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Lungomare N. Sauro, 45/47 - 70121 BARI Tel.:080 5405231 e-mail: [email protected] sito: www.biologicopuglia.it Osservatorio Regionale sull’Agricoltura Biologica REGI ONE PUGLI A Area Politiche per lo Sviluppo Agricolo Manuale applicativo delle normative di Agricoltura Biologica Regolamento (CE) n. 834/2007 Regolamento (CE) n. 889/2008 “Interventi per lo sviluppo dell’Agricoltura Biologica in Puglia” Divulgazione e Assistenza Tecnica agli Operatori Agricoli Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Osservatorio Regionale sull’Agricoltura Biologica Osservatorio Regionale Sull’Agricoltura Biologica Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari

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Lungomare N. Sauro, 45/47 - 70121 BARI Tel.:080 5405231

e-mail: [email protected]: www.biologicopuglia.it

Osservatorio Regionale sull’Agricoltura Biologica REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Agricolo

Manuale applicativo delle normative di Agricoltura Biologica

Regolamento (CE) n. 834/2007 Regolamento (CE) n. 889/2008

“ I ntervent i per lo sviluppo dell’Agricoltura Biologica in Puglia”Divulgazione e Assistenza Tecnica agli Operator i Agricoli

Regione PugliaArea Politiche

per lo Sviluppo Rurale Osservatorio Regionale sull’Agricoltura Biologica

Osservatorio RegionaleSull’AgricolturaBiologica

Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari

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Osservatorio Regionale sull’Agricoltura Biologica

Programma Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Biologica in Puglia

“Interventi per lo sviluppo dell’Agricoltura Biologica in Puglia” Divulgazione e Assistenza Tecnica agli Operatori Agricoli

Manuale applicativo delle normative di Agricoltura Biologica

Regolamento (CE) n. 834/2007Regolamento (CE) n. 889/2008

Regione PugliaArea Politiche

per lo Sviluppo Rurale

Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari

Osservatorio RegionaleSull’AgricolturaBiologica

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coordinato da: Antonio Guario – Regione Puglia - Area Politiche per lo

Sviluppo Rurale - Osservatorio Fitosanitario Regionale -

Bari

Damiano Petruzzella – IAMB – Istituto Agronomico

Mediterraneo di Bari

Angelo Domenico Proscia – IAMB – Istituto Agronomico

Mediterraneo di Bari

realizzato da: Gianluigi Cardone – IAMB – Istituto Agronomico

Mediterraneo di Bari

Luigi Guarrera – IAMB – Istituto Agronomico

Mediterraneo di Bari

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INDICE

Prefazione 5

Presentazione 7

Introduzione 9

Cosa è la produzione biologica? 11

L’angolo del Produttore: Cosa deve fare l’imprenditore agricolo

per produrre secondo il metodo biologico? 13

L’angolo del Trasformatore: Come si deve comportare il trasformatore

nella filiera biologica? 25

L’angolo del Confezionatore: Come si deve comportare il confezionatore

di prodotti bio freschi o trasformati? L’etichettatura del prodotto 27

L’angolo dell’Importatore e dell’Esportatore: Quali sono gli obblighi

a cui attenersi? 37

L’angolo del Venditore: Cosa deve fare il venditore di prodotti bio? 39

Indirizzi utili 41

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PREFAZIONE

Grazie alle acquisite dimensioni strutturali e alle sue potenzialità qualitative, il settore biologico pugliese vive oggi una fase di maturità, che pone la Puglia tra le più importanti realtà dello scenario nazionale ed internazionale, sia in termini di numero di operatori che di superficie coltivata. Il lavoro che ruota intorno al comparto dell’agricoltura biologica investe un processo tuttora in piena evoluzione che mira alla completa stabilizzazione del settore e che la Regione Puglia continua a sostenere con una serie di interventi mirati. Tra questi, val la pena di citare la Misura 214 “Pagamenti agro ambientali” del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, in particolare l’Azione 1-“Agricoltura biologica” che prevede incentivi destinati alle imprese agroalimentari.

Proprio alla scopo di sostenere il consolidamento del settore, la Regione ha messo a punto il “PROGRAMMA REGIONALE SULL’AGRICOLTURA BIOLOGICA IN PUGLIA”, nell’ambito del quale si inserisce il Progetto “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura biologica”. Questo è il contesto all’interno del quale ha preso corpo l’“Osservatorio Regionale sull’Agricoltura Biologica”, promosso dalla Regione e realizzato con il supporto tecnico dell’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, per l’elaborazione di analisi e studi utili alla crescita dell’agricoltura biologica pugliese.

L’obiettivo è quello di promuovere uno sviluppo armonico della “cultura del biologico” su tutto il territorio pugliese, puntando alla salvaguardia dell’ambiente, alla ottimizzazione delle conoscenze degli operatori agricoli e agro-alimentari sulle tecniche di coltivazione biologica e sugli aspetti normativi, alla sensibilizzazione dei cittadini, quali consumatori ma anche fruitori del “sistema biologico” e al miglioramento del sistema di gestione dei dati e dell’attività di vigilanza della Regione sugli operatori biologici, in conformità alle nuove norme comunitarie.

Tutto ciò nella convinzione che anche il biologico, e tutta la filiera ad esso connessa, possa contribuire al rilancio dell’Agricoltura, settore chiave del sistema economico pugliese.

Dario StefànoAssessore alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia

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PRESENTAZIONE

I volumi di questa collana presentano i risultati ottenuti dal lavoro condotto dagli esperti dell’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, in stretta collaborazione con l’Ufficio Agricoltura Biologica della Regione Puglia, nell’ambito del Progetto denominato “Interventi per lo sviluppo

dell’agricoltura biologica in Puglia”. Nato nel più ampio contesto del “Programma regionale per lo sviluppo dell’agricoltura biologica in Puglia”, il Progetto ha l’obiettivo di migliorare le conoscenze normative e tecnico-scientifiche degli operatori del settore.

A seguito dell’attuazione della misura specifica “Divulgazione e assistenza tecnica agli operatori biologici”, il Progetto ha lo scopo di supportare il settore dell’Agricoltura Biologica pugliese nel suo processo evolutivo, attraverso interventi che coinvolgono amministrazioni pubbliche, istituzioni scientifiche, operatori e consumatori, nonché sostenere l’Ufficio Regionale Agricoltura Biologica attraverso il rafforzamento dei servizi e la realizzazione di strumenti divulgativi tradizionali e innovativi.

In particolare con il Progetto si realizzeranno:

• pubblicazioni (Manuale sull’applicazione delle normative

sull’agricoltura biologica; Linee guida di produzione biologica

sulle principali colture mediterranee: olivo, vite per uva da vino,

vite per uva da tavola, grano duro, pomodoro; Mezzi tecnici in

agricoltura biologica: Concimi, Ammendanti e Antiparassitari;

Guida per i consumatori “Consumare biologico in Puglia”);

• 5 sportelli informativi provinciali dedicati all’agricoltura biologica;

• un sito internet sull’agricoltura biologica (www.biologicopuglia.it);

• un sistema telematico innovativo per la gestione delle notifiche aziendali on-line e per l’attività di vigilanza del settore.

Obiettivo ultimo, nonché auspicio del Progetto, è fare della Puglia un “laboratorio di avanguardia sull’agricoltura biologica mediterranea”, capace di trasmettere informazioni utili e preziose a coloro che operano già nel settore e a chi si affaccia al mondo dell’agricoltura biologica.

Cosimo LacirignolaDirettore Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari

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INTRODUZIONE

Questa pubblicazione, indirizzata agli attori del settore del biologico in Puglia, rientra nelle attività di divulgazione ed informazione sulla legislazione vigente relativa al settore del biologico. L’agricoltura biologica è normata in particolare dai Reg. CE 834/2007 e del Reg. CE 889/2008, di cui soprattutto ci occuperemo, ma anche da altri Regolamenti, come il 967/2008 o il 1235/2008, il cui approfondimento può essere operato direttamente dagli interessati. Gli operatori agricoli e biologici, i decisori delle amministrazioni pubbliche e private, i soggetti operanti negli Organismi di Controllo possono con questa pubblicazione usufruire di un semplice e pratico manuale utile sia per un primo approccio al mondo del bio, sia per un rapido e facile aggiornamento. Non si vuole offrire un’esauriente e completa analisi di tutta la normativa, ma un quadro di sintesi delle nuove e più rilevanti regole del biologico.

Il Manuale è suddiviso per sezioni relative alla tipologia di destinatario a cui il documento è indirizzato, quindi per relativa area di interesse o di attività. E’ indirizzato a:

• Produttori agricoli• Trasformatori e confezionatori• Importatori e esportatori• Venditori

Al consumatore di prodotti biologici, che non rientra tra i destinatari di questo manuale, è invece dedicata, nell’ambito del progetto, una specifica brochure.

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Nel redigere il presente manuale sono per lo più stati utilizzati direttamente i contenuti della legislazione europea o nazionale. Per un ulteriore approfondimento ed i testi completi si rimanda ai Regolamenti ed alle Leggi vigenti o in itinere citati, che si possono tutti trovare sul sito del SINAB, Sistema d’Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica, www.sinab.it.

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COSA È LA PRODUZIONE BIOLOGICA?

Il nuovo Reg. CE 834/07, che costituisce l’ossatura del quadro legislativo in materia di produzioni con metodo biologico, la definisce così: “La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basata sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall’altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale”.

L’agricoltura biologica è un sistema di gestione sostenibile per l’agricoltura che:

a) rispetta i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi;

b) contribuisce a un alto livello di diversità biologica;c) assicura un impiego responsabile dell’energia e delle risorse

naturali come l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria;d) rispetta criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e

soddisfi, in particolare, le specifiche esigenze.

Le regole relative al funzionamento del sistema di controllo, le modalità di etichettatura e le regole per l’importazione di prodotti biologici da Paesi Terzi sono ben definite nella legislazione comunitaria vigente.

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Al Reg. CE 834/07 è seguito un primo Regolamento di attuazione, l’889/08, che fornisce le norme tecniche ed i criteri di controllo per la produzione agricola, l’allevamento e le preparazioni alimentari. Un nuovo Regolamento attuativo, che definirà le norme tecniche per la produzione ed il controllo di nuove produzioni, quali l’acquacoltura o il vino, è previsto entro il 2009. Non ci si può comunque nascondere che, anche a causa dei continui aggiornamenti normativi, la legislazione sul biologico risulta essere piuttosto complessa: per tale ragione, le strutture presenti sul territorio, dalle istituzioni alle associazioni e ai tecnici di campo, potranno sempre dare molte informazioni utili ed aggiornate.

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L’ANGOLO DEL PRODUTTORE: COSA DEVE FARE L’IMPRENDITORE AGRICOLO PER PRODURRE SECONDO IL METODO BIOLOGICO?

Cosa produrre?

Nel rispetto della legislazione comunitaria vigente in materia di agricoltura biologica, possono essere definiti come prodotti biologici quelli provenienti dall’agricoltura e dall’acquacoltura, ed in particolare:

a) prodotti agricoli vivi o non trasformati;b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati

come alimenti;c) mangimi;d) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la

coltivazione.

Anche i lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi possono definirsi prodotti biologici.

I prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici non fanno invece parte della produzione biologica.

Come produrre?

Alla base della produzione biologica è posta una serie di principi specifici, tutti ugualmente importanti, da tenere bene in considerazione. Il bravo agricoltore bio deve:

a) Mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la stabilità del suolo e la sua biodiversità, prevenire e combattere la compattazione e l’erosione del suolo, e nutrire le piante soprattutto attraverso l’ecosistema del suolo;

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b) Ridurre al minimo l’impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna;

c) Riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l’allevamento;

d) Tener conto dell’equilibrio ecologico locale o regionale quando si operano le scelte produttive;

e) Tutelare la salute degli animali stimolando le difese immunologiche naturali degli animali, nonché la selezione di razze e varietà adatte e pratiche zootecniche;

f) Tutelare la salute delle piante mediante misure profilattiche, quali la scelta di specie appropriate e di varietà resistenti ai parassiti e alle malattie vegetali, appropriate rotazioni delle colture, metodi meccanici e fisici e protezione dei nemici naturali dei parassiti;

g) Praticare una produzione animale adatta al sito e legata alla terra;

h) Mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie;

i) Utilizzare per la produzione animale biologica animali allevati sin dalla nascita in aziende biologiche;

j) Scegliere le razze tenendo conto della capacità di adattamento alle condizioni locali, della vitalità e della resistenza alle malattie o ai problemi sanitari;

k) Somministrare agli animali mangimi biologici composti di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola;

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l) Ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie, incluso in particolare l’esercizio fisico regolare e l’accesso a spazi all’aria aperta e ai pascoli se del caso;

m) Non praticare l’allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti, quindi mutati, come alcuni pesci e rettili;

n) Mantenere per la produzione da acquacoltura la biodiversità degli ecosistemi acquatici naturali, la salute dell’ambiente acquatico nel tempo e la qualità degli ecosistemi acquatici e terrestri circostanti;

o) Somministrare agli organismi acquatici mangime proveniente dallo sfruttamento sostenibile della pesca (ai sensi del Reg. CE 2371/02) o mangime biologico composto di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola.

Tutta o parte dell’azienda?

L’intera azienda agricola deve essere gestita seguendo i requisiti propri della produzione biologica. Tuttavia, un’azienda può essere suddivisa in unità “ben distinte” o siti di produzione di acquacoltura non tutti in regime di produzione biologica. Per quanto riguarda gli animali, ciò si applica a specie distinte. Per quanto riguarda l’acquacoltura, si può applicare alle stesse specie purché ci sia un’adeguata separazione tra i siti di produzione. Per quanto infine riguarda le coltivazioni, ciò si applica a varietà distinte facilmente distinguibili. Qualora non tutte le unità di un’azienda siano dedite alla produzione biologica, l’operatore mantiene la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per le unità biologiche, od ottenuti da tali unità, ben separati da quelli utilizzati per le unità non biologiche

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od ottenuti da tali unità. La separazione deve essere debitamente documentata.

Come convertire l’azienda?

La conversione dall’agricoltura convenzionale all’agricoltura biologica richiede un certo periodo di adattamento di tutti i mezzi utilizzati. A seconda dei diversi settori di produzione, e tenendo presenti le produzioni agricole precedenti, viene definita la durata del periodo di conversione. Le norme per chi entra nel biologico sono precise: specifici periodi di conversione sono definiti a seconda dei diversi settori di produzione ed in funzione della produzione agricola precedente. Elenchiamo le norme da applicarsi alle aziende agricole che iniziano la produzione biologica:1) il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui

l’operatore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposte la sua azienda al sistema di controllo;

2) durante il periodo di conversione si applicano tutte le misure stabilite dal Regolamento;

3) il periodo di conversione negli appezzamenti è previsto della durata di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli o prati permanenti, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico o ancora, nel caso delle colture perenni, diverse dai foraggi, di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici. E’ possibile ottenere una riduzione del periodo di conversione se prima della data di notifica sono documentabili situazioni conformi a quanto previsto nell’agricoltura biologica;

4) in un’azienda o unità, in parte in regime di produzione biologica e in parte in conversione biologica, l’operatore deve tenere separati sia i vegetali, prodotti in azienda, che gli attrezzi e i depositi e le attività ottenuti biologicamente da quelli ottenuti in conversione; gli animali sono tenuti separati o sono facilmente separabili, e la separazione deve essere debitamente documentata;

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5) gli animali e i prodotti di origine animale prodotti durante il periodo di conversione non possono essere commercializzati e pubblicizzati come biologici.

Come aderire al sistema di controllo e quali sono le modalità di controllo?

Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o come “in conversione al biologico”, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano, (o importano da un Paese Terzo) prodotti, o che immettono questi prodotti sul mercato, devono notificare la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata, e devono assoggettare la loro impresa al sistema di controllo. La stessa cosa si applica anche agli esportatori che esportano prodotti ottenuti nel rispetto delle regole di produzione stabilite nella legislazione comunitaria vigente.

Anche l’operatore che subappalti a terzi una delle attività è soggetto agli stessi requisiti, e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo (è il caso della Grande Distribuzione (GDO) che usa il proprio marchio sui prodotti acquistati da Terzi).

Assieme alle misure da prendere in caso di irregolarità o infrazioni, la legislazione indica le modalità delle attività di controllo. Ne sono indicati i requisiti minimi e gli impegni che devono essere presi dall’operatore, le modalità delle visite di ispezione e i documenti contabili che l’operatore deve predisporre ai fini del controllo e certificazione. Vengono inoltre forniti requisiti di controllo specifici per i vegetali e i prodotti ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta spontanea e per gli animali e i prodotti animali, per le unità addette alla preparazione di prodotti vegetali ed animali e di alimenti contenenti prodotti vegetali ed animali, per l’importazione

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da Paesi Terzi di questi ultimi prodotti, inclusi i mangimi e le materie prime per gli stessi.

Quali sono le norme di produzione?

Quali norme per la produzione vegetale?

Eccole qui di seguito elencate: a) La produzione biologica di prodotti vegetali deve impiegare

tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché a prevenire la compattazione e l’erosione del suolo;

b) La fertilità e l’attività biologica del suolo vengono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica;

c) È consentito l’uso di preparati biodinamici;d) L’uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti

sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica e se elencati nell’allegato I del Reg. CE 889/08;

e) Non è consentito l’uso di concimi minerali azotati;f) Tutte le tecniche di produzione vegetale devono evitare o

limitare al minimo l’inquinamento dell’ambiente;g) La prevenzione dei danni provocati da avversità parassitarie

e infestanti è ottenuta principalmente attraverso la protezione e l’introduzione di nemici naturali, la scelta di specie e di varietà resistenti, la rotazione delle colture, le tecniche agronomiche e i processi termici;

h) In caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l’uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti

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sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, e se elencati nell’allegato II del Reg. CE 889/07. Comunque, l’uso dei prodotti fitosanitari deve essere utilizzato evitando conseguenze nocive all’ambiente, all’uomo e agli animali per il rischio dei residui sui prodotti. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti;

i) Per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa sono utilizzati soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente;

j) I prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale sono utilizzati solo se sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica e se elencati nell’allegato VII del Reg. CE 889/08.

La raccolta di vegetali selvatici e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata metodo di produzione biologica a condizione che queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, per un periodo di almeno tre anni precedente la raccolta, e che la raccolta non comprometta l’equilibrio dell’habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.

Le produzioni idroponiche sono vietate.

Quali norme per la produzione animale?

Se scegliamo di dedicarci all’allevamento zootecnico bio, dobbiamo seguire altre regole specifiche. Si tratta di norme che si riferiscono all’origine degli animali, alle pratiche zootecniche, alla riproduzione, all’alimentazione, alla prevenzione e cura delle malattie, alla pulizia ed alla disinfezione.

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Riguardo all’origine degli animali, esiste la possibilità, a specifiche condizioni, che possano essere introdotti in un’azienda biologica animali allevati non biologicamente. A tale scopo vengono fornite indicazioni sul periodo di conversione, mentre assieme alle pratiche zootecniche vengono anche indicate le condizioni della stabulazione, che devono garantire la soddisfazione delle esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali, il numero di animali, la loro separazione da altri allevati non biologicamente. Altre indicazioni riguardano l’apicoltura.

Diamo un’occhiata ai dettagli: 1) Nel contesto della riproduzione, mentre è consentita

l’inseminazione artificiale, sono vietate pratiche quali la clonazione e il trasferimento di embrioni;

2) Il bestiame deve essere alimentato con erba, foraggio e mangimi ottenuti conformemente alle norme dell’agricoltura biologica, provenienti di preferenza dall’azienda dell’allevatore e adeguati ai bisogni fisiologici degli animali. Inoltre, per poter sopperire alle esigenze nutrizionali di base degli animali, è permesso ricorrere ad alcuni minerali, oligoelementi e vitamine, impiegati in condizioni ben precise. Bisogna comunque favorire l’accesso al pascolo;

3) La prevenzione delle malattie è realizzata mediante la selezione delle razze e dei ceppi, le pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l’esercizio, un’adeguata densità degli animali e idonee condizioni di stabulazione e d’igiene. Per il trattamento delle malattie deve essere utilizzata la medicina omeopatica, con alcune specifiche eccezioni - solo se strettamente necessario - per l’uso di prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica;

4) Riguardo alla pulizia e alla disinfezione, i relativi prodotti sono utilizzati nei locali di stabulazione e negli impianti solo se autorizzati per l’uso nella produzione biologica ed elencati nell’allegato VII del Reg. CE 889/08.

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Ricordiamo che non è possibile produrre animali «senza terra», e che la scelta delle razze da utilizzare deve tener conto delle relative capacità di adattamento alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie.

Vengono esclusi i metodi di allevamento intensivo, ed è indicato il numero massimo di animali per ettaro, un limite che deve tener conto del contenuto di azoto del letame.

Quali norme di produzione per animali d’acquacoltura e per il vino?

Nonostante il Reg. CE 834/07 detti delle norme per il settore riguardanti sia l’origine degli animali, sia le pratiche zootecniche e riproduttive, sia l’alimentazione, la prevenzione e cura delle malattie, i prodotti dell’acquacoltura sono ancora esclusi dal campo di applicazione. Stesso discorso riguarda le alghe marine, gli animali da allevamento di specie particolari (es.: avicunicoli) e i lieviti utilizzati come alimenti o mangimi. In attesa della definizione e pubblicazione di norme attuative specifiche, tutti questi prodotti potranno essere certificati prendendo come riferimento leggi nazionali (in Italia, come dicevamo, una è in via di definizione) o disciplinari volontari approvati dallo Stato membro e nel rispetto dei principi enunciati dai Regolamenti comunitari. Anche il vino si trova nelle stesse condizioni: per ora si può produrre indicando in etichetta “vino ottenuto da uve biologiche”, e solo quando saranno definiti i requisiti per il processo di vinificazione (anch’essi sono in fase di definizione) sarà possibile scrivere in etichetta “Vino Biologico”.

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Cosa è una banca dati per le sementi?

Il reperimento di sementi biologiche è uno dei problemi più sentiti da parte dei produttori biologici. Per ovviare alla loro possibile scarsità il Reg. CE 889/08 dà indicazioni sulla costituzione, in ciascuno Stato membro, di una banca dati informatizzata nella quale si possono trovare le varietà di sementi o tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologica e disponibili sul proprio territorio. Vengono anche indicati i requisiti per la registrazione di queste varietà. Le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili via Internet, gratuitamente, agli utilizzatori e al pubblico. Per numerose specie non esiste tuttavia allo stato attuale una quantità sufficiente di sementi e materiali di propagazione vegetativa biologici; in questi casi occorre dunque autorizzare l’utilizzo di sementi e materiali di propagazione vegetativa non biologici.

E’ possibile l’utilizzo di Organismi Geneticamente Modificati?

Gli Organismi Geneticamente Modificati (OGM) e i prodotti derivati od ottenuti da OGM sono ritenuti incompatibili con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici: essi non possono essere utilizzati nell’agricoltura biologica o nella trasformazione di prodotti biologici, ma neppure possono essere usati (così come i prodotti da loro derivati) come alimenti, mangimi, ausiliari di fabbricazione, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa, microrganismi e animali in produzione biologica.

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Quali regole per la raccolta, l’imballaggio, il trasporto ed il magazzinaggio dei prodotti?

Le disposizioni specifiche sia per l’imballaggio, sia per la raccolta ed il trasporto dei prodotti biologici sono dettagliate nel Reg. CE 889/08. Lo stesso affronta anche la presenza contemporanea di prodotti convenzionali, e fornisce indicazioni su come garantire una loro separazione effettiva per evitare ogni rischio di contatto.

Anche le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti devono essere gestite in modo tale da garantire l’identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino in contatto con prodotti e/o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici devono essere chiaramente identificabili in qualsiasi momento.

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L’ANGOLO DEL TRASFORMATORE: COME SI DEVE COMPORTARE IL TRASFORMATORE NELLA FILIERA BIOLOGICA?

Gli ingredienti devono provenire dall’agricoltura biologica; l’uso di additivi e di ingredienti non biologici è fortemente limitato; è vietato l’utilizzo di sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto. Questi sono i principi su cui deve basarsi la trasformazione di alimenti bio. Va da sé che gli alimenti devono essere trasformati in maniera accurata, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.

Anche nella produzione di mangimi biologici trasformati è obbligatorio utilizzare ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica. L’uso di additivi e ausiliari di fabbricazione deve essere limitato al minimo indispensabile, e solo nei casi di impellente necessità tecnologica o zootecnica a fini nutrizionali specifici; Solo in condizioni ben precise è autorizzato l’impiego di determinati ingredienti non agricoli, di determinati ausiliari di fabbricazione e di determinati ingredienti non biologici di origine agricola.

L’elenco di prodotti e sostanze utilizzabili nella trasformazione degli alimenti stessi è consultabile nell’allegato VIII del Reg. CE 889/08.

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L’ANGOLO DEL CONFEZIONATORE: COME SI DEVE COMPORTARE IL CONFEZIONATORE DI PRODOTTI BIO FRESCHI O TRASFORMATI? L’ETICHETTATURA DEL PRODOTTO

Le indicazioni del legislatore europeo sui prodotti confezionati biologici sono molto chiare: l’acquirente deve poter individuare subito, dalle indicazioni riportate nell’etichetta, nella pubblicità o nei documenti commerciali, che un prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per i mangimi siano “bio”, ottenuti cioè conformemente alle norme stabilite dal Reg. CE 834/07. In particolare, per l’Italia possono essere utilizzati la dicitura “biologico”, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali «bio» e «eco», singolarmente o in abbinamento. Nell’etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo vivo o non trasformato si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico solo se, oltre a tale metodo, anche tutti gli ingredienti di tale prodotto sono stati ottenuti secondo quanto previsto dal Regolamento.

Nell’etichettatura e nella pubblicità non sono inoltre ammessi termini, compresi i termini utilizzati in marchi, o pratiche che possano indurre in errore il consumatore o l’utente.

Per gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini “biologico”, “bio”, “eco”, alle seguenti condizioni:a) nella denominazione di vendita (si vedano i modelli di etichetta:

Pomodori biologici, Olio extra vergine di oliva biologico, Succo

d’arancia biologico) purché: gli alimenti trasformati siano conformi all’art. 19 (recante

norme applicabili alla produzione di alimenti trasformati); almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola sia

biologico;

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Modello di etichetta per prodotto biologico fresco italiano in imballaggio preconfezionato

Modello di etichetta per prodotto biologico trasformato e confezionato in Italia con 100% materie prime italiane

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Modello di etichetta per prodotto biologico confezionato in Italia con materie prime italiane e extra-UE

Modello di etichetta per prodotto biologico confezionato in Italia con 100% materie prime extra-UE

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b) soltanto nell’elenco degli ingredienti (si veda il modello di etichetta: Confettura extra di albicocche) a condizione che: la preparazione degli alimenti sia separata nel tempo e nello

spazio dagli alimenti non biologici; il prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine

agricola (al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola non sono presi in considerazione l’acqua e il sale da cucina aggiunti);

siano utilizzati nei prodotti alimentari solo gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi, l’acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati ad un’alimentazione particolare e solo a condizione che siano autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’art. 21;

l’ingrediente biologico non sia contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico o proveniente dalla conversione;

Modello di etichetta per prodotto trasformato in Italia con 75% materie prime bio e di origine UE

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c) nell’elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita (si veda il modello di etichetta: Tonno

all’olio extra vergine di oliva biologico) purché si attuino le seguenti condizioni:il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della

pesca;contenga altri ingredienti di origine agricola che siano tutti

biologici;gli alimenti siano conformi a quanto previsto al punto b).

Modello di etichetta per prodotto trasformato e confezionato in Italia in cui principale ingrediente e’ prodotto della pesca in olio bio

L’elenco degli ingredienti deve indicare quali siano quelli biologici.

In caso di applicazione delle lettere b) e c), i riferimenti al metodo di produzione biologico possono comparire solo in relazione agli ingredienti biologici e l’elenco degli ingredienti include

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un’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola.

Se viene usato il termine “biologico” sull’etichetta deve comparire anche il numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo cui è soggetto l’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente. Per gli alimenti preconfezionati, sulla confezione deve essere presente anche il logo comunitario. Quando viene usato il logo, compare nel suo stesso campo visivo anche un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, assumendo una delle forme seguenti:

• «Agricoltura UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’UE;

• «Agricoltura non UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata in Paesi Terzi;

• «Agricoltura UE/non UE» quando una parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.

E’ importante notare che l’indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall’indicazione di un Paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel Paese: questo un punto in favore delle nostre produzioni, visto l’appeal che suscita, specialmente all’estero, il nome dell’Italia.

Per dare chiarezza ai consumatori in tutto il mercato comunitario, il logo UE1 è stato reso obbligatorio per tutti i prodotti alimentari biologici in imballaggio preconfezionato ottenuti nella Comunità. Si può anche utilizzare il logo UE, su base volontaria, nei prodotti biologici non preconfezionati, quindi venduti sfusi, sempre ottenuti in ambito Comunitario, o per i prodotti biologici importati da 1 Il logo comunitario già previsto nel precedente Reg. CE 2092/91 continuerà ad essere utilizzato fino al 30 giugno 2010 in attesa dell’adozione del nuovo logo previsto dal Regolamento attuale.

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Paesi Terzi. L’utilizzazione del logo UE è limitata ai prodotti che contengono unicamente, o quasi unicamente, ingredienti biologici, in modo da non trarre in inganno i consumatori sulla natura biologica dell’intero prodotto. Importante anche il fatto che i loghi nazionali e privati possono essere utilizzati nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti previsti dal Regolamento UE.

Come trasportare il prodotto?

Sono gli operatori stessi che devono farsi garanti del trasporto dei prodotti biologici ad altre unità, compresi i grossisti e i dettaglianti. Il trasporto può avvenire solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi, in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli.

Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli quando:

a) il trasporto avvenga direttamente tra due operatori, entrambi assoggettati al regime di controllo relativo alla produzione biologica;

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b) i prodotti siano muniti di un documento di accompagnamento che rechi le informazioni sul fornitore e/o il trasportatore;

c) sia l’operatore speditore che l’operatore destinatario tengono i documenti relativi alle operazioni di trasporto a disposizione dell’autorità o dell’organismo responsabili del controllo di tali operazioni.

Sugli imballaggi, contenitori o veicoli è anche obbligatorio apporre una specifica etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dalla legge, deve indicare:

a) il nome e l’indirizzo dell’operatore e, se diverso da quest’ultimo, del proprietario o venditore del prodotto;

b) il nome del prodotto o, nel caso di mangimi composti, la loro descrizione, accompagnato da un riferimento al metodo di produzione biologico;

c) il nome e/o il numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo a cui è assoggettato l’operatore;

d) l’identificazione del lotto attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale, o dall’autorità o organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione il lotto con la contabilità descritta all’art. 66 del Reg. CE 889/08.

Tutte le informazioni citate possono anche figurare in un documento di accompagnamento che deve inequivocabilmente corrispondere all’imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto.

L’etichettatura dei prodotti preparati in Italia dovrà riportare, fino a nuova modifica, le seguenti codifiche e diciture:

• Codice del Paese di produzione secondo le norme ISO 3166: IT per l’Italia;

• Codice Organismo di Controllo autorizzato dal MiPAAF: XYZ; • Codice operatore controllato che ha fatto l’ultima produzione

e/o preparazione: 1234; • Lettera indicante tipo prodotto: T/F (Trasformato/Fresco);

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• Numero autorizzazione alla stampa etichette: 12345;• Denominazione dell’Organismo di controllo autorizzato con

indicazione del numero e data del Decreto ministeriale.

Durante un periodo transitorio, che termina il 1° luglio 2010, gli operatori possono continuare ad utilizzare, ai fini dell’etichettatura, le disposizioni previste dal precedente Reg. CE 2092/91 in relazione sia al sistema di calcolo della percentuale di ingredienti biologici degli alimenti, sia al numero di codice e/o al nome dell’autorità o dell’organismo di controllo.

Dal 1° luglio 2010 si dovranno seguire le condizioni per l’utilizzo del numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo e del luogo d’origine delle materie prime agricole, in base all’art. 58 del Reg. CE 889/08.

Fino al 1° gennaio 2012, il materiale da imballaggio a norma del Reg. CE 2092/91 può continuare ad essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico (ad es. da agricoltura biologica), purché i prodotti siano conformi ai requisiti del nuovo Reg. CE 834/2007. Anche le etichette formulate in base al Reg. CE 2092/91 potranno continuare ad essere utilizzate fino all’1 gennaio 2012. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) sta comunque lavorando per nuove disposizioni in tempi brevi.

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L’ANGOLO DELL’IMPORTATORE E DELL’ESPORTATORE: QUALI SONO GLI OBBLIGHI A CUI ATTENERSI?

Quanto previsto dai diversi Regolamenti2 comunitari in materia di importazione può essere riassunto in un unico concetto: possono essere immessi sul mercato comunitario come biologici solo gli alimenti prodotti secondo le norme di produzione e, sottoposti ad un regime di controllo, conformi o equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione comunitaria.

Se i prodotti bio vengono importati dai Paesi UE, ovviamente valgono le stesse regole del mercato interno, in base al principio della libera circolazione dei prodotti. Infatti, le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo non possono vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici controllati da un’altra autorità di controllo o da un altro organismo di controllo situati in un altro Stato membro se tali prodotti sono conformi alle prescrizioni della legislazione comunitaria vigente.

Nell’importazione di prodotti da Paesi terzi (extra-UE) si possono verificare due possibilità:

a) Importazione di prodotti conformi: in tal caso il produttore del Paese terzo ha l’obbligo di produrre secondo il metodo biologico a norma del Regolamento, sotto il controllo di un’autorità o un organismo, riconosciuti ed iscritti ad un elenco predisposto ai fini della conformità, allegando un documento giustificativo rilasciato da una delle strutture autorizzate.

b) Importazione di prodotti non conformi: in questo caso si ha invece l’obbligo che questi prodotti offrano garanzie di equivalenza3 (la valutazione dell’equivalenza tiene conto delle

2 Reg. CE 834/07, Reg. CE 889/08, Reg. CE 1235/08 3 Per i prodotti biologici provenienti da Paesi extracomunitari è in vigore un sistema di certificazione volto a garantire al consumatore che il prodotto abbia le stesse caratteristiche di quello ottenuto con l’applicazione delle norme valide per i Paesi dell’Unione Europea, ovvero che sia prodotto e controllato in “regime di equivalenza”. L’elenco dei Paesi extracomunitari che producono in regime di equivalenza è stabilito ed aggiornato da una

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linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32) 4. Pertanto, gli operatori sono soggetti a misure di controllo di efficacia equivalente a quelle del sistema di controllo applicato in base al Reg. CE 834/07 (Titolo V). Il prodotto deve essere munito di un certificato di ispezione rilasciato dai suddetti organismi o autorità di controllo. Nell’ambito di questi prodotti equivalenti la Commissione può riconoscere un elenco di Paesi il cui sistema di produzione soddisfa i principi e norme di produzione equivalenti a quelli applicate per i prodotti conformi del punto a). Oppure, la Commissione nel caso di Paesi terzi non inclusi nel suddetto elenco può autorizzare temporaneamente l’importatore alla commercializzazione del prodotto sempre che l’importatore comprovi in maniera soddisfacente che sono soddisfatte le condizioni espresse dal Reg. CE 834/07 per i prodotti che offrono garanzie equivalenti e sempre scortato da un certificato di ispezione rilasciato da un’autorità e un organismo di controllo.

Le norme specifiche per il ricevimento di prodotti da un Paese

terzo prevedono che tutti i prodotti bio siano importati in imballaggi

o contenitori adeguati, chiusi in modo da impedire la sostituzione

del contenuto, muniti di un’identificazione dell’esportatore e di

qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare

il lotto, nonché del certificato di controllo per l’importazione da

Paesi terzi. Una volta ricevuto un prodotto biologico importato da

un Paese terzo, il primo destinatario deve verificare la chiusura

dell’imballaggio o del contenitore, e accertare che il certificato

relativo all’articolo importato copra il tipo di prodotto che costituisce

la partita. Il risultato di tale verifica deve essere esplicitamente indicato nei documenti contabili.

specifica Commissione Comunitaria.4 Il Codex Alimentarius è stato creato ufficialmente nel 1963 sotto l’egida della FAO (Food and Agricolture Organization) e dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità): è un insieme di regole e codici (circa 200) che riguardano l’alimentazione. L’igiene e i limiti massimi di residui di pesticidi e farmaci veterinari. Nel Codex si trova di tutto: regole di trasporto, tracciatura ed etichettatura di un alimento, saranno le dosi massime ammesse di additivi chimici alimentari, etc.

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L’ANGOLO DEL VENDITORE: COSA DEVE FARE IL VENDITORE DI PRODOTTI BIO?

Per garantire che i prodotti biologici siano ottenuti e venduti in conformità dei requisiti stabiliti dal quadro normativo comunitario relativo alla produzione biologica, le attività svolte dagli operatori in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici devono essere soggette ad un sistema di controllo istituito e gestito in conformità delle disposizioni del Reg. CE 882/04.

In certi casi può sembrare sproporzionato imporre i requisiti di notifica e di controllo a determinate categorie di dettaglianti, ad esempio quelli che vendono prodotti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale. È così demandata agli Stati membri la facoltà di esentare questi operatori da tali requisiti. Per evitare frodi è però necessario escludere dall’esenzione gli operatori che producono, preparano o immagazzinano prodotti, salvo che essi siano in diretta connessione con il punto vendita, o che importino prodotti biologici o abbiano subappaltato tali attività a terzi. Per ogni altro aspetto correlato alla vendita, si rimanda all’etichettatura dei prodotti ed al loro imballaggio e confezionamento: si tratta di tre fattori essenziali che permettono al consumatore una visibilità immediata del prodotto biologico, e permettono di distinguerlo dai prodotti di massa, fornendo un’immagine precisa dell’azienda produttiva: un vero e proprio “biglietto da visita” per l’azienda stessa.

La vendita di prodotti biologici si inquadra comunque nell’accresciuta richiesta di prodotti di alta qualità, con una forte immagine di alimentazione sana ed ambientalmente compatibile.

Il primo obiettivo del venditore (che è in primis il produttore stesso) è quello di collegarsi ai potenziali consumatori del biologico, i quali non solo chiedono (lo confermano diversi sondaggi effettuati a livello nazionale) di poterli trovare nei punti di vendita a loro più

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familiari, i supermercati, ma anche, e sempre di più, o direttamente in azienda, o direttamente in casa propria.

Così, le tipologie di vendita dei prodotti biologici non si discostano molto da quelle dei prodotti convenzionali, ma senza dubbio il biologico ha “una marcia in più”: è possibile la vendita diretta in azienda e quella nei mercatini, la vendita su catalogo (cioè, per corrispondenza) e la vendita attraverso consorzi ed associazioni di produttori e consumatori (gli ormai famosi “cassettoni” e gruppi di acquisto solidale GAS). Molti agricoltori bio vendono poi direttamente a negozi specializzati, mentre è in crescita il catering, cioè l’organizzazione e la fornitura di pasti non solo a comunità ma anche a ristoranti ed a organizzazioni di vario genere.

Certamente il metodo più diffuso di vendita dei prodotti agro-alimentari biologici è la vendita a grossisti e trasformatori: ciò permette all’agricoltore di concentrare la propria attenzione alla sola fase agricola, ma gli fa perdere però un po’ del valore aggiunto ottenibile attraverso la trasformazione e la vendita dei prodotti. Infine, un ulteriore modo per promuovere nuovi prodotti può essere la vendita attraverso inserti in riviste e confezioni, e la vendita attraverso internet (e-commerce), che sta riscuotendo un buon successo.

La ristorazione collettiva non è soggetta alla regolamentazione comunitaria relativa all’agricoltura biologica, ma gli Stati membri (come sta facendo l’Italia in una legge di prossima attuazione) possono applicare norme nazionali o norme private, sull’etichettatura e il controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva, nella misura in cui tali norme sono conformi alla normativa comunitaria.

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Indirizzi utili:

Sportelli informativi

Bari: Lungomare Nazario Sauro, 45/47 – 70121 Bari da Lunedì a Venerdì 9,30 - 12,00

Foggia: Piazza U. Giordano, 1 – 71100 Foggia Lunedì 9,00 – 12,00 Martedì 15,00 – 17,00 Venerdì 9,00 – 12,00

Brindisi: Via Tor Pisana, 120 – 72100 Brindisi Lunedì 8,30 – 13,00

Taranto: Via Tirrenia, 4 – 74100 Taranto Martedì 8,30 – 13,00 Venerdì 8,30 – 13,00

Lecce: Viale Aldo Moro – Lecce Mercoledì 8,30 – 13,00

Istituzioni Osservatorio Regionale sull’Agricoltura Biologica c/o REGIONE PUGLIA Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Lungomare Nazario Sauro, 45/47 – 70121 Bari Tel.: 080-5405231 E-mail: [email protected]

Web: http://www.biologicopuglia.it

Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB) Via Ceglie, 9 - 70010 Valenzano - Bari Tel. : 080 4606111 E-Mail: [email protected] Web: http://www.iamb.it Sistema Informativo Nazionale Agricoltura Biologica (SINAB) Web: http://www.sinab.it

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Organismi di Controllo

SEDI REGIONALI

Bioagricert S.r.l. - (Cod. Min. IT - BAC) - BioagripugliaVia Mola 84 70018 - Rutigliano BA

• Telefono: 080 4771241Fax: 080 4767000E-mail: [email protected]

CODEX S.r.l. - (Cod. Min. IT - CDX)Via Orfanotroio, 1 73024 - Maglie LE

• Telefono: 0836 423792Fax: 0836 423792E-mail: [email protected]

ICEA - Istituto per la Certiicazione Etica e Ambientale - (Cod. Min. IT - ICA)Via Ottavio Serena, 37 70126 - Bari BA

• Telefono: 080 5582512Fax: 080 5582514E-mail: [email protected]

IMC - Istituto Mediterraneo di Certiicazione S.r.l. - (Cod. Min. IT - IMC)Via Martiri Beliore, 3 70038 - Terlizzi BA

• Telefono: 080/3512783 - 347/6606696Fax: E-mail: [email protected]

Q.C. & I. - International Services s.a.s. - (Cod. Min. IT - QCI)Via Sicilia, 86 71016 - San Severo Fg

• Telefono: 0882 333217Fax: 0882 333217E-mail: [email protected]

Suolo e Salute srl - (Cod. Min. IT - ASS) - Direzione PugliaVia Giustino Fortunato, 33 71016 - San Severo FG

• Telefono: 0882 227660Fax: 0882 243441E-mail: [email protected]

SEDI CENTRALI

ABC - Fratelli Bartolomeo s.s. - (Cod. Min. IT - ABC)(revoca temporanea in attesa accreditamento EN 45011) - Via Roma, 45 70025 - Grumo Appula BA

• Telefono: 080 3839578Fax: 080 3839578E-mail: [email protected]: http://www.abcitalia.org/

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ANCCP - Agenzia Nazionale Certiicazione Componenti e Prodotti S.r.l. - (Cod. Min. IT - ANC)via Rombon n. 11 20134 - Milano

• Telefono: 02 2104071Fax: 02 210407218E-mail: [email protected]: http://www.anccp.it/

Bioagricert S.r.l. - (Cod. Min. IT - BAC)Via dei Macabraccia, 8 40033 - Casalecchio di Reno BO

• Telefono: 051 562158Fax: 051 564294E-mail: [email protected]: http://www.bioagricert.org/

BIOS S.r.l. - (Cod. Min. IT - BSI)Via Monte Grappa 37/C 36063 - Marostica VI

• Telefono: 0424 471125Fax: 0424 476947E-mail: [email protected]: http://www.certbios.it/

BIOZOO - S.r.l. - (Cod. Min. IT - BZO)Via Chironi 9 07100 - Sassari SS

• Telefono: 079 276537Fax: 178 2247626 o 079 2853527E-mail: [email protected]: http://www.biozoo.org/

CCPB S.r.l. - (Cod. Min. IT - CPB)Via Jacopo Barozzi, 8 40126 - Bologna BO

• Telefono: 051 6089811Fax: 051 254842E-mail: [email protected]: http://www.ccpb.it/

Certiquality S.r.l. - (Cod. Min. IT - CTQ)(revoca temporanea in attesa accreditamento EN 45011) - Via Gaetano Giardino, 4 20123 - Milano

• Telefono: 02 8069171Fax: 02 86465295E-mail: [email protected]: http://www.certiquality.it/

CODEX S.r.l. - (Cod. Min. IT - CDX)Via Duca degli Abruzzi, 41 95048 - Scordia CT

• Telefono: 095 650716Fax: 095 650356E-mail: [email protected]: http://www.codexsrl.it/

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Ecocert Italia S.r.l. - (Cod. Min. IT - ECO)Corso delle Provincie 60 95127 - Catania CT

• Telefono: 095 442746Fax: 095 505094E-mail: [email protected]: http://www.ecocertitalia.it/

Ecosystem International Certiicazioni S.r.l. - (Cod. Min. IT - ECS)(revoca temporanea in attesa accreditamento EN 45011) - Via Monte San Michele 49 73100 - Lecce LE

• Telefono: 0832 318433Fax: 0832 315845E-mail: [email protected]: http://www.ecosystem-srl.com/

ICEA - Istituto per la Certiicazione Etica e Ambientale - (Cod. Min. IT - ICA)Strada Maggiore, 29 40125 - Bologna BO

• Telefono: 051 272986Fax: 051 232011E-mail: [email protected]: http://www.icea.info/

IMC - Istituto Mediterraneo di Certiicazione S.r.l. - (Cod. Min. IT - IMC)Via Carlo Pisacane 32 60019 - Senigallia AN

• Telefono: 071 7930179Fax: 071 7910043E-mail: [email protected]: http://www.imcert.it/

Q.C. & I. - International Services s.a.s. - (Cod. Min. IT - QCI)Villa Parigini - località Basciano 53035 - Monteriggioni SI

• Telefono: 0577 327234Fax: 0577 329907E-mail: [email protected]: http://www.qci.it/

Sidel S.p.a - (Cod. Min. IT - SDL)(revoca temporanea in attesa accreditamento EN 45011) - via Larga, 34/2 40138 - BOLOGNA BO

• Telefono: 051 6026611Fax: 051 6012227E-mail: [email protected] ; [email protected]: http://www.sidelitalia.it/

Suolo e Salute srl - (Cod. Min. IT - ASS)Via Paolo Borsellino, 12/B 61032 - Fano PU

• Telefono: 0721 860543Fax: 0721 860543E-mail: [email protected]: http://www.suoloesalute.it/

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ABCERT AG (S.p.A.) - (Cod. Min. IT - BZ - BZT)Martinstrasse 42-44 73728 - Esslingen

• Telefono: +49 (0) 711/ 351792-0Fax: +49 (0) 711/ 351792-200E-mail: [email protected]: http://www.abcert.de/

BIKO - Kontrollservice Tirol - (Cod. Min. IT - BZ - BKT)Wilhelm-Greil-Straße 9 A6020 - INNSBRUCK

• Telefono: +43/ 512/ 5929337Fax: +43/ 512/ 5929212E-mail: [email protected]: http://www.kontrollservice-tirol.at/

IMO Gmbh - (Cod. Min. IT - BZ - IMO)Obere Laube 51/53 - D 78462 - KONSTANZ

• Telefono: +49 (0) 7531/ 81301-0Fax: +49 (0) 7531/ 81301-29E-mail: [email protected]: http://www.imo-control.net/

INAC - International nutrition and agricolture certiication - (Cod. Min. IT - BZ - INC)In der Kämmersliethe 1 37213 - WITZENHAUSEN

• Telefono: +49 (0) 5542/ 911400Fax: +49 (0) 5542/ 911401E-mail: [email protected]: http://www.inac-gmbh.de/

Q.C. & I. - Gesellschaft für kontrolle und zertiizierung von Qualitätssicherungssystemen GMBH - (Cod. Min. IT - BZ - QCI)Gleueler Straße 286 D-50935 Köln 50678 - KÖLN

• Telefono: +49/ 221/ 94392-09Fax: +49/ 221/ 94392-11E-mail: [email protected]: http://www.qci.de/

IMCvia Terni, 26/A 24047 Treviglio (BG)

• Telefono: 0363 30 58 15Fax: 0363 30 58 15E-mail: [email protected]

SUOLO E SALUTE SRLp.zza XX Settembre, 17 52025 Montevarchi (AR)

• Telefono: 055 9850262Fax: 055 9850262E-mail: [email protected]

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Altri prodotti editoriali del “Programma Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Bilogica in Puglia” (in corso di pubblicazione):

• Linee guida di produzione biologica sulle principali colture

mediterranee;

• Mezzi tecnici in Agricoltura Biologica;

• Dati sull’Agricoltura Biologica pugliese;

• Mappe tematiche sul biologico;

• Guida: Consumare biologico in Puglia.

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Stampa: Ideaprint - Bari, Italy - Settembre 2009tel. 080 5424587 e-mail: [email protected]

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