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Reparto Ambientale Marino Reparto Ambientale Marino
Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia CostieraCorpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Reparto Ambientale Marino
LA VALUTAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE
1. L’istruttoria2. La valutazione del danno ambientale (finalità e fasi)
2.1 L’identificazione del danno2.2 La quantificazione del danno
2.3 La valutazione economica del danno3. L’esperienza dell’APAT (2000-2006)3.1 La valutazione economica precisa
3.2 La valutazione economica equitativa4. La relazione di valutazione del danno ambientale
L’ISTRUTTORIA
L’istruttoria è una attività di indagine e di valutazione svolta dal Ministero dell’Ambiente ai sensi della
Legge 241/90, finalizzata a raccogliere, produrre ed elaborare tutte le informazioni necessarie per
accertare fatti e raccogliere e produrre dati/documenti di prova relativi al danno ambientale,
il cui avvio deve essere comunicato al soggetto responsabile (Art. 7 Legge 241/90).
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Le spese sostenute dal Ministero per effettuare l’istruttoria sono a carico del responsabile del danno
ambientale (Art. 299 c. 5 )
L’ISTRUTTORIA
Il Ministero può delegare l’attività di istruttoria al
Prefetto competente per territorio e può avvalersi
della collaborazione di enti e istituzioni pubbliche
dello Stato (Corpo Forestale, Carabinieri, Polizia,
Guardia di Finanza e qualsiasi altro soggetto
pubblico dotato di competenza adeguata)
e può disporre apposite consulenze tecniche svolte
dagli uffici di queste organizzazioni e anche da
liberi professionisti.
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L’ISTRUTTORIA
La possibilità di disporre sul territorio di un
adeguato sistema di monitoraggio potrà
efficacemente contribuire alla produzione e raccolta
di dati utili all’istruttoria di danno ambientale,
anche se tale sistema è costruito e gestito con
finalità diverse da quella di descrivere gli effetti
locali e transitori associati al danno ambientale.
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L’esercizio dell’azione giudiziaria presuppone lo sviluppo di
una istruttoria tecnica, la valutazione del danno ambientale,
finalizzata a fornire gli elementi
giuridici, scientifici ed economici
utili a supportare l’azione di risarcimento
per equivalente patrimoniale, promossa dallo Stato
nei confronti dei responsabili che hanno causato un danno
ambientale a seguito di una violazione di legge.
Tale attività è, inoltre, fondamentale per concludere i
contenziosi con dei buoni accordi transattivi.
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MINISTERO DELL’AMBIENTE
1. Rich. Val. preliminare
3. Rich. Val. danno
2. Valutazione preliminareAvvocatura Distrettuale
dello Stato competente
Azione di risarcimento
4. Valutazione del danno ambientale
CP?ISPRA (ex APAT -
ICRAM), CFS
Il Ministero dell’Ambiente avvia l’azione di risarcimento per equivalente patrimoniale per conto dello Stato, tramite l’Avvocatura Distrettuale
competente per territorio, a valle di un processo di informazione e valutazione dei fatti potenzialmente compromissivi per l’ambiente.
3. Rich. Azione
La nuova normativa prevede la possibilità di promuovere l’azione di risarcimento per equivalente patrimoniale anche attraverso un’ordinanza
emanata a seguito di un’istruttoria svolta in accordo alla Legge 241/90.
0. Inf. sui fatti
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La valutazione del danno ambientale è una istruttoria tecnica finalizzata a supportare l’azione di risarcimento dello Stato per
equivalente patrimoniale, e viene effettuata attraverso una valutazione integrata e interdisciplinare di una serie di aspetti di
carattere giuridico, scientifico ed economico.
La valutazione del danno ambientale è articolata in tre passi successivi:
Identificazione del danno ambientale
Quantificazione del danno ambientale
Valutazione economica del danno ambientale
Reparto Ambientale Marino
Attività della valutazione del danno ambientale finalizzata a dimostrare
il collegamento causa-effetto tra le specifiche attività illecite,
contestate al responsabile, e il danno ambientale
l’esistenza del danno ambientale
1. Identificazione del Danno Ambientale
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1. IL DANNO AMBIENTALE SI DIMOSTRA
attraverso la raccolta e l’analisi delle informazioni disponibili e utili per accertare e documentare le conseguenze negative
delle attività illecite contestate sui beni ambientali:
Cause - Bersagli- EffettiQuali: misure, foto, analisi di laboratorio, testimonianze e altri
elementi che evidenzino in modo quantitativo e oggettivo le conseguenze negative indotte sull’ambiente,
o gli studi scientifici, le indagini statistiche, le simulazioni e le evidenze oggettive riferite a stesse o “analoghe” situazioni
che rafforzano la dimostrazione dell’esistenza di un effetto dannoso.
Reparto Ambientale
Marino
2. IL COLLEGAMENTO CAUSA-EFFETTO
tra le attività illecite colpose/dolose contestate al responsabile e il danno viene dimostrato attraverso
la ricostruzione e l’analisi dello
scenario di riferimento
(sorgenti, vie di esposizione e bersagli).
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Le sorgenti vengono descritte in termini di tipo, quantità, modalità (continua o accidentale) e forma (fisico, chimica, biologica, ecc.) con cui le attività illecite (i fatti) contestate
hanno causato effetti negativi sui bersagli.
Le vie di esposizione vengono descritte in termini di modalità con cui le sorgenti raggiungono i bersagli.
I bersagli vengono descritti in termini di risorse naturali e servizi, da queste assicurate, a cui le sorgenti hanno causato
conseguenze negative.
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La valutazione (e quindi la identificazione) del danno ambientale viene in genere effettuata relativamente ad eventi avvenuti, in media, due o più anni prima, e ciò comporta la necessità di effettuare indagini e
valutazioni che, in tempi successivi e/o lontani dagli eventi,
siano in grado di ricostruire lo scenario originario e il danno ambientale riferibili alle violazioni contestate
agli imputati da portare in giudizio.
Problema…Reparto Ambientale
Marino
Le difficoltà di tali circostanze condizionano la
possibilità di avviare una autonoma azione di
risarcimento nell’ambito di un procedimento civile
(quando tutte le prove sono a carico del Ministero)
ma possono essere superate nei casi in cui l’azione
venga avviata nell’ambito (o a valle) di un
procedimento penale …
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… In tali circostanze, infatti, si dispone
di un fascicolo giudiziario raccolto dai PM e/o di un
fascicolo processuale con la relativa sentenza emessa
dai Giudici, che forniscono gli imputati, le violazioni
contestate e una serie di accertamenti e prove utili
per ricostruire lo scenario originario
e il relativo danno ambientale.
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GRAVITÀ ESTENSIONE DURATA
delle conseguenze negative indotte dalle sorgenti
sulle risorse naturali
Attività della valutazione del danno ambientale finalizzata a
fornire una descrizione quantitativa articolata/analitica del
danno arrecato all’ambiente ed effettuata attraverso la
descrizione di:
2. La Quantificazione del Danno Ambientale
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La GRAVITÀ del danno su ciascun bene ambientale viene
descritta in termini di grado di alterazione, deterioramento e
distruzione, parziale o totale a seconda che si abbia:
Variazione rispetto allo
stato precedente (alterazione)
Riduzione dellefunzionalità
ecologiche/antropiche (deterioramento)
Perdita di tutte le funzioni (distruzione totale)
Perdita di una o più
funzione (distruzione parziale)
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Una tabella che riassuma questi parametri di gravità
(per tipo di sorgente e per tipo di risorsa)
insieme alle informazioni sull’estensione della gravità
(lunghezze, superfici, volumi, pesi, numero, ecc.) e
della relativa durata temporale è
in grado di fornire una quantificazione
articolata/analitica del danno ambientale.
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Nel caso di rilasci di sostanze inquinanti in
risorse estese e/o non confinate (come il mare,
l’atmosfera, ecc.), il danno ambientale può essere
descritto in funzione del carico dell’inquinante immesso
nell’ambiente a seguito dell’evento (termine di sorgente),
del peggioramento massimo raggiunto/raggiungibile
dagli indicatori dello stato attuale e della
capacità di inquinamento, valutata in base al rapporto
tra quantitativi emessi e la concentrazione
massima ammissibile.
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Recentemente, in base alla circolare
prot. DPN-2009-0003201 del 13.02.2009
è stato richiesto che i Compartimenti Marittimi nei quali si
verifichino incidenti con conseguenti inquinamenti marini,
aggiungano all’usuale rapporto informativo (con nominativi e
residenze dei responsabili, ecc.) ulteriori notizie sulla possibile
sussistenza di un eventuale danno ambientale, da trasmettere
in tempo reale al MATTM, quali:
• quantità e qualità del prodotto sversato (volatilità,
persistenza in superficie, ecc.);
• distanza dalla costa e profondità del mare;
• vicinanza ad aree marine protette;
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• presenza di allevamenti ittici o di mitili, ed in genere, possibile danno alla pesca;
• possibile ripercussione sull’attività turistica;• eventuali danni al patrimonio storico della zona;
• qualunque altro elemento che, nella valutazione del Capo di Compartimento, possa essere utile per la prevenzione ed il
contenimento del danno ambientale.
Scopo: giungere, se possibile, ad una quantificazione economica del danno ambientale attraverso una stima dei costi da
sostenere per il ripristino delle componenti ambientali alterate e procedere alle azioni previste dalla normativa in materia.
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La raccolta sistematica dei livelli dello stato
precedente è essenziale per la determinazione
dell’alterazione.
La raccolta sistematica
dei limiti massimi di compromissione
(limiti massimi ammissibili, obiettivi di qualità, ecc.),
relativi a beni ambientali tipici del territorio italiano
da assumere come riferimento,
è essenziale per la determinazione
del deterioramento e della perdita
delle diverse risorse naturali e dei relativi servizi.
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Il valore economico del danno ambientale
può essere quantificato attraverso:
UNA VALUTAZIONE PRECISA
o
UNA VALUTAZIONE EQUITATIVA
Attività della valutazione del danno ambientale in cui si
pesano gli elementi economici utili ad ottenere
il pagamento di una somma
pari al valore economico del danno ambientale
(risarcimento per equivalente patrimoniale).
3.La Valutazione Economica del Danno Ambientale
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Le componenti di non uso (o passive) del Valore
Economico Totale
- Valore d’opzione- Valore di lascito
- Valore d’esistenza
Una valutazione precisa del valore economico del danno
ambientale può essere effettuata attraverso l’attribuzione di un
valore/prezzo a tutte le utilità pubbliche prodotte dall’ambiente
danneggiato e porta alla valutazione del
Valore Economico Totale (VET).
Le componenti d’uso del Valore Economico Totale
- Valore degli usi diretti- Valore degli usi indiretti
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Una valutazione precisa del danno ambientale deve fare
riferimento al valore/prezzo di tutte le utilità pubbliche
prodotte dall’ambiente danneggiato (VET),
ma alcune utilità, come quelle relative ai valori di non
uso delle risorse naturali (di esistenza, di lascito e di
opzione) e agli usi non governabili dal mercato,
sono prive di un valore/prezzo
e quindi sfuggono al mercato.
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Nel caso non sia possibile pervenire a una valutazione precisa del
valore economico del danno ambientale il giudice può
effettuare una valutazione equitativa (ex abrogato art. 18)
tenendo conto:
di ALCUNI PARAMETRI ECONOMICI
1. il costo necessario per il ripristino
2. il profitto conseguito dal trasgressore;
e di UN PARAMETRO GIURIDICO
3. la gravità della colpa.In attesa di un apposito decreto, il comma 3 dell’art. 314 del D.Lgs. 152/06
indirizza la valutazione economica del danno ambientale (equivalente patrimoniale) verso la quantificazione dei costi delle misure per il ripristino
del danno ambientale
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Il costo necessario per il ripristino
può essere valutato sulla base delle spese,
eventualmente già sostenute
dalle amministrazioni dello Stato,
per attuare le misure necessarie
a riportare tutti i beni ambientali compromessi
alle condizioni originarie.
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Il profitto del trasgressore
può essere valutato sulla base dei maggiori benefici
percepiti dai responsabili durante le condotte illecite
contestate e può tener conto dei costi per l’adozione
delle migliori tecnologie tecnico-gestionali disponibili
(costi di gestione, ottimizzazione, ristrutturazione e
ammodernamento tecnico-gestionale dell’impianto, ecc.)
che, se adottate, avrebbero evitato/limitato il danno
ambientale contestato.
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IL RIPRISTINO NON ESAURISCE IL
RISARCIMENTO:
1. in quanto non copre il danno connesso alla
temporanea compromissione dei servizi
ecologici/antropici nel periodo di tempo compreso
tra l’evento dannoso e il completo ritorno
dell’ambiente alle condizioni originarie;
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2. L’azione di ripristino viene ipotizzata
indipendentemente dalla reale/opportuna fattibilità
dell’intervento in quanto mira a fornire
un quadro più realistico possibile
per poter effettuare una stima dei costi, tenendo conto
dell’estensione delle risorse naturali compromesse
(in termini di volumi, superfici, numeri di
individui/specie, ecc.) e dei costi relativi alle attività
necessarie per il ripristino;
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A fronte di innumerevoli fatti lesivi dell’ambiente, le azioni di risarcimento dello Stato sono sicuramente
ancora limitate, ma a livello di alcune regioni, grazie anche all’iniziativa delle relative Avvocature,
l’azione di risarcimento è ormai diventata una pratica diffusa e consolidata in tutti i procedimenti che
implicano illeciti ambientali ottenendo il recupero di
somme significative.
Aree interessate da procedimenti di Danno Ambientale
(fonte APAT)
TIPOLOGIA DI DANNO AMBIENTALE
37%
15%
11%7% 1%
29%
INQUINAMENTO DELSUOLO
INQUINAMENTO DELLEACQUE
EMISSIONI NOCIVE INATMOSFERA
TRASFORMAZIONETERRITORIALE
ALTERAZIONEDELL'ECOSISTEMA
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
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Caso Descrizione del danno Risorse naturali
compromesse
Risarcimento
[€]
Avvocatura
Z1 Dissesto idrogeologico del sottosuolo in seguito a lavori di scavo
Suolo e beni storici e architettonici
Provvisionale 100.000,00
Venezia
M1 Prelievo illecito di materiali inerti sabbioso/limo/ghiaiosi nell’alveo del fiume
Brenta
Paesaggio e vegetazione
Provvisionale 400.000,00
Venezia
B1 Illecita gestione di rifiuti pericolosi costituiti da polveri di macinazione di alluminio
Suolo Provvisionale 350.000,00
Venezia
V Fuga di CVM da un impianto del Petrolchimico di Porto Marghera
Atmosfera 250.000,00 Venezia
R1 Fuga di ammoniaca da uno stabilimento di Porto Marghera
Atmosfera 290.000,00 Venezia
M2 Raccolta, deposito incontrollato e smaltimento di un ingente quantitativo di scorie di
acciaieria elettrica
Suolo Accordo Transattivo per
206.582,00
Venezia
B2 Illecita gestione di rifiuti pericolosi Suolo Accordo Transattivo 360.000,00
Venezia
R2 Illecita gestione di rifiuti pericolosi Salubrità e suolo Provvisionale 35.000,00
+ Accordi Transattivo per 7,5
milioni
Venezia
C1 Inquinamento provocato nel corso degli anni da un impianto del Petrolchimico di Porto Marghera
Suolo e acque di falda
Accordo Transattivo per 600 milioni
Venezia
Caso Descrizione del danno Risorse naturali
compromesse
Risarcimento
[€]
Avvocatura
C2 Inquinamento provocato nel corso degli anni da un impianto del Petrolchimico di
Porto Marghera
Suolo e acque di falda Accordo Transattivo per 525
milioni
Venezia
S Inquinamento provocato nel corso degli anni da uno stabilimento della zona industriale di Rosignano Marittimo
Ecosistema marino Accordo di Programma per 40
milioni
Firenze
G1 Inquinamento provocato nel corso degli anni da uno stabilimento di materiali in
cemento amianto
Salubrità e suolo Provvisionale
5 milioni
Bari
Z2 Inquinamento provocato nel corso degli anni da uno stabilimento di cromatura
Acque di falda Provvisionale
1,5 milioni
Venezia
G2 Sversamenti di formaldeide in un immissario del Lago Maggiore
Acque superficiali Provvisionale
500 mila
Torino
B3 Inquinamento provocato nel corso degli anni da una centrale termoelettrica
Atmosfera, suolo ed ecosistema
Provvisionale
800 mila
Venezia
C3 Rilascio incidentale di gas acidi da un impianto del Petrolchimico di Porto
Marghera
Atmosfera e salubrità Condanna a risarcire in sede
civile
Venezia
M3 Inquinamento provocato nel corso degli anni da un impianto della zona industriale
di Mantova
Suolo e acque di falda Accordo Transattivo per 12
milioni
Brescia
B4 Inquinamento causato da una discarica di rifiuti urbani
Suolo e acque di falda Provvisionale
1 milione
Venezia
I risarcimenti sono stati ottenuti a seguito di una
valutazione economica del danno ambientale
finalizzata a fornire, ove possibile:
A) una valutazione precisa del danno ambientale
B) in alternativa, una serie di parametri economici utili al
Giudice per effettuare una valutazione equitativa.
Reparto Ambientale Marino
A) APAT ha proposto una valutazione precisa del danno in tutti
quei casi in cui si è potuto fare riferimento ad una azione di
ripristino delle condizioni originarie.
Infatti, in questi casi, si è potuto assumere che il valore economico
totale del danno ambientale sia pari al
costo di ripristino delle risorse naturali danneggiate
(riparazione primaria)
a meno delle utilità perse nel periodo trascorso
dal momento del danno a quando le risorse tornano ad assicurare
le loro funzioni ecologiche/antropiche.
Reparto Ambientale Marino
Il costo di ripristino è stato valutato attraverso
una stima delle spese necessarie, eventualmente già sostenute
dalle amministrazioni dello Stato, per attuare delle ipotetiche
misure capaci di riportare tutte le risorse naturali
compromesse alle condizioni originarie
(ad esempio le spese necessarie per realizzare un ipotetico
progetto per la messa in sicurezza, la bonifica, il monitoraggio e
la rinaturalizzazione di tutte le risorse naturali compromesse
da un inquinamento di sostanze pericolose).
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Il valore economico della compromissione temporanea delle
funzioni ecologiche/antropiche è stato valutato attraverso
una stima degli interessi composti maturati,
al netto dell’inflazione, dai costi di ripristino
nel periodo di indisponibilità.
In alcuni casi, a seconda delle circostanze e dei dati
disponibili, il valore economico della
compromissione temporanea
delle funzioni ecologiche/antropiche è stato
parzialmente valutato attraverso:
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- COSTI DI SURROGAZIONE:
una stima delle spese necessarie, eventualmente già
sostenute dalle amministrazioni dello Stato, per
attuare misure capaci di assicurare,
per un tempo pari al periodo di indisponibilità,
alcune funzioni compromesse
(come ad esempio le spese da sostenere per assicurare la
funzione ricreativa di un corpo idrico per la pesca
sportiva, o per ricreare un sistema di
approvvigionamento di acqua potabile, ecc.)
(riparazione compensativa).
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-SPESE DIFENSIVE:
una stima dei costi pubblici sostenuti
dalle amministrazioni dello Stato
per far fronte alla compromissione
temporanea di alcune funzioni
(come ad es., le spese sostenute dal servizio sanitario
nazionale per far fronte a una compromissione
della salubrità).
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B) La quantificazione dei parametri economici utili al giudice per effettuare una valutazione equitativa del valore
economico del danno è stata proposta, essenzialmente, in tutti quei casi in cui non si è potuto fare riferimento a una
azione di ripristino delle condizioni originarie.
In questi casi, in accordo alla normativa, tra i parametri forniti vi è stato, in primo luogo, il profitto indebito inteso come:
1. Maggiori benefici percepiti dai responsabili a seguito delle condotte illecite contestate;
2. Costi non sostenuti per l’adozione delle migliori tecnologie tecnico-gestionali disponibili che, se adottate, avrebbero
evitato/limitato il danno ambientale;
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I maggiori benefici non necessariamente sono quelli
di cui il responsabile si è appropriato
ma quelli realizzatisi come conseguenza
della sua consapevole condotta.
Ne consegue che quando il responsabile abbia agito
nell’esclusivo interesse dell’impresa da cui dipende,
è possibile fare riferimento
al profitto conseguito dall’impresa.
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Accanto a tale parametro e a seconda dei dati disponibili,
possono essere forniti anche una serie di
elementi economici che esprimono solo una parte
del valore economico totale del danno ambientale.
Tra questi, vi sono i costi eventualmente omessi con
la non internalizzazione dei vari pagamenti
(tasse, canoni di concessione, assicurazioni, ecc.)
previsti e introdotti per compensare le conseguenze
negative indotte sull’ambiente dalle attività
che hanno determinato il danno ambientale.
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Questi parametri forniscono al Giudice un
contesto di riferimento oggettivo utile per
effettuare considerazioni del tipo
“Il valore economico del danno è
non inferiore al parametro x”
o
“comprende almeno i parametri x e y”, ecc.
Reparto Ambientale Marino
rappresenta il documento finale elaborato
dall’organismo tecnico che il Ministero (o il Prefetto)
chiama a collaborare durante l’istruttoria a supporto
dell’azione di risarcimento del danno ambientale.
La relazione di valutazione del danno ambientale
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La relazione contiene
tutti i dati raccolti e tutti i risultati elaborati
durante l’istruttoria
ed è, in genere, strutturata in 6 capitoli principali:
1. Estremi degli illeciti/fatti contestati;
2. Caratteristiche e conformità degli impianti, opere,
attrezzature, ecc;
3. Inquadramento territoriale;
4. Identificazione del danno ambientale;
5. Quantificazione del danno ambientale;
6. La valutazione economica del danno ambientale.
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La possibilità di effettuare una valutazione economica del deterioramento ambientale può costituire un utile supporto agli amministratori pubblici chiamati a decidere tra conservazione dei beni ambientali e sviluppo economico, in quanto esplicita i
diversi servizi ecologici/antropici assicurati da tali beni e permette di effettuare una corretta valutazione costi-benefici.”
“Il danno ambientale non è più la chimera del panorama risarcitorio, infatti attraverso la valutazione del danno
ambientale anche l’ambiente, quale bene fuori mercato, può essere economicamente valutato per assicurarne la risarcibilità
e promuoverne uno sviluppo sostenibile consapevole.
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