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CITTÀ DI POMEZIA PROVINCIA DI ROMA REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 77 DEL 4 GIUGNO 2003. TESTO COORDINATO CON DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N° 154 DEL 19.12.2003, N° 54 DEL 01.07.2005, N° 6 DEL 20.01.2006, N° 89 DEL 11.10.2007, 2011

Regolamento del Servizio Sociale di Pomezia

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Regolamento del Servizio Sociale di Pomezia

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Page 1: Regolamento del Servizio Sociale di Pomezia

CITTÀ DI POMEZIA PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 77 DEL 4 GIUGNO 2003.

TESTO COORDINATO CON DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N° 154 DEL 19.12.2003, N°

54 DEL 01.07.2005, N° 6 DEL 20.01.2006, N° 89 DEL 11.10.2007, 2011

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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE

CAPO I - FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE .............................................................5

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO............................................................................................5

ART.2 - FINALITÀ ..............................................................................................................................5

ART. 3 - INTERVENTI E PRESTAZIONI.................................................................................................6

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE ESONERI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ............................................6

CAPO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA.................................................7

ART. 5 - IL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE ...................................................................................7

ART. 6 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA....................................7

ART. 7 - INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) ..........................................7

ART. 8 - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.............................................................................8

CAPO III - SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI..........................................................................8

ART.9 - PRIORITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI SOCIALI...........................................8

ART. 10 - DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO..................................................8

ART. 11 - M INIMO VITALE - DEFINIZIONE.........................................................................................9

ART. 12 - DESTINATARI.....................................................................................................................9

ART. 13 - INTERVENTI.......................................................................................................................9

ART. 14 - MEDIA PONDERATA ........................................................................................................10

ART. 15 - IMPIEGO IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI .......................................................................10

ART. 16 - DEFINIZIONE DEI VALORI I.S.E.E. PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONE SOCIALI AGEVOLATE

........................................................................................................................................................10

ART. 17 - INTERVENTI ED ESENZIONI...............................................................................................11

ART.18 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.............................................................12

ART. 19 - DETERMINAZIONE DI BENEFICI ED ESENZIONI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE................13

ART. 20 - CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI .....................................................14

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ART. 21 - TEMPI DI INTERVENTO.....................................................................................................14

CAPO IV - ASSISTENZA ALLA PERSONA...............................................................................14

ART. 22 - PRINCIPIO GENERALE......................................................................................................14

ART. 23 - FINALITÀ DELL ’ INTERVENTO...........................................................................................15

ART. 24 - OGGETTO DEL SERVIZIO..................................................................................................15

ART. 25 - PERSONALE IMPEGNATO..................................................................................................15

ART. 26 - VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI................................................16

ART. 27 - CRITERI CHE DETERMINANO LE PRESTAZIONI - PACCHETTO DI SERVIZIO.........................16

ART. 28 - LIVELLI D ’ INTENSITÀ ASSISTENZIALE..............................................................................17

ART. 29 - INTERVENTI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI MINORI E LORO FAMIGLIE.................................18

ART. 30 - ACCESO AL SERVIZIO.......................................................................................................18

ART. 31 - MODALITÀ DI FRUIZIONE - DEFINIZIONE DEL PIANO GLOBALE D’ INTERVENTO................19

ART. 32 - FORME D’ INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI...................................................................19

ART. 33 - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI...................................................20

ART. 34 - RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO - PROCEDURE.........................................................20

CAPO V - REGOLAMENTAZIONE SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA................21

ART. 35 - SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE ABITATIVE....................................................................21

ART. 36 - MODALITÀ DI ACCESSO...................................................................................................21

CAPO VI - INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE...............21

ART. 37 - DEFINIZIONE....................................................................................................................21

ART. 38 – FINALITÀ ........................................................................................................................21

ART. 39 - DOMANDA ED ISTRUTTORIA ............................................................................................22

ART. 40 - I.S.E.E. DI RIFERIMENTO .................................................................................................22

ART. 41 - ASSEGNO DI ACCOMPAGNO.............................................................................................22

ART. 42 - CONCORSO DEI PARENTI OBBLIGATI................................................................................22

ART. 43 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE (CONTRIBUTIVA) IN REGIME RESIDENZIALE...22

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ART. 44 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE (CONTRIBUTIVA) IN REGIME

SEMIRESIDENZIALE..........................................................................................................................23

CAPO VII - REGOLAMENTAZIONE AFFIDAMENTO FAMILIARE. INTERVENTI A

FAVORE DEI MINORI IN STATO DI BISOGNO, MINORI IN ETÀ EVOLUTIVA E

SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DELLE AUTORITA’ GIUDIZIARIE MINORILI. ...........24

ART. 45 - FINALITÀ .........................................................................................................................24

ART. 46 - PRINCIPIO GENERALE .....................................................................................................24

ART. 47 – MODALITÀ ......................................................................................................................25

ART. 48 - OBBLIGHI DELL ’AFFIDATARIO .........................................................................................25

ART. 49 - OBBLIGHI DELLE FAMIGLIE DI ORIGINE............................................................................25

ART. 50 - COMPITI DEI SERVIZI SOCIALI .........................................................................................26

ART. 51 - DISPOSIZIONI ATTUATIVI .................................................................................................26

ART. 52 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER GLI AFFIDATARI...............................................................26

ART. 53 - VIGILANZA ......................................................................................................................27

CAPO VIII - REGOLAMENTAZIONE CONTRIBUTO POST PENITENZIARIO....................27

ART. 54 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO POST-PENITENZIARIO.......................................................27

CAPO IX - LE FORME DI PARTECIPAZIONE ..........................................................................28

ART. 55 - CONSULTA CITTADINA DEI SERVIZI SOCIALI ...................................................................28

ART. 56 - CONFERENZA ANNUALE DEI SERVIZI SOCIALI .................................................................28

ART. 57 - DIRITTI DEI CITTADINI .....................................................................................................29

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI...............................................................................................29

ART. 58 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI ...................................................................................................29

ART. 59 - TERMINI DI VALIDITÀ ......................................................................................................30

ALLEGATO A ....................................................................................................................................31

ALLEGATO B ....................................................................................................................................32

ALLEGATO C ....................................................................................................................................33

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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE

CAPO I - FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Pomezia esplica nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, attribuiti ai Comuni con l’art.25 del D.P.R. 24.07.1977 n.616; con l’art. 9 della Legge 8 giugno 1990. n. 142; con l’art. 132, comma 1 del D.Lgs.31.03.1998, n. 112; con l’art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di concorrere all’eliminazione di situazioni che determinano nell’individuo uno stato di bisogno e di emarginazione. Le attività che si intendono realizzare si inseriscono nel quadro degli interventi previsti dalla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Ai fini della valutazione della situazione economica dei cittadini si applicano i criteri unificati di

valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 (come modificato dal D.lgs. 03.05.2000, n.130) e ai DD.PP.CC.MM. 07.05.1999, n.221 e 21.12.2000, n.452.

3. L’osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità fissate nel presente regolamento

costituiscono necessario presupposto e condizione per la legittimità degli atti con i quali vengono disposti la concessione di benefici ad interventi da parte del Comune di Pomezia. Nei singoli provvedimenti dovrà essere sempre evidenziata l’osservanza dei criteri e delle modalità fissate dal presente regolamento.

ART.2 - FINALITÀ

1. Il Comune di Pomezia garantisce l’insieme delle prestazione e degli interventi sociali ai cittadini residenti o con domicilio temporaneo nel territorio comunale. Verranno altresì garantiti interventi in favore degli stranieri individuati ai sensi dell’art. 41 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. Potranno inoltre essere erogati interventi di emergenza anche a singoli o nuclei familiari transitanti nel territorio comunale che si trovino in condizione di particolare gravità e/o necessità. Quest’ultimi interventi rivestiranno comunque carattere di temporaneità ed emergenza, favorendo l’adozione di misure strutturalmente adeguate da parte degli organismi competenti.

2. Gli interventi e le prestazioni sociali erogate dal Comune di Pomezia sono finalizzati alla:

a) tutela e protezione dei minori, facilitazione del diritto allo studio, creazione e incentivazione delle situazioni più adatte alla socializzazione e allo sviluppo ed a contrastare e prevenire fenomeni di devianza minorile e giovanile;

b) assistenza, tutela e sostegno degli anziani;

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c) assistenza, tutela e sostegno dei disabili, anche attraverso la promozione dell’inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei portatori di handicap;

d) assistenza e sostegno a persone e nuclei familiari in condizioni di particolare disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;

e) tutela della salute dei cittadini, nell’ambito delle competenze comunali, con particolare riguardo ai problemi della prevenzione, cura e riabilitazione, riservando una specifica attenzione alle problematiche connesse a tutti i fenomeni di dipendenza ed abuso da sostanze stupefacenti e da alcool.

ART. 3 - INTERVENTI E PRESTAZIONI

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di prestazioni che l’aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero che ne facilitino l’integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità-sociale, il Comune di Pomezia intende attivare i seguenti interventi:

a) Contributo economico per individui e famiglie in condizione di bisogno; b) Progetti individuali per l’integrazione dei cittadini disabili; c) Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti; d) Servizio di assistenza scolastica; e) Servizio mensa scolastica; f) Affidamento familiare; g) Centri di aggregazione sociale ed educativa; h) Integrazione della retta di ricovero per anziani; i) Emergenza abitativa j) Contributo post-penitenziario. k) Fondo comunale per il sostegno alle ragazze madri. Il Comune di Pomezia istituisce con

un proprio capitolo di spesa, finanziabile ogni anno, un fondo per sostenere i nuclei familiari composti da madre e figli; il sostegno verrà erogato utilizzando come riferimento l’indicatore I.S.E.E. già normato nel presente regolamento ed, in una prima fase, saranno esclusi quei nuclei che già usufruiscono del sostegno provinciale e/o regionale fino ad esaurimento delle domande. In caso di residui di fondi, i medesimi saranno trasferiti nel capitolo riguardante i nuclei svantaggiati.

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE ESONERI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

1. In relazione al reddito accertato con i criteri previsti dalla vigente legislazione per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, possono essere concessi esoneri o riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio assistenziali - educativi a domanda individuale:

a) trasporti scolastici per alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori, anche in virtù di quanto previsto dalla legge 118/71 art. 28;

b) mensa scolastica per alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori; c) soggiorni estivi per minori; d) soggiorni estivi per anziani; e) sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti;

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f) integrazione retta per le Residenze Sanitarie Assistite

CAPO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

ART. 5 - IL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Nel reddito si computa qualsiasi entrata comprese le pensione e gli assegni di invalidità a qualsiasi titolo percepiti.

2. L’assegno di accompagnamento non va computato nel reddito del nucleo familiare.

ART. 6 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONO MICA

1. La valutazione della situazione economica di chi richiede l’intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dall’art. 2, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n° 130/2000.

2. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene valutando il reddito comunque prodotto, e derivante da qualsivoglia cespite mobiliare e/o immobiliare.

3. Qualora l’individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all’intero nucleo e con la scala di equivalenza prevista dal Decreto Legislativo n°130/2000 e successive modificazioni di seguito riportata:

Numero dei componenti Parametro 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85

a) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente, b) Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori; c) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui

all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o di invalidità superiore al 66%; d) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori

svolgono attività di lavoro e di impresa.

4. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente (ISEE).

ART. 7 - INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

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1. L’indicatore della situazione economica equivalente è definito dalla somma dei redditi e del patrimonio, calcolati nei modi di cui alla tabella 1 annessa al decreto legislativo n°109/98 e successive modificazioni, divisi per il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita dalla tabella 2 del medesimo decreto in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.

ART. 8 - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Per la composizione del nucleo familiare si dovrà fare riferimento a quanto previsto all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n°221 e successive modificazioni. In particolare si farà riferimento a quanto previsto nelle regole per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, anche al fine di armonizzare il presente regolamento a future modificazioni legislative interventi a livello nazionale.

CAPO III - SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI

ART.9 - PRIORITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI SO CIALI

1. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle loro esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni sociali istituiti dal Comune.

ART. 10 - DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO

1. Ai fini della determinazione dei cittadini aventi diritto alle prestazioni, ai sussidi o alle esenzioni di cui al presente regolamento, è necessario procedere alla definizione di soglie economiche al di sotto delle quali si determina quella condizione di difficoltà per il superamento della quale si rende necessario predisporre appositi interventi di assistenza sociale.

2. Il Comune di Pomezia definisce le seguenti condizioni di disagio economico:

a) minimo vitale; b) situazione di disagio grave; c) situazione di bisogno; d) situazione di difficoltà grave; e) situazione di difficoltà media; f) situazione di difficoltà normale; g) situazione di difficoltà lieve; h) situazione di difficoltà minima. (comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 54 del 01.07.2005)

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ART. 11 - M INIMO VITALE - DEFINIZIONE

1. Per “minimo vitale” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l’individuo

ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

2. Il Comune di Pomezia assume, quale cifra economica del “minimo vitale” per un individuo o

nucleo familiare, il valore di € 4.000,00 cosi come determinato quale indicatore socio-economico equivalente (I.S.E.E.) da rivalutarsi secondo l’indice ISTAT relativo al costo della vita, in base alla dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità.

ART. 12 - DESTINATARI

1. Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al “minimo vitale” occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia definita all’articolo 11 del presente regolamento.

2. I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui, valore, ai fini ICI, non può in ogni caso eccedere la soglia di € 57.100,00 al netto dell’eventuale debito residuo per mutuo contratto per l’acquisto di tale abitazione.

3. Per coloro che non dispongono di una abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di

patrimonio mobiliare fino a € 5.000,00.

ART. 13 - INTERVENTI

1. Assumendo il Comune di Pomezia che gli appartenenti a nuclei familiari con I.S.E.E. inferiore o eguale al minimo vitale sono cittadini esposti al rischio di marginalità sociale e che pertanto debbono essere attivati tutti gli interventi possibili per il superamento di tale condizione di bisogno, è riconosciuto il massimo beneficio economico applicabile, nelle seguenti forme:

a) esenzione totale dal pagamento di qualsiasi tariffa o ticket per i servizi a domanda individuale (trasporto scolastico, mensa, accesso a servizi ricreativo educativi, interventi di sostegno domiciliare, contributo per anziani ospiti di servizi residenziali o semiresidenziali, etc.)

b) assistenza economica c) inserimento in attività socialmente utili

2. L’importo dell’assistenza economica verrà determinato annualmente in base alle risorse

finanziarie disposte con l’approvazione del bilancio preventivo del Comune. 3. L’intervento di assistenza economica potrà essere sostituito in tutto o in parte con l’inserimento

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in programmi di attività socialmente utili.

ART. 14 - MEDIA PONDERATA

1. Per il calcolo dei sussidi ordinari si propone di utilizzare l’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), che consente l’accesso alle prestazioni dei servizi sociali o assistenziali, per la formulazione di una graduatoria e cioè ponendo ai primi posti coloro che hanno l’indicatore più basso elargendo così una cifra superiore rispetto a quelli che hanno l’indicatore più alto, e successivamente eseguendo una Media ponderata, per il rispetto dell’equità di trattamento per tutti i cittadini. Per maggiore chiarificazione del meccanismo di calcolo si allega al presente regolamento simulazione di calcolo. (Allegato A)

ART. 15 - IMPIEGO IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

1. Si tratta di un intervento sostitutivo dell’assistenza economica di cui all’articolo precedente. L’impiego in attività socialmente utili sarà disposto dal servizio sociale comunale e dovrà far parte di un progetto complessivo teso a favorire il superamento della condizione di bisogno e con l’obiettivo di scongiurare situazioni di marginalità sociale.

2. Il progetto di impiego in attività socialmente utili dovrà necessariamente prevedere interventi

tesi a favorire la riqualificazione professionale della persona anche attraverso forme di orientamento al lavoro.

3. Il contributo economico per i cittadini impegnati in questa attività verrà definito annualmente in

base alle disponibilità finanziarie determinate con l’approvazione del bilancio preventivo del Comune.

ART. 16 - DEFINIZIONE DEI VALORI I.S.E.E. PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONE

SOCIALI AGEVOLATE

1. Ai fini di determinare gli altri interventi da prevedere al di fuori di quelli indicati agli articoli precedenti ed in particolare le esenzioni e riduzioni delle tariffe previste per i servizi a domanda individuale erogati dal Comune di Pomezia, è necessario procedere alla definizione dei valori I.S.E.E. che determinano l’attivazione dell’intervento assistenziale inteso anche come esenzione totale o parziale dal pagamento delle tariffe di cui sopra: a) per situazione di disagio grave si intende la condizione economica al di sotto della quale

l’individuo o il nucleo familiare trovano delle notevoli difficoltà per soddisfare alcune esigenze primarie. Tale condizione economica è determinata da un valore I.S.E.E. compreso tra € 4.001,00 a € 5.000,00;

b) per situazione di bisogno si intende una condizione economica al di sotto della quale l’individuo o il nucleo familiare trovano difficoltà a soddisfare alcune elementari esigenze determinate dalla necessità di mantenere una condizione soddisfacente di relazione. Tale condizione economica è determinata da un valore I.S.E.E. compreso tra € 5.001,00 ed € 6.500,00;

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c) Per situazione di difficoltà si intende una condizione economica dell’individuo o del nucleo

familiare che rischia di determinare le condizioni per un processo di marginalizzazione sociale. Tale condizione economica è determinata a seconda che si tratti di difficoltà grave, media o lieve dai seguenti valori ISEE:

difficoltà grave = valore ISEE compreso tra € 6.501,00 ed € 7.500,00; difficoltà media = valore ISEE compreso tra € 7.501,00 ed € 10.000,00; difficoltà normale = valore ISEE compreso tra € 10.001,00 ed € 12.500,00; difficoltà lieve = valore ISEE compreso tra € 12.501,00 ed € 15.000,00; difficoltà minima = valore ISEE compreso tra € 15.001,00 ed € 18.000,00.

(comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 54 del 01.07.2005)

ART. 17 - INTERVENTI ED ESENZIONI

1. Ai sensi del presente regolamento vengono determinate le prestazioni e gli interventi sociali nonché le percentuali di esenzione per i cittadini, secondo la seguente tabella:

Quota percentuale di contribuzione tariffaria a carico del beneficiario secondo le

diverse condizioni economiche determinate in base all'I.S.E.E. Interventi

Minimo vitale

Disagio grave

Bisogno Difficoltà grave

Difficoltà media

Difficoltà normale

Difficoltà lieve

Difficoltà minima

Assistenza domiciliare (*) 0% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 50% Soggiorni per minori (*) 0% 15% 30% 45% 60% 75% 100% 100% Soggiorni per anziani 0% 15% 30% 45% 60% 75% 100% 100%

Inserimento in Centri Diurni Disabili (*)

0% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 50%

Inserimento in centri di aggregazione (*)

0% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 50%

Quota retta anziani in casa di riposo

0% 15% 30% 50% 75% 100% 100% 100%

Mensa scolastica 0% 0% 15% 50% 75% 100% 100% 100% Trasporto scolastico 0% 0% 25% 50% 75% 100% 100% 100%

Contributo economico per singoli o nuclei

Definito annualm

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Contributo per canone di locazione a cause di sopravvenute esigenze abitative

0% per i primi 3 mesi -

50% per i successivi

6 mesi

25% per i primi 3 mesi -

50% per i successivi 3 mesi

50% per 6 mesi

75% per 6 mesi

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Asilo Nido Comunale 0% 0% 15% 25% 40% 50% 60% 75% (*) Per gli interventi contrassegnati con il simbolo * i beneficiari in possesso della certificazione di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n° 104, indipendentemente dal valore I.S.E.E., sono totalmente esentati dalla quota percentuale di contribuzione.

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(tabella modificata con delibera di Consiglio Comunale n° 54 del 01.07.2005) (servizio inserito con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 20.01.2006 e quote poi nuovamente modificate con delibera di Consiglio Comunale n° 89 del 11.10.2007)

ART.18 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Entro 15 giorni dalla data di approvazione del Bilancio Comunale il Dirigente del Settore competente promulgherà apposito Bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo economico e per accedere alle prestazioni sociali agevolate di cui al presente Regolamento. Tale Bando rimarrà aperto per l’intera durata dell’anno solare.

2. Le domande dei cittadini pervenute entro 30 giorni dalla promulgazione del Bando verranno esaminate ed istruite entro i successivi 30 giorni dalla Commissione di cui al comma 3 del presente articolo. Le domande che perverranno in seguito saranno esaminate ed istruite dalla medesima Commissione ogni 60 giorni dalla prima scadenza.

3. Per l’esame delle domande e la predisposizione degli elenchi dei beneficiari dei diversi interventi economici e di sostegno verrà nominata apposita Commissione composta da:

Dirigente Settore competente Assistente Sociale Funzionario Amministrativo del settore Ragioneria Funzionario della Polizia Municipale Rappresentante della Consulta, laddove insediata ed operante

Tale commissione potrà essere integrata da consulenti esterni di elevata professionalità sino ad un massimo di 2 membri.

4. La domanda dovrà essere presentata all’ufficio Servizio Sociali del Comune di Pomezia

corredata dall’attestazione dell’indicatore socio-economico equivalente I.S.E.E., rilasciata da organismo autorizzato.

5. Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del

Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109.

6. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l’istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l’identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare. Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato sono disposte indagini anche a mezzo della Guardia di Finanza.

7. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio sociale

provvede d’ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato. 8. Il richiedente, oltre a quanto previsto nel presente articolo, dovrà dichiarare l’eventuale possesso

di beni mobili registrati ai sensi dell’art. 2683 del codice civile. Tale dichiarazione deve essere riferita all’intero nucleo familiare.

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ART. 19 - DETERMINAZIONE DI BENEFICI ED ESENZIONI ISTRUTTORIA DELLE

DOMANDE

1. La Commissione di cui all’articolo 18 del presente Regolamento, tenuto conto dei fondi a disposizione secondo quanto determinato dall’Amministrazione Comunale con la predisposizione del Bilancio Preventivo, determinerà l’elenco dei beneficiari, tenuto conto della necessità di avere a disposizione risorse economiche per eventuali situazioni di emergenza.

2. Ritenuto indispensabile che ciascuna forma di aiuto e sostegno sia parte integrante di un progetto complessivo di sostegno, per ciascun beneficiario sarà predisposto un progetto complessivo affidato alla responsabilità di un assistente sociale.

3. L’assistente sociale a cui sarà affidata la responsabilità di seguire il progetto complessivo di sostegno al nucleo familiare dovrà riferire ogni 4 mesi al Dirigente del settore competente sull’andamento del progetto stesso. Sarà sempre a cura dell’assistente sociale proporre eventuali modifiche al progetto di sostegno che dovranno essere approvati dalla Commissione di cui all’articolo 14 del presente regolamento. In caso di urgenza e necessità provvede direttamente l’assistente sociale che darà comunicazione di tali modifiche al Dirigente del settore competente mediante comunicazione scritta entro e non oltre 2 giorni.

4. L’ausilio finanziario avente carattere ordinario ha durata per l’intero anno solare di riferimento e verrà erogato con cadenza quadrimestrale fatta salva la verifica della permanenza dei requisiti e dell’adesione al progetto predisposto da parte del nucleo beneficiario. L’importo dell’ausilio finanziario viene determinato annualmente in base alle risorse finanziarie disponibile tenuto conto della necessità di favorire il raggiungimento della soglia economica definita quale minimo vitale con il presente Regolamento da parte di ciascun cittadino di Pomezia.

5. L’ausilio finanziario avente carattere di straordinarietà non potrà comunque superare il 50% della cifra stabilita per l’ausilio finanziario ordinario. Ne potranno beneficiare singoli o nuclei familiari che si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche e sociali a causa di eventi straordinari, debitamente documentati e valutati dal servizio sociale competente, quali, a puro titolo esemplificativo:

a) spese eccezionali per l’inserimento scolastico e professionale; b) spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale; c) venir meno del sostegno economico a causa dell’improvviso mancanza di un congiunto

per abbandono, detenzione, grave malattia o decesso; d) necessità di reperire adeguato alloggio a causa dell’improvvisa perdita dello stesso per

eventi naturali, sfratto esecutivo con la forza pubblica, contrasto fra coniugi, decisioni del Giudice della separazione.

6. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale

dell’aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

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ART. 20 - CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un’assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

2. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea

collaterale. 3. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare

all’obbligo, vi si astengono, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare le condizioni di disagio di cui al comma 2 art. 10.

4. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti,capaci economicamente, ogni possibile azione

legale per il recupero di quanto erogato il fatto, laddove richiesto dalla legge, a conoscenza dell’autorità giudiziaria per i provvedimenti del caso.

ART. 21 - TEMPI DI INTERVENTO

1. La durata dell’intervento in favore del nucleo familiare viene determinata dall’assistente sociale incaricata del progetto globale di assistenza previo esame dell’intero nucleo familiare o di chi esercita la legale potestà.

2. Non sussistono limiti temporali per le seguenti categorie:

a) soggetti in situazioni di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari; b) per soggetti anziani in condizioni socio-economiche precarie ed irreversibili.

3. L’assenza di limiti di tempo, della quale debbono godere i soggetti precedentemente elencati,

deve valere sia che gli stessi vivano in un contesto familiare sia che vivano da soli.

CAPO IV - ASSISTENZA ALLA PERSONA

ART. 22 - PRINCIPIO GENERALE

1. Il Comune di Pomezia intende garantire un servizio di assistenza alla persona e in particolare agli anziani, ai disabili ed ai minori e loro famiglie che versino in una situazione di difficoltà che li ponga a rischio di emarginazione sociale.

2. Il Comune di Pomezia garantisce inoltre l’assistenza scolastica specializzata per disabili inseriti

nelle scuole dell’obbligo. 3. Il servizio di assistenza ad anziani, disabili e minori è costituito a un complesso di prestazioni di

natura socio-assistenziale e di interventi educativi svolti da personale qualificato secondo le

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normative nazionale e regionali. Gli interventi e le prestazioni previsti potranno essere erogati direttamente dal Comune o da Aziende, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o attraverso la stipula di convenzioni con organismi del privato sociale (ONLUS), mantenendo in ogni caso l’Amministrazione Comunale un ruolo di programmazione, coordinamento e verifica.

4. Gli interventi di natura socio-assistenziale sono necessariamente integrati e coordinati con quelli

sanitari erogati dall’Azienda ASL ed in particolare con quelli erogati attraverso i centri di assistenza domiciliare. Pertanto, unitamente alle prestazioni di tipo socio-assistenziale saranno erogate a domicilio dell’utente, con le modalità individuate attraverso appositi protocolli d’intesa, anche prestazioni di tipo sanitario, fermo restando che potranno gravare sul Comune esclusivamente le spese di natura socio-assistenziale, con particolare riguardo a quelle per assistenza domiciliare.

ART. 23 - FINALITÀ DELL ’ INTERVENTO

1. Il complesso delle prestazioni e degli interventi di assistenza hanno lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana e/o handicappata nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

ART. 24 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Gli interventi e le prestazioni previste dal presente regolamento sono rivolti a tutti cittadini secondo i principi dettati dalla legge 8 novembre 2000 n° 328.

2. Vengono perciò definite le seguenti aree verso le quali dovrà essere prestata una particolare

attenzione e destinata prioritariamente gli interventi assumendo quale parametro quello del rischio di emarginazione: a) Area dell’età evolutiva e giovanile: minori, handicappati parzialmente o totalmente non

autosufficienti. Adolescenti e preadolescenti, con problemi di relazione intrafamiliari, evasori dell’obbligo scolastico ed in via di inserimento o già appartenenti a circuiti di devianza o disagio per mancata socializzazione.

b) Area della disabilita: ivi compreso il disagio mentale, adulti colpiti da invalidità di natura fisica, psichica e sensoriale e/o affetti da malattie croniche in presenza di non autosufficienza anche parziale.

c) Area della senescenza: persone anziane parzialmente, temporaneamente o totalmente non autosufficienti.

ART. 25 - PERSONALE IMPEGNATO

1. Le prestazioni e gli interventi di tipo socio-assistenziale sono affidate a personale specializzato ed in possesso dei titoli professionali richiesti (assistenti sociali, educatori professionali, assistenti domiciliari e dei servizi tutelari).

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2. Accanto agli interventi affidati a personale specializzato potrà essere prevista l’attivazione di

prestazioni affidate a personale volontario opportunamente qualificato. Questo tipo di interventi dovrà essere esclusivamente integrativo di quelli erogati da personale specializzato nell’ambito di quello che è il progetto globale d’intervento sulla persona.

ART. 26 - VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Le singole prestazioni erogate in favore dei cittadini debbono far parte di un progetto globale d’intervento che rappresenta il punto di riferimento per un approccio globale ai problemi della persona. Il progetto globale d’intervento dovrà quindi prevedere una serie di interventi in favore della persona che andranno a costituire il pacchetto dei servizi di cui la stessa ha diritto di usufruire in base al piano globale d’intervento predisposto con il servizio sociale comunale e dalla A.S.L. e sottoscritto dall’interessato o da un suo familiare.

2. Il progetto d’intervento viene predisposto tenuto conto di quattro dimensioni fondamentali: a) condizioni della persona misurate in base ai livelli di autonomia ed autosufficienza; b) età del soggetto; c) contesto familiare; d) rete sociale e parentale.

3. Si tratta quindi di procedere in base ad una valutazione complessiva che miri ad identificare

tipologia ed intensità delle prestazioni che andranno a costituire il pacchetto dei servizi di cui usufruirà il cittadino.

4. La valutazione sullo stato della persona dovrà avvenire in base ai due concetti base di

autonomia ed autosufficienza e secondo una matrice valutativa che prevede: A) per il livello di autonomia:

� totalmente non autonomo; � parzialmente non autonomo; � a rischio di non autonomia; � autonomo;

B) per il livello di autosufficienza � stabilmente non autosufficiente; � parzialmente non autosufficiente; � a rischio di non autosufficienza; � autosufficiente;

5. Successivamente, valutato il contesto familiare e sociale nel quale il cittadino è inserito, viene

definito il grado di intensità dell’intervento di assistenza.

ART. 27 - CRITERI CHE DETERMINANO LE PRESTAZIONI - PACCHETTO DI SERVIZIO

1. A puro titolo esemplificativo ma non esclusivo vengono qui di seguito descritte in dettaglio le prestazioni che potranno comporre i diversi moduli del pacchetto di servizio:

A) aiuto alla persona non autosufficiente:

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◦ aiuto per il governo dell’alloggio e le attività domestiche (cura delle condizioni igieniche dell'alloggio; riordino del letto e della stanza; cambio della biancheria e utilizzo del servizio di lavanderia; preparazione dei pasti e acquisti)

◦ aiuto nell’accudimento della persona (lavarsi, vestirsi, alimentarsi, muoversi) ◦ prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione inserite nel programma globale di

assistenza e in collaborazione al servizio sanitario; B) aiuto alla persona non autonoma:

◦ attività tese allo sviluppo di abilità nell’ambito dell’autosufficienza (lavarsi, vestirsi, alimentarsi, muoversi)

◦ attività individuali e di gruppo per lo sviluppo dell’autonomia personale (saper comunicare, saper chiedere informazioni, esprimere interessi e preferenze, saper usare oggetti della vita quotidiana, etc.)

◦ attività individuali e di gruppo tese allo sviluppo delle autonomie sociali (saper entrare in relazione, sapersi muovere nell’ambiente circostante);

C) rapporti esterni: ◦ Informazioni su diritti, pratiche e servizi e svolgimento di piccole commissioni ◦ Informazioni nell’educazione sanitaria ◦ Espletamento di pratiche burocratiche per il cittadino.

ART. 28 - L IVELLI D ’ INTENSITÀ ASSISTENZIALE

1. Il grado di intensità assistenziale viene definito in relazione alla situazione del cittadino, della situazione familiare e della rete dei servizi utilizzati: A. grado alto d’intensità assistenziale:

◦ persone con problemi di non autosufficienza non superabili con ausili tecnici o protesici;

◦ persone pluriminorate (non deambulano, non possono assumere e preparare il cibo, non possono curare l’igiene personale e del proprio ambiente);

◦ persone con ritardo intellettivo che limita gravemente l’autonomia nella gestione della vita quotidiana;

◦ persone che non possono assumere e preparare il cibo, non possono curare l’igiene personale e del proprio ambiente.

Non sono presenti familiari validi per assisterli, non usufruiscono di altri interventi; B. grado medio di intensità assistenziale:

◦ persone pluriminorate o con gravi problemi di non autosufficienza; ◦ persone con problemi di parziale autosufficienza; ◦ persone con ritardo intellettivo che limita parzialmente l’autonomia nella gestione

degli atti della vita quotidiana. Vi sono familiare validi o usufruiscono di altri interventi assistenziali/educativi/formativi; C. grado basso di intensità assistenziale:

◦ persone con problemi di parziale non autosufficienza; ◦ persone che richiedono un azione di supporto e di stimolazione alla vita di relazione

ed alla socializzazione; ◦ persone con ritardo intellettivo che limita parzialmente l’autonomia nella gestione

degli atti della vita quotidiana. Vi sono familiari validi o usufruiscono di altri interventi assistenziali/educativi/formativi.

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ART. 29 - INTERVENTI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI MINORI E LORO FA MIGLIE

1. Gli interventi di sostegno, anche attraverso prestazioni da svolgersi all’interno dell’abitazione

familiare, si configurano come uno degli elementi della rete di interventi tesi a mantenere il minore nel proprio ambiente di vita, favorendone altresì la crescita armonica ed il miglior inserimento nel contesto sociale. Quest’intervento si inserisce appieno in tale rete essendo complementare ed integrativo di altri interventi quali l’inserimento in attività ricreative extrascolastiche, l’affido eterofamiliare, il ricovero in casa-famiglia.

2. Potranno beneficiare di tali interventi quei minori che si trovano nelle seguenti condizioni di

difficoltà socio-ambientale e relazionali: a) minori adolescenti e preadolescenti, con problemi di relazione intrafamiliare, a rischio di

coinvolgimento in percorsi di devianza e/o avviati a processi di farmacodipendenza, alcolismo, tossicodipendenza;

b) nuclei familiari che esprimono una forte difficoltà a fornire il necessario supporto organizzativo, educativo e di sostegno ai minori, ma che esprimono relazioni parentali affettivamente non compromesse. In questi casi è opportuno evitare il ricorso alla istituzionalizzazione sostenendo le famiglie e valorizzandone le potenzialità;

c) nuclei con, presenza di minori istituzionalizzati, le cui condizioni familiari presentano la possibilità di un rientro, se pilotate e indirizzate, attraverso degli interventi di supporto e consulenza;

d) nuclei deprivati sul piano socio-culturale e/o economico, con rischio possibile di crisi del sistema di relazioni familiari e probabile ripercussione sulla fase di crescita e sviluppo dei minori presenti;

e) minori per i quali sia aperto un contenzioso tra genitori separati, nell’ambito del progetto che i servizi sono chiamati a gestire, sul piano della mediazione dei conflitti ed in genere su specifico mandato del Tribunale Civile o di altri organi di Magistrature Minorile;

f) nuclei che presentano un temporaneo carattere di squilibrio organizzativo ed un pressante disagio, causato da degenze ospedaliere, da malattie, da detenzioni che minano la compattezza dell’ambiente familiare e penalizzano i minori interessati.

ART. 30 - ACCESO AL SERVIZIO

1. Al servizio si accede attraverso domanda libera da presentare al servizio sociale Comunale. 2. Alla domanda è indispensabile allegare autocertificazione attestante:

a) composizione del nucleo familiare b) attestazione dell’indicatore I.S.E.E..

3. Peri richiedenti disabili sarà sufficiente autodichiarazione circa il reddito annuale della persona

che richiede il servizio ed il tipo di emolumenti derivanti da assegni ed invalidità. 4. Il Servizio Sociale invierà al competente servizio dell’azienda ASL territoriale copia della

domanda, richiedendo la compilazione della scheda socio–sanitaria, utile per la definizione del grado d’intensità assistenziale.

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5. Il Servizio Sociale assume l’impegno di effettuare gli interventi socio-assistenziali presso gli utenti nominativamente individuati.

ART. 31 - MODALITÀ DI FRUIZIONE - DEFINIZIONE DEL PIANO GLOBALE

D’ INTERVENTO

1. Sulla base delle disponibilità finanziare l’Amministrazione Comunale pianifica gli interventi, tenuto conto dell’attività di valutazione svolta per definire il grado di intensità assistenziale.

2. Tale grado di intensità assistenziale determinerà la quota finanziaria di servizi a disposizione del

cittadino richiedente. In ogni caso dovrà essere definito per ogni singolo utente il servizio minimo individuale (quota finanziaria minima) che l’amministrazione dovrà garantire per assicurare un progetto di vita minimo garantito.

3. Tenuto conto di tale quota finanziaria a disposizione (budget di spesa individuale) si dovrà

redigere il progetto individualizzato degli interventi sulla base delle esigenze del cittadino e tenuto conto delle sue specifiche necessità e volontà.

4. Partecipano alla predisposizione del piano individualizzato l’assistente sociale del servizio

sociale comunale, il referente del servizio ASL incaricato, il personale che verrà impegnato negli interventi.

5. Il piano predisposto e condiviso dovrà essere sottoscritto da tutte le parti interessate e coinvolte.

Di norma il progetto ha validità semestrale ma potrà essere modificato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze personali del cittadino o per altre situazioni venutesi a determinare.

6. Tenuto conto di tali variazioni potranno esservi una rideterminazione del grado d’intensità

assistenziale e della relativa quota finanziaria a seconda dell’evoluzione del piano d’intervento o per altre valutazioni intervenute. In ogni caso deve essere garantita all’utente la quota finanziaria minima garantita.

7. Tale gestione condivisa della quota finanziaria fra cittadino, Amministrazione, soggetti erogati

delle prestazioni, dovrà favorire lo sviluppo del concetto di globalità dell’azione sociale favorendo altresì forme di gestione diretta da parte dell’utente per una serie di prestazioni ed interventi funzionali che possono essere risolti con le modalità previste dei buoni acquisto di servizi o di beni.

ART. 32 - FORME D’ INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. L’Amministrazione Comunale considerando la necessità di un approccio globale alle esigenze individuali del cittadino prevede forme di integrazione assistenziale quali:

a) forme integrative di assistenza domiciliare e di aiuto personale per particolari e temporanee situazioni di emergenza, attraverso programmi personalizzati approvati con il parere vincolante della ASL e la partecipazione della stessa alle prestazioni, in alcuni casi potranno essere erogate prestazioni temporanee lungo l’arco dell’intera giornata;

b) gestione in forma indiretta del servizio da parte di persone adulte, in grado di auto

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determinarsi e di gestire direttamente tale modalità di assistenza, secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n° 1669/00.

ART. 33 - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI

1. Il Comune di Pomezia, nel rispetto dei principi di tutela dei diritti delle persone disabili di cui alla legge 104/92, garantisce l’assistenza scolastica ai soggetti portatori di handicap o riconosciuti con disabilita di interesse neuropsichiatrico esaminati clinicamente dal servizio di neuropsichiatria infantile della ASL RM/H4 ovvero dai centri di cura.

2. Il Servizio Sociale, sulla base delle indicazioni del medico specialista neuropsichiatria della

richiamata ASL di appartenenza, eroga il servizio a quegli utenti che si trovano nelle sotto elencate condizioni: a) alunni per i quali è necessario un intervento di facilitazione che favorisca la piena

integrazione nelle attività scolastiche; l’assistenza dovrà essere svolta da personale che abbia competenze educative tali da poter partecipare insieme ai docenti ad un progetto educativo individualizzato;

b) alunni con disabilità di apprendimento sostenuti da una diagnosi clinica per la quale non è possibile o non si ritiene opportuna una proposta di azione di sostegno; si prevede un operatore con figura di educatore, pienamente integrata con le figure docenti in un progetto educativo condiviso.

3. Per gli utenti di cui alla lettera b) il Servizio Sociale, sempre di concerto con lo specialista

neuropsichiatria, potrà attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare (SISMIF), qualora se ne ravvisi la necessità, nei modi e nelle condizioni di cui all’art. 30.

4. Il servizio di assistenza domiciliare può essere erogato ai minori già assistiti a scuola solo nei

seguenti casi: a) qualora il minore sia costretto per motivi di salute a restare a casa. b) nei mesi estivi, nei casi in cui il servizio sociale concordemente con il servizio di

neuropsichiatria infantile ritiene indispensabile l’erogazione del servizio.

ART. 34 - RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO - PROCEDURE

1. La richiesta di prestazioni di assistenza domiciliare dovrà essere corredata, a pena esclusione,con la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate approvata con D.M. del 29.07.1999.

2. Alla domanda di ammissione il richiedente o chi per esso deve allegare altresì il certificato

medico che attesti le condizioni del paziente e l’effettiva necessità di usufruire dell’assistenza domiciliare.

3. Il provvedimento di ammissione o di risoluzione dal servizio sarà emanato dal responsabile del

servizio sociale e specificherà le prestazioni alle quali l’utente è ammesso, la loro durata e l’importo da versare quale contributo.

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CAPO V - REGOLAMENTAZIONE SITUAZIONI DI EMERGENZA

ABITATIVA

ART. 35 - SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE ABITATIVE

1. Il Comune provvederà: a) ad interventi per far fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenze abitative; b) all’individuazione degli immobili di proprietà degli enti da destinare ad alloggi; c) al miglioramento di condizioni abitative attraverso la realizzazione di opere di

manutenzione e adeguamento degli alloggi, anche per la eliminazione delle barriere architettoniche;

d) all’integrazione parziale del canone di locazione quale risultante nell’attuazione della legge 27 luglio1978 n. 392 e successive modifiche;

e) all’ospitalità temporanea in alberghi, in situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente fino ad un massimo di 7 gg. consecutivi festivi e prefestivi inclusi.

ART. 36 - MODALITÀ DI ACCESSO

1. L’accesso ai benefici di cui al presente capo avverrà subordinatamente alla redazione da parte di un assistente sociale di idonea relazione.

CAPO VI - INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE

PROTETTE

ART. 37 - DEFINIZIONE 1. Per integrazione della retta di ricovero dell'utente in Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.),

Centri Riabilitativi, o comunque in struttura protetta o riabilitativa, si intende l’intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio, con il contributo della Regione Lazio, a favore di soggetti che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari.

2. L’integrazione ha luogo solo nel caso in cui il soggetto abbia un reddito non superiore ad €

13.000,00, ovvero ad eventuale altro limite stabilito dalla Regione Lazio per l'erogazione della quota regionale di concorso alla spesa, e non sia in grado di pagare interamente la retta relativa alla prestazione assistenziale di cui fruisce.

ART. 38 – FINALITÀ 1. L’integrazione della retta ha lo scopo di garantire al soggetto non autosufficiente o a rischio di

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non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale e/o riabilitativo, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell’intervento assistenziale a parità di bisogni.

ART. 39 - DOMANDA ED ISTRUTTORIA 1. Per poter beneficiare dell’integrazione della retta, il soggetto o chi ne cura gli interessi rivolge

domanda al Comune di Pomezia, presentando la certificazione rilasciata dal C.A.F. attestante il reddito I.S.E.E., che permetterà al Comune stesso di stabilire la quota di compartecipazione alla spesa seguendo gli schemi di calcolo indicati nei successivi articoli.

2. Per avere diritto all’integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune di

Pomezia. La contribuzione alla spesa è dovuta anche nei casi in cui il Comune di Pomezia è stato l’ultimo comune di residenza prima dell’inizio delle attività riabilitative o assistenziali, erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale o semiresidenziale, secondo quanto disposto dall’art. 6, c. 4, della legge 328/2000.

ART. 40 - I.S.E.E. DI RIFERIMENTO 1. Per il calcolo del reddito dell’assistito, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs n° 109/1998,

modificato dal D.Lgs. n. 130/00, viene considerato come parametro di riferimento il valore I.S.E.E. più favorevole tra:

• l’I.S.E.E. del singolo assistito (D. Lgs. n° 130/00, art 3, comma 2-ter); • l’I.S.E.E. del nucleo estratto (D. Lgs. n° 130/00, art 3, comma 2); • l’I.S.E.E. standard del nucleo familiare.

ART. 41 - ASSEGNO DI ACCOMPAGNO 1. L’assegno di accompagno concorre a determinare la quota mensile a carico dell’utenza solo nel

caso in cui il paziente sia ricoverato presso strutture a regime residenziale. Qualora l’assegno di accompagno sia versato direttamente dall’Inps alla struttura, nella determinazione della quota spettante all’utente, non si aggiunge l’importo dell’indennità di accompagno, onde evitare di far pagare l’importo due volte.

ART. 42 - CONCORSO DEI PARENTI OBBLIGATI 1. Le contribuzioni di parenti e familiari, anche ai sensi dell'art. 433 del codice civile, possono

essere richieste solamente dall’assistito e, pertanto, il Comune non è tenuto a chiedere ai familiari di partecipare alla spesa né a subordinare la compartecipazione comunale alla preventiva richiesta di alimenti.

ART. 43 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE (CONTRIBUTIVA ) IN REGIME

RESIDENZIALE

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1. Per le strutture in regime residenziale la determinazione della quota contributiva mensile a carico

dell’utente dovrà essere effettuata secondo le seguenti regole: a) l’I.S.E.E. di riferimento (utile per l’accesso alla compartecipazione comunale e alla

determinazione della quota contributiva dell’utente) è l’I.S.E.E. così come determinato all’art. 40;

b) agli utenti è garantita per le esigenze di natura strettamente personale la conservazione di una quota di reddito pari alla pensione sociale;

c) la quota di compartecipazione non è dovuta in caso di ricovero in acuzie/post acuzie; d) la quota di compartecipazione non è dovuta in caso di brevi assenze dalla struttura

finalizzate al mantenimento delle relazioni familiari nel contesto di appartenenza, per un massimo di 30 giorni annui;

e) per determinare la quota a carico dell’assistito, si seguirà il meccanismo di calcolo illustrato nella tabella sottostante: A B C D E = (A-B)+C+D

Indicatore I.S.E.E. rapportato alla singola

mensilità (1)

Pensione sociale (2)

Assegno di accompagno (3)

Eventuali contribuzioni familiari (4)

Quota finale a carico dell'utente (5)

(esempio) € 400,00 (esempio) € 339,15 (esempio) € 480,87 (esempio) € 541,72 N.B.: se la differenza tra A e B dà un valore negativo, tale valore va automaticamente portato a 0 Note 1) L’ISEE rapportato alla singola mensilità si ottiene dividendo per 12 il valore I.S.E.E. dell’intero anno.

2) La pensione sociale è una componente fissa da aggiornare ogni anno (si utilizza l’importo corrente come determinato dal’Inps nel mese di dicembre dell’anno precedente).

3) L’assegno di accompagno è una componente fissa, da aggiornare ogni anno (si utilizza l’importo corrente come determinato dal’Inps nel mese di dicembre dell’anno precedente).

4) Le eventuali contribuzioni di parenti e familiari sono facoltative. Le contribuzioni possono essere richieste solo dall’assistito stesso e, pertanto, il Comune non è tenuto a chiedere ai familiari di partecipare alla spesa né a subordinare la compartecipazione comunale alla preventiva richiesta di alimenti.

5) Quota a carico dell’utente (risultato del calcolo).

ART. 44 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE (CONTRIBUTIVA ) IN REGIME

SEMIRESIDENZIALE 1. Per le strutture in regime semiresidenziale la determinazione della quota contributiva mensile a

carico dell’utente dovrà essere effettuata secondo le seguenti regole: a) l’I.S.E.E. di riferimento (utile per l’accesso alla compartecipazione comunale e alla

determinazione della quota contributiva dell’utente) è l’I.S.E.E. così come determinato all’art. 40;

b) agli utenti è garantita per le esigenze di natura strettamente personale la conservazione di una quota di reddito pari alla pensione sociale;

c) l’assegno di accompagno non va conteggiato nella determinazione della quota contributiva mensile a carico dell’utente;

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d) la quota di compartecipazione non è dovuta in caso di ricovero in acuzie/post acuzie; e) la quota di compartecipazione non è dovuta in caso di assenze debitamente documentate; f) per determinare la quota a carico dell’assistito, si seguirà il meccanismo di calcolo

illustrato nella tabella sottostante: A B C D = (A-B)+C

Indicatore I.S.E.E. rapportato alla singola

mensilità (1)

Pensione sociale (2)

Eventuali contribuzioni familiari

(3)

Quota finale a carico dell'utente (4)

(esempio) € 400,00 (esempio) € 339,15 (esempio) € 0,00 (esempio) € 60,85 N.B.: se la differenza tra A e B dà un valore negativo, tale valore va automaticamente portato a 0 Note 1) L’ISEE rapportato alla singola mensilità si ottiene dividendo per 12 il valore I.S.E.E. dell’intero anno.

2) La pensione sociale è una componente fissa da aggiornare ogni anno (si utilizza l’importo corrente come determinato dal’Inps nel mese di dicembre dell’anno precedente).

3) Le eventuali contribuzioni di parenti e familiari sono facoltative. Le contribuzioni possono essere richieste solo dall’assistito stesso e, pertanto, il Comune non è tenuto a chiedere ai familiari di partecipare alla spesa né a subordinare la compartecipazione comunale alla preventiva richiesta di alimenti. 4) Quota a carico dell’utente (risultato del calcolo).

CAPO VII - REGOLAMENTAZIONE AFFIDAMENTO FAMILIARE.

INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI BISOGNO, MINORI

IN ETÀ EVOLUTIVA E SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DELLE

AUTORITA’ GIUDIZIARIE MINORILI.

ART. 45 - FINALITÀ

1. L’Amministrazione Comunale attua l’affidamento familiare per il minore in situazione socio-ambientale e familiare problematica, temporaneamente carente o inadeguata sul piano educativo, allo scopo di garantire, migliori condizioni di sviluppo psico-fisico del minore stesso, nonché un insieme di relazioni interpersonali idonee a recuperare e conservare il proprio passato, mantenendo i vincoli affettivi con la famiglia di origine.

2. L’Affido familiare si realizza inserendo il minore in un nucleo affidatario per un periodo di

tempo limitato, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria. 3. Del disposto affido se ne dovrà dare tempestiva comunicazione all’autorità giudiziaria laddove

necessario per legge.

ART. 46 - PRINCIPIO GENERALE

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1. L’Affido è disposto dal Servizio Comunale unitamente al G.I.L. (Gruppo Integrato di Lavoro) dopo aver accertato le difficoltà della famiglia d’origine e siano stati tentati tutti gli interventi rivolti a sostenere la famiglia affinché il minore possa rimanere nel nucleo d’origine.

ART. 47 – MODALITÀ

1. Gli affidatari sono individuati dal servizio sociale Comunale tra le famiglie legalmente costituite che hanno fornito la propria disponibilità ad accogliere un minore in affidamento.

2. Nella selezione degli affidatari debbono essere valutati in particolar i seguenti aspetti: a) la disponibilità a partecipare alla maturazione del minore fornendo il miglior apporto

educativo ed affettivo; b) la disponibilità a collaborare con il servizio sociale; c) l’effettiva conoscenza delle caratteristiche dell’affidamento, soprattutto riguardo alla

temporaneità dello stesso ed all’impossibilità di perseguire l’adozione del minore affidato;

d) il possesso di congrua capacità reddituale; e) rettitudine morale e certificato casellario giudiziale; f) l’integrazione nell’ambiente sociale; g) capacità educative ed affettive;

ART. 48 - OBBLIGHI DELL ’AFFIDATARIO

1. Gli affidatari si impegnano a: a) provvedere alla cura, mantenimento, educazione ed istruzione del minore affidato; b) mantenere, in collaborazione con gli operatori del servizio sociale Comunale, validi

rapporti con la famiglia d’origine del minore, anche tenendo conto delle eventuali disposizioni dell’Autorità Giudiziaria;

c) garantire le migliori condizioni di vita per il minore in affido, dal punto di vista ambientale, sociale e psicologico;

d) garantire una attenta e puntuale osservazione dell’evoluzione del minore in affido con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine.

ART. 49 - OBBLIGHI DELLE FAMIGLIE DI ORIGINE

1. Le famiglie di origine si impegnano a: a) favorire, in collaborazione con il servizio sociale e con gli affidatari il rientro in famiglia

del minore; b) rispettare le modalità degli incontri o delle visite con il minore, secondo quanto

concordato con gli operati del servizio sociale, tenuto conto di eventuali prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria;

c) a rispettare le esigenze espresse dal minore; d) a contribuire, tenuto conto delle proprie possibilità economiche, al mantenimento del

minore;

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ART. 50 - COMPITI DEI SERVIZI SOCIALI

1. L’affidamento di un minore è disposto dai Servizi Sociali territoriali che, dopo aver esperito gli adempimenti previsti dalla legge, sottopongono al Dirigente, una relazione nella quale devono essere riportati gli elementi relativi ai motivi dell’affidamento, all’eventuale contributo da assegnare agli affidatari ex l. 184/83, alla durata dell’affido stesso, comunque rinnovabile.

2. Alla relazione devono essere allegati:

a) atto di consenso (Allegato B del presente regolamento); b) atti di impegno (Allegato C del presente regolamento).

3. In caso di più minore da affidare allo stesso nucleo familiare, i suddetti atti devono essere

predisposti per ogni singolo minore. 4. Per gli adempimenti connessi il servizio sociale comunale opera in stretta correlazione ed

integrazione con il Dipartimento Materno Infantile (Consultorio Familiare e U.O.N.P.I.) delle ASL competenti territorialmente ed attiva ogni possibile forma di collaborazione con le risorse del volontariato esistenti nell’ambito del territorio Comunale.

5. Per ciascun minore affidato dovrà essere individuato un operatore sociale del servizio Comunale delegato a seguire l’andamento dell’affido e a vigilare su di esso. Quest’operatore dovrà trasmettere, con cadenza trimestrale, una dettagliata relazione al Dirigente del settore Servizi Sociali il quale provvederà al successivo invio all’Autorità Giudiziaria che ha emesso il relativo decreto, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

ART. 51 - DISPOSIZIONI ATTUATIVI

1. L’atto dispositivo dell’Affidamento familiare viene emanato dal Dirigente dei Servizi Sociali che formalizza la decisione con propria ordinanza articolata secondo lo schema di cui all’allegato C).Copia di dette determinazioni, unitamente alla relazione del Servizio Sociale ed agli atti di consenso e di impegno di cui al precedente articolo, vengono inviate al Giudice Tutelare per l’emissione del decreto di affidamento.

ART. 52 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER GLI AFFIDATARI

1. Per l’affidamento familiare verrà erogato un contributo economico massimo di € 350,00 (importo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 154 del 19.12.2003) al mese per ciascun minore. L’entità del contributo è rapportata alla tipologia dell’affidamento familiare, sia esso a tempo pieno o parziale, e rimessa alla discrezionalità dell’ufficio. È facoltà dell’affidatario rinunziare al contributo stesso.

2. Il contributo economico può essere aumentato, su motivato parere del servizio sociale

Comunale fino a raggiungere la cifra di € 500,00 mensili, esclusivamente per situazioni di particolare gravità, quali malattie o handicap psico-fisici gravi.

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3. … Abrogato …. (comma abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 154 del 19.12.2003)

4. Le erogazioni dei contributi avvengono mediante Determinazione del Dirigente del settore

competente con cadenza trimestrale e previa attestazione dell’assistente sociale Comunale delegata a vigilare sull’andamento dell’affidamento.

5. Per tali erogazioni si provvede a mezzo di apposita apertura di credito annuale in favore del

Dirigente del settore competente all’inizio di ogni esercizio finanziario.

ART. 53 - VIGILANZA

1. La vigilanza sull’intero percorso dell’affidamento familiare (abbinamento minore/ famiglia affidataria; inizio affido; verifica progetto minore, rimozione cause ostative della permanenza del minore nella famiglia di origine; termine dell’affidamento) è attribuita al servizio sociale Comunale con l’apporto degli operatori socio-sanitari del Distretto Materno Infantile della ASL.

2. Il Servizio Sociale che effettua la vigilanza, ai sensi del precedente articolo, quando constata

(congiuntamente alla famiglia affidataria e al nucleo d’origine del minore) la possibilità del rientro del minore nel proprio nucleo originario o comunque disponga la chiusura dell’affidamento, deve darne tempestiva comunicazione con apposita relazione da inviare al Dirigente del settore competente per la predisposizione dell’atto di cessazione dell’affido. Tale atto, le relazioni sociali relative e gli accordi presi per la cessazione dell’affido debbono essere trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.

3. Il servizio sociale Comunale predispone annualmente un resoconto statistico del lavoro svolto

ed una relazione complessiva sullo stato degli affidi. 4. Il servizio Sociale Comunale promuove campagne periodiche di sensibilizzazione all’affido

familiare. Lo stesso servizio organizza e realizza momenti, incontri e corsi formativi rivolti ai potenziali affidatari anche con l’utilizzo di esperti esterni all’Amministrazione.

CAPO VIII - REGOLAMENTAZIONE CONTRIBUTO POST

PENITENZIARIO

ART. 54 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO POST -PENITENZIARIO

1. Hanno diritto all’assistenza soltanto i cittadini italiani in stato di bisogno che non usufruiscono di emolumenti, retribuzioni e/o sussidi in denaro per altri titoli e che abbiano residenza nel Comune di Pomezia. Gli aventi diritto dovranno presentare entro 120 giorni dalla data di scarcerazione il certificato di fine pena. Il periodo di detenzione per accedere al contributo, non deve essere inferiore a 12 mesi, includendo nello stesso anche l’eventuale custodia cautelare. Nel computo del periodo di detenzione, di cui sopra, va inserita anche la misura degli arresti

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domiciliari. 2. All’ex detenuto, in possesso di requisiti di cui al precedente comma, che versi in situazione di

grave disagio economico contingente può essere erogato un sussidio straordinario massimo €700,00 nei seguenti casi: a) per spese di prima sistemazione; b) per sanare debiti arretrati per canone di locazione, per utente e servizi pubblici.

3. Tale sussidio straordinario può essere concesso per un massimo di 2 volte.

CAPO IX - LE FORME DI PARTECIPAZIONE

ART. 55 - CONSULTA CITTADINA DEI SERVIZI SOCIALI

1. E’ istituita la Consulta Cittadina dei servizi sociali. Sono ammessi a parteciparvi di diritto tutti gli enti e gli organismi rappresentati gli utenti dei servizi, liberamente e democraticamente costituiti nel rispetto delle leggi e dello statuto comunale.

2. Vi possono aderire anche singoli cittadini in rappresentanza di enti ed organismi riconosciuti in

ambito nazionale, regionale e provinciale impegnati nella tutela dei diritti dei cittadini. 3. La Consulta Cittadina ha il compito di formulare proposte e valutazioni in merito ai servizi

erogati e da istituire, rappresentare i bisogni sociali dei cittadini agli organi comunali competenti, promuovere incontri e dibattiti, anche con la partecipazione di esperti all’Amministrazione, sulle tematiche sociali.

4. La Consulta Cittadina dovrà necessariamente essere ascoltata nella fase di stesura o di revisione

dei regolamenti di gestione dei diversi servizi sociali. Con cadenza trimestrale partecipa alla sua riunione l’Assessore ai servizi sociali, per relazionare nel merito dell’andamento dei servizi.

5. La Consulta Cittadina ha diritto di rappresentare i cittadini in caso di contrasto fra quest’ultimi e

l’Amministrazione su fatti inerenti ai servizi erogati. Può presentare istanze, petizioni e proposte al Consiglio Comunale. Alla Consulta Cittadina dei servizi sociali sono riconosciuti tutti i diritti previsti dallo statuto comunale in materia di organismi di partecipazione e di diritto di accesso agli atti amministrativi

6. La Consulta Cittadina potrà articolarsi in commissioni secondo le specificità dell’utenza

rappresentata. Elegge al suo interno un coordinatore, con la funzione di rappresentarla in ogni atto pubblico, ed un segretario con funzioni di organizzazione interna.

7. Può essere convocata la Consulta su richiesta di almeno 4 componenti della Commissione ai

Servizi Sociali.

ART. 56 - CONFERENZA ANNUALE DEI SERVIZI SOCIALI

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1. Entro il 30 ottobre di ogni anno dovrà essere indetta dal Sindaco del Comune di Pomezia una

Conferenza Cittadina dei servizi sociali. 2. Scopo di tale conferenza è quello di attivare il confronto fra tutti i soggetti che a vario titolo

sono interessati allo sviluppo dei servizi sociali comunali. 3. Parteciperanno quindi alla conferenza:

� l’assessore ai servizi sociali del Comune; � personale del servizio sociale comunale; � eventuali organismi convenzionati con il Comune per l’erogazione di servizi sociali; � realtà associative delle associazioni degli utenti; � rappresentanti degli organismi sindacali; � rappresentanti della Commissione ai Servizi Sociali. Presidente della conferenza è il Sindaco del Comune di Pomezia.

4. La conferenza avrà come oggetto precipuo la valutazione dello stato dei servizi sociali comunali e fornirà le indicazioni utili al miglioramento dei servizi esistenti e a meglio individuare i bisogni sociali emergenti, al fine di permettere alla Giunta Comunale di predisporre un piano annuale dei servizi sociali corrispondente alle necessità della cittadinanza.

ART. 57 - DIRITTI DEI CITTADINI

1. Il Comune di Pomezia garantisce a tutti i cittadini: a) la massima e più completa informazione sui servizi di cui possono fruire e sulle modalità di

erogazione degli stessi anche attraverso eventuali pubblicazioni; b) la fruizione delle prestazioni previste secondo le modalità e gli standard previsti dal presente

regolamento ed in ottemperanza delle leggi regionali e nazionali in materia; c) l’espressione del proprio consenso sulle proposte d’intervento; d) la tutela in via amministrativa dei propri diritti nel confronti delle decisioni degli enti erogati

delle prestazioni e degli operatori pubblici e privati; e) il più completo diritto alla riservatezza; f) la partecipazione alla definizione dei servizi sociali alla cittadinanza.

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 58 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. Gli atti relativi alla concessione di benefici economici non che quelli riguardanti convenzioni, appalti e contratti in genere, relativi all’erogazione e gestione di servizi sociali, devono essere pubblicati all’Albo Pretorio del Comune per la durata di legge e comunicati ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 267/2000.

2. Dei predetti atti ciascun cittadino può prendere visione ed ottenere il rilascio di una copia,

previo pagamento delle sole spese di riproduzione, ai sensi del terzo comma dell’articolo 7 della

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legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 59 - TERMINI DI VALIDITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso, in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 267/2000.

2. Esso rimane in vigore in tutte le sue parti sino ad approvazione di deliberazione consiliare di

revisione dello stesso. 3. Con deliberazione consiliare possono esservi apportate modifiche, aggiunte ed aggiornamenti.

Ogni qualvolta il regolamento venga modificato dovranno essere adottate tutte le procedure previste per la sua pubblicizzazione.

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ALLEGATO A

Simulazione di calcolo per l’erogazione del contributo economico ordinario secondo il sistema della Media Ponderata. Totale contributi a disposizione (TC): € 10.000 Totale richieste di contributi: Valore ISEE Calcolo per la media ponderata (MP) Utente 1 1500 1/1500 = 0,00066 Utente 2 700 1/700 = 0,00143 Utente 3 200 1/100 = 0.00500 Utente 4 100 1/100 = 0.01000 Utente 5 1 1/1 = 1.00000 Somma valori per la media ponderata (SMP) 1,10709 Valore unitario (VU)….TC / SMP = VU ----- 10.000 /1,10709 = 9.032,69 Utente 1… VU * MP = Contributo 9.032,69 * 0,00066 = 5.96 Utente 2... ‘’ 9.032,69 * 0.00143 = 12.91 Utente 3.. ‘’ 9.032,69 * 0.00500 = 45.16 Utente 4… ‘’ 9.032,69 * 0.01000 = 903.26 Utente 5 … ‘’ 9.032,69 * 1.00000 = 9.032.69

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ALLEGATO B

Oggetto: Affidamento familiare

ATTO DI CONSENSO

Il sottoscritto Nato il a residente a In . tel Genitore –tutore del minore nato . il a consente che il minore sia temporaneamente affidato al che lo terrà presso di sé garantendo il mantenimento, l’educazione e l’istruzione necessaria.

Firma Il minore (se ha compiuto i 12 anni) sentito, ha espresso parere all’affidamento familiare presso Pomezia, lì

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ALLEGATO C

Oggetto: Affidamento familiare

ATTO DI IMPEGNO

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………….

Nato il…………………………... a …. ………………………….. residente a………………….

In……………………………………………………………. …… tel……………………………

Si impegna a tenere presso di se……….minore……………………………………………………

Nato il ……….…………….. a……………………………………..…per un presumibile periodo

di………………………………….

Il sottoscritto si impegna in particolare:

- ad assicurare al minore il mantenimento, l’educazione, l’istruzione;

- ad agevolare i rapporti fra il minore ed i suoi genitore ed a favorirne il reinserimento nella famiglia di origine;

- a mantenere i contatti con il Servizio Sociale locale, fornendo notizie del minore e segnalando tempestivamente eventuali difficoltà o problemi che dovessero insorgere;

- ad osservare le seguenti prescrizioni utili per il migliore trattamento:

………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

per accettazione

L’AFFIDATARIO Pomezia, lì……………..