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1 La gestione dei rifiuti nei cantieri edili Ing. Andrea Bonvini

La gestione dei rifiuti nei cantieri edili...4 Rifiuti speciali o urbani? I rifiuti da costruzione e demolizione sono rifiuti speciali. Articolo 184, c. 3, lettera b, D. Lgs 152/06):

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La gestione dei rifiuti nei cantieri edili

Ing. Andrea Bonvini

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Cosa si intende per rifiuto?

Quando il detentore di una sostanza, materiale o bene:

• si disfi;

• abbia deciso di disfarsi;

• abbia l’obbligo di disfarsi;

di essa/o avviandola/o ad operazioni di recupero o smaltimento

Pg. 26

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Rifiuti potenzialmente prodotti presso i cantieri

• i rifiuti delle operazioni di costruzione e

demolizione, aventi codici CER 17.00.00.

• i rifiuti, aventi codici CER diversi dai 17.00.00,

che possono essere prodotti nelle normali

attività di costruzione e demolizioni (esempio, i

rifiuti da imballaggi).Pg.32

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Rifiuti speciali o urbani?

I rifiuti da costruzione e demolizione sono rifiuti speciali.

Articolo 184, c. 3, lettera b, D. Lgs 152/06): sono rifiuti

speciali i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione,

costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di

scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo

186*.

Non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

Solo i privati cittadini possono conferire i rifiuti da

costruzione e demolizione derivanti dalle attività di

manutenzione della proprie abitazioni alla piattaforma

ecologica e/o centro di raccolta.

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Il produttore dei rifiuti

• Perché fondamentale individuarlo?• Tenuto ad avviare i rifiuti a Rec. / Smalt.;

• Attribuisce CER corretto e relativa gestione (pericoloso);

• Verifica iscrizione all’Albo del trasportatore;

• Verifica autorizzazione del gestore dell’impianto a cui il

rif. è conferito;

• Tiene, ove necessario, il Registro di C/S, emette il FIR

verificando il ritorno della quarta copia, presenta il MUD.

• Tutti questi sono oneri del produttore!Pg 50

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Il produttore dei rifiuti nelle attività di costruzione e demolizione

• Dove il produttore rifiuti = committente:

• si limiterebbe la responsabilità dell’appaltatore (colui che esegue) solo alle operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti dal committente (per le quali occorre iscrizione all’Albo.)

• Dove il produttore rifiuti = appaltatore:

• Colui che produce rifiuti, dalle proprie attività, ne risponde.

• In oltre:

• Dove il contratto d’appalto prevede che l’appaltatore operi in piena autonomia decisionale – gestionale, questo è di sicuro identificato come produttore rif. ed il committente non ha obblighi di garanzia pg52-56

• Dove il c.a. non prevede l’operato in piena autonomia o se appaltatore ha in gestione attività di servizio tipo rimozione/smantellamento oggetti dismessi(macchinari, serbatoi) già definibili rifiuti nel momento in cui inizia la propria attività allora il produttore è il committente.

• Dove subappalto: corretta prassi è identificare il subappaltatore quale produttore dei rifiuti (quelli generati dalla propria attività) e appaltatore ha obblighi di vigilanza.

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L’identificazione del produttore dei rifiuti in edilizia

• Consiglio:

stipulare accordi tra committente ed appaltatore sulla responsabilità di gestione dei rifiuti inserendo specifiche previsioni in

merito.

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Gestione dei rifiuti derivanti da manutenzione delle infrastrutture

• Premessa: il luogo di produzione dei rifiuti è definito: uno o più edifici o

stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interna di un’area

delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono

originati i rifiuti.(pg 48)

• Art. 230 D.Lgs 152/06, riferito solo all’infrastruttura a rete degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico (acqua, gas, energia) ed ai rifiuti derivanti da manutenzione degli stessi:

• Il luogo di produzione può essere:

1. La sede stessa del cantiere o

2. Sede locale del gestore dell’infrastruttura e/o luogo dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica da effettuarsi entro 60 gg dal termine dei lavori.

Pg 61-62-63

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Gestione dei rifiuti derivanti da manutenzione delle infrastrutture (2)

• Questa deroga cosa comporta?:

• Gestore dell’infrastruttura o ditta esecutrice dei lavori

può adempiere alla tenuta del registro c/s e FIR in un luogo che non coincide con il cantiere in cui

effettivamente si produce il rifiuto. Comunque, consiglio

pratico, se si sceglie questa strada è preferibile registrare in maniera chiara e precisa tutti gli ingressi di

materiale dal cantiere al luogo di valutazione tecnica (luogo ove si avrà registro c/s e FIR).

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Gestione dei rifiuti derivanti da manutenzione delle infrastrutture (3)

• Art. 266 c.4, tale traslazione ed estensione del concetto di ‘‘luogo di produzione’’ può essere estesa anche alle

attività di manutenzione *, ove necessario uno

spostamento di materiale per valutazione tecnica.

• * categorie produttive che eseguono tali attività a livello

artigianale e con dimensione rapportata ad esigue operazioni di interventi manutentivi, ossia con quantitativi

minimi di rifiuti.pg 66

• Consiglio pratico:non annoverare le attività di costruzione e demolizione tra queste.

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Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione derivanti da attività di

manutenzione• La deroga prevista dagli art. 266 e 230 è applicabile ai rifiuti da

costruzione e demolizione derivanti da attività di manutenzione?

• Dal punto di vista giuridico dell’interpretazione letterale della norma, si; tale ragionamento però vanificherebbe la disposizione normativa dell’art. 183 c. 1,m, sul deposito temporaneo, dal momento in cui si consentirebbe di trasportare rifiuti dalla effettiva sede di produzione (cantiere) verso la sede del soggetto che svolge tale attività senza FIR.

• Quindi nell’ambito delle attività di manutenzione, soggette al parziale regime di favore, è logico farvi rientrare solo quelle che, oltre alle caratteristiche dimensionali/strutturali menzionate, abbiano quelle qualitative (sicuramente i rifiuti da costruzione e demolizione non sono tra questi).

Pg 66-67

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Le principali prassi di cantiere per i rifiuti da manutenzione

• Ipotesi 1: Manutentore produce rifiuti in cantiere e gestisce all’interno dello stesso, in apposita area, un personale deposito temporaneo con registro c/s (è il produttore);

• Ipotesi 2: Manutentore porta i rifiuti, subito dopo averli generati, presso propria sede, ove tiene registro c/s, usufruendo del 266 c.4.;

• Ipotesi 3: Manutentore gestisce all’interno del cantiere un deposito cumulativo, ossia dei propri rifiuti + rifiuti committente o altri soggetti;

• Ipotesi 4: Manutentore produce rif. che vengono presi in carico dal committente che diventa il produttore assumendone la totale responsabilità;

• Ipotesi 5: Manutentore gestisce il d.t. presso area esterna rispetto all’effettivo luogo di produzione ma non coincidente con la sede o il domicilio.

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Le principali prassi di cantiere per i rifiuti da manutenzione (2)

• Ipotesi 1: corretta, specie in presenza di c.a. dove il manutentore conduce le attività in autonomia;

• Ipotesi 2: corretta, nei limiti legittimati dalla legge (tipo di attività e tipo di rifiuti);

• Ipotesi 3: scorretta, d.t. deve essere personale (solo del produttore);

• Ipotesi 4: corretta, specie in presenza di c.a. in cui risulti evidente un’ingerenza del committente che riduce l’autonomia dell’appaltatore, o in essenza di c.a.;

• Ipotesi 5: scorretta, il d.t. può essere tenuto nel luogo di produzione del rifiuto o secondo quanto concesso dalla deroga dell’art. 266 c.4.

Pg 68

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Oneri dei produttori (art. 188)* (1) pg 68

Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

• Autosmaltimento dei rifiuti

• Conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati

• Conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

• Utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a 350 Km e quantità eccedenti le 25 t;• Esportazioni di rifiuti (art. 194)

* produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioe' il produttore iniziale e la persona

che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno

mutato la natura o la composizione di detti rifiuti; detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto

che li detiene.

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Oneri dei produttori e dei detentori (art. 188)* (2)

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o

smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta.

In caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario

controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesidalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero

alla scadenza del predetto termine, abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del

formulario (sei mesi per le spedizioni transfrontaliere –

comunicazione alla Regione).Pg 71

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Oneri dei produttori e dei detentori (art. 188)* (3)

In ordine al concetto della responsabilità del produttore sottolineiamo

l’importanza della qualifica del fornitore del servizio di raccolta/smaltimento

rifiuti.

Infatti, il D. Lgs. 152/2006 obbliga il produttore a verificare che i trasportatori e

i destinatari dei propri rifiuti siano soggetti regolarmente autorizzati al

trasporto,riutilizzo, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti.

Il produttore verificherà preliminarmente:

• Iscrizione Albo Nazionale Gestori ambientali per le categorie di rif. (CER) che si intende far trasportare;• Mezzo di trasporto utilizzato espressamente contemplato nel provvedimento di iscrizione (targa) e munito di copia autentica del provvedimento di iscrizione;• Provvedimento di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di R/D o l’iscrizione al Registro delle Imprese (per impianti di recupero in procedure semplificate) verificandone scadenza e CER ammissibili;• Avvenuta presentazione delle garanzie finanziarie.pg 73

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Oneri dei produttori e dei detentoriPratiche in cantiere

I rifiuti inerti possono essere accumulati separatamente

anche sul suolo, purché sagomato con adeguate pendenze in modo da evitare ristagni di acque meteoriche.

Gli altri rifiuti (legno, metalli, cartoni, plastica ecc.) è bene

siano posti in adeguati contenitori e/o cassonetti.

I rifiuti pericolosi (es. oli e batterie) devono essere stoccati

in appositi contenitori etichettati.

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Deposito temporaneo (art. 183, c. 1 lett. m)

Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti: purchè tali non contengano PCB,PCD….(pg 49 ).

rispetto delle norme che disciplinano

l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti

pericolosi

effettuato per categorie omogenee nel

rispetto delle norme che disciplinano il

deposito delle sostanze pericolose in essi

contenute;

effettuato per categorie

omogenee nel rispetto delle

relative norme tecniche;

assenza di determinate sostanzeassenza di determinate sostanze

PERICOLOSINON PERICOLOSI

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Deposito temporaneo (art. 183, c. 1 lett. m)

DURATA e QUANTITA’Il produttore può scegliere tra le seguenti modalità:

Quantitativo in deposito

raggiunge i 10 mc e

comunque deposito non

superiore a 1 anno

Quantitativo in deposito

raggiunge i 20 mc e

comunque deposito non

superiore a 1 anno

3 MESI

indipendentemente dalla

quantità

3 MESI

indipendentemente dalla

quantità

PERICOLOSINON PERICOLOSI

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Caratteristiche deposito temporaneo

• Può essere istituito e gestito solo dal produttore del rifiuto, quindi non può esistere un’impresa che opera per conto del produttore in tal senso;

• Deve essere nel luogo di produzione del rifiuto salvo art. 230-266;

• I limiti quantitativi sono da intendersi complessivi ossia

per la sommatoria dei pericolosi e dei non pericolosi; pg 122

• Non deve essere deposito cumulativo ossia:

• - composto da rifiuti omogenei ma generati da diversi produttori anche se operanti nel medesimo cantiere;

• - composto da rifiuti omogenei generati dal medesimo produttore ma in cantieri diversi o attività diverse fa loro.

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Registro di carico e scarico rifiuti

L’ impresa edile che produce rifiuti è obbligata a tenere un registro di carico e

scarico dei rifiuti solo ed esclusivamente per la produzione di rifiuti pericolosi e

n.p da attività accessorie (slide 23).

I rifiuti non pericolosi che derivano da attività di demolizione e costruzionenon devono essere annotati sul registro di carico e scarico.

(Art. 184 e 190, D. Lgs. 152/2006).

Infatti art. 190, (189 c.3, sostituito art.2, c.24 d.lgs 4/08) obbliga la tenuta del

registro c/s per:

• chi effettua attività di raccolta e trasporto a titolo professionale;

• commercianti ed intermediari senza detenzione;

• chi svolge attività di recupero o smaltimento;

• chi produce rif. pericolosi;

• consorzi istituiti al fine di rec. particolari tipologie rif.;

• chi produce rif. n.p. da lavorazioni industriali, artigianali, da R/D rif.,

trattamenti acque e fumi.Pg 76-77

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Modello Unico di DichiarazioneAmbientale

Comunicazione in materia ambientale effettuata dalle imprese con cadenza

annuale, istituita dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, meglio conosciuta come il

“740 verde”.

Le imprese edili, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi derivanti

dall’attività di demolizione e costruzione, sono esonerate dall’obbligo di

presentazione del Mud.

L’obbligo permane in caso di produzione di rifiuti pericolosi.

Infatti sono tenuti a presentare il MUD:

• chi effettua attività di raccolta e trasporto a titolo professionale (= Registro);

• commercianti ed intermediari senza detenzione (= Registro);

• chi svolge attività di recupero o smaltimento (= Registro);

• chi produce rif. pericolosi (= Registro);

• chi produce rif. n.p. da lavorazioni industriali, artigianali, da R/D rif., trattamenti

acque e fumi (= Registro);

• sono esclusi dal MUD: imprenditori agricoli (art. 2135 c.civile)…, imprese che esercitano

la raccolta ed il trasporto dei propri rif. n.p. (art. 212), imprese (solo per i n.p.) se <= 10

dip.Pg 75-76-77

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La gestione del registro per le imprese che effettuano attività di costruzione – demolizione.

• Premessa: i rifiuti da demolizione e costruzione se non pericolosi non

rientrano in quelli per cui è prevista (art. 189-190) la tenuta del registro.

• Come si valuta (e/o valutano gli enti di controllo) il rispetto del deposito

temporaneo (art. 183, m) le cui condizioni sono comunque da considerare?

• Si può ricostruire la storia attraverso fogli di lavoro o riscontri amministrativi

in merito alla data inizio lavori, in ogni caso rimane la difficoltà oggettiva di

segnare un punto zero da cui, per esempio, verificare il rispetto dei tre mesi.

• Per tutti i rif. Pericolosi e per i non pericolosi derivanti da lavorazioni

artigianali, manutenzione veicoli, lavorazioni meccaniche o altro, la tenuta

del registro è obbligatoria nel luogo stesso di produzione ossia in cantiere,

nel caso di più cantieri, quindi più luoghi di produzione, per ciascuno di essi.

• Il FIR è obbligatorio ad eccezione del trasporto di rif. non pericolosi

effettuato in conto proprio in maniera occasionale e saltuaria per quantità

inferiori a 30 Kg/l.

• Obbligo MUD per rifiuti pericolosi (tutti) e non pericolosi di cui (art.184).. da

lavorazioni industriali, artigianali se si hanno più di 10 dipendenti. Pg 83

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Ipotesi di trasporto rifiuti da e verso il cantiere

• Dal cantiere verso l’impianto di conferimento (R/D) tramite trasportatori terzi iscritti all’Albo (212 c.5-6 152/06) con FIR;

• Come sopra ma tramite mezzi propri previa iscrizione all’Albo (212 c.5-6 152/06 per i rifiuti pericolosi, comma 8 procedura semplificata per i non pericolosi) con FIR;

• Limitatamente all’area interna del cantiere, con propri mezzi, al deposito temporaneo oppure al centro di stoccaggio provvisorio debitamente autorizzato (messa in riserva) senza FIR;

• Per i rifiuti in deroga come da art. 230 e 266 senza FIR;

• Da un cantiere (ove prodotti) ad un altro (della medesima impresa), passando su strada pubblica, FIR e cantiere che riceve i rifiuti autorizzato come impianto si stoccaggio non posso fare deposito temporaneo; come sopra ma all’interno dell’area delimitata di cantiere (senza passaggio strada pubblica), il secondo cantiere può essere deposito temporaneo purchè vi siano depositati solo rifiuti derivanti dall’attività della medesima impresa.

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Oneri del produttore relativi al conferimento in discarica

• D.Lgs n.36/2003, DM 3 agosto 2005:

• Rifiuti inerti: rif. solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica (stabili) …., non si dissolvono, non bruciano, non producono percolati, non rilasciano sostanze ecotossiche (..in pratica (art. 7 D.Lgs36/03) sottoposti a trattamento per ottenere le caratteristiche di cui sopra, ove tecnicamente possibile ed indispensabile).

• Il produttore presenta la documentazione attestante tutte queste caratteristiche (criteri di ammissibilità previsti dal DM agosto 2005) al gestore della discarica;

• Tali certificazioni devono essere presentate al primo conferimento e poi annualmente se il rifiuto non cambia, altrimenti ad ogni variazione dello stesso;

• La caratterizzazione di base (allegato 1 DM) è requisito fondamentale al fine di determinare l’ammissibilità di un determinato rifiuto in una determinata categoria di discarica, ed è obbligatoria, eccetto dove espressamente specificato, per ogni tipologia di rifiuto (ogni CER)conferito in discarica.

• La caratterizzazione di base deve essere effettuata solo alla fine dell’ultimo trattamento effettuato al fine di stabilizzare il rifiuto.

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Oneri del gestore relativi al conferimento in discarica

• Controlla la documentazione;• Verifica la conformità dei rifiuti relativamente al FIR ed ai criteri di

ammissibilità con la medesima frequenza con cui il produttore effettua la caratterizzazione;

• Effettua ispezione visiva di ogni carico dei rifiuti, prima e dopo lo scarico;

• Effettua le verifiche analitiche di conformità (di cui almeno un test di cessione per lotti), del rifiuto conferito, ai criteri di ammissibilità, con cadenza stabilità dall’autorità competente (vedi autorizzazione), al massimo annuale, conservando per 2 mesi i campioni prelevati vedi allegato 3 del DM 03/08/2005;

• Comunica alla regione ed alla provincia l’eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica;

• Presenta per l’approvazione, alle autorità competenti i piani digestione ……….

• N.B: le discariche sono soggette ad autorizzazione.

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Conferimento in discarica dei rifiuti da demolizione

• I rifiuti da demolizione possono essere smaltiti in discarica per inerti (ex discariche di II categoria tipo 2 A) se:

• Rientrano nella tabella 1 del DM 3 agosto 2005, senza accertamento analitico (ne caratterizzazione), provengono da un unico processo e rispettano le restrizioni:

• Es. 17.01.01/02/03 (Cemento/Mattoni/Mattonelle e Ceramiche, ammessi solo se contenenti % minoritaria di metalli, plastica, legno, gomma ed origine nota (demolizioni di edifici contenenti sostanze pericolose).

• In caso sussistano dubbi, da parte del gestore della discarica, circa

la conformità del rifiuto ai requisiti dalla Tab. 1 (esame visivo), devono essere analizzati o comunque respinti.

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Conferimento in discarica dei rifiuti da demolizione (2)

• I rifiuti da demolizione possono essere smaltiti in discarica per inerti se:

• A seguito della caratterizzazione di base soddisfano tre requisiti:

• 1) al test di cessione*(s32) presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in Tab. 2 del DM;

• 2) non contengono contaminanti organici (oli minerali, benzene, toluene..) in concentrazioni superiori a quelle di Tab. 3 del DM;

• 3) non contengono le sostanze di tabella 1, allegato 1 del DM 25/10/99 n. 471 dove le concentrazioni limite di riferimento sono quelle per i siti ad uso commerciale - industriale.

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Caratterizzazione di base pg 110

• Raccolta di informazioni necessarie allo smaltimento in sicurezza del rifiuto:

• Fonte ed origine del rifiuto, descrizione del processo che origina il rifiuto, descrizioni dei trattamenti effettuati sul rifiuto od una dichiarazione che spieghi perché tali trattamenti non siano considerati necessari, composizione del rifiuto, CER, la categorie di discarica alla quale sono ammissibili.

• Oltre a tali informazioni, i rifiuti, per il conferimento in discarica necessitano di caratterizzazione analitica. Per determinare la gamma di analisi si procede individuando due tipologie di rifiuti:

• rifiuti generati regolarmente nel corso dello stesso processo e rifiuti non generati regolarmente.

• Le analisi devono essere condotte da un laboratorio accreditato.

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Caratterizzazione di base (2)

• Rifiuti generati regolarmente: da un processo noto che coinvolge materie definite, è un rifiuto omogeneo di cui il produttore fornisce tutte le informazioni. Questi rifiuti sono sottoposti a test di cessione per lotti (attraverso la raccolta di campioni rappresentativi) e determinazioni analitiche.

• Rifiuti generati non regolarmente: da un processo particolare che non fanno parte di un flusso produttivo determinato e caratterizzato. La determinazione analitiche devono essere condotte su ogni lotto e non su campioni rappresentativi.

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Cosa è successo?

• Il D.Lgs n.36/03 ed il suo attuativo DM 03/08/05 sono stati continuamente prorogati (cinque volte). Il dl 208/2008 prevedeva la fine di questa situazione al 31/12/2008, poi la legge n.13/2009 rimanda al 30/06/2009, previa richiesta delle regioni al ministero dell’ ambiente, con tempi massimi di adeguamento al 31/12/2009.

• In pratica i ‘‘nuovi’’ criteri, di derivazione comunitaria, di ammissibilità dei rifiuti in discarica, entrano a regime con il 2010.

• Infatti le discariche già autorizzate al 27/03/03 possono continuare fino al 31/12/2009 a ricevere i rifiuti così come autorizzate (ossia vecchia normativa), quelle autorizzate dopo il 27/03/03 ricevono in osservanza alla vecchia normativa.

• Attenzione: le discariche devono comunque aver presentata il piano di adeguamento al 36/03: se il piano non viene presentato o accettato dall’autorità, quest’ultima doveva provvedere a prescrivere modi e tempi di chiusura, se approva il piano e nello stesso fa riferimento ai nuovi criteri del 36/03 questi diventano attuativi.

• *s31: le novità del 36/03 comprendono anche le modalità di conduzione del test di cessione:

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Norma UNI 10802 Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – campionamento manuale, preparazione ed

analisi degli eluati.• Metodi di campionamento ed analisi (compreso eluato):• Il campionamento è parte integrante del processo analitico, la norma

sviluppa ed affronta le problematiche inerenti al passaggio da una grande massa eterogenea ad una piccola (campione) omogenea e rappresentativa.

• Definisce il numero di prelievi da effettuare per ogni cumulo dimateriale secondo una griglia determinata (quartatura).

• Fondamentale quindi che, non solo la parte strumentale/analitica, ma anche le operazioni di prelievo siano condotte dai tecnici del laboratorio incaricato.

• Modalità di verbalizzazione del prelievo, contenuti necessari.• Metodi analitici: ENV 12506, ENV 12457/1-4**, ENV 13370: Eluati,

parametri da determinare ….• * Test di cessione, metodica dei rifiuti granulari Appendice B.• ** n.b. sono quattro metodologie di eluizione distinte, purtroppo nel

DM 03/08/05 i valori limite indicati sono riferiti solo ad un determinato rapporto liquido/solido 10 l/Kg pertanto il riferimento a più test genera confusione.

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Trattamento dei rifiuti provenienti da C&D, attraverso il recupero con impianti mobili.

• I rifiuti prodotti dalle demolizioni sono da trattare come art. 184 comma 3 lett. B del 152/06: speciali.

• Utilizzo di impianti mobili (per frantumazione o vagliatura), disciplinati dall’art. 208, comma 15 ed art. 212 c.5.;

• Sono esclusi gli impianti mobili per la disidratazione dei fanghi degli impianti di depurazione;• Tali impianti devono essere autorizzati dalla regione (o dalla provincia se delegata) ove

l’interessato ha sede legale art. 212 c.5 ;• Il gestore di tali attività di recupero è tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali

con rinnovo ogni 5 anni (mediante presentazione di varie caratteristiche tecniche richieste);• L’autorizzazione è riconducibile ad uno specifico macchinario (marca, modello, matricola);• Per lo svolgimento di tali attività, l’interessato, almeno 60gg prima, comunica alla regione nella

quale si trova il sito in cui svolgerà la campagna di attività, le specifiche circa l’attività da svolgere (programma, luogo del cantiere, quantità lavorate …) allegando propria autorizzazione;

• La comunicazione permette alle autorità di effettuare la verifica di assoggettabilità a VIA, fornire prescrizioni o vietare l’attività (art. 208);

• Per definizione, è impianto mobile se effettua operazioni di recupero da R2 a R9 (solitamente R5);• In genere, tra le prescrizioni delle regioni, troviamo la verifica delle certificazioni analitiche in

merito alla caratterizzazione (CER) del rifiuto da trattare negli impianti;• Gli impianti devono osservare a tutti gli effetti gli adempimenti tipici delle operazioni di recupero:

vedi esempi. • In uscita dal trattamento avremo materie prime secondarie (art. 181 bis): devono essere

conformi all’allegato 1, sub 1, p.7.1.4 DM 05/02/98 che rinvia all’allegato C della circolare Ministero 15/07/05 n. UL/2005/5205, su questi materiali deve essere condotto test di cessione come da All. 3 del DM 05/02/98 Pg 152-153.

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Trattamento dei rifiuti provenienti da C&D, attraverso il recupero con impianti mobili:esclusioni.

• Sono esclusi dalla categoria di impianti mobili e dai relativi obblighi:

• Macchine che nei cantieri sono adibite alla cippatura (riduzione volumetrica) del legno;

• Macchine di pressatura della carta o plastica;

• Impianti di sola riduzione volumetrica la cui attività non perfeziona il ciclo di recupero ma ne effettua una fase preliminare (rif. Direttiva UE 200898CE): il materiale risultante resta un rifiuto es.:

• Calcestruzzo armato (demolizione) che viene frantumato e, successivamente, viene estratto il tondino in ferro manualmente,che deve essere poi gestito come rifiuto (trasporto con formulario, conferimento a destinatario autorizzato ……)

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Trattamento dei rifiuti provenienti da C&D, attraverso il recupero con impianti fissi.

• Devono essere autorizzati (richiesta inoltrata alla Provincia) in base al DM 05/02/98 in procedura

semplificata per i CER individuati al punto 7.1 e 7.6 ossia

tipici C&D, in procedura ordinaria (VIA se si superano le 100 t/gg vedi 152/06 all.C parte IV);

• Devono adeguarsi a tutti gli effetti alla normativa sui rifiuti con tutti gli obblighi di gestori di impianti di

recupero rifiuti.

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Riutilizzo dei rifiuti provenienti da C&D.Normativa da considerare:

- D.Lgs n. 4/08, D.Lgs. N. 152/06, DM 05/02/98 Norme tecniche per il recupero

rifiuti non pericolosi;

- Qualifica dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero:- UNI 10006:2002 Prescrizione sulle tecniche di impiego delle terre per la

costruzione e la manutenzione delle strade ….. qualifica dei materiali

provenienti dal riciclaggio degli scarti della attività di C&D dei quali sia

ammesso il recupero.

- dal 04/02/2008 obbligo della marcatura CE per gli aggregati derivanti dal

recupero di rifiuti inerti;

- circolare ministeriale n. 5205/05 sull’utilizzo degli aggregati riciclati che li

distingue in base alla natura d’origine, garantendo la produzione di aggregati

con determinate caratteristiche prestazionali in relazione alla destinazione

d’uso finale (DM n. 203 del 08/05/2003 test di cessione per la compatibilità

ambientale);

- UNI EN 12620: Aggregati per il calcestruzzo; UNI 8520-1/2:… per gli

aggregati di riciclo in attesa di una regolamentazione europea è permesso il

riutilizzo…….

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Riassumendo

• Per una “serena” gestione dei residui da C & D come MPS

si consiglia:

• demolizione selettiva, preventivamente pianificata;

• utilizzo solo all’interno del cantiere di produzione;

• attestazione (verbale di verifica) dei requisiti merceologici ed

• ambientali delle MPS (vedi Circ. Min. Amb. del 15/07/05, n. UL/2005/5205)

• test di cessione sulle MPS (o idonea documentazione relativa al materiale d’origine);

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Qualifica dei residui di C&D in sottoprodotto.• D.Lgs 152/06 art. 183, lett. P, c.1 (modificato D.Lgs n. 4/08):

• Sostanze di cui il produttore non intende disfarsi e che soddisfano tutti i

seguenti requisiti (5 punti fondamentali):

• Originati da processo non direttamente destinato alla loro produzione (non

sono l’oggetto finale dell’attività in corso);

• Il loro impiego sia certo, integrale e preventivato (le parti in questione,

produttore ed eventuale terzo utilizzatore, siano consapevoli ed abbiano

progettato il riutilizzo), programmato;

• Soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale senza impatti;

• Non devono necessitare di nessun trattamento* ma possedere dalla nascita

le caratteristiche di idoneità;

• Abbiano un valore economico di mercato;

• * come distinguere i trattamenti che hanno finalità di apportare migliorie al

materiale (e quindi non può più essere SP) da quelli aventi altre finalità?

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Trattamenti

• I sottoprodotti non devono essere sottoposti a trasformazioni preliminari, ma possedere i requisiti merceologici e di qualità ambientale sin dalla fase della produzione. Ma cosa si intende per trasformazione preliminare? Così come si evince dalle traduzioni ufficiali effettuate dagli uffici della Corte, per “further processing” la Corte intende le operazioni di trasformazione preliminare e non di semplice trattamento. Si tratta pertanto di operazioni che fanno perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche e di qualità e le proprietà che esso già possiede, e non di semplici trattamenti, quali la purificazione, la deumidificazione o la frantumazione, cui possono essere sottoposte anche le materie prime vergini nel normale processo di produzione. Questa è una condizione spesso difficile da valutare. Al fine di dimostrare l’assenza di attività preliminari di trasformazione che facciano perdere al residuo la sua identità potrebbe essere opportuno essere in grado diprovare (magari in via analitica) le specifiche caratteristiche del sottoprodotto in uscita dal ciclo in cui si produce e in entrata in quello in cui si reimpiega.

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Terre e rocce di scavo

… un po’ di storia:

• D. Lgs. 22/97 Ronchi (abrogato) escludeva dalla legislazione attività di scavo le c.d. terre di scavo.

• Il 389/97 “riportava” le terre e rocce da scavo nella normativa sui rifiuti;

• D. Lgs 152/06 art 186 e successive modifiche del D.Lgs. N. 4/08:

Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui dellalavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui…….

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T&R due strade diverse• 1: trattate come rifiuto (destinato in discarica o a recupero con tutti gli

obblighi di caratterizzazione, come s28 specie tabella 1 DM agosto 2005;

• 2: considerate come sottoprodotto (verifica delle condizioni all’interno di procedura amministrativa PdC o DIA) e quindi si ritorna alla verifica dei 5 punti (s38) e le seguenti situazioni:

• Riutilizzo in sito: nessun progetto da presentare alle autorità competenti per approvazione: (L. 2/2009): il materiale scavato nel corso di attività da costruzione, se non contaminato (1), può essere riutilizzato nello stesso sito senza caratterizzazione analitica e redazione di un progetto ove sia certo che il materiale sarà utilizzato, a fini di costruzione, allo stato naturale (escluse trasformazioni preliminari);

• La verifica del punto 1 tramite indagine ambientale per l’accertamento del non superamento dei limiti, di cui all’allegato 5, tab. 1 parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

• Riutilizzo fuori sito: qualsiasi sia la quantità destinata a tal utilizzo va sempre effettuata la caratterizzazione analitica (colonne A-B di tab 1 all. 5 parte IV Titolo V D.Lgs. 152/06.

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D. Lgs 152/06 art 186 Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti (in questo senso

la sentenza del 28 luglio 2008 della Corte di Cassazione), possono essere utilizzate per

reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati

e definiti;

b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; qualora il materiale

non venga riutilizzato, anche se non contaminato, dovrà essere smaltito come rifiuto.

c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senzanecessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti

merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad

emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente

diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad

essere utilizzate;

d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica

ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito

prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali

interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e

sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non e' contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonche' la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.

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In sintesi:

1. Il materiale deve essere allo stato naturale, ossia senza che vi siano state apposte modifiche;

2. Deve provenire da escavazioni;3. Deve essere certo e provato l’utilizzo nell’ambito di opere da

costruzioni nel medesimo sito da cui provengono;4. sia utilizzato secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a

valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente (DIA - Concessione Edilizia), ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreche' la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3 art. 186 152/06.

5. ………ossia deve essere un sottoprodotto, non un rifiuto

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Modalità di utilizzo di terre e rocce di scavo

Ove la produzione di terre e rocce di scavo avvenga

nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad

autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 (ossia l’esclusione dal c.d.a.),

nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno,

devono risultare da un apposito progetto che e'

approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento.

I tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non

superino i tre anni.

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Ambiti applicativi

• Il regime delle terre e rocce di scavo, sulla base delle censure della Comunità

Europea, è stato ristretto per quanto riguarda l’esclusione dalla categoria dei rifiuti.

In area di cantiere, sulla base della nuova formulazione dell’articolo 186 del D. Lgs

4/08, sarebbe dunque possibile, in presenza di VIA o di AIA, l’accumulo di terre e

rocce di scavo, per il tempo massimo di un anno, sempre persistendo i requisiti

previsti dal 1° comma dello stesso art. 186 (la qualificazione in sottoprodotti).

• Per quanto riguarda le opere o le attività soggette a permesso di costruire o a

denuncia di inizio attività (DIA), la sussistenza dei requisiti citati ed i tempi di

deposito dei materiali in attesa di utilizzo devono sempre essere dimostrati e

verificati nell’ambito della procedura amministrativa derivante dalla stessa DIA o

Autorizzazione.

• Al momento della presentazione del Permesso di Costruire e della DIA deve

essere presentato il progetto di riutilizzo delle terre scavate con l’apposito modello

a firma del titolare del provvedimento.

• In assenza dell’indicazione dei requisiti e dei tempi dell’eventuale deposito dei

materiali in cantiere, la richiesta di PdC o DIA potranno seguire la normale

procedura; in tal caso le terre e rocce da scavo dovranno essere considerate rifiuti

e come tali dovranno essere gestite.

• Per i lavori pubblici il deposito dei materiali è legato al progetto dell’opera che

viene presentato e sottoscritto dal progettista.

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Terre e rocce di scavo e art. 242

La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad

interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste

dal Titolo V, Parte quarta del D. Lgs 152/06 .

L'accertamento che le terre e rocce di scavo non provenienti da tali

siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità

competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

Le modifiche al progetto di riutilizzo non possono essere presentate

oltre la data di inizio lavori e della conseguente “produzione dei

rifiuti”.

Qualsiasi domanda deve essere inviata all’ARPAT, organo di

controllo sul territorio, che procederà ad eventuali sopralluoghi.

Ogniqualvolta l’ufficio lo ritenga necessario, sulla base della

tipologia del progetto di riutilizzo, potrà richiedere il parere

dell’ARPAT e pertanto il proponente dovrà pagare la tariffa prevista.

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Trasporto rifiuti non pericolosi in conto proprio pg 144-145

L’impresa può trasportare i propri rifiuti non pericolosi (senza limiti quantitativi) e i propri rifiuti pericolosi (max 30 Kg o litri /giorno) con i propri mezzi a condizione che si sia iscritta all’Albo Gestori Ambientali.Tali operazioni devono costituire parte integrante e accessoria dell’organizzazione dell’impresa.

Obbligo introdotto dall’articolo 212, c. 8 del D. Lgs. 152/2006, ora modificato dal D. Lgs. 4/2008.

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Trasporto dei propri rifiutiIscrizione (1):

• Presentazione di semplice richiesta scritta alla Sezione regionale territorialmente

competente che rilascia il provvedimento entro i 30 giorni successivi.

• Attestazione sotto la propria responsabilità di una serie di informazioni relative all’attività

svolta, quali, ad esempio, la sede dell’impresa, l’attività da cui sono prodotti i rifiuti e le

loro caratteristiche e natura, l’idoneità tecnica e gli estremi identificativi dei mezzi utilizzati

per il trasporto.

• Versamento del diritto annuale, che in fase di prima applicazione è stato determinato

nella somma di 50 euro, no nomina responsabile tecnico, no garanzie finanziarie.

•L’impresa è obbligata a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente

all’iscrizione e non è soggetta alla prestazione di garanzie finanziarie.

Il Comitato Nazionale dell’Albo, con la delibera del 3 marzo 2008 (Prot. n. 01/CN/ALBO),

ha approvato le nuove procedure ed i relativi modelli che dovranno essere utilizzati per

l’iscrizione all’Albo da parte dei produttori.

•Esonero dal MUD per il trasporto in conto proprio dei rifiuti non pericolosi.

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Il formulario di identificazione (1)

Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un

formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

1. nome e indirizzo del produttore e del detentore2. origine, tipologia e quantità del rifiuto (CER)

3. impianto di destinazione (n. autorizzazione)

4. data e percorso

5. nome e indirizzo del destinatario

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Il formulario di identificazione (2)

Il formulario, regolarmente vidimato, deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato

dal produttore (o detentore) dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il

produttore o il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, il quale, a sua

volta, provvede entro tre mesi a trasmetterne una al produttore.

Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.

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Gestione dei rifiuti inerti prodottinei cantieri (1)

Rifiuti risultanti dalle attività di costruzione,

demolizione e scavo, la cui componente principale

è costituita dalla frazione inerte (intonaci, laterizi, cemento, calcestruzzo, piastrelle,

ceramiche …)

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Gestione dei rifiuti inerti prodottinei cantieri (2)

Successivamente al deposito temporaneo, i rifiuti da

demolizione e costruzione devono obbligatoriamente essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati allo

svolgimento delle fasi di recupero o, in alternativa, a fasi residuali di smaltimento.

I rifiuti inerti possono essere avviati a:

• SMALTIMENTO: presso impianto di stoccaggioautorizzato per il successivo conferimento in

discarica per rifiuti inerti.• RECUPERO: presso impianti, fissi o mobili,

debitamente autorizzati.

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Recupero dei rifiuti inerti prodotti

nei cantieri

E’ tassativamente vietato l’utilizzo tal quale delle macerie

derivanti da costruzioni e demolizioni. I rifiuti da

demolizione, per essere riutilizzati, devono essere trattati

in appositi impianti di frantumazione e selezione.

La possibilità di ottenere materie prime seconde da questi

rifiuti è prevista da un’apposita norma tecnica, il D.M.

05/02/1998, attraverso fasi meccaniche e

tecnologicamente interconnesse di macinazione,

vagliatura, selezione granulometrica e separazione della

frazione metallica e delle frazioni indesiderate per

l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a

granulometria idonea e selezionata.

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Recupero dei rifiuti inerti prodotti

nei cantieri (tipologie)

Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301].

TIPOLOGIA 7.1

Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno,plastica, carta e isolanti escluso amianto.

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Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, allegato 3 al presente decreto [R5];

b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15

luglio 2005, n. UL/2005/5205

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Recupero rifiuti inerti

Il recupero dei rifiuti inerti e’ possibile:

1. Nel medesimo cantiere dove sono prodotti;

2. Presso cantieri diversi dal cantiere di produzione;

3. Presso impianti di recupero autorizzati

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Grazie per l’attenzione

Ing. Andrea Bonvini

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