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Corso Novara, 219 d/e
27029 Vigevano (PV)
Tel: 0381/326750
Fax: 0381/326751
Cell: 347/8684625
E-mail: [email protected]
2
SOMMARIO
Pag.
1 SERVIZI 3
2 CERTIFICAZIONE ENERGETICA 4
2.1 Certificazione Energetica in regione Lombardia: quando è richiesta? 4
2.2 Certificazione Energetica in regione Piemonte: quando è richiesta? 5
2.3 Validità temporale 6
2.4 Sanzioni 6
3 MISURE STRUMENTALI PER LA VERIFICA TERMOGRAFICA 7
4 CONSULENZA CASACLIMA 9
4.1 Agenzia CasaClima 9
4.2 Il consulente energetico casaclima 9
4.3 Consulenze energetiche 10
5 DIAGNOSI ENERGETICA / ENERGY AUDIT 12
6 DETRAZIONI 55% 14
6.1 Interventi interessati dall’agevolazione 16
6.1.1 Riqualificazione energetica edifici esistenti (comma 344 - Legge 296/06) 16
6.1.2 Interventi sugli involucri degli edifici (comma 345 - Legge 296/06) 17
6.1.3 Installazione di pannelli solari termici (comma 346 - Legge 296/06) 18
6.1.4 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347 - Legge 296/06) 19
6.2 Adempimenti necessari per ottenere la detrazione (D.M. 19/02/07, art. 4 e s.m.i.) 20
7 CONSULENZA AI PROGETTISTI 22
8 RELAZIONI TECNICHE LEGGE 10 D.LGS 192 E D.LGS 311 24
8.1 Caratteristiche della Relazione Energetica 24
8.2 Fasi 24
3
1 SERVIZI
Siamo in grado di offrirvi i seguenti servizi:
- Certificazione energetica degli edifici con la procedura di calcolo di Regione Lombardia e
Regione Piemonte;
- Consulenze energetiche (valutazione di massima dell’edificio ed indicazione degli interventi
migliorativi);
- Diagnosi energetiche/audit energetico (valutazione di dettaglio dell’edificio e studio degli
interventi migliorativi);
- Termografie degli edifici per individuazione ponti termici;
- Analisi termica dell’edificio per individuazione punti a rischio formazione di muffa;
- Valutazione economica dell’ammortamento dell’investimento di riqualificazione
energetica;
- Riqualificazione energetica, calcolo della priorità degli interventi;
- Detrazione Fiscale 55% per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici;
- Relazioni tecniche ex L. 10/91;
- Consulenza CasaClima;
- Consulenza a studi di progettazione per sviluppo particolari costruttivi.
4
2 CERTIFICAZIONE ENERGETICA
2.1 Certificazione Energetica in regione Lombardia:
quando è richiesta?
In regione Lombardia, è obbligatorio dotare un edificio o
un'unità immobiliare dell'Attestato di Certificazione
Energetica (ACE), in base a quanto prescritto dalla Delibera
della Giunta regionale del 22 dicembre 2008 n. 8/8745 nei
seguenti casi:
- Edifici di nuova costruzione all’atto di chiusura dei lavori ai fini dell’ottenimento dell’agibilità;
- Demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;
- Ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell'edificio
cui l'impianto di climatizzazione invernale o di riscaldamento è asservito;
- Ampliamento volumetrico, il cui volume lordo a temperatura controllata o climatizzata sia
superiore al 20% dell'esistente;
- Recupero sottotetto;
- Compravendita dell’intero immobile o di singole unità immobiliari (da allegare al contratto); - Per rinnovare o stipulare nuovi contratti di Servizio Energia e di Servizio Energia Plus;
- Nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici per il riscaldamento e/o per la
produzione di acqua calda sanitaria, ad eccezione del caso di sola sostituzione di uno o più
generatori di calore con potenza complessiva inferiore a 100 kW;
- Dal 1° luglio 2010, per i contratti di locazione, nuovi o rinnovati con tacito consenso.
- Nel caso si realizzino interventi volti al miglioramento delle prestazioni energetiche di
un edificio (sostituzione caldaia, sostituzione infissi, isolamento delle pareti e/o del tetto
ecc...), per accedere alle detrazioni fiscali del 55%.
In regione Lombardia, NON è obbligatorio dotare un edificio o un'unità immobiliare dell'Attestato
di Certificazione Energetica (ACE):
- Gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda dell'articolo 136, comma
1, lettere b) e c) del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codici dei Beni Culturali e del
Paesaggio, cioè "le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte
seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza" e "i
complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico
e tradizionale";
- Gli immobili che secondo le norme degli strumenti urbanistici devono essere sottoposti a solo
restauro e risanamento conservativo;
- I fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano
mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo
o qualora per la climatizzazione o il controllo della temperatura siano sfruttati reflui
energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; - I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
5
- Edifici dichiarati inagibili;
- Gli edifici, o le singole unità immobiliari, prive dell'impianto di riscaldamento.
Un ACE è uno strumento prezioso per il cittadino, al quale permette di:
- Valutare la conformità con i valori minimi prescritti dalla legislazione energetica;
- Garantire la trasparenza nelle operazioni commerciali (ad esempio, di compravendita o
locazione). In modo tale che gli acquirenti possono scegliere un immobile in base ai consumi
energetici e alle spese di gestione per la climatizzazione invernale ed estiva, e non solo in
base alla posizione, alla metratura e per le finiture estetiche. I proprietari che apportano
miglioramenti energetici importanti, ma poco visibili al proprio edificio, come l’isolamento
termico di pareti o coperture, possono veder riconosciuti i loro investimenti.
- Monitorare l’efficienza energetica dell’edificio e degli impianti tecnologici in esso presenti ed
essere informato sui costi energetici del proprio edificio;
- Valutare gli interventi migliorativi dell’efficienza energetica della propria abitazione o del
proprio ufficio, sviluppando una previsione dei risparmi energetici conseguibili.
2.2 Certificazione Energetica in regione Piemonte:
quando è richiesta?
In regione Piemonte, è obbligatorio dotare un edificio o
un'unità immobiliare dell'Attestato di Certificazione
Energetica (ACE), in base a quanto prescritto dalla Delibera
della Giunta regionale del 01 ottobre 2009 nei seguenti casi:
- Edifici di nuova costruzione, all’atto di chiusura dei lavori ai fini dell’ottenimento dell’agibilità; - Ristrutturazione edilizia degli immobili esistenti all’atto di chiusura dei lavori ai fini
dell’ottenimento dell’agibilità; - Compravendita dell’intero immobile o di singole unità immobiliari (da allegare al contratto); - Locazione dell’intero immobile o di singole unità immobiliari (da consegnare al locatario).
In regione Piemonte, NON è obbligatorio dotare un edificio o un'unità immobiliare dell'Attestato
di Certificazione Energetica (ACE):
- Gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda dell'articolo 136,
comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codici dei Beni
Culturali e del Paesaggio, cioè "le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni
della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune
bellezza" e "i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto
avente valore estetico e tradizionale"; - Gli immobili che secondo le norme degli strumenti urbanistici devono essere sottoposti a
solo restauro e risanamento conservativo; - I fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano
mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo
o qualora per la climatizzazione o il controllo della temperatura siano sfruttati reflui
energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
6
- I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2; - Le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazione d’uso: box,
cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, locali adibiti a depositi, strutture stagionali a
protezione degli impianti sportivi, strutture temporanee previste per un massimo di sei
mesi ed a tutte le altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati; - Edifici dichiarati inagibili; - Edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato (come ad
esempio nel caso di edifici di proprietà dell’A.T.C.).
2.3 Validità temporale
L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal
suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell’edificio
o dell’impianto. Dopo la convalida dell’A.C.E. non è possibile modificare il documento: eventuali
errori, modifiche ed integrazioni potranno essere effettuate mediante annullamento o sostituzione
dell’attestato.
2.4 Sanzioni
Lombardia: l'obbligo di consegnare al conduttore l'attestato di certificazione energetica, per tutte
le unità immobiliari è in vigore dal 1° luglio 2010 (art. 25 comma 4 ter della L.r. 24/2006 e s.m.i. -
L.10/2009) e comprende anche il caso di tacito rinnovo e di locazione finanziaria di immobili. La
violazione dell'obbligo è sanzionata in via amministrativa da euro 2.500 a euro 10.000 (art. 27
comma 17 sexies della Legge regionale 24/2006, come modificata dalla Legge regionale
29.6.2009 n.10).
Piemonte: l'obbligo di consegna della certificazione per i contratti di locazione è in vigore fin dallo
scorso 1° ottobre 2009 (art. 5, comma 3, Legge regionale 13/2007) ed è prevista, per la sua
violazione, una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000 graduata sulla base della
superficie utile dell'edificio" (art. 20, comma 13, Legge regionale 13/2007).
7
3 MISURE STRUMENTALI PER LA VERIFICA
TERMOGRAFICA
La termografia è una tecnica diagnostica non distruttiva che
sfrutta il principio fisico secondo cui qualunque corpo con una
temperatura maggiore dello zero assoluto (-273,14°C), emette
energia sotto forma di radiazione infrarossa. Lo strumento che
converte l’energia emessa da un corpo (sotto forma di onde
elettromagnetiche infrarosse) in un segnale digitale è la termocamera. La “visone dell’energia”
rilevata dalla termocamera, viene rappresenta da un’immagine, abbinando una palette di colori con
una scala di temperature. L’immagine ottenuta non è altro che la mappatura termica superficiale
dell’oggetto. Ecco che la termografia può essere intesa come uno strumento d’indagine non
distruttivo, applicabile a qualsiasi settore. La termografia ricopre un ruolo fondamentale
nell’individuazione preventiva di anomalie, proponendosi per altro come uno dei metodi più efficaci.
Efficacia è sinonimo di vantaggio economico. Individuare con lungimiranza il punto debole di una
struttura o di un sistema significa assicurare al cliente un risparmio non indifferente in termini di
tempo e risorse impiegate. Basti pensare a quanto sia costoso, in taluni casi, il fermo impianto di
un’unità produttiva oppure la ricerca perdite in un impianto idraulico. L’indagine termografica indica
con precisione, basandosi su differenze di temperatura superficiali, il punto preciso dove
intervenire. Si deducono chiaramente le potenzialità di tale tecnica sottolineando come, un rilievo
termografico, sia sinonimo di vantaggio economico per l’utenza. Pensando alle sue molteplici
applicazioni è plausibile affermare che qualsiasi settore può avvalersi della termografia. Lo studio è
in possesso della strumentazione specifica per la effettuare analisi termometriche.
Campi d’impiego:
La termografia riveste un ruolo essenziale nelle indagini non invasive in quanto rappresenta un
potente mezzo per monitorare e diagnosticare lo stato di fatto della struttura indagata.
Negli edifici esistenti, la conoscenza delle prestazioni strutturali ed energetiche permette di
realizzare interventi di ristrutturazione mirati per risolvere le effettive criticità riscontrate.
Negli edifici di nuova costruzione o nelle attività di riqualificazione, è possibile verificare la
correttezza degli standard costruttivi rispetto alle specifiche tecniche di progetto.
Visualizzazione struttura portante
edificio e relativi ponti termici
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Perdita di acqua nel sistema di riscaldamento a pavimento
Nel dettaglio la termografia applicata alla diagnosi degli edifici aiuta a:
- Visualizzare le perdite energetiche di un edificio;
- Individuare i ponti termici di forma o di struttura;
- Rilevare le mancanze o i difetti della coibentazione termica, compreso eventuali difetti nella
posa in opera del materiale isolante;
- Localizzare la presenza di umidità di risalita e condensa delle murature;
- Verificare la presenza di lesioni o distacco di intonaco o rivestimento murario;
- Studiare la struttura portante di un edificio o individuazione della tessitura muraria;
- Individuare i guasti nel sistema di riscaldamento radiante a pavimento;
- Rilevare le rotture e le perdite nelle tubazioni dell’acqua.
9
4 CONSULENZA CASACLIMA
4.1 Agenzia CasaClima
L’Agenzia CasaClima è un ente pubblico delle Provincia
Autonoma di Bolzano, nata 2002 e che per prima ha introdotto in
Italia il concetto di Efficienza Energetica e comfort degli edifici.
Oggi CasaClima è sinonimo di edilizia ad alto risparmio
energetico e di un modo di abitare sano, in un’epoca
caratterizzata dalla costante riduzione delle riserve di petrolio e
gas.
“CasaClima è un nuovo modo di progettare e di costruire”
Questo concetto non riguarda solo le nuove costruzioni, ma anche la ristrutturazione sostenibile di
vecchi immobili, con l’obiettivo di garantire comfort abitativo e qualità della vita senza danneggiare
l’ambiente e le risorse.
Quando si tratta di costruire e ristrutturare, oltre ai fattori ecologici entrano in gioco anche quelli
economici, CasaClima coniuga il benessere con il risparmio economico. Non è lo stile
architettonico, bensì la categoria energetica ciò che permette di definire una "CasaClima".
Il certificato energetico e la targhetta CasaClima sono le colonne portanti del sistema di
classificazione.
Il certificato energetico è rilasciato solo dall’Agenzia CasaClima e definisce l’efficienza energetica
di un edificio rappresentando un marchio di qualità, quindi uno strumento essenziale che oltre ad
informare sulla qualità energetica di un edificio (involucro e impianti), porta ad una
maggiore“trasparenza” sul valore del bene immobiliare.
Insieme al certificato CasaClima viene consegnata una targhetta, che attesta in modo visibile la
qualità energetica dell’edificio.
L’Agenzia CasaClima è un ente indipendente e libero da influenze esterne, e certifica le costruzioni
secondo precisi criteri e solo in seguito a sopralluoghi da svolgersi in cantiere. Ogni edificio viene
esaminato dettagliatamente dai tecnici dell’Agenzia CasaClima.In tal modo non si crea conflitto di
interessi, perché chi controlla non ha rapporti diretti con chi è controllato e non interviene in alcun
modo nella progettazione e nella realizzazione dell’edificio.
Una casa realizzata secondo lo standard CasaClima, è sinonimo di una ottima coibentazione
dell’involucro, senza ponti termici.
4.2 Il consulente energetico casaclima
Come si possono sfruttare i potenziali di risparmio energetico negli edifici? Quali vettori energetici
devono essere presi in considerazione sia dal punto di vista economico che ecologico? Quali
tecnologie permettono costi minori per produrre e distribuire calore? Come si può raggiungere un
comfort estivo a basso impatto ambientale e ridotti costi di esercizio?
10
A queste ed altre domande poste da committenti, imprese, progettisti, pubbliche amministrazioni
devono saper rispondere con competenza i Consulenti Esperti CasaClima. La figura del
consulente energetico specializzato, già operativa da anni in molti paesi europei quali Germania,
Austria e Svizzera, rappresenta un valido aiuto soprattutto per l’utente nelle scelte finalizzate ad un
uso energetico consapevole ed ecocompatibile, sia nel caso di nuove costruzioni e sia nel
risanamento energetico di edifici esistenti.
Quali sono gli ambiti di competenza del consulente esperto CasaClima?
I consulenti devono dimostrare specifiche competenze e conoscenze nei seguenti tre ambiti:
- involucro dell´edificio/architettura;
- impiantistica;
- redditività economica/incentivi.
Che cosa fa un consulente esperto CasaClima?
Il consulente esperto CasaClima svolge la sua consulenza in modo autonomo e indipendente
affiancando il privato, il progettista o il costruttore nella scelta delle soluzioni più efficaci per il
risparmio energetico. A seconda delle esigenze e delle diverse situazioni in cui il consulente è
chiamato ad intervenire, possono essere richieste diversi tipi di consulenza. Qui di seguito vi
offriamo un breve panoramica.
4.3 Consulenze energetiche
Consulenza energetica per l’esistente
Una consulenza energetica da parte di un consulente esperto CasaClima è un valido aiuto per
sfruttare al meglio il potenziale di risparmio energetico negli edifici esistenti. In questo caso il
consulente viene a visitare personalmente l’edificio dando una consulenza specifica sui problemi
esistenti, sulle possibilità di risanamento del fabbricato o sulle iniziative da intraprendere per
ridurre i costi energetici. La consulenza prevede un dettagliato esame dello stato di fatto sia per
quanto riguarda i diversi elementi dell’involucro (stato dei diversi elementi costruttivi, presenza di
ponti termici, tenuta all’aria dell’involucro) sia per quanto riguarda l’impiantistica installata (sistemi
di produzione ed emissione del calore, sistema di produzione dell’acqua calda sanitaria o altro).
Una volta raccolti i dati necessari, viene stilato un bilancio energetico dell’esistente ed un’analisi
dei punti deboli, mettendo in luce le potenzialità di miglioramento con relative raccomandazioni di
risanamento. Vengono fornite delle specifiche tecniche per esempio nel campo dell’ isolamento
termico e della tenuta all’aria dell’involucro, del riscaldamento, della produzione di acqua calda o
del recupero di calore e consigliate diverse alternative di risanamento con un calcolo dei costi
complessivi. Se necessario può essere fatta una valutazione dei costi di investimento e calcolato il
tempo di ammortamento delle spese sostenute grazie al risparmio energetico ottenibile nel tempo.
La consulenza in loco può essere fatta per tutti i tipi di edifici.
11
Consulenza energetica per nuovi edifici
La consulenza energetica da parte di un consulente esperto CasaClima nel caso di nuove
realizzazioni può essere richiesta non solo dal committente, ma anche dal progettista. Spesso
infatti le nuove conoscenze nel campo energetico o ecologico non fanno parte del bagaglio
culturale dell’architetto o dell’ingegnere chiamato a progettare l’edificio. In questo caso è quindi
utile un supporto da parte di un consulente esperto CasaClima sia in fase di progettazione
preliminare che esecutiva. Il consulente CasaClima è in grado di suggerire le migliori soluzioni, sia
dal punto di vista tecnico che ecologico ed economico, per raggiungere un elevato standard
energetico dell’edificio come quello stabilito con i parametri CasaClima. Il consulente CasaClima è
in grado di dare indicazioni sull’orientamento al fine di massimizzare gli apporti solari e progettare
gli accorgimenti più idonei per la protezione solare estiva. Può dare consigli per minimizzare le
perdite in inverno, suggerire materiali e spessori dell’involucro e dello strato isolante,può indicare
la tipologia e le caratteristiche energetiche degli infissi e le più efficienti soluzioni a livello
impiantistico.
Può inoltre fornire analisi tecnico economiche con indicazione dei costi di investimento e relativi
tempi di ammortamento. Inoltre può mettersi a disposizione per seguire personalmente il cantiere,
in particolare per quanto riguarda la corretta posa dei materiali isolanti e la soluzione dei ponti
termici.
I nominativi dei consulenti CasaClima sono disponibili sul sito www.agenziacasaclima.it. Una
tessera di riconoscimento con foto certifica la loro iscrizione all’elenco dei Consulenti esperti
CasaClima.
12
5 DIAGNOSI ENERGETICA / ENERGY AUDIT
La diagnosi energetica, o energy audit, degli edifici è il
procedimento più efficace per promuovere in modo concreto
azioni di riqualificazione energetica sul patrimonio edilizio
esistente che, soprattutto per quanto riguarda l’Italia, è
mediamente caratterizzato da alti consumi energetici e da
basso confort abitativo (il patrimonio nazionale esistente per
due terzi è stato costruito prima degli anni sessanta).
La diagnosi energetica è sostanzialmente una procedura con cui, in una prima fase, si
individuano i problemi energetici di un edificio e si evidenziano i difetti che causano alti consumi
e basso confort abitativo e, in una seconda fase, si propongono gli interventi necessari per la
riqualificazione dell’edificio in base ad un analisi di riduzione dei consumi energetici e ad un
profilo costi-benefici dell’intervento. Intervenire sugli edifici esistenti è, ormai, una necessità vera
che il mercato e le Istituzioni, richiedono per raggiungere principalmente tre obiettivi:
- la riduzione drastica dei consumi energetici, quindi delle spese di gestione;
- la riduzione delle emissioni inquinanti, quindi una maggiore ecosostenibilità;
- la valorizzazione dell’immobile, intesa come incremento del suo valore di mercato.
Le tecnologie per incrementare l’efficienza energetica nel settore edilizio esistono, e anche se
stanno evolvendo in modo rapido, quelle esistenti sono efficienti, diversificate e affidabili. Il
problema rimane quello di individuare quali di queste tecnologie siano più adatte in situazioni che
possono essere molto diverse. L’obiettivo finale infatti, non è solo quello di migliorare le
prestazioni, ma di promuovere degli interventi che siano tecnicamente efficaci ed economicamente
convenienti. La diagnosi energetica è lo strumento che serve per ottenere questi risultati.
Quando è richiesta?
La diagnosi energetica è nella maggior parte dei casi una procedura volontaria, tranne:
- In tutti i casi di sostituzione di generatore di calore o nuova installazione con potenza
superiore a 100 KW (art. 4 comma 5 DPR 59/09);
- Nelle riunioni condominiali per deliberare interventi diretti al risparmio energetico
(sostituzione caldaia, installazione pannelli solari, coibentazioni di pareti e solai, sostituzione
infissi) utilizzando la maggioranza semplice delle quote millesimali degli intervenuti in
assemblea (art. 26 comma 2 Legge 10/91);
- Negli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti
termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino
almeno il 15% della superficie esterna dell'involucro edilizio che racchiude il volume lordo
riscaldato (art. 13 comma 1 p.to b D.Lgs 115/08).
- Risulta in ogni caso fondamentale come prerequisito in una ristrutturazione con
riqualificazione energetica di un sistema edificio-impianto al fine di indicare le azioni per
ottimizzarne le prestazioni energetiche. Consente di adottare le migliori soluzioni atte a
ridurre i costi energetici: dal risanamento dell’involucro dell’edificio fino all’impiantistica da
installare o sostituire. Permette inoltre una stima costi/benefici ed una valutazione di
13
massima sui tempi di ritorno dell’investimento, chiarisce infine tutti i dubbi in merito al
risparmio che si può ottenere con un intervento di ristrutturazione specifico e mirato.
Come avviene.
- Acquisizione della documentazione.
Reperimento planimetrie, sezioni e prospetti dell'edificio, schemi impiantistici, relazioni
tecniche al fine di ricostruire tutte le caratteristiche del sistema edificio-impianto.
Reperimento e analisi delle bollette dei combustibili e dell'elettricità, possibilmente per gli
ultimi 2-3 anni, oltre alle modalità gestionali degli impianti (orari di funzionamento, livelli di
temperatura, giorni di attivazione, ecc.).
- Rilievi in campo.
Inquadramento urbanistico dell’edificio per evidenziare orientamento delle facciate e
presenza di ombreggiamenti. Rilievo dimensioni e spessori degli elementi che costituiscono
l’involucro (pareti, pavimenti, solai, infissi, ecc.). Analisi strumentali costituite da: analisi
termografica per la ricerca di ponti termici, infiltrazioni o dispersioni di acqua e
aria, verifica termoigrometrica per rilevare in profondità il tenore di umidità dei
materiali, misura dei parametri ambientali per la verifica del microclima.
Classificazione degli impianti con individuazione delle centrali tecnologiche, mappatura
delle principali dorsali di collegamento, individuazione delle zone termiche e dei terminali
scaldanti associati alle diverse aree climatizzate, costruzioni degli schemi funzionali
impiantistici.
- Rielaborazione dei dati (baseline).
I dati raccolti attraverso la documentazione e integrati dai rilievi in campo hanno lo scopo di
fornire gli elementi tecnici oggettivi per verificare lo stato di fatto dell’edificio (baseline).
Sulla base della situazione prestazionale esistente si identificano le situazioni di criticità
evidenziando gli sprechi energetici.
- Individuazione degli interventi per il risparmio.
Sulla base dell’analisi eseguita vengono identificati gli interventi prioritari da eseguire
supportati da una valutazione dei costi e una verifica dei benefici. Gli interventi
permetteranno di ridurre i costi energetici di gestione, migliorare il confort
ambientale dei locali in cui viviamo, eliminare i difetti dovuti a umidità o muffe presenti sui
muri oltre che aumentare il valore dell’immobile stesso.
14
6 DETRAZIONI 55%
Le detrazioni 55% rappresentano un’iniziativa per promuovere
gli interventi di riqualificazione e valorizzazione energetica del
patrimonio edilizio esistente usufruendo di una particolare
agevolazione sul costo di investimento.
L’incentivo è proposto come detrazione fiscale dell’IRPEF nella
misura del 55% delle spese sostenute, suddivisa in più quote annuali di pari importo, entro un
limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
Questo strumento, introdotto con la Legge Finanziaria 2007 (n. 296 del 27/12/2006), resterà in
vigore fino al 31/12/2012 grazie al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”.
Chi può usufruirne? (D.M. 19/02/07, art. 2 e s.m.i.)
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti (soggetti passivi IRPEF o IRES) residenti e
non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile
oggetto di intervento e che hanno sostenuto le spese per gli interventi di riqualificazione
energetica. In particolare:
- le persone fisiche non titolari di reddito di impresa (comma 1, lett. a);
- i soggetti titolari di reddito d’impresa quali persone fisiche, società di persone, società di
capitali (comma 1, lett. b).
Per tali soggetti, la detrazione del 55% spetta solo sugli interventi eseguiti su fabbricati strumentali
utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa (R.M. 340/E/2008). Risultano, pertanto, esclusi dai
benefici fiscali gli immobili locati a terzi da parte delle imprese, sia strumentali che abitativi, in
quanto l’agevolazione è riferibile esclusivamente agli utilizzatori dei fabbricati oggetto degli
interventi.
Analogamente, (R.M. 303/E/2008) viene esclusa l’applicabilità della detrazione del 55%
relativamente agli immobili “merce” (beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività
d’impresa) di imprese esercenti attività di costruzione e ristrutturazione immobiliare.
Possono usufruire dell’agevolazione (C.M. 36/E/2007), i proprietari, i nudi proprietari, gli
usufruttuari o coloro che abbiano la disponibilità del bene in base ad un contratto di locazione (i
condomini per gli interventi sulle parti comuni), locazione finanziaria o comodato; tale beneficio si
applica sia ai non titolari che ai titolari di attività d’impresa. Si precisa inoltre che (C.M. 38/E/2010)
la detrazione del 55% spetta sia al proprietario che all’inquilino, in ragione della quota di spese da
ciascuno effettivamente sostenuta.
Sono ammessi a fruire della detrazione (C.M. 36/E/2007), anche i familiari conviventi con il
possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e
affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.
Trasferimento dell’immobile
15
Si specifica infine che, in caso di trasferimento per atto tra vivi della proprietà o di altro diritto reale
sul fabbricato oggetto dell’intervento, (art. 9-bis del D.M. 19/02/2007 e C.M. 36/E/2007) le
detrazioni spettano all’acquirente dell’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare non è a
destinazione residenziale o l’acquirente non è una persona fisica (es., impresa, società) la
detrazione rimane invece in capo al cedente.
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Infine, nel caso in
cui le spese siano sostenute dal detentore dell’immobile (locatario o comodatario) l’agevolazione
continua a permanere in capo a tale soggetto, anche quando cessi il relativo contratto di locazione
o di comodato.
Edifici ammessi:
La detrazione dell’imposta riguarda solo gli interventi su edifici esistenti (C.M. 36/E/2007) di
qualunque destinazione d’uso o categoria catastale, compreso i fabbricati rurali. La prova
dell’esistenza è fornita dall’iscrizione al catasto, oppure dalla sua richiesta di accatastamento,
nonché dal pagamento dell’ICI, se dovuta. Gli edifici inoltre (C.M. 36/E/2007):
- Devono essere già dotati di impianto di riscaldamento, ad eccezione del caso di installazione
dei pannelli solari. Per quanto riguarda: stufe, caminetti e radiatori individuali sono assimilati
agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al
servizio della singola unità immobiliare è ≥ 15 kW;
- Devono essere dotati, dopo l’intervento, di un impianto termico centralizzato, se l’intervento
prevede il frazionamento dell’unità immobiliare;
- Devono essere riqualificati rispettando una fedele ricostruzione dell’esistente, se l’intervento
prevede una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione. Sono esclusi, quindi, gli
interventi relativi a lavori di ampliamento.
Sostanzialmente la detrazione non spetta in caso di interventi di demolizione e ricostruzione
con ampliamento del fabbricato, in quanto, in tal caso, si configura, nel suo complesso, una
nuova costruzione, come tale, esclusa dall’agevolazione (C.M. 39/E/2010).
Nella differente ipotesi di ristrutturazione (senza demolizione) con ampliamento dell’edificio
esistente, (C.M. 39/E/2010) l’agevolazione è riconosciuta per le sole spese riferibili alla parte
già esistente del fabbricato, che devono essere tenute debitamente separate da quelle
relative alla porzione risultante dall’ampliamento.
16
6.1 Interventi interessati dall’agevolazione
6.1.1 Riqualificazione energetica edifici esistenti (comma 344 - Legge 296/06)
INTERVENTO Insieme di interventi che permettono il raggiungimento di un
indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
non superiore ai valori dell’allegato A del D.M. 11/03/08 e s.m.i..
Sostanzialmente questa categoria comprende qualsiasi
intervento, o insieme sistematico di interventi, che realizza una
maggior efficienza energetica dell’edificio in termini di riduzione
del fabbisogno annuo di energia primaria per la
climatizzazione invernale.
Si precisa inoltre che (C.M. 36/E/2007) l’indice predeterminato di
fabbisogno energetico da conseguire deve essere riferito
all’intero edificio e non alle singole unità che lo compongono.
SPESE DETRAIBILI (D.M.
19/02/07, art. 2 e s.m.i.)
Sono ammesse tutte le spese degli interventi comprese le opere
provvisionali e accessorie oltre agli oneri professionali.
IMPORTO Il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 € (55% di
181.818,18 euro).
ASSEVERAZIONE (D.M.
19/02/07, art. 6 e s.m.i.)
Verifica che EPi (indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale) ≤ EPlim (allegato A del D.M. 11/03/08 e
s.m.i.)
DOCUMENTAZIONE - Asseverazione come sopra specificata redatta da tecnico
abilitato per attestazione ai requisiti minimi richiesti;
- Redazione da parte di tecnico abilitato dell’Attestato di
Certificazione Energetica;
- Compilazione e firma dell’allegato A da parte di tecnico
abilitato. Il documento è trasmesso all’ENEA;
- - Compilazione e firma dell’allegato E da parte di tecnico
abilitato. Il documento è trasmesso all’ENEA.
17
6.1.2 Interventi sugli involucri degli edifici (comma 345 - Legge 296/06)
INTERVENTO Interventi sugli involucri di edifici esistenti, o parti di essi,
riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti),
verticali (pareti), finestre comprensive di infissi, scuri e persiane,
delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non
riscaldati. Le nuove strutture dovranno rispettare i requisiti
minimi di trasmittanza U (valore di dispersione del calore),
definiti dall’allegato B del D.M. 11/03/08 e s.m.i..
L’agevolazione è riconosciuta (C.M. 21/E/2010) anche nell’ipotesi
di sostituzione di portoni d’ingresso, purché si tratti di
serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio.
SPESE DETRAIBILI (D.M.
19/02/07, art. 2 e s.m.i.)
Sono comprese, oltre alla fornitura e posa dei materiali relativi
all’intervento, le spese per la demolizione e ricostruzione
dell’elemento costruttivo, le spese per opere provvisionali e gli
oneri professionali.
IMPORTO Il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 € (55% di
109.090,90 euro).
ASSEVERAZIONE (D.M.
19/02/07, art. 7 e s.m.i.)
- Calcolo della trasmittanza U prima e dopo l’intervento
- Verifica che U dopo intervento < Ulim (allegato B del D.M.
11/03/08 e s.m.i.)
DOCUMENTAZIONE - Asseverazione come sopra specificata redatta da tecnico
abilitato per attestazione ai requisiti minimi richiesti.
L’asseverazione può essere sostituita da quella resa dal
direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere
realizzate, quando obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2,
del D.L. 192/05 e s.m.i. oppure esplicitata nella relazione
attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento
del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici,
che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della L. 10/91 deve essere
depositata presso le amministrazioni comunali (D.M. 19/02/07,
art. 4 comma 1 lett. a e s.m.i.) Nel caso di sostituzione di
finestre comprensive di infissi l’asseverazione può essere
sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi,
che attesti il rispetto dei medesimi requisiti (D.M. 19/02/07, art.
7 comma 2 e s.m.i.)
- Redazione da parte di tecnico abilitato dell’Attestato di
Certificazione Energetica (ad esclusione di interventi relativi
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alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi)
- Compilazione e firma dell’allegato A da parte di tecnico
abilitato. Il documento è trasmesso all’ENEA
- Compilazione e firma dell’allegato E da parte di tecnico
abilitato. Il documento è trasmesso all’ENEA
6.1.3 Installazione di pannelli solari termici (comma 346 - Legge 296/06)
INTERVENTO Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di
acqua calda in strutture sportive, piscine, case di cura, istituti
scolatici e università. Sostanzialmente (C.M. 36/E/2007),
l’installazione di pannelli solari beneficia della detrazione per ogni
edificio in cui, per l’attività svolta o i servizi prestati, si rende
indispensabile la produzione di acqua calda.
SPESE DETRAIBILI (D.M.
19/02/07, art. 2 e s.m.i.)
Sono comprese le spese per la fornitura e posa in opera di tutte le
apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche, nonché delle
opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione
dell’impianto organicamente collegato alle utenze. Sono inoltre
comprese le spese per gli oneri professionali.
IMPORTO Il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 € (55% di
109.090,90 euro).
ASSEVERAZIONE (D.M.
19/02/07, art. 8 e s.m.i.)
- Garanzia di 5 anni per i pannelli solari e i bollitori e di 2 anni
per componenti elettrici e gli accessori
- Certificato di conformità alla norma UNI 12975 rilasciato da un
laboratorio accreditato
- L’installazione dell’impianto è avvenuta in conformità ai
manuali
DOCUMENTAZIONE - Asseverazione come sopra specificata redatta da tecnico
abilitato per attestazione ai requisiti minimi richiesti.
L’asseverazione può essere sostituita da quella resa dal
direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere
realizzate, quando obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2,
del D.L. 192/05 e s.m.i. oppure esplicitata nella relazione
attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento
del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici,
che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della L. 10/91 deve essere
depositata presso le amministrazioni comunali (D.M. 19/02/07,
19
art. 4 comma 1 lett. a e s.m.i.)
- Compilazione dell’allegato F da parte del soggetto richiedente
o di tecnico abilitato. Il documento è trasmesso all’ENEA
6.1.4 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347 - Legge 296/06)
INTERVENTO Interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione, nonché con impianti dotati di pompe di calore ad
alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
Rientrano altresì nella detrazione del 55% (D.M. 19/02/07 art. 9,
comma 3 e s.m.i.) le opere volte alla trasformazione di impianti
individuali autonomi in un impianto di climatizzazione invernale
centralizzato con contabilizzazione del calore e la trasformazione
di impianti centralizzati per rendere applicabile la
contabilizzazione del calore.
È esclusa dalla detrazione del 55% una semplice “integrazione”
dell’impianto di riscaldamento (R.M. 458/E/2008), in quanto è
possibile fruire dell’agevolazione solo se gli interventi
riguardano la sostituzione integrale dell’impianto di
climatizzazione invernale; la possibilità di fruire della detrazione
del 55% è in ogni caso fattibile quando tali lavori consentono di
raggiungere la “riqualificazione energetica globale” dell’intero
edificio (comma 344, Legge 296/06), dal momento che in tal caso
l’agevolazione è riconosciuta in funzione del risultato raggiunto in
termini di risparmio energetico (EPi), indipendentemente dalla
tipologia di intervento realizzato.
È esclusa dall'agevolazione la trasformazione dell'impianto di
climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o
autonomo.
SPESE DETRAIBILI (D.M.
19/02/07, art. 2 e s.m.i.)
Sono comprese le spese per smontaggio e dismissione
dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, la fornitura e
posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche,
elettriche, delle opere idrauliche e murarie necessarie. Negli
interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al
generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di
distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi
controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
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IMPORTO Il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 € (55% di
54.545,45 euro).
ASSEVERAZIONE (D.M.
19/02/07, art. 9 e s.m.i.)
- Rendimento termico utile del generatore di calore a
condensazione, a carico pari al 100% della potenza termica
utile nominale, deve essere maggiore o uguale a 93+2logPn,
dove Pn è la potenza utile nominale del singolo generatore
espressa in Kw
- Installazione, ove tecnicamente compatibile, di valvole
termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti.
Sono esclusi gli impianti con Tfluido < 45°
- Per pompe di calore o impianti geotermici devono essere
verificati rispettivamente i limiti di prestazione (COP) e
efficienza (FER) stabiliti dalle norme.
DOCUMENTAZIONE - Asseverazione come sopra specificata redatta da tecnico
abilitato per attestazione ai requisiti minimi richiesti. Per
impianti con potenza nominale ≤100 kW l'asseverazione può
essere sostituita da una certificazione dei produttori delle
caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa
inerzia termica, corredata dalle certificazioni dei singoli
componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in
materia di attestazione di conformità del prodotto (D.M.
19/02/07, art. 9 comma 4 e s.m.i.)
- Compilazione e firma dell’allegato E da parte di tecnico
abilitato. Il documento è trasmesso all’ENEA
6.2 Adempimenti necessari per ottenere la detrazione (D.M. 19/02/07, art. 4 e s.m.i.)
Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche il soggetto richiedente deve:
- acquisire e conservare l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che consente di
dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti richiesti per accedere alle
detrazioni (art. 6-9 del D.M. 19/02/2007);
- dotarsi e conservare, per i casi previsti e successivamente all’esecuzione degli interventi,
dell’Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio (art. 5 del D.M. 19/02/2007);
- inviare all’ENEA, per i casi previsti, copia dell’Allegato A redatto secondo lo schema del
D.M. 19/02/07. Il documento deve inoltre essere asseverato da un tecnico abilitato;
- inviare all’ENEA la scheda informativa degli interventi realizzati, redatta secondo lo schema
riportato nell’allegato E o F del D.M. 19/02/07. L’allegato E deve essere asseverato da
un tecnico abilitato mentre l’allegato F può essere compilato anche dall’utente finale;
21
- conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese sostenute. Nel caso di privati i pagamenti
devono esser fatti con bonifici bancari o postali indicando la causale. Per usufruire della
detrazione non occorre indicare in fattura il costo della manodopera utilizza (DL 13/05/2011
n. 70, in vigore dal 14/05/2011);
- inviare, solo se la durata dell’intervento si estende su più periodi d’imposta, una
comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite apposito modulo.
- La pratica va inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori per via telematica dal sito
dell’ENEA, conservando la ricevuta informatica di attestazione di invio della documentazione.
La data di fine lavori (R.M. 244/E/2007), decorre dalla data del “collaudo” dei lavori, e non di
effettuazione dei pagamenti. Nel caso di interventi per i quali non è previsto il
collaudo (come, ad esempio, la sostituzione di finestre, comprensive di infissi), la data di
fine lavori, può coincidere con quella documentata dal soggetto che ha eseguito gli
stessi (C.M. 21/E/2010) mentre non può ritenersi valida, a tal fine, una dichiarazione del
contribuente resa in sede di autocertificazione.
22
7 CONSULENZA AI PROGETTISTI
Per avere una corrispondenza il più preciso possibile tra
progetto architettonico e impiantistico ed edificio realizzato (o
edificio ristrutturato) bisogna fare un passo in più.
Serve, oggi, in edilizia una competenza ulteriore, una
professionalità specifica che curi la progettazione e la
realizzazione in opera dell'aspetto energetico. O questa
professionalità l'acquisisce il progettista/direttore dei lavori formandosi e rimanendo costantemente
aggiornato altrimenti ci si deve appoggiare a professionalità dedicate che scelgono di
specializzarsi nello specifico settore.
E' un'evoluzione necessaria nella nuova sfida dell'edilizia, e interessa ogni elemento della sua
filiera. Progettare e realizzare correttamente qualità, benessere termico, estivo ed invernale, e
comfort; gli obiettivi viaggiano insieme.
Bisogna valutare le possibili opzioni a seconda dello specifico caso; conoscere caratteristiche,
comportamento, lavorabilità e dettaglio di posa dei materiali che permettono buone prestazioni
energetiche; conoscere i più validi sistemi costruttivi a disposizione, le tecnologie appropriate,
facendo molta attenzione alle specifiche ed agli accorgimenti previsti dai detentori dei vari sistemi
impiegati; bisogna saper comunicare agli esecutori azioni, metodologie applicative e la corretta
posa finora spesso lasciati alla buona tradizione e alla buona pratica, che si sono, però, formate in
assenza di cultura e consapevolezza di benessere e contenimento energetico.
Per raggiungere un reale risparmio energetico e un reale benessere occorre preparazione e
coscienza dell'obiettivo finale. Il cantiere, si sa, ha decine di variabili di carattere atmosferico,
umano, burocratico, economico, etc. Gli obiettivi stessi, a volte, si devono ridefinire in itinere. Ma
le soluzioni adottate in fase progettuale possono essere sostituite solo da soluzioni e sistemi di
pari caratteristiche e prestazioni e non penalizzanti. Il rischio, concreto, e' di vanificare le scelte
progettuali anche se corrette.
Decidere, per esempio, di impiegare un isolamento a cappotto non garantisce automaticamente il
rispetto dell'obiettivo energetico prefissato dal progettista architettonico, dal progettista
termotecnico e dall'esecutore. L'utente finale, poi, si aspetta e pretende dagli attori coinvolti che il
consumo dichiarato per mq espresso in kWh corrisponda ai consumi reali (in condizioni d'uso
prestabilite).
Oggi bisogna costruire (o ristrutturare) edifici che garantiscano il miglior comfort abitativo possibile
utilizzando gli impianti il meno possibile o possibilmente, impiegando fonti energetiche alternative.
Più l'involucro e' performante, minore sarà il peso dell'impianto e minore il dispendio energetico.
La temperatura che percepiamo e' la media fra la temperatura della superficie interna
dell'involucro e la temperatura dell'aria nell'ambiente.
Va da se' che migliore sarà realmente (e non solo dichiarato su carta) la resistenza termica delle
superfici disperdenti, maggiore sarà il comfort interno estivo ed invernale; minore sarà l'utilizzo
degli impianti per garantire il benessere, minore il consumo di energia e minori le emissioni di CO2
in atmosfera.
23
Un involucro efficiente dal punto di vista energetico, progettato e realizzato con competenza,
comporta solo benefici e costi aggiuntivi facilmente e rapidamente recuperabili.
Bisogna eliminare o correggere, nel progetto e nella realizzazione, i ponti termici.
Una semplice negligenza o una banale dimenticanza in fase progettuale/realizzativa possono
generare, un ponte termico. La presenza di un ponte termico che vari la temperatura di una
superficie interna di oltre 3 °C compromette la sensazione di benessere generando un
discomfort, aumenta la dispersione termica sia in estate che in inverno, e' un punto critico per la
formazione di condensa e forse di muffa, il più delle volte peggiora il comportamento acustico e
compromette l'immagine dell'edificio. E' quindi possibile fonte di controversia.
In termini di bilancio questo particolare si può trascurare ma in termini di flusso le conseguenze
saranno più evidenti più l'edificio sarà isolato. Maggiore e' l'isolamento termico del fabbricato e
fondamentale diventa l'attenzione alla tenuta all'aria per prevenire migrazioni di vapore prima per
convezione poi per diffusione. Anche in questo caso e' quanto mai importante una approfondita
progettazione e contestuale posa in opera di un involucro che assicuri la tenuta all'aria e una
corretta diffusione del vapore acqueo attraverso la struttura, con particolare cura dei punti critici.
Un'abitazione di 4 persone produce circa 6 litri d'acqua al giorno per traspirazione e attività in
cucina. Se questa umidità non viene smaltita e se, in particolare, ci sono ponti termici c'è il rischio
di condensa superficiale e di formazione di muffe. Si ricorda che il D. Lgs 311/06 (All. I) prevede
che non si possa formare condensa superficiale sull'elemento costruttivo ad una temperatura
interna di 20 °C con umidità relativa del 65% (in assenza di un sistema di controllo dell'umidità
relativa interna. Per cui ogni superficie interna che raggiunge una temperatura inferiore a 13,2 °C
ad una temperatura interna di 20 °C non e' consentita.
Se non c'è ponte termico non c'è condensa e non si formerà la muffa.
E' fondamentale in una progettazione o ristrutturazione che ricerchi qualità, benessere e bassi
consumi energetici, l'attenzione al contesto climatico. Un'accurata scelta e posizione delle
aperture trasparenti e dei sistemi e delle schermature necessarie per il controllo dell'irraggiamento
solare diretto consente di sfruttare opportunamente gli apporti solari ella stagione fredda e
minimizzare la loro influenza nella stagione calda (previsto dal D. Lgs 311, All. I). In maniera tale
da garantire condizioni interne accettabili con un moderato consumo energetico.
Isolare bene la casa è il primo punto nell’agenda del progettista-costruttore-committente e solo in
ultimo quando si sarà certi di consumare poca energia si ricercheranno le tecnologie impiantistiche
più consone. Contrariamente a quanto, purtroppo, abbiamo fatto sino ad oggi occupandoci di più
del tipo di caldaia che dell’involucro dell’edificio.
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8 RELAZIONI TECNICHE LEGGE 10 D.LGS
192 E D.LGS 311
Eseguiamo relazione tecnica in rispondenza alle prescrizioni in
materia di contenimento del consumo energetico:
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005 N.192;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 N.311;
- Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009
N.59 (Recepimento della Direttiva della Comunità Europea 2002/91);
- Decreto Legislativo 30 maggio 2008 N.115 (Recepimento della Direttiva della Comunità
Europea 2006/32).
La relazione energetica (Ex Legge 10/91) è un elaborato di progetto richiesto dagli enti competenti
nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamenti volumetrici, e sostituzione di
generatori di calore, questa deve essere asseverata e presentata in Comune prima dell'inizio dei
lavori.
Il servizio si rivolge ai soggetti che intendono costruire/ ristrutturare il proprio immobile, o eseguire
opere di manutenzione straordinaria, siano essi soggetti privati o pubblici:
- Privati;
- Costruttori;
- Enti pubblici;
- Studi di progettazione architettonica.
8.1 Caratteristiche della Relazione Energetica
L’elaborato è costituito da una relazione tecnico–descrittiva, che deve essere sottoscritta dal
progettista.
Vi sono definiti i fattori tipologici e i dati tecnici e costruttivi dell’edificio, delle strutture e degli
impianti, e le prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico da rispettare in fase
di costruzione (isolamenti, ponti termici, rendimenti impianti, ecc.).
Fornisce quindi informazioni relative alle prestazioni e al rendimento energetico del sistema
edificio–impianti, considerando anche eventuali contributi provenienti da fonti rinnovabili.
8.2 Fasi
Le fasi che caratterizzano la stesura della relazione tecnica sono:
- Attività di analisi della documentazione di progetto;
- Elaborazione dei dati mediante appositi software;
- Verifica del rispetto dei requisiti minimi di involucro e impianto.