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REQUISITI NECESSARI PER L’ESERCIZIO DELLA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

REQUISITI MORALI CHE DEVONO ESSERE POSSEDUTI PER POTER ESERCITARE

LA SOMMINISTRAZIONE (cioè la vendita per il consumo sul posto) DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 4 Legge Regionale 29.12.2006, n. 38 (Requisiti morali per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Non possono essere titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande né possono esercitare tale attività coloro che si trovano nelle condizioni [ (già previste dall’articolo 2, commi 4 e 5 della l. 287/1991, in relazione all’iscrizione al registro degli esercenti il commercio) ora art. 71 Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59 ] .

2. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

3. Il comune, al quale è richiesta l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1. Si applica la disposizione di cui all’articolo 25, comma 2.

ART. 71 Decreto Legislativo 26.03.2010 n. 59 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza ; 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonchè per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

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4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. ………..

6-bis. :…….

7. ………. .

Art. 67 Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159

Effetti delle misure di prevenzione 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonchè concessioni di beni demaniali allorchè siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti. 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonchè il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti. 3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione. 4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonchè nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. 6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

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7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. 8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorchè non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale 38/2006 suddetta, sono fatte salve tutte le norme del R.D. 773/1931 e, pertanto, sono da applicare le seguenti norme di Pubblica Sicurezza :

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773:

Art. 11 Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato, o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Art. 92 Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti. Detti requisiti morali devono essere posseduti da - caso di ditta individuale: titolare e dall’eventuale persona preposta all’attività - caso di S.N.C.: tutti i soci e dall’eventuale persona preposta all’attività - caso di S.A.S.: tutti i soci accomandatari e dall’eventuale persona preposta

all’attività - caso di S.P.A. o S.R.L.: tutti i legali rappresentanti e componenti il consiglio di

amministrazione e dall’eventuale persona preposta all’attività

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REQUISITI PROFESSIONALI CHE DEVONO ESSERE POSSEDUTI PER POTER ESERCITARE

LA SOMMINISTRAZIONE (cioè la vendita per il consumo sul posto) DI ALIMENTI E BEVANDE

ART. 71 Decreto Legislativo 26.03.2010 n. 59 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

5. ……………………………………. 6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. 7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Rilevanza della pregressa iscrizione al R.E.C. Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3656/C del 12.09.2012

“ 2.1.8 Anche con la nuova formulazione della lettera b), del comma 6, dell’articolo 71, del d.lgs. n. 59 del 2010, il requisito della pratica lavorativa è considerato valido nel caso in cui un soggetto abbia prestato la propria opera, per almeno due anni anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o in qualità di socio lavoratore o (se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore) di coadiutore familiare. La mansione lavorativa deve essere comunque a norma con le contribuzioni previdenziali previste.

Con riferimento al requisito della pratica professionale, si evidenzia che la scrivente ripetutamente (cfr. per ultimo nota 2.8.2012 n. 172187) ha avuto modo di precisare che l’essere stati iscritti al REC per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di somministrazione (nonostante la soppressione del medesimo REC a partire dal 4 luglio 2006, ad opera del d. l. n. 223 del 2006, convertito dalla legge 6 agosto 2006, n. 248) può considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale richiesta per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. La scrivente ha ritenuto valido, altresì, il requisito del superamento dell’esame di idoneità e del corso abilitante anche nel caso in cui il soggetto non abbia provveduto alla successiva iscrizione a tale registro. Ha ritenuto valido, infine, anche il superamento dell’esame e del corso o la relativa iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, istituita dall’articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, stante l’idoneità delle materie previste. “

Art. 5 Legge Regionale 29.12.2006, n. 38 (Requisiti professionali per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Il rilascio dell’autorizzazione e l’esercizio dell’attività, fatto salvo il presupposto della maggiore età, ad eccezione del minore emancipato e fatto salvo quanto previsto per il caso del subingresso per causa di morte

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dall’articolo 13, comma 2, e l’assolvimento degli obblighi scolastici, sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell’attività, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ed averne superato l’esame finale;

b) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto già previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e dall’articolo 2 della l. 287/1991 e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già in attività all’entrata in vigore della presente legge;

b bis) essere in possesso del diploma di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o della qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero, del diploma di tecnico di istruzione professionale dei servizi alberghieri, nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell’alimentazione o lauree equipollenti;

c) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di somministrazione o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS). ……………………………………

6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

7. Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

8. Il possesso del requisito professionale di cui al comma 1, lettera a), è valido anche ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale nel settore alimentare. NELLA REGIONE PIEMONTE SI APPLICANO LE SUDDETTE DIS POSIZIONI COME INTERPRETATE UFFICIALMENTE DALLA STESSA REGION E PIEMONTE

CORSO SPECIFICO DI ACCESSO ALLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE di cui al comma 6, lett. a), art. 71 D. Lgs. 59/2010 :

“ a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; “ “CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE PER L’ACCESSO I nuovi operatori economici che intendono avviare l’attività di commercio di alimentari o di somministrazione di alimento e bevande devono “avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano” secondo quanto stabilito all’art. 71, comma 6, lett. a) del D. Lgs. n. 59/2010. Rispetto al passato la novità sta essenzialmente nell’unicità dei percorsi formativi riferiti alle due attività di vendita e di somministrazione.

In relazione a ciò la deliberazione regionale n. 55-12246/2009, prevedendo percorsi differenziati, appare inadeguata. Pertanto verrà a breve integralmente sostituita da un nuovo provvedimento ad oggi in fase di predisposizione. “. (Circolare Regione Piemonte prot. 0003728/DB1701 del 13.05.2011)

PRATICA ACQUISITA ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI ATT IVITÀ NEL COMPARTO – COSIDDETTA PRATICA COMMERCIALE

di cui al comma 6, lett. b), art. 71 D. Lgs. 59/2010 :

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““““ b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza

sociale; ““““ “ PRATICA COMMERCIALE Anche per il requisito della pratica commerciale il principio di fondo è quello della completa intercambiabilità fra i requisiti professionali ric hiesti per l’esercizio delle attività di commercio di alimentari e di somministrazione e pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 71, comma 6, lett. b), chi ha prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, per il settore della vendita di alimentari può anche somministrare e viceversa. Il decreto legislativo 59/2010, con formulazione parzialmente innovativa rispetto al pregresso, dispone che la pratica rilevante ai fini del possesso del requisito di accesso all’attività di vendita e di somministrazione può essere acquisita in:

1. qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti;

2. qualità di socio lavoratore; 3. qualità di coadiutore famigliare se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,

dell’imprenditore.

Facendo riferimento alle tipologie sopraindicate al punto 1., si segnalano a titolo collaborativo alcune risoluzioni del Ministero Sviluppo Economico, in merito alla pratica acquisita in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti:

la figura di “addetto alla preparazione degli alimenti ” a differenza del previgente art. 5, comma 5, lett. b) del D.lgs n. 114/1998 che riconosceva la qualificazione professionale solo al soggetto dipendente qualificato “addetto alla vendita o all’amministrazione”, sta a indicare che non vi è disparità, ai fini dell’acquisizione dell’abilitazione professionale, fra l’attività svolta in qualità di dipendente qualificato nel settore del commercio o in quello della produzione artigianale nel settore alimentare. Se ne deduce che anche l’attività svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, nell’ultimo quinquennio, presso imprese artigiane di produzione alimentare, può costituire requisito idoneo per l’avvio delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione. A titolo esemplificativo, le mansioni tipiche del settore della produzione artigianale possono essere le seguenti: panettiere, pasticcere, gastronomo, ecc.

la figura di “addetto all’amministrazione “ già prevista nel previdente art. 5, comma 5, lett. b) del D.lgs n. 114/1998, è riconducibile, secondo il parere espresso dal Ministero Sviluppo Economico nella risoluzione con Prot. n. 506896 dell’11.02.2002, al soggetto che si occupa della tenuta di scritture contabili, ordinate in modo organico, nonché della elaborazione e sintesi di informazioni, al fine di organizzare e ricordare fatti di contenuto economico che riguardano la gestione dell’impresa e che ne costituiscono necessario supporto. Naturalmente la pratica acquisita come addetto all’Amministrazione, deve essere acquisita presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.

Con riferimento alla seconda delle fattispecie, relative alla “pratica commerciale” cioè a quella relativa

al socio lavoratore si evidenzia che il Ministero Sviluppo Economico continua a riconoscere come requisito valido anche l’esercizio in proprio per almeno due anni negli ultimi cinque presso imprese esercenti la vendita di alimentari o la somministrazione per le motivazioni che seguono.

Il soggetto che ha esercitato legittimamente l’attività nel periodo prescritto non poteva infatti non essere in possesso del requisito e non riconoscerlo non risponderebbe a criteri di equità, considerato il contenuto della disposizione di cui all’art. 71, comma 6, lett. b) che riconosce quale requisito valido l’aver esercitato in qualità di dipendente qualificato o famigliare coadiutore (cfr. risoluzione n. 53422 del 18.05.2010).

Su questa ultima precisazione del Ministero Sviluppo Economico è peraltro da rilevare che, aver esercitato in proprio può significare soltanto due cose cioè: - aver lavorato in una società come socio non in possesso del requisito – essendo altro il soggetto individuato a

tale fine dalla società – e quindi si ricade nell’ipotesi del socio lavoratore, - aver lavorato in proprio come titolare di ditta individuale e quindi, per definizione, essendo in possesso del

requisito. Pertanto le precisazioni sul punto del Ministero Sviluppo Economico appaiono pleonastiche. Con riferimento infine alla terza fattispecie relativa alla pratica acquisita come coadiutore famigliare

non si segnalano novità significative nella formulazione di legge. “ (Circolare Regione Piemonte prot. 0003728/DB1701 del 13.05.2011)

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RILEVANZA DEI TITOLI DI STUDIO STATALI E PROFESSION ALI REGIONALI di cui al comma 6, lett. c), art. 71 D. Lgs. 59/2010 :

“ c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. “ TITOLI DI STUDIO “ A titolo informativo si rammenta che il Ministero Sviluppo Economico ha riconosciuto validi, ai sensi dell’art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs n. 59/2010 i seguenti titoli di studio statali: - Diploma di “Laurea in Farmacia” con risoluzione n. 53609 del 18.05.2010 - Diploma di scuola secondaria superiore di “Perito Agrario” con risoluzione n. 86656 dell’8.7.2010; - Diploma triennale di qualifica “Addetti alla segreteria d’azienda” con risoluzione n. 94958 del 22.7.2010 - Laurea in Economia con indirizzo “Gestione Aziendale” con risoluzione n. 94953 del 22.7.2010; - Diploma di “Maturità di Tecnica Femminile” con risoluzione n. 132308 del 30.9.2010 - Diploma di Scuola Media Superiore con indirizzo Attività sociali – specializzazione Dirigente di Comunità”

con risoluzione n. 159528 dell’8.11.2010; - Diploma di “Laurea in medicina e chirurgia” con risoluzione n. 167119 del 16.11.2010; - Diploma di “Laurea in Economia e Commercio con indirizzo Economia Aziendale” con risoluzione n. 166834

del 16.11.2010; - Diploma di scuola secondaria superiore di “Perito Chimico” con risoluzione n. 167111 del 16.11.2010; - Laurea triennale in Scienze Tecnologiche Viticole ed Enologiche con risoluzione n. 1565543 del 2.11.2010 - Diploma di “Ragioniere e Perito Commerciale” con risoluzione n. 199259 del 28.12.2010; - Diploma di Agrotecnico con risoluzione n. 5910 del 14.01.2011 e con risoluzione n. 33304 del 23.02.2011; - Diploma di “Addetto ai servizi alberghieri di sala –bar”con risoluzione n. 33304 del 23.02.2011.

Per maggiori dettagli ed ulteriori aggiornamenti in materia, si rimanda alla consultazione del sottoindicato link corrispondente al sito web del Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero Sviluppo Economico, area di interesse “Internazionalizzazione”, contenuti “Leggi, Normativa” – Altri atti amministrativi.

E’ inoltre stata emanata la circolare n. 3642/C in data 15 aprile 2011, con la quale tenuto conto delle

risoluzioni nel frattempo intervenute, il Ministero Sviluppo Economico ha indicato in modo più sistematico, anche se non esaustivo, l’elenco dei titoli di studio statali e dei titoli regionali equipollenti a quelli statali, ai fini dell’accesso alle attività di cui trattasi. “ (Circolare Regione Piemonte prot. 0003728/DB1701 del 13.05.2011)

Sono comunque validi : il diploma di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o

della qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero, il diploma di tecnico di istruzione professionale dei servizi alberghieri, nonché il diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell’alimentazione o lauree equipollenti, previsti dal sopra citato art. 5, comma 1, lett. b bis, della Legge Regionale 38/2006. Detto requisito professionale deve essere posseduto, per poter presentare domanda di autorizzazione o una SCIA Segnalazione Certificata di inizio attività, per esercitare la somministrazione di alimenti e bevande : - nel caso di ditta individuale: dal titolare o, in alternativa, dalla persona delegata all’attività di

somministrazione - nel caso di società e di associazioni o organismi collettivi: da un legale rappresentante

o, in alternativa, da una persona delegata all’attività di somministrazione

ATTENZIONE:

L’art. 5, comma 7, della Legge Regionale 38/2006, sopra riportato dispone che :

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“ Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. “

La persona suddetta, pertanto, deve possedere uno dei seguenti requisiti:

1° caso corso professionale

per aver frequentato un corso professionale avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività di [ ] commercio degli alimenti [ ] preparazione degli alimenti [ ] somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto dalla Regione _____________________ ed averne superato l’esame finale nome dell’istituto _______________________________________________ sede: Comune __________________ Via ____________________________ oggetto del corso _______________________________________________ __________________________________________________ anno di conclusione ________

2° caso esercizio attività alle dipendenze

per aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio presso le seguenti imprese esercenti l’attività nel [ ] settore alimentare [ ] settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto [ ] alla vendita [ ] all’amministrazione [ ] alla preparazione degli alimenti , comprovata dall’iscrizione all’I.N.P.S. : � nome dell’impresa ________________________________________________________________________

sede ________________ Via ________________________________________________ , codice fiscale _____________________________________ ; regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________________ al _____________________ ;

� nome dell’impresa ________________________________________________________________________ sede ________________ Via ________________________________________________ , codice fiscale _____________________________________ ; regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________________ al _____________________ ;

3° caso esercizio attività quale socio lavoratore o coadiutore familiare

per aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio presso le seguenti imprese esercenti l’attività nel [ ] settore alimentare [ ] settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di [ ] socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti [ ] coadiutore familiare, quale coniuge, parente o affine entro il 3° grado dell’imprenditore, comprovato dall’iscrizione all’I.N.P.S. � nome dell’impresa ________________________________________________________________________

sede ___________________ Via ______________________________________________ , codice fiscale __________________________________, quale [ ] socio lavoratore o altra posizione equivalente [ ] coniuge [ ] parente entro il 3° grado (specificare: _____________________________) [ ] affine entro il 3° grado (specificare ______________________) dell’imprenditore ; regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________________ al _____________________ ;

� nome dell’impresa ________________________________________________________________________ sede ___________________ Via ______________________________________________ , codice fiscale __________________________________, quale [ ] socio lavoratore o altra posizione equivalente [ ] coniuge [ ] parente entro il 3° grado (specificare: _____________________________) [ ] affine entro il 3° grado (specificare ______________________) dell’imprenditore ; regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________________ al _____________________ ;

4° caso esercizio attività in proprio

per aver esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio, attività d’impresa nel [ ] settore alimentare [ ] settore della somministrazione di alimenti e bevande, attraverso le seguenti imprese, comprovata dall’iscrizione all’I.N.P.S. : � nome dell’impresa ________________________________________________________________________

sede dell’attività ________________ Via _____________________________ , codice fiscale _____________________________________ quale [ ] titolare di ditta individuale, [ ] legale rappresentante di società ; regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________________ al _____________________ ;

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� nome dell’impresa ________________________________________________________________________ sede dell’attività ________________ Via _____________________________ , codice fiscale _____________________________________ quale [ ] titolare di ditta individuale, [ ] legale rappresentante di società ; regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________________ al _____________________ ;

5° caso possesso di diploma

perché in possesso del seguente diploma [ ] di scuola secondaria superiore [ ] di laurea, anche triennale, [ ] di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, diploma _____________________________________________________________________________________ conseguito presso l’istituto _____________________________________________________________________ con sede in ___________________________ Via _____________________________________ nell’anno ___________________ con votazione ______________________________________; materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti nel corso di studi : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6° caso iscrizione al REC

per essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio presso la Camera di Commercio di ___________________ al N. _________________ dal ___________

[ ] per il gruppo merceologico individuato dalla lettera [ ] a) Tabelle merceologiche I – VI - VII, [ ] b) Tabelle merceologiche II - III – IV - V, [ ] c) Tabella merceologica VIII dell’art. 12, comma 2, del D.M. 4.8.1988, n. 375 in attuazione della legge 11.06.1971, n. 426 (disciplina del commercio) , e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi

[ ] per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 2 della Legge 25.8.1991, n. 287, e non essere stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi

[ ] alla sezione speciale imprese turistiche del predetto REC, istituita dall’art. 5, comma 2, della Legge 17.05.1983, n. 217

7° caso idoneità davanti alla Commissione della Camera di Commercio

per aver superato con esito positivo, in data _________________________, dinanzi ad apposita commissione presso la Camera di Commercio di _____________________ l’esame di idoneità

[ ] all’esercizio dell’attività di commercio di prodotti alimentari per il gruppo merceologico individuato dalla lettera [ ] a) Tabelle merceologiche I – VI - VII, [ ] b) Tabelle merceologiche II - III – IV - V, [ ] c) Tabella merceologica VIII dell’art. 12, comma 2, del D.M. 4.8.1988, n. 375 in attuazione della legge 11.06.1971, n. 426 (disciplina del commercio) ,

[ ] per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 2 della Legge 25.8.1991, n. 287

[ ] per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del Registro Esercenti il Commercio, istituita dall’art. 5, comma 2, della Legge 17.05.1983, n. 217 ai fini dell’iscrizione al Registro Esercenti il Commercio, come dichiarato dalla Camera di Commercio di __________________ con attestato in data __________________

ALTRI REQUISITI PERSONALI CHE DEVONO ESSERE POSSEDUTI PER POTER ESERCITARE

LA SOMMINISTRAZIONE (cioè la vendita per il consumo sul posto) DI ALIMENTI E BEVANDE

Legge Regionale 29.12.2006, n. 38 - art. 5, comma 1

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Detti requisiti sono i seguenti: avere assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente Detti requisiti devono essere posseduti da - caso di ditta individuale: titolare - caso di S.N.C.: tutti i soci - caso di S.A.S.: tutti i soci accomandatari - caso di S.P.A. o S.R.L.: tutti i legali rappresentanti e componenti il consiglio di

amministrazione - caso di società: se nominato: dalla persona delegata all’attività di somministrazione - caso di associazioni o organismi collettivi : tutti i legali rappresentanti e amministratori e

componenti gli organi di amministrazione La Loggia, lì ottobre 2012