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“ “ il Buongiorno si vede dal front – officeil Buongiorno si vede dal front – office Percorso Formativo per Dipendenti di assicurazione 2011Percorso Formativo per Dipendenti di assicurazione 2011

V MODULO

“ ELEMENTI NORMATIVI “

Docenti : Erasmo Gatti & Rosa Manieri

Sez. prov.le SNA BARI

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Una riflessione durante le vacanze , per rendere migliore il nostro rientro :

“ Il miglioramento è possibile ! “

Occorre fare tre cose :

1. prendere coscienza delle “ cattive abitudini “

2. adottare consapevolmente dei comportamenti diversi, migliori

3. ripeterli ogni qualvolta se ne presenti l’occasione fino a quando non diventeranno automatici .

-- la padronanza di una nuova abitudine può dirsi acquisita quando la nuova risposta si mantiene costante nel tempo .

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preparandoci per …..il TEST finale

Ripetere meglio :

COMUNICAZIONE -NEGOZIAZIONE•Gli assiomi della comunicazione •I livelli della comunicazione•Negoziazione win to win•* domande aperte e domande chiuse •* comunicazione non verbale•Come gestire le obiezioni del cliente •Domande pertinenti al cliente e raggiungimento dell’obiettivo•Valutazione del rischio

RAMI TECNICI •Valutazione del rischio e trattamento • Il contratto di assicurazione nel C.C.•Diritto al risarcimento •Oggetto dell’incendio• i 6 reati del C.P. analizzati •Respons. Civile nel C.C.•Le esimenti•Definizione infortunio•Morte per infortunio•Regime CARD (tempi, tipologia di danni , rimborso sinistro, …)•…………

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:

“ Le buone abitudini sono la chiave di ogni successo . . . . . . . . Ripetendo quotidianamente le nuove abitudini , presto esse diventeranno parte della mia mente attiva , ma sopratutto filtreranno anche nell'altra mia mente, quella misteriosa sorgente che non dorme mai, che crea i miei sogni e che spesso mi fa agire in modo che non comprendo. ……. “

OG MANDINO

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COD

IC E

CIVI

LE CODIC

E

ASS

ICURAZ

IONI

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REGOLAMENTO n. 5 del 16 OTTOBRE 2006

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONEE DI RIASSICURAZIONE) E DI CUI ALL’ARTICOLO 183 (REGOLE DI COMPORTAMENTO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.MODIFICATO ED INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 2 LUGLIO 2009 N. 2720 E DAL PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 17 DICEMBRE 2008 N. 2664. LE MODIFICHE O INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN CORSIVO.…………………….

PARTE II – Accesso all’attività di intermediazione

Capo III - Esercizio dell’attività di intermediazione per il tramite di addetti operantiall’interno dei locali dell’intermediario…..Capo I - Regole di comportamento…..Art. 47 (Regole generali di comportamento)Art. 48 (Conflitti di interesse)Art. 49 (Informativa precontrattuale)Art. 50 (Informativa su potenziali situazioni di conflitto di interesse)Art. 51 (Modalità dell’informativa)Art. 52 (Adeguatezza dei contratti offerti)Art. 53 (Documentazione da consegnare ai contraenti)Art. 54 (Obblighi di separazione patrimoniale)Art. 57 (Conservazione della documentazione)……..PARTE IV – Provvedimenti sanzionatori

Art. 62 (Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari) ……………..

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ADDETTI ALL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE :“ a) “addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano”: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l’intermediario opera;

b) “addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera”:gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari; “

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ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE

d) l’attività che consiste nel presentare oproporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediario, nella conclusione dei contrattiovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;

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Art. 2, lett. d) – Definizione di intermediazione assicurativa

Cosa si intende per "collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati"?

Per "collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati" si intende l’attività di assistenza offerta dall’intermediario all’assicurato che, avendo subito un sinistro, si deve rivolgere alla propria compagnia di assicurazione per chiedere il pagamento delle somme dovute.

Un collaboratore “esterno” (non dipendente) di agenzia, che abbia il solo compito di curare l’assistenza e la gestione di pratiche di sinistro dei clienti dell’agenzia rientra nell’attività di intermediazione?

Deve essere iscritto nel registro?Il collaboratore esterno che abbia il compito di curare l’assistenza e la

gestione di pratiche di sinistro per conto dell’agente, pertanto, svolge attività di intermediazione e perciò deve essere iscritto nel registro, sezione E.

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F A Q ISVAP -- TERZO GRUPPO

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seguito

L’attività di mera consulenza assicurativa costituisce intermediazione? E in tale caso a quale sezione del registro deve essere richiesta l’iscrizione?

Secondo la definizione di cui all’art. 106 del Codice delle assicurazioni e all’art. 2, lett. d) del Regolamento, l’attività di consulenza, se finalizzata alla proposta e/o presentazione di contratti assicurativi e svolta dietro compenso, costituisce attività di intermediazione assicurativa e pertanto comporta l’iscrizione nel registro.

In particolare, l’intermediario dovrà iscriversi: nella sezione A, se agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione; nella sezione B, se agisce su incarico del cliente senza essere fornito di poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione; nella sezione C,

se è il produttore diretto di un’impresa di assicurazione ed esercita l’intermediazione assicurativa nei rami vita e dei rami infortuni e malattie senza obblighi di orario o di risultato;

nella sezione D se si tratta di una banca, di un intermediario finanziario, di una Sim o di Poste Italiane s.p.a. - Divisione bancoposta; nella sezione E, se è un dipendente, collaboratore, produttore o altro incaricato degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D che opera al di fuori dei locali degli intermediari stessi.

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seguito

Svolge attività di intermediazione assicurativa:- un collaboratore (c.d. “esattore”) che si limita ad incassare i premi presso il

domicilio degli assicurati?- un collaboratore che acquisisce la denuncia di sinistro presso il domicilio

dell’assicurato?- il c.d. “procuratore”?- il fattorino addetto a consegnare/ritirare documenti e/o assegni,

consegnando relative quietanze, ma senza apporre firme per ricevuta? …… .Non può essere resa una risposta unitaria ai quesiti posti, in quanto le figure

sopraindicate vanno riempite di contenuto alla luce della definizione di attività di intermediazione assicurativa di cui all’articolo 106 del Codice delle Assicurazioni e all’art. 2, lettera d) del

Regolamento e dell’attività in concreto esercitata, con particolare riferimento al contesto nel quale operano.

A titolo esemplificativo, deve essere iscritto nel registro chi ritira assegni, incassa premi, acquisisce denunce di sinistro presso il domicilio dell’assicurato, in quanto tali operazioni rientrano nell’attività di conclusione, gestione o assistenza nell’esecuzione del contratto.

Non deve, di contro, essere iscritto il soggetto che svolga l’attività tipica del fattorino, vale a dire la mera consegna e ricezione di documentazione in busta chiusa, con contestuale rilascio di ricevuta relativa al solo recapito della busta, senza possibilità di avere visione ed entrare nel merito della documentazione consegnata o ricevuta.

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seguito

Esercita attività di intermediazione assicurativa il procacciatore di affari o il segnalatore?

Alla luce della definizione di cui all’art. 106 del Codice delle Assicurazioni e all’art. 2, lett. d) del Regolamento, l’attività di mera segnalazione di nominativi all’intermediario senza percepire alcun compenso non è riconducibile alla nozione di attività di intermediazione,

salvo che essa non si sostanzi anche in un’attività propedeutica o correlata alla presentazione o proposta di contratti di assicurazione ai clienti segnalati e comporti la percezione di un compenso.

I dipendenti di agenzia a cui fanno capo le mansioni di gestione sinistri o

contabilità aziendale svolgono attività di intermediazione assicurativa? Devono essere iscritti?

I soggetti che, all’interno dei locali di un intermediario, esercitano esclusivamente attività amministrative quali, ad esempio, la tenuta della contabilità non svolgono attività di intermediazione assicurativa e, pertanto, non devono essere iscritti nel registro.

Costituisce, invece, attività di intermediazione assicurativa la gestione dei sinistri e, di conseguenza, se i soggetti che svolgono tale ultima attività operano al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto in A, B o D che se ne avvale, essi devono essere iscritti nella sezione E del registro; viceversa, se tale attività è esercitata all’interno dei locali del predetto

intermediario, non è richiesta l’iscrizione nel registro, ma ai soggetti che la svolgono si applica la disciplina dell’art. 42 del Regolamento.

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Art. 38 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. Gli intermediari persone fisiche iscritti nel registro e gli addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali in cui opera l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali. A tal fine, partecipano annualmente a corsi di formazione in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 30 ore,di cui almeno 15 in aula. L’aggiornamento annuale è effettuato a partire dalla data di iscrizione nel registro o, per gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, dalla data di inizio dell’attività;

in ogni caso, l’aggiornamento è effettuato in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell’evoluzione della normativa di riferimento.

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Art. 42 REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro possono avvalersi, per lo svolgimento dell’attività di intermediazione all’interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:

a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del decreto;b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta

ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione, conformi ai criteri stabiliti dall’articolo 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti.

2. Gli intermediari di cui al comma 1:a) accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti

dalla lettera a) del medesimo comma e si astengono dall’utilizzare i soggetti per i quali ne abbiano riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;

b) assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dall’articolo 38.

….. 4. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 3 conservano, ai sensi dell’articolo 57, la

documentazione comprovante l’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

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ESERCITAZIONE :1.Un dipendente che lavoro anche “fuori dai locali “ deve essere iscritto alla Sez e) ? Si - no

2. La gestione e esecuzione ossia assistenza al cliente nei sinistri rientra nell’attività di intermediazione ? Si – no 3. L’attività di mera consulenza assicurativa costituisce intermediazione, se finalizzata alla proposta e/o presentazione di contratti assicurativi senza compenso ? Si –no .

4. un collaboratore c.d. “esattore” che si limita ad incassare i premi presso il domicilio degli assicurati cioè ritira assegni, incassa premi, acquisisce denunce di sinistro presso il domicilio dell’assicurato deve essere iscritto nel registro ? Si – no e perchè ?

5.Quando vige l’obbligo di effettuare l’AGGIORNAMENTO COMPETENZE ?

6. Quali sono i requisiti previsti dall’art 42 Reg.n° 5 per lo svolgimento dell’attività assicurativa ?

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ESERCITAZIONE :1.Un dipendente che lavoro anche “fuori dai locali “ deve essere iscritto alla Sez e) ? Si - no si

2. La gestione e esecuzione ossia assistenza al cliente nei sinistri rientra nell’attività di intermediazione ? Si – no si3. L’attività di mera consulenza assicurativa costituisce intermediazione, se finalizzata alla proposta e/o presentazione di contratti assicurativi senza compenso ? Si –no no.

4. un collaboratore c.d. “esattore” che si limita ad incassare i premi presso il domicilio degli assicurati cioè ritira assegni, incassa premi, acquisisce denunce di sinistro presso il domicilio dell’assicurato deve essere iscritto nel registro ? Si – no e perchè ? Si in quanto tali operazioni rientrano nell’attività di conclusione, gestione o assistenza nell’esecuzione del contratto.

5.Quando vige l’obbligo di effettuare l’AGGIORNAMENTO COMPETENZE ? Annualmente & in ogni caso, l’aggiornamento è effettuato in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell’evoluzione della normativa di riferimento.

6. Quali sono i requisiti previsti dall’art 42 Reg.n° 5 per lo svolgimento dell’attività assicurativa ? a) requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del decreto; b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta

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Art. 47 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

1. Nello svolgimento dell’attività d’intermediazione ed in particolare nell’offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, gli intermediari devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati;

b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano;

c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;

d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati.

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SEGUITO

2. Gli intermediari sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione dell’attività svolta, salvo che nei confronti del soggetto per il quale operano o di cui distribuiscono i contratti, nei casi di cui all’articolo 189 del decreto ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E’ comunque vietato l’utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti lo svolgimento dell’attività di intermediazione, salvo espresso consenso prestato dall’interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

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SEGUITO3. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di

pagamento dei premi assicurativi:a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non

trasferibilità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;

b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto.

Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. *****Provvedimento ISVAP n. 2720 del 2 luglio 2009

Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

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Art. 49 INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

2. Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al contraente:

a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti. In caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo la dichiarazione è consegnata se i dati in essa contenuti sono modificati ;

a bis) copia di un documento, conforme al modello di cui all’allegato n. 7A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente Regolamento46;

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Seguito

b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

3. La consegna della documentazione di cui al comma 247 deve risultare da un’apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente. L’intermediario conserva la documentazione atta a comprovare l’adempimento degli obblighi di consegna previsti dal comma 248.

4. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente informazioni tali da consentire a quest’ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine,in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta.

5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al comma 2, lettera a) e a bis)49, nonché da quanto disposto al comma 3 in relazione a tali obblighi, gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi

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Art. 52 ADEGUATEZZA DEI CONTRATTI OFFERTI

1. Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali di quest’ultimo, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo.

2. In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A talfine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile infunzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale.

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SEGUITO

3. Con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, gli intermediari chiedono in particolare notizie sulle caratteristiche personali del contraente, con specifico riferimentoall’età, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione al rischio e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere.

4. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze.

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SEGUITO

5. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell’informativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, è

data evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.

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Parte IVPROVVEDIMENTI SANZIONATORI - Art. 62……………………….

Esempi di sanzioni mese di aprile 2011 :

M. M. sanzione di € 342.110,77 per mancata osservanz delle regole di correttezza e trasparenza nei confronti della clientela in 76 occasioni ; mancato rispetto dell’obbligo di informazione precontrattuale in occasione della stipula di una polizza ; mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale.

L. A. € 239.999,76 per mancata osservanza delle regole di diligenza ,correttezza e trasparenza nei confronti della clientela in n.54 occasioni ETC……… FONTE ASSINEWS n.222

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ESERCITAZIONE :

1. Quali sono le regole generali di comportamento a cui si deve attenere l’Intermediario ?.2. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi assegni bancari, postali o circolari, SENZA la clausola di non trasferibilità ? Si – no

3. Il divieto di ricevere denaro contante per i contratti di assicurazione contro i danni, riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro per rata di incasso o premio annuo ?

4. Qual è il contenuti dell’all.to n. 7B e 7A ?,

5. Ai fini della valutazione dell’adeguatezza contrattuale ,su chi grava il dovere di acquisire/fornire tutte le informazioni ?

.6. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate cosa DEVONO fare ?

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ESERCITAZIONE :

1. Quali sono le regole generali di comportamento a cui si deve attenere l’Intermediario ? a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese ;c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e assicurati.2. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi assegni bancari, postali o circolari, SENZA la clausola di non trasferibilità ? Si – no NO !!

3. Il divieto di ricevere denaro contante per i contratti di assicurazione contro i danni, riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro per rata di incasso o premio annuo ? annui

4. Qual è il contenuti dell’all.to n. 7B e 7A ?,

7b risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività

7A, riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti 5. Ai fini della valutazione dlel’adeguatezza contrattaulke ,su chi grava il dovere di fornire tutte le informaizoni ? ‘intermediario deve acquisire dal contraente ogni informazione che ritenga utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale. & il cliente ha obbligo di fornirle .6. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate cos a DEVONO fare ?-Informare il contraente di tale circostanza, - specificandone i motivi. - dell’informativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, dare evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.

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REGOLAMENTO N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DELLA PUBBLICITA’ DEI PRODOTTI ASSICURATIVI, DI CUI AL TITOLO XIII DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 -CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Art. 3 Ambito di applicazione * contenuto fascicolo informativo RAMO VITA & Danni* pubblicità dei prodotti assicurativi Art 4. Documentazione e pubblicazione sul sito internet1. Le imprese predispongono il Fascicolo informativo da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione di una proposta relativa ai prodotti assicurativi vita.2. Il Fascicolo informativo è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo nelle Regioni a Statuto Speciale.

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SEGUITO

.3. Il Fascicolo informativo contiene esclusivamente i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali:a) Scheda sintetica;b) Nota informativa;c) Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestioneseparata;d) Glossario;e) Modulo di proposta o, ove non previsto, Modulo di polizza.

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SEGUITO

.4. I singoli documenti di cui si compone il Fascicolo informativo sono numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine di ciascun documento (1 di 6, 2 di 6 ….) e, in prima pagina o a conclusione, della data dell’ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti.

5. Sulla copertina del Fascicolo informativo sono riportate esclusivamente:a) la denominazione, il logo e il simbolo dell’impresa e del gruppo di appartenenza. La denominazione, il logo e il simbolo dell’impresa devono avere un carattere di particolare evidenza rispetto a quelli del gruppo di appartenenza;b) l’intestazione: “Contratto di ……. (inserire la tipologia contrattuale e il nome commerciale)”;

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Scheda sintetica :La sintesi sulle caratteristiche e sulle prestazioni e garanzie , sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla “ nota informativa “

Nota informativa :-VITA - Informazioni generali sull’impresa , sulle garanzie offerte , sui premi e sui costi gravanti sul contraente E PROGETTO ESEMPLIFICATIVO,,sconti,regime fiscale e altre informazioni sul contratto ( risoluzione. Riscatto, revoca, reclami ,documenti per liquidazione etc..) DANNI - Informazioni generali sull’impresa ,informazioni sul contratto ( copertura assicurative ,limiti, esclusioni,aggravamento rischio, premi,rivalse,franchigie, scoperti ), informazioni sulle procedure liquidative e reclami etc… -INFORTUNI-MALATTIA -RC VEICOLI E NATANTI

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-e) Modulo di proposta o, ove non previsto, Modulo di polizza

c) Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione separata;

d) Glossario;

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TITOLO III : RAMI DANNI

ART.30 Il Fascicolo informativo contiene esclusivamente i seguenti documentiprecontrattuali e contrattuali:a) Nota informativa comprensiva del glossario;b) Condizioni di assicurazione c) Modulo di proposta o, ove non previsto, Modulo di polizza.

d) Glossario

Nb : RCA autovetture ciclomotori /motocicli natanti veicoli commerciali

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Art.32 Contratto di assicurazione

1. Le imprese richiamano nella polizza, con caratteri grafici di particolare evidenza, l’avvertenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

2. La polizza prevede una apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente, attestante la consegna dei singoli documenti contenuti nel Fascicolo informativo.

3. Nella polizza di assicurazione le imprese prevedono un apposito spazio nel quale vengono descritte la periodicità del premio ed i mezzi di pagamento consentiti dall’impresa…………..

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;

Art. 34 Pubblicazione sul sito internet

1. Le imprese pubblicano sul proprio sito internet il Fascicolo informativo delle polizze individuali dei rami Infortuni e Malattia, dei prodotti che coprono rischi relativi all’abitazione con riferimento a furto, incendio e responsabilità civile del capo famiglia nonché delle polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento.

2. Le imprese effettuano la pubblicazione di cui al comma 1 non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto e la documentazione deve essere mantenuta sul sito internet fino alla conclusione della commercializzazione.

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Sez. prov.le SNA BARI

;

SEGUITO

3. Con riferimento ai contratti di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le imprese pubblicano sul proprio sito internet la Nota informativa e le condizioni di assicurazione nel rispetto delle disposizioni impartite dal Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008. Sul sito viene altresì pubblicato l’elenco dei centri di liquidazione sinistri e dei relativi recapiti, con indicazione dell’area di competenza nonché dei giorni e degli orari di apertura.

4. Per i contratti malattia, la cui copertura venga prestata nella forma dell’assistenza diretta, le imprese pubblicano sul proprio sito internet l’elenco aggiornato dei centri e dei medici convenzionati.

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Art. 39 Caratteristiche generali della pubblicità

1. La pubblicità dei prodotti assicurativi è effettuata avuto riguardo ai principi di chiarezza, correttezza nonché di conformità rispetto al contenuto del Fascicolo informativo cui i prodotti si riferiscono.2. Il messaggio pubblicitario è strutturato in modo da non indurre in errore circa le caratteristiche, la natura, le garanzie ed i rischi del prodotto offerto. Devono essere utilizzate forme espressive e caratteri chiari, ben visibili e leggibili.3. La pubblicità deve essere immediatamente riconoscibile e ben distinguibile rispetto ad ogni altra forma di comunicazione.

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.Art. 40 Elementi della pubblicità

1. Il messaggio pubblicitario indica con chiarezza ed evidenza la denominazione dell’impresa di assicurazione e le caratteristiche del relativo prodotto.2. Il messaggio pubblicitario riporta, con caratteri che consentono un’immediata ed agevole lettura, la seguente avvertenza: “Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo”.3. Il messaggio pubblicitario indica i luoghi nei quali è possibile ottenere il Fascicolo informativo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può essere consultato, compreso il sito internet ove lo stesso è pubblicato.4. Nella pubblicità effettuata tramite radio o televisione l’avvertenza di cui al comma 2 deve essere riprodotta a voce e deve essere tale da consentire un agevole ascolto.5. Le espressioni “garantisce”, “garantito” o termini similari che inducono a ritenere sussistente il diritto ad una prestazione certa per l’assicurato o per il portatore di un interesse alla prestazione assicurativa, possono essere utilizzate solo se la garanzia è rilasciata dall’impresa di assicurazione.6. La qualifica di contratto “etico” e “socialmente responsabile” può essere utilizzata solo per i contratti sottoposti alla disciplina di cui agli articoli 23 e 24.;

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Capo IV Contratti infortuni e malattiaArt. 47 Sede dell’arbitrato e età assicurabile …..2. Nei contratti Infortuni e Malattia in cui è stabilito un limite

massimo di età assicurabile le imprese non possono prevedere la cessazione automatica della copertura assicurativa ove l’assicurato compia tale età durante la vigenza del contratto. Con riguardo ai contratti in corso, che contengono clausole relative alla cessazione automatica della copertura assicurativa, le imprese considerano il rischio in copertura nel caso in cui l’assicurato abbia continuato a pagare regolarmente il premio anche oltre il limite di età assicurabile ed il premio non sia stato restituito dall’impresa.

Art. 48 Recesso in caso di sinistro1. …… nei contratti Malattia le imprese non prevedono la

facoltà di recesso in caso di sinistro.

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Sez. prov.le SNA BARI

Art. 52 Modifiche all’articolo 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006

1. All’articolo 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, dopo il comma 1,

è inserito il seguente: “1 bis.

E’ comunque fatto divieto di assumere,direttamente o indirettamente, anche attraverso uno dei rapporti di cui al comma 1, primo periodo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva.”.

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Sez. prov.le SNA BARI

ESERCITAZIONE :

1. Cosa deve contenere il FASCICOLO INFORMATIVO VITA ?

2.Quali informazioni contiene la Nota Informativa DANNI ?

3.Quanti e quali sono i Fascicoli Informativi per l’RCA ? 4. Quali fascicoli Informativi devono pubblicare le Imprese sul proprio sito internet ? 5. Vi è l’obbligo per le Imprese di pubblicare sul proprio sito la Nota informativa e le condizioni di ? e l’elenco dei centri di liquidazione sinistri ? Si - no

6. Nei contratti Infortuni e Malattia in cui è stabilito un limite massimo di età assicurabile le imprese possono prevedere la cessazione automatica della copertura assicurativa ove l’assicurato compia tale età durante la vigenza del contratto ? Si – no

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Sez. prov.le SNA BARI

ESERCITAZIONE :

1. Cosa deve contenere il FASCICOLO INFORMATIVO VITA ? a) Scheda sintetica;b) Nota informativa;c) Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestioneseparata;d) Glossario;e) Modulo di proposta o, ove non previsto, Modulo di polizza

2.Quali informazioni contiene la Nota Informativa DANNI ? - Informazioni generali sull’impresa ,informazioni sul contratto ( copertura assicurative ,limiti, esclusioni,aggravamento rischio, premi,rivalse,franchigie, scoperti ), informazioni sulle procedure liquidative e “ RECLAMI “ etc…

3.Quanti e quali sono i Fascicoli Informativi per l’RCA ? 4 ; autovetture - ciclomotori /motocicli – natanti - veicoli commerciali

4. Quali fascicoli Informativi devono pubblicare le Imprese sul proprio sito internet ? - polizze individuali dei rami Infortuni e Malattia, - prodotti che coprono rischi relativi all’abitazione con riferimento a furto, incendio e responsabilità civile del capo famiglia nonché delle polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento. 5. Vi è l’obbligo per le Imprese di pubblicare sul proprio sito la Nota informativa e le condizioni di ? e l’elenco dei centri di liquidazione sinistri ? Si - no si si 6. Nei contratti Infortuni e Malattia in cui è stabilito un limite massimo di età assicurabile le imprese possono prevedere la cessazione automatica della copertura assicurativa ove l’assicurato compia tale età durante la vigenza del contratto ? Si – no no

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Sez. prov.le SNA BARI

REGOLAMENTO N. 34 DEL 19 MARZO 2010

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE E COLLOCAMENTO ADISTANZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 183 E 191, COMMA 1,LETTERE A) E B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLEASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICATO E INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 9 GIUGNO 2010 N. 2805. LE MODIFICHE EINTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN CORSIVO.

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Sez. prov.le SNA BARI

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza effettuati da imprese di assicurazione, aventi ad oggetto:a) contratti di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti aventi il domicilio abituale, o se persone giuridiche la sede legale, nel territorio della Repubblica italiana;b) contratti di assicurazione contro i danni per la copertura di rischi ubicati nel territorio della Repubblica italiana.

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Sez. prov.le SNA BARI

Art. 5 Divieto di discriminazione

1. Nella promozione e nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza non è consentito l’utilizzo di procedure che impediscono a determinate categorie di contraenti di contattare l’impresa o, nel caso di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di sottoscrivere il contratto a distanza.2. In particolare non è consentito, ai sensi del comma 1, l’utilizzo di filtri basati sul prefisso telefonico del chiamante e i meccanismi o comportamenti idonei a bloccare od ostacolare l’elaborazione di preventivi o la prosecuzione della vendita su internetper effetto dell’inserimento di particolari valori o informazioni, quali il luogo di residenza o altri fattori di discriminazione territoriale.

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Sez. prov.le SNA BARI

Art. 7 Utilizzo di call center

1. Nella promozione e nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza le imprese possono avvalersi di call center a condizione che:a) gli addetti del call center siano dipendenti dell’impresa;b) nel caso in cui gli addetti del call center non siano dipendenti dell’impresa, quest’ultima assuma la piena responsabilità del loro operato. In questo caso l’impresa individua un proprio dipendente quale responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call center.

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Sez. prov.le SNA BARI

SEGUITO

2. Le imprese che si avvalgono di un call center assicurano che:a) gli addetti del call center siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, acquisite mediante specifica formazione ……. b) gli addetti del call center forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità e il nominativo dell’impresa della quale è promosso il contratto, evitando di qualificarsi come intermediari o di utilizzare espressioni riconducibili alla figura dell’intermediario;c) il contraente possa, a richiesta, essere messo in contatto con il responsabile dell’impresa nel caso di cui al comma 1, lett. b);d) le informazioni siano corrette e veritiere, rese in lingua italiana e con un linguaggio chiaro e comprensibile;e) le risposte fornite dagli addetti del call center siano uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.

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Sez. prov.le SNA BARI

Art. 8 Informazioni precontrattuali

…. la Nota Informativa …. su supporto cartaceo o altro supporto durevole;d) al diritto, ……di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call center, indicandone il nominativo e le funzioni.

Art. 9 Verifiche di adeguatezza

1. Prima che il contraente sia vincolato da un contratto di assicurazione a distanza, le imprese acquisiscono dal contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative di quest’ultimo nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo…..

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Sez. prov.le SNA BARI

Art. 12 Collocamento mediante telefonia vocale

1. In caso di vendita di contratti di assicurazione a distanza mediante telefonia vocale le imprese:a) nel caso di chiamata effettuata dall’impresa, dichiarano in maniera chiara e inequivocabile la propria denominazione sociale e la finalità commerciale della telefonata;b) forniscono, previo consenso del contraente, solo le seguenti informazioni:i. il codice identificativo o le generalità e il rapporto con l’impresa della persona in contatto con il contraente;ii. una descrizione delle principali caratteristiche del contratto di assicurazione;nel caso di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: garanzie offerte,soggetti esclusi dalla garanzia, massimali, rivalse, franchigie;…..

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Sez. prov.le SNA BARI

Art. 10 Trasmissione della documentazione1. Le imprese trasmettono al contraente:a) prima che sia vincolato da una proposta o da un contratto di assicurazione a distanza, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente;b) entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, il contratto stesso per l’apposizione della relativa sottoscrizione;c) durante la vigenza del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

2. La trasmissione della documentazione di cui al comma 1, dall’impresa al contraente e dal contraente all’impresa, avviene a scelta del contraente su supporto cartaceo o supporto durevole …. 5. Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde avviene in ogni caso su supporto cartaceo, tramite posta, …..

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Sez. prov.le SNA BARI

ESERCITAZIONE :

1.Qual è l’ambito di applicazione del reg. n.34 ?

2. Nella promozione e collocamento si possono effettuare discriminazioni territoriale ? Si – no

3.Nell’utilizzo del call center per la promozione e collocamento dei prodotti a distanza le imprese possono avvalersi di addetti non dipendenti ? Si – no

4. Gli addetti al call center sono esonerati dall’avere competenze professionali ? Si – no

5. Gli addetti hanno l’obbligo della consegna della Nota Informativa ? Si – no

6. Per gli addetti la verifica di adeguatezza è facoltativa ? Vero –falso 7. Nella trasmissione della documentazione l’addetto può scegliere

s e inviarla con supporto cartaceo o durevole ? Si –no

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Sez. prov.le SNA BARI

ESERCITAZIONE :

1.Qual è l’ambito di applicazione del reg. n.34 ? Promozione e collocamento mediante tecniche a distanza i

contratti di assicurazione sulla vita ( a contraenti aventi residenza in Italia ) e danni per rischi in Italia .

2. Nella promozione e collocamento si possono effettuare discriminazioni territoriale ? Si – no NO !!

3.Nell’utilizzo del call center per la promozione e collocamento dei prodotti a distanza le imprese possono avvalersi di addetti non dipendenti ? Si – no SI

4. Gli addetti al call center sono esonerati dall’avere competenze professionali ? NO !

5. Gli addetti hanno l’obbligo della consegna della Nota Informativa ? Si – no SI !

6. Per gli addetti la verifica di adeguatezza è facoltativa ? Vero –falso FALSO !

7. Nella trasmissione della documentazione l’addetto può scegliere s e inviarla con supporto cartaceo o durevole ? Si –no NO lo sceglie il cliente

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LEGGE ANTIRICICLAGGIO

S N A Sez. Prov.le Bari

In seguito la normativa italiana con la legge n. 55/1990, nota anche come legislazione antimafia, introduce gran parte dei

principi e degli adempimenti imposti più avanti dalla Convenzionedi Strasburgo del Settembre 1990, recante la più ampie forme

di tutela penale contro il riciclaggio.

Con la Convenzione, infatti, i Paesi membri si impegnano all’adozione di tutti i provvedimenti di carattere legislativo

necessari per prevedere come reato di riciclaggio nuove azioni commesse intenzionalmente.

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IL REATO DI “RICICLAGGIO”

S N A Sez. Prov.le Bari

IL REATO DI “RICICLAGGIO” SI SOSTANZIA OGNI QUALVOLTA ATTRAVERSO UNA SERIE DI OPERAZIONI POSTE IN ESSERE SI MIRI A NASCONDERE, OCCULTARE O COMUNQUE OSTACOLARE

L’ACCERTAMENTO CIRCA L’ORIGINE ILLECITA DI DENARO, BENI OD UTILITA’

Questo reato è commesso da un soggetto, estraneo alla commissione del precedente reato che interviene nella fase della rripulitura delle risorse illecite e si compone di due momenti:

1. la ricezione del bene di origine illecita;

1. l’effettuazione di comportamenti che ostacolano l’identificazione della provenienza illecita

L’ipotesi criminosa del delitto di “Riciclaggio” è stata introdotta nelnostro Codice Penale con l’articolo 648 bis, già nel 1978

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La convenzione di Strasburgo

S N A Sez. Prov.le Bari

In seguito la normativa italiana con la legge n. 55/1990, nota anche come legislazione antimafia, introduce gran parte dei

principi e degli adempimenti imposti più avanti dalla Convenzionedi Strasburgo del Settembre 1990, recante la più ampie forme

di tutela penale contro il riciclaggio.

Con la Convenzione, infatti, i Paesi membri si impegnano all’adozione di tutti i provvedimenti di carattere legislativo

necessari per prevedere come reato di riciclaggio nuove azioni commesse intenzionalmente.

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56 S N A Sez. Prov.le Bari

la conversione o il trasferimento di beni costituenti proventi al fine di nascondere o dissimulare l’origine illecita o di aiutare qualsiasi persona implicata a sottrarsi alle conseguenze del reato presupposto;

l’occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi, effettuati con la consapevolezza che tali beni siano proventi di reato;

l’acquisizione, possesso o uso di beni con la consapevolezza, al momento della loro ricezione, che tali beni siano proventi di reato.

La convenzione di Strasburgo

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57 S N A Sez. Prov.le Bari

Collaborazione tra gli Stati nella lotta al riciclaggio di denaro sporco

La convenzione inoltre riconduce i comportamenti finalizzati ad ostacolareL’identificazione della provenienza delittuosa di denaro o altri beni a:

Abolizione dell’anonimato nelle transazioni finanziarie

Identificare l’autore dell’operazione e registrare la stessa in apposito Archivio informatizzato,

conservando tali informazioni per almeno cinque anni

Sviluppare programmi contro il riciclaggio di capitali, che comprendano procedure e controlli interni di aggiornamento continuo del personale

La convenzione di Strasburgo

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L’attività di aderenza alle direttive comunitarie

S N A Sez. Prov.le Bari

La legge 9 agosto 1993, n. 328

In aderenza alle diverse Direttive Comunitarie, il nostro Paese ha introdottoed emanato diversi provvedimenti legislativi, tra i quali, per esigenze diSintesi, ricordiamo i principali:

Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, di adeguamento della Normativa sull’antiriciclaggio

alla direttiva comunitaria

Il decreto legislativo 25 settembre del 1999, n. 374 – estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed

attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma

dell’articolo 15 della L. 6 febbraio 1996, n. 52

La legge 5 luglio 1991, n. 197 – provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle

transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

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La terza direttiva comunitaria e il D. Lgs. 231/07

S N A Sez. Prov.le Bari

L’apparato normativo evidenziato deve essere integrato con un ulterioreintervento del Legislatore italiano che, nel mese di dicembre del 2007, ha definitivamente recepito anche la c.d. terza direttiva in materia di Antiriclaggio (2005/60/CE, attraverso il D. Lgs. 231/07, che ha apportato Innovazioni e cambiamenti al sistema di obblighi previsti dal D. Lgs. 56/04.le innovazioni fondamentali apportate del suddetto decreto sono:

Riassetto della Struttura relativa

Alle autorità diVigilanza

SegnalazioneDelle operazioni

sospette

Adeguata Verifica

Dellaclientela

Nuovo assettosanzionatorio

RevisioneDell’elenco dei

Soggetti obbligati

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60 S N A Sez. Prov.le Bari

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono stati rivisti e modificati dal D. Lgs. 231/07, che li elenca agli artt. 11,12,13 e 14, sono:

Intermediarifinanziari

le Banche Poste Italiane Spa gli istituti di moneta elettronica le società di intermediazione mobiliare (SIM)Le società di gestione del risparmio (SGR) le società di investimento a capitale variabile (SICAV) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del CAP gli agenti di cambio le società che svolgo il servizio di riscossione dei tributi gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del TUB gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del TUB le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento Cassa depositi e prestiti Spa

La terza direttiva comunitaria e il D. Lgs. 231/07

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61 S N A Sez. Prov.le Bari

Sono considerati

intermediarifinanziari

anche:

le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni

dell’elenco generale previste dall’articolo 155, comma 4 e e comma 5 del TUB

le succursali italiane dei soggetti indicati alle elttere a) e c) aventi sede all’estero

Sono altresìobbligati i soggettiesercenti attività

finanziaria, e cioè:

i promotori finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 31 del TUF

gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g)

i mediatori creditizi iscritti nell’albo previsto dall’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108

gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374

La terza direttiva comunitaria e il D. Lgs. 231/07

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62 S N A Sez. Prov.le Bari

Ai fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, passa da 12.500 euro a 5.000 euro (2.500) il limite al di sottodel quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante fra soggetti privati,nonché l’emissione di assegni senza indicazione del nome o della ragionesociale del beneficiario e la clausola dinon trasferibilità.

Il decreto aumenta inoltre le sanzioni amministrative previste per le violazioni alla norma.Ulteriori novità sono introdotte in merito agli obblighi di segnalazione di contanti e operazioni bancarie pari o superiori a 15.000 euro.

La terza direttiva comunitaria e il D. Lgs. 231/07

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63 S N A Sez. Prov.le Bari

Nessun diritto all’anonimato per chi segnala le operazioni a rischio di riciclaggioma la riservatezza deve essere deve essere garantita e tutelata per evitareeventuali ritorsioni.

E’ una delle novità contenute nel Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n.151che integra e modifica alcune disposizioni del D.Lgs. 231/2007, precisando gliobblighi di intermediari, professionisti e dei soggetti tenuti al rispetto delladisciplina:

In particolare si prevede che:

• la tutela dell’identità delle persone obbligate a effettuare segnalazioni sia rimessa alla valutazione delle autorità investigative e alla normativa vigente del codice di procedura penale;• i professionisti e gli intermediari non debbano informare il cliente delle varie fasi del procedimento di segnalazione;• i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni e i motivi del sospetto da indicare nella segnalazione siano individuati secondo quanto stabilito dalle istruzioni della UIF, l’organismo incaricato di raccogliere, appunto, le segnalazioni delle operazioni sospette;• è previsto che l’Unità di Informazione Finanaziaria emani istruzioni in materia di operazioni sospette e che alleghi, alla relazione al Parlamento, il rapporto sulla attività svolta.

La terza direttiva comunitaria e il D. Lgs. 231/07

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64 S N A Sez. Prov.le Bari

ESERCITAZIONE :

1. La normativa italiana con la L.55/1990 introduce i principi e adempimenti imposti da quale convenzione ?

2. Date definizione di reato di riciclaggio .

3.L’ipotesi criminosa del delitto di riciclaggio è stata introdotta dall’art 648bis nel codice Civile o Penale ?

4.La Convenzione di Strasburgo quali comportamenti prevede ?

5. Tra i destinatari della terza Dirett. Comunitaria non vi sono gli intermediari Ass.vi ? Vero - falso

6. Qual è il limite oltre il quale non è ammessa la trasferibilità del denaro contante fra privati attualmente ?

7. Per quale importo vige l’obbligo di segnalazione per contanti o operazioni bancarie ?

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65 S N A Sez. Prov.le Bari

ESERCITAZIONE :

1. La normativa italiana con la L.55/1990 introduce i principi e adempimenti imposti da quale convenzione ? Strasburgo sett 1990

2. Date definizione di reato di riciclaggio .

Si sostanzia ogni qualvolta attraverso una serie di operazioni poste in essere si miri a nascondere ,occultare o ostacolare l’accertamento circa l’origine illecita di denaro,beni o utilità

3.L’ipotesi criminosa del delitto di riciclaggio è stata introdotta dall’art 648bis nel codice Civile o Penale ? Penale

4.La Convenzione di Strasburgo quali comportamenti prevede ?

collaborazione tra stati membri -

Abolizione anonimato nelle transazioni sospette

Identificare l’autore e registrare in Archivio informatico –

sviluppare programmi con procedure e controlli interni di aggiornam. del personale

5. Tra i destinatari della terza dirett. Comunitaria non vi sono gli intermediari Ass.vi ? Vero - falso falso

6. qual è il limite oltre il quale non è ammessa la trasferibilità del denaro contante fra privati attualmente ? 5000 ( 2500 con ultimo decreto !)

7. Per quale importo vige l’obbligo di segnalazione per contanti o operazioni bancarie ? 15.000

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Obbligo di identificazione del cliente e del beneficial owner(o titolare effettivo dell’operazione)

S N A Sez. Prov.le Bari

Nella trattazione degli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio verràseguito lo schema tracciato del D.Lgs. 56/04, con gli aggiornamenti e lenovità apportate dal D.Lgs. 231/07 e dai successivi provvedimenti legislativi.

L’identificazione della clientela (adeguata verifica della clientela)

La registrazione dei dati relativi alla clientela e all’operazione all’interno del c.d. Archivio Unico Informatico (o cartaceo, a

seconda degli intermediari)

La formazione del personale dell’intermediario, sì da sensibilizzarlo rispetto all’individuazione di elementi di riciclaggio

Obblighi fondamentali

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67 S N A Sez. Prov.le Bari

Il legislatore chiede ai destinatari della normativa di adempiere agli obblighidi adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioniinerenti lo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale degli stessied, in particolare, nei seguenti casi:

a) Quando instaurano un rapporto continuativo

b) Quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di

pagamento di import pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una

operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata

c) Quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o

soglia applicabile

d) Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente

Obbligo di identificazione del cliente e del beneficial owner(o titolare effettivo dell’operazione)

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68 S N A Sez. Prov.le Bari

Gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo consistono nelleseguenti attività:

a) Identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e

indipendente

b) Identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità

c) Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale

d) Svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale, come previsto

dall’articolo 18 del D. Lgs. 231/07

Obbligo di identificazione del cliente e del beneficial owner(o titolare effettivo dell’operazione)

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L’applicazione delle norme legislative

S N A Sez. Prov.le Bari

Riguardano tre momenti dell’attività assicurativa:

ACCENSIONE DI RAPPORTI CONTINUATIVI (polizze vita)

OPERAZIONI D’INCASSO PREMI

OPERAZIONI DI PAGAMENTO SINISTRI

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Rilevazione dei dati

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OPERAZIONI D’ INCASSO PREMI

La rilevazione riguarda ogni operazione d’incasso premi delle polizze dei Rami Danni:

• d’importo superiore a € 12.500,00, quale che sia il mezzo di pagamento concretamente movimentato;

• di importo superiore a € 3.098,74, se eseguita per contanti

• deve essere effettuata volta per volta l’identificazione del soggetto che mette materialmente in atto la movimentazione di mezzi di pagamento e del contraente, se diverso

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Dati da rilevare

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Generalità del contraente Generalità del soggetto cheesegue il pagamento

Documenti identificativi del soggetto che esegue il pagamento

Se persona fisica:

• Cognome e Nome• Luogo e data di nascita• Indirizzo• Codice fiscale• Codici sottogruppo e gruppo ramo di attività economica

Se il Contraente è persona fisica:

• Cognome e Nome• Luogo e data di nascita• Indirizzo• Codice fiscale

• carta d’identità• passaporto• porto d’armi• patente di guida (ril. Prefettura)• tessera riconoscimento di amministrazione statale

Se persona giuridica:

• denominazione• sede• Indirizzo• Codice fiscale / P. Iva• Codici sottogruppo e gruppo ramo di attività economica

Se il Contraente è persona giuridica:

• Cognome e Nome del Legale rappresentante• Luogo e data di nascita• Indirizzo• Codice fiscale del Legale rappresentante

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I dati rilevati, integrati con la data, la causale dell’operazione e l’importo dei singoli mezzi di pagamento, debbono essere riportati sull’apposita scheda.

Detta scheda deve essere inoltrata alla Direzione della Compagnia entro un determinato periodo (15 giorni) dalla data dell’operazione cui si riferisce.

Per quanto riguarda i contratti in Coassicurazione , il monitoraggio relativo alle movimentazioni dei mezzi di pagamento e le evidenze informali e provvisorie ai fini della eventuale registrazione delle operazioni frazionate devono essere effettuati dalla sola Delegataria.

Rilevazione dei dati

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Operazioni frazionate e multiple

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Nell’ambito delle operazioni d’incasso premi debbono essere identificate le operazioni frazionate e le operazioni multiple, che si possono così definire:

OPERAZIONE FRAZIONATA

Quando uno stesso contraente mette in atto più movimentazioni di mezzi di pagamento, personalmente o avvalendosi di uno o più soggetti che attuano materialmente tali movimentazioni in suo nome e per conto, nell’arco temporale di 7 (sette) giorni lavorativi;

OPERAZIONE MULTIPLA

Quando uno stesso soggetto mette materialmente in atto più movimentazioni di mezzi di pagamento per conto di più contraenti diversi, nell’arco temporale di 7 (sette) giorni lavorativi.

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Operazioni frazionate e multiple

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Ci si potrebbe, a questo punto, domandare quali siano effettivamente le operazioni frazionate o multiple suscettibili in concreto di essere messe in atto dal contraente o dal soggetto che si presenta ad eseguire materialmente il pagamento dei premi, nello specifico campo assicurativo, al fine di eludere il monitoraggio previsto dalle norme di legge.

La nozione di “operazione frazionata” riassunta dalla normativa di legge non lascia spazio a dubbi di sorta: Per operazione frazionata deve intendersi, infatti, qualle che, dovendo per sua stessa natura o potendo per obiettive ragioni logiche essere effettuata dal cliente a monte, con un unico atto, è stata, invece, dallo stesso suddivisa in più operazioni, in ipotesi proprio di eludere il monitoraggio previsto dalla legge.

Per “operazione multipla” s’intende, invece, quella che materialmente attuata da un unico soggetto con un unico atto, è di fatto costituita, a monte, da più operazioni, ognuna delle quali è riconducibile ad un diverso contraente.

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Operazioni sospette

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Si riportano alcune indicazioni idonee ad individuare quali anomalie, in generale, possono fare sorgere fondati sospetti circa l’attuazione di operazioni di riciclaggio.

Questi “indici di anomalia” sono stati individuati e pubblicati dalla Banca d’Italia.

Se ne riportano alcuni che possono più direttamente interessare l’attività assicurativa; l’elencazione esemplificativa non esaurisce la possibile casistica delle operazioni sospette, e ciò anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di attuazione delle operazioni

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Operazioni sospette

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Indici di anomalia

• Operazioni che, in relazione al soggetto che le pone in essere, appaiono d’importo sproporzionato o comunque, economicamente non giustificabili;

• Operazioni della stessa natura ripetute presso la medesima dipendenza con modalità tali da far pensare ad intenti dissimulatori (ad esempio attraverso il frazionamento delle operazioni).

• Operazioni effettuate a nome di terzi che non compaiono mai di persona.

• Operazioni ordinate con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da ritenere che si vogliano occultare informazioni essenziali.

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Operazioni sospette

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Indici di anomalia

• Frequente ed ingiustificato uso di notevoli somme in contanti.

• Clienti che si rifiutano di mostrare un documento d’identità o sono ingiustificatamente riluttanti a fornire le informazioni necessarie all’attuazione dell’operazione.

•Clienti in notevoli difficoltà economiche che provvedono ad estinguere obbligazioni o effettuano operazioni d’ingente importo in rapporto alla loro condizione economica.

• Clienti che, senza un plausibile motivo, si rivolgono ad Agenzie o Ispettorati lontani dalla zona in cui risiedono o svolgono la loro attività.

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Operazioni sospette

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E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI AVVERTIRE IL SOGGETTO LA CUI

OPERAZIONE E’ STATA SEGNALATA QUALE SOSPETTA

QUANDO UN’OPERAZIONE DEV’ESSERE RITENUTA SOSPETTA E,

QUINDI, SEGNALATA ALLA DIREZIONE PER L’INOLTRO

DELL’INFORMAZIONE ALL’AUTORITA’ COMPETENTE?

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Operazioni sospette

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Vediamo qualche esempio:

Un soggetto, conosciuto sulla piazza quale gestore di bische clandestine, si presenta in Agenzia ed effettua un’operazione di pagamento, non in contanti, per un importo pari a € 10.000,00; cosa si deve fare?

a) identificare il soggetto e registrare l’operazione

a) identificare il soggetto, registrare e segnalare l’operazione

a) eseguire semplicemente l’operazione

a)Eseguire l’operazione segnalandola alla direzione

a) eseguire l’operazione, creando un’informale e provvisoria evidenza della stessa, ai fini dell’individuazione di un’eventuale più ampia operazione frazionata

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Operazioni sospette

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Vediamo qualche esempio:

Un soggetto, più volte apparso sulla cronaca locale in quanto implicato nello spaccio di sostanze stupefacenti, si presenta in agenzia per effettuare un’operazione di pagamento per un importo pari a € 1.000,00 in contanti; cosa si deve fare?

a) identificare il soggetto e registrare l’operazione

a) identificare il soggetto, registrare e segnalare l’operazione

a) eseguire semplicemente l’operazione

a)Eseguire l’operazione segnalandola alla direzione

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Le sanzioni

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Alcune delle sanzioni previste dalle normative di legge in materia, sono quelle di seguito indicate:

la sanzione amministrativa pecuniaria sino al 40% dell’importo trasferito, per infrazione alle disposizioni sull’uso del contante e dei titoli al portatore (omissione dell’indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari;

la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 2.600,00 ad un massimo di € 13.000,00, in caso di violazione degli obblighi d’identificazione del soggetto e di registrazione dell’operazione; salvo che il fatto costituisca più grave reato.

la sanzione amministrativa pecuniaria sino al 50% dell’importo trasferito in caso di omessa segnalazione di un’operazione sospetta; salvo che il fatto costituisca più grave reato.

reclusione da 4 a 12 anni per le persone fisiche che concorrano al reato di riciclaggio (anche per aver deliberatamente omesso di segnalare l’operazione sospetta).

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ESERCITAZIONI

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1. Quali sono gli obblighi fondamentali ?

2.In quali momenti della nostra attività si applicano le norme ?

3. La rilevazione premi quali importi riguarda ?

4.Fra i dati da rilevare interessano anche le generalità del soggetto che esegue il pagamento, diverso dal contraente ? Vero – falso

5. Dare la definizione di operazioni frazionate .

6. Dare definizione di operazioni multiple .

.7. Elenca almeno 3 indici di anomalia .

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ESERCITAZIONI

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1. Quali sono gli obblighi fondamentali ?Identificazione della clientela - registrazione dei dati nel archivio unico informatico - formazione del personale 2.In quali momenti della nostra attività si applicano le norme ? accensione rapporti continuativi (vita) – incasso premi – pagamento sinistri

3. La rilevazione premi quali importi riguarda ? superiore a 12500 qualunque sia mezzo - superiore a 3098,74 se in contanti4.Fra i dati da rilevare interessano anche le generalità del soggetto che esegue il pagamento, diverso dal contraente ? Vero – falso vero

5. Dare la definizione di operazioni frazionate . uno stesso contraente mette in atto più movimentazioni di mezzi di pagamento personalmente o tramite uno o più soggetti , nell’arco di 7 gg lavorativi.

6. Dare la definizione di operazioni multiple . uno stesso soggetto mette in atto più movimentazioni per conto di più contraenti nell’arco di 7gg lavorativi.7. Elenca almeno 3 indici di anomalia . operazione sproporzionata rispetto alle risorse operazioni stessa natura ripetute presso la medesima dipendenza ; in nome di terzi che non appaiono mai,Indicazioni inesatte o incomplete notevoli somme in contantiRifiuto mostrare doc .identitàIn notevole difficoltà ma effettua operazioni ingentiSi rivolgono ad agenzie lontane ….

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La casistica

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Vi proponiamo una serie di casi, scelti tra quelli che, presumibilmente, si potrebbero presentare con maggior frequenza durante lo svolgimento dell’attività agenziale:

Caso 1)Un cliente, recatosi in agenzia per il perfezionamento di una polizza di assicurazione sulla vita, si limita a firmare i relativi moduli, senza effettuare, al momento, alcuna operazione di pagamento. Come vi comportate?

a) identificate il soggetto e registrate l’operazione

a) identificate il soggetto, registrate e segnalate l’operazione

a) eseguite semplicemente l’operazione

a) eseguite l’operazione segnalandola alla direzione

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La casistica

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Vi proponiamo una serie di casi, scelti tra quelli che, presumibilmente, si potrebbero presentare con maggior frequenza durante lo svolgimento dell’attività agenziale:

Caso 2)Un cliente effettua un’operazione di pagamento, composta in parte da denaro contante, per un importo di € 2.400,00 e in parte da altri mezzi di pagamento, per un importo di € 12,.755,00Come vi comportate?

a) identificate il soggetto e registrate l’operazione

a) identificate il soggetto, registrate e segnalate l’operazione

a) eseguite semplicemente l’operazione

a) eseguite l’operazione segnalandola alla direzione

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La casistica

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Vi proponiamo una serie di casi, scelti tra quelli che, presumibilmente, si potrebbero presentare con maggior frequenza durante lo svolgimento dell’attività agenziale:

Caso 3)Un cliente, si presenta in agenzia per stipulare una polizza di assicurazione per le garanzie RCA e CVT sulla propria autovetturaCome vi comportate?

a) identificate il soggetto e registrate l’operazione

a) identificate il soggetto, registrate e segnalate l’operazione

a) eseguite semplicemente l’operazione

a) eseguite l’operazione segnalandola alla direzione

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La casistica

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Vi proponiamo una serie di casi, scelti tra quelli che, presumibilmente, si potrebbero presentare con maggior frequenza durante lo svolgimento dell’attività agenziale:

Caso 4)Un cliente, esegue, nell’arco di 7 giorni, più operazioni di pagamento e tra queste una per un importo superiore a € 12.500,00Come vi comportate?

a) identificate il soggetto e registrate l’operazione

a) identificate il soggetto, registrate e segnalate l’operazione

a) eseguite semplicemente l’operazione

a) eseguite l’operazione segnalandola alla direzione

a)Cumulate gli importi delle singole operazioni, identificate il soggetto e registrate le operazioni

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La casistica

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Vi proponiamo una serie di casi, scelti tra quelli che, presumibilmente, si potrebbero presentare con maggior frequenza durante lo svolgimento dell’attività agenziale:

Caso 5)Un cliente, esegue, nell’arco di 7 giorni, più operazioni di pagamento per un importo complessivamente superiore a € 12.500,00.Come vi comportate?

a) identificate il soggetto e registrate l’operazione

a) identificate il soggetto, registrate e segnalate l’operazione

a) eseguite semplicemente l’operazione

a) eseguite l’operazione segnalandola alla direzione

a)Cumulate gli importi delle singole operazioni, identificate il soggetto e registrate le operazioni