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A cura del Servizio di Prevenzione di Zona Portuale di Ancona, Fano e Senigallia ai sensi dell’art 6, comma 1, lettera c del D.Lgs. 271/99 RR.NN.MM.GG. Capitaneria di Porto di Fano n° PS Anno di costruzione: Lft: m L PP : m INDICE 1. Premessa……………………………………………………………………. pag. 2 2. Introduzione…………………………………………………………………. pag. 3 3. Principi e criteri adottati per la valutazione dei rischi ..…………………….. pag. 5 4. Dati identificativi relativi al peschereccio…………………………………... pag. 8 5. Organizzazione e ripartizione dei compiti………………………………….. pag. 8 6. Centri di pericolo……………………………………………………………. pag. 10 Pagina 1 di 29 ISPESL - Valutazione dei rischi vongolara 19/09/2006 http://ispesl.it/profili_di_rischio/sitopesca/documenti/valutazione%20vongolara.htm

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A cura del Servizio di Prevenzione di Zona Portuale di Ancona, Fano e Senigallia

ai sensi dell’art 6, comma 1, lettera c del D.Lgs. 271/99

 

RR.NN.MM.GG. Capitaneria di Porto di Fano n° PS Anno di costruzione:

Lft: m LPP: m

INDICE 1. Premessa……………………………………………………………………. pag. 2 2. Introduzione…………………………………………………………………. pag. 3 3. Principi e criteri adottati per la valutazione dei rischi ..…………………….. pag. 5 4. Dati identificativi relativi al peschereccio…………………………………... pag. 8 5. Organizzazione e ripartizione dei compiti………………………………….. pag. 8 6. Centri di pericolo……………………………………………………………. pag. 10

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bertolini
Casella di testo
Ns.rif.:web/banca_dati/linee_guida/pesca/Anno2006/030
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7. Attività lavorativa…………………………………………………………… pag. 13 8. Individuazione delle azioni pericolose...……………………………………. pag. 15 9. Valutazione dei rischi..……………………………………………………… pag. 16 10. Misure di prevenzione e protezione………...………………………………. pag. 21 11. Programma di miglioramento………………………………………………. pag. 22 12. Note finali…………………………………………………………………… pag. 23 Allegato I………………………………………………………………………... pag. 24

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1. PREMESSA Il presente Documento è stato redatto conformemente all’art.6, comma 1, lettera c), del D.Lgs.271/99 (Fig.1)e costituisce una sezione specifica del Piano di Sicurezza che l’Armatore ha l’obbligo di far redigere, al fine di testimoniare di aver assolto al suo compito principale in materia di tutela dei lavoratori marittimi. Al Documento di valutazione dei rischi, infatti, è collegata una serie di obblighi ai quali, in maniera più o meno estesa, in funzione della struttura organizzativa dell’impresa di pesca, l’Armatore deve adempiere improntando tutte quelle azioni tecniche, organizzative e procedurali necessarie per mantenere e migliorare le condizioni di salutee sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo. La valutazione è riferita all’ambiente di lavoro, riprodotto nello schema dei Piani generali, informato in maniera dettagliata e specifica alle sistemazioni di bordo aventi influenza per la salute e la sicurezza dei lavoratorimarittimi. L’individuazione dei centri di pericolo è consequenziale alle condizioni pericolose presenti con l’armamento ossia con le dotazioni tecniche e tecnologiche, nonché con l’attrezzatura costituente il mestiere, di cui si fa cennonella Specifica Tecnica.

La presente relazione (Valutazione dei Rischi), i Piani Generali e la Specifica Tecnica, costituiscono il Piano di Sicurezza che sarà conservato a bordo per essere esibito durante le visite occasionali effettuate dagli organi divigilanza, inclusa quella di verifica, finalizzata al rilascio del Certificato di Sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo.

Fig.1 – Schema a blocchi

comma 1

Predisposizione del piano di

sicurezza

art.6

Obblighi dell’armatore CRITERI ADOTTATI

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

PROGRAMMA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA

lettera c) Valutazione dei

Rischi

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2. INTRODUZIONE La struttura del presente documento è conforme ai suggerimenti attinti sia dalle linee guida elaborate dalGruppo di Lavoro Tecnico dell’Osservatorio della Sicurezza (ISPESL) che da quelle del Coordinamento delleRegioni e delle Province autonome tenendo, ovviamente, in debita considerazione il rapporto di specialità con il D.Lgs.298/99 e con il D.Lgs.626/94, nonché i suggerimenti inerenti ai rischi specifici di bordo, di cui ai suoi allegati.

La Valutazione dei Rischi Residui, costituisce quella sezione documentale scritta, richiesta all’Armatore, attestante che la valutazione dei rischi è stata effettuata tenendo conto delle caratteristiche tecnico–operative della sua nave da pesca. Nel redigere tale documento, si è tenuto conto del legame del D.Lgs.271/99 con le altre normative in materiadi tutela dei lavoratori e del fatto che il recepimento delle Direttive Europee non aggiunge, da un punto di vistatecnico, alcunché alla normativa previgente, la quale però escludeva, in attesa o meno di disposizioni specifiche, lenavi da pesca. La Corte Suprema ne ha, d’altra parte, affermato la totale applicabilità in quanto, anche per l’azienda di pesca, vale l’art.2087 del Codice Civile. Il documento è stato strutturato secondo i nuovi dettami per la tutela dei lavoratori che impongono regole dafar rispettare attraverso l’attuazione dei nuovi principi che hanno sostituito la vecchia logica del “command and control”, quali la formazione, l’informazione e la partecipazione. La Valutazione dei Rischi Residui è stata svolta secondo la metodologia della scomposizione dell’unità produttiva in sottosistemi delimitati (locali di lavoro, locali di servizio e locali alloggio) in modo da comprenderetutte le varie fasi di vita a bordo durante le bordate di pesca e, allo stesso tempo, garantire una dettagliata indagine. Per le singole valutazioni dei rischi si sono attivati i provvedimenti di prevenzione e protezione, indirizzati poi all’elaborazione di interventi di bonifica secondo le priorità indicate dall’art. 5 del D.Lgs.626/94 (Fig.2). Raggruppando le problematiche dei singoli sottosistemi, si è quindi giunti alla stesura della relazione tecnica sulla valutazione dei rischi dell’unità da pesca nel suo complesso. L’organizzazione del Sistema di Sicurezza, finalizzato a collaborare con l’Armatore sia per la valutazionedei rischi che per la predisposizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali, consente di gestire lasicurezza, implementarla e programmarla poiché, con le nuove strutture messe in atto dalla riforma (riunioneperiodica, visite annuali, apporti informali dei singoli lavoratori , consultazioni, ecc.) si innesca un flusso di informazioni ad anello chiuso.

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Fig.2 – Procedura seguita

INDIVIDUAZIONE RISCHI OPERATIVI Modalità organizzative Modalità operative Fattori ambientali Sistema informativo

INDIVIDUAZIONE RISCHI INDIVIDUAZIONE RISCHI OPERATIVI OPERATIVI Modalità organizzative Modalità operative Fattori ambientali Sistema informativo

INDIVIDUAZIONE RISCHI TECNOLOGICI Fisici Strutturali Chimici Igiene Navigabilità e Stabilità

INDIVIDUAZIONE RISCHI INDIVIDUAZIONE RISCHI TECNOLOGICI TECNOLOGICI Fisici Strutturali Chimici Igiene Navigabilità e Stabilità

ANALISI AMBIENTI DI LAVORO ANALISI AMBIENTI DI LAVORO ANALISI AMBIENTI DI LAVORO

TECNOLOGIE Macchine Attrezzature Strumentazione Sostanze Scafo Apparatoto propiulsivo e di governo Allestimento Mestiere

TECNOLOGIE TECNOLOGIE Macchine Attrezzature Strumentazione Sostanze Scafo Apparato propulsivo e di governo Allestimento Mestiere

PROCESSO LAVORATIVO Fasi di lavoro Sequenza logica operazioni Ciclo lavorativo

PROCESSO LAVORATIVO PROCESSO LAVORATIVO Fasi di lavoro Sequenza logica operazioni Ciclo lavorativo

VALUTAZIONE DEI RISCHI VALUTAZIONE DEI RISCHI VALUTAZIONE DEI RISCHI

PROVVEDIMENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art.5 D. Lgs .271/99

PROVVEDIMENTI DI PROVVEDIMENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVENZIONE E PROTEZIONE

ArtArt.5 D. .5 D. Lgs Lgs .271/99 .271/99

Attuazione: Interventi tecnico/ergonomici su macchine ed attrezzature Interventi per eliminare o ridurre elementi di rischio Interventi per mantenimento di situazioni normate

Attuazione: Interventi tecnico/ergonomici su macchine ed attrezzature

Interventi per eliminare o ridurre elementi di rischio

Interventi per mantenimento di situazioni normate

Elaborazione: • Organizzazione del lavoro • Procedure comportamentali in sicurezza • Programmazione attività preventiva • Programma di controllo sanitario • Programma manutentivo

Elaborazione: • Organizzazione del lavoro • Procedure comportamentali in sicurezza • Programmazione attività preventiva • Programma di controllo sanitario • Programma manutentivo

Programmazione realizzazione interventi

Programmazione realizzazione interventi Programmazione interventi

Formativi e Informativi Programmazione interventi

Formativi e Informativi

Identificazione condizioni pericolose

Identificazione condizioni Identificazione condizioni pericolose pericolose

Identificazione azioni pericolose

Identificazione azioni Identificazione azioni pericolose pericolose

Riferimenti a: Norme di legge Norme regolamentari Norme di buona tecnica Norme volontarie

Riferimenti a: Norme di legge Norme regolamentari Norme di buona tecnica Norme volontarie

BANCHE DATI BANCHE DATI

Rapporti Incidenti /infortuni o malattie professionali Rapporti Incidenti /infortuni o malattie professionali

Verifiche ed Audit periodici Riunione e visite periodiche Adeguamento al progresso tecnologico

Verifiche ed Verifiche ed Audit Audit periodici periodici Riunione e visite periodiche Riunione e visite periodiche Adeguamento al progresso tecnologico Adeguamento al progresso tecnologico

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3. PRINCIPI E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI La valutazione dei rischi deve consentire all’Armatore di prendere i provvedimenti effettivamente necessariper salvaguardare la sicurezza e la sanità dei lavoratori. Egli infatti ha il dovere di assicurarsi che, in ciascun locale di bordo, la sicurezza e la sanità dei lavoratori siano garantiti per tutte le attività e le mansioni da esse svolte. Questi provvedimenti comprendono:

la prevenzione dei rischi professionali l’informazione dei lavoratori e la loro formazione professionale l’organizzazione dei mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari.

Alla luce di quanto sopra, la valutazione dei rischi è stata strutturata ed attuata in modo da aiutare l’Armatore o il Comandante, che controllano l’attività di bordo, a fare quanto segue:

identificare i pericoli che sussistono e valutare i rischi ad essi associati, in modo da determinare iprovvedimenti da prendere per proteggere l’equipaggio e gli altri lavoratori imbarcati, nel rispetto delle normedi legge; valutare i rischi in modo da effettuare una selezione, quanto più motivata possibile, delle attrezzature di lavoro e di quelle impiegate a bordo nonché dell’organizzazione dei locali di bordo; controllare se i provvedimenti e gli allestimenti in atto risultino adeguati; stabilire un elenco di priorità, se si vede che sono necessarie ulteriori misure in conseguenza dei risultatidella valutazione; dimostrare alle persone che si occupano delle attività di sorveglianza, alle competenti autorità, ai lavoratori eai loro rappresentanti, che tutti i fattori attinenti all’attività lavorativa sono stati presi in considerazione; garantire che i provvedimenti di prevenzione e i metodi di lavoro e di produzione, ritenuti necessari e attuati aseguito di una valutazione dei rischi, siano tali da consentire un miglioramento del livello di protezione deilavoratori, rispetto alle esigenze della sicurezza e della sanità.

Sulla base degli orientamenti generali adottati dall’Armatore, nel presente documento sono riportate: la

valutazione dei rischi, l’organizzazione interna della sicurezza e la sua gestione, nonché le misure adottate ai fini delmiglioramento delle condizioni di salute e sicurezza a bordo, in aderenza agli artt.5 e 6 del D.Lgs.271/99. Per individuare i pericoli effettivi presenti a bordo, ossia quelli di interesse ai fini degli infortuni, la valutazione dei rischi residui è stata scorporata dai rischi riconosciuti dal legislatore e, pertanto, oggetto didisposizioni specifiche. Per attuare tale differenziazione si rende necessario far riferimento alla normativa vigente (Allegato I) in materia di sicurezza e salute a bordo, nonché di sicurezza per la navigazione e per la vita umana in mare. Si osservi, a tale riguardo, che

a bordo si effettuano lavorazioni che comportano:

• impiego di strumentazione elettronica e di radiotelecomunicazione non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.626/94 (attrezzature munite di videoterminali), del DPR 459/96 (direttiva macchine e marcatureCE), della legge 791/77 (Direttiva BT) e D.Lgs.230/1995 (artt.111, 112 e 113 – macchine a radiazioni ionizzanti);

• impiego di sostanze rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.55/97 (Scheda informativa - Composti e sostanze pericolose) ma non del DM 28.1.92 (Schede di sicurezza per i preparati);

• rischio elettrico dovuto alle modalità d’impiego; • rischio da incendio dovuto a carenze di prevenzione e di protezione passiva e/o attiva; • esposizione a rumore e vibrazioni; • impiego di piccole macchine utensili ed attrezzature portatili durante le operazioni di manutenzione

ordinaria; • utilizzo di attrezzature da traino; • movimentazione manuale dei carichi; • esposizione a fattori microclimatici severi; • impiego di macchine ed attrezzature non rientranti nel campo di applicazione del DPR 459/96; • elevato rischio organizzativo ed operativo; • livelli di pericolo in funzione delle caratteristiche tecnico-operative della nave.

a bordo non si effettuano attività che comportano l’impiego di:

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• sostanze previste nella tabella in allegato all’art. 33 del D.P.R. 303/56; • amianto e piombo, di cui al D.L.277/91; • radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; • agenti cancerogeni di cui al Titolo VII del D.Lgs.626/94; • agenti biologici di cui al titolo VIII del D.Lgs.626/94; • microrganismi geneticamente modificati di cui ai DD.LLgs.91/93 e 92/93; • 2-naftilammina e suoi sali, 4-amminodifenile e suoi sali, benzidina e suoi sali, 4-nitrodifenile di cui al

D.L.77/92; • gas tossici di cui al Regio Decreto 9.1.27 n.147 e successive integrazioni; • apparecchi a pressione soggetti a collaudi e verifiche ed idroestrattori a forza centrifuga.

Per la valutazione dei rischi, la nave da pesca è stata considerata come unità produttiva navigante ed operante

in condizioni ambientali variabili ma, comunque, prevedibili. I pericoli intrinseci dell’ambiente di lavoro presentanoun livello di rischio periodico, il cui valore, a sua volta, è strettamente legato alle condizioni ambientali (mare, climae periodo della giornata) ed alle modalità operative, variabili, a loro volta, per tipologia di pesca praticata.

Si sono individuati i luoghi di lavoro (Fig.3) e le diverse figure professionali facenti parte della gerarchia dellasicurezza.

Al fine di impostare un corretto processo di valutazione del rischio, capace di andare oltre le enunciazioni diprincipio di linee guida, si è analizzata l’attività produttiva a bordo, con particolare attenzione ai rapporti tra uomo,attrezzature e ambiente, e le procedure operative tipiche del mestiere di pesca impiegato.

Questa analisi ha consentito di mettere l’Armatore ed il Comandante, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, nella condizione di adottare con la massima tempestività le misure di prevenzione e protezione prescritte dalla normativa vigente.

La redazione del documento di valutazione dei rischi è stata fatta dopo aver esperito quanto previsto nellequattro fasi seguenti:

1. monitoraggio conoscitivo e schede preventive; 2. elaborazione dei dati per individuare eventuali integrazioni; 3. analisi della Specifica Tecnica e delle sistemazioni inerenti all’ambiente di lavoro; 4. riferimenti normativi e regolamentari.

In questo modo si è giunti alla definizione di un preciso modello operativo, realizzando un documento di

valutazione dei rischi, che prende in considerazione le tipiche attività lavorative eseguite durante la bordata, in condizioni meteorologiche prevedibili, senza entrare nel dettaglio delle zone di pesca dove potrebbero sorgere deglieventi, con effetto sulla tutela dei lavoratori, non analizzabili a priori.

Tale documento dovrà essere integrato da una serie di appendici, costituite dai resoconti sugli eventi in mare che hanno o che potrebbero avere un effetto negativo sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori a bordo (art. 3,comma 2, lettera g, D.Lgs.298/99).

Ciascuna appendice verrà registrata sia sul libro di bordo ed inviata all’Autorità competente registrate anchesul registro di bordo.

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4. DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA DI NAVIGAZIONE PER IL SERVIZIO DIPESCA

5. ORGANIZZAZIONE E RIPARTIZIONE DEI COMPITI Il peschereccio in oggetto è adeguatamente attrezzato per l’esercizio dell’attività di pesca per la quale è abilitato, in aderenza ai requisiti per la sicurezza della vita in mare. Per la compilazione del documento sulla sicurezza, risulta conveniente schematizzare il peschereccio, evidenziando i locali di lavoro e quelli di servizio, come mostrato in Fig.3.

In relazione al fatto che l’attuazione delle misure di sicurezza spetta al responsabile delle operazioni di pescae della vita a bordo, la competenza sull’attuazione delle misure di sicurezza viene ripartita, a seconda dellecompetenze specifiche, tra l’Armatore e il Comandante che costituiscono la linea operativa del Sistema di Sicurezza. Nell’individuare i fattori di rischio e le consequenziali misure di sicurezza, siano esse preventive cheprotettive, l’Armatore si è avvalso della collaborazione del Medico Competente (MC) e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), cui spettano i compiti di cui agli artt.13 e 15 del D.Lgs.271/99. In Fig.4 è mostrata la gerarchia dell’organizzazione della sicurezza.

Nel redigere il documento, si è considerato che una buona parte delle operazioni viene effettuata in navigazione e una parte in banchina (manutenzioni, riparazioni attrezzi, sbarco del pescato) in presenza e coninterferenza di altri lavoratori, dipendenti o autonomi (D.Lgs.272/99).

Nome del Peschereccio Armatore Comandante Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Capitaneria di porto Attività Principale di Pesca Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Medico Competente (MC) Lavoratori Imbarcati Azienda USL competente

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Fig.3 – Schematizzazione del peschereccio ai fini della sicurezza

Fig.4 – Organizzazione della sicurezza

ARMATORE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE

COMANDANTE

MEDICO COMPETENTE

PESCHERECCIO ___________

Ponte di Coperta

Timoneria

Sala macchine

LOCALI DI LAVORO

Cucina

LOCALI DI SERVIZIO

LOCALI ALLOGGIO

Locale igienico

Gavone di poppa

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6. CENTRI DI PERICOLO I centri di pericolo sono determinati dalla presenza di tutte quelle entità riportate sulla Specifica Tecnica aventi il potenziale di causare danni per i soggetti esposti. Nelle tabelle successive vengono riportati i centri di pericolo identificati.

Tab.1 – Centri di pericolo nel luogo di lavoro

Tab.2 – Centri di pericolo per il luogo di lavoro

Nella Tab.4 vengono riportati i centri di pericolo effettivi presenti nei vari locali costituenti l’ambiente di lavoro, così come definito dall’art.3, comma 1, lettera p) del D.Lgs.271/99, differenziandone la tipologia di rischio (rischitrasversali, per la sicurezza e la salute).

Energie Utilizzate Attrezzature Impiegate Sostanze Impiegate

Componenti Mestiere Rifiuti

Elettrica Elettromagnetica

Idraulica Meccanica

Macchine motrici Macchine operatrici Impianto elettrico

Impianto oleodinamico Impianto antincendio

Impianto radiocomunicazioni Impianto idrico

Impianto gasolio Attrezzature manuali

Gasolio Olio idraulico

Olio lubrificante Bombola GPL

Draga Vaglio

Funi di acciaio Cime

Mezzi di sollevamento

Oli esausti Batterie esauste

Navigazione Stabilità Incendio Allagamento Segnalazione - Radar

- Impianti VHF - Bussola

- Allarme motori

- Capacità delle casse gasolio

- Capacità casse acqua dolce

- Punti di sospensione a prua

- Posizionamento dei carichi rispetto al

baricentro della nave

- Dispositivi di protezione attiva

- Sistema di aerazione sala macchine e deposito batterie - Torcia elettrica

ricaricabile

- Paratie di compartimento

- Pompa di sentina - Dotazioni di

sicurezza - Mezzi di salvataggio

-Attrezzature - Fanali - Sirena

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Tab.3 – Rischi nell’ambiente di lavoro

RISCHI PER LA SICUREZZA RISCHI PER LA SALUTE RISCHI TRASVERSALI LEGENDA

FISICI

Meccanici Termici Elettrici Rad.N.IM1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 T1 T2 T3 T4 E1 E2 E3 R

LOCALI DI LAVORO LOCALI DI SERVIZIO LOCALI ALLOGIO

STRUTTURALI CHIMICI

BILiquidi Aeriformi

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 L G LOCALI DI LAVORO LOCALI DI SERVIZIO LOCALI ALLOGGIO

TRASVERSALI

Organizzativi Operativi OR1 OR2 OR3 OR4 OR5 OR6 OR7 OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6

LOCALI ALLOGGIO

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7. ATTIVITÀ LAVORATIVA

Attività svolte a bordo

L’imbarcazione viene utilizzata essenzialmente per la pesca con draga idraulica. Nelle prime ore del mattino,il peschereccio lascia il porto e si dirige verso la zona di pesca. L’effettuazione di tale tipo di pesca durante le ore notturne è vietata.

Raggiunta la zona di pesca, viene “calata”, dalla parte prodiera, la draga alla quale, una volta giunta sulfondo, viene inviata acqua in pressione attraverso un tubo flessibile (avente un diametro di 90 ÷150 mm) che collega la draga stessa ad una pompa centrifuga, che può essere sistemata a bordo del peschereccio e mossa dal motoreprincipale o, in alternativa, sistemata sulla draga stessa e azionata da un motore idraulico alimentato, a sua volta, dauna pompa mossa dal motore principale.

La draga è collegata all’imbarcazione tramite due cavi di rimorchio di lunghezza pari a circa il doppio della profondità di pesca.

Finita l’operazione di cala, inizia il traino della draga da parte dell’imbarcazione che procede a marcia addietro, con l’elica ruotante in senso inverso a quello di normale navigazione. Due slitte regolabili, postelateralmente sul fondo della draga, le impediscono di affondare nel fondo fangoso.

Alla fine del rimorchio, la draga, con l’ausilio di un verricello, ad azionamento idraulico, e di un arcone vieneissata a bordo e posizionata in una sella posta a proravia. Viene aperta la parte inferiore della draga e tutta quanta lacattura viene versata all’interno di un contenitore e quindi avviata a un setaccio, in genere un vaglio vibrante, chelascia passare solo le vongole di dimensioni consentite dalla normativa vigente.

Il motore principale aziona la pompa del verricello, utilizzato per salpare e recuperare la draga, la pompacentrifuga dell’acqua e il cestello per la setacciatura.

Ogni traino dura 10 ÷15 minuti e viene effettuato alla velocità di circa 0.6 ÷1 nodo. Riassumendo, tale tipo di pesca,che viene effettuata per circa 5 ore al giorno, risulta caratterizzata dalle seguenti fasi operative:

trasferimento dal porto alla zona di pesca cala della draga traino della draga recupero della draga selezione del pescato

ISICI

ANUALE CARICHI TERO N PROFONDITA’ O

N PIANO COMPRESSIONI DI FIONDA,

A COMPONENTI

MENO IN MARE

LPI DI FREDDO

ETTAZIONE RUZIONE LI

ZZANTI

NE ONE

BILI, ESPLOSIVE

RISCHI STRUTTURALI S1 ILLUMINAZIONE POSTI DI LAVORO S2 TEMPERATURA LOCALI S3 STRUTTURA DEI POSTI DI LAVORO S4 IGIENE S5 AEREAZIONE POSTI DI LAVORO CHIUSI S6 VIE DI CIRCOLAZIONE – ZONE DI PERICOLO S7 PAVIMENTI, PARETI, SOFFITTI S8 STABILITA’ E NAVIGABILITA’ S9 IMPIANTI IDRAULICI S10 SCALE E PASSERELLE DI IMBARCO S11 IMPIANTI SANITARI S12 IMPIANTO RADIOCOMUNICAZIONE S13 DISPOSITIVI DI SALVATAGGIO S14 SEGNALI DI SOCCORSO

RISCHI CHIMICI LIQUIDI L SOSTANZE CORROSIVE, TOSSICHE E NOCIVE AEREIFORMI G GAS

RISCHI BIOLOGICI B GRUPPO 1

RISCHI CANCEROGENI C MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

RISCHI TRASVERSALI ORGANIZZATIVI OR1 CARICO DI LAVORO OR2 MONITORAGGI E CONTROLLI OR3 MANUTENZIONI OR4 GESTIONE EMERGENZE OR5 ECOADEMPIMENTI OR6 DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA E CONCESSORIA OR7 PRONTO SOCCORSO OPERATIVI OP1 CONDIZIONI METEO CLIMATICHE OP2 CONDIZIONI DI NAVIGABILITA’ OP3 RISORSE UMANE IMBARCATE OP4 SISTEMI ASSISTENZA NAVIGAZIONE OP5 COMPONENTI ED ATTREZZI DI SOLLEVAMENTO OP6 TIPOLOGIA DI PESCA (AZIONI PERICOLOSE) ERGONOMICI E1 SISTEMI SICUREZZA E AFFIDABILITÀ INFORMAZIONI E2 CONOSCENZE E CAPACITA’ DEL PERSONALE E3 NORME COMPORTAMENTALI E4 ISTRUZIONI E COMUNICAZIONI

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confezionamento del pescato sbarco del pescato

Programmazione del lavoro e del riposo Per la natura specifica delle attività nel settore della pesca, l’orario di lavoro non potrà essere rigidamente fissato. Abordo del M/P in esame esso si articola generalmente come segue:

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Alle ore N° ore Progressivo Ore e Quantità

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* Va tenuto presente che una “strascicata” comprende le operazioni di messa a mare, di traino e di recupero dell’attrezzo. Durante la fase di traino viene effettuata la cernita e il confezionamento del prodotto.

Mansioni del personale Le mansioni dell’equipaggio, durante le varie fasi della pesca, risultano indicate nella tabella seguente:

A = trasferimento dal porto alla zona di pesca B = preparazione dell’attrezzatura da pesca C = messa a mare dell’attrezzatura da pesca D = traino dell’attrezzatura da pesca E = recupero dell’attrezzatura da pesca F = cernita e confezione del pescato G = deposito temporaneo del prodotto H = sbarco del pescato L = lavoro in porto M = manutenzione Impiego delle attrezzature Le attrezzature e i macchinari funzionanti durante le varie fasi di lavoro sopra elencate sono le seguenti:

La definizione delle mansioni e l’attribuzione dei compiti nello svolgimento di questo tipo di pesca è ormai prassi consolidata dalla tradizione per cui l'attività lavorativa si esplica in maniera tranquilla, secondo metodologieampiamente sperimentate. E' cura del Comandante controllare, all’inizio di ogni bordata, sia le condizioni di integrità psico-fisica di ciascun lavoratore prima di conferirgli mansioni specifiche, sia le condizioni meteorologiche prevedibili nonché le caratteristiche tecniche operative della nave, a garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori. 8. INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI PERICOLOSE L’identificazione delle azioni pericolose deriva dall’esame del processo lavorativo con cui i lavoratorimarittimi eseguono le loro mansioni a bordo del peschereccio; esse sono quelle di maggiore valenza perché il potenziale danno deriva dall’errore umano che è caratterizzato dalla più alta frequenza di accadimento.

Tab.3 - Fattori di pericolo dell’attività

Partenza dal porto 05:30 Durata media del trasferimento 0:30 06:00 Numero di cale effettuate in media 8 Durata media di ogni “strascicata”[*] 0:30 10:00 Partenza dalla zona di pesca per il porto

10:00

Durata del rientro in porto 0:30 10:30 Arrivo in porto 10:30

A B C D E F G H L M Comandante Marinaio

Motore principale Dinamo Salpacavi Draga A B C D E

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Nella valutazione dei rischi derivanti dalle situazioni pericolose si è tenuto conto di quanto segue:

Norme della navigazione Organizzazione del lavoro ai fini gestionali Carico di lavoro

FASE DI LAVORO A cosa è correlato Chi la può provocare Dove Perché

TRASFERIMENTO

Navigabilità Segnalazione

Rintracciabilità Stabilità

Comandante In navigazione

Manutenzioni Verifiche Controlli

CALA Sicurezza Salute Equipaggio Locale di lavoro esterno Procedure

DPI

TRAINO Navigabilità

Sicurezza Stabilità

Comandante Equipaggio

Timoneria Locale di lavoro esterno

Procedure Verifiche

RECUPERO Sicurezza

Salute Stabilità

Comandante Locale di lavoro esterno Procedure DPI

SBARCO Salute Equipaggio Banchina Interferenze Organizzazione

MANUTENZIONI Salute Sicurezza Equipaggio Banchina Organizzazione

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9. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Non essendoci una procedura prestabilita per effettuare tale valutazione (ex art.4, comma 6, del D.Lgs.626/94) essa è stata fatta previa consultazione del Medico Competente (lettera di nomina allegata) e del Responsabile del SPP (lettera di nomina allegata), per acquisire le loro valutazioni, informazioni e proposte. Vengono riportati i precetti normativi ai quali si fa più frequentemente riferimento in materia di sicurezza sul lavoro:

Le matrici di valutazione (Tabb.8 e 9) mettono in relazione i PERICOLI, desunti dalla Tab.3, con leOPERAZIONI DI LAVORO specifiche messe in atto. In particolare la valutazione del rischio (Tab.9) vieneeffettuata mediante la determinazione dell’indice di rischio (IR) ottenuto dal prodotto tra l’indice di probabilità (IP) e l’indice di magnitudo (IM):

L’indice IP è un numero che identifica la posizione gabellare in una matrice quadrata; l’interpretazione del suo valoreassoluto è quella indicativa del peso che un’anomalia o una tendenza al negativo di un aspetto tecnico, organizzativoo gestionale nonché ambientale, assume nelle diverse fasi operative. L’indice IM esprime l’entità della conseguenza che il verificarsi di una delle suddette situazioni incidentali oanomalie può avere sulla salute e sulla sicurezza delle persone coinvolte, considerando che alcuni rischiantinfortunistici possono interessare il singolo o l’intero equipaggio. Nella Tabb.5 e 6 vengono forniti i criteri di quantificazione degli indici di magnitudo e di probabilità. I provvedimenti di prevenzione o di protezione dovranno essere realizzati secondo criteri di priorità stabiliti dall’art.5 del D.Lgs.271/99, ed in funzione dell’indice di rischio, conformemente alle definizioni riportate in Tab.7. Dall’analisi della Tab.9 è possibile identificare l’operazione e il pericolo caratterizzati dall’avere indici di valutazione maggiori, permettendo così di programmare le azioni preventive e protettive da attuare conformementealle priorità dell’art.5 del D.Lgs.271/99.

Codice della Navigazione DPR 547/55 DPR 328/52 Legge 16/06/1939, n° 1045 Legge 27/12/1977 – n°1085 Legge 10/04/1981- n° 157, 158, 159 Art.2087 c.c DM 25/05/1988, n°279 DM 25/05/1988 SOLAS 74 DPR 08/11/1991 , n° 435 D.Lgs. 626/94 Legge 31/12/1998, n°485 D.Lgs.271/99 D.Lgs.272/99 D.Lgs. 359/99 DM 30/05/2000 Regolamento RINA

IR = IM x IP

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Tab.5 - Scala dell’indice di probabilità

Tab.6 - Scala dell’indice di magnitudo

Tab.7 – Priorità

Valore Livello Criteri

1 Improbabile

• L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza con eventi poco probabili ed indipendenti

• Non sono noti episodi già verificatisi • Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

2 Poco probabile

• L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi

• Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi • Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa

3 Probabile

• L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non automatico e/o diretto

• E’ noto qualche episodio in cui all’anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un danno

• Il verificarsi del danno ipotizzato a causa dell’anomalia susciterebbe una moderata sorpresa

4 Altamente probabile

• Esiste una correlazione diretta tra l’anomalia da eliminare ed il verificarsi del danno ipotizzato

• Si sono già verificati danni conseguenti all’anomalia evidenziata nella struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili

• Il verificarsi del danno a causa dell’anomalia non susciterebbe alcuno stupore.

Valore Livello Criteri

1 Lieve • Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità

temporanea breve e rapidamente reversibile • Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

2 Medio

• Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile

• Esposizione cronica con effetti reversibili • Infortunio con inabilità temporanea anche lunga ma

reversibile riguardante l’equipaggio intero

3 Grave

• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente parziale

• Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzial-mente invalidanti

• Infortunio con effetti d’invalidità permanente parziale riguardante l’equipaggio intero

4 Molto grave

• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale

• Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

• Infortunio con effetti letali o d’invalidità totale riguardante l’equipaggio intero

PRIORITÀ IR

ALTA ≥ 9

L’intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti in cui andrà previsto l’onere dell’intervento stesso.

MEDIA 4 ÷ 8 L’intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche successivamente a quelli stimati con priorità alta.

Intervento da inserire in un programma di interventi a medio

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Fig.5 – Visualizzazione dell’Indice di rischio

Tab.8 – Matrici di valutazione della probabilità

IVP = Indice di Valutazione dei Pericoli IVO = Indice di Valutazione delle Operazioni

BASSA ≤ 4 termine ma da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti.

4 8 12 16

3 6 9 12

2 4 6 8

1 2 3 4

MATRICE DI VALUTAZIONE

DELLA PROBABILITA'

PERICOLI Condizioni meteo-climatiche Condizioni di navigabilità Condizioni di stabilità Impianto elettrico principale Impianto

elettrico di emergenza

Pannelli di comando

OPERAZIONI IMBARCO E PARTENZA

2 1 1 2 2 2TRASFERIMENTO 2 2 2 2 2 2

OPERAZIONI DI PESCA 2 2 3 2 2 2SBARCO 2 1 1 1 1 1

Tab.9 – Valutazione dei Rischi

MATRICE DI VALUTAZIONE

DEI RISCHI PERICOLI Condizioni meteo-climatiche Condizioni di navigabilità Condizioni di stabilità Impianto elettrico Energia elettrica di emergenza Pannelli di com

OPERAZIONI IMBARCO E PARTENZA

4 1 1 2 2 4TRASFERIMENTO 4 6 6 2 2 4

OPERAZIONI DI PESCA 4 6 9 2 2 4 SBARCO 4 1 1 1 1 1

IVP 16 14 17 7 7 13

IM

IP

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OPERAZIONE: OPERAZIONE DI PESCA, IVO = 124

Condizioni di stabilita, IR = 9

Controllo attrezzature di sollevamento, IR = 9

Parti dei dispositivi di sollevamento, IR = 9

PERICOLO: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, IVP = 20

ORGANIZZAZIONE SISTEMA DI SICUREZZA, IVP = 20 DISPOSITIVI DI SALVATAGGIO E SOPRAVVIVENZA, IVP = 20

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10. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Nella Tab.10 vengono riportati le principali misure di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazionedei rischi nonché la tipologia di informazione – formazione e la sorveglianza sanitaria.

Tab.10 – Misure

attuate

professionale ricorrendo all’indicatore Lepd suggerito dal legislatore per le attività lavorative che non prevedono una esposizione giornaliera costante. I valori dei livelli continui equivalenti creati dalle varie sorgenti presenti a bordo sono quelli riportati nella ricerca“Studio e sperimentazione di dispositivi atti ad elevare il livello di sicurezza a bordo delle navi da pesca” effettuata dall’IRPEM su incarico del MIPAF, Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura (Tab.11). La valutazione del tempo di esposizione, espressa in percentuale delle effettive ore di bordata (24 ore), fa riferimentoai dati forniti dall’IRPEM – CNR di Ancona. Il fine è di stabilire la fascia di appartenenza dei lavoratori esposti che, comunque, sono sottoposti a sorveglianzasanitaria comprendente anche visite audiometriche periodiche stabilite dal Medico competente.

Tab.11 - Rilievi di Rumore

Principali misure di Prevenzione Limitazione dei fattori di fatica Corretta e regolare manutenzione

Impiego della segnaletica

Principali misure di Protezione

Misure di emergenza Priorità delle misure di protezione collettive rispetto alle individuali

Dispositivi di Protezione Individuale

Casco Calzature antisdrucciolo Guanti Tute protettive impermeabili

Sorveglianzsanitaria

Accertamentipreventivi e periodici

Rumore

Movimentazimanuale dei carichi

Attività di bordo % Tempo dedicato

Rilievi di Rumore Leq

Operazioni di pesca 40 72 Trasferimento 25 75 Preparazione e sistemazione del pescato 15 72 Attività portuale (carico, scarico e manutenzioni) 20 70 Fisiologico (pasto e riposo)

Livello di rumore professionale < 80 dB(A)

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11. PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO Esaminate le sorgenti potenziali di rischio ed individuate le misure di sicurezza attuate è stato possibile valutare i Rischi Residui (Tab.12). Sulla base dei dati ottenuti, desunti o misurati, si definito il programma di prevenzione integrata secondo lepriorità indicate dall’art.5 del D.Lgs.271/99 (Tab.13). Sia i Rischi Residui identificati che la programmazione di eventuali interventi migliorativi, sono basati sui seguenticoncetti informatori:

le misure di sicurezza e protezione da porre in atto per migliorare ulteriormente, in rapporto allo sviluppo delprogresso della tecnica prevenzionistica, situazioni già conformi con riferimento al D.Lgs.298/99, assuntocome norma di buona tecnica per le navi non rientranti nel suo campo di applicazione; il rispetto di un piano per la revisione periodica del processo di valutazione del rischio ed un programma dicontrollo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità; le azioni di formazione ed informazione da svolgere, finalizzate a prevenire i rischi derivanti da errori umani;

• le audizioni periodiche per il mantenimento delle condizioni riportate nel Certificato di Sicurezza,costituiscono una procedura dell’impresa di pesca.

Tab.12 – Rischi Residui

RISCHI RESIDUI VALUTATI DURANTE LE OPERAZIONI DI PESCA (Pesca costiera con draga idraulica)

Condizione di stabilità Controllo attrezzature di sollevamento Parti dei dispositivi di sollevamento

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Tab.13 - Misure generali di tutela

12. NOTA FINALE Il presente documento è stato: • predisposto dall’Armatore; • redatto dal tecnico delle costruzioni navali; • posto all’ordine del giorno come argomento della I riunione periodica di sicurezza; • visto dal R.S.P.P.; • visto dal Medico Competente;

e costituisce la revisione n° 0 del marzo 2001. IL TECNICO L’ARMATORE (Dr. Ing. Gaetano Messina) () ____________________________ ____________________________ Allegato I: Normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca

( dal 1880 al 2000).

R.D. 13 Novembre 1882, n° 1090 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge sulla pesca marittima“ R.D. 29 Settembre 1895, n° 636 “ Regolamento per la sanità marittima “ Legge 11 Luglio 1904, n° 379 “ Recante provvedimenti in favore della pesca e i pescatori “ R.D. 20 Novembre 1910, n° 856, che autorizza la istituzione del Sindacato per le cooperative dei pescatori del mare Adriatico, con sede

in Venezia (estr.) R.D. 26 Settembre 1912, n° 1107 - Disciplinamento della pesca con battelli a vapore o altro motore meccanico R.D. 22 Giugno 1913, n° 767, che approva il riordinamento della Cassa invalidi della marina mercantile e del fondo invalidi per la

Veneta marina mercantile Legge 24 Marzo 1921, n° 312, - Provvedimenti a favore della pesca e dei pescatori.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE

Riduzione dei rischi alla fonte: manutenzione dei piani di appoggio dei locali di lavoro finalizzata a ridurne la scivolosità. Programmazione delle attività di prevenzione in relazione con la gestione tecnico-operativa dell’unità navale: creazione del SPP di terra. Rispetto dei principi ergonomici nella definizione delle metodologie di lavoro, anche al fine di limitare i fattori di fatica: organizzazione del lavoro a bordo in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica di cui all’all.I del D.Lgs.271/99. Misure di protezione collettiva ed individuale: rispetto delle prescrizioni contenute nelle annotazioni di sicurezza; rispetto delle condizioni operative del certificato delle sistemazioni di carico e scarico; formalizzazione della consegna dei DPI. Predisposizione di un programma di controllo sanitario: nomina del Medico Competente Idonee misure igieniche: Riordino dei servizi igienici finalizzato all’igiene ed al suo corretto utilizzo e fruibilità. Misure di emergenza in caso di soccorso, antincendio ed abbandono nave: predisposizione del piano di emergenza e dello specifico fascicolo informativo. Impiego di idonea segnaletica di sicurezza: inserimento di segnaletica cumulativa in sala macchine conforme al D.Lgs.493/96; segnalazione dei presidi mobili antincendio. Corretta e regolare manutenzione: predisposizione del Registro delle manutenzioni. Informazione e formazione dei lavoratori: predisposizione del fascicolo informativo da fornire all’atto dell’imbarco. Istruzioni per i lavoratori: predisposizione del manuale operativo e del manuale di gestione della sicurezza. # Con il termine predisposizione si intende l’obbligo dell’armatore di programmare ed implementare nel tempo la specifica azione

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R.D. 29 Novembre 1922 n° 1647 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione della Legge 24 Marzo 1921, n° 312, sulla pesca ed i pescatori“

D.M. 16 Gennaio 1925 - Disciplinamento dell’esercizio della pesca nei compartimenti marittimi del regno M. 13 Giugno 1927 - Provvedimenti per incoraggiare l’esercizio della pesca ed i trasporti del pesce con i mezzi a trazione meccanica R.D. 8 Ottobre 1931, n° 1604 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca” R.D. 23 Maggio 1932, n° 719 - Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare R.D.L. 2 Novembre 1933, n° 1594 - Provvedimenti a favore dei marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile. R.D. 17 Agosto 1935, n° 1765 – Disposizioni per l’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. R.D. 18 Febbraio 1937, n° 319. - Approvazione della tabella delle competenze medie mensili per la determinazione dei contributi e

delle pensioni dei pescatori inscritti alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare. R.D.L. 23 Settembre 1937, n°1918 - Assicurazione contro le malattie per la gente di mare 16 Giugno 1939, n° 1045 - Condizioni per l’igiene e l’abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili. Legge 20 Marzo 1940, n° 364 “Disposizioni sulla pesca” RR.DD. 13 Maggio 1940, n° 818, 819,820 - Approvazione del nuovo statuto della Cassa Marittima meridionale (Napoli), tirrena

(Genova) ed Adriatica (Trieste) per gli infortuni sul lavoro e le malattie. R.D. 30 Marzo 1942, n° 327 - Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione D.L.L. 2 Aprile 1946- Disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e assistenza sociale. D.C.P.S 30 Luglio 1946, n° 26 - Istituzione del Ministero della Marina mercantile D.Lgs.22.1.1947, n° 340 “Istituzione del Registro Navale” (RINA) Legge 10 Agosto 1950, n° 838 – Provvedimenti concernenti la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare. DPR 15 Febbraio 1952, n° 328 “Regolamento della navigazione” Legge 2 Agosto 1952, n° 1035 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale n. 68 sul servizio di alimentazione a bordo

delle navi“ DM 12 Marzo 1953 – Approvazione del regolamento di assicurazione delle Casse Marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali della gente di mare. DPR 27 Aprile 1955, n° 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” DPR 19 Marzo 1956, n° 303 “Norme generali per l’igiene del lavoro“ DPR 7.1.1956, n° 164 “Norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni” Legge 5 Giugno 1962, n°616 “Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare“ DPR 30.6.1965, n° 1124 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali” Legge 14.7.1965, n° 963 “Disciplina della pesca marittima (così come modificato con legge 25 Agosto 1988, n° 381” DPR 9 Maggio 1968, n° 1008 e successivi DM “Regolamento per l’imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci

pericolose in colli“ DPR 2.10.1968, n° 1639 “Regolamento per l’esecuzione della legge 14 Luglio 1965, n° 963, concernente la disciplina della pesca

marittima” Legge 300 /1970 “Statuto dei lavoratori” DM 26 Marzo 1970 “Approvazione dei modelli relativi a permessi ed autorizzazioni per l’esercizio della pesca marittima” DM 28 Agosto 1972 “Testo di norme per l’attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza ed accertamento delle infrazioni

alla disciplina della pesca marittima” Legge 27 Dicembre 1977, n° 1085 “Ratifica del Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare“ Legge 13.10.1978, n°833 “Riforma sanitaria” DPR 31.7.1980, n° 614 “Ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di

confine, di porto, di aereoporto e di dogana interna” DPR 31.7.1980, n° 620 “Disciplina dell’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile” Legge 10 Aprile 1981, n° 157 “Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni OIL n. 109 concernente la durata del lavoro a bordo e gli

effettivi dell’equipaggio, n. 134 sulla prevenzione degli infortuni della gente di mare, n.139 sulla prevenzione ed il controllo dei rischi professionali causati da sostanze ed agenti cancerogeni“

Legge 10 Aprile 1981, n° 158 “Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni OIL n.92 concernente gli alloggi dell’equipaggio a bordo (1949) e n.133 sull’alloggio dell’equipaggio a bordo delle navi (1970)“

Legge 10 Aprile 1981, n° 159 “Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni internazionale n.147 sulle norme minime da osservare sulle navi mercantili“

Legge 17 Febbraio 1982, n° 41 – Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima DM 22 Giugno 1982, “Regolamento di sicurezza per le navi abilitate all’esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)“ DM 22 Ottobre 1982 e DM 6 Dicembre 1985 “Requisiti degli impianti igienico sanitari di cui debbono essere dotate le navi da

pesca superiori a 50 Tsl ai sensi dell’art.15 della Legge 17.02.1982, n°41“ Legge 2 Maggio 1983, n° 293 “Adesione alla Convenzione Internazionale sulla Sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos

il 2 Aprile 1977, e sua esecuzione“ Legge 19 Novembre 1984, n° 862 “Ratifica ed esecuzione convenzione OIL n.152 del 1979 sulla sicurezza ed igiene delle operazioni

portuali“ Ordinanza ministeriale 13.4.1987 – Istituzione del Comitato di Coordinamento per le attività finalizzate alla sicurezza delle lavorazioni

navali svolte nell’ambito dei cantieri navali DM 25 Maggio 1988, n° 279 “Modificazioni alle precedenti disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli

utensili di cui devono essere provviste le navi“ DM 25 Maggio 1988, n° 279 “ Recepimento SOLAS 74 “ DM 8 Luglio 1988 “ Requisiti degli impianti igienico sanitari di cui debbono essere dotate le navi da pesca superiori a 50 TSL, ai sensi

dell’art. 15 della legge 1egge 17 Febbraio 1982, n° 41” DM 10 Settembre 1988, “ Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali “ D.Lgs.15 Agosto 1991, n° 277 “ Protezione contro i rischi connessi all’esposizione dei lavoratori a piombo, amianto e rumore “ DPR 8 Novembre 1991, n° 435 “ Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare “ LEGGE: Direttiva 93/103/CEE del Consiglio

DATA: 23-11-93 TIPO LEGGE: Cee

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19/09/2006http://ispesl.it/profili_di_rischio/sitopesca/documenti/valutazione%20vongolara.htm

Page 28: RELAZIONE TECNICA SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI … · 3. PRINCIPI E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI. La valutazione dei rischi deve consentire all’Armatore di

ARGOMENTO: sicurezza delle navi, tutela dei lavoratori, pesca DESCRIZIONE: Direttiva riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi di pesca(tredicesima Direttiva particolare ai sensi dell'art.16, paragrafo 1, della Direttiva 89/391/CEE) G.U. CEE n. L 307 del 13/12/1993 (termine per l’attuazione 23.11.95)

D.Lgs.19 Settembre 1994, n° 626 “Attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo dilavoro“

LEGGE: Direttiva 95/21/CE del Consiglio DATA: 19-06-95 TIPO LEGGE: Cee ARGOMENTO: sicurezza delle navi, tutela dei lavoratori DESCRIZIONE: Direttiva relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento ele condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizionedegli Sati membri (controllo dello Stato di approdo) G.U. CEE n. L 157 del 7/7/1995

Decreto 26 Luglio 1995 Disciplina del rilascio delle licenze di pesca LEGGE: Direttiva 96/98/CE del Consiglio

DATA: 20.12.1996 TIPO LEGGE: Cee ARGOMENTO: equipaggiamento marittimo DESCRIZIONE: Direttiva relativa all’incremento della sicurezza in mare ed alla prevenzione dell’inquinamento marino mediantel’applicazione uniforme degli strumenti internazionali relativi all’equipaggiamento da sistemare a bordo (certificati di sicurezza) GUCEn° L 46 del 17.2.1997

D.Lgs. 19 Marzo 1996, n° 242 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 626/94, recante norme di attuazione di direttive comunitarieriguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro“

GIURISPRUDENZA

Cass. Pen. Sez. IV – Sentenza n. 11329 del 19. 12 1997 …….poiché la materia non è, allo stato, per quanto riguarda le norme di prevenzione antinfortunistica, regolata da appositiprovvedimenti, l’esercizio della navigazione marittima non può ritenersi escluso dalla disciplina del DPR 547/55 ed, inoltre,soccorrerebbe comunque il disposto di cui all’art.2087 c.c.

DIRETTIVA 97/70/CE del Consiglio, dell’11 Dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca dilunghezza uguali o superiore a 24 metri. ( GUCE L 34/1 del 9.2.98) Attuazione entro il 1° Gennaio 99

Legge 24 Aprile 1998, n. 128 (Comunitaria 1995-1997) Entro un anno ( 7 Maggio 1999 + sei mesi) il D.Lgs. per l’attuazione della direttiva 93/103/CE.

LEGGE: Direttiva 98/25/CE del Consiglio DATA: 27-04-98 TIPO LEGGE: Cee ARGOMENTO: protezione sanitaria, inquinamento ambientale, tutela dei lavoratori, sicurezza delle navi DESCRIZIONE: Direttiva che modifica la Direttiva 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi,la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e chenavigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo). G.U. CEE n. L 133 del 7/5/1998 e G.U. 2a Serie speciale n.76 del 28/9/1998

Legge 31 Dicembre 1998, n. 485

Delega al governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo (entro il 15 Luglio 1999) La delega riguarda le particolari esigenze dei servizi espletati: sui mezzi nazionali di trasporto marittimo e su quelli adibiti alla pesca; servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale Gli schemi vengono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica afinchè su essi sia espresso il parere delleCommissioni parlamentari competenti in materia, entro 45 giorni dalla ricezione degli schemi stessi (silenzio assenso)

Legge 5 Febbraio 1999, n: 25 – Legge comunitaria 1998

Entro un anno emanazione del D.Lgs. per l’attuazione della direttiva 97/70 /CE Riguardante l’istituzione di un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca uguale o superiore a 24 metri

D.Lgs. 27 Luglio 1999, n° 271

Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali,a norma della legge 31 Dicembre 1998, n. 485

D.Lgs. 27 Luglio 1999, n° 272 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi , a norma dellalegge 31 Dicembre 1998, n. 485

D.lgs. 4 Agosto 1999, n° 359 Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

D.Lgs. 17 Agosto 1999, n° 298 Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo della navi da

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pesca.

Decreto 20 Agosto 1999 Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuol’amianto, previsti dall’art.5, comma 1, lettera f), della legge 27 Marzo 19992, n° 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.

DPR 6 Ottobre 1999, n° 407

Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all’equipaggiamento marittimo.

Legge 17 Dicembre 1999, n° 511 Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 Aprile 1993

Decreto legislativo 18 Dicembre 1999, n° 541

Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull’istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca dilunghezza uguale o superiore a 24 metri

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