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CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP E ASPP
Modulo A
SARA STABILE
Dipartimento Processi Organizzativi
AGENTI CHIMICI E CANCEROGENI
2 INDICE
Sostanze pericolose - Titolo IX
Capo I Protezione da agenti chimici
Linee guida Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome Titolo VII Bis
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Linee guida Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome Titolo VII
Capo III Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto
3
Quadro Legislativo sugli Agenti Chimici
D.Lgs 25/02
D.Lgs 77/92Ammine
Aromatiche
D.Lgs 277/91 Amianto Piombo
Protezione da Agenti Chimici
D.Lgs 66/00DPR 962/82CVM
Protezione da agenti Cancerogeni/Mutageniabroga
abroga
AtmosfereEsplosiveD.Lgs 233/03(Sostanze infiammabili, polveri combustibili)
D.Lgs 257/06
abroga
Protezione da Amianto
D.Lgs. 81/08
Titolo XITitolo IX
Titolo IX
Titolo IX
4
Campo di applicazioneDefinizioni Valutazione dei rischi Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Misure specifiche di protezione e di
prevenzioneDisposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Informazione e formazione per i lavoratori
DivietiSorveglianza sanitaria
Cartelle sanitarie e di rischio
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Adeguamenti normativi
TITOLO IX Capo I Protezione da agenti chimici
5
Tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività che comporti la presenza di agenti chimici
Trasporto di agenti chimici pericolosi (ad integrazione delle norme specifiche)
l’attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici o se ne prevede l’utilizzo compresi produzione, manipolazione, immagazzinamento, trasporto, eliminazione e trattamento dei rifiuti
CAMPO DI APPLICAZIONE art.221
6
officine parrucchieri
agricoltura
manutenzione e pulizia
industrie chimichelaboratori
CAMPO DI APPLICAZIONE
7
Attività che comportano esposizione ad amianto (Capo III)
Agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica (D.Lgs. 230/95)
CAMPO DI APPLICAZIONE Le Esclusioni
8
Agenti chimiciAgenti chimici pericolosiAttività che comporta la presenza di agenti chimiciValore limite di esposizione professionaleValore limite biologicoSorveglianza SanitariaPericoloRischio
DEFINIZIONI art.222
9
• SOSTANZE SINGOLE (alcool etilico, acetone, ammoniaca, ecc)
• PREPARATI E MISCELE DI SOSTANZE (vernici, colle, detergenti, ecc)
AGENTI CHIMICI
Tutti gli elementi chimici e i loro composti sia da soli sia nei loro
miscugli allo stato naturale o ottenuti, utilizzati smaltiti, mediante qualsiasi
attività lavorativa, siano prodotti intenzionalmente o no e siano immessi
o no sul mercato
10
Agenti classificati pericolosi ai sensi dei D.Lgs 52/97 e D.Lgs 65/2003 (classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati)
Agenti che non rientrano nel campo di applicazione delle direttive di prodotto ma i cui componenti corrispondono ai criteri di classificazione
Agenti non classificabili, ma che comportano un rischio per la salute e la sicurezza per le proprietà chimiche, chimico-fisiche, tossicologiche e per le modalità con cui sono utilizzati, compresi gli agenti a cui è stato assegnato un valore limite
Medicinali, prodotti cosmetici, munizioni, ecc
Fumi di saldatura, fusioni o tempra metalli, lavorazioni a caldo materie plastiche, polveri di farina, ecc
AGENTI CHIMICI PERICOLOSIAlcol etilicoN° CAS:64-17-5 R11: Facilmente infiammabileS 2, 7, 16: Conservare fuori dalla portata dei bambini, conservare il recipiente ben chiuso, conservare lontano da fiamme scintille, Non fumare
F
11
Esplosivi Comburenti
Estremamente infiammabiliFacilmente infiammabili
InfiammabiliMolto tossici
TossiciNocivi
CorrosiviIrritanti
SensibilizzantiCancerogeni
MutageniTossici per il ciclo riproduttivo
Pericolosi per l'ambiente
SOSTANZE e PREPARATI PERICOLOSI
12 SIMBOLI e LETTERE
E O F F+ T T+Xn
Xi CNXn/Xi
13 SIMBOLI LETTERE e CLASSI DI PERICOLO
EEsplosivi
OComburenti
CCorrosivi
F+/FEstremamente/
Facilmente Infiammabili
T+/TMolto tossici/Tossici
Cancerogeni/MutageniTossici per il ciclo riproduttivo
Xn/XiNocivi/IrritantiSensibilizzanti
NPericolosi
per l’ambiente
14
Il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico
nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un
determinato periodo di riferimento ALLEGATO XXXVIII
VALORE LIMITE ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
16 VALORE LIMITE BIOLOGICO
Il limite della concentrazione del relativo agente, di uno suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato
mezzo biologico
ALLEGATO XXXIX
Piombo e suoi composti ionici Misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalentiIl valore limite biologico è : 60 µg Pb/100 ml di sanguePer le lavoratrici in età fertile : 40 µg Pb/ 100 ml di sangue
17
Identificare tutti gli agenti chimici, stilando una lista completa di tutte le sostanze e preparati utilizzati, prodotti, smaltiti, ecc.Associare la classificazione CE (quando esistente) o valutare se comunque può comportare un rischio per la salute e sicurezza
DM 28/02/2006 XXIX adeguamento al progresso tecnico
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 223
Il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi e valuta i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
18 La Banca dati dell’Istituto Superiore di Sanità
19
Alcool etilico
20
21
proprietà pericolose informazioni comunicate dal fornitore/produttorelivello, tipo e durata esposizionemodalità del lavoro con agenti chimiciquantità agenti chimicivalori limite di esposizione professionale, valori limite biologicieffetti misure preventive e protettivedati da sorveglianza sanitaria già intrapresacontemporanea esposizioni a più agenti chimici
COSA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NELLA VR?COSA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NELLA VR?
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 223
22
QUANDO?QUANDO?
Aziende nuove (o attività nuove con presenza di agenti chimici) prima inizio attività
Periodicamente
In occasione di modifiche che la rendono superata
Se la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
23
Progettando/organizzando sistemi di lavorazioneFornendo attrezzature e procedure idonee per il lavoro, misure igieniche, metodi di lavoro appropriati per garantire la sicurezza e la salute nella manipolazione, nell’immagazzinamento, nel trasporto di agenti chimici sul luogo di lavoro nonché di rifiuti che li contengonoRiducendo al minimo il numero di lavoratori esposti, la durata e l’intensità dell’esposizione, la quantità di agenti chimici
MISURE E PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI
I rischi da agenti chimici devono essere eliminati o ridotti
24
Se i risultati della valutazione dei rischidimostrano che vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute e che le
misure generali di prevenzione sono sufficienti a ridurre il rischio
non si applicano
Misure specifiche di protezione e di prevenzione•Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze•Appropriate misure organizzative e di protezione collettive•Misure di protezione individuali (DPI)•Sorveglianza Sanitaria•Cartelle sanitarie e di rischio •Misurazioni periodiche
RISCHIO BASSO e IRRILEVANTE
25
Identificazione dei pericoli
Idonea applicazione misure di Prevenzione e Protezione prevista da norme??
Revisione misureRiprendere processo VR
NO
E’ necessario approfondire la VR??Giustificazione
Art 223 c. 5NO
SIValutazione preliminare dei rischi
SIValutazione approfondita dei rischiMisurazioni e/o modelli/algoritmi
Il risultato della VR è tale da poter classificare il rischio come basso e irrilevante?
? SI
CRITERIESPOSIZIONE INALATORIA
(misurazioni <<1/10 TLV su un turno o <<1/4 del TLV su tre turni o
modello utilizzato)CUTANEA (misurazioni <10 volte il
limite di rilevabilità o modello utilizzato)
INCENDIO - DM 10/3/98 “Rischio incendio basso”
NO
Applicazione Misure SpecificheEmergenza – Sorveglianza Sanitaria – Cartelle Sanitarie
Flow Chart percorso valutazione per la classificazione del rischio da agenti chimici pericolosi
Linee Guida PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province autonome
26
MISURAZIONI
Ambientali Personali
Esposizione inalatoria e/o cutanea
e/o
MODELLI, ALGORITMI (*) PER STIME
2 RISULTATI
RISCHIO BASSO e IRRILEVANTE
(*): un elenco non esaustivo si trova nelle LINEE GUIDA “Protezione da agenti chimici” redatte dal Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province autonome
STIMA DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE
RISCHIO >BASSO E NON IRRILEVANTE
27 MISURAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI Allegato XLI
UNI EN 689 1997
Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione
UNI EN 481 1994 e 482 1998
Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici
UNI EN 838 1998
Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori
UNI EN 1076 1999
Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori
UNI EN 1231 1999
Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova
UNI EN 1232 1999
Pompe per il campionamento personale di agenti chimici.
UNI EN 1540 2001
Terminologia
UNI EN 12919 2001
Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min
28
N.EINECS N.CAS Nome dell’agente Limite di concentrazione per l’esenzione
202-080-4 91-59-8 2-naftilammina e suoi sali 0,1% in peso
202-177-1 92-67-1 4-amminodifenile e suoi sali 0,1% in peso
202-199-1 92-87-5 Benzidina e suoi sali 0,1% in peso
202-204-7 92-93-3 4-nitrodifenile 0,1% in peso
DIVIETI DI PRODUZIONE LAVORAZIONE E IMPIEGO
Allegato XL
29 DIVIETI
In deroga possono essere effettuate, previa
autorizzazione, le seguenti attività:
•attività di ricerca e di sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi
•attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuto
•produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi
30
Dati ottenuti da VR Informazioni aggiuntive in caso modificaProcedure lavorativeAgenti chimici pericolosi in termini di: •tipo•rischi per la salute e sicurezza•valori limite esposizione•norme specifiche (es. etichettatura, segnaletica)•schede di sicurezza•risultati (in forma anonima) ottenuti dal monitoraggio biologico
DATORE di LAVORO
Azioni e precauzioni adeguate (procedure lavorative, organizzative, norme igieniche, ecc.)
LAVORATORI e/o RLS
LAVORATORI e/o RLSinformazione
formazione
Informazione e formazione dei lavoratori
31
Campo di applicazioneDefinizioni Sostituzione e riduzioneValutazione dei rischi Misure tecniche organizzative e procedurali
Misure igienicheInformazione e formazione
Esposizione non prevedibile
Operazioni lavorative particolari
Accertamenti sanitari
Registro di esposizione e le Cartelle sanitarie
Registrazione dei tumori
Adeguamenti normativi
Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
TITOLO IX - CAPO II
32 Tumori professionali
Le stime attualmente indicano che il 3-5% di tutti i tumori è di origine occupazionale
In Italia circa 200.000 morti/anno per tumore
10.000 morti/anno per tumori professionali
Intensità dell’esposizione
RISCHIO
Durata dell’esposizione
33
1) Attribuibili con elevata probabilità alla causa professionale Mesotelioma pleurico e peritoneale (asbesto) Adenocarcinoma del naso e dei seni paranasali
(legno e cuoio) Angiosarcoma epatico (CVM)
2) Tumori frequenti in alcune esposizioni professionali
POLMONE (alluminio, arsenico, cromo, IPA, nichel, formaldeide,cadmio, silice, cadmio, berillio, ecc.)
VIE URINARIE (IPA, ammine aromatiche, industria della gomma, ecc.)
LEUCEMIE (benzene, formaldeide, industria della gomma, ecc.)
Tumori professionali
34
Xn
R40
Possibilità di
effetti cancerogeni-
prove insufficientiIII CategoriaIII Categoria
R45 o R49 R45 o R49 Può provocare il Può provocare il
cancrocancroPuò provocare il Può provocare il
cancro per cancro per inalazioneinalazioneI CategoriaI Categoria
T o T++ T o T++
R45 o R49R45 o R49CancerogenoCancerogenoII CategoriaII Categoria
CANCEROGENI
Le sostanze e i preparati che, per ingestione, inalazione o assorbimento cutaneo, possono
provocare il cancro o aumentarne la frequenza
35 UNIONE EUROPEA: UNIONE EUROPEA: CANCEROGENICANCEROGENICategoria Definizione
1sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo
Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e lo sviluppo dei tumoriCriterio:dati epidemiologici
2da considerare cancerogene per l’uomo
Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumoriCriterio:risultati positivi su due animali, genotossicità, dati biochimici e metabolici e relazione strutturale o dati epidemiologici
3sostanze da considerare con sospetto
Sostanze da considerare con attenzione per possibili effetti cancerogeni sull’uomo3/a Criterio:sostanze oggetto di ricerche adeguate3/b Criterio:sostanze oggetto di studi non adeguati
36
Xn
R68R68Possibilità di Possibilità di
effetti irreversibilieffetti irreversibiliIII CategoriaIII Categoria
R46 R46 Può provocare Può provocare
alterazioni alterazioni genetiche ereditariegenetiche ereditarie
I CategoriaI Categoria
T o T++
T o T++
R46R46II CategoriaII Categoria
MUTAGENI
Le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono
produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza
37 UNIONE EUROPEA: MUTAGENICategoria Definizione
1sostanze note per gli effetti mutageni sull’uomo
Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e l’insorgenza di alterazioni genetiche ereditarieCriterio : dati epidemiologici (fino ad oggi non si conoscono esempi di dette sostanze)
2da considerare mutagene per l’uomo
Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di alterazioni ereditarieCriterio : Prove di mutagenicità sulle cellule germinali in vivo prove in vivo di rilevante interazione con le cellule germinali (DNA) , prove in vitro su cellule somatiche di mammifero
3sostanze da considerare con sospetto
Esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali che non bastano tuttavia a classificare la sostanza nella categoria 2 Criterio : Prove di mutagenicità sulle cellule somatiche in vivo o prove in vivo di interazione con il DNA
38 una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione delle categorie cancerogene/mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 52/97, e successive modifiche
un preparato contenente una o più sostanze cancerogene /mutagene quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene/mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi dei D.Lgs. 52/97, e D.Lgs. 65/03 (≥ 0,1% in peso salvo limiti diversi e specifici riportati nell’Allegato I)
una sostanza, un preparato o un processo di cui all’Allegato XLII (IPA presenti nella fuliggine e nel catrame, polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del Nichel, ecc.)
DEFINIZIONI art. 234
39 VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE All.XLIII
Nome agente n. EINECS n. CAS Valori limite
(mg/m3) 8 ore
Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25
pelleCloruro di vinile monomero
200-831 75-01-4 7,77
Polveri di legno duro
elenco IARC vol.62/1995
5,00
Frazione inalabile
Polvere inalabile: frazione di massa di particelle aerodisperse aventi per il 50% un taglio dimensionale di 100 micron (UNI/EN 481)
40
Estratto dalle linee guida Titolo VII –Legno duro
41 ALTRI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale (CCTN)
International Agency for Research on Cancer (IARC - Lyon)
American Conference of Governament Industrial Hygienist (ACGIH)
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
US Environmental Protection Agency (EPA)
42 CLASSIFICAZIONE ACGIH
Classe Definizione
A1
Carcinogeno riconosciuto per l’essere umano
L’agente è risultato carcinogeno per l’essere umano sulla base dei risultati di studi epidemiologici, o di evidenza clinica convincente, in esposti umani.
A2
Carcinogeno sospetto per l’essere umano
L’agente è risultato carcinogeno in animali da esperimento. Gli studi epidemiologici disponibili sono controversi o insufficienti per confermare un incremento del rischio di cancro per le persone esposte.
A3
Carcinogeno per l’animale
L’agente è risultato carcinogeno in animali da esperimento ad una dose relativamente elevata o per vie di somministrazione, in siti di tipo istologico o per meccanismi che non vengono considerati rilevanti per i lavoratori esposti. Gli studi epidemiologici disponibili non confermano un incremento del rischio di cancro per le persone esposte.
43 CLASSIFICAZIONE ACGIH
Classe Definizione
A4 Non classificabile come carcinogeno per l’essere umano
Attualmente non esistono dati o quelli esistenti sono inadeguati per classificare l’agente per quanto riguarda la cancerogenità per l’essere umano e/o animali.
A5 Non sospetto carcinogeno per l’essere umano
L’agente non è ritenuto carcinogeno per l’essere umano, sulla base degli studi epidemiologici appropriatamente condotti sull’uomo. Questi studi sono stati condotti su un periodo sufficientemente prolungato, tengono conto di storie espositive affidabili, di dosi sufficientemente elevate ed evidenza statistica adeguata per concludere che l’esposizione all’agente non comporta un rischio significativo di cancro per l’essere umano
44
Classe Definizione
Gruppo I sostanza cancerogena per l’essere umano
L’evidenza delle conoscenze è sufficiente per concludere che esiste una relazione causa-effetto, tra l’esposizione alla sostanza in esame e la comparsa di tumori nell’essere umano
Gruppo 2a sostanza probabilmente cancerogena per l’essere umana
Nonostante vi sia sufficiente evidenza di cancerogenità in campo sperimentale, l’evidenza di cancerogenità per l’essere umano è ancora limitata
Gruppo 2b sostanza possibilmente cancerogena
L’evidenza di cancerogenità per l’essere umano è limitata, mentre in campo sperimentale è per ora insufficiente
CLASSIFICAZIONE IARC
45
Classe DefinizioneGruppo 3 sostanza non classificabile come cancerogena per l’essere umano
I dati epidemiologici non sono sufficienti per classificare la sostanza cancerogena per l’essere umano.
Gruppo 4 sostanza probabilmente non cancerogena per l’essere umano
I dati epidemiologici portano a pensare che la sostanza non sia cancerogena per l’essere umano.
CLASSIFICAZIONE IARC
46 Banca dati cancerogeni ISS
47 Banca dati cancerogeni ISS
48
BENZENE
49
50
51 Banca dati cancerogeni ISS
52 SOSTITUZIONE E RIDUZIONE (ART. 235)
INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI NELL’AMBIENTE DI LAVORO
SOSTITUZIONE E RIDUZIONE sostanza, preparato e/o procedimento meno nocivo Se non è tecnicamente possibile la sostituzione RICORSO AD UN SISTEMA CHIUSOsempre che ciò sia “tecnicamente possibile”
PERSEGUIRE IL PIÙ BASSO LIVELLO DI ESPOSIZIONE TECNICAMENTE POSSIBILEimpiegare tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali, art. 237 L’esposizione non deve comunque superare il valore limite (Allegato XLIII)
53
La valutazione tiene conto in particolare di: caratteristiche delle lavorazioni durata e frequenza delle lavorazioni quantitativi utilizzati e loro concentrazione capacità di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento compreso l’assorbimento cutaneo
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Misure di prevenzione e protezione
DATORE DI LAVORO
in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della SSL e in ogni caso trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata
54
Documento di Valutazione dei rischi integrato con: Le attività lavorative con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni I quantitativi utilizzati o presenti in sottoprodotti o come impurità Il numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti Il grado di esposizione se è noto Le misure preventive e protettive e i DPI utilizzati Le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e mutageni
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
RLS ha accesso a tali dati
55Quantitativi non superiori alle necessità e non accumulati sul luogo di lavoroLimitazione del n. di esposti mediante isolamento delle lavorazioni e accesso limitato alle aree adeguatamente segnalateProgettazione, programmazione e sorveglianza delle lavorazioni per evitare l’emissione degli agentiMisurazione degli agenti per verificare l’efficacia delle misure e per individuare esposizioni anomaleRegolare e sistematica pulizia dei locali, attrezzature, impiantiProcedure di emergenzaConservazione, manipolazione, trasporto, immagazzinamento e smaltimento in condizioni di sicurezzaDisposizione, su conforme parere del medico, di misure protettive particolari per categorie a rischioAppropriati e adeguati servizi igieniciIdonei indumenti protettivi da riporre in posti separatiGestione DPI (custodia, controllo, pulizia, riparazione, sostituzione)
Misure tecniche e organizzative e procedurali
56
Informazione e formazione (frequenza quinquennale)
Esposizione non prevedibilerimuovere la causainformazione ai lavoratori e RLS
comunicazione all’organo di vigilanza
Operazioni lavorative particolari(Ad es. la manutenzione)Disporre l’accesso alle aeree (tempo strettamente necessario) prevedendone l’isolamento e la relativa segnaleticaFornire speciali indumenti e DPI
Misure di prevenzione e protezione
57 Sorveglianza sanitaria
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
I lavoratori per i quali la VR ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria
Il datore di lavoro su conforme parere del medico adotta misure specifiche sulla base delle risultanze degli esami effettuati (allontanamento)
Ove gli accertamenti sanitari evidenziano l’esistenza di un’anomalia imputabile all’esposizione il medico competente ne informa il datore di lavoro
Il Datore effettua una nuova valutazione e ove tecnicamente possibile una misurazione della concentrazione dell’agente
Il medico competente fornisce adeguate informazioni ai
lavoratori sulla SS e dopo la cessazione
58
Il medico competente istituisce ed aggiorna,
sotto la propria responsabilità, per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da
custodire presso il datore di lavoro con
salvaguardia del segreto professionale
CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO
59RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO
REGISTRO DI ESPOSIZIONE
Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
Iscrizione in un registro degli esposti
oattività svoltaoagente cancerogeno o mutageno ovalore dell'esposizione a tale agente
istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la
tenuta attraverso il medico competente
Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno
accesso a detto registro
60
Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro all'ISPESL ed
all'organo di vigilanza competente per
territorio, e comunica ogni tre anni e quando i
medesimi ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto Superiore
di Sanità, copia del registro;
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO
61
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda,
consegna copia del registro all'organo di
vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno
già esercitato attività con esposizione ad
agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede
all'ISPESL copia delle annotazioni individuali
contenute nel registro, nonché copia della
cartella sanitaria e di rischio
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO
62
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all‘ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore con le annotazioni individuali contenute e ne consegna copia al lavoratore stesso
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO
In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro e le cartelle sanitarie e
di rischio all'ISPESL
63
Le annotazioni individuali contenute nel
registro e le cartelle sanitarie e di rischio
sono conservate dal datore di lavoro almeno
fino a risoluzione del rapporto di lavoro e
dall'ISPESL fino a 40 anni dalla cessazione di
ogni attività che espone ad agenti
cancerogeni o mutageni
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO
64
I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministero della Sanità di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO
Decreto del Ministero della Salute n 155 del 12/07/07 pubblicato su Gaz. Uff.n. 217 del 18/09/07
Regolamento attuativo dell’art. 70 c.9 del D.Lgs. 626/94 Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il
lavoro ad agenti cancerogeni
All.1 Registro di esposizione
All.2 Cartella sanitaria e di rischio
All.3 Richiesta all’Ispesl di copia delle annotazioni individuali e delle cartelle sanitarie e di rischio in caso di assunzione di lavoratori esposti in precedenza
All.4 Specifiche per la compilazione dei modelli
65 REGISTRAZIONE DEI TUMORI
I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all’Ispesl, tramite i COR
L’Ispesl, tramite una rete completa di Centri Operativi Regionali (COR), realizza sistemi di monitoraggio dei rischi derivanti da agenti cancerogeni, utilizzando i dati dei flussi informativi e le informazioni dell’INPS, ISTAT, INAIL e li rende disponibili ogni anno al Ministero della Salute e alle Regioni
Presso l’Ispesl è costituito il REGISTRO NAZIONALE dei casi di neoplasie di sospetta
origine professionale