle sanitarie e di rischio •Misurazioni periodiche

RISCHIO BASSO e IRRILEVANTE

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Identificazione dei pericoli

Idonea applicazione misure di Prevenzione e Protezione prevista da norme??

Revisione misureRiprendere processo VR

NO

E’ necessario approfondire la VR??Giustificazione

Art 223 c. 5NO

SIValutazione preliminare dei rischi

SIValutazione approfondita dei rischiMisurazioni e/o modelli/algoritmi

Il risultato della VR è tale da poter classificare il rischio come basso e irrilevante?

? SI

CRITERIESPOSIZIONE INALATORIA

(misurazioni <<1/10 TLV su un turno o <<1/4 del TLV su tre turni o

modello utilizzato)CUTANEA (misurazioni <10 volte il

limite di rilevabilità o modello utilizzato)

INCENDIO - DM 10/3/98 “Rischio incendio basso”

NO

Applicazione Misure SpecificheEmergenza – Sorveglianza Sanitaria – Cartelle Sanitarie

Flow Chart percorso valutazione per la classificazione del rischio da agenti chimici pericolosi

Linee Guida PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province autonome

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MISURAZIONI

Ambientali Personali

Esposizione inalatoria e/o cutanea

e/o

MODELLI, ALGORITMI (*) PER STIME

2 RISULTATI

RISCHIO BASSO e IRRILEVANTE

(*): un elenco non esaustivo si trova nelle LINEE GUIDA “Protezione da agenti chimici” redatte dal Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province autonome

STIMA DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE

RISCHIO >BASSO E NON IRRILEVANTE

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27 MISURAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI Allegato XLI

UNI EN 689 1997

Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione

UNI EN 481 1994 e 482 1998

Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici

UNI EN 838 1998  

Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori

UNI EN 1076 1999  

Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori

UNI EN 1231 1999  

Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova

UNI EN 1232 1999  

Pompe per il campionamento personale di agenti chimici.

UNI EN 1540 2001  

Terminologia

UNI EN 12919 2001  

Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min

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28

N.EINECS N.CAS Nome dell’agente Limite di concentrazione per l’esenzione

202-080-4 91-59-8 2-naftilammina e suoi sali 0,1% in peso

202-177-1 92-67-1 4-amminodifenile e suoi sali 0,1% in peso

202-199-1 92-87-5 Benzidina e suoi sali 0,1% in peso

202-204-7 92-93-3 4-nitrodifenile 0,1% in peso

DIVIETI DI PRODUZIONE LAVORAZIONE E IMPIEGO

Allegato XL

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29 DIVIETI

In deroga possono essere effettuate, previa

autorizzazione, le seguenti attività:

•attività di ricerca e di sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi

•attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuto

•produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi

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30

Dati ottenuti da VR Informazioni aggiuntive in caso modificaProcedure lavorativeAgenti chimici pericolosi in termini di: •tipo•rischi per la salute e sicurezza•valori limite esposizione•norme specifiche (es. etichettatura, segnaletica)•schede di sicurezza•risultati (in forma anonima) ottenuti dal monitoraggio biologico

DATORE di LAVORO

Azioni e precauzioni adeguate (procedure lavorative, organizzative, norme igieniche, ecc.)

LAVORATORI e/o RLS

LAVORATORI e/o RLSinformazione

formazione

Informazione e formazione dei lavoratori

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Campo di applicazioneDefinizioni Sostituzione e riduzioneValutazione dei rischi Misure tecniche organizzative e procedurali

Misure igienicheInformazione e formazione

Esposizione non prevedibile

Operazioni lavorative particolari

Accertamenti sanitari

Registro di esposizione e le Cartelle sanitarie

Registrazione dei tumori

Adeguamenti normativi

Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

TITOLO IX - CAPO II

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32 Tumori professionali

Le stime attualmente indicano che il 3-5% di tutti i tumori è di origine occupazionale

In Italia circa 200.000 morti/anno per tumore

10.000 morti/anno per tumori professionali

Intensità dell’esposizione

RISCHIO

Durata dell’esposizione

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1) Attribuibili con elevata probabilità alla causa professionale Mesotelioma pleurico e peritoneale (asbesto) Adenocarcinoma del naso e dei seni paranasali

(legno e cuoio) Angiosarcoma epatico (CVM)

2) Tumori frequenti in alcune esposizioni professionali

POLMONE (alluminio, arsenico, cromo, IPA, nichel, formaldeide,cadmio, silice, cadmio, berillio, ecc.)

VIE URINARIE (IPA, ammine aromatiche, industria della gomma, ecc.)

LEUCEMIE (benzene, formaldeide, industria della gomma, ecc.)

Tumori professionali

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34

Xn

R40

Possibilità di

effetti cancerogeni-

prove insufficientiIII CategoriaIII Categoria

R45 o R49 R45 o R49 Può provocare il Può provocare il

cancrocancroPuò provocare il Può provocare il

cancro per cancro per inalazioneinalazioneI CategoriaI Categoria

T o T++ T o T++

R45 o R49R45 o R49CancerogenoCancerogenoII CategoriaII Categoria

CANCEROGENI

Le sostanze e i preparati che, per ingestione, inalazione o assorbimento cutaneo, possono

provocare il cancro o aumentarne la frequenza

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35 UNIONE EUROPEA: UNIONE EUROPEA: CANCEROGENICANCEROGENICategoria Definizione

1sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo

Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e lo sviluppo dei tumoriCriterio:dati epidemiologici

2da considerare cancerogene per l’uomo

Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumoriCriterio:risultati positivi su due animali, genotossicità, dati biochimici e metabolici e relazione strutturale o dati epidemiologici

3sostanze da considerare con sospetto

Sostanze da considerare con attenzione per possibili effetti cancerogeni sull’uomo3/a Criterio:sostanze oggetto di ricerche adeguate3/b Criterio:sostanze oggetto di studi non adeguati

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36

Xn

R68R68Possibilità di Possibilità di

effetti irreversibilieffetti irreversibiliIII CategoriaIII Categoria

R46 R46 Può provocare Può provocare

alterazioni alterazioni genetiche ereditariegenetiche ereditarie

I CategoriaI Categoria

T o T++

T o T++

R46R46II CategoriaII Categoria

MUTAGENI

Le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono

produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza

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37 UNIONE EUROPEA: MUTAGENICategoria Definizione

1sostanze note per gli effetti mutageni sull’uomo

Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e l’insorgenza di alterazioni genetiche ereditarieCriterio : dati epidemiologici (fino ad oggi non si conoscono esempi di dette sostanze)

2da considerare mutagene per l’uomo

Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di alterazioni ereditarieCriterio : Prove di mutagenicità sulle cellule germinali in vivo prove in vivo di rilevante interazione con le cellule germinali (DNA) , prove in vitro su cellule somatiche di mammifero

3sostanze da considerare con sospetto

Esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali che non bastano tuttavia a classificare la sostanza nella categoria 2 Criterio : Prove di mutagenicità sulle cellule somatiche in vivo o prove in vivo di interazione con il DNA

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38 una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione delle categorie cancerogene/mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 52/97, e successive modifiche

un preparato contenente una o più sostanze cancerogene /mutagene quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene/mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi dei D.Lgs. 52/97, e D.Lgs. 65/03 (≥ 0,1% in peso salvo limiti diversi e specifici riportati nell’Allegato I)

una sostanza, un preparato o un processo di cui all’Allegato XLII  (IPA presenti nella fuliggine e nel catrame, polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del Nichel, ecc.)

DEFINIZIONI art. 234

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39 VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE All.XLIII

Nome agente n. EINECS n. CAS Valori limite

(mg/m3) 8 ore

Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25

pelleCloruro di vinile monomero

200-831 75-01-4 7,77

Polveri di legno duro

elenco IARC vol.62/1995

5,00

Frazione inalabile

Polvere inalabile: frazione di massa di particelle aerodisperse aventi per il 50% un taglio dimensionale di 100 micron (UNI/EN 481)

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40

Estratto dalle linee guida Titolo VII –Legno duro

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41 ALTRI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE

Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale (CCTN)

International Agency for Research on Cancer (IARC - Lyon)

American Conference of Governament Industrial Hygienist (ACGIH)

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)

US Environmental Protection Agency (EPA)

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42 CLASSIFICAZIONE ACGIH

Classe Definizione

A1

Carcinogeno riconosciuto per l’essere umano

L’agente è risultato carcinogeno per l’essere umano sulla base dei risultati di studi epidemiologici, o di evidenza clinica convincente, in esposti umani.

A2

Carcinogeno sospetto per l’essere umano

L’agente è risultato carcinogeno in animali da esperimento. Gli studi epidemiologici disponibili sono controversi o insufficienti per confermare un incremento del rischio di cancro per le persone esposte.

A3

Carcinogeno per l’animale

L’agente è risultato carcinogeno in animali da esperimento ad una dose relativamente elevata o per vie di somministrazione, in siti di tipo istologico o per meccanismi che non vengono considerati rilevanti per i lavoratori esposti. Gli studi epidemiologici disponibili non confermano un incremento del rischio di cancro per le persone esposte.

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43 CLASSIFICAZIONE ACGIH

Classe Definizione

A4 Non classificabile come carcinogeno per l’essere umano

Attualmente non esistono dati o quelli esistenti sono inadeguati per classificare l’agente per quanto riguarda la cancerogenità per l’essere umano e/o animali.

A5 Non sospetto carcinogeno per l’essere umano

L’agente non è ritenuto carcinogeno per l’essere umano, sulla base degli studi epidemiologici appropriatamente condotti sull’uomo. Questi studi sono stati condotti su un periodo sufficientemente prolungato, tengono conto di storie espositive affidabili, di dosi sufficientemente elevate ed evidenza statistica adeguata per concludere che l’esposizione all’agente non comporta un rischio significativo di cancro per l’essere umano

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44

Classe Definizione

Gruppo I sostanza cancerogena per l’essere umano

L’evidenza delle conoscenze è sufficiente per concludere che esiste una relazione causa-effetto, tra l’esposizione alla sostanza in esame e la comparsa di tumori nell’essere umano

Gruppo 2a sostanza probabilmente cancerogena per l’essere umana

Nonostante vi sia sufficiente evidenza di cancerogenità in campo sperimentale, l’evidenza di cancerogenità per l’essere umano è ancora limitata

Gruppo 2b sostanza possibilmente cancerogena

L’evidenza di cancerogenità per l’essere umano è limitata, mentre in campo sperimentale è per ora insufficiente

CLASSIFICAZIONE IARC

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45

Classe DefinizioneGruppo 3 sostanza non classificabile come cancerogena per l’essere umano

I dati epidemiologici non sono sufficienti per classificare la sostanza cancerogena per l’essere umano.

Gruppo 4 sostanza probabilmente non cancerogena per l’essere umano

I dati epidemiologici portano a pensare che la sostanza non sia cancerogena per l’essere umano.

CLASSIFICAZIONE IARC

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46 Banca dati cancerogeni ISS

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47 Banca dati cancerogeni ISS

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48

BENZENE

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49

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50

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51 Banca dati cancerogeni ISS

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52 SOSTITUZIONE E RIDUZIONE (ART. 235)

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI NELL’AMBIENTE DI LAVORO

SOSTITUZIONE E RIDUZIONE sostanza, preparato e/o procedimento meno nocivo Se non è tecnicamente possibile la sostituzione RICORSO AD UN SISTEMA CHIUSOsempre che ciò sia “tecnicamente possibile”

PERSEGUIRE IL PIÙ BASSO LIVELLO DI ESPOSIZIONE TECNICAMENTE POSSIBILEimpiegare tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali, art. 237 L’esposizione non deve comunque superare il valore limite (Allegato XLIII)

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53

La valutazione tiene conto in particolare di: caratteristiche delle lavorazioni durata e frequenza delle lavorazioni quantitativi utilizzati e loro concentrazione capacità di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento compreso l’assorbimento cutaneo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Misure di prevenzione e protezione

DATORE DI LAVORO

in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della SSL e in ogni caso trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata

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Documento di Valutazione dei rischi integrato con: Le attività lavorative con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni I quantitativi utilizzati o presenti in sottoprodotti o come impurità Il numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti Il grado di esposizione se è noto Le misure preventive e protettive e i DPI utilizzati Le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e mutageni

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

RLS ha accesso a tali dati

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55Quantitativi non superiori alle necessità e non accumulati sul luogo di lavoroLimitazione del n. di esposti mediante isolamento delle lavorazioni e accesso limitato alle aree adeguatamente segnalateProgettazione, programmazione e sorveglianza delle lavorazioni per evitare l’emissione degli agentiMisurazione degli agenti per verificare l’efficacia delle misure e per individuare esposizioni anomaleRegolare e sistematica pulizia dei locali, attrezzature, impiantiProcedure di emergenzaConservazione, manipolazione, trasporto, immagazzinamento e smaltimento in condizioni di sicurezzaDisposizione, su conforme parere del medico, di misure protettive particolari per categorie a rischioAppropriati e adeguati servizi igieniciIdonei indumenti protettivi da riporre in posti separatiGestione DPI (custodia, controllo, pulizia, riparazione, sostituzione)

Misure tecniche e organizzative e procedurali

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Informazione e formazione (frequenza quinquennale)

Esposizione non prevedibilerimuovere la causainformazione ai lavoratori e RLS

comunicazione all’organo di vigilanza

Operazioni lavorative particolari(Ad es. la manutenzione)Disporre l’accesso alle aeree (tempo strettamente necessario) prevedendone l’isolamento e la relativa segnaleticaFornire speciali indumenti e DPI

Misure di prevenzione e protezione

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57 Sorveglianza sanitaria

Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

I lavoratori per i quali la VR ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria

Il datore di lavoro su conforme parere del medico adotta misure specifiche sulla base delle risultanze degli esami effettuati (allontanamento)

Ove gli accertamenti sanitari evidenziano l’esistenza di un’anomalia imputabile all’esposizione il medico competente ne informa il datore di lavoro

Il Datore effettua una nuova valutazione e ove tecnicamente possibile una misurazione della concentrazione dell’agente

Il medico competente fornisce adeguate informazioni ai

lavoratori sulla SS e dopo la cessazione

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Il medico competente istituisce ed aggiorna,

sotto la propria responsabilità, per ogni

lavoratore sottoposto a sorveglianza

sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da

custodire presso il datore di lavoro con

salvaguardia del segreto professionale

CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO

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59RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

REGISTRO DI ESPOSIZIONE

Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

Iscrizione in un registro degli esposti

oattività svoltaoagente cancerogeno o mutageno ovalore dell'esposizione a tale agente

istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la

tenuta attraverso il medico competente

Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno

accesso a detto registro

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Il datore di lavoro:

a) consegna copia del registro all'ISPESL ed

all'organo di vigilanza competente per

territorio, e comunica ogni tre anni e quando i

medesimi ne facciano richiesta, le variazioni

intervenute;

b) consegna, a richiesta, all'Istituto Superiore

di Sanità, copia del registro; 

RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

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c) in caso di cessazione di attività dell'azienda,

consegna copia del registro all'organo di

vigilanza competente per territorio;

d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno

già esercitato attività con esposizione ad

agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede

all'ISPESL copia delle annotazioni individuali

contenute nel registro, nonché copia della

cartella sanitaria e di rischio

RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

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In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all‘ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore con le annotazioni individuali contenute e ne consegna copia al lavoratore stesso

RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro e le cartelle sanitarie e

di rischio all'ISPESL

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Le annotazioni individuali contenute nel

registro e le cartelle sanitarie e di rischio

sono conservate dal datore di lavoro almeno

fino a risoluzione del rapporto di lavoro e

dall'ISPESL fino a 40 anni dalla cessazione di

ogni attività che espone ad agenti

cancerogeni o mutageni

RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

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I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministero della Sanità di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale

RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

Decreto del Ministero della Salute n 155 del 12/07/07 pubblicato su Gaz. Uff.n. 217 del 18/09/07

Regolamento attuativo dell’art. 70 c.9 del D.Lgs. 626/94 Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il

lavoro ad agenti cancerogeni

All.1 Registro di esposizione

All.2 Cartella sanitaria e di rischio

All.3 Richiesta all’Ispesl di copia delle annotazioni individuali e delle cartelle sanitarie e di rischio in caso di assunzione di lavoratori esposti in precedenza

All.4 Specifiche per la compilazione dei modelli

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65 REGISTRAZIONE DEI TUMORI

I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all’Ispesl, tramite i COR

L’Ispesl, tramite una rete completa di Centri Operativi Regionali (COR), realizza sistemi di monitoraggio dei rischi derivanti da agenti cancerogeni, utilizzando i dati dei flussi informativi e le informazioni dell’INPS, ISTAT, INAIL e li rende disponibili ogni anno al Ministero della Salute e alle Regioni

Presso l’Ispesl è costituito il REGISTRO NAZIONALE dei casi di neoplasie di sospetta

origine professionale