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“Nuove forme di turismo Sostenibilità ambientale e sentieristica del Parco Nazionale dei Monti Sibillini” 27 ottobre 2012 VISSO - Sala Convegni Franco Tassi “La carta dei sentieri”

La nuova sentieristica del Parco Nazionale dei Monti Sibillini

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Presentazione del Dr. Franco Tassi, Parco Nazionale dei Monti Sibillini, durante il Convegno di Visso del 27 ottobre, Nuove forme di turismo. Il Dr. Tassi, ci illustra la nuova sentieristica, in maniera tecnica. Una fitta rete di sentieri, la cui segnatura sarà ultimata entro la prossima primavera, che arricchisce la già ampia offerta turistica del territorio del parco. Un lungo percorso di trekking servito da rifugi escursionistici (il Grande Anello dei Sibillini), una serie di percorsi in mountain bike ed una ricca offerta per famiglie costituita dai Sentieri Natura a cui si sono aggiunti quest’anno i 17 Percorsi Escursionistici, itinerari di montagna più impegnativi pensati per soddisfare ogni esigenza.

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“Nuove forme di turismo Sostenibilità ambientale e sentieristica del Parco

Nazionale dei Monti Sibillini”

27 ottobre 2012VISSO - Sala Convegni

Franco Tassi

“La carta dei sentieri”

Page 2: La nuova sentieristica del Parco Nazionale dei Monti Sibillini

• 17 Percorsi escursionistici (187 Km)

• Grande Anello dei Sibillini (122 Km)

• 18 Sentieri Natura (75 Km)

• Percorsi MTB (560 KM)

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Tappe fondamentali• Legge finanziaria del 1998 Primo riferimento legislativo

• D.M. 3 febbraio 1990 che sostituisce il D.M. 18.07.1989(perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e normativa di riferimento – zone 1 e 2):

• D.M. 26.07.90 Direttive e criteri generali per la redazione • D.M. 26.07.90 Direttive e criteri generali per la redazione del Piano per il Parco

• Legge 394/91 Legge quadro sulle aree protette (Organi –Piano per il parco – Regolamento ecc.

• DPR 6 agosto 1993 sostituito con DPR 4 novembre 1993(istituzione dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini –nomina degli organi – modifica ai confini)

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⇒il piano per il Parco individua le attività consentite, cioè quelle compatibili con l’interesse pubblico naturalistico

Gli strumenti legislativi e tecnici che regolamentano il Territorio

naturalistico

⇒il regolamento del parco, invece, disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco e le eventuali deroghe ai divieti.

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Il C.D. del Parco ha approvato il proprio Piano previa consultazione della Comunità del Parco. Il Piano è stato adottato dalle

regioni Marche e Umbria è in fase di

Qual è la situazione attuale?

Nel frattempovale la normativa transitoria

regioni Marche e Umbria è in fase di approvazione finale.

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Fino all’approvazione del regolamentodel Parco sono in vigore le misure di salvaguardia ad INTEGRAZIONE

DPR 6 agosto 1993

salvaguardia ad INTEGRAZIONEdell’art. 11, comma 3 della l. 394/1991

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IL TERZO COMMA DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 394

Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat

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Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che possono essere esercitati secondo

Art. 11 comma 5 L.394/91

possono essere esercitati secondo le consuetudini locali ..()

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D.M. 3 febbraio 1990

• Variante degli strumenti urbanistici;• opere di mobilità (nuovi tracciati stradali, impianti a fune,

Sono soggette ad autorizzazione una serie di interventi di rilevante trasformazione specificatamente elencati nell’art.4 del D.M. 3 febbraio 90:

• opere di mobilità (nuovi tracciati stradali, impianti a fune, ecc.);

• opere fluviali;• opere tecnologiche (elettrodotti captazioni, acquedotti,

ripetitori, ecc.);• opere di trasformazione e bonifica agraria• Piani forestali;• apertura di nuove discariche per rifiuti solidi-urbani;• Realizzazione bacini idrici e centraline idroelettriche.

Page 10: La nuova sentieristica del Parco Nazionale dei Monti Sibillini

• L’attività venatoria (escluso l’abbattimento selettivo delle specie in sovranumero);

• La pesca nelle aree delimitate come zona 1;• Il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali,

provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private esistenti; fatta eccezione per i mezzi di

4 Fino all’approvazione del Piano per il parco, sono comunque vietati su tutto il territorio, così come perimetrato:

passaggio, e private esistenti; fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività agro-silvo-pastorali;

• L’apertura di nuove cave;• L’apposizione in zona 1 ad esclusione dei centri abitati, di

cartelli e manufatti pubblicitari, di qualunque natura e scopo, ad esclusione della segnaletica stradale e di quella turistica di cui alla circolare del ministro dei Lavori Pubblici, n. 400 del 9 febbraio 1979;

• La costruzione di recinti su zona agricola salvo quelle accessorie per le attività agro-silvo-pastorali e per la sicurezza degli impianti tecnologici

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PIANO PER IL PARCO del(L.394/91 – 426/98)

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Il Piano per il Parco(Art. 12 Legge 394/91)

Finalità: “Tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali, antropologici tradizionali”

Deve disciplinare i seguenti contenuti:

•Organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree e parti, caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;godimento e tutela;

•Vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del Piano;

•Sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap ed agli anziani;

Page 15: La nuova sentieristica del Parco Nazionale dei Monti Sibillini

•Sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche;

Il Piano per il Parco(Art. 12 Legge 394/91)

Deve disciplinare i seguenti contenuti:

informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche;

•Indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sullla fauna e e sull’ambiente naturale in genere.

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Il Piano per il Parco(Art. 12 Legge 394/91)

Zonizzazione

Il Piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

•A) Riserve integrali nelle quali l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

•B) Riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell’Ente Parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione (ai sensi della lettera a) e b) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457;

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•C) Aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall’Ente Parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali, ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta dei prodotti naturali ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati dalle lettere a), b), c) del primo comma dell’articolo 31 della citata legge 457 del 1978, salvo l’osservanza delle norme di Piano sulle 457 del 1978, salvo l’osservanza delle norme di Piano sulle destinazioni d’uso ;

•D) Aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

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IL REGOLAMENTO DEL PARCO del

(L.394/91 – 426/98)

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IL REGOLAMENTO DEL PARCOIL REGOLAMENTO DEL PARCO

disciplina, in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;

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e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;

g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;

h) l'accessibilità nel territorio del Parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani;

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N.T.A.Norme tecniche di Attuazione del

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N.T.A.

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

• Art. 1 Finalità ed obiettivi del Piano per il Parco;• Art. 2 Elaborati del Piano del Parco;• Art. 2 Elaborati del Piano del Parco;• Art. 3 Efficacia del Piano e rapporti con gli altri

piani e col Regolamento;• Art. 4 Strumenti e modalità attuative;• Art. 5 Categorie di Interventi ammissibili;• Art. 6 Attività ed usi compatibili.

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N.T.A.

Titolo II – NORME PER PARTI DEL TERRITORIO

• Art. 7 Inquadramento territoriale;

• Art. 8 Zonizzazione;• Art. 8 Zonizzazione;

• Art. 9 Unità di paesaggio.

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N.T.A.Titolo III – NORME PER PARTICOLARI CATEGORIE

D’INTERVENTO, DI OPERE E RISORSE

• Art. 10 Difesa del suolo e gestione delle acque;• Art. 11 Reti ecologiche, fasce fluviali e continuità ambientali;• Art. 12 Aree e risorse naturali;• Art. 12 Aree e risorse naturali;• Art. 13 Boschi e gestione forestale;• Art. 14 Attività agro-silvo-pastorali;• Art. 15 Aree ed elementi di interesse storico-culturale;• Art. 16 Aree di recupero ambientale e paesistico• Art. 17 Sistemi di accessibilità• Art. 18 Sistemi di attrezzature e servizi.• Art. 19 Progetti e programmi di valorizzazione e d’intervento• Art. 20 Norme transitorie

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Art. 8 Zonizzazione

1. Il Piano suddivide il Parco in Zone, identificate nelle tavole di Piano ed assoggettate a diverso grado di protezione, assoggettate a diverso grado di protezione, con riferimento alle seguenti categorie di cui all'art.12 L.394/91:

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Zone A

• - zone A, di riserva integraledove l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. Tali zone sono destinate alla salvaguardia degli equilibri ecologici in atto e potenziali, alla equilibri ecologici in atto e potenziali, alla prevenzione ed all’eliminazione dei fattori di disturbo. E’ vietato ogni intervento che non abbia finalità esclusivamente conservativa. La fruizione degli ambiti interessati ha carattere esclusivamente naturalistico;

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Zone B• - zone B, di riserva generale orientata, dove si favorisce il

potenziamento delle funzionalità ecosistemiche e la conservazione delle risorse paesistico-culturalipresenti anche attraverso la riduzione dei fattori di disturbo. In tali zone è vietato in particolare: costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio, effettuare movimenti di terreno o trasformazioni dell’uso del suolo, salvo quando trasformazione del territorio, effettuare movimenti di terreno o trasformazioni dell’uso del suolo, salvo quando finalizzati ad interventi di conservazione, manutenzione e restituzione, eseguire cambi di destinazione d’uso che richiedano sostanziali cambiamenti edilizi ed impiantistici. Possono comunque essere consentiti la realizzazione delle infrastrutture espressamente previste nelle tavole di piano e gli interventi di gestione a cura dell’Ente Parco. Per la gestione forestale valgono gli indirizzi gestionali dei Piani forestali regionali e dei Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale delle Comunità Montane regolarmente approvati, previo parere favorevole del Parco;

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Zone C• - zone C, di protezione, interessate dalle attività agro-silvo-

pastorali. In tali zone, in armonia con le finalità istitutive sono incoraggiate le attività agro-silvo-pastorali, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica. E’ comunque vietato realizzare: nuove strade salvo le eccezioni di cui alla lettera precedente e[1]quanto previsto nell’art. 17, comma 3, nuovi edifici ad quanto previsto nell’art. 17, comma 3, nuovi edifici ad eccezione di quelli a servizio dell’attività agricola di carattere non residenziale; interventi che modificano il regime delle acque salvo quando strettamente necessari per l’interesse pubblico locale. Per il miglioramento dell'ambiente rurale è consentita la realizzazione di parcheggi, aree per la sosta attrezzata, impianti sportivi e campeggi purchè localizzati in prossimità dei centri abitati ed individuati in sede di formazione dei relativi piani urbanistici (PRG e Piani di recupero).

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Zone C

• Nei nuclei rurali sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonchè, previo progetto paesaggistico di cui all’art.30 delle N.T.R. del Vigente P.T.C.P. della Provincia di Perugia, [1] (piano di recupero)[2] approvato dall’Ente Parco, interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti all’art. 31 della L. 457/78, specificandosi che come definiti all’art. 31 della L. 457/78, specificandosi che gli interventi di ristrutturazione edilizia da assoggettare a progetto paesaggistico sono quelli che comportano la demolizione con ricostruzione o ampliamento e/o la sopraelevazione [3]

[1] Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.

• [2] Sostituito con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.• [3] Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del

21.09.2002.

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Zone D

• zone D, di promozione economica e sociale, che interessano le aree urbanizzate, quelle da urbanizzare e quelle degradate, comprese le aree parzialmente o completamente degradate. In tali zone sono consentite tutte le attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio - culturale finalizzate al miglioramento della vita socio - culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori, nei limiti e con le specificazioni contenute nelle presenti N.T.A. Sono individuate le seguenti sottozone, cartograficamente delimitate negli stralci di approfondimento al 10.000:

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Zone D1

• - D1, in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione e la trasformazione di aree urbanecon le specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala 1:10.000 e delle presenti N.T.A. (Tali determinazioni debbono essere analiticamente riscontrate in sede di debbono essere analiticamente riscontrate in sede di formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, motivando eventuali scostamenti delle scelte effettuate e proponendo eventuali alternative di assetto complessivo, atte comunque a conseguire i risultati attesi)[1];

•[1] Norma spostata art.3, comma 4 da cancellare.

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Zone D2• D2, in cui gli interventi interessano preminentemente la

riqualificazione di nuclei ed agglomerati ruralicon le specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala 1:10.000 e delle presenti N.T.A. Eventuali interventi edilizi che prevedano aumenti di volume, nuova edificazione o alterazioni formali delle facciate dovranno essere realizzati previa redazione di progetto paesaggistico di cui all’art.30 previa redazione di progetto paesaggistico di cui all’art.30 delle N.T.R. del Vigente P.T.C.P. della Provincia di Perugia[1] (piano attuativo)[2], esteso all'intero abitato, approvato preventivamente dall'Ente Parco specificandosi che gli interventi di ristrutturazione edilizia da assoggettare a progetto paesaggistico sono quelli che comportano la demolizione con ricostruzione o ampliamento e/o la sopraelevazione[3]

•[1] Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.

• [2] Sostituito con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.• [3] Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.

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Zone D3• - D3, in cui gli interventi interessano preminentemente la

riqualificazione o trasformazione di insediamenti turistico-residenzialicon le specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala 1:10.000 e delle presenti N.T.A. Eventuali interventi edilizi che prevedano aumenti di volume o nuova edificazione dovranno essere realizzati previa redazione di progetto paesaggistico di cui all’art.30 delle N.T.R. del Vigente P.T.C.P. della Provincia di delle N.T.R. del Vigente P.T.C.P. della Provincia di Perugia,[1] (piano attuativo)[2], esteso all'intero insediamento, approvato preventivamente dall'Ente Parco specificandosi che gli interventi di ristrutturazione edilizia da assoggettare a progetto paesaggistico sono quelli che comportano la demolizione con ricostruzione o ampliamento e/o la sopraelevazione.[3]

[1] Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.• [2] Sostituito con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.• [3] Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.

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Zone D4

• - D4, in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione e la formazione di aree produttive-artigianalicon le specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala 1:10.000 e delle presenti N.T.A. stralci allegati in scala 1:10.000 e delle presenti N.T.A. Eventuali interventi edilizi che prevedono nuova edificazione per una superficie coperta di oltre 500 mq. potranno essere assentiti a condizione che risultino compatibili il carico inquinante prodotto e gli effetti dell'impermeabilizzazione rispetto alle condizioni del suolo;

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Zonizzazione

• 2. La disciplina delle suddette zone è sintetizzata nella tabella seguente con riferimento alle categorie di cui agli artt. 5 e 6:

Zone Interventi ammissibili

Attività ed usi compatibili

Zona A CO MA RE RQ TR N

Zona B CO MA RE RQ TR N A

• 3. In tutte le zone di cui al comma 1 sono comunque fatti salvi i diritti di uso civico. Eventuali limitazioni necessarie per realizzare le finalità del Piano sono adottate di concerto con gli aventi diritto.

Zona C CO MA RE RQ TR N A UA S3 S4

Zona D1 CO MA RE RQ TR N A UA S1 S3 S4

Zona D2 CO MA RE RQ TR N A UA S1 S3 S4

Zona D3 CO MA RE RQ TR N A UA S1 S3 S4

Zona D4 CO MA RE RQ TR N A UA S1 S2

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LA FASE DI START UPLA FASE DI START UPIl Piano per il parco

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Quadri conoscitivi Quadri conoscitivi -- Consulenti Consulenti incaricatiincaricati

Budget impiegato 50 % circa

3 UNIVERSITA’ Ancona Camerino Ancona Camerino

Perugia

10 DIPARTIMENTI

5 Studi di Consulenza

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Struttura tecnica per l'elaborazione del Piano per i l Parco

Nucleo di coordinamentoCoordinatore generale:

Alfredo FermanelliCoordinatore scientifico: Roberto GambinoCoordinatore tecnico: Massimo SargoliniMassimo Sargolini

Ufficio di Piano del Parco:

Roberta Angelini - UrbanistaFabrizio Cinquini - UrbanistaMaurizio Consoli - GeologoPiersebastiano Ferranti -InformaticoPaolo Perna - NaturalistaFranco Tassi - Informatico

Numerosi altri consulenti incaricati di eseguire studi nelle varie discipline scientifiche interessate

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Il SIT ed il Piano Per il Parco

Il programma esecutivo del progetto Piano per il Parco prevedeva l’implementazione di un sistema informativo territoriale.

Il Piano doveva essere realizzato con l’ausilio dei GIS Il Piano doveva essere realizzato con l’ausilio dei GIS come strumenti di supporto alle decisioni

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DTMDTMModello ad

Elevazione Digitale

(Digital Elevation Model)

E’ un modello di dati raster che rappresenta l’elevazione del terreno. Può essere del terreno. Può essere generato a partire da piani quotati o da curve di livello ed è generalmente usato per condurre analisi di visibilità,, effettuare analisi di pendenza o esposizione, ecc.

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Nella prima fase i consulenti incaricati hanno provveduto ad elaborare i quadri conoscitivi relativi ad

Fase 1: elaborazione dei Quadri conoscitivi

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Nella strutturazione del SIT abbiamo suddiviso questi ambiti in sistema fisico, sistema biologico, sistema antropico. Strutturando effettivamente la base di dati e introducendo un concetto sarebbe diventato il punto di riferimento per l'intero sistema informativo territoriale.

Sistema Fisico

Sistema Biologico

Sistema Antropico

SIT

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A FATTORI STRUTTURANTI: componenti ed elementi costitutivi della "struttura" intesa come l'insieme delle componenti e delle relazioni con cui l'organizzazione di un sistema si manifesta concretamente ed attivamente (dove però per sistema può intendersi sia il sistema complessivo dei

Fase 2: Interpretazione e sintesi

sistema può intendersi sia il sistema complessivo dei sibillini sia i diversi sub-sistemi locali)

B FATTORI CARATTERIZZANTI: componenti ed elementi che appunto caratterizzano ogni sistema locale od unità di paesaggio, distinguendolo dagli altri anche strutturalmente simili aggettivandone le forme strutturali ed organizzative e rendendolo quindi riconoscibile.

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C FATTORI QUALIFICANTI: elementi o condizioni che conferiscono ad un sistema locale o a un paesaggio una particolare qualità o valore, sotto un determinato profilo (ad es. morfologico o ecologico) o sotto diversi profili, pur senza variarne la struttura ed i caratteri di fondo rispetto ad altri simili.

Fase 2: Interpretazione e sintesi

caratteri di fondo rispetto ad altri simili.

D FATTORI CRITICITA’: l’Insieme di elementi o di condizioni, in atto o potenziali, di degrado o de-qualificazione o alterazione, più o meno acuta, non tali da compromettere la struttura o i caratteri o la qualità dei sistemi

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(Da notare che questa classificazione non è mutuamente esclusiva cioè elementi presenti un una classe possono essere ritrovati in altre)

Determinazioni delle invarianti strutturali da sottoporre a particolare tutela:sono questi fattori strutturali ai quali il piano, in considerazione della loro qualità o valore, intende garantire una relativa stabilità rispetto alle dinamiche trasformative dei contesti paesistici

Unità di paesaggio

Fase 2: Interpretazione e sintesi

Unità di paesaggio: basate sull'individuazione degli elementi strutturali, in particolare quelli che determinano ùle più significative articolazioni del paesaggio: bacini idrografici, geosigmeti, sistemi insediativi funzionalmente o storicamente coesi, distretti visivi.

Il progetto prevedeva peraltro in vista dell'individuazione delle unità di paesaggio un triplice riferimento:

•Parti del sistema insediativo•Alle reti•Alle unità Ambientali

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(Da notare che questa classificazione non è mutuamente esclusiva cioè elementi presenti un una classe possono essere ritrovati in altre)

Determinazioni delle invarianti strutturali da sottoporre a particolare tutela:sono questi fattori strutturali ai quali il piano, in considerazione della loro qualità o valore, intende garantire una relativa stabilità rispetto alle dinamiche trasformative dei contesti paesistici

Unità di paesaggio

Fase 2: Interpretazione e sintesi

Unità di paesaggio: basate sull'individuazione degli elementi strutturali, in particolare quelli che determinano ùle più significative articolazioni del paesaggio: bacini idrografici, geosigmeti, sistemi insediativi funzionalmente o storicamente coesi, distretti visivi.

Il progetto prevedeva peraltro in vista dell'individuazione delle unità di paesaggio un triplice riferimento:

•Parti del sistema insediativo•Alle reti•Alle unità Ambientali

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Fase 3: Redazione del Progetto del Piano

Elaborazione delle

strategie

Zonizzazione

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•17 Percorsi escursionistici (187 Km)

•Grande Anello dei Sibillini (122 Km)

•18 Sentieri Natura (75 Km)

•Percorsi MTB (560 KM)

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