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EVOLUZIONE STORICA DEI DIRITTI UMANI

Evoluzione storica del concetto di «diritti dell’uomo»

Origini nella filosofia greco-romana

• codificazioni europee del XIII e XIV secolo

• Magna Charta Libertatum inglese del 1215

• Union of Utrecht olandese del 1579

• Bill of Rights inglese del 1689

• Concedevano alcune libertà a determinati soggetti in virtù del loro rango, limitando il potere del sovrano

Costituzioni europee della fine del XIX ed inizio XX secolo

• nel corso dei secoli XVIII e XIX si è affermata la convinzione che i sudditi di uno Stato avessero diritto di attendersi da parte di quest’ultimo un impegno per il miglioramento delle loro condizioni di vita

• le prime Costituzioni europee prevedevano, accanto ai diritti classici, precise responsabilità dei governi nei campi del lavoro, della sicurezza sociale, della sanità e dell’educazione

EVOLUZIONE STORICA DEI DIRITTI UMANI

Evoluzione storica del concetto di «diritti dell’uomo»

Titolare del diritto è la persona

Concezione individualista: la titolarità del diritto è attribuita al singolo

Concezione collettivista: la titolarità del diritto è attribuita al gruppo (è su questa base che, soprattutto negli ultimi tempi, sono stati individuati i diritti dei lavoratori, delle donne, del fanciullo, ecc.)

EVOLUZIONE STORICA DEI DIRITTI UMANI

Evoluzione storica del concetto di «diritti dell’uomo»

IMPRESCRITTIBILI

il soggetto ne resta titolare anche quando non

li esercita in concreto

INALIENABILI

non possono essere venduti, ceduti o traferiti

IRRINUNCIABILI

non è possibile rinunciare ad essi

IMPRESCRITTIBILI

il soggetto ne resta titolare anche quando non

li esercita in concreto

I diritti dell’uomo sono

EVOLUZIONE STORICA DEI DIRITTI UMANI

Definizione e classificazione

Per diritti dell’uomo si intendono quei diritti connessi alla natura stessa della persona umana; essi fanno riferimento al concetto di identità universale dell’uomo, secondo cui la persona umana ha gli stessi diritti ed aspira alle stesse libertà quali siano la razza, l’etnia, il sesso, le opinioni, la nazionalità.

In linea di principio i diritti umani devono essere considerati indivisibili.

Per ragioni pratiche possono essere classificati secondo vari criteri.

EVOLUZIONE STORICA DEI DIRITTI UMANI

Definizione e classificazione

Secondo il periodo storico in cui si sono affermati ed ai documenti che li hanno codificati e tutelati, si parla di «generazioni»:

Diritti di libertà di prima generazione: libertà a carattere individuale (libertà civili e politiche); in primo luogo, diritto alla vita e all’integrità fisica, libertà di pensiero, religione, espressione, stampa, associazione, diritti alla partecipazione politica e all’elettorato attivo e passivo.

Diritti di libertà di seconda generazione: diritti economici, sociali e culturali (esempio, diritto ad un lavoro equamente retribuito e tutelato, al riposo e allo svago, alla casa, ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere della propria famiglia, all’istruzione.

EVOLUZIONE STORICA DEI DIRITTI UMANI

Secondo il periodo storico in cui si sono affermati ed ai documenti che li hanno codificati e tutelati, si parla di «generazioni»:

Diritti di libertà di terza generazione: diritti di solidarietà (si riferiscono non a singole persone, ma a interi gruppi); diritto all’autodeterminazione dei popoli, alla pace, allo sviluppo, all’equilibrio ecologico, al controllo delle risorse nazionali, alla difesa dell’ambiente. Tutela di determinate categorie di persone, come minori e donne.

Diritti di libertà di quarta generazione: diritti ancora in fase di riconoscimento relativi al campo delle manipolazioni genetiche e della bioetica, delle nuove tecnologie di comunicazione, del mondo degli animali.

Definizione e classificazione

EVOLUZIONE STORICA DEI DIRITTI UMANI

Definizione e classificazione

A seconda del loro contenuto materiale i diritti si distinguono in:

Diritti individuali: si riferiscono direttamente alla persona umana; sono principalmente i diritti e le libertà di prima e seconda generazione.

Diritti collettivi: si riferiscono all’individuo in quanto parte di un gruppo; la maggior parte di questi diritti fanno riferimento ai diritti di terza generazione.

EVOLUZIONE STORICA DEI DIRITTI UMANI

Diritti fondamentali dell’uomo

Ai diritti fondamentali dell’uomo, enunciati nel Preambolo dello Statuto delle Nazioni Unite, è garantita una maggior tutela rispetto agli altri diritti dell’uomo.

Il loro riconoscimento è diventato ormai un obbligo da parte dell’intera Comunità internazionale:

• genocidio

• discriminazioni razziali (apartheid)

• tortura

• esecuzioni di massa

• trattamenti inumani e degradanti dei prigionieri politici

• violazione del principio di autodeterminazione dei popoli

• schiavitù

In

Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) – 1919. Miglioramento delle condizioni dei lavoratori e della qualità della loro vita.

Società delle Nazioni – 1919. Organizzazione internazionale a carattere generale ed universale, con lo scopo di assicurare la pace su basi durevoli.

Statuto delle Nazioni Unite – 1945. promozione del rispetto e dell’osservanza dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Le quattro convenzioni di Ginevra – 1949. Miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna e in mare; trattamento dei prigionieri di guerra; protezione delle persone civili.

Statuto del Consiglio d’Europa – 1949. Adesione incondizionata agli ideali di libertà e democrazia e impegno per una sempre più stretta collaborazione nella salvaguardia e promozione di tali ideali.

EVOLUZIONE STORICA DEI DIRITTI UMANI

La nascita della tutela dei diritti umani a livello internazionale

L’ONU E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

L’ONU E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Carta delle Nazioni Unite

Afferma la fede nei diritti fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne.

Include tra i fini dell’organizzazione la promozione e l’incoraggiamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua e religione.

Affida la tutela e la promozione dei diritti dell’uomo sia all’organizzazione che agli Stati membri

L’ONU E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

I poteri delle Nazioni Unite per lo sviluppo progressivo della tutela dei diritti umani in ambito internazionale consistono:

nella predisposizione di atti normativi che creino degli standards universali di rispetto dei diritti fondamentali

nella predisposizione di un sistema di controllo mirante a verificare il rispetto, da parte degli Stati, dei diritti tutelati in sede ONU

nella predisposizione di misure di assistenza

L’ONU E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

adottata a Parigi dall’Assemblea generale il 10 dicembre 1948

• riconosce la dignità a tutti i membri della famiglia umana quale fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo

• proclama i diritti civili e politici (diritto di libertà ed eguaglianza; diritto alla libertà senza discriminazioni; diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza, libertà dalla schiavitù o dalla servitù; diritto a non essere sottoposto a tortura; eguaglianza davanti alla legge; diritto alla giustizia; libertà di movimento e di residenza; diritto di asilo dalle persecuzioni; diritto al matrimonio e alla famiglia; libertà di pensiero, coscienza e religione; ecc.)

• proclama i diritti economici, sociali e culturali (diritto alla sicurezza sociale; diritto al lavoro, riposo settimanale, alla protezione della maternità e dell’infanzia, ecc.; diritto all’istruzione; diritto di partecipazione alla comunità e diritto d’autore)

L’ONU E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

L’ONU E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

L’ONU E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

L’ONU E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

L’ONU E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

L’ONU E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

L’ONU E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

L’ONU E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

L’ONU E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

L’ONU E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

L’ONU E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

L’ONU E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Patto internazionale sui diritti civili e politici

adottato il 16 dicembre 1966

• prevede il diritto di autodeterminazione dei popoli

• enuclea i diritti civili e politici

• istituisce il Comitato dei diritti umani (con sede a New York)

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

adottato il 16 dicembre 1966

• enuclea i diritti economici, sociali e culturali

• dal 1987 l’attività di monitoraggio è svolta dal Comitato dei diritti economici, sociali e culturali

Patti internazionali

L’ONU E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Convenzione per la prevenzione e punizione del crimine di genocidio

adottata il 9 dicembre 1948

• il genocidio è un crimine internazionale che , in quanto tale, va punito perseguendo tutti i responsabili «sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili o che siano funzionari pubblici o individui privati»

Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

adottata il 21 dicembre 1965

• per discriminazione razziale si intende «ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza fondata sulla razza, il colore, la discendenza o l’origine nazionale o etnica . . .»

Convenzioni

L’ONU E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Convenzione relativa allo status dei rifugiati

adottata il 28 luglio 1951

• il documento individua alcune condizioni generali necessarie al riconoscimento dello status di rifugiato, prevedendo alcune garanzie, tra cui misure di assistenza sociale (alloggio, istruzione, assistenza pubblica, sicurezza sociale, ecc.) e il divieto di espulsione (se non in casi particolari)

Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione verso le donne

adottata il 18 dicembre 1979

• intende perseguire, con ogni mezzo appropriato, una politica atta a garantire l’uguaglianza politica, economica, sociale e civile tra uomini e donne

Convenzioni

L’ONU E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Convenzione contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti

adottata il 10 dicembre 1984

• combatte la pratica della tortura, dei trattamenti crudeli, inumani e degradanti perpetrati da agenti della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale

• istituisce il Comitato contro la tortura

Convenzione sui diritti del fanciullo

adottata il 20 novembre 1989

• gli Stati contraenti si impegnano ad assicurare al fanciullo, attraverso ogni misura appropriata, la protezione contro qualsiasi forma di violenza fisica e mentale e le cure necessarie per il pieno e armonioso sviluppo psico-fisico

• al fanciullo vengono riconosciuti innumerevoli diritti

• istituisce il Comitato dei diritti del fanciullo con la collaborazione dell’UNICEF

Convenzioni

L’ONU E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Organi principali

• Assemblea generale: esamina e prende provvedimenti in merito alle questioni sollevate dall’ECOSOC

• ECOSOC (Consiglio Economico Sociale): esamina i rapporti e le risoluzioni presentati dal Consiglio dei diritti umani; assiste gli istituti specializzati sulle questioni inerenti i diritti umani; sottopone progetti di convenzioni all’Assemblea generale.

• Segretario generale dell’ONU: interviene per risolvere amichevolmente un’eventuale controversia tra gli Stati membri in materia di diritti umani, informando poi il Consiglio di Sicurezza

• Corte internazionale di Giustizia: si occupa dell’interpretazione e applicazione delle disposizioni delle convenzioni

Organismi ONU che operano nel settore dei diritti umani

L’ONU E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Organi sussidiari

• Consiglio dei diritti umani: composto da 47 membri eletti dall’Assemblea generale a maggioranza assoluta per un periodo di 3 anni e non rieleggibili dopo due mandati consecutivi; tiene 3 sessioni al mese per almeno 10 settimane all’anno; valuta il rispetto dei diritti umani da parte di tutti gli Stati

• Alto Commissario per i diritti umani: ha il compito di promuovere e migliorare l’efficacia e la funzionalità delle azioni dell’ONU nel campo dei diritti umani

• Comitati: istituiti da singoli trattati o convenzioni, controllano l’osservanza dei trattati specifici in materia (esempio il Comitato per i diritti umani)

Organismi ONU che operano nel settore dei diritti umani

L’EUROPA E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

L’EUROPA E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Il Consiglio d’Europa è stata la prima organizzazione internazionale con finalità di ordine generale in ambito europeo, istituito a Londra il 5 maggio 1949.

Oggi gli stati membri sono 47, tra cui tutti i Paesi dell’Unione europea e, a partire dal crollo del Muro di Berlino, gli Stati che hanno riacquistato la propria indipendenza con la dissoluzione dell’Unione sovietica.

Gli stati membri accettano i principi del primato del diritto, della democrazia e del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di ogni individuo posto sotto la sua giurisdizione.

Organismi europei che operano nel settore dei diritti umani

L’EUROPA E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Organismi europei che operano nel settore dei diritti umani

L’apparato istituzionale del Consiglio d’Europa è così formato:

• Comitato dei Ministri: ha poteri decisionali

• Assemblea parlamentare: rappresenta i vari Stati membri e ha il compito di promuovere la cooperazione europea

• Congresso dei poteri locali e regionali: rappresenta le regioni e i comuni d’Europa

• Segretariato generale: è diretto dal Segretario generale e possiede competenze tecniche

• Commissario per i diritti umani: organo indipendente dagli Stati membri con il compito di diffondere la conoscenza e l’educazione dei diritti umani negli stati membri, promuovere l’effettiva osservanza ed il pieno godimento dei diritti umani, cooperare con altre istituzioni internazionali

L’EUROPA E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

firmata a Roma il 4 novembre 1950

In sintesi i diritti garantiti sono:

A) Diritti non soggetti a deroga

(diritti considerati inderogabili, quindi non sottoposti a clausole restrittive, neppure in caso di guerra o di pericolo pubblico che minacci la vita della nazione)

• diritto alla vita

• divieto di tortura e trattamenti disumani e degradanti

• divieto di schiavitù e di lavoro forzato o obbligatorio

• principio di legalità e di non retroattività dei delitti e delle pene

Convenzioni

L’EUROPA E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

B) Diritti soggetti a deroghe da parte degli Stati

(diritti il cui esercizio può essere legittimamente limitato dallo Stato in presenza di condizioni precise)

• diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza

• libertà di pensiero, di coscienza e religione

• libertà di espressione

• libertà di riunione e di associazione

• diritto di proprietà

Convenzioni

L’EUROPA E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

C) Diritti relativi all’amministrazione della giustizia

• diritto alla libertà e alla sicurezza

• diritto ad un equo processo

• D) Diritti di portata generale

• diritto ad un ricorso effettivo

• divieto di discriminazione

Convenzioni

L’EUROPA E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Convenzioni

Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani e degradanti

adottata il 26 novembre 1987

Completa la protezione in tema di tortura e trattamenti disumani e degradanti garantita dall’art. 3 della CEDU.

Carta sociale europea

firmata a Torino il 18 ottobre 1961, «rivista» il 3 maggio 1996

Sancisce la protezione dei diritti economici e sociali, alcuni specificamente riguardanti la protezione del lavoro, altri la protezione sociale.

L’EUROPA E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Convenzioni

Convenzione-quadro per la tutela delle minoranze

adottata il 1° febbraio 1995

Predisposta a tutela delle minoranze etniche.

Convenzione sui diritti umani e sulla biomedicina

adottata il 4 aprile 1997

Costituisce il primo atto internazionalmente vincolante in materia di protezione della dignità e dei diritti dell’essere umano dalle applicazioni abusive dei progressi della scienza medica e biologica.

L’EUROPA E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Corte europea dei diritti dell’uomo

• ha sede a Strasburgo

• funziona in maniera permanente

• ha giurisdizione su tutte le questioni relative all’interpretazione e all’applicazione della CEDU, sia che si tratti di controversie tra Stati, sia che si tratti di ricorsi individuali

• esprime pareri su questioni giuridiche inerenti l’interpretazione della CEDU

• è composta da un numero di giudici pari al numero di Stati che hanno ratificato la Convenzione, che restano in carica per 6 anni

• i giudici sono eletti dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa

• è suddivisa in un Comitato di 3 giudici, una Camera di 7 giudici e una Grande Camera di 17 giudici

• il ricorso alla Corte può essere presentato da ogni Stato contraente, da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati, a cui sia data facoltà di richiedere il risarcimento danni in quanto vittime di una violazione dei diritti dell’uomo da parte di uno Stato contraente

L’EUROPA E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Unione Europea

• i trattati istitutivi delle Comunità europee (CEE, CECA, Euratom) non contenevano alcuna norma precisa che elencasse i diritti fondamentali dell’uomo e ne imponesse il rispetto. L’individuo non era tutelato nel sistema normativo comunitario come essere umano, ma in quanto centro di imputazione di interessi economici

• la Corte di Giustizia dell’Unione europea stabilisce che i diritti umani sono parte integrante dei principi generali dell’ordinamento comunitario

• il Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992) istitutivo dell’Unione europea sancisce l’inclusione, tra i principi generali dell’ordinamento europeo, sia dei diritti garantiti dalla CEDU che di quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri

• il Trattato di Amsterdam (2 ottobre 1997) rafforza le garanzie fornite dall’ordinamento dell’Unione nel delicato settore dei diritti umani

• Il Trattato di Lisbona (1° dicembre 1999) sul funzionamento dell’Unione europea prevede profonde innovazioni nel campo della tutela di diritti umani

L’EUROPA E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Unione Europea

Il Trattato di Lisbona prevede in particolare:

• la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sebbene non incorporata nel Trattato sull’Unione Europea, diventa vincolante per tutte le istituzioni europee dal momento che ad essa viene esplicitamente riconosciuto lo «stesso valore giuridico dei trattati»;

• la futura adesione dell’Unione europea alla CEDU;

• l’appartenenza al diritto dell’Unione europea, in quanto principi generali, dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e quelli risultanti dalle tradizioni comuni agli Stati membri

Organismi europei che operano nel settore dei diritti umani

L’EUROPA E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

UNIVERSALITA’

dei diritti umani

INDERDIPENDENZA

tra diritti umani, democrazia e sviluppo

INDIVISIBILITA’

divieto di qualsiasi gerarchizzazione tra diritti civili e politici, da un lato, e diritti economici, sociali e culturali,

dall’altro

L’Unione europea fonda le radici delle sue azioni nel quadro generale della Carta delle Nazioni Unite

Organismi europei che operano nel settore dei diritti umani

L’EUROPA E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

DIGNITA’ LIBERTA’ UGUAGLIANZA

SOLIDARIETA’ CITTADINANZA GIUSTIZIA

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

la Carta suddivide i diritti riconosciuti in sei categorie di valori:

Organismi europei che operano nel settore dei diritti umani

L’EUROPA E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Organismi europei che operano nel settore dei diritti umani

inviolabilità della dignità umana

diritto alla vita e divieto alla pena

di morte

diritto all’integrità psico-fisica e divieto di fare del corpo umano una fonte di lucro e divieto di clonazione

proibizione della tortura e di pene

inumane o degradanti

proibizione della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta degli esseri umani

La categoria di valori «DIGNITA’» comprende un primo nucleo di

diritti elementari, in quanto tali universali e non prescindibili, che

hanno un significato assoluto in sé e costituiscono il presupposto di

ogni altra categoria di diritti.

L’EUROPA E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Organismi europei che operano nel settore dei diritti umani

La categoria di valori «LIBERTA’» riguarda una cospicua serie di libertà

e diritti fondamentali classici (civili e politici) che hanno valore

universale (diritto alla libertà e alla sicurezza, al rispetto della vita

privata e familiare, alla protezione dei dati di carattere personale, di

sposarsi e costituire una famiglia, alla libertà di pensiero, coscienza e

religione, alla libertà di espressione e di informazione, alla libertà di

riunione e associazione, alla libertà delle arti e della ricerca scientifica,

di accesso all’istruzione e alla formazione, al lavoro e all’esercizio di

una libera professione, alla libertà d’impresa, ecc.).

La categoria di valori «UGUAGLIANZA» definisce una serie di diritti e

principi universali cui sono affiancati diritti mirati a garanzia di quanti,

per una situazione di maggiore fragilità, meritano una considerazione

speciale. Principio di base è l’uguaglianza di tutte le persone davanti

alla legge.

L’EUROPA E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Organismi europei che operano nel settore dei diritti umani

La categoria di valori «SOLIDARIETA’» contiene diritti e garanzie che,

per il loro contenuto economico e sociale, possono essere inclusi tra

quelli che meglio caratterizzano il modello sociale europeo, con le sue

componenti di solidarietà e coesione (diritto di sciopero, divieto di

lavoro minorile, protezione della vita familiare e della maternità, tutela

dell’ambiente e dei consumatori, ecc.).

La categoria di valori «CITTADINANZA» comprende anch’essa diritti

civili, politici, economici e sociali, tutti accomunati dal fatto di ruotare

attorno al valore della cittadinanza (diritto di voto e di eleggibilità del

cittadino europeo alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni

comunali dello Stato membro di residenza, diritto ad una buona

amministrazione, diritto di accesso ai documenti, ecc.).

La categoria di valori «giustizia» comprende il diritto a un giudice

imparziale, la presunzione di innocenza, il principio di legalità dei reati e

delle pene, il diritto a non essere giudicato e punito due volte per lo

stesso reato.

L’EUROPA E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Organismi europei che operano nel settore dei diritti umani

OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa)

Il fondamento dell’azione dell’OSCE è contenuto nella Carta di Parigi (1990):

• nella prima sezione, «Una nova era di democrazia, pace e unità», accanto ai temi della libertà economica, della sicurezza e delle relazioni tra Stati partecipanti, è stato inserito un paragrafo specifico sui diritti dell’uomo, tra i quali rientrano quelli alla libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, espressione e associazione. E’ vietato l’uso della tortura

• nella seconda sezione, «Orientamenti per il futuro», è stato inserito un paragrafo sulla cosiddetta «dimensione umana», dove si affrontano le problematiche relative alla tutela dei diritti umani e delle minoranze etniche, alla democrazia e allo stato di diritto

• è stato creato l’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell’uomo e l’Alto commissario per le minoranze nazionali

IL SISTEMA INTERAMERICANO

IL SISTEMA INTERAMERICANO

Organismi

OSA – Organizzazione degli Stati Americani

Carta di Bogotà (1948):

• nata come organizzazione regionale nell’ambito delle Nazioni Unite

• i suoi scopi sono il rafforzamento della democrazie, la promozione dei diritti umani, della pace e della sicurezza, l’espansione del commercio e la soluzione di problemi come la povertà, la corruzione e la droga

• Con la Carta democratica interamericana (11 settembre 2001) viene ripreso il principio secondo il quale la democrazia rappresenta una condizione indispensabile per la pace, la stabilità e lo sviluppo degli Stati e, in quanto tale, deve essere salvaguardata, affermando che «i popoli dell’America hanno diritto alla democrazie e i loro governi hanno l’obbligo di promuoverla e difenderla». In essa vengono definiti gli elementi essenziali della democrazia rappresentativa, tra i quali spicca il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

IL SISTEMA INTERAMERICANO

Convenzioni

Convenzione interamericana dei diritti umani

San José di Costarica, 22 novembre 1969:

• nella prima sezione elenca i diritti internazionalmente protetti

• nella seconda sezione istituisce la Commissione interamericana dei diritti dell’uomo (con sede a Washington) con il compito di promuovere la diffusione dei principi fondamentali in materia di diritti umani, adottare raccomandazioni ed eventualmente misure in casi urgenti di violazione dei diritti umani, ecc., e la Corte interamericana dei diritti dell’uomo (con sede a San José, Costa Rica) con il compito di interpretare e applicare la Convenzione interamericana dei diritti dell’uomo

IL SISTEMA INTERAMERICANO

Convenzioni

Convenzione per la prevenzione e repressione della tortura

Ricalca quanto già previsto dalle due Convenzioni stipulate sullo stesso oggetto in ambito ONU e a livello regionale europeo.

Convenzione interamericana sulla scomparsa forzata delle persone (Trattato sui desaparecidos)

Prevede che in nessun modo possa essere tollerato, neppure in casi di emergenza e sospensione delle garanzie personali, il reato consistente nel far scomparire in modo forzoso delle persone.

IL SISTEMA AFRICANO

IL SISTEMA AFRICANO

Organismi

UA (Unione Africana)

Lomé (Togo), 11 luglio 2000

• si è sostituita all’OUA (Organizzazione per l’unità africana) che era stata fondata il 25 maggio 1963 con la firma della Carta di Addis Abeba

• lo scopo principale è quello di rappresentare uno strumento efficace di integrazione e sviluppo economico

IL SISTEMA AFRICANO

Convenzioni

Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli

Nairobi (Kenya), 27 giugno 1981

• primo documento internazionale che sancisce i diritti dei popoli, tra cui quello all’autodeterminazione, alla proprietà sulle risorse naturali, allo sviluppo e ad un ambiente sano

• riconosce i diritti civili e politici e i diritti economici e sociali (divieto di discriminazione in ogni sua forma, uguaglianza davanti alla legge, inviolabilità della persona, libertà, ecc.) sostenendone l’inscindibilità al fine di realizzare un futuro di uguaglianza, giustizia, libertà e sviluppo

• prevede anche una serie di doveri, precisamente vero la famiglia, la società, lo Stato, la Comunità internazionale

• istituisce la Commissione africana dei diritti dell’uomo (con sede a Banjul, Gambia) con il compito principale di interpretare al Carta africana

• Istituisce la Corte africana dei diritti umani e dei popoli con il compito di integrare l’azione della Commissione

IL SISTEMA AFRICANO

Convenzioni

Convenzione riguardante specifici aspetti dei problemi dei rifugiati (1969)

Gli Stati (compatibilmente con le loro legislazioni) devono garantire l’asilo ai rifugiati, a fronte di un loro obbligo di astensione da qualunque attività sovversiva nello Stato ospitante; i rifugiati non devono essere discriminati e deve essere agevolato il loro rimpatrio volontario nel Paese di origine.

Convenzione africana sui diritti e il benessere dei bambini (1990)

Riconosce i diritti dei fanciulli (alla vita e alla crescita, alla nazionalità, alla libertà di espressione, pensiero, coscienza e religione, di educazione, ecc.) e affronta la delicata questione del coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, stabilendo che gli Stati hanno l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché i bambini non siano direttamente coinvolti nelle ostilità.

IL SISTEMA ARABO

IL SISTEMA ARABO

Organismi

Lega Araba

Il Cairo, 22 marzo 1945

• viene spesso inserita tra le organizzazioni internazionali «parzialmente africane», data la rilevante presenza di Stati dell’Africa continentale, ma non può che considerarsi anche un’organizzazione mediorientale e musulmana, tenuto conto che i membri fondatori sono Paesi appunto mediorientali

• Svolge un’attività di coordinamento tra gli Stati membri in diversi settori (difesa militare, politica interna, economia, finanza, cultura, sanità)

IL SISTEMA ARABO

Convenzioni

Carta araba dei diritti umani

Il Cairo, 15 settembre 1994

• il testo è stato revisionato nel vertice di Tunisi del 22-23 maggio 2004

• è stato riconosciuto che la minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentano una violazione dei diritti umani

• l’obiettivo fondamentale della Carta è quello di preparare le nuove generazioni arabe ad una vita libera e responsabile all’interno di una società civile i cui valori fondamentali siano l’uguaglianza, la tolleranza e la moderazione

• vengono consacrati i principi di universalità, indivisibilità, indipendenza e indissolubilità dei diritti umani

• afferma il principio di non discriminazione e garantisce il godimento delle libertà civili riconosciute nella Carta

• afferma la sostanziale uguaglianza tra uomini e donne

IL SISTEMA ARABO

Convenzioni

Carta araba dei diritti umani

• stabilisce il divieto di schiavitù, lavoro forzato, impiego dei bambini nei conflitti armati, ecc.

• elenca sia diritti civili e politici che diritti economici e sociali

• innovativa nel sistema arabo è il riferimento ai diritti dei disabili