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1 Diritto processuale Civile 2018 Tratto da: - Manuale Breve – Diritto processuale civile, D. Gramaglia, Giuffrè - Banca dati giuridica de il Sole24ore http://bdprof.ilsole24ore.com - Banca dati giuridica Utet/Pluris Aggiornamenti: - Ultima giurisprudenza sul pignoramento immobiliare (Cassazione civile, sez. III, 21/11/2017, n. 27545) - L. 8-3-2017, n. 24 sulla condizione di procedibilità in materia di responsabilità medica - Istituzione delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale (D.L. 17-2-2017, n. 13, conv. in L. 13-4-2017) - Ultima giurisprudenza sull’appello civile (Sezioni Unite, 16/11/2017, n. 27199) - D.lgs N. 116/2017 sulla nuova competenza del Giudice di Pace - Legge N. 81/2017 sul lavoro autonomo; - D.L. N. 59/2017 convertito nella legge N. 119/2016 sul procedimento di esecuzione forzata - Legge N. 197/2016 sul procedimento in Cassazione - Legge N. 76/2016 sulle unioni civili (cd. Legge Cirinnà) Autori: Davide Tutino, dottore di ricerca, avvocato e mediatore civile Graziella Sangrigoli, avvocato e mediatore civile Impaginazione, revisione, stesura: Ester Arrigo Francesco Tutino, admin www.riassunti.eu Capitolo 1 | L’attività giurisdizionale 1. La giurisdizione 2. Principi costituzionali dell’attività giurisdizionale 2.1 Il giusto processo 2.2 Il diritto di difesa 2.3 Il principio del contraddittorio 2.4 Il principio di parità delle parti 2.5 Il principio di imparzialità del giudice 2.6 L’obbligo di motivazione 3. La giurisdizione civile. 4. La giurisdizione comunitaria.

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Diritto processuale Civile 2018 Tratto da: - Manuale Breve – Diritto processuale civile, D. Gramaglia, Giuffrè - Banca dati giuridica de il Sole24ore http://bdprof.ilsole24ore.com - Banca dati giuridica Utet/Pluris Aggiornamenti: - Ultima giurisprudenza sul pignoramento immobiliare (Cassazione civile, sez. III,

21/11/2017, n. 27545)

- L. 8-3-2017, n. 24 sulla condizione di procedibilità in materia di responsabilità medica

- Istituzione delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale (D.L. 17-2-2017, n. 13, conv. in L. 13-4-2017)

- Ultima giurisprudenza sull’appello civile (Sezioni Unite, 16/11/2017, n. 27199)

- D.lgs N. 116/2017 sulla nuova competenza del Giudice di Pace

- Legge N. 81/2017 sul lavoro autonomo;

- D.L. N. 59/2017 convertito nella legge N. 119/2016 sul procedimento di esecuzione forzata

- Legge N. 197/2016 sul procedimento in Cassazione

- Legge N. 76/2016 sulle unioni civili (cd. Legge Cirinnà)

Autori:

Davide Tutino, dottore di ricerca, avvocato e mediatore civile Graziella Sangrigoli, avvocato e mediatore civile

Impaginazione, revisione, stesura:

Ester Arrigo

Francesco Tutino, admin www.riassunti.eu

Capitolo 1 | L’attività giurisdizionale

1. La giurisdizione 2. Principi costituzionali dell’attività giurisdizionale 2.1 Il giusto processo 2.2 Il diritto di difesa 2.3 Il principio del contraddittorio 2.4 Il principio di parità delle parti

2.5 Il principio di imparzialità del giudice 2.6 L’obbligo di motivazione 3. La giurisdizione civile. 4. La giurisdizione comunitaria.

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5. La perpetuatio iurisdictionis. 6. Il difetto di giurisdizione. 7. Il regolamento di giurisdizione.

Capitolo 2 | Il processo civile

1. I principi generali. 1.1 Il principio della domanda 1.2 L’interesse ad agire. 1.3 La legittimazione ad agire. 1.4 Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

1.5 Il principio di legalità.

1.6 Il principio di disponibilità delle prove. 1.7. Il principio della libera valutazione delle prove.

1.8. Il principio della soccombenza. 1.9. Il principio di oralità

2. Le azioni.

Capitolo 3 | La competenza

1. Considerazioni generali. 2. La competenza per valore 2.1. L’individuazione del giudice competente per valore 3. La competenza per materia 4. Cenni sulla nuova competenza del Giudice di Pace secondo il D.L. n. 116/2017 5. La competenza per territorio

5.1 Il foro generale

5.2 Il foro facoltativo

5.3 Il foro esclusivo. 5.4 Il foro sussidiario

6. La litispendenza 7. La continenza 8. La connessione

8.1 Cause accessorie 8.2 Cause di garanzia 8.3 Accertamenti incidentali 8.4 Eccezione di compensazione 8.5 Causa riconvenzionale 8.6 Le conseguenze sul piano processuale

9. L’incompetenza 10. Il regolamento di competenza

10.1 Procedimento del regolamento 10.2 Il regolamento d’ufficio 10.3 Ordinanza di regolamento 10.4 Riassunzione della causa

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Capitolo 4 | Le parti e i difensori

1. Considerazioni generali 2. La capacità processuale

2.1 La rappresentanza del procuratore e dell’institore 2.2 Il curatore speciale

3. Il litisconsorzio 3.1 L’intervento volontario 3.2 L’intervento coatto 3.3 L’estromissione 3.4 La successione nel processo

4. I difensori 4.1 La procura alle liti 4.2 I poteri del difensore 4.3 Revoca e rinuncia alla procura

5. I doveri della parti e dei difensori 5.1 La condanna alle spese 5.2 La compensazione delle spese 5.3 La responsabilità aggravata

6. La distrazione delle spese

Capitolo 5 | Il Pubblico Ministero

1. Considerazioni generali 2. I casi di intervento del Pm

2.1 Casi di intervento obbligatorio 2.2 Casi di intervento facoltativo

2.3 I poteri e l’ astensione del Pm 2.4 L’astensione del pubblico ministero

Capitolo 6 | Il giudice e i suoi ausiliari

1. Considerazioni generali 2. Le garanzie di imparzialità 2.1 L’astensione del giudice 2.2 La ricusazione del giudice 2.3 La responsabilità civile del giudice 3. Gli assistenti del giudice: il cancelliere 3.1 L’ufficiale giudiziario 4. Gli ausiliari del giudice: il consulente tecnico 4.1 Il custode

Capitolo 7 | Gli atti del processo

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1. Considerazioni generali 2. I requisiti indispensabili 3. Il processo verbale 4. Le udienze 5. I termini 5.1 Il computo dei termini

5.2 La sospensione feriale dei termini 6. I provvedimenti del giudice 6.1 La sentenza

6.2 L’ordinanza 6.3 Il decreto 7. Le comunicazioni 8. Le notificazioni 8.1 La notifica alle persone

8.2 La notifica alle persone giuridiche 8.3 La notifica alle amministrazioni dello Stato

8.4 Notifica a mezzo PEC, per pubblici proclami e altre forme ordinate dal giudice 8.5 La notifica in proprio dell’avvocato

9. Le nullità

Capitolo 8 | La negoziazione assistita e la mediazione ~ Profili

Generali 1. Considerazioni generali 2. L’obbligo di informazione in capo all’avvocato

Capitolo 9 | La negoziazione assistita

1. Casi di obbligatorietà 2. Il procedimento 3. La convenzione di negoziazione 4. L’esito della convenzione e l’esecutività dell’accordo

Capitolo 10 | La mediazione

1. La mediazione 2. Gli organismi di mediazione 3. Il mediatore 4. Il procedimento 5. L’esito

Capitolo 11 | Il processo ordinario di cognizione ~ La fase

Introduttiva

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1. Considerazioni generali 2. L’atto di citazione 2.1 I termini per comparire 2.2 La nullità della citazione 2.3 La costituzione dell’attore e la formazione del fascicolo d’ufficio 3. La costituzione del convenuto 4. La chiamata del terzo 5. La costituzione dei terzi chiamati o intervenuti 6. Le notificazione e comunicazione in corso di causa

Capitolo 12 | La trattazione e l’istruzione probatoria

1. La prima udienza di comparizione e trattazione 1.1 La mancata comparizione delle parti 1.2 La contumacia

1.3 La riunione di procedimenti

2. L’udienza per il tentativo di conciliazione 3. Le memorie ex art. 183, comma 6 4. L’ordinanza di rimessione della causa a decisione 5. L’ordinanza di ammissione delle prove 6. L’assunzione dei mezzi di prova 7. L’ordine di esibizione 7.1 La richiesta di informazioni

8. La verificazione della scrittura privata disconosciuta 9. La querela di falso 10. L’interrogatorio formale 11. Il giuramento 11.1 Il Giuramento Decisorio 11.2 Giuramento Suppletorio 11.3 Giuramento Estimatorio

12. La prova per testimoni 13. L’ispezione 14. Le riproduzioni e gli esperimenti 15. Il rendimento dei conti 16. La consulenza tecnica 17. Le prove atipiche nel processo 18. L’integrazione dei provvedimenti istruttori e la prova scientifica 19. L’ordinanza per il pagamento di somme non contestate 20. L’ordinanza-ingiunzione 21. L’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione

Capitolo 13 | La fase di decisione 1. La precisazione delle conclusioni 2. La rimessione a decisione 3. Le comparse conclusionali e memorie

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4. La decisione del Tribunale monocratico e del Collegio 5. La condanna generica 6. La redazione della nota spese 7. La provvisoria esecutorietà 8. La notificazione della sentenza 9. Il procedimento di correzione

Capitolo 14 | Gli eventi particolari del processo 1. Considerazioni generali 2. La sospensione del processo 3. L’interruzione 4. L’estinzione

Capitolo 15 | Il procedimento davanti al giudice di pace 1. Considerazioni generali 2. Le particolarità del procedimento 3. La conciliazione in sede non contenziosa

Capitolo 16 | Le impugnazioni in generale 1. Considerazioni generali 2. I termini per l’impugnazione 3. L’acquiescenza 4. Il luogo di notificazione dell’impugnazione 5. Il regime del contraddittorio nelle impugnazioni 6. Le impugnazioni incidentali 7. Gli effetti della riforma o della cassazione

Capitolo 17 | L’appello 1. Considerazioni generali 2. Le sentenze appellabili 3. I termini per la proposizione e la riserva d’appello 4. La competenza 5. Il procedimento di appello 6. L’appello incidentale 7. L’intervento in appello 8. La costituzione in appello 9. La trattazione

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10. Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria 11. La decisione

Capitolo 18 | Il ricorso per cassazione

1. Considerazioni generali 2. Le sentenze impugnabili 3. I motivi di ricorso 4. Il ricorso 5. Il controricorso e il ricorso incidentale 6. Il ricorso per la sospensione dell’esecuzione 7. Il procedimento 8. La decisione 9. Il giudizio di rinvio 10. Correzione degli errori materiali

Capitolo 19 | La revocazione 1. Considerazioni generali 2. La revocazione ordinaria 3. La revocazione straordinaria 4. Il procedimento

Capitolo 20 | L’opposizione di terzo 1. Considerazioni generali 2. L’opposizione di terzo ordinaria 3. L’opposizione di terzo revocatoria 4. Il procedimento

Capitolo 21 | I procedimenti speciali

Cenni sul processo del lavoro 1. I procedimenti speciali in generale 2. Cenni sul processo del lavoro 3. Il tentativo di conciliazione 4. La competenza 5. Gli atti introduttivi del processo 5.1 Il procedimento di introduzione del processo 5.2 Domanda riconvenzionale e intervento del terzo 6. L’udienza di discussione della causa 7. La decisione 7.1 Sentenza non definitiva 8. L’appello

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8.1 Procedimento di Appello

Capitolo 22 | I procedimenti in materia di famiglia 1. La separazione giudiziale 1.1 Il reclamo 1.2 La fase istruttoria 2. La separazione consensuale 3. La modifica dei provvedimenti 4. Il procedimento di divorzio 5. Le disposizioni per la semplificazione dei provvedimenti

Capitolo 23 | I procedimenti di interdizione, inabilitazione e

amministrazione di sostegno 1. L’amministrazione di sostegno 2. L’interdizione 3. L’inabilitazione 4. Il procedimento per l’interdizione e l’inabilitazione

Capitolo 24 | Il giudizio di divisione 1. Considerazioni generali 2. Il litisconsorzio necessario

Capitolo 25 | Le azioni di classe 1. Ambito di applicazione e procedimento 2. La decisione

Capitolo 26 | Il procedimento di ingiunzione 1. Considerazioni generali 2. Le condizioni di ammissibilità 3. Il procedimento 4. La provvisoria esecutività del decreto 5. L’esecutorietà per mancata opposizione 6. L’opposizione 7. L’esecuzione in pendenza di opposizione 8. L’opposizione tardiva

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Capitolo 27 | Il procedimento per convalida di sfratto 1. Considerazioni generali 2. Il procedimento 3. L’udienza di comparizione 4. L’ordinanza di convalida

Capitolo 28 | I procedimenti cautelari 1. I procedimenti cautelari in generale 1.1 Il procedimento 1.2 Il reclamo 1.3 La revoca e modifica 1.4 L’inefficacia del provvedimento cautelare

2. I singoli provvedimenti cautelari 2.1 Il procedimento di sequestro

2.1.1 Il sequestro giudiziario.

2.1.2 Il sequestro conservativo

2.1.3 Il sequestro liberatorio. 3. I procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto 4. I procedimenti di istruzione preventiva 5. I provvedimenti di urgenza

Capitolo 29 | I procedimenti possessori 1. Le azioni possessorie 2. La struttura del procedimento 2.1 In pendenza di giudizio petitorio

Capitolo 30 | I procedimenti di giurisdizione volontaria 1. Considerazioni generali 2. Cenni sui vari procedimenti 3. La struttura del procedimento

Capitolo 31 | Il procedimento sommario di cognizione 1. L’introduzione del giudizio 2. La prima udienza 3. La decisione e l’appello

Capitolo 32 | Il processo di esecuzione – Titolo esecutivo e

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precetto 1. Considerazioni generali 2. Il titolo esecutivo 3. Il precetto

Capitolo 33 | L’espropriazione forzata 1. Considerazioni generali 2. Il pignoramento 2.1 Conversione del pignoramento.

2.2 Perdita di efficacia del pignoramento

3. L’espropriazione mobiliare presso il debitore 4. L’espropriazione presso terzi 5. L’espropriazione immobiliare 5.1 Revocatoria semplificata 5.2 Espropriazione di beni mobili insieme ad immobili 6. L’espropriazione di beni indivisi 7. Espropriazione contro il terzo proprietario

Capitolo 34 | L’esecuzione in forma specifica 1. Considerazioni generali 2. L’esecuzione per consegna o rilascio 3. L’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare 4. Le misure di coercizione indiretta

Capitolo 35 | Le opposizioni 1. Considerazioni generali 2. L’opposizione all’esecuzione 3. L’opposizione agli atti esecutivi 4. L’opposizione di terzo

Capitolo 36 | La sospensione e l’estinzione del processo

esecutivo 1. La sospensione del processo 2. L’estinzione del processo 3. Gli effetti dell’estinzione

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Capitolo 37 | L’arbitrato 1. Considerazioni generali 2. La convenzione di arbitrato 3. Gli arbitri 4. La nomina

Capitolo 38 | Il procedimento arbitrale e il lodo 1. Il procedimento arbitrale 2. Il lodo

Capitolo 1 | L’attività giurisdizionale

1. La giurisdizione La giurisdizione è una delle tre attività fondamentali dello Stato, accanto alla legislazione e all’amministrazione. L’attività giurisdizionale è quell’attività volta ad applicare la norma giuridica nel caso concreto, e cioè, l’attuazione del diritto, mediante la cognizione, l’esecuzione e la cautela. L’attività giurisdizionale è strumentale rispetto ai diritti da tutelare. Difatti: Le norme sostanziali disciplinano in via primaria i diritti soggettivi sostanziali. Le norme processuali sono strumentali, perché appunto disciplinano l’attività giurisdizionale prevista per tutelare tali diritti. 2. Principi costituzionali dell’attività giurisdizionale

2.1 Il giusto processo Ex art. 111 della Costituzione, la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Il processo è giusto, quando si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge, ne assicura altresì, la ragionevole durata. Il principio della ragionevole durata del processo, trova la sua fonte nell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo che stabilisce:

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Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza, entro un termine ragionevole, davanti un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge.

Il legislatore italiano, con la L. 89/2001, in ultimo modificata dalla L. 208/15, ha determinato il termine di ragionevole durata in :

- anni 3 per il primo grado - anni 2 per il secondo grado - anni 1 per il giudizio di legittimità.

Il termine ragionevole è comunque rispettato se l’intero giudizio ha durata inferiore a 6 anni.

2.2 Il diritto di difesa L’art. 24 della Costituzione stabilisce che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

2.3 Il principio del contraddittorio L’instaurazione del contraddittorio garantisce l’effettiva partecipazione delle parti al processo e si pone come presupposto imprescindibile del diritto di difesa.

2.4 Il principio di parità delle parti Le parti di un processo si pongono in una posizione di uguaglianza formale, in cui ciascuna di essa, può:

- esporre e far valere le proprie ragioni al giudice - conoscere le ragioni dell’altra parte e poter replicare - influire così, sull’esito del giudizio. 2.5 Il principio di imparzialità del giudice

Il processo deve svolgersi davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Imparzialità, significa per il legislatore costituente, terzietà rispetto alle parti, ovvero equidistanza rispetto ai loro interessi. Il giudice infatti, è soggetto soltanto alla legge, è indipendente da ogni altro potere ed è precostituito per legge.

2.6 L’obbligo di motivazione L’art. 111 comma 6 della Costituzione, ha stabilito che tutti i provvedimenti giurisdizionali, devono essere motivati. Secondo la Suprema Corte di Cassazione (sent. 12203/2015), anche l’adozione del modello semplificato di decisione ex art. 281-sexies, non esonera il giudice dall’obbligo di fornire alle parti una motivazione che consenta di ricostruire i fatti di causa. 3. La giurisdizione civile. La giurisdizione civile è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del codice di procedura civile salvo speciali disposizioni di legge.

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f) Per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria Il Giudice di Pace sarà, altresì, competente, purché il valore della controversia, da

determinarsi a norma dell’articolo 15 cpc, non sia superiore a trentamila euro:

a) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari; b) per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo,

titolo II, Capo II, sezione II del codice civile; c) per le cause in materia di accessione; d) per le cause in materia di superficie.

5. La competenza per territorio Attraverso le regole dettate dagli artt. 18 e seguenti del cpc, si determina la competenza del giudice in rapporto al territorio o al foro.

5.1 Il foro generale

Ai sensi dell’art. 18 è competente il giudice del luogo un cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora. Se il convenuto non ha residenza né domicilio né dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore. La residenza o il domicilio del convenuto sono fori elettivamente concorrenti: se non coincidono, l’attore può scegliere liberamente tra l’uno e l’altro. Ai sensi dell’art. 19 quando sia convenuta una persona giuridica è competente il giudice del luogo ove essa ha sede oppure ove ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda. Le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati, hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo. Nell’ipotesi di causa promossa contro società con sede all’estero o sconosciuta e priva in Italia di uno stabilimento o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, secondo la giurisprudenza, è competente il giudice del luogo ivi cui risiede l’attore. Ai sensi dell’art. 33 le cause contro più persone (che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi), se sono connesse per l’oggetto o per il titolo, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.

5.2 Il foro facoltativo

L’art. 20 stabilisce che per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguire l’obbligazione dedotta in giudizio.

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Poteri di assistenza della parte in tutti quegli atti che questa può compiere da sola, qui l’avvocato opera in persona propria a favore della parte.

Davanti alla Corte di cassazione, la parte, può stare in giudizio esclusivamente con il ministero di un avvocato iscritto nell’albo speciale tenuto dal Consiglio nazionale forense.

4.1 La procura alle liti Ai sensi dell’art. 83 cpc quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura che può essere: Generale alle liti: se si riferisce ad una serie indefinita di liti o a tutte le possibili liti che

un cliente possa avere e deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ;

Speciale alle liti: se si riferisce ad una lite ben determinata e può essere conferita nelle forme sopra descritte o apposta anche in determinati atti processuali con sottoscrizione autentica del difensore normalmente denominata “delega”, può essere apposta esclusivamente in calce o a margine: - dell’atto di citazione, - del ricorso, - del controricorso, - della comparsa di risposta o di intervento, - del precetto - della domanda di intervento nell’esecuzione.

Caratteri della procura:

• La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce.

• Può essere rilasciata anche su documento informatico separato, sottoscritto con firma

digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto dal Ministero della giustizia.

• La procura speciale, quando nell’atto non è espressa volontà diversa, si presume

conferita soltanto per un determinato grado del processo.

• La procura può essere rilasciata anche a più difensori, non essendovi alcuna limitazione numerica.

• Deve essere apposta la data di rilascio della procura, anche se la mancanza non ne

determina l’inammissibilità, purché si evinca la prova dell’anteriorità del mandato l’autografia della parte deve essere certificata dal difensore.

Procura a persona giuridica: Nel caso in cui si rappresenta una persona giuridica non è necessario che si faccia menzione nella procura del potere rappresentativo di chi rilascia la procura. Il mutamento della persona fisica investita della rappresentanza processuale di una persona giuridica non incide però sulla regolarità del procedimento poiché il

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Capitolo 6 | Il giudice e i suoi ausiliari 1. Considerazioni generali Il giudice ordinario, ai sensi dell’art. 1 del cpc, esercita la giurisdizione civile. La giustizia, nella materia civile è amministrata:

1. Dal giudice di pace; 2. Dal tribunale ordinario; 3. Dalla Corte d’appello; 4. Dalla Corte di cassazione; 5. Dal tribunale per i minorenni.

Il giudice di pace è giudice onorario di primo grado. L’art. 18 n. 1. e 2. del D.lgs. n. 116/2017 sancisce che l'incarico di magistrato onorario ha la durata di quattro anni. Alla scadenza, l'incarico può essere confermato, a domanda, per un secondo quadriennio. L'incarico non può, comunque, essere svolto per più di otto anni complessivi, anche non consecutivi. Il tribunale ordinario ha sede in ogni capoluogo determinato nell’apposita tabella annessa all’ordinamento giudiziario; è diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti più giudici, uno o più presidenti di sezione e giudici onorari. Il Tribunale è giudice di primo grado e giudice di appello avverso le sentenze del giudice di pace. Il Tribunale, giudica in composizione collegiale:

− Nelle cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del P.M. − Nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione; − Nelle cause devolute alle sezioni specializzate; − Nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato

preventivo; − Nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di

amministrazione; − Nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima; − Nelle cause di responsabilità civile dei magistrati;

Fuori dai casi previsti, il tribunale giudica in composizione monocratica e quindi anche nei giudizi di appello avverso le sentenze del giudice di pace. Eventuali vizi derivanti dalla mancata osservanza delle disposizioni relative alla composizione dell’organo giudicante, sono nullità sanabili in base al principio della conversione in motivi di gravame stabilito dall’art. 161, comma 1 c.p.c..

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Ai sensi dell’art 145 cpc la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede legale o effettiva. Sede legaleè quella risultante dall’atto costitutivo e come tale dichiarata al registro delle imprese; Sede effettiva è il luogo nel quale si svolge la preminente attività diretta ed amministrativa dell’impresa. La notifica alle persone giuridiche così effettuata è valida, solo se viene consegnata la copia dell’atto:

− Al rappresentante legale; − Alla persona incaricata di ricevere le notificazioni; − Ad altra persona addetta alla sede; − Al portiere dello stabile in cui è situata la sede;

In caso di impossibilità della notifica così come su descritta, essa si effettua alla persona fisica che rappresenta l’ente a norma degli artt. 140 o 143. Notifica alle società non aventi personalità giuridica alle associazioni non riconosciute e ai comitati A tali enti:

- la notificazione si effettua con le medesime modalità indicate per le persone giuridiche, ma esclusivamente nella sede dove l’ente svolge attività in modo continuativo.

- alla persona fisica che rappresenta l’ente, indicandone nell’atto sia la qualità che la residenza, domicilio e dimora abituale.

8.3. La notifica alle amministrazioni dello Stato

Ai sensi dell’art 144 cpc, nei casi in cui l’amministrazione deve essere rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, l’atto introduttivo del giudizio deve essere notificato al Ministero competente presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria adita. È nulla la notificazione eseguita direttamente presso l’amministrazione interessata o presso una sede dell’Avvocatura dello Stato diversa da quella competente a ricevere l’atto (si tratta di una nullità sanabile con la costituzione in giudizio). Quando l’amministrazione non deve essere rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, le notificazioni si fanno direttamente presso l’amministrazione destinataria in persona di chi la rappresenta.

8.4. Notifica a mezzo PEC, per pubblici proclami e altre forme ordinate dal giudice

A. Notifica a mezzo PEC Ai sensi dell’art. 149bis cpc:

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Per mediazione si intende un procedimento nel quale due o più parti tentano, con l’assistenza di un mediatore, di raggiugere un accordo per la risoluzione di una controversia. La dottrina ha evidenziato che non è corretto parlare di un procedimento di mediazione, in quanto ciò che le parti fanno insieme al mediatore è nient’altro che un percorso per tentare di comporre una controversia.

b) Con il D.L. n. 132/2014, è stato introdotto il nuovo procedimento di negoziazione assistita.

La negoziazione assistita consiste nella sottoscrizione di una convenzione di negoziazione, vale a dire un accordo in forma scritta, con il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con la lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati. In alcune ipotesi la procedura di negoziazione assistita è obbligatoria, in quanto costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; negli altri casi è facoltativa. 2. L’obbligo di informazione in capo all’avvocato Sia le norme in materia di mediazione sia quelle in materia di negoziazione assistita, prevedono l’obbligo per l’avvocato di informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali relative, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione.

Capitolo 9 | La negoziazione assistita 1. Casi di obbligatorietà La negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda nei seguenti casi:

Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; Domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro inferiori a euro

cinquantamila, a meno che la controversia rientri in quelle già assoggettate al procedimento di mediazione obbligatoria e che concerne obbligazioni discendenti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori in tal caso si instaura il procedimento di mediazione.

La condizione di procedibilità della domanda giudiziale si considera avverata:

a) Se l’invito rivolto all’altra parte non è seguito da adesione entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso;

b) Se l’invito rivolto alla controparte è stato da questa espressamente rifiutato; c) quando è decorso inutilmente il termine, fissato dalle parti nella convenzione stessa,

per la sua conclusione. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

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Rilevanza del mezzo di prova significa che le circostanze di fatto che costituiscono l’oggetto della prova sono utili al processo e rilevanti per il giudizio finale.

Non solo le parti, ma anche il giudice ha il potere di disporre d’ufficio, dei mezzi di prova. 6. L’assunzione dei mezzi di prova All’assunzione dei mezzi di prova, provvede il giudice. L’art. 202 stabilisce che il giudice istruttore, quando dispone i mezzi di prova, se non può assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell’assunzione. Con il termine assunzione si intende l’acquisizione al processo della prova costituenda, in contrapposizione alla prova precostituita e, cioè, quella documentale che essendo già formata può entrare nel processo con l’esibizione e la produzione. Le parti possono assistere personalmente all’assunzione dei mezzi di prova. Il giudice dirige la formazione del processo verbale che documenta l’assunzione del mezzo di prova. L’art. 208 fissa il principio della decadenza dall’assunzione della prova.

• se la parte, su istanza della quale deve iniziarsi o proseguire la prova, non si presenta, il giudice la dichiara decaduta, salvo che l’altra parte presente non ne chieda l’assunzione.

Se le parti non si presentano all’udienza di assunzione delle prove, il giudice deve applicare l’art. 309 e cioè dare atto della mancata presenza e provvedere a fissare un’udienza successiva di cui il cancelliere darà comunicazione alle parti. Su tutte le questioni che sorgono nel corso dell’assunzione dei mezzi di prova, il giudice pronuncia con ordinanza che è immediatamente esecutiva, revocabile e modificabile. Al termine dell’assunzione ovvero quando il giudice ritenga superflua, per i risultati già raggiunti, l’ulteriore assunzione, il giudice dichiara chiusa l’assunzione stessa ex art. 209 cpc. 7. L’ordine di esibizione Il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo. L’ordine di esibizione non rientra tra i poteri che il giudice può esercitare d’ufficio. Difatti è sempre necessaria l’istanza della parte. Per poter emettere l’ordine di esibizione, occorre che i documenti da esibire contengano la prova di uno o più fatti controversi della causa.

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1. l’indicazione specifica delle persone da interrogare 2. la formulazione di specifici articolati sui quali verrà interrogata la parte È onere

della parte richiedente formulare i capitoli di prova mediante articoli. La prova è inammissibile se difetta del requisito della specificità. Oggetto della prova La prova testimoniale deve vertere solamente su fatti oggettivi. Il testimone deve esclusivamente narrare al giudice i fatti specifici a sua conoscenza non può dare un’interpretazione soggettiva. L’ammissione della prova avviene con ordinanza con la quale il Giudice:

1. esclude le prove testimoniali in contrasto con le norme di diritto sostanziale, 2. esclude le prove testimoniali in contrasto con il requisito della specificità, 3. può correggere i capitoli, 4. può ridurre le liste dei testimoni sovrabbondanti, 5. esclude i testimoni che non possono essere sentiti per legge.

Il teste deve essere imparziale, pertanto:

a) la persona che ha un interesse nella causa non può assumere la qualità di teste cd. incapacità a testimoniare

b) la valutazione dell’efficacia probatoria della testimonianza di coniuge, parenti e affini è lasciata al libero apprezzamento del giudice

La deposizione resa da persone incapaci dà luogo ad una nullità relativa sanabile se non rilevata tempestivamente dall’interessato in sede di espletamento della prova. Non vi sono limiti di età a testimoniare. I minori di anni 14 non prestano giuramento. Il testimone ha il dovere di deporre. Se rifiuta, rende falsa testimonianza o è reticente, soggiace a sanzioni penali Il giudice può infatti denunciarlo al pubblico ministero al quale trasmette copia del processo verbale. Il testimone può esercitare la facoltà di astensione solo se si tratta di:

a) segreto professionale b) segreto d’ufficio c) segreto di Stato

Il giuramento del testimone nel processo civile e l’impegno a dire la verità, hanno carattere promissorio. Citazione del testimone la parte che intende avvalersi della testimonianza deve:

a) intimare i testimoni a comparire all’udienza fissata per l’espletamento della prova. b) L’intimazione deve essere notificata mediante: ufficiale giudiziario, fax, raccomandata

o posta elettronica certificata, c) La notifica dell’intimazione deve avvenire almeno 7 giorni prima dell’udienza fissata

dal giudice per l’espletamento della prova

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I rapporti tra processo penale e processo civile sono regolati dall’articolo 75 del codice di procedura penale, cui si rinvia. Altre ipotesi di sospensione sono:

a) Quella c.d. concordata: il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo.

tenuto conto che i rinvii da una udienza all’altra sono superiori a tre mesi, è evidente come chiedere una sospensione nei termini ivi indicati è ipotesi di fatto mai praticata.

b) Quella c.d. impropria: conseguente alla pronuncia di non manifesta infondatezza dell’eccezione di illegittimità costituzionale di una norma di legge.

Il giudice, in tal caso, emette ordinanza con la quale dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Nell’ipotesi di sospensione per pregiudizialità le parti debbono presentare l’istanza di riassunzione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa. Effetti della sospensione:

- La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione;

- Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento o Gli atti compiuti dal giudice o dalle parti nel corso del periodo di sospensione

sono inefficaci. Si ritiene, tuttavia possibile, che il giudice possa adottare provvedimenti urgenti.

3. L’interruzione L’interruzione è una forma di quiescenza del processo determinata da eventi che rischiano di pregiudicare il contraddittorio. Queste cause, infatti, compromettono un contraddittorio effettivo e il diritto di difesa e, dunque, debbono essere rimosse. Gli eventi che danno luogo all’interruzione sono:

a) La morte della parte b) La perdita della capacità di stare in giudizio c) La morte o la perdita della capacità processuale del legale rappresentante della

parte; d) La cessazione della rappresentazione legale che comporta la perdita della

legittimazione processuale (ad es., quando il minore ha raggiunto la maggiore età o è stata revocata l’interdizione).

Il legislatore ha distinto:

- se questi eventi colpiscono la parte prima della costituzione in giudizio ovvero - dopo la sua costituzione ovvero quando è contumace.

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1) Quando l’appellante non si è costituito nei termini; 2) Quando l’appellante, pur essendosi costituito, non è comparso alla prima udienza.

Capitolo 18 | Il ricorso per cassazione 1. Considerazioni generali L’altro grande mezzo generale di impugnazione delle sentenze è il ricorso per cassazione. La Corte di cassazione:

1) assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, 2) assicura l’unità del diritto oggettivo nazionale; 3) assicura il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni.

La Corte di cassazione è un giudice centralizzato, con sede in Roma. La Corte di Cassazione è giudice di legittimità, chiamato a porre rimedio:

1) agli errores in procedendo, cioè agli errori che si sono verificati nello svolgimento del giudizio, e

2) agli errores in judicando, cioè agli errori nell’applicazione delle norme di diritto sostanziale.

Il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione ordinario e la sua proposizione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza. 2. Le sentenze impugnabili Sono ricorribili per cassazione: 1) Le sentenze pronunciate in grado di appello; 2) Le sentenze pronunciate in unico grado, ovvero quelle per le quali non è ammesso

l’appello; 3) Le sentenze pronunciate dal tribunale di primo grado, se le parti sono d’accordo per

omettere l’appello (ma solo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto); 4) Ogni altro provvedimento, avente natura decisoria, emesso in forma diversa dalla

sentenza ex art. 111, comma 7, Cost. e che incida su diritti soggettivi e non sia altrimenti impugnabile.

3. I motivi di ricorso Il ricorso per Cassazione è specifica impugnazione che potremmo chiamare “impugnazione a motivi obbligati”. Per essere ammissibile, il ricorso deve poter ricondurre le censure mosse alla sentenza ad uno, o più, dei motivi ammessi dall’art. 360 c.p.c..

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I coniugi possono concludere direttamente l’accordo davanti all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno di loro o di quello ove è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. I coniugi, però, possono concludere questo accordo, senza avvalersi dell’assistenza di un avvocato, solo a determinate condizioni, e cioè:

1. Se non hanno figli minori, o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti;

2. Se l’accordo non contiene patti di trasferimento patrimoniale. Altra forma semplificata per il raggiungimento dell’accordo è quello di stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

questo tipo di accordo, invece, può contenere patti con i quali si trasferiscono immobili o diritti reali.

I coniugi, per concludere questo accordo: 1. devono essere assistiti almeno da un avvocato per parte; 2. deve essere dato atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno

informate della possibilità di esperire la mediazione familiare; 3. deve esser dato atto che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il

figlio minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. Giunti all’accordo, occorre avere riguardo se vi siano o no figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

In presenza degli stessi, l’accordo deve essere trasmesso, entro 10 giorni, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

o Il Procuratore, se autorizza l’accordo, comunica agli avvocati il relativo provvedimento.

o Se il Procuratore non autorizza l’accordo lo trasmette al presidente del tribunale il quale fissa la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

In mancanza di figli minori o maggiorenni incapaci ecc.., => l’accordo deve essere trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica agli avvocati il nulla osta.

Ottenuto il nulla osta o il provvedimento autorizzativo, gli avvocati devono entro 10 giorni, trasmettere l’accordo, in copia autentica, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

Se gli avvocati delle parti omettono la trasmissione del predetto accordo, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro 10mila, in caso di violazione.

Capitolo 23 | I procedimenti di interdizione, inabilitazione e

amministrazione di sostegno

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Inoltre, tra il giorno della notifica dell’intimazione e quello dell’udienza devono intercorrere non meno di 20 giorni, salva abbreviazione alla metà su istanza dell’intimante. La notifica dell’atto di citazione presenta delle particolarità:

- l’art. 660 c.p.c. esclude la notifica al domicilio eletto del convenuto - Inoltre, nel caso in cui la notifica non avviene in mani proprie, l’ufficiale giudiziario

deve spedire all’intimato avviso dell’effettuata notificazione per mezzo di lettera raccomandata ed allegare all’originale dell’atto la ricevuta di spedizione.

- Nel caso di procedimento di sfratto per morosità è da escludere anche la modalità di notifica prevista dall'art. 143 c.p.c., e cioè a persone aventi residenza, dimora o domicilio sconosciuti.

La costituzione delle parti avviene mediante il deposito in cancelleria dell’intimazione con la relazione di notificazione o della comparsa di risposta oppure con la presentazione di tali atti al giudice in udienza. La costituzione effettuata in udienza va quindi considerata tempestiva, anche agli effetti delle preclusioni conseguenti. L’intimato può anche comparire personalmente: la norma, infatti, consente la facoltà di scegliere se avvalersi o meno di una difesa tecnica. 3. L’udienza di comparizione Nella prima udienza, a seconda del comportamento delle parti, possono verificarsi diverse situazioni: 1ª Il locatore non compare.

In tal caso gli effetti dell’intimazione cessano. Il giudice deve, dunque, dichiarare estinto il procedimento di convalida;

2ª L’intimato non compare: In questo caso se il giudice ritiene di non disporre la rinnovazione della citazione, convalida la licenza o lo sfratto. Il giudice dispone altresì, con ordinanza in calce alla citazione, l’apposizione della formula esecutiva, che ha effetto dopo 30 giorni;

3ª L’intimato compare e non si oppone: il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone l’apposizione della formula

esecutiva; 4ª L’intimato compare e svolge opposizione con prova scritta:

in questo caso, il giudice non può pronunciare immediatamente il provvedimento di convalida. L’opposizione può avvenire informalmente e anche personalmente, senza necessità di formule sacramentali purché sia manifesta la volontà di opporsi all’intimazione. A questo punto il procedimento prosegue nelle forme ordinarie e da procedimento speciale si trasforma in un procedimento a cognizione piena che, tuttavia, assumerà la forma di mutamento del rito. Il giudice, pertanto, fissa l’udienza ai sensi dell’art. 420, concedendo alle parti il termine perentorio per il deposito di memorie integrative;

5ª L’intimato compare, ma oppone eccezioni non fondate su prova scritta:

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Quando è già pendente il giudizio petitorio (giudizio sul quale è discussa la proprietà o altro diritto reale sul bene) la tutela possessoria è devoluta al giudice del petitorio Viene in tal modo derogata la competenza. I provvedimenti possessori emessi all’interno del giudizio petitorio hanno carattere incidentale e sono destinati ad essere assorbiti dalla sentenza che decide sulla controversia petitoria. E’ sancito solo per il convenuto il divieto di cumulo tra azione possessoria e petitorio. Il convenuto nel giudizio possessorio, non può proporre il giudizio petitorio fino a quando il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita. E’ facoltà del convenuto far valere le sue ragioni attraverso l’eccezione petitoria quando potrebbe derivargli un danno irreparabile. L’attore, invece, può proporre congiuntamente o separatamente l’azione petitoria e l’azione possessoria.

Capitolo 30 | I procedimenti di giurisdizione volontaria 1. Considerazioni generali I procedimenti di volontaria giurisdizione sono diretti a gestire un negozio o un affare dove è necessario l'intervento del giudice estraneo ed imparziale. Tale intervento è inteso in senso collaborativo con le parti allo scopo di costituire un determinato rapporto giuridico. Il ruolo del giudice in questi casi, pertanto, non è quello di risolvere la controversia. La dottrina ha distinto fra: a) Procedimenti unilaterali: è una sola parte che chiede il provvedimento al giudice, non

vi è controparte e la pronuncia del giudice produce effetti solamente nella sfera giuridica del richiedente;

b) Procedimenti bi- o plurilaterali: la domanda è proposta nei confronti di una controparte e il provvedimento è destinato a produrre effetti anche nella sua sfera giuridica;

Ed ancora: c) Procedimenti camerali contenziosi: in tali procedimenti nei quali si discute della tutela

di diritti soggettivi o status; d) Procedimenti camerali non contenziosi: hanno ad oggetto meri interessi. 2. Cenni sui vari procedimenti I procedimenti di volontaria giurisdizione sono soggetti alle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio.

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Quando il giudice dispone la prosecuzione con il rito sommario, dopo aver sentito le parti, ed omessa ogni formalità, procede secondo il modo che ritiene più opportuno in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto. Il giudice si pronuncia con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande. Non vi è la possibilità per le parti di avere termini per il deposito di memorie: è tuttavia imposto al giudice di concedere un termine all’attore al fine di replicare alla domanda riconvenzionale del convenuto quando questa segue il rito sommario ciò in ossequio del principio del contraddittorio. 3. La decisione e l’appello Il giudice decide la causa con ordinanza provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Se l’ordinanza non è appellata è destinata al passaggio in giudicato al pari della sentenza. L’ordinanza resa a conclusione del procedimento sommario di cognizione è appellabile dalle parti entro 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della stessa. L’impugnazione entro il termine lungo è proponibile solo nel caso in cui l’ordinanza non sia stata comunicata o notificata. L’appello va proposto con citazione. Al procedimento di appello si applicano le norme relative al rito ordinario ma sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando:

- il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, - la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario

per causa ad essa non imputabile.

Capitolo 32 | Il processo di esecuzione – Titolo esecutivo e

precetto 1. Considerazioni generali Per azione esecutiva si intende quella diretta alla tutela giurisdizionale mediante esecuzione forzata. L’esecuzione forzata si divide in a) Espropriazione forzata che viene utilizzata quando il soggetto procede per

recuperare una somma di denaro, nei confronti del debitore che non adempie spontaneamente;

b) Esecuzione in forma specifica che viene utilizzata quando il soggetto procede per conseguire un obbligo di consegna o rilascio, o un obbligo di fare o non fare, cui è tenuta un’altra parte