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COSTITUZIONI DELLA CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE DI GESÙ CRISTO Roma 1984

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COSTITUZIONI

DELLA

CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE

DI GESÙ CRISTO

Roma 1984

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Curia Generalizia dei Passionisti

P.zza SS. Giovanni e Paolo, 13, Roma

Ottobre 2009

Ristampa di:

Edizione a cura della Segreteria CIPI

P.zza SS. Giovanni e Paolo, 13, Roma Maggio 1985.

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DECRETO

La Congregazione della Santissima Passione di

Nostro Signore Gesù Cristo, la cui casa madre è in que-st'alma città di Roma, ha il fine specifico di ricordare e promuovere il ricordo della Passione di Cristo, con la vita e con l'apostolato, specialmente della predicazione.

Questo intento, assunto con voto speciale, caratte-rizza la consacrazione religiosa dei suoi membri e ne fomenta l'unità di vita e di apostolato.

Il Superiore Generale ha inoltrato alla Sede Apo-stolica supplice richiesta di approvazione ufficiale delle Costituzioni, redatte con diuturno studio di Capitoli Ge-nerali, secondo la mente del Concilio Vaticano II e del Codice di Diritto Canonico.

Perciò questa Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, udito il parere dei PP. Consultori e previo esame del congresso, fattivi alcuni cambiamen-ti, approva e conferma col presente decreto, secondo le norme del diritto, il testo delle presenti Costituzioni re-datto in latino, il cui esemplare si conserva nel suo ar-chivio.

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Si premette poi a queste Costituzioni l'intera Re-

gola di S. Paolo della Croce, approvata solennemente da Pio VI, nell'anno 1775, che ha una propria forza e importanza per interpretare la vera intenzione e volontà del santo Padre e Fondatore, ed è da tenersi sempre presente dai Religiosi della Passione di Cristo, per cu-stodirla stabilmente.

Seguendo le orme del Fondatore, i Passionisti mentre vivono in fraterna convivenza, conformino la lo-ro vita all'indole particolare dell'Istituto, e tendano alla perfezione del loro stato coltivando la povertà, l'orazio-ne e il distacco dal mondo. Conservando fedelmente il patrimonio di S. Paolo della Croce, compiano sempre più generosamente la missione loro affidata dalla Chie-sa.

Nonostante qualunque cosa in contrario.

Roma, 2 marzo 1984 nella Solenne Commemora-zione della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, ed Anno Giubilare della Nostra Santissima Redenzione.

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SPIEGAZIONE DELLE SIGLE:

1. DOCUMENTI DEL CONCILIO VATICANO II

AA Apostolicam Actuositatem AG Ad Gentes DV Dei Verbum GS Gaudium et Spes LG Lumen Gentium OT Optatam Totius PC Perfectae Caritatis PO Presbyterorum Ordinis SC Sacrosanctum Concilium UP Unitatis Redintegratio

2. DOCUMENTI DELLA S. SEDE

EN Evangelii Nuntiandi ET Evangelica Testificatio MR Mutuae Relationes RC Renovationis Causam SCa Sacerdotalis Caelibatus

3. DOCUMENTI DELLA CONGREGAZIONE

L Lettere di S. Paolo della Croce, a cura di P. A-medeo e P. Cristoforo, Roma 1924, 1977, voll. 5.

Notizia S. Paolo della Croce, La Congregazione della Passione di Gesù: cos'è e cosa vuo-le. « Notizie » inviate agli amici per fare conoscere la Congregazione. Roma 1978.

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Processi I Processi di beatificazione e canonizzazione

di S. Paolo della Croce, a cura di P. Gae-tano Raponi, Roma 1968-1976, voll. 4.

Regolamento commune 1775 S. Paolo della Croce, Guida per l'animazione spirituale della vi-ta passionista: « Regolamento commune » del 1775, Roma 1980.

RetC Regulae et Constitutiones Cong. SS.mae Crucis et Passionis DNIC., editio critica textuum curante F. Giorgini, Romae 1958.

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R E G O L A

Della Congregazione dei Chierici scalzi

della santissima Croce e Passione

di Nostro Signor Gesù Cristo

1775

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* Il testo di questa traduzione risale al 1930 che sostan-zialmente riproduce il testo stampato nel 1776.

REGOLE

E COSTITUZIONI *

Della Congregazione dei Chierici scalzi

della santissima Croce e Passione

di Nostro Signor Gesù Cristo

1775

CAPO I

Del fine di questa nostra Congregazione

Il fine di questa Congregazione è quel medesimo a

cui ogni cristiano, e molto più ogni ecclesiastico, deve

aspirare: cioè di osservare esattamente la divina legge

e gli evangelici consigli, secondo che permettono le for-

ze di ciascuno e che il proprio stato esige.

Onde chiunque verrà aggregato a questo povero

ed umile Istituto, dovrà principalmente, a norma di

queste Costituzioni, attendere a se stesso, e quindi in-

traprendere con diligenza verso dei prossimi quegli offi-

ci di carità, che secondo le occorrenze dei luoghi e dei

tempi, dovranno adempirsi, per procurare la maggior

gloria di Dio ed il proprio spirituale vantaggio, le quali

due cose non devono mai allontanarsi dalla mente e dal

cuore di ognuno.

E siccome uno dei principali fini di questa Con-

gregazione si è che ognuno, non solamente attenda al-

l'orazione per giungere alla santa unione di carità con

* Il testo di questa traduzione risale al 1930 che sostan-zialmente riproduce il testo stampato nel 1776.

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Regole e Costituzioni 1775

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Dio, ma procuri altresì d'indirizzarvi il prossimo i-

struendolo nella maniera più opportuna e più facile che

potrà praticarsi; perciò quei soggetti, che saranno giu-

dicati idonei a sì gran ministero, procureranno, sì nelle

apostoliche missioni che in altri pii esercizi d'insegnare

a viva voce ai popoli la devota memoria della Passione

e Morte di Gesù Cristo Signore Nostro, da cui, come da

fonte, deriva ogni bene.

Ciò potrà farsi nelle missioni dopo la predica, o

come sarà più opportuno, e specialmente nel confessio-

nale, ed in ogni altra occorrente occasione: tenendosi

per certo che questo proficuo e salutare pensiero sarà

un mezzo efficacissimo per ritrarre le anime dal pecca-

to, ed incamminarle alla cristiana perfezione, alla quale

aspiriamo.

CAPO II

Dove dovranno fondarsi i ritiri

Si fonderanno i Ritiri in solitudine, nel più atto e

miglior modo che potrà riuscire, e tutti saranno poveri

a norma di queste Costituzioni.

Se ne potrà in ogni diocesi fondare uno, ovvero

più, con proporzionata distanza, secondo il beneplacito

e la prudenza dell'Ordinario e del Superiore della Con-

gregazione, il quale procurerà con la debita riverenza

ed umiltà di uniformarsi al volere di quello.

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CAPO III

Come debba essere la chiesa e casa di ritiro

La chiesa sarà di mediocre grandezza, e si procu-

rerà di tenerla con la maggior pulizia e decenza possi-

bile.

Le stanze del dormitorio non oltrepasseranno in

ampiezza, la misura di nove metri quadrati, ed il dormi-

torio non sarà più largo di due metri. Le officine si fa-

ranno grandi a proporzione della religiosa famiglia, e

lo stesso si osserverà riguardo al refettorio: sarà tutta

la fabbrica disposta in modo, che da per tutto spicchi la

povertà e la religiosità. Se verrà offerta qualche chiesa

o casa già fabbricata si potrà ricevere, quantunque fos-

se differente dalle suddette.

Si fonderanno le case in solitudine, affinché i reli-

giosi, dopo di essersi impiegati con apostoliche fatiche

in procurare la divina gloria e la salute delle anime,

possano ritirarsi fuori del concorso e strepito del mon-

do, a raccogliere il loro spirito colle orazioni, coi di-

giuni, ed altri esercizi di devozione, per infervorarsi

sempre più nell'amore di Dio; e crescendo nelle virtù,

rendersi maggiormente atti a spargere poi con frutto il

seme della divina parola, impiegandosi con ogni dili-

genza in promuovere nei prossimi la cristiana pietà, e

la memoria e devozione della Passione e Morte del di-

vin Redentore.

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CAPO IV

Di ciò che dovrà osservarsi prima di entrare in Congregazione

Chiunque sarà per essere ammesso in questa Con-

gregazione, esaminerà prima se vi sia chiamato da Dio;

e però vi premetterà un serio esercizio di orazioni e di

digiuni, colla frequenza dei sacramenti; e ritiratosi dal-

le faccende del secolo, si consiglierà col suo confesso-

re, o maestro spirituale, o con altri soggetti che giudi-

cherà più abili, per risolvere un sì gran punto; e consi-

dererà se per la gloria di Dio, e per la salute sua e dei

prossimi, sia veramente disposto a patir molto, a essere

burlato, disprezzato, e soffrire volentieri travagli e tri-

bolazioni.

Sopra le quali cose tutte sarà esattamente dal P.

Provinciale o dal Preposito, esaminato; e non potendo

essi ciò fare, ne commetteranno prudentemente ad alcun

altro l'incombenza.

Adempite queste parti, lasci in buono stato gli af-

fari di sua casa, soddisfaccia ai debiti, e compisca tutte

le altre sue obbligazioni, sicché non vi resti alcun osta-

colo che possa impedirlo.

CAPO V

Del vestimento dei religiosi

Vestiranno i religiosi una sola tonaca di color ne-

ro, di panno grosso, formato di lana ordinaria, ed un

povero mantello che arrivi fino al ginocchio.

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E sì la tonaca che il mantello avrà il collare a gui-

sa dei Chierici Regolari.

I chierici porteranno la tonsura clericale secondo

la forma stabilita dal concilio di Palenzia, a proporzio-

ne degli Ordini.

In tempo d'inverno, con licenza del Superiore, po-

tranno usare un'altra piccola tonaca interiore, fatta di

lana. La tonaca di sopra si cingerà con una cintura di

pelle.

Nella parte sinistra della tonaca e del mantello si

porterà attaccato il nome SS. di Gesù Cristo col titolo

della salutifera di lui Passione, impresso in lettere

bianche in un piccolo cuore sopra del quale sarà unita

anche una piccola croce parimenti bianca. Questo se-

gno di salute peraltro si porterà solamente dopo compi-

to l'anno del noviziato. I laici, a distinzione dei chierici

e dei sacerdoti, lo porteranno soltanto sulla tonaca, e

non sul mantello.

I religiosi vadano con i piedi scalzi, portando so-

lamente i sandali. Si servano di un povero cappello per

ricoprire il capo.

In casa tutti i religiosi porteranno un berrettino

povero, modesto e religioso. I sacerdoti poi e i chierici

si serviranno della berretta ecclesiastica, detta volgar-

mente berretta da prete. In chiesa però dovranno tutti

starvi col capo scoperto, eccettuati i calvi e gl'infermi,

ai quali si permette l'uso del medesimo berrettino.

Sotto la tonaca porteranno un sudario di lana e le

mutande di tela comune; ma mentre stanno in missione,

o fanno viaggio, potranno servirsi del sudario di tela

per il sudore.

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CAPO VI

Di ciò che dovrà osservarsi prima di ricevere i novizi

Chi vorrà essere ammesso nella Congregazione,

dovrà presentare le fedi autentiche non solamente di

battesimo, ma anche della probità della vita e bontà di

costumi; e se sarà per essere ricevuto in qualità di chie-

rico, dovrà altresì far constare di essersi conveniente-

mente esercitato nello studio delle lettere. Si dovrà inol-

tre da ognuno presentare l'attestato d'essere in istato

libero, di buona fama, e di non essere inquisito in alcun

tribunale.

E senza le fedi e testimonianze suddette non si ac-

cetterà mai veruno, quantunque se ne avesse cognizio-

ne. Sarà inoltre in libertà dei Superiori di esigere que-

gli attestati che giudicheranno opportuni.

E queste testimonianze si conserveranno di poi

nell'archivio del Noviziato dove si terranno altresì le al-

tre scritture spettanti al Ritiro, e due libri mastri, in

uno dei quali si noterà il nome, il cognome, e la patria

di chi sarà aggregato a questo Istituto, ed il giorno del-

la sua vestizione; e nell'altro si registrerà il giorno del-

la professione fatta dai novizi, a tenore delle apostoli-

che costituzioni.

Non si riceverà alcuno in Congregazione che ab-

bia passato l'età di anni venticinque, ovvero abbia ve-

stito l'abito di altro Istituto, eccettuati solamente quei

soggetti, che per eccellenza di virtù, meritassero d'esse-

re in questo punto dispensati. Questo però non si faccia

senza una speciale approvazione del Preposito Genera-

le, da cui questi tali dovranno portare la testimoniale

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scritta dell'accettazione.

Fuori di questo caso si accettino in Congregazione

giovani di fresca età, siccome quelli che più agevolmen-

te si dirigono secondo lo spirito dell'Istituto, e si acco-

stumano secondo la regolare osservanza.

L'accettazione dei novizi da farsi dal Provinciale

non oltrepassi quel numero che si potrà ogni anno pre-

figgere dal Preposito Generale.

Chiunque sarà stato approvato per l'accettazione,

prima d'essere ammesso alla religiosa vestizione, con-

viverà coi nostri per qualche tempo, secondo il prudente

beneplacito dei Superiori del noviziato, vestito dei suoi

abiti.

Intanto si uniformerà agli altri nell'osservanza e

se ne farà prova con esercitarlo nell'umiltà; laonde gli

s'imporrà di lavare i piatti, servire in cucina, spazzare

la casa, e dare altri saggi di cristiana sommissione e

pazienza.

Per il medesimo fine si riprenderà pubblicamente,

massime in refettorio, mangerà qualche volta in terra,

ed eseguirà quell'altre prove d'umiltà e mortificazione,

che dai Superiori gli verranno ingiunte, acciò venga fa-

cilmente a conoscersi, se veramente ami d'essere di-

sprezzato, e sia morto a se stesso ed al mondo, per vi-

vere solamente a Dio e per Dio, nascondendo volentieri

la sua vita in Gesù Cristo, il quale per bene nostro vol-

le essere trattato come l'obbrobrio degli uomini, l'ab-

biezione della plebe, e rendersi a noi perfettissimo e-

sempio di tutte le virtù.

Non si abbia nessun riguardo alla condizione della

persona; ma chi è di stirpe nobile, si esamini con più

lunga ed accurata prova, in modo però che il tutto sia

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sempre regolato da una benigna carità, congiunta con

una savia prudenza.

Adempite che saranno debitamente tutte queste

parti, si convocherà il capitolo, nel quale dovrà ognuno

dare il libero suo voto, per decidere se il soggetto pro-

posto debba essere ammesso, ovvero escluso dalla Con-

gregazione.

Approvato e ricevuto, si occuperà, per lo spazio di

dieci giorni, negli esercizi spirituali e in pie meditazio-

ni, acciocché acquistando maggior lume ed amor di

Dio, meglio si disponga, e si prepari a fare il sacrificio

di se stesso.

CAPO VII

Del modo di vestire i religiosi della Congregazione

Dopo che sarà adunata in chiesa tutta la religiosa

comunità, verrà quello che dovrà essere vestito, e si

presenterà col suo solito abito. Quindi il Superiore lo-

cale farà un opportuno discorso, in cui lo animerà a

patir volentieri per amor di Dio, esponendogli qual pre-

zioso tesoro di eterni beni sia quello di cui da Gesù

vengono favoriti i suoi veri seguaci.

Dopo di aver benedetta la tonaca secondo il co-

mune rito di Santa madre Chiesa, la metterà indosso al

novizio presente; indi gli porrà una croce in ispalla, ed

una corona di spine in capo, recitando rispettivamente

le seguenti formule: Accipe, Frater charissime, crucem Domini N. J. C..; abnega temetipsum, ut babeas partem cum illo in vitam aeternam - Amen - Accipe, Frater

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Regole e Costituzioni 1775

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charissime, spineam Coronam Christi Domini, humilia temetipsum sub potenti manu Dei, et esto subiectus om-ni creaturae propter Deum. Amen.

Compita che sarà questa funzione il medesimo Su-

periore e gli altri religiosi annunzieranno al novizio la

pace, e con lieto sembiante lo incoraggeranno a portare

costantemente e di buon animo la croce di Gesù Cristo.

Di poi nella stanza, deposte le vesti interiori da secola-

re, si metterà il sudario di lana e le mutande.

CAPO VIII

Dell'elezione e dell'officio del maestro dei novizi

L'elezione del maestro dei novizi spetterà al P.

Preposito, o al Provinciale e suoi Consultori in ciascu-

na provincia con licenza del Preposito Generale, qua-

lunque volta fuori del capitolo si debba destinare un al-

tro, che dopo la professione abbia passato almeno dieci

anni in Congregazione con esempio di virtù, ed abbia

d'età almeno trentacinque anni, e sia inoltre versato

nelle cose di spirito, e fornito di quella carità e pruden-

za, che per un officio di tanta importanza si richiede.

Sarà di lui obbligo l'educare i novizi secondo lo

spirito e l'osservanza dell'Istituto, istruirli nell'orazio-

ne, rendendoli cauti in guardarsi dagl'inganni del de-

monio e dagli altri pericoli, acciò camminino con sicu-

rezza nell'intrapresa carriera del divin servizio. Si porti

sempre con moderazione, circospezione, soavità e sa-

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Regole e Costituzioni 1775

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viezza, e farà in ogni cosa spiccare la carità, massima-

mente quando occorrerà di correggere e penitenziare

alcuno. Ammonisca i colpevoli con mansuetudine e pru-

denza e con soavità imponga la penitenza proporzionata

alla colpa. Con tal mezzo i colpevoli facilmente si e-

menderanno, ai difetti non mancherà il castigo, ed egli

stesso acquisterà stima e venerazione.

Dia con diligenza, a coloro che deve ammaestra-

re, un'esatta notizia dell'Istituto; faccia conoscere lo

spirito della Congregazione; ne inculchi il fine, affinché

i novizi, camminando per la medesima strada, compia-

no essi pure santamente quelle cose che si fanno dagli

altri che hanno già emessa la professione. Inculchi loro

sopratutto la frequenza dell'orazione e l'assiduo eserci-

zio delle virtù proprie dello stato religioso, particolar-

mente l'amore del proprio disprezzo.

Procuri che ognuno dica pubblicamente in refetto-

rio la colpa dei suoi difetti e mancamenti.

Secondo che sarà convenevole, li correggerà, li

riprenderà, li mortificherà, raccomanderà loro la prati-

ca dell'umiltà, e spesso li farà esercitare in atti d'umi-

liazione e di abbiezione, acciocché vincendo se stessi,

mortifichino le proprie passioni.

Dovrà però tutto questo praticarsi dal Maestro con

prudenza e dolcezza, e più coll'esempio che con le pa-

role. Attenderà inoltre ad istruirli nella modestia e

compostezza esterna da osservarsi in pubblico ed in pri-

vato, con la mortificazione degli occhi, della lingua e

degli altri sentimenti, affinché custodiscano così più fa-

cilmente il cuore, e spogliati d'ogni disordinato affetto

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Regole e Costituzioni 1775

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tengano la mente occupata in Dio, imitino le virtù di

Gesù Cristo, e vivano del suo spirito.

Fuori del tempo stabilito i novizi non parlino mai

fra di loro, e non permetta mai il Maestro che parlino

con altri, molto meno con persone secolari, ancorché

fossero parenti. Ma se per giusta causa occorrerà che

ciò debba permettersi, vi si trovi egli, ovvero il Coadiu-

tore, presente, invigilando che si diportino con mode-

stia e circospezione né si trattengano più di quello che

sarà espediente; ma compito prestamente il dovere, to-

sto si ritirino a raccogliere lo spirito in Dio.

Sia cura del Maestro di procurare che i novizi o-

perino sempre con gran rettitudine e sano raccoglimen-

to, e sia il loro interno animato da gran fervore, con-

giunto con illibata purità d'intenzione, e che si diporti-

no in tutto come chi sta alla presenza di Dio, e solo per

piacere a Dio.

Usi insomma tutta la premura per far sì che essi

siano educati secondo lo spirito della vocazione; sapen-

dosi per esperienza, che dalla retta educazione dei no-

vizi dipende il bene di tutta la Congregazione.

Laonde per conseguire ciò che tanto importa, dif-

fidando umilmente di sé stesso, riponga in Dio ogni sua

speranza, da Lui implorando il lume opportuno, e viva

in modo che i suoi costumi siano modello di quelle vir-

tù, che brama insinuare negli altri.

Non permetta ai novizi di scrivere lettere senza ne-

cessità, ed avverta, che non si faccia giammai cosa non

conveniente alla religiosità dell'Istituto.

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Il Direttore dei novizi, o suo Coadiutore, tre o

quattro volte alla settimana prima della recita in coro

dell'Ora Sesta farà un esame purgativo o istruttivo se-

condo che giudicherà più utile al profitto spirituale dei

novizi. Negli altri giorni ognuno farà un esame partico-

lare in istanza, prima della lezione spirituale.

Ogni giorno altresì dopo la lezione che si farà in

comune, il Direttore, o Coadiutore, andrà insieme coi

novizi processionalmente per il Ritiro recitando il santo

Rosario, ed all'ora determinata visiteranno il SS. Sa-

cramento dell'Altare colla recita delle prescritte orazio-

ni.

Di poi usciranno insieme col Direttore o Coadiu-

tore, a prendere un poco d'aria per sollevarsi; e quan-

do per le contrarie circostanze o del tempo o del luogo

non potrà ciò effettuarsi, si supplirà con qualche altro

sollievo che detterà la prudenza, avvertendo di non

ammettere giammai divertimenti inutili, alieni dalla re-

ligiosità e contrari al raccoglimento dello spirito. E

perché nell'anno della loro probazione non sono i novi-

zi intenti ad altro studio che a quello dello spirito, per-

ciò dopo aver fatta l'orazione della mattina, ed avere

ascoltato la santa Messa ed al giorno, dopo la predetta

recitazione del Rosario, si farà quotidianamente, per lo

spazio almeno di mezz'ora, la spiegazione di qualche

sacro libro, principalmente del nuovo Testamento, so-

pra di cui i medesimi novizi faranno qualche riflessione

pia e morale. E nel rimanente del tempo, che sopravan-

zerà alle consuete osservanze staranno ritirati in istan-

za, secondo che disporrà il beneplacito del Rettore o

Direttore.

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Regole e Costituzioni 1775

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Il Direttore userà ogni buona maniera per conso-

lare e confortare quelli che saranno angustiati da ma-

linconia, o da scrupoli, dando loro l'opportuno sollie-

vo. Si porti in questo con somma carità e prudenza, e

mostri loro buon volto, acciò prendano quindi animo di

manifestargli con confidenza i loro mali interni, ed ac-

quistando con opportuno rimedio la quiete del cuore,

proseguano con maggiore spirito l'intrapresa strada

della perfezione.

Siano i novizi pronti in obbedire volentieri al Di-

rettore, né facciano giammai cosa alcuna senza la sua

licenza e benedizione, né escano di casa. Siano sinceri

in iscoprire a lui tutti i nascondigli del loro cuore, dan-

dogli esatto conto dei lumi e dei sentimenti che vengono

loro conceduti da Dio nell'orazione. Manifestino altresì

le tentazioni, le malinconie, le ripugnanze, le aridità e

finalmente siano fedeli in accusare i propri difetti senza

scusarsi o giustificarsi.

Stiano bene avvertiti di non mancare giammai in

questa parte: altrimenti correranno rischi di restare in-

gannati dal demonio, di perdere la pace del cuore, con-

cepir rincrescimento dello stato religioso, e finalmente

abbandonare per loro colpa anche la Congregazione: il

che suole Iddio permettere in pena della superbia ed in-

fedeltà usata in tener nascosto quel male, che per non

essere stato curato in tempo, li conduce in ruina. Ma

per l'opposto, quelli che procederanno con fedeltà e

sincerità, non saranno abbandonati dal Signore, il qua-

le resiste ai superbi, e concede la sua grazia agli umili;

anzi verserà sopra di loro a piena mano i suoi doni, ed

essi godranno una gran pace, faranno nelle virtù stra-

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Regole e Costituzioni 1775

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ordinario profitto, e finalmente, mediante il divino aiu-

to, giungeranno alla perfezione della vera santità.

In ciascuna Provincia si assegnerà una casa per il

noviziato, e spetterà al Preposito Generale e suoi Con-

sultori il destinare questa casa.

CAPO IX

Della probazione dei novizi

La probazione dei novizi sarà di un intero anno,

compito il quale professeranno i voti semplici di ubbi-

dienza, povertà volontaria e castità. A questi si aggiun-

gerà il quarto, di promuovere cioè la memoria e divo-

zione della Passione e Morte di Gesù Cristo Signor No-

stro; ed in tal funzione si concederà loro il sacro segno

descritto nel capo quinto.

Se qualche religioso dopo la professione si rendes-

se incorreggibile in qualche notabile mancamento, e si

portasse in modo che col suo male fosse di danno agli

altri, e potesse essere di disturbo alla pubblica pace, e

pregiudiziale alla buona fama di tutta la Congregazio-

ne, sarà in libertà dei Superiori di mandarlo via, se-

condo prescrive la Costituzione della f.m. di Clemente

XIV: Supremi Apostolatus: accioccbè qual pecora infet-

ta, che non vuole essere curata, non sia d'infezione al-

l'ovile.

Non sarà però lecito ad alcuno per qualsivoglia

pretesto, di partirsi spontaneamente dalla Congregazio-

ne, dopo che in essa avrà fatta la professione.

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CAPO X

Di chi dovrà ammettersi alla professione dei voti semplici

Prima che alcun novizio si ammetta alla religiosa

professione, si esaminerà diligentemente, se abbia una

ferma volontà di tendere, per quanto potrà, alla perfe-

zione secondo l'osservanza delle nostre Costituzioni. Si

tollererà se avrà talvolta commesso qualche difetto,

purché non sia tale, che dia indizio d'animo pravo, o

leggiero o d'indole dura, ed abbia atteso seriamente ad

emendarsene. Ma se avrà commesso qualche delitto

scandaloso, sia assolutamente espulso.

Si devono ancora licenziare coloro, i quali avesse-

ro qualche infermità incurabile, per cui fossero inabili

all'osservanza delle Costituzioni; e però dovranno i no-

vizi manifestare ogni loro occulta indisposizione, altri-

menti sarà nulla la professione di chiunque avrà tenuto

occulto qualche male grave insanabile, protestandosi

costantemente la Congregazione di non tenere assolu-

tamente per legittimamente ammessi questi tali, ma di

espellerli anche dopo la professione, quando verrà a

scoprirsi un tal male.

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CAPO XI

Del modo di fare la professione dei voti semplici

Chi sarà per fare la professione, dovrà anteceden-

temente essere approvato con i voti, che segretamente e

liberamente dovranno darsi non solamente dal Superio-

re della casa del noviziato, ma anche da tutto il Capito-

lo locale composto dei Sacerdoti e degli altri religiosi

professi costituiti in Ordine Sacro, esclusi sempre i lai-

ci, sebbene professi, i quali sono privi del diritto di vo-

to.

Per la legittima approvazione dovranno concor-

rervi due delle tre parti di voti. Quindi, premessa que-

st'approvazione, il novizio farà la religiosa professione.

In tal funzione, secondo il rito proprio di questo

Istituto, gli sarà posta la croce in ispalla, la corona di

spine in capo, e gli si attaccherà avanti il petto il segno

col nome Santissimo di Gesù.

Intanto un sacerdote reciterà con pausa la Passio-

ne del Signore nell'evangelio di S. Giovanni, e giunto a

quelle parole: Emisit spiritum, il novizio, secondo la

formula posta al fine di questo capitolo, farà i voti di

ubbidienza, di povertà volontaria, di castità, e di pro-

muovere, secondo le proprie forze, la memoria e devo-

zione della Passione e Morte di Cristo Signor Nostro, in

quella guisa che si dispone in queste Costituzioni; e si

terminerà la funzione con la processione intorno alla

chiesa, cantandosi intanto nel solito tono di penitenza il

Salmo: Laudate Dominum de coelis.

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Regole e Costituzioni 1775

25

La professione dei novizi si dovrà fare avanti il

Preposito Generale o Provinciale, o avanti chi sarà de-

putato dall'uno o dall'altro.

Io N.N. faccio voto e prometto con voto e pro-messa semplice, a Dio onnipotente, alla B. Vergine Ma-ria ed a tutta la corte celeste, ed a voi, o Padre, Pover-tà, Castità ed Obbedienza; di più, di promuovere, se-condo che comporteranno le mie forze, nei cuori dei fe-deli, la devozione alla Passione del Signore, a tenore delle Regole e Costituzioni della Congregazione dei Chierici Scalzi della SS. Croce e Passione di Nostro Si-gnore Gesù Cristo. Così sia.

CAPO XII

Dell'osservanza dei voti, e prima dell'ubbidienza

L'ubbidienza si deve riputare come la pietra fon-

damentale di tutta la perfezione, ed è oracolo delle sa-

cre Scritture, che: Vir obediens loquetur victoriam:

(Prov. XXI, 28) chi è ubbidiente canterà la vittoria.

Procurino pertanto i religiosi di questa minima Congre-

gazione di professarla non solamente colle parole, ma

anche santamente con i fatti.

La loro ubbidienza sia cieca, abbiano di se stessi

bassa stima, ed amino e godano d'essere disprezzati per

conseguire più facilmente la religiosa perfezione. Ese-

guiscano i comandi con prontezza, con semplicità e di

buona voglia. Non tardino punto, allorché in qualsivo-

glia maniera saranno chiamati agli esercizi della comu-

nità, od ad altre incombenze.

Page 26: COSTITUZIONI DELLA CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE DI …

Regole e Costituzioni 1775

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Non scrivano mai lettere senza licenza del Supe-

riore, a cui anche le presenteranno per essere da lui si-

gillate, e nelle mani di lui anche si consegneranno quel-

le che si riceveranno, ed avrà egli la libera facoltà di

leggerle e darle a chi sono dirette. Avverta però di non

leggere, senza necessità e senza giusta e ben conosciuta

causa, le lettere concernenti gli affari dell'anima, scrit-

te a quelli i quali attendono alle apostoliche missioni.

Nessuno potrà leggere o ritenere le lettere che

spettano ai Superiori maggiori, tanto quelle scritte da

loro, quanto quelle che ad essi sono dirette, se non avrà

giurisdizione sopra i medesimi; che anzi il Rettore di

casa le dovrà sigillare in presenza di quelli che gliele

esibiscono, e sarà permesso ad ognuno di scrivere ad

essi anche di nascosto; e se il Rettore farà qualche at-

tentato di violare questa determinazione, o impedire

questa libera facoltà sia deposto dal proprio officio.

Fuori dalla comune mensa si asterrà ognuno asso-

lutamente dal mangiare e bere senza la licenza del Su-

periore. Quanto più si darà libertà alle proprie passio-

ni, tanto più diverranno esse gagliarde e moleste, né

avrà mai pace chi vorrà secondare il proprio capriccio.

Procuri il Rettore di governare e trattare i religio-

si con soave carità, ed usi verso di loro ragionevole ed

onesta condiscendenza.

L'ubbidienza di cui si farà voto nella professione,

importerà l'obbligo d'ubbidire primieramente al Sommo

Pontefice, di poi ai Superiori di Congregazione, che

hanno giurisdizione, cioè il Preposito Generale e Pro-

vinciale, il Rettore della casa, e qualunque altro Supe-

riore delegato dallo stesso Preposito Generale, o Pro-

vinciale.

Page 27: COSTITUZIONI DELLA CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE DI …

Regole e Costituzioni 1775

27

Sarà però cura particolare dei nostri religiosi di

mostrare profondo ossequio ed umile deferenza ai Ve-

scovi ed Ordinari, nelle diocesi dei quali sono fondate

le nostre case, e cercheranno con tutto il rispetto e ri-

verenza, di secondare i loro voleri in ciò che spetta il

bene delle anime commesse alla cura dei medesimi, in

guisa che, quando essi richiederanno i nostri per opera-

re secondo la pratica dell'Istituto, il Preposito Genera-

le, o Provinciale, procuri di mandare quei soggetti, che

giudicherà idonei.

CAPO XIII

Della povertà

La povertà è lo stendardo sotto di cui deve milita-

re tutta la Congregazione; e però in vigore del voto non

sarà mai lecito di possedere beni stabili sotto qualunque

titolo, eccettuati i fondi annessi di orto, di prato e selva

per uso di casa, e per la necessaria coltivazione dei

medesimi fondi. Non sia mai lecito vendere i frutti che

sopravanzeranno, né avere rendite determinate e stabi-

li, o in comune, o in particolare, se non a norma della

Costituzione Apostolica, che incomincia « Supremi A-postolatus ».

A ciascuno però dei religiosi sarà lecito di riser-

varsi il regresso ai propri beni, in caso che, secondo la

suddetta Costituzione Apostolica, conceduta special-

mente a noi, lasciando l'Istituto della Congregazione

già abbracciato, ritornasse alla condizione di secolare;

e però prima di fare i voti semplici, rinunzieranno al-

l'usufrutto dei beni, che posseggono nel secolo, in favo-

Page 28: COSTITUZIONI DELLA CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE DI …

Regole e Costituzioni 1775

28

re di qualche consanguineo, o affine, oppure di qualche

altra persona, secondo verrà loro suggerito dalla cari-

tà, o pietà.

Inoltre se mentre perseverano in Congregazione

passeranno da questa all'altra vita, allora i detti beni, e

diritti in ogni maniera, e senza disposizione testamenta-

ria, o altra dichiarazione s'intendono assegnati, conce-

duti, e lasciati in favore di quelli, ai quali spetta de ju-

re. In vigore poi della Regola, le stanze dei nostri reli-

giosi non debbono essere ornate di cosa veruna partico-

lare, né sia lecito tenere in quelle se non le cose neces-

sarie con licenza del Superiore.

A niuno però sarà lecito, e neppure agli stessi Su-

periori, di tenere in cella cose da mangiare e da bere,

di qualunque sorta siano; ma per queste cose si destini

un luogo conveniente da serrarsi a chiave, affinché il

Superiore o altro assegnato da esso, possa provvedere

alle necessità dei religiosi.

Non vadano i nostri ordinariamente questuando di

porta in porta; sarà però lecito in tempo della raccolta

del grano, del vino, dell'olio e dei legumi, di far la cer-

ca di quanto è necessario, nella propria diocesi ed an-

che in altre con la licenza del Vescovo od Ordinario.

Non si faccia cerca d'altre cose, se non colla licenza

del Preposito Generale o Provinciale.

I danari, i quali saranno dati per la chiesa, per

elemosina di messe, o per qualunque altro titolo di pie-

tà, si riceveranno dal Superiore, o da altro deputato dal

medesimo, e si potranno ritenere in una cassa serrata a

due chiavi, una delle quali starà in mano al superiore,

e l'altra del Vicario, e, in di lui assenza, di assenza, di

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Regole e Costituzioni 1775

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un sacerdote da destinarsi. Il Vicario poi, o l'altro sa-

cerdote sostituito in sua vece, sia sempre presente ogni

qualvolta il Rettore metterà o prenderà denari dalla

stessa cassa.

I denari per le spese ordinarie si somministreran-

no dal Vicario con licenza del Superiore, e poi in cia-

scun mese renderà conto della sua amministrazione al

Rettore, e si segnerà questo rendimento di conti in un

libro mastro, in cui dovrà anche registrarsi tanto l'in-

troito che l'esito, colla sottoscrizione di ambedue.

Non sia lecito al Rettore della casa di fare spese

straordinarie, né dare alcuna cosa in mutuo, né impre-

stare libri della biblioteca se non col consenso del Ca-

pitolo locale.

Se poi accadrà, che qualcuna di queste spese passi

la somma di dieci scudi, se ne domanderà la licenza al

Superiore Maggiore.

Affinché poi tutte le case della Congregazione si

mantengano unite insieme col vincolo di reciproca cari-

tà, tutti i beni di ciascuna siano comuni alle altre, co-

siccbé il Generale o Provinciale secondo che detterà la

prudenza ed esigerà il bisogno, possa piamente, secon-

do gli parrà bene in Domino, disporre della roba e dei

denari di qualunque casa per soccorso delle altre, pur-

cbé non siano cose di gran prezzo, né la somma di de-

naro sia tale, che secondo le pontificie Costituzioni, si

esiga il beneplacito Apostolico.

Che però si proibisce ad ogni Superiore locale,

che non ardisca giammai in veruna maniera di vendere

cosa alcuna senza il consenso e la licenza del predetto

Superiore maggiore. Che se, dopo che si sarà provve-

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Regole e Costituzioni 1775

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duto a tutti i bisogni delle case e delle chiese della

Congregazione, avanzerà qualche cosa, si dispenserà

immediatamente ai poveri: la qual cosa si ordina in

modo particolare pei frutti dell'orto, ovvero giardino,

dei quali non si potrà fare mai vendita, ma si daranno

ai poveri, ed ai benefattori.

Non si prendano mai pesi perpetui di messe; sarà

però lecito di soddisfare la celebrazione delle medesi-

me, o di altre, ogni qual volta ne venga imposta la

commissione, e riceverne la congrua elemosina.

Sarà in libertà di ciascun sacerdote di celebrare

una messa la settimana o per sé o per altri, purché non

ne riceva veruna elemosina.

Dovendo i religiosi intraprendere qualche viaggio,

potrà il Superiore locale somministrare qualche somma

di denaro, acciò in caso di necessità o bisogno, possa-

no provvedersi con modestia e parcità religiosa. Termi-

nato il viaggio, si dovrà render conto del denaro rice-

vuto al proprio Superiore.

Non sia mai lecito a veruno, di procurarsi, sotto

qualunque pretesto, alcuna particolare elemosina senza

licenza del Superiore. Ciò che si sarà donato spontane-

amente si impiegherà in comune sovvenimento dei reli-

giosi. Siano tutti bene esatti nell'osservanza di questo

punto, e si manifesti anche, secondo l'occorrenza, ai

benefattori, acciocché non resti luogo a verun errore,

ma si regoli sempre ogni cosa prudentemente e santa-

mente, secondo l'amore e l'osservanza della religiosa

povertà.

Se alcuno avrà ardimento di trasgredire questa

legge, sia castigato con pena proporzionata alla colpa,

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Regole e Costituzioni 1775

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e si dia ai poveri ciò che sarà stato così ricevuto; impe-

rocché, si deve tener per certo, che nella Congregazio-

ne regnerà lo spirito della religiosa perfezione, fintanto

che si manterrà in essa intatto il vigore ed amore alla

volontaria povertà; e se questo verrà ad estinguersi, sa-

rà ogni cosa messa in disordine dalla cupidigia, e an-

drà in decadenza la santa osservanza.

CAPO XIV

Della povertà che dovrà osservarsi nelle chiese e case della Congregazione

Nelle chiese, le quali dovranno essere fabbricate

senza eccesso di spese, si faccia sempre spiccare col

decoro un'esatta pulizia. Non si abbia in esse cosa al-

cuna di grandioso, di vano, di raro, che cagioni distra-

zioni di spirito.

Le sacre suppellettili siano monde, decenti, ed a-

datte; cosicché, per quanto ci permette la nostra condi-

zione, sian convenienti ai divini misteri, ed al santo sa-

crificio della Messa. Non si proibisce però in esse l'oro

e l'argento, o verun altro prezioso ornamento, atto ad

accrescere maestà e decenza al divin culto.

Le stanze da dormire siano piccole e modeste, or-

nate solo di poche sacre immagini ordinarie, di due o

tre sedie povere, ed un piccolo tavolino di legno. Il let-

to sia largo non più di cinque palmi, lungo a propor-

zione, ed alto dal pavimento circa un palmo; i cavalletti

e le tavole siano di legno. I pagliericci con il cuscino

siano pieni di paglia; le coperte secondo il bisogno del-

la stagione ed usuali secondo la povertà.

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Regole e Costituzioni 1775

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Le infermerie siano spaziose e grandi, a propor-

zione del numero degl'infermi, in buona situazione, ed

in tutto ben disposte.

Il refettorio sia povero, senza magnificenza di ta-

vole, di sedili o di altra cosa preziosa. Le tovaglie e le

salviette siano di tela ordinaria, ma secondo la decenza

e la pulizia. I vasi tutti siano conformi alla santa pover-

tà. I cucchiai e le forchette siano di legno o di osso.

In cucina si faccia ogni cosa con gran carità e pu-

lizia, acciò il cibo non rechi nausea, né sia di danno al-

la stomaco.

Oltre la dispensa, dove si terrà tutto ciò che con-

cerne il vitto, si destinerà anche un'altra stanza, per

conservare in essa le vestimenta dei religiosi e le altre

domestiche suppellettili.

Nella libreria, oltre i libri, si terranno anche in

pronto penne, carta, calamaio, forbici, temperino ed

ostie da sigillare, per uso dei religiosi.

Sarà poi in libertà del Rettore il permettere che ta-

li cose ed altre necessarie si tengano da ognuno nella

stanza; e lo stesso si dice dei libri, che saranno utili e

necessari. Sarà però migliore esercizio di virtù e mag-

giormente meritorio, se ogni volta si domanderà in gi-

nocchio al Superiore, a titolo di elemosina, ciò che farà

di bisogno, avendo in tutte le cose unicamente in mira

di portarsi da veri poveri, tanto nell'esterno quanto nel-

l'interno, come veri imitatori di Gesù Cristo; e per ot-

tenere tal bene, gioverà sommamente aver sempre avan-

ti agli occhi gli esempi della vita del nostro Salvatore,

il quale per amor nostro si degnò di nascer povero, vi-

vere bisognoso, e morir nudo su di una croce.

Page 33: COSTITUZIONI DELLA CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE DI …

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CAPO XV

Della castità

Essendo la castità una virtù angelica, useranno

perciò i religiosi ogni attenzione per portarsi sempre

con modestia anche angelica. E per ben riuscire in que-

sta virtù, siano umili, resistano alle proprie passioni,

mortifichino la carne, siano assidui nell'orazione, e

procedano sempre con gran cautela e circospezione.

Diffidino di se stessi, ripongano in Dio la loro fiducia,

e con timore e tremore operino la loro salute.

Non parlino con donne, se non che per necessità,

o altra giusta causa, ed allora si ottenga prima la licen-

za dal Superiore; e quando ciò occorra fuori di Ritiro,

si domandi la licenza al compagno, e parlino con brevi-

tà di parole, con modestia, massime di occhi, tenendoli

fissi in terra, e con religiosa gravità. Se si dovesse par-

lare con esse in qualche stanza, si tenga la porta aperta

in modo, che il religioso possa esser veduto e non udito

dal compagno.

Non sia lecito andare ai monasteri di monache, se

non quando sono richiesti, affine di procurare la loro

eterna salute, avendone prima ottenuto la licenza dal

Vescovo o dall'Ordinario del luogo e dal Superiore.

Trovandosi nelle case dei benefattori e de secolari,

procedano sempre con gravità e modestia religiosa.

Non siano ciarloni, e si astengano onninamente da

quelle cose, che in qualunque modo distraggono l'ani-

mo dall'interno raccoglimento, ma piuttosto parlino di

cose utili alla salute delle anime. Cerchino di custodire

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Regole e Costituzioni 1775

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con tutta diligenza i propri sentimenti, e soprattutto

tengano a freno gli occhi.

In tavola si portino con sobrietà e temperanza e

tengano il loro interno raccolto in Dio.

Vadano sempre muniti di una filiale e fervida de-

vozione verso l'Immacolata Madre di Dio procurino

d'imitare le sublimi virtù di lei, e ne implorino in tanti

pericoli il potente patrocinio.

CAPO XVI

Del voto di promuovere presso i cristiani la devozione e grata memoria

alla Passione e Morte di N. S. G. C.

Quei che si occupano nel predicare la divina paro-

la, avranno gran premura nelle apostoliche missioni di

eccitare efficacemente e con fervore i popoli fedeli, a

meditare i misteri della vivifica Passione e Morte di Ge-

sù Cristo, ed a pensarvi spesso con affetto di devozione.

Si farà questo massimamente la sera dopo la predica,

proponendo a viva voce l'esercizio di questa meditazio-

ne, con tal misura di tempo, che non oltrepassi lo spa-

zio di mezz'ora. Se ne tratterà anche da chi fa il cate-

chismo la mattina, proponendo qualche divoto senti-

mento sul medesimo argomento.

Con brevità e chiarezza s'insegnerà la maniera

pratica di meditare, con divozione e con frutto, questi

sacrosanti misteri, e si userà ogni diligenza per far che

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Regole e Costituzioni 1775

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la medesima meditazione si renda molto familiare e per-

severante. Alle persone idiote e dedite ai lavori della

campagna, ed incapaci di esercitarsi in formali medita-

zioni, s'insegnerà il modo di supplirvi, con brevi rifles-

sioni, atte ad eccitare il cuore a frequenti divoti affetti,

ovvero orazioni giaculatorie.

Ed acciocché questi documenti si riducano alla

pratica, si usi un metodo d'istruire facile e semplice,

adatto al bisogno. Si raccomandi loro di offrire sempre

ogni patimento in unione di quanto ha patito per noi il

divin Redentore, e dimostrino quanto ciò importi, quan-

to sia vantaggioso e meritorio per conseguire gran pre-

mio, e procurino di diminuire e togliere le difficoltà.

Questo stesso s'insinuerà nelle confessioni, secondo le

circostanze del luogo e delle persone.

I sacerdoti che non saranno applicati alla predica-

zione, avranno a cuore di corrispondere in qualche al-

tra maniera, che potrà loro opportunamente riuscire,

quando confessano, insegnano la dottrina cristiana,

tengono conferenze spirituali, ed in ogni altra opportu-

na occasione.

Gli altri religiosi poi, ed i fratelli laici, ai quali

non competono tali ministeri, per soddisfare all'obbligo

del voto, reciteranno ogni giorno, con affetto di pietà e

devozione, cinque Pater ed Ave, in memoria ed onore

della Passione del Signore, pregandolo fervidamente ad

assistere colla sua grazia quelli che promuovono questa

santa divozione.

A chi avrà efficace desiderio e vera premura di

cooperare ad un tanto bene, non mancheranno altre

frequenti occasioni per farlo, con gran vantaggio del-

l'anima propria e del prossimo; imperocché l'amor di

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Regole e Costituzioni 1775

36

Dio è ingegnosissimo, né si mostra tanto con le parole,

quanto con le opere e con gli esempi.

CAPO XVII

Del digiuno da osservarsi in questa Congregazione.

Non si prescrive in Congregazione alcun digiuno,

la cui trasgressione renda reo di peccato mortale, fuori

di quelli, che sono comunemente comandati ai fedeli

dalla S. Chiesa.

Dovranno i religiosi digiunare non solamente nei

giorni in cui obbliga l'ecclesiastico precetto, ma anche

nel tempo dell'Avvento del Signore, della Quaresima e

nella feria quarta e sesta, e nel sabato di ogni settima-

na.

Saranno però esenti dal regolare digiuno, se nella

feria quarta e sabato cada qualche festa di precetto, o

qualunque festa della Beata Vergine Maria, degli Evan-

gelisti, della Conversione di S. Paolo, delle due catte-

dre di S. Pietro, dell'Esaltazione della Santa Croce, del

Patrono o titolare della chiesa, e nel giorno della sua

dedicazione, inoltre nel giorno di S. Maria Maddalena

penitente. Nella feria sesta si osserverà sempre digiuno,

seppure non si celebrasse officio doppio di prima clas-

se.

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Regole e Costituzioni 1775

37

CAPO XVIII

Del modo di osservare il digiuno in Congregazione.

Si proibisce ai religiosi di mangiar carne nelle ca-

se della Congregazione fuorché per causa d'infermità;

ma si potranno mangiare uova, e latticini. Nei giorni di

digiuno si contenteranno di una minestra, e di una pie-

tanza di cibi quaresimali. Sarà però in libertà del Supe-

riore aggiungervi una vivanda di erbe, ed i frutti.

Nel venerdì però si darà a pranzo la sola minestra

ed una sola vivanda di erbe, eccettuati quei venerdì nei

quali cade qualche festa di precetto, o qualche altra fe-

sta di quelle che sono indicate nel capitolo precedente;

così ancora quei venerdì, che vengono nell'ottava del

Natale, della Pasqua, e del Corpus Domini. Nei giorni di festa, e nei giovedì si daranno due

pietanze; in tutti gli altri giorni poi una pietanza sola

con una vivanda di erbe; sarà lecito al Superiore di ag-

giungervi i frutti ed il cacio, se potrà farlo comodamen-

te. Nelle maggiori solennità si daranno tre pietanze.

Procurerà il Superiore che i cibi siano preparati

con diligenza e carità, e provveda con discretezza al bi-

sogno di ognuno; e perciò, quando potrà comodamente,

somministri volentieri le cose dette di sopra.

Non si lamentino però i religiosi, se ciò non sarà

loro dato; ma, prendendo quindi occasione di maggior-

mente esercitare in tali giorni la virtù, piglino ogni cosa

in buona parte, né sparlino mai di lui per qualsivoglia

cagione. E chi si porterà diversamente, non solo offen-

derà Iddio, ma sarà ancora debitamente punito.

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Si darà il pane ed il vino secondo il bisogno di o-

gnuno.

Nei giorni di digiuno per la colazione della sera si

darà un solo piattino. Negli altri giorni, in cui non si

digiuna, si farà una congruente e moderata cena.

Non si dispensi giammai il silenzio nel refettorio

per qualsivoglia occasione o motivo, quantunque vi si

trovassero forestieri e personaggi ragguardevoli, e si

solennizzasse qualunque festa; ma si faccia in tutto il

tempo della mensa la lezione spirituale, eccettuato il

tempo della colazione della sera nei giorni di digiuno.

Non saranno i religiosi obbligati al digiuno di re-

gola quando fanno viaggio; ma dopo aver annunziato

l'evangelica benedizione alla casa dei benefattori dai

quali saranno accolti, con quelle parole: Pax huic do-

mui, et omnibus habitantibus in ea, mangeranno ciò che

sarà loro somministrato, procurando però sempre, an-

che quando stanno fuori, di portarsi con gran tempe-

ranza, sobrietà e modestia per tenere più facilmente la

mente rivolta a Dio: imperocché godendo della divina

conversazione, avranno a nausea i cibi carnali, e sa-

ranno agli altri di buona edificazione.

Si ricordano, che il fine di questa Congregazione è

di osservare non solamente i comandamenti della legge

divina, ma inoltre per quanto si può, i consigli evange-

lici; e per conseguire ciò più facilmente, si richiede fre-

quente orazione, astinenza, umiltà, mortificazione del

corpo e disprezzo di se stesso. Questi saranno ottimi

mezzi per alzare la mente a Dio, e scansare le insidie

del demonio. Laonde, quantunque il nostro digiuno non

renda rei di peccato mortale i trasgressori, si dovrà ad

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Regole e Costituzioni 1775

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ogni modo osservare con tutta esattezza e diligenza,

come gli altri dall'ecclesiastico precetto ingiunti.

E però, quantunque il Superiore locale possa per

qualche giusta causa dispensare alcuno dall'osservanza

del medesimo digiuno, non potrà per altro esentarne

tutta la religiosa famiglia, fuorché quando v'intervenis-

sero quelle urgenti cause, che sono bastevoli per esime-

re dall'obbligo del digiuno ecclesiastico.

Quanto sia giovevole il digiuno all'anima ed al

corpo, s'intenderà da chi leggerà ciò che ne hanno

scritto i SS. Padri e Dottori della Chiesa, particolar-

mente S. Basilio, S. Giov. Crisostomo, ed il Pontefice

S. Leone, che ne trattano assai bene, e basterà questo

per inculcare l'osservanza di una opera tanto importan-

te e meritoria.

CAPO XIX

Degli altri esercizi spirituali della Congregazione

Nel decorso dell'anno, dopo di aver riposato per

lo spazio di cinque ore, si alzeranno la notte a cantare

le divine lodi.

L'Ufficio divino si reciterà in coro in tono di peni-

tenza, con la dovuta pausa ad ogni verso, acciò vi sia

tempo da meditare quel che si dice, e possa così ripor-

tarsi quel frutto copioso e soave, che il salutevolissimo

pascolo della divina Scrittura somministra a chi sal-

meggia non solamente con la lingua, ma anche con la

mente e col cuore.

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Regole e Costituzioni 1775

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Eccettuati gli offici celebrati solennemente, in con-

trassegno di riverenza e devozione verso l'infinita Mae-

stà, si reciterà tutto l'officio divino in piedi, fuorché nel

tempo delle lezioni del Mattutino, nel quale sederanno.

Avanti il principio di ogni ora canonica diranno

profondamente inchinati: In nomine Jesu omne genu-flectatur, coelestium, terrestrium, et infernorum, et omnis lingua confiteatur, quia Dominus noster Jesus Christus in gloria est Dei Patris.

Nei giorni prefissi dopo il Mattutino si farà la di-

sciplina, e di poi dal primo di ottobre fino al primo di

aprile si farà un'ora di orazione mentale e nel resto del-

l'anno se ne farà mezz'ora, stando tutti insieme nello

stesso luogo; né sarà permesso ad alcuno in tal tempo,

come anche in quello del Divino Officio partire senza

licenza del Superiore. Di poi in tempo di inverno an-

dranno a scaldarsi, recitando il cantico: Benedicite

omnia opera Domini Domino: Quindi si ritireranno alla

stanza fino all'ora di Prima.

Se alcuno si sentirà dal fervore animato a rima-

nersene in orazione, ne domanderà licenza al Superio-

re, il quale non la negherà a chi conoscerà conveniente

di concederla.

Dal primo di ottobre fino al primo di aprile tre ore

dopo il coro della Notte, e nel resto dell'anno dopo due

ore e mezza dal detto Coro si alzeranno i Religiosi dal

riposo, ed anderanno a recitare Prima e Terza: dopo

faranno un'ora di Orazione, nel qual tempo si potranno

celebrare, ed udire le Messe. Quei sacerdoti, che a-

vranno impieghi nella Congregazione, potranno dopo

mezz'ora di Orazione celebrare la Santa Messa.

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Regole e Costituzioni 1775

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Nel tempo prefisso nella tabella, in cui sarà ordi-

natamente espressa la distribuzione di tutti gli esercizi,

si celebrerà l'ultima Messa, alla quale dovranno inter-

venire tutti quelli, che non hanno giusto impedimento.

Avanti le ore di Sesta e Nona, per sollievo dello

spirito e del corpo, passeggeranno solitari ed in silenzio

per lo spazio di mezz'ora. Lo stesso si farà la sera a-

vanti Compieta. Di poi recitate le dette ore, andranno a

pranzo.

Nel tempo prefisso, nell'istessa guisa di sopra e-

sposta, si reciterà il Vespro, e, dopo un breve racco-

glimento di spirito, si farà per un quarto di ora in circa

la lezione spirituale in comune, finita la quale, andrà

ognuno allo studio, o ad altra sua incombenza. Dopo

Compieta si farà dai religiosi un'ora di orazione menta-

le.

Essendo difficile nei viaggi e nei ministeri, per cui

siano obbligati a star fuori di Ritiro, l'attendere tanto

alla meditazione, non si lasci però passare giorno senza

farne almeno un'ora, scegliendo il tempo meno occupa-

to, massime la mattina di buon'ora, acciocché siano più

disposti a proseguire il viaggio, e compiere i loro nego-

zi.

Avvertano bene però i nostri religiosi di non la-

sciar giammai l'orazione; altrimenti, restando privi per

propria colpa di quei grandi lumi che da essa derivano,

incorreranno in mali di cui poi sarà difficile il rimedio.

Si esortano istantemente tutti i sacerdoti di prepa-

rarsi con gran purità di spirito, e con divoto raccogli-

mento a celebrare santamente la Messa, e di osservare

con ogni esattezza e riverenza i sacri riti e di compiere

con la dovuta integrità e decenza le cerimonie che dalla

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Regole e Costituzioni 1775

42

Chiesa si prescrivono, facendo spiccare e nelle parole e

negli atti, il decoro della religione e della santità.

Dopo la celebrazione del divin Sacrificio avverta-

no di non subito rivolgersi ad altre cose, ma si tratten-

gono nelle dovute lodi e nei dovuti ringraziamenti verso

il Signore. Così facendo, riporteranno dal celebrato Sa-

crificio più copioso il frutto, cresceranno ogni giorno

più nell'amore di Dio, e si renderanno insieme disposti

e degni per un tal ministero.

CAPO XX

Di ciò che debba farsi dai fratelli laici

Nel tempo che dai sacerdoti e dai chierici si reci-

terà in coro il Mattutino, i fratelli laici reciteranno la

corona di Nostro Signore Gesù Cristo, composta di

trentatré Pater noster, in memoria della sua santissima

vita, passione e morte. Nel tempo di Prima reciteranno

sette Pater ed Ave in memoria di tutte le fatiche fatte

dal medesimo. A Terza cinque Pater ed Ave in memoria

dei viaggi fatti dal nostro Signore da un tribunale al-

l'altro, ed in memoria della sua dolorosissima flagella-

zione. A Sesta tre Pater ed Ave in memoria della sua

coronazione di spine e degli scherni da lui sofferti. A

Nona tre Pater ed Ave in memoria della crocefissione,

agonia e morte, che si è degnato di patir per amor no-

stro. Nel tempo di Vespro reciteranno sette Pater ed

Ave in memoria dei dolori di Maria SS.ma. A Compieta

cinque Pater ed Ave alle piaghe SS.me di Gesù, ed in

memoria della sua sepoltura.

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Regole e Costituzioni 1775

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Faranno l'orazione mentale cogli altri, e la matti-

na udita la Messa andranno ai loro lavori, ciascuno se-

condo il suo impiego.

In tutte le feste non continuate ed in tutti i venerdì

riceveranno i santissimi Sacramenti della confessione e

comunione. Nel tempo della Quaresima e del sacro Av-

vento si comunicheranno tre volte la settimana seppure

non ordini diversamente il Superiore o il Padre spiri-

tuale.

Facciano con esattezza e diligenza gli offici loro

imposti, e portino volentieri i pesi della Congregazione.

Abbiano in somma venerazione i sacerdoti come mini-

stri di Dio, siano umili, ubbidienti, ed amanti della po-

vertà religiosa. Tengano molto conto della roba della

Congregazione, come roba appartenente a Dio. Si ri-

cordino, che eglino l'hanno in custodia, e che se per lo-

ro negligenza andrà a male, ne dovranno rendere stret-

to conto al Signore; riflettano spesso al fine dell'Istituto

che hanno abbracciato, ed a questo dirigano tutte le lo-

ro mire ed azioni.

CAPO XXI

Dell'orazione

Le meditazioni si facciano per lo più sopra gli at-

tributi e perfezioni di Dio, come pure sopra i misteri

della Vita, Passione e Morte di Nostro Signore Gesù

Cristo, dalla quale ogni religiosa perfezione prende il

suo magistero ed aumento.

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Regole e Costituzioni 1775

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Procuri ognuno di ardere di grand'amore verso

Dio, e di nutrire in sé una fede viva, operativa e co-

stante. Si mantengano continuamente più che possono

alla presenza di Dio. In questa maniera faremo sempre

orazione, facilmente fuggiremo i vizi e praticheremo le

virtù.

Siano molto devoti del SS.mo Sacramento, lo visi-

tino spesso in chiesa, lo lodino, lo ringrazino, desideri-

no di riceverlo spesso, e di unirsi spiritualmente ed in-

timamente con lui, affinché, da lui posseduto il loro

cuore viva solamente a Dio, ed arda di accesissimo a-

more.

I chierici si comunicheranno tre volte la settimana

ed in tutte le feste non continuate secondo le indicazioni

del Superiore o del Padre spirituale. Si accostino alla

sacra mensa con la maggior innocenza, e santità possi-

bile. Si preparino alla santa comunione con pie medita-

zioni, con atti fervorosi di virtù, specialmente di fede,

carità ed umiltà. Dopo comunicati, emulando gli ardori

dei serafini, rendano le dovute grazie per un tanto be-

neficio, e mostrino la loro gratitudine con intraprendere

un tenor di vita ognor più santa.

Prendano per loro principale protettrice la beatis-

sima sempre Vergine Maria Madre di Dio, ed abbiano

inverso di lei la dovuta divozione. Si ricordino spesso

degli acerbissimi dolori da lei sofferti nella passione e

morte del Figlio, e con la voce e coll'esempio promuo-

vano negli altri la divozione verso di questa nostra Si-

gnora.

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Regole e Costituzioni 1775

45

CAPO XXII

Dello studio

Nel tempo assegnato nella tabella attenderanno al-

lo studio, ed intanto quelli che non studiano adempi-

ranno i propri offici. Di poi faranno tutti in cella la le-

zione spirituale, alla quale premetteranno l'esame di

coscienza; e si servirà ciascuno di quei libri, che giudi-

cherà più confortevoli al proprio profitto col consiglio

del Direttore. Dopo Vespro di nuovo vi sarà lo studio

come la mattina.

In ogni Provincia si assegneranno una, o due case

per lo studio, affinché quivi i giovani studino la filoso-

fia e teologia, per rendersi così più abili alla coltura

delle anime, e lavorino poi secondo le loro forze nella

vigna del Signore.

Tutte le scuole di Congregazione stiano immobil-

mente attaccate all'inconcussa dottrina dell'angelico

dottore S. Tommaso, e tutti i maestri siano tenuti ad in-

segnarla fedelmente.

Lo studio durerà sei anni, dei quali i primi cinque

si impiegheranno nella Filosofia e Teologia, troncando

tutte le questioni meno necessarie, e tenendo sempre

lontano le novità. Il sesto si spenderà nello studio della

Sacra Scrittura, e dei Santi Padri.

Inoltre secondo la diversità delle persone e degli

studi, si andranno esercitando in apostolici ministeri,

affinché nell'esame generale di tutti gli studi, che si fa-

rà nel fine del sesto anno, si conosca più facilmente

l'ingegno e l'abilità di ciascuno; e chi sarà giudicato

idoneo, sia scelto per le sacre missioni ed altri esercizi

a bene dei prossimi.

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Regole e Costituzioni 1775

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Nel Ritiro di Studio in quei giorni, nei quali si fa

scuola, la meditazione della notte non passi mezz'ora;

lo stesso si prescrive della meditazione della mattina e

della sera per quelli, che sono addetti allo studio. Ec-

cettuate le solennità, e vacanze, i Lettori siano dispen-

sati dall'alzarsi la notte a Mattutino nei giorni, nei qua-

li fanno Scuola. Tutto il resto si regolerà secondo verrà

ordinato dal Preposito Generale, o Provinciale. Il Ret-

tore secondo che gli detterà la carità procurerà con

amore di Padre di far prendere a quelli, che attendono

allo studio scolastico un poco di pane e di vino per con-

forto dello stomaco prima d'incominciare lo studio.

Affinché poi a cagione del continuo studio non si

intiepidisca lo spirito della perfezione, gli studenti come

anche tutti gli altri religiosi in tutte le case di Congre-

gazione, una volta l'anno facciano, per otto o dieci

giorni, con spirito di pietà e devozione gli Esercizi Spi-

rituali in tempo opportuno, che destinerà il Superiore.

I chierici non siano promossi agli Ordini sacri se

non dopo che avranno compito lodevolmente cinque an-

ni di Congregazione. Che se non daranno ottimo sag-

gio di virtù, si differisca loro l'ordinazione a beneplaci-

to del Preposito Generale o Provinciale.

Si abbia poi cura particolare di coltivare quei

chierici che non sono addetti allo studio formale, e sia-

no tenuti con esatto rigore; però non sia mai lecito ad

essi, parlare neppure con gli altri religiosi, senza e-

spressa licenza del Superiore, né si mandino mai fuori

in qualunque luogo si sia, senza necessità urgente, nel

qual caso dovranno mandarsi con un compagno di spe-

rimentata virtù.

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Regole e Costituzioni 1775

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L'esame generale dei giovani si farà da tre esami-

natori eletti dal Preposito Generale e suoi Consultori

nella Provincia di sua residenza, al quale esame assi-

sterà egli in persona, o altro da lui deputato. Nell'altre

province si eleggeranno gli esaminatori dal Preposito

Provinciale e suoi Consultori; al quale esame interverrà

egli medesimo, o destinerà un altro che faccia le sue

veci.

Oltre quest'esame generale, se ne farà un altro

particolare nel fine di ogni anno di studio; e questo si

farà da due esaminatori eletti come sopra alla presenza

del Rettore del Ritiro. Si farà quest'esame sopra le ma-

terie studiate nell'anno affinché, conosciuti i talenti, si

ammettano, col consenso del Preposito Generale, o

Provinciale in altre Province, al proseguimento degli

studi i diligenti, e si escludano gli inabili ed i negligen-

ti.

CAPO XXIII

Del modo di predicare, e dei principali doveri dei Missionari

Non sia lecito a veruno di Congregazione il predi-

care con istile tanto elevato ed elegante che si renda

oscuro alla povera plebe; ma spezzino il pane della di-

vina parola con modo chiaro ed intelligibile, acciò sia

più efficace a promuovere la gloria di Dio e la salute

delle anime.

Istruiscano i popoli sopra il dovere e la maniera di

bene osservare la legge di Dio, e di ricevere i sacra-

menti dalla confessione e comunione. Istruiscano pa-

zientemente la plebe sopra i misteri della santa fede,

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usando maggior diligenza verso di quelli che saranno

più bisognosi, affinché un'opera sì accetta a Gesù Cri-

sto produca frutto tanto più abbondante, quanto sarà

più incolto il terreno.

Non predichino quaresimali; ma, lasciata questa

cura agli altri, in tempo di quaresima stiano in Ritiro,

affinché cresciuti in carità, escano poi con maggior spi-

rito dopo Pasqua a fare le missioni e gli altri consueti

esercizi del nostro Istituto in vantaggio del prossimo.

Non si proibisce però in tempo di quaresima, quando vi

sia giusta causa, l'esercitare i nostri propri ministeri.

Non si contentino di esortare i popoli a meditare i mi-

steri della Vita, Passione, e Morte di Nostro Signore

Gesù Cristo, ma inoltre li istruiscano circa il modo di

farlo. Insegnino loro parimenti come avvezzarsi all'ora-

zione scoprendo e confutando nel tempo medesimo il

pernicioso errore di coloro, che credono essere la medi-

tazione propria solamente delle persone ecclesiastiche e

religiose; li armino di opportuni avvisi e di una costante

fiducia in Dio, e mostrino che nell'orazione Iddio co-

municherà loro i suoi lumi, con i quali conosceranno

sempre più gl'inganni del demonio e del mondo, la

bruttezza del vizio, e la bellezza della virtù.

Apparterrà parimenti ai nostri religiosi di pro-

muovere nei fedeli una filiale devozione alla SS.ma Ver-

gine Madre di Dio, la riverenza dovuta alle chiese ed

alle persone consacrate a Dio; e per dire molto in poco,

di fare tutti quei ministeri, che, secondo la varietà dei

luoghi, dei tempi e delle persone, sono di maggior gio-

vamento ai nostri prossimi, togliendo i disordini e gli

abusi con caritatevole diligenza.

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CAPO XXIV

Del modo da tenersi nel fare le Missioni

Per dare qualche metodo di fare con frutto le mis-

sioni apostoliche, siccome non tutti hanno ricevuto da

Dio i medesimi doni, come dice S. Paolo, così si ordina

che l'officio di fare le missioni si dia solamente a quei

soggetti, i quali per mezzo di previo esame saranno

giudicati idonei da due teologi di Congregazione da de-

putarsi dal Preposito Generale o Provinciale. A questi

esaminatori dovranno consegnare i loro scritti, affinché

siano riveduti. E ciò non solamente una volta sola in

occasione di quest'esame, ma altre volte ancora, essen-

done richiesti, sottoporranno privatamente ai medesimi

teologi quelle materie, che dovranno spiegare o predi-

care pubblicamente ai popoli.

Non vadano mai in missione senza averne prima

ottenuto la licenza dal Superiore Generale o Provincia-

le.

Per fare con frutto le missioni considerino la san-

tità, la gravità ed il fine di un tanto ministero, e stiano

attenti di non mancare in nulla al proprio dovere, acciò

per loro colpa non avvenga, che quello riesca con poco

decoro e con poco frutto per i popoli.

Non si prescrive veruna regola particolare degli

esercizi spirituali che devono precedere ed accompa-

gnare un'opera di tanto rilievo, perché vi si attende di

continuo in Ritiro.

Facciano questo medesimo per quanto potranno

anche nelle missioni. Procurino di fare almeno mezz'o-

ra di orazione, dicano devotamente l'officio divino e la

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santa Messa, raccogliendosi in Dio prima e dopo, se-

condo il tempo che avranno. Considerino con saviezza e

prudenza le cose che devono farsi, ed il tutto sia confa-

cevole al loro sacro ministero.

§ I

Di ciò che dovranno fare i missionari prima di uscire dal Ritiro

Prima di uscire dal Ritiro per portarsi in missione,

inginocchiati avanti il SS.mo Sacramento dell'altare

leggeranno questo capo XXIV delle Regole, e promette-

ranno di osservare quanto in esso si ordina. Lo porte-

ranno seco, e lo rileggeranno al principio di ogni mis-

sione, e con ferma fiducia in Dio sperino, che se osser-

veranno fedelmente ed esattamente gli ordini della Con-

gregazione, non sarà mai per mancare loro la grazia

del Signore con quegli aiuti opportuni, con i quali con-

seguiranno felicemente il fine delle loro fatiche.

Il giusto e misericordioso Iddio adempirà sicura-

mente ciò che promette ai suoi fedeli per il suo profeta

Malachia: Pactum meum fuit cum eo vitae et pacis, et dedi ei timorem, et timuit me, et a facie nominis mei pavebat. Lex veritatis fuit in ore ejus, in pace et aequi-tate ambulavit mecum, et multos avertit ab iniquitate.

(II, 5).

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51

§ II

Dell'elezione dei ministri e distribuzione delle principali azioni della missione.

Due sono ordinariamente i compagni che usciran-

no in missione. Potranno però andare anche in maggior

numero, se il luogo o il bisogno lo richiederanno. Uno

di questi, che sarà deputato dal Preposito Generale o

Provinciale, farà le veci di Superiore, a cui l'altro,

prima di uscire dal Ritiro, prometterà di ubbidire, e

rinnoverà questa promessa al principio di ciascuna mis-

sione.

Dopo di aver dato incominciamento alla missione,

si eleggano due deputati, uomini gravi e idonei a com-

porre le discordie, ed altri che mettano in ordinanza il

popolo che concorre.

Se accadrà che alcuno dei nostri sia chiamato per

togliere le liti e procurare la pace fra i discordi, tratti

quest'affare con tranquillità e saviezza, mantenendosi

sempre uguale a se stesso, e senza mai offendere veru-

no; non si scomponga, né si adiri per quanto grande ne

avesse l'occasione. Con pazienza e carità cerchi di ri-

muovere tutte le difficoltà, e vincere l'ostinazione.

Se non riesce nell'impresa la prima volta vi provi

la seconda e la terza con tutta diligenza; e se con tutto

questo non riuscirà, con la medesima pace e soavità di

spirito si ritiri, né si intrometta più in tale affare, ma lo

raccomandi a sua divina Maestà con calde orazioni.

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§ III

Del cibo da prendersi in casa dei benefattori.

Nel tempo della missione potranno dimorare nelle

case particolari dei benefattori. Mangino sempre soli,

se pur la necessità non richiedesse diversamente; non

mai però in compagnia di donne. Si cibino di ciò che

verrà somministrato dalla loro carità, e se il Superiore

non giudicherà bene di dispensare, mangeranno in si-

lenzio.

Dopo la refezione sollevino un poco lo spirito, e

frattanto se hanno da trattare di qualche cosa concer-

nente il buon esito della missione, lo facciano con pru-

denza e parcità di parole. Se poi accadesse, che

qualche cosa riuscisse contro la convenienza, o contro

ciò che avevano stabilito, non s'inquietino, ma lo sof-

frano con pazienza, ed amino la propria abbiezione.

Non trattino con le donne nelle case loro proprie,

quantunque fossero persone molto serie e devote. Se vo-

lessero queste parlare di cose spettanti alla salute del-

l'anima loro, e non fossero inferme, o altrimenti impe-

dite, si ascoltino in confessionario, o in altro luogo op-

portuno della chiesa; in caso diverso non vadano mai a

visitarle, fuggano la familiarità delle medesime, e molto

più si guardino dall'insegnar loro a cantare lodi spiri-

tuali.

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§ IV

In qual misura debbano trattare fra di loro.

Trattino fra di loro in tempo di missione con mo-

destia e prudenza. Parlino sempre di cose utili, e spe-

cialmente di far bene il loro impiego. Ciò facciano con

moderazione e parcità di parole.

Quando si propone qualche cosa da farsi, si pro-

ceda con maturità; e però quantunque quegli che pro-

pone fosse il compagno Superiore, non esiga subito su

due piedi la risposta dal compagno, ma gli dia tempo

che si raccomandi al Signore, e vi faccia sopra le dovu-

te riflessioni. Se poi accadesse che il compagno consul-

tato fosse di diverso parere, l'altro lo sopporterà di

buon animo, senza dare indizio di dispiacere.

Se alcuno dei compagni avvertirà nell'altro qual-

che mancamento, o altra cosa riprensibile, lo corregga

con carità fraterna, ed in tempo opportuno, non subito,

se pure il difetto non sia tale, che esiga immediato

provvedimento. La sera da solo a solo, prima che vada-

no a riposare, con soavità, con pace e con moderazione

di spirito faccia la correzione. Si guardino dall'alterca-

re. Chi è corretto non si scusi; ma si mostri umile e do-

cile a chi corregge. Nell'esame domandi poi perdono a

Dio, e procuri seriamente di emendarsi. In altro tempo

non parlino di difetti, né disputino fra di loro di cosa

alcuna, quantunque santa.

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§ V

Avvisi da assolutamente osservarsi.

Se la divina misericordia concederà alla Congre-

gazione soggetti capaci di intraprendere la conversione

degl'infedeli, dovranno andar prontamente dovunque

saranno mandati dal Sommo Pontefice, o dalla sacra

Congregazione di Propaganda Fide.

Procureranno di più i religiosi di prestare riveren-

te ubbidienza ai Vescovi ed Ordinari dei luoghi, nelle

diocesi dei quali sono fondati i nostri Ritiri, qualunque

volta saranno chiamati ad operare a beneficio spirituale

delle anime, adempiendo diligentemente e santamente

quelle cose, che sono confacevoli al nostro Istituto, co-

me di far missioni, di dare esercizi spirituali agli eccle-

siastici, alle monache ed al popolo; purché siano depu-

tati dal Preposito Generale o Provinciale, il quale,

quando il Vescovo od Ordinario richiederà, avrà tutta

la premura di mandare quegli operai che giudicherà i-

donei.

Quei che dai Superiori suddetti saranno destinati e

spediti per tali ministeri dovranno portarsi prontamente

e volentieri a fare le sante missioni in qualunque luogo

saranno mandati, o siano città, o piccoli paesi, villag-

gi, isole, ed altri luoghi, quantunque poveri, incomodi e

di aria poco buona. Riguardino la volontà di questi sa-

cri pastori come volontà di Dio e si rallegrino molto

quando per il bene delle anime converrà loro faticare

nei paesi più negletti ed ignobili.

Se per avventura incontreranno persone moleste e

contrarie alla missione, non si perdano di coraggio, né

si turbino, ma le sopportino con pazienza ed in silenzio,

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senza mai dimostrar disgusto, o far lamenti. Dimostrino

la stessa pazienza e moderazione di animo, se mai ac-

cadesse che fossero malamente accolti, e trattati poco

convenientemente, o ascoltati da poco uditorio. Esorti-

no però con prudenza e soavità il popolo, e si servano

di forti ragioni per indurlo ad approfittarsi di quell'oc-

casione che gli presenta la divina misericordia per van-

taggio dell'anima. Trattino in somma i missionari la

causa di Dio, e non la propria.

Se il concorso del popolo esigesse un numero

maggiore di Confessori, lo dicano dal palco con mode-

stia, pregando che si provveda al bisogno. Se dopo aver

ciò richiesto più volte non vedranno l'aiuto degli altri

Confessori, non dicano altro, ma facciano essi con pa-

ce, e quiete quello, che possono.

Non si lamentino, se il popolo non fa profitto della

missione, e pochi si accostino alla confessione; ma con-

tenti di aver ad essi inculcato validamente il loro dove-

re, si rassegnino in tutto umilmente alla volontà santis-

sima del Signore. Quando un compagno, ritornato stan-

co dal palco, non potrà per allora udire le confessioni,

supplisca l'altro, finché il primo abbia ripreso un poco

di vigore.

Fuggano a tutto potere le dissensioni fra di loro,

specialmente alla presenza di altri, ma siano talmente

uniti di sentimenti che possano dir con ragione: In do-mo Dei ambulavimus cum consensu, facti bonus odor Christi in omni loco.

Per conseguire più facilmente un sì gran bene,

consultino frequentemente tra di loro le cose che si han-

no da fare, e usino in questa parte tutta la prudenza,

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prevedendo le cose, che possono accadere, prima che

avvengano.

Il compagno procurerà che si trovi diligentemente

apparecchiato a tempo e luogo tutto ciò che sarà neces-

sario per il sacro ministero, affinché non manchi nulla,

né si faccia alcuna cosa contro il buon ordine e la con-

venienza. Ma se, dopo di avere usato una prudente dili-

genza, qualche cosa, non riuscisse secondo il disegno,

non si lamentino, ma raccomandino tranquillamente l'a-

ffare al Signore.

Terminata la missione, non domandino a veruno,

ecclesiastico o secolare che sia, se la missione fu gradi-

ta dai Superiori o dal popolo; ma contenti di aver fatto

quanto hanno saputo, stiano umili, né cerchino altro,

fuorché la gloria di Dio e la salute dei prossimi.

Il giorno avanti di partire pregheranno umilmente

i benefattori a dar loro un uomo che li accompagni per

viaggio. La mattina seguente partiranno a buon'ora con

il medesimo, sfuggano con diligenza la compagnia di

altre persone, affinché camminando in silenzio, possano

più facilmente ristorare il loro Spirito col tratto interno

con Dio.

§ VI

Di ciò che dovranno fare ritornati al Ritiro.

Ritornati che saranno dalle sacre missioni, si ripo-

sino per qualche tempo ad arbitrio del Superiore, il

quale si porterà con carità speciale verso di coloro ,

che hanno faticato nella vigna del Signore affinché ri-

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storino le forze del corpo e dell'anima, secondo il biso-

gno.

Non permetta il Superiore, che quelli, i quali di

fresco sono ritornati dalle missioni, senza giusta causa

vadano nei vicini paesi, quantunque ne fosse istante-

mente richiesto.

Eglino, poi accomodandosi alla volontà del Supe-

riore, stiano volentieri in Ritiro, occupati in sante medi-

tazioni a piè del Crocifisso, e dopo sei o otto giorni di

riposo, per ricuperare le forze, riprenderanno i soliti

esercizi dell'osservanza.

Niuno esca di Ritiro senza compagno il quale ver-

rà assegnato dal Superiore.

CAPO XXV

Del silenzio

La sera, dopo recitato il santo Rosario con le altre

preci che si assegneranno di sotto, si sonerà con la

campana il segno del silenzio, e durerà finché la matti-

na seguente si sarà fatta l'orazione prescritta ed udita

la santa messa. Si sonerà parimenti il silenzio dopo la

ricreazione della mattina, e durerà fino a Vespro.

In tempo di silenzio non sia lecito a veruno di par-

lare senza bisogno, ed in questo caso si faccia con voce

bassa. In tutti gli altri tempi si permette di parlare nella

stessa maniera, nella scuola, nella cucina, nell'orto ed

in altri luoghi dove si opera per il ritiro, non già di co-

se inutili o superflue, ma di cose necessarie e spettanti

ai rispettivi offici.

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Quando si deve chiamare qualcheduno, o si chiami

dal destinato con i tocchi del campanello già stabiliti,

ovvero si cerchino i fratelli dove stanno per i loro im-

pieghi.

Si osserverà perpetuo silenzio in coro, nel refetto-

rio, nel dormitorio, nei quali luoghi non si parlerà mai

senza necessità. Non sia lecito a veruno, fuorché al Ret-

tore e Vice Rettore, di andare a trovare i religiosi nelle

stanze, o parlare con loro. Sia però lecito visitarli

quando sono infermi.

CAPO XXVI

Della ricreazione

Ogni giorno vi sarà la ricreazione comune tanto la

mattina dopo pranzo, quanto la sera dopo cena o cola-

zione. In essa siano modesti, allegri, gioviali, prudenti,

accomodandosi ove non è difetto, alla volontà degli al-

tri fratelli. Fuggano le buffonerie, non offendano veru-

no, stiano lontani dalle contese, dispute, risse, da tutto

ciò insomma, che può sminuire la fraterna carità.

Dopo la refezione della mattina e della sera vi sa-

rà la ricreazione, che durerà tre quarti. La ricreazione

sarà comune ai Sacerdoti, ai Chierici professi, ed ai

Laici affinché fra tutti sempre più regni, e si conservi la

carità. Se i Chierici non avranno fatto la Professione, o

non saranno usciti dal Professorio, staranno separati

dagli altri. I Fratelli Laici non anderanno alla ricrea-

zione se non dopo aver dato sesto alla cucina, al refet-

torio, ed all'altre cose di loro incombenza.

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Regole e Costituzioni 1775

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Alla comune ricreazione non si ammettano fore-

stieri, a riserva di quelli, coi quali per cagione del loro

merito, carattere o dignità si giudichi prudente di dover

dispensare.

Nell'estate fra la ricreazione ed il Vespro vi sarà

un'ora e mezzo di tempo; nell'inverno circa un'ora, nel

qual tempo dovrà ognuno ritirarsi solitario in cella.

Una volta la settimana, vi sarà la conferenza dei

casi di Morale, nella quale, sopra le materie proposte,

ognuno dirà il suo sentimento, ma con modestia, parci-

tà di parole, senza strepito, o contese.

In tutte le feste e nei giovedì, il tempo che avanza

prima di Compieta si impieghi a sollevarsi modestamen-

te ad arbitrio del Superiore, lontani però dai giuochi od

altri divertimenti atti a distrarre lo spirito. Parlino per

lo più di cose di Dio, ricordandosi che queste ricrea-

zioni si permettono per sollevare l'animo, non per ismi-

nuire ed opprimere lo spirito.

La mattina del giovedì attenderanno al solito stu-

dio, essendone dispensati la sera. Nei giorni festivi sia

in libertà di ciascuno l'impiegare il tempo della mattina

nella lettura di libri spirituali, o in altri divoti esercizi.

Il tempo che avanzerà dagli esercizi comuni o dai parti-

colari atti di carità verso il prossimo, procurino di im-

piegarlo in mantenersi raccolti; amino il silenzio e fug-

gano l'ozio.

Dal 15 giugno al 15 settembre, per ragioni dei

caldi più grandi, la meditazione si farà dopo Vespro, e

la ricreazione della sera durerà un'ora.

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CAPO XXVII

Di ciò che si deve fare in refettorio

In refettorio siano modesti ed in silenzio, mangino

con gli occhi bassi, pensando nel tempo stesso a Dio.

Per fare ciò più facilmente e con loro spirituale profit-

to, ascoltino la lezione con pia attenzione, procurando

d'esercitarsi nell'umiltà, nell'astinenza, nell'interno

raccoglimento anche a mensa, in quel modo che si po-

trà.

Il tempo della tavola si lascia al prudente arbitrio

del Superiore, il quale dovrà considerare il bisogno di

ciascuno, e procurare con gran carità, che non manchi

a veruno il bisognevole, e che tutto vada ben ordinato.

Niuno muti luogo senza necessità. Chi terminerà

di mangiare prima degli altri si mantenga raccolto in

Dio.

Nel refettorio non si ammettano secolari a riserva

dei benefattori, ed altre persone di riguardo, che do-

vranno trattarsi con tutta carità ed amorevolezza.

CAPO XXVIII

Della distribuzione degli impieghi da farsi dal Superiore ogni sera

Ogni sera il Superiore distribuisca gli offici, che si

devono fare il giorno seguente, affinché tutte le cose

vadano con ordine ed esattezza. Terminata la ricreazio-

ne, raccomandi caldamente a tutti i religiosi adunati in-

sieme il disprezzo del mondo, l'osservanza delle regole,

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Regole e Costituzioni 1775

61

e soprattutto l'amor di Dio e la scambievole carità fra

di loro, ed in fine dia ad essi la santa benedizione.

CAPO XXIX

Del riposo della notte

Ricevuta la benedizione dal Superiore, i religiosi

si porteranno in chiesa o in altro luogo decente, ed ivi

reciteranno la terza parte del Rosario, con le altre soli-

te preci, cioè: un Pater ed Ave, l'antifona dell'Immaco-

lata Concezione «Tota pulchra es, Maria», di S. Miche-

le Arcangelo e del S. Titolare del Ritiro, inoltre il sal-

mo «de profundis» per i benefattori.

Dette queste preghiere e fatto l'esame di coscien-

za, saranno aspersi coll'acqua benedetta dal Superiore

e si darà il segno del silenzio, dopo il quale tutti an-

dranno a dormire per essere pronti ad alzarsi di notte a

recitare il Mattutino.

Niuno si levi la tonaca; nel letto stiano modesti, e

ben composti, pensino alla presenza di Dio e degli an-

geli, scaccino prontamente le distrazioni importune e le

ansietà, che impediscono il sonno, affine di riposare più

facilmente e con maggior quiete; imperocchè il demonio

suole impiegare tutte le arti per sturbare il riposo ai

servi di Dio, affinché venga poi ad essi la sonnolenza in

tempo dell'officio e della santa orazione. Si deve per-

tanto pregare il Signore che ci liberi dalle di lui insidie,

e col segno della vivifica croce cacciar via l'astuto ne-

mico acciò non ci pregiudichi in veruna maniera.

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Regole e Costituzioni 1775

62

Sarà in libertà del Superiore di visitare di notte le

celle e però non sarà lecito a veruno di serrarsi in ca-

mera per non impedire questa facoltà del Superiore.

CAPO XXX

Dell'elezione dei Superiori della Congregazione

Ogni sei anni si eleggerà il primo Superiore della

Congregazione, che dovrà chiamarsi Preposito, il quale

sia capo, ed abbia giurisdizione, sopra tutte le persone,

case e chiese della Congregazione. Osserverà come gli

altri esattamente le sante Regole e Costituzioni, e pre-

cederà tutti nell'osservanza col buon esempio.

Visiterà le case e chiese della Congregazione per

vedere se si osservano le Regole e Costituzioni; procu-

rerà di togliere gli abusi con opportuni rimedi, e farà sì

che tutte le cose vadano bene e con buon ordine.

E perché dal capo suol dipendere la salute di tutto

il corpo, perciò gli elettori, deposto ogni umano rispet-

to, procureranno con tutta la possibile diligenza di e-

leggere fra tutti, quello che giudicheranno il più degno

e più idoneo per governare la Congregazione con pru-

denza, e secondo il vero spirito della virtù. Onde, non

fidandosi di se stessi, si raccomandino di vero cuore al

Signore, affinché comunichi loro i suoi santi lumi. Si

esporrà per tale effetto il santissimo Sacramento per tre

giorni, consecutivi in tutti i Ritiri di Congregazione, af-

finché il Signore, moltiplicate le preghiere, conceda più

facilmente ciò che si domanda.

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Regole e Costituzioni 1775

63

Per procedere poi in un negozio di tanto rilievo

con tutta la maturità, nel Capitolo generale potranno

solamente concorrere il Preposito Generale ed i suoi

due Consultori, il Procuratore Generale, i Provinciali

ed i loro Consultori, e quelli che sono stati già Preposi-

ti Generali. Tutti questi avranno voce attiva e passiva.

Per tenere questo Capitolo si eleggerà il Ritiro

principale e più comodo, e quando questo non possa

sopperire a tutte le spese, contribuiranno gli altri per la

loro porzione.

S'intimerà il Capitolo con lettera circolare, da

mandarsi almeno tre mesi avanti a tutti i Provinciali,

affinché questi ne diano l'avviso ai loro Consultori e a

tutti gli altri, e così si possano prendere le giuste misu-

re, e disporre prudentemente ogni cosa, massimamente

quando il viaggio sia lungo, al che devono avere l'oc-

chio quelli, ai quali spetta intimare il Capitolo. Ciò

premesso, nel giorno stabilito gli elettori si raduneran-

no in luogo opportuno, ed invocato lo Spirito Santo cia-

scuno darà segretamente il suo voto in iscritto. Quindi

il Fratello, eletto a quest'effetto, estrarrà i voti dall'ur-

na, alla presenza di due segretari.

Per l'elezione saranno necessarie due delle tre

parti di voti. Letti, e poi pubblicati i voti si registreran-

no negli atti del Capitolo. Eletto che sarà il Preposito,

tutti gli presteranno ubbidienza, e lo riguarderanno co-

me luogo tenente di Gesù Cristo. Indi si porteranno tutti

in Chiesa, ed esposto il Santissimo Sacramento rende-

ranno a Dio le dovute grazie cantando solennemente il

Te Deum laudamus.

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Regole e Costituzioni 1775

64

Nel modo suddetto si eleggeranno nel suddetto

Capitolo due Consultori Generali, e di poi il Procurato-

re Generale, i quali dovranno avere le medesime condi-

zioni, che si ricercano in chi deve essere Preposito.

Questi avranno sempre il luogo più onorevole dopo il

Preposito, a cui solo saranno immediatamente soggetti.

Il Preposito non farà cosa alcuna di rilievo spet-

tante al governo della Congregazione, senza il consenso

dei Consultori, i quali in tali cose, ed in quelle che

spettano al loro officio, avranno il voto decisivo.

Se dentro lo spazio di sei anni morrà, o verrà in

altro modo a cessar dal suo officio, il Preposito Gene-

rale, il primo Consultore piglierà il governo di tutta la

Congregazione, il secondo consultore passerà nel luogo

del primo. In luogo del secondo si sostituirà un altro

dei più degni, da eleggersi dal Vice Preposito e il suo

Consultore insieme col Procuratore generale, e questo

nuovo eletto durerà fino al Capitolo generale.

Lo stesso a proporzione si deve osservare quando

in caso simile si trattasse di dover sostituire qualche

Consultore. Se poi venisse a mancare il Procuratore

Generale, spetterà al Preposito Generale e suoi Consul-

tori il sostituire un altro in suo luogo. Il Vice Preposito

che resta in mancanza del Preposito, governerà sino al-

la fine del primo triennio, terminato il quale si terrà il

Capitolo generale.

Si eleggerà per il governo di ciascuna provincia il

Preposito Provinciale, a cui si daranno due Consultori.

Ogni tre anni s'intimerà da ciascun Provinciale il

Capitolo provinciale, per mezzo di una lettera circolare

che si manderà per tempo a tutte le case della provin-

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Regole e Costituzioni 1775

65

cia; ed a questo Capitolo oltre il Preposito Provinciale,

e suoi Consultori si convocheranno tutti i Rettori di tutti

i Ritiri, i quali tutti avran diritto di dare il voto, come

l'avrà anche il Maestro dei Novizi, se il Capitolo si ter-

rà nella casa del Noviziato.

Si eleggerà nel modo detto di sopra, il Preposito

Provinciale e suoi Consultori, i quali nelle cose spettan-

ti al loro officio avranno il voto decisivo, e terranno il

luogo più degno dopo il Provinciale, a cui saranno im-

mediatamente soggetti. Di più si eleggeranno anche i

Rettori dei Ritiri e il Maestro dei novizi.

Il Capitolo provinciale non s'intimerà senza farne

consapevole il Preposito Generale, il quale o presiederà

per se stesso, o deputerà un altro con facoltà di dare il

voto. Che se si dovrà determinare qualche cosa riguar-

do alla provincia, i decreti fatti non avran vigore se non

saranno approvati dal Preposito Generale, o dal depu-

tato che presiede.

Al Provinciale spetterà il visitare le chiese e case

della provincia e potrà con giusto motivo deputare un

altro in sua vece. Sarà però in libertà del Preposito

Generale di fare questa visita da sé, o per mezzo di chi

vorrà. Spetterà al Preposito Generale o Provinciale di

assegnare al Maestro dei novizi un Coadiutore, ed a

ciascun Rettore un Vicario, il quale farà le veci del Ret-

tore essendo questi assente o impedito, gli darà mano in

caso di bisogno, e terrà il primo luogo dopo il Rettore,

seppure non vi sia il Maestro dei novizi.

Se dentro il triennio venga a mancare il Preposito

Provinciale, succederà al governo della provincia il

primo Consultore del medesimo, e dal Preposito Gene-

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Regole e Costituzioni 1775

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rale con il Vice Provinciale e suo Consultore si elegge-

rà il secondo Consultore. Se poi vengono a mancare

qualche Consultore, se ne sostituirà un altro dal Prepo-

sito Generale insieme col Provinciale e suo Consultore.

Venendo a mancare, durante il triennio, qualche

Rettore, se ne eleggerà un altro dal Provinciale con il

voto dei suoi Consultori.

Se dopo il Capitolo si fonderà qualche casa, il

Preposito Generale o Provinciale con i suoi Consultori

vi costituiranno il Rettore.

Se il profitto spirituale della Congregazione, e la

condizione dei tempi e degli affari lo esiga, si potrà una

volta confermare ciascuno dei predetti Superiori eletti

nel Capitolo generale o provinciale.

Niuno sia assunto o eletto all'officio di Preposito

Generale, di Procuratore, di Provinciale, di Consulto-

re, di Rettore o di Maestro dei novizi, se non avrà pas-

sato lodevolmente in Congregazione almeno dieci anni.

CAPO XXXI

Dei superiori delle case particolari e loro governo

Il Superiore del Ritiro si chiami col nome di Retto-

re. Eletto che sarà a tale officio, prenderà la patente

dal Preposito Generale o Provinciale, da mostrare ai

suoi sudditi. La patente sarà limitata solamente ad un

anno; potrà però confermarsi dopo ciascun anno, se sa-

rà espediente. Sarà perciò in libertà dell'istesso Prepo-

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sito Generale o Provinciale, con il voto almeno di uno

dei suoi Consultori di negare per motivo ragionevole

quest'annua proroga e di mettere un altro in luogo del

primo, e costituirlo Rettore.

Tutti i religiosi lo ricevano ed accolgano ossequio-

samente, prestandogli ubbidienza, riflettendo che è sta-

to eletto da Dio, affine di dirigerli per la strada della

perfezione religiosa.

Comparendo in loro presenza si levino in piedi;

parlando, lo ascoltino con attenzione, e comandando

loro gli obbediscano con sommissione, con modestia e

con prontezza, posponendo di buona voglia la propria

volontà a quella del medesimo, riconoscendolo e rispet-

tandolo sempre come luogotenente di Dio.

Stiano molto attenti in questo per lasciarsi guidar

da lui come bambini, e mai si mostrino più allegri,

quieti e contenti come quando ricevono ed eseguiscono i

comandi del P. Rettore, ancorché talvolta sembrino im-

prudenti e ripugnanti non solo alla propria volontà, ma

altresì alla stessa ragione dovendo essere loro molto a

cuore la semplicità ed umiltà. Prendano tutto in buona

parte, poiché il Rettore spesso ciò fa saggiamente per

prova della virtù dei sudditi.

Altre volte Iddio medesimo permette simili coman-

di, affinché, costretti dall'ubbidienza, vadano sempre

più crescendo nella religiosa perfezione, divengano sot-

tomessi, mansueti, semplici e morti alle proprie passio-

ni.

Si guardino i religiosi per qualunque motivo di

mormorare del Superiore per non incorrere la vendetta

di Dio, offeso nella persona di lui. Quelli poi, che sa-

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Regole e Costituzioni 1775

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ranno trovati e riconosciuti contumaci e detrattori, sa-

ranno puniti col dovuto e meritato castigo.

I religiosi ricorrano al Rettore con confidenza co-

me a lor padre, gli manifestino i loro bisogni, gli sco-

prano i segreti del loro cuore, e gli rivelino le loro an-

gustie di spirito, le tentazioni del demonio ed i loro si-

nistri pensieri, tenendo per certo che ogni qualvolta ciò

faranno con vero spirito di virtù, ne riporteranno co-

pioso frutto spirituale, ed un opportuno aiuto da Dio, e

non solo partiranno da lui consolati, ma ancora quieti

ed allegri.

E particolarmente dovranno far questo, quando ri-

tornano dalle apostoliche missioni, o da altri impieghi

di carità esercitati fuori di Ritiro a pro dei prossimi,

dandogli conto del loro operato, per accrescersi così il

merito, e sciogliere i loro dubbi; e se avessero notato

nel compagno qualche difetto, lo manifestino prudente-

mente al Superiore, affinché vi applichi l'opportuno ri-

medio e non succeda disordine maggiore.

Avvertano poi i Superiori di non impiegare in mi-

nisteri di tanta importanza soggetti iracondi, biliosi, in-

temperanti o che abbiano qualche altro vizio che possa

cagionare scandalo o ammirazione nei prossimi.

Si eleggerà anche dal Preposito Generale o Pro-

vinciale, il Maestro di vita spirituale, affinché se mai

qualcuno non avesse confidenza di manifestare i suoi

dubbi e tentazioni, al Rettore, le manifesti e scopra al

padre spirituale.

II Rettore suddetto, aiutato dalla divina grazia,

procuri per quanto gli è possibile, di essere la luce e

l'esempio di tutta la sua famiglia. Osservi diligentemen-

te le sante Regole, e procuri, che con uguale diligenza

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siano osservate ancora dagli altri. Corregga ed avvisi i

trasgressori e negligenti con amore, mansuetudine e

prudenza, e dovendo punire le loro colpe, lo faccia

sempre con discretezza e carità. A tale effetto, antepon-

ga i rimedi più leggieri e miti, ai più gravi e severi,

fuggendo sempre il troppo rigore, per essere dai sudditi

piuttosto amato che temuto. Regolandosi in questa guisa

si cattiverà l'affetto dei religiosi, li guiderà facilmente

dove vuole, e tutti lo ameranno, rispetteranno ed ubbi-

diranno. Si serva benignamente della sua autorità ed

arbitrio, accompagnando sempre la dolcezza con la for-

tezza e costanza, senza però che mai dall'una e dall'al-

tra vadano disgiunte la maturità e prudenza, affinché

con più facilità possa ottenere l'osservanza delle Regole

e Costituzioni.

E giacché giova molto per tale effetto l'esame, os-

sia riforma comune, di cui si è parlato altrove, sarà in

arbitrio del Rettore di farlo spesso e, se sarà necessa-

rio, lo potrà fare anche ogni giorno egli medesimo, ov-

vero un altro religioso da lui deputato, dal quale esame

non sarà lecito ad alcuno di esentarsi. A tale effetto si

lascia in arbitrio del P. Preposito di potere imporre a

tutti i Rettori un tale esercizio quotidianamente. Due

volte la settimana però si dovrà fare l'esame dal Supe-

riore, o da altro destinato dallo stesso.

Avverta poi il Rettore di osservare un inviolabile

silenzio circa tutto ciò, che i sudditi gli manifesteranno

nelle loro spirituali conferenze, senza mai darne verun

segno o indizio in qualsivoglia maniera. Se il Rettore

sarà amante della santa orazione ed attenderà

all’esercizio delle sante virtù, non gli mancheranno i

lumi da Dio, con i quali possa saggiamente e sicura-

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mente condurre i suoi religiosi sudditi alla cristiana

perfezione. Al medesimo silenzio saranno tenuti ed ob-

bligati i padri spirituali, i Vice Rettori ed altri Superiori

della Congregazione. Il Rettore visiti spesso le celle.

Procuri poi specialmente che i fratelli laici siano istruiti

non solo nella dottrina cristiana, ma ancora circa le

nostre Costituzioni, e la regolare osservanza.

CAPO XXXII

Del capitolo da farsi ogni venerdì

Ogni venerdì dopo Vespro si raduneranno tutti i

religiosi nel luogo del Capitolo, ed invocato lo Spirito

Santo, ciascuno dirà la sua colpa, accusando e manife-

stando i difetti che avrà commesso contro le Regole e

Costituzioni, ed il Superiore poi darà a ciascuno gli op-

portuni avvertimenti, e le penitenze a proporzione della

colpa. Di poi, fatti uscire i chierici ed i laici, se sarà

bisogno, si tratterà dai sacerdoti e dagli altri insigniti

dell'ordine sacro delle cose che si proporranno. Ognu-

no dirà il suo sentimento con rispetto ed umiltà.

Se i chierici e i laici avranno saputo qualche cosa,

che sia contraria alle Regole ed alla religiosa perfezio-

ne, la manifestino segretamente al Superiore, affinché

vi rimedi per tempo, ed il male coll'essere dissimulato e

trascurato non vada crescendo con danno degli altri; e

però una volta al mese l'andranno a trovare nella pro-

pria stanza, e se non avranno niente da manifestargli,

gli domanderanno gli opportuni avvertimenti.

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Quelli che avranno commesso qualche reato, siano

corretti con carità e prudenza, segretamente una e due

volte; ma, se il male sarà palese, si faccia loro la cor-

rezione in pubblico Capitolo, prendendosi prudentemen-

te quegli espedienti che saranno giudicati più utili ed

opportuni, e ciò si faccia col parere del Superiore prin-

cipale e dei più anziani.

CAPO XXXIII

Del modo di andare in viaggio e del non intrigarsi i religiosi

nelle cose dei secolari

Niuno potrà partire dal Ritiro senza motivo appro-

vato dal Superiore, né, ad arbitrio del medesimo senza

compagno, da lui destinato.

Vadano in viaggio raccolti, per quanto potranno

in Dio, con modestia, ed a piedi. Se vi sia necessità o

altra causa di servirsi del cavallo o di altro comodo,

non si faccia di proprio arbitrio e senza licenza del Su-

periore, il quale andrà riguardato nel concederla.

Prima di partire chieggano con la licenza anche la

benedizione, che si dovrà parimenti chiedere nel ritor-

no. Se poi il viaggio sarà lungo, dovranno ottenere la

suddetta licenza in iscritto, e sigillata col sigillo della

Congregazione dal Preposito Generale o Provinciale.

Non si accompagnino per viaggio mai con donne e

per quanto sarà possibile con uomini secolari. Vadano

almeno per mezz'ora in silenzio, e si astengano sempre

dal parlar molto. Parlino per ordinario di cose divote,

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Regole e Costituzioni 1775

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utili ed edificative, che sempre più l'infiammino nell'a-

mor di Dio.

Giunti che saranno nei luoghi abitati, se riuscirà

loro possibile, vadano in chiesa, ed adorato il SS. Sa-

cramento, adempiranno le loro incombenze.

Quindi, se avanzerà tempo, si impiegheranno negli

esercizi di cristiana misericordia e di carità, secondo

prescrive il nostro Istituto; né sia permesso di distrarsi

con visite superflue e di puro complimento, massime

trattandosi di donne.

Sarà però conveniente visitare i Superiori dei luo-

ghi, quando vi concorre qualche giusta causa, special-

mente di ossequio e riverenza verso dei medesimi, o per

esercitare qualche vantaggio.

Del resto poi, abborrendo le usanze secolarescbe,

amino piuttosto di visitare i poveri infermi negli ospeda-

li, e i carcerati nelle prigioni, per consolare tanto gli

uni che gli altri, e dare loro qualche salutevole docu-

mento spirituale, come pure per infiammarli a ricordare

i misteri della Passione del Signore.

Promuovono ancora nelle occasioni opportune la

riverenza e il rispetto alla casa di Dio, e, se scorgeran-

no in essa cose sconvenienti, procurino di toglierle a

tempo opportuno e con prudenza.

Nessuno dei religiosi vada senza necessità in casa

dei consanguinei, ma mostrino di essere veramente

morti al mondo ed ai loro parenti, per vivere unicamen-

te a Dio. Se i consanguinei di qualche religioso saranno

benefattori che ricevono e danno alloggio a tutti gli al-

tri di Congregazione, vi potrà andare anche e lì con al-

tri a ricevere la loro carità, portandosi però con tutta

modestia e gravità religiosa, come se stesse in casa di

altri benefattori.

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Non sia mai lecito a nessuno dei nostri religiosi di

intrigarsi, sotto qualunque titolo e pretesto, in far te-

stamenti, contratti, matrimoni ed altri affari secolare-

schi.

Sarà lecito ad ognuno con licenza del Superiore di

uscire attorno al Ritiro a passeggiare per sollevarsi,

per istudiare o mandare con più facilità, a memoria,

purché non si allontanino dal Ritiro più del dovere, né

prendano occasione di rompere con più libertà il silen-

zio fra loro, o coi secolari.

CAPO XXXIV

Regolamento o sia metodo per gli esercizi spirituali da farsi nel luogo

o città vicina al ritiro

Quando nel Ritiro vi saranno soggetti sufficienti ed

idonei, sì per le missioni che per altri esercizi di carità

concernenti la salute spirituale dei prossimi, potrà il

Superiore destinare qualche sacerdote o chierico capa-

ce, che nei giorni di festa vada al vicino luogo a fare la

dottrina cristiana, ed altri esercizi di pietà per bene di

quelle anime, specialmente per promuovere la continua

e devota memoria della vivifica Passione e Morte di Ge-

sù Cristo; con questo però che il religioso destinato,

compito che avrà il suo impiego, procuri per quanto

può di ritornare la sera al Ritiro; acciocché, secondo il

prescritto della Regola, non si trascurino i molti beni

della religiosa solitudine che i nostri hanno eletto, ed i

religiosi addetti alle altre consuete opere del nostro Isti-

tuto, non siano aggravati più del dovere.

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Non prendano però il peso di andare nei giorni fe-

stivi nei luoghi vicini precisamente per ascoltare le con-

fessioni, ma in qualunque altro tempo, venendo i peni-

tenti alle nostre chiese, si ascoltino con tutta carità dai

sacerdoti destinati ed approvati per un tal ministero.

Nelle case però di profonda solitudine e nei Ritiri di no-

viziato, non si ascoltino, per quanto sarà possibile, le

confessioni delle donne.

Niuno dei nostri intraprenda l'ufficio proprio dei

parroci; che se talvolta dovesse ciò farsi per qualche

grave motivo, se ne dovrà ottenere la licenza dal Pre-

posito Generale o Provinciale, affinché tutto riesca be-

ne e con buon ordine.

CAPO XXXV

Delle penitenze della Congregazione

Oltre il digiuno prescritto in queste Costituzioni, si

farà la disciplina tre volte la settimana, cioè il mercole-

dì, venerdì e sabato, per lo spazio di un Miserere e De

profundis, con le altre solite orazioni, recitate a voce

bassa e penitente; ciò però non si faccia dal giorno del

Natale di Nostro Signore Gesù Cristo fino a tutta l'otta-

va dell'Epifania, come pure nelle ottave di Pasqua di

Risurrezione e del Corpus Domini.

Nell'avvento poi del Signore e nella Quaresima si

farà anche il lunedì. Se nel giorno di disciplina occorra

qualche festa, si trasferirà in altro giorno non impedito.

Sarà in arbitrio del Superiore di ordinare che si faccia la

disciplina suddetta in qualche necessità comune della

santa Chiesa, o della Congregazione, ovvero particolare

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dei prossimi; parimenti in occasione di qualche novena di

singolare devozione per ottenere da Dio qualche bene,

ovvero per restare liberi ed esenti da qualche male.

Sia però in libertà di ognuno, che abbia spirito di

maggior penitenza, di farla anche in altro tempo, sem-

pre però con la licenza del Superiore o del padre spiri-

tuale; ma senza una tal licenza si guardino dal far qua-

lunque penitenza di proprio capriccio, per non perdere

il merito dell'obbedienza, alla quale particolarmente

sono obbligati, e per non pregiudicare alla propria sa-

lute, con discapito anche della regolare osservanza e

della religiosa famiglia.

Il venerdì procuri ognuno di fare qualche corpora-

le mortificazione, o praticare qualche altro esercizio di

virtù in memoria della Passione e Morte di Gesù Cristo,

specialmente in refettorio.

CAPO XXVI

Delle penitenze da imporsi ai trasgressori delle regole e costituzioni

Le penitenze che dovranno imporsi ai trasgressori

delle Regole e Costituzioni si lasciano totalmente al-

l'arbitrio e prudenza dei Superiori, i quali dovranno

imporle a misura della colpa, avuto riguardo anche alle

persone. Nelle cose gravi e di rilievo, si raduni il Capi-

tolo, e si punisca il reo con quel castigo che sarà giudi-

cato più utile ed opportuno col consiglio e parere del

Superiore principale; procurando però sempre, che in

tutte le cose risplenda ed ottenga il primo luogo la cri-

stiana carità.

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CAPO XXXVII

Dei religiosi infermi

I religiosi che stanno bene in salute abbiano una

particolar cura degli infermi. Servano ai medesimi con

esatta diligenza e cristiana carità, e non omettano alcun

rimedio tanto corporale che spirituale, affinché, secon-

do il bisogno, siano aiutati e confortati.

Gl'infermi poi prendano volentieri e con sommis-

sione tutto ciò che loro sarà dato. Eseguiscano di buo-

na voglia e con cuore allegro gli ordini sì del medico

che dell'infermiere, e si dimostrino in tutto docili ed

ubbidienti.

Le stanze degl'infermi si tengano ben pulite ed ag-

giustate; la suppellettile, benché povera, sia però adat-

tata, decente e ben disposta. Visiti spesso il Superiore, i

religiosi infermi, e risplenda sopra gli altri nella carità,

diligenza e vigilanza, affinché agl'infermi non manchi

verun rimedio, consolazione e sollievo.

Nel letto degl'infermi vi sia un pagliericcio con

materasso e guanciale di lana ricoperto di tela di lino,

ordinaria, sì, ma pulita. Se il medico o l'infermiere, per

causa ragionevole, ordinerà che si levi la tonaca, in tal

caso si pongano al letto le lenzuola, e si dia all'infermo

la camicia. Morti però che siano, dovranno rivestirsi

della tonaca.

Non si lascino mai soli gl'infermi nelle gravi in-

fermità, e specialmente in tempo di notte; ma quelli che

saranno destinati a servirli, usino ogni diligenza possi-

bile per consolarli a suo tempo nei loro bisogni sì spiri-

tuali che corporali. Con più esatta diligenza poi, assi-

stano quelli che si trovano agli estremi, e quando qual-

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che infermo starà in agonia, si radunino tutti i religiosi

nella stanza di lui, ed unitamente preghino con fervore

sua divina Maestà, affinché gli conceda una buona e

santa morte.

CAPO XXXVIII

Ciò che dovrà compiersi nella morte dei religiosi; dei sacrifici ed orazioni da farsi

sì per i medesimi che per i benefattori defunti della Congregazione.

Seguita che sarà la morte di qualche sacerdote,

chierico o laico della Congregazione, dovrà il Superio-

re di quel Ritiro darne avviso a tutti i Rettori di quella

provincia, affinché da tutti i religiosi gli si facciano i

dovuti suffragi.

Avutosi pertanto un tale avviso, si reciterà in coro

in ciascuna casa della medesima provincia, il Mattutino

dei defunti con le Laudi e indi si offrirà la Messa per il

defunto. Inoltre da tutti i sacerdoti della stessa provin-

cia si celebreranno per l'anima del medesimo tre Messe

basse. I religiosi poi chierici e laici gli faranno cinque

comunioni, e gli reciteranno un intero Rosario: per una

sola volta da tutta la comunità religiosa si farà in suf-

fragio di lui la disciplina.

Si esortano altresì tutti i religiosi di Congregazio-

ne ad applicare di buona voglia per i nostri defunti quei

suffragi ed indulgenze che potranno, secondo il costume

della cattolica Chiesa essendo certo che Iddio disporrà,

che sia usata con noi dopo la morte quella misericordia

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Regole e Costituzioni 1775

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e carità che useremo con gli altri.

Il cadavere si esporrà in terra sopra una nuda ta-

vola, col capo asperso di cenere, e gli si metterà nelle

mani avanti del petto il Crocifisso, e se sarà sacerdote

la stola al collo. Di poi a suo tempo gli si darà sepoltu-

ra nel luogo destinato secondo il rito della santa Madre

Chiesa.

Oltre le orazioni ed altri esercizi di pietà che si

fanno continuamente in Congregazione per i nostri reli-

giosi e benefattori, sì vivi che defunti, una volta al mese

si dirà l'officio dei morti, e si celebrerà la Messa in suf-

fragio dell'anime dei suddetti benefattori defunti, e lo

stesso si farà per i religiosi della nostra Congregazione.

Queste Regole e Costituzioni non obbligano per se

stesse a peccato mortale, fuori che in quello che spetta

l'essenziale dei voti. Non vi sia alcuno però in Congre-

gazione il quale non procuri e non abbia tutto l'impe-

gno di osservarle esattamente, fedelmente, interamente,

secondo le sue forze: imperocché sono mezzi efficacis-

simi, e tutti adattati, per acquistare la perfezione cri-

stiana nello stato di vita che i nostri hanno eletto.

Ciascuno dunque le legga con occhi sinceri e sem-

plici, e con cuore umile e semplice procuri di osservar-

le, guardandosi dall'interpretarle, esaminarle e spie-

garle secondo il proprio giudizio.

Una tal facoltà è riservata solamente ai Capitoli

generali della Congregazione, e, fuori di detto tempo,

al Preposito Generale ed ai suoi Consultori.

A tutti dunque i suoi carissimi figli in comune, e

ad ognuno in particolare, raccomanda caldamente la

Congregazione l'osservanza ed il rispetto alle sante Re-

gole e Costituzioni, e come buona Madre dice a ciascu-

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Regole e Costituzioni 1775

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no: Fili, observa mandata mea, et vives, Figlio, osserva

i miei comandi, e avrai la vita.

Adempiti invero con cura religiosa, con cuore pu-

ro e fedele, renderanno tranquilla la vita temporale, e

parimenti l'eterna, che l'Onnipotente e misericordioso

Iddio, la cui gloria con essi unicamente si cerca, con-

ceda a tutti. Amen.

Concludiamo le Regole insieme ed avvisi con l'e-

sortazione del grande abate di Chiaravalle San Bernar-

do a tutti i fratelli di Congregazione: Io vi prego, o Fratelli carissimi, e molto vi scongiuro: operate in tal modo, e perseverate nel Signore, o dilettissimi, solleciti sempre circa la custodia dell'ordine, così che l'ordine abbia a custodire voi. Così avvenga. Così sia.

* * *

Ubbidendo assai volentieri al mandato datoci da

Nostro Signore il Papa Pio per divina Provvidenza VI,

abbiamo considerato attentamente le Regole e Costitu-

zioni contenute in questa nuova collezione, e proposte

all'osservanza dei Chierici Scalzi della Congregazione

della Croce e Passione di Nostro Signore Gesù Cristo,

e ne abbiamo esaminato i singoli capitoli. E, avendole

trovate non difformi da quelle che per prima approvò il

Papa Benedetto XIV, e poi confermò in forma così detta

specifica il Papa Clemente XIV, e che riesaminate, se-

condo la facoltà data alla stessa Congregazione dai

predetti Sommi Pontefici, nel Capitolo Generale recen-

temente celebrato, toltene alcune cose meno importanti,

altre aggiuntevi, alcune cambiate ed altre finalmente

meglio dichiarate, noi riteniamo e giudichiamo di dover

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Regole e Costituzioni 1775

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accompagnare le stesse Regole con la nostra raccoman-

dazione. Preghiamo quindi il Santo Padre di conferma-

re ed approvare con la sua suprema autorità le stesse

Regole e Costituzioni, e di degnarsi di sancirne l'osser-

vanza, così che questa collezione di Regole e Costitu-

zioni debba essere considerata ed osservata da tutti i

membri della Medesima Congregazione.

Per + Sigillo C. Card. Delle Lanze Per + Sigillo Fr. S. Card. De Zelada

***

PIO PAPA VI

A perpetua memoria. Dopo la nostra Costituzione che comincia con le parole «Praeclara virtutum exem-pla», in data 15 settembre 1775, in cui abbiamo con-fermato con la nostra Apostolica Autorità l'Istituto e le Regole dei nostri diletti figli i Chierici Scalzi della Congregazione della SS.ma Croce e Passione di N. S. Gesù Cristo, i diletti figli Chierici della medesima Con-gregazione nel Capitolo Generale celebrato nel mese di aprile dell'anno prossimo passato, ricercarono la ragio-ne per cui la loro Congregazione non cresceva di tal numero di religiosi idonei da poter fondare nuove case dette Ritiri, richiesti in vari luoghi; anzi non pochi dei loro operai contraggono malattie per cui alcuni muoiono in verde età, e molti dei giovani studenti, per la mal-ferma salute, abbandonano la Congregazione e tornano al secolo; dai quali casi infausti atterriti, altri che desi-dererebbero entrare in tale Istituto, facilmente si dis-

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suadono dal farlo. Considerando essi allora tali cose, ed ammaestrati dall'esperienza di alcuni anni, ritennero che la causa di tutto ciò era questa, che nei giorni pre-scritti dalle loro Regole mancano loro per lo più pesci salubri, come pure la grande penuria di uova e latticini per molti mesi dell'anno; e perciò sono costretti ad usa-re cibi molto contrari alla salute e al ricupero delle for-ze. Avendo riconosciuto di non poter dubitare di tale causalità, hanno ritenuto necessario appigliarsi al partito di riferire questa loro situazione alla Sede Apostolica. Avendo infatti presente ciò che prescrive quella nostra Costituzione, che cioè, se nel decorso del tempo ci fos-sero state cose che alla luce dell'esperienza sembrassero da doversi cambiare, se ne dovesse far relazione alla Sede Apostolica. Noi, riconoscendo l'importanza di tali cose, e desiderando molto l'accrescimento del numero dei Religiosi in questa Congregazione, nella quale fiori-scono moltissimi esempi di virtù cristiane, e di opere ta-li che ne scaturiscono molti vantaggi per le anime dei Fedeli cristiani, con maturo consiglio siamo venuti nella convinzione che, non solo non si deve permettere che un'adunanza tanto utile di Chierici, appena sorta, dimi-nuisca e venga a mancare, ma che anzi un corso così lodevole di opere ed apostolato non debba essere arre-stato da alcun impedimento. Perciò, ritenendo che deb-ba moderarsi la prescrizione della Regola circa la quali-tà dei cibi, in virtù di queste nostre lettere, in forma di Breve, con Apostolica Autorità vogliamo e decretiamo che, eccettuati i giorni in cui devono osservare il digiu-no prescritto dalle loro Regole, negli altri giorni della settimana possono usare i cibi che tutti i fedeli della Chiesa comunemente mangiano; inoltre (eccettuati sem-

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pre i digiuni prescritti dalla Chiesa per tutti i fedeli) possono usare uova e latticini. Siccome poi abbiamo sa-puto che dalle stesse Regole da Noi confermate, la leva-ta notturna per la recita del Divino Ufficio ed altri pii esercizi spirituali, nella maggior parte dell'anno si pro-trae per più ore, affinché non manchi il tempo da dare agli studi necessari, in virtù di queste stesse Nostre Let-tere, vogliamo, decretiamo e stabiliamo che mai, nel corso dell'anno, il coro notturno duri più di un'ora e mezza. Le quali cose tutte vogliamo che siano ferme e stabili, sicché niente mai possa valere in contrario.

Dato a Roma, presso S. Pietro, sotto l'anello del Pescatore, a dì 11 marzo 1785, anno undicesimo del nostro Pontificato.

In luogo + del Sigillo

Innocenzo Card. Conti

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COSTITUZIONI

DELLA

CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE

DI GESÙ CRISTO

1984

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Capitolo Primo

I FONDAMENTI DELLA NOSTRA VITA

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I fondamenti della nostra vita

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La vocazione passionista

1. San Paolo della Croce radunò compagni perché vi-vessero insieme per annunziare agli uomini il Vangelo di Cristo.

Inizialmente li chiamò “i poveri di Gesù” per indicare che la loro vita doveva essere fondata sulla povertà, tanto necessaria per osservare gli altri consigli evange-lici, per perseverare nell’orazione e per annunziare as-siduamente la parola della Croce1.

Dispose che essi conducessero vita “conforme a quella degli apostoli” e coltivassero un profondo spirito di preghiera, di penitenza e di solitudine per conseguire una più intima unione con Dio ed essere testimoni del Suo amore2.

Discernendo acutamente i mali del suo tempo, proclamò con insistenza che la Passione di Gesù, “la più grande e stupenda opera del divino amore”3, ne è il rimedio più efficace.

2. La Chiesa, avendo riconosciuto in San Paolo della Croce l’azione dello Spirito Santo, approvò con supre-ma autorità la nostra Congregazione e le sue Regole, per la missione di annunziare il Vangelo della Passione

1 Cfr. L. IV 217-220: Prefazione alle prime Regole 1720. 2 Notizia 1; 47, n. 3; L, III, 417-420. 3 L. II, 499.

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I fondamenti della nostra vita

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con la vita e con l’apostolato4.

Questa missione conserva tutta la sua forza e validità per ogni tempo 5.

Per attuarla siamo radunati in comunità apostoliche e lavoriamo perché venga il Regno di Dio. Confidando nell’aiuto di Dio vogliamo rimanere fedeli, nonostante i limiti umani, allo spirito evangelico e all’eredità del no-stro Fondatore.

3. Consapevoli che la Passione di Cristo continua in questo mondo fino a che Egli ritorni nella gloria, con-dividiamo le gioie e le ansie dell’umanità in cammino verso il Padre. Ci studiamo di prendere parte alle tribo-lazioni degli uomini, specialmente dei poveri e degli abbandonati, e di confortarli sollevandoli dalle loro sof-ferenze.

Con la potenza della Croce, sapienza di Dio, tendiamo con ardore ad illuminare e rimuovere le cause dei mali che affliggono gli uomini.

Per questo la nostra missione è diretta alla evangelizza-

4 Cfr. Rescriptum Benedicti XIV, die 15 maii 1741, in Acta

C.P. XI (1930-1932), 256-257; Breve Benedicti XIV Ad pastoralis dignitatis fastigium, die 18 aprilis 1746, in Acta C.P. XII, (1933-I935), 161-162; Bulla Supremi Apostola-tus, Clementis XIV, die 16 novembris 1769 in Collectio Facultatum C. P. Romae, 1958, pp. 274-282; Bulla Prae-clara virtutum exempla, Pii VI, die 15 septembris 1775, in Collectio Facultatum C.P., pp. 293-303.

5 Cfr. Breve Salutiferos Cruciatus, Ioannis XXIII, die 1 iulii 1959, in Regulae et Constitutiones C.P., Romae, 1959, p. V-IX; Epistula Pauli VI ad Superiorem Generalem, die 12 octobris 1976, in Acta CP XXVI (1975-77), 193-196.

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I fondamenti della nostra vita

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zione mediante il ministero della parola della Croce perché tutti possano conoscere Cristo e la forza della Sua risurrezione. Ogni uomo, partecipando alle soffe-renze di Cristo, può divenire simile a Lui nella morte per conseguire la sua stessa gloria6. Tutti ci dedichiamo a questo apostolato, ognuno secondo le proprie attitudi-ni, talenti e mansioni.

4. Corrispondiamo alle pressanti esigenze, poste a o-gnuno dalla personale chiamata del Padre a seguire Cri-sto Crocifisso, con l’impegno continuo a fare del Van-gelo di Cristo la regola suprema ed il criterio della no-stra vita; con la costante volontà di vivere e lavorare in comunità fraterne, osservando queste Costituzioni nello spirito di San Paolo della Croce; con il fermo proposito di far crescere in noi lo spirito di preghiera e insegnan-do agli altri a pregare; e infine, con la premurosa atten-zione alle necessità degli uomini nostri fratelli e con lo zelo di condurli, attraverso il messaggio della Croce, alla pienezza della vocazione cristiana.

La nostra consacrazione alla Passione di Gesù.

5. Cerchiamo l’unità della nostra vita e del nostro apo-stolato nella Passione di Gesù. Essa rivela la potenza di Dio che pervade il mondo, per distruggere il potere del male e costruire il Regno di Dio.

Chiamati a condividere la vita e la missione di Colui che “spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo”7,

6 Cfr. Fil 3, 10-11. 7 Fil 2, 7; Notizia 1747, n. 1-2, 21; 1768, n. 1-2

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I fondamenti della nostra vita

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contempliamo Cristo con assidua preghiera. Egli nel dare la vita per noi, rivela l’amore che Dio porta agli uomini e la via che questi debbono percorrere per ascendere al Pa-dre. Questa contemplazione ci rende sempre più capaci di manifestare il Suo amore e di aiutare gli altri a fare della vita un’offerta in Cristo al Padre.

6. La nostra partecipazione alla Passione di Cristo, che è allo stesso tempo personale, comunitaria ed apostoli-ca, è espressa con voto speciale. Con tale voto ci obbli-ghiamo a promuovere la memoria della Passione di Cri-sto8 con la parola e con le opere, per approfondire la consapevolezza del suo significato e del suo valore per ogni uomo e per la vita del mondo.

Con questo vincolo la nostra Congregazione prende il suo posto nella Chiesa e si consacra a compiere la pro-pria missione.

Noi viviamo i consigli evangelici alla luce di questo voto e procuriamo di renderlo concreto nella vita di ogni giorno.

In tal modo le nostre comunità diventano fermento di salvezza nella Chiesa e nel mondo e noi facciamo me-moria della Passione di Cristo nell’oggi.

I consigli evangelici

7. Il battesimo ci immerge nella dinamica pasquale della morte e risurrezione di Gesù e allo stesso tempo ci con-sacra membri del popolo di Dio9.

8 Cfr. L. IV, 220-221; Regula 1720; RetC pp. 56-57 ss; 86-87. 9 Cfr. Rm 6,3.

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Confermiamo, con la professione religiosa, tale consa-crazione e la viviamo pienamente secondo queste Costi-tuzioni.

Ognuno di noi risponde alla chiamata di Dio per essere segno e memoria costante dei valori del Suo Regno.

8. Mossi dallo Spirito di Dio ed accettata la missione affidata a noi dalla Chiesa, ci siamo radunati e formia-mo una comunità di amore. Insieme affrontiamo l’arduo cammino della fede per cercare di scoprire il mistero di Dio.

Siamo sostenuti da una medesima speranza camminando incontro a Dio, verso il quale ci sentiamo attratti. Vo-gliamo che il nostro terreno pellegrinaggio sia annuncio di speranza per tutti gli uomini.

L’esempio della Vergine Maria, la “Serva del Signo-re”10, induce ad affidarci alla parola di Dio, nella gioio-sa attesa che, anche attraverso la nostra debolezza, sarà manifesta nel mondo la salvezza di Dio.

9. Abbandoniamo ogni cosa11, per seguire Cristo nello spirito delle beatitudini evangeliche.

In mezzo al popolo di Dio viviamo con costanza l’impegno religioso di vita comunitaria, di povertà, di castità e di obbedienza. La pratica dei consigli evange-lici dovrà risultare una espressione profonda, sia perso-

10 Cfr. Lc 1, 38. 11 Cfr. Mt 19, 27; Lc 5, 11.

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I fondamenti della nostra vita

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nale che comunitaria, del Mistero Pasquale.

Non possiamo infatti presumere di annunziare agli altri il messaggio della Croce se questo non ha prima perme-ato la nostra vita.

La povertà

10. Cristo manifestò il suo amore facendosi povero per noi12.

In risposta a Lui, intendiamo vivere in vera povertà e-vangelica, con impegno sia personale che comunitario. Ci adoperiamo concretamente che la povertà penetri il nostro vivere in un atteggiamento di autentico distacco e di corretto uso dei beni terreni.

Siamo consapevoli che questo può condurre alla insicu-rezza e talvolta all’indigenza. Tuttavia confidiamo to-talmente in Dio e, sorretti dalla sua grazia, prendiamo ciascun giorno come dono del Padre13, senza l’affanno di accumulare ricchezze per il domani14.

Questo spirito di povertà, che è frutto della grazia di Cristo, ci dispone maggiormente al servizio di tutti.

11. Sull’esempio della prima comunità cristiana, che era un cuore solo ed un’anima sola e tutto aveva in co-mune15, non riteniamo come propri i nostri beni e prefe-

12 Cfr. “ Cor 8, 9. 13 Cfr. Mt 6, 19. 14 Cfr. Mt 6, 34. 15 At 4, 32.

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I fondamenti della nostra vita

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riamo vivere insieme condividendo ogni cosa in una vi-ta semplice e modesta.

Rinunciando a disporre liberamente dei beni, mettiamo noi stessi e i nostri talenti, il lavoro e la competenza al servizio della comunità e della sua missione .

Sia singolarmente che collettivamente dobbiamo evitare quanto non corrisponde ad una reale esigenza della no-stra vita e del nostro apostolato, facendo parte di ciò che possediamo alle altre comunità della Congregazio-ne, della Chiesa e ai poveri.

Ciascuno di noi, poi, assoggettandosi volentieri alla comune legge del lavoro, contribuisce secondo le pro-prie capacità alla vita quotidiana di tutti16.

12. Quanto i religiosi ricevono per la propria attività e lavoro o a motivo della Congregazione, come pure le offerte fatte dai benefattori a qualunque titolo, i doni, le pensioni personali concesse o percepite dopo la profes-sione, tutto diventa proprietà della Congregazione. I beni, invece, lasciati in eredità dai genitori e dai paren-ti, restano di proprietà dei religiosi medesimi.

13. In un mondo nel quale l’ingiusta distribuzione delle ricchezze è una delle principali cause delle divisioni, degli odi e delle sofferenze, vogliamo che la nostra po-vertà sia una testimonianza dell’autentico valore e della retta destinazione dei beni temporali.

16 Cfr. 2 Ts 3, 10-12.

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Per quanto è possibile, vogliamo condividere la nostra vita e usare i nostri beni per il sollievo delle sofferenze e per la promozione della giustizia e della pace tra gli uomini 17.

La Congregazione, le province, le comunità locali e personalmente ogni religioso devono chiedersi che cosa possono fare, in concreto, per andare incontro a tali e-sigenze e in che modo manifestare la nostra solidarietà con i poveri.

14. Nello spirito di povertà rinunziamo con voto a di-sporre liberamente delle nostre proprietà personali.

Per adempiere quanto è richiesto da una effettiva e ma-nifesta povertà promettiamo anche di dipendere, in for-za del voto, dall’autorità competente nell’usare e di-sporre dei beni temporali.

Divenuti pertanto partecipi delle scelte di vita del Cri-sto, il quale per noi ha offerto tutto, anche la vita18, procuriamo di attuare fedelmente il motto del Fondato-re: “La povertà è il vessillo sotto il quale milita tutta la Congregazione”19.

15. I religiosi di voti perpetui possono rinunciare total-mente alla proprietà dei beni personali, rispettando le norme opportunamente stabilite dall’autorità provinciale e con il permesso del superiore generale.

17 Cfr. 2 Cor 9, 7-9. 18 Cfr. Mc 10, 45. 19 RetC pp. 42-43.

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La castità

16. L’uomo, creato per amare ed essere amato, realizza in molti modi la sua vocazione.

Noi, seguendo con piena libertà la stessa forma di vita del Cristo, abbracciamo il celibato per il Regno dei Cie-li20 cercando di indirizzare tutto l’amore verso Dio sommamente amato e verso i fratelli.

17. Questa scelta è anche professione di fede. Infatti desideriamo manifestare il senso profondo del l’amore umano ed il suo fine ultimo perché “Dio sia tutto in tut-ti”21, formando comunità con i fratelli, che non abbia-mo scelto, ma che ci sono stati dati da Cristo.

Testimoniamo così che è possibile, contro l’opinione comune, realizzare in questo mondo la preghiera di Ge-sù “che tutti siano una cosa sola”22.

18. Il celibato, dono di Dio alla sua Chiesa23, ci consen-te di partecipare con essa all’amore universale di Cri-sto, “che è venuto per servire e dare la sua vita in ri-scatto per molti”24.

Più amiamo gli altri in Cristo, più siamo partecipi delle loro gioie, sofferenze e preoccupazioni.

20 Cfr. Mt 19, 12. 21 I Cor 15, 28. 22 Gv 17, 21. 23 Cfr. 1 Cor 7, 7. 24 Mt 20, 28.

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Così la nostra vita è votata al servizio del Vangelo e degli uomini.

19. Il celibato evangelico non nega il valore degli affetti umani, ma li trasforma e conduce alla generosità e alla delicatezza dei sentimenti25.

Consapevoli della radicale rinuncia che esso richiede “per il regno di Dio”26, ci obblighiamo con voto alla continenza perfetta nel celibato. Per rimanere fedeli a questo impegno occorre maturità, dominio di noi stessi, equilibrio e insieme la forza che viene dalla grazia di Dio e dall’intima unione con Cristo.

La Beata Vergine Maria, Madre di Gesù e degli uomini è nostro modello e aiuto.

Inoltre un clima di sincera amicizia, coltivato nelle co-munità, sarà sempre un forte sostegno per la vita affet-tiva, in quanto fortifica e sviluppa la nostra personalità.

L’obbedienza

20. Dio ha un disegno di amore per il mondo27, e per ogni uomo28. Cristo entrò liberamente in questo disegno del Padre e, prendendo la forma di servo e divenendo

25 SCa 56. 26 Cfr. Lc 18, 29. 27 Cfr. Gv 3, 16. 28 Cfr. Rom 5, 8.

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fratello di tutti gli uomini, si fece “obbediente fino alla morte”29.

In quanto discepoli di Cristo entriamo anche noi in que-sto disegno salvifico e siamo pronti ad ascoltare la voce del Padre e a compiere la sua volontà. Con umile e at-tenta ricerca scopriamo, giorno per giorno, il suo piano di amore: confrontiamo la nostra vita con la sua Parola; discerniamo i “segni dei tempi” negli eventi della vita; viviamo queste Costituzioni sotto la legittima autorità e realizziamo la nostra missione.

21. Nell’obbedienza evangelica vediamo il fondamento dell’esistenza cristiana e del servizio apostolico.

Accettiamo con spirito di fede le mediazioni, soprattutto dei superiori e della comunità, per conoscere la volontà di Dio. Diveniamo, così, testimoni tra gli uomini della presenza dinamica di Cristo e del Suo perenne amore al Padre.

In quanto entriamo con Lui nel piano della redenzione, la nostra obbedienza è missionaria. Vivendo e lavoran-do insieme, con iniziativa e responsabilità, attestiamo la nostra solidarietà nell’accettare e compiere la missione comune.

Questa responsabilità comunitaria è assunta nel nostro libero impegno di operare “al fine di edificare il corpo di Cristo”30.

29 Fil 2, 8. 30 Cfr. Ef 4, 12.

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I fondamenti della nostra vita

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22. Riconosciamo che la corresponsabilità e la mutua dipendenza sono per ogni uomo via alla libertà ed alla piena realizzazione di sé.

Il Vangelo ci invita a vedere la condizione umana in una nuova luce, cioè nell’obbedienza alla volontà del Padre31 e nell’amore fraterno32.

Vivendo in spirito di cooperazione e di concordia33, in-tendiamo vincere, in noi stessi e nel mondo, ogni forma di egoismo e di abuso di potere. In questo modo mani-festiamo la potenza liberatrice della Croce.

23. Il superiore è il fratello di tutti. Nel trattare con lui i religiosi siano aperti e spontanei. A lui è stato affidato un compito di speciale responsabilità che tutti accettano con spirito di fede. Come guida costante per formare la comunità, il superiore cammina insieme agli altri. Ha un dialogo franco, segnato da carità e da rispetto. Tutti uniti cercano di discernere e adempiere la volontà del Padre.

E’ suo dovere prendere l’ultima decisione in conformità alle nostre Costituzioni e sempre per il bene dell’intera comunità e del singolo religioso. Egli anima e orienta la vita della comunità, in un clima di fiducia e di collabo-razione, esercitando l’autorità relativa al suo ufficio.

31 Cfr. Mt 7, 21; 6, 10. 32 Cfr. Gv 13, 34; 15, 12, 17. 33 Cfr. Fil 2, 2-4.

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I fondamenti della nostra vita

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24. Essendoci impegnati a vivere secondo il Vangelo e le nostre Costituzioni, con il voto di obbedienza ci ob-blighiamo ad eseguire gli ordini dei superiori legittimi quando comandano secondo le stesse Costituzioni. Sia-mo tenuti ad obbedire, anche in forza del voto di obbe-dienza, al Sommo Pontefice, come supremo superiore della nostra Congregazione.

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Capitolo Secondo

LA VITA COMUNITARIA

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La vita Comunitaria

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La vita comunitaria

25. La vocazione passionista è una chiamata alla pie-nezza della carità cristiana in una comunità evangelica di vita.

Unificati nella mente e nel cuore con la carità, testimo-niamo fedeltà a Cristo, che disse: “Da questo tutti sa-pranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”34.

San Paolo della Croce, sul letto di morte, esortò viva-mente i suoi figli a ricordare queste parole del Salvatore più di ogni altra cosa35.

26. La comunità cristiana si fonda sulla carità di Cristo. Egli sulla Croce, “abbattendo il muro di separazione”, fece di tutti un solo popolo36.

Uniti in Cristo rispettiamo, perciò, la dignità e l’uguaglianza di tutti e accettiamo ogni persona nella sua unicità.

Stimiamo gli altri più di noi stessi37, aiutiamo ciascuno a sviluppare la propria personalità e le proprie doti. Consapevoli che lo Spirito Santo si manifesta in ognuno di noi, ci rallegriamo che distribuisca i suoi doni come vuole, operando tutto in tutti38.

34 Gv 13, 35. 35 Processi, III, p. 491. 36 Cfr. Ef 2, 14-16. 37 Cfr. Fil 2, 3. 38 Cfr. 1 Cor 12, 6.

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La vita Comunitaria

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27. La comunità si alimenta con l’assidua fraterna co-municazione di coloro che la compongono.

E’ necessario perciò riunirsi periodicamente per dialo-gare sui problemi che riguardano la vita comune. Attra-verso questa mutua comunicazione di idee arriviamo a comprendere meglio come si manifesta in mezzo a noi la volontà di Dio.

Nel dialogo dobbiamo esaminare, alla luce del Vangelo, delle Costituzioni e dei “segni dei tempi”, la nostra vita quotidiana e quella della comunità, per aiutarci, esor-tarci e perdonarci a vicenda.

Il dialogo sarà utile anche per scoprire quali forme e pratiche rendono più agevole il raggiungimento dello scopo della vita religiosa. Ciascuno consideri suo dove-re prendere parte a questo dialogo ed accettare le deci-sioni, confermate dai superiori, che da esso provengo-no.

28. Nei rapporti quotidiani ci dobbiamo trattare come fratelli in Cristo ed essere premurosi gli uni verso gli altri39.

La stima reciproca incoraggerà a cercare la compagnia vicendevole e favorirà l’amicizia sincera e duratura.

Il rispetto per gli altri ci porterà ad osservare le Costi-tuzioni, ad usare le buone maniere nel conversare e nel portamento, a rispettare i tempi e i luoghi di silenzio, a

39 Cfr. Mt 23, 8.

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cercare forme di ricreazione che siano di aiuto alla vita religiosa.

La vita di comunità sarà allora caratterizzata da gioia e da pace.

29. La sollecitudine comunitaria terrà in grande conto il dovere di curare gli infermi40, che partecipano in modo più intenso alla passione di Cristo. Manifestiamo loro la nostra carità con la comprensione, l’attenzione ed ogni cura possibile.

30. Questa stessa premura va dimostrata verso gli an-ziani41. La comunità procurerà di rendere soddisfacente e fruttuoso questo periodo della loro vita. Si provvederà alle loro particolari necessità e si affideranno ad essi ministeri meno faticosi e più adeguati alle loro forze. La loro conoscenza della vita comunitaria, frutto di pro-lungata esperienza, potrà essere di arricchimento spe-cialmente per i religiosi più giovani42.

31. Ricorderemo con affetto e gratitudine i nostri reli-giosi defunti. Adempiremo per essi fedelmente e amo-rosamente i suffragi stabiliti dall’autorità generale e da quella provinciale.

32. Ogni comunità locale avrà premura di consolidare i vincoli che la uniscono alla Congregazione.

40 Cfr. Mt 25, 36. 41 Cfr. Lc 19, 32. 42 Cfr. Sir 25, 6.

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Le legittime differenze nelle forme di vita, in quanto ri-chieste dalla diversità della cultura e degli impegni, so-no un arricchimento dell’istituto, purché rimanga inalte-rato il carattere fondamentale della vocazione passioni-sta. La comunità locale promuoverà questa più ampia unità mediante la frequente comunicazione con l’intera provincia e con i religiosi di altre province.

Saremo, perciò disposti, osservando sempre le norme provinciali e generali, a provvedere personale, aiuti ma-teriali e altre forme di assistenza a quelle parti della Congregazione che ne avessero necessità.

33. Cristo ha avuto carità per ogni persona, ha pregato per tutti43 e per tutti ha sacrificato se stesso44. Questa carità universale deve permeare le nostre comunità, es-senzialmente in rapporto con le più vaste comunità della Chiesa, la quale è nel mondo e vive e agisce con esso45. Di tali chiese particolari le nostre comunità condivido-no, in diversa misura, la vita, gli intenti ed i problemi.

34. Ogni comunità è parte della chiesa locale nella qua-le si trova inserita. Dobbiamo perciò essere consapevoli dei suoi problemi e cooperare di fatto con l’ordinario del luogo e con coloro che operano per il popolo di Dio.

Animata da zelo apostolico, la comunità accoglierà vo-lentieri coloro che desiderano condividerne la vita per

43 Cfr. Gv 17, 9-19. 44 Cfr. Mc 10, 45. 45 GS 40. 1.

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un tempo determinato.

Le nostre case saranno perciò rese disponibili allo sco-po, conservando tuttavia sempre l’ordine interno, in armonia con le direttive dell’autorità provinciale.

I superiori maggiori definiranno i limiti della casa reli-giosa soggetti alla legge della clausura. Dovranno es-servi sempre incluse le camere dei religiosi e i corridoi di pertinenza.

35. Poiché facciamo parte della società non possiamo estraniarci dalla gente che ci circonda. Perciò ogni no-stra comunità deve chiedersi se sia in rapporto di cri-stiana convivenza con la società civile.

L’orario giornaliero sia adeguato agli usi locali, in mo-do che i religiosi possano essere disponibili per il popo-lo.

Per poter essere lievito e sale dell’umanità, come vuole il Salvatore46, la comunità passionista deve conservare la propria identità.

36. I genitori dei religiosi sono i primi benefattori della Congregazione. Devono essere onorati, trattati con cor-diale rispetto e visitati, secondo le circostanze, in con-formità con le norme dell’Istituto. Ciò vale, in giusta misura, anche per gli altri parenti, amici e benefattori.

46 Cfr. Mt 5, 13; Lc 13, 21.

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Capitolo Terzo

LA COMUNITÀ IN PREGHIERA

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Principi generali

37. San Paolo della Croce, uomo di grande orazione, inculcava insistentemente l’importanza della medesima con la parola e con l’esempio.

Egli desiderava che i suoi figli pregassero incessante-mente e che le nostre comunità fossero luoghi adatti a favorire una forte esperienza di Dio e diventassero au-tentiche scuole di preghiera47.

Ci insegnò a vivere il silenzio interiore ed esteriore, che assicura la calma e la pace intima, necessarie per lo spi-rito di orazione, libera dalle preoccupazioni e placa le voci discordanti delle esigenze quotidiane48.

38. La nostra comunità, vivendo in preghiera davanti a Dio e tra gli uomini, partecipa all’atteggiamento orante della Chiesa. Mossi dallo Spirito di Dio per la filiazione adottiva ricevuta, gridiamo: “Abbà, Padre” 49.

In unione con Cristo lodiamo le opere meravigliose di Dio, contempliamo il mistero della salvezza rivelato in Cristo Gesù50 e collaboriamo alla sua estensione mentre ne attendiamo la finale manifestazione51.

47 RetC p. 2-3; 8-9. 48 RetC pp. 101-102. 49 Rm 8, l5. 50 Cfr. Ef 1,9-12. 51 Cfr. Col 3, 4.

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Così la nostra preghiera, con arcana fecondità apostoli-ca, dilata il popolo di Dio52 e si fa eco di una vita di so-lidarietà con gli uomini nostri fratelli, specialmente con i poveri e con gli afflitti53.

39. La vita di preghiera, comunitaria e individuale, ci porta a vivere in comunione con la Trinità54. Pregando rispondiamo all’invito amoroso del Padre. Mossi dallo Spirito Santo ci uniamo alla persona di Cristo, special-mente nel suo mistero pasquale. Contempliamo questo mistero nella meditazione personale che ci conduce ad un amore sempre più grande.

Partecipiamo ad esso attraverso gli eventi del mondo, nei quali siamo coinvolti a causa della nostra vita e del nostro lavoro e lo riviviamo nella celebrazione liturgi-ca. Così con l’orazione, la nostra vita si unisce a Cristo nel suo cammino verso il Padre

40. Lo Spirito di preghiera esige che esaminiamo il no-stro modo di vivere alla luce del Vangelo.

Siamo anche costantemente sollecitati a chiederci se la nostra preghiera influisce con efficacia sulla vita di cia-scuno di noi, su quella della comunità e sul servizio a-postolico.

52 PC, 7. 53 SCRIS, Dimensione Contemplativa della Vita religiosa,

Roma 12 8 1980, A:5. 54 Rom 8, 26-27.

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41. La nostra vita di preghiera trova la sua attuazione primaria e fondamentale nella liturgia, preghiera della Chiesa55.

Con la celebrazione dell’anno liturgico ci introduciamo nella pienezza del mistero cristiano e ci nutriamo “del pane di vita dalla mensa, sia della parola di Dio che del Corpo di Cristo”56.

L’Eucaristia

42. Nella celebrazione dell’Eucarestia il Padre ci radu-na intorno al Figlio. Inviando il suo Spirito nei nostri cuori il Cristo unisce il sacrificio personale di ciascuno di noi e quello di tutti gli uomini al suo sacrificio reden-tore.

Ci accostiamo alla mensa del Signore per ascoltare la parola di Dio e per dare la nostra risposta.

Rinnovando il sacrificio di Cristo e partecipando al suo Corpo e al suo Sangue annunziamo la sua morte e pro-clamiamo la sua resurrezione, otteniamo il perdono dei peccati, siamo corroborati nelle forze e ci viene dato il pegno della partecipazione alla sua vita gloriosa.

Con tutti coloro che confidano in Dio noi lo lodiamo e ringraziamo per le sue grandi opere, gli offriamo la no-stra vita di comunità e il nostro lavoro, lo preghiamo

55 SC 5,11. 56 DV 21.

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per le necessità nostre e di tutti gli uomini. In tal modo l’Eucarestia è l’espressione suprema del nostro culto57.

43. L’Eucarestia è il centro delle nostre comunità. Per quanto è possibile la celebriamo insieme ogni giorno come atto fondamentale della comunità. La comune par-tecipazione all’unico Corpo di Cristo alimenta, manife-sta e giudica la nostra unione e la nostra comunità di vi-ta nello stesso Spirito.

La gioiosa celebrazione dell’Eucarestia, in quanto effi-cace a trasformare la vita di ciascun religioso e di cia-scuna comunità, suscita la nostra piena risposta alla proclamazione della morte del Signore finché Egli ven-ga.

44. Ci prepariamo con devoto raccoglimento e con puri-tà di cuore alla celebrazione di questo mistero.

Durante la giornata poi, valorizzando profondamente il tesoro della presenza eucaristica di Cristo, vi corri-spondiamo con viva gratitudine e adorazione.

La liturgia delle ore

45. Prolunghiamo per tutto il giorno la lode e il ringra-ziamento della celebrazione eucaristica con le varie forme di preghiera comunitaria, specialmente con la Li-turgia delle Ore58. Essa, infatti, è espressione del culto che la nostra comunità, insieme alla Chiesa orante, of-

57 SC 2. 58 SC 84.

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fre al Padre in unione con Cristo, sommo ed eterno Sa-cerdote.

Nei testi ispirati della Liturgia delle Ore ci rivolgiamo a Dio, ascoltiamo la voce del Padre che parla ai figli e a-limenta la vita dello spirito59.

46. Celebriamo in comune la Liturgia delle Ore. Tutti siamo impegnati a rendere questa celebrazione un’esperienza degna e fruttuosa di preghiera comunita-ria. Essa ci unisce più intimamente e costituisce un vin-colo di unione fraterna in Cristo.

Il capitolo provinciale procuri che le singole comunità, per quanto possibile, celebrino in comune tutta la Litur-gia delle Ore. Stabilisca tuttavia che almeno le Lodi e i Vespri siano sempre celebrati in comune.

La “lectio divina” e la lettura spirituale

47. Il nostro incontro con la parola di Dio non si limita alle celebrazioni liturgiche. La pratica della “lectio di-vina” ne approfondisce la familiarità attirando la devota attenzione della Comunità e dei singoli sulla Sacra Scrittura.

Tale lettura promuove la nostra crescita nella conoscen-za di Gesù Cristo, illumina il senso della vita e alimenta le sorgenti della preghiera personale60.

59 DV 21. 60 DV 25.

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48. La parola di Dio si manifesta anche negli scritti dei Padri, nel magistero della Chiesa, negli esempi dei san-ti, nel nostro santo Padre e in altri testi di spiritualità.

L’orazione mentale

49. La sequela di Cristo crocifisso è la via per scoprire il Dio vero nell’orazione personale.

Nella meditazione rispondiamo in modo personale all’esortazione di fare nostri i sentimenti di Cristo61. Con essa veniamo radicati e fondati nella carità che Dio ha per noi in Cristo62.

La meditazione personale è il necessario completamento della preghiera in comune. In modo particolare essa ravviva lo spirito di orazione nella nostra vita e nel no-stro lavoro quotidiano.

50. Fedeli alla nostra consacrazione alla Passione di Cristo e ammaestrati dagli insegnamenti e dall’espe-rienza del nostro santo Padre, che nella meditazione as-sidua della Passione trovò il mezzo efficacissimo per la conversione e la santificazione di tutti63, meditiamo fre-quentemente Cristo crocifisso, per meglio configurarci alla Sua morte e risurrezione e per essere pronti ad an-nunziare agli altri ciò che noi stessi abbiamo sperimen-tato64.

61 Cfr. Fil 2, 5. 62 Cfr. Ef 3, 17-19. 63 RetC pp. 4; 86-87; L. IV, 140; II, 272-274; V, 57-59. Noti-

zia 1747, n. 1-2; 1768 n 1-2. 64 L. II, 224; II, 469; III, 827.

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51. Consapevoli dell’importanza della preghiera perso-nale, ne coltiviamo lo spirito nelle nostre comunità, de-dicando ogni giorno periodi prolungati alla meditazione.

Tutti i religiosi devono ogni giorno dedicare almeno un’ora alla meditazione.

Tenendo conto delle particolari circostanze culturali e dei bisogni psicologici delle differenti regioni e dei gruppi di età, incoraggiamo forme diverse di orazione mentale per favorire più efficacemente un’autentica u-nione con Dio nelle nostre comunità.

52. Vi sono momenti nei quali il lavoro è assillante o il desiderio di pregare non è spontaneo. Allora la nostra fedeltà e presenza testimoniano il desiderio di rimanere costanti nell’amore di Dio65.

E’ urgente responsabilità per tutti noi il perseverare nell’orazione, senza mai venir meno66. In ciò dobbiamo aiutarci a vicenda, parlando di questa esigenza e inco-raggiandoci nel dovere dell’orazione personale.

53. La Beata Vergine Maria, Madre del Signore, è pre-sente in modo speciale nella nostra vita di orazione sul suo esempio custodiamo la parola di Dio nei nostri cuo-ri67.

Veneriamo Maria come nostra madre. Imitiamo la sua preghiera perseverante e fiduciosa. Le manifestiamo il

65 Regolamento Comune, 1755, n. 22. 66 Cfr. Lc 18, 1; Ef 6, 18; ! Ts 5, 17. 67 Cfr. Lc 2, 19, 51.

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nostro amore partecipando con Lei alla Passione di Ge-sù specialmente con la contemplazione dei misteri del rosario e la invochiamo nella preghiera per ottenere, con la sua intercessione, i doni della grazia che ci oc-corrono, per la nostra condizione di figli, nel cammino verso il Padre68.

La solitudine

54. La solitudine è ancora oggi un valore per la vita passionista. Cristo la cercò spesso per Sé69 e la consi-gliò ai discepoli70.

Come uomini di preghiera e che insegnano a pregare ci sforziamo di creare per noi condizioni ambientali di so-litudine71. Assumiamo così una distanza critica dai prin-cipi e dai progetti del mondo ed entriamo in relazione con il Padre per comprendere la sua volontà di salvezza del mondo; perciò osserviamo fedelmente, ogni anno, anche periodi di sacro ritiro.

55. L’uso dei moderni mezzi di comunicazione sociale, nelle nostre comunità, deve essere regolato secondo le esigenze dello spirito di raccoglimento dei religiosi, della dignità della propria consacrazione e del rispetto per il carattere religioso delle nostre case.

68 LG 63; MC 16-l8; LI 349-350. 69 Cfr. Mt 14, 23- Mc 6, 46. 70 Cfr. Mc 6,31-32; Lc 9, 10. 71 RetC pp. 6-9, Notizia 1747, n. 6; 1768, n. 4.

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Nello stesso tempo l’uso di tali mezzi è utile per il no-stro servizio apostolico rispondendo al reale e propor-zionato bisogno di distensione e di conoscenza dei pro-blemi del mondo.

La penitenza

56. La contemplazione del mistero della Passione di Cristo ci spinge a quella continua conversione e peni-tenza di cui parla il Signore: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua”72.

57. Manifestiamo la nostra configurazione a Cristo cro-cifisso con la diligente premura a impegnarci e ad esse-re impegnati nelle opere apostoliche, con l’accettazione dei pesi inerenti alla vita comune, con la pazienza nel sopportare le debolezze umane, nostre e altrui e, infine con la sincera condivisione della sorte dei poveri73.

58. L’adeguata risposta della persona umana alla con-versione cristiana esige anche un’espressione esteriore. Per promuovere tale risposta le nostre comunità, in con-formità con lo spirito penitenziale del Fondatore74, pro-curino che le pratiche esterne di penitenza siano parte integrante della loro vita.

72 Lc 9, 23. 73 ET 17-18. 74 Notizia 1747, n. 15.

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Tali pratiche, tuttavia, devono essere autentiche e per-ciò consone alla cultura e alla mentalità dei diversi luo-ghi, quasi derivanti dalle circostanze della vita quoti-diana.

59. I nostri religiosi osservino il digiuno e l’astinenza nel venerdì e almeno in altri due giorni della settimana. In luogo dell’astinenza il capitolo provinciale può stabi-lire altre forme di penitenza.

Modalità, altri tempi e iniziative di penitenza saranno stabiliti dallo stesso capitolo provinciale, tenendo sem-pre conto dei tempi liturgici propriamente penitenziali. In casi particolari il superiore locale può dispensare da queste norme.

Il sacramento della riconciliazione

60. Nello spirito cristiano di continua conversione al Vangelo ci accostiamo frequentemente al sacramento della riconciliazione. In esso riceviamo da Dio il perdo-no delle offese fatte a Lui e allo stesso tempo ci riconci-liamo con la Chiesa e con la comunità che abbiamo feri-to con il peccato, mentre esse cooperano alla nostra Conversione con la carità, l’esempio e la preghiera75.

Manifestiamo questa dimensione sociale del peccato e della riconciliazione mediante opportune celebrazioni comunitarie della penitenza.

75 LG 11.

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La direzione spirituale

61. Una regolare direzione spirituale ci aiuta a discer-nere la volontà di Dio e ci mette in un clima adatto per una riflessione sulla totalità della nostra vita. Nel dialo-go col nostro direttore, basato sulla mutua fiducia e confidenza, siamo in grado di conoscerci meglio, di progredire nella sincerità dello spirito e di approfondire la nostra relazione con Dio76.

Seguendo l’esempio del nostro santo Fondatore teniamo in alta stima la direzione spirituale, che può aver luogo anche nel sacramento della riconciliazione77.

76 Notizia 1768, n. 9. 77 RetC pp. 122-123.

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Capitolo Quarto

LA COMUNITÀ APOSTOLICA

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La comunità apostolica

62. La Chiesa è nata per diffondere il Regno di Dio su tutta la terra, per rendere partecipi tutti gli uomini della redenzione salvifica e per mezzo di essi ordinare il mondo intero a Cristo78.

I religiosi, congiunti in modo speciale alla Chiesa e al suo mistero, partecipano al suo apostolato in maniera propria con la donazione di tutta la loro vita a Cristo e ai fratelli.

La Chiesa ha affidato alla nostra Congregazione una parte rilevante del suo apostolato: rendere fruttuoso l’amore di Cristo, come si dimostra eminentemente nel-la Sua Passione, perché ne sia viva e perennemente ce-lebrata la memoria79.

L’esempio e gli insegnamenti del Fondatore costituisco-no una eredità che ispira la Congregazione e stimola tutti noi a partecipare, con grande dedizione, alle attivi-tà apostoliche richieste dal nostro tempo.

63. Poiché la vita religiosa è apostolica per sua natura, tutti partecipiamo all’apostolato nel modo più appro-priato ai talenti di ognuno e alle diverse situazioni.

Teniamo nella più alta stima il ministero della parola. Quello, poi, che dobbiamo con fedeltà vivere e predica-re è il “Vangelo della salvezza”80. Questa parola di ve-

78 AA 2. 79 Bulla Supremi Apostolatus, 1, 3, 5. 80 Ef 1, 13.

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rità, che è Cristo, è Parola di vita81. Essa, affidata alla Chiesa, costituisce la comunità di tutti i credenti, radu-nandola per la celebra ione dei sacramenti.

Seguendo l’esempio di Gesù, che, immerso nella vita e nella storia dei suoi contemporanei, “passò beneficando e risanando tutti”82, saremo esecutori della Parola83, con la testimonianza evangelica e con il valore profetico della predicazione e, inoltre, con l’essere coinvolti nei bisogni dei popoli.

La Passione di Cristo

nella nostra attività apostolica

64. In forza della particolare missione nella Chiesa fac-ciamo nostre le parole di San Paolo: “noi predichiamo Cristo crocifisso”84 di cui anche proclamiamo: “è risor-to”85.

Il gaudio della risurrezione di Cristo implica necessa-riamente l’accettazione del posto centrale che il mistero della Croce occupa nella sua vita.

Gli uomini, per partecipare della vita di Cristo Risorto, devono essere partecipi anche della sua morte, morendo cioè al peccato e all’egoismo. Infatti “anche Cristo patì

81 Cfr. 1 Gv 1, 1. 82 At 10, 38. 83 Cfr. Gc 1, 22. 84 1 Cor 1, 23. 85 Mt 28, 6.

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per voi, lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme86.

65. Noi passionisti facciamo del mistero pasquale il centro della nostra vita.

Ci dedichiamo con amore alla sequela del Cristo croci-fisso e ci disponiamo ad annunziare con spirito di fede e di carità la sua Passione e Morte non solo come evento storico del passato, ma come realtà presente. Nella vita degli uomini che “sono crocifissi oggi” dall’ingiustizia, dalla mancanza del senso profondo dell’esistenza umana e dalla fame di pace, di verità e di vita.

La nostra vocazione ci spinge a diventare particolar-mente versati nella conoscenza della Passione di Cristo e degli uomini, la quale costituisce l’unico mistero di salvezza che è la Passione del Cristo mistico. In tal mo-do potremo guidare i fedeli a meditare e sperimentare profondamente questo mistero e condurli ad una più in-tima unione con Dio, ad una maggiore conoscenza di se stessi e ad una più viva sensibilità per i bisogni dei loro contemporanei.

66. Il nostro Fondatore ci esortò ad essere instancabili nell’insegnare al popolo a meditare la Passione di Cristo nel modo migliore e più facile87. Sensibili alla mentalità odierna ed apprezzando i valori della “religiosità popo-lare”88, spinti dalla carità, diverremo ingegnosi nel tro-

86 1 Pt 2, 21. 87 RetC 58-59. 88 EN 48.

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vare modi nuovi e creativi di incrementare in noi stessi e negli altri la contemplazione del Crocifisso. Per que-sto scopo il nostro Fondatore esercitò con zelo il mini-stero della direzione spirituale delle persone singole, ministero fruttuoso che anche gli uomini d’oggi richie-dono da noi.

La dimensione comunitaria

del nostro apostolato

67. La nostra attività apostolica è una espressione della vita comunitaria. Essendo stati chiamati al servizio della Chiesa nella comunità e mediante a comunità dobbiamo avere particolare interesse per quelle forme di apostola-to che vengono arricchite dalla vita comune e che, a lo-ro volta, la favoriscono.

Perciò la nostra attività apostolica deve armonizzarsi con l’appartenenza ad una comunità ed essere integrata nei programmi e nelle iniziative di apostolato della me-desima. Ciò garantirà il sostegno della fraternità reli-giosa e contribuirà ad un’azione efficace.

68. Anche se dotati di carismi diversi89 dobbiamo pro-muovere con ogni sforzo il fine e le iniziative apostoli-che della Congregazione. Riconoscendo i doni dei reli-giosi della comunità, apprezziamo ed incoraggiamo il servizio apostolico reso alla Chiesa e al prossimo.

89 Cfr. 1 Cor 12, 4-11.

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Si diano opportunità a tutti i religiosi di impegnare ade-guatamente le loro capacità nelle varie opere apostoli-che della Congregazione per il bene della Chiesa.

69. Consapevoli di far parte dell’intera comunità uma-na, sentiamo il bisogno e la responsabilità di cooperare con gli altri uomini di buona volontà nella ricerca di “tutto quello che è vero, nobile, giusto”90, tenendo con-to delle necessità attuali della Chiesa e del mondo non-ché della nostra missione specifica e dei talenti dei no-stri religiosi.

I campi della nostra attività apostolica

70. Seguendo la tradizione del nostro Fondatore ci de-dichiamo alla evangelizzazione e rievangelizzazione dei popoli, preferendo i più poveri nei luoghi più abbando-nati91.

La Congregazione farà proprie quelle forme di servizio della Parola che giudicherà idonee per la realizzazione del suo impegno di evangelizzazione.

Pur facendo questo nelle varie forme stabilite dalle Co-stituzioni, la predicazione delle sante missioni e degli esercizi spirituali rimane la nostra attività principale e centrale.

90 Fil 4, 8. 91 Paolo VI, Lettera al P. Generale, 12 ottobre 1976, Acta C.P. XVII (1975-1977), p. 195. Cfr. RetC pp. 94-95.

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71. Un settore sempre più importante di apostolato e il lavoro da intraprendere presso i gruppi scristianizzati, al fine di renderli nuovamente membra vive della co-munità cristiana.

Questo apostolato richiede una profonda consapevolezza che Dio ci può schiudere una porta per “annunziare il mistero di Cristo”92.

72. Leggiamo in spirito di fede e di carità fraterna i se-gni dei tempi, sull’esempio di San Paolo della Croce che vedeva scolpito il nome di Gesù sulla fronte dei po-veri93.

Guidati dal magistero della Chiesa e spinti dalla consa-crazione alla Passione di Cristo, facciamo in modo che la nostra vita e il nostro apostolato siano segno vero e credibile per la causa della giustizia e della dignità u-mana.

Il nostro stile di vita deve essere una denuncia profetica della ingiustizia che vediamo attorno a noi e una conti-nua testimonianza contro la società dei consumi.

Nell’arduo lavoro, richiesto da tale servizio, abbracciamo la croce con spirito di fedeltà alla nostra missione94.

73. Inseriti nella Chiesa locale ne condividiamo le esi-genze pastorali. Offriamo il nostro ministero collabo-rando per una pastorale organica e di ambiente, mante-

92 Col 4, 3. 93 Proc. I, 572. 94 RH nn. 7-12.

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nendoci aperti e disponibili alle richieste e ai desideri della comunità diocesana, esprimendo anche il caratte-re religioso del nostro istituto e la sua missione specifi-ca nella Chiesa.

Questa integrazione deve tener presente che l’annuncio della Parola della Croce è il nostro compito apostolico caratteristico e che la forma di vita comunitaria è ele-mento necessario della nostra vita religiosa e testimo-nianza di grande valore per tutta la Chiesa.

Le parrocchie potranno essere accettate soltanto dopo accurato discernimento a livello sia locale che provin-ciale e con il consenso del superiore generale con il suo consiglio.

74. L’unità fra tutti i cristiani è una delle principali preoccupazioni della Chiesa. “La divisione tra i cristia-ni non solo si oppone apertamente alla volontà di Cri-sto, ma è anche di scandalo al mondo e danneggia la santissima causa della predicazione del Vangelo ad ogni creatura”95.

Ci impegniamo perciò in iniziative ecumeniche, tanto come singoli che come comunità, ovunque ciò sia pos-sibile e con la dovuta preparazione.

75. Avendo presente la natura missionaria della Chiesa e, in quanto Congregazione che si propone di essere fe-dele alla sua primitiva ispirazione, assumiamo il compi-to missionario di proclamare e stabilire fra tutti i popoli il Regno di Dio. 95 UR 1.

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Mentre il “fine specifico di questa attività missionaria è l’evangelizzazione e la fondazione della Chiesa in quei popoli e gruppi in cui ancora non esiste” 96, non si deve mai trascurare il servizio complementare della coopera-zione sociale.

La responsabilità dell’apostolato missionario è comune ai religiosi della Congregazione i quali devono ricono-scerlo come attività primaria e centrale della medesima. Tutte le province si impegnino in questa attività sotto la guida dell’autorità generale che deve incoraggiarla, di-rigerla e coordinarla.

76. In ogni campo di apostolato: pastorale, ecumenico e missionario, ci è richiesto, oltre alla testimonianza di vita, di contrassegnare il nostro ministero con la compe-tenza professionale, con l’esperienza e con l’adattamento ai bisogni mutevoli dei tempi e dei luo-ghi.

E’ responsabilità di tutta la provincia e delle singole comunità fare una matura valutazione delle proprie atti-vità e dei campi di apostolato perché siano tenuti assi-duamente aggiornati.

96 AG 6.

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Capitolo Quinto

LA FORMAZIONE

ALLA NOSTRA VITA

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La formazione alla nostra vita

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La formazione in generale

77. La Congregazione, certa che il primo formatore è Dio, collabora all’azione dello Spirito Santo in ogni re-ligioso. Chi è stato chiamato alla vita religiosa deve es-sere un fedele discepolo di Gesù Cristo, un uomo evan-gelico.

Perciò la nostra Congregazione si applica con sollecitu-dine a promuovere nei religiosi la dedizione libera e co-sciente a Dio e al servizio della Chiesa nella vita comu-nitaria passionista e a perfezionare costantemente la formazione ricevuta nel periodo di iniziazione.

78. Le finalità dell’opera formativa esigono il riferi-mento continuo ai principi fondamentali di una vita pie-namente umana e religiosa, da vivere nella Congrega-zione.

Dobbiamo progredire nella conoscenza e nell’assimila-zione della natura, dell’indole e delle finalità dell’istituto97, riconducendole sempre, sia in teoria che in pratica, alle autentiche fonti bibliche, teologiche, liturgi-che e del magistero, come anche alle forme attuali della vita di preghiera e di apostolato della Congregazione.

79. Tutti siamo responsabili della vitalità e dello svilup-po della Congregazione.

La fedeltà al carisma di san Paolo della Croce, attuata in una vita fervidamente operosa, animata da gioia inte-

97 PC 2b.

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riore e sostenuta dalla fraterna collaborazione della co-munità, costituisce l’invito più efficace per i giovani de-siderosi di abbracciare la vita passionista98.

80. Le comunità, particolarmente quelle delle case di formazione, siano vere scuole di preghiera e di fraterni-tà, abbiano una grande apertura ecclesiale e siano pie-namente consapevoli della loro missione evangelizzatri-ce nel mondo, di cui apprezzano gli autentici valori u-mani.

I religiosi dimostrino ai giovani di considerarli chiamati da Dio in Congregazione per contribuire alla vita e all’apostolato della medesima.

Solo in tale ambiente e con l’aiuto di religiosi idonei99, i giovani riescono a verificare l’importanza dell’aiuto fra-terno come fattore di crescita e di perseveranza nella vocazione.

81. Il maestro dei novizi, i direttori e gli altri religiosi incaricati della formazione dei giovani devono essere nominati dal superiore maggiore con il consenso del suo consiglio. Siano psichicamente e spiritualmente ben preparati, dotati di sana dottrina e di conveniente espe-rienza pastorale, competenti nella spiritualità e nella storia della Congregazione.

Siano premurosi di educare concordemente i giovani ad un sincero clima di famiglia passionista e di infondere

98 PC 24. 99 PC 18; OT 5.

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in ciascuno di essi un forte amore alla vocazione. Per-ciò li aiutino a sperimentare gradualmente l’apparte-nenza alla comunità e a sentire il dovere di contribuire a loro volta alla vitalità della medesima e al lavoro della Congregazione.

82. Sarà compito dei formatori e delle comunità discer-nere l’autenticità della vocazione dei candidati e accom-pagnarli nel processo di discernimento personale, te-nendo conto delle loro doti umane, morali e spirituali, come pure dello stato di salute fisica e psichica100.

Li guidino alla maturità umana alla stabilità d’animo, alla capacità di prendere decisioni equilibrate e di as-sumere le proprie responsabilità, a scoprire gradual-mente nel mistero salvifico di Cristo le esigenze della vocazione passionista. Sappiano condurli ad una cono-scenza più profonda delle idee e degli avvenimenti della vita sociale in cui vivono per giudicarli alla luce del Vangelo.

83. Il candidato coltivi le attitudini umane e spirituali che lo rendono idoneo alla vita religiosa.

In clima di dialogo e di mutuo rispetto sia pronto ad ac-cettare le necessarie direttive che la legittima autorità può prudentemente dare alla sua attività e a trarre bene-ficio dalla guida dei formatori, cooperando liberamente e generosamente con la grazia divina della vocazione.

Egli, infatti, ha la responsabilità principale di curare la

100 OT 6; PC 18.

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propria formazione e di acquistare uno spirito di colla-borazione e di carità con coloro ai quali si unisce, svi-luppando la propria capacità di adattarsi agli altri e di lavorare in gruppo.

84. Ogni apostolato richiede alto livello di competenza, dal momento che esige non solo preparazione specifica, ma anche assiduo adattamento alle esigenze del proprio campo di lavoro.

Tutti dobbiamo continuare ad applicarci allo studio, u-nendovi un’adeguata sperimentazione, per consolidare la nostra fede, nutrire la preghiera ed essere preparati ad espletare efficacemente il servizio apostolico101.

85. La Congregazione abbia un piano di studi e di forma-zione, iniziale e permanente, per coordinare la formazio-ne umana, intellettuale, religiosa ed apostolica dei propri componenti, tenendo presenti i documenti emanati in ma-teria dalla Santa Sede e il nostro diritto particolare102.

Ogni provincia, vice-provincia e vicariato regionale lo adatti alle direttive della conferenza episcopale naziona-le e alle proprie situazioni e provveda persone compe-tenti per metterlo in esecuzione.

Tale adattamento dovrà essere presentato al superiore generale per l’approvazione.

86. Tenendo presenti la nostra caratteristica ed il nostro voto particolare, il piano di formazione deve compren-

101 OT 22. 102 OT 13-18.

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dere corsi speciali o seminari di studi su tutti gli aspetti riguardanti la Passione di Cristo, nonché sulla spiritua-lità della Congregazione e del Fondatore.

La formazione nel pre-noviziato

e nel noviziato

87. Ci impegniamo seriamente a promuovere le voca-zioni alla vita passionista.

I candidati saranno aiutati a rispondere alla vocazione per mezzo di seminari o in altra maniera ritenuta più ef-ficace ed opportuna103.

Nel promuovere e orientare le vocazioni si tenga pre-sente la necessità di provvedere all’apostolato sia nella propria nazione sia all’estero104.

88. I candidati avranno un periodo di postulato nel qua-le faranno esperienza della vita comunitaria. In detto tempo esamineranno la propria vocazione e si prepare-ranno adeguatamente per il noviziato.

Oltre alla conoscenza reciproca, potranno conseguire una più compiuta maturità umana ed affettiva e acquisi-re idee chiare del fine della vita religiosa105.

103 PO 11; PC 24. 104 AG 23. 105 RC 4.

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89. Il noviziato ha lo scopo di aiutare i candidati a co-noscere meglio il significato della vocazione passioni-sta, a sperimentare lo stile di vita della Congregazione, ad assimilarne lo spirito e la dedizione apostolica.

Nello stesso tempo offre alla Congregazione l’opportunità di conoscere e di valutare la buona volon-tà e le attitudini dei candidati106.

90. Il capitolo provinciale, tenuto conto delle norme del diritto comune e di quello particolare, stabilirà:

a) i requisiti per l’ingresso al noviziato;

b) i criteri per approvare il programma del noviziato;

c) la durata del noviziato, che non deve essere inferiore a un anno, né superiore a due anni.

91. Il noviziato è comune agli aspiranti al sacerdozio e ai fratelli.

L’ammissione come chierico o fratello, sia all’inizio che durante o dopo il noviziato, deve essere approvata dal superiore provinciale con il parere del consiglio e di co-loro che nella sua prudenza giudicherà opportuno consul-tare. Di ciò tenga informato il segretario generale.

92. Il noviziato per essere valido deve essere compiuto in una casa religiosa designata dal superiore generale con il consenso del suo consiglio. Tuttavia i superiori maggiori possono designare un’altra casa nella quale il

106 RC 4.

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gruppo dei novizi si può trasferire per un determinato periodo di tempo.

Per una più completa formazione il maestro può per-mettere, con il consenso del superiore maggiore, che i novizi attendano ad attività apostoliche fuori della co-munità del noviziato per un periodo di tempo che non superi il mese. A questo riguardo saranno sempre os-servate le norme del diritto comune e di quello partico-lare.

L’ammissione alla Congregazione

e agli ordini

93. Spetta al superiore provinciale, udito il suo consi-glio, ammettere al noviziato e dimettere per giusta cau-sa i novizi, come pure ammettere al rinnovo dei voti e ai ministeri ecclesiali.

E’ parimenti compito del superiore provinciale con il consenso del suo consiglio, ammettere ai voti tempora-nei, alla professione perpetua, al diaconato e al presbi-terato.

Ogni provincia determinerà quale altro organismo deb-ba essere consultato su questa materia dal superiore maggiore e suo consiglio.

94. I religiosi di voti perpetui possono essere ordinati diaconi permanenti secondo le norme della conferenza episcopale nazionale. Oltre a quelle che può stabilire il capitolo provinciale si osservino le seguenti norme della Congregazione.

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a) l’ammissione sia concessa dal superiore provinciale con il consenso del suo consiglio;

b) l’età richiesta sia la stessa dell’ordinazione sacerdota-le;

c) vi sia premessa la dovuta preparazione intellettuale ed apostolica.

95. I regolamenti provinciali determineranno la esatta durata dei voti temporanei che non può essere inferiore a tre anni, né superiore a sei.

Il superiore maggiore, con il consenso del suo consi-glio, può in casi particolari prolungare il tempo della professione temporanea, tuttavia non oltre un triennio rispetto a quanto stabilito dal capitolo provinciale.

96. Il candidato emetterà la professione nelle mani del proprio superiore maggiore o di un suo delegato secon-do il rito proprio della Congregazione.

La formula della professione è:

Io... ad onore di Dio, spinto dal fermo proposito di consacrarmi più intimamente a Lui e di seguire più da vicino il Cristo Crocifisso per tutta la mia vita, dinanzi ai confratelli qui presenti, emetto nelle tue mani, N.N. (per un triennio... in perpetuo) il voto di ricordare più intensamente la Passione del Signore e di promuoverne la memoria con la parola e con le opere ed insieme e-metto i voti di castità, povertà e obbedienza secondo la Regola e le Costituzioni della Congregazione della Pas-sione di Gesù Cristo e mi affido di tutto cuore a questa famiglia perché, con la grazia dello Spirito Santo, con

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l’aiuto della Beata Vergine Maria Addolorata e con l’intercessione del nostro santo Padre Paolo della Cro-ce, possa conseguire la perfetta carità nel servizio di Dio e della Chiesa.

L’uscita e la dimissione dei religiosi

97. I religiosi, con animo grato a Dio, abbiano molta cura del dono della propria vocazione e si impegnino a superare le difficoltà, soprattutto con la preghiera e con la vigilanza, oltre che con i consigli e con l’aiuto dei superiori e del direttore spirituale.

98. I superiori con particolare prudenza e con cura pa-storale aiutino i religiosi che sono afflitti da difficoltà e indecisioni. Tuttavia se giuste e gravi ragioni o, quando si tratta di un professo di voti perpetui, gravissime cau-se, esaminate davanti a Dio, inducano alcuno ad abban-donare la Congregazione, oppure nel caso che i supe-riori debbano dimettere un religioso, tutto si compia a norma del diritto comune e di quello particolare.

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Capitolo Sesto

LA COSTITUZIONE

DELLA CONGREGAZIONE

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La costituzione della Congregazione

99. La nostra Congregazione è stata istituita dalla Chie-sa come autentica e particolare forma di vita religiosa. Il suo titolo è “Congregazione della Passione di Gesù Cristo”, espresso con la sigla “C.P.”. I religiosi sono chiamati “Passionisti”. E’ un istituto religioso clericale di diritto pontificio.

100. Tutti, sia chierici che fratelli, condividiamo la stessa vocazione passionista, in forza della quale vivia-mo in comunità come figli dello stesso Padre. Ci rite-niamo tutti uguali e con sforzo comune, ciascuno se-condo il proprio ufficio nella Chiesa e nella Congrega-zione, ci impegniamo a coltivare la memoria della Pas-sione nella sequela di Gesù Crocifisso, guidati e sorretti dalle Costituzioni.

101. Entriamo a far parte dell’istituto con la professione religiosa dei voti.

Ogni religioso appartiene alla provincia o al vicariato re-gionale generale da cui è stato ammesso in Congregazio-ne.

Tutti i componenti della Congregazione hanno gli stessi diritti e doveri a norma delle Costituzioni.

I religiosi godono di voce attiva secondo le norme del diritto particolare. Hanno voce passiva solo i religiosi di voti perpetui, a meno che non risulti diversamente dalla natura della materia oppure dal diritto comune o nostro particolare.

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102. L’abito proprio dei religiosi della Congregazione è costituito da una tunica nera, con il segno della Passio-ne e la cintura. I religiosi indossino l’abito quale segno di consacrazione e testimonianza di povertà.

Il capitolo provinciale emanerà norme circa l’uso dell’abito, tenendo presenti le direttive della conferenza episcopale nazionale e le circostanze e le consuetudini del luogo.

103. La Congregazione è costituita, a norma del diritto comune e di quello particolare, da province, vice-province, vicariati regionali e comunità locali.

a) La provincia è l’unione di più comunità locali con il medesimo superiore, il quale le governa con giuri-sdizione ordinaria propria.

b) La vice-provincia è l’unione di più comunità locali con il medesimo superiore, il quale le governa con giurisdizione ordinaria vicaria a nome del superiore generale.

c) Il vicariato regionale è l’insieme di più religiosi con il medesimo superiore che governa con giurisdizione ordinaria vicaria. Il vicariato è generale o provincia-le, secondo che dipenda dal superiore generale o dal superiore provinciale.

d) La comunità locale è costituita da almeno tre religio-si che vivono guidati dall’autorità del superiore, nel-la casa religiosa eretta secondo le norme del diritto comune e di quello particolare. Perciò la nostra di-mora è la casa religiosa, da cui ci allontaniamo solo col permesso del superiore e secondo il diritto co-

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mune. Se si tratta di un’assenza prolungata, chiedia-mo anche l’autorizzazione del superiore maggiore.

104. La costituzione, la soppressione e l’unione delle province sono riservate al capitolo generale o al supe-riore generale col consenso del sinodo generale.

La modificazione di una provincia spetta al superiore generale col consenso del suo consiglio, sentito il pare-re delle autorità provinciali interessate.

La costituzione, la modificazione e la soppressione di una vice-provincia sono di competenza del superiore generale col consenso del suo consiglio, sentito il pare-re degli interessati.

La costituzione e la soppressione di un vicariato genera-lizio sono riservate al superiore generale col consenso del suo consiglio.

La costituzione e la soppressione di un vicariato provin-ciale sono riservate al capitolo provinciale o ad altro organismo determinato dai regolamenti provinciali, pre-via approvazione del superiore generale col consenso del suo consiglio.

La costituzione e la soppressione di una casa religiosa sono fatte dal superiore generale col consenso del suo consiglio, previo adempimento di quanto è richiesto dal diritto comune e dopo aver consultato l’autorità provin-ciale interessata.

La richiesta per la costituzione o soppressione di una casa religiosa, salve le norme del diritto, deve essere fatta al superiore generale dal superiore provinciale col

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consenso del suo consiglio, ed anche col consenso o consiglio di coloro che secondo i regolamenti provincia-li hanno voce in materia.

105. Ogni comunità locale dovrà appartenere ad una provincia o vice provincia o vicariato regionale. Tutta-via, se il bene della Congregazione lo richiede, il supe-riore generale, col consenso del suo consiglio e dopo aver consultato il superiore provinciale o vice-provinciale e rispettivi consigli, può sottoporre alcune singole case religiose alla sua immediata giurisdizione.

106. Tutte le case religiose hanno gli stessi diritti e do-veri, a meno che il superiore generale o il capitolo pro-vinciale o il congresso della vice-provincia non abbiano stabilito diversamente.

107. Il superiore generale, con il consenso del suo con-siglio, ha il diritto di accettare territori di missione e di trattare con la Santa Sede nel caso che si debbano divi-dere o abbandonare.

Egli stesso può, con il parere del suo consiglio, affidare tali territori a una o più province, tenendo conto della loro capacità a provvedere persone e mezzi necessari.

Le missioni che l’autorità provinciale ha accettato dal superiore generale, dipendono dalla diretta responsabili-tà delle province alle quali sono state affidate.

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Capitolo Settimo

IL GOVERNO

DELLA CONGREGAZIONE

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La funzione dell’autorità

108. Nella Chiesa l’autorità è concessa come servizio fraterno da compiere in nome di Dio da coloro che la esercitano. Perciò quanti hanno responsabilità di gover-no in Congregazione devono essere attenti alle manife-stazioni dello Spirito, per guidare la comunità in modo da promuovere armonicamente la crescita di ciascun re-ligioso e il bene comune dell’istituto.

109. L’autorità e la giurisdizione collegiali competono ai capitoli generali e provinciali a norma del diritto co-mune, delle Costituzioni e dei Regolamenti generali.

Il consiglio generale, il consiglio provinciale, il capitolo locale e altri organismi di governo non hanno potestà collegiale, anche se il voto è deliberativo, a meno che non risulti diversamente dal diritto comune o dal nostro diritto particolare o si tratti di elezione.

Il superiore generale, provinciale e locale, osservando le norme stabilite dal diritto, agiscono di propria autori-tà dopo aver ottenuto il consenso del consiglio o del ca-pitolo locale o dopo averli ascoltati.

Nel porre gli atti a norma del diritto, i superiori forma-no gruppo unico col loro consiglio ed esprimono il voto all’interno del medesimo.

110. Sono chiamati superiori maggiori il superiore ge-nerale, i superiori provinciali, i superiori vice-provinciali, i vicari regionali, i loro sostituti nel

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l’ufficio, e coloro che esercitano potestà a modo di pro-vinciale.

Nessuno può essere scelto come superiore maggiore se non dopo almeno sette anni dalla professione perpetua. Per il superiore generale occorrono anche quarant’anni di età.

111. I superiori maggiori devono emettere personal-mente la professione di fede, secondo la formula appro-vata dalla Santa Sede:

a) Il superiore generale davanti al capitolo generale che lo ha eletto;

b) gli altri superiori maggiori davanti a colui che li ha nominati o confermati oppure davanti suo delegato.

112. Nelle elezioni risulta eletto e dev’essere proclama-to tale dal preside del corpo elettivo chi ha riportato la maggioranza richiesta dei voti, secondo il diritto comu-ne e quello particolare. Non sono computati i voti nulli.

Anche nelle altre votazioni, la maggioranza richiesta si computa in base ai voti validi.

113. Il dinamismo nel governo e l’effettiva vitalità delle comunità non dipendono dalle sole leggi scritte. I reli-giosi devono cooperare al buon funzionamento del go-verno ad ogni livello. Se tutti accettano questa corre-sponsabilità, l’autorità, potrà più facilmente servire la comunità a cui presiede, per il conseguimento dei fini della nostra missione nella Chiesa, ad onore e gloria di Dio e per la salvezza degli uomini.

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114. Per chiedere alla Santa Sede il cambiamento o 1’aggiunta di qualche disposizione delle Costituzioni sono richiesti i due terzi dei voti in due capitoli generali consecutivi.

Dopo la prima deliberazione, il superiore generale farà richiesta del rescritto temporaneo che autorizzi l’esperimento della variazione o dell’aggiunta. La ri-chiesta di modificazione o aggiunta definitive potrà es-sere inoltrata solo dopo l’approvazione del successivo capitolo generale.

115. La facoltà di interpretare le Costituzioni compete al capitolo generale e, fuori del capitolo, al superiore generale con il consenso del suo consiglio, purché l’interpretazione non sia né estensiva né restrittiva, es-sendo in questi casi riservata alla Santa Sede. Tuttavia la suddetta autorità della Congregazione ha la facoltà di interpretare i Regolamenti generali della Congregazione e il diritto particolare delle province e delle vice-province.

I superiori provinciali, con il consenso del loro consi-glio, hanno la facoltà di interpretare il diritto particolare della provincia, ad eccezione delle norme che riguarda-no direttamente il superiore provinciale e suo consiglio. I religiosi hanno il diritto di ricorrere al superiore gene-rale e suo consiglio.

116. Il superiore generale può dispensare i singoli reli-giosi e, con il consenso del suo consiglio, le singole ca-se, i vicariati e le province da qualche norma disciplina-

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re delle Costituzioni e da qualunque norma dei Regola-menti generali.

Inoltre può dispensare, con il consenso del suo consi-glio, dalle disposizioni e da, decreti dei congressi e dei capitoli provinciali.

Gli altri superiori maggiori possono dispensare i singoli religiosi appartenenti alla loro giurisdizione e quelli che dimorano nel loro territorio; con il consenso del loro consiglio possono inoltre dispensare in circostanze par-ticolari anche singole case da qualche norma disciplina-re della nostra legislazione.

Il superiore locale può, in materia disciplinare, dispen-sale i singoli religiosi e in qualche caso anche tutta la comunità.

117. Per predicare nelle nostre chiese o oratori, occorre ai religiosi la licenza del superiore maggiore o di quello locale.

118. I religiosi della nostra Congregazione, per dare al-le stampe scritti che trattino questioni di religione o di morale hanno bisogno dell’autorizzazione del superiore generale o provinciale, oltre a quella dell’autorità eccle-siastica se è richiesta.

La comunità locale

119. La vitalità della Congregazione deriva dalla sua cellula fondamentale, che è la comunità locale. In essa i passionisti, consapevoli della dignità di figli di Dio,

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fanno parte di una società che riconosce le legittime e-sigenze di corresponsabilità. Sono consapevoli del dirit-to e del dovere di partecipare alla formazione delle de-cisioni della comunità. Di conseguenza non si contenta-no di un’accettazione meramente passiva.

I superiori guidino i religiosi in maniera tale che questi, nell’assolvere i propri compiti e nell’intraprendere ini-ziative, cooperino con una obbedienza attiva e respon-sabile. Perciò i superiori ascoltino volentieri i religiosi e promuovano l’unione delle forze per il bene dell’istituto e della Chiesa, pur rimanendo ferma l’autorità di decidere e di comandare ciò che si deve fa-re107.

120. Il religioso designato quale superiore non vive al di sopra né al di fuori della sua comunità Egli è uno dei fratelli. Consapevole che il bene della comunità locale dipende in larga misura dal superiore, vede il suo com-pito come servizio: esercita l’autorità in spirito di servi-zio verso i religiosi, in modo da esprimere la carità con cui Dio li ama108.

Guida i religiosi con rispetto della persona umana in modo che ciascuno si senta tenuto nella debita conside-razione. Unisce la benevolenza alla fermezza e alla co-stanza.

Il suo servizio ai religiosi sia allo stesso tempo pastorale e organizzativo. Come pastore riunisce la famiglia di

107 PC 14. 108 PC 14.

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Dio in fraternità animata nell’unità e la orienta verso il Padre per mezzo di Cristo nello Spirito Santo. Come animatore promuove le attività e le iniziative che riuni-scono i religiosi in un’autentica comunità di vita, di preghiera e di apostolato109.

121. In forza del principio di sussidiarietà, la comunità locale ha la libertà che le occorre per svolgere la pro-pria attività e missione nell’ambito che le compete. E’ legata in fraterna unione e dialogo con le altre comunità e concorre allo sviluppo della provincia, nel cui benes-sere trova aiuto, ispirazione e forza.

Le risorse della provincia infatti sono a servizio di tutti e i suoi fini sono comuni a tutti.

La provincia

122. Il capitolo provinciale è il principale organismo di autorità e di guida della provincia.

In forza del principio di sussidiarietà, molte decisioni sono demandate all’autorità provinciale, la quale ha cosi la potestà di attendere ai problemi della propria area. Con ciò è accordato un equo spazio di auto-determinazione nell’ambito della missione propria della Congregazione.

123. Il capitolo provinciale è convocato per esaminare la vita della provincia, per analizzarne i problemi cor-

109 MR 13.

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renti, per programmare convenientemente il futuro, per emanare norme e d adempiere le funzioni elettive.

Sebbene non svolga funzioni di governo esecutivo ha tuttavia la responsabilità di valutare quanto è stato fatto, alla luce delle linee direttive chiaramente definite.

124. Il superiore provinciale deve dirigere e animare le comunità e legarle in fraterna unità.

Deve essere attento alle mozioni dello Spirito e viva-mente consapevole delle differenti situazioni.

Con l’aiuto del suo consiglio e degli organismi stabiliti, potrà valutare con giusta responsabilità lo stile di vita e la fedeltà delle comunità.

125. Il superiore provinciale, avendo profondamente a cuore il bene dei religiosi della provincia, cerchi ogni mezzo per valorizzarne le capacità, sia per il loro bene che per quello della provincia.

Svolga il suo compito additando gli obiettivi, chiarendo i valori e suggerendo motivazioni ispirate alla genuina vita passionista.

Poiché egli è il responsabile principale del buon anda-mento della provincia, deve organizzarne l’efficace a-zione, dirimere i contrasti, sorvegliare l’esecuzione dei programmi affidati dall’autorità generale o provinciale e promuovere una più stretta unione della provincia con l’intera Congregazione.

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Il capitolo generale

126. La suprema autorità della Congregazione compete al capitolo generale, che ha piena giurisdizione a norma del diritto.

127. Il capitolo generale si raduna per compiere funzio-ni legislative ed elettive e per promuovere la fedeltà della Congregazione sia al suo progetto comunitario sia al servizio della Chiesa. Sono pertanto suoi compiti primari:

a) discernere le manifestazioni dello Spirito nei segni dei tempi per essere forte dinamismo nel costante rinnovamento e aggiornamento;

b) promuovere l’autentica indole della Congregazione, perché risulti evidente dovunque siano i nostri reli-giosi;

c) verificare lo stato della Congregazione e chiarire gli obiettivi comuni riguardanti la nostra vita comunita-ria e la nostra attività apostolica;

d) promuovere la solidarietà e mantenere l’unità, senza per questo esigere l’uniformità;

e) valutare l’operato del governo generale l’attua-zione dei programmi del precedente capitolo generale e del sinodo generale senza però esercitare il potere am-ministrativo, che dipende dal superiore generale e suoi collaboratori;

f) eleggere il superiore generale e il suo consiglio.

128. Il capitolo generale, quale supremo organismo le-gislativo d’una comunità internazionale, darà ordina-

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riamente norme e disposizioni di carattere generale, la-sciando alle province il compito di portarle ad esecu-zione in armonia con le diverse esigenze di cultura e di ambiente.

129. Il capitolo generale si svolgerà ogni sei anni. Ne sono membri per ufficio il superiore generale, che sarà anche preside del capitolo, i precedenti superiori gene-rali, i consultori generali, il procuratore generale, il se-gretario generale, il segretario generale delle missioni, l’economo generale, i Superiori provinciali e i vice-provinciali.

Se il superiore provinciale o vice-provinciale fosse im-pedito, vi parteciperà il primo consultore. Se anche questi fosse impedito, il consiglio provinciale sceglierà un altro.

130. Parteciperanno al capitolo generale uno o più de-legati eletti dalle singole province secondo le norme dei Regolamenti generali. I Regolamenti generali possono stabilire norme per delegati di differenti gruppi, regioni o organizzazioni della Congregazione. Se un delegato fosse impedito di partecipare al capitolo, ne prenderà i posto il sostituto.

Il superiore generale e il suo consiglio

131. Il religioso che guida la Congregazione è il supe-riore generale. Ha giurisdizione ordinaria e propria e la esercita secondo il diritto comune e particolare su tutte

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le province, vice-province, vicariati regionali, case, re-ligiosi e beni della Congregazione.

Il superiore generale è eletto per sei anni e può essere rieletto immediatamente una sola volta.

132. Gli elettori, ponderata ogni cosa nel Signore, pro-cureranno con ogni diligenza di eleggere la persona che riterranno più degna di governare la Congregazione.

133. Per l’elezione del superiore generale occorrono i due terzi dei voti. Se tuttavia al quinto scrutinio non fosse ancora avvenuta l’elezione, nei successivi sia elet-to chi riporterà la maggioranza assoluta dei voti.

134. Il superiore generale, avendo la giurisdizione su tutta la Congregazione, ha il diritto di voto in ogni capi-tolo provinciale e locale, congresso e assemblea della Congregazione.

Se, in casi straordinari, esercita direttamente 1a sua giurisdizione in una provincia, deve richiedere il parere o il consenso del suo consiglio tutte le volte che il supe-riore provinciale richiede quello del suo consiglio.

135. Il capitolo generale eleggerà almeno quattro con-sultori, secondo le norme dei Regolamenti generali. Co-storo formano il consiglio generale e saranno di aiuto al superiore generale nel governo della Congregazione.

Il superiore generale tenga informato il suo consiglio sullo stato della Congregazione e ne esamini frequente-mente insieme ad esso i problemi e gli sviluppi.

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Il superiore generale richiederà il voto deliberativo o consultivo del suo consiglio tutte le volte che è prescrit-to dal diritto comune o particolare.

136. Per l’elezione dei consultori generali è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti. Se questa al quinto scrutinio non fosse ancora ottenuta, si compia l’elezione tra i candidati che hanno avuto i due più alti numeri di voti nel quinto scrutinio e sia eletto chi riporterà la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora al sesto scrutinio i candidati fossero a parità di voti, risulterà eletto il più anziano di professione e, a parità di professione, il più anziano di età.

Costoro rimangono in carica per sei anni e possono es-sere immediatamente rieletti una sola volta.

137. Il superiore generale e i consultori generali otten-gono l’ufficio per il fatto stesso della elezione e della loro accettazione.

Compiuta l’elezione dei consultori secondo il numero stabilito, il capitolo eleggerà uno di essi come primo consultore seguendo le stesse norme dell’elezione dei consultori. Quando per qualsiasi ragione il superiore generale fosse assente, il primo consultore ne farà le veci.

Qualora si rendesse vacante l’ufficio del superiore ge-nerale, ne prenderà il posto il primo consultore fino al prossimo capitolo generale, che deve iniziare entro un anno.

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138. Il superiore generale designerà, col consenso del suo consiglio, il procuratore generale, il segretario ge-nerale, l’economo generale, il segretario generale delle missioni e il postulatore generale.

Inoltre il superiore generale nominerà, col consenso del suo consiglio, i superiori locali delle case soggette im-mediatamente alla sua giurisdizione.

139. Se un consultore generale venisse a mancare dall’ufficio, il superiore generale, i consultori generali e il procuratore generale eleggeranno collegialmente un sostituto che durerà fino al prossimo capitolo generale.

140. I Regolamenti generali stabiliranno il quorum ne-cessario per la validità degli atti del consiglio generale e indicheranno quali ufficiali della curia debbano sostitui-re i consultori generali, se fosse necessario, perché si abbia il quorum richiesto.

141. Il superiore generale, per svolgere il suo servizio pastorale nella Congregazione, compirà personalmente le visite canoniche, almeno una volta durante il suo mandato.

Tuttavia può delegare un consultore generale o altro re-ligioso il quale, compiuta la visita, presenterà al supe-riore generale e suo consiglio un’accurata relazione scritta.

142. Compito precipuo del superiore generale è di ga-rantire l’attuazione del diritto universale della Chiesa,

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delle Costituzioni e delle norme del capitolo generale, nella fedeltà all’ispirazione della Congregazione e nella risposta alle istanze dell’autorità della Chiesa

Egli deve anche promuovere con mezzi opportuni lo sviluppo spirituale, dottrinale e culturale della Congre-gazione .

Attento ai problemi più urgenti dei nostri tempi, deve coordinare gli sforzi della nostra attività apostolica e a-nimare il continuo rinnovamento della vita delle comu-nità, dei religiosi e delle loro attività. Così rafforzerà i vincoli dell’unione spirituale tra le province secondo la nostra comune vocazione .

143. Il superiore generale deve avere una comunicazio-ne continua con le province, conoscerne i problemi, le difficoltà, i successi e gli insuccessi e sostenerle con l’incoraggiamento fraterno, la carità e la comprensione.

La visione globale della Congregazione gli sarà di aiuto nell’assistere le province. Ad esse deve dare direttive chiare sugli obiettivi della Congregazione e non deve esitare ad usare fermezza quando occorra.

Il sinodo generale

144. Il sinodo generale è prima di tutto un’assemblea che svolge il ruolo di organo consultivo e di aiuto al su-periore generale.

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Prende in esame la programmazione del capitolo gene-rale e ne valuta l’attuazione; consiglia opportune inizia-tive per l’aggiornamento della Congregazione, suggeri-sce i mezzi più idonei per risolvere unitariamente i maggiori problemi, tiene viva la consapevolezza delle varie parti della Congregazione circa la responsabilità verso le altre province.

145. Il superiore generale deve ottenere il consenso del sinodo nei seguenti casi di maggiore importanza per la Congregazione:

a) per convocare un capitolo generale straordinario;

b) per concedere una dispensa generale dai Regolamenti generali;

c) per approvare la costituzione, la soppressione o l’unione delle province.

146. Il superiore generale convoca il sinodo ogni due anni e inoltre quando lo ritiene opportuno col consenso del suo consiglio o quando ne facesse richiesta la mag-gioranza dei provinciali.

I membri del sinodo devono essere consultati circa l’agenda degli incontri e sono liberi di presentare altri argomenti per l’eventuale discussione.

147. Il superiore generale è presidente “ex officio” del sinodo. Gli altri membri sono coloro che partecipano “ex officio” al capitolo generale.

Se un superiore provinciale non può partecipare al sino-do, parteciperà il loro primo consultore. Se neppure

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questi potesse partecipare, il consiglio deve sceglierne un altro.

Il governo provinciale

148. Il capitolo provinciale, suprema autorità di ogni provincia, è un corpo collegiale dotato di giurisdizione a norma del diritto comune e particolare.

Ogni volta che queste Costituzioni demandano qualcosa all’autorità provinciale o alla provincia senza altre spe-cificazioni, in primo luogo e con diritto preminente si intende il capitolo provinciale.

Fuori del capitolo provinciale queste decisioni devono essere prese dal superiore provinciale con il consenso del suo consiglio. Il capitolo provinciale può richiedere il parere o il consenso anche di altri.

149. La convocazione e lo svolgimento del capitolo provinciale sono regolati dalle seguenti norme:

a) la frequenza del capitolo provinciale sarà determinata da ciascuna provincia, ma non dovrà essere inferiore a tre anni né superiore a sei;

b) il capitolo sarà indetto dal Superiore provinciale con una lettera circolare inviata in tempo utile a tutte le case della provincia, dopo averne concordato la data di svolgimento col superiore generale;

c) il superiore provinciale e i consultori provinciali par-tecipano “ex officio” al capitolo provinciale. Gli al-tri partecipanti “ex officio” o per altra ragione sa-ranno indicati dal capitolo provinciale. Il numero dei

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delegati non deve essere inferiore al numero dei ca-pitolari “ex officio”;

d) il capitolo provinciale non può mutare composizione durante il suo svolgimento;

e) il capitolo provinciale sarà presieduto con diritto di voto dal superiore generale o da un suo delegato;

f) le norme e decreti emanati dal capitolo provinciale devono essere approvati dal superiore generale col consenso del suo consiglio.

150. Ogni provincia stabilirà il modo di elezione dei de-legati e dei sostituti al capitolo provinciale.

Per l’elezione dei delegati hanno voce attiva tutti i com-ponenti della provincia; hanno voce passiva i religiosi di voti perpetui.

151. Ad ogni provincia sarà preposto il superiore pro-vinciale, eletto nel modo stabilito dal capitolo provin-ciale e confermato dal superiore generale. Egli ha pote-stà di giurisdizione ecclesiastica ordinaria propria su tutte le case, le persone e i beni della provincia.

La durata del suo incarico non sarà inferiore a tre anni né superiore a sei. Può tuttavia essere eletto di nuovo secondo le norme stabilite dal capitolo provinciale. Per poter essere eletto la terza e ultima volta consecutiva, si richiedono almeno i due terzi dei voti nei primi tre scrutini; diversamente non può essere rieletto.

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152. Spetta al superiore provinciale compiere ogni anno personalmente, o per mezzo di un suo delegato, la visita della provincia. Terminata la visita ne trasmetterà fede-le relazione scritta al superiore generale.

153. In aiuto al superiore provinciale saranno eletti i consultori, che dipenderanno immediatamente da lui.

Essi hanno voto deliberativo o consultivo secondo le prescrizioni del diritto comune o di quello particolare della Congregazione e della provincia.

154. Il capitolo provinciale determinerà:

a) il numero dei consultori, i loro compiti nel governo provinciale, il modo della loro elezione, l’ordine di precedenza fra di loro e la durata nell’ufficio;

b) il modo di sostituzione di un consultore che lasci l’ufficio prima del tempo;

c) chi debba fare le veci del superiore provinciale quan-do questi è impedito o cessa dall’ufficio.

155. Spetta al superiore generale, o al suo delegato, confermare nell’ufficio il superiore provinciale e i con-sultori.

156. Il capitolo provinciale determinerà gli altri princi-pali uffici necessari al miglior funzionamento del go-verno della provincia e il modo di sceglierne i titolari.

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157. Il presidente del capitolo ha il diritto, qualora lo giudichi necessario per gravi motivi, di riservare a sé e al suo consiglio qualche particolare questione o di chiu-dere il capitolo e riservare il resto dei lavori a sé e al suo consiglio, salve sempre le prescrizioni date al n. 159.

158. In qualche caso particolare, quando vi fossero gra-vi ragioni per farlo, il superiore generale, col consenso del suo consiglio espresso con due terzi di voti, può ri-servare a sé e al suo consiglio l’elezione del superiore provinciale o anche tutte le altre elezioni e nomine della provincia, salve sempre le prescrizioni del n. 159.

Se qualche membro del consiglio fosse assente o impe-dito, darà il suo voto in scritto.

159. Il capitolo provinciale determinerà il modo di e-leggere i delegati e i loro sostituti per il capitolo gene-rale sia ordinario che straordinario.

Le vice-province e i vicariati regionali

160. Alla vice-provincia sarà preposto il vice-provinciale e al vicariato regionale il vicario regionale. Questi hanno giurisdizione ordinaria vicaria sulle per-sone, sulle case e sui beni della vice-provincia o del vi-cariato regionale, con gli stessi diritti e facoltà che il superiore provinciale possiede nel governo della pro-vincia, ad eccezione di quelli che i rispettivi superiori maggiori si sono riservati. Avranno almeno due consul-tori.

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161. Nel tempo stabilito si terrà il congresso della vice-provincia, convocato dal vice-provinciale col consenso del superiore generale.

In esso hanno diritto di voto “ex officio” il vice-provinciale e i suoi consultori. Il superiore generale, o il suo delegato, presiede il congresso con diritto di voto e conferma le elezioni.

162. Nel tempo stabilito si terrà il congresso del vicariato regionale, convocato dal vicario regionale col consenso del superiore generale o provinciale da cui dipende.

In esso hanno diritto di voto “ex officio” il vicario re-gionale, i suoi consultori, il superiore generale o pro-vinciale da cui dipende, o il loro delegato.

Nei vicariati generali il superiore generale o il suo de-legato presiede il congresso con diritto di voto e con-ferma le elezioni.

Nei vicariati provinciali è il superiore provinciale o un suo delegato che presiede il congresso con diritto di vo-to e conferma le elezioni. Quando è presente il superio-re generale, egli presiede il congresso con diritto di vo-to, senza toglierlo al superiore provinciale o al suo de-legato.

163. La vice-provincia stabilisce le norme, che devono essere approvate dal superiore generale col suo consi-glio circa:

a) la frequenza, la composizione e i compiti del con-gresso, nonché il modo di eleggere i delegati e i loro

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sostituti;

b) il modo di eleggere il vice-provinciale e i suoi con-sultori; la durata nel loro ufficio, non inferiore a tre anni né superiore a sei, e 1a facoltà di essere rieletti;

c) l’ordine di precedenza fra i consultori e la loro suc-cessione al vice-provinciale nel caso che occorra.

Nei vicariati regionali tali norme sono stabilite o appro-vate dal superiore generale o dall’autorità provinciale da cui dipende.

Il vicariato regionale è tenuto ad osservare anche le pre-scrizioni vigenti nella provincia dalla quale dipende, a meno che non si stabilisca esplicitamente il contrario.

164. Per le altre materie concernenti il governo delle province e delle case si devono osservare le prescrizioni del diritto comune e di quello particolare.

La comunità locale

165. Ad ogni comunità locale sarà preposto un superio-re, che ha potestà di giurisdizione sulle persone e sui beni della casa.

Il capitolo provinciale stabilirà le norme per l’elezione o per la nomina del medesimo e per la sua durata nell’ufficio, che non può prolungarsi oltre il quadrien-nio.

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Se i superiori locali sono eletti, devono essere confer-mati dal superiore provinciale; se invece sono nominati dal superiore provinciale, sia premessa una opportuna consultazione.

I superiori locali possono essere immediatamente rieletti nella medesima casa una sola volta. Da questa norma può dispensare per giusta causa il superiore generale, ma solo per due volte.

In ogni comunità locale vi sia ordinariamente vicario ed economo distinto dal superiore.

166. Il superiore generale col consenso del suo consi-glio, oppure il superiore provinciale col consenso del suo consiglio e con l’approvazione del superiore gene-rale, può rimuovere dall’ufficio un superiore locale per gravi ragioni e dopo averne attentamente valutato la condotta.

167. Il capitolo locale svolge la funzione di consiglio del superiore della casa.

L’autorità provinciale stabilirà le norme circa la fre-quenza e la composizione dei capitoli locali e le materie per le quali è richiesto il voto consultivo o deliberativo.

Il superiore provinciale, col consenso del suo consiglio e per gravi cause da notificare alla comunità, può di-sporre diversamente da quanto sia stato deciso nel capi-tolo locale.

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Capitolo Ottavo

I BENI TEMPORALI

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I beni temporali

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I beni temporali

168. La pratica della povertà sia sincera ed autentica. Risplenda nella comunità, nella provincia e nella Con-gregazione. Sia evitata ogni forma di lusso, di guadagno e di accumulazione dei beni. Siamo lieti dell’indispensabile in uno stile di vita semplice e fruga-le.

169. Hanno diritto ad acquistare, possedere, ammini-strare ed alienare i beni temporali, a norma del diritto particolare e comune: la Congregazione, le province, le vice-province, i vicariati regionali e le case dotate di personalità giuridica. Se, a giudizio del capitolo provin-ciale, beni immobili e rendite stabili sono necessari al sostentamento dei religiosi e allo sviluppo dell’apostolato, una provincia può possederli, rispettan-do sempre le esigenze della povertà.

La stessa facoltà e nello stesso moto vale per una vice-provincia ed un vicariato regionale.

170. La prima risorsa economica è l’assiduo lavoro di tutti i religiosi. Accettiamo la retribuzione del nostro lavoro come maniera di vivere la povertà. Cureremo di mantenere, per quanto possibile, il distacco dalle retri-buzioni economiche dei nostri ministeri, vivendo in at-teggiamento di generosità nella comunicazione della Pa-rola della Croce.

171. Accettiamo con gratitudine le offerte dei benefatto-ri e manifestiamo loro riconoscenza procurando che si

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I beni temporali

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sentano spiritualmente uniti alla Congregazione e parte-cipi della nostra attività apostolica.

172. L’amministrazione dei beni che la Congregazione possiede è rivolta ad assicurare e salvaguardare le risor-se necessarie al mantenimento dei religiosi e allo svi-luppo dell’apostolato.

E’ necessario che gli amministratori siano a conoscenza delle conseguenze sociali degli investimenti effettuati.

Essi devono valutare le entrate per le spese ordinarie e provvedere prudentemente per quelle straordinarie, che senza dubbio accompagnano la sana crescita della Con-gregazione.

173. I religiosi preposti all’amministrazione dei beni temporali abbiamo una adeguata competenza per il pro-prio ufficio. Gli stessi, inoltre, a qualunque livello (ge-nerale, provinciale, locale) rispettando sempre quanto prescritto dal diritto comune e particolare, godono delle necessarie facoltà per espletare effettivamente il loro uf-ficio.

174. Il superiore provinciale, con voto deliberativo del suo consiglio, o un suo delegato, osservato quanto pre-scritto dal diritto comune e dentro i limiti definiti dal superiore generale con il suo consiglio, potrà acquistare e alienare beni immobili, ricevere e dare denaro in pre-stito, fare permute e compiere gli altri atti amministra-tivi necessari come rappresentante della Congregazione nell’ambito della sua provincia.

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I beni temporali

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175. Ciascuna casa si preoccupi di dare anche nel l’amministrazione dei beni la più visibile testimonianza di povertà.

Questo esige particolare attenzione nell’uso dei mezzi economici e dei beni a disposizione. Lo sperpero e la trascuratezza nell’uso dei beni temporali non solo arre-ca danno all’economia, ma offende anche la povertà re-ligiosa.

In ogni provincia si promuoverà lo spirito di correspon-sabilità tra i religiosi per i problemi economici sia della propria casa che della provincia.

176. Tutte le case della Congregazione si mostrino unite dal vincolo della mutua carità.

Il superiore generale o provinciale con il consenso del loro consiglio e dopo aver dialogato con i principali in-teressati, secondo quanto suggerirà la prudenza, la ne-cessità e la carità, può disporre dei beni di qualsiasi parte, rispettivamente della Congregazione e della pro-vincia, per venire in aiuto alle altre.

177. Tutte le case hanno il dovere di dare aiuto econo-mico all’amministrazione provinciale, secondo le norme della competente autorità.

E’ responsabilità di tutte le province sostenere econo-micamente l’amministrazione generale.

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I beni temporali

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Conclusione

178. Queste sono le Costituzioni della Congregazione della Passione di Gesù Cristo. Esse interpretano la Re-gola di San Paolo della Croce e sono state elaborate se-condo lo spirito del Concilio Vaticano II.

Approvate dall’autorità della Chiesa, sono norma e cammino sicuro per la nostra vita consacrata nella Congregazione della Passione.

Al termine delle Costituzioni ricordiamo quello che il nostro Santo Fondatore raccomandò prima di morire: la carità fraterna, più di ogni altra cosa, lo spirito di ora-zione, di solitudine e di povertà e l’amore filiale alla santa madre Chiesa, perché la Congregazione risplenda come il sole al cospetto di Dio e dei popoli110.

La Passione di nostro Signore Gesù Cristo sia sempre

nei nostri cuori. Amen.

110 Processi, III, pp. 491-493.

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INDICE ANALITICO

I numeri in tondino indicano gli articoli delle Costitu-zioni, quelli in corsivo indicano le pagine delle Regole e Costituzioni del 1775

A

Abito religioso — elementi 102. Modo di vestire dei reli-

giosi pp. 12 ss.

Abnegazione — Parole evangeliche (Lc 9, 23) 56. Amicizia — benefici effetti 19 — nella comunità 28 —

verso altre persone 36. Amministrazione dei beni temporali — finalità 172 —

trattazione completa 168-177. Beni patrimoniali pp.

27-28 — norme pp. 28 ss.

Ammissione all'Istituto e agli ordini — 93. Al novi-

ziato, p. 14 — alla professione p. 23.

Amore di Dio — nostro fine — è rivelato nella Passione 5 — indirizziamo tutta la nostra vita 16 — lo cerchia-mo ogni giorno 20 — per mezzo dell'orazione 39, 49-52 — ispira il governo del Superiore 120. E' il fine della Congregazione p. 9 — disposizione per

professare i voti p. 16 — aiuto ad adempire il quarto

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voto pp. 35-36 — deve essere raccomandato dal Supe-

riore nel sentimento della sera p. 61.

Anziani — sollecitudine verso di essi 30. Apostolato — trattazione completa 62-76 — annuncio

della Passione 2-11, 18, 22 — adatto per gli anziani 30 — vita comunitaria e apostolato 35 — dimensione apostolica della solitudine 54 — uso dei mezzi di co-municazione sociale 55 — esercizio di penitenza 57 — ispira la formazione 78 — esige competenza 84-85 — si promuovano vocazioni verso il nostro apostolato 87 — esperimenti durante il noviziato 89, 92 — program-ma di iniziazione 85 — adattamenti da approvarsi dal Superiore Generale 85 — i beni temporali per lo svi-luppo dell'apostolato 172. *Cfr. anche Missioni, Mi-nistero, Parola di Dio, Passione di Cristo, Attività pa-storali, Ecumenismo ecc.

Astinenza — norme 59. Quando debba praticarsi p. 37

ss.

Attività apostoliche — vedi in genere Apostolato — per i novizi 92.

Attività pastorali — in regioni cattoliche 70-76.

Autorità Generale — demanda molte decisioni al-l'autorità provinciale 122 — favorisce l'attività mis-sionaria 75 — e il mutuo aiuto tra le province 32 — stabilisce i suffragi 31. *Cfr. anche superiore genera-le, consiglio generale, ecc.

Autorità in genere — regola l'uso dei beni 14 — aiuta nel ricercare la Volontà di Dio 20 — anima la comuni-tà 23 — dipendiamo da essa in forza del voto 24 — di-rige la formazione 83 — proviene da Dio per mezzo della Chiesa 108 — deve seguire lo Spirito 108 — de-cide e comanda 119 — si deve esercitare in spirito di servizio 120 — tutti debbono cooperare con l'autorità

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113 — come si svolge 125 -—suprema nel capitolo generale 126.

Autorità Provinciale — s'intende in primo luogo il capito-lo provinciale 122 — stabilisce le norme per i suffragi dei religiosi defunti 31 — per la cooperazione fra le ca-se 32 — per l'ospitalità 34 — stabilisce norme per il vi-cariato regionale 163 — per il capitolo locale 167 — circa la rinuncia ai beni temporali 15. * Cfr. anche Provincia, Superiore provinciale, governo provinciale, ecc.

B

Battesimo — fondamento della consacrazione religiosa 7. Beatitudini — lo spirito delle — nella vita religiosa 9. Bene comune — è impegno di un buon governo 108. Benefattori — relazioni con i — 36, 171. Comporta-

mento con i benefattori pp. 30, 33, 38, 60; in tempo

di missione p. 52; preghiere e suffragi pp. 61, 78 —

ospitalità in casa di parenti p. 72. Beni immobili — quando è lecito possederli 169.

Beni temporali — trattazione completa 168-177 — di-stacco dai b.t. 10 — comunione dei b.t. 11 — testi-monianza del loro vero valore 13 — dipendenza dal-l'autorità nel loro uso 14. Quali sono permessi e quali proibiti p. 27 — ammini-

strazione e proprietà dei propri beni pp. 27, 28, 30 —

pene contro i trasgressori pp. 30-31.

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C

Capitolo generale — trattazione completa 126-130 — co-stituisce, sopprime e unisce le province 104 — indi-zione straordinaria 137 — gode di potestà collegiale 109 — interpreta il nostro diritto particolare 115. * Cfr. anche le singole voci che hanno relazione con il capitolo generale. Preparazione p. 62 — convocazione e preliminari pp.

63 ss. — chi è privo di voce attiva p. 63 — metotolo-

gia pp. 63-64.

Capitolo locale — sua natura 167 — funge da consiglio ordinario del superiore 109. Cfr. Comunità, Incontri comunitari, ecc. Di quali religiosi sia composto p. 24 — quando deve

essere convocato pp. 16, 24 — numero dei suffragi

per la validità p. 24.

Capitolo Provinciale — trattazione completa 122-123; 148-151 — stabilisce varie norme circa il noviziato 90 — erige il vicariato regionale 104 — stabilisce il modo di eleggere il superiore provinciale 151 — ordinaria-mente elegge i delegati al capitolo generale 159 — stabilisce norme per i superiori locali 165 — compete potestà collegiale 109 — giudica circa la necessità di avere beni stabili 169. * Cfr. anche Autorità provin-ciale, Governo provinciale, Provincia, ecc. Convoca-

zione e metodo pp. 64-65.

Carità fraterna — è testimoniata per mezzo della castità 17 — illumina l'obbedienza 22 — anima la vita comu-nitaria 25 — nella vita quotidiana 28 — è sorretta dal-la preghiera comune 46 — nelle case si formazione 80 — è frutto di un buon governo 120 — è testimoniata con la solidarietà nei beni temporali 176.

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Carità del maestro dei novizi, pp. 15,17,21 — nel ret-

tore della casa pp. 26, 68 — durante le missioni, pp.

51, 53, 55, nella ricreazione, p.58 —nell’inflig-gere

le pene p. 75; deve essere, raccomandata nel senti-

mento della sera p. 61.

Casa religiosa — in senso canonico 103 b) — erezione e soppressione 104 — immediatamente soggette al supe-riore generale 105 — in essa si deve fare il noviziato 92. Norme pp. 10 ss — deve risplendervi la povertà

pp. 31 ss.

Castità — trattazione completa 16-19. Mezzi per conser-

varla pp. 33-34, 52-53 — comportamento nei viaggi

pp. 52, 71-72 — sobrietà p. 34 — confessione delle

donne nel noviziato p. 74 — devozione alla SS. Vergi-

ne p. 34.

Chiesa — ha approvato la Congregazione 2, 8, 99 — partecipiamo alla sua missione 6, 62, 69, 77 — casti-tà, dono fatto alla Chiesa 18 —la più vasta comunità in cui siamo inseriti 33 — comunità orante 38, 45 — per mezzo della sua dottrina ci giunge la Parola di Dio 48 — ci riconciliamo con essa per mezzo del sacra-mento della penitenza 60 — ad essa è affidata la Paro-la di Dio 63 — i nostri religiosi si mettono al suo ser-vizio 68 — ci coinvolge nella sua attività missionaria 75 — la sua autorità proviene da Dio 108 — il supe-riore generale deve prestare attenzione alle sue indica-zioni 142. Chiesa, ampiezza e ornato p. 11 — decoro

e mondezza p. 31 — rispetto da promuovere nelle mis-

sioni p. 48, 72.

Chiesa locale — la nostra sollecitudine per essa 34 — la nostra attività pastorale 73.

Clausura — deve essere regolata dal superiore maggiore 34.

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Collaborazione — principio della vita di obbedienza 22 — clima comunitario 23 — con la provincia 32 — con i secolari 34 — nel ministero apostolico 38 — per me-glio pregare 52 — con gli uomini di buona volontà 69 — nelle missioni 75 — per le vocazioni 79 — fra i giovani e i loro formatori 83 — per un governo effi-ciente 113.

Comunicazione — alimenta la vita comunitaria 27 — nell'ambito dell'istituto 32, 143.

Comunione — vedi Eucarestia. Comunità — relazioni comunitarie 25-36 — norme giu-

ridiche 121, 165-167 — è apostolica 2 — è regolata dalle Costituzioni 4 — riunita dall'amore 8 — sull'e-sempio della Chiesa primitiva 11 — è formata da Dio 17 — si fonda nel dialogo 23 — e nell'orazione 37, 38, 51 — si esamina per mezzo della preghiera 40 — ha come centro l'Eucarestia 43 — è animata dallo spi-rito di penitenza 58 — i pesi comunitari devono essere vissuti in spirito di penitenza 57, 58 — celebra litur-gicamente la penitenza 60 — dimensione comunitaria delle attività apostoliche 67, 76 — è sostenuta dal buon governo 109 — è la prima cellula della Congre-gazione 119 -— relazioni con l'autorità civile 35 — re-lazioni tra comunità, provincia e Congregazione 124-125.

Conferma — del superiore provinciale è dei consultori nell'ufficio 155 — le elezioni del congresso 161, 162 — nei vicariati provinciali 161 — dei superiori locali se si eleggono 165.

Confessione — suoi benefici 60. Dei laici p.43 — dei fe-

deli p. 74 — Confessore dei religiosi pp. 68-69.

Congregazione della Passione — approvata dalla Chiesa 2, 108 — è collegata con tutte le case 32 — riceve continua ispirazione dall'eredità del Fondatore 62 — si

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dilata nelle missioni 75 — forma i giovani nel mede-simo spirito 78 — tutti i religiosi sono responsabili della sua attività 79, 80 — la prima esperienza della Congregazione si fa nel noviziato 89 — il capitolo ge-nerale esamina lo stato della Congregazione 127 — il superiore generale promuove il suo incremento con l'assiduo servizio pastorale 141-142.

Congresso del Vicariato Regionale — norme 161, 163. Congresso della Vice-Provincia — norme 161, 162,

163. Consigli evangelici — la povertà ne facilita la pratica 1

—li viviamo alla luce della Passione 6, 9. *Cfr. Po-vertà, Castità, Obbedienza, Voti, Professione, ecc.

Consiglio generale — ufficio 135, 136, 137 — casi in cui si richiede il consenso o consiglio 73, 92, 104, 105, 107, 109, 115, 116, 138, 141, 146, 148, 149, 157, 158, 166. *Cfr. anche Consultori generali, Go-verno generale, Autorità generale, ecc.

Consiglio locale — vedi capitolo locale. Consiglio Provinciale — suo ufficio 154, 155 — casi in

cui si richiede il suo consenso o consiglio 91, 93, 94, 166, 167 — interpretazione del diritto provinciale 115 — costituzione delle case 104-105 — disposizione per aiutare con i beni altre parti della provincia 176 — a-lienazione dei beni immobili 174. *Vedi anche Con-sultori provinciali, Governo provinciale, Autorità pro-vinciale, ecc.

Consiglio della Vice-provincia — norme 160, 161, 163. Consultori generali — elezione 135, 136, 137 — mem-

bri del capitolo generale 129 — elezione extra-capitolare 139. * Vedi anche consiglio generale. — Come eleggerli p. 63; doti pp. 63-64.

Consultori provinciali — norme che li riguardano 154-155 — membri del capitolo provinciale 149. Vedi

Page 178: COSTITUZIONI DELLA CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE DI …

178

consiglio provinciale. — Loro elezione e autorità pp.

64-65. — doti p. 64.

Consultori nel vicariato regionale — norme 160-162. Contemplazione — del Mistero della Passione 5, 38, 39

— si deve favorire il raccoglimento della comunità 54, 55.

Convenzione — con l'Ordinario della missione 107. Conversione — ha origine dalla contemplazione della

Passione 56 — esige dei segni anche esterni 58 — nel sacramento della riconciliazione 60.

Cooperazione — vedi collaborazione Correzione — mutua in comunità 27. Nelle missioni p.

51 — nel capitolo del venerdì p. 71.

Corresponsabilità — via alla libertà 22 — esigenza legit-tima 119 —- condizione per un buon governo 113 — in economia 175. Vedi anche Responsabilità, Solida-rietà, Comunità, ecc.

Croce — predichiamo la «Parola della Croce» 1, 3 — è la forza di Dio 3 —è annuncio di salvezza al mondo 4, 9 — perfeziona l'unità 26 — partecipiamo con Maria al ministero della Croce 53 — accolta la Croce, seguia-mo Cristo 56 — è centro della nostra vita 64. Vedi anche Passione, Morte, Gesù Cristo, Crocefisso ecc.

Crocifisso — sequela 4 — predichiamo anche che è risor-to dai morti 64 — ci configuriamo a Lui per mezzo della penitenza 65 —- per aumentare in noi e negli al-tri la contemplazione del — 66.

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179

D

Decentramento — compito dei capitoli provinciali 122 tuttavia deve essere conservata l’unità 127.

Decisioni — tutti i religiosi vi concorrono 119 - nell'am-bito della provincia 123 — è del superiore assumerne la responsabilità 23, 122.

Decreti — del capitolo provinciale 149. Defunti —suffragi da adempiersi 31 — Riti da eseguirsi

per i defunti pp. 76-77 — suffragi pp. 76-77.

Delegati — al capitolo generale 130, 159 — al capitolo provinciale 150 — al congresso della viceprovincia 163 — del superiore generale 149, 161, 162.

Diaconato— permanente 94. Dialogo — è compito del superiore 23 — nella vita co-

munitaria 27 -— con Dio 37 —con i giovani in forma-zione 83.

Digiuno — norme 59. Prescrizioni pp. 36, 37 ss. —

quando può essere dispensato, p. 39. — lodi del di-

giuno p. 39.

Direttori — ad essi è affidato il compito della formazione .81.- il direttore spirituale deve eleggersi in tutti i riti-

ri p. 68 — è tenuto al segreto p. 69.

Direzione spirituale —- stima e utilità 61. Dispensa — dal digiuno e dall'astinenza 59 — generale dai rego-lamenti della Congregazione 145 b).

Dolore umano — ci impegniamo ad alleviarlo 3 — aiuta ad elevarci a Dio 5 — la castità ci dispone ad esserne partecipi 18. * Vedi anche Uomini, Poveri, ecc.

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180

E

Ecumenismo — per l'unità dei cristiani 74. Elezioni — nel capitolo generale 131, 132, 133, 135,

136, 137 — la postulazione 158. * Vedi anche il modo di elezione per i singoli uffici.

Esame di coscienza — vicendevole nella comunità 27 — circa l'orazione 40. Per in novizi p. 20 — per tutti pp.

45, 61 — nelle missioni p. 53.

Esercizi spirituali — si debbono fare ogni anno 54 — predicazione di — 70. Prima della vestizione p. 16 —

tutti gli anni p. 46.

Età — per il diaconato permanente 94 — per l'ufficio di superiore maggiore 110. Per il noviziato p. 14 — per

il maestro p. 17 — per i superiori maggiori p. 66.

Eucarestia — trattazione completa 42-44. Adorazione

quotidiana dei novizi p. 20 — devozione dei religiosi

p. 44 — nei viaggi p. 72.

Evangelizzazione — nostra missione 70, 75. Ex Generali — sono membri del capitolo generale 129.

F

Fede — ci aiuta a scoprire il mistero di Dio 8 — è testi-moniata dalla castità 17 — si valutano le cose con la luce superiore 23 — si alimenta con lo studio 84.

Fedeltà — al carisma del Fondatore 79. Fine della Congregazione — 14. Fine della congre-

gazione p. 9 — deve essere inculcato dal maestro e

tenuto presente dai religiosi pp: 18, 43 — mezzi per

conseguirlo pp. 12, 15, 23.

Fonti —-risorse economiche 170. Formazione — trattazione completa 77-96. Fratelli — noviziato comune 91. Varie prescrizioni pp.

24, 42-43, 70. -

Page 181: COSTITUZIONI DELLA CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE DI …

181

G

Generale — vedi Superiore Generale. Genitori — si devono onorare e visitare 36. Gesù Cristo — nostra missione affinché sia conosciuto 3

— esempio di povertà 10, 14 — l'amore per Lui ispira la nostra castità 18, 19 — obbediente fino alla morte 20-21 — ci riconosciamo discepoli nel suo amore 25, 33 —. ci uniamo a Lui nella preghiera 32, 39 — la « lectio divina » aumenta la sua conoscenza 47 — per mezzo de-la meditazione ci impregniamo dei suoi sen-timenti 49 — il fedele discepolo di Cristo 77 — stu-diamo profondamente il suo mistero salvifico 82. * Vedi anche Croce, Crocifisso, Passione, Morte, Sal-vezza, ecc.

Gioia — condividiamo la g. e la speranza dell'umanità 3, 18 — nella vita comunitaria 28 ~ nella celebrazione dell'eucarestia 43 — la conseguiamo per mezzo della Croce 64 —attrae le vocazioni 79.

Governo generale — suo ufficio 126-127. * Vedi anche Superiore generale, Autorità generale, Consiglio ge-nerale, Capitolo generale.

Governo locale — suo ufficio 119-121; 165-167. •"* Vedi anche Comunità, Capitolo locale, Superiore lo-cale, ecc.

Governo provinciale — suo ufficio 122-125; 148-159. * Vedi anche Superiore provinciale, Autorità provincia-le, Capitolo provinciale, Provincia, ecc.

Governo della vice-provincia e del vicariato regionale — trattazione completa 160-164.

Grazia di Dio — ci dona forza e fiducia 2, 19 — ci so-stiene nella povertà 10 — otteniamo grazie per mezzo della B.V. Maria 53. Gloria di Dio — si deve sempre

cercare pp. 9, 12, 47, 56, 79.

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182

I

Incorporazione — all'istituto per mezzo della pro-fessione 101 — trattazione completa 93-96.

Indole — propria della Congregazione 1-2 ss — si deve manifestare ovunque 124.

Infermi — grande cura per loro 29. Sollecitudine per gli

pp. 72, 76 — male incurabile p. 23.

Iniziative—r si debbono concordare con l'obbedienza 21, 119.

Interpretazione — del nostro diritto 115.

L

Lavoro — nostra risorsa economica 11, 170. Lectio Divina — sua utilità 47-48. Libertà — nella scelta del celibato 16 — nell'obbedienza

21-22 — nella formazione 77. Liturgia — rinnova per noi il Mistero della Passione 39

— primaria forma di orazione 41 — non abbraccia tut-to il nostro rapporto con la Parola di Dio 47 — si inte-riorizza con la meditazione 49 -— la penitenza nei. tempi liturgici 59.

Liturgia delle Ore — principi e norme 45-46. :

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183

M

Maestro dei novizi — suo ufficio e norme 81, 92. Ele-

zione pp. 17, 65 — doti ed uffici p. 17.

Maria S.ma — ispiratrice nel vivere i consigli evangelici 8 — modello esemplare ed aiuto per conservare la ca-stità 19 — occupa un posto eminente nella nostra vita di orazione 53. Devozione pp. 34, 44 — nelle missioni

p. 48.

Meditazione — per suo mezzo rispondiamo all'esor-tazione di fare nostra la mentalità di Cristo 49 — è ne-cessario completamento della preghiera comunitaria 49 — l'assidua m. della Passione è mezzo efficacissi-mo 50 — dedichiamo ogni giorno periodi prolungati alla m. 51.

Membri — del capitolo generale 129 — del sinodo 147 — del capitolo provinciale 149 c) — del congresso della vice-provincia e del vicariato regionale 163 a).

Mezzi di comunicazione sociale — nelle nostre comunità -55.

Ministeri apostolici — servizio apostolico 67-68, 84. Ministero della Parola — lo teniamo nella più alta stima

63. * Vedi anche Predicazione,Passione, Attività pa-storale, ecc.

Missione della Congregazione — affidata dalla Chiesa 2 — ad essa ci dedichiamo totalmente 11 — : si comple-ta nella vita comunitaria 27, 75-76 — l'annuncio. del-la Passione 64 — la esplichiamo in molti modi 69 — si deve tener presente nella formazione 78, 80 — accet-tazione dei territori di missione 107.

Mondo — desideriamo che in esso ci sia il fermento della salvezza 6 — testimonianza di povertà per il mondo 13 — per mezzo dell'apostolato indirizziamo il mondo a Cristo 62 — la nostra missione evangelica verso il mondo 80 .

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184

Morte di Cristo — simili nella m. per conseguire la glo-ria 3 — è il vertice della sua obbedienza 20 — la pro-clamiamo nell'Eucarestia 43 — in essa moriamo al peccato 64. * Vedi anche Gesù Cristo, Passione, Cro-ce, ecc.

Mortificazione — nella castità 19. *Vedi anche Pe-nitenza. Nella vita passionista pp. 18, 26, 33-34, 37

ss.

Mistero pasquale — centro della nostra vita 65.

N

Noviziato — trattazione completa 87-92. Casa di novizia-

to e durata p. 22.

O

Obbedienza — trattazione completa 20-24. *Vedi anche Superiore, Governo, Comunità, ecc. E' la pietra an-

golare della perfezione pp. 25ss — a chi si deve obbe-

dire pp, 26, 63, 67, 68, 76.

Orario — si deve adattare alle esigenze del luogo 35. Tabella oraria pp. 39 ss., 45, 59.

Orazione — trattazione completa 37-61 — nella pri-mitiva ispirazione della Congregazione 1 — esigenza della vocazione 4 — nella contemplazione della Pas-sione 5 — nella formazione 84. *Vedi anche Medita-zione, Liturgia, ecc. Opera principale dei religiosi e

vari momenti di o. pp. 10, 40ss, 43 — nelle missioni

pp. 48, 49, 57.

Orazione mentale — trattazione completa 45-53. Non si

deve mai lasciare p. 41, che cosa e in che modo si

debba meditare p. 43.

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185

Ordinazioni — ammissione 93. Orientamento — delle vocazioni 79, 87 — centri di o-

rientamento apostolico 76.

P

Paolo della Croce (S) — sua primitiva ispirazione 1 — viviamo fedeli al suo carisma 2, 79 — specialmente nella povertà 14 — nello spirito di orazione 37 — nel-la penitenza 58 — nel suo stesso spirito 86.

Papa — Gli dobbiamo obbedire in forza del voto 24. * Vedi anche S. Sede. Obbedienza al Sommo Pontefice

p. 26.

Parola di Dio — alimenta la vita di orazione 41 — nel-l'Eucarestia 42 — « lectio divina » 47 —- la Vergine Maria ci insegna ad ascoltare e custodire la parola di Dio 53 — nostro ministero 63. * Vedi anche Ministe-ro della Parola, Sacra Scrittura, Liturgia, ecc. .'.

Parrocchie — accettazione p. 73, Vietate p. 74.

Passione di Cristo - titolo della Congregazione 99 — o-pera del divino amore 1 — predichiamo il vangelo del-la Passione 2 — continua in questo mondo 3 — nostro impegno e voto speciale 5-6 — in noi rivive per mez-zo dei consigli evangelici 9 — alimenta lo spirito peni-tenziale 56 oggetto del nostro apostolato 62 — come si deve vivere e predicare 64, 65, 66 — nel piano della formazione 86. * Vedi anche Croce, Morte, Gesù Cri-sto, ecc. Devozione efficacissima da promuoversi nelle

missioni pp. 9-10, 34 ss. 72, 73.

Pazienza — esercizio di penitenza 57. Necessaria ai reli-

giosi e ai missionari

Penitenza — nella primitiva ispirazione 1 — trattazione completa 56-59. Penitenze varie pp. 36, 37, 40, 74.

Page 186: COSTITUZIONI DELLA CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE DI …

186

Perfezione — i religiosi vi aspirano per giungere alla pienezza della vita cristiana 7. Obbligo dì tendervi p.

9 — mezzi pp. 43, 67, 78, 79.

Persona — si deve avere in grande considerazione nella comunità 26 — nell'apostolato 68 — nel buon governo 108, 120. *Vedi anche Responsabilità, Corresponsabi-lità, Comunità, ecc.

Pluralismo — come si deve intendere nella provincia e nella Congregazione 22, 121, 127/* Vedi anche De-centramento, Governo generale, Governo provinciale.

Postulato — come si deve organizzare 88. Prima di en-

trare in Congregazione pp. 12,14.

Postulatore generale — sua designazione 138. Poveri — « Poveri di Gesù » 1 — la nostra predilezione

per i poveri 3, 10, 13, 14—si deve esprimere la nostra sollecitudine per i p. con la penitenza 57. *Vedi anche Povertà, Uomini, Mondo ecc. Si deve dare a loro il di

più pp. 30-31.

Povertà — nella primitiva ispirazione 1 — trattazione completa 10-15 — si deve esprimere nel-l'amministrazione locale 168. * Vedi anche Poveri, Beni temporali, Amministrazione, ecc. Suo pregio p.

27 — mezzo di perfezione pp. 30ss.

Predicazione — annuncia il Vangelo della salvezza 63 — e la Passione di Cristo 65 — si deve rinnovare la for-ma tradizionale 70. * Vedi anche Ministero, Apostola-to, Attività pastorali, ecc.

Preparazione — alla celebrazione della Messa 44. * Ve-di anche Eucarestia.

Presenza Eucaristica — valorizzazione della —- 44. Preside — al capitolo generale 129 — al sinodo 147. —

al capitolo provinciale 155, ,157 — al congresso della vice-provincia 161 -— al congresso del vicariato re-gionale 162.

Page 187: COSTITUZIONI DELLA CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE DI …

187

Procuratore generale — norme 129, 138, 139. Sulla

partecipazione al capitolo e sua elezione pp. 63ss.

Professione religiosa — aggrega alla Congregazione 101 — norme 93, 95, 96. Modo di fare la professione e

condizioni pp. 23-24.

Programma di formazione — in genere 85 — per il no-viziato 90 .

Programmazione — da parte del capitolo provinciale 123 — dal capitolo generale 126 e) — dal superiore provinciale 123 — per l'apostolato in provincia 76.

Provincia — si ammette il pluralismo 32 — deve interes-sarsi alle missioni 75 — organizza l'apostolato 76 — ha responsabilità delle missioni 107 — deve avere un programma di formazione 85 — chi deve consultare nei vari gradi di aggregazione dei candidati 93 — go-verno provinciale 121, 122, 125 — comunicazione con le altre province 133 — con il superiore generale 131 '-— il significato di autorità provinciale 148 — formula norme per il vicariato regionale 160 — deve promuovere la corresponsabilità economica 175 — gode del diritto di possedere beni temporali 169 — può disporre dei beni per aiutare altre parti della pro-vincia o della Congregazione 176 — deve sostenere economicamente l'amministrazione generale 177.

Provinciale — vedi superiore provinciale.

Page 188: COSTITUZIONI DELLA CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE DI …

188

R

Regno di Dio — lavoriamo per la sua venuta 2 — lo edi-fichiamo per mezzo della Passione di Cristo 5 — lo testimoniamo con i consigli evangelici? — è il fine del nostro apostolato 62 —lo edifichiamo nelle missioni 75 .

Regola — approvata dalla Chiesa .2. Obbligo, vene-

razione, lettura pp. 78-79.

Regolamenti generali — dispensa 145 — da quali . nor-me 116 — facoltà di interpretarli 115 — norme 130, 135, 140.

Regolamenti provinciali — la fondazione o la sop-pressione del vicariato provinciale sono riservate ad un determinato organismo 104 — definiscono la dura-ta dei voti temporanei 95.

Ricreazione — come deve essere organizzata 28. Comu-

ne a tutti i religiosi, durata, come comportarsi pp. 58-

59.

Ringraziamento — nell'Eucarestia 42-44, 45. Rinunzia — è esigita dalla castità 19 — dei beni patri-

moniali 14, 15. Riservatezza — per quanto riguarda la clausura 34. Ritiro, vedi esercizi spirituali.

S

Sacerdoti — noviziato comune 91. Sacerdozio -— di Cristo 45. Sacramenti — culmine della comunità cristiana 63. Sacrificio — nostro e di Cristo nell'Eucarestia 42. Sacra Scrittura — « lectio » 47 — studio 78.

Page 189: COSTITUZIONI DELLA CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE DI …

189

Santa Sede — affida a noi le missioni 107 — facoltà di interpretare le Costituzioni 115. *Vedi anche Papa, Chiesa, ecc.

Segni dei tempi — si devono assecondare le indicazioni 20 — il capitolo generale deve prestare attenzione ai s.t. 127.

Segno della passione — è parte del nostro abito 102. Come deve essere il s.p. p. 13 — quando si consegna

p. 22.

Segretario — generale 129, 138 — generale delle mis-sioni 129, 138.

Seminari minori — per aiutare i candidati ad as-secondare la vocazione 87.

Servizio — la povertà ci dispone al s. 10 — lo stesso la castità 18 — e l'obbedienza 21 —- autorità e servizio 108, 120,

Silenzio — nella comunità 28 — per l'orazione 37. Dove

e quando si deve praticare il silenzio pp. 57, 60.

Solidarietà — nel compiere la nostra missione 21 — che cosa è 121 -~ promossa dal capitolo generale 127 d). *Vedi anche Collaborazione, Corresponsabilità, ecc.

Solitudine — nella primitiva ispirazione 1 — valore 54. Dei ritiri pp. 10-11 — di ritorno dalle missioni pp.

57, 73.

Spese — vedi beni temporali. Spirito passionista — nella formazione 81, 89 — si deve

approfondire lo studio della spiritualità della Congre-gazione 86.

Spirito Santo — ha ispirato il Fondatore 2 — ci interpel-la 8 — si manifesta nei confratelli 26 — per suo mez-zo ci uniamo a Cristo 39 — opera per mezzo dell'Eu-carestia 42 — ci unisce in comunità 43,120— il go-verno deve prestargli attenzione 108, 124, 127.

Page 190: COSTITUZIONI DELLA CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE DI …

190

Storia della Congregazione — nel periodo di formazione 81.

Studio — della Passione 6 — assiduo 84 — norme 85, 86. Tempo assegnato, adesione alla dottrina tomistica

pp. 45 ss.

Suffragi — stabiliti dall'autorità generale e provinciale 31.

Superiore generale — trattazione completa 131-143 con-cede il permesso ai religiosi per la rinunzia totale ai propri beni 15 — ci obblighiamo in forza del voto ad obbedirgli 24— accetta le missioni 107 — è necessaria la sua approvazione per accettare parrocchie 73 — ap-prova il programma di formazione 85 — gestisce il governo generale 127 e) — è coadiuvato dal sinodo 144 — ha bisogno dèi consenso del sinodo 145 — convoca il sinodo 146 — presiede al sinodo 147 — a-gisce di propria autorità 109 — ha il titolo di superiore maggiore 110 — fa richiesta del rescritto temporaneo 114 — può dispensare i singoli religiosi 116 — è membro ex ufficio del capitolo generale 129 — con-corda la celebrazione del capitolo provinciale 149 — conferma il superiore provinciale eletto secondo le modalità stabilite dal capitolo provinciale 150 — rice-ve le relazioni delle visite canoniche dei provinciali 152 — conferma in ufficio il superiore provinciale e i consultori 155 — può riservare a sé le elezioni e le nomine della provincia 158 — il congresso della vice-provincia è convocato con il suo consenso 161 —- il congresso del vicariato regionale è convocato con il suo consenso 162 — presiede al congresso e conferma le elezioni 161-162 — nel congresso ha diritto di voto ex officio 162 — nel vicariato provinciale, se è pre-sente, presiede il congresso 162 — approva le norme della vice-provincia 163 — può rimuovere il superiore locale dal suo ufficio 166 — definisce i limiti del su-

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191

periore provinciale nell'alienazione dei beni temporali 174 — può disporre dei beni comuni 176. Elezione e

doveri del preposito generale pp. 62ss.

Superiore locale — norme 27, 103 d), 119, 120, 165-167 — gode di giurisdizione 24 — suoi uffici 23. * Vedi anche Obbedienza, Comunità, ecc. Sua elezione

pp. 65, 66 — governo del rettore pp. 66ss.

Superiore maggiore — chi sono i s.m. 110 — definisce i limiti della casa religiosa soggetti alla legge della clau-sura 34.

Superiore provinciale — trattazione completa 148-159, 163-164, 165-166 — ha il titolo di superiore maggiore 110 — ha la facoltà di interpretare la legislazione della provincia 115 — deve dirigere ed animare le comunità 124 — è animato da sollecitudine per i religiosi della provincia 125 — può disporre dei beni delle case 176. Elezione e doveri del preposito provinciale pp. 65ss.

Superiore del vicariato regionale — ha il titolo di supe-riore maggiore 110 — norme 160, 162-163.

Superire della vice-provincia —ha il titolo di superiore maggiore 110 — norme 160, 161, 163.

T

Talenti — si devono coltivare nella comunità 68, 69. Titolo — della Congregazione 99. Tonaca — vedi abito religioso.

Page 192: COSTITUZIONI DELLA CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE DI …

192

U

Uffici provinciali — sono determinati dal capitolo pro-vinciale 156.

Uguaglianza — tra i religiosi 26, 108. Umanità — partecipiamo alle gioie e alle ansie dell'u. 3

— ci uniamo ad essa, in Cristo 33 — partecipiamo agli eventi del mondo nella preghiera 39 — predichiamo il Vangelo all'u. 63, 65-66. * Vedi anche Uomini, Mondo, ecc.

Unione con Dio — nella primitiva ispirazione 1 — nel-l'orazione 39 — fine a cui tendiamo per condurvi an-che gli altri 65. * Vedi anche Contemplazione, ecc. Unione di carità con Dio p. 10.

Uomini — desideriamo condurli a Cristo 3 — siamo sol-leciti alle loro necessità 4 — annunciamo a loro il mi-stero della Croce 5 — apriamo i loro animi alla spe-ranza 8 — li serviamo con spirito evangelico 18, 63 — nell'Eucarestia presentiamo gli u. a Dio 42 — la Pas-sione di Cristo continua nella loro vita 65. * Vedi an-che Umanità, Solidarietà, Apostolato, Mondo, ecc.

V

Vangelo — il nostro annuncio della salvezza 1, 2, 35 — norma della nostra vita 4, 40, 82 — ispira la nostra povertà 10 — siamo dediti al suo servizio 18 — illu-mina la nostra obbedienza 22 — ci convertiamo al v. 60.

Venerdì— digiuno e astinenza 59. Digiuno p. 36 — capi-

tolo p. 70 — modificazioni p. 74.

Vicariato regionale — norme 103, 160, 162-163. Vicario regionale — norme 160-162. Vice-provincia — norme 93, 95.

Page 193: COSTITUZIONI DELLA CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE DI …

193

Visita — del superiore generale 141 — del provinciale 152 — ai parenti 36. Norme per le visite p. 72.

Vocazione — i fondamenti della nostra vocazione 14 — si fonda sul battesimo 7 — al celibato 16 — per v. ci dedichiamo alla sequela di Cristo Crocifisso 65 — perseveranza nella vocazione 80 — discernimento sul-la vocazione 82 —si deve assecondare generosamente 83 — ed esplorare le sue esigenze 82 — direzione del-la vocazione 79, 87. Deve essere esplorata dai supe-

riori p. 12.

Voce — attiva in Congregazione 101, 150 — passiva 101, 150.

Voti religiosi — princìpi e norme 14, 19, 24, 101 — perpetui 93, 95, 150 — voti temporali 93, 95. *Vedi anche Professione, Formazione, ecc. Del modo di e-

mettere i v. p. 24 — osservanza dei voti pp. 25 ss.

Voto particolare — nostra consacrazione alla Passione di Cristo 6 — particolare studio della passione di Cristo 86. *Vedi Passione, Croce, Morte di Cristo, ecc.

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I N D I C E

Decreto .....................................................3 Spiegazione delle sigle ...................................5

Regole e Costituzioni 1775

Capo I Del fine della Congregazione................. 9 Capo II Dove dovranno fondarsi i ritiri............... 10 Capo III Come debba essere la chiesa e casa di

ritiro............................................... 11 Capo IV Di ciò che dovrà osservarsi prima di

entrare in Congregazione...................... 12 Capo V Del vestimento dei religiosi................... 12 Capo VI Di ciò che dovrà osservarsi prima di

ricevere i novizi................................. 14 Capo VII Del modo di vestire i religiosi della

Congregazione .................................. 16 Capo VIII Dell'elezione e dell'ufficio del maestro

dei novizi......................................... 17 Capo IX Della probazione dei novizi................... 22 Capo X Di chi dovrà ammettersi alla professio-

ne dei voti semplici............................. 23 Capo XI Del modo di fare la professione dei vo-

ti semplici ........................................ 24 Capo XII Dell'osservanza dei voti, e prima del-

l'ubbidienza...................................... 25 Capo XIII Della povertà .................................... 27 Capo XIV Della povertà che dovrà osservarsi nel-

le chiese e case della Congregazione........ 31 Capo XV Della castità...................................... 33

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Capo XVI Del voto di promuovere presso i cri-stiani la devozione e grata memoria al-la Passione e Morte di Nostro Signore Gesù Cristo .......................................34

Capo XVII Del digiuno da osservarsi in questa Congregazione ...................................36

Capo XVIII Del modo di osservare il digiuno in Congregazione..... ..............................37

Capo XIX Degli altri esercizi spirituali della Con-gregazione ........................................39

Capo XX Di ciò che debba farsi dai fratelli laici.......42 Capo XXI Dell'orazione.....................................43 Capo XXII Dello studio.......................................45 Capo XXIII Del modo di predicare, e dei prin-

cipali doveri dei Missionari.................47 Capo XXIV Del modo da tenersi nel fare le Mis-

sioni.............................................49 § I Di ciò che dovranno fare i

missionari prima di uscire dal Ritiro....................................50

§ II Dell'elezione dei ministri e di-stribuzione delle principali a-zioni della missione ..................51

§ III Del cibo da prendersi in casa dei benefattori .........................52

§ IV In qual misura debbano tratta-re fra di loro...........................53

§ V Avvisi da assolutamente os-servarsi .................................54

§ VI Di ciò che dovranno fare ri-tornati al Ritiro........................56

Capo XXV Del silenzio ....................................57 Capo XXVI Della ricreazione..............................58 Capo XXVII Di ciò che si deve fare in refettorio .......60 Capo XXVIII Della distribuzione degli impieghi da

farsi dal Superiore ogni sera................60 Capo XXIX Del riposo della notte ........................61 Capo XXX Dell'elezione dei Superiori della

Congregazione ................................62

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Capo XXXI Dei superiori delle case particolari e loro governo .................................. 66

Capo XXXII Del capitolo da farsi ogni venerdì ........ 70 Capo XXXIII Del modo di andare in viaggio e del

non intrigarsi i religiosi nelle cose dei secolari .................................... 71

Capo XXXIV Regolamento o sia metodo per gli esercizi spirituali da farsi nel luogo o città vicina al ritiro .......................... 73

Capo XXXV Delle penitenze della Congregazione..... 74 Capo XXXVI Delle penitenze da imporsi ai tra-

sgressori delle regole e costituzioni ...... 75 Capo XXXVII Dei religiosi infermi....................... 76 Capo XXXVIII Ciò che dovrà compiersi nella mor-

te dei religiosi; dei sacrifici ed ora-zioni da farsi sì per i medesimi che per i benefattori defunti della Con-gregazione................................... 77

Breve di Pio VI ............................................... 80

Costituzioni della Congregazione della Passione

1º I Fondamenti della nostra vita La vocazione passionista ................................ 86 La nostra consacrazione alla Passione di Gesù...... 88 I consigli evangelici ...................................... 89 La povertà ................................................. 91 La castità ................................................... 94 L'obbedienza .............................................. 95

2° La vita comunitaria La vita comunitaria....................................... 100

3° La comunità in preghiera Princìpi generali .......................................... 106 L'Eucarestia ............................................... 108 La liturgia delle ore ..................................... 109 La « lectio divina» e la lettura spirituale ............. 110

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L'orazione mentale........................................111 La solitudine ...............................................113 La penitenza................................................114 Il sacramento della riconciliazione .....................115 La direzione spirituale....................................116

4° La comunità apostolica La comunità apostolica...................................118 La Passione di Cristo nella nostra attività apo-

stolica...................................................119 La dimensione comunitaria del nostro aposto-

lato ......................................................121 I campi della nostra attività apostolica.................122

5° La formazione alla nostra vita La formazione in generale...............................128 La formazione nel pre-noviziato e nel noviziato.....132 L'ammissione alla Congregazione e agli ordini .....134 L'uscita e la dimissione dei religiosi...................136

6° La costituzione della Congregazione La costituzione della Congregazione ..................138

7° Il governo della Congregazione La funzione dell'autorità .................................144 La comunità locale ........................................147 La provincia................................................149 II capitolo generale........................................151 Il superiore generale e il suo consiglio ................153 Il sinodo generale .........................................156 Il governo provinciale ....................................158 Le vice-province e i vicariati regionali ................ 161 La comunità locale ........................................163

8° I beni temporali I beni temporali............................................166 Conclusione ................................................169

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