4

Click here to load reader

NORME IN MATERIA DI INTERMEDIARI FINANZIARI: … · il Ministero dell’Economia e delle Finanze ... (“Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: NORME IN MATERIA DI INTERMEDIARI FINANZIARI: … · il Ministero dell’Economia e delle Finanze ... (“Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione

Maggio 2015

NORME IN MATERIA DI INTERMEDIARI FINANZIARI:

PUBBLICATE LE NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL

MEF E DELLA BANCA D’ITALIA

A quasi cinque anni dalla entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010 che ha introdotto la riforma del Titolo V del TUB,

il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) e la Banca d’Italia hanno emanato i provvedimenti recanti

disposizioni attuative e di vigilanza per gli intermediari finanziari, nella specie:

(a) Decreto del MEF del 2 aprile 2015, n. 53 (“Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari

in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del TUB e 7-ter, comma 1-bis, della legge 30

aprile 1999, n. 130”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 105 dell’8 maggio

2015 e che entrerà in vigore il 23 maggio 2015.

(b) Circolare della Banca d’Italia 288 del 3 aprile 2015 (“Disposizioni di vigilanza per intermediari finanziari”),

che entrerà in vigore l’11 luglio 2015, ossia il 60° giorno successivo alla pubblicazione sul sito della Banca

d’Italia avvenuta il 12 maggio 2015.

I testi dei provvedimenti sono consultabili sui siti internet del MEF e della Banca d’Italia ai seguenti link:

(a) http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGaz

zetta=2015-05-08&atto.codiceRedazionale=15G00065&elenco30giorni=true

(b) http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c288/index.html

PRINCIPALI NOVITÀ

Decreto MEF

Il Decreto MEF abroga il D.M. 17 febbraio 2009, n. 29 recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di

cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del TUB1 e dà attuazione al Titolo V del TUB, ivi incluso

l’articolo 106 TUB che riserva l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti

“sotto qualsiasi forma” a intermediari autorizzatati e iscritti nell’Albo unico tenuto dalla Banca d’Italia.

1

Il Decreto MEF abroga altresì l’art. 2, primo e secondo comma, secondo periodo e l’art. 3 del decreto ministeriale 9 novembre 2007,

recante i criteri di iscrizione dei confidi nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107, comma 1, del TUB;

Page 2: NORME IN MATERIA DI INTERMEDIARI FINANZIARI: … · il Ministero dell’Economia e delle Finanze ... (“Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione

2

Fra le disposizioni del Decreto MEF di maggior rilevo si segnalano:

i) l’art. 2, che circoscrive maggiormente rispetto al passato la “attività di concessione di finanziamenti sotto

qualsiasi forma”, elencando più in dettaglio i casi che non costituiscono attività di concessione di

finanziamenti2;

ii) l’art. 3, che disciplina in modo più puntuale rispetto al passato i casi che non configurano “esercizio nei

confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti”3;

iii) l’art. 9, il quale prevede le condizioni al ricorrere delle quali i soggetti già iscritti nell’elenco generale o

nell’elenco speciale di cui agli articoli 106 e 107 TUB (nel testo precedente alla riforma del Titolo V del

TUB), che abbiano cessato l’esercizio di attività finanziarie riservate e modificato il proprio oggetto sociale

eliminando il riferimento ad attività riservate, possono continuare a ricevere il pagamento dei crediti

derivanti dall’esercizio dell’attività riservata precedentemente svolta.

Circolare Banca d’Italia

Le nuove disposizioni, sottoposte a due successive consultazioni pubbliche a partire dal 2012, seguono la logica

della c.d. vigilanza equivalente a quella applicata alle banche e sono declinate secondo un principio di

proporzionalità per tener conto della diversa complessità dei soggetti interessati.

In particolare la Circolare:

disciplina l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di concessione dei finanziamenti, volta a verificare

l’esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell’intermediario che intende

iscriversi nell’Albo ex 106 TUB (inter alia sono valutate una serie di condizioni quali l’esistenza di un

capitale minimo, la qualità degli azionisti e degli esponenti aziendali, il programma di attività e l’assetto

organizzativo);

individua i requisiti necessari per assumere il ruolo di capogruppo di un gruppo finanziario ex art. 109

TUB, che potrà essere sia un intermediario finanziario, sia una società finanziaria ai sensi dell’art. 59,

comma 1, lett. b), TUB;

disciplina le attività esercitabili e le partecipazioni detenibili dagli intermediari finanziari;

disciplina le condizioni dell’autorizzazione e gli obblighi di comunicazione in caso di acquisizione di

partecipazioni qualificate nel capitale di un intermediario finanziario o di una società finanziaria capogruppo;

indica le modalità con le quali gli intermediari finanziari sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti

di onorabilità, professionalità e indipendenza dei propri esponenti aziendali;

2 Il contenuto della “attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” ai sensi dell’art. 2 del Decreto MEF è sostanzialmente

analogo a quello introdotto nel D.M. 17 febbraio 2009, n. 29. In particolare, tale attività comprende ogni tipo di finanziamento erogato nella

forma di: a) locazione finanziaria, b) acquisto di crediti a titolo oneroso, c) credito ai consumatori, d) credito ipotecario, e) prestito su pegno,

f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché altra forma di

rilascio di garanzie e di impegni di firma.

3 Resta ferma la definizione di operatività nei confronti del pubblico qualora la stessa sia “svolta nei confronti di terzi con carattere di

professionalità”.

Page 3: NORME IN MATERIA DI INTERMEDIARI FINANZIARI: … · il Ministero dell’Economia e delle Finanze ... (“Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione

3

disciplina i requisiti generali di organizzazione e le regole di governo societario, che delineano i compiti

e le responsabilità degli organi aziendali; il sistema dei controlli interni, l’esternalizzazione di funzioni

aziendali;

individua la disciplina prudenziale applicabile agli intermediari finanziari facendo ampio ricorso alla

tecnica del rinvio alle disposizioni applicabili alle banche e richiamando, in particolare, le disposizioni

contenute nel Regolamento (EU) n. 575 del 26 giugno 2013 (CRR).

Le disposizioni transitorie e la lista dei provvedimenti abrogati a seguito dell’entrata in vigore della Circolare della

Banca d’Italia sono riportati nel Bollettino di Vigilanza n. 5 – Maggio 2015, consultabile sul sito internet della

Banca d’Italia al seguente link: http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2015-

05/201505011_II33.pdf.

Page 4: NORME IN MATERIA DI INTERMEDIARI FINANZIARI: … · il Ministero dell’Economia e delle Finanze ... (“Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione

*****

I Dipartimenti di Financial Intermediaries Regulation e Banking di Legance sono a disposizione per qualsiasi

chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche.

Per ulteriori informazioni:

ANDREA GIANNELLI LUCA AUTUORI

Tel. +39 02.89.63.071 Tel. +39 02.89.63.071

[email protected] [email protected]

MARCO PENNA

Tel. +39 02.89.63.071

[email protected]

oppure il Vostro professionista di riferimento all’interno di Legance.

LO STUDIO Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza legale d’affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista

e avvocato come consulente globale. Legance conta oltre 190 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma e Londra. Le aree di competenza sono: Fusioni,

Acquisizioni e Diritto Societario; Banking; Project Financing; Debt Capital Markets; Equity Capital Markets; Financial Intermediaries Regulation; Fondi di Investimento; Contenzioso e Arbitrati; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; Ue, Antitrust e Regolamentazione; Diritto del Lavoro e delle Relazioni

Industriali; Diritto Tributario; Diritto Amministrativo; Diritto Immobiliare; Diritto dell’Energia, Gas e Risorse Naturali; Compliance; Diritto della Navigazione

e dei Trasporti; Proprietà Intellettuale; TMT (Technology, Media, Telecommunications); Diritto Ambientale; Insurance; Nuove Tecnologie; Legislazione Alimentare. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: www.legance.it.

DISCLAIMER La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 La presente Newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri,

convegni, workshop o simili. I dati personali in questione sono trattati in formato cartaceo o con strumenti automatizzati per finalità strettamente collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati nonché per finalità informative o divulgative ma non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la

comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati

forniti. Il “titolare” del trattamento dei dati è Legance – Avvocati Associati, con sedi in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 67, 00187, Milano, Via Dante n. 7, 20123 e Londra Aldermary House, 10-15 Queen Street, EC4N 1TX. Il trattamento dei dati ha luogo presso le sedi di Legance ed è curato solo da

dipendenti, collaboratori, associati o soci di Legance incaricati del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora

Lei avesse ricevuto la presente Newsletter per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando un email a [email protected]. In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza dei suoi dati e di

conoscerne il contenuto e l’origine, nonché di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, ovvero la rettificazione. Lei ha inoltre il

diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste di cui sopra vanno rivolte via fax a Legance – Avvocati Associati, al numero +39 06 93 18 27 403.