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Legislazione Legislazione Ambientale Ambientale

Legislazione Ambientale. Il problema ambientale Il problema ambientale si è proposto nel momento in cui era del tutto tramontato il sogno delluomo di

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Legislazione AmbientaleLegislazione Ambientale

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Il “problema ambientale”Il “problema ambientale”

Il “problema ambientale” si è Il “problema ambientale” si è proposto nel momento in cui era proposto nel momento in cui era

del tutto tramontato il sogno del tutto tramontato il sogno dell’uomo di poter attingere senza dell’uomo di poter attingere senza

limite dalle risorse naturali.limite dalle risorse naturali.

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Progresso tecnico/scientifico, tuttavia, non è stato repentino e a tutt’oggi non ha ancora del tutto pervaso la scienza economica e trova diverse resistenze di natura culturale.

L’economia viene ancora definita, da molti, come un modello chiuso, non si ha alcuna considerazione dell’aspetto suo

fisico.

CRESCITA ECONOMICA legata al consumo delle risorse, senza tener conto

delle sue conseguenze sull’ambiente naturale.

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NATURA

“ILLIMITATA E INDISTRUTTIBILE”

“LIBERI DONI DELLA NATURA”…non sono beni economici

H. Daly: “Finora abbiamo considerato il capitale costituito dalla natura come un libero bene. Se

questa valutazione si poteva giustificare nel modo vuoto di ieri, nel modo pieno di oggi è una

valutazione antieconomica”

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Le capacità di assimilazione degli ecosistemi sono limitate e che non riescono a tenere il passo della quantità di flussi di materia ed energia che l’uomo riversa o preleva dagli stessi. Non riescono a sopportare il tasso di incremento demografico.

beni che si ritenevano alla portata di tutti, sono diventati beni limitati (beni economici).

Conflitto tra realtà ecologica e realtà socio-culturale

“problema ambientale”.

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A fronte della limitatezza delle risorse e della ineluttabilità dello sviluppo, quale delle due posizioni deve prevalere?

E’ il sistema ecologico che contiene il sistema economico, o viceversa?

La natura è una ditta che da milioni di anni non ha mai fatto bancarotta…(F. Vester )

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Il “problema ambientale”, dunque, non è solo un problema economico, ma rappresenta un problema sociale, che investe anche altri valori: quale l’eguaglianza, il diritto alla vita dignitosa, la responsabilità, la democrazia.

Es. Protocollo di Kyoto

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Esiste una soluzione capace di contemperare gli interessi economici e sociali con il rispetto delle leggi di natura?

Quale modello di sviluppo è possibile proporre e perseguire senza creare danni irreversibili all’ambiente?

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Ambiente e DirittoAmbiente e Diritto

Il tema ambientale si sia proposto sin dall’inizio non Il tema ambientale si sia proposto sin dall’inizio non tanto fine a sé stesso, bensì in relazione alla tanto fine a sé stesso, bensì in relazione alla

conservazione delle capacità auto riproduttive degli conservazione delle capacità auto riproduttive degli ecosistemi.ecosistemi.

CARTA DELL’ACQUA (1970)CARTA DELL’ACQUA (1970)

Ramsar (1971)

…le zone umide costituiscono una risorsa di grande valore economico, culturale, scientifico e ricreativo, la

cui perdita sarebbe irreparabile…

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1_si afferma IL VALORE INTERNAZIONALE di alcune aree, da cui deriva un interesse alla loro conservazione che supera i confini e le sovranità dei singoli stati, in quanto il valore ambientale di quel sito non appartiene ad una sola nazione, bensì all’umanità tutta;

2_viene accolto il PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE, invitando gli stati a costituire aree protette e ad intervenire attivamente con programmi di conservazione delle risorse naturali o di ripristino delle medesime;

3_viene accolta una terminologia di settore: per la prima volta vediamo utilizzare il termine ECOLOGIA.

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Ambiente e DirittoAmbiente e Diritto

Un connubio piuttosto recenteUn connubio piuttosto recente

1972 – Rapporto “1972 – Rapporto “the Limit of the Growththe Limit of the Growth””

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Sulla scorta di questi progressi, nel 1972 si giunse alla condivisione del PRIMO DOCUMENTO INTERNAZIONALE, che ha affrontato il tema ambiente nella sua completezza.

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1972“the Limit of the Growththe Limit of the Growth”

commissionato al MIT dal Club di Roma

Il rapporto, basato sulla simulazione al computer World3, predice le conseguenze della continua crescita della popolazione

sull'ecosistema terrestre e sulla stessa sopravvivenza della specie umana.

Rapporto sui limiti dello sviluppo

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In estrema sintesi, le conclusioni del rapporto sono:

• Se l'attuale tasso di crescita della popolazione, dell'industrializzazione, dell'inquinamento, della produzione di cibo e dello sfruttamento delle risorse continuerà inalterato, i limiti dello sviluppo su questo pianeta saranno raggiunti in un momento imprecisato entro i prossimi cento anni. Il risultato più probabile sarà un declino improvviso ed incontrollabile della popolazione e della capacità industriale.

• È possibile modificare i tassi di sviluppo e giungere ad una condizione di stabilità ecologica ed economica, sostenibile anche nel lontano futuro. Lo stato di equilibrio globale dovrebbe essere progettato in modo che le necessità di ciascuna persona sulla terra siano soddisfatte, e ciascuno abbia uguali opportunità di realizzare il proprio potenziale umano.

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1992

Beyond the Limits (oltre i limiti)nel quale si sosteneva che erano già stati superati i limiti della "capacità di carico" del pianeta

1 Giugno 2004Chelsea Green

Publishing Company

Limits to Growth: The 30-Year Updatehanno aggiornato e integrato la versione originale, spostando l'accento dall'esaurimento delle risorse alla degradazione dell'ambiente.

2008 Graham Turner, del (CSIRO)

Australiano«Un paragone tra i I limiti dello sviluppo e 30 anni di dati reali»

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1972 Stoccolma Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente

non viene prodotta una convenzione, bensì una dichiarazione di principi:

3° principio della Dichiarazione di Stoccolma: “La capacità della Terra di produrre risorse naturali rinnovabili deve essere mantenuta e, ove ciò sia possibile, ripristinata e migliorata”.

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Se le dichiarazioni, così come i documenti programmatici assunti in sede internazionale non hanno un’efficacia giuridica vincolante, essi sono comunque il risultato di un processo negoziale internazionale e quindi:

– hanno valore di intesa ampiamente condivisa;– alcuni contenuti e principi diventano riferimenti di

diritto internazionale consuetudinario (universalmente riconosciuti);

– altri evidenziano tendenze evolutive del diritto internazionale e che, prevedibilmente, saranno oggetti di trattati e accordi multilaterali futuri.

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Il primo documento assunto sulla tutela globale dell’ambiente in sede internazionale deve, dunque, essere letto come una promessa assunta dalla comunità internazionale in una specifica sede (le Nazioni Unite) di operare nel rispetto di alcuni valori condivisi.

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“ L’essere umano è al tempo stesso creatura e artefice del suo ambiente, che gli assicura la sussistenza fisica e gli offre la possibilità di uno sviluppo intellettuale morale, sociale e spirituale …”

“La protezione e il miglioramento dell’ambiente è una questione di capitale importanza che riguarda il benessere dei popoli e lo sviluppo del mondo intero”

“ L’essere umano deve costantemente fare il punto della propria esperienza e continuare a scoprire, inventare, creare e progredire. Al presente la capacità dell’essere umano di trasformare il proprio ambiente, se adoperata con discernimento, può apportare a tutti i popoli i benefici dello sviluppo e la possibilità di migliorare la vita …”

“Approfondendo le nostre conoscenze ed agendo più saggiamente, possiamo assicurare a noi stessi e alla nostra posterità condizioni di vita migliori in un ambiente più adatto ai bisogni ed alle aspirazioni dell’umanità”

“Affinché questo scopo possa essere raggiunto, sarà necessario che tutti, cittadini e collettività, imprese ed istituzioni ad ogni livello, assumano le loro responsabilità e si dividano i rispettivi compiti.”

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Dichiarazione della conferenza (di Dichiarazione della conferenza (di Stoccolma) delle Nazioni Unite Stoccolma) delle Nazioni Unite

sull’ambiente (1972)sull’ambiente (1972)I 26 PRINCIPI:1. L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà,

all'eguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere, ed è altamente responsabile della protezione e del miglioramento dell'ambiente davanti alle generazioni future…

2. Le risorse naturali della Terra, ivi incluse l'aria, l'acqua, la flora, la fauna e particolarmente il sistema ecologico naturale, devono essere salvaguardate a beneficio delle generazioni presenti e future, mediante una programmazione accurata o una appropriata amministrazione.

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• 3. La capacità della Terra di produrre risorse naturali rinnovabili deve essere mantenuta e, ove ciò sia possibile, ripristinata e migliorata.

• 4. L'uomo ha la responsabilità specifica di salvaguardare e amministrare saggiamente la vita selvaggia e il suo habitat, messi ora in pericolo dalla combinazione di fattori avversi. La conservazione della natura, ivi compresa la vita selvaggia, deve perciò avere particolare considerazione nella pianificazione dello sviluppo economico.

• 5. Le risorse non rinnovabili della Terra devono essere utilizzate in modo da evitarne l'esaurimento futuro e da assicurare che i benefici del loro sfruttamento siano condivisi da tutta l'umanità.

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• 6. Gli scarichi di sostanze tossiche o di altre sostanze in quantità e in concentrazioni di cui la natura non possa neutralizzare gli effetti, devono essere arrestati per evitare che gli ecosistemi ne ritraggano danni gravi o irreparabili. La giusta lotta di tutti i Paesi contro l'inquinamento deve essere appoggiata.

• 7. Gli Stati devono prendere tutte le misure possibili per prevenire l'inquinamento dei mari con sostanze che possano mettere a repentaglio la salute umana, danneggiare le risorse organiche marine, distruggere valori estetici o disturbare altri usi legittimi dei mari.

• 8. Lo sviluppo economico e sociale è il solo modo per assicurare all'uomo un ambiente di vita e di lavoro favorevole e per creare sulla Terra le conduzioni necessarie al miglioramento del tenore di vita.

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• 9. Le deficienze ambientali dovute alle condizioni di sottosviluppo ed ai disastri naturali pongono gravi problemi e possono essere colmate, accelerando lo sviluppo mediante il trasferimento di congrue risorse finanziarie e l'assistenza tecnica, quando richiesta, in aggiunta agli sforzi compiuti da Paesi in via di sviluppo stessi.

• 10. Per i Paesi in via di sviluppo, la stabilità dei prezzi, adeguati guadagni per i beni di prima necessità e materie prime, sono essenziali ai fini della tutela dell'ambiente, poiché i fattori economici devono essere presi in considerazione, così come i processi ecologici.

• 11. Le politiche ecologiche di tutti gli Stati devono tendere ad elevare il potenziale attuale e futuro di progresso dei Paesi in via di sviluppo, invece di compromettere o impedire il raggiungimento di un tenore di vita migliore per tutti. Gli Stati e le organizzazioni internazionali dovranno accordarsi nel modo più adeguato per far fronte alle eventuali conseguenze economiche e internazionali delle misure ecologiche.

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• 12. Si dovranno mettere a disposizione risorse atte a conservare e migliorare l'ambiente, tenendo particolarmente conto dei bisogni specifici dei Paesi in via di sviluppo, dei costi che essi incontreranno introducendo la tutela dell'ambiente nel proprio programma di sviluppo e della necessità di fornire loro, se ne fanno richiesta, aiuti internazionale di ordine tecnico e finanziario a tale scopo.

• 13. Per una più razionale amministrazione delle risorse e migliorare così l'ambiente, gli Stati dovranno adottare nel pianificare lo sviluppo misure integrate e coordinate, tali da assicurare che detto sviluppo sia compatibile con la necessità di proteggere e migliorare l'ambiente umano a beneficio delle loro popolazioni.

• 14. La pianificazione razionale è uno strumento essenziale per conciliare gli imperativi dello sviluppo con quelli della partecipazione e del miglioramento dell'ambiente.

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• 15. Nella pianificazione edile e urbana occorre evitare gli effetti negativi sull'ambiente, ricavandone i massimi vantaggi sociali, economici ed ecologici per tutti. In considerazione di ciò, i progetti destinati a favorire il colonialismo e la dominazione razziale devono essere abbandonati.

• 16. Nelle regioni in cui il tasso di crescita della popolazione o la sua concentrazione eccessiva rischia di avere un'influenza dannosa sull'ambiente o sullo sviluppo, ed in quelle in cui la scarsa densità di popolazione impedisca il miglioramento dell'ambiente e freni lo sviluppo, si dovranno adottare misure di politica demografica che, rispettando i diritti fondamentali dell'uomo, siano giudicati appropriati dai governi interessati.

• 17. Appropriate istituzioni nazionali devono assumersi il compito di pianificare, amministrare e controllare le risorse ambientali dei rispettivi Paesi, al fine di migliorare l'ambiente.

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• 18. Allo scopo di incoraggiare lo sviluppo economico e sociale, la scienza e la tecnologia devono essere impiegate per identificare, evitare e controllare i pericoli ecologici e per risolvere i problemi ambientali ai fini del bene comune dell'umanità.

• 19. L'educazione sui problemi ambientali, svolta sia fra le giovani generazioni sia fra gli adulti, dando la dovuta considerazione ai meno abbienti, è essenziale per ampliare la base di un'opinione informativa e per inculcare negli individui, nelle società e nelle collettività il senso di responsabilità per la protezione e il miglioramento dell'ambiente nella sua piena dimensione umana…

• 20. La ricerca scientifica e lo sviluppo, visti nel contesto dei problemi ecologici nazionali o multinazionali, devono essere incoraggiati in tutti i Paesi, specialmente in quelli in via di sviluppo. A questo riguardo, deve essere appoggiato e incoraggiato il libero scambio delle informazioni scientifiche e delle esperienze, per facilitare la soluzione dei problemi ecologici…

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• 21. La Carta delle Nazioni Unite e i principi del diritto internazionale riconoscono agli Stati il diritto sovrano di sfruttare le risorse in loro possesso, secondo le loro politiche ambientali, ed il dovere di impedire che le attività svolte entro la propria giurisdizione o sotto il proprio controllo non arrechino danni all'ambiente di altri Stati o a zone situate al di fuori dei limiti della loro giurisdizione nazionale.

• 22. Gli Stati devono collaborare al perfezionamento del codice di diritto internazionale per quanto concerne la responsabilità e la riparazione dei danni causati all'ambiente …

• 23. Senza trascurare i principi generali concordati dalle organizzazioni internazionali o le disposizioni e i livelli minimi stabiliti con norme nazionali, sarà essenziale considerare in ogni caso i sistemi di valutazione prevalenti in ciascuno Stato, ad evitare l'applicazione di norme valide per i Paesi più avanzati, ma che possono essere inadatte o comportare notevoli disagi sociali per i Paesi in via di sviluppo.

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• 24. La cooperazione per mezzo di accordi internazionali o in altra forma è importante per impedire, eliminare o ridurre e controllare efficacemente gli effetti nocivi arrecati all'ambiente da attività svolte in ogni campo, tenendo particolarmente conto della sovranità e degli interessi di tutti gli Stati.

• 25. Gli Stati devono garantire alle organizzazioni internazionali una funzione coordinatrice, efficace e dinamica per la protezione e il miglioramento dell'ambiente.

• 26. L'uomo e il suo ambiente devono essere preservati dagli effetti delle armi nucleari e di tutti gli altri mezzi di distruzione di massa. Gli Stati devono sforzarsi di giungere sollecitamente ad un accordo, nei relativi organismi internazionali, sulla eliminazione e la completa distruzione di tali armi.

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La tutela dell’ambiente viene riconosciuta come un elemento costituente dei diritti alla libertà, all’eguaglianza e alla vita.

Il diritto di non veder pregiudicare l’uso della natura e delle sue risorse viene, dunque, riconosciuto come un principio di giustizia sociale e di un fondamento per la pace tra i popoli e le genti.

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A fronte della tutela delle risorse della terra era possibile indicare un limite allo sviluppo?

Era possibile far conciliare la tutela della vita delle generazioni presenti con quelle future?

I principi della dichiarazione di Stoccolma hanno rappresentato la presa d’atto dell’esistenza di un problema e una

condivisione di valori.

La tutela dell’ambiente non avvenisse a discapito dello sviluppo

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L’incidente di Chernobyl e le sue conseguenze giuridiche

Un esempio significativo di catastrofe provocata dall’intervento umano nell’impiego pacifico dell’atomo è rappresentato dall’incidente verificatosi il 26 aprile 1986 a Chernobyl.

Tale incidente ha dimostrato l’inadeguatezza della disciplina internazionale preesistente e la necessità che la materia venisse rapidamente regolata dal diritto internazionale.

Convenzione di Ginevra 1979 (disciplina internazionale dell’inquinamento atmosferico transfrontaliero): non comprendeva, secondo l’interpretazione corrente, l’inquinamento radioattivo.

Convenzione di Vienna 1973 (riguardante i danni causati dall’energia nucleare):, non era stata sottoscritta dell’URSS.

In seguito al sinistro, le iniziative per correggere la normativa internazionale relativa all’inquinamento radioattivo produssero, su iniziativa dell’agenzia internazionale per l’energia atomica, due convenzioni: l’una, sulla tempestiva informazione di incidente nucleare, l’altra sull’assistenza in caso di incidente nucleare, o di emergenza radiologica, che recano la data del 26 settembre 1976.

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L’incidente di Chernobyl e le sue conseguenze giuridiche

Si ritiene in dottrina (Kiss, Beurier) che la vicenda di Chernobyl e i problemi da essa sollevati abbiano prodotto una svolta positiva nel diritto internazionale dell’ambiente.

In Italia dove la presenza di impianti nucleari aveva da tempo suscitato preoccupazioni, l’incidente di Chernobyl e, in conseguenza di esso, la distruzione di determinati prodotti che si temeva potessero essere contaminati, non mancarono di influenzare l’opinione pubblica.

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Alla conferenza seguirono una serie di iniziative:

•1973 1°Programma Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP – United National Environment Programm);•1973 1°Programma di Azione Ambiente delle Comunità Europee;•1974 il Programma Regionale dei Mari;•1976 la Convenzione sulla Protezione del Mediterraneo.

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World Conservation Strategy of the Linving Natural Resources for a Sustainable

Develpment

E’ il primo documento internazionale in cui si indica esplicitamente il concetto dello sviluppo

sostenibile.

1980 Strategia mondiale per la conservazione WCS

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"Per affrontare le sfide di una rapida globalizzazione del mondo una coerente e coordinata politica ambientale deve andare di pari passo con lo sviluppo economico e l'impegno sociale";

“Perché lo sviluppo sia sostenibile è necessario tener conto dei fattori sociali ed ecologici, nonché di quelli economici, della situazione delle risorse esistenti e dei vantaggi e degli svantaggi a breve o a lungo termine di soluzioni alternative.”

WCS

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Gli obiettivi delineati sono:

• mantenimento dei sistemi che sostengono gli equilibri necessari alla vita e dei processi ecologici essenziali;

• conservazione della diversità genetica;

• utilizzo sostenibile delle specie e degli ecosistemi.

WCS

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Nel 1983 viene istituita dal segretario generale delle Nazioni unite la Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo

definizione di sviluppo sostenibile

"lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri"

1987 Rapporto Brundtland - Il nostro futuro comune(“Our Common Future”)

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I parte: preoccupazioni comuni"La sostenibilità richiede una considerazione dei bisogni e del benessere umani tale da comprendere variabili non economiche come l'istruzione e la salute, valide di per sé, l'acqua e l'aria pulite e la protezione delle bellezze naturali…“

II parte: sfide collettive"… Nella pianificazione e nei processi decisionali di governi e industrie devono essere inserite considerazioni relative a risorse e ambiente, in modo da permettere una continua riduzione della parte che energie e risorse hanno nella crescita, incrementando l'efficienza nell'uso delle seconde, incoraggiandone la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti …"

Rapporto Brundtland

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III parte: sforzi comuni"… La protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile devono diventare parte integrante dei mandati di tutti gli enti governativi, organizzazioni internazionali e grandi istituzioni del settore privato; a essi va attribuita la responsabilità di garantire che le loro politiche, programmi e bilanci favoriscano e sostengano attività economicamente ed ecologicamente accettabili a breve e a lungo termine …

Rapporto Brundtland

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Anche nel caso della dichiarazione di Rio dobbiamo registrare un’elencazione di principi, come era avvenuto a Stoccolma.

Tuttavia durante i 20 anni trascorsi tra le due conferenze, si era potuta annotare una crescita esponenziale di convenzioni internazionali su diversi temi ambientali.La Conferenza si è conclusa con tre importanti documenti: “dichiarazione di rio sull’ambiente”, “agenda 21” e la “dichiarazione di principi per la conservazione e lo sviluppo sostenibili delle foreste”

Conferenza ONU su ambiente e sviluppo(Rio de Janeiro, 1992)

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La Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo, riunitasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 Giugno 1992, riconfermando la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente umano, adottata a Stoccolma il 16 Giugno 1972, e cercando di considerarla come base per un ulteriore ampliamento, con l’intento di stabilire una nuova e equa cooperazione globale mediante la realizzazione di nuovi livelli di collaborazione tra Stati, settori chiave delle società e persone, operando per raggiungere accordi internazionali nel rispetto degli interessi di tutti per proteggere l’integrità del sistema ambientale e di sviluppo globale, prendendo atto della natura integrale e interdipendente della Terra, nostra casa,

PROCLAMA CHE:Principio 1

Gli esseri umani sono al centro delle problematiche per lo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto a una vita sana e produttiva in armonia con la natura.

Principio 2Gli Stati, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi delle leggi internazionali, hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse in funzione delle rispettive politiche ambientali e di sviluppo e hanno la responsabilità di assicurare che tali attività nel loro ambito di competenza o di controllo non provochino danni all’ambiente di altri Stati o territori oltre i confini della giurisdizione nazionale.

DICHIARAZIONE DI RIO SULL’AMBIENTE E LO SVILUPPO

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Principio 3Il diritto allo sviluppo deve essere deve essere attuato in modo da soddisfare equamente i bisogni di sviluppo e ambientali delle generazioni presenti e future.

Principio 4Nel quadro della realizzazione dello sviluppo sostenibile, la tutela ambientale costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo.

Principio 5Tutti gli Stati e le persone collaboreranno al compito fondamentale di sradicamento della povertà come requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile, al fine di ridurre le disparità dei livelli di vita e soddisfare meglio i bisogni della maggior parte della popolazione mondiale.

Principio 6Una speciale priorità deve essere accordata alle condizioni e ai bisogni particolari dei Paesi in via di sviluppo, soprattutto di quelli meno sviluppati e più vulnerabili sotto l’aspetto dell’ambiente. Gli interventi internazionali nel campo dell’ambiente e dello sviluppo devono essere rivolti anche agli interessi e ai bisogni di tutti i Paesi.

DICHIARAZIONE DI RIO SULL’AMBIENTE E LO SVILUPPO

Page 43: Legislazione Ambientale. Il problema ambientale Il problema ambientale si è proposto nel momento in cui era del tutto tramontato il sogno delluomo di

Principio 7Gli Stati devono cooperare in uno spirito di collaborazione globale per conservare, tutelare e ripristinare l’integrità e la salute dell’ecosistema della Terra. Nel quadro dei diversi contributi al degrado ambientale globale, gli Stati avranno responsabilità comuni, ma differenziate. I Paesi sviluppati prendono atto della propria responsabilità nel perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile, considerando le pressioni che le loro società esercitano sull’ambiente globale e le tecnologie e delle risorse finanziarie che essi controllano.

Principio 8Per realizzare lo sviluppo sostenibile e ottenere una migliore qualità della vita per tutte le persone, gli Stati devono ridurre ed eliminare i modelli insostenibili di produzione e di consumo e promuovere adeguate politiche demografiche.

Principio 9Gli Stati devono collaborare per rafforzare la formazione endogena di competenze per lo sviluppo sostenibile, promuovendo il sapere scientifico attraverso scambi di conoscenze scientifiche e tecniche e favorendo lo sviluppo, l’adattamento, la diffusione e il trasferimento di tecnologie, incluse quelle nuove e innovative.

DICHIARAZIONE DI RIO SULL’AMBIENTE E LO SVILUPPO

Page 44: Legislazione Ambientale. Il problema ambientale Il problema ambientale si è proposto nel momento in cui era del tutto tramontato il sogno delluomo di

Principio 10I problemi ambientali vengono affrontati al meglio con la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ciascuno a seconda del proprio livello. A livello nazionale ogni individuo dovrà avere idoneo accesso alle informazioni riguardanti l’ambiente in possesso delle autorità pubbliche, comprese le informazioni su materiali e attività pericolose nelle loro comunità, e dovrà avere la possibilità di partecipare ai processi decisionali. Gli Stati dovranno facilitare e incoraggiare la consapevolezza e la partecipazione dei cittadini rendendo ampiamente disponibili le informazioni. Dovrà essere garantito un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari e amministrativi, comprese le iniziative di riparazione e di rimedio.

Principio 11Gli Stati dovranno attuare un’efficace legislazione ambientale. Gli standard ambientali, gli obiettivi e le priorità di attuazione dovranno riflettere il contesto ambientale e di sviluppo cui si riferiscono. Gli standard applicati da alcuni Paesi possono risultare inadatti e con inaccettabili costi economici e sociali per altri Paesi, in particolare per quelli in via di sviluppo.

DICHIARAZIONE DI RIO SULL’AMBIENTE E LO SVILUPPO

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Principio 12Gli Stati devono collaborare per promuovere un sistema economico internazionale aperto e di sostegno che possa condurre a una crescita economica e allo sviluppo sostenibile in tutti i paesi, al fine di affrontare meglio i problemi del degrado ambientale. Le misure di politica commerciale per scopi ambientali non dovranno costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o ingiustificabile o una restrizione occulta nel commercio internazionale. Dovranno essere evitate le iniziative unilaterali per affrontare le sfide ambientali al di fuori della giurisdizione del paese importatore. Le iniziative ambientali concernenti i problemi ambientali transnazionali o globali devono, per quanto possibile, essere basati su un consenso internazionale.

Principio 13Gli Stati devono elaborare leggi nazionali riguardanti la responsabilità civile e l’indennizzo delle vittime dell’inquinamento e di altri danni ambientali. Gli Stati devono anche cooperare in modo più incisivo e determinato per emanare ulteriori leggi internazionali riguardanti la responsabilità civile e l’indennizzo per gli effetti nocivi dei danni ambientali provocati nell’ambito della loro giurisdizione o del loro controllo su zone al di fuori della loro giurisdizione.

DICHIARAZIONE DI RIO SULL’AMBIENTE E LO SVILUPPO

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Principio 14Gli Stati devono cooperare efficacemente per scoraggiare o prevenire il dislocamento e il trasferimento ad altri Stati di ogni attività e di ogni sostanza che provochi grave degrado ambientale o che sia riconosciuta nociva alla salute delle persone.

Principio 15Al fine di tutelare l’ambiente, gli Stati adotteranno ampiamente un approccio cautelativo in conformità alle proprie capacità. Qualora sussistano minacce di danni gravi o irreversibili, la mancanza di una completa certezza scientifica non potrà essere addotta come motivo per rimandare iniziative costose in grado di prevenire il degrado ambientale.

Principio 16Le autorità nazionali dovranno cercare di promuovere l’internazionalizzazione dei costi ambientali e l’uso di strumenti economici, tenendo presente il principio che chi inquina deve fondamentalmente sostenere il costo dell’inquinamento, con la dovuta considerazione dell’interesse pubblico e senza distorsioni del commercio e degli investimenti internazionali.

DICHIARAZIONE DI RIO SULL’AMBIENTE E LO SVILUPPO

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Principio 17La valutazione dell’impatto ambientale deve essere adottata come strumento nazionale per le attività proposte che potrebbero avere un rilevante impatto negativo sull’ambiente e che sono soggette a una decisione da parte di un’autorità nazionale competente.

Principio 18Ogni Stato deve immediatamente comunicare agli altri qualsiasi disastro naturale o altre emergenze che potrebbero produrre improvvisi effetti nocivi sull’ambiente di tali Stati. La comunità internazionale farà tutti gli sforzi per aiutare gli Stati colpiti da tali emergenze.

Principio 19Gli Stati daranno preventiva e tempestiva comunicazione e forniranno adeguate informazioni agli Stati potenzialmente colpiti su attività che possano avere un negativo effetto ambientale transnazionale e si consulteranno con tali Stati prontamente e in buona fede.

Principio 20Le donne hanno un ruolo fondamentale nella gestione e nello sviluppo ambientale. La loro piena partecipazione è pertanto essenziale per la realizzazione dello sviluppo sostenibile.

DICHIARAZIONE DI RIO SULL’AMBIENTE E LO SVILUPPO

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Principio 21La creatività, gli ideali e il coraggio della gioventù di tutto il mondo devono essere mobilitati per creare una collaborazione globale, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile e assicurare un migliore futuro per tutti.

Principio 22Le genti indigene e le altre comunità locali hanno un ruolo fondamentale nella gestione e nello sviluppo ambientale grazie alla loro conoscenza e alle usanze tradizionali. Gli Stati devono riconoscere e debitamente sostenere la loro identità, cultura e interessi e consentire la loro efficace partecipazione per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile.

Principio 23Le risorse ambientali e naturali dei popoli oppressi, sotto dominazione e occupazione dovranno essere tutelate.

Principio 24La guerra è intrinsecamente distruttiva per lo sviluppo sostenibile. Gli Stati pertanto dovranno rispettare le leggi internazionali assicurando la tutela dell’ambiente nei periodi di conflitto armato e, se necessario, collaborare nelle fasi successive.

DICHIARAZIONE DI RIO SULL’AMBIENTE E LO SVILUPPO

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Principio 25La pace, lo sviluppo e la tutela dell’ambiente sono interdipendenti e indivisibili.

Principio 26Gli Stati risolveranno le controversie ambientali pacificamente e con gli strumenti idonei in conformità alla Carta delle Nazioni Unite.

Principio 27Gli Stati e le persone collaboreranno in buona fede e in uno spirito di cooperazione per l’attuazione dei principi stabiliti in questa Dichiarazione e per l’ulteriore evoluzione delle leggi internazionali nel campo dello sviluppo sostenibile.

DICHIARAZIONE DI RIO SULL’AMBIENTE E LO SVILUPPO

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•Critica a modelli di produzione e di consumo insostenibili;•La preoccupazione per la crescita demografica;•Lo sviluppo economico dovrà essere consentito solo se sostenibile ambientalmente e socialmente, nel presente e nei confronti delle generazioni future;•Viene riconosciuto il principio di precauzione (inteso come azione preventiva per evitare il verificarsi di danni gravi e irreversibili);• Si introducono sistemi di valutazione preventiva (VIA) riguardo alla realizzazione di particolari opere;•Viene stimolata la produzione di specifiche normative tese alla introduzione di azioni risarcitorie per danno ambientale;•Si assume il principio del “chi inquina, paga” attraverso l’imposizione dell’internalizzazione dei costi di produzione.•Rimangono, tuttavia, ancora delle resistenze mercantilistiche(11° e 12°)

DICHIARAZIONE DI RIO SULL’AMBIENTE E LO SVILUPPO

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AGENDA 21

• Viene sostenuto che si rende necessario cambiare modello di sviluppo migliorando gli standard di vita per tutti e proteggendo e amministrando più saggiamente l'ambiente, al fine di conservarlo anche per le generazioni future.

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Il documento viene articolato in quattro sezioni:

Sezione 1: Dimensione economica e sociale:CAPITOLI: Cooperazione internazionale per accelerare lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo e politiche interne correlate;Lotta contro la povertà; Cambiamento dei comportamenti di consumo; Dinamiche demografiche e sostenibilità;Protezione e promozione della salute;Promozione dello sviluppo di insediamenti umani sostenibili; Ecc.

Sezione 2: Conservazione e gestione delle risorse per lo sviluppo:CAPITOLI:9 - Protezione dell'atmosfera 10 - Approccio integrato per la pianificazione e gestione del suolo e delle risorse 11 - Lotta alla deforestazione 12 - Gestione degli ecosistemi fragili: lotta alla desertificazione e alla siccità 13 - Gestione degli ecosistemi fragili: sviluppo sostenibile delle zone montane 14 - Promozione dell'agricoltura sostenibile e dello sviluppo rurale 15 - Conservazione della diversità biologica 16 - Gestione sostenibile delle biotecnologie Ecc.

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Sezione 3: Potenziamento del ruolo dei principali gruppi:CAPITOLI: 23 - Preambolo 24 - Azione globale delle donne verso uno sviluppo equo e sostenibile 25 - Il ruolo di bambini e dei giovani nello sviluppo sostenibile 26 - Riconoscimento e potenziamento del ruolo delle popolazioni tradizionali e delle loro comunità 27 - Rafforzamento del ruolo delle organizzazioni non governative: partner per uno sviluppo sostenibile 28 - Iniziative delle autorità locali a supporto dell'agenda 21 Ecc.

Sezione 4: Strumenti di implementazione.CAPITOLI: 33 - Risorse e meccanismi finanziari 34 - Trasferimento di tecnologia ambientalmente attenta, cooperazione e capacity building 35 - La scienza per lo sviluppo sotenibile 36 - Promozione dell'educazione, della coscientizzazione della formazione 37 - Meccanismi nazionali e cooperazione internazionale per il capacity-building nei paesi in via di sviluppo 38 - Accordi istituzionali internazionali Ecc.

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L’agenda 21, dunque, costituisce uno strumento per costituire programmi di sviluppo in sede locale secondo i criteri dettati nei capitoli, secondo tre principi fondamentali:

SUSSIDIARIETA’

CONDIVISIONE

INTEGRAZIONE

Ciò significa che le scelte e le azioni da intraprendere devono partire “dal basso” per essere il più vicine possibile alle esigenze della comunità locale. Allo stesso modo è fondamentale che le scelte e gli obiettivi siano condivisi da tutte le forze economiche e sociali, tramite percorsi di confronto.

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La Dichiarazione sulle foreste

Si limita ad enunciare principi per far fronte al processo di deforestazione, di cui vengono rilevate le conseguenze negative, specie in relazione ai cambiamenti climatici.

La dichiarazione appare inadeguata per soddisfare le richieste avanzate, su questi e su altri temi connessi, all’inizio dei lavori di Rio.

In questi termini essa è stata considerata un vistoso insuccesso.

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A Rio furono firmate anche:

La Convenzione quadro sui cambiamenti climatici cui seguirà la Convenzione sulla Desertificazione -, che pone obblighi di carattere generale miranti a contenere e stabilizzare la produzione di gas che contribuiscono all'effetto serra; la Convenzione quadro sulla biodiversità, con l'obiettivo di tutelare le specie nei loro habitat naturali e riabilitare quelle in via di estinzione.

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PROTOCOLLO DI KYOTO1997

Tale protocollo prevede la riduzione delle emissioni di gas serra su una “base giuridicamente vincolante” e tuttavia flessibile a seconda degli ordinamenti considerati.

Per la riduzione delle emissioni, il Protocollo individua come prioritari alcuni settori:- l’energia, intesa sia come combustione di combustibili fossili nella produzione ed utilizzazione dell’energia (impianti energetici, industria, trasporti, ecc.), sia come emissioni non controllate di fonti energetiche di origine fossile (carbone, metano, petrolio e suoi derivati, ecc.);- i processi industriali, intesi come quelli esistenti nella industria chimica, nell’industria metallurgica, nei produzione di prodotti minerali, di idrocarburi alogenati, esafluoruro di zolfo, nella produzione ed uso di solventi, ecc.;- agricoltura, intesa come zootecnia e fermentazione enterica, uso dei terreni agricoli, coltivazione di riso, combustione di residui agricoli, ecc.;- rifiuti, intesi come discariche sul territorio, gestione di rifiuti liquidi, impianti di trattamento ed incenerimento, ecc.

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La tutela dell’ambiente tra diritto europeo e diritto interno: le radici storiche

Quando ebbe inizio il processo di integrazione europea, la sensibilità ambientale era molto scarsa tra le forze politiche e nell’opinione pubblica.

Gli originari trattati istitutivi della CECA (del 1951), dell’Euratom e della CEE (trattati di Roma, entrambi del 1957), perseguivano finalità limitate nelle quali la tutela ambientale aveva scarso spazio.

La tutela dell’uomo e del suo ambiente divenne argomento di rilievo europeo verso la fine degli anni ‘60, mentre si consolidava l’idea che nel mercato comune le frontiere nazionali non erano più necessariamente sinonimo di frontiere economiche.

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Le prime disposizioni in materia ambientale furono infatti introdotte nella forma di direttive e regolamenti.

Nello stato comunitario, direttive e regolamenti sono gerarchicamente subordinati ai trattati e pariordinati tra loro sotto il profilo formale, ma non necessariamente su quello sostanziale poiché, proprio basandosi sulla sostanza, la corte di giustizia è in grado di determinare la prevalenza di un atto su un altro.

Le prime misure europee, il cui contenuto può definirsi ambientale: direttive 67/548, 70/157, 70/220

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ATTO UNICO EUROPEO 17 Dicembre 1985 (1 Luglio 1987)

I cambiamenti apportati sono di notevole rilevanza, vengono infatti introdotti i principi direttivi dell’azione comunitaria: •l’azione preventiva• la responsabilità per i costi ambientali in capo a colui che inquina (il principio “chi inquina, paga)•il riconoscimento dei requisiti della politica ambientale quali componenti essenziali delle altre politiche comunitarie.

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ATTO UNICO EUROPEO 17 Dicembre 1985 (1 Luglio 1987)

Il titolo destinato all’ambiente stabilisce che l’azione comunitaria deve rispettare i seguenti fini:•salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente;•contribuire alla protezione della salute umana;•garantire un’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;•consentire ai singoli Stati membri di mantenere e di assumere provvedimenti, compatibili con il trattato, per una protezione ancora maggiore.

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ATTO UNICO EUROPEO 17 Dicembre 1985 (1 Luglio 1987)

L’atto unico, inoltre, determinò tre diversi strumenti procedimentale per l’avanzamento della politica ambientale nella CEE:

1. Ravvicinamento delle legislazioni nazionali2. Mutuo riconoscimento, ovvero nella presa d’atto che in alcune circostanze il progresso scientifico è più veloce dei tempi di recepimento delle direttive comunitarie e, dunque, si cominciò a utilizzare la precauzione che le direttive di armonizzazione, in particolare in materia di salubrità e di sicurezza dei prodotti.3. Principio dell’equivalenza ossia la possibilità di veder riconoscere la validità di alcune normative previgenti alle direttive presenti in determinati Stati membri, in quanto equivalenti alle disposizioni comunitarie.

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ATTO UNICO EUROPEO 17 Dicembre 1985 (1 Luglio 1987)

La CEE nell’applicazione del diritto ambientale riconosce il principio di sussidiarietà: la Comunità interviene solo quando gli obiettivi ambientali stabiliti non possano essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, possano essere realizzati meglio a livello comunitario.

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TRATTATO DI MAASTRICHTTRATTATO DI MAASTRICHT (1 Novembre 1993) (1 Novembre 1993)

Consegue cinque obiettivi essenziali:• rafforzare la legittimità democratica delle

istituzioni;• rendere più efficaci le istituzioni;• instaurare un'unione economica e monetaria;• sviluppare la dimensione sociale della Comunità;• istituire una politica estera e di sicurezza

comune.

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1993: V programma d’azione“Per uno sviluppo durevole e sostenibile”

Approccio attivo: occorre stimolare l’intervento di tutti i possibili attori;– stimolando un cambiamento nei comportamenti

sociali;– utilizzando strumenti trasversali e non più settoriali i

quali coinvolgano, appunto, il maggior numero di attori (cittadini, imprese).

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TRATTATO DI AMSTERDAM TRATTATO DI AMSTERDAM (1999)(1999)

• Nuova numerazione e sistematizzazione del Trattato CE;

• Lo sviluppo sostenibile diventa il principio centrale del diritto ambientale comunitario con la necessaria integrazione tra politiche ambientali e altre politiche di settore nonché la valutazione di aspetti economici e sociali.

• Elevato livello di protezione.

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CARTA DI NIZZA carta dei diritti fondamentali (2000)

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Il testo oggi vigenteIl testo oggi vigente

Oggi la tutela dell’ambiente nel trattato istituivo dell’UE è rintracciabile negli artt. 2, 3, 6 e 174.

Viene accolto da un lato il principio dello sviluppo sostenibile, dall’altro un implicito diritto/dovere di godere/assicurare un alto standard di qualità dell’ambiente.

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Versione consolidata1° PRINCIPI

Articolo 1 (ex articolo 1)Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra

loro una COMUNITA’ EUROPEA.

Articolo 2 (ex articolo 2)

La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest‘ ultimo, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.

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Articolo 3 (ex articolo 3)

1.. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:

a) il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;

b) una politica commerciale comune;

c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

d) misure relative all'entrata e alla circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV;

e) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;

f) una politica comune nel settore dei trasporti;

g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;

h) il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;

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i) la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione;j) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;k) il rafforzamento della coesione economica e sociale;l) una politica nel settore dell'ambiente;m)il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria;n) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;o) l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;p) un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;q) un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delleculture degli Stati membri;r) una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;s) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale;t) un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori;u) misure in materia di energia, protezione civile e turismo.2.. L'azione della Comunità a norma del presente articolo mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.

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Articolo 6 (ex articolo 3 C)Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

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AMBIENTEArticolo 174

1.   La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente;- protezione della salute umana;- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;- promozione sul piano internazionale di risorse destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale. 2.   La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.

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AMBIENTEArticolo 174

3.   Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto:- dei dati scientifici e tecnici disponibili;- delle condizioni dell’ambiente nelle varie regioni della Comunità;- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall’azione o dall’assenza di azione;- dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.4.   Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati.Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

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La POLITICA COMUNITARIA in materia di tutela dell’ambiente è fondata su quattro principi fondanti:

il PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, che consente di adottare misure immediate in caso di minaccia di danno all'ambiente;

Il PRINCIPIO DELL’AZIONE PREVENTIVA, che raccomanda di impedire, sin dall'inizio, inquinamenti o altri inconvenienti ambientali con l'adozione di misure atte ad eliminare un rischio noto;

il PRINCIPIO DI CORREZIONE, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, intendendosi con ciò la necessità che l'intervento debba riguardare lo stesso oggetto che provoca direttamente o indirettamente l'impatto ambientale, il che si traduce, prendendo ad esempio la normativa comunitaria sulle spedizioni di rifiuti, nei principi detti «dell'autosufficienza e della vicinanza»;

il principio «chi inquina paga», che impone a chi fa correre un rischio di inquinamento o a chi provoca un inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione.

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PRINCIPI AMBIENTALIPRINCIPI AMBIENTALI

• Protezione ambientale (Preambolo, UE; Protezione ambientale (Preambolo, UE; artt.2,3,95,174,176 CE);artt.2,3,95,174,176 CE);

• Principio di precauzione (art.174, CE);Principio di precauzione (art.174, CE);• Principio di prevenzione (art.174, CE);Principio di prevenzione (art.174, CE);• Correzione alla fonte (art.174, CE);Correzione alla fonte (art.174, CE);• Chi inquina paga (art.174, CE).Chi inquina paga (art.174, CE).

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PROTEZIONE AMBIENTALEPROTEZIONE AMBIENTALE

• Qualità dell’ambiente: conservare, proteggere, migliorare;

• Protezione della salute umana;• Prudente e razionale utilizzazione delle risorse;• Promozione a livello internazionale.

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PRINCIPIO DI PRECAUZIONEPRINCIPIO DI PRECAUZIONEBetter safe than sorryBetter safe than sorry

• Minaccia di danni rilevanti• Insufficienza di informazioni scientifiche• Ricerca di misure efficaci sotto il profilo costi-

benefici

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Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

n.36 22 Febbraio 2001

Protocollo sulla biosicurezza

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Il principio di precauzione ha una portata rilevante in materia di tutela dell’ambiente e di sviluppo sostenibile in quanto esso:

- stimola sempre maggiori sforzi volti ad accrescere le conoscenze;

- presuppone la creazione di strumenti di vigilanza scientifica e tecnica per identificare le nuove conoscenze e comprenderne le implicazioni;

- comporta l'organizzazione di un ampio dibattito sociale in merito a ciò che è auspicabile e a ciò che è fattibile.

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L’applicazione del principio di precauzione dovrebbe essere considerato nell’ambito di una strategia strutturata di analisi dei rischi, comprendente tre elementi: valutazione, gestione e comunicazione del rischio.

Il principio di precauzione è particolarmente importante nella fase di gestione del rischio.

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• proporzionalità (configurare le misure secondo il livello di protezione prescelto);

• non discriminatorietà nella loro applicazione (situazioni comparabili non devono essere trattate in modo diverso);

• coerenza con misure analoghe già adottate;

• previo esame dei potenziali vantaggi e oneri dell’azione o dell’inazione (compresa e non esclusivamente basata su di un’analisi economica dei costi/benefici, ove questa sia possibile e adeguata);

•revisionabilità delle misure alla luce dei nuovi dati scientifici;

•attribuibilità della responsabilità per la produzione delle prove scientifiche necessarie per una più completa valutazione del rischio.

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PRINCIPIO DI PREVENZIONEPRINCIPIO DI PREVENZIONE Better preventing than cleaning up

I danni ambientali scientificamente prevedibili e certi devono essere combattuti fin dall’inizio.

• Sviluppo tecnologico (azione basata sulleconoscenze del momento)• Considerazione degli effetti su ambiente epersone.

Esempi: dir. 85/337 sulla VIA; direttiva 96/82/Ce del consiglio del 9 dicembre 1986 (attuata in Italia con il d.lgs 334/1994)

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CORREZIONE ALLA FONTECORREZIONE ALLA FONTE

• Protezione dello status quo• Garanzia di un alto livello di protezione• Esclusione di vantaggi da comportamenti lesivi• Ambiente non come variabile in costi-benefici

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CHI INQUINA PAGACHI INQUINA PAGA

• Responsabilità individuale• Responsabilità per comportamenti leciti: tariffe,

tasse• Responsabilità per comportamenti illeciti: danno

ambientale

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I PROGRAMMI DI AZIONE AMBIENTALE

I PROGRAMMA (1973-1977): si proponeva di ridurre e – laddove possibile – eliminare l’inquinamento; conservare gli equilibri della biosfera; promuovere una gestione razionale delle risorse naturali; definire obiettivi di qualità; stimolare la ricerca di soluzioni condivise, anche in sede internazionale e in settori, nei quali l’ambiente rappresenta un valore trasversale.

I successivi due programmi (1977-1981 e 1983-1987): sviluppano il percorso tracciato dal primo programma.

IV PROGRAMMA (1987-1992): individua alcune priorità quali: prevenzione dell’inquinamento (in particolare atmosferico, idrico e acustico); conservazione della natura; gestione dei rifiuti; sviluppo di sistemi di controllo; promozione di attività internazionali.

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1993: V programma d’azione“Per uno sviluppo durevole e sostenibile”

Sulla scorta di questa diversa impostazione il programma si viene a basare su i seguenti settori di intervento:

• gestione sostenibile delle risorse naturali;• controllo integrato dell’inquinamento;• diminuzione dei rifiuti e della loro pericolosità;• riduzione del consumo di energie non rinnovabili;• migliore gestione della mobilità;• riqualificazione degli ambienti urbani;• miglioramento della sanità pubblica e della sicurezza dei

consumi.

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VI PROGRAMMA D’AZIONE AMBIENTALE (2002)

• Azioni strategiche prioritarie (art. 3): applicazione delle leggi, integrazione nelle politiche, cambiamento di comportamenti, ruolo del mercato, pianificazione urbanistica;

• Aree prioritarie (artt. 4 ss): cambiamento climatico, biodiversità, salute, gestione delle risorse e rifiuti;

• Contesto internazionale: relazioni esterne (art. 9);

• Basi scientifiche ed economiche.

“Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta”

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DECISIONE N. 1600/2002/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2002che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di

ambienteArticolo 1

Campo d'applicazione del programma…

2. Il programma stabilisce i principali obiettivi da raggiungere in materia di ambiente. Definisce, ove appropriato, traguardi e scadenze. Gli obiettivi e i traguardi dovrebbero essere raggiunti entro la scadenza del programma, a meno che non sia specificato diversamente.…4. Gli obiettivi corrispondono alle principali priorità ambientali che la Comunità deve affrontare nei seguenti settori:— cambiamenti climatici,— natura e biodiversità,— ambiente e salute e qualità della vita,— risorse naturali e rifiuti.

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Articolo 10Politica ambientale

a) sviluppo di meccanismi più efficaci, e di principi e norme generali di buon governo, per consultare in modo ampio ed estensivo, e in tutte le fasi, le parti interessate, in modo da facilitare le scelte più efficaci e ottenere i migliori risultati per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile in connessione con le misure che vengono proposte;

b) partecipazione rafforzata al processo di dialogo da parte delle ONG in campo ambientale tramite un sostegno adeguato, compreso il finanziamento comunitario;

c) miglioramento del processo di definizione della politica attraverso:la valutazione ex ante dei possibili impatti, segnatamente gli impatti

ambientali, delle nuove politiche, inclusa l'alternativa del non intervento, nonché delle proposte di legislazione e la pubblicazione dei risultati,

la valutazione ex post dell'efficacia delle misure esistenti rispetto al conseguimento dei loro obiettivi in ambito ambientale;

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Articolo 10Politica ambientale

d) garanzia che l'ambiente e segnatamente le aree di azione prioritarie individuate nel presente programma rimangano fra le principali priorità dei programmi di ricerca della Comunità. Dovrebbero essere effettuati riesami periodici delle esigenze e priorità della ricerca ambientale nel contesto del programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico. Garanzia di un migliore coordinamento delle ricerche in campo ambientale svolte dagli Stati membri fra l'altro per migliorare l'applicazione dei risultati;

instaurazione di collegamenti fra gli operatori in materia di ambiente e altri operatori nei settori dell'informazione, formazione, ricerca, istruzione e politica;

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Articolo 10Politica ambientale

e) informazione periodica, a decorrere dal 2003, che possa contribuire a fornire la base per:

- le decisioni politiche in materia di ambiente e sviluppo sostenibile,- il follow-up e la revisione delle strategie di integrazione settoriale e della

strategia per lo sviluppo sostenibile,- l'informazione del pubblico.L'elaborazione di tali informazioni sarà sostenuta dalle relazioni

periodiche dell'Agenzia europea dell'ambiente e di altri pertinenti organismi. Dette informazioni comprenderanno, segnatamente:

— i principali indicatori ambientali,— gli indicatori sullo stato e sui trend ambientali,— gli indicatori di integrazione;

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Articolo 10Politica ambientale

f) revisione e controllo regolare dei sistemi di informazione e di relazione ai fini di un sistema omogeneo ed efficace per garantire un esercizio di relazione semplificato di qualità elevata e la produzione di dati e di informazioni ambientali comparabili e pertinenti. La Commissione è invitata a presentare una proposta al riguardo il più presto possibile. Il monitoraggio, la raccolta di dati e le prescrizioni in materia di relazioni dovrebbero essere efficacemente trattati nella futura legislazione ambientale;

g) potenziamento dello sviluppo e dell'utilizzo delle applicazioni e degli strumenti di monitoraggio terrestre (ad esempio tecnologia satellitare) a sostegno dell'attività di definizione e di attuazione della politica.

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Trattato di Lisbona

è il trattato redatto per sostituire la Costituzione europea bocciata dal 'no' dei referendum francese e olandese del 2005. È entrato ufficialmente in vigore il 1° dicembre 2009;

GRUPPO AMATO_ supportato dalla Commissione europea con il mandato non ufficiale di prospettare una riscrittura della Costituzione basata sui criteri che erano emersi durante le consultazioni della Presidenza tedesca con le varie cancellerie europee (4 Giugno 2007).

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Contenuti 

L'accordo recepisce gran parte delle innovazioni contenute nella Costituzione europea. Rispetto a quel testo, sono state approvate a Bruxelles le seguenti modifiche:

•non esisterà un solo trattato (come la Costituzione europea), ma saranno riformati i vecchi trattati.

•è stato tolto ogni riferimento esplicito alla natura costituzionale nel testo;

•e si è ritornati alla vecchia nomenclatura per gli atti dell'UE: tornano "regolamenti" e "direttive" al posto delle "leggi europee" e "leggi quadro europee“•è stata confermata la figura del presidente del Consiglio europeo non più a rotazione e per un mandato semestrale ma con elezione a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta;

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• il "ministro degli Esteri" europeo tornerà a chiamarsi "alto rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune (PESC)", benché con i poteri rafforzati indicati nella vecchia Costituzione: sarà anche vicepresidente della Commissione europea;

• vengono meglio delimitate le competenze dell'UE e degli Stati membri;• il nuovo metodo decisionale della "doppia maggioranza" entrerà in vigore nel 2014 e, a pieno

regime, nel 2017;• aumentano i poteri dei Parlamenti nazionali che hanno più tempo per esaminare i regolamenti e

le direttive;• la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non è integrata nel Trattato, ma vi è un

riferimento ad essa. • il Regno Unito e l'Irlanda hanno ottenuto (per chiunque lo voglia utilizzare) un meccanismo per

essere esentati da decisioni a maggioranza nel settore "Giustizia e affari interni";• viene specificato che la PESC ha un carattere specifico all'interno dell'UE e che non può

pregiudicare la politica estera e la rappresentanza presso le istituzioni internazionali degli Stati membri.

• la concorrenza non è più ritenuta un obiettivo fondamentale dell'UE, ma viene citata in un protocollo aggiuntivo;

• viene introdotta l'energia nella clausola di solidarietà in cui gli Stati membri si impegnano a sostenere gli altri in caso di necessità;

• viene specificata la necessità di combattere i cambiamenti climatici nei provvedimenti a livello internazionale;

• viene introdotta la possibilità di recedere dall'UE (fino ad oggi, infatti, vi si poteva solo aderire).

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L’unione europea

1 gennaio 2007

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Organi principali

• Consiglio dell’unione europea

• La Commissione

• La Corte di giustizia

• Il Parlamento

• Il Consiglio europeo

• La Banca centrale europea

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FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

RACCOMANDAZIONI E PARERI

REGOLAMENTI, DIRETTIVE E LE DECISIONI

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REGOLAMENTI CE

I Regolamenti hanno le caratteristiche tipiche delle leggi nell'ordinamento interno degli stati.

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Direttive Comunitarie

Una Direttiva è un atto normativo non generale, ma rivolto in particolare ad uno (o più) degli Stati membri.

Pone allo Stato a cui è rivolta l'obbligo del raggiungimento di un determinato risultato o standard, lasciando discrezionalità agli organi nazionali in merito ai mezzi da utilizzare.

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• V.I.A. direttiva 85/337/CEE, direttiva 97/11/CEE e direttiva 2003/35/CE

• Le prime due sono di carattere self executing

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Decisioni CE

Le Decisioni hanno le caratteristiche tipiche del procedimento amministrativo nell'ordinamento degli stati.

Tutti gli elementi di una Decisione sono obbligatori e direttamente applicabili, come i Regolamenti ma, a differenza di questi ultimi, sono rivolti a specifici soggetti, come uno Stato membro o una persona giuridica.

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Esempio Direttiva 85/337/CEE

“l’autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull’ambiente va concessa solo previa valutazione delle loro probabili rilevanti ripercussioni sull’ambiente [...] questa valutazione deve essere fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente e eventualmente completate dalle autorità e dal pubblico”.

“La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato gli e ffetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:- l'uomo, la fauna e la flora;- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;- i beni materiali ed il patrimonio culturale;- l'interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino.

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L’Ambiente in Italia

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Il Governo e l’Amministrazione dell’ambiente in Italia.

Nell’estate del 1973 fu nella costituzione di ennesimo governo fu prevista la costituzione di un ministero senza portafoglio per l’Ambiente, a cui seguì la presentazione di un disegno di legge dedicato alla costituzione di un ministero apposito. Tale iniziativa non ebbe particolare successo.

Nel 1983, vediamo risorgere un Ministero senza portafoglio dedicato alla tutela dell’ambiente, questa volta chiamato dell’Ecologia, che durerà fino all’approvazione della legge n. 349/86, ossia la legge istitutiva del Ministero dell’ambiente

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La nascita del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e l’attribuzione delle competenze in materia di tutela ambientale.

Non essendo questa esplicitamente richiamata dalla nostra Costituzione ci si pose la domanda se la materia fosse da considerarsi di ambito nazionale o regionale.

Con il decreto delegato del 14 gennaio 1972, si affermò il principio che detta materia fosse di competenza statale.

Con il D.P.R. 616/1977, che sembrava invertire la filosofia del decreto del 1972. Questo, infatti, procedette a trasferire alle regioni una serie di competenze, che attengono strettamente alla tutela dell’ambiente, quali: la gestione delle acque, la protezione della natura, il contenimento dell’inquinamento atmosferico e acustico.

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La nascita del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e l’attribuzione delle competenze in materia di tutela ambientale.

Negli anni ottanta questa diatriba fu definitivamente risolta dapprima dal legislatore, che nel 1986 istituì il Ministero dell’ambiente, successivamente dalla Corte Costituzionale, che affermò definitivamente l’esistenza di una materia autonoma avente ad oggetto la tutela dell’ambiente, che non può essere ricondotta né all’urbanistica, né all’agricoltura, né alla sanità, pur riscontrando un collegamento funzionale con dette materie.

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Il Ministero dell’ambiente, tuttavia, non trovò immediatamente una propria identità. Per la sua costituzione si applicò quella che fu definita la tecnica del “ritaglio”, ossia più che assumere una funzione propria acquisì e accorpò funzioni che erano di spettanza di altri ministeri.

La tecnica del “ritaglio” non generò solo problemi di identità, ma anche di operatività.

ANPA _ Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA)

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Decreto legislativo 300/99 _ Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

Al quale vengono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di:

- tutela dell'ambiente e del territorio;

- identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali;

- difesa del suolo e tutela delle acque; protezione della natura;

- gestione dei rifiuti, inquinamento e rischio ambientale;

- promozione di politiche di sviluppo sostenibile;

- risorse idriche.

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Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Supplemento ordinario n. 163/L alla G.U. n. 203 del 30.8.1999)IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Articolo 2(Ministeri)

1_ A decorrere dalla prossima legislatura, i ministeri sono i seguenti:

1. Ministero degli affari esteri2. Ministero dell'interno3. Ministero della giustizia4. Ministero della difesa5. Ministero dell'economia e delle finanze6. Ministero delle attività produttive7. Ministero per le politiche agricole e forestali8. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti10.Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali11.Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca12.Ministero per i beni e le attività culturali

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2_ I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3_ Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4_ I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.

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Al ministero vengono riconosciute le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) promozione di politiche di sviluppo sostenibile nazionali e internazionali; sorveglianza, monitoraggio e controllo, nonché individuazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche, per l'esercizio delle funzioni attribuite al ministero;

b) valutazione d'impatto ambientale; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; gestione dei rifiuti; interventi di bonifica di siti contaminati; interventi di protezione e risanamento nelle aree ad elevato rischio ambientale; riduzione dei fattori di rischio;

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c) assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette; tutela della biodiversità, della fauna e della flora; difesa dei suolo; polizia ambientale; polizia forestale ambientale: sorveglianza dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato, controlli sulle importazioni e sul commercio delle specie esotiche protette, sorveglianza sulla tutela della flora e della fauna protette da accordi e convenzioni internazionali;

d) gestione e tutela delle risorse idriche; prevenzione e protezione dall'inquinamento idrico; difesa del mare e dell'ambiente costiero.

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Le regioni.

In Italia è presente un’articolazione delle funzioni legislative e amministrative che oltre lo Stato vede presente anche le regioni.

Secondo il disegno costituzionale questi enti debbono disporre di competenze legislative e programmatorie in materie di propria spettanza o nell’alveo delle indicazioni fornite dallo Stato nelle materie da questo a loro conferite attraverso le leggi quadro.

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La Corte Costituzionale, sconfessando ad una simile interpretazione intervenne con una serie di pronunce che stabilirono chiari concetti

1. la tutela dell’ambiente, seppur pervasiva, non può essere assimilata tra le materie attribuite alle regioni;

2. questa materia, infatti, rappresenta caratteri di specificità e di distinzione dalle altre materie;

3. essa ricomprende interessi di rilevanza internazionale, che non possono essere frammentati regionalmente;

4. occorre assicurare un livello di rappresentanza più alto possibile di questi interessi, che nel nostro Paese corrisponde allo Stato;

5. ciò non toglie che per il perseguimento di tali interessi e della tutela dell’ambiente in generale non debba essere valorizzata l’azione delle regioni;

6. pertanto, occorre coordinare gli interventi e le politiche al livello centrale e regionale e assicurare allo Stato il potere di intervenire in sostituzione delle regioni inadempienti o che con la loro azione possano creare una minaccia all’ambiente.

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Si deve considerare che la produzione normativa in materia ambientale da parte della Comunità europea aveva già messo in crisi le aspettative delle regioni imponendo al riguardo regole da rispettare e principi da perseguire. Di conseguenza, ne derivava in capo agli Stati membri la necessità di coordinare le attività di recepimento e di attuazione da parte degli organismi sub-nazionali.

Le riforme costituzionali avvenute nel 2001 hanno da una parte stabilito l’autonomia della materia della tutela dell’ambiente, attribuendola alla competenza esclusiva dello Stato, dall’altra, hanno affermato una competenza primaria legislativa delle regioni, che si estende in tutte le materie tranne quelle, che non sono espressamente riservate alla legislazione dello Stato.

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Province e Comuni

• la provincia è divenuta un ente a finalità generali, con competenze amministrative su questioni di rilevanza territoriale provinciale o sovraccomunale.

• decreto legislativo 112/98 _ in occasione del trasferimento delle funzioni alle regioni, lo Stato ha provveduto a devolvere compiti e competenze anche alle province e, talvolta, ai comuni.

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Province e Comuni

• con le riforme costituzionali introdotte nel 2001, le province e i comuni hanno acquisito un ruolo primario nell’esercizio delle funzioni amministrative.

• Il nuovo art. 118 _ “le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”.

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Province e Comuni

• I comuni, a differenza delle province, prima delle riforme degli anni novanta erano già al centro delle politiche sanitarie e ambientali. Ciò era dovuto soprattutto per gli aspetti di gestione diretta del territorio, attraverso gli strumenti urbanistici, e per il riconoscimento del sindaco, sin dalla prima metà dello scorso secolo, quale massima autorità sanitaria locale.

• l’amministrazione comunale diviene “leading agency” in tutti quei procedimenti, che riguardano la localizzazione delle opere o degli impianti nel proprio territorio.

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Agenzie e enti tecnici o consultivi.

• Lo Stato, le regioni, le province e i comuni spesso per le loro attività si avvalgono di enti autonomi, caratterizzati da particolari specializzazioni.

• ISPRA (ex APAT, ex ANPA) _ sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, con compiti relativi alla protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo.

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Arpa• le ARPA (Agenzia regionale per la protezione

dell’ambiente), vigilate dalle regioni con compiti di controllo ambientale e di supporto tecnico per le amministrazioni locali. Il personale dell’ISPRA e delle ARPA ha potere ispettivo, di accesso e di acquisizione documenti in qualsiasi stabilimento, senza che possa essere opposto il segreto industriale;

• l’ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente), con finalità di ricerca e sperimentazione sulle nuove tecnologie, energia e ambiente;

• l’ICRAM (Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare), vigilato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;

• l’IRSA (Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche) che opera studi e ricerche sulle acque;

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• l’ISPESL (Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro), che fa ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di igiene e sicurezza nel posto di lavoro;

• l’ISS (Istituto superiore di sanità) organo di consulenza tecnico-scientifica del Ministero della salute, compie ricerca, sperimentazione, controllo e formazione nel settore della salute pubblica, opera altresì controlli e accertamenti nei settori delle acque, aria e luoghi di lavoro, determina la tossicità delle sostanze;

• le Camere di commercio gestiscono dei servizi nel settore della gestione dei rifiuti, in particolare il controllo e l’aggiornamento degli albi degli operatori nel settore;

• l’INFS (Istituto superiore per la fauna selvatica), rilascia pareri in materie afferenti la caccia e la gestione della fauna omeoterma, svolge ricerche al riguardo di immissioni, reintroduzioni e controlli;

• USL (Unità sanitaria locale), ente strumentale delle province, che su richiesta delle stesse può operare controlli sulla qualità dell’aria, dei suoli e/o delle acque.

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Il bene giuridico ambiente, forme di tutela e di partecipazione

• Il 21 aprile 2004 è stata approvata la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

• La responsabilità per danno ambientale comporta il riconoscimento nella UE dell’ambiente quale bene giuridicamente protetto.

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DEFINIZIONE DI DANNO AMBIENTALE

• a)danno alle specie e agli habitat naturali protetti,vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. l'entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni originarie,tenendo conto dei criteri enunciati nell'allegato i.

• il danno alle specie e agli habitat naturali protetti non comprende gli effetti negativi  preventivamente identificati derivanti da un atto di un operatore espressamente autorizzato dalle autorità competenti,secondo le norme di attuazione dell'articolo 6,paragrafi 3 e 4 o dell'articolo 16 della direttiva 92/43/cee o dell'articolo 9 della direttiva 79/409/cee oppure,in caso di habitat o specie non contemplati dal diritto comunitario,secondo le disposizioni della legislazione nazionale sulla conservazione della natura aventi effetto equivalente;

•  • b)danno alle acque,vale a dire qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo

sullo stato ecologico,chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate,quali definiti nella direttiva 2000/60/ce,a eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4,paragrafo 7 di tale direttiva;

•  • c)danno al terreno,vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio

significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo,sul suolo o nel sottosuolo di sostanze,preparati,organismi o microrganismi nel suolo;

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CAMPO DI APPLICAZIONE

la presente direttiva si applica al :a) danno ambientale causato dall'esercizio di una

delle attività professionali elencate nell'allegato iii  e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di tali attività.

b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionale non elencata nell'allegato iii e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività,in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore.

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la presente direttiva non si applica:• al danno causato da un'emissione, un evento o

un incidente verificatosi prima della data del 30/4/2007 ( termine per il recepimento della direttiva da parte degli stati membri );

• al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatosi dopo la data del 30/4/2007 , se derivante da una specifica attività posta in essere e terminata prima di detta data;

• al danno in relazione al quale sono passati più di 30 anni dall'emissione, evento o incidente che l'ha causato.

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La nascita del diritto La nascita del diritto ambientale in Italiaambientale in Italia

Come avvenne anche in altri paesi, anche in Italia la consapevolezza della problematica ambientale non andò di pari passo con l’evoluzione della rispettiva normativa.

Nel nostro ordinamento si erano sviluppati due filoni normativi, che possiamo definire gli embrioni del diritto ambientale italiano: la tutela del paesaggio e la tutela della salute.

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Anche se non espressamente inserita tra i valori della Costituzione, la tutela dell’ambiente è stata riconosciuta come principio sia dalla Corte di Cassazione, che dalla Corte Costituzionale.

Il “diritto all’ambiente” è di fatto al centro di un intenso dibattito, ed è tutelato in modo esplicito all’interno di numerose direttive comunitarie e della nuova Carta costituzionale europea.

La nostra Costituzione non definisce il concetto di bene ambientale.

La nozione giuridica di ambienteLa nozione giuridica di ambiente

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L’Ambiente nella Costituzione italianaL’Ambiente nella Costituzione italiana

art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...

art. 32: La Repubblica RICONOSCE e TUTELA IL BENE SALUTE come “DIRITTO FONDAMENTALE DELL’INDIVIDUO OLTRE CHE COME

INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’ ”. (S.U. Corte di Cassazione, 21 marzo 1973, n. 796)

art.9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”

art. 117: Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

art. 18 L. 349/1986: norme in materia di danno ambientale.

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Nessuna di queste norme definisce direttamente “l’ambiente”. In via esegetica, da esse si trae una nozione di ambiente onnicomprensiva, utilitaristica e di tipo antropocentrico che considera l’ambiente come l’insieme delle condizioni necessarie a garantire una vita salubre e la tutela del territorio.

Quando la Costituzione fu redatta le priorità erano altre, legate al riconoscimento e alla “guida” dei mutamenti sociali allora in atto, in primis quello di un crescente sviluppo industriale.

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Visione “utilitaristica e antropocentrica dell’ambiente

La protezione dell’ambiente in sé

Non era la vera finalità

Ma la tutela dell’uomo come soggetto economico che sfrutta le risorse naturali

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Produzione normativa italiana in materia di diritto ambientale

• praticamente assente fino agli anni ‘70-80, caratterizzata comunque da una visione antropocentrica fino alle “leggi speciali degli anni 90”;

• Contrasto tra crescita economica-sviluppo umano e tutela ambientale (fino anni ’70-80);

• Si verificano i primi gravi fenomenni di inquinamento e i giudici non hanno gli strumenti appropriati per contrastarli

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Dal punto di vista penalistico, la nozione di ambiente di tipo ANTROPOCENTRICO conduce alla seguente nozione di bene:

BENE AMBIENTE = bene collettivo, a titolarità diffusa, avente un valore poliedrico la cui tutela si collega ad una una pluralità di interessi umani (la salute, del territorio, del paesaggio etc.).

Inadeguatezza della nozione antropocentrica:

1. Non consente la “concretizzazione” del bene;

2. Non consente di distinguere la tutela penale dell’ambiente dalla tutela penale del paesaggio e del territorio.

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La nozione ecocentrico/moderata di ambiente

Adottando una nozione ecocentrico/moderata di ambiente,

questo viene a coincidere con l’equilibrio ecologico dell’acqua, dell’aria e del suolo (bene collettivo consumabile).

I vantaggi della “nuova” nozione di bene “ambiente”:

1) concretizzazione del bene; 2) settorializzazione dell’ambito della tutela penale ambientale.

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Quale ruolo rivestono il politico, il legislatore e lo scienziato nell’ambito del problema sulla

tutela dell’ambiente?

• Siamo tutti coinvolti nella tutela dell’ambiente;

• La responsabilità, quindi, é tanto del privato cittadino quanto del politico

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L’Articolo 9 della Costituzione é molto vago: in esso non è così chiaro il riferimento alla tutela

dell’ambiente.

• la Costituzione Italiana non statuisce una tutela esplicita dell’ambiente;

• in numerose sentenze la Corte Costituzionale ha ritenuto che le norme della Costituzione salvaguardassero comunque l’ambiente, anche se facevano riferimento ai principi di "tutela del paesaggio" e di "sviluppo della cultura"

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La nozione di ambiente

• Nozione culturaleAmbiente-paesaggio, dato dal complesso delle bellezze naturali, dei centri storici, dei parchi naturali e florifaunistici, delle foreste. L’ambiente qui preso in considerazione rappresenta un bene pubblico, in quanto un pubblico potere può, attraverso dichiarazioni di volontà, disporre della cosa o dei beni ricompresi in una zona circoscritta 

• Nozione sanitariaAmbiente come concetto relativo alla difesa del suolo, dell’aria e dell’acqua dagli inquinamenti

 • Nozione urbanistica

Ambiente in senso urbanistico, che inerisce all’assetto del territorio, alla precettistica degli insediamenti, all’individuazione dei bacini (di traffico, di lavoro, di servizi), ed è oggetto dell’attività amministrativa alla cui base è posta la potestà di pianificazione territoriale.

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Nozione di ambiente rilevante nella legislazione dei beni culturali e ambientali

L’ambiente inteso nella sua accezione storica, culturale e paesaggistica che come tale riveste un notevole interesse pubblico:

– le cose immobili dotate di cospicui caratteri di bellezze naturali e di singolarità geologica;

– le ville, i giardini, i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza;

– i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

– le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico e dai quali si gode lo spettacolo di queste bellezze.

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La nozione di patrimonio culturale

Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.– Sono beni culturali le cose immobili e mobili che

presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge come testimonianze che hanno valore di civiltà

– Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree che costituiscono espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

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Testo Unico Ambientale

• Il nuovo Testo Unico Ambientale (DLgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale")

• Con i suoi 318 articoli e 45 allegati, il decreto legislativo sostituisce la legislazione quadro vigente in materia di rifiuti e bonifica dei siti contaminati, procedure di VIA e VAS e IPPC, difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche, tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera e, infine, di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

• Pertanto dal 29 aprile 2006, molte sono le norme abrogate, anche se in qualche caso sono previsti regimi transitori in attesa di alcune norme tecniche di carattere regolamentare.

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ll provvedimento, un corpus normativo di 318 articoli, semplifica, razionalizza, coordina e rende più chiara la legislazione ambientale in sei settori chiave suddivisi in 5 capitoli:

• procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

• difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche;

• gestione dei rifiuti e bonifiche;• tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;• danno ambientale.

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Quattro i profili strategici adottati per la redazione del Testo Unico:• recepimento delle direttive comunitarie ancora non entrate nella legislazione

italiana nei settori oggetto della delega, in totale si tratta di otto direttive;• accorpamento delle disposizioni concernenti settori omogenei di disciplina,

in modo da ridurre le ripetizioni;• integrazione nei vari disposti normativi della pluralità di previsioni

precedentemente disseminate in testi eterogenei, riducendo così la stratificazione normativa generatasi per effetto delle innumerevoli norme che si sono nel tempo sovrapposte e predisponendo una serie di articolati aggiornati e coordinati;

• abrogazione espressa delle disposizioni non più in vigore. A questo riguardo, benché sia noto come la semplificazione normativa non dipenda unicamente dalla quantità delle disposizioni formalmente in vigore, il risultato dell'opera di riordino ha condotto all'abrogazione di cinque leggi, dieci disposizioni di legge, due decreti legislativi quattro d.P.R. tre d.P.C.M. ed otto decreti ministeriali, cui sono da aggiungere le disposizioni già abrogate e di cui viene confermata l’abrogazione da parte dei decreti delegati.

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CODICE DELL'AMBIENTE(Testo coordinato del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 con le

modifiche introdotte dalDecreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 e dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4).

PARTE PRIMADisposizioni comuni e principi generali 

(Artt. 1-3)

PARTE SECONDAProcedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)

 (Artt. 4-52)

PARTE TERZANorme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

 (Artt. 53-176)

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PARTE QUARTA Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati 

(Artt. 177-266)

PARTE QUINTANorme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

 (Artt. 267-298)

PARTE SESTANorme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente

 (Artt. 299-318) 

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Parte II

In particolare è prevista:a. una disciplina generale delle valutazioni ambientali che è

affidata alla Commissione tecnico-consultiva articolata in tre settori operativi con l'introduzione di meccanismi di integrazione e coordinamento fra le diverse procedure in modo da predisporre una disciplina idonea ad evitare duplicazioni di giudizi e sovrapposizioni di procedimenti, e garantendo invece l’effettività delle verifiche;

b. una disciplina della Vas che ne delinea l’ambito di applicazione concernente piani e programmi;

c. scansione puntuale dei procedimenti per garantire il completamento delle procedure in tempi certi.

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Parte IVIn particolare si prevede:a. la ridefinizione delle priorità nella gestione dei rifiuti in conformità a quelle

stabilite dalla normativa comunitaria;b. la razionalizzazione della normativa in materia di autorizzazioni;c. la conferma dell'organizzazione per Ambiti territoriali ottimali; l'istituzione

della gestione associata delle funzioni degli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito territoriale ottimale mediante istituzione di un'Autorità d'ambito dotata di personalità giuridica; la previsione dell'affidamento della gestione tramite procedure ad evidenza pubblica;

d. la revisione della disciplina dei consorzi mediante l'introduzione di istituti volti ad assicurare la massima concorrenzialità nella gestione del sistema e con la previsione della possibilità di costituire ulteriori consorzi di filiera, oltre a quelli già esistenti;

e. la rivisitazione della tariffa per le gestione dei rifiuti urbani mediante una più razionale definizione dell’ istituto;

f. per le bonifiche sono confermati i parametri attualmente in vigore per la definizione di sito inquinato e, per la successiva bonifica, viene avviata l'analisi del rischio.

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Parte VIIn particolare si prevede:a. l'introduzione di un meccanismo di richiesta di intervento statale da parte di

soggetti (ivi comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente) a diverso titolo interessati all'adozione delle misure di prevenzione, di ripristino o di riparazione; 

b. definizione di una disciplina analitica del risarcimento del danno ambientale, che costituisce l'elemento più caratterizzante dell'articolato, mediante la definizione di un modello che, in via alternativa alla costituzione di parte civile nel processo penale da parte del Ministro dell'Ambiente, prevede, a seguito di specifica istruttoria, l'emanazione di un'ordinanza-ingiunzione per il risarcimento del danno; 

c. applicazione ai crediti vantati dallo Stato in materia di risarcimento del danno ambientale della disciplina della riscossione mediante ruoli e, soprattutto, previsione di un fondo di rotazione in cui confluiscano le somme riscosse al fine di finanziare interventi di messa in sicurezza, disinquinamento, bonifica e ripristino ambienta