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Minghetti - Marchetti LEGISLAZIONE FARMACEUTICA sesta edizione (ISBN 978-8808-18478-8) Aggiornamento del 30 aprile 2011 A pagina 518, in fondo al paragrafo 10-3-2, inserire la seguente frase: A seguito dell'entrata in vigore del DM 26 febbraio 2010, con il quale sono state apportate modifiche alla FU XII edizione, anche le ricette non ripetibili veterinarie hanno una validità temporale di 30 giorni. AGGIORNAMENTI GIÀ INVIATI IN PRECEDENZA Aggiornamento del 1 marzo 2011 Nella Tab. II sez. A a pag. 416, sono stati inseriti anche il Nandrolone (DM 11/06/10) e il Tapentadolo (DM 7/5/10). Errata corrige della prima tiratura dell'aprile 2010 POSIZIONE ERRATA CORRIGE Pagina 476, riga 1 e seguenti Il fornitore invia le sezioni seconda e terza dei propri buoni-acquisto, debitamente compilate; il farmacista trattiene la seconda sezione e la conserva per cinque anni, quale documentazione dell’operazione e invia, dopo averla compilata, la sezione terza all’Ufficio Centrale Stupefacenti (UCS). Il fornitore invia le sezioni seconda e terza dei propri buoni-acquisto, debitamente compilate; il farmacista trattiene la seconda sezione e la conserva per cinque anni, quale documentazione dell’operazione (dal 30/04/2010 il periodo di conservazione è ridotto a 2 anni) e invia, dopo averla compilata, la sezione terza all’Ufficio Centrale Stupefacenti (UCS).

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Minghetti - Marchetti LEGISLAZIONE FARMACEUTICA

sesta edizione (ISBN 978-8808-18478-8)

Aggiornamento del 30 aprile 2011 A pagina 518, in fondo al paragrafo 10-3-2, inserire la seguente frase: A seguito dell'entrata in vigore del DM 26 febbraio 2010, con il quale sono state apportate modifiche alla FU XII edizione, anche le ricette non ripetibili veterinarie hanno una validità temporale di 30 giorni. AGGIORNAMENTI GIÀ INVIATI IN PRECEDENZA Aggiornamento del 1 marzo 2011 Nella Tab. II sez. A a pag. 416, sono stati inseriti anche il Nandrolone (DM 11/06/10) e il Tapentadolo (DM 7/5/10). Errata corrige della prima tiratura dell'aprile 2010 POSIZIONE ERRATA CORRIGE Pagina 476, riga 1 e seguenti Il fornitore invia le sezioni

seconda e terza dei propri buoni-acquisto, debitamente compilate; il farmacista trattiene la seconda sezione e la conserva per cinque anni, quale documentazione dell’operazione e invia, dopo averla compilata, la sezione terza all’Ufficio Centrale Stupefacenti (UCS).

Il fornitore invia le sezioni seconda e terza dei propri buoni-acquisto, debitamente compilate; il farmacista trattiene la seconda sezione e la conserva per cinque anni, quale documentazione dell’operazione (dal 30/04/2010 il periodo di conservazione è ridotto a 2 anni) e invia, dopo averla compilata, la sezione terza all’Ufficio Centrale Stupefacenti (UCS).