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Maggio 2015
NORME IN MATERIA DI INTERMEDIARI FINANZIARI:
PUBBLICATE LE NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL
MEF E DELLA BANCA D’ITALIA
A quasi cinque anni dalla entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010 che ha introdotto la riforma del Titolo V del TUB,
il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) e la Banca d’Italia hanno emanato i provvedimenti recanti
disposizioni attuative e di vigilanza per gli intermediari finanziari, nella specie:
(a) Decreto del MEF del 2 aprile 2015, n. 53 (“Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari
in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del TUB e 7-ter, comma 1-bis, della legge 30
aprile 1999, n. 130”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 105 dell’8 maggio
2015 e che entrerà in vigore il 23 maggio 2015.
(b) Circolare della Banca d’Italia 288 del 3 aprile 2015 (“Disposizioni di vigilanza per intermediari finanziari”),
che entrerà in vigore l’11 luglio 2015, ossia il 60° giorno successivo alla pubblicazione sul sito della Banca
d’Italia avvenuta il 12 maggio 2015.
I testi dei provvedimenti sono consultabili sui siti internet del MEF e della Banca d’Italia ai seguenti link:
(a) http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGaz
zetta=2015-05-08&atto.codiceRedazionale=15G00065&elenco30giorni=true
(b) http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c288/index.html
PRINCIPALI NOVITÀ
Decreto MEF
Il Decreto MEF abroga il D.M. 17 febbraio 2009, n. 29 recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di
cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del TUB1 e dà attuazione al Titolo V del TUB, ivi incluso
l’articolo 106 TUB che riserva l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti
“sotto qualsiasi forma” a intermediari autorizzatati e iscritti nell’Albo unico tenuto dalla Banca d’Italia.
1
Il Decreto MEF abroga altresì l’art. 2, primo e secondo comma, secondo periodo e l’art. 3 del decreto ministeriale 9 novembre 2007,
recante i criteri di iscrizione dei confidi nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107, comma 1, del TUB;
2
Fra le disposizioni del Decreto MEF di maggior rilevo si segnalano:
i) l’art. 2, che circoscrive maggiormente rispetto al passato la “attività di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma”, elencando più in dettaglio i casi che non costituiscono attività di concessione di
finanziamenti2;
ii) l’art. 3, che disciplina in modo più puntuale rispetto al passato i casi che non configurano “esercizio nei
confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti”3;
iii) l’art. 9, il quale prevede le condizioni al ricorrere delle quali i soggetti già iscritti nell’elenco generale o
nell’elenco speciale di cui agli articoli 106 e 107 TUB (nel testo precedente alla riforma del Titolo V del
TUB), che abbiano cessato l’esercizio di attività finanziarie riservate e modificato il proprio oggetto sociale
eliminando il riferimento ad attività riservate, possono continuare a ricevere il pagamento dei crediti
derivanti dall’esercizio dell’attività riservata precedentemente svolta.
Circolare Banca d’Italia
Le nuove disposizioni, sottoposte a due successive consultazioni pubbliche a partire dal 2012, seguono la logica
della c.d. vigilanza equivalente a quella applicata alle banche e sono declinate secondo un principio di
proporzionalità per tener conto della diversa complessità dei soggetti interessati.
In particolare la Circolare:
disciplina l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di concessione dei finanziamenti, volta a verificare
l’esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell’intermediario che intende
iscriversi nell’Albo ex 106 TUB (inter alia sono valutate una serie di condizioni quali l’esistenza di un
capitale minimo, la qualità degli azionisti e degli esponenti aziendali, il programma di attività e l’assetto
organizzativo);
individua i requisiti necessari per assumere il ruolo di capogruppo di un gruppo finanziario ex art. 109
TUB, che potrà essere sia un intermediario finanziario, sia una società finanziaria ai sensi dell’art. 59,
comma 1, lett. b), TUB;
disciplina le attività esercitabili e le partecipazioni detenibili dagli intermediari finanziari;
disciplina le condizioni dell’autorizzazione e gli obblighi di comunicazione in caso di acquisizione di
partecipazioni qualificate nel capitale di un intermediario finanziario o di una società finanziaria capogruppo;
indica le modalità con le quali gli intermediari finanziari sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti
di onorabilità, professionalità e indipendenza dei propri esponenti aziendali;
2 Il contenuto della “attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” ai sensi dell’art. 2 del Decreto MEF è sostanzialmente
analogo a quello introdotto nel D.M. 17 febbraio 2009, n. 29. In particolare, tale attività comprende ogni tipo di finanziamento erogato nella
forma di: a) locazione finanziaria, b) acquisto di crediti a titolo oneroso, c) credito ai consumatori, d) credito ipotecario, e) prestito su pegno,
f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché altra forma di
rilascio di garanzie e di impegni di firma.
3 Resta ferma la definizione di operatività nei confronti del pubblico qualora la stessa sia “svolta nei confronti di terzi con carattere di
professionalità”.
3
disciplina i requisiti generali di organizzazione e le regole di governo societario, che delineano i compiti
e le responsabilità degli organi aziendali; il sistema dei controlli interni, l’esternalizzazione di funzioni
aziendali;
individua la disciplina prudenziale applicabile agli intermediari finanziari facendo ampio ricorso alla
tecnica del rinvio alle disposizioni applicabili alle banche e richiamando, in particolare, le disposizioni
contenute nel Regolamento (EU) n. 575 del 26 giugno 2013 (CRR).
Le disposizioni transitorie e la lista dei provvedimenti abrogati a seguito dell’entrata in vigore della Circolare della
Banca d’Italia sono riportati nel Bollettino di Vigilanza n. 5 – Maggio 2015, consultabile sul sito internet della
Banca d’Italia al seguente link: http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2015-
05/201505011_II33.pdf.
*****
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