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Tredicesima edizione
EY Tax Update 2015
Milano, 21 maggio
2 | EY Tax Update 2015
Disclaimer
Il presente documento contiene informazioni in forma sintetica, e pertanto ha
valore puramente esemplificativo della normativa menzionata. Il contenuto del
presente documento non puo' intendersi il risultato di una ricerca analitica sugli
argomenti trattati ne' puo' essere considerato alla stregua di un parere
professionale.
Nonostante l'accuratezza da noi posta nella preparazione del presente
documento, vi invitiamo a non prendere decisioni finali sulla base di quanto quivi
riportato, anche alla luce del fatto che le normative e l'interpretazione delle
stesse sono in continua evoluzione.
Nessuna 'entity' o professionista del network EY pu essere considerato
responsabile per danni subiti da chiunque abbia agito facendo affidamento al
contenuto della presente documentazione.
Vi invitiamo a contattare preliminarmente i professionisti di EY per discutere
l'applicabilit delle informazioni contenute nel presente documento ai casi
concreti di vostro interesse.
3 | EY Tax Update 2015
Agenda Milano, 21 maggio 2015
Ore 9.00 Registrazione
Ore 9.25 Messaggio di benvenuto
Ore 9.30 10.25 Prima sessione plenaria Il nuovo ravvedimento operoso, la (ir)rilevanza penale
dellabuso del diritto ed il nuovo falso in bilancio
Maria Antonietta Biscozzi (EY), Fabio Cagnola (Studio Legale Bana), Simone Scettri
(EY)
Ore 10:25 10.30 EY Tax & Law Club
Ore 10.30 11.00 Coffee break
Ore 11.00 12.00 Seconda sessione plenaria - Novit fiscali: IVA, TP ed emananda circolare Dogane,
patent box
Stefano Pavesi (EY), Andrea Primerano (EY), Massimo Bellini (EY), Giusy Bochicchio
(EY)
Ore 12.00 13.00 Prima sessione Break Out (in contemporanea)
Valore in Dogana e Transfer Pricing
Nuovi modelli operativi alla luce delle azioni BEPS e del CbC Reporting
Expatriates: Trend recenti e principali criticit
Nuovi strumenti partecipativi : aspetti civilistici e implicazioni fiscali
Ore 13.00 14.30 Lunch
4 | EY Tax Update 2015
Agenda Milano, 21 maggio 2015
Ore 14.30 15.30 Seconda sessione Break Out (in contemporanea)
Ottimizzazione del cash flow IVA anche alla luce delle recenti modifiche normative in
tema di reverse charge e split payment
Nuovi modelli operativi alla luce delle azioni BEPS e del CbC Report
Expatriates: Trend recenti e principali criticit
Nuovi strumenti partecipativi : aspetti civilistici e implicazioni fiscali
Ore 15.30 17.00
Meeting con i professionisti
A fine evento sar possibile, su richiesta, partecipare a meeting personali con i nostri
professionisti, inclusi avvocati specializzati in diritto del lavoro
Maria Antonietta Biscozzi - EY
Simone Scettri EY
Fabio Cagnola - Studio Legale Bana
Il nuovo ravvedimento operoso, la (ir)rilevanza
penale dellabuso del diritto ed il nuovo falso in
bilancio
Il nuovo ravvedimento operoso
8 | EY Tax Update 2015
Il nuovo ravvedimento operoso (art. 1, commi 634-640 L.190/2014 Legge di
stabilit)
Al fine di introdurre nuove e pi avanzate forme di comunicazione tra il
contribuente e lamministrazione finanziaria, anche in termini preventivi
rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti,
stimolare lassolvimento degli obblighi tributari e favorire lemersione
spontanea delle basi imponibili, sono stati apportati importanti
cambiamenti allistituto del
RAVVEDIMENTO OPEROSO
attraverso il quale possibile regolarizzare versamenti di imposte
omessi o insufficienti e altre irregolarit fiscali, beneficiando della
riduzione delle sanzioni in misura graduata in funzione del
momento in cui si attua la regolarizzazione spontanea
9 | EY Tax Update 2015
Ravvedimento operoso: vecchia disciplina (art. 13 D.Lgs. 472/1997)
Ulteriori riduzioni per omessi versamenti: 1/15 in meno ogni giorno per ritardi non superiori a 15 gg. (art. 13 D. Lgs. 471/1997)
Inizio di ispezioni e verifiche impediva il ravvedimento
No rateizzazione
10 | EY Tax Update 2015
Ravvedimento operoso: nuova disciplina (art. 13 D.Lgs. 472/1997)
11 | EY Tax Update 2015
Ravvedimento operoso: le novit della legge di stabilit 2015 (art. 1, comma 637 L. 190/2014)
Il nuovo ravvedimento
potr essere effettuato senza limiti di tempo fino alla notifica di
avviso di accertamento
atto di liquidazione
comunicazioni di irregolarit o atto di rettifica (art. 36 bis e ter, DPR
600/1973 e art. 54 bis, DPR 633/1972)
pu riguardare anche una sola delle violazioni constatate
dallamministrazione finanziaria in sede di verifica
pu riguardare solo i tributi amministrati dallAgenzia delle Entrate
(restano dunque esclusi i tributi gestiti da Comuni e Dogane)
12 | EY Tax Update 2015
Ravvedimento operoso: le novit della legge di stabilit 2015 (art. 1, commi 637-639 L. 190/2014)
Sono abrogati definitivamente dal 2016:
Adesione al PVC (art. 5 bis D. Lgs. 218/1997)
Invito al contraddittorio (art. 5, comma 1bis, e 11, comma 1bis D. Lgs.
218/1997)
Acquiescenza avviso di accertamento non preceduto da PVC (art. 15,
comma 2bis, D.Lgs. 218/1997
MA
fino al 31 dicembre 2015 sar possibile usufruire dei suddetti strumenti
deflattivi del contenzioso se gli atti sono notificati entro il 31 dicembre
2015
13 | EY Tax Update 2015
Ravvedimento operoso: le novit della legge di stabilit 2015 (art. 1, comma 640 L. 190/2014)
Il legislatore ha previsto lo spostamento della decorrenza
dei termini relativi a:
liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni
accertamento delle imposte dovute in base alle relative
dichiarazioni
al momento della presentazione della dichiarazione
integrativa mediante la quale si effettua il ravvedimento
operoso
14 | EY Tax Update 2015
Nuovo ravvedimento operoso: criticit
No cumulo giuridico
No rateizzazione
Ladempimento spontaneo fa venir meno la
rilevanza penale delle violazioni commesse (e
ravvedute)
o
solo unattenuante?
15 | EY Tax Update 2015
Indice di vittoria su giudizi con sentenze definitive
28,6%
71,4%
Favorevole alContribuente
Favorevoleall'Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale
42,1%
57,9%
Favorevole alContribuente
Favorevoleall'Ufficio
Commissione Tributaria Regionale
26,4%
73,6%
Favorevole alContribuente
Favorevoleall'Ufficio
Corte di Cassazione
32,1%
67,9%
Favorevole alContribuente
Favorevoleall'Ufficio
Totale
16 | EY Tax Update 2015
Esiti in Cassazione distinti per ricorrente
35,5%
64,5%
Favorevole alContribuente
Favorevoleall'Ufficio
Ricorrente Ufficio
10,6%
89,4%
Favorevole alContribuente
Favorevoleall'Ufficio
Ricorrente Contribuente
La (ir)rrilevanza penale dellabuso del diritto
18 | EY Tax Update 2015
Abuso del diritto Schema Decreto Certezza del diritto
Art. 10-bis Statuto dei diritti del contribuente
Il 20 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto
attuativo della riforma fiscale (Legge delega n. 23, 11 marzo 2014)
recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e
contribuente
Configurano abuso del diritto una o pi operazioni prive di sostanza
economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano
essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi
delle leggi penali tributarie
Resta ferma lapplicazione delle sanzioni amministrative
tributarie
Il nuovo falso in comunicazione sociale: le principali
analogie e differenze rispetto alla normativa in vigore e le
sue interazioni con i reati fiscali
20 | EY Tax Update 2015
False comunicazioni sociali tra formulazione vigente e proposta di modifica
Il 1 aprile il Senato ha approvato il disegno di
legge volto a riscrivere le norme in materia di false
comunicazioni sociali recate dagli articoli 2621 c.c.
e 2622 c.c.
La struttura del reato presenta alcune analogie e
differenze rispetto alla normativa in vigore
21 | EY Tax Update 2015
False comunicazioni sociali Soggetti attivi e Comunicazioni tutelate
Soggetti attivi: non vi alcuna differenza in quanto in entrambe le
normative sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i
liquidatori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari
Comunicazioni tutelate: sia nella normativa attuale che in quella nuova si
richiede che la condotta avvenga con riferimento a
bilanci
relazioni
altre comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge
22 | EY Tax Update 2015
False comunicazioni sociali Condotte punite
Condotte punite: sia la norma in vigore che la nuova fattispecie
puniscono
condotta attiva: esposizione dei fatti e
condotta omissiva: omessa comunicazione di informazioni la cui
comunicazione prescritta dalla legge
tuttavia
Relativamente alla condotta attiva
la nuova norma parla solo di fatti materiali rilevanti non rispondenti
al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della
societ o del gruppo al quale appartiene e non richiama
esplicitamente le valutazioni come invece fa la norma in vigore
23 | EY Tax Update 2015
False comunicazioni sociali Condotte punite (segue)
Relativamente alla condotta omissiva
la nuova norma punisce solo lesposizione di fatti materiali rilevanti
non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria della societ o del gruppo al quale appartiene
la norma in vigore compare il concetto pi generico di informazioni
In entrambe le norme si richiede che la condotta avvenga
con modalit idonee ad indurre in errore i destinatari della
comunicazione
tuttavia
nella nuova norma tale requisito rafforzato mediante lintroduzione
dellavverbio concretamente
24 | EY Tax Update 2015
False comunicazioni sociali Natura del reato
Il nuovo reato un reato di pericolo a tutela della informazione finanziaria
sotto il profilo della
Trasparenza
Completezza
Correttezza
mentre
la normativa attuale prevede
reato di pericolo (art. 2621 c.c.) e
reato pi grave (procedibile a querela) nel caso in cui la condotta abbia
cagionato un danno patrimoniale alla societ, ai soci ed ai creditori (art.
2622 c.c.)
25 | EY Tax Update 2015
False comunicazioni sociali Elemento soggettivo
In entrambe le formulazioni il reato punito a titolo di dolo specifico
tuttavia
La normativa attuale richiede
lintenzione di ingannare i soci ed il pubblico ed il fine di conseguire per
s o per altri un ingiusto profitto
Il nuovo reato richiede solamente
il fine di conseguire per s o per altri un ingiusto profitto, purch vi sia
consapevolezza della falsit della comunicazione o della omissione
della comunicazione stessa
26 | EY Tax Update 2015
False comunicazioni sociali Pene
La normativa attuale prevede
pena detentiva fino a 2 anni (2621 c.c.)
pena detentiva da 6 mesi a 3 anni (2622 c.c.)
mentre
Il nuovo reato prevede
pena detentiva da 1 a 5 anni
27 | EY Tax Update 2015
False comunicazioni sociali Circostanze attenuanti e cause di non punibilit
La normativa attuale prevede alcune soglie di punibilit
determinazione di una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle
imposte, non superiore al 5%
variazione del patrimonio netto non superiore a 1%
in caso di valutazioni estimative, la valutazione, singolarmente considerata, deve
differire in misura superiore del 10% da quella corretta
in ogni caso la falsit o le omissioni devono alterare in modo sensibile la
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
societ o del gruppo al quale appartiene
mentre
Il nuovo reato non prevede soglie di punibilit ma prevede
fattispecie attenuate nel caso di societ non fallibili o nel caso di fatti di lieve
entit (tenuto conto della natura o dimensione della societ e delle modalit o effetti
della condotta)
una causa di non punibilit per fatti di particolare tenuit
28 | EY Tax Update 2015
False comunicazioni sociali Societ quotate e ad esse assimilate
Per le Societ quotate e per le altre Public Interest Entities sia nella nuova
normativa che in quella esistente previsto un aggravamento della pena
tuttavia
la normativa attuale prevede
pena detentiva da 1 a 4 anni
mentre
il nuovo reato
pena detentiva da 3 a 8 anni
non richiesto, ai fini dellintegrazione del reato, che i fatti materiali
esposti od omessi siano rilevanti (a differenza del falso in
comunicazione sociale per le societ non quotate)
29 | EY Tax Update 2015
False comunicazioni sociali Possibili interazioni tra nuovo reato e reati fiscali
Sono possibili condotte che astrattamente integrano sia luno che laltro
reato (ad es. inserimento nella dichiarazione di una societ di elementi passivi
fittizi, costituiti da fatture false, al fine di costituire fondi neri)
In tali casi avr funzione selettiva il dolo specifico che
nel reato di false comunicazioni sociali quello di conseguire per s o per
altri un ingiusto profitto
mentre
nei reati tributari quello di far evadere le imposte alla societ
tuttavia
non si possono escludere casi nei quali siano ravvisabili entrambe le finalit, con
conseguente applicazione di entrambi i reati
30 | EY Tax Update 2015
Le proposte del CNDCEC
Bene giuridico tutelato
Rimarcare che l'interesse unico e unitario dovrebbe essere la trasparenza, completezza e correttezza
dell'informativa finanziaria
Elementi qualificanti del reato
Necessario specificare maggiormente la valenza intenzionale escludendo il dolo eventuale ed anche quello
indiretto e diretto. Tutto ci al fine di evitare il pericolo di un allargamento a dismisura dell'ambito applicativo
della norma
Formulazione letterale della norma
Sostituzione dell'avverbio consapevolmente con l'avverbio intenzionalmente che meglio si presta a cogliere
la pienezza del momento volitivo (animus nocendi, discipiendi e lucrandi)e per ricondurre il testo al principio in
virtu' del quale il fatto compiuto dagli organi di governance deve essere sanzionato esclusivamente se compiuto
al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto e laddove abbia cagionato un danno patrimoniale alla
societ
Elemento oggettivo del reato
Maggiore delimitazione del perimetro nell'ambito del quale declinare la nozione di falso in bilancio mediante un
riferimento ai principi contabili OIC o IFRS quale criterio qualitativo e quantitativo idoneo a determinare la
correttezza o meno della formazione del bilancio
Esigenza di individuare "giuste" soglie di punibilit
31 | EY Tax Update 2015
La posizione di Assirevi
Assirevi ritiene che il reato di falso in bilancio non possa che essere strutturato coerentemente
con l'impianto normativo contabile che presiede alla formazione del bilancio stesso. Un bilancio
infatti pu considerarsi corretto nell'ipotesi in cui sia predisposto seguendo il complesso di norme e
principi che ne disciplinano la redazione
Norme codicistiche integrate ed interpretate dal corpo dei principi contabili. In dottrina e
giurisprudenza infatti riconosciuto che I principi contabili ancorch non espressamente richiamati
dalle norme di legge svolgono una importante funzione integrativa e di ausilio interpretativo delle
norme di cui agli artt. 2423 e seg. Cod.Civ.
Concetto di materialit dell'errore di bilancio e soglie. Un bilancio non fornisce un quadro fedele
in quanto viziato da errori significativi individuati sulla base di criteri non meramente quantitativi: la
correttezza del bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bens alla correttezza
economica, alla ragionevolezza, cio al risultato attendibile che viene ottenuto dall'oculata ed
onesta applicazione dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio (OIC11)
Principi contabili definiscono l'errore contabile come un rappresentazione qualitativa e quantitativa
non corretta di un dato di bilancio e\o di una informazione fornita in nota integrativa. Data la variet
delle fattispecie non possibile definire le soglie di significativit e rilevanza di un errore (OIC29):
rilevante ci che pu indurre in errore i destinatari del bilancio cos da modificare le loro
decisioni economiche
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Tredicesima edizione
EY Tax Update 2015
Roma, 19 maggio
Milano, 21 maggio
2 | EY Tax Update 2015
Agenda
La fattura elettronica tra privati prospettive future
Lo Split payment
Estensione del reverse-charge domestico
Novit in tema di rimborsi e gestione del credito IVA
La fattura elettronica tra privati
prospettive future
4 | EY Tax Update 2015
Fattura Elettronica tra privati Prospettive future
Schema di Decreto Legislativo che pone semplificazioni in presenza di:
Trasmissione elettronica generalizzata delle fatture elettroniche;
Tracciabilit dei pagamenti
Applicazione pratica
dal primo gennaio 2016 ADE mette a disposizione di categorie di contribuenti da identificarsi
un sistema gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche;
dal primo gennaio 2017:
ADE mette a disposizione di tutti i contribuenti il Sistema di Interscambio (SDI) per la
trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche emesse/ricevute tra soggetti residenti in
Italia. Il formato deve essere quello utilizzato per fatture elettroniche alla PA.
Il SDI pu essere utilizzato per trasmettere allADE tutte le fatture e note credito emesse
dai contribuenti, dietro opzione vincolante per 5 anni rinnovabili.
5 | EY Tax Update 2015
Fattura Elettronica tra privati Prospettive future
Trasmissione telematica dei corrispettivi: i contribuenti tenuti alla
certificazione dei corrispettivi dal primo gennaio 2017 potranno optare (per 5
anni rinnovabili) per memorizzazione elettronica e trasmissione telematica
allADE (con strumenti che garantiscano inalterabilit e sicurezza dei dati
quali misuratori fiscali di ultima generazione e POS), superando lobbligo di
registrazione giornaliera dei corrispettivi. Da facolt a obbligo per chi vende
tramite distributori automatici.
Incentivi:
Modalit semplificate di controllo a distanza (da definire con decreto non regolamentare);
Riduzione degli adempimenti IVA (Spesometro, black-list, Intra acquisti beni e servizi);
Rimborsi IVA prioritari entro 3 mesi dalla richiesta (dichiarazione IVA);
Ulteriori riduzioni di adempimenti per contribuenti minori (da determinarsi)
Split payment
7 | EY Tax Update 2015
Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici Split Payment
Lart. 17-ter del DPR n. 633/1972, rubricato Operazioni effettuate nei
confronti degli enti pubblici, che muta i criteri di versamento dellIVA per le
forniture di beni e servizi effettuate nei confronti di alcune Pubbliche
Amministrazioni.
La norma prevede la c.d. scissione dei pagamenti (o split payment), in base
alla quale lente acquirente tenuto a saldare il suo debito versando la base
imponibile al fornitore e lIVA direttamente allErario.
8 | EY Tax Update 2015
Split Payment Ambito soggettivo
Sono oggetto delle nuove disposizioni cessioni di beni e prestazioni di servizi
rese alle PA di seguito elencate:
lo Stato e gli organi dello Stato ancorch dotati di personalit giuridica;
gli enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti ex art. 31 del D.lgs. n. 267/2000;
le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
gli istituti universitari;
le aziende sanitarie locali;
gli enti ospedalieri;
gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
gli enti pubblici di assistenza e beneficienza;
gli enti pubblici di previdenza
9 | EY Tax Update 2015
Split Payment Ambito soggettivo (segue)
La Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi (Circ. n. 1/E del 9
febbraio e n. 15/E del 13 aprile 2015) circa lindividuazione dellambito
applicativo sotto il profilo soggettivo.
Alla lista contenuta dalla norma occorre dare una interpretazione estensiva,
basata su valutazioni sostanziali, includendo anche i soggetti pubblici che,
essendo qualificabili quali diretta espressione di quelli elencati, sono
sostanzialmente identificabili con gli stessi.
LAgenzia individua anche i soggetti per cui il nuovo regime non trova
senzaltro applicazione (es. Ordini professionali, Agenzie fiscali, Autorit
amministrative indipendenti, CONI e Banca dItalia).
La circolare 1 individua i codici rilevanti allinterno dell IPA
In casi dubbi, il contribuente si affider alla auto-certificazione dellente
committente.
10 | EY Tax Update 2015
Split Payment Ambito oggettivo
Sono oggetto delle nuove disposizioni le cessioni di beni e prestazioni di servizi,
rilevanti ai fini Iva in Italia, con alcune eccezioni
nel caso in cui lente pubblico sia debitore dimposta (esempio, nel reverse charge);
ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di
imposta sui redditi (ad es. i servizi resi da professionisti, agenti, ecc.);
alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono levidenza
dellimposta in fattura (esempio, agenzie di viaggio);
nel caso di piccole spese dellente pubblico certificate dal fornitore mediante il
rilascio della ricevuta fiscale, dello scontrino fiscale ovvero comunque soggette a
specifiche modalit semplificate di certificazione previste ex lege
Lo split payment riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle PP.AA., indipendentemente
se afferiscano alla attivit istituzionale o allattivit di impresa
Ma, per le operazioni cui si applica il reverse charge:
Quota commerciale : reverse charge
Quota istituzionale: split payment
11 | EY Tax Update 2015
Split Payment Decorrenza nuove regole
Lefficacia delle disposizioni subordinata al rilascio, da parte del Consiglio
europeo, di una misura di deroga ai sensi dellart. 395 direttiva 2006/112/CE;
nelle more, le norme trovano comunque applicazione a partire dalle
operazioni fatturate a partire dal 1.1.2015, e per le quali lesigibilit
dellimposta si verifichi successivamente alla stessa data (cfr artt. 9 e 3, DM
23/01/2015)
Limposta si considera esigibile, secondo quanto previsto allart. 3 del DM
23/01/2015, al momento del pagamento dei corrispettivi, salvo opzione da
parte dellente pubblico di considerarla esigibile al momento di ricezione della
fattura
12 | EY Tax Update 2015
Split Payment Meccanismo di funzionamento
Il decreto di attuazione 23/01/2015 (pubblicato in G.U. n. 27 del 3 febbraio
2015) disciplina le modalit applicative del nuovo sistema.
Il funzionamento dello split payment il seguente:
Il fornitore deve emettere fattura esponendo lIVA con la dicitura scissione dei
pagamenti (art. 2, 1 comma, DM 23/01/2015)
La fattura deve essere registrata nel registro IVA vendite senza confluire nella
liquidazione IVA mensile/trimestrale (art. 2, 2 comma, DM 23/01/2015 )
limposta indicata in fattura non concorre a formare il credito verso lente pubblico
da iscrivere in Co. Ge.
13 | EY Tax Update 2015
Split Payment Rimborso IVA in via prioritaria
Le operazioni soggette a split payment si considerano ad aliquota zero ai fini
della verifica della condizione per richiedere il rimborso di cui allart. 30
secondo comma lettera a) del DPR 633/1972 (presupposto dellaliquota
media). Possono essere richiesti anche rimborsi trimestrali
I rimborsi sono erogati in via prioritaria limitatamente all ammontare
dellimposta relativa alle operazioni di cui allart. 17 ter, effettuate nel periodo
Il Decreto del MEF, 20 Febbraio 2015 modifica lart. 8 del DM 23 gennaio
2015, prevedendo che i fornitori che applicano lo split payment hanno diritto
al rimborso in via prioritaria anche se non sono rispettate le condizioni di cui
allart. 2 del DM 22 marzo 2007, ossia:
Esercizio attivit da almeno 3 anni
Eccedenza detraibile richiesta a rimborso dimporto pari a superiore a 10.000 in caso di
rimborso annuale (3.000 per i rimborsi trimestrali)
Credito IVA richiesto a rimborso di importo pari o superiore al 10% dellimporto complessivo
dellimposta assolta sugli acquisti e importazioni effettuati nellanno/trimestre a cui si riferisce il
rimborso
Estensione del reverse-charge
domestico
15 | EY Tax Update 2015
Estensione del reverse charge domestico
La legge di Stabilit 2015 ha esteso il meccanismo dellinversione contabile
c.d. reverse-charge) a nuove tipologie di operazioni
Cos il reverse charge:
il fornitore emette la fattura senza laddebito dellimposta con lannotazione "inversione
contabile" e l'eventuale indicazione della norma di riferimento, articolo 17, comma 6 del DPR n.
633/1972
Il cessionario o committente, soggetto passivo IVA, assolve limposta tramite integrazione del
documento e registrazione del medesimo nel registro delle fatture emesse ed in quello degli
acquisti, con effetto neutro sulla liquidazione di periodo (salvo i casi di totale o parziale
indetraibilit dellIVA)
I contribuenti che emetteranno fatture in reverse charge potranno, ricorrendo i
requisiti previsti, chiedere il rimborso delleccedenza detraibile, sia
trimestralmente che annualmente
16 | EY Tax Update 2015
Estensione del reverse charge domestico: servizi relativi ad edifici
Servizi relativi ad edifici
E stata introdotta la lettera a-ter) al sesto comma dellarticolo 17 del DPR
633/1972 la quale estende lapplicazione del reverse charge alle prestazioni
di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di
completamento relative ad edifici.
il reverse charge si applica indipendentemente dalla qualifica soggettiva del
prestatore e del committente e a prescindere dallattivit svolta e dalla
tipologia contrattuale adottata.
Dubbi interpretativi chiariti dalla Agenzia con la Circ. 14/E del 27 marzo 2015.
Edifici sono un di cui della categoria beni immobili e si tratta in sostanza di fabbricati. Non
rientrano piazzali, giardini, strade, impianti fotovoltaici collocati su terreno.
Per servizi di pulizia si deve intendere tutti i servizi relativi agli edifici e non solo quelli svolti in
relazione a lavori di costruzione
I servizi di manutenzione e riparazione sembrano da considerarsi inclusi, in quanto compresi nei
codici ATECO relativi alla istallazione di impianti
17 | EY Tax Update 2015
Estensione del reverse charge domestico: settore energetico ( 1.1.2015 - 31.12.2018)
Settore energetico
Allarticolo 17 sesto comma del DPR 633/1972 vengono aggiunte le lettere d-bis), d-ter)
e d-quater) le quali prevedono lestensione del reverse charge:
ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3
della direttiva 2003/87/CE (d-bis)
ai trasferimenti di altre unit che possono essere utilizzate dai gestori per
conformarsi alla stessa direttiva 2003/87/CE, nonch di certificati relativi al gas
e allenergia elettrica (d-ter)
alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai
sensi dellarticolo 7 bis, comma 3, lettera a) (d-quater)
Per soggetto passivo rivenditore, si intende un soggetto passivo IVA, la cui principale
attivit in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo costituita
dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti trascurabile
18 | EY Tax Update 2015
Estensione del reverse charge domestico: settore energetico
Il meccanismo del reverse charge si applica ai certificati relativi al gas e
allenergia elettrica (lett. d-bis e d-ter)
La AF ha chiarito (cfr Circ. 6/2015) che rientrano nellambito di applicazione
della nuova norma
i certificati verdi, che rappresentano la produzione di energia elettrica mediante
fonti rinnovabili.
I titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi), che attestano il risparmio di
gas ed energia elettrica conseguito attraverso sistemi di efficientamento della
produzione.
le garanzie di origine che hanno lo scopo di consentire ai fornitori di energia
elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantit di energia derivante da fonti
rinnovabili nel proprio mix energetico.
19 | EY Tax Update 2015
Estensione del reverse charge domestico: grande distribuzione
Grande distribuzione
Allart. 17 stata aggiunta la lettera d-quinquies), che prevede lapplicazione
del reverse charge alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli
ipermercati (codice attivit 47.11.1), supermercati (codice attivit 47.11.2) e
discount alimentari (codice attivit 47.11.3).
La disposizione entrer in vigore subordinatamente al rilascio, da parte del
Consiglio europeo, di una misura di deroga ai sensi dellart. 395 della direttiva
2006/112/CE.
Novit nellesecuzione dei rimborsi
e gestione del credito IVA
21 | EY Tax Update 2015
Esecuzione dei rimborsi
Lart. 13 del D.lgs. n. 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha modificato
larticolo 38-bis del DPR n. 633/1972, in tema di esecuzione dei rimborsi IVA
con la finalit di semplificare e accelerare lerogazione dei rimborsi IVA.
La nuova normativa presenta un cambio di impostazione radicale nel
rapporto tra fisco e contribuente, eliminando lobbligo generalizzato di
prestazione della garanzia, con la conseguente significativa riduzione dei
costi per ottenere i rimborsi annuali e trimestrali nonch con la contrazione
della tempistica di lavorazione per il venir meno della fase amministrativa di
richiesta e di riscontro della validit delle garanzie (Circolare dellAgenzia
delle Entrate n. 32/E del 30 dicembre 2014)
22 | EY Tax Update 2015
Esecuzione dei rimborsi - disciplina previgente
La previgente disciplina prevedeva per la generalit dei contribuenti (salvi
alcuni casi di esclusione), per i rimborsi superiori a Euro 5.164,57, lobbligo di
presentare idonea garanzia, costituita alternativamente da:
deposito cauzionale di titoli di Stato o garantiti dallo Stato:
fideiussione bancaria (intestata al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate) o di
impresa commerciale che sia giudicata solvibile dall'Amministrazione finanziaria;
polizza fideiussoria di compagnia assicurativa, operante in Italia ed autorizzata
all'esercizio del ramo cauzioni.
valida per una durata di tre anni decorrenti dalla data di esecuzione del rimborso,
ovvero, se inferiore, per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza
dell'accertamento.
Per l'importo della somma richiesta a rimborso, aumentata degli interessi a favore del
contribuente, al netto dell'eventuale franchigia pari al 10 per cento dei versamenti
effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente la richiesta, maggiorata degli interessi
al saggio corrente
23 | EY Tax Update 2015
Esecuzione dei rimborsi - nuova disciplina
Nella nuova versione dellarticolo 38-bis del DPR n. 633/72, limporto dei
rimborsi IVA eseguibili senza obbligo di prestare garanzia viene elevato a 15
mila euro
il limite da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle
richieste di rimborso effettuate per lintero periodo dimposta (Circ. n. 32/E del
2014)
per i rimborsi superiori ad Euro 15 mila la procedura di rimborso cambia a
seconda del grado di rischio del singolo contribuente.
24 | EY Tax Update 2015
Esecuzione dei rimborsi - nuova disciplina Soggetti non a rischio
Soggetti non a rischio: non c obbligo di prestare la garanzia al ricorrere
congiunto delle seguenti due condizioni:
1. Alla dichiarazione IVA annuale o allistanza trimestrale da cui emerge il credito IVA
richiesto a rimborso sia apposto il visto di conformit di cui allart. 35 del DL
241/1997 (o la sottoscrizione dellorgano incaricato di effettuare il controllo
contabile di cui allart. 10, co. 7 del DL 78/2009).
Lapposizione del visto di conformit o della sottoscrizione alternativa sulla
dichiarazione unica e ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo
restando che per i rimborsi richiesta anche la verifica della seconda condizione
La soglia di 15 mila euro prevista dalla legge deve essere calcolata separatamente
per le compensazioni e per i rimborsi.
25 | EY Tax Update 2015
Esecuzione dei rimborsi - nuova disciplina Soggetti non a rischio (segue)
2. Deve essere sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet (redatta a
norma dellarticolo 47 del DPR 445/2000 e resa in apposito campo presente nella
dichiarazione IVA o nel modello TR) che attesti la sussistenza di alcune condizioni
riguardanti la solidit patrimoniale del contribuente, relativamente:
Alla consistenza del patrimonio netto, che non deve aver subito riduzioni superiori
al 40% rispetto alle risultanze contabili dellultimo periodo dimposta chiuso
anteriormente alla presentazione della dichiarazione o istanza di rimborso
Alla consistenza degli immobili, che non deve essersi ridotta, rispetto alle
risultanze contabili dellultimo periodo dimposta, di oltre il 40% per cessioni non
effettuate nella normale gestione dellattivit esercitata;
Allattivit stessa, che non deve essere n cessata n ridotta per effetto di cessioni
di aziende o rami dazienda compresi nelle suddette risultanze contabili;
Alla mancata cessione, nellanno precedente la richiesta, di azioni o quote della
societ stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale,(se la
richiesta presentata da societ non quotate)
Allavvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi
26 | EY Tax Update 2015
Esecuzione dei rimborsi - nuova disciplina Soggetti non a rischio (segue)
La dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente,
e la copia del documento di identit dello stesso, sono ricevute e
conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dellAgenzia
delle Entrate.
Ai sensi dellarticolo 76 del DPR n. 445 del 2000, le dichiarazioni false o
mendaci costituiscono fattispecie penalmente rilevanti.
Gli Uffici effettueranno controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni
sostitutive ai sensi dellarticolo 71 del citato DPR n. 445.
Il contribuente ha comunque facolt di prestare la garanzia in luogo della
presentazione della dichiarazione IVA o dellistanza di rimborso con visto
di conformit
27 | EY Tax Update 2015
Esecuzione dei rimborsi - nuova disciplina Soggetti a rischio
Soggetti a rischio: permane lobbligo di prestare la garanzia (sempre nellipotesi in cui
lammontare dellIVA richiesta a rimborso superi i 15.000 ):
1. contribuenti che esercitano unattivit dimpresa da meno di due anni (ma diversi dalle start-
up innovative di cui allart. 25 del DL n. 719/2012)
Per esercizio di attivit dimpresa si intende leffettivo svolgimento dellattivit, che ha inizio con la prima
operazione effettuata e non con la sola apertura della partita IVA (circ 6/2015)
Il termine biennale si intende riferito ai due anni antecedenti la data di richiesta del rimborso (circ 6/2015)
2. contribuenti che nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di
accertamento o rettifica (relativamente a qualsiasi tributo amministrato dallAgenzia delle
Entrate) da cui risulti per ciascun anno una differenza, tra gli importi accertati e quelli
dellimposta dovuta o del credito dichiarato, superiore:
al 10% degli importi dichiarati se questi non superano Euro 150.000
al 5% degli importi dichiarati se questi superano Euro 150.000 ma non superano Euro 1.500.000;
all1% degli importi dichiarati, o comunque Euro 150.000, se gli importi dichiarati superano Euro 1.500.000
3. Contribuenti che chiedono il rimborso per cessazione dellattivit.
28 | EY Tax Update 2015
Esecuzione dei rimborsi nuova disciplina Termini per il rimborso
I rimborsi devono essere eseguiti entro il termine di tre mesi dalla data di effettiva presentazione
della dichiarazione (il precedente testo della norma faceva riferimento alla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione)
Nel caso di presentazione di pi dichiarazioni per lo stesso periodo dimposta (correttive nei termini,
integrative), il termine di tre mesi inizia a decorrere nuovamente dallultima dichiarazione presentata.
Resta fermo il termine per il computo degli interessi del 2% annuo sulla somma da rimborsare che
decorrono dal novantesimo giorno successivo a quello in cui stata presentata la dichiarazione, non
computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della
loro consegna, quando questo supera i quindici giorni.
Le disposizioni di semplificazione si applicano anche ai rimborsi in corso di esecuzione al
13/12/2014:
Per i rimborsi richiesti prima del 13/12/2014 e non ancora erogati, la garanzia non dovuta se sussistono i
presupposti previsti dal nuovo art. 38 bis; se la garanzia stata gi richiesta, il contribuente non tenuto a
presentarla. La garanzia non pu essere restituita se i rimborsi sono stati gi erogati.
Nel caso in cui il contribuente intenda apporre il visto - assente nella dichiarazione originaria potr presentare
una dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 90 gg. dalla presentazione di quella originaria.
Q&A
Stefano Pavesi VAT and Indirect Taxes
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Milano, 21 maggio
Novit fiscali - IVA e Dogane Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP
3 | EY Tax Update 2015
Le transazioni fra Societ collegate (e.g. appartenenti ad un unico gruppo)
che implichino importazioni ed esportazioni di beni Italia/UE ed in un Paese
terzo impattano sia sulle imposte dirette, sia sulla fiscalit doganale
Sorge la necessit di svolgere, ai fini dellimposizione diretta, una analisi dei
prezzi di trasferimento secondo le regole internazionali del TP allo scopo di
verificare che le Amministrazioni finanziarie coinvolte non considerino le
operazioni interne al gruppo come non in linea con le transazioni tra terzi
indipendenti
Anche ai fini doganali sorge la necessit di svolgere una analisi del valore
utilizzato ai fini della determinazione del valore in dogana
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP
4 | EY Tax Update 2015
Il valore in dogana uno degli elementi
dellaccertamento doganale unitamente allorigine, alla
classificazione ed alla quantit
Ai sensi dellart.29 CDC, il valore in dogana il prezzo
della transazione e, quindi, il prezzo effettivamente
pagato o da pagare dal compratore al venditore in
occasione di una vendita per lesportazione verso lUE
Inoltre nellUE la tariffa doganale prevede, per lo pi,
allimport dazi ad valorem
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP
5 | EY Tax Update 2015
I criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento ed i metodi di
determinazione del valore in dogana non coincidono necessariamente fra
loro. Da un lato, i primi, si basano sul principio internazionale del prezzo di
libera concorrenza mentre dallaltro, i secondi, si basano sul prezzo di
transazione ovvero sul ricorso ai metodi alternativi
La finalit perseguita la medesima, i.e. lindividuazione del valore dei beni
nel rispetto delle rispettive normative. Ma mentre:
per lAgenzia delle Entrate il costo sostenuto dallacquirente deve essere
ragionevolmente basso al fine di non incidere negativamente sulla determinazione
della base imponibile da assoggettare ad imposizione
per lAgenzia delle Dogane invece il valore in dogana deve essere ragionevolmente
alto in quanto ci presuppone una maggiore base imponibile da assoggettare a dazio
ed alla fiscalit interna
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP
6 | EY Tax Update 2015
I prezzi di trasferimento basati sulle le regole
internazionali del TP ed il valore dichiarato in dogana
difficilmente coincideranno poich il valore doganale
composto da:
Valore di transazione
+
alcuni elementi da aggiungere
-
alcuni elementi che non devono essere inclusi
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP
7 | EY Tax Update 2015
La problematica di riconciliare i prezzi di trasferimento ed
il valore in dogana a seguito di applicazione di politiche di
TP un tema sempre pi sentito dalle imprese
Lo diventa ancora di pi quando si considera la
rideterminazione del valore doganale operata a seguito di
aggiustamenti di TP, dovuti allapplicazione del principio
di libera concorrenza, aventi valenza retroattiva
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP
8 | EY Tax Update 2015
La questione nasce dalla sentenza della Cassazione
n.7716 del 27 marzo 2013 nella quale la Corte di
legittimit conclude che lAmministrazione doganale deve
accogliere una richiesta di rimborso di dazi
allimportazione solo qualora risulti che:
per un errore dellimportatore e non in base ad una scelta di
questultimo sia stato contabilizzato un importo di dazi non dovuto da
parte dellUfficio doganale di importazione
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP
9 | EY Tax Update 2015
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha respinto la richiesta
dellimportatore affermando che:
il metodo di TP utilizzato non era un metodo cd. tradizionale bens era un
metodo di profitto
limportatore ha operato rettifiche del valore in dogana con una sola nota di
credito cumulativa per un periodo di cinque anni e senza procedere ad una
riconciliazione con i valori indicati nelle bollette di importazione
laccordo infragruppo avvenuto successivamente rispetto alle importazioni
per le quali stata richiesta la revisione
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP
10 | EY Tax Update 2015
Per le suddette ragioni lAgenzia delle Dogane e dei
Monopoli e lAgenzia delle Entrate hanno istituito un
gruppo di lavoro con la finalit di studiare la problematica
ed individuare delle soluzioni volte a consentire la
possibilit di modificare il valore in dogana a seguito
dellapplicazione di politiche di TP
Quali soluzioni sono state individuate?
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP
11 | EY Tax Update 2015
la determinazione del valore forfettario (art.156 bis del
Reg. (CEE) n.2454/93) in base alla quale loperatore chiede allAmministrazione doganale di poter utilizzare
allatto dellimportazione, in seguito allapplicazione di politiche di TP, un valore
forfettario determinato
la dichiarazione incompleta (art.254 del Reg. (CEE)
n.2454/93)
in base alla quale loperatore chiede allAmministrazione doganale unautorizzazione
per dichiarare nella bolletta doganale un valore previsionale riservandosi di rivedere i
valori dichiarati a seguito delle rettifiche operate in applicazione delle politiche di TP
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP
12 | EY Tax Update 2015
Quali sono le conseguenze
dellapplicazione di ciascuno dei due
metodi?
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP
13 | EY Tax Update 2015
Il metodo del valore forfettario offre la possibilit di determinare, in via
anticipata, il valore in dogana autorizzando che, in deroga allart.32, co.2
ed allart 33 del CDC . alcuni elementi da aggiungere al prezzo pagato
o da pagare, non quantificabili al momento in cui sorge lobbligazione
doganale e ..alcuni elementi che non devono essere inclusi al
prezzo pagato o da pagare, qualora i relativi importi non siano distinti dal
prezzo pagato o da pagare al momento in cui sorge lobbligazione
doganale, siano calcolati sulla base di criteri adeguati e specifici.
necessita di una autorizzazione
il valore definitivo
non occorre prestar la garanzia
il nuovo Codice Doganale unionale prevede un ricorso sempre maggiore a questo metodo per la
determinazione del valore in dogana riconoscendo ai soggetti AEO dei vantaggi ai fini
dellottenimento dellautorizzazione
la procedura per rettificare il valore gi autorizzato complessa e non retroattiva
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP
14 | EY Tax Update 2015
Ia dichiarazione incompleta permette di indicare nelle bollette doganali un
valore provvisorio che dovr essere reso definitivo entro un tempo
concordato con la dogana
necessita di una autorizzazione
il valore non definitivo
occorre prestare una garanzia nellarco temporale considerato
occorre rettificare ciascuna singola bolletta
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Massimo Bellini Transfer Pricing Partner
Patent Box - Art. 1, comma 37-45,
Legge Stabilit 2015
4 | EY Tax Update 2015
Patent box Relazione Illustrativa L. Stabilit
Incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali
attualmente detenuti allestero da imprese italiane o
estere
Incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia
(evitarne la rilocalizzazione allestero)
Favorire linvestimento in attivit di R&S
Lintroduzione del predetto regime opzionale renderebbe il
mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti
nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando la base
imponibile italiana.
5 | EY Tax Update 2015
Patent box Relazione Illustrativa L. Stabilit
6 | EY Tax Update 2015
Ambito soggettivo ed oggettivo
Ambito
soggettivo
Societ titolari del reddito dimpresa ed enti non residenti in Italia e residenti in Paesi con i quali in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
Ambito
oggettivo
Redditi derivanti dallutilizzo di opere dellingegno, brevetti industriali, marchi dimpresa, disegni e modelli nonch da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Plusvalenze derivanti dalla cessione dei suddetti beni, se almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni reinvestito.
7 | EY Tax Update 2015
Esclusione dal reddito dimpresa (1/3)
Non concorrono a formare il reddito complessivo, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, in quanto esclusi
fino ad un massimo del 50% del relativo ammontare i redditi derivanti dallutilizzo di:
a) opere dellingegno
b) brevetti industriali
c) marchi dimpresa
d) Disegni e modelli
e) processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili
8 | EY Tax Update 2015
Patent box
Si tratta di un regime opzionale esercitabile a partire dal 2015
Lopzione irrevocabile ed ha una durata di cinque esercizi sociali
Nei primi due periodi di imposta la quota di reddito esclusa sar:
30% nel periodo di imposta 2015
40% nel periodo di imposta 2016
Il regime di tassazione agevolata ha ad oggetto anche le plusvalenze
derivanti dalla cessione dei predetti beni immateriali
Ai fini dellesclusione delle plusvalenze, almeno il 90% del corrispettivo
derivante dalla cessione dei predetti beni deve essere reinvestito, prima
della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel
quale si verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri
beni immateriali
Disposizioni attuative saranno emanate da un decreto
9 | EY Tax Update 2015
Determinazione del reddito escluso dalla base imponibile
Concessione
del bene in
licenza
Lagevolazione consiste nellesclusione da imposizione del 50% dei relativi redditi
Utilizzo
diretto
Il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo che beneficia dellesclusione deve essere
determinato sulla base di un accordo con lamministrazione finanziaria attraverso il
ruling internazionale
10 | EY Tax Update 2015
Reddito agevolabile
Redditi derivanti dal bene
immateriale
I costi di R&S sostenuti per il mantenimento, laccrescimento
e lo sviluppo del bene immateriale
I costi complessivi sostenuti per produrre tale bene
50% X X
11 | EY Tax Update 2015
Reddito agevolabile
12 | EY Tax Update 2015
Reddito agevolabile
OECD/G20: BEPS ACTION 5
Agreement on modified nexus approach for IP regimes
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Novit fiscali - IVA e Dogane Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP
3 | EY Tax Update 2015
La normativa comunitaria sul valore in dogana si basa sullart.VII del GATT e
prevede sei metodi valutazione delle merci applicabili in modo gerarchico.
1) metodo del valore di transazione
2) metodo del valore di merci identiche
3) metodo del valore di merci similari
4) metodo deduttivo
5) metodo del valore calcolato o ricostruito
6) metodo del valore determinato conformemente ai dati disponibili nellUE
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP
4 | EY Tax Update 2015
Metodo del valore di transazione
E il metodo pi importante attraverso il quale si riconosce la pratica
commerciale secondo la quale due merci identiche, importate nello stesso
momento, possono avere due valori diversi a seconda delle circostanze
specifiche delle rispettive transazioni
Lart.29 CDC, stabilisce che il valore in dogana il prezzo della transazione e,
quindi, il prezzo effettivamente pagato o da pagare dal compratore al venditore
in occasione di una vendita per lesportazione verso lUE.
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP
5 | EY Tax Update 2015
Metodo del valore di transazione (2)
Al fine di poter applicare il metodo del valore di transazione occorre che siano
rispettate determinate condizioni (pena linapplicabilit di tale regola ed il ricorso
ai metodi alternativi di determinazione del valore dei beni):
non devono esistere restrizioni per la cessione o lutilizzazione delle merci da
parte del compratore, al di fuori di quelle imposte o richieste dalla legge o dalle
autorit pubbliche nella Comunit, o che limitino larea geografica nella quale le
merci possono essere rivendute, ovvero non intacchino sostanzialmente il loro
valore;
la vendita o il prezzo non deve essere subordinato a condizioni o prestazioni il
cui valore non possa essere determinato in relazione alle merci da valutare;
nessuna parte del prodotto, relativo a qualsiasi rivendita o successiva
cessione, deve ritornare direttamente o indirettamente al venditore, a meno che
non possa essere operata unadeguata rettifica;
non devono esserci legami tra lacquirente ed il venditore, che abbiano
influenzato la determinazione del prezzo.
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP
6 | EY Tax Update 2015
Metodo del valore di transazione (3) Per determinare il valore in dogana al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate si addizionano: a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci: i) commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto; ii) costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce; iii) costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali; b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare: i) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate, ii) utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate, iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate, iv) lavori d'ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un paese non membro della Comunit e necessari per produrre le merci importate;
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP
7 | EY Tax Update 2015
Metodo del valore di transazione (4)
c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
d) il valore di ogni parte del prodotto di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzazione delle merci importate spettante direttamente o indirettamente al venditore;
e) i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e ii) le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate, fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunit.
2. Ogni elemento che venga aggiunto ai sensi del presente articolo al prezzo effettivamente pagato o da pagare basato esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili.
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8 | EY Tax Update 2015
Metodo del valore di transazione (5)
3. Per la determinazione del valore in dogana, nessun elemento aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare, fatti salvi quelli previsti dal presente articolo.
4. Ai fini del presente capitolo, per commissioni d'acquisto si intendono le somme versate da un importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo al momento dell'acquisto delle merci da valutare.
5. Nonostante il paragrafo 1, lettera c), a) al momento della determinazione del valore in dogana, le spese relative al diritto di riproduzione delle merci importate nella Comunit non sono aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci e b) i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate non sono aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate se tali pagamenti non costituiscono una condizione della vendita, per l'esportazione, a destinazione della Comunit, delle merci qui importate.
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9 | EY Tax Update 2015
Metodo del valore di transazione (6) Sempre che essi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, il valore in dogana non comprende i seguenti elementi:
a) le spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunit;
b) le spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione, sulle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale;
c) gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore o da un'altra persona, sempre che l'accordo di finanziamento considerato sia stato fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore possa dimostrare che:
le merci sono realmente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare, e
il tasso dell'interesse richiesto non superiore al livello al momento comunemente praticato per transazioni del genere nel paese dove stato garantito il finanziamento;
d) le spese relative al diritto di riproduzione nella Comunit delle merci importate;
e) le commissioni d'acquisto;
f) i dazi all'importazione e le altre imposizioni da pagare nella Comunit a motivo dell'importazione o della vendita delle merci.
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10 | EY Tax Update 2015
Metodo del valore di merci identiche
Ai fini dellapplicazione di questo metodo ci si basa sul valore di merci
identiche vendute per lesportazione a destinazione del territorio
dellUE ed esportate nel medesimo momento delle merci da valutare
sulla base del metodo di transazione.
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11 | EY Tax Update 2015
Metodo del valore di merci similari
Ai fini dellapplicazione di questo metodo si usano gli stessi criteri di
cui al metodo del valore di merci identiche, salvo il fatto di
considerare, ai fini della determinazione del valore, merci similari.
Questo metodo, al pari del precedente, pu essere applicato direttamente dalla dogana ma se limportatore a conoscenza di informazioni circa importazioni di merci identiche o similari effettuate sulla base del valore di transazione pu informare la dogana non mancando di considerare che, in presenza di pi valori tutti accettabili, la dogana dovr accettare quello pi basso.
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12 | EY Tax Update 2015
Metodo deduttivo
Si basa sul prezzo di rivendita dopo limportazione delle merci
importate.
Viene spesso utilizzato quando il prezzo delle merci importate viene
stabilito al momento della rivendita dopo limportazione.
Il prezzo di rivendita consente di risalire al valore delle merci al momento dellimportazione, sottraendo elementi quali:
commissioni dellimportatore / rivenditore
dazi doganali ed altre imposte corrisposte allimportazione
spese varie fra cui quelle di trasporto ed assicurazione nellUE
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13 | EY Tax Update 2015
Metodo del valore calcolato o ricostruito
Questo metodo linverso del metodo deduttivo in quanto esso si
basa sulla ricostruzione del valore della merce sommando i costi di
produzione ed ogni altro onere che, sulla base della normativa,
concorre a formare il valore in dogana.
Ai fini della sua applicazione necessita di informazioni che solo il
venditore pu fornire.
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14 | EY Tax Update 2015
Metodo del determinato conformemente ai dati disponibili nellUE
Questo metodo linverso del metodo deduttivo in quanto esso si
Questo metodo si applica quando non possibile determinare il valore in dogana con nessuno degli altri metodi e, quindi, ci si basa su i dati esistenti e riscontrabili oggettivamente.
Nellutilizzazione di questo metodo, non ci si potr basare:
sul prezzo di vendita nellUE di merci ivi prodotte
su di un sistema che prevede laccettazione del prezzo pi elevato fra quelli possibili
su prezzi per lexport verso Paesi extra UE
su valori in dogana minimi, arbitrari o fittizi
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP
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Davide Bergami Transfer Pricing Partner
MED OME & TP leader
Progetto BEPS: overview
4 | EY Tax Update 2015
A strategic discussion of your tax function
Strategic alignment with business
Help improve value
Alignment with risk profile
Cash flow and financial impact
Risk management
Audit-ready documentation
Integrated with compliance
Binding rulings and voluntary disclosures
Tax life cycle
Internal
influences
Integrated global process
Accurate, supportable tax accounts
Tools and technology
End-to-end reporting
Strategy
Enterprise
Governance
Regulatory
Economic
Industry
External
influences
Leverage provision data
Consistent global process
Timely visibility and
status reporting
Real-time submission of transaction data
5 | EY Tax Update 2015
The OECD and the BEPS project: where we stand
6 | EY Tax Update 2015
Update on OECD BEPS project
OECD BEPS project overview
September 2014 OECD BEPS reports
2015 OECD BEPS activity
G20 Leaders Communique
7 | EY Tax Update 2015
OECD BEPS project Background
The OECDs Action Plan on Addressing Base Erosion and Profit Shifting
(BEPS) is aimed at government concern about potential for multinational
companies (MNCs) to reduce their tax liabilities through shifting of income to
no- or low-tax countries
Driven by MNC tax issues that have been in the headlines around the world
G20 governments have endorsed OECDs work on BEPS and have committed to
individual country action
Major non-OECD countries, including China and India, are actively participating in
BEPS project
Responsive changes over the next several years will differ across countries in
specifics and in timing, reflecting each countrys particular circumstances
Many countries are taking action already, without waiting for OECD
recommendations
The OECD BEPS agenda is ambitious in both scope and timing, the issues are
complex, but there is a real sense of political imperative
8 | EY Tax Update 2015
OECD BEPS Action Plan
1) Tax challenges of digital economy
September 2014
2) Hybrid mismatch arrangements
September 2014
3) Controlled foreign corporation (CFC) rules
September 2015
4) Deductibility of interest and other financial
payments September/December 2015
5) Harmful tax practices September
2014/September 2015/December 2015
6) Treaty abuse September 2014
7) Artificial avoidance of permanent
establishment status September 2015
8) Transfer pricing for intangibles September
2014/September 2015
9) Transfer pricing for risks and capital
September 2015
10) Transfer pricing for other high-risk
transactions September 2015
11) Development of data on BEPS and actions
addressing it September 2015
12) Disclosure of aggressive tax planning
arrangements September 2015
13) Transfer pricing documentation September
2014
14) Effectiveness of treaty dispute resolution
mechanisms September 2015
15) Development of a multilateral instrument for
amending bilateral tax treaties
September 2014/December 2015
Alfredo Orlandi Transfer Pricing Senior Manager
Progetto BEPS: proposte di
modifica in materia di reporting e
documentazione
11 | EY Tax Update 2015
Imperativo politico
Invitiamo l'OCSE a sviluppare un modello comune di rendicontazione paese per paese, a uso delle principali imprese multinazionali per la presentazione alle autorit fiscali, tenendo conto delle questioni riguardanti le giurisdizioni non cooperative. Ci permetter di migliorare il flusso di informazioni tra imprese multinazionali e autorit fiscali nei paesi in cui le imprese operano cos da incrementare la trasparenza e migliorare la valutazione dei rischi.
Comunicato della riunione del G8 del 17-18 giugno 2013, Lough Erne
Uno dei temi principali del Piano d'azione BEPS l'incremento della trasparenza. L'Azione 13 affronta questa questione nella maniera pi diretta
Tale azione contiene l'imperativo politico pi forte di tutte le Azioni BEPS
12 | EY Tax Update 2015
Azione 13: Sviluppi dell'OCSE
Sviluppi dell'OCSE su quest'Azione:
30 luglio 2013 Libro bianco sulla documentazione sui prezzi di
trasferimento
3 ottobre 2013 Memorandum sulla documentazione sui prezzi di
trasferimento e sulla rendicontazione paese per paese
30 gennaio 2014 Bozza di discussione sulla documentazione sui prezzi
di trasferimento e sulla rendicontazione paese per paese
23 febbraio 2014 Oltre 1.200 pagine di commenti sulla bozza di
discussione presentata all'OCSE
24 marzo 2014 Consultazione speciale
19 maggio 2014 Consultazione pubblica
16 settembre 2014 Pubblicazione del quadro e del modello finale
6 febbraio 2015 key points su implementazione CBCR
13 | EY Tax Update 2015
Documentazione sui prezzi di trasferimento e rendicontazione paese per paese
Rendicontazione
paese per paese
Prossime fasi:
Linee guida
sull'attuazione e
sulla presentazione
alle autorit fiscali
Quando*: Il modulo e i contenuti sono
definitivi.
Completamento del
metodo di attuazione
entro l'inizio del 2015.
L'adozione nei singoli
paesi avverr secondo
modalit diverse.
Perch:
Fornire alle autorit fiscali informazioni sulla gestione operativa di una multinazionale in
uno specifico paese ma anche sulla presenza globale dell'impresa. Permette una
valutazione dei rischi di alto livello.
Cosa non :
La relazione paese per paese non intesa a sostituire l'analisi completa sui prezzi di trasferimento.
Inoltre, non deve essere utilizzata per eseguire rettifiche basate su formule di allocazione.
Alcuni paesi (mercati emergenti) avrebbero preferito che si aggiungessero informazioni supplementari (ad es., pagamenti di interessi, diritti di utilizzo e servizi) nella rendicontazione paese per paese. La relazione segnala per i paesi l'obbligo di rivedere e stabilire entro il 2020 l'eventuale necessit di modificare i contenuti della relazione per imporre la rendicontazione di dati aggiuntivi o differenti
14 | EY Tax Update 2015
Cosa resta da fare
Questioni relative all'attuazione: qual il mezzo pi adeguato per presentare il
Masterfile e la Rendicontazione paese per paese alle autorit fiscali?
Informazioni presentate soltanto alle autorit fiscali competenti per la capogruppo
dell'impresa multinazionale (preferibilmente Regno Unito e Stati Uniti)
Informazioni da condividere con altre autorit fiscali competenti nell'ambito delle
relazioni di scambio di informazioni tributarie
Presentazione della relazione paese per paese e del Masterfile direttamente alle
autorit fiscali dei singoli paesi in cui la multinazionale ha una controllata o una
filiale
I paesi potrebbero modificare il modello dell'OCSE e sviluppare un proprio modulo di
rendicontazione paese per paese, il che potrebbe portare all'esistenza di pi versioni
del documento nei diversi paesi
Le multinazionali devono considerare i probabili provvedimenti che la giurisdizione della
capogruppo potr prendere in relazione all'imposizione di tali requisiti, come anche i
probabili provvedimenti di altre giurisdizioni in cui operano in relazione ai nuovi requisiti
di reporting
15 | EY Tax Update 2015
Documentazione sui prezzi di trasferimento e rendicontazione paese per paese
Masterfile Informazioni di alto livello sulle attivit
della multinazionale, sulla sua politica
dei prezzi di trasferimento e sugli
accordi sottoscritti con le autorit
fiscali, in un unico documento a
disposizione di tutte le autorit fiscali
in cui la multinazionale opera.
Documentazione
nazionale Informazioni dettagliate sull'attivit
locale, compresi pagamenti a favore di
parti correlate e riscossioni per prodotti,
servizi, diritti di utilizzo, interessi, ecc.
Rendicontazione
paese per paese Informazioni di alto livello su
ripartizione di utili, ricavi,
dipendenti e attivit a livello
dei singoli paesi.
16 | EY Tax Update 2015
CBCR Tabella di rendicontazione principale Dati aggregati nazionali
Giurisdizione
fiscale
Ricavi Utili (perdite)
al lordo
dell'imposta
sul reddito
Imposte pagate
nell'esercizio
(imposta sulle
societ e
ritenuta alla
fonte)
Accantona-
mento fiscale
per l'esercizio
corrente
Capitale dichiarato
Utili non
distribuiti
Attivit
materiali
diverse da
Disponibilit
liquide e
mezzi
equivalenti
Numero di
dipendenti Parte non
correlata
Parte
correlata Totale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ecc
Note:
Dati aggregati, anzich consolidati (ancora da considerare le entit individuali)
Flessibilit delle fonti di dati (dati sulla capogruppo e GAAP locali, contabilit obbligatoria o pacchetto di reporting consolidato. L'unico requisito la coerenza rispetto agli esercizi precedenti e all'interno del gruppo)
Dati sulle entit aggregati sulla base della residenza fiscale (definizione della giurisdizione delle societ soggette alle regole sull'informativa e la trasparenza; questioni relative all'Azione 6; stabile organizzazione; entit trasparenti?)
Ricavi definiti per includere maggiori fatturati, diritti di utilizzo, immobili, servizi e interessi attivi (trattamento di altre voci come i
rimborsi?)
I ricavi escludono espressamente i dividendi infragruppo
Utile/perdita al lordo dell'imposta sul reddito comprende partite straordinarie
Imposte pagate nell'esercizio comprende le ritenute di altre parti sui pagamenti a favore dell'entit costitutiva
Accantonamento fiscale per l'esercizio corrente riguarda soltanto le imposte sulla gestione operativa dell'anno corrente
Numero di dipendenti pu includere i collaboratori esterni
17 | EY Tax Update 2015
CBCR Tabella 2 Informazioni sulle entit
Giurisdizione
fiscale
Entit
costitutive
residenti
nella
giurisdizione
fiscale
Giurisdizione
fiscale di
costituzione o
incorporazione
se diversa dalla
Giurisdizione
fiscale di
residenza
Principali attivit commerciali
R&
S
Po
ssesso
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cap
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Ina
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a
Alt
ro
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Ecc
Note:
Entit costitutive, anzich entit legali
possibile scegliere pi attivit. Tuttavia, ogni attivit scelta per la presentazione dovr essere coerente con le descrizioni utilizzate nelle diverse sezioni del Masterfile
18 | EY Tax Update 2015
Masterfile Informazioni richieste
Struttura
organizzativa
Descrizione aziendale Beni immateriali Attivit finanziarie
infragruppo
Posizioni finanziarie e fiscali
Struttura:
Propriet
legale
Posizione
geografica
Fattori chiave di guadagno Descrizione della
strategia generale
Accordi di
finanziamento per il
gruppo (mutuanti
correlati e non
correlati)
Bilancio consolidato annuale
Catena di fornitura di:
5 maggiori prodotti/servizi per fatturato; o
prodotti/servizi che generano oltre il 5% di
fatturato
Elenco dei beni
immateriali importanti e
dei titolari legittimi
Identificazione delle
entit di finanziamento
Elenco e descrizione degli
Accordi preventivi unilaterali sui
prezzi di trasferimento (APA)
esistenti e altri accordi fiscali
Principali mercati geografici dei suddetti
prodotti
Elenco degli accordi
relativi ai beni
immateriali pi
importanti
Informazioni sulle
politiche finanziarie
dei prezzi di
trasferimento
Elenco e breve descrizione degli accordi
relativi ai servizi pi importanti
Politiche dei prezzi di
trasferimento in
relazione ad attivit di
R&S e ai beni
immateriali
Analisi funzionale dei principali contributi alla
creazione di valore per singole entit
Informazioni sui
trasferimenti importanti
Business
restructuring/Acquisizioni/Alienazioni
nell'esercizio
19 | EY Tax Update 2015
Documentazione nazionale Informazioni richieste
Entit locale Operazioni infragruppo Informazioni finanziarie
Struttura di gestione
Organigramma locale
Informazioni sulle
persone a cui fa capo la
direzione locale
Descrizione delle transazioni controllate rilevanti e del
contesto in cui avvengono
Identificazione delle imprese associate che partecipano
alle transazioni controllate e loro relazione
Analisi funzionale
Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento
usati
Elementi comparabili e dettagli sulla metodologia
Bilancio di esercizio dell'entit
locale
Descrizione dell'attivit e
della strategia di business
perseguita
Importi dei pagamenti infragruppo e delle riscossioni per
transazioni controllate (ad es., prodotti, servizi, royalty,
interessi, ecc.)
Riconciliazione per illustrare in che
modo i dati finanziari usati
nell'applicazione del metodo di
determinazione dei prezzi di
trasferimento si collegano al
bilancio di esercizio
Informazioni sulle Business
restructuring e/o sui
trasferimenti di beni
immateriali
APA unilaterali e bilaterali/multilaterali e altri accordi fiscali
relativi alle transazioni controllate
Riepilogo dei dati finanziari rilevanti
per gli elementi comparabili e fonti
di tali dati
Concorrenti chiave Politiche dei prezzi di trasferimento
in relazione ad attivit di R&S e ai
beni immateriali
Informazioni sui trasferimenti
importanti
20 | EY Tax Update 2015
Dati e tecnologia
Quali sono i dati richiesti? I dati sono disponibili ai livelli
proposti? In che modo i dati richiesti verranno
disaggregati e convalidati a fini dell'accuratezza? Quali
tecnologie e processi possibile usare per estrarre,
aggregare, trasformare e raffrontare i dati su base
regolare? In che modo i dati devono essere presentati in
modo completo e coerente a livello globale?
Fattibilit
Disponibilit
Valutazione dei
rischi
Quale metodo di consolidamento e reporting pi adatto
alle esigenze a breve e lungo termine? possibile
sfruttare processi di raccolta dati e strumenti tecnologici
tributari esistenti?
Attuazione
In che modo devono essere presentati i dati?
necessario eseguire rettifiche per una presentazione
accurata su base consolidata globale? In che modo i file
di supporto per gli audit devono essere aggregati e
conservati?
Reporting
sostenibile
21 | EY Tax Update 2015
Transfer pricing e governance
Allineare e integrare la determinazione del prezzo di trasferimento con i processi
aziendali (ad es., Approvvigionamento, Finanza, Controllership, ecc.)
Sviluppare e documentare i processi di governance intorno all'attuazione ed
esecuzione del transfer pricing
Sviluppare capacit di monitoraggio e reporting sostenibili, integrate con le soluzioni
tecnologiche (esistenti)
Garantire la coerenza tra le informative, ad es., Masterfile, Documentazione nazionale
e Rendicontazione paese per paese
Socializzare le esigenze di budget
22 | EY Tax Update 2015
Coerenza del transfer pricing
Confronti verticali all'interno di un gruppo tra le diverse funzioni (la
retribuzione in una giurisdizione in linea con quella di un'altra?)
Le incongruenze potenziali derivano da:
Differenze funzionali naturali
APA
Fattori economici
Trattamento delle rettifiche dei prezzi di trasferimento
Le eventuali aree di debolezza dei controlli interni relativi alla
determinazione del prezzo di trasferimento verranno messe in
evidenza
23 | EY Tax Update 2015
Uniformit di rendicontazione esempi
Voci che potrebbero non essere rilevanti ai fini di audit potrebbero esserlo ai fini della
rendicontazione paese per paese (ad es., rimborsi)
Identificazione di accantonamento fiscale per l'esercizio corrente
Identificazione dell'organico
Disomogeneit nella definizione di ricavi e utile/perdita al lordo dell'imposta sul reddito
per quanto riguarda dividendi e partite straordinarie
24 | EY Tax Update 2015
Considerazioni sulla presentazione
Quante informazioni presentare?
Un numero di informazioni sufficiente a permettere alle autorit fiscali di prendere
decisioni informate sul rischio del transfer pricing
Commisurate al tempo e ai costi necessari per la preparazione della relazione
Rendicontazione paese per paese prendere in considerazione l'uso
della Tabella 3 per fornire informazioni supplementari al fine di evitare
il rischio di interpretazioni errate dei dati.
Presentare gli utili ordinari oltre agli utili da partite straordinarie
Spiegazione scritta dei dati anomali o erratici percepiti
25 | EY Tax Update 2015
Estratto dallo Strumento di valutazione EY
26 | EY Tax Update 2015
Considerazioni sulla presentazione Masterfile/ Documentazione nazionale
La finalit fornire dati trasparenti alle autorit fiscali
Le informazioni del Masterfile possono essere presentate a livello
aggregato o per linea di business:
Uniformit con la Rendicontazione paese per paese se si presentano a livello aggregato
Se si sceglie la presentazione per linea di business, mantenere pi Masterfile
La coerenza tra Masterfile, Documentazione nazionale e
Rendicontazione paese per paese fondamentale
Joost Vreeswijk Partner EMEIA leader
Operating Model Effectiveness (OME)
Operating Model Effectiveness
(OME) the future of tax?
29 | EY Tax Update 2015
Over the last decades multinationals have implemented various structures
(Swiss) Principal structures
Centralised supply chain companies
Procurement companies
IP Companies
Contract R&D
Shared services concepts
Rationale?
30 | EY Tax Update 2015
Operating Model Effectiveness has its roots in the early 80s and US tax concepts
Wave: 1. Tax Cowboys & Early adopters
2. The Swiss dream
3. Business & Technology drive
4. Operating Model Effectiveness
Who High tech Pharma
Chemicals Manufacturing
FMCG Consumer products Supply chain-centric
Any industry
How
European Greenfield operations
Highly IP driven Cost sharing vs.
substance
Some business alignment, but typically one size fits all
Substance to satisfy tax requirements
IT not always aligned
Majority of models follow principal structure (residual profit model)
Strong central control of key processes
Integrated design
Tailored models More functional
structures: Procurement, Supply Chain, Distribution, R&D, Treasury, Risk mgt
Multi-hubs & profit splits
Drivers Tax Greenfield all
options open!
Tax
Business needs ERP programs Still strong tax focus
Full business case driven Business value drives tax
value
Where Ireland Netherlands
Switzerland Belgium
Various tax effective locations
CH, Benelux feature heavily
Location Biz choice Trade-off between all cost
and benefits Talent availability
Examples & Comments
EU Principal structures of US Multinationals
US Multinationals Some EMEA
multinationals All multinationals
All multinationals BEPS sharpens views
80s 90s early 2000s Last years
Tax driven Business driven
31 | EY Tax Update 2015
Political forces and BEPS has created a complex and challenging environment
No more artificial structures.
Transparency (CBCR)
PE tests
Substance & DEMPE testing
Cost+ for sales
Residual model challenges
Profit splitting (with network)
Returns of intangibles
Etc.
But, also collateral damage?
Increased Compliance?
More litigation?
Reduced access to
advantageous rulings?
State-aid dried up?
Inconsistent landscape with
unilateral measures?
Etc.
Older structures will need to be tested.
What will the future bring?
32 | EY Tax Update 2015
Business leaders (not tax) hold the key for future structures business change platform
Business Agenda
Merger or Acquisition
Reconstruct the Value Chain and its controls
Divest part of the organisation
Reduce costs
Structure for growth
Create a new organisation
Outsourcing
Business Leaders are constantly reviewing their Operating Models
Internal pressure
Competitive environment
Political, Economical and Legislative Landscape
Tax professional must become business-partners in these transformations
Protect value
Enhance value
Manage complexity and barriers
33 | EY Tax Update 2015
A few take aways
Can you demonstrate that key value drivers are controlled by the Principal? 1
Is your substance in line with your pricing policy and your contractual agreements? 2
Have you documented the business case for the restructuring on an entity (as well as an
enterprise) basis including business impacts? Monitoring against business case? 3
There is a greater emphasis on demonstrating what activities are value-adding, and how these activities are managed and controlled.
Tax authorities are looking for consistency between the operating model (as presented) and the behaviours of individuals, teams, entities in practice.
Certain tax incentives are no longer obtainable or even sustainable, which can lead to a shift of focus to indirect taxes, savings on compliance and corporate simplification.
34 | EY Tax Update 2015
Do you have an integrated business case?
Procurement
Benefits
Tax impact
Transparency
Transfer
Pricing
Leverage
Compliance
Demand
Location
Efficiency
Customs &
VAT
IT costs
Project
mgmt.
Consulting
HR/Transition
Running
costs
Organization