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Condizioni di Assicurazione Tutela multirischi danni ai beni per l’economia solidale Il prodotto per assicurare le cose/beni (intendendosi per tali: fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamento, merci, apparecchiature elettroniche) di proprietà o in uso agli Enti del Terzo Settore Il presente documento deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione. Organizzazione dei contenuti: Guida all’utilizzo della POLIZZA Condizioni di Assicurazione comprendenti: Allegato 1 - Glossario Allegato 2 - Riepilogo limiti e franchigie Settore Incendio e altri danni a beni Allegato 3 - Riepilogo limiti e franchigie Settore Furto e rapina Allegato 4 – Riepilogo limiti e franchigie Settore Elettronica Norme generali sui contratti assicurativi Set Informativo Mod. DA0L - ED. 07/2020 Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.

l’economia solidale - Assimoco

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Page 1: l’economia solidale - Assimoco

Condizioni di Assicurazione

Tutela multirischi danni ai beni per l’economia solidale

Il prodotto per assicurare le cose/beni (intendendosi per tali: fabbricati, macchinari,

attrezzature, arredamento, merci, apparecchiature elettroniche) di proprietà o in uso agli Enti del Terzo Settore

Il presente documento deve essere consegnato

al Contraente prima della sottoscrizione del

contratto.

Prima della sottoscrizione del contratto leggere

attentamente le Condizioni di Assicurazione.

Organizzazione dei contenuti:

• Guida all’utilizzo della POLIZZA

• Condizioni di Assicurazione comprendenti:

• Allegato 1 - Glossario

• Allegato 2 - Riepilogo limiti e franchigie Settore Incendio e altri danni a beni

• Allegato 3 - Riepilogo limiti e franchigie Settore Furto e rapina

• Allegato 4 – Riepilogo limiti e franchigie Settore Elettronica

• Norme generali sui contratti assicurativi

Set Informativo Mod. DA0L - ED. 07/2020

Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.

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Chi siamo Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSIcurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali. Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Agenzie, da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie con soluzioni assicurative danni e vita. L’offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa. Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, che è un primario gruppo assicurativo in Germania ed è la compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco; Federazione delle Cooperative Raiffeisen; Fondosviluppo; Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane); il Credito Cooperativo (BCC). www.assimoco.it

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Gentile Cliente, vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo Assimoco, acquistando la polizza

Tutela multirischi danni ai beni per l’economia solidale.

Il prodotto assicura le cose/beni (fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamento, merci, apparecchiature elettroniche) di proprietà o in uso all’Ente del Terzo Settore.

COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all’interno di questo documento degli elementi grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un’icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse. Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su sfondo azzurro e sono da leggere con particolare attenzione. Inoltre, abbiamo utilizzato dei riquadri informativi , contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.

IL GLOSSARIO

Nel testo di polizza sono state evidenziate, riportandole in grassetto corsivo, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: polizza). Cordialmente, Gruppo Assimoco

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Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa in Italia ad acquisire la certificazione B Corp.

COS’È UNA BCORP?

Nel dettaglio, B Corp è una certificazione di eccellenza riconosciuta alle aziende che soddisfano i più alti standard al mondo di performance sociale, ambientale ed economica, riconosciuta da B-Lab, l’ente non profit che dal 2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B Corporation. A oggi oltre 70mila aziende nel mondo hanno provato a misurarsi con i requisiti BCorp, ma solamente 2.504 hanno superato il test. In Italia le certificate sono oltre 80. Il Gruppo Assimoco ha ottenuto la certificazione sottoponendosi a una misura del profilo di scopo, responsabilità e trasparenza attraverso un protocollo di valutazione denominato Bia (B impact assessment). Per avere la certificazione, occorre che il punteggio conseguito a seguito della misurazione sia superiore a 80/200 punti.

IL NOSTRO IMPEGNO

Il Gruppo Assimoco conosce bene quanto sia importante dare aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali e lo vuole fare mantenendo i più alti standard sociali e ambientali. Sono state realizzate una serie di iniziative concrete e di valore per la sostenibilità poiché lo sviluppo e la crescita umana e sociale possono essere visti come un unico obiettivo che guida le attività del Gruppo Assimoco oltre al perseguimento del business. Il Gruppo Assimoco desidera sviluppare delle relazioni che fanno bene ai collaboratori, ai partner intermediari, ai clienti e alle comunità che sono sui territori dove Assimoco è presente grazie ai suoi partner intermediari.

PERCHÉ SIAMO DIVENTATI BCORP

Già da molto tempo, il Gruppo Assimoco ha compreso quanto sia efficace esercitare la professione assicurativa non solo per creare profitto ma soprattutto per portare protezione alle persone e per attivare una forza rigenerativa per la società e per il benessere del pianeta. Esempi concreti di questo impegno sono:

- il Rapporto Neo Welfare che annualmente Assimoco presenta alla Camera dei Deputati per individuare e sostenere i bisogni delle famiglie italiane;

- la creazione della RetedelWelfare e del Welfare Planning Assicurativo, per aiutare le famiglie a ritrovare il benessere e garantire ai figli un futuro sicuro;

- le iniziative di welfare aziendale che il Gruppo Assimoco ha dedicato ai propri collaboratori e che da 4 anni consente al Gruppo di essere considerato tra le migliori 20 aziende italiane in cui lavorare.

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SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI 4

CHI SONO I DESTINATARI DELL’ASSICURAZIONE 4 ART. 1 - Chi può stipulare l’assicurazione 4 ART. 1.1 - Quali cose/beni sono coperti dall’assicurazione 4 ART. 1.2 - Come devono essere i fabbricati 4 ART. 1.3 - Quali attività sono assicurate 5

COS’È COPERTO DALL’ASSICURAZIONE 5 ART. 2 - Quali eventi sono assicurati 5 ART. 2.1 - Quali spese, oneri e costi sono risarciti 7 ART. 2.2 - Quali eventi speciali sono assicurati 8 ART. 2.3 - Eventi catastrofali 12 ART. 2.4 - Eventi assicurati con pagamento di un premio aggiuntivo 13

COSA NON È ASSICURABILE 14 ART. 3 - Beni e cose non assicurabili 14

LIMITI DI COPERTURA 15 ART. 4 - Danni esclusi dalla copertura 15 ART. 4.1 - Franchigia assoluta 16 ART. 4.2 - Limiti di risarcimento 16 ART. 4.3 - Esclusione delle apparecchiature elettroniche se già assicurate 16 ART. 4.4 - Esclusione di cose/beni in leasing o impianti già assicurati 16

SETTORE FURTO E RAPINA 17

CHI SONO I DESTINATARI DELL’ASSICURAZIONE 17 ART. 5 - Chi può stipulare l’assicurazione 17 ART. 5.1 - Quali cose/beni sono coperti dall’assicurazione 17 ART. 5.2 - Come devono essere i locali/fabbricati 17

COS’È COPERTO DALL’ASSICURAZIONE 18 ART. 6 - Quali eventi sono assicurati 18 ART. 6.1 - Quali spese, oneri e costi sono risarciti 19 ART. 6.2 - Quali eventi speciali sono assicurati 20 ART. 6.3 - Eventi assicurati con pagamento di un premio aggiuntivo 21 ART. 6.4 - Condizioni che prevedono una riduzione del premio 21

COSA NON È ASSICURABILE 21 ART. 7 - Beni e cose non assicurabili 21

LIMITI DI COPERTURA 21 ART. 8 - Danni esclusi dalla copertura 21 ART. 8.1 - Scoperto senza il minimo 22 ART. 8.2 - Scoperto con il minimo 22 ART. 8.3 - Limiti di risarcimento 22

SETTORE ELETTRONICA 23

CHI SONO I DESTINATARI DELL’ASSICURAZIONE 23 ART. 9 - Chi può stipulare l’assicurazione 23 ART. 9.1 - Quali cose/beni sono coperti dall’assicurazione 23

COS’È COPERTO DALL’ASSICURAZIONE 23 ART. 10 - Quali eventi sono assicurati 23 ART. 10.1 - Eventi assicurati con pagamento di un premio aggiuntivo 24

COSA NON È ASSICURABILE 25 ART. 11 - Beni e cose non assicurabili 25

LIMITI DI COPERTURA 25 ART. 12 - Danni esclusi dalla copertura 25

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ART. 12.1 - Impianto di condizionamento 26 ART. 12.2 - Delimitazioni di garanzia 26 ART. 12.3 - Esclusione dei servizi compresi nei contratti di assistenza tecnica 27 ART. 12.4 - Scoperto senza il minimo 27 ART. 12.5 - Scoperto con il minimo 27 ART. 12.6 - Limiti di risarcimento 27 ART. 12.7 - Esclusione dei danni assicurati con le altre sezioni 27

COME VENGONO CALCOLATI E LIQUIDATI I SINISTRI 28

SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI 28 ART. 13 - Forma dell’assicurazione 28 ART. 14 - Valutazione delle cose/beni assicurati e determinazione del danno 28 ART. 14.1 - Supplemento d’indennità 29 ART. 14.2 - Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale 30 ART. 14.3 - Circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio 30 ART. 14.4 - Rinuncia alla rivalsa 30 ART. 14.5 - Colpa grave 30

SETTORE FURTO E RAPINA 30 ART. 15 - Forma dell’assicurazione 30 ART. 15.1 - Valutazione delle cose/beni assicurati e determinazione del danno 31 ART. 15.2 - Riduzione delle somme assicurate dopo un sinistro 31 ART. 15.3 - Reintegro delle somme assicurate dopo un sinistro 31 ART. 15.4 - Recupero delle cose rubate 31

SETTORE ELETTRONICA 32 ART. 16 - Forma dell’assicurazione 32 ART. 16.1 - Valutazione delle cose/beni assicurati e determinazione del danno 32

SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI, FURTO E RAPINA, ELETTRONICA 33 ART. 17 - Limite massimo dell’indennizzo 33 ART. 17.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 33 ART. 17.2 - Ispezione delle cose assicurate 33 ART. 17.3 - Esagerazione dolosa del danno 33 ART. 17.4 - Controversie e procedura per la valutazione del danno 33 ART. 17.5 - Mandato e onorario dei periti 34 ART. 17.6 - Pagamento dell’indennizzo 34 ART. 17.7 - Operazioni peritali 34 ART. 17.8 - Facoltà di richiedere un anticipo dell’indennizzo 34

OBBLIGHI DELLE PARTI 35

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO 35 ART. 18 - In caso di sinistro 35 ART. 18.1 - In caso di altre assicurazioni 35 ART. 18.2 - In caso di buona fede 35

OBBLIGHI DI ASSIMOCO 35 ART. 18.3 - In caso di diminuzione del rischio 35

OBBLIGHI COMUNI 36 ART. 18.4 - In caso di modifiche dell’assicurazione 36

IN QUALI PAESI VALE LA COPERTURA 36

DOVE VALE LA COPERTURA 36 ART. 19 - Per tutti i settori 36

QUANDO COMINCIA L’ASSICURAZIONE 36

INIZIO DELL’ASSICURAZIONE 36 ART. 20 - Pagamento del premio 36 ART. 20.1 - Decorrenza dell’assicurazione per gli eventi catastrofali (Carenza) 36

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QUANTO DURA L’ASSICURAZIONE 36

DURATE DELL’ASSICURAZIONE 36 ART. 21 - Annuale 36

COME DARE DISDETTA ALL’ASSICURAZIONE 36

MODALITÀ DI DISDETTA DELL’ASSICURAZIONE 36 ART. 22 - Per durata annuale con tacito rinnovo 36 ART. 22.1 - In caso di sinistro 37

ONERI FISCALI E RINVII ALLA NORMATIVA DI LEGGE 37

ONERI E NORME APPLICATE 37 ART. 23 - Oneri fiscali 37 ART. 23.1 - Rinvio alle norme di legge 37 ART. 23.2 - Foro competente 37

LIMITI DI COPERTURA VALIDI PER TUTTI I SETTORI 38

LIMITAZIONE DELLA COPERTURA 38 ART. 24 - Inoperatività della copertura a seguito dell’applicazione di sanzioni 38

ABBINAMENTO A UN FINANZIAMENTO 38

CONDIZIONI APPLICATE SOLO IN CASO DI POLIZZA ABBINATA A UN FINANZIAMENTO 38 ART. 25 - Diritto di recesso del Contraente 38 ART. 25.1 - Estinzione anticipata o trasferimento del mutuo ipotecario o del finanziamento 38 ART. 25.2 - Rinegoziazione del mutuo o del finanziamento 39 ART. 25.3 - Assicurazione incendio, esplosione e scoppio in abbinamento a mutuo o finanziamento 39

ALLEGATO 1 - GLOSSARIO 40 ALLEGATO 2 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENE 47 ALLEGATO 3 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE FURTO E RAPINA 49 ALLEGATO 4 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE ELETTRONICA 50 NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI 51

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SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

ART. 1 - CHI PUÒ STIPULARE L’ASSICURAZIONE L’assicurazione è stipulabile da qualsiasi Ente del Terzo Settore definito nel Glossario.

ART. 1.1 - QUALI COSE/BENI SONO COPERTI DALL’ASSICURAZIONE Assimoco assicura i seguenti beni/cose descritti nel Glossario: - il/i fabbricato/i inclusi gli impianti fotovoltaici. - le dipendenze e pertinenze. - i macchinari, le attrezzature e l’arredamento. - le merci, anche speciali.

ART. 1.2 - COME DEVONO ESSERE I FABBRICATI Assimoco assicura i fabbricati a condizione che:

1.2.1 - Caratteristiche della costruzione: il fabbricato abbia:

in materiali incombustibili: a) le strutture portanti verticali; b) le pareti esterne; c) la copertura del tetto; d) i rivestimenti;

anche in materiali combustibili: e) i solai e le coibentazioni; f) le strutture portanti del tetto;

una tolleranza dei materiali: per le pareti esterne (b), la copertura del tetto (c), i rivestimenti (d) è tollerata, fino al massimo del 20% di ciascuna superficie, la presenza di materiali combustibili. Per i fabbricati di bioedilizia è tollerata la presenza fino al massimo del 25% di materiali combustibili.

1.2.2 - Caratteristiche non richieste della costruzione: per il fabbricato non sono richieste le precedenti caratteristiche: - per eventuali tettoie e minori dipendenze staccate dal fabbricato/complesso assicurato, ma

all’interno dell’ubicazione, l’area coperta dalle tettoie/dipendenze non deve essere superiore al 20% di quella complessiva;

- per dehors, verande, l’area coperta da dehors/verande non deve essere superiore al 25% di quella complessiva.

1.2.3 - Utilizzo del fabbricato: le attività aggravanti il rischio, diverse da quella esercitata/dichiarata, sono comprese a condizione che la superficie occupata sia inferiore al 33% della superficie complessiva dei piani del fabbricato/complesso, compresi i sotterranei, ma escluso il sottotetto.

1.2.4 - Fabbricato in comproprietà o condominio: se l’assicurazione è stipulata per una frazione/porzione di fabbricato, sono coperti anche i danni alle parti del fabbricato che costituiscono proprietà comune.

1.2.5 - Tolleranze per esplodenti, infiammabili e merci speciali contenuti nel fabbricato: è tollerata la presenza di: - infiammabili (in deposito/lavorazione) fino al quantitativo massimo di 500 Kg; - merci speciali fino al quantitativo massimo di 500 Kg; - esplodenti, posti nel fabbricato/complesso fino al quantitativo massimo di 1 Kg.

CHI SONO I DESTINATARI DELL’ASSICURAZIONE

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ART. 1.3 - QUALI ATTIVITÀ SONO ASSICURATE Sono assicurati le cose/beni in relazione al settore e all’attività indicati nell’assicurazione e previsti dalla tariffa. L’assicurazione è valida a condizione che l’attività sia svolta nel rispetto delle norme e dei regolamenti di legge che la disciplinano.

ART. 2 - QUALI EVENTI SONO ASSICURATI Assimoco indennizza/risarcisce i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, provocati da: 2.0.1 - Incendio.

2.0.2 - Fulmine.

2.0.3 - Esplosione, scoppio non causati da ordigni esplosivi, anche verificatisi all’esterno del fabbricato.

2.0.4 - Implosione.

2.0.5 - Caduta/urto di meteoriti, aeromobili, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali, parti di essi o cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi.

2.0.6 - Onda sonica provocata da aeromobili e oggetti in movimento a velocità supersonica.

2.0.7 - Urto di veicoli stradali o natanti in transito sulla pubblica via non appartenenti al Contraente/Assicurato né al suo servizio.

2.0.8 - Caduta/rovina di ascensori e montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti.

Assimoco indennizza/risarcisce i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati, anche se di proprietà di terzi: 2.0.9 - Attenuazione del danno: provocati per ordine dell’Autorità e quelli causati dal Contraente/Assicurato o da terzi, purché questi casi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocati dagli eventi.

2.0.10 - Fumo: provocati da fumo, fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale, agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del fabbricato, purché gli impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

2.0.11 - Danni conseguenti: se causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, provocati da: - sviluppo di fumi, gas e vapori; - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica; - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di

riscaldamento o condizionamento; - colaggio o fuoriuscita di liquidi; Sono compresi i danni alle cose/beni posti entro un raggio di 20 metri da quelli assicurati.

2.0.12 - Autocombustione: provocati da autocombustione dei beni/cose assicurati. La copertura è valida se: - il danno avviene quando sono trascorsi (carenza) almeno 15 giorni dalla data di effetto della

polizza; - i beni/cose assicurati sono trattati, stoccati, conservati e movimentati secondo le procedure

richieste dalla loro tipologia.

COS’È COPERTO DALL’ASSICURAZIONE

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Set Informativo Mod. DA0L - ED. 07/2020

2.0.13 - Scoppio di mezzi in sosta/rimessa: provocati dallo scoppio o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio di veicoli, anche di terzi, in sosta, rimessa nelle aree di pertinenza dell’azienda.

2.0.14 - Fabbricati aperti: solo se provocati dagli Eventi da 2.0.1 a 2.0.8 a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti, a tende frangisole, tettoie, tensostrutture, gazebo.

2.0.15 - Fabbricati aperti - Beni contenuti: solo se provocati dagli Eventi da 2.0.1 a 2.0.8 alle cose/beni contenuti o riposti sotto tettoie, gazebo, tensostrutture ubicati e utilizzati negli spazi dell’attività assicurata.

2.0.16 - Beni/cose poste all’aperto: solo se provocati dagli Eventi da 2.0.1 a 2.0.8, alle merci, macchinari, attrezzature e arredamento quando posti all’aperto o su automezzi in sosta nell’area aziendale assicurata. Sono esclusi i danni alle merci riposte su automezzi se assicurate con polizza trasporti.

2.0.17 - Partecipazione a fiere e mostre: solo se assicurati le merci, il macchinario, le attrezzature e l’arredamento, provocati da incendio, scoppio ed esplosione di tali cose/beni, anche durante la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, manifestazioni culturali che si svolgono nei paesi della Comunità Europea, della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano. Sono esclusi i danni a valori, gioielli, oggetti preziosi.

2.0.18 - Effetti personali: provocati agli effetti personali degli amministratori, sindaci, soci, dipendenti, collaboratori, volontari. Sono esclusi denaro, valori, gioielli e preziosi.

2.0.19 - Merci presso terzi: solo se assicurate le merci, provocati quando le merci sono affidate in custodia a soggetti terzi per lavorazione, confezionamento, imballaggio. La copertura è valida se le merci sono contenute in fabbricati con caratteristiche costruttive uguali a quelle previste in questa polizza e ubicati nei territori dell’Unione Europea, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

2.0.20 - Trasloco: se l’attività assicurata viene trasferita in altra ubicazione, i danni sono coperti per i dieci giorni successivi alla comunicazione del trasferimento. La copertura è valida: - sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo. A trasferimento effettuato la copertura è valida solo

nel nuovo indirizzo, esclusivamente con emissione di apposito documento contrattuale contenente il nuovo indirizzo/ubicazione;

- solo per indirizzi situati nel territorio italiano; - con l’applicazione delle norme in caso di aggravamento del rischio.

2.0.21 - Ordigni esplosivi: provocati dall’esplosione/scoppio di ordigni esplosivi (anche residuati bellici) presenti, all’insaputa del Contraente/Assicurato, nelle vicinanze dei locali/fabbricati assicurati.

Garanzia prestata nella forma a primo rischio assoluto. 2.0.22 - Ricostruzione cose particolari: provocati dagli eventi coperti alle cose particolari; è rimborsato il controvalore per la loro ricostruzione/riparazione.

2.0.23 - Valori: solo se assicurati le merci, il macchinario, le attrezzature e l’arredamento provocati ai valori, entro l’importo del limite di indennizzo previsto.

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ART. 2.1 - QUALI SPESE, ONERI E COSTI SONO RISARCITI Assimoco risarcisce le spese, gli oneri e i costi sostenute/i: Garanzia prestata nella forma a primo rischio assoluto. 2.1.1 - Demolizione e sgombero: A) per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del sinistro alla più idonea e vicina

discarica. B) sono compresi i residui che rientrano nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D.Lgs. 152/06 e

successive modifiche e integrazioni. Sono esclusi i residui radioattivi disciplinati dal DL 230/95 e successive modifiche e integrazioni.

2.1.2 - Ricollocamento macchinario, attrezzature, arredamento e merci: per rimuovere, trasportare, traslocare e depositare presso terzi il macchinario, le attrezzature, l’arredamento e le merci assicurate rimasti illesi dal sinistro per il periodo di tempo strettamente necessario al ripristino della sede aziendale.

2.1.3 - Fissi e infissi: solo se assicurato il fabbricato, per rimpiazzare i fissi e gli infissi in caso di furto e per riparare i guasti provocati dai ladri in caso di furto consumato o tentato.

2.1.4 - Dispersione di gas: per la ricerca e la riparazione del guasto all’impianto di distribuzione installato nel fabbricato in caso di dispersione di gas. La dispersione deve essere accertata dall’azienda di distribuzione o da un tecnico specializzato. Sono coperte le spese sostenute per riparare le tubazioni e i relativi raccordi e per demolire e ripristinare le parti del fabbricato interessate dalla riparazione. Sono escluse le spese indirette e quelle necessarie per adeguare o conformare l’impianto alla normativa vigente.

Garanzia prestata nella forma a primo rischio assoluto. 2.1.5 - Fabbricato in locazione: per il rimborso del canone di locazione quando il fabbricato è locato a terzi e danneggiato dal sinistro. Sono rimborsati gli importi dei canoni che rientrano nel periodo strettamente necessario al ripristino del fabbricato danneggiato.

2.1.6 - Modifiche costruttive: per i maggiori costi sostenuti per riparare/ricostruire il fabbricato con caratteristiche costruttive diverse da quelle che aveva al momento del sinistro. Le spese sono risarcite a condizione che le nuove caratteristiche costruttive siano imposte dalle Autorità perché le precedenti non più conformi/ammesse da norme e regolamenti entrati in vigore in data successiva a quella di costruzione del fabbricato.

2.1.7 - Periti e consulenti: per gli onorari dei periti e consulenti nominati secondo le Norme per la liquidazione dei sinistri.

2.1.8 - Oneri di urbanizzazione: per gli oneri e costi (compresi quelli di urbanizzazione), sostenuti entro 18 mesi dalla data del sinistro, da versare a Enti o Autorità pubbliche in caso di: - ricostruzione del fabbricato secondo le norme di legge e i regolamenti in vigore al tempo della

ricostruzione; - riprogettazione del fabbricato; - la direzione dei lavori di ricostruzione. Sono escluse dalle spese le multe, le ammende, le sanzioni amministrative.

2.1.9 - Tubazioni interrate: dovuti a rottura accidentale di tubazioni interrate al servizio del fabbricato assicurato. Sono esclusi: - i danni derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature; - i danni provocati da gelo, umidità e stillicidio. Sono rimborsate solamente le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni interrate ed i relativi raccordi che hanno dato origine allo spargimento d’acqua e quelle necessarie per ricercare la rottura, per la demolizione del fabbricato o della pavimentazione o per la rimozione del terreno nonché per il ripristino del fabbricato o della pavimentazione o del terreno nelle condizioni originarie.

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2.1.10 - Archivi elettronici: per la ricostruzione e il rifacimento di archivi elettronici. Assimoco procederà al rimborso solo con la presentazione della documentazione delle spese sostenute entro un anno dalla data del sinistro.

ART. 2.2 - QUALI EVENTI SPECIALI SONO ASSICURATI Assimoco indennizza/risarcisce i danni materiali e diretti alle cose/beni assicurati, anche se di proprietà di terzi:

2.2.1 - Acqua condotta: provocati da fuoriuscita di acqua condotta causata dalla rottura accidentale degli impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento, di condizionamento installati al servizio del fabbricato assicurato o di cui fanno parte. Sono esclusi i danni: - provocati da infiltrazione di acqua piovana non causata da rottura accidentale di

tubazioni/condutture; - provocati da traboccamento, rigurgito, rottura di fognature; - provocati da umidità e stillicidio; - provocati da gelo, anche alle condutture o tubazioni interrate o installate all’esterno del

fabbricato; - provocati da colaggio di liquidi e/o rottura degli impianti automatici di estinzione; - provocati alle merci collocate ad altezza inferiore a 12 centimetri dal suolo. Sono escluse le spese per la demolizione e ripristino delle parti di fabbricato e degli impianti sostenute per ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d’acqua.

Spese per la ricerca del guasto: sono indennizzate le spese per la ricerca del guasto che ha originato la rottura degli impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento, di condizionamento (incluse le tubazioni) installati e al servizio del fabbricato assicurato. Sono comprese le spese per la demolizione e il ripristino alle condizioni originali delle parti del fabbricato. Sono escluse le spese per danneggiamenti: - dovuti a traboccamento, rigurgito, rottura di fognature; - dovuti a infiltrazione di acqua piovana non provocata da rottura di tubazioni/condutture; - provocati da umidità e stillicidio; - provocati da gelo, anche alle tubazioni o condutture interrate o installate all’esterno del

fabbricato; - provocati da usura dei materiali; - provocati da colaggio di liquidi e/o rottura degli impianti automatici di estinzione.

2.2.2 - Eventi atmosferici: provocati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d’aria e vento comprese le cose e gli alberi abbattuti trasportati dalla forza dell’evento. Sono compresi i danni da bagnamento causati direttamente da pioggia/grandine penetrata all’interno del fabbricato attraverso rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza degli eventi al tetto, ai muri perimetrali, ai serramenti. Sono esclusi i danni causati da: - fuoriuscita dai normali argini di corsi d’acqua naturali o artificiali; - mareggiata e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, allagamenti e accumuli esterni d’acqua; - rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, neve, valanghe e slavine; - cedimento o franamento del terreno; - bagnamento diversi da quelli sopra indicati. Sono esclusi i danni subiti da: - alberi, cespugli, siepi, prati, coltivazioni floreali e agricole in genere; - recinzioni in genere; - gru, cavi aerei, ciminiere, camini, antenne e consimili; - enti mobili all’aperto, serre, tunnel e fungaie; questa esclusione non vale per i serbatoi e gli

impianti fissi; - fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati, fabbricati incompleti nelle coperture e nei

serramenti, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica; per tutti i beni elencati è escluso il loro contenuto;

- insegne, verande, dehors, gazebo, tende e tendoni parasole o frangisole;

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- serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento-amianto; questa esclusione non vale se il danno è provocato da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti a causa dell’evento;

- lastre in cemento-amianto, fibrocemento o fibrocemento ecologico, manufatti in materia plastica;

- impianti fotovoltaici quando il danno è provocato da grandine; - fabbricati collabenti.

2.2.3 - Eventi atmosferici per grandine su elementi fragili: provocati da grandine a: - serramenti, vetrate e lucernari di qualsiasi tipo; - lastre in cemento/amianto bonificate con le tecniche e secondo le leggi in vigore,

fibrocemento e manufatti in materia plastica, anche quando fanno parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati;

- impianti fotovoltaici. Sono esclusi i danni alle serre.

2.2.4 - Eventi atmosferici per danni a fabbricati aperti e tettoie: provocati dagli Eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture, nei serramenti e provocati alle tettoie. Sono esclusi i danni: - causati al contenuto del fabbricato; - causati dalla grandine alle lastre in cemento/amianto, fibrocemento e ai manufatti in materia

plastica.

2.2.5 - Eventi atmosferici per danni su installazioni esterne: solo se assicurato il fabbricato, provocati dagli Eventi atmosferici a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, verande e dehors, tende e tendoni parasole/frangisole installate su strutture fisse a protezione di vetrine, finestre e ingressi. Sono esclusi i danni al contenuto di verande e dehors.

2.2.6 - Tumulti, terrorismo, atti vandalici e dolosi: A) provocati da incendio, esplosione, scoppio, caduta/urto di aeromobili in conseguenza di

tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, atto di terrorismo e sabotaggio. B) provocati dagli altri danni, anche con l’impiego di esplosivi da parte delle persone coinvolte, in

conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di atto di terrorismo e sabotaggio.

Sono esclusi i danni: - dovuti a furto, rapina, estorsione, saccheggio, ammanchi; - causati ai fissi e infissi nel caso di furto, escluse anche le spese per la loro riparazione; - causati alle merci in refrigerazione da mancata/anormale produzione e distribuzione del

freddo o da fuoriuscita di fluido frigorigeno; - causati da interruzione di processi di lavorazione; - dovuti all’alterazione di prodotti causata dalla sospensione del lavoro, da alterazione o

omissione di controlli e manovre; - causati durante operazioni di confisca, sequestro, requisizione ordinati dalle autorità o in

occasione di serrate; - dovuti a imbrattamento e deturpamento dei muri esterni del fabbricato; - causati da contaminazione di sostanze chimiche, biologiche, nucleari; - causati da interruzione di servizi quali elettricità, gas, acqua, comunicazioni; - causati a enti mobili all’aperto.

2.2.7 - Atti vandalici e dolosi - Estensione agli atti dolosi alle cose/beni all’aperto: solo se assicurati merci, macchinario, attrezzature e arredamento, provocati da atti dolosi di terzi a beni/cose posti all’aperto nell’area di pertinenza dell’attività assicurata. Sono esclusi i danni a beni pregiati, preziosi e valori.

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2.2.8 - Dispersione di acqua da impianti di estinzione: provocati dalla dispersione accidentale di acqua causata da guasto o rottura di impianti automatici fissi di estinzione a pioggia compresi quelli di alimentazione. Sono esclusi i danni: - avvenuti durante i lavori di installazione, riparazione, collaudo, prova, modifica costruttiva

dell’impianto e dei locali protetti; - causati da gelo. Sono escluse le spese sostenute per ricercare e riparare il guasto/rottura dell’impianto.

2.2.9 - Sovraccarico di neve: provocati al fabbricato e, solo se assicurate, alle cose in esso contenute, dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti causato da sovraccarico di neve. Sono esclusi i danni: - ai fabbricati, compreso il loro contenuto, non conformi alle norme di legge relative ai carichi e

sovraccarichi di neve; - ai fabbricati, compreso il loro contenuto, non conformi alle norme e regolamenti locali vigenti

all’epoca della costruzione o della più recente ristrutturazione del tetto; - ai fabbricati, compreso il loro contenuto, in corso di costruzione, ristrutturazione o

rifacimento; questa esclusione non si applica qualora i lavori siano ininfluenti per quanto coperto da questa garanzia;

- ai tetti e alle coperture del fabbricato provocati da scivolamento/trascinamento della neve, compresi quelli ai comignoli, tegole, grondaie, antenne, parabole e altri beni collocati sui tetti/coperture;

- provocati da valanghe, slavine, gelo, anche se dovuti a sovraccarico di neve coperto da questa garanzia;

- provocati a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari, impianti fotovoltaici, impermeabilizzazioni; questa esclusione non si applica se il loro danneggiamento è provocato dal crollo totale o parziale del fabbricato.

2.2.10 - Gelo: provocati al fabbricato da gelo che causi uno spargimento d’acqua dovuto alla rottura degli impianti idrici, igienici, di tubazioni installati nel fabbricato. Sono escluse le spese sostenute per la demolizione e ripristino delle parti di fabbricato e degli impianti sostenute per la ricerca ed eliminazione della rottura che ha originato lo spargimento d’acqua. Sono esclusi i danni: - provocati da gelo alle tubazioni o condutture interrate o installate all’esterno del fabbricato; - subiti da fabbricati non dotati di impianto di riscaldamento o, se dotati, con l’impianto spento

o non funzionante da 48 ore consecutive prima del sinistro.

2.2.11 - Rigurgito fogne, intasamento di gronde e pluviali: provocati al fabbricato da: - traboccamento o rigurgito di fogne al servizio del fabbricato, esclusi i danni causati dal

traboccamento o rigurgito della rete fognaria municipale; - occlusione delle condutture degli impianti idrici, igienici, termici e di condizionamento; - infiltrazione di acqua piovana provocata da traboccamento, ingorgo, occlusione di grondaie,

pluviali o condutture di scarico.

Garanzia prestata nella forma a primo rischio assoluto. 2.2.12 - Lastre: alle lastre. Sono coperte le spese, comprensive quelle per il trasporto e l’installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre rotte in seguito a un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, comprese quelle per la demolizione e sgombero dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili dalla garanzia. Sono escluse: - le rotture causate da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni,

mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del fabbricato, crollo totale o parziale del fabbricato;

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- le rotture dovute da dolo del Contraente/Assicurato; - le rotture dovute da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; - le rotture causate da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da

trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure dovute dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- le rotture causate da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; - le rotture dovute da vizi di costruzione, difettosa installazione, mancanza o carenza di

manutenzione; - le rotture alle sorgenti luminose e alle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito; - le rotture avvenute in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione

straordinaria o di riadattamento dei locali nei quali si svolge l’attività esercitata.

Garanzia prestata nella forma a primo rischio assoluto. 2.2.13 - Fenomeni elettrici: causati da correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici, a: impianti, macchine, apparecchiature e circuiti sia elettrici che elettronici, facenti parte, qualora assicurati, di fabbricati o di macchinari, attrezzature e arredamento (con esclusione di quanto rientrante nella definizione di Apparecchiature elettroniche). Assimoco non indennizza i danni: - causati da usura, carenza di manutenzione o manomissione; - verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o

revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova; - dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto della stipulazione della polizza nonché

quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore. Sono inoltre esclusi i costi di intervento o di sostituzione relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura. Per le apparecchiature assicurate che prevedono l’installazione di apparecchi di protezione e stabilizzazione, i danni imputabili a variazione di tensione della rete elettrica di alimentazione saranno indennizzabili solo se installati e funzionanti i suddetti apparecchi.

2.2.14 - Acqua piovana: provocati da penetrazione attraverso il tetto e da infiltrazione nel fabbricato di acqua piovana (compreso disgelo) causata da intasamento, traboccamento, rigurgito delle grondaie, pluviali, condutture di scarico. Sono esclusi i danni: - provocati al fabbricato e suo contenuto da infiltrazioni di acqua dal terreno; - provocati al fabbricato e suo contenuto da acqua infiltrata/penetrata attraverso lucernari e

finestre lasciate aperte o non chiuse correttamente; - indiretti; - comportanti un’inattività di qualsiasi tipo e genere; - non riguardanti la materialità delle cose assicurate; - a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, compreso il

loro contenuto; - a cose/beni posti all’aperto o sotto tettoie; - a merci poste a meno di 12cm dal livello della pavimentazione dei locali; - provocati da umidità e stillicidio; - provocati da omessa, errata, cattiva manutenzione del fabbricato.

Copertura esposta in polizza con somma assicurata e premio specifico 2.2.15 - Danni a cose di terzi (Ricorso terzi): Assimoco tiene indenne il Contraente/Assicurato di quanto deve risarcire (capitale, interessi e spese) - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali involontariamente provocati alle cose di terzi da un sinistro indennizzabile nel Settore Incendio e altri Danni ai Beni. La copertura comprende i danni: A) da interruzione o sospensione (totale/parziale) dell’utilizzo di beni, di attività industriali,

commerciali, agricole o di servizi; B) alle attrezzature utilizzate da ditte terze per eseguire lavori di manutenzione presso i locali del

Contraente/Assicurato.

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Assimoco ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente/Assicurato. Quest’ultimo deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, durante la fase di istruzione del sinistro. In aggiunta al massimale di polizza sono comprese le spese giudiziali fino al 25% del massimale stesso. Il Contraente/Assicurato ha l’obbligo di: - comunicare immediatamente ad Assimoco tutte le azioni civili/penali promosse contro di lui; - fornire tutti i documenti e le prove utili alla sua difesa. Sono esclusi i danni: - alle cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi

titolo; - conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono considerati terzi: - il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato e tutti i componenti del

suo nucleo familiare compresi nel certificato anagrafico di stato di famiglia; - quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a

responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto;

- le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate compresi gli amministratori delle medesime.

Esempio: Supponiamo che a causa del surriscaldamento della canna fumaria scoppi un incendio che bruci il tetto del fabbricato assicurato. L’incendio si propaga al tetto dell’edificio vicino, causando gravi danni. Se ho assicurato il fabbricato da me utilizzato, l’assicurazione mi ripagherà del danno al mio tetto; se ho compreso anche i Danni a cose di terzi (Ricorso terzi), l’assicurazione pagherà anche il danno all’edificio vicino fino all’importo della somma acquistata. È importante evidenziare che questa garanzia copre i danni alle cose di terzi, mentre sono esclusi i danni alle persone, che consigliamo di coprire con un’assicurazione di Responsabilità civile verso terzi.

Copertura esposta in polizza con somma assicurata e premio specifico 2.2.16 - Rischio locativo: Assimoco nei casi di responsabilità del locatario disciplinati dal Codice civile risponde dei danni diretti e materiali provocati ai fabbricati/locali tenuti in locazione da un sinistro indennizzabile nel Settore Incendio e altri Danni ai Beni. L’assicurazione è prestata nella forma a valore intero. Esempio: La garanzia Rischio locativo è pensata unicamente per il locatario, ossia per colui il quale, mediante regolare contratto di affitto, entra in una casa oppure gode del possesso e dell'utilizzo di un bene. Essa tutela l'affittuario da eventuali danni causati da eventi la cui causa è a lui riconducibile, risarcendo il proprietario. L’assicurazione stipulata per il rischio locativo consente quindi all’inquilino di rifondere in maniera indiretta chi ha la titolarità del bene, nel caso in cui un evento contemplato nel contratto causi il danneggiamento del bene assicurato.

ART. 2.3 - EVENTI CATASTROFALI Assimoco indennizza/risarcisce i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, provocati da: 2.3.1 - Terremoto: provocati da terremoto, inclusi quelli dovuti da incendio, esplosione e scoppio. Le scosse registrate nelle 72 ore successive a ciascun evento che ha provocato un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un unico evento tellurico; pertanto i danni conseguenti saranno considerati un “unico sinistro/evento”. La copertura è prestata in deroga a quanto indicato al punto 4.0.5. Sono esclusi i danni: - provocati da eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, inondazione e allagamento; - provocati da mancata, anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica,

idraulica, eccetto che queste circostanze siano effetto diretto del terremoto; - provocati da rapina, saccheggio e dovuti da ammanchi di qualsiasi genere. La copertura ha effetto trascorsi (carenza) 30 giorni dall’inizio dell’assicurazione.

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2.3.2 - Alluvione, inondazione, allagamento: provocati da alluvione, inondazione e allagamento, anche a causa di terremoto, inclusi quelli dovuti da incendio, esplosione e scoppio. La copertura è prestata in deroga a quanto indicato al punto 4.0.5. Sono esclusi i danni: - provocati da maremoto, mareggiata, marea; - provocati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; - provocati da mancata, anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica,

idraulica, eccetto che queste circostanze siano effetto diretto dell’alluvione, inondazione e allagamento;

- provocati da franamento, cedimento o smottamento del terreno; - provocati alle merci che si trovano in locali interrati o seminterrati; - provocati alle merci appoggiate a una distanza inferiore a 12 cm dal pavimento. La copertura ha effetto trascorsi (carenza) 14 giorni dall’inizio dell’assicurazione.

ART. 2.4 - EVENTI ASSICURATI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Assimoco indennizza/risarcisce i danni: 2.4.1 - Limiti di indennizzo in aumento: per i danni di cui ai punti 2.0.22 (Ricostruzione cose particolari), 2.1.1 (Spese di demolizione e sgombero), 2.2.13 (Fenomeni elettrici) i limiti di indennizzo si intendono aumentati fino alla concorrenza del doppio degli importi per loro indicati nell’Allegato 2 - Riepilogo limiti e franchigie.

2.4.2 - Fabbricati di Bioedilizia: per i fabbricati costruiti con criteri e materiali di bioedilizia certificati dal costruttore, le tolleranze dei materiali prevista al punto 1.2.1 non si applicano, pertanto sono assicurati i danni ai fabbricati comunque costruiti.

Garanzia prestata nella forma a primo rischio assoluto. 2.4.3 - Dispersione di merci liquide: solo se assicurate le merci, provocati dalla dispersione di merci liquide contenute in serbatoi, silos, vasche dovuta alla loro rottura accidentale compresa la rottura di valvole, rubinetti e raccordi collegati. Sono esclusi i danni: - dovuti a usura, corrosione; - dovuti a imperizia, negligenza, errore nell’apertura/chiusura delle valvole e rubinetti; - dovuti a mancata/imperfetta tenuta stagna dei contenitori; - ai contenitori di capacità inferiore a 300 litri; - dovuti a dispersione di merci, materiali e sostanze non liquide; - dovuti a stillicidio e umidità.

Garanzia prestata nella forma a primo rischio assoluto. 2.4.4 - Merci in banchi, armadi o mobili frigorifero: (solo se assicurate le merci), provocati alle merci conservate in banchi, armadi o mobili frigorifero da: - mancata/anormale produzione e distribuzione del freddo; - mancato/anormale mantenimento della temperatura di conservazione per un tempo

continuato non inferiore a sei ore; - fuoriuscita del fluido frigorigeno. Questi danni devono essere causati: - da un sinistro indennizzabile ai sensi del Settore Incendio e altri Danni ai Beni; - da un guasto o rottura accidentale dell’impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di

controllo e sicurezza; sono compresi i guasti ai sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione/distribuzione di energia elettrica dell’impianto.

Il Contraente/Assicurato deve comunicare ad Assimoco - entro e non oltre sei (6) ore da quando ne ha avuto conoscenza - il malfunzionamento dell’impianto frigorifero con il mezzo più rapido e sicuro disponibile.

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Garanzia prestata nella forma a primo rischio assoluto. 2.4.5 - Merci in celle frigorifero: (solo se assicurate le merci), provocati alle merci conservate in celle frigorifero da: - mancata/anormale produzione e distribuzione del freddo; - mancato/anormale mantenimento della temperatura di conservazione per un tempo

continuato non inferiore a sei ore; - fuoriuscita del fluido frigorigeno. Questi danni devono essere causati: - da un sinistro indennizzabile ai sensi del Settore Incendio e altri Danni ai Beni; - da un guasto o rottura accidentale dell’impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di

controllo e sicurezza; sono compresi i guasti ai sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione/distribuzione di energia elettrica dell’impianto.

La copertura è valida se: - esistano e siano attivati sistemi di controllo che segnalino, con intervalli non inferiori a sei (6)

ore, il mancato o anormale mantenimento della temperatura; - il mancato o anormale mantenimento della temperatura ha avuto una durata non inferiore a

dodici (12) ore. Il Contraente/Assicurato deve comunicare ad Assimoco - entro e non oltre sei (6) ore da quando ne ha avuto conoscenza - il malfunzionamento dell’impianto frigorifero con il mezzo più rapido e sicuro disponibile.

Garanzia prestata nella forma a primo rischio assoluto 2.4.6 - Maggiori oneri e costi: per gli oneri e costi straordinari e documentati necessari per consentire, quando il sinistro provoca l’interruzione totale/parziale dell’attività assicurata, il proseguimento dell’attività. Ad esempio, sono rimborsate le spese: - per la pubblicità realizzata per comunicare la ripresa dell’attività interrotta; - per la sostituzione dei macchinari e impianti danneggiati e distrutti; - per il lavoro straordinario del personale, anche notturno e festivo; - per l’esecuzione di fasi della lavorazione presso terzi; - per la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; - per i canoni di locazione necessari al trasferimento temporaneo dell’attività in altri locali

(compresi i costi per il trasferimento). Sono rimborsati gli oneri e costi sostenuti nei 60 giorni successivi al momento in cui si è verificato il sinistro e per la differenza tra gli oneri e costi effettivamente sostenuti e quelli che sarebbero stati sostenuti per lo svolgimento della normale attività in assenza di sinistro. Sono esclusi gli oneri e costi sostenuti a causa del prolungamento o estensione dell’inattività provocata da: - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità; - difficoltà nel reperire i beni e servizi necessari all’attività imputabile a causa di forza maggiore

quali, ad esempio: disastri naturali, scioperi che rallentino o impediscano le forniture, stato di guerra.

ART. 3 - BENI E COSE NON ASSICURABILI Assimoco non assicura: 3.0.1 - fabbricati, cose, beni destinati a baite, rifugi alpini, strutture montane (masi, stalle, alpeggi) non raggiungibili nel periodo invernale; 3.0.2 - fabbricati, cose, beni destinati a villaggi turistici, campeggi, stabilimenti balneari; 3.0.3 - fabbricati, impianti, cose, beni destinati ad aziende agricole, cascine, fattorie, stalle, altri fabbricati agricoli, tutti anche quando producono reddito agrario in genere; 3.0.4 - fabbricati collabenti; 3.0.5 - fabbricati, immobili, impianti e beni provenienti da, o soggetti a, procedure fallimentari; 3.0.6 - fabbricati, locali, cose, beni destinati a sedi di partiti politici, sindacati, compagnie aeree; 3.0.7 - fabbricati, cose, beni destinati ad autosilo, garage pubblici;

COSA NON È ASSICURABILE

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3.0.8 - fabbricati, impianti, cose, beni destinati a centri sportivi polifunzionali; 3.0.9 - fabbricati, cose, beni destinati ad alberghi, hotels, pensioni, residence, bed&breakfast; 3.0.10 - fabbricati, cose, beni destinati a luoghi di culto (chiese/moschee/sinagoghe/ecc.); 3.0.11 - fabbricati, cose, beni destinati a cinema, teatri, discoteche, night club, piano bar, locali notturni in genere; 3.0.12 - fabbricati, cose, beni destinati a casinò, sale giochi, sale bingo; 3.0.13- qualsiasi veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); 3.0.14 - circhi, spettacoli viaggianti, luna park e giostre in genere; 3.0.15 - cantieri navali, fabbricati destinati al rimessaggio, deposito e vendita di natanti; 3.0.16 - fabbricati, cose, beni destinati ad allevamento di bestiame; 3.0.17 - fabbricati, impianti, cose, beni destinati al trattamento, lavorazione, compostaggio, deposito, raccolta di qualsiasi genere di rifiuti; 3.0.18 - fabbricati, impianti, cose, beni destinati a depositi intensivi, cioè quelli con impilamento di merci uguale o superiore a 10 metri di altezza; 3.0.19 - fabbricati, impianti, cose, beni destinati alla fabbricazione, trattamento, lavorazione, compostaggio, deposito, raccolta di cellulosa, carta da macero, cartaccia, stracci, canne e altre materie vegetali, carta da paglia; 3.0.20 - fabbricati, impianti, cose, beni destinati alla fabbricazione, trattamento, lavorazione, deposito di esplosivi, fiammiferi, pirotecnici; 3.0.21 - fabbricati, impianti, cose, beni destinati al trattamento, lavorazione, deposito di abiti usati, stracci, ovatte; 3.0.22 - fabbricati, impianti, cose, beni destinati alla fabbricazione, trattamento, lavorazione, deposito di plastiche espanse, alveolari e poliuretani espansi; 3.0.23 - fabbricati, impianti, cose, beni destinati al trattamento, lavorazione, deposito di materiali radioattivi o impiegano energia nucleare.

ART. 4 - DANNI ESCLUSI DALLA COPERTURA Ferme le limitazioni specifiche e salvo deroghe (parziali o totali) riguardanti gli Artt. 2, 2.1 e 2.2, Assimoco non indennizza/risarcisce i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati: 4.0.1 - provocati da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, confisca, nazionalizzazione, guerra civile, insurrezione e rivoluzione, sequestri o ordinanze delle pubbliche autorità. 4.0.2 - provocati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione abusiva, atti dolosi compresi quelli vandalici (deroga alla clausola 2.2.6). 4.0.3 - provocati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. 4.0.4 - dovuti a furto (concluso/tentato), rapina o smarrimento delle cose/beni assicurati. 4.0.5 - provocati da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione, mareggiata, piena, allagamento. 4.0.6 - provocati alle merci da mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento, climatizzazione, fuoriuscita del fluido frigorigeno; (deroga alla clausola 2.4.4 e 2.4.5). 4.0.7 - indiretti quali cambiamenti di processi produttivi e di costruzione, mancato godimento/uso di cose/beni, sospensione di lavoro/attività, mancato profitto atteso o sperato e qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose/beni assicurati. 4.0.8 - provocati da ordigni esplosivi; questa esclusione non si applica se gli ordigni sono collocati in locali diversi da quelli assicurati all’insaputa del Contraente/Assicurato. 4.0.9 - provocati da scoppio, esplosione, implosione delle macchine e impianti se dovuti a usura, corrosione o difetti dei materiali. 4.0.10 - provocati da urto di veicoli stradali e natanti di proprietà o nell’uso del Contraente/Assicurato. 4.0.11 - provocati da fatto doloso o con colpa grave del Contraente/Assicurato, del rappresentante legale, dei soci a responsabilità illimitata.

LIMITI DI COPERTURA

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ART. 4.1 - FRANCHIGIA ASSOLUTA Per ogni sinistro liquidabile rimane a carico dell’Assicurato un importo predefinito di € 150,00 del danno accertato. Per il dettaglio si rinvia allo schema di riepilogo (Allegato 2).

Esempio Danno accertato prima della franchigia € 1.000 Franchigia a carico dell’Assicurato € 150 Danno effettivamente da liquidare € 850

ART. 4.2 - LIMITI DI RISARCIMENTO I limiti di risarcimento sono contenuti in dettaglio nello schema di riepilogo (Allegato 2).

Esempio Danno accertato € 6.000 Limite di risarcimento previsto € 5.000 Danno effettivamente da liquidare € 5.000

ART. 4.3 - ESCLUSIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SE GIÀ ASSICURATE Sono esclusi i danni alle apparecchiature elettroniche qualora già assicurate in maniera totale o parziale dal Settore elettronica della presente assicurazione o da altra assicurazione.

ART. 4.4 - ESCLUSIONE DI COSE/BENI IN LEASING O IMPIANTI GIÀ ASSICURATI Sono esclusi i danni a cose/beni in leasing o a impianti qualora già assicurati in maniera totale o parziale da altra assicurazione.

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SETTORE FURTO E RAPINA

ART. 5 - CHI PUÒ STIPULARE L’ASSICURAZIONE L’assicurazione è stipulabile da qualsiasi Ente del Terzo Settore definito nel Glossario.

ART. 5.1 - QUALI COSE/BENI SONO COPERTI DALL’ASSICURAZIONE Assimoco assicura i seguenti beni/cose descritti nel Glossario: - Le merci, anche speciali. - I macchinari, le attrezzature e l’arredamento.

ART. 5.2 - COME DEVONO ESSERE I LOCALI/FABBRICATI

5.2.1 - Caratteristiche dei locali/fabbricati: Assimoco assicura il furto commesso nei locali/fabbricati a condizione che siano edificati con pareti, tetti e solai di calcestruzzo, cemento armato e non armato, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, di vivo, di cotto. Se i locali/fabbricati sono elevati di un solo piano e la loro linea di gronda del tetto (punto più basso del tetto) è posta a meno di quattro metri: - dal suolo, - da una superficie acquea, - da ripiani il cui accesso/praticabilità è consentito dall’esterno senza impiego di mezzi artificiosi

o da particolare abilità/agilità personale, il tetto del locale/fabbricato deve essere edificato in cemento armato o laterizio armato senza lucernari, vetro cemento armato totalmente fisso.

5.2.2 - Mezzi di chiusura/protezione: Assimoco assicura il furto commesso nei locali/fabbricati a condizione che ogni apertura verso l’esterno posta a meno di quattro metri: - dal suolo, - da una superficie acquea, - da ripiani il cui accesso/praticabilità è consentito dall’esterno senza impiego di mezzi artificiosi

o particolare abilità/agilità personale, sia difesa, per l’intera sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusa con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili solo dall’interno, oppure da inferriata fissata nel muro. Per le inferriate e i serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci di dimensione che non consentono l’accesso ai locali se non con le modalità previste al punto 6.0.1. Per gli altri serramenti sono ammessi: - spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm2. Sono esclusi, salvo diversa pattuizione, i furti commessi quando, per qualsiasi motivo: - non esistono, non sono installati, non sono operanti i mezzi di chiusura/protezione sopra

descritti; - avvengono attraverso luci di serramenti o inferriate senza effrazione dei mezzi di

chiusura/protezione. Se, al momento del sinistro, le aperture risultano protette in forma diversa da quelle descritte in precedenza, la copertura è operante con le seguenti modalità: - se l’autore ha commesso il furto introducendosi nei locali forzando i mezzi di

chiusura/protezione conformi a quelli descritti, Assimoco liquiderà il danno a termini di polizza;

- se l’autore ha commesso il furto introducendosi nei locali forzando i mezzi di chiusura/protezione non conformi o inferiori rispetto a quelli descritti, Assimoco liquiderà il danno applicando uno scoperto come indicato nell’Allegato 3.

CHI SONO I DESTINATARI DELL’ASSICURAZIONE

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5.2.3 - Impianto di allarme generico: il Contraente/Assicurato dichiara che: - i locali/fabbricati contenenti la cose/beni assicurate sono protetti da impianto automatico di

allarme antifurto installato da una ditta specializzata; - si impegna a mantenere l’impianto in piena efficienza; - si impegna ad attivare sempre l’impianto in assenza di persone nei locali/fabbricati. La dichiarazione è essenziale per la validità dell’assicurazione. Sono esclusi i furti commessi quando, per qualsiasi motivo, l’impianto risulta non essere installato o attivato. In caso di mancato funzionamento dell’impianto causato da soggetti diversi dal Contraente/Assicurato o dagli incaricati addetti alla sorveglianza, Assimoco pagherà l’indennizzo in forma ridotta applicando uno scoperto come indicato nell’Allegato 3.

5.2.4 - Impianto di allarme IMQ: il Contraente/Assicurato dichiara che: - i locali/fabbricati contenenti la cose/beni assicurate sono protetti da impianto automatico di

allarme antifurto a norme CEI, munito di registratore di funzione/controllo, installato da una ditta registrata presso l’IMQ;

- si impegna a mantenere l’impianto in piena efficienza; - si impegna ad attivare sempre l’impianto in assenza di persone nei locali/fabbricati; - ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta registrata presso l’IMQ, che

prevede ispezione almeno semestrale con rilascio del certificato di manutenzione ordinaria; - si impegna a fare effettuare la manutenzione e tutte le sostituzioni/modifiche dell’impianto

alla ditta registrata presso l’IMQ; - si impegna, in caso di guasto, nel più breve tempo possibile, a prendere tutti i provvedimenti

necessari per il ripristino alla piena funzionalità dell’impianto. La dichiarazione è essenziale per la validità dell’assicurazione. Sono esclusi i furti commessi quando, per qualsiasi motivo, l’impianto risulta non essere installato o attivato. In caso di mancato funzionamento dell’impianto causato da soggetti diversi dal Contraente/Assicurato o dagli incaricati addetti alla sorveglianza, Assimoco pagherà l’indennizzo in forma ridotta applicando uno scoperto come indicato nell’Allegato 3.

ART. 6 - QUALI EVENTI SONO ASSICURATI Assimoco assicura i danni diretti e materiali dovuti alla sottrazione/perdita di cose/beni (macchinario, attrezzature, arredamento, merci), anche se di proprietà di terzi, provocati da:

6.0.1 - Furto con introduzione nei locali: quando l’autore si introduce nei locali che contengono le cose/beni assicurati: a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso dei sistemi di chiusura esterni, quali

pareti, tetto, soffitti, pavimenti, vetri antisfondamento; b) usando chiavi false, grimaldelli e arnesi similari; c) con uso fraudolento di chiavi vere, trasponder, tessere a banda magnetica, chip o microchip;

la garanzia è valida se il furto è avvenuto entro le ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo alla denuncia dello smarrimento/sottrazione dei dispositivi;

d) per una via - diversa da quella ordinaria - che richieda il superamento di ostacoli o ripari impiegando mezzi artificiosi o particolari abilità/agilità personali, quando le aperture si trovano oltre i 4 metri di altezza dal suolo o da piani/ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria;

e) rimanendo clandestinamente all’interno dei locali per poi sottrarre/asportare le cose/beni a locali chiusi;

f) violando le vetrine e le porte vetrate, fisse ed efficacemente chiuse, protette da solo vetro fisso nel periodo di chiusura diurna e serale nell’intervallo di tempo tra le ore 8:00 e le ore 24:00.

6.0.2 - Furto senza introduzione nei locali: quando l’autore sottrae le cose/beni: - dall’esterno attraverso le luci nei serramenti e inferriate, rompendo il vetro retrostante; - rompendo i vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e con la presenza del

personale addetto all’esercizio dell’attività.

COS’È COPERTO DALL’ASSICURAZIONE

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6.0.3 - Furto commesso da dipendenti fuori dall’orario di lavoro: quando l’autore è un dipendente del Contraente/Assicurato e il furto è commesso a locali chiusi, con le modalità previste al punto 6.0.1 e in un periodo diverso dal normale orario di lavoro. È escluso il furto commesso da dipendenti incaricati della sorveglianza interna e della detenzione/custodia delle chiavi relativi ai locali, comprese quelle relative a mezzi/impianti di sicurezza, casseforti, armadi corazzati.

6.0.4 - Rapina o estorsione nei locali assicurati: commessa nei locali, anche quando coinvolge persone oggetto di violenza o estorsione prelevate all’esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.

6.0.5 - Furto e rapina commessi durante disordini sociopolitici: quando il furto/rapina è commesso/a in occasione di scioperi, sommosse e tumulti popolari e con le modalità previste al punto 6.0.1 (a, b).

6.0.6 - Furto e rapina con utilizzo di veicoli: quando per la sottrazione delle cose/beni vengono utilizzati veicoli che si trovano in sosta nei locali o nell’aree assicurati e utilizzando le modalità previste al punto 6.0.1 (a, b).

6.0.7 - Furto di cose/valori custoditi in mezzi di custodia: quando la sottrazione riguarda cose/valori custoditi in mezzi di custodia, la copertura è valida a condizione che: - l’autore compia il furto con le modalità previste al punto 6.0.1, oppure, - l’autore asporti l’intera cassaforte o armadio corazzato, oppure; - l’autore apra la cassaforte/armadio corazzato con uso fraudolento di chiavi; la garanzia è

valida se il furto è avvenuto entro le ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo alla denuncia dello smarrimento/sottrazione dei dispositivi.

In caso di rapina la copertura è valida con le modalità previste al punto 6.0.4.

6.0.8 - Trasloco: se l’attività assicurata viene trasferita in altra ubicazione, è coperta la sottrazione delle cose/beni assicurate per i dieci giorni successivi alla comunicazione del trasferimento. La copertura è valida: - sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo; a trasferimento effettuato la copertura è valida solo

nel nuovo indirizzo, esclusivamente con emissione di apposito documento contrattuale contenente il nuovo indirizzo/ubicazione;

- solo per indirizzi situati nel territorio italiano; - con l’applicazione delle norme vigenti in caso di aggravamento del rischio.

6.0.9 - Effetti personali: il furto degli effetti personali degli amministratori, sindaci, soci, dipendenti, collaboratori, volontari. Sono esclusi denaro, valori, gioielli e preziosi.

ART. 6.1 - QUALI SPESE, ONERI E COSTI SONO RISARCITI Assimoco risarcisce le spese, gli oneri e i costi sostenute/i:

6.1.1 - Furto di fissi e infissi: per rimpiazzare i fissi e gli infissi sottratti dai locali assicurati, inclusi impianti di sorveglianza e allarme, con esclusione di cose/beni in rame.

6.1.2 - Guasti e atti vandalici cagionati dagli autori del furto: per riparare i guasti provocati dai ladri, in caso di furto consumato o tentato con le modalità previste al punto 6.0.1: - alle cose/beni assicurate, esclusi preziosi e valori; - ai locali/fabbricati, compresi i fissi e infissi, che contengono le cose/beni assicurati; - agli impianti di sorveglianza e allarme installati all’esterno dei locali. Sono comprese le riparazioni dovute ad atto vandalico dell’autore del furto (commesso o tentato), rapina o estorsione che danneggi le cose/beni assicurate.

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6.1.3 - Sostituzione delle serrature dei locali: previa denuncia all’Autorità giudiziaria, per la sostituzione delle serrature di ingresso dei locali che contengono le cose/beni assicurati, da effettuare entro 48 ore dalla sottrazione o smarrimento delle chiavi.

6.1.4 - Forzata inattività causata dal furto: se tutte documentate, per: - la pubblicità per il riavvio dell’attività; - il noleggio di macchinari e impianti sottratti o danneggiati; - il lavoro straordinario per il personale necessario per il riavvio dell’attività; - l’affitto di nuovi locali dove trasferire temporaneamente l’attività.

6.1.5 - Archivi elettronici e cose particolari: per la ricostruzione e il rifacimento di documenti e archivi cartacei, elettronici o microfilm a seguito del furto. Assimoco procederà al rimborso solo con la presentazione della documentazione delle spese sostenute entro un anno dalla data del sinistro.

ART. 6.2 - QUALI EVENTI SPECIALI SONO ASSICURATI Assimoco indennizza/risarcisce i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati, anche se di proprietà di terzi:

6.2.1 - Furto di valori: in caso di furto commesso nei locali con le modalità previste al punto 6.0.1, quando: - i valori sono riposti sottochiave al loro interno; - l’autore ha commesso il furto con scasso della serratura; - compiuto con destrezza a danno delle persone assicurate colpite da malore o infortunio,

quando i valori sono a loro portata di mano o da loro indossati.

6.2.2 - Rapina o scippo del portavalori: per la rapina o scippo di valori commessi ai danni del Contraente/Assicurato o di un addetto durante il tragitto/trasferimento, all’esterno dell’azienda (compreso il ritorno), presso il domicilio dell’Assicurato o di banche, fornitori, clienti. La copertura è estesa al furto/sottrazione: - a seguito di infortunio o malore del Contraente/Assicurato o di un addetto; - commessi con destrezza nei soli casi in cui la persona coinvolta abbia indosso o a portata di

mano i valori. La copertura è valida: - da due ore prima dell’apertura a due ore dopo la chiusura dell’azienda assicurata; - se la persona fatta oggetto della rapina/scippo ha un’età compresa tra 18 e 70 anni; - se la rapina/scippo avviene sul territorio italiano (inclusa la Repubblica di San Marino e la

Città del Vaticano).

6.2.3 - Rapina durante attività di commercio ambulante: per le attività di commercio ambulante nel caso di rapina o scippo di: A) beni/cose assicurate (merci, macchinari, attrezzature, arredamento, esclusi valori e preziosi)

riposti nell’area o all’interno dell’automezzo in sosta nel luogo all’aperto dove si svolge il commercio di proprietà e in uso al Contraente/Assicurato.

6.2.4 - Furto presso terzi: per il furto dei beni/cose assicurati: - affidati a terzi in custodia o in lavorazione; - durante lo svolgimento di fiere, mostre, esposizioni. purché il furto sia consumato o tentato con le modalità previste al punto 6.0.1 (a, b).

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ART. 6.3 - EVENTI ASSICURATI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Assimoco indennizza/risarcisce i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, provocati da:

6.3.1 - Furto di merci in aree all’aperto: quando il furto/sottrazione delle merci assicurate avviene in aree all’aperto situate nell’ambito del complesso immobiliare dove è ubicata l’azienda assicurata. È escluso il furto di valori, preziosi, alluminio e rame. Per la validità della copertura è condizione essenziale che l’area: - sia fornita di illuminazione; - sia completamente recintata da struttura in calcestruzzo armato o in laterizio di altezza da

terra non inferiore a due metri, oppure da inferriata metallica di altezza minima da terra non inferiore a un metro e cinquanta centimetri installata stabilmente su una base di cemento o laterizi di altezza minima da terra di 30 centimetri; i singoli elementi dell’inferriata devono essere saldati ai montanti o fissati con bulloni di sicurezza;

- sia munita di ingressi forniti di cancelli o porte di metallo, lega metallica, legno pieno e chiusi con serrature, lucchetti antistrappo, idonei accorgimenti di protezione quando la serratura prevede lo sblocco elettrico;

- in caso di presenza di luci nella recinzione o nei cancelli, la loro dimensione non consenta l’introduzione di persone dall’esterno senza rottura o scasso;

- sia protetta per l’intero perimetro da impianto automatico di allarme antifurto installato da una ditta specializzata e dotato di trasmissione a distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato o ponte radio collegato a Istituto di vigilanza. Il Contraente o l’Assicurato deve mantenere l’impianto in perfetta efficienza, attivandolo sempre in assenza di persone nel complesso immobiliare. Assimoco non pagherà nessun indennizzo se l’impianto non è installato o attivato. In caso di mancato funzionamento dell’impianto causato da soggetti diversi dal Contraente/Assicurato o dagli incaricati addetti alla sorveglianza, Assimoco pagherà l’indennizzo in forma ridotta.

ART. 6.4 - CONDIZIONI CHE PREVEDONO UNA RIDUZIONE DEL PREMIO

6.4.1 - Impianto di allarme generico: qualora il Contraente/Assicurato dichiari di aver installato un impianto d’allarme generico (punto 5.2.3), Assimoco applicherà uno sconto sul premio di polizza.

6.4.2 - Impianto di allarme IMQ: qualora il Contraente/Assicurato dichiari di aver installato un impianto d’allarme IMQ (punto 5.2.4), Assimoco applicherà uno sconto sul premio di polizza.

ART. 7 - BENI E COSE NON ASSICURABILI Assimoco non assicura il furto di cose/beni vendute/commercializzati in: 3.0.1 - Gioiellerie, orefici, orologiai, argentieri. 3.0.2 - Pellicciai. 3.0.3 - Negozi “compro oro”. 3.0.4 - Alluminio e rame. 3.0.5 - Concessionari di auto e moto veicoli.

ART. 8 - DANNI ESCLUSI DALLA COPERTURA Assimoco non indennizza/risarcisce i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati: 8.0.1 - avvenuti in occasione di incendio, esplosione e scoppio. 8.0.2 - avvenuti in occasione di tromba d’aria, uragano, terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e altri eventi della natura. 8.0.3 - avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, confisca, nazionalizzazione, guerra civile, insurrezione e rivoluzione, sequestri o ordinanze delle pubbliche autorità. 8.0.4 - agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall’Assicurato, dagli amministratori, dai soci a responsabilità illimitata.

COSA NON È ASSICURABILE

LIMITI DI COPERTURA

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8.0.5 - agevolati con dolo o colpa grave da persone che: - abitano con il Contraente o l’Assicurato; - abitano/occupano i locali contenenti le cose/beni assicurati o locali che comunicano con

questi; - del cui operato (atti/fatti) il Contraente o l’Assicurato deve rispondere; - incaricate della sorveglianza delle cose/beni o dei locali che le contengono. 8.0.6 - avvenuti in occasione di furto commesso quando i locali contenenti le cose/beni assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni; dalle ore 24 del 45° giorno l’assicurazione è sospesa. 8.0.8 - indiretti quali cambiamenti di processi produttivi e di costruzione, mancato godimento/uso di cose/beni, sospensione di lavoro/attività, mancato profitto atteso o sperato e qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose/beni assicurati. 8.0.9 - a merci, cose e beni in rame e alluminio. 8.0.10 - a cose/beni acquisiti in Leasing e già assicurati con apposita assicurazione. 8.0.11 - a veicoli a motore iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), quando non costituiscono merci. 8.0.12 - avvenuti in occasione di truffa o furto con destrezza salvo quanto derogato al punto 5.0.17. 8.0.13 - avvenuti in occasione del furto di impianti fotovoltaici. 8.0.14 - a cose/beni posti all’aperto, anche se in aree recintate salvo quanto derogato al punto 6.3.1.

ART. 8.1 - SCOPERTO SENZA IL MINIMO Per ogni sinistro liquidabile rimane a carico dell’Assicurato una percentuale del 10% del danno accertato. Per il dettaglio si rinvia allo schema di riepilogo (Allegato 3).

Esempio Danno accertato prima della franchigia € 1.000 Scoperto a carico dell’Assicurato 10% del danno accertato Importo dello scoperto € 100 Danno effettivamente da liquidare € 900

ART. 8.2 - SCOPERTO CON IL MINIMO Per ogni sinistro liquidabile rimane a carico dell’Assicurato una percentuale del 10% del danno accertato, o comunque un importo uguale al minimo previsto. Per il dettaglio si rinvia allo schema di riepilogo (Allegato 3).

Esempio Danno accertato prima della franchigia € 1.000 Scoperto a carico dell’Assicurato 10% del danno accertato con il minimo di € 200 Importo dello scoperto € 100 Importo minimo dello scoperto € 200 Danno effettivamente da liquidare si applica lo scoperto minimo € 800

ART. 8.3 - LIMITI DI RISARCIMENTO I limiti di risarcimento sono contenuti nello schema di riepilogo (Allegato 3).

Esempio Danno accertato € 6.000 Limite di risarcimento previsto € 5.000 Danno effettivamente da liquidare € 5.000

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SETTORE ELETTRONICA

ART. 9 - CHI PUÒ STIPULARE L’ASSICURAZIONE L’assicurazione è stipulabile da qualsiasi Ente del Terzo Settore definito nel Glossario.

ART. 9.1 - QUALI COSE/BENI SONO COPERTI DALL’ASSICURAZIONE Assimoco assicura i seguenti beni/cose descritti nel Glossario: - Le apparecchiature elettroniche. - I supporti dati.

ART. 10 - QUALI EVENTI SONO ASSICURATI Assimoco assicura i danni diretti e materiali causati alle apparecchiature elettroniche definite nel Glossario, anche se di proprietà di terzi, collegate e pronte per l’uso per cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. 10.0.1 - Supporti dati: Assimoco risponde dei danni diretti e materiali causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili alle condizioni del presente Settore. Restano valide le esclusioni dell’Art. 12. Assimoco indennizza i costi effettivamente sostenuti entro un anno dalla data del sinistro per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti, compresi quelli per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa. Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazione di dati senza danni diretti e materiali a supporti di dati, compresi quelli per i dati cestinati per negligenza. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

10.0.2 - Furto delle apparecchiature: quando l’autore si introduce nei locali che contengono le apparecchiature assicurate: a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso dei sistemi di chiusura esterni, quali

pareti, tetto, soffitti, pavimenti, vetri antisfondamento; b) usando chiavi false, grimaldelli e arnesi similari; c) con uso fraudolento di chiavi vere, trasponder, tessere a banda magnetica, chip o microchip;

la garanzia è valida se il furto è avvenuto entro le ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo alla denuncia dello smarrimento/sottrazione dei dispositivi;

d) per una via - diversa da quella ordinaria - che richieda il superamento di ostacoli o ripari impiegando mezzi artificiosi o particolari abilità/agilità personali, quando le aperture si trovano oltre i 4 metri di altezza dal suolo o da piani/ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria;

e) rimanendo clandestinamente all’interno dei locali per poi sottrarre/asportare le cose/beni a locali chiusi;

Caratteristiche dei locali/fabbricati: Assimoco assicura il furto commesso nei locali/fabbricati a condizione che siano edificati con pareti, tetti e solai di calcestruzzo, cemento armato e non armato, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, di vivo, di cotto. Se i locali/fabbricati sono elevati di un solo piano e la loro linea di gronda del tetto (punto più basso del tetto) è posta a meno di quattro metri: - dal suolo, - da una superficie acquea, - da ripiani il cui accesso/praticabilità è consentito dall’esterno senza impiego di mezzi artificiosi

o da particolare abilità/agilità personale, il tetto del locale/fabbricato deve essere edificato in cemento armato o laterizio armato senza lucernari, vetro cemento armato totalmente fisso.

CHI SONO I DESTINATARI DELL’ASSICURAZIONE

COS’È COPERTO DALL’ASSICURAZIONE

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Mezzi di chiusura/protezione: Assimoco assicura il furto commesso nei locali/fabbricati a condizione che ogni apertura verso l’esterno posta a meno di quattro metri: - dal suolo, - da una superficie acquea, - da ripiani il cui accesso/praticabilità è consentito dall’esterno senza impiego di mezzi artificiosi

o particolare abilità/agilità personale, sia difesa, per l’intera sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusa con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili solo dall’interno, oppure da inferriata fissata nel muro. Per le inferriate e i serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci di dimensione che non consentono l’accesso ai locali se non con le modalità previste al punto 10.0.2. Per gli altri serramenti sono ammessi: - spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm2. Sono esclusi, salvo diversa pattuizione, i furti commessi quando, per qualsiasi motivo: - non esistono, non sono installati, non sono operanti i mezzi di chiusura/protezione sopra

descritti; - avvengono attraverso luci di serramenti o inferriate senza effrazione dei mezzi di

chiusura/protezione. Se, al momento del sinistro, le aperture risultano protette in forma diversa da quelle descritte in precedenza, la copertura è operante con le seguenti modalità: - se l’autore ha commesso il furto introducendosi nei locali forzando i mezzi di

chiusura/protezione conformi a quelli descritti, Assimoco liquiderà il danno a termini di polizza;

- se l’autore ha commesso il furto introducendosi nei locali forzando i mezzi di chiusura/protezione non conformi o inferiori rispetto a quelli descritti, Assimoco liquiderà il danno applicando uno scoperto come indicato nell’Allegato 3.

10.0.3 - Conduttori esterni alle cose assicurate: Assimoco risponde dei danni diretti e materiali ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature elettroniche assicurate. Sono anche compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco e pavimentazione sostenuti dal Contraente/Assicurato in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni.

10.0.4 - Esposizioni, fiere e mostre: Assimoco risponde dei danni diretti e materiali avvenuti durante la partecipazione temporanea del Contraente/Assicurato ad esposizioni, fiere e mostre o altro tipo di manifestazione avente carattere culturale o sociale nel territorio dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. La copertura è valida purché il furto sia consumato o tentato con le modalità previste al punto 10.0.2 (a, b).

10.0.5 - Smartworking/Lavoro agile: Assimoco risponde dei danni diretti e materiali alle apparecchiature elettroniche, di esclusiva proprietà del Contraente/Assicurato, utilizzate dal personale dipendente subordinato durante l’attività lavorativa di Smartworking/Lavoro agile. L’assicurazione è valida condizione che lo Smartworking/Lavoro agile sia effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia. Sono esclusi i danni a cose/beni di proprietà del personale dipendente.

ART. 10.1 - EVENTI ASSICURATI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Assimoco indennizza/risarcisce i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, provocati da: 10.1.1 - Maggiori costi: Assimoco, in caso di sinistro che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle apparecchiature elettroniche assicurate, indennizza i maggiori costi sostenuti dal Contraente/Assicurato, rispetto a quelli di norma necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dalle apparecchiature elettroniche danneggiate o distrutte, per un periodo massimo di sei mesi. Sono assicurati solo i maggiori costi dovuti a: - uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; - applicazione di metodi di lavoro alternativi; - prestazioni di servizi di terzi.

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Assimoco non risponde dei maggiori costi dovuti a: - limitazioni dell’attività del Contraente/Assicurato; - difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato a

causa di provvedimenti di governo o di altra autorità; - eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente/Assicurato per la

riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato; - modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo

dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato; - deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti

finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni diretti e materiali a un impianto o apparecchio;

- danni ai supporti di dati; - ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

10.1.2 - Impiego mobile: Assimoco risponde dei danni diretti e materiali alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all’esterno dei locali/fabbricati indicati in polizza. Sono compresi i danni avvenuti durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, comprese le operazioni di carico e scarico. Durante la fase di trasporto le apparecchiature elettroniche devono essere riposte nelle custodie in loro dotazione. Sono coperti i danni avvenuti entro i territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. La garanzia opera se le apparecchiature elettroniche: - per loro natura e costruzione, possono essere trasportate e utilizzate in luoghi diversi dai

locali/fabbricato indicati in polizza. - il loro trasporto e utilizzo sia necessario in connessione con l’attività assicurata. Non sono indennizzabili i danni: - di rottura di filamenti di valvole e tubi. - da graffiatura o rottura di lenti, compreso lo scollamento dagli obiettivi. La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che: - il veicolo sia chiuso a chiave, con i cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o

con capote serrata. - le apparecchiature elettroniche vi siano riposte per il tempo necessario per il trasporto e il

tempo di utilizzo. - le apparecchiature elettroniche non siano visibili dall’esterno degli autoveicoli.

10.1.3 - Programmi in liceo d’uso: Assimoco indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d’uso danneggiati, distrutti o sottratti in caso di danni diretti e materiali ai supporti dove sono memorizzati indennizzabili dal Settore elettronica. Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.

ART. 11 - BENI E COSE NON ASSICURABILI Assimoco non assicura le apparecchiature elettroniche: - se oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione o in semplice deposito; - costruite da oltre dieci (10) anni dalla data del sinistro.

ART. 12 - DANNI ESCLUSI DALLA COPERTURA Assimoco non indennizza/risarcisce i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati: 12.0.1 - causati con dolo del Contraente/Assicurato. 12.0.2 - causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamento o crollo totale/parziale del fabbricato.

COSA NON È ASSICURABILE

LIMITI DI COPERTURA

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12.0.3 - causati da esplosioni/emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. 12.0.4 - causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione. 12.0.5 - causati da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione dovuti al loro naturale uso o funzionamento, compresi quelli causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici. 12.0.6 - per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, venditore, locatore. 12.0.7 - causati dalle conseguenze di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, compresi quelli occorsi in occasione di trasporti e trasferimenti, relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse. 12.0.8 - dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose/beni assicurati. 12.0.9 - dovuti a cause di natura estetica che non siano connessi con i danni diretti e materiali indennizzabili. 12.0.10 - attribuibili a difetti noti al Contraente/Assicurato all’atto della stipulazione dell’assicurazione indipendentemente dal fatto che Assimoco ne fosse a conoscenza. 12.0.11 - causati ai tubi e valvole elettronici, a lampade e altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili subiti anche da altre parti delle cose/beni assicurati. 12.0.12 - dovuti a smarrimenti o ammanchi. 12.0.13 - dovuti da uso e abuso di internet o sistemi similari. 12.0.14 - dovuti da qualsiasi trasmissione elettronica di dati o altre informazioni. 12.0.15 - dovuti da qualsiasi virus informatico “Worm”, “Logic bomb”, “Cavallo di Troia” o problemi similari. 12.0.16 - dovuti da uso o abuso di qualsiasi indirizzo internet, siti web o sistemi similari. 12.0.17 - dovuti da qualsiasi dato o altra informazione situato su siti web o sistemi similari. 12.0.18 - dovuti da qualsiasi perdita di dati o a danni a qualsiasi sistema informatico, incluso, ma non limitato, a hardware o software. 12.0.19 - dovuti a funzionamento o disfunzione di internet o sistemi similari o di qualsiasi indirizzo internet, sito web o sistemi similari. 12.0.20 - dovuti a qualsiasi violazione, intenzionale o no, di qualsiasi diritto d’autore, incluso, ma non limitato, a marchi registrati, diritti d’autore o brevetti.

ART. 12.1 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Qualora sia prescritto l’utilizzo di un impianto di condizionamento d’aria, sono esclusi i danni cagionati da variazione dei valori dell’umidità e della temperatura ambientale, per il mancato funzionamento di un impianto di segnalazione ottico/acustico indipendente dall’impianto di condizionamento, che segnali guasti o variazioni dei valori e purché la segnalazione attivi l’intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche fuori dagli orari di lavoro.

ART. 12.2 - DELIMITAZIONI DI GARANZIA 12.2.1 - i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche delle apparecchiature elettroniche assicurate, verificatisi senza palese riscontrabilità di cause esterne, sono indennizzabili applicando uno scoperto come indicato nell’Allegato 4. 12.2.2 - i danni imputabili a variazione di tensione nella rete di alimentazione sono indennizzabili a condizione che le apparecchiature assicurate risultino protette da idonei apparecchi di protezione e stabilizzazione contro le sovratensioni; qualora in caso di sinistro questi ultimi abbiano anch’essi subito danni per lo stesso evento e della stessa natura è confermata la franchigia indicata nell’Allegato 4. 12.2.3 - nel caso in cui non risultino contestualmente danneggiati i beni di cui al punto 12.2.2, detta franchigia si intende elevata come indicata nell’Allegato 4. 12.2.4 - nel caso di inesistenza o di mancato allacciamento di apparecchi di protezione e di stabilizzazione i danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili applicando uno scoperto come indicato nell’Allegato 4.

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ART. 12.3 - ESCLUSIONE DEI SERVIZI COMPRESI NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA Dall’assicurazione sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni previste nei contratti di assistenza tecnica della casa costruttrice, o organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non sia stato sottoscritto dal Contraente/Assicurato. Sono esclusi i costi di intervento o di sostituzione dei componenti relativi a: a) controlli di funzionalità; b) manutenzione preventiva; c) eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura; d) aggiornamento tecnologico delle apparecchiature elettroniche.

ART. 12.4 - SCOPERTO SENZA IL MINIMO Per ogni sinistro liquidabile rimane a carico dell’Assicurato una percentuale del 10% del danno accertato. Per il dettaglio si rinvia allo schema di riepilogo (Allegato 4).

Esempio Danno accertato prima della franchigia € 1.000 Scoperto a carico dell’Assicurato 10% del danno accertato Importo dello scoperto € 100 Danno effettivamente da liquidare € 900

ART. 12.5 - SCOPERTO CON IL MINIMO Per ogni sinistro liquidabile rimane a carico dell’Assicurato una percentuale del 10% del danno accertato, o comunque un importo uguale al minimo previsto. Per il dettaglio si rinvia allo schema di riepilogo (Allegato 4).

Esempio Danno accertato prima della franchigia € 1.000 Scoperto a carico dell’Assicurato 10% del danno accertato con il minimo di € 200 Importo dello scoperto € 100 Importo minimo dello scoperto € 200 Danno effettivamente da liquidare si applica lo scoperto minimo € 800

ART. 12.6 - LIMITI DI RISARCIMENTO I limiti di risarcimento sono contenuti nello schema di riepilogo (Allegato 4).

Esempio Danno accertato € 6.000 Limite di risarcimento previsto € 5.000 Danno effettivamente da liquidare € 5.000

ART. 12.7 - ESCLUSIONE DEI DANNI ASSICURATI CON LE ALTRE SEZIONI Sono esclusi i danni alle apparecchiature elettroniche qualora già assicurate con le Sezioni Incendio e altri danni ai beni e Furto e rapina della presente assicurazione.

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COME VENGONO CALCOLATI E LIQUIDATI I SINISTRI

ART. 13 - FORMA DELL’ASSICURAZIONE L’assicurazione è prestata nella forma:

13.0.1 - Valore intero: a “Valore intero”, cioè fino alla totalità del valore delle cose/beni assicurati. Se al momento del sinistro viene accertato un valore superiore a quello effettivo assicurato, è applicata la regola proporzionale prevista dalle norme di legge.

Assicurazione in forma a Valore intero Forma di assicurazione in base alla quale la somma Assicurata pattuita in polizza copre la totalità del valore dei beni assicurati. Qualora al momento del sinistro il valore accertato dei beni risulta superiore alla somma assicurata trova applicazione la regola proporzionale prevista all’Art. 1907 Codice civile. In base a tale regola se la somma assicurata copre solo una parte del valore complessivo dei beni assicurati, l’assicuratore corrisponde l’indennizzo in proporzione a tale parte, applicando il seguente calcolo: somma assicurata / valore delle cose assicurate al momento del sinistro x valore del danno Esempio numerico: A) Somma assicurata attribuita in polizza per le merci € 15.000,00 B) Valore del danno alle merci causato dall’incendio € 30.000,00 C) Valore accertato totale delle merci al momento del sinistro € 45.000,00 Verrà liquidato: € 15.000,00 (A) / € 45.000,00 (C) x € 30.000,00 (B) € 10.000,00

ART. 14 - VALUTAZIONE DELLE COSE/BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO Per la valutazione e determinazione del danno, in caso di sinistro, si procederà a stimare:

14.0.1 - Per i fabbricati nella forma a “Valore a nuovo”: a) la spesa necessaria per la loro integrale costruzione a nuovo, escluso il valore dell’area, o per

ripristinare le parti danneggiate; b) il deprezzamento subito in base alla loro vetustà, allo stato di conservazione, alla modalità di

costruzione, all’ubicazione, alla destinazione d’uso, a ogni altra circostanza concomitante. L’ammontare del danno è determinato deducendo dalla differenza tra l’importo determinato al punto a) e quello al punto b), il valore dei residui del sinistro.

14.0.2 - Per macchinari, impianti, attrezzature, arredamento nella forma a “Valore a nuovo”: a) la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altri nuovi o equivalenti per rendimento

economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali; b) il deprezzamento subito in base al loro tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo

stato di manutenzione, a ogni altra circostanza concomitante. L’ammontare del danno è determinato deducendo dalla differenza tra l’importo determinato al punto a) e quello al punto b) il valore dei residui del sinistro e gli oneri fiscali non dovuti all’erario.

14.0.3 - Per le merci: a) il valore in base alla loro natura, qualità e alla eventuale svalutazione commerciale, compresi

gli oneri fiscali. b) provenienti da lavorazioni industriali, sia finite che in corso di fabbricazione/lavorazione,

valutando il prezzo della materia prima grezza, aumentato delle spese di lavorazione sostenute fino allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; qualora la valutazione superasse eventuali prezzi di mercato si applicheranno quest’ultimi.

L’ammontare del danno è determinato deducendo dall’importo o dagli importi di cui sopra il valore dei residui del sinistro e gli oneri fiscali non dovuti all’erario.

14.0.4 - Per i beni pregiati: la spesa necessaria per sostituire i beni distrutti o danneggiati con altri equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportarli allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro.

SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

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14.0.5 - Per i titoli di credito: si procederà come segue: - il loro valore è dato dalla somma nominale da essi portata; - salvo diversa pattuizione, pagando la somma per essi liquidata solo alla data della rispettiva

scadenza, se prevista; - chiedendo all’Assicurato la restituzione della somma per essi percepita non appena i titoli

sono divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento (se consentita); Per gli effetti cambiari l’assicurazione è valida soltanto per quelli per i quali è possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.

14.0.6 - Per i modelli e stampi, cose particolari: la spesa necessaria per la loro ricostruzione o riparazione sostenute entro 12 mesi dalla data del sinistro.

14.0.7 - Per le lastre: la spesa necessaria per il loro rimpiazzo, compresa quella per il trasporto e l’installazione, deducendo solo il valore di eventuali residui.

14.0.8 - Cose/beni esclusi dalla stima del “Valore a nuovo”: dai criteri di valutazione sono esclusi: - i fabbricati, i macchinari e gli impianti in stato di inattività; - i gioielli, i preziosi e il denaro; - le raccolte e collezioni, la carte valori, quadri, arazzi, oggetti d’arte, mobili d’antiquariato; - valori e beni pregiati.

14.0.9 - Per i supporti dati: le spese effettivamente necessarie per riacquistare i supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, compresi quelli per la ricostruzione dei dati contenuti negli stessi supporti. Sono escluse le spese/costi dovute a: errata registrazione, cancellazione per errore, cestinatura per svista. Qualora la ricostruzione non fosse necessaria o non avvenisse entro un anno dal verificarsi del sinistro, verranno indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati.

14.0.10 - Beni/cose in leasing: se già assicurati con altra polizza, sono esclusi dalla determinazione dall’indennizzo/risarcimento i danni ai macchinari, attrezzature e arredamento acquistati in leasing.

14.0.11 - Impianti fotovoltaici: se già assicurati con altra polizza, sono esclusi dalla determinazione dall’indennizzo/risarcimento i danni agli impianti fotovoltaici e di energia rinnovabile.

ART. 14.1 - SUPPLEMENTO D’INDENNITÀ Assimoco, per ciascun fabbricato, macchinario, impianto, attrezzatura e arredamento, non riconoscerà un indennizzo di importo superiore al triplo del valore stimato ai punti 14.0.1 e 14.0.2. Il supplemento d’indennità a nuovo sommato al valore del danno calcolato ai punti 14.0.1 e 14.0.2 determina il valore complessivo a nuovo dell’indennizzo/danno. Il supplemento d’indennità per ogni bene/cosa corrisponde: - al suo intero ammontare: quando la somma assicurata risulta essere uguale o superiore al

rispettivo “Valore a nuovo”; - alla differenza del suo ammontare proporzionalmente ridotto: quando la somma assicurata

risulta essere inferiore al rispettivo “Valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui è assicurata solo una parte dell’intera differenza per avere un integrale “Assicurazione a nuovo”;

- a nessun valore: quando la somma assicurata al momento del sinistro risulta essere uguale o inferiore al rispettivo “Valore a nuovo”.

Assimoco pagherà il supplemento d’indennità entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo del bene/cose a condizione che: - corrisponda al precedente tipo/genere, - avvenga sulla stessa area o, su un'altra area del territorio nazionale, purché da ciò non derivi

un aggravio per Assimoco, - avvenga entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di

perizia definitivo. In presenza di più assicurazioni per la determinazione del supplemento d’indennità sarà considerata la somma assicurata complessivamente da tutte le assicurazioni.

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ART. 14.2 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE Poiché, salvo diversamente indicato, l’assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero, Assimoco applica la regola proporzionale prevista dalle norme di legge (Assicurazione parziale) quando i valori delle cose/beni stimati al momento del sinistro eccedono le somme effettivamente assicurate con l’assicurazione. Assimoco non applicherà la regola se: - l’eccedenza è inferiore al 15%, - l’ammontare del danno, comprensivo del supplemento d’indennità (al lordo di franchigie o

scoperti), non è superiore a € 3.000,00.

ART. 14.3 - CIRCOSTANZE CHE INFLUISCONO SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO La vicinanza di boschi, depositi di infiammabili o esplodenti, non considerando gli infiammabili presenti in serbatoi interrati o fissi e incombustibili, è influente sulla valutazione del rischio e deve essere espressamente dichiarata nell’assicurazione. È tollerata, senza necessità di dichiarazione, l’esistenza di boschi o depositi di infiammabili o esplodenti quando questi beni sono posti ad una distanza non inferiore a 20 metri dagli immobili e loro contenuto assicurati.

ART. 14.4 - RINUNCIA ALLA RIVALSA Assimoco rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione previsto dalle norme vigenti, verso: - le persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere ai sensi di legge; - le Società, rispetto al Contraente/Assicurato, controllate, consociate e collegate; - i clienti solo se il Contraente/Assicurato rinuncia all’azione di surrogazione verso il responsabile.

ART. 14.5 - COLPA GRAVE Assimoco risponde dei danni coperti dall’assicurazione dovuti a colpa grave del: - Contraente/Assicurato; - dei rappresentanti legali e degli amministratori; - dei soci a responsabilità illimitata; - delle persone di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere per legge.

ART. 15 - FORMA DELL’ASSICURAZIONE L’assicurazione è prestata nella forma:

15.0.1 - Primo rischio assoluto: a “Primo rischio assoluto”, cioè fino alla concorrenza della somma assicurata senza applicare la regola proporzionale prevista dalle norme di legge.

Assicurazione in Forma a Primo rischio assoluto Forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo viene liquidato sino alla concorrenza della somma assicurata pattuita in polizza, senza considerare il reale valore dei beni assicurati e senza l’applicazione della regola proporzionale prevista all’Art. 1907 Codice civile. Esempio numerico: A) Somma assicurata attribuita in polizza per le merci: € 15.000,00 B) Valore del danno alle merci causato dall’incendio € 30.000,00 C) Valore accertato totale delle merci al momento del sinistro € 45.000,00 Nell’esempio risulta assicurato solo 1/3 del valore delle merci € 15.000,00 (A) / € 45.000,00 (C). Se applicassimo la regola proporzionale anche l’indennizzo dovrebbe essere ridotto in proporzione ad 1/3 del valore del danno € 30.000,00 (B) / 3 = € 10.000,00 (D). Essendo la forma dell’assicurazione a Primo Rischio Assoluto, la regola proporzionale non trova applicazione e pertanto verrà liquidata l’intera somma assicurata pari a € 15.000,00 (A) invece dei € 10.000,00 (D) se avessimo applicato la regola.

SETTORE FURTO E RAPINA

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ART. 15.1 - VALUTAZIONE DELLE COSE/BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO Per la valutazione e determinazione del danno, in caso di sinistro, si procederà a stimare:

15.1.1 - Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature e l’arredamento nella forma a “Valore a nuovo”: la spesa necessaria per riportare le cose/beni assicurati allo stato funzionale che avevano al momento del sinistro o per sostituirle, se sottratte, con altre nuove o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni, rendimento.

15.1.2 - Per le merci: il valore in base alla loro natura, qualità e alla eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, deducendo dall’importo il valore dei residui del sinistro e gli oneri fiscali non dovuti all’erario. Per le merci provenienti da lavorazioni industriali, sia finite che in corso di fabbricazione/lavorazione, si valuta il prezzo della materia prima grezza, aumentato delle spese di lavorazione sostenute fino allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; qualora la valutazione superasse eventuali prezzi di mercato si applicheranno quest’ultimi.

15.1.3 - Per i beni pregiati: la spesa necessaria per sostituire le cose/beni sottratti con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportarli allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro. Per ciascuna cosa/bene danneggiata non sono riconosciuti costi di riparazione/restauro superiori al loro costo di sostituzione.

15.1.4 - Per i titoli di credito: Assimoco procederà come segue: - il loro valore è dato dalla somma nominale da essi portata; - salvo diversa pattuizione, pagando la somma per essi liquidata solo alla data della rispettiva

scadenza, se prevista; - chiedendo all’Assicurato la restituzione della somma per essi percepita non appena i titoli

sono divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento (se consentita); Per gli effetti cambiari l’assicurazione è valida soltanto per quelli per i quali è possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.

ART. 15.2 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE DOPO UN SINISTRO Le somme assicurate per i beni/cose coperti dalla polizza sono ridotte, con effetto immediato e fino alla prima scadenza annuale in corso, di un importo uguale a quello del sinistro indennizzabile al netto di franchigie e scoperti. Non è prevista nessuna restituzione del premio di assicurazione. Assimoco non pagherà mai somma superiore a quelle assicurata per ogni sinistro e annualità assicurata, fatta eccezione, come da norma di legge, per le spese di salvataggio.

ART. 15.3 - REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE DOPO UN SINISTRO Assimoco ha facoltà, su richiesta del Contraente, di reintegrare nei valori originali le somme assicurate. In questo caso il Contraente dovrà versare il rateo di premio corrispondente all’importo reintegrato per il tempo intercorrente tra la data del reintegro e la prima scadenza annuale in corso. Resta invariata la facoltà delle parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.

ART. 15.4 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE Se i beni/cose assicurati vengano recuperati (in tutto o in parte), il Contraente/Assicurato deve avvisare Assimoco appena ha avuto notizia del recupero. I beni/cose diventano di proprietà di Assimoco se ha già provveduto a liquidare integralmente il danno. Se il danno è stato liquidato parzialmente, il valore delle cose/beni sarà ripartito tra il Contraente e Assimoco nella stessa proporzione. Il Contraente/Assicurato ha facoltà di trattenere i beni/cose recuperati rimborsando ad Assimoco l’importo dell’indennizzo liquidato per il danno. Il Contraente/Assicurato ha il diritto di abbandonare ad Assimoco i beni/cose rubati ritrovati entro quattro mesi dalla data di denuncia del sinistro anche se il danno non è stato ancora liquidato.

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ART. 16 - FORMA DELL’ASSICURAZIONE L’assicurazione è prestata nella forma:

16.0.1 - Valore intero: a “Valore intero”, cioè fino alla totalità del valore delle cose/beni assicurati. Se al momento del sinistro viene accertato un valore superiore a quello effettivo assicurato, è applicata la regola proporzionale prevista dalle norme di legge. Assicurazione in forma a Valore intero Forma di assicurazione in base alla quale la somma Assicurata pattuita in polizza copre la totalità del valore dei beni assicurati. Qualora al momento del sinistro il valore accertato dei beni risulta superiore alla somma assicurata trova applicazione la regola proporzionale prevista all’Art. 1907 Codice civile. In base a tale regola se la somma assicurata copre solo una parte del valore complessivo dei beni assicurati, l’assicuratore corrisponde l’indennizzo in proporzione a tale parte, applicando il seguente calcolo: somma assicurata / valore delle cose assicurate al momento del sinistro x valore del danno Esempio numerico: D) Somma assicurata attribuita in polizza per le apparecchiature € 15.000,00 E) Valore del danno alle apparecchiature causato dall’incendio € 30.000,00 F) Valore accertato totale delle apparecchiature al momento del sinistro € 45.000,00 Verrà liquidato: € 15.000,00 (A) / € 45.000,00 (C) x € 30.000,00 (B) € 10.000,00

ART. 16.1 - VALUTAZIONE DELLE COSE/BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO Per la valutazione e determinazione del danno, fermo restando che un danno si considera suscettibile di riparazione quando il costo per la riparazione eguaglia o supera il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, la determinazione del danno avviene separatamente per ogni gruppo di cose/beni assicurati con le seguenti modalità:

16.1.1 - Apparecchiature elettroniche: in caso di danno suscettibile di riparazione: si stima: A) l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro,

necessarie per ripristinare l’apparecchiatura danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;

B) il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a 16.1.1 - A) diffalcato dell’importo come ad 16.1.1 - B) salvo Assimoco non si avvalga delle facoltà previste all’Art. 18 lettera H); in tal caso l’indennizzo sarà pari all’importo stimato come a 16.1.1 - A).

16.1.2 - Apparecchiature elettroniche: in caso di danno non suscettibile di riparazione: si stima: A) il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell’apparecchiatura danneggiata dal

sinistro; B) il valore ricavabile dai residui. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a 16.1.2 - A) diffalcato dell’importo come ad 16.1.2 - B). Questa stima riguarda solo le apparecchiature in funzione e valida purché: a) i danni si siano verificati entro i cinque (5) anni successivi a quello di costruzione; b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari; c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’apparecchiatura danneggiata o distrutta,

oppure questa sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio, oppure sia disponibile un prodotto di pari caratteristiche, prestazione o rendimento.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b) e almeno una delle condizioni di cui alla lettera c) si stima: C) il valore dell’apparecchiatura stessa al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e

del suo deperimento per uso o altra causa; D) il valore ricavabile dai residui. Assimoco ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’apparecchiatura o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni, rendimento. Sono esclusi dall’indennizzo le spese: - per eventuali tentativi di riparazione o per riparazioni provvisorie, - per modifiche o miglioramenti, - per ore di lavoro straordinarie, - per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall’indennizzo ottenuto come sopra descritto vanno detratte le franchigie/scoperti di polizza.

SETTORE ELETTRONICA

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16.1.3 - Per supporti dati: sono indennizzati i costi necessari sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti, inclusi quelli necessari per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti. Sono esclusi i costi dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore, a cestinatura per svista. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dei dati privi di informazione.

ART. 17 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO Assimoco non pagherà in nessun caso somma maggiore di quella assicurata, salvo quanto previsto dalle norme di legge.

ART. 17.1 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Assimoco. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione del danno e dell’indennizzo sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

ART. 17.2 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti.

ART. 17.3 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Il Contraente o l’Assicurato perde il diritto all’indennizzo se: - esagera dolosamente l’ammontare del danno, - dichiara distrutte cose/beni non esistenti al momento del sinistro, - occulta, sottrae, manomette cose/beni salvati, - utilizza mezzi o documenti non veri o fraudolenti per giustificare il sinistro, - altera dolosamente le tracce/residui del sinistro o ne facilità il progresso.

ART. 17.4 - CONTROVERSIE E PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L’importo/ammontare del danno/indennizzo viene concordato: - tra Assimoco e il Contraente o tra persone da essi designate; oppure, in difetto di accordo: - a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati da Assimoco e dal Contraente con

apposito atto unico. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone per svolgere le operazioni di perizia che non avranno voto per deliberare. In caso di disaccordo sull’importo/ammontare del danno i due periti devono nominarne un terzo.

In assenza di nomina del proprio perito o del perito terzo, su istanza di una delle parti, la nomina sarà fatta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Le decisioni del collegio peritale saranno prese a maggioranza. Ciascuna delle parti sosterrà la spesa del proprio perito, mentre quella del terzo perito sarà divisa a metà. Resta ferma la facoltà delle parti di ricorrere all’Autorità giudiziaria.

SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI, FURTO E RAPINA, ELETTRONICA

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ART. 17.5 - MANDATO E ONORARIO DEI PERITI I periti devono: A) indagare sulle circostanze, la natura, la causa e modalità del sinistro; B) verificare l’esattezza della descrizione del rischio e delle dichiarazioni che risultano dai

documenti di polizza e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate dal Contraente;

C) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli “Obblighi in caso di sinistro”; D) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità e il valore delle cose/beni assicurati per i “Danni ai

beni”; E) procedere alla stima e liquidazione del danno/indennizzo comprese le spese di salvataggio. Nel caso di valutazione di cui all’Art. 17.4, il risultato della perizia deve essere reso con apposito verbale, uno per ciascuna parte, con allegate le stime dettagliate. I risultati delle valutazioni indicate alle lettere d) ed e) non sono impugnabili da Assimoco e dal Contraente/Assicurato, salvo comportamenti dolosi, errori, violenza, violazione di patti contrattuali, impregiudicata in qualsiasi caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità. Assimoco si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’Art. 17.4, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, fermo quanto previsto dall'Art. 17.4. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare ad Assimoco la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

ART. 17.6 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO Verificata l’operatività della garanzia assicurativa, valutato il danno, ricevuta la documentazione necessaria, Assimoco provvede al pagamento dell’indennizzo entro trenta giorni, purché non sia stata fatta opposizione nei modi previsti dalle norme di legge. Se sulla causa del sinistro è stata aperta una causa giudiziaria, il pagamento sarà fatto quando l’Assicurato avrà dimostrato che la causa del sinistro non è dovuta a dolo o colpa grave a lui attribuita.

ART. 17.7 - OPERAZIONI PERITALI Il Contraente/Assicurato e Assimoco convengono che, nel caso un sinistro colpisca più reparti dell’azienda, le operazioni peritali saranno impostate ed eseguite senza pregiudicare, per quanto possibile, l’attività (anche se ridotta) svolta nelle aree non colpite dal sinistro.

ART. 17.8 - FACOLTÀ DI RICHIEDERE UN ANTICIPO DELL’INDENNIZZO È facoltà del Contraente/Assicurato di richiedere ad Assimoco un anticipo dell’indennizzo. Assimoco deve concedere tale facoltà trascorsi novanta giorni dalla data del sinistro e trenta giorni dalla data di richiesta dell’anticipo. L’anticipo sarà riconosciuto con le seguenti modalità: - se l’ammontare minimo dell’indennizzo calcolato in base alle risultanze acquisite è uguale o

superiore a € 50.000,00; - fino al 50% del precedente ammontare; - non sorgano contestazioni sulla copertura del sinistro e il suo indennizzo; - per un importo superiore a € 500.000,00 qualunque sia l’ammontare (anche stimato) del

sinistro. Nella forma di assicurazione a “Valore a nuovo” l’acconto sarà calcolato senza tenere conto di questa condizione. Una volta trascorsi novanta giorni dal pagamento dell’indennizzo riferito al valore che le cose/beni avevano al momento del sinistro, il Contraente/Assicurato potrà ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo; tale supplemento sarà calcolato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

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OBBLIGHI DELLE PARTI

ART. 18 - IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono: A) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; B) comunicare per iscritto ad Assimoco o all'Intermediario entro i dieci giorni successivi all’evento

o successivi al momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell’evento, le circostanze e modalità dell'evento, l'importo approssimativo del danno, nome e domicilio delle persone danneggiate, il nominativo di eventuali testimoni;

C) in caso di furto, rapina, scippo o quando si ipotizzi un reato doloso, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo ed inoltrarne copia ad Assimoco o all'Intermediario;

D) anticipare con email o fax ad Assimoco o all'Intermediario, l’evento di estrema gravità o che abbia prodotto il decesso o gravi lesioni di persone;

E) comunicare ad Assimoco o all'Intermediario, una distinta dettagliata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione della quantità e del rispettivo valore;

F) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;

G) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;

H) tenere a disposizione le cose non rubate e le tracce e gli indizi materiali del reato, senza per questo, aver necessariamente diritto al risarcimento;

I) dare la dimostrazione della qualità, della quantità della proprietà/possesso e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno;

J) mettere a disposizione di Assimoco e dei periti incaricati ogni documento utile ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Assimoco e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Le spese in relazione a quanto previsto alle lettere A), F) e G) sono a carico di Assimoco ai sensi delle norme vigenti. L'inadempimento degli obblighi, ai sensi delle norme vigenti, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

ART. 18.1 - IN CASO DI ALTRE ASSICURAZIONI A parziale deroga delle norme vigenti, il Contraente o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di comunicare per iscritto ad Assimoco l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio. In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri; in caso di inadempimento da parte del Contraente o Assicurato si applicano le norme vigenti.

ART. 18.2 - IN CASO DI BUONA FEDE La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione dell’assicurazione, non comporteranno decadenza del diritto all’indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni inesattezze siano avvenute in buona fede.

ART. 18.3 - IN CASO DI DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio Assimoco è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente in base alle norme vigenti e rinuncia al relativo diritto di recesso.

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

OBBLIGHI DI ASSIMOCO

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ART. 18.4 - IN CASO DI MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

IN QUALI PAESI VALE LA COPERTURA

ART. 19 - PER TUTTI I SETTORI L’assicurazione vale nell’ambito dell’ubicazione di rischio indicata in polizza, entro i confini del territorio italiano.

QUANDO COMINCIA L’ASSICURAZIONE

ART. 20 - PAGAMENTO DEL PREMIO L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio. Se il premio al momento della stipulazione o delle successive scadenze non viene pagato, la copertura è sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla sua scadenza di pagamento e riprende vigore solo alle ore 24 giorno del pagamento, ferme le norme vigenti in materia. I premi devono essere pagati all'Intermediario oppure ad Assimoco. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione annuali ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Non saranno applicati interessi di frazionamento.

ART. 20.1 - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE PER GLI EVENTI CATASTROFALI (CARENZA) L’assicurazione Terremoto (2.3.1) e quella Alluvione e Inondazione (2.3.2) decorrono (Carenza) dal 30° giorno e dal 14° successivo a quello in cui, ai sensi dell’Art. 20, ha effetto l’assicurazione.

QUANTO DURA L’ASSICURAZIONE

ART. 21 - ANNUALE In assenza di formale disdetta data dal Contraente o da Assimoco, l’assicurazione di durata annua è prorogata automaticamente ad ogni scadenza e così successivamente.

COME DARE DISDETTA ALL’ASSICURAZIONE

ART. 22 - PER DURATA ANNUALE CON TACITO RINNOVO Il Contraente o Assimoco possono recedere dall’assicurazione con preavviso di trenta giorni rispetto alla scadenza annuale, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

OBBLIGHI COMUNI

DOVE VALE LA COPERTURA

INIZIO DELL’ASSICURAZIONE

DURATE DELL’ASSICURAZIONE

MODALITÀ DI DISDETTA DELL’ASSICURAZIONE

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ART. 22.1 - IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni regolare denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o Assimoco possono recedere dall’assicurazione con preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata (PEC). Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato da Assimoco ha efficacia dopo 15 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa. In entrambi i casi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Assimoco rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta di legge, relativo al periodo di rischio non corso. Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o di qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso. Esempio: Assimoco a seguito di sinistro ti ha comunicato il 31 marzo il rifiuto dell’indennizzo, se non sei soddisfatto potrai entro il 30 maggio (ossia entro il sessantesimo giorno) inoltrare la comunicazione di recesso ad Assimoco. La tua assicurazione cesserà il 30 giugno (ovvero il trentesimo giorno successivo). Assimoco ti restituirà il premio pagato e non goduto entro il 15 luglio (ossia dopo il quindicesimo giorno successivo).

ONERI FISCALI E RINVII ALLA NORMATIVA DI LEGGE

ART. 23 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 23.1 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

ART. 23.2 - FORO COMPETENTE Per le controversie relative al contratto di assicurazione il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell’Assicurato.

ONERI E NORME APPLICATE

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LIMITI DI COPERTURA VALIDI PER TUTTI I SETTORI

ART. 24 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA A SEGUITO DELL’APPLICAZIONE DI SANZIONI Assimoco non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi sinistro, se il fatto di: a) garantire la copertura assicurativa; b) pagare un sinistro; c) fornire una prestazione; possa esporre Assimoco all’applicazione o al rischio di applicazione di: 1) sanzioni, divieti o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite; 2) disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri

ordinamenti giuridici ai quali Assimoco deve attenersi.

ABBINAMENTO A UN FINANZIAMENTO

ART. 25 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE Il diritto di recesso è operante solo se nella scheda di polizza è specificata la presenza di finanziamento. In tal caso il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, dandone comunicazione con lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco S.p.A. - Centro Leoni- Edificio B-– Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 MILANO (MI), oppure tramite PEC da inviare a: [email protected]. Il contratto si intende concluso a partire dalla data di sottoscrizione indicata nella Scheda di polizza. Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o della ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata. Il Contraente avrà diritto al rimborso del premio pagato (al netto delle imposte) per la parte di rischio non goduta dalla data della comunicazione e fino alla scadenza indicata nel contratto di assicurazione.

ART. 25.1 - ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL MUTUO IPOTECARIO O DEL FINANZIAMENTO Qualora l’assicurazione sia emessa in abbinamento ad un mutuo ipotecario e lo stesso venga estinto anticipatamente, il Contraente potrà chiedere alternativamente:

1) la continuazione della presente polizza, in accordo con il nuovo soggetto mutuante o ente finanziatore, per la durata e le condizioni originariamente pattuite con Assimoco che, ricorrendo tale evenienza, varierà il beneficiario delle prestazioni (vincolo);

2) l’estinzione della presente polizza. In tal caso il Contraente avrà diritto al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

LIMITAZIONE DELLA COPERTURA

CONDIZIONI APPLICATE SOLO IN CASO DI POLIZZA ABBINATA A UN FINANZIAMENTO

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MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO PER IL RISCHIO NON GODUTO

Esempio di calcolo premio annuale Durata copertura assicurativa in giorni Durata copertura del premio Giorni trascorsi dall’effetto Caricamenti Premio versato lordo Imposte Premio versato netto Premio di rischio da rimborsare Caricamenti da rimborsare Importo totale rimborsato

365 365 170 58%

€ 250,00 € 45,50

€ 204,50 € 45,89 € 63,36

€ 109,25

Esempio di calcolo premio unico Durata copertura assicurativa in giorni Durata copertura del premio Giorni trascorsi dall’effetto Caricamenti Premio versato lordo Imposte Premio versato netto Premio di rischio da rimborsare Caricamenti da rimborsare Importo totale rimborsato

3650 3650 1700 58%

€ 2.500,00 € 455,01

€ 2.044,99 € 458,86 € 633,67

€ 1.092,53

ART. 25.2 - RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO Nel caso il mutuo o il finanziamento sia rinegoziato, ai sensi della normativa vigente, la presente polizza continua alle condizioni originariamente pattuite. Al termine della scadenza originaria della polizza o al momento della rinegoziazione del contratto di mutuo o finanziamento la presente assicurazione potrà essere integrata mediante una nuova polizza a nuove condizioni da concordare fra le parti.

ART. 25.3 - ASSICURAZIONE INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO IN ABBINAMENTO A MUTUO O FINANZIAMENTO Nel caso in cui l’assicurazione sia emessa in abbinamento ad un mutuo o a un finanziamento erogato da una banca operante sul territorio della Repubblica Italiana, e Assimoco si avvalga della facoltà concessa dall’Art. 22 (Recesso per durata annuale con tacito rinnovo) e Art. 22.1 (Recesso in caso di sinistro), qualunque siano i settori attivati, la stessa si impegna a mantenere valida la copertura assicurativa sino alla scadenza del finanziamento collegato, esclusivamente per gli eventi previsti dall’Art. 2 (Quali eventi sono assicurati - punti da 2.0.1 a 2.0.8) del Settore Incendio e altri danni ai beni. Per il mantenimento della copertura sarà emessa apposita appendice di annullamento, relativamente ai Settori interessati, o un nuovo contratto, che avrà effetto dalla data del recesso comunicato all’Assicurato con abbuono dell’eventuale premio (al netto delle imposte) pagato e non goduto.

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ALLEGATO 1 - GLOSSARIO Per aiutare a comprendere i termini assicurativi più spesso utilizzati, si elencano qui di seguito quelli di uso più comune con le relative definizioni:

Allagamento Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale, non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché da infiltrazioni di acqua dal terreno.

Alluvione/inondazione Allagamento di un territorio provocato da straripamento, tracimazione, esondazione, fuoriuscita d’acqua dagli argini di corsi d’acqua naturali o artificiali, laghi o bacini a seguito di qualsivoglia causa.

Apparecchiature elettroniche Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, personal computer e relative unità periferiche, conduttori esterni, stampanti, terminali, P.O.S., registratori di cassa, macchine per scrivere e da calcolo, telescriventi, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, fatturatrici, pese e bilance, modem, scanner, plotter, elaboratori di processo o di automazione industriali non al servizio esclusivo di singole macchine. Tutto quanto precede deve essere ad uso esclusivo dell’azienda, esclusi pertanto i beni/cose oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione e/o in semplice deposito. Sono esclusi i telefoni cellulari, gli smartphone, i tablet, i navigatori satellitari.

Archivi elettronici Il complesso organizzato di dati e/o programmi memorizzato su supporto informatico.

Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione Il contratto di assicurazione.

Assicurazione a primo rischio assoluto Forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo/risarcimento viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dalle norme vigenti, qualunque sia, al momento del sinistro, il valore complessivo dei beni assicurati.

Assicurazione a valore intero Forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo espresse deroghe, è applicata la così detta regola proporzionale prevista dalle norme vigenti.

Assimoco La compagnia di assicurazione.

Atto di terrorismo Qualsiasi azione compiuta intenzionalmente, o anche solo minacciata, da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare una Stato, la sua popolazione o una parte di essa.

Banchi, armadi o mobili frigoriferi Contenitori per la conservazione di alimenti dove viene mantenuta una temperatura stabile.

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Set Informativo Mod. DA0L - ED. 07/2020

Beni pregiati Quadri, dipinti, affreschi, tappeti, mosaici, arazzi, statue, oggetti e/o servizi di argenteria, raccolte e/o collezioni di antichità, numismatiche, filateliche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio o valore artistico. Tutto quanto precede è escluso quando le cose/beni sono destinati alla vendita nell’attività dichiarata in polizza.

Carenza Il periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di effetto dell’assicurazione, durante il quale l’assicurazione non è operante.

Celle frigorifere Locali per la conservazione di alimenti, dove viene mantenuta una temperatura stabile, nei quali la composizione dell’atmosfera è mediamente uguale a quella esistente all’esterno della cella stessa.

Conduttori esterni Cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni e immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.

Contraente Il soggetto che stipula, sottoscrivendola, l'assicurazione.

Cose Qualsiasi bene tangibile, compresi gli animali.

Cose particolari Documenti (anche di archivio), disegni, registri, microfilms, fotocolors, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Danni diretti e materiali Danneggiamento materiale della cosa/bene assicurato derivante dall’azione diretta dell’evento garantito dall’assicurazione.

Dati Le informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.

Dipendenze e pertinenze Locali, anche posti in corpi di fabbricato separati, purché nelle aree adiacenti o pertinenti il luogo dove è ubicata l’azienda e utilizzati per l’attività assicurata.

Durata annuale dell’assicurazione Il periodo uguale a 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia alle ore 24 del giorno di effetto e termina alle ore 24 de giorno di scadenza del contratto di assicurazione.

Effetti personali Vestiario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi, il tutto a uso privato e personale.

Ente assicurato Ente finalizzato alla produzione di beni e alla prestazione di servizi, intesa come insieme dei beni che si trovano nell’area/luogo del rischio indicata in polizza.

Ente del Terzo Settore L’Ente di seguito descritto:

Altro Ente del Terzo Settore: ente di carattere privato costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

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Set Informativo Mod. DA0L - ED. 07/2020

Associazione di promozione sociale: associazione senza finalità di lucro (riconosciuta, non riconosciuta, movimento, gruppo o suo coordinamento, federazione) costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi.

Associazione di volontariato: associazione senza finalità di lucro composta da soli volontari che realizza le sue attività ad esclusivo titolo solidaristico e pertanto in via prevalente a favore di persone terze rispetto gli associati.

Associazione sportiva dilettantistica: associazione con finalità sportive senza finalità di lucro.

Cooperativa sociale: soggetto che si occupa della gestione di servizi sociosanitari e educativi o, in alternativa, di attività finalizzate all’inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate attraverso lo svolgimento di attività diverse tra cui, a titolo non limitativo, attività industriali, commerciali e di servizi.

Ente filantropico: ente costituito in forma di associazione riconosciuta o di fondazione ai fini dell’erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate o dello svolgimento di attività di interesse generale.

Ente religioso: ente sottoposto ad una confessione religiosa che gode di un determinato riconoscimento nell'ambito di uno Stato laico e destina le sue principali attività al culto o materie connesse.

Fondazione: ente costituito da un complesso di beni destinato al perseguimento di uno scopo.

Impresa sociale: ente privato che esercita in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle sue attività.

ONG (Organizzazione non governativa): organizzazione senza fini di lucro, indipendente dagli Stati e dalle organizzazioni governative internazionali, gestita prevalentemente da volontari e generalmente operante in diverse parti del mondo.

Rete associativa: soggetto composto da almeno100 enti (associati anche in forma indiretta) o 20 fondazioni con sedi in almeno 5 regioni o province autonome.

Società di mutuo soccorso: istituzione a base associativa volontaria in cui i soci membri aderiscono al principio dell’aiuto reciproco, senza fini di lucro o arricchimento individuale. I soci iscritti versano una quota di adesione e, qualora ne abbiano diritto, ricevono sussidi e rimborsi.

Enti mobili all’aperto Beni e/o oggetti che per loro natura e caratteristica possono essere rimossi in qualsiasi momento e riposti in ambienti chiusi e protetti.

Esplodenti Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali danno luogo ad esplosione a contatto con l’aria o l’acqua, o esplodono per azione meccanica o termica.

Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato Il complesso delle opere edili che costituiscono uno o più immobili o una porzione di un singolo immobile (escluso il valore dell’area), posti nel luogo indicato in polizza. Sono compresi: - le opere murarie, di fondazione e/o interrate e di finitura (intonaci, rivestimenti, ecc.); - gli affreschi e le statue non aventi valore artistico, le tappezzerie, tinteggiature, gessature, le moquette, i parquet; - le quote che costituiscono parte comune di fabbricati; - gli impianti elettrici, gli impianti telefonici, i citofoni e videocitofoni, le antenne e le parabole, - gli impianti idrici e igienici (inclusi pluviali e grondaie) - gli impianti di riscaldamento o condizionamento compresi i serbatoi e le cisterne per lo stoccaggio di combustibile al servizio

dell’impianto; - gli impianti fotovoltaici; - gli ascensori, i montacarichi, i fissi e gli infissi; - le pertinenze e dipendenze; - i cancelli e portoni anche azionati elettricamente, i muri di cinta, le cancellate e le recinzioni fisse, le installazioni esterne fissate

saldamente a supporti fissi e inamovibili quali: verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole, ma esclusi parchi, alberi e strade private;

- ogni altro impianto o installazione considerata fissa e immobile per sua natura e destinazione d’utilizzo.

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Fabbricato collabente Costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici o la cui concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Fenomeno elettrico Sono manifestazioni di fenomeno elettrico: corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; variazione di corrente: scostamento del livello dell’intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto; sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell’impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi ed infissi Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (Fissi); manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione della costruzione (Infissi).

Franchigia Importo prestabilito che l'Assicurato/Contraente tiene a suo carico: i parametri per la sua determinazione possono essere un importo, una cifra numerica, una percentuale. Tale importo sarà dedotto dall’ammontare dell’indennizzo/risarcimento del danno dovuto da Assimoco.

Furto L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Gioielli e preziosi Oggetti d’oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e/o di coltura e orologi da polso o da taschino.

Impianto fotovoltaico Sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l’effetto fotovoltaico, fissato ad appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter), apparecchiature di controllo e rilevamento, supporti, staffe e altri componenti minori.

Implosione Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili Prodotti e sostanze che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell’Interno.

Indennizzo/Risarcimento L’importo dovuto da Assimoco in caso di sinistro.

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Infiammabili Sostanze e prodotti non classificabili come “Esplodenti” ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili, liquidi o solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C, ossigeno o sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno, sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili, sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l’aria , spontaneamente s’infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Lastre Lastre di cristallo e/o vetro (compresi gli specchi), piane o curve, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, tutte stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili. Sono comprese le lastre (comprese quelle di materiale plastico rigido) costituenti insegne, anche poste all’esterno dei fabbricati, ma nel luogo indicato in polizza e stabilmente fissate e/o installate.

Limite d’indennizzo Il massimo importo dovuto da Assimoco per un singolo sinistro o per uno o più sinistri nello stesso periodo annuale.

Locali (solo per Furto e Rapina) I locali tra loro comunicanti occupati dall’azienda e formanti l’intera area di fabbricato, o parte di essa, posta nel luogo indicato in polizza. Sono comprese le dipendenze dell’azienda, anche separate, ma poste nel luogo indicato in polizza, escluso l’eventuale deposito di riserva se dichiarato in polizza.

Macchinario, attrezzature e arredamento Il complesso di beni/cose quali: - mobilio e arredamento dell’azienda compresi soppalchi, mobili d’ufficio, cancelleria, stampati, macchine d’ufficio; - macchine, attrezzi, meccanismi, utensili e relativi ricambi inclusi i basamenti e tutte le opere murarie; - impianti e mezzi di sollevamento, di pesatura, di traino e trasporto (esclusi quelli iscritti al P.R.A. - Pubblico Registro

Automobilistico); - impianti di prevenzione/allarme e di video sorveglianza; - casseforti e armadi di sicurezza; - apparecchiature di segnalazione e comunicazione; - scale mobili, serbatoi, cisterne, silos, vasche, tubazioni; - apparecchiature elettroniche (come da Glossario); - impianti non inclusi nella definizione di Fabbricato; - “Beni pregiati” ma di valore unitario non superiore a € 7.500,00; Sono comprese anche le migliorie edili e/o impiantistiche quando apportate dal conduttore non proprietario del fabbricato e quant’altro funzionalmente connesso allo svolgimento dell’attività dichiarata in polizza. Sono esclusi gioielli e preziosi, veicoli a motore iscritti al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico, i beni indicati nella definizione “Cose particolari”, gli indumenti del personale dipendente che si trovano nell’ubicazione assicurata in polizza.

Materiali radioattivi Materiali di cui al D.Lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 e successive modifiche e integrazioni.

Materiali tossici e nocivi Materiali di cui al D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Merci Prodotti e merci relativi all’attività svolta, comprese materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’attività semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, “Infiammabili” e “Merci speciali” nei quantitativi tollerati, oggetti di carattere promozionale, anche se di proprietà di terzi. Sono comprese le merci in attesa di essere scaricate o caricate da o su automezzi. Si considerano “Merci” anche i veicoli iscritti al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico ricoverati presso l’azienda per vendita, riparazione, manutenzione e/o trasformazione, le cose mobili di proprietà di terzi e le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, lavorazione, riparazione, manutenzione e commercializzazione. Sono esclusi “Gioielli e preziosi”, “Valori” e “Beni pregiati”.

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Merci speciali Celluloide (grezza o oggetti di), schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, espansite, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili. Detti materiali non vengono considerati come “Merci speciali” quando costituiscono confezionamento delle merci dell’azienda. Non si considerano “Merci speciali” quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Mezzi di custodia Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore. Il contenitore predisposto per essere incassato nel muro deve essere installato a filo battente e dotato di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarlo senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

Polizza Il documento che prova l'assicurazione.

Premio La somma dovuta dal Contraente ad Assimoco come corrispettivo dell'assicurazione.

Programmi in licenza d’uso Sequenza di informazioni che costituiscono l’insieme di operazioni e/o istruzioni logiche interpretabili e quindi eseguibili dall’elaboratore, leggibili a macchina e memorizzate su supporti. Sono considerati tali sia i codici che i software. I programmi sono utilizzati dall’azienda assicurata in base a un contratto con un fornitore per il periodo di tempo previsto nel contratto stesso.

Raccolte e collezioni Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi il cui valore unitario è influenzato dall’appartenenza alla raccolta.

Rapina Sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia.

Regola proporzionale Nella forma di assicurazione a valore intero o che prende a riferimento l’intero valore delle cose/beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di cose/beni indicata in polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo delle cose/beni stessi. Come previsto dalle norme di legge vigenti, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l’indennizzo/risarcimento viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scasso Forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei locali/fabbricati tali da impedirne il regolare funzionamento senza adeguate riparazioni, ovvero praticando una apertura o una breccia nei soffitti nel pavimento o nei muri dei locali medesimi.

Scippo Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso a chi la detiene.

Scoperto Importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico sempre espresso in percentuale. Tale importo sarà dedotto dall’ammontare dell’indennizzo/risarcimento del danno dovuto da Assimoco.

Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.

Sinistro Il verificarsi dell'evento dannoso coperto dall'assicurazione.

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Set Informativo Mod. DA0L - ED. 07/2020

Smartworking/Lavoro agile Modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Solai Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

Somma assicurata L’importo che rappresenta il massimo esborso di Assimoco in relazione alle garanzie garantite.

Supporti dati informatici Materiale intercambiabile per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche.

Terremoto Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Tetto L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici.

Tubatura interrata La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, a parziale o totale contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da opere murarie, esclusa la conduttura o tubatura facente parte di impianti di irrigazione.

Valore a nuovo Tipo di garanzia in base alla quale il valore della cosa/bene assicurato è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirla, o rimpiazzarla con altra nuova, uguale o equivalente per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valori La valuta a corso legale (escluse monete da collezione), titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione), valori bollati e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile e per i quali non sia possibile richiedere il rimborso all’ente emittente (ad esempio: carte telefoniche prepagate, buoni pasto, buoni benzina, biglietti di lotteria e simili, biglietti e abbonamenti per mezzi pubblici).

Vetro antisfondamento Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6mm, oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6mm.

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ALLEGATO 2 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENE

Art. Assicurazione Limite di indennizzo Franchigia

2.0.1 Incendio La somma assicurata € 150,00

2.0.2 Fulmine La somma assicurata € 150,00

2.0.3 Esplosione, scoppio La somma assicurata € 150,00

2.0.4 Implosione La somma assicurata € 150,00

2.0.5 Caduta/urto di meteoriti, aeromobili. La somma assicurata € 150,00

2.0.6 Onda sonica La somma assicurata € 150,00

2.0.7 Urto di veicoli stradali o natanti La somma assicurata € 150,00

2.0.8 Caduta/rovina di ascensori e montacarichi La somma assicurata € 150,00

2.0.9 Attenuazione del danno La somma assicurata € 150,00

2.0.10 Fumo, gas, vapori La somma assicurata € 150,00

2.0.11 Danni conseguenti La somma assicurata € 150,00

2.0.12 Autocombustione La somma assicurata € 150,00

2.0.13 Scoppio di mezzi in sosta/rimessa La somma assicurata € 150,00

2.0.14 Fabbricati aperti La somma assicurata € 150,00

2.0.15 Fabbricati aperti - Beni contenuti La somma assicurata € 150,00

2.0.16 Beni/cose poste all’aperto La somma assicurata € 150,00

2.0.17 Partecipazione a fiere e mostre 5% della somma assicurata per macchinario, attrezzature, arredamento e merci

€ 150,00

2.0.18 Effetti personali € 2.000,00 per sinistro e annualità € 150,00

2.0.19 Merci presso terzi 10% della somma assicurata per le merci € 150,00

2.0.20 Trasloco La somma assicurata € 150,00

2.0.21 Ordigni esplosivi La somma assicurata € 150,00

2.0.22 Ricostruzione cose particolari € 5.000,00 per sinistro € 150,00

2.0.23 Valori € 5.000,00 per sinistro e annualità € 150,00

2.1.1 (A) Demolizione e sgombero 15% del danno indennizzabile con il massimo di € 100.000,00

€ 150,00

2.1.1 (B) Demolizione e sgombero “tossici e nocivi” 10% di quanto indennizzabile al precedente 2.1.1 (A)

€ 150,00

2.1.2 Ricollocamento macchinario, attrezzature, arredamento

€ 5.000,00 per sinistro € 150,00

2.1.3 Fissi e infissi € 5.000,00 per sinistro € 150,00

2.1.4 Dispersione di gas € 5.000,00 per sinistro € 150,00

2.1.5 Fabbricato in locazione € 5.000,00 per sinistro € 150,00

2.1.6 Modifiche costruttive La somma assicurata € 150,00

2.1.7 Periti e consulenti 5% del danno indennizzabile con il massimo di € 5.000,00

€ 150,00

2.1.8 Ricostruzione e riprogettazione La somma assicurata € 150,00

2.1.9 Tubazioni interrate € 5.000,00 per sinistro € 150,00

2.1.10 Archivi elettronici € 5.000,00 per sinistro € 150,00

2.2.1 Acqua condotta La somma assicurata € 150,00

2.2.1 Spese per la ricerca del guasto € 10.000,00 per sinistro € 150,00

2.2.2 Eventi atmosferici La somma assicurata con il limite di € 15.000,00 per impianti fotovoltaici

€ 150,00

2.2.3 Eventi atmosferici Grandine su fragili € 10.000,00 per sinistro e annualità € 150,00

2.2.4 Eventi atmosferici per danni a fabbricati aperti e tettoie

5% della somma assicurata per fabbricato con il massimo di € 25.000,00

€ 150,00

2.2.5 Eventi atmosferici per danni su installazioni esterne

€ 15.000,00 per sinistro e annualità € 150,00

2.2.6 (A) Tumulti, atti vandalici e dolosi La somma assicurata € 150,00

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2.2.6 (B) Terrorismo 50% delle somme assicurate per fabbricato, macchinario, attrezzature, arredamento e merci

€ 150,00

2.2.7 Atti vandali e dolosi - estensione atti dolosi cose/beni all’aperto

5% della somma assicurata per macchinario, attrezzature, arredamento e merci con il massimo di € 25.000,00,

€ 150,00

2.2.8 Dispersione acqua da impianti di estinzione € 100.000,00 per sinistro e annualità € 150,00

2.2.9 Sovraccarico neve 50% delle somme assicurate per fabbricato, macchinario, attrezzature, arredamento e merci

€ 150,00

2.2.10 Gelo € 5.000,00 per sinistro e annualità € 150,00

2.2.11 Rigurgito fogne, intasamento gronde € 5.000,00 per sinistro e annualità € 150,00

2.2.12 Lastre € 1.000,00 per lastra e € 5.000,00 per sinistro

€ 150,00

2.2.13 Fenomeni elettrici € 6.000,00 per sinistro € 150,00

2.2.14 Acqua piovana € 10.000,00 per sinistro e annualità € 150,00

2.2.15 Danni a cose di terzi (Ricorso terzi) La somma assicurata attribuita € 150,00

2.2.15 A Danni a cose di terzi (Ricorso terzi) interruzione di attività

Massimo 10% della somma assicurata € 150,00

2.2.16 Rischio locativo La somma assicurata per fabbricato € 150,00

2.3.1 Terremoto € 10.000,00 per sinistro e annualità € 1.000,00

2.3.2 Alluvione, inondazione, allagamento € 10.000,00 per sinistro e annualità € 1.000,00

2.4.1 Limiti di indennizzo in aumento Il doppio di quanto già indicato per i punti 2.0.22, 2.1.1, 2.2.13

€ 150,00

2.4.2 Fabbricati di bioedilizia La somma assicurata per fabbricato

2.4.3 Dispersione di merci liquide Max. € 50.000,00 per sinistro e annualità € 150,00

2.4.4 Merci in banchi, armadi e mobili frigorifero Max. € 25.000,00 per sinistro e annualità € 150,00

2.4.5 Merci in celle frigorifero Max. € 50.000,00 per sinistro e annualità € 150,00

2.4.6 Maggiori oneri e costi Max. € 100.000,00 per sinistro e annualità

tre giorni

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ALLEGATO 3 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE FURTO E RAPINA

Art. Assicurazione Limite di indennizzo Scoperto

5.2.2 In caso di mezzi di chiusura non conformi La somma assicurata 20%

5.2.3 In caso di mancato funzionamento dell’impianto di allarme generico (

La somma assicurata 20% in aggiunta a quello applicabile

5.2.4 In caso di mancato funzionamento dell’impianto di allarme IMQ (

La somma assicurata 20% in aggiunta a quello applicabile

6.0.1 Furto con introduzione nei locali La somma assicurata 10% con il minimo di € 150,00

25% per la rottura di superfici di vetro non antisfondamento poste a meno di 4 metri dal suolo

6.0.2 Furto senza introduzione nei locali La somma assicurata 10% con il minimo di € 150,00

6.0.3 Furto commesso da dipendenti La somma assicurata 10% con il minimo di € 150,00

6.0.4 Rapina o estorsione nei locali assicurati La somma assicurata 10% con il minimo di € 150,00

6.0.5 Furto e rapina durante disordini 20% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 per sinistro

10% con il minimo di € 150,00

6.0.6 Furto e rapina con utilizzo di veicoli La somma assicurata 25% con il minimo di € 150,00

6.0.7 Furto di cose/valori custoditi in mezzi di custodia

La somma assicurata 10% con il minimo di € 150,00

6.0.8 Trasloco La somma assicurata 10% con il minimo di € 150,00

6.0.9 Effetti personali € 1.000,00 per sinistro e annualità 10% con il minimo di € 150,00

6.1.1 Furto di fissi e infissi € 2.000,00 per sinistro e annualità 10% con il minimo di € 150,00

6.1.2 Guasti o atti vandalici cagionati dagli autori del furto

€ 2.500,00 per sinistro e annualità 10% con il minimo di € 150,00

6.1.3 Sostituzione delle serrature dei locali € 1.000,00 per sinistro e annualità 10% con il minimo di € 150,00

6.1.4 Forzata inattività causata dal furto 20% della somma assicurata con il massimo di € 2.000,00 per sinistro

10% con il minimo di € 150,00

6.1.5 Archivi elettronici e cose particolari 20% della somma assicurata con il massimo di € 2.000,00 per sinistro

10% con il minimo di € 150,00

6.2.1 Furto di valori 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.000,00

10% con il minimo di € 150,00

6.2.2 Rapina o scippo del portavalori 5% della somma assicurata con il massimo di € 1.000,00

10% con il minimo di € 150,00

6.2.3 Rapina durante attività di commercio ambulante

€ 1.000,00 per sinistro e annualità per merci

10% con il minimo di € 150,00

€ 500,00 per sinistro e annualità per valori 20%

6.2.4 Furto presso terzi 5% della somma assicurata con il massimo di € 1.000,00

10% con il minimo di € 150,00

6.3.1 Furto di merci in aree all’aperto 25% della somma assicurata con il massimo di € 25.000,00

10% con il minimo di € 150,00

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ALLEGATO 4 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE ELETTRONICA

Art. Assicurazione Limite di indennizzo Franchigia

10 Apparecchiature elettroniche La somma assicurata € 150,00

10.0.1 Supporti dati Nell’ambito del 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.000,00

€ 150,00

10.0.2 Furto delle apparecchiature La somma assicurata € 150,00

10.0.3 Conduttori esterni e costi di scavo Nell’ambito del 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.000,00

€ 150,00

10.0.4 Esposizioni, fiere e mostre Nell’ambito del 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.000,00

€ 150,00, ma scoperto 20% per il caso di Furto

10.0.5 Smartworking/Lavoro agile Nell’ambito del 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.000,00

€ 150,00

10.1.1 Maggiori costi Il limite giornaliero con il massimo di 180 giorni (6 mesi)

Tre (3) giorni lavorativi con il minimo di € 150,00

10.1.2 Impiego mobile La somma assicurata Scoperto 25%

10.1.3 Programmi in licenza d’uso La somma assicurata € 150,00

12.2.1 Delimitazioni dell’assicurazione Scoperto 10% del danno con il minimo non indennizzabile di € 1.000,00

12.2.2 Delimitazioni dell’assicurazione € 150,00

12.2.3 Delimitazioni dell’assicurazione € 300,00

12.2.4 Delimitazioni dell’assicurazione Scoperto 10% del danno con il minimo non indennizzabile di € 500,00

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NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI Condizioni generali di contratto (Codice civile Art. 1341) Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

Contratto concluso mediante moduli o formulari (Codice civile Art.1342) Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

Perdita e deterioramento della cosa locata (Codice civile Art. 1588) Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o godimento della cosa.

Incendio di cosa assicurata (Codice civile Art. 1589) Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore.

Prova del contratto (Codice civile Art. 1888) Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può̀ esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Codice civile Art. 1891) Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Codice civile Art. 1892) Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Codice civile Art. 1893) Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta

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dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Assicurazione in nome o per conto di terzi (Codice civile Art. 1894) Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio , si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Diminuzione del rischio (Codice civile Art. 1897) Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Aggravamento del rischio (Codice civile Art. 1898) Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Durata dell’assicurazione (Codice civile Art. 1899) L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Mancato pagamento del premio (Codice civile Art. 1901) Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Assicurazione parziale (Codice civile Art. 1907) Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Assicurazione presso diversi assicuratori (Codice civile Art. 1910) Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

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Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari (Codice civile Art. 1912) Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro (Codice civile Art.1913) L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Obbligo di salvataggio (Codice civile Art. 1914) L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Codice civile Art. 1915) L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Codice civile Art.1916) L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali

Assicurazione della responsabilità civile (Codice civile Art. 1917) Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione al rispettivo interesse. L’assicurato, convenuto dl danneggiato, può richiamare in causa l’assicuratore.

Responsabilità dei padroni e dei committenti (Codice civile Art. 2049) I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti.

Prescrizione in materia di assicurazione (Codice civile Art. 2952) Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità̀ civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità̀.

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