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IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE Università di Bergamo, 10 maggio 2016 Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana 1 10/05/2016

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IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VIOLAZIONE DI DIRITTI DI

PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Università di Bergamo, 10 maggio 2016

Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana

1 10/05/2016

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Proprietà intellettuale

Proprietà

industriale

Proprietà letteraria

e artistica (Diritto d’autore)

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Codice della Proprietà Industriale - D.lgs. n. 30 del 10.02.2005 (“CPI”)

• Invenzioni: Brevetto; Modello di utilità.

• Elementi distintivi e forma di un prodotto: Marchio; Design.

Legge sul diritto d’autore - L. n. 633 del 22.04.1941 (“LDA”)

• Opere dell'ingegno di carattere creativo.

Proprietà intellettuale

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Design:

la parte estetica

di una forma, un

pattern, colori o

combinazioni di

colori

Marchi:

Segni (disegni, lettere, font, loghi o

forme) apposti su prodotti o servizi

Brevetti:

Nuovi aspetti tecnici

Diritto d’autore:

Tutela le creazioni

letterarie, scientifiche,

artistiche/musicali

(pubblicità, forme con

particolari caratteristiche)

Pubblicità: Campagne pubblicitarie

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Diritti di proprietà intellettuale: un caso pratico

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La violazione

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Contraffazione

Plagio

Violazione

dell’esclusiva

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La violazione - Rimedi

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Rimedi

• Sequestro, distruzione, ritiro

• Inibitoria

• Risarcimento del danno

• Pubblicazione della sentenza, ecc...

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Art. 66 CPI

“ I diritti di brevetto per invenzione consistono nella facoltà

esclusiva di attuare l ’ invenzione e di trarne profitto nel

territorio dello stato.”

• Se oggetto del brevetto è un prodotto vietare a terzi di

produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare.

• Se un procedimento divieto di applicare il procedimento

o il prodotto direttamente ottenuto.

La violazione della proprietà industriale: la contraffazione di brevetto

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Art. 86 CPI

“Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre

che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei

modelli di utilità, in quanto applicabili.”

La violazione della proprietà industriale: la contraffazione di

modelli di utilità

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Art. 20 CPI

“I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono

nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. [...]

Il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di

apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i

prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini,

oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di

importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso;

di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella

pubblicità.”

La violazione della proprietà industriale: la contraffazione di marchio

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Art. 41 CPI

“La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il

diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo

senza il suo consenso. [...]

I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o

modello si estendono a qualunque disegno o modello che

non produca nell'utilizzatore informato una impressione

generale diversa.

Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del

margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o

modello.”

La violazione della proprietà industriale: la contraffazione di disegno o

modello

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Risarcimento del danno

Esigenza di creare una disciplina di deterrenza

capace di rendere

la contraffazione non conveniente.

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Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà

intellettuale

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Funzioni:

• Riparare il danno del titolare del diritto leso, reintegrandolo

nella posizione patrimoniale originaria e controbilanciando

tutti gli effetti negativi della contraffazione.

• Costituire un deterrente alla contraffazione stessa.

No funzione punitiva

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Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà

intellettuale

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Azione di condanna: ordine al convenuto di pagare una somma

a risarcimento del danno.

Condanna generica: pronuncia sulla violazione, disponendo con

ordinanza la prosecuzione del giudizio per la liquidazione.

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Azione risarcitoria

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1. Danno contrattuale

2. Danno extra contrattuale

Art. 2043 c.c. (“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno

ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”).

Prescinde dall’esistenza di un precedente rapporto tra le parti e sorge al verificarsi dei

presupposti previsti:

(i) fatto illecito (contraffazione diritti IP);

(ii) dolo (intenzionalità della condotta e conoscenza degli effetti) o colpa

(negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi,

regolamenti, ordini o discipline);

(iii) nesso di causalità (danno provocato da comportamento del contraffattore

e non da altre circostanze);

(iv) danno (pregiudizio subito dal titolare del diritto leso).

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Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà

intellettuale

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Art. 1223 Codice Civile

“Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il

ritardo deve comprendere così la perdita subita dal

creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano

conseguenza immediata e diretta”.

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Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà

intellettuale

Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà

industriale ed intellettuale

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Art. 1223 Codice Civile

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Riconducibilità al fatto

dell’autore della violazione

Nesso causale

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Elemento soggettivo

• Per i soli diritti di proprietà industriale: obbligo di consultazione

ed una presunzione di conoscenza dei registri (regime di

pubblicità legale).

• Per i diritti d’autore: colpa in re ipsa - presunzione di colpa e

prova liberatoria sul piano del nesso causale.

• Per tutti: obbligo di diligenza consistente nel porre in atto

tutte le precauzioni possibili per evitare la lesione di diritti.

Presunzione di colpa in capo a produttore, rivenditore,

utilizzatore (che può chiamare in manleva i primi due).

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Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà

intellettuale

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Concorso del danneggiato

Art. 1227 Codice Civile

“Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il

danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della

colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe

potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.”

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Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà

intellettuale

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Art. 125 CPI

Art. 158 LDA

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Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale

Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà

industriale: art. 125 CPI

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Art. 125 CPI - Risarcimento del danno e restituzione dei profitti

dell'autore della violazione

“1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le

disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto

conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali:

• le conseguenze economiche negative, compreso il mancato

guadagno, del titolare del diritto leso,

• i benefici realizzati dall'autore della violazione e,

• nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il

danno morale.

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(…segue) Art. 125 CPI

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la

liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della

causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro

cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a

quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto

pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto

leso.

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Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà

industriale: art. 125 CPI

(…segue) Art. 125 CPI

3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione

degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al

risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi

eccedono tale risarcimento.”

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Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà

industriale: art. 125 CPI

Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà

intellettuale: art. 158 LDA

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Art. 158 LDA

“2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le

disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile.

Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla

base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto

essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse

chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.”

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Il lucro cessante è valutato dal giudice,

anche tenuto conto degli utili realizzati in

violazione del diritto.

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1. Danno emergente La perdita economica subita dal creditore

2. Lucro cessante Il guadagno che presumibilmente la vittima

dell’illecito avrebbe conseguito in assenza

della violazione

Quale danno risarcibile?

Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà

intellettuale

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• costi sostenuti dal titolare per acquisire le prove della

violazione e tutelare i propri diritti;

• costi per attività investigative, di vigilanza e di

documentazione della violazione;

• costi di mantenimento del diritto (tassa di registrazione);

• costi di consulenza legale e tecnica;

• costi per indagini di mercato;

• costi per analisi e prove tecniche;

• costi interni collegati alle risorse dedicate alla raccolta di

documenti e di informazioni funzionali alla difesa giudiziaria;

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1. Danno emergente (art. 125 co. 1 CPI; art. 158 co. 2 LDA)

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• costi per lanciare una determinata iniziativa poi vanificata

dall’attività illecita (ad es. campagna pubblicitaria, affitto

locali in fiera, ecc.);

• costi per riparare effetti della violazione (spese per

comunicati, pubblicazioni, ecc.);

• discredito commerciale causato dalla condotta e

disorientamento tra i clienti;

• perdita di valore dell’avviamento commerciale;

• costi per la costituzione di parte civile in processi penali

paralleli.

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(…segue) 1. Danno emergente (art. 125 co. 1 CPI; art. 158 co. 2 LDA)

1) Perdita di utile del titolare (“conseguenze economiche negative,

compreso il mancato guadagno”).

Riflette il pregiudizio effettivamente subito.

Presuppone deposito in tribunale dei libri contabili.

Quantificazione: numero dei pezzi contraffatti per prezzo di vendita

applicato dal titolare – costi operativi di produzione e vendita (solo

costi incrementali, no costi fissi come ammortamento, spese TFR,

spesi di amministrazione, leasing delle macchine, ecc.).

Prova di flessione del fatturato: clienti che annullano ordini o

chiedono sconti, riduzioni di prezzi per conservare clienti, passaggio di

quota di mercato, riduzione utili.

2. Lucro cessante (art. 125 co. 1 CPI; art. 158 co. 2 LDA)

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2) Profitto dell’autore della violazione (“benefici realizzati dall’autore

della violazione”).

Quanto meno in via teorica, le vendite effettuate dal

contraffattore corrispondono alle mancate vendite del titolare.

Parametri: (i) margine operativo lordo aziendale applicato al fatturato

relativo ai prodotti contraffattori (EBITDA); (ii) utile sui beni

contraffattori ottenuto detraendo dai ricavi i c.d. costi incrementali.

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Prova della riconducibilità del profitto del contraffattore

all’illecito, attraverso in particolare documentazione

contabile (ordine di esibizione).

(…segue) 2. Lucro cessante (art. 125 co. 1 CPI; art. 158 co. 2 LDA)

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3) Royalty (criterio residuale).

Percentuale su fatturato realizzato con vendita prodotti contraffattori

(incrementata in quanto non negoziata).

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(…segue) 2. Lucro cessante (art. 125 co. 1 CPI; art. 158 co. 2 LDA)

Liquidazione globale e criterio della royalty virtuale

(art. 125 co. 2 CPI; art. 158 co. 2 LDA)

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Lump sum stabilita in base ad atti di causa e presunzioni che ne

derivano.

In questo caso lucro cessante: importo non inferiore a quello dei

canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora

avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

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Spetta al Giudice, in base alla propria

esperienza e alle circostanze del caso concreto.

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In ogni caso, il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione (o

retroversione) degli utili realizzati dall’autore della violazione

(i) in alternativa al risarcimento del lucro cessante,

(ii) o nella misura in cui gli utili eccedano tale risarcimento.

Apposita domanda. Applicata dalla giurisprudenza anche per diritti d’autore.

Ammissibile solo se il conflitto è in relazione ad una medesima opera (es.

edizione cover di un libro edito); se invece il contraffattore compie un utilizzo

dell’opera diverso da quello posto in essere dall’impresa titolare, non è

giustificata (es. utilizzo di un’opera derivata).

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Evitare che la violazione

sia arricchimento

per il suo autore Finalità

Restituzione degli utili (art. 125 co. 3 CPI)

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Elementi diversi da quelli patrimoniali:

Danno morale

Per le persone:

• valori inerenti la persona.

Per le società:

• turbamento provocato dalla presenza sul mercato di prodotti

contraffattori e della necessità di modificare i normali assetti

produttivi aziendali per far fronte all’illecito;

• pregiudizio alla reputazione (diminuita considerazione e

conseguente incidenza negativa su attività imprenditoriali).

Danno di immagine

Prodotti contraffatti di qualità inferiore, venduti ad un prezzo svilente.

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Danno non patrimoniale (art. 125 co. 1 CPI, art. 158 co. 3 LDA)

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Se il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare, è

liquidato dal giudice equitativamente.

Deve esserci prova dell’esistenza di un pregiudizio economicamente

apprezzabile.

Obbligo di motivazione dei criteri utilizzati (anche se possibile basarsi

su fatti di comune esperienza).

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Liquidazione equitativa (art. 125 co. 1 CPI, art. 158 co. 2 LDA)

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La parte soccombente è ritenuta alla rifusione delle spese legali

sostenute dall’altra (salva compensazione in quanto entrambe

soccombenti su alcune domande o gravi ed eccezionali ragioni).

Se soccombente ha agito con mala fede, colpa grave o senza la

normale prudenza o inesistenza del diritto fatto valere, condanna al

pagamento di una somma equitativamente determinata (art. 96

CPC).

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Rifusione spese legali (art. 91 CPC)

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Ulteriori

rimedi

Penale

Inibitoria

Pubblicazione

della sentenza,

ecc.

Ulteriori rimedi

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Grazie dell’attenzione !

[email protected]

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