Click here to load reader
View
218
Download
0
Embed Size (px)
LOrganismo di Vigilanza e lindividuazione dei rischi aziendali
Milano, 5 dicembre 2011
Docente: Dott.ssa Tiziana Vallone
Dottore Commercialista e Revisore Legale Partner Studio Vallone
LOrganismo di Vigilanza e lindividuazione dei rischi aziendali
Premessa normativa
Funzioni e poteri dellOrganismo
Analisi del rischio
Tipologie e fonti di rischio
Fasi dellattivit
Incerto ruolo dellODV dopo L.183/2011
Il Tribunale di Milano ha esonerato per la prima volta nel
novembre 2009 un'impresa dalla responsabilit per i reati commessi dai vertici aziendali nell'interesse o a vantaggio dell'ente.
Il Tribunale ha ritenuto sia da apprezzare il comportamento
dell'impresa che, subito dopo l'approvazione della legge, abbia adottato tempestivamente Modelli Organizzativi.
Nel caso di specie, inoltre, i giudici hanno escluso la
responsabilit dell'O.d.V. essendo stata raggiunta la prova che il reato sia stato commesso con la fraudolenta elusione del Modello Organizzativo.
Tale atteggiamento del giudice di merito trova riprova in tutta la giurisprudenza ex 231, che si limita ad occuparsi dell'O.d.V con affermazioni di principio, senza indagare quale sia davvero il peso del suo operato.
Premessa normativa Lart. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede, quale requisito di efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a fini di prevenzione dei reati che: lEnte non risponde se prova che il compito di vigilare sul funzionamento e losservanza dei modelli e curare il loro aggiornamento stato affidato ad un organismo dellente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (comma 1, lett. b) e
che non si sia verificata omessa o insufficiente vigilanza da parte dellorganismo de quo (comma 1, lett. d)
Il ruolo assegnato allOrganismo di Vigilanza risulta pertanto rilevante ai fini della definizione della portata esimente del Modello; linadempimento dei propri compiti da parte dellOdV (cos come, a maggior ragione, la mancata nomina di un OdV a presidio del Modello) potrebbe comportare per lEnte limpossibilit di avvalersi dellesimente prevista dallart. 6 del Decreto, anche se il Modello risultasse adeguato e completo sotto ogni altro punto di vista.
Funzioni e poteri dellODV Lattivit dellOdV rilevante pregnante in termini di verifica sui sistemi di controllo interno
per la parte di essi che riguarda la compliance e, pi in particolare, la prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto, ai sensi del Decreto, della responsabilit penale dellEnte. peraltro da sottolineare che tale compito, di verifica e assessment degli strumenti di prevenzione, ben diverso dalla diretta prevenzione della commissione di reati, compito questo che non pu essere in alcun modo ricompreso tra quelli dellOdV. Se lOdV deve disporre di reali poteri di : - Iniziativa - Autonomia - Controllo
e non dovr avere compiti operativi che, facendolo partecipe delle decisioni dellente, potrebbero pregiudicarne la serenit di giudizio al momento delleffettuazione delle verifiche. poi del tutto condivisibile che lOrganismo debba essere formato da soggetti forniti della necessaria
Professionalit
ed altres che lOrganismo debba essere in grado di assicurare Continuit dazione
Analisi del rischio
NellAnalisi del Rischio occorre valutarne la possibile: - Frequenza
- Danno
- Contromisure
- Residuo
Tipologie e fonti di rischio
RISCHI
Mercato
Regolamentari
Operativi
Credito
Legali
Ambientali
Sicurezza lavoro
Riciclaggio Corruzione
Identificazione Misurazione Gestione
Eventuali
Segnalazioni Planning
Fasi dellAttivit dellOrganismo di Vigilanza
Analisi
Aree di
Rischio
Sistema
Di
Reporting
Piano
Delle
Verifiche
Verifiche Valutazione
Risultati
Adeguamento del Modello
Identificare i Rischi
Identificare un Sistema di monitoraggio continuo
Incerto ruolo dellODV dopo L.183/2011
La legge di Stabilit 2012 (L.183/2011- pubbl. su G.U. del14/11/2011 n. 265 S.O. n. 234) ha previsto linserimento nellart. 6 del D.Lgs. 231/2001 (Decreto), del seguente comma 4- bis :
Nelle societ di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dellorganismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).
Incerto ruolo dellODV dopo L.183/2011
il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione sono considerati dal legislatore organismi dellente dotati di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ai fini dellesimente di cui allart. 6 del Decreto .
A tal riguardo si rileva che laltra - e finora unica previsione contenuta nel Decreto individuante i soggetti che possono svolgere allinterno dellente i compiti affidati allorganismo di vigilanza ( OdV) quella di cui al comma 4 dellart. 6, la quale dispone che negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. Siffatta attribuzione non risulta peraltro aver avuto riscontri positivi nella prassi aziendale, soprattutto perch non fornisce sufficienti garanzie sotto il profilo dellautonomia e dellindipendenza della vigilanza svolta dallorgano dirigente.
Incerto ruolo dellODV dopo L.183/2011
Per comprendere - in facto - quello che oggi lOdV nelle societ di capitali operanti in Italia che hanno deciso di adottare il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 occorre dunque aver riguardo alla concreta e ormai decennale esperienza applicativa della normativa di cui trattasi, supportata dalle Linee Guida delle associazioni di categoria ( in primis, Confindustria e ABI) nonch agli orientamenti di giurisprudenza e dottrina formatisi in materia.
Indicazioni a tal fine molto utili sono inoltre desumibili dallIndagine sullattuazione del decreto 231/01 - pubblicata da Assonime nel 2008- effettuata su di un campione di 300 societ.
Incerto ruolo dellODV dopo L.183/2011
In base a quanto si ricava dalle fonti sopra indicate, si pu dire che lOdV, nelle realt aziendali medio-grandi :
un organo in larga prevalenza collegiale
solitamente composto da tre membri
dei quali uno interno allente e gli altri esterni
che possiedono specifiche competenze professionali per i compiti che sono tenuti a svolgere.
Sono ritenuti requisiti imprescindibili per i componenti dellOdV
lautonomia
lindipendenza
la continuit dazione
Incerto ruolo dellODV dopo L.183/2011
Unultima annotazione, che sar certamente oggetto di necessari, successivi approfondimenti, riguarda un aspetto testuale del nuovo comma 4-bis :
la norma fa riferimento al collegio sindacale quale organo che pu svolgere le funzioni di OdV ; in base a uninterpretazione restrittiva della disposizione (che prima facie - appare fondata), ne deriva limpossibilit di attribuire tali funzioni al sindaco unico.
Nella stessa legge di Stabilit 2012 sono peraltro contenute, al medesimo art. 14 ( commi 13 e 14), modifiche agli artt. 2397 e 2477 c.c. in base alle quali il sindaco unico si sostituisce al collegio sindacale nelle s.r.l. e, qualora ricorrano determinate condizioni, anche nelle s.p.a.
Se dunque una srl con organo di controllo monocratico volesse adottare il Modello Organizzativo ex 231/01, dovrebbe - in mancanza del Collegio Sindacale - nominare un autonomo OdV, mentre una spa di dimensioni maggiori avrebbe la possibilit di attribuire le funzioni di Odv al CdS: tale conclusione non appare in linea con gli intenti di semplificazione e di riduzione di costi che la legge in commento si prefigge, soprattutto con riguardo alle imprese di minori dimensioni.
Incerto ruolo dellODV dopo L.183/2011
A voi ulteriori osservazioni