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PROFILI PENALI NELL’ATTIVITA’ DEL COMMERCIALISTA IL NUOVO FALSO IN BILANCIO avv. Alberto de Sanctis 1

PROFILI PENALI NELL’ATTIVITA’ DEL COMMERCIALISTA · • Idoneità di influenzare il lettore del bilancio correlata alla tipologia (anche sotto il profilo quantitativo) e alla

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PROFILI PENALI NELL’ATTIVITA’ DEL COMMERCIALISTA

IL NUOVO FALSO IN BILANCIO

avv. Alberto de Sanctis

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legge 69/2015 DIFFERENZE PIU’ EVIDENTI: - No soglie di punibilità - Prima una contravvenzione di pericolo con prescrizione breve (4 anni) ed un delitto di danno a querela per le non quotate. Persona offesa? Società? Singolo socio? Chi aveva interesse? - Oggi: delitto procedibile d’ufficio (salvo un’eccezione) strutturato come delitto a pericolo concreto. - Prima: contravvenzione con l’arresto fino a due anni e delitto da sei mesi a tre anni di reclusione - Oggi: reclusione da uno a cinque anni (da tre a otto per le quotate 2622 cc) - Prima: dolo intenzionale (con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico) - Oggi: dolo con un avverbio rafforzativo “consapevolmente” che potrebbe escludere il dolo eventuale (ma è previsto il dolo specifico).

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STRUTTURA DEL REATO - Soggetti attivi: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori - Comunicazione prevista per legge (no conferenza stampa, no lettere ad azionisti o creditori). Differenza quotate. - Condotta: espongono fatti materiali rilevanti (la rilevanza non è prevista per le quotate). Omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge (qui la rilevanza è anche per le quotate).

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Catalogo non tiene conto dei sistemi monistico e dualistico introdotti con la riforma del diritto societario Però Art. 223 septies disp. Att. codice civile: Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza (sistema dualistico) e ai componenti del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione (sistema monistico). Secondo comma: estensione per le leggi speciali.

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Comunicazioni previste per legge, a titolo esemplificativo: - Relazione degli amministratori sull’andamento e sul risultato della gestione che

deve accompagnare il bilancio (art. 2428 cc); - Relazione dei sindaci al progetto al progetto di bilancio (art. 2429 cc) –

responsabilità che prescinde dall’art. 40 cpv cp (non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo);

- La relazione degli amministratori di accompagnamento dei prospetti contabili da redigersi nel caso di deliberazione della distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433 bis, comma 5, cc);

- La relazione sulla situazione patrimoniale della società nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite (artt. 2446 e 2482 bis cc);

- La relazione sulla proposta di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, comma 6, cc);

- La relazione illustrativa dell’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione (art. 2501 quinquies cc) o alla scissione (art. 2506 ter cc);

- La relazione per l’inventario all’inizio della liquidazione (artt. 2277 secondo comma e 2487 bis cc);

- La relazione dei sindaci che accompagna il rendiconto finale del patrimonio destinato ad uno specifico affare (art. 2447 nonies cc).

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• D.Lgs. 136/15 (pubblicato il 1°settembre 2015), introduce nuovi criteri di redazione del bilancio:

Principio di rilevanza:

«non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fini di dare una rappresentazione veritiera e corretta».

• Sintagma «Fatti materiali rilevanti»:

ha una funzione amplificativa del concetto espresso dal sostantivo «fatti», anche perché un fatto difficilmente nel diritto penale può essere «immateriale» o «spirituale».

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• Material fact: significato tecnico, correlato proprio alla disciplina della redazione del bilancio di esercizio

• Principio di materialità (direttive UE e International Standards of Auditing ISA): potenziale influenza di una determinata posta, da accertare in concreto, nei confronti dei destinatari del bilancio.

• Idoneità ad influenzare il lettore del bilancio correlata alla tipologia dell’informazione e non del livello di «falsità».

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• Fatti rilevanti: fatti significativi e quindi falsi significativi.

• Idoneità di influenzare il lettore del bilancio correlata alla tipologia (anche sotto il profilo quantitativo) e alla qualità del falso ideologico.

• Differenza con il falso innocuo o grossolano.

• Anche senza soglie vi è un limite nella rilevanza del falso.

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• IDONEITÀ DECETTIVA: «…in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore»

Idoneità richiama il tentativo: è una forma di tentata truffa in incertam personam;

non rileva se qualcuno in concreto è stato ingannato, rileva se la falsità avrebbe concretamente potuto influire sulle decisioni di un terzo.

• Importanza del destinatario: non destinatario «modello» (es: commercialista su magazzino e crediti). Anche un falso più grossolano può indurre in errore un investitore.

conta il potenziale influsso sulle rispettive determinazioni.

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DOLO SPECIFICO:

• «al fine di perseguire per sé o per altri un ingiusto profitto».

Ingiustizia del profitto ha un significato giuridico in senso stretto e non metagiuridico (es: salvare l’azienda o evitare il licenziamento dei propri dipendenti)

• «consapevolmente»: rafforzativo del dolo.

Si esclude il dolo eventuale?

Secondo la Cassazione (Cass. Sez. V, 16.6.2015): «L’espressione appare sintomatica della volontà del legislatore di escludere il dolo eventuale».

In realtà la consapevolezza è elemento essenziale del dolo, anche di quello eventuale.

La sentenza non si confronta con il caso concreto ma si limita a descrivere la novità della norma.

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• BENE GIURIDICO: precedenti dispute: trasparenza societaria o interessi patrimoniali di società, soci, creditori? Problema superato: reati di condotta a pericolo concreto «… indurre altri in errore»

procedibilità d’ufficio. Trasparenza societaria.

in concreto può essere plurioffensivo. • FATTI DI LIEVE ENTITÀ: (art. 2621 bis, commi 1 e 2, Cod. Civ.)

reclusione da 6 mesi a 3 anni (anziché da 1 a 5) • IPOTESI AUTONOME DI REATO E NON CIRCOSTANZE ATTENUANTI

questione non accademica: se è ipotesi autonoma non si bilancia con eventuali aggravanti ed ha una forza riduttiva della pena più significativa (art. 61 n. 2 co, nesso teleologico con altro reato).

clausola di riserva: «…salvo che costituiscano più grave reato» e la stessa struttura della fattispecie.

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• Natura e dimensione della società oltre a modalità ed effetti

della condotta (133 n. 1 e n. 2 cp sulla gravità del reato). Sufficiente determinatezza? Attivo patrimoniale, volume d’affari, crediti, debiti, numero dipendenti (enti di piccole dimensioni, D.Lgs 231/2001)

• Art. 133 n. 1): natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell’azione.

• Art. 133 n. 2): gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa.

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• La stessa pena si applica anche alle società che non superano i

limiti indicati dal secondo comma dell’art. 1 L. Fall. Società non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.

• La sanzione più mite è ancorata non alla tipologia societaria e alla gravità del fatto ma esclusivamente ai risultati di esercizio relativi all’attivo patrimoniale, ai ricavi lordi, ai debiti.

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Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo) (…) Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

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Cass. civ. Sez. I, 15-01-2016, n. 625 L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006 grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame In sede penale: può accertarlo il giudice d’ufficio. Esempio: difesa sulla mancanza di procedibilità previa derubricazione nel reato di cui all’art. 2621 bis secondo comma Rilevano proprio i dati di bilancio (eventualmente rettificato)

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• Solo per i non fallibili: reato procedibile a querela «della società, dei soci, dei creditori, degli altri destinatari della comunicazione sociale».

Torna il problema dell’individuazione in concreto della persona offesa legittimata.

Società? D.Lgs. n. 231/2001 (se è commesso nell’interesse o a suo vantaggio?). Autodenuncia. L’amministratore è il soggetto che ha commesso il reato.

• «altri destinatari della comunicazione sociale»

Tutti, anche se in concreto non hanno subito danni. Bene giuridico prevalente: rimane la trasparenza societaria e non l’interesse patrimoniale di soci e creditori anche se la procedibilità è subordinata alla determinazione di un singolo.

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• Società quotate:

Pena più elevata Fatti materiali (anche non rilevanti) No ipotesi attenuata Rilevanza anche delle comunicazioni atipiche

• Linea progressiva:

Società quotate (art. 2622 Cod. Civ.) Società di grandi dimensioni (art. 2621 Cod. Civ.) Società medie (art. 2621 bis, primo comma, Cod. Civ.) Società piccole, a querela (art. 2621 bis, secondo comma, Cod. Civ.)

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LA RILEVANZA DELLE VALUTAZIONI: Punto dolente e mito incapacitante

• Rischio di indeterminatezza e arbitrio • Rischio di confusione tra bilancio civilisticamente scorretto e

bilancio penalmente falso • Rischio di enfatizzare la questione della «valutazione» quando

tante volte la valutazione è falsa perché è falso il presupposto di fatto o è falso il criterio che si afferma di aver utilizzato.

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• PRIMA DELLA RIFORMA del 2002: Fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società.

opinione prevalente in dottrina: rilevanza penale delle valutazioni intese come «esposizione di un fatto». Difficile distinguere dove finisce la descrizione del fatto e dove inizia la sua valutazione. Giurisprudenza: valutazione compiuta discostandosi dai criteri previsti dalla normativa civilistica (implicitamente richiamata) ed in primis dall’art. 2426 c.c., che riguarda proprio le valutazioni. Altra parte della dottrina: rileva la discrasia tra il criterio valutativo dichiarato in bilancio e quello concretamente adottato (criterio più restrittivo).

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• PEDRAZZI: «Non sono fatti gli apprezzamenti puramente qualitativi, a meno che nel contesto del discorso siano traducibili in dati oggettivi, come tale verificabili. Le previsioni sono fatti in quanto attualizzate nella valutazione di cespiti o nella rappresentazione di potenzialità di anticipato impatto economico. La prospettazione di sviluppi futuri non vale come fatto; ma sono fatti gli indici tratti dall’andamento aziendale che supportano le previsioni. Sono fatti anche i programmi aziendali, purché non meramente ipotetici, ma consolidati in precise strategie d’impresa in atto o allo studio».

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• Anche nel processo penale è prevista la possibilità di una valutazione non scindibile dal fatto.

L’art. 194 terzo comma cpp: Il testimone non può esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.

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• Giurisprudenza prima del 2002: Riteneva che si potesse attribuire rilevanza penale alle valutazioni solo quando queste si fossero allontanate dalla realtà economico/contabile della società al punto da apparire assolutamente irragionevoli. Valutazioni false in una prospettiva rigorosamente dolosa. Opinabilità nella valutazione che rientra nella ragionevolezza

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• RIFORMA DEL 2002:

«Fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni».

Nessun dubbio

Era prevista una soglia di punibilità in relazione alle

«valutazioni estimative»

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• DISCIPLINA ATTUALE:

«Fatti materiali non rispondenti al vero»

TESI ABROGAZIONISTA

(Cass. Pen., 33774, 16.06.15, Sez. V; Cass. Pen., 6916, 08.01.16, Sez. V)

Modifica per amputazione o sottrazione: è stato eliminato l’inciso «ancorché oggetto di valutazioni»

Differenza rispetto alla versione precedente al 2002.

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• Disegno di legge:

«Informazioni»

Termine più ampio che sicuramente avrebbe incluso le valutazioni.

• Manca un richiamo esplicito o implicito alle norme civilistiche come

il 2426 cod. civ.

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Art. 2638 codice civile

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni

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Molte poste contenute nel bilancio contengono valutazioni

Prevedono stime.

Esempi:

crediti: vengono quantificati nel presumibile valore di realizzo; Immobilizzazioni materiali: l’ammortamento è parametrato alla residua possibilità di utilizzazione; Immobilizzazioni immateriali: costi ritenuti forieri di utilità future Rimanenze di magazzino gli accantonamenti per rischi o oneri futuri

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RIMANGONO QUALIFICABILI COME FATTI:

Ricavi gonfiati;

Crediti già pagati e quindi estinti;

Crediti lasciati in bilancio anche in caso di fallimento del debitore

Credito lasciato in bilancio malgrado un contenzioso definito a favore del debitore.

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TESI INTERMEDIA:

Nota integrativa è parte del bilancio Sono esposti il procedimento e la metodologia della valutazione delle singole poste. Vengono indicati i criteri di valutazione (2427 cc)

Recupero della dimensione fattuale della valutazione. Discrasia tra l’affermazione di aver utilizzato un metodo per

arrivare ad un risultato numerico ed il risultato stesso: Il risultato non è coerente con il metodo indicato; Il risultato è la conseguenza dell’applicazione di un criterio diverso

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Esempio: Nella nota integrativa si afferma di aver svalutato tutti i crediti per i quali vi è contestazione da parte del debitore o vi è un contenzioso ma in realtà alcuni o tutti quei crediti sono iscritti per intero

Ma se affermo di aver valutato le rimanenze di magazzino al costo medio ponderato, dobbiamo di nuovo interrogarci su qual è il costo medio. Quindi l’eventuale sovrastima rischia di essere opinabile quando non è del tutto irrazionale

In caso di modalità di redazione arbitrarie e insostenibili: rilevanza civile e non penale.

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Cass. Pen., Sez. Va 16.06.2015

(bancarotta fraudolenta impropria per falso in bilancio con sovrastima dell’attivo per nascondere uno stato di insolvenza) Esclude la rilevanza penale delle valutazioni perché rischia di creare ampi spazi di incertezza applicativa e sarebbe comunque contrario all’interpretazione letterale della norma e della volontà legislativa

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IN CONCRETO NON RILEVANO secondo la tesi abrogazionista

Immobilizzazioni finanziarie

(le sopravvalutazioni delle partecipazioni azionarie anche se chiaramente sovrastimate).

immobilizzazioni immateriali perché oggetto di valutazione (costi ritenuti forieri di utilità future). E se il presupposto di fatto è falso?

Immobilizzazioni materiali (ammortamento ancorato alla residua utilizzabilità)

Valutazione del marchio (immobilizzazione immateriale)

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Crediti per fatture da emettere in violazione del principio di competenza (contratto sottoscritto nell’anno di redazione del bilancio precedente). Falsità ideologica su un fatto, non valutazioni

Crediti per fatture emesse ma per operazioni insistenti

Crediti per fatture da emettere per contratti falsi appositamente predisposti

RILEVANO ANCORA secondo la tesi abrogazionista

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Due sentenze contrarie alla tesi abrogazionista: Cass. Pen., 890, 12.11.2015, Sez V; Cass. Pen. 12793, 02.03.2016, Sez. V.

Sezioni Unite (n. 22474, 31.03.2016)

Principio di diritto: Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni

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BANCAROTTA FRAUDOLENTA IMPROPRIA (ART. 223 secondo comma n. 1) Si applicano le pene da tre a dieci anni di reclusione agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite che hanno cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società, commettendo alcuni dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622 (…) codice civile.

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STATO DI INSOLVENZA (presupposto della dichiarazione di fallimento) Art. 5 (Stato d'insolvenza) L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. GIURISPRUDENZA: Consiste in una situazione di impotenza economica, che si realizza quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni alle scadenze pattuite, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività commerciale, mentre resta irrilevante la circostanza che l'attivo sia superiore al passivo.

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DISSESTO (manca una definizione normativa) PEDRAZZI: «Riflette il substrato economico patrimoniale dell’insolvenza, lo squilibrio tra attività e passività: deteriorando il relativo rapporto si cagiona o aggrava il dissesto» NESSO CAUSALE: concorso a cagionare • Il più delle volte il falso in bilancio non è causa del dissesto ma è

strumentale al suo occultamento in modo da consentire la prosecuzione dell’attività ovvero, per esempio, ottenere finanziamenti bancari o dilazioni nel pagamento di debiti.

• RILEVA L’EVENTO IN CONCRETO: IL DISSESTO COSI’ COME SI E’ MANIFESTATO AL MOMENTO DEL FALLIMENTO.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-06-2016) 23-08-2016, n. 35365 Integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell'amministratore che espone nel bilancio dati non veri al fine di occultare la esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione dell'attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori, poiché l'evento tipico di questa fattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto

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Cass. pen. Sez. V, 02-03-2016, n. 12793 (una delle sentenza in tema di rilevanza delle valutazioni) In tema di bancarotta societaria (art. 223, comma secondo, n. 1, L.F.), rilevano ai fini della responsabilità penale anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente dispiegata dall'art. 41 cod. pen. che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l'evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo (tanto da essere suscettibile di misurazione) assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato.

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Art. 41 codice penale Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità, quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedente commessa costituisce per sè un reato, si applica la pena per questo stabilita. ESCLUSIONE DEL NESSO CAUSALE: Il falso il bilancio ha consentito una prosecuzione dell’attività che non ha aumentato il dissesto (potrebbe persino averlo ridotto pur non riuscendo la società ad una uscire da una situazione di insolvenza).

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POSIZIONE DI GARANZIA DEI SINDACI Art. 40 cpv CP: Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Obbligo giuridico: 2403 cc (e altre norme del codice civile che individuano doveri e poteri del collegio sindacale) • Dolo eventuale (compatibile con il dolo specifico dell’agente) • Indicatori di anomalia o segnali di allarme (conoscenza e non

conoscibilità) • Divieto di un concorso colposo in reato doloso • Bancarotta semplice colposa di cui all’art. 223 n. 2 L.F.: aver concorso a

cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi imposti dalla legge (da sei mesi a due anni di reclusione)

• Responsabilità colposa coperta dalla polizza assicurativa in ambito civilistico.

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POSIZIONE DEL COMMERCIALISTA (no posizione di garanzia) ART. 110 C.P.: Quando più persone concorrono nello medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita (…). Intraneus/Extraneus Determinatore/istigatore (concorso morale) e concorso materiale: c.d. consigli. Superata la giurisprudenza anni 80: rilevanza deontologica e non penale. Diverso è prospettare le conseguenze penalistiche di un’azione o omissione (attenzione: eventuale obbligo di segnalazione di operazione sospetta ex art. 41 dlgs 231/2007, salvo la deroga di cui all’art. 12 comma 2) Cass. pen. Sez. V, 18-11-2003, n. 569: In tema di reati fallimentari, i consulenti commercialisti o esercenti la professione legale concorrono nei fatti di bancarotta quando, consapevoli dei propositi distrattivi dell'imprenditore o degli amministratori della società, forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l'impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui proposito criminoso.

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(D. Lgs. n. 28/2015) Art. 131 bis C.P.

Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

(Forma speciale per il falso in bilancio)

Finalità: decongestionare il sistema mitigando e ridisegnando l’obbligatorietà dell’azione penale

È applicabile a tutti i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni

Esclusioni sulla tipologia di reato: motivi abietti o futili, crudeltà, in danno di animali, minorata difesa della vittima, condotta che ha cagionato morte o lesioni gravissime.

Non rilevano sul diritto penale di impresa (se non per gli infortuni)

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Casi di applicabilità in tema di diritto penale dell’impresa

BANCAROTTA SEMPLICE per omessa tenuta di libro giornale e libro degli inventari nei tre anni precedenti (problema della contabilità semplificata, ricostruzione del patrimonio)

Omesso versamento IVA

Frode in commercio

Diritto penale alimentare

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Requisiti

Particolare tenuità dell’offesa Non abitualità del comportamento

criteri

• Modalità della condotta (discrezionalità massima)

• Esiguità del danno o del pericolo prognosi postuma sul

danno che la condotta avrebbe potuto arrecare (es: truffa)

C’è abitualità in caso di: - Delinquente abituale,

professionale o per tentenza;

- Commissione di più reati della stessa indole (anche se di particolare tenuità)

- Reati che hanno ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate 45

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IPOTESI DEL REATO CONTINUATO. (più reato esecutivi di un medesimo disegno criminoso)

Esempi: omesso versamento IVA in due annualità oppure due autocertificazioni false commesse nell’ambito del medesimo procedimento amministrativo

PRIMA TESI: è possibile. La commissione di più reati della stessa indole riguarda i precedenti giudiziali (sentenze). Le condotte plurime e reiterate devono anche essere abituali. Il reato continuato è in sé un unico reato (finzione giuridica in prospettiva di favor rei)

SECONDA TESI (sentenza Cassazione): il reato continuato è escluso. L’abitualità non presuppone un pregresso accertamento in sede giudiziaria. Possono essere oggetto di valutazione anche condotte contestate nel medesimo procedimento. (caso concreto: doppia violazione di sigilli a beni sequestrati – art. 349 C.P.)

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ASPETTI PROCESSUALI

- Il P.M. avvisa la persona offesa e l’indagato della richiesta di archiviazione. Possono opporsi indicando, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso.

- Il Giudice fissa udienza, sente le parti, provvede con ordinanza. - Se non c’è opposizione, provvede senza formalità con decreto motivato. - Se respinge la richiesta, il Giudice indica le indagini da svolgere oppure

ordina la formulazione dell’imputazione; - Proscioglimento con sentenza prima del dibattimento: previa audizione in

camera di consiglio della persona offesa se compare. - La particolare tenuità può essere pronunciata anche al termine del

dibattimento, in sede di abbreviato, in appello. - Sentenza appellabile per avere una pronuncia più favorevole (nel merito)

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La sentenza di proscioglimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Nel

giudizio civile e amministrativo

(es. falso in bilancio con controversia con un socio).

Efficacia extrapenale della sentenza ex art. 131 bis C.P.

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Questioni applicative in tema di falso in bilancio

Nel falso in bilancio chi è la persona offesa? Bene giuridico della trasparenza. Interesse generale. Se è il socio o il terzo (creditore o generico destinatario della comunicazione) ad aver fatto l’esposto o la querela (in caso di società non fallibili per limiti dimensionali) potrebbe essere citato. Nel caso di cui all’art. 2621 bis secondo comma in modo legittimo. Negi altri casi è dubbio.

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Specificazione per il falso in bilancio (2621 ter): il giudice valuta in modo prevalente l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

Criterio di giudizio che sottolinea l’importante dell’aspetto patrimoniale. «Entità dell’eventuale danno cagionato»:

Entità del pericolo? Direi di sì perché si applica comunque il 131 bis cp. Peraltro il danno è un elemento estraneo alla fattispecie (è reato di pericolo concreto) Danno in assoluto o in relazione al risultato economico e al patrimonio della società? Il danno per “gli altri destinatari della comunicazione sociale”? Irrazionale escludere la categoria del pubblico in un reato che tutela la trasparenza societaria.

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Tesi estrema: In caso di assenza di danno (es.: il falso non ha indotto in errore la banca nel concedere un finanziamento) è di diritto configurabile la particolare tenuità del fatto

Art. 2640 cc: attenuante in caso di “offesa di particolare tenuità” e non causa di non punibilità. Norma di coordinamento: ultimo comma 131 bis. La causa di non punibilità si applica anche quando la particolare tenuità del danno o del pericolo è prevista come circostanza attenuante. Clausola di prevalenza in favor rei. 2640 inapplicabile.

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