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Open-Dossier Industria 4.0“You cannot wait until a house burns down to buy fire insurance on it. We cannot wait until there are massive dislocations in our society to prepare for the Fourth Industrial Revolution.” (Prof. Robert J. Shiller, Yale University, 2013 Nobel laureate in economics) Versione 23 maggio 2017 Associazione Industriale Bresciana www.aib.bs.it

Dossier Industria 4 - AIB · (Prof. Robert J. Shiller, Yale University, 2013 Nobel laureate in economics) Versione 23 maggio 2017 ... Linee guida di Confindustria _____ 12 Coordinamento

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Open-Dossier

“Industria 4.0”

“You cannot wait until a house burns down to buy fire insurance on it. We cannot wait

until there are massive dislocations in our society to prepare for the Fourth Industrial

Revolution.”

(Prof. Robert J. Shiller, Yale University, 2013 Nobel laureate in economics)

Versione 23 maggio 2017 Associazione Industriale Bresciana

www.aib.bs.it

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Dossier Industria 4.0

Indice

Premessa: Industry 4.0 e il manifatturiero _________________________________________ 1

Strategia europea ____________________________________________________________ 4

Mercato unico digitale (Digital Single Market) __________________________________________ 4

Digitalizzazione dell’industria europea (Digitising European Industry) ........................................... 5

Poli dell’innovazione digitale (Digital Innovation Hub) .................................................................... 6

Piano del Governo italiano _____________________________________________________ 9

Linee guida di Confindustria ___________________________________________________ 12

Coordinamento regionale di Confindustria Lombardia _______________________________ 14

Azioni di AIB _______________________________________________________________ 15

Focus incentivi alle imprese ___________________________________________________ 17

Legge di Bilancio 2017: proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione

di ammortamenti (commi 8-13) ____________________________________________________ 17

Super ammortamento e iper ammortamento: i chiarimenti di Agenzia delle Entrate e MiSE –

circolare N.4/E del 30/03/2017 ..................................................................................................... 24

Legge di Bilancio 2017: credito di imposta per ricerca e sviluppo (commi 15-16) ______________ 28

Legge di Bilancio 2017: estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nelle start-

up e nelle PMI innovative (commi 66-69) ____________________________________________ 32

Legge di Bilancio 2017: Nuova Sabatini (commi 52-57) _________________________________ 34

Bandi di finanza agevolata a supporto dell’Innovazione: _________________________________ 40

Bando “Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali – AL VIA” (in

attesa del bando attuativo) ........................................................................................................... 40

Bando Innovalombardia – Linea Innovazione .............................................................................. 44

Q & A (domande frequenti) _______________________________________________________ 48

Allegati ___________________________________________________________________ 58

Allegato A alla Legge di Bilancio 2017 ______________________________________________ 58

Allegato B alla Legge di Bilancio 2017 ______________________________________________ 62

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Dossier Industria 4.0

Premessa: Industry 4.0 e il manifatturiero

“L’innovazione può considerarsi tale solo quando ha un impatto sociale, in altre

parole quando cambiano in modo radicale comportamenti e abitudini consolidati”

(Toshio Horikiki, direttore Toyota Management Institute).

La vera innovazione nasce dalla combinazione di due fattori: le evoluzioni socio

demografiche e le evoluzioni tecnologiche.

La società e le economie avanzate crescono perché innovano.

La tecnologia innovativa è un driver imprescindibile per fare business, per rispondere alle

richieste del mercato, in modo personalizzato e veloce.

L’obiettivo della quarta rivoluzione industriale è lo sviluppo di sistemi produttivi ad alta

efficienza che consentano di minimizzare i costi di produzione, migliorare la produttività e

la qualità del prodotto. L’alta efficienza produttiva è condizione necessaria per la

competitività di tutte le imprese e ha un effetto moltiplicatore su tutti i settori, migliorando,

per esempio, l’efficienza energetica, l’impatto sull’ambiente ecc.

L’innovazione, però, la fanno le persone!

Le fabbriche innovative dovranno essere sempre più inclusive, ovvero fortemente orientate

al coinvolgimento e alla partecipazione delle persone che potranno esplicare attività

complesse a elevato valore aggiunto con il supporto di strumenti e dispositivi innovativi. Le

persone e le macchine dovranno essere nella condizione di poter cooperare

sinergicamente, condividendo attività in modo efficiente e sicuro.

La persona deve quindi essere ritenuta elemento centrale rispetto a tutti i livelli e tutte le

dimensioni attraverso cui è definita la fabbrica. In un contesto caratterizzato da aziende

nelle quali i prodotti, i processi e le tecnologie evolvono attraverso dinamiche articolate, la

conoscenza e la capacità di interpretare fenomeni produttivi complessi e identificare

soluzioni basate sull’esperienza, rappresenta una sfida fondamentale. È quindi essenziale

investire strategicamente anche nelle tecnologie abilitanti a supporto di una interazione

intuitiva e diretta delle persone con le risorse stesse, così come nella formalizzazione e nel

riutilizzo di tali esperienze, attraverso rappresentazioni opportune dell’informazione e della

conoscenza.

“L’evoluzione dei prodotti in dispositivi intelligenti interconnessi – sempre più incorporati in sistemi a complessità crescente – sta ridisegnando radicalmente le imprese e la concorrenza.” (Prof. Michael E. Porter, Harvard Business School)

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Pag. 02

Dossier Industria 4.0

Il manifatturiero rappresenta un pilastro fondamentale per l’Italia dal momento che genera

occupazione e ricchezza, dando vita ad attività di ricerca e innovazione ad alto valore

aggiunto con ricadute sulla società nel suo complesso.

Il settore rappresenta il 18% della ricchezza generata nel nostro paese, con un valore

aggiunto di 200 miliardi di euro (2014) creato grazie a quasi 4 milioni di lavoratori impiegati

in 442 mila unità locali. Al 2015 l’Italia è settima nella classifica dei Paesi del mondo per il

valore aggiunto generato dal manifatturiero.

Per la provincia di Brescia il valore aggiunto del manifatturiero al 2014 è pari a 9,5 miliardi,

che rappresenta il 27% del valore aggiunto provinciale. Gli occupati in questo settore sono

142.000 (2014) in 14 mila unità locali. Come evidenziato nella ricerca “Brescia, capitale

europea dell’eccellenza” curata dal Centro studi AIB con Fondazione Edison e Symbola, la

provincia di Brescia si classifica terza a livello europeo per valore aggiunto industriale

all’interno delle province “superspecializzate” nell’industria dopo Wolfsburg e Ingolstadt.

Tra le prime 20 province di questa speciale classifica quelle italiane sono: Brescia, appunto

terza, Bergamo quinta, Vicenza sesta, Varese decima, Treviso undicesima, Modena

dodicesima, Monza Brianza quindicesima, Reggio Emilia diciottesima. Tra le prime 20

province UE “super specializzate” nell’industria una sola non è tedesca o italiana: si tratta

della spagnola Gipuzkoa.

Per questo l’Italia e la nostra provincia dovrebbero continuare a puntare su questo settore

sfruttando fattori determinanti quali sono le competenze, la generazione e trasmissione di

know-how, intesi come strumenti per preservare e incentivare il patrimonio culturale del

sistema manifatturiero.

Il Manifatturiero 4.0 riguarda l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione a supporto del

miglioramento delle operazioni produttive. Dal punto di vista generale si tratta di fare leva

sulla enorme quantità di informazioni che oggi è possibile raccogliere da molti macchinari

industriali allo scopo di sfruttarli per migliorare qualità, tempistiche e costi delle operazioni

produttive che saranno messe a disposizione del management produttivo e logistico, degli

operatori di fabbrica e delle macchine stesse. Queste ultime potranno compiere operazioni

automatiche sulla base di modelli predefiniti, derivanti dall’analisi approfondita dei dati

raccolti, e costruiti partendo dalle loro caratteristiche di funzionamento.

In Lombardia c’è una fortissima attenzione all’evoluzione delle tecnologie del Manifatturiero

4.0 poiché questi temi sono sotto stretta osservazione sia da parte delle università e dei

centri di ricerca, sia da parte delle associazioni degli imprenditori, perché si tratta di

affrontare temi che non rappresentano di per sé una barriera tecnologica ma invece

Settore manifatturiero fondamentale per la crescita

Manifatturiero 4.0

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Dossier Industria 4.0

costituiscono una fortissima barriera culturale e organizzativa che le imprese lombarde,

nella media, oggi non sono ancora in grado di affrontare.

Oltre alla considerazione legata al fatto che queste tecnologie sono ancora nello stadio

dello sviluppo sperimentale, è necessario osservare che l’applicazione delle tecnologie del

4.0 non comporterà solo l’acquisto di nuova tecnologia ma, soprattutto, la definizione di un

approccio legato agli obiettivi che l’azienda si porrà per l’applicazione della tecnologia

stessa: risparmio energetico, disponibilità della capacità produttiva, qualità delle lavorazioni,

riduzione dei costi, miglioramento delle condizioni di lavoro in fabbrica ecc.

La sfida Industria 4.0 sarà utile a individuare le leve adeguate da attivare per rafforzare la

competitività delle nostre aziende. I quattro pilastri principali su cui puntare devono

essere: l’informazione, la consulenza strategica e tecnologica, gli incentivi fiscali e

finanziari e la formazione.

La rivoluzione in atto, oltre a produrre trasformazioni profonde del lavoro, richiede una

profonda revisione degli assetti organizzativi delle imprese. Per sfruttare al meglio il nuovo

potenziale tecnologico servono modelli organizzativi complementari e altrettanto innovativi,

attraverso la trasformazione dei modelli di governance e un cambiamento organizzativo

all’interno dei luoghi di lavoro.

È indispensabile, inoltre, una forte sinergia e collaborazione tra gli organismi decisionali

(locali e nazionali) e il mondo imprenditoriale per creare una nuova cultura, fare giusta

informazione e formazione, fornendo gli strumenti di supporto più adeguati ed efficaci che

sostengano questa importante rivoluzione industriale, coinvolgendo direttamente i

protagonisti di questo cambiamento sul territorio.

Non solo una sfida tecnologica

I quattro pilastri

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Dossier Industria 4.0

Strategia europea

Mercato unico digitale (Digital Single Market)

Il Mercato unico digitale (Digital Single Market) è un mercato in cui il flusso di persone,

servizi e capitali è libero e controllato e a cui gli individui e le imprese possono sempre

accedere ed essere connessi, in un ambiente di sana competizione, alto livello di consumo e

protezione dei dati personali, indipendentemente dalla nazionalità o dal paese di residenza.

La Commissione Europea ha adottato un piano di azione, noto come Strategia del Mercato

unico digitale, che include una serie di iniziative specifiche racchiuse in tre punti:

1. migliorare l’accesso ai beni e servizi digitali in tutta Europa per i consumatori

e le imprese per fare in modo che le persone usino i servizi online e le imprese

incontrino meno ostacoli nella vendita di prodotti verso i paesi extraeuropei. La

Commissione si propone di introdurre norme per migliorare l’e-commerce e il

servizio di consegna dei pacchi, eliminare il blocco geografico, aggiornare le

normative riguardanti il copyright e ridurre gli oneri relativi ai diversi regimi di IVA;

2. creare un contesto favorevole e parità di condizioni affinché le reti digitali e i

servizi innovativi possano svilupparsi. Si prevede una revisione della

regolamentazione europea in materia di telecomunicazioni e una revisione sulla

direttiva e-privacy, che garantisce maggiore sicurezza sul trattamento dei dati

personali e sulle reti;

3. massimizzare il potenziale di crescita dell’economia digitale per creare un

mercato che permetta lo sviluppo di modelli di business, la crescita di start-up e una

competizione dell’industria a livello mondiale. La Commissione intende promuovere

il libero flusso dei dati, implementare il piano d’azione dell’e-Government ed

elaborare norme e interoperabilità per settori specifici del Mercato unico digitale.

La sfida consiste nel fare in modo che tutti i settori industriali sappiano sfruttare al meglio le

potenzialità delle nuove tecnologie garantendo così la transizione verso prodotti e servizi

digitalizzati e processi di più alto valore, noti come Industria 4.0.

Strategia del Mercato unico digitale

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Pag. 05

Dossier Industria 4.0

L’UE si è prefissata di aumentare il contributo industriale al PIL e raggiungere il 20% entro il

2020 elaborando un piano che muoverà complessivamente 50 miliardi di euro. Si

prevede che la digitalizzazione dei prodotti e dei servizi possa portare nei prossimi cinque

anni a una crescita annua del fatturato nella misura di 110 miliardi di euro.

Nel discorso tenuto durante la fiera internazionale di Hannover 2016, il Commissario

Europeo Gunther Oettinger cita quattro punti chiave da cui partire per accelerare il

processo di transizione verso Industria 4.0 in Europa:

- creare Digital Innovation Hub in ogni regione europea, che fungano da punto di

riferimento per l’innovazione digitale;

- realizzare piattaforme per l’industria digitale, accessibili a tutti, per la creazione di

prodotti e servizi;

- provvedere alla mancanza di competenze digitali (digital skill), promuovendo in

tutta Europa piani di formazione e di aggiornamento continuo;

- adattare le normative presenti al mondo digitale e al nuovo modo di operare delle

imprese, adottando nuovi modelli di business e di policy-making (Smart Regulation

for Smart Industry).

Digitalizzazione dell’industria europea (Digitising European Industry)

Il terzo pilastro della strategia europea per un Mercato unico digitale prevede la

massimizzazione del potenziale di crescita dell’economia digitale attraverso iniziative per le

imprese, le pubbliche amministrazioni (eGovernment) e per i cittadini.

Per rafforzare la competitività dell’industria, soprattutto delle piccole e medie imprese, il

quadro strategico prevede azioni specifiche in aree quali la gestione e il libero flusso dei

dati, l’Internet delle cose (IoT), il cloud computing, la standardizzazione di norme

tecniche comuni e soluzioni interoperabili, la creazione di piattaforme aperte

intersettoriali e la regolamentazione e sicurezza dei dati al fine di promuovere, come

obiettivo principale, la creazione di una società digitale inclusiva e competente grazie anche

ad azioni formative mirate.

Impatto del piano per il Mercato unico digitale

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Pag. 06

Dossier Industria 4.0

La sfida per l’industria europea, alla luce delle trasformazioni di prodotto, processo e

modelli di business rese possibili dalle tecnologie abilitanti, sarà quella di cogliere

pienamente e rapidamente le opportunità digitali per assicurare la competitività a medio e

lungo termine dell’Europa.

Oltre a fornire un coordinamento tra le varie iniziative nazionali come Industrie 4.0 (DE),

Smart Industry (NL), Catapults (UK) e Industrie du Futur (FR), per evitare frammentazioni

e permettere la massa critica necessaria per attirare investimenti, la Commissione

Europea intende creare un mercato unico digitale supportando lo sviluppo di una rete

paneuropea di poli dell’innovazione digitale (Digital Innovation Hub – DIH), per

permettere alle imprese di qualsiasi dimensione e settore di accedere alle innovazioni

digitali e soprattutto di testarle.

Poli dell’innovazione digitale (Digital Innovation Hub)

I Digital Innovation Hub (DIH) sono ecosistemi di imprese, start-up,

incubatori/acceleratori, università, poli di ricerca, enti/istituzioni pubblici, associazioni di

categoria e investitori aventi lo scopo di fornire laboratori di sperimentazione, supporto

nella ricerca di fondi e finanziamenti e supporto formativo, unitamente ad azioni di

sensibilizzazione e intermediazione nel campo delle tecnologie e delle piattaforme digitali.

Servizi DIH: -Informazione e disseminazione -Consulenza strategica e tecnologica -Incentivi fiscali e finanziari -Formazione

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Dossier Industria 4.0

Con la creazione di una rete di poli dell’innovazione digitale in tutta Europa, le imprese

potranno contare su un unico punto di accesso alle ultime tecnologie digitali.

La Commissione Europea punta a favorire lo sviluppo di almeno un DIH per regione

europea e a tale scopo intende investire direttamente 500 milioni di euro attraverso il

suo programma Horizon 2020. Investimenti nazionali e regionali da qui al 2020

contribuiranno a loro volta per altri 5 miliardi a creare e rafforzare i Digital Innovation

Hub, incoraggiando il loro utilizzo per l’industria e la piccola e media impresa.

I DIH europei dovranno principalmente avere i seguenti obiettivi e svolgere le seguenti

attività:

- creare ecosistemi mediante workshop, visite, conferenze, sviluppo di progetti;

- fare disseminazione e informazione attraverso conferenze, newsletter,

pubblicazioni;

- fare formazione mediante corsi specifici, ospitando strutture formative, webinar;

- fornire competenze per progetti R&D, consulenza;

- facilitare l’accesso a finanziamenti pubblici e privati;

- fornire infrastrutture per produzioni pilota, laboratori, dimostrazioni, validazioni;

- fare attività di brokeraggio mediante un marketplace digitale.

Al loro interno, il vero cuore tecnologico sarà costituito dai Competence Center (CC),

tipicamente istituiti presso università e centri di ricerca riconosciuti all’interno del network

europeo come eccellenze in una o più tecnologie digitali tra cui HPC (High Performance

Computing), cloud computing, CPS (Cyber-Physical Systems), IoT (Internet delle cose)

robotica, tecnologie laser, sensoristica. Ai Competence Center spetteranno azioni di

supporto alla simulazione, sperimentazione e collaudo all’interno di progetti di ricerca

applicata nell’ambito delle tecnologie digitali.

Tra le numerose iniziative attuate dalla Commissione Europea per favorire la nascita e

sostenere lo sviluppo della rete dei Digital Innovation Hub, I4MS (ICT Innovation for

Manufacturing SMEs) ha già supportato ad oggi lo sviluppo di 11 progetti, che hanno al

momento legittimato il riconoscimento di 42 Competence Center e 2 Digital Innovation Hub

direttamente collegati a 2 dei sopracitati progetti (tra i quali il Cluster Fabbrica Intelligente –

AFIL come partner del progetto “Business Experiments in Cyber Physical Production

Systems” insieme al Competence Center Politecnico di Milano).

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Dossier Industria 4.0

In aggiunta, con il lancio di un bando apposito (“call”), 29 nuovi DIH hanno ricevuto

mentoring e supporto da parte di I4MS; 5 di loro sono italiani:

1. Confindustria Bari e BAT – Apulia Manufacturing RDMI Hub;

2. Unindustria – Cicero Hub;

3. Marche Innovation Machine and Market Manufacturing 4.0;

4. Politecnico di Torino – DIMA Hub;

5. Department of Industrial Engineering – University of Parma.

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Dossier Industria 4.0

Piano del Governo italiano

Il piano nazionale Industria 4.0 fornisce la risposta italiana alla serie di azioni di

digitalizzazione industriale attuate dall’Europa.

Partendo dall’elenco delle tecnologie abilitanti considerate strategiche (robotica, stampa

3D, realtà aumentata, internet delle cose, cloud, cyber-security e big-data analisi), il piano

del Governo considera le peculiarità del settore industriale italiano (pochi grandi player

privati e capi filiera in grado di guidare la trasformazione della manifattura, un sistema

fortemente basato su PMI e un ruolo chiave di prestigiosi poli universitari e centri di ricerca)

per lanciare una serie di iniziative incentivanti con l’obiettivo di ottenere, grazie agli

investimenti delle imprese in innovazioni tecnologiche, maggior flessibilità, velocità,

produttività e competitività, diminuendo contemporaneamente tempi di set-up, errori, fermi-

macchina e scarti.

A supporto del Governo, nella formulazione e nell’attuazione del piano Industria 4.0, è

stata costituita una cabina di regia composta dai Politecnici di Milano-Bari-Torino, dalla

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dal CRUI, da 3 centri di ricerca (IIT, CNR e Crea), da

Cassa Depositi e Prestiti, dalle organizzazioni sindacali, da R.ETE.Imprese Italia

Cabina di Regia

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Dossier Industria 4.0

(associazioni artigiani e commercianti) e da Confindustria. Sarà proprio sotto il

coordinamento di queste ultime due che la rete italiana dei Digital Innovation Hub verrà

costituita, in stretta collaborazione con il resto del network europeo. La capillare diffusione

di conoscenza sulle tecnologie abilitanti sarà garantita dunque, anche in Italia, dai Digital

Innovation Hub e dai Competence Center che avranno il compito di formare, indirizzare e

supportare le imprese nella pianificazione e attuazione di investimenti innovativi,

nell’accesso a strumenti di finanziamento pubblico e privato e nella sperimentazione e

lancio di progetti di sviluppo tecnologico.

Le direttrici strategiche di intervento del piano del Governo prevedono anche una serie di

incentivi per gli investimenti innovativi, che vedranno un impegno pubblico cumulato (2017-

2020) di circa 13 miliardi di euro.

Un’altra direttrice strategica del piano nazionale riguarda inoltre lo sviluppo di competenze

nelle scuole e nelle università attraverso il programma Scuola Digitale, l’Alternanza scuola

Lavoro e attraverso master, dottorati e corsi tecnici professionali specifici legati alle

tematiche dell’Industria 4.0.

Formazione: -Alternanza Scuola Lavoro -Dottorati e corsi tecnico- professionali -Scuola Digitale

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Dossier Industria 4.0

Infine, oltre a voler potenziare la ricerca attraverso finanziamenti diretti ai cluster

tecnologici, il Governo intende anche puntare sulla banda ultra larga, sul rifinanziamento

per l’anno 2017 del Fondo Centrale di Garanzia, sulle catene digitali di vendita e sul

supporto allo scambio salario-produttività attraverso la contrattazione decentrata aziendale.

Finanziamenti: -Incentivi fiscali -Incentivi finanziari

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Dossier Industria 4.0

Linee guida di Confindustria

La declinazione italiana della strategia e delle azioni comunitarie, specificata all’interno del

Piano Nazionale Industria 4.0, prevede anch’essa la costituzione di una rete nazionale di

Digital Innovation Hub, da intendersi come un’infrastruttura “soft”, che fornisce servizi di

sensibilizzazione, supporto e accompagnamento all’adozione delle tecnologie 4.0 basandosi

sulle competenze di un network transnazionale.

Confindustria, riconoscendo l’importanza strategica di un network che fornisca servizi alle

imprese per supportarle nella loro trasformazione digitale, si è adoperata profusamente

affinché il Governo italiano la coinvolgesse nella cabina di regia del suo piano e soprattutto

le riconoscesse un ruolo di coordinamento della rete dei Digital Innovation Hub (Protocollo

d’Intesa MISE-MIUR, 25 luglio 2016).

Nella visione di Confindustria, i DIH avranno una dimensione regionale o interregionale, con

“antenne/sportelli” operativi nelle varie sedi associative territoriali, e si occuperanno

prevalentemente di attivare un sistema di stakeholder dell’innovazione, avvicinando le

imprese al mondo della ricerca tecnologica per trovare applicazioni industriali. Forniranno

dunque servizi di mentoring e consulenza strategica, sia direttamente che attraverso un

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Dossier Industria 4.0

servizio di brokeraggio, attingendo a livello nazionale ed europeo dalle competenze

specifiche necessarie.

I servizi non si limiteranno solo al trasferimento tecnologico ma comprenderanno anche

l’accesso ai finanziamenti pubblici e privati, la consulenza in ambito legale-proprietà

intellettuale (IPR), fiscale e business modelling, il mentoring e la formazione in fabbrica e il

supporto nell’individuazione dei fabbisogni specifici così da poter indirizzare ogni azienda al

centro di competenza più consono a soddisfare le proprie necessità progettuali.

Per fare ciò, Confindustria ritiene fondamentale partire da una esaustiva mappatura degli

attori dell’ecosistema territoriale, stringendo collaborazioni per creare un soggetto giuridico

autonomo, che si doti di un proprio business plan e di un menù dettagliato e coordinato di

servizi alle imprese.

Sarà inoltre fondamentale mappare le competenze specifiche presenti all’interno di ogni

stakeholder, partendo da un assessment delle competenze interne ad ogni territoriale di

Confindustria così da definire il fabbisogno formativo e l’eventuale inserimento di ulteriori

figure specializzate nelle aree disciplinari di Industria 4.0.

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Dossier Industria 4.0

Coordinamento regionale di Confindustria Lombardia

Confindustria Lombardia ha costituito un Gruppo di Lavoro operativo che vede come

partecipanti le territoriali di Brescia, Bergamo, Como, Cremona, Milano e Varese per la

progettazione, avvio e gestione del DIH lombardo come sistema confindustriale regionale

che erogherà servizi alle imprese sui temi 4.0, creando così una best-practice replicabile a

livello nazionale.

Entro fine febbraio 2017, partendo da una mappatura delle competenze e dei servizi

presenti nelle varie associazioni, si definirà il modello operativo, la tipologia e il livello di

servizi da offrire, compreso un percorso formativo ad hoc per gli addetti dedicati agli

“sportelli” territoriali del DIH.

Al fine di tener alto e costante lo standard qualitativo e mantenere il presidio delle

competenze, si è optato per una soluzione di servizi “intermedia,” che vede l’erogazione

diretta da parte delle associazioni di alcuni servizi alle imprese, mentre altri saranno

“brokerati” esternamente nella rete di partner collegati che si andrà a costituire.

I possibili ambiti di servizio prevedono azioni di awareness/sensibilizzazione, di assessment

del livello di maturità innovativo/tecnologico delle imprese (associate e non), di supporto

all’accesso a finanziamenti pubblici e privati, di formazione, di consulenza strategica di

business modelling e trasformazione digitale e di accompagnamento/indirizzo verso centri di

competenza (nazionali o europei) in grado di simulare e sperimentare applicazioni industriali

per progetti innovativi che incrementino la produttività e competitività delle imprese,

soprattutto PMI.

La funzione del DIH lombardo sarà dunque quella di essere un dispensatore di know-how e

un connettore tra ricerca e industria, e tra impresa e impresa. La sua missione sarà quella di

diventare il punto di riferimento territoriale per ogni tipo di business per comprendere, testare

e adottare le tecnologie digitali e per capire come finanziare e con chi sviluppare gli

investimenti necessari alla trasformazione digitale.

Mappatura competenze e servizi

Parametro della interconnessione

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Dossier Industria 4.0

Azioni di AIB

L’Associazione Industriale Bresciana, coerentemente con la linea strategica adottata da

Confindustria, si è attivata per presidiare la creazione del Digital Innovation Hub (DIH) del

territorio bresciano (e per sviluppare insieme alla Confindustria di Cremona e a quella di

Mantova un’area omogenea della Lombardia Orientale). Il DIH opererà in stretto raccordo

con il livello regionale (coordinato da Confindustria Lombardia) e in collegamento con l’intera

rete dei DIH che si sta sviluppando a livello nazionale ed europeo.

Partendo dai quattro pilastri operativi individuati – informazione/contaminazione,

consulenza strategica e tecnologica, incentivi fiscali e finanziari,

formazione/education – il concreto supporto alle imprese che AIB intende attuare, per

guidarle nel cogliere le opportunità della trasformazione digitale, consiste per prima cosa nel

“popolare” l’ecosistema di attori da aggregare tra loro.

Per evitare confusione sul tema Industria 4.0 ed omogeneizzare informazioni e azioni mirate

a spiegarne con precisione i temi e le applicazioni pratiche, il DIH

Brescia/Cremona/Mantova si pone come obiettivo principale quello di catalizzare in

maniera omnicomprensiva tutte le competenze necessarie, tessendo una solida rete

collaborativa con centri di competenza ed esperti e interloquendo contemporaneamente con

gli enti e le istituzioni perché attuino a loro volta politiche e azioni a supporto di questo

processo di trasformazione evolutivo.

Nello specifico, le azioni/servizi previsti da AIB riguarderanno:

Informazione:

sensibilizzazione sulle opportunità di Industria 4.0 attraverso seminari, workshop e

«roadshow» nelle Zone da parte del Gruppo di Lavoro AIB4.0, così da fornire un

pacchetto di soluzioni completo. Divulgazione di best-practice attingendo dal

network nazionale ed europeo dei DIH;

Consulenza strategica e tecnologica:

consulenza strategico-organizzativa, legale e previdenziale (specialistica per il 4.0);

consulenza tecnologica:

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Dossier Industria 4.0

o assessment sul livello di maturità innovativo/digitale delle imprese in

collaborazione con «centri di competenza» selezionati a livello territoriale e

regionale;

o mentoring e supporto nelle attività di pianificazione di investimenti innovativi;

o brokeraggio tecnologico;

Incentivi e finanza:

accesso a strumenti di credito innovativi, incentivi fiscali e finanziamenti pubblici;

brokeraggio finanziario: supporto nella presentazione delle domande e

rendicontazione bandi di finanza agevolata (regionali, nazionali ed europei);

Formazione/education:

awareness nelle scuole con momenti formativi all’interno dei percorsi di Alternanza

Scuola Lavoro;

progettazione percorsi formativi ed erogazione corsi specialistici.

Lo sviluppo del Digital Innovation Hub Brescia/Cremona/Mantova rappresenta un processo

evolutivo a step, così come lo sono tutti i temi legati all’ Industria 4.0.

Alla base del percorso di trasformazione che AIB intende intraprendere insieme alle

imprese, vi è la forte consapevolezza di dover in primis costruire un sistema aggregato

simbiotico, dove la contaminazione di informazioni e best-practice rappresenta la chiave del

vero cambiamento.

Comprendere il macro-trend evolutivo della trasformazione digitale permetterà di capire le

opportunità e le ripercussioni pratiche della decantata IV Rivoluzione Industriale, non solo a

livello economico ma anche culturale e sociale.

Bisogna prima dunque conoscere e capire le opportunità di Industria 4.0, così da poterle poi

cogliere insieme attraverso i servizi consulenziali strategico-operativi.

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Dossier Industria 4.0

Focus incentivi alle imprese

Legge di Bilancio 2017: proroga e rafforzamento della

disciplina di maggiorazione della deduzione di

ammortamenti (commi 8-13)

Proroga del super ammortamento

La Legge di Bilancio 2017 reca due importanti agevolazioni relative ad investimenti in beni

strumentali: in particolare, i commi da 8 a 13, qui in commento, dispongono, in primo luogo,

la proroga di un anno del c.d. “super ammortamento”, agevolazione relativa all’acquisto di

beni strumentali nuovi, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 e, in secondo luogo, una

specifica agevolazione (c.d “iper ammortamento”), corredata da misure per i beni

immateriali, finalizzata a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle

imprese.

Quanto al primo intervento, si rammenta che l’art. 1, commi 91-94 e 97 della Legge di

Stabilità 2016 ha introdotto, per i beni materiali strumentali nuovi acquisiti dal 15 ottobre

2015 al 31 dicembre 2016, un’agevolazione consistente in una maggiorazione del 40%

delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Molteplici aspetti operativi dell’incentivo sono stati oggetto di chiarimento, da parte

dell’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 12/E/2016 e, più diffusamente, nella circolare n.

23/E/2016.

Il super ammortamento si applica a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa e agli

esercenti arti e professioni e con riferimento alle sole imposte sui redditi (IRES e IRPEF).

Sul piano oggettivo, l’agevolazione si applica a beni materiali strumentali nuovi: deve,

pertanto, trattarsi, di beni di uso durevole, atti ad essere impiegati come strumenti di

produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa; deve, altresì trattarsi di beni mai

utilizzati precedentemente, a qualunque titolo.

La Legge di Stabilità 2016 ha espressamente espunto, dall’ambito applicativo della misura

agevolativa:

Super ammortamento: +40% quota di ammortamento

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Dossier Industria 4.0

beni aventi coefficienti di ammortamento tabellari (ai sensi del Decreto MEF 31

dicembre 1988) inferiori al 6,5%;

fabbricati e costruzioni;

specifici beni dettagliati nell’allegato 3 alla stessa legge (tra cui: condutture,

materiale rotabile e ferroviario, aerei, etc.).

Tale esclusione, secondo quanto espressamente statuito dal comma 13 della Legge di

Bilancio 2017, continua a valere anche per la proroga dell’agevolazione.

Per ciò che concerne l’ambito temporale di validità dell’incentivo, la versione originaria della

norma ne disponeva l’applicazione agli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31

dicembre 2016; si rammenta che la citata circolare n. 23/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate

ha chiarito che, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento,

valgono i principi generali di cui all’art. 109, TUIR (a mente del quale le spese di

acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione,

ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo

della proprietà o altro diritto reale).

Per effetto della modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2017, l’ambito

temporale di applicazione del super ammortamento si estende sino al 31 dicembre 2017:

potranno, pertanto, fruire della maggiorazione, secondo le modalità descritte, gli

acquisti di beni consegnati (spediti o ultimati) entro il 31 dicembre 2017.

L’entrata in funzione del bene (che può essere anche successiva) individua, invece, il

momento a partire dal quale si potrà concretamente fruire dell’agevolazione, mediante la

deduzione delle quote di ammortamento maggiorate.

La Legge di Bilancio 2017 prevede, inoltre, che la maggiorazione sia applicabile anche ai

beni consegnati in un arco temporale più ampio (entro il 30 giugno 2018), a condizione che,

alla data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato

versato un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La descritta

estensione temporale riguarda anche gli acquisti di beni in leasing.

Qualche notazione in merito ai veicoli: la disciplina originaria del super ammortamento,

valevole per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2016, include anche i mezzi di

trasporto a motore di cui all’art. 164, TUIR, ossia:

1. veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti ad uso pubblico (art.

164, comma 1, lett. a) );

Beni consegnati (spediti, ultimati) entro 31.12.2017 Proroga al 30.06.2018

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Dossier Industria 4.0

2. veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di

imposta (art. 164, comma 1, lett. b-bis) );

3. veicoli utilizzati per scopi diversi dai precedenti (art. 164, comma 1, lett. b) ).

Per effetto della Legge di Bilancio 2017, la proroga di un anno del super ammortamento è

applicabile solo ai veicoli utilizzati esclusivamente nell’attività propria dell’impresa di

cui al punto 1; ne consegue che, per i veicoli diversi, l’agevolazione termina con riferimento

agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre di quest’anno.

Iper ammortamento per beni Industria 4.0

In aggiunta alla descritta misura di proroga del super ammortamento, la Legge di Bilancio

2017 introduce una specifica agevolazione per alcune tipologie di beni materiali strumentali

nuovi (c.d “iper ammortamento”). L’agevolazione, fruibile solo da soggetti titolari di

reddito di impresa, consiste in una maggiorazione del 150% del costo fiscale

ammortizzabile di specifici beni elencati nell’Allegato A alla Legge di Bilancio a condizione

che si tratti di beni interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla

rete di fornitura. L’Allegato A è riportato nella sezione Allegati del presente documento.

L’ambito di applicazione temporale dell’iper ammortamento include gli investimenti effettuati

dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della disposizione) al 31 dicembre 2017,

con possibilità di consegna dei beni entro il 30 giugno 2018 (a fronte, analogamente a

quanto visto per la proroga del super ammortamento, dell’accettazione di un ordine e del

versamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione del bene entro il

31 dicembre 2017).

I beni agevolabili con la maggiorazione del 150% sono dettagliati in un allegato tecnico

(Allegato A) che include beni ad alto contenuto tecnologico atti a favorire processi di

trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0. Nel corso dell’esame presso la Camera

dei Deputati, l’elenco è stato integrato con il riferimento alle macchine utensili e agli impianti

per la realizzazione di prodotti mediante trasformazione di materiali e materie prime, motrici

e operatrici, sistemi meccatronici di riconoscimento dei pezzi, sistemi di controllo dei

consumi idrici e delle emissioni.

In aggiunta al descritto incentivo, è stata introdotta un’ulteriore agevolazione, consistente

nella maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali indicati

nell’Allegato B alla Legge di Bilancio 2017, riportato nella sezione dedicata. Tale allegato

Iper ammortamento: +150% costo fiscale di ammortamento (Allegato A) 30.06.2018 + 40% costo di acquisizione (Allegato B)

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Dossier Industria 4.0

include software, sistemi, piattaforme e applicazioni, idonei a interconnettere i beni,

nell’ottica di favorire la transizione verso i modelli Industria 4.0.

Dato il tenore letterale della disposizione, nonché alla luce di quanto emerge dalla relazione

illustrativa, l’agevolazione relativa ai beni immateriali di cui all’Allegato B è da intendersi

come strettamente funzionale a quella relativa ai beni materiali di cui all’Allegato A, di cui

appare accessoria, atteso che l’accesso a detta misura sembra essere riservato ai soli

soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento relativo ai beni materiali.

Va, sul punto, precisato che non è richiesto che l’investimento in beni dell’Allegato B

riguardi i medesimi impianti o macchinari per i quali si beneficia dell’iper ammortamento. Si

osserva che le due descritte agevolazioni, analogamente al super ammortamento di cui

replicano i meccanismi applicativi, dovrebbero ritenersi applicabili anche agli acquisti

tramite leasing (nonché all’autoproduzione dei beni), posto che le norme fanno rinvio al

concetto ampio di costo di “acquisizione” del bene.

Al fine di poter beneficiare dell’iper ammortamento per i beni dell’Allegato A e della

maggiorazione relativa ai beni dell’Allegato B, la norma richiede un’autocertificazione ai

sensi del DPR n. 445/2000 del legale rappresentante dell’impresa acquirente che attesti

che il bene:

(i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui

all’Allegato A e/o B, e

(ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di

fornitura.

Per gli acquisti di costo unitario superiore a 500.000 euro tale attestazione deve risultare da

una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei

rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.

Come si evince dalla relazione illustrativa al DDL Bilancio, l’autocertificazione o l’eventuale

perizia devono essere acquisite entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione,

ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema

aziendale. In questo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta

in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

Il comma 12 dispone, ai fini del calcolo degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso

al 31 dicembre 2017, che si considera l’imposta del periodo precedente così come si

sarebbe determinata in assenza delle disposizioni sulla maggiorazione della deduzione

Autocertificazione e perizia tecnica giurata

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Dossier Industria 4.0

degli ammortamenti all’esame. Le maggiorazioni del costo di acquisizione, ai sensi del

comma 13, non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Osservazioni di Confindustria – Le misure descritte si innestano in un piano del Governo

volto a rinnovare e rafforzare le misure a sostegno degli investimenti privati e rilanciare la

competitività del Paese, secondo un approccio condiviso e caldeggiato da Confindustria.

In particolare, va valutata positivamente la proroga di un anno del super ammortamento: pur

non essendo disponibili dati ufficiali sull’utilizzo dell’incentivo nel corso del 2016, dal nostro

osservatorio è emerso un particolare apprezzamento da parte delle imprese verso un

incentivo – di natura automatica – che ha consentito di anticipare il processo di

rinnovamento dei beni strumentali, pur in un contesto generale ancora complesso: nel mese

di ottobre 2016, i dati sugli ordini dei produttori di beni strumentali hanno registrato livelli che

non si osservavano da 8 anni e che lasciano intravedere buone possibilità di rilancio dei

piani di investimento a inizio 2017.

Merita un giudizio positivo anche il correttivo che consente, a determinate condizioni, di

estendere la fruizione dell’agevolazione anche agli investimenti effettuati nel più ampio arco

temporale che termina il 30 giugno 2018. Il primo anno di applicazione del super

ammortamento ha, infatti, svelato una criticità insita nella necessità di perfezionare la

consegna dei beni o l’ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2016: tale criticità è emersa,

in particolare, per beni che richiedono tempi di realizzazione più lunghi. Confindustria, pur

apprezzando la soluzione individuata, ritiene che la misura avrebbe potuto essere

ulteriormente migliorata, consentendo di fruire dell’agevolazione anche per beni consegnati

entro un lasso temporale più lungo di quello previsto (ad esempio, entro il 31 dicembre

2018); tuttavia, l’accelerarsi dell’iter di approvazione della Legge di Bilancio in Senato non

ha consentito la riproposizione, sul tema, di un apposito emendamento.

Parimenti, va valutata in termini positivi l’introduzione dell’iper ammortamento: si tratta di

uno strumento automatico, che mira a sostenere in maniera significativa, la transizione del

comparto produttivo italiano da modelli analogici a modelli digitali, basati sul paradigma

dell’interconnessione dei sistemi di produzione/fornitura.

L’agevolazione si concretizza in un incremento del costo di acquisizione del bene nella

misura del 150% ed opera come deduzione in via extra-contabile, che aumenta la quota

annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.

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Dossier Industria 4.0

Attesa la necessità di definire con maggiore dettaglio i contenuti dell’autocertificazione o

della perizia che, oltre ad attestare elementi di natura tecnica (l’inclusione del bene

nell’elenco di cui agli Allegati A o B), dovranno accertare la sussistenza di un dato di natura

fattuale, quello dell’ “interconnessione”, Confindustria sta collaborando con il MiSE nella

redazione di linee-guida, volte alla definizione univoca del concetto di “interconnessione” al

sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

In tale contesto, è stato, altresì richiesto che per gli enti di certificazione accreditati –

impossibilitati, per loro stessa natura, a rilasciare una perizia giurata – possa ritenersi

equivalente alla perizia una “attestazione di conformità” che certifichi i requisiti richiesti dalla

norma.

Confindustria ha, inoltre, richiesto conferma all’Agenzia delle Entrate, di due ulteriori aspetti

interpretativi della disciplina, riguardo ai criteri di imputazione temporale degli investimenti e

alle modalità di effettuazione degli stessi.

Quanto al primo tema, è stata avanzata la tesi secondo cui l’iper ammortamento potrebbe

riguardare anche beni acquisiti al patrimonio dell’impresa in data antecedente al 2017 ma

non ancora entrati in funzione e che entrino in funzione durante il periodo di proroga.

In ordine al secondo profilo, invece, è stata avanzata la tesi secondo cui non sarebbero

meritevoli del regime di “iper ammortamento rafforzato” gli investimenti effettuati tramite

contratti di locazione finanziaria.

Ad avviso di Confindustria, entrambe le problematiche possono essere agevolmente risolte

adottando le regole interpretative già accolte dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al c.

d. “super ammortamento”. Sia dal testo delle norme e sia dalla relazione tecnica di

accompagnamento, infatti, non sembrano emergere elementi idonei ad avvalorare una

diversa volontà del legislatore su tali punti.

Pertanto, anche agli effetti della disciplina del c. d. “iper ammortamento” dovrebbero ritenersi

applicabili i chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito nella circolare n. 23/E del 26

maggio 2016.

In particolare, con riguardo all’individuazione del momento di effettuazione degli

investimenti, è stato chiarito che ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione

dell’investimento valgono i principi generali di cui all’art. 109, TUIR (a mente del quale le

spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o

spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o

costitutivo della proprietà o altro diritto reale).

Parametro della interconnessione

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Dossier Industria 4.0

In ordine poi alla nozione di investimento agevolabile e alle modalità con le quali può essere

effettuato l’investimento, va ricordato che al paragrafo 2 della citata circolare è stato chiarito

che il beneficio spetti, oltre che per l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing,

anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato, per le vie brevi di condividere tali tesi, in linea con la

propria prassi interpretativa.

Come anticipato, per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l’autocertificazione o

l’eventuale perizia devono essere acquisite entro il periodo di imposta in cui il bene entra in

funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al

sistema aziendale: in quest’ultima ipotesi, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal

periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. Potrebbe, al riguardo,

essere opportuno precisare che, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur

senza essere interconnesso, i relativi ammortamenti possano comunque godere della

maggiorazione del super ammortamento fino all’esercizio in cui si realizza l’interconnessione

(esercizio a partire dal quale il costo residuo ammortizzabile sarà maggiorato del 150%).

Anche su tale aspetto, Confindustria ha ottenuto una conferma, per le vie brevi, da parte

dell’Agenzia delle Entrate.

Effetti finanziari – Nella relazione tecnica al DDL Bilancio gli effetti di gettito delle misure

descritte sono quantificati come segue:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026/27

-646 -1.376 -1.496 -1.449 -1.440 -1.129 -756 -405 -58 0

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Super ammortamento e iper ammortamento: i chiarimenti di Agenzia

delle Entrate e MiSE – circolare N.4/E del 30/03/2017

L'Agenzia delle Entrate ed il MiSE hanno diffuso il 30 marzo 2017 nella circolare n. 4/E i

chiarimenti sulle misure di incentivo all’ammodernamento delle imprese e alla loro

trasformazione tecnologica, note come "super ammortamento" e “iper ammortamento".

Si rammenta che la Legge di Bilancio 2017 ha prorogato il "super ammortamento" –

incentivo introdotto dalla precedente Legge di Stabilità 2016 – e ha istituito il c.d. "iper

ammortamento".

Tali norme, finalizzate all’ammodernamento del parco beni strumentali e alla trasformazione

tecnologica e digitale delle aziende manifatturiere italiane, prevedono oltre alla proroga, il

rafforzamento della disciplina relativa alla maggiorazione del costo di acquisizione di

determinati beni, ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di

locazione finanziaria.

Infatti, la disciplina del super ammortamento era già stata introdotta dalla Legge di Stabilità

2016 per gli acquisti di beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio al 31

dicembre 2016, consentendo a imprenditori e lavoratori autonomi di maggiorare del 40% il

costo di acquisizione.

La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato tale misura agevolativa agli investimenti effettuati

entro il 31 dicembre 2017 e ha introdotto, a favore dei soli titolari di reddito d’impresa, una

nuova disciplina che consente di maggiorare il costo di acquisizione nella misura:

del 150%, nel caso di investimenti in beni materiali strumentali nuovi a elevatissima

tecnologia, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla

rete di fornitura (sono elencati nell’Allegato A alla stessa Legge di Bilancio),

effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017;

del 40%, per determinati beni immateriali strumentali (elencati nell’Allegato B alla

Legge di Bilancio) prima esclusi dal super ammortamento, effettuati nel 2017 da

soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento.

Le agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2017 spettano anche per gli investimenti

fatti entro il 30 giugno 2018, purché entro il 31 dicembre 2017 l’ordine di acquisto risulti

accettato dal venditore (ovvero il contratto di leasing risulti sottoscritto da entrambe le parti)

e sia stato pagato un acconto pari almeno al 20% (ovvero, in caso di leasing, un

maxicanone pari almeno al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore).

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Dossier Industria 4.0

A tal fine, bisogna far riferimento alle regole generali della competenza (articolo 109, commi

1 e 2, del TUIR), secondo cui le spese si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data

di consegna o spedizione, ovvero, se successiva, a quella in cui si verifica l’effetto traslativo

o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Per i beni acquisiti in leasing, rileva il

momento in cui il bene è consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario.

Per quanto riguarda i beneficiari della proroga del super ammortamento, la circolare

ribadisce quanto già chiarito in riferimento alla norma originaria: si tratta degli esercenti arti

e professioni (anche se svolte in forma associata) e di tutti i titolari di reddito d’impresa,

indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore

economico in cui operano, compresi gli enti non commerciali per l’attività commerciale

eventualmente esercitata e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. La

maggiorazione spetta anche ai contribuenti che applicano i regimi “dei minimi” o “di

vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” e alle imprese in “regime di

cassa”, non ai contribuenti in “regime forfetario” né alle imprese marittime che rientrano

nella tonnage tax.

Circa i beni oggetto di investimento, la proroga concessa dalla Legge di Bilancio 2017

non riguarda i veicoli i cui costi sono deducibili in misura limitata (20% ovvero, per gli agenti

e i rappresentanti di commercio, 80%) su un importo massimo e quelli dati in uso promiscuo

ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (con deducibilità limitata al 70%).

Pertanto, per i veicoli acquistati a partire dal 1° gennaio 2017, il super ammortamento spetta

solo in riferimento a quelli i cui costi sono integralmente deducibili, ossia i veicoli adibiti a

uso pubblico, come i taxi, e quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività

d’impresa, cioè senza i quali l’attività non può essere esercitata (ad esempio, le autovetture

per le imprese che effettuano attività di noleggio).

La platea dei soggetti beneficiari della maggiorazione del 150% del costo di acquisizione

dei beni materiali strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle

imprese secondo il modello “Industria 4.0”, è limitata ai soli titolari di reddito d’impresa.

I beni agevolabili con l’iper ammortamento, elencati, come già ricordato, nell’Allegato A della

Legge di Bilancio 2017, sono raggruppabili in tre categorie:

beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o

gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;

Proroga del super ammortamento

Introduzione dell’iper ammortamento

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Dossier Industria 4.0

sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;

dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e

della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”.

In caso di dubbi sulla riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire dell’agevolazione tra

quelli elencati nell’Allegato A, è possibile richiedere un parere tecnico allo Sviluppo

economico (se l’incertezza è di natura tributaria, si può presentare interpello ordinario

all’Agenzia delle Entrate).

Beneficiari della maggiorazione del 40% per alcuni beni immateriali (elencati nell’Allegato B

della Legge di Bilancio 2017: software, sistemi e system integration, piattaforme e

applicazioni) che la Stabilità 2016 aveva escluso dal super ammortamento, sono i titolari di

reddito d’impresa già fruitori della maggiorazione del 150 per cento.

La norma, dunque, mette in relazione il bene immateriale con il soggetto che fruisce dell’iper

ammortamento e non con uno specifico bene materiale; in altre parole, il bene immateriale

non deve riguardare per forza il bene materiale che fruisce dell’iper ammortamento.

Per poter iniziare a fruire della maggiorazione del 40% per i beni immateriali (così come per

l’iper ammortamento del 150%), l’impresa deve produrre una dichiarazione resa dal legale

rappresentante ovvero, per i beni aventi costo unitario superiore a 500mila euro, una perizia

tecnica giurata di un ingegnere o un perito industriale ovvero un attestato di conformità

rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene ha caratteristiche

tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui agli allegati A o B ed è interconnesso al

sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

È ammessa la possibilità di produrre l’eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi

separate:

la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene,

la seconda ad avvenuta interconnessione.

In quest’ultimo caso, l’iper ammortamento è fruibile solo a decorrere dal periodo di imposta

in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. Pertanto, se il bene non interconnesso

entra comunque in funzione, l’impresa può godere del super ammortamento fino all’esercizio

precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione.

Maggiorazione del 40% per i beni immateriali

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Dossier Industria 4.0

Mentre per l’anno 2016 era stato disposto che l’imposta dovuta per il 2015, da assumere

come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico, andava

determinata senza tenere conto della maggiorazione, per il 2017 è previsto che gli acconti

siano determinati considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe

determinata in assenza delle norme sulla proroga del super ammortamento, sull’iper

ammortamento e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali; pertanto, non essendo

richiamate le norme della Stabilità 2016 sul super ammortamento, l’imposta dovuta per

quell’anno – da utilizzare come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il

metodo storico – non deve essere rideterminata con riferimento a quelle disposizioni.

Anche per il 2018, l’imposta dovuta per il 2017 (parametro di riferimento per il calcolo

dell’acconto con il metodo storico) va determinata senza tenere conto delle norme sulla

proroga del super ammortamento, sull’iper ammortamento e sulla maggiorazione relativa ai

beni immateriali.

La circolare chiarisce che affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito nella Legge

di Bilancio 2017, possa essere definito "interconnesso" ai fini dell’ottenimento del beneficio,

è necessario e sufficiente che:

1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di

pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche

in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti,

fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di

produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche

documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi:

TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);

2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni,

mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.:

indirizzo IP).

Per maggiori approfondimenti, si rinvia alla circolare N.4/E del 30/03/2017 e alle relative

osservazioni di Confindustria1.

1 La circolare e il commento di Confindustria sono disponibili alla sezione Progetti Speciali – Industria 4.0 del sito di AIB: http://www.aib.bs.it/progetti_speciali/industria_4_0

Interconnessione

Determinazione degli acconti per i periodi d’imposta 2017 e 2018

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Dossier Industria 4.0

Legge di Bilancio 2017: credito di imposta per ricerca e

sviluppo (commi 15-16)

La Legge 11 dicembre 2016, n. 262 il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21

dicembre 2016, n. 297, art. 1, commi 15 e 16, ha apportato significative modifiche alla

disciplina del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3

del DL n. 145 del 2013 (come sostituito dal comma 35 dell’articolo 1 della Legge 23

dicembre 2014, n. 190 – Legge di Stabilità 2015).

Si rammenta che la misura agevolativa consiste nel riconoscimento di un credito di imposta,

utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari al 25% delle spese di ricerca e

sviluppo incrementali rispetto ad una media fissa di riferimento (media dei medesimi

investimenti effettuati nel triennio 2012-2014), a fronte di un investimento minimo pari a

30.000 euro.

Rientrano nel perimetro delle spese agevolabili quelle relative a:

a) personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo;

b) quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio;

c) ricerca extra-muros;

d) competenze tecniche e privative industriali.

L’incentivo si applica, poi, nella misura maggiorata del 50% per le spese di cui alle lett. a) e

c).

Le modalità applicative della misura sono state chiarite dall’Agenzia delle Entrate con la

circolare n.5/E/2016.

Ciò premesso, la Legge di Bilancio 2017 interviene sull’incentivo, ampliandone, in vario

modo, l’ambito di applicazione.

In primo luogo, viene esteso di un anno (fino al 31 dicembre 2020 in luogo del 31

dicembre 2019), il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti in

attività di ricerca e sviluppo agevolabili.

A decorrere dal 2017, inoltre, la misura dell’agevolazione viene elevata al 50% per tutte le

tipologie di spesa. Conseguentemente, è disposta l’abrogazione della norma che prevedeva

un incremento dell’incentivo al 50% per determinate spese, dal momento che tale misura

“maggiorata” viene ora prevista per la generalità delle spese ammissibili.

Credito d’imposta Parametro della interconnessione Proroga al 2020 + 50%

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Dossier Industria 4.0

Sempre con riferimento alle spese agevolabili, intervenendo sulla lett. a) del comma 6, della

norma originaria (articolo 3, DL n. 145/2013), si precisa che sono ammissibili le spese

relative a tutto il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, non essendo più

richiesto il requisito del “personale altamente qualificato”.

Si dispone, inoltre, che il credito d’imposta può essere utilizzato anche dalle imprese

residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che

effettuino le attività di ricerca su commissione di imprese residenti o localizzate in altri

Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio

Economico Europeo ovvero in Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo

scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

L’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascun beneficiario viene

elevato da 5 a 20 milioni di euro.

Le novità descritte hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in

corso il 31 dicembre 2016.

L’ultima previsione, priva di portata innovativa e già pienamente applicabile, dispone che il

credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a

quello di sostenimento delle spese.

Osservazioni – Le modifiche apportate alla disciplina del credito di imposta R&S ne

consentono un significativo rafforzamento che risponde, in parte, ad istanze avanzate da

Confindustria e che, nel complesso va valutato in termini positivi.

L’Italia, come noto, mantiene, rispetto alla media UE, un basso livello di spesa (pubblica e

privata), in ricerca e sviluppo che rischia di limitare la capacità del Paese di far fronte alle

sfide globali della sostenibilità, dell’efficienza energetica, della salute, nonché di realizzare

innovazioni di prodotto e di processo necessarie a mantenere l’industria italiana in posizioni

di leadership europea e mondiale.

In quest’ottica, pur apprezzando l’estensione di un anno dell’incentivo, non ci si può esimere

dal ribadire la necessità di incentivi di natura strutturale al pari di altri competitor europei.

Peraltro, anche il meccanismo incrementale dell’incentivo, mantenuto in questo restyling

della norma, rischia di penalizzare le imprese che realizzano regolarmente investimenti in

ricerca, premiando maggiormente interventi di natura occasionale o discontinua.

Da 5 a 20 milioni

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Dossier Industria 4.0

In merito all’innalzamento, per tutte le spese rilevanti, della misura del credito (dal 25% al

50%) si tratta di un dato positivo per un duplice ordine di considerazioni: da un lato, potenzia

la misura e la rende maggiormente attrattiva per le imprese; dall’altro, dovrebbe semplificare

il calcolo dell’incentivo, che attualmente impone di frazionare le spese in due categorie, a

seconda dell’aliquota (25% o 50%) dell’agevolazione applicabile.

Parimenti apprezzabile appare l’estensione esplicita dall’incentivo alla generalità del

personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo: sul punto, si ricorda che, in base alla

formulazione attuale della norma, le spese relative al personale altamente qualificato (in

possesso di un titolo di dottore di ricerca ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una

Università italiana o estera, ovvero in possesso di una laurea magistrale in discipline in

ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced o di cui all’allegato 1

annesso al DL 23 dicembre 2013, n. 145) attribuiscono un credito di imposta nella misura

del 50% mentre una agevolazione nella misura ridotta del 25% è riconosciuta a fronte di

spese relative al personale tecnico, sulla base dell’interpretazione della nozione di

“competenze tecniche ” resa dall’Agenzia delle Entrate nella citata circolare n.5/E/2016.

La generalizzazione dell’incentivo per il personale nella misura massima – più volte

auspicata da Confindustria – oltre a semplificarne le modalità di calcolo, risponde

all’esigenza di tener conto del rilevante apporto che il personale non altamente qualificato,

con preparazione tecnica, arreca alle attività di ricerca e sviluppo sperimentale.

Utile e rispondente ad una specifica richiesta di Confindustria, è anche l’innalzamento della

soglia massima di agevolazione fruibile su base annua, che passa, dal 2017, dagli attuali 5

milioni a 20 milioni di euro.

Una significativa novità è, poi costituita dalla previsione in base alla quale, a decorrere dal

periodo di imposta 2017, potranno fruire dell’agevolazione anche imprese residenti (o stabili

organizzazioni di imprese non residenti) che svolgano attività di R&S su commissione di

soggetti non residenti. Sulla base di quanto indicato nella relazione al DM 27 maggio 2015

(recante le disposizioni applicative, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività

delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di

restituzione del credito d'imposta) erano infatti esclusi dall’ambito soggettivo

dell’agevolazione sia i soggetti non residenti, sia i soggetti residenti incaricati di attività di

R&S su commissione di terzi.

Tale impostazione comportava che, nel caso di ricerca commissionata ad imprese residenti

da imprese non residenti, nessuno dei soggetti, né il soggetto committente, né il soggetto

commissionario, potesse beneficiare dell’agevolazione; la modifica normativa recente

consente di superare, dal 2017, tale impostazione, individuando, al ricorrere di precise

Personale Parametro della interconnessione

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Dossier Industria 4.0

condizioni, nel soggetto residente in Italia il beneficiario della misura. Si tratta, dunque, di

una modifica normativa di apprezzabile rilevanza, in quanto prende atto della realtà di

imprese e centri di ricerca italiani di eccellenza, che svolgono attività di R&S su commesse

estere. Resta inteso che, per ragioni di verificabilità delle spese, tali commesse devono

provenire da soggetti residenti in Paesi collaborativi, che consentono un adeguato scambio

di informazioni con l’Italia.

Circa l’ultima previsione, relativa alla possibilità di utilizzare il credito in compensazione a

decorrere dall’esercizio successivo a quello di sostenimento delle spese, si osserva che non

si tratta di una previsione innovativa, bensì della trasposizione in norma di rango primario di

quanto già previsto nel citato DM 27 maggio 2015 (articolo 6, comma 3).

Effetti finanziari – Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 comportano, un

onere complessivo per il credito di imposta R&S pari a 1.274 milioni di euro l’anno,

determinando un incremento di 727,1 milioni di euro rispetto ai 547 milioni di euro annui,

stimati (dal terzo anno e fino al 2019), per l'agevolazione nella sua configurazione originaria.

Per maggiori approfondimenti e chiarimenti, si rinvia alla circolare 27 aprile 2017 n.13/E.2:

2 La circolare è disponibile alla sezione Progetti Speciali – Industria 4.0 del sito di AIB: http://www.aib.bs.it/progetti_speciali/industria_4_0

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Dossier Industria 4.0

Legge di Bilancio 2017: estensione e rafforzamento delle

agevolazioni per investimenti nelle start-up e nelle PMI

innovative (commi 66-69)

I commi 66-69 intervengono sugli incentivi fiscali concessi agli investitori in start-up e PMI

innovative, modificando in più punti la disciplina contenuta nell’articolo 29 del DLGS n.

179/2012 (estesa alle PMI innovative per effetto dell’art. 4, comma 9, del DL n. 3/2015).

Gli incentivi in parola, inizialmente riconosciuti per investimenti effettuati nel periodo 2013-

2016, sono ora posti a regime con decorrenza 1° gennaio 2017. Vengono innalzate,

uniformandole al 30%, le aliquote per il calcolo della detrazione IRPEF e della deduzione

IRES (aliquote in precedenza fissate, rispettivamente, al 19% e al 20% dell’investimento

effettuato, con possibilità di incremento al 25% e 27% in caso di investimenti in start-up a

vocazione sociale o hi-tech in campo energetico).

L’importo massimo dell’investimento agevolabile per i soggetti IRPEF è raddoppiato: da 500

mila euro a 1 milione di euro l’anno; rimane invece invariato il massimale agevolabile per gli

investimenti effettuati da contribuenti IRES (1,8 milioni l’anno). Per entrambe le categorie di

soggetti, infine, il periodo minimo di detenzione dell’investimento è aumentato da 2 a 3 anni.

Fatta eccezione per quest’ultima rettifica, l’efficacia delle novità sopra illustrate è

subordinata al rispetto della disciplina sugli Aiuti di Stato e soggetta all’autorizzazione della

Commissione Europea, che sarà richiesta a cura del MiSE. Per l’applicazione delle nuove

norme alle start-up innovative la legge rinvia, per quanto compatibile, al contenuto del

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 25 febbraio 2016 (pubblicato in GU n. 84

dell’11 aprile 2016).

Il comma 68 apporta modifiche all’art. 4 del DL n. 3/2015 che ha esteso alle PMI innovative

alcuni aspetti del regime di favore delle start-up. In particolare, vengono semplificate e

coordinate le regole concernenti l’applicazione degli incentivi fiscali all’investimento,

eliminando la distinzione originariamente operata tra imprese attive da più o meno di 7 anni

e facendo rinvio, per i profili attuativi, al rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli

Orientamenti sugli Aiuti di Stato relativi agli investimenti in capitale di rischio (cfr.

Comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione Europea, del 22 gennaio 2014).

Il comma 69, da ultimo, dispone l’esonero dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di

segreteria per gli atti costitutivi di start-up innovative, redatti con atto pubblico o sottoscritti

con modalità digitali (firma digitale e firma elettronica avanzata autenticata ex artt. 24 e 25

del codice dell'amministrazione digitale – D.lgs. n. 82/2005).

Agevolazioni start-up

Parametro della interconnessione

30% detrazione IRPEF-IRES

Parametro della interconnessione

IRPEF: da 0,5 a 1 milione l’anno IRES: 1,8 milioni l’anno Durata minima: 3 anni detrazione sugli investimenti

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Dossier Industria 4.0

Osservazioni – L’intervento di stabilizzazione e potenziamento del regime di favore delle

start-up e delle PMI innovative appare positivo. Le modifiche vanno nella direzione di un

rafforzamento di meccanismi premiali sul fronte fiscale che, soprattutto per quanto concerne

le start-up, stanno già producendo effetti sostanziali. Si registra, infatti, una crescita

esponenziale delle start-up iscritte nell’apposita sezione del registro delle imprese (da 3.179

unità a dicembre 2014 a 6.701 unità al 12 dicembre 2016) accompagnata da un aumento

del valore aggiunto medio prodotto da tale categoria di imprese (18 centesimi per ogni euro

di produzione a settembre 2016 rispetto a 15 centesimi a dicembre 2013). L’espansione

numerica delle start-up testimonia la vivacità della neo-imprenditorialità italiana in comparti

innovativi e le misure illustrate colgono la necessità di agevolare l’accesso al capitale di

rischio, fondamentale per aiutare le nuove idee a crescere e svilupparsi.

Con riguardo alle PMI innovative, invece, si evidenzia che a causa del difficile percorso

attuativo delle disposizioni relative agli incentivi fiscali per gli investitori in tali soggetti, il

potenziale insito nella disciplina non è stato ancora pienamente espresso (al 12 dicembre

2016 le PMI innovative registrate sono 327). È auspicabile, dunque, che le nuove modifiche

consentano l’applicazione rapida degli incentivi fiscali agli investimenti, con l’emanazione in

tempi brevi del necessario provvedimento attuativo e la pubblicazione di eventuali

indicazioni di prassi.

Effetti finanziari – La relazione tecnica al DDL di Bilancio stima, complessivamente, che le

norme relative all’estensione e al rafforzamento degli incentivi fiscali all’investimento in start-

up e PMI innovative (commi 66-67) producano la variazione di gettito IRPEF e IRES,

sintetizzata nella tabella che segue:

2017 2018 2019 2020 Dal 2021

IRES -2,7 -4,0 -5,3 -6,6 -8,0

IRPEF -16,3 -24,5 -32,6 -40,8 -48,9

TOTALE -18,9 -28,5 -37,9 -47,4 -56,9

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Dossier Industria 4.0

Alle modifiche recate dal comma 68 (semplificazione norme PMI) non sono ascritti effetti sul

gettito; la disposizione di cui al comma 69 (esonero bollo e segreteria per costituzione start-

up) comporta effetti negativi per l’Erario pari a 0,3 milioni di euro l’anno.

Legge di Bilancio 2017: Nuova Sabatini (commi 52-57)

Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2017 è stato prorogato al 31 dicembre 2018 il

termine per la concessione dei finanziamenti e contributi in conto interesse per l'acquisto di

nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte di PMI. Rispetto alla versione

operativa nel 2016 la normativa prevede un'interessante novità: è previsto un

contributo maggiorato del 30% (pari a una riduzione del tasso del 3,575% annuo) per

la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali, nella modalità di Industria 4.0.

L’improvvisa impennata delle richieste di contributo ha determinato l’esaurimento delle

risorse finanziarie complessivamente disponibili e al fine di assicurare continuità operativa

all’agevolazione fino al 31 dicembre 2018 è stato necessario uno stanziamento di

complessivi 560 milioni di euro, così articolato: 28 milioni di euro per l’anno 2017, 84 milioni

di euro per l’anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84

milioni di euro per l’anno 2022 e 28 milioni di euro per l’anno 2023.

Inoltre, al fine di favorire la realizzazione di investimenti aventi carattere spiccatamente

innovativo, con particolare riferimento a quelli ascrivibili al c.d. “manufacturing 4.0”, e dare

attuazione alla strategia per l’innovazione “Manifattura Italia”, in corso di definizione da parte

del Ministero, una riserva pari al 20 % dello stanziamento di legge è destinata all’acquisto di

macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di

Public funding Nuova Sabatini

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Dossier Industria 4.0

investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata

e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID).

Con riferimento a tali tipologie di investimento il contributo è concesso secondo le modalità

di cui alle disposizioni attuative adottate dal Ministero, con una maggiorazione pari al 30%

della misura massima ivi stabilita, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla

normativa comunitaria applicabile in materia di aiuti di Stato.

La scelta di prevedere un canale privilegiato per le PMI che intendono investire

nell’innovazione, nell’ambito di una misura che di per sé ha riscosso molto successo, è

legata al più ampio impegno che si pone il Ministero di dotarsi di un disegno di sviluppo di

lungo periodo e di una strategia coerente di politica industriale, che incorpori l’approccio

Industria 4.0 e che sia in grado, non solo di sostenere la vocazione manifatturiera del Paese,

ma anche di governare le tendenze di cambiamento in atto. Per le imprese quella che viene

definita la rivoluzione digitale rappresenta, infatti, una evidente opportunità di

riposizionamento ed è, quindi necessario, favorire in ogni modo la creazione di un contesto

operativo nel quale le stesse possano investire, crescere e innovarsi.

Su tali basi si fonda la scelta di prevedere una maggiorazione rispetto al tasso attualmente

applicato per la definizione del contributo concedibile che, al fine di rientrare nella

percentuale di ESL massima prevista per le imprese di media dimensione (ai sensi dei

regolamenti comunitari di esenzione nell’ambito dei quali si muove lo strumento), è stata

individuata nella misura del 30%.

Inoltre, allo scopo di sostenere il più possibile gli investimenti in innovazione, è stata fissata

una riserva, nella misura del 20% sull’ammontare del contributo complessivamente stanziato

che dovrà essere utilizzata entro il 30 giugno 2018.

In ragione di quanto detto, è prevista la possibilità per Cassa depositi e prestiti S.p.A. di

incrementare l’attuale plafond di provvista (stabilito nel limite di 5 miliardi di euro), in

funzione delle richieste di finanziamento che utilizzino tale fonte di copertura. L’incremento,

in ogni caso, non potrà superare l’importo complessivo di ulteriori 7 miliardi di euro, importo

indicato in via prudenziale in quanto corrispondente a quello che risulterebbe necessario ove

i finanziamenti fossero concessi esclusivamente a valere sul medesimo plafond.

Di seguito un riepilogo delle principali caratteristiche della Nuova Sabatini.

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Dossier Industria 4.0

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della

domanda:

- hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel

Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca;

- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione

volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non

rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o

incompatibili dalla Commissione europea;

- non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come

individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell’art. 2

del regolamento (UE) n. 702/2014, per il settore della produzione,

trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e

dell’acquacoltura, al punto 5 dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1388/2014 e per

i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell’art. 2 del regolamento

GBER.

Il finanziamento, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero,

deve essere deliberato entro il 31 dicembre 2018 da una banca/intermediario finanziario

aderente alla convenzione.

Il finanziamento, la cui stipula deve necessariamente avvenire successivamente alla data di

presentazione della domanda, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100 per cento degli stessi;

b) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di

prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di

stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario,

decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario

riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di

consegna dell’ultimo bene;

Imprese beneficiarie

Finanziamento

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Dossier Industria 4.0

c) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due

milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa

beneficiaria;

d) essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di

finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore

entro trenta giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing

finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene in più soluzioni, entro

trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene;

e) in caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al

momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto

medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo

restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali;

f) indicare separatamente l’importo da destinare agli investimenti in tecnologie digitali

e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti e l’importo da destinare agli

investimenti ordinari.

La banca o l’intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l’importo

e/o rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall’impresa beneficiaria in sede

di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria

stessa.

L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui

ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via

convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale

all’investimento complessivo ammesso, ad un tasso d’interesse annuo pari a:

a) 2,75% per gli investimenti ordinari;

b) 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e

pesatura dei rifiuti (Industria 4.0).

Per ottenere l'agevolazione per le operazioni in leasing l'impresa locataria deve esercitare

l'opzione di acquisto alla stipula del contratto.

Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui

regolamenti comunitari di settore. Tali aiuti non sono concessi a titolo di “de minimis”.

Agevolazione

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Dossier Industria 4.0

Gli investimenti devono essere riconducibili, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel

regolamento GBER, a una delle tipologie di cui all’art. 17 “Aiuti agli investimenti a favore

delle PMI” del regolamento stesso:

a) creazione di un nuovo stabilimento;

b) ampliamento di uno stabilimento esistente;

c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi

aggiuntivi;

d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento

esistente;

e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato

acquistato;

- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;

- l’operazione avviene a condizioni di mercato.

Secondo quanto previsto all’art.5, comma 4 del decreto, sono ammissibili esclusivamente

gli investimenti avviati dalla PMI successivamente alla data di presentazione della

domanda di agevolazione, debitamente sottoscritta, alle banche/intermediari finanziari.

Gli investimenti devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto

di finanziamento. La data di conclusione corrisponde alla data dell'ultima fattura, o nel caso

di leasing, la data dell'ultimo verbale di consegna del bene.

Per ottenere il finanziamento e il relativo contributo, l’impresa può presentare domanda dal 2

gennaio 2017 per investimenti ordinari (nuovi macchinari, impianti e attrezzature). Per

usufruire invece della maggiorazione del 30% del contributo a fronte di investimenti in

tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, è stato fissato il termine del

1 marzo 2017, con circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017.

Le disposizioni e i chiarimenti contenuti nella suddetta circolare, che definiscono le modalità

di presentazione delle domande di agevolazione, si applicano:

Investimenti

Avvio e conclusione degli investimenti Presentazione della domanda e concessione del contributo

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Dossier Industria 4.0

a tutte le domande, sia a quelle relative agli investimenti ordinari sia a quelle sugli

investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti,

presentate a partire dal 1 marzo 2017;

alle domande presentate prima del 1 marzo 2017, tenuto conto della fase a cui sono

giunti i relativi procedimenti.

La modulistica, disponibile al sito del Ministero dello Sviluppo Economico

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-

sabatini/presentazione-domande, deve essere:

sottoscritta mediante firma digitale;

inviata tramite PEC aziendale agli indirizzi PEC degli intermediari finanziari.

Per ottenere l'erogazione del contributo è fondamentale il rispetto di due

scadenze, accedendo all'apposita procedura online:

dichiarare concluso l'investimento entro 60 giorni dal termine previsto per la

conclusione dello stesso;

inviare richiesta di erogazione della prima quota di contributo entro 120 giorni dalla

data di ultimazione dell'investimento.

Il contributo in conto interessi viene erogato in più annualità. Le richieste di erogazione

successive alla prima sono presentate con cadenza annuale non prima di 12 mesi dalla

precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine.

Osservazioni – Confindustria valuta positivamente la proroga di due anni e il

rifinanziamento della Nuova Sabatini, che ha costituito un valido strumento a supporto della

domanda di investimenti delle PMI in una fase di forte contrazione per effetto della crisi

economica e finanziaria. Sulla base dell’andamento degli anni precedenti, si stima che il

rifinanziamento possa attivare nuovi investimenti per un ammontare complessivo di circa 7

miliardi di euro. In questo senso, va anche apprezzata la qualificazione dello strumento per

l’acquisto di nuove tecnologie “Industria 4.0”, sostenendo la transizione delle imprese verso

nuovi modi di produrre, più moderni ed efficaci.

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Dossier Industria 4.0

Per maggiori approfondimenti e chiarimenti, si rinvia alle seguenti circolari3:

Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036

Circolare 24 febbraio 2017, n. 17677

Circolare 9 marzo 2017, n. 22504

Allegato 6/A Elenco dei beni materiali - Nuova Sabatini

Allegato 6/B Elenco dei beni immateriali - Nuova Sabatini

Bandi di finanza agevolata a supporto dell’Innovazione:

Bando “Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti

Aziendali – AL VIA” (in attesa del bando attuativo)

Il bando supporta nuovi investimenti da parte delle imprese al fine di rilanciare il sistema

produttivo e facilitare la fase di uscita dalla crisi socio-economica che ha investito anche il

territorio lombardo. Vengono pertanto finanziati investimenti produttivi, incluso l’acquisto di

macchinari, impianti e consulenze specialistiche inseriti in adeguati Piani di sviluppo

aziendale che contengano da una parte un’analisi chiara e dettagliata dello scenario di

riferimento (interno ed esterno all’impresa) e dall’altra la definizione di una strategia volta a

ripristinare le condizioni ottimali di produzione, a massimizzare l’efficienza energetica, la

salubrità dei luoghi di lavoro, la sicurezza dei processi produttivi e a pianificare azioni di

crescita sui mercati nazionali ed internazionali. Saranno favoriti anche i piani di sviluppo

finalizzati al rilancio di aree produttive.

Le imprese beneficiarie dovranno avere le seguenti caratteristiche:

essere PMI (ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno

2014);

essere iscritte al Registro delle imprese;

3 Le circolari sono disponibili alla sezione Progetti Speciali – Industria 4.0 del sito di AIB: http://www.aib.bs.it/progetti_speciali/industria_4_0

Finalità

Soggetti beneficiari

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Dossier Industria 4.0

avere sede operativa in Lombardia al momento dell’erogazione;

essere operative da almeno 24 mesi.

Nell’ambito dei settori ammessi il dispositivo attuativo potrà prevedere ulteriori delimitazioni.

Gli investimenti produttivi per lo sviluppo aziendale sono basati su programmi di

ammodernamento e ampliamento produttivo. Il richiedente potrà presentare domanda su

una delle due seguenti linee di intervento:

1. Linea sviluppo aziendale: investimenti da realizzarsi nell’ambito di generici piani di

sviluppo aziendale;

2. Linea rilancio aree produttive: investimenti per lo sviluppo aziendale basati su

programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo legati a piani di

riqualificazione e/o riconversione territoriale di aree produttive, tra cui, a titolo

esemplificativo, quelli in “aree urbane compromesse”, così come definite dalla D.g.r.

n. 5126 del 18/07/07 o in aree dismesse, degradate o sottoutilizzate, attraverso la

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente per le quali la legge regionale n. 11

del 19 febbraio 2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la

competitività” prevede un coinvolgimento propositivo delle pubbliche

amministrazioni, tra cui i Comuni.

Per entrambe le linee occorre che gli investimenti siano posti in relazione con una delle Aree

di Specializzazione previste dalla Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3),

che verranno meglio individuate e delineate nel bando attuativo.

Per la Linea sviluppo aziendale saranno ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di

spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione,

purché funzionali e collegate al progetto:

a) macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il

conseguimento delle finalità produttive;

b) sistemi gestionali integrati (software & hardware);

c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione;

d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati;

Investimenti ammissibili

Spese ammissibili

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Dossier Industria 4.0

Le voci di cui alla lettera d) non potranno superare complessivamente il 20% delle spese

ammissibili. Sulla Linea Sviluppo Aziendale sono ammissibili spese fino ad un massimo di

3 M€ per impresa.

Per la Linea rilancio aree produttive saranno ammissibili, al netto di IVA, le seguenti

tipologie di spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di

partecipazione, purché funzionali e collegate al progetto:

a) macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il

conseguimento delle finalità produttive;

b) sistemi gestionali integrati (software & hardware);

c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione;

d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati;

e) proprietà/diritto di superficie in relazione ad immobili destinati all’esercizio

dell’impresa;

Le voci di cui alle lettere d) ed e) non potranno superare complessivamente il 50% delle

spese ammissibili. Sulla Linea rilancio aree produttive sono ammissibili spese fino ad un

massimo di 6 M€ (per impresa): massimo 3 M€ per le voci di spesa a), b) e c); massimo 3

M€ per le spese di cui alle lettere d) ed e).

Gli investimenti saranno possibili:

fino a 12 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione per la

Linea sviluppo aziendale;

fino a 18 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione per la

Linea rilancio aree produttive.

L’intervento agevolativo si compone di:

1. Finanziamento a medio-lungo termine erogato da Finlombarda e dagli intermediari

finanziari convenzionati;

2. Garanzia regionale gratuita sul Finanziamento;

Durata degli investimenti

Caratteristiche dell’intervento agevolativo

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Dossier Industria 4.0

3. Contributo a fondo perduto in conto capitale.

Il Contributo a fondo perduto è determinato come percentuale del totale delle spese

ammissibili; il finanziamento e la relativa Garanzia sono volti a finanziare (per la quota parte

non coperta dal Contributo):

nel caso della Linea Sviluppo Aziendale, la totalità delle spese ammissibili;

nel caso della Linea Rilancio Aree Produttive, solo le spese per i macchinari

(spese di cui alle lettere a), b), c)). L’investimento immobiliare (spese di cui alle

lettere d) ed e)) è pertanto incentivato esclusivamente con il Contributo a fondo

perduto.

Il Finanziamento:

Importo: Tra un minimo di € 50.000 e un massimo di € 2.850.000;

Tasso di interesse: Pari alla media ponderata dei tassi applicati alle risorse

finanziarie messe a disposizione da Finlombarda e dagli intermediari convenzionati;

Durata: Compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 6 anni, incluso

l’eventuale preammortamento;

Modalità di erogazione: possibilità di anticipazione dal 20% fino al 70% del

Finanziamento concesso alla sottoscrizione del contratto.

La Garanzia: la Garanzia regionale (a costo zero) coprirà a prima richiesta il 70%

dell’importo di ogni singolo finanziamento. Il Fondo di garanzia opererà con una leva del

25% sui finanziamenti garantiti.

Per la Linea Sviluppo aziendale sono possibili:

investimenti standard: fino al 10% delle spese ammissibili;

investimenti incentivati: fino al 15% delle spese ammissibili. Gli investimenti

incentivati sono quelli che presentano le seguenti caratteristiche:

- Investimenti in modelli di Manifattura 4.0;

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Dossier Industria 4.0

- Programmi di investimento che dimostrino rilevanza della capacità

aggregativa;

- Programmi di investimento che prevedano la presenza di sistemi di

certificazione ambientale;

- Programmi di investimento realizzati nella riconversione dell’area

“Expo”.

Per la Linea Rilancio Aree produttive: Per Investimenti da realizzarsi nell’ambito di piani di

sviluppo aziendale inseriti all’interno di progetti di riqualificazione e/o riconversione

territoriale di aree produttive fino al 15% delle spese ammissibili.

Bando Innovalombardia – Linea Innovazione

La Linea Innovazione è un’iniziativa volta a sostenere gli investimenti per l’innovazione di

prodotto o di processo mediante la concessione, alle imprese operanti in Lombardia e con

organico inferiore a 3.000 dipendenti, di un finanziamento abbinato ad un contributo in conto

interessi. Essa si compone di due sottomisure: la Sottomisura Prodotto e la Sottomisura

Processo.

I soggetti beneficiari sono PMI (ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del

17 giugno 2014) e Grandi Imprese con un organico inferiore a 3.000 persone (ai sensi della

Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003).

Le imprese beneficiarie dovranno avere le seguenti caratteristiche:

essere iscritte al Registro delle imprese;

aventi sede legale e/o operativa in Lombardia al momento dell’erogazione del

contributo.

essere operative da almeno 24 mesi.

Non saranno ammesse le imprese che, al momento della concessione:

Finalità

Chi può partecipare

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Dossier Industria 4.0

rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n.

1407/2013 (per la sottomisura prodotto);

rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n.

651/2014 (per la sottomisura processo);

si trovino in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il

salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (ex art. 2 comma 18 del

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014) e, in

particolare, che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione (anche

volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi

altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Non saranno ammesse le imprese che, al momento dell’erogazione del contributo siano

destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla

Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e

successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è

tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione

Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015.

Nell’ambito dello stesso gruppo societario può essere presentato un unico progetto.

L’agevolazione:

secondo la Sottomisura prodotto, sarà concessa nel rispetto del Regolamento de

minimis.

secondo la Sottomisura processo, sarà concessa in alternativa, a scelta del

beneficiario, nel rispetto del Regolamento de minimis oppure nel rispetto del

Regolamento di esenzione (in tal caso solo per le PMI in forma singola o per le Mid

Cap che si presentano in partenariato con almeno una PMI che sostiene almeno il

30% del totale dei costi ammissibili).

La Sottomisura Prodotto finanzia i progetti di industrializzazione di un progetto di R&S

finalizzato al miglioramento di un prodotto esistente (es. caratteristiche tecniche,

componenti, materiali, software incorporati, facilità d’uso o altre caratteristiche funzionali) o

Regime d’aiuto Investimenti ammissibili

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Dossier Industria 4.0

alla realizzazione di un nuovo prodotto. I progetti dovranno essere coerenti con la Strategia

di Specializzazione Intelligente di Regione Lombardia.

La Sottomisura Processo finanzia i progetti finalizzati all’innovazione di processo

attraverso l’introduzione di un metodo di produzione/distribuzione nuovo o sensibilmente

migliorato. I progetti dovranno essere coerenti con la Strategia di Specializzazione

Intelligente di Regione Lombardia.

Per entrambe le Sottomisure, i progetti dovranno essere realizzati nell’ambito di una delle

Aree di specializzazione individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente

per la ricerca e l’innovazione (S3)”:

a. aerospazio;

b. agroalimentare;

c. eco-industria;

d. industrie creative e culturali;

e. industria della salute;

f. manifatturiero avanzato;

g. mobilità sostenibile,

potranno, altresì, afferire a più aree di specializzazione nell’ambito di progettualità

trasversali, cosiddette di “Smart Cities and Communities”, limitatamente alle tematiche

trasversali dettagliate e declinate nella D.G.R. n. X/3336 del 27 marzo 2015 e s.m.i.

Saranno ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese sostenute

successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, purché funzionali e

collegate al Progetto:

a) i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui

sono utilizzati per il progetto;

b) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti

in licenza da fonti esterne;

c) i costi relativi a immobili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il

progetto;

Cosa finanzia

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Pag. 47

Dossier Industria 4.0

d) le spese di personale;

e) altre spese di natura accessoria direttamente collegate alla realizzazione del

Progetto calcolate forfettariamente nella misura del 15% delle spese di personale.

Le spese di cui alle lettere a) e b) dovranno costituire almeno il 70% dell’importo del

Progetto che dovrà avere una durata fino a 18 mesi dalla data di approvazione del

provvedimento di concessione dell’agevolazione.

N.B. Sono considerate ammissibili le spese per l’acquisto di materiale usato.

Caratteristiche dell’intervento agevolativo: Forma tecnica:

Finanziamento a medio-lungo termine:

Importo: Tra un minimo di € 300.000 e un massimo di € 7.000.000;

Copertura: Fino al 100% delle spese sostenute per la realizzazione del Progetto;

Tasso di interesse: Pari alla media ponderata dei tassi applicati alle risorse

finanziarie messe a disposizione da Finlombarda e dagli intermediari convenzionati;

Durata: Compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 7 anni incluso

l’eventuale preammortamento;

Modalità di erogazione: fino al 70% del finanziamento concesso alla sottoscrizione

del contratto di finanziamento.

Contributo in conto interessi: fino ad un massimo di 250 punti base, e comunque non oltre

l’eventuale abbattimento totale del tasso. Il valore massimo del contributo in conto interessi

potrà essere aggiornato periodicamente in funzione degli andamenti di mercato.

Il contributo

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Pag. 48

Dossier Industria 4.0

Q & A (domande frequenti)

• Se un bene “Industria 4.0” viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del

software necessario per il suo funzionamento, tutto il corrispettivo può beneficiare

della maggiorazione del 150% oppure bisogna operare una distinzione tra la

componente materiale e quella immateriale dell’acquisto?

Si ritiene che se il software è embedded, e quindi acquistato assieme al bene, lo stesso è da

considerarsi agevolabile con l’iper ammortamento. Questa interpretazione è coerente con

l’elenco dell’Allegato B che include software stand alone e quindi non necessari al

funzionamento del bene.

• Si chiede conferma del fatto che, ai fini dell’iper ammortamento del 150%, rilevano

gli investimenti in beni materiali nuovi, inclusi nell’Allegato A alla legge n. 232 del

2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Come conseguenza, un bene di quel

tipo consegnato nel 2016 beneficia solo della maggiorazione del 40%?

L’articolo 1, comma 8, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità 2017) proroga al 31

dicembre 2017 – ovvero al 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni – la

disciplina relativa al c.d. “super ammortamento” del 40% riguardante gli investimenti in beni

materiali strumentali nuovi (la proroga non vale per alcune tipologie di mezzi di trasporto a

motore).

Il successivo comma 9 introduce un nuovo beneficio, il c.d. “iper ammortamento”, che

consiste nella possibilità di maggiorare del 150%, con esclusivo riferimento alla

determinazione delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di leasing, il costo di

acquisizione di alcuni beni materiali strumentali nuovi ad alta tecnologia (elencati

nell’Allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017).

L’iper ammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio

2017, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, al 31 dicembre 2017 (ovvero al 30

giugno 2018 in presenza di determinate condizioni).

Ai fini della spettanza della maggiorazione del 150% si è dell’avviso che l’imputazione degli

investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione, come per il super ammortamento,

debba seguire le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2,

del TUIR.

Pertanto, un bene materiale strumentale nuovo, elencato nel citato Allegato A e consegnato

nel 2016, non può usufruire della maggiorazione del 150% in quanto l’effettuazione

dell’investimento avviene al di fuori del periodo agevolato, ma può beneficiare solo di quella

del 40%.

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Pag. 49

Dossier Industria 4.0

• Un bene compreso nell’Allegato A alla Legge di Bilancio, acquistato nel 2016 ed

entrato in funzione ed interconnesso nel 2017, di quale maggiorazione di costo

beneficia?

Come già rilevato nella risposta precedente, l’investimento effettuato nel 2016 può

beneficiare solo del super ammortamento (e non dell’iper ammortamento). La

maggiorazione del 40% può essere fruita dal 2017, periodo d’imposta di entrata in funzione

del bene. L’interconnessione, ai fini del super ammortamento previsto dalla legge n. 208 del

2015, non assume alcuna rilevanza.

• L’iper ammortamento con maggiorazione del 150% è applicabile agli esercenti arti e

professioni?

Il tenore letterale della disposizione di cui al comma 11 (“Per la fruizione dei benefìci di cui ai

commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione…”), il contenuto dell’Allegato

A annesso alla Legge di Bilancio 2017 (elencazione dei “Beni funzionali alla trasformazione

tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»”) nonché la tipologia

di beni agevolabili inducono a ritenere che la maggiorazione del 150% riguardi soltanto i

titolari di reddito d’impresa.

• Si può applicare il super ammortamento del 40% a un bene immateriale compreso

nella tabella B allegata alla Legge di Bilancio, se tale bene viene acquistato nel 2017 e

applicato nello stesso anno a un bene teoricamente compreso nella tabella A, ma non

agevolato perché acquistato già da anni dall’impresa?

L’articolo 1, comma 10, della Legge di Bilancio 2017 prevede la maggiorazione del 40% del

costo di acquisizione dei beni immateriali elencati nell’Allegato B della legge stessa.

Tale beneficio è riconosciuto ai “soggetti” che beneficiano della maggiorazione del 150%. La

norma, pertanto, mette in relazione il bene immateriale con il “soggetto” che fruisce dell’iper

ammortamento e non con uno specifico bene materiale (“oggetto” agevolato).

Tale relazione è confermata anche dal contenuto della relazione di accompagnamento alla

Legge di Bilancio.

Pertanto, il software rientrante nel citato Allegato B può beneficiare della maggiorazione del

40% a condizione che l’impresa usufruisca dell’iper ammortamento del 150%,

indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al

bene materiale agevolato.

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Dossier Industria 4.0

• Quali caratteristiche deve avere un bene per poter essere definito “interconnesso”?

Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della Legge

di Bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio

dell’iper ammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che:

1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di

pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche

in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.:

clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di

produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche

documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi:

TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);

2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni,

mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.:

indirizzo IP).

• Si chiede di sapere se la perizia giurata, da fornirsi in caso di beni con valore

superiore a € 500.000, deve essere redatta per singolo bene o può comprendere tutti i

beni strumentali acquistati nello stesso esercizio?

La perizia deve essere fatta per singolo bene acquisito.

• Per essere considerati ammissibili ai fini dell’iper ammortamento i “Sistemi per

l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” (9 voci) e i “Dispositivi per

l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza

del posto di lavoro in logica 4.0 (4 voci)” devono rispettare le 5 caratteristiche

obbligatorie e 2 delle 3 successive caratteristiche elencate nell’allegato A?

No, il rispetto dell’obbligo delle 5+2 caratteristiche si riferisce esclusivamente ai “Beni

strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite

opportuni sensori e azionamenti”. Per le voci in questione è sufficiente soddisfare il requisito

dell’interconnessione.

• Le caratteristiche necessarie elencate nell’Allegato A relativamente a “beni

strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito

tramite opportuni sensori o azionamenti” sono soddisfatte se le corrispondenti

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Pag. 51

Dossier Industria 4.0

funzionalità siano espletate da tecnologie considerate dallo standard di mercato

come equivalenti o tecnologicamente più avanzate?

Le caratteristiche indicate nell’allegato A rappresentano le caratteristiche minime per poter

considerare il macchinario 4.0. Pertanto, tutto ciò che è equivalente, o anche superiore

tecnologicamente, è iper ammortizzabile.

• Il costo di una macchina o di un impianto per il laboratorio di R&S di un’azienda

manifatturiera può beneficiare dell’iper ammortamento? In particolare, può comunque

ritenersi soddisfatto il requisito dell’“Integrazione automatizzata con il sistema

logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo

produttivo” anche se il laboratorio non è un impianto di produzione in senso stretto?

L’utilizzo del bene in un laboratorio non è di per sé moto di esclusione dal beneficio dell’iper

ammortamento. È necessario tuttavia che il bene soddisfi i requisiti tecnici richiesti dalla

legge di bilancio, soddisfi le 5 caratteristiche obbligatorie e 2 delle 3 ulteriori caratteristiche e

che l’azienda svolga un’attività di trasformazione di materie prime o semilavorati e/o

realizzazione di prodotti. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 comma 6 lettera b) del DL 23

dicembre 2013, n. 145 e nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, le quote di

ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di

laboratorio possono beneficiare del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

• Gli impianti di servizio necessari alla realizzazione delle trasformazioni dirette sui

prodotti, possono beneficiare dell’iper ammortamento?

I beni che possono fruire dei benefici fiscali sono solo quelli che rientrano sotto la categoria

dei beni strumentali (12 voci), quella dei “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della

sostenibilità” (9 voci) e quella dei “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il

miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (4 voci).

• L’acquisto di beni strumentali (allegato A, legge di bilancio 2017) o beni immateriali

(allegato B, legge di bilancio 2017) per la trasformazione in chiave ‘industria 4.0’ di

uno stabilimento logistico (interportuale, marittimo...) possono beneficiare della

misura dell’iper ammortamento?

Sì, a condizione che rispettino i requisiti previsti dalla norma. In particolare, per i “Beni

strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite

opportuni sensori e azionamenti” è necessario dimostrare che avvenga creazione di valore

attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti.

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Dossier Industria 4.0

• Tra gli esempi esplicativi della voce “Macchine, strumenti e dispositivi per il carico

e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi,

dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati…”, la circolare 4/E non

include le gru edili automontati e le gru a torre, mentre fa espresso riferimento alle

gru mobili e alle gru a portale. Il mancato richiamo deve essere interpretato come

un’esclusione dal beneficio?

La circolare 4/E cita solo alcuni esempi. Tutti i dispostivi per il carico e lo scarico, la

movimentazione e la pesatura automatica dei pezzi, che rientrano nella categoria di

macchine operatrici e motrici, possono essere agevolati. Tuttavia si specifica che i

dispositivi, oltre a soddisfare i 5+2 vincoli, devono essere anche mezzi a guida automatica o

semi-automatica.

• La caratteristica obbligatoria dell’integrazione automatizzata nel caso di integrazione

con il sistema logistico della fabbrica può ritenersi soddisfatta se il sistema di

handling comunica attraverso il sistema gestionale di produzione col magazzino che

si trova in un altro sito della fabbrica e non presso il sistema di handling?

L’integrazione con il sistema logistico può ritenersi soddisfatta se il magazzino (o qualsiasi

altro sistema di inventory), oltre a scambiare informazioni, è in grado di tenere traccia dei

prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (ad esempio

codici a barre, tag RFID) e se contemporaneamente il sistema logistico, tramite appunto tali

sistemi, è in grado di registrare lo stato (ossia informazioni quali dimensioni, tipologia,

posizionamento nel magazzino, ecc.) dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo

produttivo.

• La caratteristica obbligatoria dell’integrazione automatizzata nel caso di integrazione

con altre macchine del ciclo produttivo può ritenersi soddisfatta nel caso di una

macchina che riceve istruzioni e dati dal sistema gestionale di produzione in funzione

dei dati trasmessi allo stesso dalla macchina che ha eseguito la fase di lavorazione

precedente?

Sì, la comunicazione tra le due macchine (M2M) avviene in maniera automatica attraverso il

sistema gestionale di produzione: le due macchine possono essere considerate integrate tra

loro. In particolare, per quanto concerne la comunicazione M2M, questa è da ritenersi tale

se il segnale/informazione/messaggio è univocamente identificato e ha un protocollo che lo

renda integrabile anche all’esterno del contesto industriale in cui si trova; ciò vuol dire che la

comunicazione deve avvenire con un protocollo riconosciuto internazionalmente (ad es.

standard Ethernet (TCP/IP)) e che ci sia una configurazione basata sull’esistenza di un

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Dossier Industria 4.0

hub/router centrale il cui ruolo è quello di collezionare e processare i dati (ricevuti via cavo o

in modalità wireless) da diversi dispositivi. Inoltre, per comunicazione si intende lo scambio

di un dato o di una richiesta specifica e non di un segnale acustico o visivo.

• Con riferimento al requisito obbligatorio dell’integrazione automatizzata con la rete

di fornitura, si chiede se tale comunicazione deve avvenire in modo diretto tra

macchine (difficilmente realizzabile visto che le macchine parlano linguaggi diversi).

Per soddisfare il requisito, può esser sufficiente che la macchina trasferisca in

automatico dati al software gestionale di produzione e da qui, un operatore invii

informazioni (…) ai clienti e fornitori oppure è necessario immaginare un sistema di

comunicazione che garantisca lo scambio automatizzato dei dati senza il tramite di

operatori (quasi come se i gestionali fossero “integrati”)? Una possibile soluzione al

problema potrebbe riguardare una soluzione cloud che in automatico genera una

comunicazione al cliente al momento della fine della lavorazione. Tale soluzione

potrebbe essere corretta per soddisfare il requisito oppure sarebbe ridondante?

La soluzione cloud permette di soddisfare il requisito obbligatorio dell’integrazione

automatizzata in quanto esclude il controllo umano che non renderebbe automatico il

processo di comunicazione.

• Se il “sistema di telemanutenzione” delle macchine è realizzato centralmente

mediante il sistema a cui tali beni sono interconnessi, anziché tramite link diretto su

ogni macchina, può comunque essere considerato soddisfatta la caratteristica di cui

all’allegato A?

Sì. Per poter beneficiare dell’agevolazione, gli impianti di servizio devono rientrare nella

voce dei beni strumentali “macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la

trasformazione dei materiali e delle materie prime”. Possono godere del beneficio fiscale se

il contratto di acquisto/appalto/stato avanzamento lavori (SAL) di un impianto o di una

porzione di impianto prevede la presenza di impianti di servizio e se si dimostra che questi

siano strettamente funzionali alla produzione. Si ricorda, infine, che le soluzioni destinate

alla produzione di energia sono da ritenersi escluse, così come esplicitato dalla circolare

4/E.

• La capacità di adattività alle derive di processo deve obbligatoriamente prevedere la

possibilità di intervento diretto sul processo o è previsto che sussista anche senza

possibilità di essere monitorabile?

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Dossier Industria 4.0

Non è espressamente richiesta la necessità di intervento diretto nel caso di derive di

processo.

• Il “Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo

mediante opportuni set di sensori” deve riferirsi solo ai più importanti parametri del

processo di lavorazione o è necessario anche quello dei micro parametri? Ad

esempio, la maggior parte delle macchine utensili in commercio sono dotate di

sensori che misurano i macro parametri di processo come la temperatura,

l’assorbimento energetico o i livelli dei liquidi di funzionamento, ma non ha la

possibilità di misurare e controllare ulteriori parametri come le vibrazioni sugli

utensili o la loro usura puntuale; di conseguenza, non è nemmeno possibile

intervenire nel caso di micro derive del processo.

Nelle linee guida non viene specificato il tipo di parametri da tenere sotto controllo, quindi il

monitoraggio dei macro parametri è sufficiente.

• I costi sostenuti per revamping o ammodernamento di un macchinario sono

agevolabili?

I costi relativi a un’azione di aggiornamento di un bene, sia nel caso di revamping (la

macchina produrrà qualcosa di diverso) che di ammodernamento (non avviene una

sostanziale modifica della macchina) possono beneficiare dell’agevolazione solo se viene

garantito il soddisfacimento dei 5+2 vincoli.

• Nel caso in cui l’integrazione di un bene dell’Allegato A con il sistema aziendale

richieda una attività di adeguamento SW svolta da un soggetto terzo (system

integrator), tale attività può essere assimilata allo sviluppo di un SW embedded al

bene e godere dell’iper ammortamento? Esempio: l’integrazione di una macchina può

richiedere la modifica al SW del costruttore originario dell’apparecchiatura e del SW

aziendale. Queste attività sono generalmente affidate a system integrator specializzati

e il risultato dello sviluppo non può essere considerato un SW stand alone.

L’ammodernamento o lo sviluppo di un software già esistente non sono inclusi tra le

agevolazioni disponibili dal super ammortamento dei beni immateriali. Tali spese potrebbero

beneficiare del credito d’imposta per la R&S se sussistono i requisiti previsti dall’articolo 3

del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.

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Dossier Industria 4.0

• Un investimento in HW di controllo e relativo SW per il revamping di un bene

strumentale riconducibile all’allegato A, finalizzato a rendere quest’ultimo

interconnesso e dotarlo delle caratteristiche tali da consentire l’accesso all’iper

ammortamento, può essere considerato alla stregua di un SW embedded e godere

quindi dell’incentivazione al 250%? Esempio: il revamping di un forno (impianto per la

realizzazione di prodotti mediante la trasformazione di materie prime) che doti

quest’ultimo dell’HW di controllo e del relativo SW che interconnettono l’intero

sistema.

Se l’investimento è inclusivo di una componente HW, anche il relativo SW per il revamping è

riconducibile alla fattispecie di software embedded ed è pertanto iper ammortizzabile.

• Nel caso di revamping sono iper ammortizzati solo gli investimenti ricompresi sotto

il secondo gruppo dell’allegato A o anche altri costi che si rendessero necessari?

L’attività di revamping è agevolabile se garantisce alla macchina o all’impianto oggetto

dell’ammodernamento il soddisfacimento delle 5+2 caratteristiche. In questo caso, l’acquisto

e l’implementazione di tutti quei dispositivi, strumentazione e componentistica (si intendono

anche package e componenti di impianto) necessari a ottenere l’ammodernamento della

macchina o dell’impianto, saranno considerati agevolabili ai fini dell’iper ammortamento.

• Nel caso di beni soggetti a revamping è previsto che il bene ammodernato soddisfi

le 5+2 caratteristiche. Nel caso di una macchina costruita prima del 1996, e quindi

sprovvista della marchiatura CE, per ottemperare al requisito della “rispondenza ai

più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene sul lavoro” è sufficiente uniformarsi

all’allegato V del Decreto Legislativo 81/08 oppure è comunque necessario possedere

la marcatura CE?

In linea con quanto previsto dalla direttiva macchine, ogni volta che vengono introdotte

modifiche sostanziali rispetto alla macchina originaria è necessaria una nuova marcatura

CE.

• Nel caso in cui si volesse acquistare dispositivi che rientrano nella categoria

indicata al punto 2 del secondo elenco di cui all’allegato A (Sistemi per

l’assicurazione della qualità e la sostenibilità) e nel caso in cui si volesse installarli su

macchine già esistenti, tale procedimento potrebbe esser considerato come

revamping della macchina, nonostante non venga modificata o ampliata la

destinazione d’uso del macchinario, né vengano alterati i parametri prestazionali degli

stessi?

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Dossier Industria 4.0

In questo caso non si rientrerebbe nella definizione di revamping, poiché non vengono

modificate le capacità della macchina ma, tramite l’installazione dei nuovi dispositivi, essa

potrebbe essere interconnessa al sistema di gestione aziendale. Pertanto, i nuovi dispositivi

potrebbero usufruire dell’iper ammortamento a condizione che rispettino il requisito

dell’interconnessione.

• Quando si parla di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri

di processo mediante opportuni set di sensori e attività alle derive di processo, cosa

si intende per “derive di processo”? Inoltre, è sufficiente misurare di continuo il

processo o, qualora si rilevino deviazioni dallo standard impostato, devono anche

essere attuate correzioni (retroazioni)?

Le derive di processo sono gli scostamenti dalle condizioni ottimali proprie di un processo

produttivo.

La capacità di riportare la produzione verso i normali parametri di lavorazione rientra tra le

capacità che la macchina in questione deve soddisfare.

• Sezione dell’allegato A: “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della

sostenibilità”, come si interpreta la voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti

per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e

per la riduzione delle emissioni”. In particolare, i sistemi in questione devono

contestualmente: gestire, consentire l’utilizzo e monitorare o è sufficiente che

ottemperino solo a una delle tre condizioni previste?

È necessario che esercitino contestualmente tutte e tre le funzioni ed è sufficiente che

intervengano su una sola delle due tipologie di consumi (energetici o idrici). Per quanto

concerne invece la riduzione di emissioni, il sistema deve intervenire direttamente sul

processo nel caso di derive.

Nel caso in cui si parli di soluzioni o sistemi, questi devono essere dotati di una serie di

sensori, dispositivi e di sistemi di controllo, di elaborazione e di simulazione che, secondo la

visione di Industria 4.0, permettano di individuare, di analizzare e di attuare i possibili

interventi da effettuare su un impianto. I componenti devono avere un’intelligenza locale (e

quindi sensori, dispositivi etc.) oppure devono essere parte di un sistema simile a quello

sopradescritto. Per esempio, una semplice valvola o vite sono componenti, ma non sono

intelligenti e dunque possono essere agevolate, solo se inserite in un sistema in grado di

effettuare gestione/utilizzo/monitoraggio efficiente.

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Dossier Industria 4.0

Immagini tratte da:

Piano Nazionale Industria 4.0 (presentazione del 21/09/2016 – sito MISE:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Industria_40%20_conferenza_21_9

Digital Innovation Hub e Compentence Center (presentazione Confindustria del 25/11/2016)

Progetto Industria 4.0: DIH Lombardo (presentazione gruppo di lavoro Confindustria Lombardia)

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Dossier Industria 4.0

Allegati

Allegato A alla Legge di Bilancio 2017

Allegato A

(Articolo 1, comma 9)

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle

imprese secondo il modello «Industria 4.0»

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi

computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

macchine utensili per asportazione,

macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di

energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni),

elettroerosione, processi elettrochimici,

macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la

trasformazione dei materiali e delle materie prime,

macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri

materiali,

macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura,

macchine per il confezionamento e l'imballaggio,

macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per

recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di

ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la

separazione, la frantumazione, il recupero chimico),

robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,

macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle

caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione

delle superfici,

macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito

industriale,

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Dossier Industria 4.0

macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il

carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita

automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione

automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione

flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID,

visori e sistemi di visione e meccatronici),

magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di

fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti

caratteristiche:

controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o

PLC (Programmable Logic Controller),

interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento

da remoto di istruzioni e/o part program,

integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o

con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo

produttivo,

interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,

rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene

del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di

almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili

o integrabili a sistemi cyberfisici:

sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in

remoto,

monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di

processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive

di processo,

caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con

la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento

nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione

tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello ‘Industria

4.0’ i seguenti:

dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per

l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il

controllo automatico dei processi utilizzati anche

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Dossier Industria 4.0

nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione

esistenti.

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto,

multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale)

e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e

macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala

dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-

metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e

che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera

documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,

altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare

la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono

di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e

connessa al sistema informativo di fabbrica,

sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad

esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei

prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi,

tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali

in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il

prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche

meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare

opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo

aziendale,

dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e

sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i

processi di produzione mediante tecnologie additive,

sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei

lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio

Frequency Identification),

sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle

macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura

tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti

o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione

interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con

soluzioni cloud,

strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la

marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e

la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai

manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti

nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri

prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti

difettosi o dannosi,

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Dossier Industria 4.0

componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione,

l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e

idrici e per la riduzione delle emissioni,

filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio,

sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione

dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze

aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di

fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le

attività di macchine e impianti.

Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento

dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica

«4.0»:

banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in

grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche

fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche,

età, presenza di disabilità),

sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti

esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera

intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore,

dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra

operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà

aumentata e virtual reality,

interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano

l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di

lavorazione, manutenzione, logistica.

___________________________________________________

Allegato così modificato dall’ art. 7-novies, comma 1, lett. b), c)

e d), D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni,

dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18.

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Dossier Industria 4.0

Allegato B alla Legge di Bilancio 2017

ALLEGATO B

(Articolo 1, comma 10)

Beni immateriali (software, sistemi e system integration,

piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni

materiali «Industria 4.0»

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la

progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e

produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte

prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la

modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la

prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del

prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto

ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema

informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita

del prodotto(sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la

progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che

tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle

decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e

visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per

migliorare la qualita' del prodotto e l'efficienza del sistema di

produzione,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e

il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di

integrazione delle attivita' di servizio, come la logistica di

fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di

comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA,

sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche

riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il

monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e

dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di

fabbrica e/o con soluzioni cloud,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realta'

virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad

esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali,

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Dossier Industria 4.0

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse

modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti

reali,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di

comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con

l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things)

grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching

delle attivita' e l'instradamento dei prodotti nei sistemi

produttivi,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione

della qualita' a livello di sistema produttivo e dei relativi

processi,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un

insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a

supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o

dellasupply chain (cloud computing),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial

analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data

provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale

(Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial

intelligence & machine learning che consentono alle macchine di

mostrare un'abilita' e/o attivita' intelligente in campi specifici a

garanzia della qualita' del processo produttivo e del funzionamento

affidabile del macchinario e/o dell'impianto,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione

automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacita'

cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento

e riconfigurabilita' (cybersystem),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo

lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine

intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la

qualita' dei prodotti finali e la manutenzione predittiva,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione

della realta' aumentata tramite wearable device,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e

nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione,

la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale,

visuale e tattile,

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software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza

degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica

e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di

energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla

fabbrica,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione

di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e

accessi non autorizzati (cybersecurity),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual

industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e

caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di

tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi

macchina lungo le linee produttive reali.

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