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Incontro - Dibattito
“L’ECONOMIA NEL MONDO DELLE CORSE”Mercoledì 30 Novembre 2005
Università Politecnica delle MarcheFacoltà di Ingegneria
Relatori
Prof. Marcello FalascoDipartimento di Ingegneria Informatica, Gestionale e dell’Automazione
Università Politecnica delle Marche
“COSTITUZIONE, GESTIONE E DISPOSIZIONI FISCALINELLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
NEL SETTORE MOTOCICLISTICO”
Carlo CampetellaGeneral Manager Campetella Racing
“L’ATTIVITA’ SPORTIVA NEL MONDO DELLE MOTO-CORSE”
Università Politecnica delle Marche – Ass. Universitaria Mechanica – Fed. Italiana Moto (Comitato Regionale Marche)
Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche – email: [email protected] – www.diiga.univpm.it/falasco.html
“L’ECONOMIA NEL MONDO DELLE CORSE”
“COSTITUZIONE, GESTIONE E DISPOSIZIONI FISCALI NELLE SOCIETA’ E ASSOZIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE NEL SETTORE MOTOCICLISTICO”
Relazione invitataProf. Marcello Falasco
Università Politecnica delle Marche
ARGOMENTI TRATTATI
Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
1) COSTITUZIONE SOCIETARIA
2) DISPOSIZIONI CONTABILI E FISCALI PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
3) SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA’
FORME GIURIDICHE COSTITUTIVE
Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
- Associazione Sportiva riconosciuta con personalità giuridica (artt : 14-35 cod.civ.) ;
- Associazione sportiva non riconosciuta priva di personalità giuridica (artt: 36-38 cod.civ.) ;
- Società di capitale senza finalità lucrative (soc.p.Azioni, S.r.l., società cooperative)
L’attività sportiva dilettantistica può essere esercitata in diverse forme giuridiche di seguito indicate :
Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
(artt 14-35, cod. civ., art.90 comma 18, L.289/02)
ASSOCIAZIONI SPORTIVEDILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE
MODALITA’ DI COSTITUZIONE
Atto costitutivo e statuto devono essere redatti nella forma dell’atto pubblico con riferimento alle norme richiamate dal D.Lgs. 460/97 sugli enti non commerciali e Onlus.
L’atto costitutivo deve contenere :
1. la denominazione sociale con la dizione esplicita :Ass. sportiva dilettantistica e la disciplina sportiva praticata.
2. l’oggetto sociale (scopi ed obiettivi istituzionali).3. la sede sociale , il termine e la nomina dei primi organi
dirigenti.
Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
(artt 14-35, cod. civ., art.90 comma 18, L.289/02)
ASSOCIAZIONI SPORTIVEDILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE
Lo statuto deve contenere tutte le clausole di cui alla legge 460/97 tra le quali :
• Assenza fini di lucro ;• Divieto distribuzione utili e avanzi di gestione ;• Disposizione sul patrimonio ;• Obbligo di redazione rendiconto economico e finanziario ;• Gratuità degli incarichi agli amministratori salvo rimborsi
spese ;• Organi di controllo (revisori collegio dei probiviri );• -----------------------------------------------------------• -----------------------------------------------------------
MODALITA’ DI COSTITUZIONE
Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
(artt 14-35, cod. civ., art.90 comma 18, L.289/02)
ASSOCIAZIONI SPORTIVEDILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE
MODALITA’ DI COSTITUZIONE
Responsabilità patrimoniali società e associazioni sportive riconosciute :
Per le obbligazioni assunte dall’associazione risponde il patrimonio sociale (autonomia patrimoniale perfetta), gli amministratori agiscono in nome e per conto dell’associazione e non sono responsabili delle obbligazioni assunte.
PERDITA DEI BENEFICI FISCALI
La mancanza dei requisiti richiesti per statuto e atto costitutivo delle clausole richiamate fanno perdere alle società ed associazioni i benefici fiscali di cui ai regimi agevolati , ex legge 398/91.
Per effetto della recente legge n.289/02, comma 17, è previsto che in tutti segni distintivi rivolti al pubblico (fatture o altro documento), deve essere sempre scritta la denominazione di:“Società o Associazione sportiva dilettantistica”con il relativo settore di appartenenza (ass. sportiva dilettantistica moto-corse e la relativa affiliazione alla federazione sportiva).Viene consentito per le associazioni già in essere (D.L.72/04), di provvedere all’integrazione della ragione sociale mediante delibera dei soci evitando l’onere di modificare l’atto costitutivo e lo statuto.
REGISTRO CONI : Società ed associazioni devono iscriversi al registro tenuto dal CONI, la mancanza dell’iscrizione non fa perdere i benefici fiscali ma solo eventuali contributi pubblici. Il registro svolge solo una funzione anagrafica ricognitiva
Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHENON RICONOSCIUTE
Per gli aspetti legati ai requisiti statutari valgono le stesse cose dette per le associazioni riconosciuteAtto costitutivo e statuto redatto con scrittura privata registrata.
Responsabilità contrattuale : risponde il fondo comune . Vi è solo responsabilità personale nel caso in cui il fondo non è sufficiente per coprire le obbligazioni sociali, indipendentemente dalla carica ricoperta.Gli amministratori e il presidente agiscono in nome proprio e per conto dell’associazione (autonomia patrimoniale imperfetta).
Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
SOCIETA’ SPORTIVE DI CAPITALESENZA FINALITA’ LUCRATIVE
(art. 90 comma 17, lett. C, L.2897/02)
Nasce una nuova categoria giuridica che permette a chi svolge attività sportiva dilettantistica di costituirsi nelle forme delle società di capitali ( S.p.a., S.r.l., società cooperative), secondo le disposizioni vigenti in materia dettate dal codice civile venendosi a creare un tipo di società senza fini lucrativi.
Per la redazione statuti e atti costitutivi valgono le stesse regole già viste per le associazioni sportive.
Si estendono alle società di capitale le disposizioni agevolative fiscali di cui alla legge 398/91 e successive integrazioni e modificazioni.
Disposizioni contabili e fiscali per le attività sportive dilettantistiche alla luce delle modifiche apportate alla legge 398/91
Regime forfetarioE’ il regime utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche per i numerosi vantaggi fiscali che esso offre sottoposto però a determinati vincoli.
1. REQUISITI SOGGETTIVI : Devono essere società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e da una federazione sportiva nazionale e/o da un ente di promozione sportiva.
2. REQUISITI OGGETTIVI : I proventi commerciali del precedente periodo d’imposta (futuro per chi inizia l’attività), non devono superare il limite di € 250.000,00. Nei proventi commerciali rientrane le sopravvenienze attive. Non rientrano nel limite le plusvalenze patrimoniali e le attività commerciali connesse alle attività istituzionali . Il regime forfetario si chiede per opzione ed è vincolante per un quinquennio. Superato detto limite cade il regime forfetario e le società devono passare al regime di contabilità ordinaria perdendo i benefici della legge 398/91
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Legge 398/91 e Agevolazioni fiscali
AI FINI IVA
L’iva si versa in maniera forfetaria con percentuali da applicare sugli importi dell’iva a debito :
Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
• 50% dell’iva a debito sui proventi commerciali, compresa la pubblicità ;• 90% dell’iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni ;• 2/3 dell’iva a debito sulle fatture emesse per cessioni od concessioni di diritti
di riprese televisive o trasmissioni telefoniche.
L’aliquota iva da applicare generalmente è del 20%, con eccezione, dal 01/01/2000 sulle attività di spettacolo ove il prezzo non superi € 12,91, con aliquota del 10%.Il versamento -iva a debito- si esegue, senza maggiorazione dell’1%, con il modello F24, con liquidazioni trimestrali entro e non oltre il 16 del mese successivo ad ogni trimestre solare
Legge 398/91 e Agevolazioni fiscali
IMPOSTE DIRETTE IRES - ex IRPEG e IRAP
Il reddito imponibile è dato dal 3% dei proventi commerciali sommate le eventuali plusvalenze patrimoniali. Ai fini Irap il reddito imponibile si ottiene sommando al reddito Ires i costi delle retribuzioni del personale dipendente , collaboratori coordinati e continuativi, compensi di lavoro autonomo.
Esclusioni dalla base imponibile Irap : Indennità e rimborsi erogati agli sportivi dilettanti. (art.90,commi 10 e 5 , L. n.289/02).
Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
1. Libri sociali (libro soci, consiglio direttivo revisori e probiviri)2. Libri contabili( libro inventari e contabilità generale per i rendiconti
economici e finanziari).3. Libri speciali previsti fiscalmente per ottenere le agevolazioni (raccolta fondi
da manifestazioni , destinazione contributi pubblici).4. Registri e documenti fiscali
Tenuta libri sociali e contabili :
A. i ricavi conseguiti per lo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (somministrazione di alimenti e bevande, vendita materiale sportivi, gadget, cene sociali e lotterie) ;
B. Proventi commerciali, limite massimo € 51.645,69, connessi agli scopi istituzionali e raccolte pubbliche di fondi nei limiti di due eventi per anno. Non concorrono alla formazione della base imponibile inoltre :
C. I contributi pubblici per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali.
D. Si devono tenere separati rendiconti per i proventi esenti a qualsiasi titolo
Agevolazioni previste dall’art. 25, comma 2 Legge 133/99
Sulla base della legge richiamata sono esclusi dalla base imponibile :
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REQUISITI SOGGETTIVI :Atleti dilettanti, giudici di gara, allenatori commissari preposti agli arbitri, dirigenti addetti alle manifestazioni sportive, medici sportivi, massaggiatori.
REQUISITI OGGETTIVI :rimborsi forfetari , compensi, premi, indennità di trasferta . Restano escluse le spese documentate e le indennità chilometriche in occasione di manifestazioni sportive.
COMPENSI EROGATI DALLEASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
DISCIPLINA FISCALE :1. Sono esclusi da tassazione i rimborsi, compensi e indennità per importi non superiori a € 7.500,00 ;2. Superate € 7.500,00 e fino ad importi di 28.158,28, si applica una ritenuta a titolo di imposta, per importi superiori si applica ritenuta a titolo d’acconto
Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
E’ prevista una detrazione del 19%ai fini Ire-ex Ipef- per erogazioni liberali per importi non superiori a € 1.500,00 con contestuale versamento con assegno bancario o postale. La certificazione dei pagamenti è dovuta solo per importi superiori a € 516,46.
Il corrispettivo in denaro o natura, erogato da imprese in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, costituiscono, per i soggetti eroganti, sino ad importo annuo complessivamente non superiore a € 200.000,00, spese di pubblicità e propaganda deducibili per intero nell’esercizio sostenute o in quote costanti di 1/5 in tale esercizio e nei 4 successivi
EROGAZIONI ALLE ASSOCIAZIONISPORTIVE DILETTANTISTICHE
Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
Le sponsorizzazioni consistono in una erogazione finanziaria da enti pubblici o imprese private per manifestazione sportiva allo scopo di promuovere :
nome e ragione sociale , marchio , immagine , attività e prodotti.
Il contratto di sponsorizzazione si qualifica come contratto a titolo oneroso a prestazioni corrispettive, dove un soggetto (sponsor, società sportiva), si obbliga ad associare (abbinare), per un certo periodo di tempo o nel corso di una manifestazione sportiva, artistica o culturale il nome (marchio, prodotto), dello sponsor al proprio, rendendo esplicito che la manifestazione o la partecipazione dello sponsorizzato alla manifestazione è conseguente all’onere sostenuto dallo sponsor
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SPONZORIZZAZIONI E PUBBLICITA’
Pubblicità : è occasionale rispetto all’evento sportivo (cartelloni, striscioni) .
Le sponsorizzazioni sono considerate ai fini fiscali come spese di pubblicità.
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SPONZORIZZAZIONI E PUBBLICITA’
Disposizioni fiscali :• Le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili per
intero nell’esercizio in cui sono sostenute o in quote costati di 1/5 in tale esercizio e nei 4 successivi :
• Le spese di sponsorizzazione rientrano tra le spese di pubblicità e ai fini della ripartizione seguono le stesse regole della pubblicità e propaganda.
IVA :• Sponsorizzazioni detrazione iva forfetizzata del 10% • Pubblicità detrazione iva forfetizzata del 50%