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INQUADRAMENTO NORMATIVO Prof. Sabrina Sorlini Università degli Studi di Brescia Seminari Tecnici del Sabato Brescia, 14 Maggio 2016 Il recupero di rifiuti speciali nel settore delle costruzioni: aspetti normativi, tecnici e operativi

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INQUADRAMENTO NORMATIVO

Prof. Sabrina Sorlini

Università degli Studi di Brescia

Seminari Tecnici del Sabato

Brescia, 14 Maggio 2016

Il recupero di rifiuti speciali nel settore delle costruzioni: aspetti normativi, tecnici e operativi

D.Lgs. n. 152/2006 (s.m.i.)

“Norme in materia ambientale”

PARTE SECONDA

PARTE TERZA

PARTE QUARTA

PARTE QUINTA

PARTE SESTA

Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di

impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (AIA)

Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque

dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche

Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati

Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente

PARTE PRIMA Disposizioni comuni e principi generali

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

Art. 183, D. Lgs. 152/2006 (aggiornato dall’art. 10, comma 1, D. Lgs n.205/2010)

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione

o abbia l’obbligo di disfarsi

Art. 184 I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi

Ai sensi dell’art. 184 comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., vengono definiti RIFIUTI SPECIALI: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.; (lettera così modificata dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010) b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; (lettera così sostituita dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010) c) i rifiuti da lavorazioni industriali; (lettera così modificata dall'art. 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008) d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i), l), m)(lettere abrogate dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010) n) (lettera abrogata dall'art. 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)

RIFIUTI SPECIALI

RIFIUTI PERICOLOSI

I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco «*» sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 20. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 2008/98/CE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità < o = 55 °C,

- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%,

- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%,

- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%,

- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%,

- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%,

- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%,

- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%,

- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,

- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,

- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%,

- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,

- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,

- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > o = 1%.

Cessazione della qualifica di rifiuto

Art. 184-ter D.Lgs. 152/2006 (introdotto dall’art. 12 del D.Lgs. 205/2010)

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a

un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per

il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto

delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi

specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi

specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili

ai prodotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti

complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Distinzione fra rifiuto e sottoprodotto

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1,

lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti

condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui

costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di

tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o

di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del

produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun

ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per

l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la

protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi

negativi sull’ambiente o la salute umana.

Art. 184 - bis del D. Lgs 152/2006 (introdotto dall’art. 12 del D. Lgs. 205/2010)

DEFINIZIONE MATERIA PRIMA SECONDA (MPS)

D.Lgs. 152/2006 agg. D.Lgs. n.205 del 2010

Abroga Art 181–bis. Materie, sostanze e prodotti secondari

Introduce Art 184-ter. Cessazione della qualifica di rifiuto

[1] Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la

normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi

sull’ambiente o sulla salute umana. [2] L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. […] I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto. [5] La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo (recupero di materia o recupero di energia); e) smaltimento.

RICICLAGGIO E RECUPERO DEI RIFIUTI D.Lgs. 152/2006 - parte IV

Art. 181, comma 3, D.Lgs. 152/2006 (sostituito dall’art. 7, comma 3, D.Lgs. 205/2010)

Con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti in conformità ai criteri di priorità di cui all’articolo 179 e alle modalità di cui all’articolo 177, comma 4. nonché misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti.

Art. 179, comma 1, D.Lgs 152/2006 (sostituito dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 205/2010)

Rifiuto

Recupero

Smaltimento

Riutilizzo

Riciclaggio/Recupero materia

Recupero energetico

Discarica

Incenerimento

Definizioni:

RECUPERO: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

Art. 183, D.Lgs. 152/2006 (sostituito dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. 205/2010)

Altro

DEFINIZIONE DI RECUPERO

D.Lgs. 152/2006-art. 183 sostituito dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. 205/2010

Allegato C-parte IV, D.Lgs. 152/2006, sostituito dall’Allegato C D.Lgs 205/2010

RECUPERO: le operazioni previste nell’allegato C alla parte quarta del presente decreto

R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia R2 Rigenerazione/recupero di solventi R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

La normativa prevede per il recupero e smaltimento dei rifiuti un doppio regime:

Regime ordinario Regime semplificato

Richiede una preventiva comunicazione alla Provincia territorialmente competente e

la successiva attesa di 90 giorni; allo scadere l’attività può iniziare

Le attività di recupero in regime semplificato sono specificate nel D.M

5/02/1998 (e modifiche D.M 186 5/04/2006) (rifiuti non pericolosi) e nel

D.M. 161/2002 (rifiuti pericolosi)

Richiesta di autorizzazione alla Regione

Convocazione della conferenza dei servizi

Entro 90 giorni valutazione della attività

L’istruttoria si conclude 150 giorni dalla presentazione della domanda

D.Lgs 152/2006, art 208 «Autorizzazione unica per i nuovi

impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti»

D.Lgs 152/2006, art 216, modificato da art 2, comma 36 DLgs 4/2008 e

art 30 del DLgs 20/2010 «Operazioni di recupero»

• Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia

individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di

materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche

merceologiche conformi alla NORMATIVA TECNICA DI SETTORE o,

comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i

prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal

riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non

devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei

prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.

• Per le operazioni di recupero R5 (realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, massicciate ferroviarie, piazzali industriali, utilizzo per la copertura di discariche per RSU) e R10 (utilizzo per recuperi ambientali) il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto

Art. 3 (D.M. 05/02/98)

D.M. 05/02/98 e D.M. 186/2006: Procedure semplificate per rifiuti NON PERICOLOSI

PRESTAZIONI TECNICHE

PRESTAZIONI AMBIENTALI

• Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti pericolosi

disciplinati ed individuati dal presente regolamento devono garantire

l’ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla

normativa tecnica di settore ed in ogni caso nelle forme usualmente

commercializzate. In particolare, i prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti

pericolosi non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a

quelle dei prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.

• Le attività di recupero con procedura semplificata dei rifiuti pericolosi

disciplinate ed individuati dal presente regolamento devono rispettare le

linee guida per il contenimento delle emissioni, con i limiti più restrittivi

previsti per categorie di impianti industriali.

• Non si applicano le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e s.m.i., ai rifiuti pericolosi che, seppur

individuati nel presente regolamento, non vengono avviati e sottoposti in

modo effettivo ed oggettivo alle operazioni di recupero disciplinate dal

regolamento medesimo.

Art. 3

D.M. 161/2002:

Procedure semplificate per Rifiuti PERICOLOSI

REQUISITI AMBIENTALI

TEST DI CESSIONE:

Deve essere effettuato su campioni rappresentativi (secondo le norme UNI

10802) del rifiuto ad ogni inizio di attività ed ogni 12 mesi secondo le indicazioni

dell’Allegato 3 al DM 186/06

Applicazione dell’Appendice A alla norma UNI 10802,

secondo la metodica prevista dalla UNI 12457-2

Campionamento e analisi

Sul rifiuto tal quale secondo le norme UNI

10802

Secondo metodiche standardizzate e

riconosciute valide a livello nazionale, comunitario e

internazionale

In occasione del primo conferimento all’impianto di

recupero e successivamente ogni due

anni

DM 5 febbraio 1998 e smi con DM 186/2006 Art 8

DM 5 febbraio 1998 smi con DM 186/2006 Art 9 ed Allegato 3

TEST DI CESSIONE DM 186/2006

Metodica – UNI EN 12457-2

• La granulometria del campione deve presentare almeno il 95% di frazione

passante allo staccio da 4 mm.

• Il rapporto liquido/solido deve essere pari a 10 L/kg.

• La durata del contatto tra rifiuto e agente lisciviante (acqua demineralizzata)

deve essere pari a 24 ore.

Dopo le 24 h, si lascia decantare il campione per almeno 15’, dopodiché si filtra e

il lisciviato viene sottoposto a caratterizzazione chimica.

TEST DI CESSIONE

Il DM 186/2006 definisce le concentrazioni di inquinanti che devono

essere rispettate affinché il rifiuto possa essere recuperato.

Parametri U.M. Conc. limite

Nitrati mg/L 50

Fluoruri mg/L 1,5

Solfati mg/L 250

Cloruri mg/L 100

Cianuri µg/L 50

Bario mg/L 1

Rame mg/L 0,05

Zinco mg/L 3

Berillio µg/L 10

Cobalto µg/L 250

Nichel µg/L 10

Parametri U.M. Conc. limite

Vanadio µg/L 250

Arsenico µg/L 50

Cadmio µg/L 5

Cromo totale µg/L 50

Piombo µg/L 50

Selenio µg/L 10

Mercurio µg/L 1

Amianto mg/L 30

COD mg/L 30

pH - 5,5-12

ECOCOMPATIBILITÀ

Nel 2013, l’Istituto Superiore di Sanità ha emanato un Parere sulla

«Classificazione dei rifiuti ai fini dell’attribuzione della caratteristica

di pericolo H14 – Ecotossico» che, pur non essendo cogente,

rappresenta un’analisi interessante sulla possibile ecotossicità dei

rifiuti.

COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

TEST DI ECOTOSSICITA’

Il Parere dell’Istituto Superiore di Sanità (Prot. N. 40832 del

29/09/2011) suggerisce di verificare l’eventuale caratteristica di

ecotossicità di un rifiuto attraverso la determinazione dell’effetto

inibitorio di:

• Batteri luminescenti (Vibrio fischeri) tossicità acuta

• Alghe verdi unicellulari (Pseudokirchneriella sub-capitata) tossicità

cronica

• Crostacei (Daphnia Magna) tossicità acuta

L’eluato prodotto tramite il test di cessione viene posto in contatto con

le specie sopra riportate per 24-48 al fine di determinare l’eventuale

effetto inibitorio sul loro sviluppo / vita.

Daphnia Magna

UNI EN 12620:2013 “Aggregati per calcestruzzo”

UNI EN 13139:2003 “Aggregati per malte”

UNI EN 13043:2011 “Aggregati per conglomerati bituminosi”

UNI EN 13055-1:2003 “Aggregati leggeri per calcestruzzi e malte”

UNI EN 13055-2:2005 “Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati”

UNI EN 13242:2008 “Aggregati per opere civili e stradali”

UNI EN 13450:2003 “Aggregati per massicciate ferroviarie”

UNI EN 13383-1:2003 “Aggregati grossi per opere idrauliche”

Le normative tecniche di settore per la marcatura CE di aggregati naturali o riciclati nel settore delle costruzioni sono:

REQUISITI TECNICI esempio: recupero come aggregati

Marcatura CE

Secondo quanto previsto dalla direttiva europea 89/106/CE sui prodotti

da costruzione recepita in Italia con il D.P.R. n.246/1993, sono

entrate in vigore nel giugno 2004 le norme riguardanti le diverse

categorie di aggregati (naturali o riciclati) che obbligano i produttori ad

applicare la marcatura CE.

2011

0000-XXX-000

UNI EN 12620 "Aggregati per calcestruzzo"

Aggregato di riciclo derivante da attività siderurgica proveniente dall'acciaieria «XXX" di XXX (Bs) costituito da

scoria matura proveniente da forno ad arco elettrico, sottoposta a processo di frantumazione e vagliatura ai 30 mm.

Dimensione Designazione 0/30

Granulometria Categoria/Tolleranza Gc90-GT17,5

FormaIndice di appiattimento FI15

Indice di forma SI15

Qualità e contenuto di fini

Contenuto di fini f3

Equivalente in sabbia SE66

Valore di blu di metilene MB0,5

Massa volumica valore dichiarato 3,81 Mg/m3

Assorbimento d'acqua valore dichiarato 2,40%

Resistenza al gelo-disgelo Resistenza al solfato di magnesio MS25

Resistenza alla frammentazione coefficiente Los Angeles LA20

Resistenza all'usura coefficiente micro-Deval MDE10

Reattività alcali-silice valore dichiarato (14 giorni) 0,03%

Ritiro per essicamento valore dichiarato 0,03%

Composizione e contenuto

Cloruri solubili in acqua < 0,01%

Cloruri solubili in acido 0,04%

Solfati solubili in acido AS0,2

Solfati solubili in acqua SS0,2

Zolfo totale < 0,2%

Contenuto di carbonato 4,3%

Contenuto di calce libera < 0,1%

Solubilità dei composti in acqua valore dichiarato < 0,2%

Perdita di massa dopo ignizione valore dichiarato 4,3%

Influenza sul tempo di inizio presa Influenza sul tempo di inizio presa A10

Componenti che alterano la velocità di presa e

indurimento del calcestruzzo

Sostanza umica assente

Acido fulvico assente

Δ tempi di inizio presa (metodo malta) 0 minuti

Δ resistenza a compressione (metodo malta) 93%

Contaminanti leggeri < 0,1%

Costituenti che influenzano la stabilità di scorie

raffreddate con aria

Espansione della scoria assente

Disintegrazione del ferro assente

Disintegrazione del silicato dicalcio assente

Esistono normative tecniche (UNI)

che riportano l’elenco, e le relative

metodiche, dei requisiti che un

aggregato deve avere per essere

recuperato nei diversi settori.

Tutti questi requisiti devono essere

dichiarati nella scheda di

marcatura CE del prodotto.

CARATTERISTICHE DEGLI AGGREGATI RICICLATI

I diversi requisiti necessari alla marcatura CE dell’aggregato vengono suddivisi in GEOMETRICI, FISICI E CHIMICI

REQUISITI GEOMETRICI

Caratteristica Proprietà Metodo di prova

Dimensione dell'aggregato Designazione dimensionale d/D UNI EN 933-1 Granulometria Tolleranza/categoria Gxx UNI EN 933-1

Forma degli aggregati grossi Coefficiente di appiattimento FIxx UNI EN 933-3 Indice di forma SIxx UNI EN 933-4

Contenuto in fini Contenuto in fini fxx UNI EN 933-1

Qualità dei fini Equivalente in sabbia SE UNI EN 933-8 Valore di blu di metilene MB UNI EN 933-9

Designazione dimensionale

L’aggregato deve essere caratterizzato in termini dimensionali mediante l’espressione del rapporto d/D in cui d rappresenta la dimensione minima dei grani presenti, mentre D rappresenta la dimensione massima.

Indice di forma

Il valore dell’indice di forma esprime la percentuale di particelle di aggregato di forma allungata, definite dalla norma come “non cubiche”, sul totale della massa della porzione di prova.

Esempi:

CARATTERISTICHE DEGLI AGGREGATI RICICLATI

REQUISITI FISICI

Resistenza a cicli di gelo-disgelo La prova di resistenza al gelo-disgelo consiste nel sottoporre l’aggregato a dieci cicli di gelo-disgelo terminati i quali si analizzano gli effetti sui granuli, in relazione soprattutto alla nascita di fessurazioni o eventuali perdite di massa.

Resistenza alla frammentazione La resistenza alla frammentazione dell’aggregato grossolano viene ottenuta mediante il test “Los Angeles”, che consiste nel valutare quanta frazione fine viene prodotta ponendo l’aggregato a contatto con una carica di sfere di acciaio.

Esempi:

Caratteristica Proprietà Metodo di prova

Massa volumica dei granuli Massa volumica dei granuli MV UNI EN 1097-6

Assorbimento d'acqua Assorbimento d'acqua %WA UNI EN 1097-6

Resistenza alla frammentazione Prova Los Angeles LA UNI EN 1097-2

Resistenza alla levigabilità / abrasione / usura Resistenza all'usura (micro Deval) MDE UNI EN 1097-1

Resistenza al gelo/disgelo Resistenza al solfato di magnesio MS UNI EN 1367-2

Resistenza ai cicli gelo-disgelo F UNI EN 1367-1

Durabilità alla reazione alcali-silice Reattività alcali-silice - UNI 8520-22

Stabilità di volume Ritiro per essiccamento %WS UNI EN 1367-4

Caratteristica Proprietà Metodo di prova

Composizione e contenuto

Contenuto di cloruri solubili in acqua C UNI EN 1744-1 Contenuto di cloruri solubili in acido - UNI EN 1744-5 Contenuto di solfati solubili in acqua - UNI EN 1744-1 Contenuto di solfati solubili in acido As UNI EN 1744-1 Contenuto di zolfo totale S UNI EN 1744-1 Contenuto di carbonato %CO2 UNI EN 1744-1

Solubilità dei componenti in acqua Solubilità dei componenti in acqua - UNI EN 1744-1 Perdita di massa dopo ignizione Perdita di massa dopo ignizione - UNI EN 1744-1 Contenuto di calce libera Contenuto di calce libera - UNI EN 1744-1

Costituenti che influenzano la stabilità di volume di scorie raffreddate con aria

Disintegrazione del silicato dicalcico - UNI EN 1744-1 Disintegrazione del ferro - UNI EN 1744-1 Espansione delle scorie - UNI EN 1744-1

Influenza sul tempo di inizio presa del cemento Influenza sul tempo di inizio presa del cemento A UNI EN 1744-6

Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo

Sostanza umica - UNI EN 1744-1 Acido fulvico - UNI EN 1744-1 Contenuto di contaminanti leggeri mLPC UNI EN 1744-1 Contaminanti organici (metodo malta) - UNI EN 1744-1

Eluato per dilavamento aggregati Eluato per dilavamento aggregati - UNI EN 1744-3

CARATTERISTICHE DEGLI AGGREGATI RICICLATI

REQUISITI CHIMICI

N.B. L’attenzione della normativa europea nei confronti di aggregati di riciclo è testimoniata dal fatto che la norma UNI EN 1744-1, che raggruppa la grande maggioranza dei requisiti chimici degli aggregati, nella parte conclusiva, descriva le metodiche di analisi di alcuni parametri da valutare solo per aggregati di origine non naturale.