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 DIRITTO CIVILE I Manuale di diritto ereditario e delle donazioni di Bonilini Capitolo 1 : IL FENOMENO SUCCESSORIO Il diritto delle successioni indica le norme che disciplinano i rapporti che si estinguono con la morte della persona fisica che ne è titolare e ne assicurano la continuità.  Tale fenomeno è regolato dal Codice civile il cui secondo Libro è “delle successioni” cui si coordinano norme che regolano altri istituti. Il diritto ereditario presuppone l’esistenza di norme sociali che vanno riconosciute e disciplinate; poiché è inevitabile morire, la successione mortis causa provvede alla sistemazione delle posizioni giuridiche che non si estinguono con la morte del soggetto. Stabilisce così i criteri per la designazione dei successibili, affinché ce ne sia almeno uno che raccolga quei rapporti in capo a sé. L’esistenza di rapporti giudici in capo al dante causa continuano a sussistere pur mutando il titolare, subentra al posto dell’autore, l’avente causa. La successione non estingue ma modifica il lato soggettivo di un rapporto mantenendo invariati gli elementi oggettivi. Alcuni diritti sono intrasferibili o perché trovano fonte nella legge (diritti personalissimi) o per volontà dell’uomo (divieto di alienazione – limite non divieto). In altri casi si ha limite alla trasferibilità, né è un esempio il diritto/obbligo di prelazione. La successione è un modo di acquisto derivativo e può essere: a. Inter vi vos / mor ti s causa b. Uni ver sale / a tito lo pa rti col are Un esempio di titolo particolare è la compravendita, donazione, legato un soggetto sottentra ad un altro in un dato diritto o rapporto; quella universale non può che avvenire per mortis causa con il passaggio dei rapporti patrimoniali nella globalità. Pertanto la successione inter vivos è a titolo particolare, quella mortis causa può essere universale o particolare. Ereditando è il de cuius, può essere anche testatore nel caso di testamento, mentre colui che riceve è erede o successore mentre se acquista un determinato diritto assume la qualità di legatario. Il patrimonio comprende diritti e debiti, è l’insieme dei rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica e di carattere non strettamente personale (es. l’usufrutto non rientra nel patrimonio), vi sono carte e documenti che, pur non essendo di valore pecuniario, rientrano nella successione. La successione a titolo particolare da luogo al l egato e ha come trasmissione un singolo o determinati diritti; non ogni chiamata a legatario da luogo a successione ne è un es. l’obbligo al successore di stipulare un contratto con un soggetto (il legatario) un contratto. In questa ipotesi si ha sì legato ma non successione perché acquista un diritto ex novo e non un diritto del testatore. Eredità indica i rapporti (proprietà,possesso ,crediti,debiti,posizioni contrattuali) che passano ad altri soggetti per successione mortis causa poiché sono trasmissibili. Vi sono due correnti di pensiero diverse riguardo l’eredità come universalità di diritto: c’è chi sostiene che sia un complesso di rapporti giuridici unificati dalla legge ed altri che negano questa unitarietà ma è una somma di rapporti annodati solo sul piano soggettivi. In ogni caso eredità è l’oggetto della successione e i due termini non vanno confusi. Erede è chi acquista l’eredità nell’interezza o in una quota, togliendo dalla globalità i diritti attribuiti mediante legato e le posizioni intrasmissibili. Qualora vi siano più successori universali essi saranno coeredi ed ognuno succederà pro quota in case a frazione. L’erede entra nella titolarità retroattivamente (art. 459 c.c.) per aver continuità nei rapporti giuridici successori; tra l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità vi è l a vacanza della stessa che va gestita perché rappresenta una garanzia per i creditori. Per la successione si richiedono 3 presupposti: 1. morte di una persona 2. patrimonio della stessa 3.soggetto che lo racco lga e occupi la posizione del defunto a partire dalla sua morte . 1

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DIRITTO CIVILE I

Manuale di diritto ereditario e delle donazioni di Bonilini

Capitolo 1 : IL FENOMENO SUCCESSORIO

Il diritto delle successioni indica le norme che disciplinano i rapporti che si estinguono con lamorte della persona fisica che ne è titolare e ne assicurano la continuità. Tale fenomeno è regolato dal Codice civile il cui secondo Libro è “delle successioni” cui sicoordinano norme che regolano altri istituti. Il diritto ereditario presuppone l’esistenza di normesociali che vanno riconosciute e disciplinate; poiché è inevitabile morire, la successione mortiscausa provvede alla sistemazione delle posizioni giuridiche che non si estinguono con la morte

del soggetto.Stabilisce così i criteri per la designazione dei successibili, affinché ce ne sia almeno uno cheraccolga quei rapporti in capo a sé.L’esistenza di rapporti giudici in capo al dante causa continuano a sussistere pur mutando iltitolare, subentra al posto dell’autore, l’avente causa. La successione non estingue ma modificail lato soggettivo di un rapporto mantenendo invariati gli elementi oggettivi. Alcuni diritti sonointrasferibili o perché trovano fonte nella legge (diritti personalissimi) o per volontà dell’uomo(divieto di alienazione – limite non divieto). In altri casi si ha limite alla trasferibilità, né è unesempio il diritto/obbligo di prelazione.La successione è un modo di acquisto derivativo e può essere:

a. Inter vivos / mortis causab. Universale / a titolo particolare

Un esempio di titolo particolare è la compravendita, donazione, legato un soggetto sottentra adun altro in un dato diritto o rapporto; quella universale non può che avvenire per mortis causacon il passaggio dei rapporti patrimoniali nella globalità. Pertanto la successione inter vivos è atitolo particolare, quella mortis causa può essere universale o particolare.Ereditando è il de cuius, può essere anche testatore nel caso di testamento, mentre colui chericeve è erede o successore mentre se acquista un determinato diritto assume la qualità dilegatario.Il patrimonio comprende diritti e debiti, è l’insieme dei rapporti giuridici suscettibili divalutazione economica e di carattere non strettamente personale (es. l’usufrutto non rientranel patrimonio), vi sono carte e documenti che, pur non essendo di valore pecuniario, rientranonella successione.La successione a titolo particolare da luogo al legato e ha come trasmissione un singolo odeterminati diritti; non ogni chiamata a legatario da luogo a successione ne è un es. l’obbligo al

successore di stipulare un contratto con un soggetto (il legatario) un contratto. In questaipotesi si ha sì legato ma non successione perché acquista un diritto ex novo e non un dirittodel testatore.Eredità indica i rapporti (proprietà,possesso,crediti,debiti,posizioni contrattuali) che passano adaltri soggetti per successione mortis causa poiché sono trasmissibili.Vi sono due correnti di pensiero diverse riguardo l’eredità come universalità di diritto: c’è chisostiene che sia un complesso di rapporti giuridici unificati dalla legge ed altri che neganoquesta unitarietà ma è una somma di rapporti annodati solo sul piano soggettivi. In ogni casoeredità è l’oggetto della successione e i due termini non vanno confusi.Erede è chi acquista l’eredità nell’interezza o in una quota, togliendo dalla globalità i dirittiattribuiti mediante legato e le posizioni intrasmissibili. Qualora vi siano più successori universaliessi saranno coeredi ed ognuno succederà pro quota in case a frazione. L’erede entra nellatitolarità retroattivamente (art. 459 c.c.) per aver continuità nei rapporti giuridici successori; tra

l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità vi è la vacanza della stessa che vagestita perché rappresenta una garanzia per i creditori. Per la successione si richiedono 3presupposti: 1. morte di una persona 2. patrimonio della stessa 3.soggetto che lo raccolga eoccupi la posizione del defunto a partire dalla sua morte .

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Art. 588 c.c. qualunque sia l’espressione usata dal testatore:

- Titolo universale: hanno ad oggetto un’universalità o quota, è titolo idoneo a faracquistare anche diritti che il defunto ignorava o che sono sorti dopo il testamento.Succede in universum ius

- Titolo particolare: attribuzione di diritti specificamente individuati potendo in ognimodo essere una parte cospicua . Es. proprietà di un bene, usufrutto dello stesso.

Il testatore può assegnare dati beni che vanno intesi come quota del patrimonio; è il caso diuna disposizione a titolo universale definita institutio ex re certa dove non si determina laquota ma essa emerge dal valore dei singoli beni in rapporto con l’intero patrimonio ed èchiara la volontà di assegnare una quota.” Il testatore, avuta presente l’universalità del suo patrimonio, ha assegnato ai successibili, singoli beni, intendendoli come quota del tutto, il checomporta che si avvia vera istituzione d’erede”.Es. bene A 1400, bene B+C 700. Al figlio Tizio designa il bene A, a Caio B e C. Totale patrimonio2100; Tizio riceve 2/3 e Caio 1/3.Il de cuius può disporre di tutti i beni a titolo di legato e il successore assumerà la veste diliquidatore. Può accadere che lo stesso soggetto venga chiamato sia a titolo particole sia atitolo universale.Solitamente la successione per legge è sempre a titolo universale attribuendo il patrimonio in

quote a più categorie concorrenti. Esiste l’ipotesi di legatum ex lege come l’assegno vitalizioche spetta al coniuge separato con addebito della stessa.La designazione dell’erede può essere pertanto o disposta dalla legge (successione necessariae legittima) o dal decuius tramite testamento.Per i romani parte fondamentale del testamento era l’attribuzione formale del titolo di erede,ora non è più necessario, la designazione può anche non contenere espressioni come “lascio imiei beni a “.Come già detto l’erede può attribuire la proprietà di un dato bene con l’intenzione diassegnarlo come quota cioè heres ex re certa. Le espressioni talvolta inadeguate richiedonol’interpretazione della volontà e il criterio sovrano art. 588 è la volontà reale del testatore (es.definire erede coloui al quale lascia un bene ma che non rientra nell’intenzione di assegnargliuna quota).La differenza tra erede e legato poggia sulle funzionalità: con erede si ricerca qualcuno che

provveda ai rapporti che non si estinguono, con legatario si mira ad attribuire un vantaggio coneffetto post mortem.Vanno distinte le due posizioni. L’erede ha l’obbligo giuridico di soddisfare i debiti e pesiereditaria e conitnua il possesso del de cuius dal momento dell’appertura ed ha un significatopatrimoniale (infatti può non aver vincolo famigliare e i per gli interessi non patrimonialipossono agire solo i legittimari). Ora assume solo la posizione giuridica economia del defunto enon più la sua personalità giuridica.Il legatorio, invece, non ha obblighi giuridici, deve chiedere all’erede il possesso del benelegatogli.La qualità di erede è indelebile e intrasmissibile, anche con l’alienazione dell’eredità la suaqualità non muta. Art. 1542-3 disciplinano la vendita dell’eredità prescrivendo, pena nullità, laforma scritta anche in assenza di beni mobili. Deve prestare gli atti necessari per rendereefficace di fronte a terzi la trasmissione dei diritti. L’acquirente,ove non vi sia patto contrario, è

obbligato in solido con il venditore –erede, a pagare i debiti ereditari art. 1546. Per la validitàdell’acquisto si richiede accettazione dell’eredità e assunzione della qualità in capo al venditoree vale come prova verso i terzi, l’onere è assoluto di mostrando il titolo (testamentario olegittimo).La successione mortis causa è il subingresso dell’erede nell’eredità pur estinguendosi alcunidiritti patrimoniali non trasmissibili; il testatore può altresì inserire disposizioni nonpatrimoniali.L’ordinamento favorisce la continuazione di diritti reale e rapporti obbligatori al fine diassiurare la continuazione della persona del defunto. Tra i diritti che si estinguono con la morte vi sono diritti di carattere non patrimoniali eintrasmissibili* quali l’usufrutto legale spettante ai genitori sui beni dei figli minori, che siestingue (si concentrano, se c’è, sul genitore supertite se passa a nuove nozze, solo per lespese di mantenimento,istruzione, educazione), l’uso e l’abitazione. Alcuni non patrimonialipossono soppravvivere: coniuge, figli e altri soggetti possono far valere il diritto moraled’autore, la paternità dell’opera, di opporsi alla modifica della stessa se pregiudica l’onore e lareputazione. Ai successori si trasmettono i diritti d’utilizzazione economica dell’opera. Gli

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stretti congiunti possono porre l’azione di disconoscimento della paternità, impugnazione delriconoscimento del figlio naturale per violenza, o interdizione. I prossimi congiunti possonoporre querela per offesa alla memoria, i famigliari possono chiedere il risarcimento del dannopatrimoniale e non in caso di uccisione del soggetto i quali agiscono iure proprio e non iurehereditario.Si trasmettono le obbligazioni e i debiti ma non le prestazioni di fare perché personali (opera

artistica).Non possono però chieder il danno patrimoniale per un danno subito dal de cuius perchépersonale (intrasmissibile*).Carte, documenti,ritratti e ricordi pur non rientrando nell’eredità vengono attribuite ailegittimari.Si estinguono perchè intrasmissibili* : revoca dell’atto costitutivo di una fondazione, la qualitàdi associato.Si estingue l’obbligo alimentare con la morte dal lato attivo o passivo, diviene obbligato ilsuccessivo gerarchicamente ma non perché erede, egli diviene a titolo originario; gli obblighifamigliari.Sepolcro è il luogo ove si depone il cadavere o le ceneri. Vi si distinguono 2 diritti: a. di essereseppellito (ius sepulchri) o di seppellire altri (ius inferendi in sepulchrum), b. diritto deicongiunti di accedere al luogo e assicurare il decoro, la conservazione delle indicazioni

funerarie. Se è un sepolcro famigliare spetta a coloro che hanno vingolo di sangue, di adozioneo coniugio con il fondatore. Tale è regolato dal diritto amministrativo, diverso è il sepoltroereditario, disposto dal diritto privato dalle norme su successione. E’ il diritto di costruzionedella tomba o cappella ed è un diritto reale.Le servitù passano con i fondi su cui gravanto e possono sorgere con il testamento comeoggetto di legato così come può accadere per uso, usufrutto e abitazione.Il possesso invece continua con l’erede ai fini dell’usucapione, subentra in posizioni contrattualicome il conduttore di immobili urbani, può chiedere l’annullamento di negozi conclusi daminore, emancipato,interdetto, incapace naturale, convenzione tra tutore e minore divenutomaggiorenne ma prima dell’approvazione del conto e gli atti effettuati dall’amministratore disostegno.I successori subentrano nelle posizioni debitoria, art 752 i coeredi sono tenuti in base allaquota, passano le posizioni correlate al diritto di riscatto, regolamento della contitolarità. Art1329 per la proposta irrevocabile. Si estinguono in fine il debito d’imposta (non per le ratematurate) e la pena pecuniaria (la morte del reo estingue la pena).Per quanto riguarda i contratti, essi non si estinguono es. il mutuo o la vendita che devonoproseguire con il successore; nel caso di locazione e affitto vi può essere il giustificato recesso.Diversa la posizione del mandante o mandatario che si estingue con la morte.Si estinguono altresì i rapporti di lavoro subordinato o professionista intellettuale, la qualità disocio in società di persone non si trasmette ma la quota va liquidata agli eredi; i soci possonoperò proporre di restare in società; la s.p.a. si trasmette in via ereditaria, per l’ s.r.l. disponel’art 2469.La proposta o accettazione dell’imprenditore non perde efficacia se muore prima dellaconclusione (solo per i piccoli imprenditori o per la natura dell’affare art. 1330).Il successore subentra nel: diritto di riscatto, far annullare, rescindere, risolvere un contratto,

ottenere l’esecuzione; per il contratto preliminare entra nel diritto/obbligo di concludere quellodefinitivo.Art. 457 Delazione dell’eredità “L`eredità si devolve per legge (565 e seguenti) o per testamento (587 e seguenti).Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca,in tutto o in parte, quella testamentaria.Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari” Art. 536 Legittimari: Le persone a favore delle quali la legge riserva (457, 549) una quota dieredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gliascendenti legittimi. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo diquesti (467), la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturaliL’ordinamento individua più tipi di successione al fine di tutelare la famiglia e l’autonomia degli

ereditandi sia tramite legge che testamento.L’ordinamento esclude i patti successori ma prevede il patto di famiglia.Va distinta la vocazione testamentaria da quella legittima che opera se manca in tutto o partela prima e da quella necessaria che si contrappone alla prima.

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Vocazione legittima e testamentaria possono funzionare separatamente o alternativamente,contemporaneamente e in modo congiunto qualora una parte del patrimonio non sia dispostoper testamento, la legge interviene con i criteri della successione legittima.Concorrono assieme qualora il de cuius non abbia disposto per alcuni legittimari ma a favore diterzi, o abbia disposto ma in misura differente a quella imposta dalla legge.La successione può essere testata quando il defunto ha disposto per testamento l’intero

patrimonio, intestata quando non ha disposto per testamento o lo ha fatto ma sono inefficacie parte testata e parte intestata se ha disposto di una sola parte del patrimonio e se ilpatrimonio non era tutto disponibile per l’esistenza di legittimari. I successibili lettimini olegittimari non godono di diritto di aspettativa tutelabile perché il de cuius può revocare sinoall’ultimo istante o consumare tutti i suoi averi fatta eccezione per pronunce di interdizione oinabilitazioni o limiti dovuti all’amministrazione di sostegno. Pur potendo liberamente donareva sottolineato che al fine del calcolo della quota di riserva, tali donazioni verranno conteggiatese si ha lesione della quota riservata.La succession legittima opera quando manca in tutto o in parte quella testamentaria fatto illimite che questa non deve pregiudicare i diritti dei legittimarii. Vi sono più disposizioni checonsentono di garantire ai legittimari quanto spetta: l’istituzione in beni determinati, il legato insostituzione di legittima e la composizione della quota con beni determinati. Può disporreanche in favore di persone senza vincolo di sangue, del convivente, di chi ha collaborato in

ambito professionale o domestico a chi ha prestato assistenza. Il testamento è sempre menoapplicato per: l’instabilità dei matrimoni, i limiti posti dalle norme e il carico tributario.Ma vienein ogni caso applicato soprattutto per i rapporti non patrimoniali.L’art 457 esclude la chiamata per mezzo del contratto, il 458 ne sancisce la nullità “è del parinullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successionenon ancora aperta o rinunzi ai medesini” ma è stata novellata nel 2006 con l’eccezione chedisciplinano il patto di famiglia; tale norma va interpretata in modo restrittivo. L’art 458 non fariferimento alla vocazione contrattuale, l’obbiezioni va ricollegata alla revocabilità delladisposizione mortis causa.La nullità di patti istitutivi (con cui si assegnato post morte dei diritti al contraente o al terzo)va ricollegata sempre al poter disporre liberamente e alla facoltà di revoca sino all’ultimoistante.Sono nulli sia i negozi tramite i quali si obbliga ad istituire un dato soggetto erede o legatario,sia quelli pattizi con i quali si obbliga ad istituire erede con un successivo testamento, un datosoggetto perché vanno considerati atti inter vivos. Il testamento può esser annullato per erroredi diritto nel credere alla vincolatività del patto ed è nullo l’impegno a non testare.Per la loro speculazione sull’eredità di taluno vivo, sono nulli i patti dispositivi (cedo a tizio idiritti che potrei ricevere dalla successione,prima che essa sia aperta) e i patti rinunziativi (il decuius vivo, e io rinuncio ai beni che potrei ricevere da questo).Questi vanno considerati negozi inter vivos e l’adesione del de cuius a questi non ne sana lanullità; per quanto riguarda i contratti, sono nulli gli acquisti basati sui titoli anch’essi nulli.Non è possibile convertire un patto istitutivo in testamento perché vincolerebbe il testatore. Tra i patti successori rientra la donatio mortis causa la cui nullità va collegataall’impossibilità di revocare l’atto: questa infatti produrrebbe effetti solo alla morte del donanteed esprime la funzione tipica del testamento ma al di fuori di questo. Non rietra tra i patti

successori, poiché si ha immediato effetto traslativo, la donazione con clausola di  premorienza del donatario nel qual caso si risolverà (art 791), il donante riotterrà la cosadonata.La donazione stipulata al fine di realizzare anticipatamente un assetto successorio èvalida perché inter vivos; l’ereditanto anticipa gli effetti che si potrebbero realizzare dopo lasua morte. L’ordinamento impone, per parità successoria, di considerare al patrimonio anchequanto sia stato donato. La differenza tra i negozi connessi alla morte e i negozi a causa dimorte (il testamento) sta nel fatto che i primi non regolano la successione mentre i secondo si.Bisogna considerare il patto di famiglia.Mandato post mortem: contratto con il quale il mandatario assume l’obbligo di compiere attigiuridici per conto del mandante che è il de cuius art. 1703. Normalmente sarebbe invalidopoiché con la morte si estingue il mandato, ma è ritenuto valido ove l’atto da compiere sia nonpatrimoniale es. cremare le spoglie, provvedere alla divulgazione della notizia di morte. Un

ulteriore esempio: è invalido il mandato con cui il mandatario consegna a Tizio, dopo la mortedel de cuius, danaro od obbligazioni. E’ valido l’atto con cui il mandatario consegna a Tizio unbene già donatogli in vita dal de cuius poichè la proprietà è passata con atto inter vivos(mandatum post mortem exequendum attività materiali).

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L’atto deve non essere in contrasto con la disciplina della successione mortis causa. Altraipotesi è il contratto a favore di terzo che venga eseguito dopo la morte del de cuius comel’assicurazione sulla vita a favore di Tizio art 1412.Pactum fiduciae radici nel cum amico romano. Caio fiduciante, trasferisce il bene y a Tizio,fiduciario, con l’impegno di consegnarlo alla morte di Caio, a Mevio il beneficiario. In caso diinadempimento Mevio avrà solo azione di danni verso Tizio. Ha efficacia obbligatoria: vincola le

parti ma non è opponibile a terzi. Se Tizio lo aliena, il terzo ne acquista la piena proprietà, ilsolo limite del negozio è la frode alla legge es. è nullo il negozio che voglia eludere le normasull’incapacità di succedere.Il trust anglosassone comporta l’acquisto in capo a Tizio di bene che rimangono distinti dal suopatrimonio ed è vincolata anche verso terzi. Nonostante la convenzione firmata ad Aja nell’ ’85ed entrata in vigore nel ’92 in Italia, si hanno problemi di applicazione del trust.Alcuni ritengono che debba regolare e risolvere il problema di un bene trust costituito dastraniero in base alla propria legge ma situato in Italia, altri che debba essere obbligato anchesu trusts costituiti da italiani su bene in Italia.In base all’art 2 della common law: trust comporta l’intestazione di beni, da parte delcostituiente (Caio), a nome di Tizio (trustee) il quale ha il potere e l’obbligo di amministrarli,gestirli, disporne nell’interesse di Mevio ma che sono una massa distinte e non fanno parte delpatrimonio di Tizio.

 Trust è un patrimonio separato, basato sulla fiducia, opponibile a terzi, al coniuge e agli eredi di Tizio, a differenza del nostro negozio fiduciario che aveva solo efficacia obbligatoria interpartes.La convenzione si applica solo ai trust istituiti volontariamente e comprovati per iscritto, non siapplica se la legge non prevede tale istituto.I meccanismi del diritto ereditario, nel nostro ordinamento, hanno subito modifiche negli ultimitempi quali l’abolizione del fedecommesso e la limitazione della successione ai parenti entro il6° grado.La successione soddisfa l’esigenza della continuazione della vita economica al di la della mortedi una persona fisica, anche un solo successore universale che, oltre al beneficio, assicuri leaspettative dei creditori. La prima esigenza a cui risponde la necessità di vari soggetti cheassumono la veste di eredi, è evitare che vi siano res nullius, una distruzione di ricchezza e unrisordine nei rapporti giuridici.Uno successore deve comunque sussistere per raccogliere l’eredità; per i soggetti non vi èl’obbligo ma nel caso in cui vi rinunzino, si aprirà la strada alla devoluzione che arriverà allaStato, l’unico che non può rinunciare.La successione ereditaria risponde al problema della titolarità dei patrimoni, tiene conto degliinteressi dell’ereditando (assicurare il valore della proprietà privata e dell’autonomia negoziale)e dei famigliari ( li privilegia rispetto ad estranei). Vanno altresì tutelati di diritti dei creditori.La successione è uno dei modi di acquisto della proprietà, è a titolo derivativo e permette lacircolazione della ricchezza. La costituzione garantisce la proprietà privata e riconosce lavicenda successoria con la quale il legislatore la disciplina e la limita. Ove si ammetta laproprietà privata si deve ammettere la successione in favore di privati; la trasmissione deidiritti mortis causa si inscrive in favor per la proprietà privata infatti l’unica possibilità distabilire che è sempre lo stato a succedere sarebbe la modifica dell’art 138 della Cost.

“ il potere di designare, mercè il testamento, i soggetti che subentreranno nei diritti del decuius, appunto, è una delle manifestazioni delle facoltà di disporre, sulla quale d’impernia ilcontenuto del diritto del proprietario”. Proprietà privata e autonomia negozionale connotano lalibertà individuale di marca occidentale.All’ereditando è riconosciuto di diritto di disporre liberamente di parte del patrimonio poichél’ordinamento ne riserva una parte ai coniunti più stretti. Va ad aggiungersi il limiti delledonazioni infatti nella calcolo della quota dell’asse ereditario dei legittimari si computa anche ledonazioni disposte dal de cuius. La quota che l’ordinamento riserva rientra nella successionenecessaria, quella disponibile può esser liberamente attribuita al de cuius mediantetestamento.In vita si può beneficiare un soggetto tramite donazione, post mortem si compie mediantetestamento, neppure gli interessi altamente umanitari possono esser salvati dalla riduzione seessi ledono i diritti dei riservatarii.

Sino ai tempi precedenti la rivoluzione francesce, la trasmissione a certi famigliari, mirava adassicurare il perpetuare della potenza del casato, i soli continuatori erano i maschi (le femminesolo la dote); al primogenito oltre al patrimonio andava il titolo nobiliare. La rivoluzionefrancese ha rimosso il fedecommesso e i patti successori, da Napoleone, con le codificazioni, si

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attuano eguaglianza tra coeredi, al di la del sesso, si rivaluta la successione testamentaria e siindebolisce il rapporto nobiltà-terre facilitando l’ingresso della borghesia. Oggi il concorso diconiuge, discententi sia legettimi, natuali e adottivi fa prevalere i rapporti di affetto su quellidel sangue.L’art 42 conclude sui diritti dello stato sull’eredità; si tratta di un prelievo fiscale sui beni cadutiin successione e su una imposta sui patrimoni ereditari.

Sino al 2001 lo stato non partecipava come erede ma come creditore al quale eredi e legataridovevano versare un contributo, una sorta di datio in solutum che arricchiva lo stato. L’art 31del 18.10.2001 ha soppresso l’imposta su successioni e donazioni (si sta valutando lareintroduzione della stessa su cespiti di maggiore importanza economica).Al fine di eludere lo stato e di evitare la dispersione della ricchezza sotto forma di tributo, eraricorrente che il de cuius predisponesse con atti inter vivos la sistemazione del patrimonio convendite di favore, donazioni manuale, intestazioni di titoli presso banche. Si riccorrevaall’intestazione fiduciaria a società oppure trasmetteva la proprietà riservandosi l’usufrutto econfidando nella correttezza dei beneficiarii. Si fece spesso impiego di atti inter vivos e si era inpresenza di successioni anomale per contratto, dirette ad attribuzioni trasmorte di dati beni.In ogni caso la sistemazioni anticipata non deve pregiudicare i legittimari, è così che nasce ilpatto di famiglia. Ora oggetto delle successioni sono fondamentalmente case, cose personali,titoli di stato; il testamento nei ceti meno abbienti non è frequente, si preferesce la successione

necessaria e legittima.

Capitolo 2 : I SOGGETTI DELLA SUCCESSIONE EREDITARIA

Più soggetti vengono coinvolti nel fenomento successorio: l’ereditando (de cuius) con la suamorte da il via alla successione, rendendo attuale la trasmissione dei rapporti che sopravvivonoalla sua morte. La morte è l’unico evento e avvia la successione, ad essa si equioara ladichiarazione di morte presunta.Per la persona fisica si parla di morte anche quando abbia vissuto per pochi istanti e si applica

il libro secondo del C.civile, per le persone giuridiche quali associazioni riconosciute efondazioni la disciplina è contenuta nel libro primo del medesimo codice (art 27 ss).Importante ai fini successori è la cittadinanza, dal ’95 la successione viene regolata dallanazione del de cuius al momento della morte; esso la può devolvere interamente allo stato marimane senza effetto se alla morte il dichiarante non risiedeva più in quello Stato.Protagonisti della successione sono legatarii e eredi (questi ultimi prima successibili o chiamatie dopo l’accettazione eredi), sia persone fisiche che giuridiche ed enti di fatto.Sia per testamento che per legge la delazione opera a favoro del capace e non indegno.Art 462 capacità delle persone fisiche: Sono capaci di succedere tutti coloro che sono natio concepiti al tempo dell'apertura della successione. Salvo prova contraria, si presumeconcepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla mortedella persona della cui successione si tratta. Possono inoltre ricevere per testamento i figli diuna determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora

concepiti.La capacità di succedere è generale (attitudine ad esser titolare di diritti/doveri), si acquistacono la nascita (purché vivo ma anche senza attitudine organica fuori dall’alvo), è l’idoneità ad

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esser destinatari di attribuzioni mortis causa. Lo può essere chi ha vissuto pochi istanti perchécosì facendo, morendo, trasmette a sua volta i diritti acquistati dal de cuius.Capacità successoria è ≠ da capacità di ricevere per testamento.Si richiede inoltra che il chiamato sia nato al tempo dell’apertura, art 70 prevede l’ipostesi dichiamata all0eredità di una persona della quale si ignori l’esistenza “se, del designato, d’ignorian et ubi sit, si ha devoluzione dell’eredità a favore di coloro ai quali sarebbe spettata in

mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione”. Coloro che succedonodevono far l’inventario e prestare cauzione.La differenza con chi non è nato sta nel fatto che l’ignoranza di una persona non da luogo aduna vera incapacità di succedere infatti, se sì da prova dell’esistenza al tempo dellasuccessione, questo acquista il diritto e cade retroattivamente la devoluzione a favore deglialtri chiamati (eccetto usucapione e prescrizione art 71).Art 72 e 73 disciplinano l’ipotesi del ritorno o prava di esistenza del dichiarato porte presunto.Importante è l’ipotesi prevista al 2° comma del 462 riguardo alla presunzione di concepimento.Es. Caio muore senza testamento, Mevia moglie è incinta di Tizio ed è vivo anche Sempronio,padre. Se Tizio nasce vivo, ½ dell’eredità va a Mevia e ½ a Tizio, se non nasce vivo 2/3 Mevia e1/3 Sempronio. Se Tizio nasce vivo e muore poco dopo l’intera eredità a Mevia.Nel periodo tra il concepimento e la nascita vi è sospensione della delazione sino alla nascita,quando ciò accede si ha la delazione senza vuoti tra apertura e acquisto perché opera

retroattivamente art 459.Nel periodo di attesa, i genitori congiuntamente hanno potere di amministrazione art 320, èstato abolito il 339 che prevedeva in caso di morte del marito con la moglie incinta, la nominadi un curatore per il nascituro. Art 644 tutela coloro che sarebbero chiamati nel caso in cui ilconcepito non nasca vivo.Art 462: possono ricevere i figli di una data persona vivente alla morte del testatore anche senon concepiti, s’intendono anche i figli natuale, si possono aver indicazioni cisca la prioritàdella nascita o il sesso, il dubbio permane riguardo ai figli adottati. La delazione è sospesa, èaltresì incerta se accadrà e sul numero di chiamati e ciò comporta la gestione dell’eredità adun amministratore. Verificatasi la nascita, si ha delazione retroattivamente; nel caso in cui lapersona indicata muoia senza prole, l’eredità passa agli eredi legittimi al tempo della morte delde cuius.

Nella successione rilevanza hanno i rapporti di coniugio, parentela e (minore) affinità.Coniugio: rapporto che si instaura con il matrimonio tra i coniugiParentela: persona che discendono da uno stesso stipite, quindi legame di sangue (natuale elegittimo)E’ in linea retta (discendenza da una persona ad un’altra: padre-figlio, avo-nipote) o collaterale(comunanza di stirpe: frateli, cugini, zio-nipote). Si calcolano per grandi, il linea retta in basealla generazioni escpluso lo stipite, il collaterale dalle generazioni salendo da uno dei parentisino allo stipite comune e da questo all’altro parente

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Per i gradi

CF (padre e figlio) 1° gradoGA (nipote e avo) 2° grado

BF (zio e nipote) 3° gradoDG (cugini) 4° gradoDZ (Z nipote in linea retta di Gche è cugino di D) 6° grado

A è lo stipite comune

In linea retta lo sono:ABD

ACFACGHZ

In linea collaterale D e G, D eC

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Si riconosce vincolo sino al sesto grado. Di primo grado in linea retta c’è il rapporto genitore-figlio, di secondo grado i fratelli che vanno distinti tra germani (discendenti degli stessigenitori) e unilaterali, questi ultimi sono uterini se hanno in solo la mamma o consaunguineiove sia comune il padre.

La distinzione si rileva in ambito di obbligo alimentare e succesione ereditaria; la Cortecostituzionale ha affermato e fratelle e sorelle naturali sono chiamati alla successione legittimaprima dello stato.Affinità: vincolo riconosciuto art 78 tra coniuge e parenti dell’altro coniuge ed è rilevante solocon matrimonio legale. Ne discende che il genero è affine di primo grado in linea retta delsuocero, uguale per la nuora, lo stesso per i fratelli, se Tizio e Caio sono parenti in lineacollaterale di 2° grado, Mevia, moglie di Tizio è affine di 2° grado collaterale di Caio. Mevia èaffine di Caio ma non della moglie di questo. Gli affini non sono successori né necessari nélegittimi (sono nel testamento se richiamati) ma possono beneficiare dell’indennità art 2118 e2120 del prestatore di lavoro, se abitualmente conviventi con conduttori succedono nelrapporto di locazione. Generi, nuore e suoceri sono tenuti all’obbligo alimentare, inoltrel’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva ma cessa seviene dichiarato nullo (dubbi riguardo al divorzio,vi sono interpretazioni differenti).

Le persone giuridiche possono succedere solo per testamento a titolo universale o legato e,eccezione fatta per le società, vi è l’obbligo dell’accetazione con beneficio d’inventario mentrelo stato acquista senza beneficio ma non risponde dei debiti oltre il valore dei beni acquistati.E’ stato abrogato l’art.17 che richiedeva l’autorizzazione governativa per l’accetazione adopera di personale giuridiche.Associazioni e comitati non riconosciuti possono ora, vista l’abrogazione dell’art 600, ricevereper testamento, precedentemente all’abrogazione si dava tempo 1 anno dalla eseguibilità deltestamento per riconoscere la personalità. Si può istituire anche un ente non esistente allamorte poiché la fondazione può esser istituita anche con testamento( le disposizioni perciòcostituiscono negozio dispositivo della fondazione e attribuitivo di beni per la stessa), ciò nonvale per le associazioni che richiedono una pluralità di persone con uno scopo comune daperseguire. Entro 30 giorni il notaio deve denunziare al prefetto la disposizione perchépromuova atti conservativi come la nomina di un amministratore.La cosituzione dell’ente diviene condizione legale della disposizione testamentaria.L’art 463 elenca tassativamente i casi in cui si ha indegnità a succedere per la graveriprovevolezza; lart 609 del c.p. condanna l’esclusione dalla successione e la perdita aglialtimenti per i delitti contro la libertà sessuale per la quale non sussiste la riabilitazionetestamentaria.Mentre la diseredazione è una volontà del testatore, l’indegnità a succedere è una pena civile(irrogabil anche dal c.p.) per una condotta antigiuridica (riporvevole socialmente) verso il decuius o i suoi congiunti o per la vicenda successoria. Ciò porta la perdita del patrimonioereditario ma la legge consente il perdono tramite riabilitazione ad opera del testatore.L’indegnità può essere a titolo testamentario o in base a successione legittima per uncomportamento disapprovato.

Vi sono due interpretazioni riguardo all’indegnità:a. Opera ipso iure e si ha sentenza dichiarativa (se prima dell’apertura impedisce

l’acquista, se successivo, ne provoca la rimozione dell’acquisto) b. Non opera ipso iure e ha natura costitutiva: accetta l’eredità, diviene erede, ma

può perdere la qualità con la rimuovozione la delazione e retroattivamente l’acquistose l’azione viene proposta entro 10 anni dall’apertura art. 2946. (è quella preferibilerispetto ad a.)

L’azione per far vale l’indegnità è divisibile: la può proporre un soggetto nei limiti della quotache gli spetta il che comporta che l’indegno conserva la quota.parte non reclamata dagli altriinteressati.Possono agire tutti coloro i quali abbiano interesse anche non patrimoniale, non è ammessaazione del coerede qualora gli indegni abbiano figli che possono succdere perrappresentazione. Possono agire i successibili per rappresentazione e chi abbia titolo di

subentrare in caso di nuncia. L’indegnità non esplude la rappresentazione a favore deidiscendenti dell’indegno.In via surrogatoria sono legittimati i creditori del soggetto. L’azione può esser esperita dopol’apertura anche per atti accertati anteriormente.

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L’indegnità travolge anche gli acquisti a titolo di legato, anche quelli per riconoscenza eremuneranza, comporta la restituzione dei frutti ma gli atti di semplice amministrazionerestano fermi. Gli atti di disposizione a titolo gratuito debbono cadere, queii onerosi cadonosolo se vi è mala fede dell’acquirente (basta la conoscenza di questo, dell’indegnità; non puòfar affidamento sulla riabilitazione o rinuncia a far valere l’aczione da parte degli interessati).I casi di indegnità sono tassativamente elencati tranne quelli al n.3 art 463 che si possono

accertare in sede civile; si distinguono in a. attentato alla persona fisico o morale del de cuius odel coniuge o dei prossimi congiunti b. attentato alla libertà di testare:

1. chi abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere il de cuius, il suoconiuge (anche se matrimonio invalido ma non annullato all’epoca del fatto) o suoascendente/discendente.

- omicidio volontario- omicidio colposo o preterintenzionale (esclusa la legittima difesa)

Basta che l’omicidio sia stato tentato, non serve l’averlo commesso materialmente,basta il mandato ad altri o che abbia prestato cooperazione.- aborto2. istigazione al suicidio art 580 c.p. e 463 c.c. per denunzie calunniose. Anche

chi sia decaduto dalla potestà dei genitori e non sia stato reintegrato al momentodell’apertura.

3. atti che con dolo o violenza abbiano indotto il de cuius a redigere, revocare,mutare il testamento o abbia impedito la redazione dello stesso. Tra questi lacoartazione a rinnovare in forma pubblica un testamento olografo, coartazione dellavolontà a vantaggio dell’agente o di altri. La violenza morale consiste nellacoartazione psichica affinchè il testatore manifesti una volontà differente da quellaeffettiva. Il dolo è un raggiro per carpire il testamento. E’ necessario il ricorso amezzi fraudolenti che, in relazione a età, condizioni psico-fisiche, alla salute, sianoidonee ad ingannarlo e a disporre diverasamente dalla sua libera volontà.

4. soppressione, celamento o alterazione del testamente che regolerebbe lasuccessione. Debbono incidere su un testamente valido ed efficace, rientra anche lasoppressione di un testamento nullo sia per l’intenzione del successibile sia perchépotrebbe produrre effetti d’esecuzione volontaria.

5. chi formi un testamento falso o ne faccia uso; è escludo qualora l’autore dimostridi non aver inteso arrecare offesa alla volontà del de cuius dovendo dimostrare cheil contenuto correispondeva alla volontà del de cuius e che questi aveva consensititoalla compilazione della scheda da parte di lui. (l’atto scritto in tale modo permancanza d’autografia è nullo). Si richiede quindi una sostanziale divergenza tra ilcontenuto della scheda e la vera intenzione del de cuius

Art 463 testamento è qualsiasi documento, formalmente autonomo, contenente disposzioniintese a regolare, anche in parte, la sorte dei diritti del testatore pel tempo successivo allamorte E’ falso anche solo nell’apposizione della data falsa essendo questo un elementoessenziale del testamento olografo.Non è indegno chi ha sorretto e guidato la mano del de cuius durante la redazione senzacoartare la volontà dello stesso.Art 464, l’indegno è tenuto a restituire i frutti pervenuti sin dall’aparture della successione

poiché retroagiscono gli effetti dell’indegnità;l’obbligo grava anche sui suoi eredi.E’ riservato lo stesso trattamento dei possessori di mala fede ma non devono restituire i fruttipercipiendi (che avrebbero potuto percepire), ma deve ricevere il rimborso delle spese perriparazione, miglioramenti e addizioni nella minor somma tra speso e migliorato.Art 465 viene privato di diritti di usufrutto e amministrazione dei beni ,spettanti ai genitori deiminori, nel caso in cui siano sottratti i figli vuoi per rappresentazione, ragione propria, legittimao testamentaria. Se l’indegnità colpisce solo uno dei genitori, usufrutto e amministrazione siconcretano nell’altro; se lo sono entrambi non si ha usufrutto legale mentre l’amministrazionesarà affidata ad un curatore art 334 c.c.La riabilitazione è fondata sul sentimento del perdono e può esser manifestata solo primadell’apertura ed operare solo dal momento della morte. I tipi di riabilitazione sono tassativi, èuna negozio giuridico irrevocabile e personale perché non ammette rappresentanza ma nonpuò essere generica (altrimenti è inefficace) e qualora l’indegnità colpisca più persone, la

riabilitazione di una soltato non produce effetti verso le altre. E’ indirettamente patrimoniale,unilaterale non recettizio, non può essere una riabilitazione parziale, la riabilitazione acarattere preventivo è inefficace. Non è ammessa la dacta concludentia (es anche se facciouna donazione a coloui che so essere indegno, non lo riabilito).

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Può essere espressa tramite testamento (ma se questo è nullo coinvolge anche lariabilitaziona), o tramite atto pubblico ed è valido anche se sono intervenuto altri soggetti. Inquesto caso non è unipersonale quindi non necessariamento un negozio autonomo.Alla riabilitazione può esser tolto effetto se provocata da violenza, errore o dolo poiché si hanullità del negozio. Non si applica il 590.466 il de cuius può chiamare l’indegno a succedere solo per determinati diritti successori ma

deve emergere in capo al testatore la conoscenza della causa d’indegnità.In questo caso non viene meno l’indegnità e il soggetto non è ammesso ad agire in riduzione oall’accrescimento.

Capitolo 3 : LE FASI DELLA SUCCESSIONE EREDITARIA

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Il fenomento successorie vede una pluralità di fasi:1. morte di una persona e apertura della sua successione2. chiamata di un soggetto a subentrare nell’eredità3. accettazione o rinuncia dell’eredità e conseguente chiamata dei successibili

La morte provoca la cessione della titolarità dei rapporti che devono trovare il nuovo titoare, il

successoreè tale solo con l’eccettazione dell’eredità che fa si che esso sia tal dall’apertura dellasuccessione ( effetto retroattivo).In accoglimento con il principio romano, non vi devono essere intervalli tra apertura e acquistodell’eredità; qualora vi sia un patrimonio momentaneamente privo di titolare, il legislatoreassicura un amministratore dello stesso.Art 642 vi deve essere un amministratore dell’eredità qualora l’istituzione dell’erede siasottoposto a condizione sospensiv, al fine di conservarla sino all’accetazione.Art 456: la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio deldefunto, avviene automaticamente e il patrimonio del de cuius perde il titolare e divieneeredità, da questo momento il delato può far propria l’eredità.Sia la morte che la successione sono fatti giuridici che coincidono cronologicamento ma non inmaniera concettuale. Con la morte si estingue la capacità giuridica del defunto e i dirittipersonalissimi e si determina l’apertura che è il dies a quo del procedimento successorio.

La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, al fattonatuale si equipara la morte presunta.L’apertura della successione si ha con la cessazione della vita, non con il suo accertamento,anche se esso è pubblicamente accertato attraverso l’atto di morte inserito dei registri dellostato civile.Per la morte, la prova è l’atto di morte che indica luogo, giorno e ora mentre per la mortepresunta è la sentenza che ne dichiara il momento.Es. tizio, con testamento, nomina erede Caio; Caio, con testamento nomina Tizio. Lapremorienza di Tizio a Caio determina la chiamata di questìultimo a suo successore e viceversanella premorienza di Caio a Tizio. E’ irrilevante se di pochi istanti, l’art 4 è applicabile, es.incidente,naufragio,terremoto, la presunzione di morte nello stesso momento. In questo caso lasuccessione sarà regolata dalla legge. La commorienza (es. art 4) dove dalla soppravivenza diuno rispetto all’altro è necessario per un diritto, non rende applicabili le presunzioni su età,sesso e resistenza fisica. La presunzioni di cui all’art 4 può esser vinta con la prova dellasoppravvivenza d’un soggetto all’altro.

Art. 58 Dichiarazione di morte presunta dell'assenteQuando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunalecompetente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle personeindicate nei capoversi dell'art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assentenel giorno a cui risale l'ultima notizia.In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se nonsono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente.Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.Art. 60 Altri casi di dichiarazione di morte presunta[…] è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al

seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie dilui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza diquesto, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;quando alcuno e stato fatto prigioniero dal nemico[…]e sono trascorsi due anni dall'entrata invigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sonocessate le ostilità[…];quando alcuno e scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni.[...].In questi casi non si ha una vera apertura ma semplice immissione temporanei dei beni aisuccessori, sottoposta a condizione risolutiva dell’accertamento che è in vita o del ritorno delpresunto morto.Secondo altra interpretazione si ha una vera successione con tempo prescrizionale peraccettare l’eredita che inizia con il giorno della presunta morte indicato nella sentenza dichiara

Qualora vi sia ritorno, prova che è vivo o che è morto in un altro momento si ha risoluzionedegli effetti ex nunc.L’apertura avviene nell’ultimo domicilio in cui ella ha stabilito la sede principale di affari einteressi; l’art 45 indica il luogo di domicilio del minore o interdetto. E’ importante il luogo

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perché è al cancelliere del tribunale di quel circondario che si può dichiarare di accettare conbeneficio o rinunciare all’eredità.Art 630 all’ultimo domicilio in ordine alle disposizioni in favore dei povere, qualora lasuccessione sia aperta fuori dalla repubblica, è competente il giudice del luogo dove vi sono lamaggior parte dei beni situati in Repubblica e in assenza, nel luogo di residenza del convenuto.Legge e/o testamento designano i soggetti che subentrano nel patrimonio ereditario, per

conoscere le disposizioni si richiede la pubblicazione del testamento o i soggetti designati exlege.Le designazione (mera situazione di fatto) si perfeziona con la morte del testatone divenendodelazione; ugualmente i successibili legittimi e i legittimari non hanno alcun diritto sulpatrimonio prima della morte pertanto non potranno esperire la surrogatoria o la revocatoriané chiedere provvedimenti cautelari ( es. sequestro conservativo)Vocazione ereditaria è il titolo in virtù del quale un soggetto può venire alla successione di unde cuius e sono legale o testamentaria.Art 457 vocazione ereditaria è titolo alla base della delazione dell’eredità, attribuisce ad unsoggetto il diritto di succedere, è l’offerta di subentrare nei rapporti giuridici già facenti capo alde cuius.Vocazione ≠ delazione es. il chiamato è istituito sotto condizione sospensiva oppure èconcepito ma non nato in questi casi si ha la vocazione ereditaria che muterà in delazione

quando si verificherà l’evento.La delazione attribuisce al successore il diritto di far propria l’eredità la quale verràpropriamente acquistata con l’accettazione e la volontà di divenire erede.Diversamente il legato si acquista senza l’accettazione quindi la devoluzione si converteimmediatamente in acquisto salvo gli atti che richiedano l’intervento dell’erede: trasmissionepossesso, adempimento prestazione o un credito che il legatario vanta verso l’erede.La delazione sia legale che testamentaria è immutabile. Es. tizio è marito di Mevia e padre diCaio, devolve per testamento solo la disposizione di erede a Mevia, della quota disponibilepoiché per legge 1/3 spettano a Caio,1/3 Mevia e 1/3 disponibile. (un’interpretazione) Vi saràper Mevia doppia accettazione, potrà anche accettare la quota riservata dalla legge erinunciata quella attribuita ex testamento, in realtà la delazione è unica così come è unico ildiritto di accettare o rinunciare poiché in caso di accettazione di una e non dell’altra violerebbe

l’art 457 per il quale è nulla l’accettazione/rinuncia parziale.La delazione è la possibilità, concreta ed attuale, del successibile (Tizio), di far propria l’ereditàpurché egli sopravviva al de cuius (Mevio) ; qualora il delato (Tizio) muoia prima di manifestarela volontà di accettare, il suo diritto si trasmette al suo successore (Caio) il quale non potràrinunciare alla eredità (di Tizio) ma esercitare il diritto di accettazione della prima eredità(Mevio). Caio potrà però accettare quella di Tizio e rinunciare a quella di Mevio poiché essa nonè ancora entrata nel patrimonio di Tizio (altrimenti sarebbe accettazione parziale quindi nulla).Qualora Tizio abbia rinunciato all’eredità di Mevio ma questa non sia ancora stata acquistatadai chiamati in sottordine, Caio potrà revocare la rinunzia. Si richiede che Caio sia capace edegno verso Tizio ma non verso Mevio (verso costui doveva esser capace e degno Tizio).Gli eredi, in disaccordo sull’accettazione dell’eredità spettante al de cuius, al quale succedono,decadono definitivamente dal diritto di accettarla e la quota di tale eredità di somma a quelladegli altri coeredi; in caso di accordo e di acquisto, sarà ripartita il base alle quote di spettanza

sull’eredità di Tizio.Vi è termine di prescrizione per accettare l’eredità che decorre dall’apertura della successionedel primo de cuius, con la successione nel diritto di accettare si ha la sostituzione, ex lege,nell’identica delazione originaria, La legge vieta la disposizione del de cuius secondo la quali ildiritto di accettare l’eredità non passi in capo agli eredi del primo istituito ma passidirettamente al secondo.Sia legge che testamento prevedono dei soggetti che subentrino ai de cuius de i primi chiamatinon vogliono/possono acquistare l’eredità (premorienza, rinuncia, indegnità). Nella legittimaqualora tutti i chiamati di primo ordine manchino, si passa al secondo e così via mentre nellatestamentaria è il de cuius a disporre l’ordine mediante sostituzione. Il codice civile prevederappresentazione e accrescimento che concorrono nel sistema della vocazione successiva.Art 688 tra i poteri del testatore quello di sostituire “all’erede istituito altra persona per il casoche il primo non possa o non voglia accettare l’eredità” ; dispone cioè in favore di un secondo

erede o legatario e così via per evitare che il patrimonio sia devoluto secondo legge. Infinericeve lo stato. Essendo una chiamata subordinata all’altra, non si hanno più eredisuccessivamente, diventa erede solo quello che effettivamente accetta l’eredità.

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Rappresentazione : fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado delloro ascendente nei casi in cui questi non può/vuole accettare l’eredità o legato. Art 467

A (de cuius) è padre di B,C, e D. D èpremorto/indegno/rinuncia ad A, ed è genitore di E e F.L’eredità di A verrà comunque ripartita in 3 ( B,C,e D) che

riceveranno 1/3 e la parte di D, ripartita tra E e F chericeveranno 1/6 ciascuno.

Altro esempioR,H, e Q sono fratelli; P e Z sono figli di Q. R muore, prevedeper testamento H e Q m non una sostituzione. Qpremorto/rinunci all’eredità, per rappresentazioneprenderanno il suo posto P e Z.H ½, P ¼ e Z ¼. La rappresentazione è esclusa dallasostituzione,dal legato d’usufrutto o di natura personale) eanche qualora il delato che non possa/voglia, sia estraneo o

un parente ma non figlio o fratello/sorella del de cuius.Art 468 la rappresentazione ha luogo, in linea retta, a davore dei discendenti dei figli legittimi,legittimati, adottivi e naturali e nella collaterale, a favore di fratelli e sorelle del defunto. Larappresentazione assicura che i figlio o fratelli che succedo ad defunto, wulora non accettinol’eredità, vengano sostituiti dai rispettivi discendenti. Nel primo esempio l’eredità andrebbedivisa tra B e C. Il chiamato in rappresentanza esercita un proprio diritto successorio, non undiritto del rappresentato. Presupposto della rappresentanza è che il rappresentato sia figlio ofratello o sorella del de cuius e che il rappresentante sia discendente de rappresentato.; isoggetti per i quale opera sono tassativamente indicati, non vi è fatta discinzione tradiscendenti legittimi, legittimati, natuali e adottati né tra nati e concepiti. Possono succedereanche se hanno rinunciato all’eredità del rappresentato poiché succedono iure proprio; non vi èlimite nel grado di parentela (anche oltre il 6° grado)

A genitore di B,C e D. D è genitore di E e F il quale ha a suavolta due figli G e H. D e F premuoiono ad A i cui successorisaranno B e C diretta 1/3 ciascuno ,E 1/6 per rappresentazionedi D, G e H 1/12 ciascuno come rappresentazione di D ma stirpedi F. Quando vi è rappresentazione la divisione si fa per stirpi.Non opera per legato d’usufrutto o di natura personale e legatoex lege

Successione nel diritto di accettare l’eredità si ha quando manca il successibile dopo chel’eredita gli è stata devoluta ma prima che l’abbia accettata.Es. B e C sono capaci di succedere ad A morto,ma C muore prima di aver accettaro. Il suodiritto di trasmette al suo erede D. Ecco l’evidente differenza tra rappresentazione etrasmissione. Nella prima D può accettare l’eredità A senza accettare quella di C mentre nella

trasmissione D deve accettare anche quella di C dove trova quella di A.Alla successione si può chiamare uno o più soggetti, ciascuno del tutto, avendo così unachiamata solidale; siamo in presenza di chiamata parziaria quando chiami un erede in unaquota lasciando il resto alla successione legittima oppure quando chiami soggetti diversi inquote diseguali.Es. Tizio nomina eredi Caio, Mevio e Sempronio in quote uguali; Mevio non può/vuole, Tizio nonha disposto per sostituzione e non ci sono i presupposti per la rappresentazione. Caio eSempronio verranno accrescere la loro quota.Accrescimento: opera art 674 quando più eredi sono tati istituiti con lo stesso testamentonell’universalità senza determinazione di parti o in parti uguali; uno dei delati non vuol/puòaccettare, non abbia disposto la sostituzione, non sia contrario all’accrescimento e non vi sianole condizioni per la rappresentazione.. In tal caso la quota degli altri si accresce.Qualora lequote siano diseguali si ha l’implicita volontà del testatore di disporre in questo modo, la quota

vagante si devolverà con i criteri della successione legittima. Non opera nemmeno se uncoerede abbia accettato ma muoria prima della distribuzioni poiché questa sua quota sitrasmette agli eredi in via testamentaria o legittima.

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Il testatore gode di ampia autonomia pochè può giovarsi della sostituzione e in caso contrariola legge stabilisce i criteri. Trova ragioni di tipo economico perché concentra il frazionamentodella proprietà nel minor numero di coeredi o colegatarii.Art 676 l’accrescimento ha luogo di diritto quindi dall’apertura della successione senza che icoerendi accetino l’ulteriore quota puoichè hanno già accettato la loro quota, questa la integrasoltanto, altrimenti saremmo in presenza di una rinuncia parziale che non è ammessa. Sono

altresì obbligati ad adempiere agli oneri (ultra vires se accettato senza beneficio d’inventario)fatta eccezione per quelli personali.L’accrescimento opera anche nella successione legittima e necessaria poiché si passa allaclasse successiva solo quando tutti i chiamati di pari erdine non vi siano; la parte di colui chemanca, si accresce a quelli di pari grado.L’accrescimento si applica anche al legato quando l’oggetto è il medesimo ma non si richiedeche tutti i legatarii siano stati designati con lo stesso testamento. Art 678 all’usufrutto legaleattribuito congiuntamente a più persone, si applica l’accrescimento anche quando una diqueste venga a mancare dopo averne conseguito il possesso.Qualora non vi sia diritto d’accrescimento, la parte si consolida con la proprietà.Fra gli istituti presenti qualora il primo delato non possa accettare o rinunci all’eredità, vi è unordine di preferenza: sostituzione testamentaria scegliendo i chiamati in sottordine, qualoranon vi sia o sia invalida, rappresentazione e infine accrescimento. Il criterio finale è la

devoluzione agli eredi legittimi quando non opera l’accrescimento. Lo stesso a dirsi per i legati.Art 459, l’eredità si acquita con l’accettazione che risale al momento dell’apertura dellasuccessione; poiché ci sarà sempre un, seppur breve, lasso di tempo tra l’apertura e lasuccessione, l’ordinamento prevede dei sistemi di amministrazione per conservare l’ereditànella pendenza o vacanza. Se ne potrà occupare anche un terzo (negotiorum gestio)Anche il chiamato a succedere, prima di accettare, ha il potere di gestione conservativa suibeni nei casi di urgenza, la sua è una tutela provvisoria di vigilanza e amministrazione; Nonpuò riscuorere un credito del de cuius (perché sarebbe accettazione) ma può compieredomanda di riscossione per interrompere la prescrizione. Se autorizzato dal tribunale puòalinare i beni che non si possono conservare o per la cui conservazione c’è grave dispendio;senza autorizzazione si ha accettazione d’eredità Lo si ritiene responsabile solo per gravenegligenza nella gestione e ove rinunci, le spese sosstenute sono a carico dell’eredità.Il chiamato che possieda i beni, può essere convenuto in giudizio per rappresentare l’eredità,ove non appaia di nomina un curatore il quale segue processualmente le controversi che ilchiamano all’eredità non vuole seguire (≠ dal curatore dell’eredità giacente).Il chiamato può esercitare le azioni di spoglio e manutenzione, denuncia di nuova opera edanno temuto, egli, sino all’accettazione di un chiamato, è semplice detentore legittimato alleazioni indicate.Se il chiamato è incapace, i potersi di conservazione spettano al legale rappresentate, se sonopiù chiamati, ognuno può agire individualmente per le possessore, ma congiuntamente per laconservazioneIl chiamato non può compiere atti di gestione se è stato nominato un curatore dell’ereditàgiacente.Eredità giacente: si ha quando non vi sia stata accettazione, nessuno sia nel possesso deibeni e sia stato chiamato un curatore che provveda alla conservazione a mministrazione del

patrimonio e anche alla sua gestione per evitare la sottrazione o il deterioramento dei beni.Può esser richiesta da qualsiasi interessato ( chiamati in sottordine, legatori, creditori del decuius) o rilevata d’ufficio. Decide il tricunale del circondario dove si è aperta la successione eva pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali di provincia e viene iscritto nel registrodelle successioni. Tale istituto è sussidiario poiché se ne fa luogo se non viene nominato unesecutore testamentario o questo sia stato privato del potere di amministrare o sia estinto ilsuo ufficio.Il curatore è “ un amministratore del patrimonio ereditario per conto di chi spetta, di unpatrimonio temporanemante senza soggetto quindi non agisce nell’interesse del chiamato”.Procede all’inventario dei beni, deposita presso le casse postali o istituto di credito, il denaroche è nell’eredità o che si ricada dalla vendita dei beni e riscuote i crediti.Intervieneprocessualmente, esercita le azioni possessorie e petitorie e interrompe il corso dellaprescrizione. (azioni che non spettano al chiamato). Previa autorizzazione del tribunale e del

giudice, rispettivamente paga i debiti ereditari e dei legati e compie atti eccedenti l’ordinariaamministrazione come l’alienazione.E’ vietata, pena la nullità, l’iscrizione di ipoteche anche se con sentenze pronunciate primadella morte.

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Deve rendere conto della propria amministrazione e risponde anche per colpa lieve; ha diritto acompenso e rimborso delle spese che il giudice liquiderà con decreto, tale istanza va propostacontro gli aventi diritto all’eredità.Questo istituto cessa con l’accettazione dell’eredità anche mediante modi d’acquisto cheprescindono da una manifestazione di volontà, con l’esaurimento dell’attivo (in realtàpotrebbero scoprisi altri beni) e opera di diritto. Se il curatore abbandona d’ufficio, il giudice

provvederà alla sua susituzione salva l’immissione nel possesso dei beni da parte delchiamato.Gli atti compiuti dal curatore ignato dell’accettazione vedono tutelare i terzi di buonafede che abbiano compiuto gli atti con detto curatore alla luce del 1729, che siano validi edefficaci.

Capitolo 4 : L’ACQUISTO DELL’EREDIA’ e LA RINUNZIA DELL’EREDITA’Sezione I

A differenza del legato, l’eredità si acquista solo con l’accettazione la quale può essermanifestata con il beneficio dell’inventario per limitarne la responsabilità patrimoniale al valoredei beni relitti.Il delato può rinunziare all’eredità, eccezione fatta art 586, per lo Stato il quale deve accettarla.Il nostro ordinamento a differenza di quello romano e di altri quale quello francese, richiedel’accettazione,che è un atto volontario e consapevole che si può esercitare solo dopo la mortedel de cuius, ed esclude l’acquisto automatico dell’eredità.Il testatore non può esercitare pressione nei confronti del chiamato affinche rinunzi/accettipuramente poiché vi sarebbe una forma di condizione che l’ordinamento ritiene illecita.Chi ha assunto la qualità di erede non la può perdere semel heres semper heres nétrasmetterla ad altri, né si può trasformarla da pura e semplice a beneficiata. Tale qualità cessase si verifica l’evento della condizione risolutiva, se non adempie al modus.L’accettazione è un atto di 1. autonomia privata 2. unilateale e non recettizione (produceeffetti al di la della conoscenza di terzi) 3. irrevocabile per la certezza dei rapporti 4. nontollera condizioni o termini, è un negozio puro altrimenti sarebbe nullo 5. non può esserepaziale pena la nullità. 6. presuppone capacità di agire del delato o del reppresentante legale

se minori o interdetti (gli incapaci acquistano solo con beneficio )L’accettazione a differenza del testamento consente il ricorso alla rappresentanza volontaria, sirichiede la procura speciale vista la straordinarietà dell’amministrazione. Non può essermanifestata in via surrogatoria dai creditori del delato.Art. 482, l’accettazione dell’eredità può essere impugnata per violenza, da chiunque siaesercitata, e dolo (anche incidens cioè accetta semplicemente ma la voleva beneficiata), nonper timore reverenziale ed errore es. errore motivo. E’ ammessa quella per errore ostativoovvero divergenza tra dichiarato e reale volontà (in questo caso è nulla. Es. sono chiamato in 2eredità e accetto quella sbagliata).Annullata l’accettazione, il delato può nuovamente accettare o rinunciare.Le differenze: accetto l’eredità pensando che non ci siano debiti →non merito tutela

Accetto una eredità ma si scopre un testamento →sono tutelato e i legati/onerivengono soddisfatti entro il valore dell’eredità o entro la porzione di legittima.

E’ rilevante l’errore sulla persona del de cuius es. se si è arricchito mediant attività illecite.;irrilevante se credo sia deceduto ma in realtà è viva.Art 480 Prescrizione Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni (2946).Il terminedecorre dal giorno dell'apertura della successione (456) e, in caso d'istituzione condizionale(633 e ss), dal giorno in cui si verifica la condizione .Il termine non corre per i chiamati ulteriori,se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquistoereditario e venuto meno.Vanno escluse le norme relative all’interruzione della prescrizione perché tale dirittocomporterebbe acquisto. Sono rilevanti le cause di sospensione di prescrizione previste agli art2941-2942 (vedi codice) che non possono esser rilevate d’ufficio ma vanno eccepitedall’interessato che dovrà provare la mancata accettazione nel termine previsto.Per quanto concerne la decorrenza del termine, qualora l’istituzione sia condizionata, ha iniziodalla realizzazione dell’evento in condizione, se non si verifica, dal momento in cui lacondizione viene a mancare. Nell’istituzione sotto condizione sospensiva, è concepibile solodopo la realizzazione dell’evento e da quel momento si avrà la delazione; si ha un’aspettativasia in caso di istituzione di erede sottoposta a condizione, sia di nascituro.

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Per i secondi chiamati, anche se i precedenti abbiano accettato l’eredita e questa poi siavenuta meno(es. annullamento testamento, contestazione stato di figlio), il termine corre dalgiorno di apertura della successione, eccezione fatta nel caso in cui questi non possanoaccettare prima della sentenza atta a caducare l’acquisto dei precedenti chiamati. In tal caso iltermine corre dalla pronunzia della sentenza. Per tutelare i successivi chiamati, l’autoritàgiudiziaria fissa con ordinanza un termine, spatium deliberandi, entro il quale questi devono

dichiarare se accettano o rinunciano all’eredità, pena la perdita di tale diritto (decadenza nonrinunzia).Questa actio interrogatoria può esser esperita da ogni interessato, anche incapace, compresil’esecutore testamentario e il curatore dell’eredità giacente, ma non può agire il giudiced’ufficio.Si ha decadenza anche quando il chiamato non ha il possesso dei beni ereditari, ha eseguitol’inventario senza far precedere da dichiarazione d’accettazione, e non lo fa entro 40 giornidall’inventario.L’accettazione dell’eredità può essere:

pura e semplice: ipotizzabile solo per persone fisiche con piena capacità d’agire e per lesocietà; si ha confusione tra i due patrimoni e l’erede risponde ultra vires hereditatis,ossia se l’attivo non è sufficiente a pagare debili o a soddisfare modus e legati, rispondecon il suo patrimonio. . In questo caso si potrebbero pregiudicare i creditori dei de cuius

i quali non possono esercitare azione surrogatoria, concessa solo per i diritti e le azioni acontenuto patrimoniali che sono siano strattamente legati alla persona del debitore,come appunto questa accettazione.

Beneficio d’inventario: distinzione dei patrimoni, l’erede risponde dei debiti solo entrol’attivo dell’eredita cioè intra vire hereditas.evita che i chiamati, preoccupati dallapossibilità di rispondere dei debiti con il porprio patrimonio, rinunzino all’ereditàgravando così sullo Stato per la liquidazione. E’ valida anche se il testatore la vieta,qualora siano più chiamati, l’accettazione con beneficio di uno, giova agli altri (se nonhanno già accettato in modo puro) anche se l’inventario lo fa un chiamato diverso. Gliobbligati ad accettare il tal modo,pena la nullità, sono minori, interdetti, minoriemancipati, inabilitati e persone giuridiche (no società).e cadono con compimentomaggionre età/cessione di inabilitazione o interdizione. Per gli incapaci si richiede il

compimento da parte del rappresentante legale previa autorizzazione, infatti è atto distraordinaria amministrazione, altrimenti è annullabile. Lo stato se istituito pertestamento, accetta con beneficio, se succede er art 586, in modo puro e semplice.

Per la pura e semplice si può aver un’accettazione espressa: si ha una dichiarazionesotto forma di atto pubblico o scrittura privata dove manifesta tale volontà o assume iltitolo di erede. Art 2648 se vi sono diritti immobiliare l’accettazione deve esseretrascritta.

Tacita: è implicita manifestazione; il delato compie un atto che implica tale volontà,poiché non potrebbe compierlo se non fosse erede.es alienazione di beni ereditari,donazioni, cessioni, pagamento debiti, proposta di alienazione e istanza di divisione,riscossione rateo di pensione o stipendio, richiesta risoluzione di un contratto conclusodal de cuius. Deve emergere la consapevolezza che l’atto incide sull’eredità delata. Siha accetazione anche quando vi sia la rinunzia dell’eredità dietro corrispettivo di un

chiamato non vi è dichiarazione e per assolvere all’onere della trascrizione, deve essertrascritto l’accertamento giudiziale dell’avvenuta accettazione. Non implicanoaccettazione la gestione del patrimonio al solo fine di conservarlo, richiesta dipubblicazione e registrazione del testamento e trascrzione di un atto di acquistoconcluso dal de cuius., querela per appropriazione indebita dei beni, vendita mobili discarso valore per pagare le spese funerarie, impossessamento indumenti del de cuius.

Senza manifestaione: s. sono nel possesso dei beni e entro 3 mesi dal giornodell’apertura non procedo all’inventario →divento erede puro e semplice; altra ipotesi èla sottrazione od occultazione di beni, ciò implica la decadenza della facoltà dirinunciare quindi l’acquisto puro e semplice. Tali attività, art 527, devono avvenire dopol’apertura,prima della rinunzia e che sia consapevole della sua attività (è escluso perl’incapace che accetta solo con beneficio).

Art 484 La forma è scritta ad substantium e può esser racchiuda di un atto con scopodifferente. Es dono dei cespiti ereditari che contangono al contempo la dichiarazione d’eredità;anche se l’atto viene dichiarato nullo, la dichiarazione rimane valida.

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La delazione per divenire completa richiede un atto d’accettazione che è un negozio giuridicounilaterale, non recettizio, inter vivos, formale che non tollera apposizione di condizione.Con il beneficio d’inventario, si distingue il patrimonio dell’erede da quello de de cuius e potràsoddisfare i creditori,adempiere ai legati e modi solo con l’attivo di quest’ultimo. I creditori dalcanto loro, possono privare d’effetti le donazioni poste in essere dal de cuius mediante l’azionerevocatoria che si prescrive entro 5 anni dalla disposizione. I creditori dell’erede potranno

soddisfarsi solo sul patrimonio dello stesso ed eventualmente sui beni ereditari che residuinodopo la soddisfazione dei debitori del de cuius. Se l’eredità è passiva,i creditori dell’eredepossono esperire l’azione revocatoriaL’erede conserva verso l’eredità i diritto ed obblighi che aveva verso il defunto (sia in qualità dicreditore che di debitore,se lo era). In ogni caso, anche con l’accettazione beneficiata, ilpatrimonio seppur distinto, ha un titolare che è l’erede, il quale assumerà le vesti di liquidatore.L’inventario è un’operazione ulteriore che “conferma” gli effetti del beneficio (altrimenti vienemeno) e consente di avere un quadro chiaro dei beni presenti ed è altresì una garanzia per icreditori. Viene redatto dal cancelliere del tribunale o dal notaio designato nel testamento onominato dal tribuale. Alla redazione possono assistere gli eredi, legatarii, l’edecutoretestamentario.Si richiede che ad operarlo sia un notazio o cancellierei sia per una redazione esatta e sollecita,sia per cautelare i creditori. Se vi fossere beni occultati o altri abusi in mala fede ad opera

dell’erede, sia vrebbe la decadenza del beneficio e la confusione dei patrimoni.Il patrimonio viene gestito dall’erede che diviene titolare di dirtti ed obblighi, soddisfando icreditori del de cuius; egli risponde solo per colpa grave es. lascia perire un bene.Per la alienazione, pegno od ipoteca di beni ereditari si richiede l’autorizzazione giudiciariapena la decadenza del beneficio che può esser fatta valere solo dai creditori del de cuius o dailegatari.Art 492: i creditori, o chi vi abbia interesse, possono chiedere all’erede una idonea garanzia perl valore dei beni mobili compresi nell’inventario, i frutti degli immobili e il loro presso, chesopravanzi al pagamento dei creditori ipotegari. Può essere una ragazia reale o personale, macomunque sia idonea, in caso di controversia, è il giudice a verificare se risponde al requisitopena la richiesta del sequestro conservativo. Art 496 - 497: l’erede deve render conto della suaamministrazione a creditori e legatari, in caso contrario può esser tenuto a pagare con i propribeni, i legiti e lagati dopo esser stato costituito in mora a presentare il conto e non abbiasoddisfatto a tale obbligo (resposabilità provvisoria).Il termine per presentarlo è convenuto con creditori e legatari o fissato dall’autorità giudiziaria.Il conto deve indicare lo stato attivo ( somme avute tramite alienazione o riscossione diinteressi o canoni) e passivo (pagamento di creditori, spese per la redazione dell’inventario).Una volta pagati i debiti, quanto rimane va a confondersi con il patrimonio dell’erede. I modi dipagamento dei debiti ereditari:

a. Liquidazione semplice: accetta con beneficio e baga creditori e legatari s misurache si presentano, qui primi veniunt, dopo un mese paga i creditori che lo richiedanosino all’esaurimento dell’attivo. è fatta salva la poziorità cioè l’esser preferiti.Qualora si abbia esaurito l’asse e vi siano creditori insoddisfatti, non possonopretendere nulla da quelli soddisfatti ma possono esercitare azione di regresso versoi legatari nel limiti del valore dei legato. Non vi è un termine entro cui esaurire la

procedura individuale. b. Liquidazione concorsuale: opera o per scelta dell’erede o per opposizione da

parte di creditori e legatari di quella semplice, con l’assistenza di un notaio. Sonochiamati a concorrere tutti i creditori e legatarii e segue: si forma il passivo tramitela dichiarazione di credito di questi soggetti, si forma la graduazione in base apreferenza legale, se necessario si alienano i beni e si pagano i debiti e si adempie ailegati. Può altresì adempiere con propri beni per tenere con se quelli ereditari. Lapreferenza legale è: pagamento spese per il beneficio, i crediti dell’eredità in base agaranzie e privilegi e infine i legati. Se l’attivo non basta, si va in proporzione. Esattivo 1200, passivo 1600, un creditore ipotecario 600 e due chirografati ogniugno500, il primo otterrà 600 e i secondi 300.

c. Rilascio dei beni ereditari a favore di creditori e legatarii: a favore di tutti,l’erede non rinuncia all’eredità né alla titolarità dei beni, ma alla disponibilità degli

stessi la quale passa ad un curatore nominato dal tribunale (l’erede è libero da ogniresponsabilità). Si ha quando l’erede incorra nella decadenza del beneficio enessuno la fa valere. Egli provvede alla liquidazione e risponde per cattivaamministrazione verso l’erede,i creditori e legatarii. Il curatore aliena i beni per

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pagare la curatela e soddisfare creditori e legatarii. Il resto spetta all’erede. Art 507l’erede deve iscrivere la dichiarazione del rilascio nel registro delle successioni,annotarla a margine dell’accettazione con beneficio e trascriverla presso gli uffici deiregistri immobiliari dove questi si trovano e dove sono i mobili registrati.

Art 511: Le spese di tutti gli atti che dipendono dall’accettazione beneficiata, sono a caricodell’eredità.

Sezione II

Come già detto, l’accettazione con beneficio d’inventario comporta la separazione delpatrimonio del defunto da quello de de cuius, tutelando così i creditori personali ed ereditari.Questo tipo di accettazione spetta al delato ma può accadere che, visto il costodell’accettazione beneficiata e valutato il poco passito oppure che l’erede abbia molti debitipersonali, decida di accettare in modo puro pregiudicando i dreditori ereditari e legatari. Arisoluzione di tale problema , l’ordinamento ha predisposto la separazione dei beni deldefunto da quelli dell’erede; vi è sommiglianza con il beneficio. Le differenze: la prima giova aicreditori e si ha una vera distinzione dei patrimoni mentra la seconda giova all’erede e si hadistinzione nel senso che i creditori de de cuius vengono soddisfatti a preferenza di quellidell’erede, avvenendo comunque al termine, la confuzione tra i patrimoni.

Con la separazione, creditori e legatarii separatisti possono soddisfarsi sui beni ereditariseparati con prelazione rispetto ai creditori dell’erede., evita l’insufficienza del patrimonio incaso di concrso dei creditori personali dell’erede. In ogni caso l’erede acquista comunquel’eredita e destisce i beni di massa e adempie ai debiti dei de cuius e ai legati.Entro tre mesi dall’apertura, creditori ereditari e legatari possono chiedere la separazione ehanno diritto di preslazione, essi sono detti separatisti.Posso anche chiedere la seprazione i titolari di un credito non scatudo o indeterminato osottoposto a condizione, non importa se sia un credito a titolo gratuito o oneroso, ma nonpossono chiederlo coloro che hanno credito connesso ad obbligazioni naturali. Art 513 s puòrendere inefficac, verso i creditori, l’atto di disposizione posto in essere nel testamento e spettasolo ai creditori, non legatari.La separazione opera sui singoli beni su cui la si fa vale e vanno distinti i mobili, sui quali siesercita con domanda giudiziale proposta con ricorso (volontaria giurisdizione) al tribunale cheordina l’inventario e da disposizioni per la conservazione. L’erede vieni privato delladisponibilità del bene, se su beni già alienati, la separazione comprende il prezzo non ancorapagato.Per gli immobili o mobili registrati, si esercita con iscrizione del credito o del legato sopra ognibene, nei modi per le ipoteche.Di diffirenza dalle ipoteche, i titoli di sperazione prendono tutteil grado delle prima e prevalgono, anche se anteriori, sulle trascrizioni ed iscrizioni control’erede o il legatario.I creditori e legatari separatisti hanno prederenza su coloro che non l’hanno esercitata se ilvalore della parte non separata è sufficiente a soddisfare i non separatisti. Se una parte delpatrimonio non è separata, il suo valore si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinarequanto spetterebbe a ciuascuno dei concorrenti.

Sezione III

Nel caso in cui l’accettazopme soa stata pura e semplice, l’erede subentra nell’identicaposizione giuridica del de cuius, se sia stata con il beneficio d’inventario quella posizioneconosce le limitazioni in ordine al passivo ereditario.Al momento dell’accettazione, il delato diventando erede, acquista la piena titolarità delpatrimonio relitto sicchè può disporne e l’amministra. Nella vendita la sola limitazione èpreferire i coeredi.Ai sensi dell’art 533 c.c. l’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditariacontro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcunoallo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.La petizione mira a far riconoscere , a chi la eserciti, la sua qualità di erede col la conseguente

nascita dell’obbligo di restituirgli le cose dell’eredità.L’accertamento della qualità di erede per mezzo della petizione d’eredtà, in definitiva, èstrumentale al recupero dei beni ereditari e quelal restituzione è la logica conseguenza

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dellesito favorevole di un’azione che tende ad una sentenza che riconosce la qualità personaledi erede.E’ esperibile erga omnes e imprescrittibile. Legittimanto ad agire è colui che sostiene di essereerede ossia il delato che ha accettato l’eredità. Ha il dovere di provare la sua qualità el’appartenenza dei beni all’asse ereditario; il possessore senza titolo è valutato comepossessore in mala fede.

Sono salvi glia cquisti effettuati da terzi in buona fede. L’aparenza deve fondarsi su circostanzetali da indurre in errore una persona diligente. Il vero erede può agire per ottendere dal terzo larestituzione del bene ereditato solo se questi abbia acquistato dall’erede apparente a titologratuito o in mala fede.

Sezione IV

La rinuncia all’eredità è rifiuto imperativo ed è commisurato al trascorrere del tempo. Larinunzia considerata come rifiuto imperativo non si attua per rinunziare all’eredità bensì ladelazione ossia l’offerta dell’eredità. La rinunzia non importa rinunzia ai legati dato che laqualità di erede e legatario sono indipendenti tra loro. La rinunzia è un negozio giuridicoabdicativo con il quale si dismette il diritto senza trasferirlo ad altri; è un nezio unilaterale con il

quale si rinunzia al diritto all0eredità e il rinunziante è considerato come se “non vi fosse maistato chiamato”. E’ solenne in quanto la vontà di rinuncia si manifesta difronte un notaio ocancelliere, fatto in forma diversa è affetto da nullità assoluta. E’ impugnavile solo su effetto diviolenza o dolo escludendo l’errore. Non può apporsi termine né condizioe e non può essereparziale (a pena di nullità). Si fa ricorso alla rinunzia solo dopo che si sia aperta la successionee non dopo che vi sia stata accettazione. Il termine coincide con quello previsto perl’accettazione (scade con il compimento del 10° anno dall’appertura della successione).La rinunzia può recare pregiudizio ai creditori del delato che l’abbia manifestata: se questiavesse accettato, puoi creditori avrebbero potuto contare su un patrimonio più ricco persoddisfare le loro ragioni. Per tutela di tale interesse l’art 524 c.c. prevede una figura diimpugnazione ammettendo i creditori a farsi autorizzare dal giudice ad accettare l’eredità innome e in luogo del rinunziante al solo scopo di soffisfarsi dui beni ereditari fino allaconcorrenza dei loro crediti.Il loro diritto si prescrive in 5 anni dalla rinunzia. Nel caso residuino, alsoddisfacimento deicretori, i beni ereditari sono devoluti agli eredi in subordine.

Capitolo 5 : LA SUCCESSIONE NECESSARIASezione I

Con tale espressione si designa il sottentrare nell’eredità di una persona, dei cosidettilegittimari (soggetti ai quali la legge riserva intangibilmente una quota di eredità oaltri diritti nella successione).Sono gli stretti congiunti del de cuius i quali possono succedergli anche contro la suavolontà. Nel calcolo della quota loro spetante, si deve tener contro sia dei diritticompresi nell’eredità, sia di quanto il de cuius abbia donato in vita.Ogni patrimonio se sussitono legittimari è scomponibile in due spicchi: uno,disponibile, qundi liberamente devolvibile mediante testamento, l0altro indisponibileriservato ai legittimari.In assenza di legittimari il de cuius può disporre del suo intero patrimonio (si hal’esigenza di tutelare la famiglia).I legittimari e i successori legittimi hanno diritto ad una quota di eredità sicchè sonovocati a titolo universale ed acquistano con l’accettazione, la qualità di eredi. Il alcunicasi si ha attribuzione ex lege, in questi casi la vocazione è a titolo particolare, e non siradica in una disposizione testamentaria ma è fondata direttamente alla legge →diritto specificamente determinato.

I legittimari sono persona a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità oaltri dirittinella successione. Ai sensi dell’art 536 sono tali: il coniuge, i figli legittimi,naturali,legittimati e adottivi, gli ascendenti legittimi. Le quote sono determinate dalla

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legge e variano a seconda del numero dei soggetti e non risulta mai inferiore ad unquarto del patrimonio.Il coniuge superstite oggi ha diritto ad una quota di piena proprietà che comporta lasua posizione di erede mentre prima della novella del ’75 spettava il sempliceusufrutto così detto “uxorio” su una quota del patrimonio ereditario, non era un vero eproprio erede ma legatario ex lege. Il titolo a succedere del coniuge è costitui dalrapporto di coniugio, un atto al tempo di aprtura della succesisone. Al convivente“more uxorio” non compete alcun diritto successorio.Al coniuge superstite è riservata la metà del patrimonio se non cocorrono figli del decuius; un terzo se vi è un solo figlio ed un quarto se i figlio sono più di uno.A tale coniuge sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenzafamigliare e il diritto d’uso, sui mobili che la corredeano. Si scioglie la comunionelegale alla morte del coniuge.La casa e i mobili devono essere di proprietà del defunto o comuni, il coniugesuperstite ha diritto, oltre alla quota riservata, al diritto all’abitazione e all’uso deimobili che la corredano, risponde ad esigenze etiche e sentimentali: impedire alconiuge superstite dolorsi mutamenti dell’ambiente di vita. Nel caso il defunto avesse

un semplice diritto di godimento in virtù di cotnratto di locazione, il coniuge superstitesuccede nel rapporto di locazione.Il coniuge superstite è titolare dei diritti in esame anche se vi è separazione, ogniqualvosta abbia continuato a vivere nella casa già adibita a residenza famigliare siaper accordo con l’altro coniuge, sia per disposizioni del giudice.Il diritto di uso e abitazione si acquistato a titolo di cosidetto “legato ex lege”; il loroacquisto, dunque, è automatico ed il coniuge non li perde, nel caso rinunzi all’eredità.Il coniuge deve agire in riduzione quando il coniuge deceduto abbia disposto del lorooggetto, in via testamentaria, a favore di altri soggetti, sia attribuendoli il dirittoproprietario sia il godimento. Il diritto di abitazione ha ad oggetto solo la casa adibita aresidenza famigliare e le sue pertinenze non le cose dove soggionavano nei periodi divacanza.Il diritto d’uso invece ha ad oggetto qualsiasi bene mobile che si trovi infunzionedell’abitare, è necessaria la stabile destinazione dell’oggetto, non essendo sufficientela mera funzione di arredare (vedi un quadro d’autore come investimento). Tali dirittipossono essere oggetto di rinunzia e si estinguono con la morte del superstite titolare.Ai sensi dell’art 548 c.c. il coniuge separato senza addebito vanta gli stessi dirittisuccessori del coniuge non separato, deve solo dimostrare la celebrazione delmatrimonio.Posizione differente si ha per il coniuge al quale sia stata addebitata la separazione:questi è escpluso dalla successione e gli compete solo il diritto ad un assegnosuccessorio. E’ necessario che la sentenza di separazione con addebito sia passata ingiudicato prima dell’apertura della successione altrimenti il coniuge non è escluso

dalla separazione.Il coniuge con addebito spetta solo un assegno vitalizio è commisurato alle sostanzeereditarie ed alla qualità e al numero degli eredi legittimi se al momento dell’aperturadella successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.La successione è analoga se la separazione è addebitata ad entrambi i coniugi.Ai sensi dell’art 149 c.c. il matrimonio si scioglie oltre che per morte di uno dei cnoiugi,per pornunzia di divorzio, perciò i coniugi perdono lo status coniugale e quindi laqualità di legittimari e di successori legittimi.Gli effetti della pronunzia di divorzio decorrono, tra le parti, dal passaggio in giudicatodella rentenza; rispetto ai terzi, invece, dall’annotazione.Si ritiene pertanto che l’ex coniuge non abbia titolo successorio se l’altro ex coniugesia deceduto dopo il passaggio in giudicato della sentenza ma prima della sua

annotazione. A colui al quale sia stato riconosciuto il diritto alla corresponsionedell’assegno post-matrimoniale, spetta, dopo il decesso dell’obbligato, e se versi instato di bisogno, un assegno periodico a carico dell’eredità.

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Nel determinare l’ammontare di tale assegno, il giudice deve realizzare uncontemperamento equo tra le esigenze dell’ex coniuge superstite e quelle degli eredi.Il diritto a percepire tale assegno si estingue se il beneficiario è passato a nuovenezze. Ha natura di legato ex lege.La lroro vocazione esclude tutti gli altri successibili ad eccezione del coniugesuperstite con il quale concorrono nei diritti successori. La novella del 1975 haparificato la posizione dei figli naturali a quella dei figli legittimi. Ai figli legittimi sonoequiparati i legittimati e gli adottivi (che sono in senso pieno legittimi). Le quoteriservate ai figli mutano a seconda che questi soggetti concorrano con il coniuge delde cuius e a seconda del loro numero. Se il de cuius lascia il coniuge ed un solo figlioal primo è riservato 1/3 del patrimonio ed analogamente al secondo se con il coniugeconcorrono più figli, es essi è riservata complessivamente la metà del patrimonio, alconiuge spetta ¼ e la divisione tra i figli è effettuata in parti uguali (salva la possibilitàdi commutazione nei riguardi dei figli natuali).Infine se al de cuius sopravvive solo un figlio senza il coniuge (del defunto) ad esso èriservata la metà del patrimonio. Se sopravvivono più figli a loro è riservata la quota di2/3 da dividere in parti uguali.

Il rinunziante all’eredità e considerato come se non vi fosse mai statao chiamato.Lo status di figlio naturale si annoda al riconoscimento da parte del genitore naturale.Nel caso di concorso successorio di figli legittimi e digli meramente naturali, i primiconservano la possibilità di estromettere i figli naturali dalla comunità ereditaria,ovvero la facoltà di commutazione con la quale i figli legittimi possono impedire ainaturali di partecipare alla comunione ereditaria; nondimento, dovrà esserecorrisposto, ai figli naturali, il valore della loro quota in denato o immobili ereditari. Lacommutazione ha per presupposto che la porzione da commutare abbia titolo nellalegge e se tale porzione invece è devoluta con testamento, la commutazione non puòessere esercitata. E’ giustificata dalla considerazione della famiglia legittima comemodello famigliare.E’ un diritto unilaterale, recettizio e dev’essere vestito con atto pubblico o scritturaprivata; la commutazione in caso di più figli legittimi, richiede il consenso di tutti everso tutti i figli naturali per il principio della loro parità.Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, spetto un assegno vitalizio pariall’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto se lafiliazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. I figli non riconoscibili partecipanoall’eredità nei limiti della vocazione a titolo particolare qualificabile come legato exlege, hanno cioè il diritto di comandare, nei confronti degli eredi del loro genitore, lacondanna al pagamento di detto assegno. L’ammontare è fissato in base alla renditadella quota alla quale il figlio avrebbe diritto se fosse stato riconosciuto ogiudizialmente dichiarato.Gli ascendenti del de cuius possono essere anch’essi legittimari. In vero, nel caso in

cui al de cuius sopravvivano figli, nè loro discendenti, a favore degli ascendenti èriservato 1/3 del patrimonio se non concorre il coniuge del defunto, se concorre invecegli spetta ¼.

Sezione II

La quota di riserva è intangibile (beni di qualsiasi natura). Se un legittimario è lesonella successione ha il diritti potestativo nei confronti del beneficiario delle disposizionitestamentarie.Il legittimario deve agire in riduzione, alternativamente alla riduzione è sufficiente unatto di riconoscimento del diritto da parte del soggetto che, convenuto in riduzione,

verosimilmente soccomberebbe. Il testatore, fermo restando in ogni caso l’intangibilitàdel valore riservato ai legittimari, ha autonomia nella scelta dei beni.

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A tutela dell’intangibilità dei diritti riservati ai legittimari, l’ordinamento giuridicoappronta, anzitutto, il rimedio dell’azione di riduzione. Le azioni poste a tutela dellegittimario sono tre:

1. L’azione di riduzione in senso stretto2. L’azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte3. l’azione di restituzione contro i terzi acquwirenti dei beni oggetto di disposizioni

lesive.Ai legittimari spetta una posizione successoria che il de cuius non può alterare pertestamento. Il calcolo della quota legittima è puramente matematico. Si ottiene con leoperazioni di riunione fittizia per mezzo delle quali si tiene conto anche dei beni che ilde cuius ha donato in vita.Per prima operazione si ha la determinazione del valore dei beni (mobili, immobili ecrediti) caduti in successione. In secondo luogo si sottraggoni i debiti (sia quellicontratti dal de cuius che quelli concessi alla sua morte quali spese per i funerali…)infine si somma il valore dei beni donati in vita dal de cuius (donatum). Si deve ternerconto anche delle donazioni indirette. Sommando le varie operazioni si verifica qualesia la quata del patrimonio della quale il de cuius poteva disporre e quella invece

riservata ai legittimari. La quota di legittima è pertanto una quota della massaottenuta fittiziamente con le operazioni anzidette.Le donazioni di cui abbiano beneficiato i legittimari vanno considerate comeanticipazioni di legittima.Le disposizioni testamentarie lesive di legittima possono essere rese inefficaci con ciòsi vuol tutelare i legittimari. L’art 549 c.c. stabilisce che il testatore non può imporrepesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari. Perciò sono inefficaci ledisposizioni che impondono un modus o condizioni o pesi.I legati sono considerati pesi posti a carico del legittimario. Nel caso gravino sull’interaeredità non sono automaticamente inefficaci ma lo sono solo con un’azione diriduzione.Non occorre agire in giudizio per impugnare le disposizioni testamentarie cheimpongano pesi o condizioni sulla legittima.Il testatore che ha disposto un usufrutto o una rendita vitalizia il cui reddito eccedaquello della posizione disponibile, i legittimari ai quali sia stata assegnata la nudaproprietà della disponibili o parte di essa hanno la scelta di eseguire tali disposizioni oabbandonare la nuda proprietà.Il legatario conseguendo la disponibile abbandonata non acquista la qualità di erede.La “cautela sociniana” consente di superare il problema attraverso lacapitalizzazione dell’usufrutto in base alla sua durata necessaria per appurare se vi siastata lesione di legittima.Il testatore può disporre un legato in sostituzione di legittima, mira a soddisfare illegittimario nelle proprie ragioni successorie con diritti specificatamente individuati. In

tal caso il legittimario può sia rinunziare a legato e chiedere la legittima, siaconseguire il legato senza acquistare la qualità di erede. Si possono valorizzareinteressi soggettivi del de cuius ed altresì interessi oggettivi qual è quello di evitare uneccessivo frazionamento di determinati beni ereditari. Il legato in sostituzione dilegittima si acquista al momento di apertura della successione ma il legittimario puòrinunziare al legato e chiedere la legittima.Il legatario il quale preferisca conseguire il legato, perde il diritto di chiedere ilsupplemento nel caso in cui il valore del legato sia inferiore a quello di legittima ma iltestatore può espressamente attribuire al legittimario la facoltà di chiedere ilsupplemento.Il legittimario per conseguire il supplemento deve agire con l’azione di petizione enon di riduzione! La differenza tra legato in sostituzione di legittima e legato per conto

di legittima risiede nella circostanza che il legato in conto di legittima comporta per illegittimario l’acquisto dei beni che devono essere calcolati ai fini della legittima con laconseguienza che potrò chiedere il supplemento se detti beni non raggiugono l’entità

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della legittima nel caso contesti il legittimario lo consideri un acconto; il legatario inconto di legittima è erede testamentario ovvero il legittimario deve imputare il legatoalla sua quota di legittima.L’azione di riduzione è prevista per reagire alle cosidette lesioni di legittima.Per mezzo di quest’azione, i legittimari possono ottenere la riduzione delle disposizionitestamentarie e/o delle donazioni fatte dal de cuius che eccedano la quota della qualequesti poteva disporre (art 554 e 555 c.c.). E’ anche il rimendio posto a disposizionedel legittimario che non abbia ricevuto alcunchè o risulti ignorato dal testamento.L’art 553 prevede la riduzione automatica delle porzioni degli eredi legittimi inconcorso coi legittimari. La norma che riguarda l’ipotesi in cui si abbia successioneintestata con concorso tra legittimari ed altri successibili, mira ad impedire che i primiconseguano meno di quanto loro spetterebbe in virtù della successione necessariaattuando la riduzione di quanto non spettate ai non legittimari.Sino a quanto l’azione di riduzione non sia stata promossa e non se ne sia ottenutoesito favorevole, il legittimario non può conseguire la qualità di erede.L’azione di riduzione, che ha per presupposto la lesione della quota di legittima puòessere esperita dai legittimari, dai loro eredi e aventi causa; il relativo diritto è

trasmissibile mortis causa ed inter vivos.L’azione non può essere esercitata né dai non legittimari né da questi in quanto eredinella dispozione così come i donatori e i legatari. I legittimari non possono rinunziarealla riduzione delle donazioni finchè vive il donante. Apertosi la successione illegittimario può rinunziare al proprio diritto; può essere esperita nei confronti deibeneficiari delle disposizioni lesive (eredi, legatarii, donatarii) e dei loro eredi.L’azione fa cessare retroattivamente nei confronti del legittimario leso, gli effettidell’acquisto derivativo del terzo posto in essere a titolo gratuito, dall’ereditando.Il diritto del legittimario leso ha natura di diritto potestativo. La prescrizione dell’azionedi attua all’ordinario termine di dieci anni. Il termine decorre dal giorno dipubblicazione del testamento. Può essere interrotta ed è atto interrutivo, laproposizione, nel decennio, della domanda di riduzione.Il legittimario che non ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario non puòchiedere la riduzione delle donazioni e dei legati salvo che le donazioni e i legati sianostati fatti a persone chiamate come coeredi ancorché abbiano rinunziato all’eredità. Ladecadenza del beneficio d’inventario non comporta la perdita del potere di esercitarela riduzione. La ratio della norma è garantire che la consistenza dell’asse ereditarioper garantire donatori e legatari che non sono in grado di controllare la reale entità delpatrimonio.L’inventario impedisce possibili abusi verso terzi estranei (perché consente diappurare l‘entità della massa ereditaria); il legittimario che agisce in riduzione deveimputare alla sua porzione legittima le donazioni ed i legati disposti nei suoi confrontisalvo che ne sia stato espressamente dispensato (imputazione ex se). La dispensa

dall’imputazione ex se va manifestata espressamente dato che comporta l’espansionedella legittima e consiste in una dichiarazione del donante o de cuius, è attounilaterale.Verificato che i beni appartenenti al de cuius al tempo dell’apertura delle successionisono insufficienti a soddisfare i diritti del legittimario, si possono richiamare nell’asse ibeni dei quali il defunto abbia disposto a titolo gratuito. Il legittimario, dimostratal’eccedenza delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni, rispetto al limite dellaporzione disponibile, può chiedere che siano ridotte proporzionalmente le disposizionitestamentarie e se queste riduzioni di rivelano insufficienti a reintegrare la legittima,può pretendere che vengano ridotte anche le donazioni poste in essere da de cuius.Nel caso in cui il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto apreferenza di altre, questa non si riduce se non quanto il valore delle altre non sia

sufficiente ad integrare la quota riservata ai legittimari.Nel caso in cui la riduzione delle disposizioni testamentarie siano insufficienti, si deveprocedere alla riduzione delle donazioni fatte dal de cuius (sia le donazioni dirette e

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formali che quelle indirette e simulate). Si comincia dall’ultima donazione, in caso diriduzione coeve, si procede proporzionalmente fatta salva la facoltà del donante dicontemplare un ordine di preferenza dichiarato nell’atto di donazione al fine di nonpregiudicare il principio di irrevocabilità delle donazioni.Nei confronti dei terzi acquirenti che abbiano ricevuto dai donatari, il legittimario puòchiedere loro la restituzione; per questa azione deve porre una nuova azione neiconfronti del terzo acquirente sempre che sia posta nei 10 anni.

Sezione III

Capitolo 6 : LA SUCCESSIONE LEGITTIMASezione I

Alla successione legittima non si fa luogo, ai sensi dell’art 457 c.c., se non quando nonpossa operare in tutto o in parte, la successione testamentaria.

Presupposto della successione legittima è la mancanza della successionetestamentaria che può dipendere o dal fatto che il de cuius non ha testato ecc o anchequando il de cuius non ha disposto dell’intero patrimonio ereditario.Si rileva che il sistema di successione legittima è giustificato dalla necessità chesubentri un successore. L’ordinamento giuridico si fa capo di indicare i successibiliindividuandoli nel coniuge, nei discendenti legittimi e naturali, ascendenti legittimi,collaterali e nello stato.Se l’eredità è intestata, i legittimari cumulano il titolo della successione legittima equello della successione testamentaria.La ragione è rintracciata prevalentemente nell’opportunità di dare rilevanza al datoobbiettivo dei vincoli famigliari, non considerata valida ai fini successori l’affinità.Sono due i criteri per individuare i successibili:

1. Appartenenza al gruppo familiare2. Vincolo di cittadinanza

I successibili sono il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti,lo Stato. Ora sono anche inclusi i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati.Il principio della successione per gradi è conforme alla tradizione, ovvero che ilparente più prossimo succede escludendo il più remoto.Non è riconosciuto il vincolo di parentela oltre il sesto grado.Sono queste le categorie prevalenti. I figli sono posti sullo stesso piano sia che sianonaturali, adottivi e legittimati. Al de cuius succedono padre e madre nel caso in cuiquel soggetto non lasci prole nè fratelli o sorelle o loro discendenti. Nel caso il de cuiusnon lasci nemmeno genitori, l’eredità si devolve per metà agli ascendenti in linea

paterna e per metà a quelli in linea materna. Se non lascia nessuno tranne che fratellie sorelle, l’eredità va a questi in parti uguali. In caso concorra il coniuge a questovanno i 2/3 e ai fratelli e sorelle il rimanente 1/3.In mancanza di altri successibili trova giustificazione nella cittadinanza del de cuiusallo stato. Lo stato risponde dei debiti ereditari e dei legati solo entro il valore dei beniacquistati (ottiene gli stessi effetti dell’accettazione con beneficio di inventario senzaperò dover ricorrere ad essa). Lo stato non può rinunciarvi, può esservi chiamato comegli altri coeredi in via testamentaria.Anomale sono le successioni in beni determinati o complessi di beni regolati dallalegge attraverso leggi speciali con criteri diversi dall’ordinario diritto successorio (esart 2122).La successione nelle indennità di fine rapporto di lavoro è una figura

significativa di successione anomale; in caso di morte del prestatore di lavoro, leindennità, dovute dal datore di lavoro ai sensi delle norme 2118 e 2120, spettano alconiuge, ai figli se vivono a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il 3° grado

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ed affini entro il 2°. Nel caso manchino le persone indicate, le indennità sono attribuitesecondo le norme di successione legittima.Il coniuge divorziato se non è passato a nuove nozze e se titolare dell’assegno postmatrimoniale, ha diritto ad una percentuale di indennità percepita dall’altro coniugeall’atto della cessazione del rapporto di lavoro (anche per morte del lavoratore).L’art 1 della legge n° 392/1978 stabilisce che, in caso di morte del conduttore di unimmobile adibito ad abitazione, gli succedono nel rapporto di locazione, il coniuge, glieredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi (limite del 6° grado).Ora, nel rapporto di locazione, succede anche il convivente more uxorio. Se l’immobilenon è ad uso abitativo gli succedono coloro che, per successione o precedenterapporto risultante da atto di data certa anteriore all’apertura della successione,hanno diritto a continuare l’attività.Le successioni nel diritto agrario sono un’ulteriore figura di successioni legittimeanomale. Il maso chiuso va attribuito ad un unico erede o legatario designato dal decuius.Per esempio : la pretesa risarcitoria spettante ai parenti della vittima contro ilresponsabile dell’uccisonore, il diritto di risarcimento spetta iure proprio non iure

successionis. Così anche l’assicurazione che andrà al beneficiario. Presupposto è lamorte di una persona ma il regime è diverso da quello delle successioni.

Capitolo 7 : LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIASezione I

Il testamento è l’unica espressione della volontà, nel nostro ordinamento giuridico, conla quale è possibile regolare la successione mortis causa. La funzione primaria deltestamento è quella di indirizzare la vocazione nei diritti ereditari; il motivo che piùfrequentemente induce a testare è quello di assicurare a determinati soggetti latitolarità dei diritti sui beni che rimarranno alla morte del testatore, con ciò si

favoriscono determinati soggetti rispetto ad altri , si evidenza il carattere dellaliberalità.L’ordinamento riconosce ai soggetti una grande autonomia testamentaria che spaziadalla possibilità di redigere il testamento a quella di affidargli un contesto variegato, iltestamento si presenta anche come fonte di obbligazioni.L’autonomia testamentaria a differenza di quella contrattuale, sfugge a verifiche intermini di “socialità” perciò si rivelano valide anche disposizioni bizzarre. Ma questaautonomia non è illimitata, infatti non solo non può pregiudicare i diritti spettanti invirtù delle norme sulla successione necessaria (i legittimari però potranno esercitarel’azione di riduzione) né può pregiudicare l’altrui libertà testamentaria attraversofedecommessi ma non deve essere in contrasto con la morale comune e con l’ordine

pubblico.Gli interessi perseguiti dal testatore devono essere leciti; il testamento è un negoziogiuridico tipico la cui causa è la regolamentazione di interessi post mortem.La previdenza del testatore affinchè venga rispettata la sua volontà, può spingersiall’elezione di strumenti che assicurino l’esatta esecuzione del voluto. La designazionedi un esecutore testamentario può portare, ad esempio, a quel risultato essendo infattisuo compito la cura puntuale delle disposizioni di ultima volontà del defunto.L’inadempimento dell’onere potrà sanzionarsi con la risoluzione delle disposizionitestamentarie o con la previsione di una penale.Vi è quindi da parte del testatore una pressione psicologica verso il chiamato/oneratoal fine di indurlo all’adempimento della volontà consegnate nel testamento, dietrocomminatoria di uno svantaggio patrimoniale determinato.

Il testamento deve presentare una serie di requisiti per essere efficace. La morte deltestatore è causa dell’atto, condicio iuris dell’efficacia. Ma la morte non è elemento

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perfezionativo del testamento come negozio perché esso è perfetto nel momento incui ha gli elementi che per legge sono costitutivi dello stato.La tipicità, la personalità, l’unipersonalità,la revocabilità, unilateralità e non recetticitàsono i caratteri essenziali del testamento quale negozio formale. La liberalità non ècarattere essenziale. E’ atto strettamente personale, la volontà che racchiude deveessere manifestata, esclusivamente e direttamente, dal testatore: ciò vale adescludere che quel negozio possa essere compiuto pel tramite di un rappresentantevuoi volontario, vuoi legale.La personalità però non esclude che il testatore possa far scrivere da altri la scheda. E’unipersonali perché può racchiudere la volontà di un solo testatore. Sono nulle ledisposizioni che fanno dipendere dall’arbitrio di un terzo l’indicazione dell’erede olegatario o la determinazione della quota di eredità.Il testamento è atto illimitatamente revocabile essendo la revocabilità strettamenteconnessa alla sua essenza di atto di ultima volontà. Solo una disposizionetestamentaria è irrevocabile: il riconoscimento di figlio naturale e la riabilitazionedell’indegno.E’ unilaterale perché si perfeziona con la sola manifestazione di volontà del testatore.

E’ poi negozio non recettizio dato che, per la sola perfezione, non è richiesto che lavolontà in esso espressa sia portata a conoscenza di persone determinate. Laperfezione del testamento scinde dalla sua pubblicazione, i suoi effetti decorronodall’apertura della successione.E’ negozio formale poiché produce effetti solo se vestito della forma previstadall’ordinamento per tramite della scrittura. Se il testamento è valido ma risultidistrutto il documento o smarrito, si deve comunque dar seguito alla volontà deltestatore con vari mezzi di prova per ricostruirlo. Il rigore formale è giustificato daldare certezza alla volontà testamentaria e serietà.Al testamento per relationem si ricorre nel caso in cui il testatore rinvii a documentiestrinseci al testamento quali altri atti o documenti. E’ nullo perché non vi è autografiae personalità infatti il testamento non può essere integrato con altri scritto perchéracchiude una volontà altrui, o se scritta dal testatore comunque invalido perchéestraneo alla dichiarazione che deve essere formale.E’ consentita invece la “relatio” forrmale che consiste nel mero rinvio svolto daltestatore a circostanze o fatti che esigono una semplice ricognizione ossia un’attivitàdi accertamento del loro accadimento (chi per primo dei miei eredi contrarràmatrimonio o si laurerà).La capacità di testare è l’idoneità di una persona a stabilire con il testamento laregolamentazione dei propri interessi post mortem. L’assenza di questa può causare ladomanda di annullamento dell’atto; la capacità di testare è riconosciuta a tutti coloroche non sono dichiarati incapaci dalla legge: sono incapaci di testare inanzitutto chinon ha compiuto la maggiore età, gli interdetti per infermità di mente e l’inabilitato

ma solo se non aveva capacità di intendere e di volere al momento in cui stipulò l’atto(occorre provarlo). L’azione di annullamento si prescrive in 5 anni decorrenti dalgiorno in cui si è data esecuzione alle disposizioni testamentarie.Incapacità di ricevere per testamento: sono nulle le disposizioni in favore delnotaio o di altro ufficiale il quale abbia ricevuto il testamento pubblico o a favore dialcuno dei testimoni, dell’interprete intervenuto nel medesimo. La nullità delledisposizioni a favore dei soggetti menzionati è dettata dall’art 599 anche a vantaggiodi persona interposta.L’attività interpretativa mira a compredere la precisa volontà del de cuius affinchè siarettamente eseguita. A differenza che per il contratto, per il testamento il codice civilenon detta precise norme regolanti l’interpretazione. Nei casi in cui persista unconsiderevole dubbio (dopo l’interpretazione del Giudice) è preferibile considerare

improduttiva di effetti le disposizioni testamentarie lasciando spazio alla successionelegittima.

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La volontà del testatore va individuata in base all’esame globale della scheda non diciascuna singola disposizione.

Sezione I

Secondo l’art 587 cc il testamento è atto revocabile con il quale taluno dispone per iltempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Ledisposizioni attributive della qualità di erede o legatario sono disposizioni a caratterepatrimoniale. I “codicilli” servono come disposizioni di ultima volontà, a modificareparzialmente o integrare le disposizioni di un precedente testamento che deverimanere fermo.Il testamento può racchiudere manifestazioni di una volontà anche di tipo negativo. Ilcaso più importante è la diseredazione. Il testatore cioè priva della possibilità disuccedere alcuni dei successibili legittimari, è considerata valida ma non può intaccarei diritti riservati ai legittimari. Si ha manifestazioni di tipo negativo anche nel caso incui il testatore disponga che l’ erede o legatario non debba compiere un certo attocome per esempio il divieto di alienazione. Per questo è necessario, per produrre

effetti, che l’interesse che lo anima sia lecito e che il divieto sia limitato nel tempo.E’ indifferente il modo in cui il testatore si esprime. I citati però devono esseredeterminati o determinabili altrimenti vi è nullità: si indicano con il prenome ecognome. Se la designazione del nome è assente può esservi validità sempre chesussista la possibilità di realizzare verso chi sia stata indirizzata la volontà di testare.Differente dall’ipotesi di designazione indeterminato è la designazione erronea (per es.il testatore per distrazione nomina erede Caio invece di Tizio). L’art 625 attribuisceeffetto alla disposizione se risulti dal contesto del testamento o altrimenti in modo nonequivoco quale soggetto il testatore intendesse designare. Nel caso in cui si riesce atrovare il soggetto al quale il testatore voleva dare i sui beni, non si ha effettonemmeno verso il soggetto erroneamente indicato.Le disposizioni a favore dei povere si intendono fatte a favore dei povere del luogo in

cui il testatore aveva domicilio al momento della morte, devono essere devoluti dall’E.C.A. (ente comunale di assistenza). Circa le disposizioni in favore dell’anima, l’art629 ne ammette la validità convertendoli in un onere a carico vuoi dell’erede, vuoi dellegatario purché siano stati determinati i beni o la somma da impiegare a quel fine. Semanca la designazione dell’erede o legatario per l’adempimento, l’onere graveràsull’erede legittimo.Al designato testamentario il quale spontaneamente esegua la disposizione fiduciariaè preclusa la ripetizioni di quanto abbia trasferito salvo sia incapace. Se il testatorevuole realmente attribuire al fiduciario (interposto reale) i beni con l’incarico ditrasmetterli ad altri, si ha istituzione efficace nei suoi confronti invece se il testatoreha voluto il fiduciario come interposto fittizio, quindi semplice incaricato di trasmettere

i beni, anche la sua istituzione è inefficace per difetto assoluto di volontà.Fra le disposizioni non patrimoniali previste dall’ordinamento rientrano:1. riconoscimento di figlio naturale ;2. volontà di legittimazione di figli naturali ;3. designazione del tutore del minore (la cui nomina però compete al giudice) ;4. designazione curatore speciale per l’amministrazione dei beni disposti per testamento a

favore di un minore, del tutore per interdetto e curatore inabilitato ;5. designazione dell’esecutore testamentario ;6. riabilitazione dell’indegno ;7. confessione ;8. vietare la pubblicazione di un’opera inedita, epistolari e memoriali ;9. le disposizioni concernenti i funerali (luogo di sepoltura, cremazione…) anche quelle del

prelievo di organi dal cadavere.

Per le disposizioni con le quali il testatore rivolge parole offensive ai chiamati o a terzic’è la possibilità di invocare il risarcimento danni che gravano sugli eredi.Elementi accidentali del testamento, la condizioni.

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 Tanto l’istituzione a titolo universale quanto quella a titolo particole, si possonosottoporre a condizione vuoi sospensiva, vuoi risolutiva. Nel primo caso la delazioneprodurrà effetti solo quando si sia verificato l’avvenimento futuro ed incerto dedotto incondizione (la delazione resta sospesa). Nell’ipotesi invece di istituzione sottoposta acondizione risolutiva, la delazione è attuale sin dal momento di apertura dellasuccessione ma i suoi effetti vengono meno al realizzarsi dell’evento condizionale conla conseguenza che la delazione opererà a favore di un altro soggetto successibile insottordine.Avendo effetto retroattivo la delazione a favore dell’istituito sotto condizione risolutivasi considera come mai avvenuta e la sua amministrazione dei beni ereditari siconsidera come amministrazione di un estraneo. Se la condizione è sospensivapotestativa e non è indicato il termine per l’adempimento, gli interessati possono adirel’autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Sino a quando non si sia verificatol’evento dedotto in condizione, si ha pendenza della condizione; sono differenti leconseguenze a seconda che la condizione sia risolutiva o sospensiva. Nel primo casola delazione è immediata e il delato, accanto l’eredità, acquista i diritti riservati dallasuccessione e può esercitarli nel proprio interesse pur non potendo compiere gli atti

capaci di pregiudicare le aspettative dei successori eventuali. Verificatosil’avvenimento dedotto in condizione, viene a cadere la delazione con effettoretroattivo sicché il chiamato è come se non fosse mai stato erede ed il soggetto chesubentra, è come se fosse subentrato sin dal momento di apertura della successione; ifrutti non devono essere restituiti se non dal giorno in cui si è verificata la condizione.Invece nel caso in cui la designazione dell’erede o legataria sia sottoposta acondizione sospensiva (2°cosa) non si ha, all’apertura della successione, attualità delladelazione, c’è solo un’aspettativa tutelata dalla legge. Verificatosi la condizione,l’effetto retroattivo, al momento d’apertura della successione implica l’operare delladelazione con condizionale.Qualsiasi avvenimento può essere dedotto in condizione purché futuro, incerto, lecito,possibile, non è importante che l’avvenimento sia futuro ed incerto al momento diapertura della successione, l’importante è che lo sia al momento di redazione deltestatore.Diversamente dal contratto, la condizione illecita o impossibile apposta al testamentonon ne determina la nullità; devono essere considerate come condizioni non scritte(regola sabiniana) a meno che non siano state il solo motivo che ha determinato iltestatore a disporre. La condizione è impossibile se ha ad oggetto un avvenimentoche non potrà accadere, è illecita quando ha oggetto contrario alle norme imperative,all’ordine pubblico o ai buoni costumi.Il termine: è avvenimento futuro e certo, non può essere apposto all’istituzione dierede, differentemente è per il legato che tollera sia il termine iniziale che quellofinale. Il termine si considera non apposto all’istituzione di erede. Il legato invece può

avere termine iniziale (il legatario riceve la prestazione al suo 20° compleanno) ofinale (sino a tal giorno), si pensi al legato di prestazioni periodiche.La legge consente di gravare gli atti di liberalità di onere o modus. Riguardo altestamento il modus fa si che il testatore possa imporre, all’erede o al legatario, unobbligo di fare o di non fare o di dare, limitando così il vantaggio che, generalmente,discende dall’eredità o dal legato. L’onere è a carico di tutti gli eredi se il testatore nonabbia specificatamente disposto. Onerato è chi è tenuto all’adempimento, onerato èinvece chi riceve la prestazione. L’adempimento può essere richiesto da chiunque viabbia interesse. Se è illecito o impossibile si ha per non apposto salvo che sia statol’unico che ha determinato a testare nel qual caso la disposizione è nulla.Fra i poteri del testatore vi è quello di sostituire all’erede istituito, altra persona per ilcaso che il primo non possa/voglia accettare l’eredità. La sostituzione è la chiamato

che il testatore fa di un secondo chiamato all’eredità o di un secondo legatario inluogo del primo. Si può avere all’infinito e se nessuno accetta o non può accettaresubentra lo Stato. La chiamata degli istituti e sostituti è unica, il sostituto accetta

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l’eredità, + erede diretto al de cuius senza aver instaurato alcun rapporto conl’istituito. Possono sostituirsi più persone ad una sola e una sola a più. Il titolo di eredesi consegue per accettazione ed è gravato da prescrizione che decorre dal momento incui l’istituto non voglia/possa accettare. Il legato invece si acquista automaticamentesenza bisogno di accettazione.Sostituzione fedecommissaria: è la sostituzione per mezzo della quale il testatoredispone che l’istituto raccolga l’eredità per trasmetterla, alla sua morte, al sostituto ilquale risulta così chiamato dopo l’istituto. L’istituto ha solo l’obbligo di conservare ilpatrimonio ricevuto in eredità che alla sua morte passerà direttamente in capo alsostituto il quale, pertanto, diviene erede diretto dell’originale de cuius. Oggi è vietata.Il solo caso che ammette la sostituzione fedecommissaria è quella in cui i genitori o gliascendenti in linea retta o il coniuge chiamino a succedere rispettivamente il figlio, ildiscendente o il coniuge interdetto in minore di età che non può per questa ragioneessere dichiarato interdetto. Hanno così l’obbligo di conservare e restituire alla suamorte i beni, anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che,sotto la vigilanza del tutore, ne abbiano avuto cura. Assume la funzione remuneratoriadella cura prestata da persone/enti all’interdetto: fedecommesso assistenziale.

Risulta nullo anche il fedecommesso de residuo per mezzo del quali il testatoreautorizza l’istituito a godere e disporre dei beni ereditari con l’obbligo però di restituireal sostituto i beni non alienati. E’ vietato anche l’usufrutto successivo cioè legarel’usufrutto di un bene ad un soggetto indi alla sua morte ad un altro soggetto.

Sezione III

L’art 551 c.c. disciplina il legato in sostituzione di legittima. Mediante il legato, iltestatore dispone l’acquisto di uno specifico diritto a contenuto patrimoniale. Tuttoquanto sia attribuito per testamento e mai integri istituzione di erede giacché mai siavrà luogo a successione nel patrimonio o in una quota, è legato.Il legato è istituito a volte dalla legge con attribuzione di un diritto specificatamentedeterminato, altre volte è frutto di una manifestazione di volontà risultante datestamento. La liberalità non è carattere essenziale delle disposizioni testamentarie, illegato può comportare un vantaggio al legatario: si pensi ad esempio al diritto adessere preferiti nell’acquisto di un bene che ha valore affettivo per il legatario, il dirittodi prelazione.Si ha differenza tra legato e modus,nel legato il beneficiario è sempre personadeterminata o determinabile, nel modus invece sono solo genericamente individuati isoggetti ai quali può andare un beneficio che è solo eventuale, strumentale alsoddisfacimento dell’interesse del testatore.E’ legato qualsivoglia attribuzione a causa di morte priva del carattere dell’universalitàovvero dell’acquisto a titolo di erede. E’ legatario chi all’apertura della successione

sottentri in un diritto che non fa parte di quanto va in capo all’erede. Non risponde delpassivo ereditario e non ha bisogno di accettazione, può rinunziare.La disposizione che racchiude la volontà attributiva di legato soggiace a tutte le regoleche sono dettate per gli atti di ultima volontà, innanzitutto le regole sulla capacità ditestare e la forma dell’atto. La disposizioni di legato è soggetta a riduzione se integriuna lesione dei diritti riservati. Può essere sottoposta a condizione e tollera il terminesia iniziale che finale.Il legatario deve essere capace di ricevere per testamento. La sua designazione deveessere determinata altrimenti sarà nulla. Nel caso in cui il legatario rinunzi al legato nési possa operare la sostituzione e la chiamata in sottordine, il beneficio va all’erede. Illegatario puo’ anche essere uno dei coeredi nel qual caso si può stabilire che il legatogravi su altro coerede o legatari o come pure si può disporre che sia a carico di tutta

l’eredità.Quest’ultima, denominata prelegato, ha per ipotesi la considerazione del legatocome “legato per l’intero ammontare” (art 661). Mediante il prelegato si assicura ad

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un coerede un di più oltre la quota di eredità. Nei limiti di quanto sia stato pre- legatoil coerede non succede nel passivo ereditario.L’onerato è l’erede o il legatario a carico del quale risulti posto l’adempimento dellegato. Il legatario è tenuto all’adempimento del legato entro i limiti del valore dellacosa legata. Se sia stata legata una cosa proprio di un coerede, gli altri coeredi sonotenuti a compensarlo del suo valore o con danaro o beni ereditari in porzione della loroquota ereditario a meno che non vi sia una volontà diversa del testatore.Qualora poi l’eredità sia stata accettata con beneficio d’inventario sia stato esauritol’asse ereditario, i creditori insoddisfatti hanno diritto di regresso contro i legatari neilimiti del valore del legato (tale diritto si prescrive in 3 anni dal giorno dell’ultimopagamento).La rinunzia del legato agisce retroattivamente come se il legatario non avesse maiacquistato il diritto. L’acquisto si consolida definitivamente se esercitato da chiunquene abbia interesse, l’actio interrogatoria, spiri il termine fissato dall’autorità giudiziariasenza che il legatario ne abbia manifestato rinunzia, l’infruttuoso trascorrere di questotermine fa perdere al legatario la possibilità di rinunziare. E’ atto unilaterale nonrecettizio. Può essere implicita salvo abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, in quel

caso la rinunzia deve rivestire la forma dell’atto pubblico o scrittura privata. E’irretrattabile ed è invalida se posta a condizione o a termine o se sia parziale.Prescrizione decennale,può essere impugnata se sia effetto di violenza o dolo.Si denomina legato di specie, il legato che abbia ad oggetto uno o più beni determinatidal testatore. Distinto dal legato di specie è quello di genere o quantità nel quale illascito concerne cose indicate per genere, qualità e quantità. Il legato di specie invecepresuppone in capo al testatore la titolarità del diritto a suo soggetto che migra incapo al legatario sin dall’apertura della successione. E’ sufficiente che la titolaritàsussista nel patrimonio del testatore al momento della sua morte. Non può esseredisposta per legato la costituzione di ipoteca giustificato dal pericolo di alterazionidella par condicio creditorium. Ogni qual volta che il legato abbia ad oggetto cosafruttifera al legatario spettano i frutti o gli interessi a far tempo da quel momento.Il legato di alimenti ed il legato di cosa da prendersi da certo luogo: per il legato digenere si ha validità anche se nessuna cosa del genere sussista nel patrimonio deltestatore al tempo del testamento e nessuna se ne trovi al tempo della morte; nonpossono essere consegnate cose inferiori alle media, è necessario che sianosufficientemente determinati gli elementi per l’individuazione del genus. Altro casoparticolare è il legato di alimenti che è subordinato allo stato di bisogno del legatario.Il legato è comprensivo del necessario atto , alloggio, vestiario, alle cure mediche eper l’istruzione in misura non superiore alla necessità dell’alimentando avuto ancheriguardo della sua posizione sociale ed in proporzione alle condizioni dell’onerato ilquale, se legatario, risponderà solo nella misura di quanto gli sia pervenuto o nellamisura dell’attivo ereditario se si tratta di erede accettante con beneficio d’inventario.

Del legato a prestazioni periodiche. Del legato remunerativo basti indicare la suaattitudine ad offrire il riconoscimenti a quanti abbiano prestato servizi al testatore esia sufficiente rilevare la validità anche in assenza di indicazione dell’oggetto o dellaquantità.La determinazione della concreta misura della prestazione potrà essere affidata adesempio all’esecutore testamentario. Il legato alternativo ha ad oggetto dueprestazioni determinate e diverse disposte alternativamente a beneficio del legatario.La scelta tra le cose alternativamente dedotte a legato spetta all’onerato; si trasmetteai loro eredi se non abbiano potuto eseguirla se la facoltà di scelta competeall’onerato o legatario.Distinto dal legato alternativo è quello con facoltà alternativa che si ha nel caso incui venga legato un dato bene con previsione, a favore dell’onerato, della facoltà di

dare cosa diversa.Il luogo, nel legato di cose da prendersi da certo luogo, può essere indicato o al soloscopo di facile reperibilità della cosa oggetto del legato o a quello di individuarla o

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delimitarla. La rimozione del luogo indicato da parte del testatore si configura comerevoca della disposizione testamentaria. Presupposto di questo legato è l’esistenzadella cosa legata nel luogo determinato.Oggetto del legato può essere un credito spettante al testatore che si trasferisce ipsoiure al legato. L’erede sarà tenuto solo a consegnare i documenti o i titoli del creditoche si trovano presso il testatore. L’erede, se non è espressamente previsto neltestamento, non è tenuto a garantire la solvenza del debitore né risponde dell’assenzadel credito. Nel caso il testatore sia creditore verso il legatario può disporre a suofavore la liberazione del debito, può avere ad oggetto, il legato, l’intero debito o partedi esso. Nel caso in cui il legatario-debitore paghi prima dell’apertura dellasuccessione non ha diritto al rimborso, se ha pagato una parte viene liberato dalresiduo. Il testatore può servirsi dell’atto mortis causa per disporre, a liberazione delproprio debito, la datio in solutum (ad es. in luogo della somma di 100 a Caio gli legoun bene).Il legato può avere ad oggetto piuttosto che diritti su beni determinati, unaprestazione posta a carico dell’onerato, ne consegue che il legatario diviene suocreditore (legato obbligatorio). L’adempimento del legato richiede la cooperazione

dell’onerato. Il contenuto del legato può comprendere un facere a favore dell’oneratoo un non facere. Il legato di contratto è quella disposizione testamentaria checommette all’onerato di concludere o far concludere con il legatario un dato contratto(legato di locazione, vendita, fideiussione). Dal legato di contratto deriva, di regola, unapprezzabile vantaggio per il suo destinatario: per es obbligazione di locare un benead un canone inferiore a quello ricavabile dai criteri di mercato. Il legato di contrattoconosce il limite della possibilità e liceità della prestazione indotta a suo oggetto.A contenuto di un legato obbligatorio può anche essere disposto il diritto diprelazione nel senso che il legatario riguardo ad una futura, pur se eventualenegoziazione, dovrà essere preferito, a parità di condizioni, a qualsiasi altro soggetto.Se l’onerato venderà ad altri senza mettere in condizione il legatario-prelazionario diesercitare il diritto, sarà tenuto al risarcimento del danno, vi può essere anche unapenale (si rivela utile quando è difficile la determinazione del pregiudizio subito).

Sezione IV

La forma del testamento è il modo con il quale va manifestata la volontà di disporre uncerto assetto degli interessi post mortem. Essendo negozio formale è sempre richiestala forma scritta. Oltre alla forma scritta ci si deve assicurare della provenienza ossiache la redazione dell’atto sia stata fatta dal de cuius. E’ valido ancora se è statorelazionato nello stato in cui aveva domicilio o residenza. Le forme ordinarie sono iltestamento olografo e per atto di notaio, quest’ultimo può avere forma pubblica osegreta. Forma comune a tutte è la scrittura ovvero la volontà del testatore deve

essere contenuta in un documento. Se non vi è scrittura il testamento non è valido.Può essere ricostruito, se distrutto, con prove.

Testamento olografo: il testatore redige le disposizioni di ultima volontà scrivendoleper intero datandole e sottoscrivendole di proprio pugno. E’ una forma di scritturaprivata con autografo, data, contenuto e sottoscrizione; i vantaggi sono la sveltezzadella redazione, riservatezza, mancanza di oneri economici dato che non è necessariala presenta di un notaio. Però si accompagna il rischio di smarrimento, sottrazione,distruzione da parte di terzi, alterazione e falsificazione. Al fine di non correre dettirischi, può essere depositato presso un notaio mantenendosi il vantaggio dellariservatezza. E’ consentita ogni tipo di scrittura (inchiostro, gesso, carbone) purchédatati e sottoscritti.

Per essere valido necessita di 3 requisiti: 1. data 2. autografia 3. sottoscrizione.L’assenza dell’autografia o della sottoscrizione ne determina la nullità mentre semanca la data chiunque ne abbia interesse può chiederne l’annullamento. Si può

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riconoscere la non autenticità della scrittura per mezzo di prove peritali. L’aiuto di terziquale mantenere il foglio o la mano tremolante al testatore non inficia la sua validità.Si ha mancanza di autografia anche nel caso in cui la scheda sia stata compostameccanicamente (invalidità formale). Anche il testamento scritto a stampatello ètendenzialmente nullo.La data indica il momento cronologico in cui il negozio viene confezionato. Devecontenere l’indicazione del giorno, mese e anno. E’ ammissibili a stampa solo le primedue cifre dell’anno e a mano le altre due. Di regola la data è apposta alla fine ma èaccettata anche apposta in altro posto della scheda.Sottoscrizione: indica la persona che ha scritto testamento e va apposta di pugno daltestatore alla fine delle disposizioni. Se apposta non alla fine ma a metà dell’attorende valide le disposizioni che precedono la sottoscrizione ed invalide quellesuccessive. Perfeziona oltre che il documento, il negozio. Deve indicare pronome ecognome del testatore, le eventuali aggiunte (i codicilli) devono anch’essere esseredatate autografate e sottoscritte.

Testamento pubblico: E’ il testamento per atto di notaio, art 603. I vantaggi sono la

presenza di un pubblico ufficiale, forza probante che da piena prova fino a querela difalso della provenienza del documento, gli svantaggi sono la mancanza assoluta disegretezza e un costo economico. E’ previsto che il testatore dichiari al notaio, inpresenza di testimoni, la sua volontà che è redatta per iscritto dallo stesso notaio. Iltestatore indi deve esternare spontaneamente oralmente e per intero la propriavolontà. I testimoni devono essere 2, maggiori di età e capaci e non devono essereinteressati all’atto altrimenti è nulla solo la disposizione che lo concerne. La volontàtestamentaria è posta in iscritto dal notaio, poi si procede alla lettura dell’atto acautela della congruenza tra scritto e dichiarato, infine si ha la sottoscrizione dell’attoda parte del testatore, dei testimoni e del notaio.Della sottoscrizione si deve pure indicare l’ora. Il notaio deve indicare dell’osservanzadelle formalità rispettate. Se il testatore è un incapace di leggere, i testimoni saranno4. Il cieco può firmare con segno di croce. Lo straniero può dare al notaio l’atto nellasua lingua se il notaio e i testimoni la conoscono e sfarne la traduzione, altrimenti siavrà il traduttore che presti giuridicamente davanti al notaio. Ciò deve esseremenzionato nell’atto.

Testamento segreto: Si realizza cumulando i vantaggi che offre il testamentoolografo e quello pubblico senza ripeterne gli svantaggi. Ha dell’olografo la sicurezzadella segretezza ma non il pericolo dello smarrimento o della trafugazione, deltestamento pubblico ha la sicurezza di non essere smarrito ma non che il notaio e itestimoni ne conoscano il contenuto. Il solo svantaggio è il costo economico, cosìcome quello pubblico. Non è molto utilizzato nella prassi.

Avviene mediante due fai: 1.compilazione della scheda testamentaria 2.la suaconsegna al notaio. Non è richiesta autografia sicché il testatore potrà servirsi di mezzimeccanici o potrà ricorrere ad altri che scrivano in suo luogo. La legge richiede lasottoscrizione non solo alla fine delle disposizioni ma anche in ciascun mezzo foglio,unito o separato, se il testamento sia stato scritto in tutto in parte da altri o con mezzimeccanici (per evitare il rischio di sostituzioni, aggiunte…). Chi non sa scrivere quindiha fatto riscorso ad altri per la compilazione della scheda che non può sottoscrivere,deve dichiarare al notaio che riceve la scheda, che ha letto il testamento e deveindicare la causa che ha impedito la sottoscrizione.E’ richiesto che il testatore sappia almeno leggere, se non sappia o non possa leggerenon può avvalersi di siffatta forma testamentaria. Sono nulle le disposizioni a favoredel notaio che abbia ricevuto il testamento segreto in plico non siglato.

La data del testamento segreto è quella dell’atto di ricevimento da parte del notaio, lavolontà si considera manifestata in tale giorno. Se difetta di qualche requisito suoproprio ha effetto come testamento olografo se la scheda ne abbia i requisiti.

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La seconda fase di formazione del testamento segreto consiste nella consegna dellascheda al notaio, in presenza di due testimoni. La carta deve essere sigillata conun’impronta. Deve poi avvenire la consegna personalmente dal testatore al notaio chequel plico contiene il suo testamento (la dichiarazione deve essere orale). Nell’atto diricevimento devono essere indicati il fatto della consegna, la dichiarazione deltestatore, il numero e l’impronta dei sigmi, l’assistenza dei testimoni a tutte leformalità. L’atto di ricevimento è poi sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dalnotaio. Il testamento segreto è custodito dal notaio.

Testamento internazionale: Ha modalità di confezione analoghe al testamentosegreto. Il testamento di un cittadino italiano o straniero può dirsi valido sul pianodella forma e, quali che siano i luoghi dove è stato redatto, il domicilio e la residenzadel testatore, se sia stato redatto secondo le disposizioni della legge richiamata. Deveessere necessariamente redatto per iscritto ma non è richiesto che sia scritto di pugnodal testatole, chi è abilitato a ricevere tale atto è il notaio alla presenza di duetestimoni.

Testamenti speciali: a tali forme speciali si può ricorrere quando, in seguito acircostanze straordinarie, sia reso difficoltoso o impossibile l’utilizzo di una delle formeindicate. La redazione deve essere sempre fatta in forma scritta. Caratteristica diquesta specie di testamenti è la sveltezza di redazione derivante dalla riduzione osemplificazione delle formalità da rispettare. Hanno efficacia provvisoria infatticessano di essere efficaci decorsi tre mesi dalla cessazione delle circostanzeeccezionali che portarono il testatore a servirsi di tale forma. Trascorso il terminetrimestrale, il testamento detto speciale va considerato come non mai redatto. Devonoessere registrati; figure di testamento speciale:

1. testatore che si trovi in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa operché sussiste una causa di pubblica calamità (bombardamento,innondazione), è indifferente che il fatto sia doloso o colposo. E’ valido sericevuto da notaio o dal sindaco o da un ministro di culto, è necessaria lapresenza di due testimoni non inferiori ad anni 16 e che insieme al testatoresottoscrivano la scheda.

2. testamento scritto a bordo di nave. E’ necessario che la nave sia in viaggio, nonsia in sosta anche se si ammette che si deve tenere conto delle circostanze chehanno impedito al testatore di servirsi delle forme ordinarie. Il testamento èricevuto dal comandante della nave con 2 testimoni che sottoscriveranno con iltestatore.

3. Testamento a bordo di aeromobile simile al caso della nave, qualora non sianopossibili 2 testimoni si ricorre ad uno solo. Sono nulli se non hanno la formadella scrittura.

Allo morte del testatore, il testamento deve essere aperto e pubblicato per portare aconoscenza di ogni interessato le disposizioni. E’ necessaria la pubblicazione perl’attivazione della volontà testamentaria. Il notaio deve descrivere nel verbale che ètenuto a stendere lo stato del testamento e deve riprodurre il contenuto. Al verbaledevono essere uniti la carta in cui è scritto il testamento e l’estratto dell’atto di mortedel testatore.I testamenti devono essere iscritti nel registro generale del testamento, svolgeun’azione di mera pubblicità-notizia.

Sezione V

Il testatore in qualunque momento può modificare in tutto o in parte le disposizioni di

ultima volontà. Dall’art 679 si evince la nullità delle clausole derogatorie: il testatorederoga preventivamente ad un futuro testamento dichiarando che se in un successivo

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testamento disporrà in un dato modo vorrà dire che è stato sottoposto a violenzamorale.Le disposizioni patrimoniali e non, possono essere sempre revocate. Può essererevocata anche una modalità accessoria delle disposizioni (quelle che non possonoessere revocate hanno numero limitato). E’ irrevocabile il riconoscimento di figlionaturale, la confessione stragiudiziale contenuta in un testamento o la riabilitazionedell’indegno a successione (poiché è immorale pentirsi di aver perdonato).La revoca espressa è atto unilaterale essendo vietato il contratto di revoca (è atto nonrecettizio). La revoca di un testamento può essere a suo volta revocata, sonosufficienti a ciò, l’apposizione di una nuova data e di una nuova sottoscrizione. Larevoca tacita invece si ha quando si confeziona il testamento posteriormente al primo,contenente disposizioni oggettivamente incompatibili con quelle del testamentoprecedente (la data è importante). Altre ipotesi di revoca tacita sono la distruzione o lacancellazione anche in parte di un testamento olografo, il ritiro del testamento segretodalle mani del notaio o dell’archivista presso cui è depositato. La sopravvivenza di figlio discendenti dopo la redazione del testamento comporta la revoca legale delledisposizioni testamentarie, ratio è la tutela dei figli e valore alla volontà presunta del

testamento.

Sezione VI

Accanto all’invalidità vi è l’inesistenza del testamento. Questa categoria rilevata dallacanonistica in tema di matrimonio, è necessaria per inquadrare quel negozio che nonsolo è difetto di alcuni dei suoi elementi essenziali ma addirittura di quel quid senza ilquale non può neppure essere identificato come negozio che abbia rilevanza perl’ordinamento giuridico (testamento redatto ioci causa in favore di un animale caro…).Non ha nessun effetto giuridico. L’inefficacia invece si ha quando, pur risultandovalidamente confezionato il negozio, non produca gli effetti previsti (premorienzadell’erede, revoca, mancata realizzazione dell’evento dedotto in condizionesospensiva). L’inefficacia può essere provvisoria o temporanea.La nullità di una disposizione testamentaria non può essere fatta valere da chi,conoscendo la causa della nullità, abbia confermato la disposizione o abbia dataessere volontariamente esecuzione dopo la morte del testatore. In realtà, l’esecuzionevolontaria di una disposizione testamentaria nulla, rimuove semplicemente in capo alsuo autore, la possibilità di agire in giudizio. Quell’esecuzione non sana il testamentorendendolo valido. Il testamento è impugnabile da altri eventuali interessati a farnevalere la nullità. Trascorsi 5 anni dalla data di esecuzione delle disposizioni annullabili,l’invalidità è sanata riguardo le disposizioni e verso qualsivoglia soggetto.L’azione di nullità può essere esercitata in qualsivoglia tempo poiché imprescrittibilema sono fatti salvi gli effetti dell’usucapione. L’azione di annullamento invece si

prescrivere in 5 anni a decorrere dal giorno il cui si è avuta notiziadell’errore/violenza/dolo.Entrambe le azioni sono esperibili da chiunque ne abbia interesse. L’annullamento hal’effetto di dare avvio alla delegazione legittima, per quanto riguarda la nullità, iltestamento non può produrre alcun effetto giuridico. L’invalidità del testamento puòdipendere da vizio di forma, incapacità o consenso, nulla quando è contrario a normeimperative.Sono nulli i testamenti congiunti o reciproci, quelli a favore di soggetto incapace diricevere per testamento, indeterminazione dei soggetti successibili, remissioneall’arbitrio di un terzo dell’indicazione di erede o legatario, apposizione di condizione direciprocità, condizione o modo illecito o impossibile. E’ nullo il testamento mancantedella sottoscrizione nell’olografo e di autografia, si ha nullità anche quando manca la

redazione per iscritto da parte del notaio delle dichiarazioni del testatore.Si ha inesistenza di testamento quando vi è un documento che ha forma e contenutodi testamento ma che non sia frutto della volontà di disporre mortis causa né sia

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sorretto dalla volontà di dichiarazione. Non si ha testamento neanche quando unsoggetto è indotto con violenza a scrivere testamento.Il testamento è annullabile se viene dimostrato che la volontà del testatore fu viziatada errore, da violenza o dolo. L’errore deve influenzare in modo decisivo la volontàtestamentaria, errore è anche quello che cade sul motivo che ha indotto il testatore atestare.E’ causa di annullamento anche la violenza che deve essere tale da esercitareefficacia al testatore in considerazione dell’età, stato di salute fisica e mentale. Il dolocome inganno o menzogna è senz’altro annullabile. La captazione ossia la suggestioneesercitata sul testatore deve essere tale da distogliere il testatore dal disporrespontaneamente. Violenza e dolo sono anche causa d’indegnità a succedere.

Sezione VII

Il testamento per l’esatta cura della volontà consegnata all’atto mortis causa, puòdesignare uno o più esecutori testamentari. In mancanza di questa disposizione (che èfacoltà del testatore ma non obbligo) all’esecuzione del testamento provvedono gli

eredi.Dato che si tratta di un ufficio imposto dal testatore anche contro la volontà deglieredi, l’esecutore testamentario non cessa dalle sue funzioni neanche quando tutti isuccessori siano concordi in tal senso. L’esecutore è conservatore e custode deltestamento che deve sostenere in giudizio contro qualsivoglia attacco e cheintuitivamente egli stesso non potrà attaccare.L’ordinamento pone norme sanzionatorie contro l’esecutore negligente. L’esecutoreagisce in nome proprio ma nell’interesse altri.La designazione dell’esecutore è annoverata tra le disposizioni di contenuto nonpatrimoniale, non può che essere disposta per testamento. Il testatore può designareuno o più soggetti che devono agire congiuntamente salvo che il testatore non abbiadiviso tra gli stessi le attribuzioni o si tratti di provvedimento urgente per conservareun bene o diritto ereditario. Accanto alle designazioni ci può essere la previsione dellasostituzione per il caso che alcuni o tutti non vogliano/possano accettare.Al testatore sono vietate le disposizioni in cui limita la responsabilità dell’esecutore el’obbligo di rendere conto della gestione. Fra le designazioni accessorie vi è laprevisione della retribuzione dell’esecutore (eventuale poiché l’istituto è gratuito).I soggetti capaci:La funzione di esecutore è meglio esercitabile da chi non abbiainteressi propri nell’eredità. Ai sensi dell’art 701 però possono essere indicati esecutorianche gli eredi o legatari. E’ priva di effetti la designazione di minore, interdetto,inabilitato, emancipato (tranne l’emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresacommerciale). E’ necessario che la capacità debba sussistere al momento di aperturadella successione. Destinatari della nomina possono essere anche persone giuridiche (

enti morali o società commerciali).Accettazione e rinunzia: l’attività di esecuzione testamentaria è libera, personale egratuita. Libera perché il soggetto può rifiutare la designazione, personale in quantole sue funzioni non sono trasmissibili né può affidarle ad altri salvo la facoltà diavvalersi della collaborazione tecnica di un terzo che rimane estraneo all’esecuzionedel testamento, gratuita perché di diritto non gli spetta alcun compenso.L’accettazione della nomina va manifestata nella cancelleria del tribunale, nella cuigiurisdizione si è aperta la successione, forma ad substantiam. L’accettazione che vaannotata nel registro delle successioni, non può essere sottoposta a termine ocondizione, nel qual caso è nulla. Nel caso in cui è espressa rinunzia, può essererevocata almeno sino a quando il soggetto (eventuale) chiamato in sostituzione nonabbia pronunziato l’accettazione. Non è fissato un termine entro il quale il designato

deve manifestare accettazione ma l’autorità giudiziaria può convenirlo.Il rinunziante invece, anche quando, sussistendo una giusta causa, il momento èsuccessivo all’assunzione di esecutore, non si ha responsabilità per danni.

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L’esecutore testamentario deve compiere diverse funzioni indicate dalla legge e cheil testatore può restringere ma non estendere.Innanzitutto deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultimavolontà del defunto. Deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia e del buonprofessionista; se non ha agito con le date diligenze, risponde dei danni cagionati. Solola contraria volontà del testatore può escludere l’esecutore dall’amministrazione e dalpossesso della massa ereditaria da parte di questo. La detenzione dei beni non puòdurare più di un anno dall’accettazione del designato salvo la proroga già dispostadall’autorità giudiziaria per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi e comunqueper tempo non ulteriore ad un altro anno.Se gli eredi richiedono che l’esecutore deve consegnare i beni ereditari che non sianonecessari all’esercizio del suo ufficio, l’esecutore deve consegnali, ciò è unalimitazione dell’amministrazione ai soli beni trattenuti.La designazione di un soggetto ad esecutore consente che lo stesso proceda anchealla divisione, tra gli eredi, dei beni della massa se in tal senso ha disposto il testatore.La necessaria estraneità dell’esecutore si giustifica con l’esigenza di imparzialità di chisia chiamato a procedere alla divisione dei cespiti ereditari. La divisione fa cessare la

comunione ereditaria ed attribuisce ai singoli eredi una proprietà solitaria dei beniprima comuni.Quando vi è giacenza dell’eredità non è necessario un curatore della stessa poiché ègià stato nominato l’esecutore, mentre il rapporto tra eredi con beneficio di inventarioe amministratore prospetta la prevalenza di quest’ultimo sicché deve procedere allaliquidazione dell’eredità beneficiata.Al termine della gestione deve rendere conto nei confronti degli eredi, in caso di colpaè tenuto al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari poiché ha il doveredi amministrare con la diligenza del buon padre di famiglia. Viene data rilevanzaanche alla colpa lievissima in presenza di violazione del dovere del neminem laedere.Il testatore può (ma non è obbligato) a stabilire una retribuzione dell’amministratore acarico dell’eredità. Le spese per l’amministrazione occorrenti all’esecutore per losvolgimento del suo ufficio sono a carico dell’eredità, l’esecutore potrà prelevaredirettamente dall’attivo ereditario.L’ufficio si estingue entro un anno dal giorno dell’accettazione della designazione diesecutore salva la proroga. L’estinzione coincide con il completamento della funzione,è poi destinato ad estinguersi non di meno per la morte dell’esecutore e inconseguenza del venir meno della sua piena capacità di obbligarsi. Cessa infine aseguito di rinunzia. Si ha poi ai sensi dell’art 710 cessazione per esonero dall’ufficioper gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, inidoneità all’ufficio, per avercommesso azioni che ne menomi la fiducia.L’esonero è disposto con provvedimento dall’autorità giudiziaria.

Capitolo 8 : LA COMUNIONE EREDITARIA E LA DIVISIONESezione I

Si ha comunione ereditaria quando subentrano, nel patrimonio di un soggetto chemuore, più eredi delati in virtù della legge o del testamento. Si parla al riguardo dicomunione incidentale poiché non voluta dai partecipanti.A ciascun erede spetta sull’intera eredità un diritto commisurato alla quota (frazioneideale del tutto). Riguardo alla vocazione legittima, è la legge che fissa le quote, non siinstaura comunione tra eredi e legatari. Nel caso vi siano più legatari, questi sarannoin comunione ordinaria che potranno sciogliere mediante divisione.L’art 1100 c.c. individua nella proprietà, ed in ogni altro diritto reale, l’oggetto dela

comunione ereditaria: proprietà, usufrutto, superficie.. Oggetto della comunione puòessere anche l’azienda.

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Si esclude che debiti e crediti possano essere oggetto della comunione. Già primadella divisione i debiti e i crediti si dividono tra gli eredi, i debiti si dividonoautomaticamente pro quota tra i coeredi; i debiti del de cuius invece debbonoadempiere nella mani di ciascu erede ed in ragione della rispettiva quota. I coeredidevono pagare i debiti in proporzione alla loro quota. L’accettazione con il beneficiod’inventario limita “intra vires” la resposabilità per i debiti ereditari, il legatario non ètenuto, secondo l’art 765, al pagamento dei debiti ereditari ma il testatore puòimporgli il pagameno nei limiti del legato.Alla comunione ereditaria si applicano le regole sulla comunione in generale: art 1102,1104, 1105 c.c. sono gli articoli più importanti. Ciascun coerede può servirsi dell’art1102 per le cose comuni oggetto dell’eredità purchè non ne alteri la destinazioneeconomica e non impedisca ad altri partecipanti di farne parimenti uso.L’art 1104 sancisce che ciascuno partecipante deve contribuire nelle spese necessarieper il godimento e la conservazione delle cose comuni. L’art 1105 attribuisce ad ognicoerede il diritto di concorrere all’amministrazione della cosa comune.L’art 732 cc limita la libera alienazione di quota ereditaria, riconoscendo il diritto diprelazione a favore degli altri coeredi; il diritto di prelazione compete ai coeredi nel

caso di alienazione di quota o di frazione di essa, ad un estraneo. La violazione di talepatto di prelazione genera solo l’obbligo di risarcimento danni, può essere oggetto dirinunzia.Il coerede, il quale intenda alienare la propria quota alla sua frazione, deve notificarela proposta di alienazione agli altri coeredi i quali possono esercitare la prelazioneentro due mesi dall’ultima delle notificazioni. E’ necessario che la proposta dialienazione contenga non solo l’indicazione del prezzo ma anche delle altre condizioniritenute essenziali dall’alienante. La notifica è un onere, mai un obbligo e per esserevalido deve essere scritta.Al fine di assicurare efficacia alla posizione di preferenza riconosciuta ai coeredi, èstabilito, a loro favore, il cosidetto ius retractionis. I coeredi, i quali non siano statiposti in condizione di esercitare la prelazione, possono riscattare la quota del terzoacquirente finchè dura lo stato di comunione. Perciò l’alienazione è valida ma èsoggetta all’esercizio del retratto successorio da parte dei coeredi prelazionari. Ildiritto di retratto assicura, con la sua efficacia reale, l’operatività della prelazionelegale. Si esercita mediante dichiarazione comunicata all’acquirente o al suo aventecausa.E’ un negozio unilaterale recettizio che necessita della forma scritta. L’esercizio delretratto comporta che il coerede rimborsi al terzo il prezzo di acquisto della quota e lespese dell’atto di acquisto. Nel caso i coeredi retrattanti siano più, la quota èassegnata a tutti in parti uguali anche se gli eredi abbiano quote diseguali. Si estingueper prescrizione decennale.I coeredi possono sempre domandare la divisione. Il testatore può disporre che non

abbia luogo la divisione allorchè siano tutti minori di età. Il divieto di divisione puòessere dettato dal pericolo di danno conseguente al frazionamento del patrionio, ilperiodo di sospensione non può eccedere i 5 anni.

Sezione II

La comunione cessa con la divisione, giudiziale o convenzionale, per mezzo della qualeciascun coerede-condividente ottiene in proprietà esclusiva una parte del benecomune o bene prima comuni di valore pari al valore della quota spettante aciuascuno per legge o per testamento. Non si può escludere che più coeredi decidanodi dividere anziché l’intera eredità, una parte soltanto.I soggetti della divisione ereditaria sono tutti i coeredi, la mancanza anche di uno

soltanto dei coeredi rende nulla la divisione che può essere sanata con la successivaadesione al negozio divisionale del coerede assente. Nel caso un coerede abbia cedutola propria quota ad un terzo estraneo alla comunione, alla divisione deve partecipare

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necessariamente il cessionario della quota sebbe a tale terzo non sia stata trasmessala qualità di coerede. Alla divisione oltre i coeredi devono essere chiamati anche icreditori che hanno fatto opposizione.La legge fa retroagire gli effetti della divisione al momento in cui si è aperta lasuccessione come se non ci fosse mai stata comunione ereditaria. I frutti prodotti dalcespite ereditario non ancora separati ricadono nella titolarità esclusiva delcondividente al quale risulti assegnato detto cespite laddova i frutti già separatiricadono nella massa ereditaria e devono quindi essere ripartiti, pro quote, fra tutti icoeredi.Alla divisione si può addivenire o contrattualmente o giudizialmente; la divisionecontrattuale viene proposta come primo approccio allo scioglimento della comunione.

 Tuttavia si verifica spesso che i coeredi non cludano amichevolmente le operazionidivisionali sicchè si pone al giudizio. La divisione amichevole consiste in un accordostragiudiziale, per mezzo del quale i coeredi danno assetto individuale ai benicompresi nella massa comune. Per beni mobili registrati o mobili si usa la forma scrittaad substantiam. Il contratto è nullo se difetti il consenso anche di uno solo dei coere.Alla divisione giudiziale si ricorre ogni qual volta il testatore non abbia provveduto alla

divisione e non sia stato raggiunto l’accordo che rende concreta la divisionecontrattuale. Le spese del giudizio sono a carico della massa ereditaria. Può essererichiesta in ogni momento salvo sussista un divieto, le operazioni divisionali sonodirette dal giudice istruttore.Le fasi del processo divisionale:

1. Formazione della massa dividenda2. Formazione delle porzioni3. Assegnazione delle porzioni

La prima ha scopo ricognitivo ovvero individuare tutti i beni del patrimonio ereditariotenendo conto di tutti i beni mobili ed immobili come esistono in natura anche se visono eccezioni: es i coeredi aventi diritto a più della metà dell’asse concordano nellanecessità della vendita all’incanto dei beni mobili e, ove occorra, di quei beni immobilila cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti.Si deve poi procedere ai conti che i condividenti devono rende. In questo modo si ha laformazione dello stato attivo e passivo, si determina la massa dividenda e si deveprovvedere alla stima di tutto ciò che lo compone indi si procede alla formazione ditante porzioni quanti sono gli eredi condividenti in proporzione delle quote.Il Secondo, in ordine alla composizione delle varie porzioni vige un principiofondamentale: ogni coerede ha diritto a che, nella sua porzione, entri una quantità dimobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità in proporzione all’entità dellaquota. E’ regola generale che l’eguaglianza in natura delle porzioni ereditarie sicompensi con un equivalente in denaro.L’assegnazione delle porzioni: se queste sono uguali si ha assegnazione mediante

estrazione a sorte, se diseguali si procede mediante attribuzione.La divisione può essere impugnata: il contratto è nullo se l’accordo non sia statoraggiunto da tutti i coeredi o/e se non sia vestito con la forma richiesta dalla legge. Ladivisione è annullabile quando sia affetta da violenza o dolo e l’azione di annullamentosi prescrive in 5 anni mentre l’errore non genera annullamento. Il coerede che haalienato la sua parte non è più ammesso ad impugnare la divisione.Può altresì essere impugnata per mezzo dell’azione di rescissione per lesione. E’sufficiente l’accertamento oggettivo che taluno dei coeredi sia stato leso oltre ilquarto, l’effetto di detta azione può essere impedito se il coerede contro il quale siastata promossa offra un supplemento della porzione ereditaria in danaro o naturaall’attore ed agli altri coeredi.Una volta pronunziata la sentenza di rescrissione è posto definitivamente nel nulla il

contratto di divisione con ripristino della comunione ereditaria; mira ad agire controuno squilibrio intervento tra coeredi per effetto della divisione. Suo presupposto è

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l’inesatta valutazione dei singoli beni assegnati alla porzione d’uno dei condividenticon conseguente sproporzione tra quella di fatto e quella di diritto.Lo squilibrio tra il valore dei beni assegnati e qulli che avrebbe dovuto avere deveessere superiore al quarto. L’azione di rescrissione vuole assicurare la parità ditrattamento tra coeredi; l’esito vittorioso comporta il ripristino della comunioneereditaria.Nel caso i condividenti abbiano apportato miglioramenti dopo la divisione ai beni loroassegnati in proprietà hanno diritti al rimborso, non è ammessa contro la transazione.Si prescrive in 2 anni dalla divisione.Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene evito calcolato al momentodell’evizione, va ripartito tra tutti i coeredi in proporzione del valore dei beni attribuitia ciascuno di essi al tempo dell’evizione tenuto conto dello stato in cui si trovavano altempo della divisione. Le molestie invece consistono nelle pretese giuridiche avanzateda terzi su un determinato bene, possono intaccare il valore della porzione. Il dannoda risarcire per effetto della garanzia prevista dalla norma richiamato è pari alle spesesostenute giudizialmente e stragiudizialmente al fine di contrastare le preteseavanzate dal terzo.

La clausola con la quale viene esclusa la garanzia deve indicare i beni ai quali siriferisce e può anche essere parziale.Il testatore ha la facoltà di dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo anche laparte non disponibile. Quella disposta dal testatore esclude le altre forma di divisione.I beni non compresi in divisione sono attribuiti conformemente alla legge. E’riconosciuto al testatore il potere di compensare l’eguaglianza tra le quote imponendoconguagli in denaro. I limiti del testatore sono quelli di comprendere nella divisione ilegittimarii e di assegnare beni di valore non inferiore di oltre un quarto rispetto allaquota. E’ prevista la nullità della divisione allorché il testatore non abbia compresoqualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti. Alla nullità della divisione consegue ilpermanere della comunione ereditaria. L’esito vittorioso dell’azione di riduzionecomporta la correzione della divisione disposta dal testatore con attribuzione allegittimario di beni attribuiti dal testatore agli altri coeredi nella misura sufficiente adintegrare la quota riservata al legittimario medesimo.

Sezione III

La collazione: Secondo l’art 737 i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimie naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coereditutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente,salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. Lo scopo dell’istituto è quello diassicurare la parità di trattamento fra certi coeredi aggiungendo ciò cheeventualmente è stato donato. E’ diretta a far si che determinati soggetti i quali

abbiano accettato l’eredità, siano obbligati a conferire alla massa ereditaria leliberalità con le quali siano stati beneficiati in vita dal soggetto della cui successione sitratta. Il fondamento dell’istituto va rintracciato nella presunzione legislativa che ledonazioni disposte dal de cuius in favore di determinati soggetti vengono dallo stessoconsiderate quali mere anticipazioni dell’eredità. Per mezzo della collazione si realizzal’effetto di assommare, all’asse ereditario, le donazioni.La collazione si differenzia nettamente dalla riunione fittizia delle donazioni alpatrimonio ereditario. Detta riunione è un’operazione meramente contabile che vacompiuta al fine di verificare che non sia stato leso quanto intangibilmente riservato ailegittimari mentre la collazione si propone l’eguaglianza fra alcuni soggetti checoncorrono alla successione rivelando la presunzione di mera anticipazione di quantoalcuni di detti soggetti abbiano avuto dal decuius a titolo donativo. Si richiamano con

la collazione soltanto le donazioni ricevute dai figli e/o coniuge. Si può esseredispensati dalla collazione, laddove il testatore non può impedire l’inclusione di una opiù donazioni nella riunione fittizia.

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I soggetti tenuti alla collazione sono solo i discendenti ed il coniuge. Ne sono inveceesclusi i legittimari, gli ascendenti e ne è escluso qualsivoglia altro erede però iltestatore può estendere l’obbligo di collazione anche a loro. Presupposto dell’azione dicollazione è l’attualità di una comunione ereditaria, è inoperante nel caso in cui il decuius abbia disposto dell’intero patrimonio mediante donazioni.In ordine all’oggetto la legge stabilisce che va conferita ogni donazione, sia indirettache diretta, in quanto ,però costituisce un arricchimento attribuito dal de cuius alcoerede, e nel limite di tale arricchimento, ed in quanto costituisca un impoverimentodel de cuius-donante, e nel limite di tale impoverimento.Se la donazione è modale dovrà essere scorporata la parte corrispondente all’onere,va conferita cioè solo la differenza tra il valore del bene donato ed il valore del modus.Le spese sostenute per i miglioramenti dovranno anch’esse essere scorporate dalvalore della donazione da conferire.E’ necessario anche che le donazioni siano tali ovvero siano sorrette da animusdonandi pertanto sono escluse da collazione le somme spese per il mantenimento, lecure mediche o l’ostruzione del coerede. Non sono incluse nelle donazioni le spesesostenute per abbigliamento e nozze, le spese per il corredo nuziale, per l’istruzione

artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedanonotevolmente le misure ordinarie tenuto conto delle condizioni economiche deldefunto. Sono soggette a collazione le spese fatte dal defunto per avviare i suoidiscendenti all’esercizio di un’attività produttiva o professionale e le donazioniindirette.Il de cuius donante può dispensare il donatario dalla collazione, tale dispensa produceeffetto solo nei limiti della quota disponibile. Si tratta di un negozio mortis causapoiché incide sulla determinazione delle porzioni da attribuire in sede divisionale.Può essere espressa o nel testamento o al momento della stipulazione del contratto didonazione: nel primo caso è revocabile mentre nel secondo no. Può anche esseretacita purché risulti da circostante univoche ; la divisione non ha effetto oltre il limitedella quota disponibile sicché il donante dispensato deve conferire quanto sianecessario ad integrare la quota dei legittimari.Alla collazione si lega l’obbligo di conferire , da parte dei soggetti beneficiari diliberalità, quanto abbiano ricevuto. L’adempimento di detto obbligo può aver luogo oin natura o per imputazione del valore. Il conferimento in natura può aver luogo solose l’oggetto della donazione sia costituito da beni immobili non alienati e non ipotecatidal donatario, comporta che il bene donato venga a far parte realmente dell’asseereditario. Nel caso invece si abbia collazione del valore delle cose donate, il donatarionon si priva della cosa ricevuta, ma diviene debitore di una somma pari al valore delbene della donazione. Il conferimento in natura viene realizzato con la restituzionedell’immobile alla massa ereditaria con un negozio traslativo (in forma scritta). Lascelta tra conferimenti in natura o per imputazione spetta al soggetto obbligato alla

collazione, se l’immobile è stato alienato o ipotecato dal donatario, la collazione nonpuò avvenire che per imputazione del valore del bene; tale obbligo si ha anche nelcaso in cui il bene immobile sia perito per colpa del donatario.La collazione per il valore necessita che si deve computare il valore del bene immobileal tempo dell’apertura della successione corrispondendo in denaro, agli altri coeredi,l’eccedenza eventuale. Devono essere decurtati i miglioramenti apportati dalproprietario prima dell’apertura della successione e le spese straordinarie sostenuteper la conservazione. Il valore è quello di mercato e se si tratta di titoli o di merci si hariguardo ai listini di borsa.La collazione è obbligazione ex lege nel caso del conferimento in natura mentre si haoperazione fittizia nel caso dell’imputazione del valore del bene

Sezione IX

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Donazione e testamento hanno il fondamentale momento di comunanza: i lorobeneficiarii conseguono una gratuita attribuzione patrimoniale, che li arricchisce. Iltestamento però è un negozio unilaterale che produce effetti solo alla morte del suoautore, la donazione invece ha struttura bilaterale ed efficacia attuale.La donazione può incontrare alcuni limiti, può innanzitutto essere assoggettataall’azione di riduzione, non devono essere in contrasto con norme imperative. Atti atitolo gratuito sono anche gli atti di liberalità che arricchiscono chi ne sia destinatario,correlativamente impoverendo il loro autore, mosso soltanto dall’intento di donarecioè con animus donandi. Tutti gli atti di liberalità sono a titolo gratuito, sono atti chehanno per presupposto non solo la gratuità ma anche la spontaneità.Non costituisce donazione la libertà che si vuole fare in occasione di servizi resi ocomunque in conformità agli usi (mancia dovuta al cameriere o al guardaroba..). Detteobbligazioni sono irrevocabili, assistite dalla garanzia per evizione e non comportanol’insorgenza dell’obbligo alimentare.Presupposto della donazione obnuziale è il matrimonio, motivo alla base dellaliberalità. E’ diretta a contribuire alla formazione del patrimonio della famiglia chenascerà e può essere disposta sia dagli sposi tra loro sia da altri a favore di uno o di

entrambi gli sposi. Produce effetti solo al momento del matrimonio: questo è peròcondizione sospensiva dell’efficacia della donazione. L’annullamento del matrimoniocomporta nullità della donazione ed il donatario è tenuto a restituire il bene aldonante, restano salvi gli acquisti di terzi in buona fede.Come doazione indiretta può innanzitutto essere ricordata la rinunzia abdicativi ad undiritto che può comportare l’acquisto di un vantaggio in capo ad un terzo tramite larimozione dello stato di compressione in cui versava l’interesse del terzo (rinunziadell’eredità disposta senza indicare i beneficiari, remissione del debito…). Si ha perciòdonazione indiretta ogni qual volta la realizzazione della causa della donazione è tipicaconseguenza all’impegno di un atto soretto dalla proprio causa in senso tecnicogiuridico diversa da quella della donazione, cioè per spirito di liberalità un soggettoarricchisce un altro soggetto attraverso l’uso indiretto di un atto che di per sé non èdonazione. Non va confusa con la donazione simulata in cui si ha divergenza travolontà e dichiarazione mentre in quella indiretta il negozio simulato è effettivamentevoluto.La donazione mista si ha quando le parti fanno ricorso alla mistura di elementi propri apiù schemi contrattuali, si ha per metà liberalità e per metà onerosità. Sono valide ledonazioni indirette anche se non sono vestite da atto pubblico di sostanza e di formarelativi all’atto impiegato.La donazione è un contratto e come tale sottoposta a disciplina dei contratti, trovanella causa il suo elemento essenziale, essa viene rintracciata nello spirito di liberalitàche anima il donane nell’arricchimento del donatario.La donazione si perfeziona solo con l’accettazione da parte del donatario, è contratto

consensuale ed è ad effetti reali od obbligatori: reali si trasferisce un diritto,obbligatori se suo tramite il donante assume un’obbligazione verso il donatario. E’consensuale poiché il semplice accordo tra le parti trasferisce il diritti o fa nascerel’obbligazione.Si perfeziona con il consenso delle parti, all’offerta del donante deve seguirel’accettazione del donatario che deve essere fatta per atto pubblico a pena di nullità.Prima che si perfezioni vi può essere revoca sia dal donante che dal donatario, revocache ha forma libera e può essere desunta dal comportamento concludete (venditabene offerto in donazione).Le parti della donazione sono il donante e il donatario, entrambi possono essere siapersone fisiche che persone giuridiche. E’ atto che eccede l’ordinaria amministrazione.Sono incapaci di donare i minori di età, gli interdetti, inabilitati ed emancipati. Alla

donazione posta in essere da codesti soggetti si potrà reagire esercitando l’azione diannullamento. Riguardo alla donazione manuale, la capacità di intendere e voleredovrà sussistere al momento della consegna. L’emancipato non può donare nemmeno

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se sia stato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale, i minori di età el’inabilitato sono si incapaci di donare mala loro donazione è valida se sia disposta nelloro contratto di matrimonio che deve essere stipulato con l’assistenza dei genitori odel tutore o del curatore. Se l’inabilitazione dipende da prodigalità, l’annullamento puòessere domandato dal curatore anche se la donazione è stata posta in essere nei seimesi prima del giudizio di inabilitazione. Anche le entità collettive possono donarepurché nei limiti dell’atto costitutivo e dello statuto.Possono essere donatari sia persone fisiche che giuridiche e gli enti di fatto, puòessere stipulata a favore di chi sia soltanto concepito o a favore dei figli di unadeterminata persona vivente al momento della donazione benché non ancoraconcepiti. L’efficacia è sospesa fino a quando il soggetto a favore del quale sia statadisposta la donazione sia nato vivo. Se il destinatario è un’incapace (che ha capacitàdi ricevere per donazione ma non di accettare) l’accettazione sarà manifestata dallegale rappresentate o con l’assistenza del curatore previa autorizzazione del giudice.E’ nulla la donazione fatta a favore di chi sia stato tutore o protutore del donante.Valide sono ora le donazioni tra coniugi e per enti non riconosciuti.La donazione disposta congiuntamente a favore di più donatarii si intende fatta per

parti uguali salvo diversa disposizione,nel caso uno dei donatori non possa / vogliaaccettare si prevede l’accrescimento.L’art 778 sanziona con la nullità, il mandato con il quale si attribuisce ad altri la facoltàdi designare la persona donataria o di determinare l’oggetto della donazione. E’ validainvece la donazione avente ad oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più coseindicate dal donante ed entro i limiti del valore stabilito dal donante stesso.Il mandato conferito al terzo dev’essere vestito da atto pubblico, il terzo compie lascelta fuori dai limiti stabiliti, essa è nulla.Oggetto della donazione deve essere, sotto pena di nullità, lecito, possibile,determinato o determinabile. Di volta in volta è necessario interpretare la volontà deldonante onde si acquisisca se detto oggetto abbia istituito un vincolo inscindibile tra isingoli beni offerti in donazione oppure no. La donazione può avere ad oggetto crediti,partecipazioni sociali, eredità o una sua quota e la qualità di erede. Può avere adoggetto anche prestazioni periodiche ed obbligazioni di dare o di non facere, puòanche avere solo beni presenti del donante ed i frutti non ancora separati. Ladonazione di beni altrui è nulla, la donazione dell’intero patrimonio, la donazione cioèuniversale, comprende solo i suoi elementi attivi non già quelli passivi.La donazione con riserva di usufrutto poi è un unico negozio che produce un dupliceeffetto: il trasferimento, al donatario, della nuda proprietà e la riserva in capo aldonante del diritto di usufrutto, il donante è poi dispensato dall’obbligo a dare idoneagaranzia.Il contratto di donazione è negozio solenne e perciò sottopena di nullità richiede l’attopubblico; il notaio non può ricevere l’atto se non in presenza delle parti e di due

testimoni. L’atto pubblico è richiesto anche se ha ad oggetto beni mobili di non modicovalore, mira in ogni caso ad essere garanzia di spontaneità della volontà. Per i benimobili di modico valore occorre la traditio della cosa che sostituisce la forma solenne.A detta donazione si per i beni mobili che immobili possono essere apposti termine econdizione (quest’ultima sospensiva o risolutiva).Fra le condizioni risolutive opponibili può esservi quella di reversibilità che può operaresolo in caso di premorienza del dolo donatario e dei suoi discendenti. Il donante puòriavere i beni donanti con effetto retroattivo, automaticamente.Vi è la possibilità di gravare (art 793) la donazione con un modo o dare, il modus nontrasforma la donazione in contratto a prestazioni corrispettive ma può ridurrel’arrichimento in modo più o meno apprezzabile.Il modo da vita, in capo all’onerato, ad una vera e propria obbligazione per cui

adempimento vanno osservate le norme sulle obbligazioni in generale.

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All’adempimento del modo, il donatario è tenuto entro i limiti del valore della cosadonata, la mancata esecuzione dell’obbligazione modale può dipendere o da culpadell’onerato o dal caso fortuito che ha reso impossibile l’adempimento.Nel primo caso insorge l’obbligazione di risarcimento del danno mentre l’impossibilitàsopravvenuta determina l’estinzione della donazione modale.La gratuità del contratto posto in essere dal donante giustifica la mitigazione deglieffetti che si legano al suo inadempimento; il donante è responsabile solo per dolo ocolpa grave (danno emergente e lucro cessante).Quanto all’evizione, che il donatario può soffrire delle cose donate, il donante è tenutoalla relativa garanzia solo nei casi dell’art 797 c.c. e ne è tenuto innanzitutto se l’abbiaespressamente promessa. Sussiste inoltre se l’evizione dipende da dolo o da fattopersona del donante. Si reputa che il donante debba il valore del bene nel caso dievizione totale o in caso di evizione parziale, il valore della parte evitta. Riguardo allagaranzia per i vizi occulti del bene donato, l’art 798 stabilisce che “salvo pattospeciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che ildonante sia stato in dolo”.Il donatario può provare il dolo del donante, la grave negligenza dell’ignorare lo stato

della cose e la facile riconoscibilità del vizio fa venire meno il dolo o la colpa grave deldonante. Quanto al contenuto della garanzia si reputa che, il donante debba aldonatario una somma di denaro pari al valore del bene se il vizio sia tale da renderloassolutamente inservibile o pari alla differenza tra il valore che il bene ha con il vizio equello che avrebbe in sua assenza. L’art 2043 cc impone al donante colpevole diignorare i vizi della cosa donata, la responsabilità extracontrattuale nei confronti deldonatario.La donazione potrà essere annullata se risulti affetta da uno dei vizi del consenso:errore, violenza morale, dolo o se sia stata contratta da incapaci. Sarà nulla anche senon risulti vestita dell’atto pubblico. E’ annullabile anzitutto nel caso in cui il donantepur non interdetto si provi essere stato per qualsiasi causa, anche transitoria,incapace di intendere e di volere al momento del contratto. L’azione è riservata aldonante che può esercitarla una volta cessata la causa di incapacità ed i suoi eredi oaventi causa, e si prescrive in 5 anni.Non occorre dimostrare che il donante ha subito un grave pregiudizio nè che ildonatario era in mala fede sicché l’annullamento potrà anche essere ottenutosemplicemente dimostrando l’incapacità naturale anche transitoria al momento in cuivenne disposta la donazione. L’inefficacia è indipendente dalla invalidità e può esseresia originaria che successiva. L’inefficacia può conseguire al vittorioso esperimentodell’azione di riduzione domandate dai legittimari lesi nella quota loro riservata.La donazione può essere annullata per errore sul motivo sia esso di fatto o di dirittoquando il motivo risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante a compierela liberalità.

Il motivo illecito rende nulla la donazione e se sia il solo che ha determinato il donantealla liberalità, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa del donante iquali, riconoscendo la causa della nullità, abbiano dopo la morte di lui confermato ladonazione o li abbiano dato volontariamente esecuzione.Può essere revocata per ingratitudine o sopravvenienza di figli. La rinunzia preventivaa questa è nulla ma può essere bensì manifestata nel tempo successivo al verificarsidella causa che renderebbe possibile la revocazione. La rinunzia che possa esseredomandata a causa di un comportamento ingiurioso del donatario, si reputa si avvicinialla riabilitazione dell’indegno a succedere. Le donazioni obnuziali e remuneratoriesono irrevocabili a causa di ingratitudine o per sopravvenienza dei figli.La revocazione per ingratitudine può essere proposta solo nei casi previsti dall’art 801c.c., i fatti devono essersi verificati in un tempo successivo alla perfezione del

contratto di donazione. Innanzitutto una delle cause di revocazione per ingratitudinepuò essere il comportamento del donatario previsti ai n. 1-3 dell’art 463 c.c. cheenumera i casi di indegnità a succedere , il caso del donatario il quale si sia reso

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colpevole di ingiuria grave verso il donante (deve essere volontario e consapevole), ildonatario ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante o gliabbia rifiutato gli alimenti (sempre che possa corrispondergli). Legittimari a tale azionesono il donante ed i suoi eredi, i passivi sono il donatario ed i suoi eredi. L’azione vaproposta entro un anno dalla revocazione per sopravvenienza dei figli e mira avantaggiare i discendenti del donante che, se avesse saputo che avrebbe avuto figli,non avrebbe donato. Legittimari attivi sono anche gli eredi del donante, legittimatiattivi il donatario ed i suoi eredi va esperita entro 5 anni dalla nascita del figlio odiscendente.La revocazione: ha natura costitutiva la sentenza perciò nel caso in cui il donatario siaancora in possesso dei beni donati, deve restituirli in natura uniti ai frutti percepiti opercipiendi a partire dal giorno della domanda. Ha però diritto al rimborso delle spesesostenute per la produzione di frutti restituendi e per i miglioramenti che sussistano altempo della restituzione dei beni.Il donatario fino alla restituzione è proprietario dei beni e si esclude incorra nellaresponsabilità per perimento o sottrazione avvenuti prima della notifica della domandadi revocazione della donazione.

Nel caso abbia alienato detti beni, deve restituirne il valore (al tempo della domanda)ed i frutti, sono fatti salvi gli acquisti di terzi anteriori alla domanda di revocazione. Seil donatario prima della trascrizione della domanda di revocazione abbia costituto sudetti beni diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante delladiminuzione di valore sofferta da detti beni.

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