Diritto Commerciale Campobasso

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Riassunti Diritto commerciale Campobasso

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DIRITTO OGGETTIVO E SOGGETTIVOIn base al contenuto il diritto viene classificato in:

- diritto oggettivo(norma agendi , law) ovvero linsieme delle norme che costituiscono l'ordinamento giuridico (ad esempio, il diritto italiano, svizzero, canonico, internazionale ecc.) o una sua parte (ad esempio, il diritto civile, amministrativo, costituzionale ecc.)Il diritto oggettivo viene di solito distinto in diritto pubblico e diritto privato: il primo diretto a disciplinare l'attivit dello Stato e degli enti pubblici, nonch i rapporti che essi intrattengono con i privati; il secondo interviene a regolare i rapporti tra i soggetti appartenenti ad una stessa collettivit in posizione di parit.

- diritto soggettivo(facultas agendi, right) il potere di un soggetto di agire a tutela di un proprio interesse riconosciuto dall'ordinamento giuridico, nonch la sua pretesa - garantita e disciplinata dal diritto oggettivo - nei confronti di altri soggetti o beni. Un esempio di diritto soggettivo il diritto di propriet che attribuisce al titolare il diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti previsti dallordinamento giuridico, e che consente al suo titolare di agire nei confronti di tutti i soggetti che ne turbino eventualmente il godimento.

DIRITTO COMMERCIALE branca del diritto privato legata agli aspetti giuridicamente rilevanti delle attivit economiche. Pi in particolare, esso ha per oggetto gli atti e le attivit dell'impresa e pu quindi essere definito come il diritto privato delle imprese. Inizialmente il diritto commerciale aveva un suo codice di riferimento (il codice di commercio del 1882); oggi fa riferimento al codice civile, in particolare all'interno del libro quinto (quello dedicato al lavoro).

LIMPRENDITOREIl codice civile propone una definizione di imprenditore allart. 2082: imprenditore chi esercita professionalmente un'attivit economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.La definizione mette in luce tre requisiti essenziali dell'imprenditore: l'attivit dell'imprenditore deve avere un fine determinato, ossia la produzione (ovviamente finalizzata allo scambio e non fine a se stessa) oppure lo scambio di beni o di servizi. Ci comporta lo stretto collegamento dell'imprenditore con il mercato, non potendo dirsi imprenditore chi non offre beni e servizi sul mercato: occorre che il produttore di una merce la venda, che chi in grado di prestare un servizio (il trasporto, una consulenza, un insegnamento) lo offra per scambiarlo, dunque lo offra a pagamento; l'attivit dell'imprenditore deve anche essere un'attivit economica, cio deve tendere ad ottenere un ricavo, per arrivare al quale occorre sostenere dei costi (di acquisto delle merci, di macchine e materie prime, di stipendi da pagare, di interessi sui prestiti ricevuti).Solitamente lo scopo dell'imprenditore ottenere un profitto, ossia dei ricavi superiori ai costi sostenuti; determinate attivit, tuttavia, possono avere lo scopo di raggiungere anche solo un pareggio tra ricavi e costi ( il caso delle cooperative o degli enti pubblici economici, i quali solitamente puntano principalmente ad offrire un bene o un servizio sul mercato, pi che a massimizzare il profitto).L'attivit deve essere anche organizzata, occorre cio che le persone o, per lo meno, le risorse materiali siano predisposte per l'esercizio dell'impresa; da ultimo, l'attivit deve essere esercitata professionalmente, deve dunque avere carattere corsivo abituale, non saltuario. Non basta un'unica operazione (una compravendita immobiliare, una consulenza a pagamento, ) per qualificare un soggetto come imprenditore; chi esercita un'attivit stagionalmente, invece, pu essere considerato imprenditore se ricorrono gli altri requisiti.

LIMPRENDITORE COMMERCIALEIl codice prevede una disciplina particolare per i cosiddetti imprenditori commerciali, definendosi tali coloro che non siano qualificabili come piccoli imprenditori e che svolgono una delle attivit commerciali elencate dallart. 2195: attivit industriale diretta alla produzione di beni o di servizi: fatta eccezione per la produzione di beni agricoli, questa categoria comprende un gran numero di attivit, ove per industriale non si intende pi l'esistenza di un processo di trasformazione della materia, ma soltanto che l'attivit diversa da quella agricola. Rientrano dunque in questa categoria le varie attivit che producono beni (che siano di consumo, come gli alimentari o la cancelleria, oppure strumentali, come le macchine o i computer) o servizi (l'istruzione privata, la cura sanitaria, l'ospitalit alberghiera, ...); attivit intermediaria nella circolazione dei beni: si tratta della categoria dei commercianti, tutte le figure di passaggio tra il produttore e l'utente/consumatore finale. Sono dunque equiparati coloro che vendono all'ingrosso e i venditori al dettaglio, chi esercita all'interno di un negozio e chi lo fa a domicilio; non ha nemmeno importanza ci che viene venduto (pu trattarsi di beni di consumo o strumentali, ma anche per esempio di azioni oppure obbligazioni); attivit di trasporto per terra, per acqua o per aria, che riguardino il trasporto di cose o persone; attivit bancaria o assicurativa: Le banche sono imprese commerciali perch esercitano contemporaneamente la raccolta dei risparmi e il credito ; sono un servizio commerciale anche le offerte di contratti assicurativi per garantire (dietro pagamento di una somma) un soggetto da un rischio oppure una rendita ai famigliari o allo stesso assicurato (a seconda che si abbia un'assicurazione sulla vita in caso di morte o in caso di sopravvivenza); attivit ausiliarie delle precedenti: sono ricomprese qui le attivit del mediatore, dell'agente di commercio, delle agenzie di citt e di viaggi e, pi in generale, quelle esercitate da un imprenditore a favore di altri imprenditori (anche agricoli).La distinzione degli imprenditori commerciali rispetto ad altri imprenditori fondamentale: solo gli imprenditori commerciali hanno l'obbligo di iscriversi al registro delle imprese, di tenere le scritture contabili, cos come solo gli imprenditori commerciali sono soggetti al fallimento (o ad altre procedure concorsuali) in caso di insolvenza.

NORMA GIURIDICA Nel linguaggio giuridico tradizionale definita come uncomando generale ed astrattorivolto a tutti i consociati, con il quale si impone una particolare condotta, sotto la minaccia di una sanzione.Le norme si dividono in: Norme sulla fattispecie(dallatinofacti species, 'apparenza di fatto', nel senso di fatto immaginato, situazione-tipo ipotizzata) che fungono da antecedente logico per le norme che la seguono e nelle quali sono descritte le condizioni il cui avverarsi rende la norma stessa applicabile. Norma precettiva = norme con sanzione, sono costituite da una protasi e un'apodosi 1. norme imperative (o imperative) la cui osservanza inderogabile2. norme dispositive (o derogabili) le quali pongono una regola di utilit pubblica, che derogabile dal privato che vi abbia interesse 3. norme suppletive (o integrative ) dettate a vantaggio del singolo, per supplire a una sua mancata dichiarazione e sono applicabili solo ove le parti non abbiano previsto altrimenti.4. Norme permissive attribuiscono ai consociati la facolt di tenere un certo comportamento, ma non prevedono obblighi o divieti.

FONTI DI PRODUZIONE DELLA NORMA GIURIDICA Costituzione Si divide in due parti :Costituzione formale, la semplice e pura enunciazione scritta dei principi, delle regole e dei diritti contenuti nella Costituzione.(modificabile solo con rivoluzioni) e Costituzione materiale (o sostanziale), concreta applicazione, da parte delle forze politiche, dei principi, delle regole e dei diritti enunciati dalla Costituzione formale. Essa stata approvata dallAssemblea Costituente nel 1947 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948.Le regole contenute nella Costituzione sono vincolanti sia nei confronti del legislatore che dellinterprete, i quali devono entrambi conformarsi al suo contenuto, il primo nellemanazione delle norme, il secondo nella loro lettura e applicazione. Le leggi che si pongono in contrasto con la Costituzione sono oggetto di annullamento da parte della Corte Costituzionale e per questo la Costituzione inserita, nel sistema delle fonti, in posizione sovraordinata su tutte le altre.

Legge (L.) Emanata dal Parlamento, contiene norme giuridiche. La legge nasce da un'iniziativa (disegno di legge) da parte di un gruppo parlamentare (Camera o Senato), passa a una commissione, viene votata in una delle due camere e dopo l'approvazione viene mandata all'altra camera, dove vengono apportati emendamenti. Poitorna alla prima camera per l'approvazione del testo emendato. Processo molto lungo

Il decreto legislativo, al pari del decreto-legge, un atto avente forza di legge adottato dal Governo. Tuttavia, il decreto legislativo si distingue dal decreto-legge perch lintervento parlamentare non successivo, ma preventivo, nel senso che il decreto legislativo viene adottato dal Governo soltanto previa legge di delegazione da parte del Parlamento. Decreto legge (D.L.) un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessit e urgenza dal Governo, senza preventiva delega del Parlamento. Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ma gli effetti prodotti sono provvisori, perch i decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. approvato dal Consiglio dei ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica. Decreto legislativo (D.LGS.) , detto anche decreto delegato, un atto normativo avente forza di legge adottato dal potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale del potere legislativo (Parlamento) , la quale definisce loggetto e il termine della delega ed i principi e criteri direttivi cui lEsecutivo deve ispirarsi. La violazione della legge delega causa di illegittimit del decreto legislativo. Anch'esso approvato dal Consiglio dei ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica.

RAPPRESENTANZA (art. 1387 e segg.) E un istituto grazie al quale ad un soggetto(rappresentante) riconosciuto il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto(rappresentato) nel compimento di un negozio giuridico. Tale negozio produrr i suoi effetti nella sfera giuridica del rappresentato, senza che sia necessario un nuovo atto di trasferimento.Ci significa che il negozio concluso dal rappresentante come se fosse stato compiuto dal rappresentato. Se, ad esempio, il rappresentante si obbligato al pagamento di una somma in nome e per conto del rappresentato, nel caso in cui tale somma non venga pagata, il creditore dovr rivolgersi al rappresentato, vero titolare dellinteresse. La rappresentanza volontaria(procura) trova la sua fonte nella volont dei soggetti, mentre quella legale la trova nella legge e in genere ricorre quando vi la necessit di proteggere un soggetto incapace di badare ai propri interessi.Art. 1387 Fonti della rappresentanza -Il potere di rappresentanza conferito dalla legge ovvero dall'interessato.Art. 1388 Contratto concluso dal rappresentante -Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti dellefacolt conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

PROCURA Negozio giuridico con il quale un soggetto, rappresentato, conferisce ad un altro soggetto, rappresentante, il potere di rappresentarlo. La procura un negozio giuridico: unilaterale, in quanto basta la volont del rappresentato per costituire il potere rappresentativo, e non necessaria l'accettazione del rappresentante; recettizio poich la sua efficacia subordinata al fatto che la procura sia portata a conoscenza del rappresentante. Pu essere inoltre: espressa (se l'interessato esplicitamente conferisce il potere di rappresentanza, con un documento o con una dichiarazione verbale); tacita (se risulta da comportamenti concludenti: ad esempio il commesso del negozio addetto alle vendite autorizzato a vendere); generale (se riguarda tutti gli affari del rappresentato; di regola non comprende gli atti di straordinaria amministrazione [v. 320]); speciale (se riguarda uno o pi affari determinati); revocabile, (lo generalmente, essendo per lo pi conferita nell'interesse del rappresentato); irrevocabile (tale la cd. procura in rem suam, cio quella conferita anche nell'interesse del rappresentante o di terzi).La procuranon un contrattoin quanto per la sua validit non necessita di accettazione da parte del rappresentante; il rappresentante potr, quindi, usare i poteri che gli sono stati conferiti oppure disinteressarsene; certo che nel momento in cui decider di agire in conformit del potere conferitogli non potr pi disinteressarsene senza andare incontro a delle responsabilit.

La procura di solito non esiste da sola, ma si accompagna ad un contratto con il quale si disciplinano i rapporti tra rappresentante e rappresentato . Abbiamo visto che la procura pu esistere anche senza mandato, o altro contratto, anche se un'ipotesi rara;chiediamoci ora: il mandato pu esistere senza la procura? E, il solo mandato sufficiente a costituire anche la rappresentanza?La risposta negativa, in quanto se vi stato il solo mandato il mandatario agir per contoma non in nomedel mandante, con la conseguenza che gli effetti degli atti compiuti non passeranno immediatamente nella sfera giuridica del mandante, ma dovranno essere ritrasferiti a lui al mandatario; unico responsabile nei riguardi dei terzi il mandatario che assume anche tutti gli obblighi che scaturiscono dagli atti compiuti.

Art. 1392 Forma della procura -La procura non ha effetto se non conferita con le forme prescritte per il contratto che ilrappresentante deve concludere.Art. 1393 Giustificazione dei poteri del rappresentante -Il terzo che contratta col rappresentante pu sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, sela rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.La legge d la possibilit al soggetto che entra in contatto con il rappresentante di premunirsi contro la eventuale irrilevanza dell'atto [v. 398], che potrebbe essere concluso da quest'ultimo senza averne il potere. Il terzo, infatti, ha la facolt di chiedere che il rappresentante provi il suo potere di rappresentanza; qualora non sia fornita tale prova, il terzo pu respingere l'attivit giuridica del sedicente rappresentante. Si tratta di una facolt e non di un obbligo per cui nel caso di mancata richiesta il terzo non pu essere considerato in colpa ai fini di cui all'art. 1398, e potr sempre invocare nei confronti del rappresentato l'esistenza di una procura apparente.Art. 1396 Modificazione ed estinzione della procura -Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezziidonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano almomento della conclusione del contratto.Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sonoopponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.Le modificazioni non sono opponibili a terzi = non sono efficaci per i terzi Se siamo nell'ambito di situazioni dove previsto uno speciale regime di pubblicit, come nel caso delle imprese commerciali, sar necessario usare quei mezzi voluti dall'ordinamento, come, sempre per le imprese commerciali, l'iscrizione della revoca o della modifica della procura nel registro delle imprese.Negli atri casi sar necessario accertare caso per caso se i mezzi usati per far conoscere i fatti che riguardano la procura siano idonei, in relazione all'ambiente in cui la rappresentanza era esercitata. Non sempre, tuttavia, possibile la revoca della procura. Pu darsi, infatti, che, in analogia con le norme sul mandato, sia stata pattuita l'irrevocabilit della procura o che questa sia stata conferita anche nell'interesse del rappresentante.Vediamo, ora le altre cause di estinzione della procura: revoca, morte del rappresentante/rappresentato, fallimento del rappresentante/rappresentato, sopravvenuta incapacit del rappresentato.

Art. 1398 Rappresentanza senza potere -Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti dellefacolt conferitegli, responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidatosenza sua colpa nella validit del contratto.Se il rappresentante contratta senza poteri o li eccede, il terzo ha sofferto perche il contratto non puoprodurre effetto nella sfera giuridica dell'interessato. Il danno viene risarcito dal rappresentante,perche ha agito in modo fraudolento. Si tratta, rispettivamente, delle ipotesi di difetto (cd. falsus procurator) e di eccesso di potere rappresentativo. Tali ipotesi sono diverse dall'abuso del potere di rappresentanza, che si verifica quando il rappresentante, nei limiti del potere conferitogli, persegue un interesse proprio o di altri incompatibile con l'interesse dal rappresentato

MANDATO (art. 1703 e segg.)

Secondo la nozione dataci dallart. 1703 cod. civ. il mandato il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o pi atti giuridici per conto dell'altra (mandante). Ad esempio: acquistare o vendere beni, assumere obblgazioni, eseguire pagamenti o riscuotere crediti. La principale differenza tra la figura del mandatario e altre figure analoghe (quali, ad esempio, l'agente o il mediatore) consiste nel fatto che oggetto del mandato il compimento di atti giuridici, ossia sostanzialmente la conclusione di contratti, mentre oggetto di rapporti quali quelli di agenzia e mediazione un'attivit di tipo materiale meramente propedeutica alla conclusione dell'atto giuridico (ossia di "promozione alla conclusione").Il mandatario un soggetto dotato di autonomia che svolge attivit giuridica, ha l'obbligo di eseguire l'incarico ricevuto (cd. Effetto obbligatorio del contratto) ed il diritto di ricevere il compenso pattuito indipendentemente dal risultato raggiunto (es.: buon esito dell'affare). Il mandante il soggetto per conto del quale il mandatario obbligato al compimento degli atti giuridici indicati dal contratto.Il mandato pu essere conferito a pi mandatari , pu essere collettivo, cio conferito da pi mandanti ad uno stesso mandatario per un affare di interesse comune. Il mandato di regola conferito nellinteresse esclusivo del mandante, ma pu essere conferito anche nellinteresse del mandatario o di un terzo(mandato in rem propriam); ad esempio, un cliente conferisce alla propria banca lincarico di riscuotere dei crediti e di trattenerne il ricavato a copertura di un debito verso la banca stessa.La distinzione pi significativa tuttavia quella fra mandato con e senza rappresentanza.- nel caso di mandato con rappresentanza, il mandatario agisce in nome e per conto del mandante e i rapporti fra mandante e terzi sono regolati dalle norme in tema di rappresentanza( art.1704). Art. 1704 "Mandato con rappresentanza.Se al mandatario stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche lenorme del capo VI del titolo II di questo libro." vale a dire le norme afferenti alla rappresentanza (diretta).Inoltre il mandante diventa direttamente proprietario dei beni acquistati in suo nome dal mandatario ed obbligato nei confronti dei terzi per gli atti compiuti dal mandatario-rappresentante.

- nel caso di mandato senza rappresentanza, invece, il mandatario agisce per conto del mandante, ma in nome proprio, con la conseguenza che i terzi non hanno alcun rapporto diretto con il mandante. Art. 1705 "Mandato senza rappresentanza.Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atticompiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario,pu esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ci possapregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono."Il mandatario si obbliga direttamente con la persona con cui ha trattato, come se avesse concluso un suo affare, perch spende il proprio nome. Il conferimento del mandato non investe i rapporti coi terzi, che entrano in contatto solo con il mandatario; sicch, se anche essi fossero a conoscenza del mandato, sarebbe solo il mandatario ad acquistare i diritti e ad assumere gli obblighi derivanti dal negozio (affare concluso), salvo poi a doverli trasferire al mandante. Il comma 2 prevede per il mandante la possibilit di agire per far valere i diritti che nascono dalla conclusione dell'affare. A tal fine egli pu sostituirsi al mandatario avvalendosi di un'azione diretta, che pu avere ad oggetto solo il soddisfacimento dei diritti di credito sorti in virt del mandato.

Art. 1706 "Acquisti del mandatario -Il mandante pu rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito innome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede.Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, ilmandatario obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano lenorme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre."Ai sensi del II comma dell'art. 1706 cod.civ. quando l'incarico conferito al mandatario consiste nell'acquistare beni immobili o mobili registrati, a costui incombe l'obbligo di trasferirli a propria volta al mandante. In caso di inadempimento di tale obbligazione la stessa norma prevede la possibilit per il mandante di ricorrere alla disciplina prevista in tema di esecuzione dell'obbligo di contrarre (con particolare riferimento alla pronunzia costitutiva di cui all'art. 2932 cod.civ.) nota1.

Il mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili pertanto contrassegnato da un duplice trasferimento nota2: in un primo tempo il mandatario acquisisce da un terzo (tale rispetto al contratto di mandato) la propriet (o il diverso diritto) del bene immobile, successivamente il medesimo bene deve essere ulteriormente trasferito dal mandatario al mandante

Secondo l'orientamento prevalente in dottrina, rispetto alle cose mobili al mandante spetta il diritto di agire con la rivendica (tipica azione a tutela del proprietario [v. 948]) perch, a seguito dell'acquisto fatto dal mandatario, sarebbe divenuto automaticamente proprietario del bene (trasferimento diretto del diritto dal terzo al mandante). Ne consegue che in tale caso il mandato non ha solo effetto obbligatorio (obbligo per il mandatario di concludere il contratto [v. 1703]) ma anche reale (trasferimento del diritto). E questo legittimerebbe il mandante a chiedere la restituzione delle cose per lui acquistate dal mandatario che si trovano presso terzi (es.: possessori [v. 1140 ss.]).

Beni mobili si hanno due trasferimenti: uno dal venditore al mandatario e uno dal mandatario almandante. Nel secondo trasferimento non si ha bisogno di ulteriori atti, l'atto che afferma che laproprieta del bene e del mandante si produce ex lege (per effetto della legge) nel momento delprimo trasferimento. Il mandante puo rivendicare il bene perche ne e gia proprietario.Beni immobili (casa) o mobili registrati (macchina, moto) si hanno due trasferimenti: uno dalvenditore al mandatario (con un atto che afferma che il mandatario e proprietario del beneacquistato) e uno dal mandatario al mandante (con un ulteriore atto che sposta la proprieta dalmandatario al mandante).

CONTRATTO (art. 1321 e segg.)Art. 1321 "Nozione -Il contratto l'accordo di due o pi parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapportogiuridico patrimoniale."il contratto un negozio giuridico: bilaterale o plurilaterale, in quanto dev'essere posto in essere necessariamente da pi di una parte; patrimoniale, essendo diretto a regolare esclusivamente rapporti suscettibili di valutazione economica. Un accordo diretto a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico non patrimoniale (es.: di matrimonio) esula dalla nozione di contratto pur rientrando nella categoria del negozio giuridico (bilaterale).Sono pertanto esclusi da tale nozione gli atti unilaterali (es. testamento) e tutti quegli atti che non hanno contenuto integralmente patrimoniale (es. matrimonio). patrimonialit, ossia lidoneit ad essere suscettibile di valutazione economica delloggetto del contratto. Autorevole dottrina osserva che listituto di cui trattasi, in definitiva, il frutto di un incontro di volont dirette a risolvere preventivamente il potenziale conflitto d'interesse che soggiace a ogni negoziazione, predisponendo delle regole, che i contraenti si impegnano a rispettare, aventi la funzione di disciplinare il rapporto sottostante con una autorevolezza talmente elevata da essere equiparata, quanto a forza, alla legge stessa, anche se limitatamente alle parti coinvolte (cfr. 1372, comma 1 c.c.).

Art. 1325 "Indicazione dei requisiti -I requisiti del contratto sono:1) l'accordo delle parti;2) la causa;3) l'oggetto;4) la forma, quando risulta che prescritta dalla legge sotto pena di nullit."*CAUSA elemento essenziale del contratto, tradizionalmente definito come funzione economico-sociale del negozio. Alla classica teoria della causa tipica legata al tipo contrattuale (es. nella compravendita la causa data dallo scambio bene-prezzo) ha fatto seguito la teoria della causa in concreto, oggi largamente seguita sia in dottrina che in giurisprudenza, in base alla quale la causa sarebbe la funzione pratica che le parti concretamente perseguono mediante l'accordo contrattuale.La causa va distinta dai semplici "motivi" che spingono le parti a contrarre il negozio, i quali, salvo casi particolari (es. art. 626 del c.c.), sono del tutto irrilevanti.Per essere valida, la causa deve essere lecita e meritevole di tutela secondo i principi del nostro ordinamento giuridico.*OGGETTO elemento essenziale del contratto ai sensi dell'art. 1325 del c.c., l'oggetto deve presentare alcune caratteristiche: deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346 del c.c.).Si pu intendere come oggetto sia il bene, inteso concretamente, in relazione al quale si svolge l'operazione economica sottesa al contratto, sia la stessa operazione economica. Ad esempio, nella compravendita di un immobile, pu essere chiamato "oggetto del contratto" sia il bene immobile nella sua materialit, sia il trasferimento della propriet sul bene.Formacostituisce il mezzo attraverso il quale si manifesta la volont delle parti (es. il documento, l'accordo verbale, il comportamento dei soggetti contraenti)1) Accordo delle parti. - Per aversi un contratto non sono sufficienti due o pi volont provenienti da due o pi parti diverse, ma anche necessario che tali volont si incontrino accordandosi tra di loro.L'accordo delle parti consta di due fasi: la proposta dell'una e l'accettazione dell'altra. Come regola generale, l'accordo concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell'accettazione dell' altra parte.Nel caso, oggi frequente, di parti che contrattino a distanza, per mezzo di corrispondenza, l'accettazione si presume conosciuta dal proponente quando giunge al suo indirizzo, a meno che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilit di averne notizia.Naturalmente, per, l'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito e deve essere perfettamente conforme alla proposta. 2) La causa. - Per causa di un contratto s'intende il fine giuridico tipico del contratto stesso; cio il motivo per il quale, giuridicamente, il contratto viene compiuto dal soggetto.Cos concepita, evidente, che la causa di un determinato contratto tipica, cio sempre identica in tutti i contratti di quel determinato tipo, e non deve essere confusa con i motivi personali che hanno spinto il soggetto a compiere il contratto stesso.Cos, ad esempio, la causa della compra-vendita lo scambio di una cosa con un prezzo; quella della locazione il godimento di una cosa altrui contro un determinato corrispettivo. I motivi personali, invece, che spingono un soggetto a compiere l'uno o l'altro di questi contratti, possono essere, volta a volta, diversissimi. Cos, ad esempio, si pu acquistare un terreno per coltivarlo, oppure per costruirvi un edificio, oppure per impiantarvi un campo sportivo ecc.Ogni contratto deve avere una causa e, naturalmente, essa deve essere lecita; se manca la causa o se essa illecita, il contratto nullo;3) L'oggetto. - Per oggetto del contratto s'intende il contenuto del contratto stesso, cio la prestazione o le prestazioni alle quali una od ambedue le parti si impegnano; (ad esempio: la cosa e il prezzo nella compra-vendita, gli atti che il mandatario s'impegna a compiere nel mandato, il lavoro da svolgere e il relativo compenso nel contratto di lavoro, ecc.).L'oggetto, oltre che lecito e possibile, deve essere anche determinato o almeno determinabile, cio gi individuato o, comunque, individuabile successivamente ad opera degli stessi contraenti o di un terzo.4) La forma. - Vi sono alcuni contratti (detti non formali) nei quali la dichiarazione di volont delle parti pu avvenire in qualsiasi forma (per iscritto, oralmente, od anche con dei semplici gesti); cos, ad esempio, la compra-vendita di cose mobili, le locazioni per meno di nove anni, ecc. . evidente che per questi contratti la forma non un elemento essenziale; lo , invece, per altri contratti (detti formali o solenni) nei quali la dichiarazione di volont deve avvenire in una determinata forma prescritta dalla legge qualora la dichiarazione di volont non avvenga nella forma prescritta, il contratto nullo.Il gruppo pi importante di contratti formali costituito, senza dubbio, da quei contratti che debbono essere compiuti per atto scritto, fra i quali riteniamo opportuno ricordare i contratti che trasferiscono la propriet, ovvero costituiscono, modificano od estinguono diritti reali su beni immobili o mobili registrati. Cos, ad esempio, la compra-vendita di una casa o di un automobile, la costituzione o la rinuncia all'usufrutto su un podere, ecc..

Ai fini della validita del contratto, tutti i requisiti devono essere leciti.(1) La norma indica gli elementi essenziali del contratto, ossia gli elementi richiesti per l'esistenza e la validit del contratto.

(2) Dalla causa si differenziano i motivi che rappresentano, invece, gli scopi individuali che determinano il singolo a concludere il negozio ossia interessi che la parte tende a soddisfare mediante il negozio, ma che non rientrano nel contenuto tipico di questo.

(3) Nel nostro ordinamento vige il principio della libert della forma, che consente alle parti del contratto di emettere la dichiarazione di volont nella forma che preferiscono. Rappresentano un'eccezione a tale principio quei casi in cui la legge richiede una forma sotto pena di nullit, ossia subordina la validit del contratto (solenne o formale) all'uso di una determinata forma (forma ad substantiam). Tale forma si distingue da quella richiesta per la prova del negozio (forma ad probationem): in tal caso, la mancata osservanza della forma non influisce sulla validit del contratto, ma solo sulla possibilit di provarlo, essendo esclusa la prova per testimoni [v. 2721] o per presunzioni semplici [v. 2727].

Le parti sono i presupposti del contratto.Causa ragione oggettivizzata del contratto (in generale), non cambia al cambiare delle parti.(es. Causa del contratto di compravendita = scambio di un bene per il corrispettivo di un prezzo)Motivo ragione soggettiva, concreta e specifica che induce le parti a stipulare il contratto.(es. Motivo del contratto di compravendita fra me e Terranova = vado li perche i vestiti mipiacciono e costano poco)Oggetto = le prestazioni. Se l'oggetto e illecito/impossibile il contratto non puo essere stipulato.Forma = modo in cui il contratto si manifesta.

Elenco delle forme di contratto: Fatti concludenti = fatti da cui in modo inequivoco si puo desumere una volonta.Interpretazione del comportamento. comportamenti concludenti (in latino, facta concludentia), detti anche fatti dimostrativi, sono in diritto una forma di manifestazione tacita della volont negoziale. Corrispondono ad un contegno che incompatibile con una volont diversa da quella che si pu dedurre dai fatti stessi.

Ad esempio una persona che dopo aver scritto, datato e sottoscritto di propria mano il testamento, volontariamente lo distrugge, intenda o no comunicare qualcosa a qualcuno, fa presupporre all'ordinamento la volont di revocarlo.

La manifestazione tacita, tuttavia, si pu evincere anche da un comportamento concludente dichiarativo. Cos per il chiamato all'eredit che, all'apertura della successione, venda ad un terzo un bene ereditario. La legge attribuisce a tale comportamento dichiarativo la volont di accettare e l'assunzione della qualit di erede perch l'atto di disposizione fa presupporre, anche contro l'intenzione del disponente, la volont di accettare. Contratto verbale che non necessita quindi di una formulazione scritta o una registrazione in audiocassetta, quale ad es. un piccolo acquisto in un supermercato, in cui a fronte della materiale apprensione di un bene si esibiscono alla cassiera i soldi per acquistarlo, dal che si desume la volont della persona di concludere una compravendita. Contratto scritto = in forma scritta, redatto dalle parti. Scrittura privata autenticata (Contratto scritto con sottoscrizioni autenticate dal notaio) =in forma scritta e redatto dalle parti, ma il notaio attribuisce fede pubblica alle firme. La legge considera sempre riconosciuta la scrittura privata c.d. "autenticata", che stata sottoscritta alla presenza di un notaio che, previo accertamento, attesta l'identit della persona che sottoscrive (art. 2703 c.c.).Nel processo civile la scrittura privata non autenticata deve ritenersi tacitamente riconosciuta quando la parte alla quale la scrittura attribuita o contro la quale prodotta contumace ovvero, se costituita, non la disconosce nella prima udienza o nella prima difesa successiva alla Atto pubblico = atto scritto non dalle parti ma dal notaio, che verifica il reale intendimentodelle parti. Puo essere necessaria la presenza di testimoni.Le forme sono scelte dal legislatore in base all'importanza del contratto (es. l'atto pubblico eobbligatorio per la costituzione di societa o per la donazione)Contratto consensuale = diventa efficace con il semplice consenso, quando il proponente hanotizia dell'accettazione della proposta.es. Al bar, la compravendita si conclude quando il barista accetta di fare il caffe, non quando sipaga.Contratto reale = (da res, cosa) si perfeziona con il trasferimento di un bene, non con il soloconsenso.es. Contratto di mutuo diventa effettivo quando il cliente riceve il denaro in prestito.Il contratto concluso ha valore di legge. La distinzione tra negozi consensuali e negozi reali si riferisce alle modalit di perfezionamento: i primi possono dirsi conchiusi in esito alla mera manifestazione della volont delle parti che viene a integrare il consenso. Il nostro ordinamento contrassegnato, a questo proposito, da una norma di carattere generale, l'art. 1376 cod.civ., in forza della quale l'efficacia traslativa del consenso deve considerarsi il principio cardine, almeno per quanto attiene ai contratti che hanno per oggetto il trasferimento della propriet di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto nota1.

Nella compravendita, ad esempio, la semplice espressione dell'accordo delle parti relativamente alla determinazione del prezzo ed all'individuazione del bene, produttiva dell'effetto del trasferimento della propriet del bene stesso in capo al compratore. Quest'ultimo conseguentemente obbligato a corrispondere il prezzo al venditore. Non v' alcun bisogno della consegna, della traditio della cosa ai fini della conclusione del contratto. L'obbligazione di consegnare la res meramente accessoria, non ponendosi come controprestazione rispetto all'obbligazione di pagare il prezzo.

Con la locuzione contratti o negozi reali si intende evocare quella particolare specie di atti negoziali che, oltre al raggiungimento del consenso, pur sempre indispensabile, richiedono, ai fini del perfezionamento, l'ulteriore requisito della consegna della res nota2.

Ad esempio nel comodato e nel mutuo, la fattispecie negoziale non pu dirsi conclusa se non dal momento in cui le cose mutuate o date a comodato vengono effettivamente e concretamente consegnate rispettivamente al mutuatario o al comodatario (art. 1813 , 1803 cod.civ.).

La forma del contratto la modalit attraverso la quale la volont deicontraenti si manifesta. Essa , pertanto, elemento di perfezionamento delcontratto, perch rende esteriormente visibile la volont dei soggetti,rendendola idonea ad assumere rilevanza giuridica. Essa non pu mancare,pena linesistenza del contratto (lassenza di una forma ad substantiam dinfatti luogo alla nullit del contratto)La forma dei contratti pu essere libera o solenne.La peculiarit del contratto di servizio che:- vede come parte una Amministrazione pubblica;- regola un servizio destinato ad una universalit di soggetti,rende opportuno, dove non obbligatorio per legge, lutilizzo di una formasolenne. In particolare, nei contratti in cui sia richiesta dalla legge la formasolenne, la sua mancanza pu, come accennato, dar luogo alla nullit delcontratto stesso.La forma solenne pu assumere essenzialmente due vesti:1. Latto pubblico il documento redatto, con le richieste formalit, da unnotaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli fede nelluogo in cui latto formato (art. 2699 C.C). Esso fa piena prova, fino aquerela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficialeche lha formato, nonch delle dichiarazioni delle parti e degli altri fattiche il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da luicompiuti (art. 2700 C.C.).2. La scrittura privata va intesa come il documento scritto con qualsiasimezzo (penna, dattilografia, stampa) e sottoscritto dai contraenti. La suasottoscrizione ne rappresenta il connotato essenziale, perch costituisceil mezzo di identificazione e, al tempo stesso, un indizio del carattereserio e definitivo della dichiarazione. Essa deve essere effettuatapersonalmente dal dichiarante, con lindicazione del nome e cognome, oanche del cognome o dello pseudonimo. Per il principio della cosiddettaconversione formale, latto pubblico, privo di qualche suo requisito, valecome scrittura privata, ove sia sottoscritta dalla parte (confronta art.2701 C.C.).I contratti della Pubblica Amministrazione di norma richiedono la forma solenneed in particolare quella di atto pubblico. Tuttavia, data la peculiare naturagiuridica del contratto di servizio, frequente anche luso della scrittura privataautenticata.

Art. 1322 "Autonomia contrattuale -Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplinaparticolare, purch siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamentogiuridico."L'autonomia privata permette a chiunque di stipulare un qualunque contratto, anche non tipico oricorrente. L'autonomia contrattuale ha un ampio significato; essa va intesa come libert di: concludere o meno il contratto, scegliere la persona del contraente, stabilirne il contenuto, concludere contratti atipici. La libert di concludere contratti atipici, cio contratti che non sono gi previsti e regolati dalla legge, sottoposta, oltre al limite del rispetto delle norme imperative, a quello della meritevolezza di tutela degli interessi. La dottrina e la giurisprudenza prevalente ritengono meritevoli di tutela i contratti che perseguono interessi socialmente utili. Il contratto rappresenta lespressione dellautonomia contrattuale pi importante e di maggiore impiego. Questultima, oltre che nella libert contrattuale, si esplica anche in altri tipi di negozi giuridici, quali ad esempio il testamento e la procura, estendendosi a campi diversi da quello dei traffici prettamente economici, come quello del diritto di famiglia e successorio. Esulano, invece, dal concetto di autonomia contrattuale gli atti unilaterali, in quanto le rigide previsioni codicistiche non lasciano agli interessati margini di libert apprezzabili. Per quanto concerne le previsioni normative, lart. 1322 del codice, rubricato proprio autonomia contrattuale, afferma che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Al secondo comma del medesimo articolo, il legislatore si preoccupato di chiarire la piena facolt di concludere anche contratti non appartenenti ai tipi aventi una disciplina particolare, ossia non rientranti nella categoria dei c.d. contratti tipici, come la locazione, la compravendita, il mutuo ecc.. Lunico limite che viene chiaramente posto di tipo finalistico: i contratti devono comunque essere diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.potere di determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge, sia in caso di contratti il cui schema astratto previsto dal legislatore (contratti tipici), sia in caso di contratti che non appartengano a nessuno schema astratto previsto dal legislatore (contratti atipici), purch, in questo secondo caso, siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo lordinamento giuridico

Patologie del contratto il contratto pu presentare dei difetti, e la patologia pu esseresanzionata in 3 modi:1. Nullita Si attua quando l'oggetto e illecito. Il contratto si considera come mai esistito,tutto deve tornare alla situazione di partenza, e la nullita puo essere fatta valere da chiunque(anche un terzo). La nullit costituisce la pi grave specie della categoria invalidit. Essa comporta una sanzione legale che consiste nell'assoluta ed immediata inidoneit dell'atto a sortire effetti per chiunque. Quod nullum est, si dice, nullum producit effectum. L'atto nullo contrassegnato da una cos notevole difformit rispetto al paradigma legale o alle regole che valgono a disciplinarlo da importare, a tutela di interessi che trascendono quelli delle parti, l'inettitudine a sortire qualsiasi effetto diretto. La nullit la conseguenza voluta dallordinamento in seguito ad un vizio particolarmente grave che colpisce un negozio giuridico; tale vizio pu consistere nella mancanza di un elemento essenziale, nella illiceit del negozio, della causa o dei motivi e infine per mancanza dei requisiti relativi alloggetto. Porta allassoluta inefficacia del negozio giuridico2. Annullabilita E una forma meno grave di invalidit rispetto alla nullit e grazie ad essa si permette al soggetto che stato danneggiato da un negozio giuridico viziato di impugnarlo e di farne cessare lefficacia. Il negozio annullabile non nato morto, come quello nullo, ma nato malato nel senso che comunque fornito di vitalit e potr sia guarire dalla malattia che lo affligge sia morire. Il negozio annullabile quindi produttivo di effetti, come il malato comunque vivo, ma questi effetti possono essere posti nel nulla dallimpugnazione da parte del legittimato, oppure i suoi effetti potranno consolidarsi quando il legittimato allimpugnazione decida di non avvalersi di questo suo potere e lasciare in vita il negozio.Si attua quando il contratto e stato stipulato in un momento in cui lavolonta delle parti era compromessa (es. una parte era in stato di ebbrezza). Il titolaredell'interesse leso puo chiedere l'annullamento del contratto perche non c'era volontaconsapevole al momento della stipula.3. Rescissione oltre la meta Si attua per contratti stipulati in caso di bisogno di una delledue parti, quando l'altra parte si e approfittata dello stato di necessita della prima e ha leso dipiu della meta il valore del bene in questione.Le sanzioni hanno come effetto la rimozione del contratto dalla realta giuridica, in modi diversi aseconda della gravita della patologia. L'ordinamento ha sempre il compito di tutelare l'interessedelle parti. La rescissione pu chiedersi per anomalie verificatesi al momento della conclusione dellaccordo, qualora il contratto venga sottoscritto:a) quando uno dei contraenti o altra persona versa in stato di pericolo, circostanza conosciuta dalla controparte, che per tale motivo ottiene condizioni contrattuali inique. In tal caso il Giudice, a fronte della domanda di rescissione del contratto da parte della persona che si obbligata, pu, nel pronunciare la rescissione, assegnare un equo compenso allaltra parte per lopera prestata (art. 1447, c.c.);b) quando una delle parti si trova in stato di bisogno, di cui la controparte ha approfittato per trarne vantaggio, ed il contratto (non aleatorio n transattivo[2]) prevede una forte sproporzione tra le prestazioni, tale che leccedenza tra queste sia almeno pari alla met. Lo stato di bisogno deve perdurare sino alla proposizione della domanda di rescissione (art. 1448 c.c.). b) pi importante, e in pratica pi frequente, lipotesi del contratto concluso in stato di bisogno: se c sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dellaltra e la sproporzione dipesa dalla situazione, anche momentanea, di bisogno economico di una parte, della quale laltra parte ha approfittato, la prima pu chiedere la rescissione rescissione (art. 1448, comma 1o, c.c.). Ev la cosiddetta rescissione per lesione: il caso di chi (persona fisica o ente collettivo), trovandosi in difficolt economiche, svende i propri beni pur di realizzare danaro, e il compratore, che sa delle condizioni di bisogno del venditore, ne approfitta acquistando per un prezzo irrisorio. Lestremo dello stato di bisogno non inteso nel senso di indigenza assoluta, ma come situazione di difficolt economica che incida sulla libera determinazione a contrattare e funzioni come motivo dellaccettazione della sproporzione fra le prestazioni. Laltro estremo, quello dellapprofittamento, ritenuto presente quando sussiste la duplice consapevolezza dello stato di bisogno dellaltro contraente e della grave sproporzione esistente fra le prestazioni, sicche volere il contratto equivale a profittare del predetto stato di bisogno. Qui la legge fissa per un criterio per stabilire quando c sproporzione fra le prestazioni e, quindi, lesione (ossia danno) per la parte che ha contrattato in stato di bisogno: occorre una lesione oltre la met (ultra dimidium); la prestazione ricevuta deve essere inferiore alla met del valore che la prestazione eseguita aveva al tempo del contratto (art. 1448, comma 2o, c.c.); e questa sproporzione deve perdurare fino al momento in cui proposta lazione di rescissione

Art. 1420 "Nullit nel contratto plurilaterale -Nei contratti con pi di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento diuno scopo comune, la nullit che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullit delcontratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsiessenziale."Contratti plurilaterali (o con comunione di scopo) contratto con piu di due parti. La nullita diuna delle parti non annulla l'intero contratto.Contratti bilaterali (o a prestazioni corrispettive) contratto con due parti. La nullita di una delledue parti annulla l'intero contratto. I rapporti sono paralleli e contrapposti.DIRITTO COMMERCIALEArt. 2082 "Dell'imprenditore -E' imprenditore chi esercita professionalmente un' attivit economica organizzata al fine dellaproduzione o dello scambio di beni o di servizi."Professionalmente = in maniera non occasionale. Non vuol dire per forza ininterrottamente, chicompie lavori stagionali lo fa periodicamente, ma sempre in maniera costante.Attivita = ripetizione di atti. L'atto ha dimensione immediata, mentre l'attivita e seriale, proiettatanel tempo.Economica = un'attivita e economica se consente ricavi sufficienti a coprire i costi in modo dacontinuare l'attivita e rigenerare il capitale investito.Le attivita possono essere: Di erogazione = deliberatamente in perdita (es. volontariato). Per esistere hanno bisogno didonazioni di terzi (non investimenti perche non prevedono rientro). Economiche = il capitale investito si ricostituisce (es. aziende municipalizzate). Lucrative = l'investimento prevede un profitto (= ricavi costi).Impresa = attivita economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o diservizi non e un soggetto ma un'attivita, quindi non puo compiere azioni (es. non e l'impresa adassumere personale, ma l'imprenditore!).Art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazione -Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:1) un'attivit industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;2) un'attivit intermediaria nella circolazione dei beni;3) un'attivit di trasporto per terra, per acqua o per aria;4) un'attivit bancaria o assicurativa;5) altre attivit ausiliarie delle precedenti.Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivit e alle imprese commerciali siapplicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivit indicate in questo articolo e alle impreseche le esercitano."Art. 2740 Responsabilit patrimoniale -Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.Le limitazioni della responsabilit non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.Il debitore inadempiente e comunque responsabile, ma non penalmente (non ha responsabilitapersonale).La responsabilita si realizza attraverso dei processi: creditore = attore; debitore = convenuto/citato in giudizioAtto di citazione (= per instaurare un processo di cognizione)Processo di cognizione (= il creditore deve dimostrare che il debitore e inadempiente):1. I grado la sentenza puo essere impugnata da chi non la ritiene giusta2. Corte d'appello la sentenza puo essere impugnata da chi non la ritiene giusta3. Cassazione la sentenza e definitiva e non piu impugnabileProcesso esecutivo (= effettuato se il processo di cognizione stabilisce che il debitore e tale):1. Decreto ingiuntivo il giudice intima al debitore di pagare2. Precetto avvertimento di un possibile pignoramento3. Pignoramento l'ufficiale giudiziario mette i sigilli su tutti i beni del debitore4. Vendita coattiva i beni vengono valutati e venduti fino all'importo del debito, il ricavatoviene dato al creditore. In caso di importo maggiore la differenza viene ridata al debitore.Il processo esecutivo e solitamente individuale (un creditore un debitore), ma in caso di aziendedebitrici spesso il patrimonio del debitore non e abbastanza per adempire a tutti i debiti, quindiviene attuato un processo concorsuale (tanti creditori un debitore) il ricavato della vendita deibeni viene spartito proporzionalmente fra i creditori, tutti i creditori subiscono in proporzione ildanno della non sufficiente capienza del patrimonio del debitore.Esistono pene accessorie per le aziende fallimentari per 5 anni l'imprenditore fallito non puoassumere cariche pubbliche ed e impossibilitato a compiere azioni commerciali.Art. 2135 Imprenditore agricolo -E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivit: coltivazione del fondo,selvicoltura, allevamento di animali e attivit connesse.Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivitdirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, dicarattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci,salmastre o marine.Si intendono comunque connesse le attivit, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, direttealla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione cheabbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco odall'allevamento di animali, nonch le attivit dirette alla fornitura di beni o servizi mediantel'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivitagricola esercitata, ivi comprese le attivit di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale eforestale, ovvero di ricezione ed ospitalit come definite dalla legge."Attivita connesse = tutte le trasformazioni che la materia prima prodotta in azienda puo subire (es.Yoghurt dal latte; imbottigliare vino delle viti)L'imprenditore agricolo e diverso dall'imprenditore commerciale il rischio d'impresa e piu altoperche comprende il rischio natura (es. calamita naturali, virus di animali...).L'impresa agricola non puo fallire.ImpresaL'impresa puo essere individuale o collettiva (= organizzazione di persone).L'impresa collettiva puo essere: Societaria esercizio dell'impresa come scopo principale Ente associativo (es. WWF) attivita imprenditoriali come scopo secondario, strumentalerispetto alle finalita istituzionali dell'ente (es. pubblicazione di libri per promuovere lacultura)StatutiStatuto generale dell'imprenditore norme che si applicano indistintamente a tutti gliimprenditori1. Norme in materia di azienda (art. 2555 e segg.)2. Segni distintivi3. Concorrenza4. Tutela del consumatoreStatuto tipico dell'imprenditore commerciale norme applicate solo all'imprenditorecommerciale, in aggiunta a quelle dello statuto generale dell'imprenditore1. Scritture contabili2. Rappresentanza commerciale3. Specifiche norme in materia di cessione di azienda4. Fallimento5. Regime di iscrizione presso il registro delle impreseArt. 2555 Nozione -L'azienda il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.Imprenditore = soggetto Impresa = attivita Azienda = complesso dei beniOrganizzazione unifica atti in attivita, beni in complessi organizzati di beniAvviamento oggettivo il valore dei beni aziendali organizzati e enormemente maggiore rispettoal valore dell'insieme dei singoli beni.Beni materiali, immateriali, contratti (es. telefono, energia elettrica, forniture, lavoro dipendente,locazione dell'immobile...)[Gli articoli 2558, 2559 e 2569 sono deroghe al diritto comune, perche nel diritto comune per lacessione di un contratto e necessaria l'approvazione di entrambe le parti, ma questo metodo sarebbetroppo lungo per le aziende, quindi i contratti vengono trasferiti automaticamente e non devonoessere analiticamente specificati]Art. 2558 "Successione nei contratti -Se non pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati perl'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.Il terzo contraente pu tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento,se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilit dell'alienante.Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per ladurata dell'usufrutto e dell'affitto."L'unitarieta dei beni organizzati assume importanza nella fase di trasferimento tramite lavendita del complesso aziendale l'acquirente subentra in tutti i contratti in essere.Il terzo contraente puo dichiarare il recesso del contratto (= dichiarazione unilaterale di interruzionedi un contratto), ma l'alienante deve all'acquirente il risarcimento del danno provocato dal recesso.Il recesso e un atto unilaterale recettizio ha effetto quando la dichiarazione perviene all'altraparte del contrattoArt. 2559 "Crediti relativi all'azienda ceduta -La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o disua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimentonel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto liberato se paga in buona fede all'alienante.Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda , se esso si estende aicrediti relativi alla medesima."L'acquirente (= avente causa) diventa titolare dei crediti dell'impresa.Nel diritto comune il debitore viene informato della successione, per le imprese no, viene informatosolo tramite l'atto di registrazione dell'azienda nel registro delle impreseIl precedente titolare (= dante causa) non e piu titolare dei contratti e dei creditiArt. 2560 "Debiti relativi all'azienda ceduta -L'alienante non liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori altrasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirentedell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori."Il debito resta in capo all'alienante (= il venditore) per la tutela dell'interesse del creditore, lesituazioni giuridiche passive (= i debiti) sono indisponibili senza che intervenga il creditore, percheil creditore ha fatto credito a una specifica persona in una specifica condizione e per il meritoredditizio di questa; cambiando la persona correrebbe un rischio prima non considerato.Per l'impresa commerciale si applica anche il secondo comma sono responsabili sia l'alienanteche l'acquirente, e debitore solo l'alienante perche l'acquirente non e colui che ha contratto il debitoArt. 2556 "Imprese soggette a registrazione -Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento dellapropriet o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delleforme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per laparticolare natura del contratto.I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devonoessere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura delnotaio rogante o autenticante."I contratti di trasferimento della proprieta devono essere depositati sotto forma di atto pubblico oscrittura privata autenticata nel registro delle imprese per dare garanzia di certezzaRegistro delle imprese = contiene le informazioni relative alle imprese commerciali e agricole (dainizio 2000). Le informazioni e i fatti registrati e inerenti alle imprese sono consultabili da tuttipresso le camere di commercio di ogni provincia o per via telematica (= pubblicita commerciale).L'imprenditore deve trasmettere gli atti da registrare in formato .pdf con firma elettronicaUn fatto si reputa conosciuto nel momento in cui viene pubblicato e conoscibileArt. 2557 "Divieto di concorrenza -Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziareuna nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clienteladell'azienda ceduta.Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti pi ampi di quelli previsti dal comma precedente valido, purch non impedisca ogni attivit professionale dell'alienante. Esso non pu eccedere ladurata di cinque anni dal trasferimento.Se nel patto indicata una durata maggiore o la durata non stabilita, il divieto di concorrenzavale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo commavale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attivit ad esseconnesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela."Tutela l'interesse dell'acquirente la clientela e una qualita dell'azienda, da al nuovo titolare lapossibilita di fidelizzarla, di farsi conoscere5 anni sono un equilibrio fra il tempo necessario alla fidelizzazione e il sacrificio massimo intermini di tempo per l'alienanteDitta, insegna e marchio segni distintivi dell'impresaCaratterizzano l'impresa (= ditta), i locali (= insegna) e l'imprenditore (= marchio)Devono avere il carattere di novita (o originalita) = elemento fondamentale della capacita distintiva non devono replicare una ditta, insegna o marchio esistenti, nella tutela del diritto di esclusivadegli imprenditori che per primi li hanno sceltiAzione inibitoria = implicata dal diritto di esclusiva, impone agli altri di astenersi dallo scegliere lostesso segno distintivo che e gia stato scelto da qualcunoPer rispondere al requisito di originalita non basta una differenziazione blanda (es. Rossi vs.Rossi1), non dev'essere confondibile, ma l'originalita tiene conto anche dell'ubicazione territoriale(es. "Bar Milano" a Napoli non e confondibile con "Bar Milano" a Roma)Liceita = il segno dev'essere lecito, non si puo comporre di espressioni o immagini non lecite(immorali)DittaNome con cui l'imprenditore identifica una determinata impresaL'imprenditore puo realizzare diverse imprese caratterizzandole con nomi diversi (es. "FratelliBarilla S.p.a." produce Barilla, Mulino Bianco e Voiello) piu ditte per un solo company nameInsegnaCaratterizza il luogo di esercizio dell'impresaMarchioIl marchio ha la funzione captativa della clientela, deve saper colpire e comunicare al consumatorePuo essere grafico, verbale, cromatico, musicale, negli USA viene riconosciuto anche l'odore (es.per make-up)Il marchio puo essere registrato all'ufficio marchi da chi l'ha inventato (non per forzal'imprenditore), che puo venderlo o concederlo in licenzaLa licenza puo essere a titolo temporaneo, in esclusiva (per un solo imprenditore) o concorrente (apiu licenziatari). Il titolare del marchio ha l'onere di vigilare sull'uso che il licenziatario fa delmarchio per evitare che il consumatore sia tratto in inganno riguardo alle caratteristiche essenzialidel prodotto a tutela del consumatoreIl marchio puo essere cancellato se usato in modo non correttoDomain nameSe usato per attivita imprenditoriali viene assimilato all'insegna.Se invece e utilizzato per attivita non imprenditoriali fa parte del diritto al nome (= i soggettiomonimi non sono considerati confondibili)Legge Antitrust (Legge del 10 ottobre 1990 n 287)L'Italia sostiene il principio di liberta di iniziativa economica e quindi di concorrenza, perchecostituisce una pluralita di offerte per il consumatoreDisciplina la libera concorrenza e garantisce la pluralita di operatori economici sul mercato cheoperino in modo legaleConcorrenza leale = non si puo contraffare il marchio per sviare la clientela (es. evocando marchicelebri per confondere i consumatori), realizzare pratiche iperboliche o denigratorie nei confronti diconcorrenti nelle pubblicita in caso di concorrenza sleale l'imprenditore puo commettere azioni inibitorie per chiarire lanatura dei comportamentiArt. 2 Intese restrittive della libert di concorrenza -1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonch ledeliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi,associazioni di imprese ed altri organismi similari.2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere ofalsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in unasua parte rilevante, anche attraverso attivit consistenti nel:a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizionicontrattuali;b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, losviluppo tecnico o il progresso tecnologico;c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse perprestazioni equivalenti, cos da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti diprestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcunrapporto con l'oggetto dei contratti stessi.3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.Intesa = accordo fra imprese (che restano giuridicamente distinte)Fissare il prezzo e illegale perche vantaggioso per le imprese ma dannoso per i consumatoriAGCOM = autorita garante con il compito di controllare e sanzionare le imprese che operanoillegalmenteArt. 3 Abuso di posizione dominante -1. vietato l'abuso da parte di una o pi imprese di una posizione dominante all'interno delmercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre vietato:a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizionicontrattuali ingiustificatamente gravose;b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o ilprogresso tecnologico, a danno dei consumatori;c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse perprestazioni equivalenti, cos da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti diprestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcunaconnessione con l'oggetto dei contratti stessi.Dumping = le grandi imprese possono permettersi di vendere a prezzi tanto bassi da andare inperdita per un periodo di tempo, perche possono produrre utili in altri modi, ma questo distrugge laconcorrenza costituita di imprese piu deboli, che non possono permettersi di andare in perdita(es. Lufthansa dimezza il prezzo della tratta Berlino-Francoforte negli orari di punta e li lascia altinegli altri orari per rendere difficile ad AirBerlin di restare al passo. Vengono imposti a Lufthansabiglietti a prezzi pari al costo per l'impresa, maggiorato di un utile)Art. 4 Deroghe al divieto di intese restrittive della libert di concorrenza -1. L'Autorit pu autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese ocategorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizionidi offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per iconsumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessit di assicurare alle impresela necessaria concorrenzialit sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumentodella produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzioneovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non pu comunque consentirerestrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalit di cui al presente comma npu consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.2. L'Autorit pu revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previadiffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno deipresupposti per l'autorizzazione.3. La richiesta di autorizzazione presentata all'Autorit, che si avvale dei poteri di istruttoria dicui all'articolo 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.Art. 5 Operazioni di concentrazione -1. L'operazione di concentrazione si realizza:a) quando due o pi imprese procedono a fusione;b) quando uno o pi soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o piimprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementidel patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti diuna o pi imprese;c) quando due o pi imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova societ, allacostituzione di un'impresa comune.2. L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una banca o un istitutofinanziario acquisti, all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale,partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periododi possesso di dette partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi, non eserciti idiritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.3. Le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento diimprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione.Dopo la concentrazione le imprese non sono piu giuridicamente separate (es. Intesa + San Paolo =Intesa San Paolo; Tele+ + Stream = Sky)Non e un male se evita che due aziende sopraffatte dal mercato cessinoCodice del consumo (Legge del 6 settembre 2005 n 206)Costituisce una deroga alle norme civilistiche (libro III del Codice Civile)Art. 1 Finalita' ed oggetto -1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformita' ai principi contenuti nei trattati istitutivi delleComunita' europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con particolareriguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, nonche' neitrattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processidi' acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degliutenti.Presupposto di applicazione = le operazioni inerenti questo codice devono avere luogo fraconsumatore e professionistaConsumatore = utilizzatore finale, interviene nella circolazione del prodotto per soddisfare unproprio bisogno (subentra nella parte finale della catena distributiva)Professionista = chi interviene professionalmente nel ciclo produttivo e commerciale, cioeabitualmente e con finalita imprenditorialiArt. 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore -1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie leclausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativosquilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto,di:a) escludere o limitare la responsabilit del professionista in caso di morte o danno alla personadel consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o diun'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte delprofessionista;c) escludere o limitare l'opportunit da parte del consumatore della compensazione di un debito neiconfronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione delprofessionista e' subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla suavolont;e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore sequest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatoredi esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se quest'ultimo a non concludereil contratto oppure a recedere;f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamentodi una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalented'importo manifestamente eccessivo;g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facolt di recedere dalcontratto, nonch consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versatadal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia ilprofessionista a recedere dal contratto;h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevolepreavviso, tranne nel caso di giusta causa;i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto percomunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilit diconoscere prima della conclusione del contratto;m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero lecaratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nelcontratto stesso;n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o dellaprestazione;o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che ilconsumatore possa recedere se il prezzo finale e' eccessivamente elevato rispetto a quellooriginariamente convenuto;p) riservare al professionista il potere di accertare la conformit del bene venduto o del servizioprestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausolaqualsiasi del contratto;q) limitare la responsabilit del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contrattistipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni alrispetto di particolari formalit;r) limitare o escludere l'opponibilit dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;s) consentire al professionista di sostituire a s un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anchenel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti diquest'ultimo;t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolt di opporre eccezioni,deroghe alla competenza dell'autorit giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni omodificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libert contrattuale nei rapporti con i terzi;u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie localit diversa da quella di residenzao domicilio elettivo del consumatore;v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad unacondizione sospensiva dipendente dalla mera volont del professionista a fronte di un'obbligazioneimmediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codicecivile.3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato ilprofessionista pu, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediatacomunicazione al consumatore;b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisandoentro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista pu modificare,senza preavviso, sempre che vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2,il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziariaoriginariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto direcedere dal contratto.5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valorimobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni diun corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dalprofessionista, nonch la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postaliinternazionali emessi in valuta estera.6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, oveconsentite dalla legge, a condizione che le modalit di variazione siano espressamente descritte.Clausole vessatorie = vessano il contraente, cioe sono imposte gravano in modo eccessivo,arbitrario e unilaterale sul consumatoreSopperisce agli squilibri del contratto nei confronti del contraente strutturalmente debole ilconsumatore e piu debole perche le azioni da intraprendere per difendersi legalmente costanotroppo, quindi viene rappresentato dall'Associazione dei consumatori, che puo permettersi di agirelegalmente contro il professionista (= permette la difesa di interessi economici non rilevanti)Si applica malgrado la buona fede, quindi anche se una parte non intende provocare danni all'altraArt. 64 Esercizio del diritto di recesso -1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai localicommerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalit e senza specificarne ilmotivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4e 5.2. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal comma 1, di unacomunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso diricevimento. La comunicazione pu essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediantetelegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante letteraraccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata siintende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dalcodice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non , comunque, condizione essenzialeper provare l'esercizio del diritto di recesso.3. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso,in luogo di una specifica comunicazione sufficiente la restituzione, entro il termine di cui alcomma 1, della merce ricevuta.Fuori dalla sede legale = attraverso internet o per stradaStatuto dell'imprenditore commerciale1. La pubblicita legale2. Le scritture contabili3. La rappresentanza commerciale4. Le procedure concorsualiPubblicita = fenomeno con cui un fatto giuridico viene reso pubblicoPer le imprese commerciali avviene iscrivendo telematicamente gli atti nel registro delle imprese,alle camere di commercio Effetto costitutivo se l'atto non e pubblicato, non esiste nel diritto (es. la costituzionedelle S.P.A.) Efficacia legale l'atto esiste, ma se non pubblicato non puo essere considerato conosciutodai terzi, fino a prova contraria del conoscimento dell'attoSostituisce alla conoscenza effettiva una presunzione di conoscenza se un atto econoscibile, si presume conosciuto, quindi l'imprenditore non ha l'onere di provare che ilterzo l'abbia conosciuto Pubblicita dichiarativa assiste i bilanci, e solo informativa e non ha effetto di presunzionedi conoscenzaRappresentanza commercialeAusiliari dell'imprenditore commerciale hanno ruoli diversi in funzione delle varie situazioni (es.gli addetti alle vendite di un negozio non hanno le stesse funzioni dei cassieri dello stesso negozio)Sono institori, procuratori e commessi, e per tutti e tre i poteri sono determinati dalla legge (=rappresentanza legale)Art. 2203 Preposizione institoria -E' institore colui che preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.La preposizione pu essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolaredell'impresa.Se sono preposti pi institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura siadiversamente disposto.Ha potere di rappresentanza generale dell'imprenditoreNonostante la presenza della procura, la rappresentanza dell'institore e legale perche la fonte delpotere e la leggeViene anche chiamato preposto perche e come se venisse nominatoArt. 2204 Poteri dell'institore -L'institore pu compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui preposto, salve lelimitazioni contenute nella procura. Tuttavia non pu alienare o ipotecare i beni immobili delpreponente, se non stato a ci espressamente autorizzato.L'institore pu stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atticompiuti nell'esercizio dell'impresa a cui preposto.Ha poteri prefissati dalla legge, non puo compiere atti dispositivi dei beni personalidell'imprenditore e dei beni immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresaL'imprenditore puo ridurne i poteri dichiarandolo nella procuraArt. 2207 Modificazione e revoca della procura -Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati,per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si provache questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.Nel diritto comune le modifiche/revoche devono essere solo portate a conoscenza dei terzi, per ildiritto commerciale devono essere registrate pubblicita commercialeIl discrimine fra rappresentanza comune e commerciale e la pubblicita delle modificazioni dellaprocuraArt. 2209 Procuratori -Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori , i quali, in base a unrapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinentiall'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.Procuratore = figura intermedia fra institore e commessoArt. 2210 Poteri dei commessi dell'imprenditore -I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento dellarappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazionidi cui sono incaricati.Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, nconcedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a ci espressamente autorizzati.I compiti del commesso sono previsti nel contratto di lavoroArt. 2211 Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto -I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno ilpotere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui modulidell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.Art. 2212 Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi -Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto diquesto le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alleinadempienze contrattuali.Sono altres legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.Art. 2213 Poteri dei commessi preposti alla vendita -I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono esigere il prezzo delle merci da essivendute, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se nonconsegnano quietanza firmata dall'imprenditore.La posizione del commesso all'interno dei locali dell'impresa e la fonte del suo potere, lamodificazione del potere deriva dalla conformazione del localeDIRITTO DELLE SOCIET AArt. 2247 Contratto di societ -Con il contratto di societ due o pi persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comunedi una attivit economica allo scopo di dividerne gli utili.Norma sulla fattispecieAttivita economica = serie di atti finalizzati a ricostituire il capitale investito scopo mezzo (=fine propedeutico, strumentale rispetto al fine ultimo)Dividere gli utili = dev'esserci differenza attiva fra ricavi e costi scopo fine (= fine ultimo)Esercizio in comune = sono in comune sia gli utili che le perdite, il rischio d'impresa e ripartito sututti i soci, che godono o subiscono delle conseguenze dell'esercizio di uno (se questi si comportacoerentemente ai suoi compiti)Le societa (S.P.A. e S.R.L.) possono essere unipersonali possono avere un solo socio, nonvengono fondate tramite un contratto ma un atto unilateraleArt. 2248 Comunione a scopo di godimento -La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o pi cose regolata dallenorme del titolo VII del libro III.E attivita gestoria di gestione del patrimonio, non imprenditoriale (es. affitto), riguarda il dirittodi proprieta e non quello commercialeArt. 2249 Tipi di societ -Le societ che hanno per oggetto l'esercizio di una attivit commerciale devono costituirsi secondouno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.Le societ che hanno per oggetto l'esercizio di una attivit diversa sono regolate dalle disposizionisulla societ semplice a meno che i soci abbiano voluto costituire la societ secondo uno degli altritipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.Sono salve le disposizioni riguardanti le societ cooperative e quelle delle leggi speciali che perl'esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della societ secondo undeterminato tipo.Societa di persone = S.N.C., S.A.S., S.S. (ma S.S. solo per imprese non commerciali, es. attivitaagricola)Societa di capitali = S.P.A., S.A.P.A., S.R.L. la rilevanza del capitale e superiore all'importanzadelle personeArt. 2250 Indicazione negli atti e nella corrispondenza -Negli atti e nella corrispondenza delle societ soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delleimprese devono essere indicati la sede della societ e l'ufficio del registro delle imprese presso ilquale questa iscritta e il numero d'iscrizione.Il capitale delle societ per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilit limitata deveessere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e qualerisulta esistente dall'ultimo bilancio.Dopo lo scioglimento delle societ previste dal primo comma deve essere espressamente indicatonegli atti e nella corrispondenza che la societ in liquidazione.Negli atti e nella corrispondenza delle societ per azioni ed a responsabilit limitata deve essereindicato se queste hanno un unico socio.Gli atti delle societ costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo,per i quali obbligatoria liscrizione o il deposito, possono essere altres pubblicati in appositasezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunit europee, con traduzionegiurata di un esperto.In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua aisensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvoche la societ dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.Le societ di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato allacomunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso talemezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.Atti = tutti i documenti che la societa produceEsigenza di trasparenza chi interagisce con la societa deve essere a conoscenza di fattori chepossono comportare cambiamenti nel rischio consideratoSede sociale = stabilisce la competenza territoriale del tribunale a cui rivolgersi in caso dicontenziosoCapitale sociale = esprime il valore complessivo dei conferimentiSocieta con un unico socio (o societa unipersonale) = S.R.L. e S.P.A. possono essere costituitecome atto unilaterale (= non con un contratto) il rischio d'impresa e circoscritto al patrimoniodella societa. Deriva dal modello Anstart ('60/'70 Liechtenstein), riconosciuto poi in tutta Europa.Autonomia patrimoniale (o autonomia patrimoniale imperfetta) = i soci rispondono delleobbligazioni della societa con il loro patrimonio, la distinzione, soci-societa e affievolita societadi personePersonalita giuridica (o autonomia patrimoniale perfetta) = riconosce alla societa le stesse facoltadella persona fisica, ha capacita giuridica, puo agire, diventare proprietaria, e responsabile di quelloche fa, quindi risponde delle obbligazioni con il patrimonio sociale societa di capitaliS.S. - Societa sempliceCostituisce la struttura di tutti gli altri modelli societariEstrema semplificazione formale e organizzativa, e poco utilizzata se non per attivita sempliciArt. 2251 Contratto sociale -Nella societ semplice il contratto non soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dallanatura dei beni conferiti.Si costituisce con un contratto che puo essere di qualunque forma, ma per conferimenti che hannoad oggetto beni elencanti nell'art. 1350 (= Atti che devono farsi per iscritto, es. beni immobili) enecessaria una forma solenneArt. 2252 Modificazioni del contratto sociale -Il contratto sociale pu essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non convenutodiversamente.Viene specificato perche costituisce un'organizzazione, e quindi in quanto organizzazione sipotrebbe presumere che le decisioni si prendano a maggioranza nonostante l'organizzazione vengagenerata da un contratto[Gli art. 2253 e 2254 regolano i conferimenti per tutti i modelli societari]Art. 2253 Conferimenti -Il socio obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale (c. 2286Esclusione rimanda alla conseguenza di mancati conferimenti).Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in partieguali tra loro, quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.1 comma ribadisce la natura tipologica del conferimento2 comma norma suppletiva = supplisce alla mancata dichiarazione di volonta da parte dei soci(es. se la S.S. si forma per facta concludentia), qualifica in termini funzionali il conferimento (=quanto e necessario all'esercizio dell'impresa, in parti uguali)Art. 2254 Garanzia e rischi dei conferimenti -Per le cose conferite in propriet la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sonoregolati dalle norme s