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Lega.sin2.miniambiente/tar 1 RIBNALE AMMINISRAIO REGIONALE DEL LAIO RIBNALE AMMINISRAIO REGIONALE DEL LAIO RIBNALE AMMINISRAIO REGIONALE DEL LAIO RIBNALE AMMINISRAIO REGIONALE DEL LAIO - S Rꝏꜳ S Rꝏꜳ S Rꝏꜳ S Rꝏꜳ - RICORSO RICORSO RICORSO RICORSO : LEGAMBIENE ONLS (C.F.:80458470582, P.IA:02143941 009) LEGAMBIENE ONLS (C.F.:80458470582, P.IA:02143941 009) LEGAMBIENE ONLS (C.F.:80458470582, P.IA:02143941 009) LEGAMBIENE ONLS (C.F.:80458470582, P.IA:02143941 009), ꝏ Rꝏꜳ, ꜳ Sꜳꜳꜳ .403, ꝏꜳ ꜳ ꜳꜳ .., L ꝏꝏ Cꝏꜳ Dꜳ, ꜳꜳꜳ ffꜳ ꜳ'ꜳ. Mꜳꜳꝏꝏ Fꜳꝏ, C.F.:FRLMDL59M58H501S (PEC:ꜳꜳꝏꝏffꜳꝏ@ꝏꜳꝏꜳꝏꜳ.ꝏ ffꜳ 06.8600065), /ꝏ ꜳ'ꜳ. Mꜳꝏ Iꜳ CF:NNMSM53B10H501R, PEC:ꜳꝏꜳ@ꝏꜳꝏꜳꝏ ꜳ.ꝏ, ffꜳ.06.8600065) ꜳ ꝏꜳꜳ ꝏ ꝏ ꝏ Rꝏꜳ, ꜳ A.ꜳ .15, ꝏꜳ ꜳꝏ - ꝏ ꝏ - ꝏꝏ : MINISERO DELL'AMB MINISERO DELL'AMB MINISERO DELL'AMB MINISERO DELL'AMBIENE E DELLA ELA DEL ERRIORIO E DEL IENE E DELLA ELA DEL ERRIORIO E DEL IENE E DELLA ELA DEL ERRIORIO E DEL IENE E DELLA ELA DEL ERRIORIO E DEL MARE, MARE, MARE, MARE, ꝏꜳ Mꝏ ꝏ-ꝏ, ꝏ Rꝏꜳ, , , , ꜳ C.Cꝏꝏꝏ .44 (00147), ꝏ.ꜳ Rꝏꜳ, ꝏ Aꝏꜳꜳ Gꜳ ꝏ Sꜳꝏ ꜳ Pꝏꝏ .12 (00186) - - ꝏffꝏ : - REGIONE LIGRIA REGIONE LIGRIA REGIONE LIGRIA REGIONE LIGRIA, ꝏꜳ P ꜳ Gꜳ Rꝏꜳ ꝏ-ꝏ, ꝏ Gꝏꜳ Pꜳꜳ D Fꜳ .1 (16121); - REGIONE LAIO REGIONE LAIO REGIONE LAIO REGIONE LAIO, ꝏꜳ P ꜳ Gꜳ Rꝏꜳ ꝏ-ꝏ, ꝏ Rꝏꜳ, ꜳ R. Rꜳꝏ Gꜳꜳ .7 (00145); - REGIONE CAMPANIA REGIONE CAMPANIA REGIONE CAMPANIA REGIONE CAMPANIA, ꝏꜳ P ꜳ Gꜳ Rꝏꜳ ꝏ- ꝏ, ꝏ Nꜳꝏ, ꜳ S.Lꜳ .81 ( 80132); 'ꜳꜳꝏ 'ꜳꜳꝏ 'ꜳꜳꝏ 'ꜳꜳꝏ Dꝏ Mꝏ 'ꜳ ꜳ ꜳ ꝏꝏ ꜳ Dꝏ Mꝏ 'ꜳ ꜳ ꜳ ꝏꝏ ꜳ Dꝏ Mꝏ 'ꜳ ꜳ ꜳ ꝏꝏ ꜳ Dꝏ Mꝏ 'ꜳ ꜳ ꜳ ꝏꝏ ꜳ ' ' ' ' 11 ꜳꝏ 2013, ꜳ “Aꝏꜳꝏ 'ꝏ ꝏ ꝏffꜳꝏ Aꝏꜳꝏ 'ꝏ ꝏ ꝏffꜳꝏ Aꝏꜳꝏ 'ꝏ ꝏ ꝏffꜳꝏ Aꝏꜳꝏ 'ꝏ ꝏ ꝏffꜳꝏ ꜳ ꝏ 2 2 ꜳ ꝏ 2 2 ꜳ ꝏ 2 2 ꜳ ꝏ 2 2- 'ꜳ.252 Dꝏ Lꜳꝏ 3 ꜳ 2006, .152 'ꜳ.252 Dꝏ Lꜳꝏ 3 ꜳ 2006, .152 'ꜳ.252 Dꝏ Lꜳꝏ 3 ꜳ 2006, .152 'ꜳ.252 Dꝏ Lꜳꝏ 3 ꜳ 2006, .152 ꝏ ꝏꝏ ꝏ ꜳ ꝏffꜳ ꜳꝏꜳ ꝏ ꝏꝏ ꝏ ꜳ ꝏffꜳ ꜳꝏꜳ ꝏ ꝏꝏ ꝏ ꜳ ꝏffꜳ ꜳꝏꜳ ꝏ ꝏꝏ ꝏ ꜳ ꝏffꜳ ꜳꝏꜳ”, ꜳꝏ ꜳ G.. .60 12.03.2013 12.03.2013 12.03.2013 12.03.2013 ꝏ ꜳꝏ ꜳꝏ ꜳ ꝏ ꝏꝏ, ꝏꝏ /ꝏ ꝏꜳ, ꜳꝏ ꝏꝏ, ꜳ ꜳ ꜳffꜳ : 1) “P (Lꜳ Sꜳ) P (Lꜳ Sꜳ) P (Lꜳ Sꜳ) P (Lꜳ Sꜳ)”, ꜳꝏ ꜳ ꝏ ꜳꝏꜳ ꜳ ꜳ L.9 1998, .426 ꜳ “Nꝏ ꜳꝏ ꜳꜳ”;

Ricorso legambiente contro Decreto cancella SIN

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Lega.sin2.miniambiente/tar 1

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIOTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIOTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIOTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

---- Sede di Roma Sede di Roma Sede di Roma Sede di Roma ----

RICORSORICORSORICORSORICORSO

per: LEGAMBIENTE ONLUS (C.F.:80458470582, P.IVA:02143941 009)LEGAMBIENTE ONLUS (C.F.:80458470582, P.IVA:02143941 009)LEGAMBIENTE ONLUS (C.F.:80458470582, P.IVA:02143941 009)LEGAMBIENTE ONLUS (C.F.:80458470582, P.IVA:02143941 009), con sede in

Roma, via Salaria n.403, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., Luigi

Vittorio Cogliati Dezza, rappresentata e difesa dall'avv. Mariadolores Furlanetto,

C.F.:FRLMDL59M58H501S (PEC:[email protected] fax

06.8600065), unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Massimo Iannetti

CF:NNTMSM53B10H501R, PEC:massimoiannetti@ordineavvocatiro

ma.org,fax.06.8600065) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via

A.Vivaldi n.15, giusta procura a margine del presente atto

---- ricorrente ricorrente ricorrente ricorrente ----

contro: MINISTERO DELL'AMBMINISTERO DELL'AMBMINISTERO DELL'AMBMINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL IENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL IENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL IENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL

MARE, MARE, MARE, MARE, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma, , , , via C.Colombo n.44

(00147), ex lege dom.ta in Roma, presso Avvocatura Generale dello Stato in via dei

Portoghesi n.12 (00186) ----

resistente resistente resistente resistente ----

e nei confronti di:

---- REGIONE LIGURIAREGIONE LIGURIAREGIONE LIGURIAREGIONE LIGURIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore,

con sede in Genova Piazza De Ferrari n.1 (16121);

---- REGIONE LAZIOREGIONE LAZIOREGIONE LAZIOREGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, con

sede in Roma, via R. Raimondi Garibaldi n.7 (00145);

---- REGIONE CAMPANIAREGIONE CAMPANIAREGIONE CAMPANIAREGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-

tempore, con sede in Napoli, via S.Lucia n.81 ( 80132);

per l'annullamentoper l'annullamentoper l'annullamentoper l'annullamento

del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell' ' ' ' 11

gennaio 2013,,,, recante “Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti

di cui ai commi 2 e 2di cui ai commi 2 e 2di cui ai commi 2 e 2di cui ai commi 2 e 2----bis dell'art.252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152bis dell'art.252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152bis dell'art.252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152bis dell'art.252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e e e e

che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionaleche non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionaleche non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionaleche non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale”, pubblicato

sulla G.U. n.60 del 12.03.201312.03.201312.03.201312.03.2013 e di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o

consequenziale, ancorché incognito, nella parte in cui declassifica i seguenti siti:

1) sito “Pitelli (La Spezia)Pitelli (La Spezia)Pitelli (La Spezia)Pitelli (La Spezia)”, individuato quale sito di interesse nazionale ai sensi

della L.9 dicembre 1998, n.426 recante “Nuovi interventi in campo ambientale”;

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2) sito “Provincia di FrosinoneProvincia di FrosinoneProvincia di FrosinoneProvincia di Frosinone” individuato quale sito di interesse nazionale ai

sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del

18/9/2001, n.468 avente ad oggetto. ”Regolamento recante Programma nazionale di

bonifica e ripristino ambientale”;

3) sito “Bacino del Fiume SaccoBacino del Fiume SaccoBacino del Fiume SaccoBacino del Fiume Sacco” (RomaRomaRomaRoma----FrosinoneFrosinoneFrosinoneFrosinone) individuato quale sito di

interesse nazionale ai sensi della L.2 dicembre 2005, n.248 di conversione con

modificazioni del D.L.30/9/2005, n.203;

4) sito “Litorale DomizioLitorale DomizioLitorale DomizioLitorale Domizio----Flegreo e Agro Aversano (CasertaFlegreo e Agro Aversano (CasertaFlegreo e Agro Aversano (CasertaFlegreo e Agro Aversano (Caserta----Napoli)”, Napoli)”, Napoli)”, Napoli)”,

individuato quale sito di interesse nazionale ai sensi della L.9 dicembre 1998, n.426

recante “Nuovi interventi in campo ambientale”....

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA

Come è noto, nel corso degli ultimi quindici anni, sono stati individuati e riconosciuti, a

mezzo di interventi legislativi e provvedimenti amministrativi, numerosi siti di interesse

nazionale (ben 57 per la precisione), aventi necessità di essere bonificati, in quanto

affetti da grave danno ambientale. Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006,n.152, recante

“”Norme in materia ambientale” (c.d. Codice dell'Ambiente), ha stabilito i principi e i

criteri direttivi per l'individuazione dei predetti siti, nonché attribuito, al Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ndr:in seguito MATTM), la

titolarità del procedimento per la loro bonifica. Con la recente Legge 7 agosto 2012,

n.134, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, avente

ad oggetto “Misure urgenti per la crescita del Paese”, sono state introdotte modifiche al

precitato Decreto Legislativo, per quanto attiene ai principi e criteri individuativi dei siti

di bonifica, di interesse nazionale (ndr:in seguito SIN), e si è data facoltà al competente

Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di effettuare una

ricognizione dei siti, già classificati di interesse nazionale, per verificarne la rispondenza

a detti criteri. Con queste premesse, il competente Ministro, ritenuto che, alla luce delle

nuove norme legislative, diversi siti, già riconosciuti di interesse nazionale, non

soddisferebbero più i requisiti richiesti, ha emanato il provvedimento in epigrafe

impugnato, con il quale ha declassificato, dichiarandoli non più ricompresi tra i siti di

bonifica di interesse nazionale, trasferendo la competenza per le necessarie operazioni di

verifica ed eventuale bonifica alle Regioni, territorialmente interessate, allegando un

elenco di 17 siti (su 57 già riconosciuti), ubicati in diverse Regioni, dichiarati non più di

interesse nazionale.

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Tra quelli, sono ricompresi i siti per cui si ricorre e precisamente:

A)A)A)A) Il sito Il sito Il sito Il sito “Pitelli” (Regione Liguria, Provincia di La Spezia)“Pitelli” (Regione Liguria, Provincia di La Spezia)“Pitelli” (Regione Liguria, Provincia di La Spezia)“Pitelli” (Regione Liguria, Provincia di La Spezia) interessa i Comuni di La

Spezia, Lerici e Arcola. Ha una estensione di ha.22.045 ed include aree militari.

Necessita di bonifica e ripristino ambientale di discariche di rifiuti pericolosi, di siti

industriali e dell'area marina antistante, che è stata anche utilizzata, illegalmente, per lo

smaltimento di rifiuti tossico-nocivi, soprattutto per gli sversamenti dalle attività di

demolizioni navali e dalle attività industriali insistenti nell'ambito del Golfo di La Spezia.

A riprova di quanto sopra sarà utile leggere la pagina 105 del Progetto preliminare di

bonifica per l’area a mare del sito di Pitelli, elaborato per conto del Ministero

dell’Ambiente dall’Istituto centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al

mare (ora assorbita da ISPRA), ma soprattutto si legga il passaggio conclusivo del

suddetto Progetto: “Conclude lo studio di ICRAM: "Da una visione complessiva si

identificano alcune aree la cui contaminazione risulta particolarmente critica: l’area del

Seno della Pertusola, il settore nord occidentale del Porto Mercantile (dal Molo Garibaldi

alla Darsena Duca degli Abruzzi) ed il tratto costiero orientale, da Cadimare al Seno di

Panigaglia. In alcune di queste aree concentrazioni molto elevate di metalli e metalli e metalli e metalli e

contaminanti organicicontaminanti organicicontaminanti organicicontaminanti organici si spingono anche alle profondità maggiori”.

Diversamente da quanto apoditticamente ritenuto dal provvedimento ministeriale

impugnato, il sito di Pitelli risulta conforme a sei dei sette principi e criteri direttrisulta conforme a sei dei sette principi e criteri direttrisulta conforme a sei dei sette principi e criteri direttrisulta conforme a sei dei sette principi e criteri direttivi di ivi di ivi di ivi di

cui al novellato art.252, comma 2, del Codice dell'Ambientecui al novellato art.252, comma 2, del Codice dell'Ambientecui al novellato art.252, comma 2, del Codice dell'Ambientecui al novellato art.252, comma 2, del Codice dell'Ambiente, atteso che: a) l'area

presenta particolare pregio ambientale, in quanto ricomprende l'intero promontorio sul

quale è stata edificata la frazione di Pitelli, oltreché l'intero Golfo dei Poeti; b) l'area è

tutelata ai sensi dell'art.142 lett.g) D.Lgs.22/01/2004, n.42, in quanto zona boscata; c)

il rischio sanitario e ambientale è particolarmente elevato per la densità della

popolazione interessata, considerato il superamento delle concentrazioni soglia di

rischio; d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area è rilevante, per

via degli effetti delle contaminazioni inquinanti da metalli pesanti, idrocarburi ed altri

metalli nocivi, anche in considerazione della sua caratterizzazione turistico-ricettiva; e)

grave è il rischio di contaminazione per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza

nazionale, quali il Golfo dei Poeti e il contiguo Parco naturale di Montemarcello; f-bis)

l'area è stata interessata, nel tempo, da molteplici attività industriali, chimiche,

energetiche, metallurgiche e di raffinazione, quali l'impianto chimico della Società Penox,

-ex PbO; la centrale Termoelettrica Enel di La Spezia( alimentata parte a carbone ed in

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parte miscela di idrocarburi ed al olio combustibile denso), l'impianto di rigassificazione

della Snam, ovvero la ex Fonderia di Piombo Pertusola, sita nel Golfo dei Poeti,

precisamente a Panigaglia, e la ex raffineria IP di La Spezia, tali da causare una presenza

di elevate concentrazioni di inquinanti nei fondali del Golfo dei Poeti,

Ecco, ad esempio, in cosa consiste l’inquinamento realel’inquinamento realel’inquinamento realel’inquinamento reale della sola parte a mare del sito

di Pitelli, secondo il Progetto ICRAM sopra citato:

““““1.1.1.1. Concentrazioni di arsenicoarsenicoarsenicoarsenico significative invece risultano nel tratto di mare davanti

all'area della ex Pertusola e Cantieri navali di Muggiano, quindi vicinissimo alla parte

iniziale della diga. Stesso discorso per il RameRameRameRame, i PCBPCBPCBPCB ( Policlorobifenili), i composti

organostannici (TBTTBTTBTTBT) 2.2.2.2. Sempre nell'area Pertusola e Cantieri del Muggiano abbiamo

il cadmio:cadmio:cadmio:cadmio: per questo ultimo nel seno di Pertusola ci sono concentrazioni che superano

anche di due ordini di grandezza il valore d’intervento, con picchi pari a 485 mg/kg

(pagina 75 studio ICRAM).3.3.3.3. Valori di Idrocarburi PoliIdrocarburi PoliIdrocarburi PoliIdrocarburi Policiclici Aromaticiciclici Aromaticiciclici Aromaticiciclici Aromatici (fino ad un

metro di profondità del fondo) significativi invece nel tratto di mare di fronte alla parte

ovest della diga ,verso Portovenere per intenderci (pagina 81 studio

ICRAM).4.4.4.4. concentrazioni notevoli di ZincoZincoZincoZinco nel Seno della Pertusola (pagina 64 studio

ICRAM): in particolare l'ICRAM rileva concentrazioni di molto superiori ai valori

d’intervento (fino a 37772 mg/kg) in diverse aree, ma soprattutto davanti alla ex

Fonderia di Piombo della Pertusola (pagina 61 studio ICRAM) 5.5.5.5. Per

il ppppiomboiomboiomboiombo concentrazioni significative ovviamente nel Seno della Pertusola ma anche

nella parte più ad est dei mitili, proprio davanti alla diga. Secondo lo studio ICRAM: "La

contaminazione da Piombo (Pb) si presenta distribuita nei livelli superficiali lungo la

fascia costiera, principalmente nel tratto interessato dalla ex Fonderia di Piombo della

Pertusola e dalla cantieristica navale, con concentrazioni estremamente preoccupanti,

superiori di due ordini di grandezza al valore di intervento (48518 mg/kg)" (pagina 56

studio ICRAM) 6.6.6.6. In relazione alle concentrazioni di MercurioMercurioMercurioMercurio (Hg), si riscontra nei

primi 50 cm uno stato generale di contaminazione per quasi tutta la fascia costiera e per

un’area della parte meridionale della rada in prossimità della diga foranea (pagina 50

studio ICRAM)”.

Risulta all'evidenza che, considerata la complessità di gestione del sito, lo stesso

richieda una “cabina di regia” a livello nazionale, che coordini gli interventi di bonifica

necessari.

B) Il sito “Bacino del Fiume Sacco”:B) Il sito “Bacino del Fiume Sacco”:B) Il sito “Bacino del Fiume Sacco”:B) Il sito “Bacino del Fiume Sacco”:

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interessa 52 comuni della Provincia di Roma e di quella di Frosinone. L'area in questione

venne interessata dall'emergenza ambientale scaturita dalla presenza di isomeri di

esaclorocicloesano riscontrati nel latte di alcune aziende zootecniche e,

successivamente, riscontrati nelle aree prospicienti l'argine fluviale del fiume Sacco. La

contaminazione è riconducibile alla percolazione dei suddetti agenti chimici situati

nell'area del comune di Colleferro, occupata fino a trenta anni fa da un'industria chimica

(Caffaro), dove sono stati rinvenuti fusti interrati e scarti di lavorazioni. Ricordiamo che

con Decreto del Presidente del Consiglio 19 maggio 2005 venne nominato un

Commissario delegato a gestire detta emergenza, a seguito del rilevamento di

concentrazioni di betaesaclorocicloesano, superiori al livello limite consentito dalla

normativa comunitaria. La perimetrazione delle aree da bonificare include 800 ettari per

l'area industriale e 700 per territori destinati all'agricoltura e all'allevamento, aree

esondabili e una estesissima fascia di 100 metri nella zona ripariale adiacente al fiume.

La tipologia di intervento richiesta consiste nella bonifica di acque superficiali e

sedimenti contaminati dall'industria chimica dismessa, di cui sopra. Dalle conclusioni dei

lavori svolti di recente, in sede di Commissione Parlamentare di inchiesta sugli illeciti

commessi nel ciclo dei rifiuti, nonché di relazioni tecniche e pro-memoria di

monitoraggio sulla salute della popolazione nell'area della valle del Sacco, compiuta dal

Dipartimento di Epidemiologia della ASL RM/E, si rilevano dati allarmanti. Il dato

particolarmente grave della vicenda è che gli inquinanti sono passati nel ciclo alimentare,

determinando danni, oltre che all'ambiente e alla salute, anche all'economia della zona,

basata sull'allevamento e sull'agricoltura. Le acque del fiume Sacco sono destinate

all'irrigazione dei terreni e all'abbeveraggio degli animali ovini e bovini, sicché gli

inquinanti sono facilmente confluiti nella catena alimentare. Gli studi epidemiologici

effettuati dall'ufficio commissariale consentono di affermare che la popolazione ha subito

e subisce gli effetti dell'inquinamento per la maggiore incidenza di malattie e di mortalità.

Circa la quantificazione del danno ambientale, l'I.S.P.R.A. lo ha determinato in

€.660.902.973,60, tenendo conto, peraltro, solo delle spese di ripristino e di messa in

sicurezza. Il complesso industriale ha causato, nel tempo, inquinamento dell'aria e i

lavoratori sono stati esposti a sostanze tossiche in ambiente di lavoro, in particolare

prodotti chimici ed amianto. Le persone che hanno risieduto lungo il fiume hanno

assorbito e accumulato, nel tempo, pesticidi organo clorurati, sopratutto tramite la via

alimentare. L'area dei tre Comuni di Colleferro, Segni e Gavignano presenta nel suo

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complesso un quadro di mortalità e morbosità peggiore rispetto al resto della regione

Lazio. Le patologie cardiovascolari e respiratorie risultano in rapporto con la

contaminazione cronica ambientale. Il quadro di mortalità e di morbosità dei residenti

nell’area di Colleferro, quando paragonato a quello delle aree dei Comuni vicini,

mostra valori più elevati. Le patologie cardiovascolari e respiratorie risultano in

rapporto con la contaminazione cronica ambientale. Si conferma un eccesso di

tumori della pleura per la pregressa esposizione ad amianto.

Il quadro di mortalità e morbosità degli abitanti lungo il fiume non è particolarmente

variato rispetto ai Comuni di riferimento, ma si segnalano alcune patologie in

possibile rapporto con la contaminazione. Questi risultati danno la misura dell'entità

dell'inquinamento che ha inciso ed incide sull'ambiente, non essendo più fruibili

talune risorse naturali, sulla salute umana, tenuto conto della maggiore incidenza di

malattie, nonché sull'economia, risultando gravemente compromesse le attività

agricole e di allevamento della zona.

Ne risulta la assoluta conformità delle situazioni riscontrate nel sito ai principi e criteri

direttivi di cui all'art. 252, comma 2, lett. a)- c)- d). Non solo, ma, diversamente da

quanto ritenuto dal MATTM, è evidente la coerenza del sito “Bacino del Fiume Sacco”

anche con il nuovo criterio direttivo, introdotto nell'art.252, comma 2, alla lett.f-bis),

attesa la presenza storica di un impianto chimico integrato, quale quello sopra citato, e

di altre aree produttive e soprattutto ex produttive presenti nel territorio, responsabili

delle gravi contaminazioni ambientali (ndr: impianti chimici integrati sono definiti dal

DPCM 377/88 art.1 come “impianti per la produzione su scala industriale mediante

processi di trasformazione chimica di sostanze in cui si trovano affiancate varie unità

produttive funzionalmente connesse fra di loro per la fabbricazione di prodotti chimici

organici di base, per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, per la

fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o

composti), per la fabbricazione di base di fitosanitari e biocidi, per la fabbricazione di

prodotti farmaceutici di base, mediante procedimento chimico o biologico, per la

fabbricazione di esplosivi”).

C) C) C) C) Il sito “Provincia di Frosinone”Il sito “Provincia di Frosinone”Il sito “Provincia di Frosinone”Il sito “Provincia di Frosinone”

Il sito è stato individuato come di interesse nazionale con D.M. 468/2001 ed è stato Il sito è stato individuato come di interesse nazionale con D.M. 468/2001 ed è stato Il sito è stato individuato come di interesse nazionale con D.M. 468/2001 ed è stato Il sito è stato individuato come di interesse nazionale con D.M. 468/2001 ed è stato

perimetrato conperimetrato conperimetrato conperimetrato con decreto del 2/12/2002 – GU del 7/3/2003 e e e e decreto del 23/10/2003

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– gu del 2/2/2004. Il SIN in oggett. Il SIN in oggett. Il SIN in oggett. Il SIN in oggetto è caratterizzato da 122 aree di discariche o è caratterizzato da 122 aree di discariche o è caratterizzato da 122 aree di discariche o è caratterizzato da 122 aree di discariche

dismesse (abusive nel 17% dei casi) dislocate su 89 comuni della provincia di dismesse (abusive nel 17% dei casi) dislocate su 89 comuni della provincia di dismesse (abusive nel 17% dei casi) dislocate su 89 comuni della provincia di dismesse (abusive nel 17% dei casi) dislocate su 89 comuni della provincia di

Frosinone.Frosinone.Frosinone.Frosinone.

I principali agenti inquinanti che hanno determinato l'istituzione del sito sono stati,

pertanto, in origine, i rifiuti urbani e quelli speciali.

Il decreto istitutivo cosi recita: “Il numero dei siti interessati dall'intervento e' pari a

110. Si tratta, in genere, di discariche attivate nella seconda meta degli anni `80. La

superficie totale occupata da rifiuti e' pari a circa 40 ettari, con una quantità di rifiuti

accumulati di circa 1.500.000 metri cubi. Nel 23% circa delle discariche sono contenuti

rifiuti speciali e nel 5% di esse e' stata accertata la presenza di rifiuti pericolosi. Tra

queste ultime, la discarica di Selvelle (chiamata anche Montenebulone o Coste Calde),

sita in agro del comune di Arpino, attualmente sotto sequestro da parte dell'Autorita'

giudiziaria, ha un'estensione imprecisata entro un terreno di circa 11 ettari ad elevata

permeabilita'. Essa contiene una quantita' di rifiuti sicuramente superiore a 13.500 metri

cubi, tra i quali "fusti contenenti composti chimici allo stato liquido a reazione acida e

fanghi da trattamento chimico-fisico", come evidenziato da una nota preliminare del

collegio peritale nominato dal magistrato inquirente; su questo sito e' necessario

svolgere indagini estese ed approfonditee l'operazione di messa in sicurezza e bonifica si

prevede particolarmente onerosa. Poiche' la caratterizzazione delle discariche e' stata

effettuata sulla base di sopralluoghi, senza esecuzione di indagini approfondite (scavi,

carotaggi, ecc.), non si puo' escludere la presenza di rifiuti pericolosi in un numero

superiore di siti....(omissis) …...Le principali caratteristiche Ambientali: I siti di

ubicazione delle discariche sono soggette, per oltre il 20%, a vincoli (idrogeologico,

bellezze naturali, ecc.). I terreni risultano, per circa il 70% dei casi, a permeabilita' da

media ad elevata e, considerando che in almeno il 23% delle discariche non vi e' alcuna

impermeabilizzazione, questo sta dando luogo ad inquinamento delle falde acquifere (in

molti casi poste a profondita' inferiore a 10 metri), dei fiumi e dei corsi d'acqua minori

oltre che del terreno. Inoltre, dalle indagini svolte, anche laddove sono presenti teli

impermeabilizzanti sul fondo, essi risultano in genere inefficaci ad impedire che il

percolato penetri nella falda. Infine, quasi il 40% dei siti considerati e' posto ad una

distanza inferiore a 300 metri dai centri abitati.La presenza diffusa di rifiuti sul territorio,

la pericolosita' dei rifiuti abbancati senza alcuna opera di protezione, la vulnerabilita' del

territorio, la vicinanza a centri ad elevata densita' abitativa, inducono a ritenere lo stato

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di compromissione dell'area ad elevata pericolosita' sanitaria ed ambientale.....”.

Peraltro, occorre evidenziare che la maggior parte del SIN “Bacino del fiume Sacco”

ricade nel territorio della “Provincia di Frosinone” ed è agevole comprendere la

necessità di una saldatura tra i due siti, anche perché entrambi sono oggetto di un grave

inquinamento strutturale, riconducibile alle aree produttive ed ex produttive presenti in

numerosi comuni del Frusinate, quali Anagni/Paliano, Frosinone, Ceccano, Ceprano.

Merita, inoltre, ricordare la presenza dell'ex Cemamit di Ferentino, rilevante per il

riconoscimento del SIN ai sensi dell'art.36-bis), comma 2 bis, L.134/2012 (sito

interessato da attività produttive o estrattive di amianto). La rispondenza a questo solo

criterio direttivo di individuazione costituisce di per sé, come abbiamo già fatto rilevare,

condizione sufficiente per il riconoscimento della qualità di SIN.

D) D) D) D) il sito “Litorale Domizio Flegreo ed Agro AversanoLitorale Domizio Flegreo ed Agro AversanoLitorale Domizio Flegreo ed Agro AversanoLitorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano” (cfr: Tavola N. 3 Rapporto

Ambientale Proposta di Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania) rientra nel

territorio delle Province di Napoli e di Caserta, sino alla Regione Lazio, ed è conosciuto

in tutto il mondo perché caratterizzato da un quadro di riferimento di indubbio valore e

rilievo storico, paesistico, naturalistico ed ambientale di innegabile importanza, recante,

tra gli altri, i siti: Acropoli di Cuma, Area archeologica di Sinuessa, Piscina mirabile di

Bacoli, Anfiteatro Campano, Mitreo e Criptoportico di Santa Maria Capua Vetere, Villa

Romana di Cellole, Centri storici di Marcianise, Maddaloni, Capua, Sessa Aurunca,

Carinola, nel territorio della Provincia di Caserta, e di Aversa, Bacoli, Monte di Procida,

Quarto, nel territorio della Provincia di Napoli, tutti tutelati ai sensi del vigente D. Lgs.

22 gennaio 2004, n. 42 (c.d. codice Urbani).

Nello specifico, risultano tra i Beni paesaggistici appartenenti alle categorie di cui all’art.

136 del D.Lgs. 42/2004 ed individuati a norma degli artt. dal 138 al 142, gli immobili ed

aree di notevole interesse pubblico nei comuni ricompresi nel Sito, afferenti alla provincia

di Caserta:

Comune DM Denominazione

Capua 29/09/59 Area panoramica comprendente una zona della SS 7 Appia

Capua 08/11/73 Area montuosa comprendente la zona del Monte Tifata a monte della frazione di Sant’Angelo in Formis

Capua 14/09/62 Area panoramica comprendente la zona di Via Pomerio

Casagiove 14/12/59 Area panoramica comprendente una zona della SS 7 Appia

Casapulla 25/06/59 Area panoramica comprendente una

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zona della SS 7 Appia

Caserta 28/09/59 Area panoramica comprendente una zona della SS 7 Appia

Caserta 20/12/65 Area panoramica comprendente la frazione di S.Leucio

Caserta 28/03/85 Area panoramica comprendente la frazione di S.Leucio

Caserta 04/05/92 Zona sita nel comune di Caserta

Caserta 14/09/62 Area comprendente i terreni siti ai due lati del Viale Carlo III

Caserta 28/03/85 Area comprendente i terreni siti ai due lati del Viale Carlo III

Caserta 28/10/61 Area panoramica comprendente nucleo abitato di Caserta Vecchia e terreni circostanti

Caserta 05/06/67 Località Lupara nella frazione di Caserta Vecchia

Caserta 19/08/70 Area panoramica comprendente il Borgo Mediuoevale

Caserta 28/03/85 Area panoramica comprendente il Borgo Medioevale di Caseerta Vecchia e le aree circostanti

Castel Volturno 19/05/65 Area panoramica costiera

Cellole 8/03/85 Area costiera

Curti 26/09/59 Area panoramica comprendente una zona della SS 7 Appia

Maddaloni 01/07/67 Complesso collinare posto a nord del centro abitato

Mondragone 26/02/65 Area panoramica costiera

Santa Maria Capua Vetere 30/09/59 Area panoramica comprendente una zona della SS 7 Appia

Sessa Aurunca 28/03/85 B Area comprendente il gruppo vulcanico di Roccamonfina

Sessa Aurunca 18/12/1961 C Area costiera panoramica caratterizzata dalla presenza di una pineta

Sessa Aurunca 8/03/85 Area costiera

Inoltre, sempre nell’ambito dei Comuni del Sito afferenti alla Provincia di Caserta, sono

presenti l’Acquedotto CarolinoAcquedotto CarolinoAcquedotto CarolinoAcquedotto Carolino, grande capolavoro della magnificenza architettonica e

perizia ingegneristica di Luigi Vanvitelli e la Reggia di Caserta, Reggia di Caserta, Reggia di Caserta, Reggia di Caserta, dichiarati entrambi

Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. SPatrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. SPatrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. SPatrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Sono, inoltre, presenti aree rurali aree rurali aree rurali aree rurali

caratterizzate da filiere produttive tipichecaratterizzate da filiere produttive tipichecaratterizzate da filiere produttive tipichecaratterizzate da filiere produttive tipiche, per le quali il successo dei prodotti è

diffusamente riconosciuto ed attestato dal conseguimento di specifici marchi,

rappresentando un importante eun importante eun importante eun importante e coerente indirizzo sostenibile di sviluppo economico coerente indirizzo sostenibile di sviluppo economico coerente indirizzo sostenibile di sviluppo economico coerente indirizzo sostenibile di sviluppo economico

del territoriodel territoriodel territoriodel territorio.

In particolare, nell’ambito della filiera vitivinicolafiliera vitivinicolafiliera vitivinicolafiliera vitivinicola dell’area, sono presenti colture le cui

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produzioni si fregiano del “Marchio DOC Aversa”, Marchio DOC Aversa”, Marchio DOC Aversa”, Marchio DOC Aversa”, riconosciuto per i Comuni del

sistema aversano e dell’area giuglianese, e del “Marchio Campi Flegrei”, Marchio Campi Flegrei”, Marchio Campi Flegrei”, Marchio Campi Flegrei”, riconosciuto

per i Comuni dell’area flegrea e dell’area giuglianese.

Ulteriore filiera di estrema rilevanza dell’area è quella zootecnicazootecnicazootecnicazootecnica----lattierolattierolattierolattiero----casearia,casearia,casearia,casearia,

nella quale sono presenti produzioni che si fregiano del “Marchio DOP Mozzarella di Marchio DOP Mozzarella di Marchio DOP Mozzarella di Marchio DOP Mozzarella di

Bufala Campana”, Bufala Campana”, Bufala Campana”, Bufala Campana”, riconosciuto per tutti i Comuni del Sito afferenti alla provincia di

Caserta . L’intero Sito è attraversato dal “fiume Volturno, di particolare pregio

ambientale, divinizzato come uno dei maggiori fiumi dell’antichità, (che) rendeva fertile la

pianura e favoriva le attività commerciali in quanto navigabile da Cassino a Castel

Volturno. Inoltre ha sempre rappresentato una sorta di demarcazione tra una civiltà

urbana a sud, aperta al commercio marittimo e alle influenze etrusche e greche, ed una

civiltà verso nord fortemente radicata alla terra” (M. Vito, Siti contaminati in Campania,

Napoli 2008, pagg. 72 segg) .

Nell’area ricadono taluni siti della Rete Natura 2000Rete Natura 2000Rete Natura 2000Rete Natura 2000, il principale strumento della

politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità, istituiti ai sensi della

Direttiva 1992/43/CEE "Habitat" (per garantire il mantenimento a lungo termine degli

habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario) e

della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” (per la salvaguardia e la conservazione degli

uccelli selvatici).

Nello specifico, i Siti della Rete Natura 2000 che ricadono nel Sito sono 25252525, dislocati in

22 dei 77 Comuni, distinti in SIC SIC SIC SIC –––– Siti di Interesse Comunitario: Siti di Interesse Comunitario: Siti di Interesse Comunitario: Siti di Interesse Comunitario: SIC-IT8010004 Bosco

di S. Silvestro, SIC-IT8010010 Lago di Carinola,SIC-IT8010015 Monte Massico,SIC-

IT8010020 Pineta di Castel Volturno,SIC-IT8010021 Pineta di Patria, SIC-IT8010022

Vulcano di Roccamonfina, SIC-IT8010027 Fiumi Volturno e Calore Beneventano,,SIC-

IT8010028 Foce Volturno – Variconi, SIC-IT8010029 Fiume Garigliano,SIC-IT8030002

Capo Miseno, SIC-IT8030007 Cratere di Astroni, SIC-IT8030009 Foce di Licola, SIC-

IT8030013 Isolotto di S. Martino e dintorni, SIC-IT8030014 Lago d'Averno, SIC-

IT8030015 Lago del Fusaro, SIC-IT8030016 Lago di Lucrino, SIC-IT8030017 Lago di

Miseno, SIC-IT8030018 Lago di Patria, SIC-IT8030019 Monte Barbaro e Cratere di

Campiglione, SIC-IT8030020 Monte Nuovo, SIC-IT8030032 Stazioni di Cyanidium

caldarium di Pozzuoli, SIC-IT8040006 Dorsale dei Monti del Partenio, SIC-IT8040017

Pietra Maula (Taurano, Visciano), ed in ZPS ZPS ZPS ZPS –––– Zone di ProZone di ProZone di ProZone di Protezione Speciale: tezione Speciale: tezione Speciale: tezione Speciale: ZPS-

IT8010018 Variconi, ZPS-IT8030014 Lago d'Averno.

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Nel territorio del Sito sono ricompresi, in tutto o in parte, ben tre Parchitre Parchitre Parchitre Parchi regionaliregionaliregionaliregionali

istituiti dalla Legge Reg. Campania n. 33/93: il Parco regionale deiegge Reg. Campania n. 33/93: il Parco regionale deiegge Reg. Campania n. 33/93: il Parco regionale deiegge Reg. Campania n. 33/93: il Parco regionale dei Campi Flegrei, il Campi Flegrei, il Campi Flegrei, il Campi Flegrei, il

Parco regioParco regioParco regioParco regionale del Partenio ed il Parco regionale dinale del Partenio ed il Parco regionale dinale del Partenio ed il Parco regionale dinale del Partenio ed il Parco regionale di RoccamonfinaRoccamonfinaRoccamonfinaRoccamonfina, nonché la Riserva la Riserva la Riserva la Riserva

Naturale regionale Volturno Costa di LicolaNaturale regionale Volturno Costa di LicolaNaturale regionale Volturno Costa di LicolaNaturale regionale Volturno Costa di Licola Lago di FalcianoLago di FalcianoLago di FalcianoLago di Falciano, anch’essa istituita con la

cit. L.. Reg. Campania n. 33 (cfr: Tavola N. 3 Rapporto Ambientale Proposta di Piano

Regionale di Bonifica della Regione Campania).

Inoltre, protette dalla Convenzione di Ramsar Convenzione di Ramsar Convenzione di Ramsar Convenzione di Ramsar –––– a tutela delle zone denominate umide

perché costituenti ecosistemi con altissimo grado di biodiversità e quindi di vitale

importanza per gli uccelli acquatici – nel Sito ricadono le PaludiPaludiPaludiPaludi Costiere di Variconi Costiere di Variconi Costiere di Variconi Costiere di Variconi ----

Oasi di Castel Volturno Oasi di Castel Volturno Oasi di Castel Volturno Oasi di Castel Volturno (Ministero dell`Ambiente - Zone umide di importanza

internazionale http://www.minambiente.it ).

Il perimetro del Sito è dato da ben 77 comuni77 comuni77 comuni77 comuni, 28 nel territorio della Provincia di Napoli

e 49 nel territorio della Provincia di Caserta – compreso il capoluogo -, per una

superficie complessiva di 1.569,024 Kmq1.569,024 Kmq1.569,024 Kmq1.569,024 Kmq ed una popolazione di 1.322.2041.322.2041.322.2041.322.204 abitanti, abitanti, abitanti, abitanti, con

una densità media di 843 ab/Kmq843 ab/Kmq843 ab/Kmq843 ab/Kmq e picchi anche di 9.200 ab/Kmq a Grazzanise o di

6.000 ad Aversa.

Dalla proposta di Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania tra le principali

criticità ambientali caratterizzanti il Sito si evincono:

a) per gli impatti afferenti suolo e sottosuolo: - SmaltimSmaltimSmaltimSmaltimento abusivo dei rifiuti solidi e ento abusivo dei rifiuti solidi e ento abusivo dei rifiuti solidi e ento abusivo dei rifiuti solidi e

liquidi liquidi liquidi liquidi ---- Contaminazione da diossina legata all’illecita combustione dei rifiuti Contaminazione da diossina legata all’illecita combustione dei rifiuti Contaminazione da diossina legata all’illecita combustione dei rifiuti Contaminazione da diossina legata all’illecita combustione dei rifiuti ----

Contaminazione da attività industriali legata alla migrazione di contaminanti da aree Contaminazione da attività industriali legata alla migrazione di contaminanti da aree Contaminazione da attività industriali legata alla migrazione di contaminanti da aree Contaminazione da attività industriali legata alla migrazione di contaminanti da aree

produttive produttive produttive produttive

b) per gli impatti afferenti le acque superficiali e di falda ed i sedimenti:

Smaltimento abusivo dei rifiuti solidi e liquidiSmaltimento abusivo dei rifiuti solidi e liquidiSmaltimento abusivo dei rifiuti solidi e liquidiSmaltimento abusivo dei rifiuti solidi e liquidi.

Lo smaltimento illecito dei rifiuti ha comunque senz’altro determinato il maggiore

impatto : soprattutto l’abbandono incontrollato, le discariche abusive e pubbliche non a

norma, con siti preferenziali costituiti dai campi e dalle cave dismesse o abbandonate,

l’inquinamento causato prevalentemente dall’incendio dei rifiuti abbandonati in modo

illecito e l’avvelenamento delle diverse matrici da parte delle attività industriali in

ragione della migrazione dei contaminanti dalle aree produttive. Sia i suoli che le acque

sotterranee risultano contaminate da diverse tipologie di inquinanti tra cui in particolare:

composti aromatici, metalli, floruri, composti alifatici clorurcomposti aromatici, metalli, floruri, composti alifatici clorurcomposti aromatici, metalli, floruri, composti alifatici clorurcomposti aromatici, metalli, floruri, composti alifatici clorurati cancerogeni, IPA, ati cancerogeni, IPA, ati cancerogeni, IPA, ati cancerogeni, IPA,

pesticidi, PCB, diossine e furani,pesticidi, PCB, diossine e furani,pesticidi, PCB, diossine e furani,pesticidi, PCB, diossine e furani, MTBE, idrocarburi, VOC, fenoli.MTBE, idrocarburi, VOC, fenoli.MTBE, idrocarburi, VOC, fenoli.MTBE, idrocarburi, VOC, fenoli.

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Nei i comuni ricadenti nel Sito, in esito a uno studio commissionato dal Dipartimento Nei i comuni ricadenti nel Sito, in esito a uno studio commissionato dal Dipartimento Nei i comuni ricadenti nel Sito, in esito a uno studio commissionato dal Dipartimento Nei i comuni ricadenti nel Sito, in esito a uno studio commissionato dal Dipartimento

della Protezione Civile e curato da Organizzazione Mondiale della Sanità, Centro della Protezione Civile e curato da Organizzazione Mondiale della Sanità, Centro della Protezione Civile e curato da Organizzazione Mondiale della Sanità, Centro della Protezione Civile e curato da Organizzazione Mondiale della Sanità, Centro

Europeo Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Ambiente e Europeo Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Ambiente e Europeo Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Ambiente e Europeo Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Ambiente e

Connessa Prevenzione Primaria, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Fisiologia Connessa Prevenzione Primaria, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Fisiologia Connessa Prevenzione Primaria, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Fisiologia Connessa Prevenzione Primaria, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Fisiologia

Clinica, Osservatorio Epidemiologico della Regione Campania, Agenzia Regionale Clinica, Osservatorio Epidemiologico della Regione Campania, Agenzia Regionale Clinica, Osservatorio Epidemiologico della Regione Campania, Agenzia Regionale Clinica, Osservatorio Epidemiologico della Regione Campania, Agenzia Regionale

ProtezionProtezionProtezionProtezione Ambiente della Campania, inerente l’individuazionee Ambiente della Campania, inerente l’individuazionee Ambiente della Campania, inerente l’individuazionee Ambiente della Campania, inerente l’individuazione degli effetti sulla salute degli effetti sulla salute degli effetti sulla salute degli effetti sulla salute

derivanti dallo “scorretto” smaltimento dei rifiuti nei comuni delle province di Napoli e derivanti dallo “scorretto” smaltimento dei rifiuti nei comuni delle province di Napoli e derivanti dallo “scorretto” smaltimento dei rifiuti nei comuni delle province di Napoli e derivanti dallo “scorretto” smaltimento dei rifiuti nei comuni delle province di Napoli e

Caserta, sono state rilevate numerose associazioni positive e statisticamente Caserta, sono state rilevate numerose associazioni positive e statisticamente Caserta, sono state rilevate numerose associazioni positive e statisticamente Caserta, sono state rilevate numerose associazioni positive e statisticamente

significsignificsignificsignificative (cioè non imputabili al caso) fra salute e rifiuti (Trattamento dei rifiuti in ative (cioè non imputabili al caso) fra salute e rifiuti (Trattamento dei rifiuti in ative (cioè non imputabili al caso) fra salute e rifiuti (Trattamento dei rifiuti in ative (cioè non imputabili al caso) fra salute e rifiuti (Trattamento dei rifiuti in

Campania: impatto sulla salute umana. Correlazione tra rischio ambientale da rifiuti, Campania: impatto sulla salute umana. Correlazione tra rischio ambientale da rifiuti, Campania: impatto sulla salute umana. Correlazione tra rischio ambientale da rifiuti, Campania: impatto sulla salute umana. Correlazione tra rischio ambientale da rifiuti,

mortalità e malformazioni congenite. Rapporto sintetico mortalità e malformazioni congenite. Rapporto sintetico mortalità e malformazioni congenite. Rapporto sintetico mortalità e malformazioni congenite. Rapporto sintetico ---- Allegato N. 4)Allegato N. 4)Allegato N. 4)Allegato N. 4)....

* * * * * * * * * * ** * ** * ** * *

Il provvedimento di cui in epigrafe appare del tutto illegittimo, oltreché ingiusto,

inopportuno, dannoso per la salubrità dell'ambiente e lesivo del diritto alla salute dei

cittadini che vivono nelle aree interessate, in questa sede rappresentati dalla ricorrente

Associazione Ambientalista.

A tale proposito, occorre preliminarmente precisare la legittimazione e l'interesse a legittimazione e l'interesse a legittimazione e l'interesse a legittimazione e l'interesse a

ricorrerericorrerericorrerericorrere di Legambiente ONLUSdi Legambiente ONLUSdi Legambiente ONLUSdi Legambiente ONLUS, in quanto riconosciuta dal MATTM quale

associazione di interesse ambientale a carattere nazionale ai sensi degli artt.13 e 18 della

Legge 8 luglio 1986, n.349, che opera per la valorizzazione dell'ambiente, nonché per la

tutela dei valori paesistici, ambientali, architettonici, culturali e quant'altro.

La ricorrente associazione ambientalista, in persona del Presidente pro-tempore, dr.Luigi

Vittorio Cogliati Dezza, giusta l'art.24 dello Statuto Nazionale, come sopra rapp.ta,

difesa e domiciliata, contesta ed impugna il provvedimento in epigrafe indicato, nonché

ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché incognito, e

ne chiede l'annullamento, nella parte in cui declassifica i siti in premessa elencati, per i

seguenti motivi di

DIRITTODIRITTODIRITTODIRITTO

1)1)1)1) Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di dirittoEccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di dirittoEccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di dirittoEccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto

La resistente amministrazione statale ha ritenuto, sulla base del combinato disposto dei

commi 1 e 2 dell'art.36-bis L.7/8/2012, n.134, che “i siti di bonifica per poter

continuare ad essere classificati di interesse nazionale devono soddisfare i requisiti di cui

alla lettera f-bis del comma 2 e al comma 2-bis dell'art.252 del D.Lgs.3/4/2006,

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n.152..”(Cfr:preambolo del provvedimento impugnato).

La ricognizione, effettuata dalla Direzione Generale per la tutela del territorio e delle

risorse idriche del Ministero, avrebbe quindi individuato i siti che, sulla base di questo

presupposto, non soddisfano tali nuovi requisiti. A seguito di tale ricognizione, la

predetta Direzione Generale ha inviato, alle Regioni interessate, Note contenenti la

richiesta di confermare, entro un termine di 15 giorni, le valutazioni ivi espresse o

eventualmente comunicare diverse e motivate valutazioni, con l'avvertenza che, decorso

tale termine, l'istruttoria del procedimento si sarebbe considerata conclusa.

In realtà, il contenuto di dette Note, lungi dal configurare valutazioni motivate in ordine

alla necessità di declassificazione dei siti, si limitava ad una stringata, generica e del

tutto apodittica dichiarazione di esclusione, dal novero dei siti di interesse nazionale,

del/i sito/i rientrante/i nel territorio di competenza delle Regioni destinatarie del

provvedimento, impedendo così, di fatto, alle Amministrazioni Regionali di esprimersi in

modo dialetticamente costruttivo, in evidente spregio ad ogni più elementare logica di

compartecipazione alle decisioni da assumere, pur prevista dalle disposizioni di legge in

materia.

Ritenuto, quindi, di aver concluso l'iter procedimentale necessario, il Ministro emanava il

Decreto di cui in epigrafe, allegando un elenco di 17 siti ubicati in diverse Regioni,

dichiarati non più di interesse nazionale tra i quali quelli cui si ricorre.

Ebbene, non è chi non veda la assoluta mancanza dei presupposti di fatto e di diritto assoluta mancanza dei presupposti di fatto e di diritto assoluta mancanza dei presupposti di fatto e di diritto assoluta mancanza dei presupposti di fatto e di diritto

per l'adozione del provvedimento impugnato.

La resistente amministrazione, infatti, ha fondato il provvedimento di esclusione dei siti,

sul presupposto della verificata non sussistenza del requisito della: “....insistenza,

attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di

acciaierie, nonché la presenza di attività produttive ed estrattive di amianto...”

(cfr.preambolo del decreto ministeriale). Ma tale presupposto è del tutto erroneo e non

conforme al dettato legislativo, per quanto si dirà in seguito.

2)2)2)2) Violazione di legge per falsa applicaziViolazione di legge per falsa applicaziViolazione di legge per falsa applicaziViolazione di legge per falsa applicazione dell'art.252 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, one dell'art.252 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, one dell'art.252 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, one dell'art.252 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152,

così come modificato dall'art.36così come modificato dall'art.36così come modificato dall'art.36così come modificato dall'art.36----bis D.L.22/6/2013, n.83 convertito in legge con bis D.L.22/6/2013, n.83 convertito in legge con bis D.L.22/6/2013, n.83 convertito in legge con bis D.L.22/6/2013, n.83 convertito in legge con

modificazioni dalla legge 7/8//2012 n.134.modificazioni dalla legge 7/8//2012 n.134.modificazioni dalla legge 7/8//2012 n.134.modificazioni dalla legge 7/8//2012 n.134.

Occorre evidenziare quella che, a nostro sommesso avviso, deve ritenersi la corretta

lettura del disposto del surrichiamato art.36-bis (rubricato come: “Razionalizzazione dei

criteri di individuazione di siti di interesse nazionale”) D.L.22/6/2012, n.83 convertito

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con modificazioni nella L.7/8/2012, n.134. A ben vedere, il Legislatore ha introdotto

con la lett.f-bis) un settimo criterio diretttivo per l'individuazione dei siti in parola, che

si aggiunge agli altri sei già contenuti nel testo previgente dell'art.252, comma 2,

D.Lgs.152/2006, rimasti immutati, senza tuttavia prevedere che la rispondenza al nuovo

criterio costituisca “conditio sine qua non” per il riconoscimento e la conservazione

della natura di SIN.

Di fatto, i 57 siti, già riconosciuti di interesse nazionale, non risultano essere conformi a

tutti i sei principi e criteri direttivi, indicati dal più volte citato previgente art.252,

comma 2, del Codice dell'Ambiente, rispondendo, talora, anche soltanto ad alcuno/i di

detti principi e criteri (NB: Basti pensare al criterio, non rispettato da alcuno degli

attuali SIN, di cui alla lett.f) art.252, comma 2, il quale richiede che gli interventi da

attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni).

Discorso a parte deve, invece, farsi per il comma 2-bis del novellato art.252 del Codice

dell'Ambiente, con il quale si introduce espressamente una tipologia a sé stante di SIN,

che prescinde dalla rispondenza agli altri sette criteri di cui al comma precedente, e che

si configura qualora si sia in presenza di siti interessati da attività produttive e estrattive

dell'amianto.

Con il provvedimento impugnato, l'Amministrazione mostra di aver completamente

disatteso la “ratio” delle norme di legge a cui si richiama, applicandole in modo erroneo

e strumentale.

3) Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca al provvedime3) Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca al provvedime3) Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca al provvedime3) Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca al provvedimento, illogicità nto, illogicità nto, illogicità nto, illogicità

manifesta e travisamentomanifesta e travisamentomanifesta e travisamentomanifesta e travisamento

---- Violazione del principio di immodificabilità dei motivi posti a fondamento del Violazione del principio di immodificabilità dei motivi posti a fondamento del Violazione del principio di immodificabilità dei motivi posti a fondamento del Violazione del principio di immodificabilità dei motivi posti a fondamento del

provvedimento amministrativoprovvedimento amministrativoprovvedimento amministrativoprovvedimento amministrativo

Sul punto, si fa rilevare che le Note Ministeriali, di cui sopra, inviate dalla Direzione

Generale per la tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del MATTM alle Regioni e

Provincia Autonoma interessate, a motivazione del procedimento instaurato, deducevano

la non presenza di: “tutti i requisiti tutti i requisiti tutti i requisiti tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art.252 del Decreto

Legislativo 3/4ì aprile 2006, n.152, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 36-

bis della Legge 7 agosto 2012, n.134” (cfr preambolo del provvedimento).

Appare allora evidente la contraddittorietà tra le risultanze dell'istruttoria espletata e contraddittorietà tra le risultanze dell'istruttoria espletata e contraddittorietà tra le risultanze dell'istruttoria espletata e contraddittorietà tra le risultanze dell'istruttoria espletata e

il contenuto delle Noil contenuto delle Noil contenuto delle Noil contenuto delle Note inviate alle amministrazioni interessate.te inviate alle amministrazioni interessate.te inviate alle amministrazioni interessate.te inviate alle amministrazioni interessate.

Non sfuggirà, infatti, al Collegio Giudicante che nei “Ritenuto” del preambolo del

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provvedimento impugnato, l'amministrazione statale motiva l'esclusione dei vari siti, dal

novero di quelli di interesse nazionale, con la mancata rispondenza all'unico mancata rispondenza all'unico mancata rispondenza all'unico mancata rispondenza all'unico

c.d.“requisito”c.d.“requisito”c.d.“requisito”c.d.“requisito” di cui alla lett.f-bis) del comma 2 dell'art.252, modificando

illegittimamente la motivazione espressa nelle Note inviate in precedenza, in cui parlava

di “mancata compresenza di tutti i requisitimancata compresenza di tutti i requisitimancata compresenza di tutti i requisitimancata compresenza di tutti i requisiti” di cui alla medesima norma di legge!

Sotto altro profilo, appare evidente la contraddittorietà ed erroneità del provvedimento contraddittorietà ed erroneità del provvedimento contraddittorietà ed erroneità del provvedimento contraddittorietà ed erroneità del provvedimento

“de quo” rispetto alle norme legislative “de quo” rispetto alle norme legislative “de quo” rispetto alle norme legislative “de quo” rispetto alle norme legislative che pretende di dover applicare ma che, in

realtà, mostra di travisare del tutto, arrivando a stravolgerne il significato e la portata.

Il termine usato dal Legislatore, sia nel Codice dell'Ambiente che nella recente Legge

134/2012 recante Misure Urgenti per la Crescita del Paese, è quello di “principi e criteri

direttivi”, intendendosi, per tali, parametri suscettibili di interpretazione e valutazione di

carattere discrezionale, in sede di applicazione, da parte della P.A.. Il Decreto

Ministeriale impugnato, invece, con terminologia impropria e innovativa, non

riscontrabile nelle norme di legge a cui pretende rifarsi, ridefinisce arbitrariamente detti

parametri quali “requisiti”, come se la loro sussistenza possa verificarsi alla stregua di

un dato oggettivamente quantificabile, in senso numerico, con conseguente applicazione

vincolata per la P.A...

E' del tutto evidente che mentre i principi e i criteri direttivi possono/debbono essere

interpretati e discrezionalmente valutati, viceversa i requisiti costituiscono dati di fatto

precisi e determinati, la cui puntuale osservanza è vincolata e non lascia spazio ad

alcuna valutazione discrezionale. Ma non è questo, alla luce della lettura delle

disposizioni di legge suindicate, il significato voluto dal Legislatore.

4) Eccesso di potere per difetto di motivazione 4) Eccesso di potere per difetto di motivazione 4) Eccesso di potere per difetto di motivazione 4) Eccesso di potere per difetto di motivazione ---- difetto di istruttoriadifetto di istruttoriadifetto di istruttoriadifetto di istruttoria

Dalla natura discrezionale dell'attività amministrativa da svolgere, discende l'obbligo di obbligo di obbligo di obbligo di

congrua e idonea motivazione del provvedimentocongrua e idonea motivazione del provvedimentocongrua e idonea motivazione del provvedimentocongrua e idonea motivazione del provvedimento che ne è espressione. Anche sotto

questo profilo, i provvedimenti “de quibus” appaiono del tutto carenti. Come dimostra

una attenta lettura dell'intero provvedimento emanato, la motivazione del dispositivo

appare generica e in contraddizione, oltre che con le norme legislative surrichiamate,

con le risultanze della stessa attività istruttoria, peraltro estremamente ridotta, per non

dire quasi del tutto assente, che ha preceduto l'emanazione del Decreto stesso.

Ne consegue che quest'ultimo, sottoposto al vaglio della Magistratura, non potrà non

essere annullato per carenza di motivazioncarenza di motivazioncarenza di motivazioncarenza di motivazione e/o per motivazione contraddittoria.er motivazione contraddittoria.er motivazione contraddittoria.er motivazione contraddittoria.

In presenza dell'adozione di un provvedimento di natura discrezionale, qual è quello di

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che trattasi, per quanto sopra detto, attesa la richiesta applicazione di principi e criteri

direttivi definiti dalla legge, la motivazione avrebbe dovuto essere congrua, puntuale ed

esaustiva.

Il comportamento tenuto dalla amministrazione resistente sta a dimostrare la inequivoca

intenzione di imporre una scelta operativa, già unilateralmente deliberata, senza alcuna

volontà di condivisione con alcuna delle altre amministrazioni locali interessate.

5) Violazione del principio di collaborazione procedimentale StatoViolazione del principio di collaborazione procedimentale StatoViolazione del principio di collaborazione procedimentale StatoViolazione del principio di collaborazione procedimentale Stato----Regioni previsto dal Regioni previsto dal Regioni previsto dal Regioni previsto dal

Codice dell'Ambiente e dalla L.7/8/2012 n.134 in materia di provvedimenti Codice dell'Ambiente e dalla L.7/8/2012 n.134 in materia di provvedimenti Codice dell'Ambiente e dalla L.7/8/2012 n.134 in materia di provvedimenti Codice dell'Ambiente e dalla L.7/8/2012 n.134 in materia di provvedimenti

concernenti i siti per la bonifica di interesse nazionaleconcernenti i siti per la bonifica di interesse nazionaleconcernenti i siti per la bonifica di interesse nazionaleconcernenti i siti per la bonifica di interesse nazionale

Ferma restando la potestà legislativa esclusiva dello Stato, in materia di tutela

dell'ambiente, è fuor di dubbio che, specie in materia di tutela della salute e di

valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la collaborazione tra Stato ed Enti

Autonomi Locali debba essere la più intensa e fattiva, al fine di meglio tutelare le

specificità proprie di ciascuna realtà locale.

Nel caso che ci occupa, l'art.252, comma 2, del Codice dell'Ambiente prevede che

l'individuazione dei siti di interesse nazionale debba essere effettuata con Decreto del

Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, “d'intesa con le Regioni d'intesa con le Regioni d'intesa con le Regioni d'intesa con le Regioni

interessate”. interessate”. interessate”. interessate”. Anche l'art.36-bis, comma 2, del D.L..22/6/2012,n.83, convertito con

modificazioni nella L.7/8/2012, n.134 ribadisce che la ricognizione dei predetti siti

avvenga “sentite le regioni interessate”. sentite le regioni interessate”. sentite le regioni interessate”. sentite le regioni interessate”. Come abbiano evidenziato, l'istruttoria, svolta

a monte del provvedimento in oggetto, è stata estremamente celere e sommaria e non ha

consentito una corretta e approfondita collaborazione, da parte delle amministrazioni

regionali. In altri termini, sono state di fatto violate, per mancata concreta applicazione

delle norme di legge che prevedono la partecipazione attiva delle Regioni all'emanazione

dei provvedimenti in materia di SIN.

Motivo di per sé sufficiente perché il provvedimento impugnato venga annullato, preso

atto della mancata partecipazione di tutti i soggetti territoriali interessati.

---- Con riferimento ai siti di interesse nazionale menzionati in epigrafeCon riferimento ai siti di interesse nazionale menzionati in epigrafeCon riferimento ai siti di interesse nazionale menzionati in epigrafeCon riferimento ai siti di interesse nazionale menzionati in epigrafe, appare evidente

la assoluta illegitillegitillegitillegittimità e infondatezza del decreto ministeriale in oggettotimità e infondatezza del decreto ministeriale in oggettotimità e infondatezza del decreto ministeriale in oggettotimità e infondatezza del decreto ministeriale in oggetto, per cui se ne

chiede l'annullamento “in parte qua”.

Tutto ciò esposto e considerate le caratteristiche di ciascuno dei siti in parola e

la loro coerenza con i principi e criteri direttivi di cui al ripetuto art.252 del

Codice dell'Ambiente, come modificato dalla recente L.134/2012, riteniamo

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fondate le ragioni che sostengono il presente ricorso, volto ad ottenere che detti

siti conservino la qualità di SIN, illegittimamente revocata con il provvedimento

impugnato.

Per tali motivi, si chiede che l'Ecc.mo T.A.R. adito, disattesa ogni contraria

istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere nel merito le seguenti

CONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONI

− annullare il ddddecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e io e io e io e

del mare del mare del mare del mare dell''''11 gennaio 2013,,,, recante “Approvazione dell'elenco dei siti che non Approvazione dell'elenco dei siti che non Approvazione dell'elenco dei siti che non Approvazione dell'elenco dei siti che non

soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2----bis dell'art.252 del Decreto Legislativo 3 bis dell'art.252 del Decreto Legislativo 3 bis dell'art.252 del Decreto Legislativo 3 bis dell'art.252 del Decreto Legislativo 3

aprile 2006, n.152aprile 2006, n.152aprile 2006, n.152aprile 2006, n.152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse

nazionale”, pubblicato sulla G.U. n.60 del 12.03.201312.03.201312.03.201312.03.2013, e ogni altro atto ad esso

presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché incognito, nella parte relativa nella parte relativa nella parte relativa nella parte relativa

alla declassificazione dei seguenti siti di interesse nazionalealla declassificazione dei seguenti siti di interesse nazionalealla declassificazione dei seguenti siti di interesse nazionalealla declassificazione dei seguenti siti di interesse nazionale: 1) sito “Pitelli Pitelli Pitelli Pitelli

(La S(La S(La S(La Spezia)”pezia)”pezia)”pezia)”; 2) sito “Provincia di FrosinoneProvincia di FrosinoneProvincia di FrosinoneProvincia di Frosinone”; 3) sito “Bacino del Fiume SaccoBacino del Fiume SaccoBacino del Fiume SaccoBacino del Fiume Sacco”; 4)

sito “Litorale Domizio Flegreo ed Agro AversanoLitorale Domizio Flegreo ed Agro AversanoLitorale Domizio Flegreo ed Agro AversanoLitorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano”, con ogni conseguente statuizione.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

Con riserva di motivi aggiunti.

Ai fini del Contributo Unificato, la ricorrente Associazione Legambiente, in quanto

Organizzazione Non Lucrativa Di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi del D.Lgs.460/97, è

esente dal pagamento di tale tributo, in forza di quanto disposto dagli artt. 9 e 10 del

DPR 30/5/2002, n.115 e dall'art.27 bis della Tabella B) allegata al DPR 30/5/ 1972,

n.642.

Roma, 09 maggio 2013

avv.Massimo Iannetti avv.Mariadolores Furlanetto

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RELAZIONE DI NOTIFICARELAZIONE DI NOTIFICARELAZIONE DI NOTIFICARELAZIONE DI NOTIFICA

AD ISTANZA COME IN ATTI SI NOTIFICHI A:

1) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 1) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 1) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 1) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E

DEL MARE, DEL MARE, DEL MARE, DEL MARE, in persona del Ministro pro- tempore, con sede in Roma, , , , via

C.Colombo n.44 (00147)

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2) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 2) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 2) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 2) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E

DEL MARE,, DEL MARE,, DEL MARE,, DEL MARE,, in persona del Ministro pro.tempore, dom.ta ex lege in Roma,

presso la Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi n.12 (00186) ;;;;

3) REGIONE LAZIO3) REGIONE LAZIO3) REGIONE LAZIO3) REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-

tempore, con sede in Roma, via R. Raimondi Garibaldi n.7 (00145);

4) REGIONE LIGURIA4) REGIONE LIGURIA4) REGIONE LIGURIA4) REGIONE LIGURIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-

tempore, con sede in Genova Piazza De Ferrari n.1 (16121);

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REGIONE CAMPANIAREGIONE CAMPANIAREGIONE CAMPANIAREGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore,

con sede in Napoli, via S.Lucia n.81 ( 80132)via S.Lucia n.81 ( 80132)via S.Lucia n.81 ( 80132)via S.Lucia n.81 ( 80132)

INDICE DEGLI ATTIINDICE DEGLI ATTIINDICE DEGLI ATTIINDICE DEGLI ATTI

Originale dell'atto introduttivo del giudizio;

INDICE DEI DOCUMENTI IN COPIA INDICE DEI DOCUMENTI IN COPIA INDICE DEI DOCUMENTI IN COPIA INDICE DEI DOCUMENTI IN COPIA

1) Decreto del MATTM 11 gennaio 2013

2) Statuto Legambiente

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3)3)3)3) Sentenza Commissione Tributaria

Roma, maggio 2013

(avv. Massimo Iannetti) (avv.Mariadolores Furlanetto)