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Pag. 1 di 3 Egregio Sindaco Silvia Testa Egregio Presidente del Consiglio Giuseppe Mandarano OdG: Metodo Tariffario Transitorio 2012-2013 per il Servizio Idrico lntegrato di cui alla delibera 585 del 28/12/2012 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) Premesso che nel 2011 ben 27 milioni di cittadini italiani, tramite una consultazione referendaria, si erano espressi per una gestione dell'acqua che fosse pubblica e fuori dalle logiche di mercato; che la Corte Costituzionale ha motivato l'ammissibilità dei Referendum del 12 e 13 giugno 2011 valutando con Sentenza (n°26 del 26 gennaio 2011) che, nel caso di annullamento del comma relativo alla “adeguata remunerazione del capitale investito”, stabilita in maniera forfettaria pari al 7%, la legislazione residua sarebbe stata immediatamente applicabile e rispettosa delle Direttive Comunitarie in fatto di copertura di tutti i costi del servizio idrico; che successivamente, il Parere del Consiglio di Stato (sez. II n° 267/2013 del 25 gennaio 2013) ha riaffermato quanto già il Capo dello Stato aveva promulgato, ossia che a partire dal 18 luglio 2011 (D.P.R. n°116) nelle tariffe dell'acqua non dovesse essere più conteggiata la rendita abrogata con i Referendum ; che con il DL 201/11 (cosiddetto "Salva ltalia"), convertito nella L. 214/11, all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici; che il 28 dicembre 2012 I'AEEG ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Transitorio 2012-2013 per il Servizio Idrico lntegrato con delibera n.585. Visto che il Consiglio di Stato, su richiesta della stessa AEEG, con parere n.267 del 25/01/2013, si è espresso negativamente sul fatto che I'Autorità considerasse non immediati gli effetti del referendum, sì che i gestori dei servizi idrici avrebbero potuto continuare a ricevere una remunerazione del 7% anche dopo il 21 luglio 2011, data indicata dal decreto che proclamava i risultati referendari; che, a seguito del parere del Consiglio di Stato, I'AEEG con delibera del 31/01/2013 ha avviato un procedimento per l'individuazione dei criteri per il rimborso degli importi indebitamente versati dagli utenti finali solamente per il periodo 21 luglio- 31 dicembre 2011; che il TAR Toscana con sentenza n. 436/2013, depositata il 21 marzo 2013, ha accolto il ricorso presentato dal Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua poichè le tariffe presentate dai gestori dopo il referendum sono illegittime in quanto comprendono ancora la remunerazione del capitale investito” abolita dal referendum del 12 e 13 giugno 2011, quando la maggioranza del popolo italiano ha dichiarato di volere “escludere la logica del profitto dal governo dell'acqua ” (così la Corte Costituzionale nella sentenza di ammissione del quesito referendario);

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Egregio Sindaco Silvia Testa Egregio Presidente del Consiglio Giuseppe Mandarano

OdG: Metodo Tariffario Transitorio 2012-2013 per il Servizio Idrico lntegrato di cui alla delibera 585 del 28/12/2012 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) Premesso

che nel 2011 ben 27 milioni di cittadini italiani, tramite una consultazione referendaria, si erano espressi per una gestione dell'acqua che fosse pubblica e fuori dalle logiche di mercato;

che la Corte Costituzionale ha motivato l'ammissibilità dei Referendum del 12 e 13 giugno

2011 valutando con Sentenza (n°26 del 26 gennaio 2011) che, nel caso di annullamento del comma relativo alla “adeguata remunerazione del capitale investito”, stabilita in maniera forfettaria pari al 7%, la legislazione residua sarebbe stata immediatamente applicabile e rispettosa delle Direttive Comunitarie in fatto di copertura di tutti i costi del servizio idrico;

che successivamente, il Parere del Consiglio di Stato (sez. II n° 267/2013 del 25 gennaio

2013) ha riaffermato quanto già il Capo dello Stato aveva promulgato, ossia che a partire dal 18 luglio 2011 (D.P.R. n°116) nelle tariffe dell'acqua non dovesse essere più conteggiata la rendita abrogata con i Referendum;

che con il DL 201/11 (cosiddetto "Salva ltalia"), convertito nella L. 214/11, all'Autorità per

l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici;

che il 28 dicembre 2012 I'AEEG ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Transitorio 2012-2013

per il Servizio Idrico lntegrato con delibera n.585. Visto

che il Consiglio di Stato, su richiesta della stessa AEEG, con parere n.267 del 25/01/2013, si è espresso negativamente sul fatto che I'Autorità considerasse non immediati gli effetti del referendum, sì che i gestori dei servizi idrici avrebbero potuto continuare a ricevere una remunerazione del 7% anche dopo il 21 luglio 2011, data indicata dal decreto che proclamava i risultati referendari;

che, a seguito del parere del Consiglio di Stato, I'AEEG con delibera del 31/01/2013 ha avviato

un procedimento per l'individuazione dei criteri per il rimborso degli importi indebitamente versati dagli utenti finali solamente per il periodo 21 luglio- 31 dicembre 2011;

che il TAR Toscana con sentenza n. 436/2013, depositata il 21 marzo 2013, ha accolto il

ricorso presentato dal Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua poichè le tariffe presentate dai gestori dopo il referendum sono illegittime in quanto comprendono ancora la “remunerazione del capitale investito” abolita dal referendum del 12 e 13 giugno 2011, quando la maggioranza del popolo italiano ha dichiarato di volere “escludere la logica del profitto dal governo dell'acqua” (così la Corte Costituzionale nella sentenza di ammissione del quesito referendario);

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il Ricorso presentato al TAR della Lombardia dal Forum italiano dei Movimenti per l'Acqua e da Federconsumatori contro quanto ha deciso l’AEEG con la Deliberazione n° 585 del 28 dicembre 2012, che fissa i criteri per la tariffa transitoria, valida fino a tutto il 2013;

che la legislazione di derivazione europea (Direttiva 2000/60/Ce), impone il rispetto del

principio che tutti i costi del Servizio Idrico, compresi gli interessi passivi sui capitali presi in prestito per investimenti nel settore, siano a carico dei beneficiari del servizio stesso, ma non prevede che siano garantiti ai gestori rendite parassitarie o altri profitti;

Considerato

Ie pesanti critiche sollevate dal Forum ltaliano dei Movimenti per I'Acqua (promotore dei quesiti referendari del 2011 relativi alla gestione del servizio idrico) rispetto al nuovo Metodo Tariffario Transitorio, in quanto costituisce una vera e propria negazione dei risultati referendari; in particolare per quanto riguarda I'abrogazione della quota di remunerazione del capitale investito (cfr. quesito referendario n.2), il Forum ritiene che il nuovo metodo, con la voce “Oneri Finanziari", consenta di continuare a fare profitti sull'acqua, garantiti in bolletta;

l'ostinazione con cui gli ATO, i Governi e l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (incaricata

dai Governi di fissare i criteri del calcolo della tariffa del servizio idrico), in questi ultimi due anni e mezzo, non hanno voluto dare applicazione all'esito dei Referendum;

che non si possono confondere, come ha fatto l’AEEG, i costi realmente sostenuti dai gestori

del Servizio, documentati con fatture e posti a bilancio consultivo, con costi presunti, ipotetici, calcolati ad arte e mai sostenuti, ma concepiti solo per incrementare le entrate e per premiare i soggetti gestori privati;

che conteggiare tra i costi finanziari delle spese non sostenute serve solo a reintrodurre una

rendita monopolista ai soggetti privati, che i Referendum hanno voluto escludere;

che la suddetta Sentenza della Corte Costituzionale (n°26 del 26 gennaio 2011) ha chiaramente spiegato, ritenendolo legittimo e ammissibile, che i Referendum proposti dal Forum dell'Acqua miravano a “rendere estraneo alle logiche del profitto, il governo e la gestione dell'acqua”;

che i soggetti privati che si sono canditati a gestori del servizio, documentando e vantando

professionalità competitive a livello europeo, non possono oggi pretendere, di coprire le loro ipotetiche incapacità, con una presunta e non reale polizza assicurativa per coprire i rischi d'impresa, ottenendo in tal modo una rendita parassitaria e illegittima;

che i soggetti privati gestori del Servizio, non possono pretendere un saggio d'interesse

stabilito a priori dall'Autorità, e superiore agli interessi sui mutui bancari o ai tassi agevolati per i finanziamenti dello Stato, perché in tal modo otterrebbero un'altra rendita parassitaria e illegittima;

che i soggetti privati gestori del Servizio non possono pretendere, come invece l'Autorità

vorrebbe, di includere tra i costi anche le quote di ammortamento di investimenti realizzati con contributi a fondo perduto elargiti dallo Stato o da Enti vari, perché otterrebbero un'altra rendita parassitaria e illegittima;

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che è illegittima la costituzione di un fondo, da affidare ai gestori privati, per destinarlo agli investimenti futuri, perché con la tariffa si devono coprire, (art.154 del D.Lgl. 152/2006) solo ed esclusivamente le spese sostenute;

che è illegittima l'applicazione retroattiva della delibera, che pur essendo adottata nel dicembre

2012, pretende di valere anche per i mesi precedenti (ossia da Gennaio 2012), violando il contratto con i privati cittadini, i quali si troverebbero a pagare per consumi già effettuati sulla base di tariffe precedentemente pattuite, ancora in dispregio del principio che il prezzo di un servizio non può essere applicato retroattivamente a scelte di consumo già effettuate.

il Consiglio Comunale

esprime un giudizio profondamente negativo dell'operato dell'AEEG che, con interpretazioni forzate, sta contravvenendo al rispetto degli esiti dei referendum, mancando del tutto l'obiettivo dì fornire indicazioni rapide e legittime alle ATO, creando condizioni di incertezza e di disagio per le ATO stesse nell'individuazione delle tariffe nei territori di propria competenza, con inevitabili ripercussioni sullo stato di avanzamento degli investimenti;

chiede all'Autorità per I'Energia Elettrica ed il Gas di ritirare la delibera n.585 del 28/12/2012;

chiede all’A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) Torinese di applicare correttamente gli esiti dei

referendum del 2011, esprimendo, al contempo, una censura circa il Metodo Tariffario di cui sopra, anche alla luce del ricorso avviato dal Forum dei Movimenti per l'Acqua perché la delibera n.585 del 28/12/2012 venga dichiarata illegittima;

e contestualmente, impegna il Sindaco e la Giunta

a prendere posizione contraria alla delibera n° 585 del 28 dicembre 2012, dell’Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, per le evidenti violazioni della legalità contenute nella stessa;

a denunciare al Prefetto, e nelle altre sedi idonee, l'omissione dell'onere di vigilanza operato

da parte dei Governi italiani a danno dei cittadini e a favore dei gestori privati del Servizio Idrico, in dispregio del risultato dei Referendum del giugno 2011;

a prendere posizione contraria al nuovo metodo tariffario deliberato dall'AEEG, in tutte le sedi

in cui il Comune è chiamato a formulare pareri e decisioni in merito al Servizio Idrico, in particolare nelle Conferenze dei Sindaci e nell'Assemblea dell’A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) Torinese;

a trasmettere il presente documento al Presidente della Repubblica, ai componenti delle

Commissioni Parlamentari competenti, al presidente dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, al Presidente dell’A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) Torinese e al Forum ltaliano dei Movimenti per I'Acqua.

Il consigliere comunale Sergio Lorenzo Grosso (MoVimento 5 Stelle)