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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ISTITUTO COMPRENSIVO BOVALINO 89034 BOVALINO (RC) Codice Ministeriale: RCIC84500A SECONDARIA DI 1° GRADO:Via XXIV Maggio 096461109 0964679165 SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA:Via IV Novembre 096461130 0964679351 Codice Fiscale: 81002370807 Istituto Cassiere: M.P.S. Cod.Iban. IT90B0103081301000002589241 E-mail: [email protected] - Posta elettronica certificata: [email protected] Sito web: https://comprensivobovalino.edu.it/w19/ Prot. n. 2703/IV.8 Bovalino, 30/05/2020 VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19 (Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) ( INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO PER LEMERGENZA SANITARIA DA VIRUS COVID PROT. N. 2264/VI.9DEL 27/05/2020 ) RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Arch. Natale Spinella MEDICO COMPETENTE Dott.ssa Grazia Bellantone Il Dirigente Scolastico (Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO · VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla diffusione

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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ISTITUTO COMPRENSIVO BOVALINO

89034 BOVALINO (RC) Codice Ministeriale: RCIC84500A

SECONDARIA DI 1° GRADO:Via XXIV Maggio ℡ 096461109 0964679165

SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA:Via IV Novembre ℡ 096461130 0964679351

Codice Fiscale: 81002370807 Istituto Cassiere: M.P.S. Cod.Iban. IT90B0103081301000002589241 E-mail: [email protected] - Posta elettronica certificata: [email protected]

Sito web: https://comprensivobovalino.edu.it/w19/

Prot. n. 2703/IV.8 Bovalino, 30/05/2020

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

BIOLOGICO

relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza

legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della

malattia Covid-19 (Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

( INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO PER

L’EMERGENZA SANITARIA DA VIRUS COVID PROT. N. 2264/VI.9DEL 27/05/2020 )

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Arch. Natale Spinella

MEDICO COMPETENTE

Dott.ssa Grazia Bellantone Il Dirigente Scolastico

(Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo

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INDICE

DEFINIZIONI – Informativa preliminare .............................................................................................. 3

RIFERIMENTI NORMATIVI ............................................................................................................. 7

RICHIESTE NORMATIVE………………………………………………………………………………..8

IL RISCHIO BIOLOGICO ……………………………………………………………………………..11

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ........................ 14

ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO- DECALOGO ……………………………………..22

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PREMESSA

Nelle attività lavorative attualmente non sospese dai provvedimenti governativi e in cui i

livelli di rischio differiscono da quelli della popolazione generale occorre aggiornare il

documento di valutazione dei rischi. Il metodo che segue permette una rapida

classificazione dei livelli di rischio per gruppo omogeneo o per singolo lavoratore.

Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) appartiene alla famiglia di virus Coronaviridae, agenti

biologici classificati nel gruppo 2 dell’allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/08. Si tratta di un

virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del

respiro delle persone infette ad esempio tramite:

• la saliva, tossendo e starnutendo;

• contatti diretti personali;

• le mani, attraverso il successivo contatto con bocca, naso o occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque

devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente

di diffusione del virus. L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera non frequente

l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino i sintomi. Il periodo di

incubazione varia tra 2 e 12 giorni; allo stato delle conoscenze attuali, 14 giorni

rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria. È comunque sempre utile

ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani.

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DEFINIZIONI

Tratte dalla Circolare del Ministero della Salute 73448 del 22.02.2020

Caso sospetto di COVID 19 che richiede l’esecuzione di test diagnostico

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti

segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero e

che nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia ha soddisfatto almeno una delle

seguenti condizioni:

contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione di COVID-19;

essere stato in zone con presunta trasmissione diffusa o locale (aree rosse e paesi oggetto di

contagio).

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando

protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento

Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto

Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi

clinici.

Contatto stretto

Il contatto stretto di un caso possibile confermato è definito come:

una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19

una persona che avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la

stretta di mano)

una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di

COVID-19 (ad esempio toccare le mani nude fazzoletti di carta usati)

una persona che avuto un contatto diretto faccia a faccia con un caso di COVID-19, a distanza

minore di 2 m e di durata maggiore 15 minuti

una persona che si è trovato in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala

d’attesa dell’ospedale, ufficio) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti a distanza

minore di due metri

un operatore sanitario o altro persona che fornisce assistenza diretta a un caso di COVID-19

oppure personale di Laboratorio addetto alla manipolazione dei campioni di un caso di

COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’uso di DPI non idonei

una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti in qualsiasi direzione di

un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri

dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso

indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo

determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti

tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

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I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a

moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute

respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro

superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur

raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare,

quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di

essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha

assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-

CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il

nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la

malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

Sintomi

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie.

Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e

persino la morte. In particolare:

• I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono

includere:

o naso che cola

o mal di testa

o tosse

o gola infiammata

o febbre

o una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.

Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie

pre-esistenti,quali diabete e malattie cardiache.

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Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e

del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la

diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a

stretto contatto con persone infettate in Cina.

Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le

goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

• la saliva, tossendo e starnutendo; • contatti diretti personali;

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione

del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate.

E’, comunque, sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche

l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio, disinfettanti contenenti alcol

(etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al

momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di

supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

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Riferimenti NORMATIVI

Alla data di emanazione del presente documento :

- D.Lgs. 81/08- titolo X

- D.L. 23/02/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19";

- I DPCM 08/03/2020 e 09/03/2020;

- D.P.C.M. 11/03/2020;

- Direttiva del Ministro per la PA n. 2/2020 del 12/03/2020;

- Art. 87 del D.L. 17/03/2020 n. 18 "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal

servizio e di procedure concorsuali";

- Circ. del Ministero dell'Istruzione prot. n. 0000392 del 18/03/2020 "Istruzioni operative alle II.SS.":;

- D.P.C.M. 22/03/2020;

- Accordo tra il Governo e le organizzazioni sindacali del 14 marzo 2020

- Nuovo accordo tra il Governo e le organizzazioni sindacali del 24 aprile 2020

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del

24/04/2020;

- D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

- Circolare del Ministero della Sanità del 29/04/2020;

- D.P.C.M. del 17 maggio 2020;

- Ogni altra ordinanza di intesa tra Ministero della Salute e Presidenti di altre Regioni;

- Ordinanze Comunali;

- Ordinanze del Prefetto competente per territorio;

- Risultanze della Riunione periodica dello Staff di sicurezza dell’IC di Bovalino del 26/05/2020 di cui il

verbale prot. n. 2646 /IV.9 del 26/05/2020;

- Protocollo per l’emergenza sanitaria da virus Covid dell’IC di Bovalino prot. n. 2264/VI del 27/05/2020.

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RICHIESTE NORMATIVE

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima

dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.

Una valutazione del rischio specifico per COVID-19 è ritenuta obbligatoria per tutte le fattispecie in

cui il rischio legato all’attività sia diverso da quello della popolazione generale. In prima battuta tutte

le attività che espongono all’interazione con persone modificano il livello di rischio, ancorché i

contatti avvengano in ambienti di lavoro. Si applicano quindi il titolo X sugli agenti biologici e i

disposti generali del titolo I del D.Lgs. 81/08.

Segue check list su applicazione titolo X D.Lgs. 81/08.

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le

informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in

particolare:

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA

a) della classificazione degli agenti biologici che presentano

o possono presentare un pericolo per la salute umana quale

risultante dall' ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle

conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo

268, commi 1 e 2

GRUPPO 2

Fonte: "Virus Taxonomy: 2018

Release". International Committee on

Taxonomy of Viruses (ICTV). October

2018. Retrieved 13 January 2019.

b) dell'informazione sulle malattie che possono essere

contratte

Vedere paragrafo introduttivo

c) dei potenziali effetti allergici e tossici Non noti

d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un

lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività

lavorativa svolta

Vedere paragrafi successivi

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità

sanitaria competente che possono influire sul rischio

Vedere paragrafi successivi

f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici

utilizzati

Nessuno

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5:

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA

a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici

Essendo un virus in diffusione tra la

popolazione, non esiste una particolare

identificazione lavorativa. Essendo la

trasmissione uomo-uomo, qualsiasi

attività aggregativa, quindi anche il

lavoro nella sua più generale forma, può

essere fonte di potenziale esposizione

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b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera

a)

Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro

squisitamente solitario

c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Vedere copertina

d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate

Vedere paragrafi successivi

e) il programma di emergenza per la protezione dei

lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente

biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico

Non applicabile

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2:

In particolare, il datore di lavoro:

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA

a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di

attività lavorativa lo consente

Non applicabile, in quanto agente

biologico in diffusione tra la popolazione

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici

In corso di valutazione continua,

soprattutto in funzione delle

comunicazioni delle istituzioni preposte, cui si deve fare riferimento

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche

attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere

dall’esposizione accidentale ad agenti biologici

Non applicabile

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di

protezione individuali qualora non sia possibile evitare

altrimenti l'esposizione

Vedere paragrafi successivi

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al

minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro

Non applicabile, in quanto agente

biologico in diffusione tra la popolazione

f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'

ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento

appropriati

Non applicabile

g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e

trattare campioni di origine umana ed animale

Non applicabile

h) definisce procedure di emergenza per affrontare

incidenti Non applicabile, poiché non esiste il

concetto di “incidente” per la situazione Descritta

i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro

al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario

o tecnicamente realizzabile

Non applicabile

l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in

condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori

adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo

trattamento dei rifiuti stessi

Vedere paragrafi successivi

m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all’esterno del luogo di lavoro

Non applicabile

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In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1:

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei

lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA

a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati

provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle

Applicabile e presente per la parte dei

servizi igienici, applicabile per le docce

solo se già previste per la natura del

lavoro stesso. Per gli antisettici per la

pelle, vedere paragrafi successivi

b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od Non applicabile in quanto non trattasi di

altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti

civili

uso deliberato di agenti biologici

all’interno delle fasi lavorative

c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva

Vedere paragrafi successivi

d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti

Non applicabile in quanto non trattasi di

uso deliberato di agenti biologici

all’interno delle fasi lavorative

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1:

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei

lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni

ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA

a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati Fornitura di opuscolo di cui all’allegato 1

del presente documento

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione Fornitura di opuscolo di cui all’allegato 1

del presente documento

c) le misure igieniche da osservare Fornitura di opuscolo di cui all’allegato 1

del presente documento

d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto

impiego

Non applicabile

e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti

biologici del gruppo 4

Non applicabile

f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le

Non applicabile

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: non applicabile.

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COSA SI INTENDE PER RISCHIO BIOLOGICO

Il concetto di prevenzione applicato agli aspetti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro è stato

sottovalutato per molto tempo, rivalutato dall’introduzione nel 1994 del D.Lgs 626, e quindi

ripreso ed approfondito con il D.Lgs 81/08. Un efficace sistema preventivo è

considerato come la base propedeutica su cui poter sviluppare l’intero impianto della sicurezza

aziendale, la prevenzione intesa come complesso di misure da attuare al fine di anticipare il

potenziale sviluppo di un pericolo, parte da un’attenta valutazione dei possibili rischi presenti e

passa attraverso l’elaborazione del Documento di Prevenzione fino ad arrivare alla progettazione di

un vero e proprio studio programmatico, rivolto a monitorare, mantenere e migliorare nel tempo le

condizioni di sicurezza all’interno di un’azienda. Come accennato in apertura, l’interesse nei

confronti della prevenzione risulta relativamente recente e precede quello, diremmo differente, della

“protezione” intesa come l’insieme di misure e strumenti rivolti a proteggere un individuo da

un’esposizione accidentale ad un pericolo. Si può dunque affermare che un’efficace prevenzione

riduce la necessità di ricorrere a misure di protezione. L’obiettivo finale resta quello di

migliorare le condizioni di sicurezza di un ambiente di lavoro, attraverso un’analisi capillare dei

processi e delle attività, con lo scopo ultimo di ridurre gli infortuni sui luoghi di lavoro.

Definizione

In alcuni casi sottovalutato, in altri sovrastimato, la componente del Rischio Biologico all’interno

delle situazioni lavorative non sempre è ben conosciuta, e di conseguenza, correttamente prevenuta.

L’ agente biologico da art 267 comma a) del D.Lgs 81/08, viene classificato come “qualsiasi

microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che

potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”.

All’interno di questa definizione ricadono quindi tutti gli organismi , cellulari o meno (comma b)

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in grado di riprodursi o di trasferire materiale genetico; si parla dunque di batteri, virus, funghi, e

relative tossine; entità biologiche ubiquitariamente diffuse in qualsiasi ambiente lavorativo e non.

Esistono tuttavia, come ben noto, diversi gradi ti patogenicità e di virulenza, correlati anche a

diversi scenari espositivi e vie di trasmissione; la classificazione di pericolosità degli agenti biologici

tiene conto di tutte queste caratteristiche, mettendo in cima alla lista dei microorganismi più

pericolosi, quelli con elevata virulenza (capacità di trasmettersi) associata ad elevata patogenicità

(potenzialità di causare malattie una volta in contatto con l’organismo ospite). Risulta quindi

evidente come una corretta valutazione del Rischio Biologico debba tenere conto sia della

pericolosità intrinseca del microorganismo eventualmente presente, che della possibilità che questo

venga in qualche modo trasmesso ai lavoratori.

Le aziende a rischio biologico sono sostanzialmente di due tipi: quelle che utilizzano

deliberatamente per le proprie attività organismi biologici, per esempio i laboratori di ricerca

biotecnologica, le aziende farmaceutiche, le aziende agro alimentari o quelle che lavorano nel

campo del trattamento dei rifiuti; e quelle invece che non fanno uso deliberato di agenti biologici ma

che potenzialmente potrebbero comunque entrare in contatto con qualcuno di essi (ospedali,

aziende zootecniche, alimentari, e tutte quelle attività in generale in cui vi sia contatto

interpersonale con un significativo numero di individui). Non è da trascurare infatti

la considerazione che la principale via di trasmissione di un agente biologico è quella indiretta,

veicolata cioè da un vettore che trasferisce da un individuo malato o potatore, ad uno sano, la carica

batterica o virale necessaria per dare origine alla malattia; i luoghi pubblici, i supermercati,

piuttosto che gli aeroporti o i luoghi con grande affluenza di persone, sono sempre da considerarsi

potenzialmente a rischio biologico, e quindi da sottoporre ad adeguata prevenzione e sorveglianza.

Per quanto concerne la prevenzione, un aspetto fondamentale è quello dell’attenzione alla

formazione del personale potenzialmente esposto, che deve essere messo sempre a conoscenza sia

delle potenziali sorgenti di infezioni (dirette o veicolate che siano) che dei possibili rischi da

esposizione; una buona profilassi può tenere conto della somministrazione di opportuni vaccini,

così come dell’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione collettiva e individuale. Per le aziende a

rischio biologico è inoltre obbligatoria la sorveglianza sanitaria, che comprenda l’effettuazione di

monitoraggi biologici periodici, definiti dal Medico Competente e dal datore di Lavoro, sulla base

degli scenari di esposizione specifici, i cui risultati devono essere comunicati al lavoratore esposto.

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NORMATIVA

La normativa italiana di riferimento per gli aspetti relativi alla prevenzione sui luoghi di lavoro, è il

D.Lgs 81/08, e in particolare gli articoli 31-35 che illustrano la struttura di un efficace Sistema di

Prevenzione e Protezione, definendone competenze, requisiti e finalità, e illustrando nel dettaglio le

linee guida affinché il servizio risulti adeguato alla struttura aziendale ed efficace nei

confronti delle responsabilità attribuite. In campo Europeo la normativa di riferimento è

la direttiva CE 89/391, in particolare nell’art 13 in cui viene fornito il quadro generale per la

gestione della prevenzione sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento agli obblighi dei lavoratori

(poi ripresi nell’art 20 del Testo Unico); esistono poi anche delle direttive specifiche per l’analisi dei

singoli rischi (rischi fisici, chimici, biologici…).

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO & MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Parte della valutazione del rischio è già stata trattata nel Protocollo per la gestione dell’emergenza

Rischio Covid 19 della scuola prot. n. 2264/VI.9DEL 27/05/2020 e nel precedente paragrafo

“Riferimenti normativi”.

Dal Protocollo per la gestione dell’emergenza rischio Covid 19 della scuola prot. n.

2264/VI.9DEL 27/05/2020

“….Considerando le prescrizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, della

Provincia di Trento e le altre misure intraprese, si ritiene che, allo stato attuale, considerando la

tipologia di rischio generico alla quale i lavoratori sono esposti, la gestione del rischio sia da

considerarsi adeguata. Eventuali modifiche del contesto potranno prefigurare l’adozione di

nuove misure di gestione del rischio. Il rischio è dato dalla probabilità dell’accadimento

dell’infezione per la gravità dell’evolversi dell’infezione stessa , il danno . Si possono indicare ,

attualmente tre valori :

TABELLA DELLE

PROBABILITA’

(ACCADIMENTO /DANNO)

3 EVENTO MOLTO

PROBABILE

Si individua una correlazione diretta tra la

mancanza rilevata (fattore di pericolo) ed

il verificarsi del danno ipotizzato per i

lavoratori. Si sono già verificati danni per

la stessa mancanza rilevata nello stesso

luogo o in luoghi, anche di altre

aziende/enti simili. Il verificarsi del danno

conseguente alla mancanza rilevata non

susciterebbe alcuno stupore

2 EVENTO PROBABILE La mancanza rilevata può provocare un

danno, anche se non in modo automatico

e diretto. E’ noto qualche episodio in cui,

alla mancanza ha fatto seguito il danno.

Il verificarsi del danno ipotizzato

susciterebbe sorpresa

1 EVENTO POCO PROBABILE La mancanza rilevata può provocare un

danno solamente in circostanze sfortunate.

Sono noti solo rarissimi episodi verificatisi o

addirittura non risulta conosciuto alcun

episodio. Il verificarsi del danno ipotizzato

susciterebbe incredulità.

Probabilità di accadimento del contagio da COVID-19 Sono in corso ulteriori studi in ordine alle modalità di trasmissione del virus e sono tuttora in corso

valutazioni in ordine alla reale incidenza di contagiati asintomatici. In via precauzionale si ritiene che il

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livello di probabilità, sulla scala da 1 a 3 normalmente in uso nel nostro documento, debba attestarsi a livello

2 (due). Si ribadisce, come peraltro sopra indicato, che la differenza tra il rischio correlato all’attività lavorativa

delle mansioni in essere all’interno della scuola ed il rischio generico riconoscibile a tutto il resto della

popolazione è sostanzialmente pari a 0.

Risulta invece molto agevole valutare la gravità del danno rifacendoci alla reversibilità o meno dello stesso:

TABELLA DELLA GRAVITA’ DEL DANNO

LIVELLO DI GRAVITA’ DEL

DANNO

3 DANNO GRAVE Infortunio o episodio con effetti

di invalidità totale o finance

letale. Esposizione cronica con

effetti totalmente o parzialmente

irreversibili ed invalidanti

2 DANNO MEDIO Infortunio o episodio che

comporti inabilità reversibile.

Esposizione cronica con effetti

reversibili.

1 DANNO LIEVE Infortunio o episodio che

comporti inabilità reversibile.

Esposizione cronica con effetti

reversibili

Danno atteso dal contagio da COVID-19 Sebbene si tratti di rarissimi casi che hanno riguardato principalmente soggetti con patologie

pregresse, l’esito del contagio è potenzialmente mortale.…. ”

Per la restante parte, occorre considerare quanto segue: alla data di redazione del presente documento, il

continuo susseguirsi di notizie ed informazioni provenienti dai vari canali di comunicazione ufficiali (TV,

stampa, siti web, social) comporta continui e repentini cambi di indirizzo operativo al riguardo di quanto

descritto, in grado di modificare in brevissimo tempo i contenuti del presente DVR e le misure di prevenzione

e protezione associate alla valutazione del rischio descritto.

Per il sopraesposto motivo, come per ogni DVR aziendale (ma al tempo stesso più di ogni altro DVR

aziendale), il presente DVR deve poter dimostrare adattabilità agli eventi, facile leggibilità e

comprensibilità, immediata applicazione (nei limiti imposti dallo stato di allerta nazionale generalizzato, che

genera problematiche di approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere).

Pertanto, si opta per una composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI STANDARD, di

agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente dallo scenario di prima

applicazione, alla data di redazione del presente DVR, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di

appartenenza dell’azienda al variare delle condizioni. L’eventuale modifica dello scenario di appartenenza

può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la “data certa”) anche non mediante la ristampa

in sequenza del presente fascicolo, ma mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di

lavoro, da allegarsi al presente fascicolo. Tale eventuale cambio di scenario, quando legato al passaggio ad

uno scenario più stringente, dovrà essere corroborato dai fatti oggettivi afferenti allo scenario medesimo.

Le aziende che sono ospiti all’interno di spazi condivisi con altre aziende (cluster, poli tecnologici, co-

working ecc.), seguano primariamente le regole imposte dal gestore dei locali, anche qualora più restrittive di

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quelle adottate con questo documento.

Le aziende che occupano spazi in condomìni, si attengano anche alle eventuali istruzioni fornite dall’Amministratore.

Composizione degli scenari di cui alle pagine successive.

SCENARIO DESCRIZIONE TABELLA DELLE

PROBABILITA’

(ACCADIMENTO /DANNO)

TABELLA

DELLA

GRAVITA

’ DEL

DANNO

(LIVELL

O DI

GRAVITA

’ DEL

DANNO)

Rischio APPLICAZIONE

INIZIALE

Prerequisito Rispetto delle

normative, circolari,

ordinanze ecc.

imposte dalle

istituzioni

COSTANTE

Scenario 1 Bassa probabilità di

diffusione del

contagio

EVENTO POCO PROBABILE

DANNO LIEVE

TRASCURABILE /

BASSO

X

Scenario 2 Media probabilità di

diffusione del

contagio

EVENTO PROBABILE DANNO MEDIO BASSO / MEDIO X

Scenario 3 Elevata probabilità di

diffusione del

contagio

EVENTO MOLTO

PROBABILE

DANNO GRAVE ALTO

Scenario 4 Molto elevata

probabilità di

diffusione del contagio

EVENTO MOLTO PROBABILE DANNO GRAVE ALTO

Si vedano le pagine successive per la definizione degli scenari e per le misure di prevenzione e protezione

PREREQUISITO

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni

preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS

ecc.) mediante l’emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed

altri atti ufficiali.

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SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell’intera provincia,

conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “bassa” la

probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare

le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare dell’opuscolo di cui

all’Allegato 1 del presente documento;

- Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o

zone ristoro, del “decalogo” estraibile dall’Allegato 1 del presente documento. Tale manifesto dovrà

essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più

completo;

- Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro

ove siano presenti lavandini, delle “istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani” estraibile

dall’Allegato 1 del presente documento;

- Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al

minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina

chirurgica;

- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli

del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al

virus o a completa guarigione.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione

di diffusione geografica, insistano sull’azienda / Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno

scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

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SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella provincia, conclamati casi

di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “media” la probabilità di

diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti

misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 1;

- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi aziendali, con

cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all’ingresso presso la sede di lavoro (valido

anche per l’ingresso di utenti esterni);

- Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali /

prodotti da scaffale, permanentemente esposti alla clientela;

- Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori

appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni,

lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti).

Rientrino nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci

ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l’incidenza del virus sul feto (fonte: rivista

medico scientifica inglese “The Lancet”);

- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le

postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni;

- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si

preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front

office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione

di diffusione geografica, insistano sull’azienda / Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno

scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

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SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città, conclamati

casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “elevata” la probabilità di

diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti

misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 2;

- Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta con copertura ed altri

similari utilizzati per l’espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla

stregua di rifiuti biologici;

- Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc.,

acquisito il parere del consulente del lavoro per le dinamiche contrattuali e salariali, se non già definite

in appositi decreti nazionali;

- Fornitura, ai soli lavoratori interessati ad attività di front-office, di maschere facciali filtranti di

categoria FFP2 o FFP3, marchiata EN 149. Per l’uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore

interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa presente in Allegato 2, che il lavoratore

tratterrà in copia lasciando all’azienda l’originale sottoscritto.

- Messa a disposizione di mascherine monouso di tipo chirurgico (ovvero prive di filtro) per tutti gli

accessi esterni, mediante predisposizione di un dispenser agli ingressi delle sedi di lavoro.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione

di diffusione geografica, insistano sull’azienda / Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno

scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede di

lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “molto

elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di

adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 3;

- Dotazione di mascherine come descritte in Scenario 3, con le modalità definite in Scenario 3, per tutti

i lavoratori;

- Valutazione della possibilità di sospensione dell’attività, nei limiti di legge e fatto salvo la libera

iniziativa imprenditoriale nel caso privato e la esecuzione di servizi essenziali e di pubblica utilità nel

caso pubblico e privato.

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MISURE PREVENTIVE DA APPLICARE SEMPRE

Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

Mantenere l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone per

almeno 20 secondi o con soluzioni alcoliche contenenti almeno il 60% di alcol).

Evitare di toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate.

Igiene legata alle vie respiratorie:

o starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso;

o gettare i fazzoletti utilizzati immediatamente dopo l'uso, possibilmente in

un contenitore chiuso;

o lavare le mani dopo aver starnutito/tossito.

Evitare il contatto ravvicinato (non inferiore a un metro), quando possibile, con

chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti.

Non assumere farmaci antivirali o antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico.

Mantenere pulite le superfici di lavoro.

Astenersi dal lavoro se accusi sintomi respiratori. Qualora i sintomi si

manifestino al lavoro adottare mascherine per proteggere gli altri.

Arieggiare frequentemente i locali.

non riprendere servizio prima di 3 giorni dall’ultima rilevazione di alterazione

della temperatura in caso di sindrome influenzale.

Rivolgersi alle autorità sanitarie preposte (chiamare il 112 o il 1500 o il numero

verde regionale di riferimento) qualora si evidenziassero casi sospetti.

MISURE PREVENTIVE DA APPLICARE CON LIVELLO DI RISCHIO TRASCURABILE

In più rispetto al precedente paragrafo 1 :

Limitare le situazioni di copresenza di un numero elevato di persone nello stesso ambiente

Incentivare l’utilizzo di mezzi digitali di gestione delle riunioni a distanza

Mettere a disposizione una mascherina FFP2 per il caso in cui si dovesse rilevare un sospetto di infezione

da COVID-19

informare immediatamente il DL di eventuali situazioni a rischio di cui dovessero essere a conoscenza.

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MISURE PREVENTIVE DA APPLICARE CON LIVELLO DI RISCHIO BASSO

In piÙ rispetto alle precedenti:

monitorare l’insorgenza di eventuali sintomi riferibili all’infezione da Coronavirus nei 14 gg successivi

alla potenziale occasione di contagio e di rivolersi immediatamente alle autorità sanitarie preposte in caso

di sospetta infezione evitando di recarsi a lavoro

informare immediatamente il medico i base DL in caso di sospetta infezione.

MISURE PREVENTIVE DA APPLICARE CON LIVELLO DI RISCHIO MEDIO

In piÙ rispetto alle precedenti:

Nei 14 gg successivi alla potenziale esposizione mettere il lavoratore in condizione di lavorare da

remoto in modalità telelavoro o smart working

Limitare al minimo indispensabile i contatti tra il lavoratore a rischio di infezione da Coronavirus

e gli altri lavoratori

Adottare specifiche procedure per fare in modo che l’interazione con le persone non comporti

possibilità di contatto stretto / contatto diretto / esposizione

MISURE PREVENTIVE DA APPLICARE CON LIVELLO DI RISCHIO ALTO

In piÙ rispetto alle precedenti:

Vietare qualsiasi contatto del lavoratore a rischio di infezione da Coronavirus

Impedire qualsiasi contatto con altri lavoratori per i 14 gg successivi alla potenziale esposizione.

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ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a

moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria

mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro

superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur

raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare,

quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di

essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si

occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha

assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il

nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha

provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la

malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei

termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

Sintomi

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie.

Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e

persino la morte. In particolare:

• I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono

includere:

o naso che cola

o mal di testa

o tosse

o gola infiammata

o febbre

o una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può

essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti,

quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la

diagnosi.

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Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

• la saliva, tossendo e starnutendo;

• contatti diretti personali;

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del

virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E’

comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso

di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio, disinfettanti contenenti alcol

(etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme

igieniche è fondamentale.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al

momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di

supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

Prevenzione

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

Proteggi te stesso

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver

assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in

bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in

qualunque modo).

In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forniscono

assistenza.

Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.

Proteggi gli altri

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• Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito

interno/fazzoletto);

• Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso; • Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver

contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). In tal caso contatta

il numero gratuito 1500 istituito dal Ministero della salute.

Cosa posso fare per proteggermi?

Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le seguenti misure di protezione personale:

• lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle tue

mani • mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata

• evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e

affetta da malattia respiratoria.

• se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero

gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute. Ricorda che esistono diverse cause di malattie

respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato recentemente in Cina o non sei stato in contatto con persone contagiate in Italia o non sei stato in zone

ad alta diffusione del contagio, rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di

igiene, che comprendono l’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare

una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le

mani).

• Per quanto sia difficile, per quanto sia uno sforzo, evita situazioni di aggregazione, sia sul lavoro (macchinetta del caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro (cinema, stadio, museo,

teatro ecc.), almeno fino a quando l’emergenza in Italia non sarà rientrata.

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi al

lavoro. Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa.

In base ai contenuti delle attuali leggi in vigore, il lavoratore è pregato di segnalare spontaneamente al Datore

di Lavoro di essere transitato o di aver sostato nei Comuni oggetto di ordinanza a decorrere dal 1 Febbraio 2020 (cfr. DPCM 23/02/2020 Art.2). Inutile riportare in questa sede i Comuni di cui sopra, poiché in

continua evoluzione. Rimani aggiornato con i siti ufficiali. Ne conseguirà che il lavoratore avrà l’obbligo

privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per

territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Leggi bene il decalogo della pagina successiva

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Coronavirus, come difendersi.

Informazione

Il decalogo del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha emanato un decalogo con le norme igieniche, per lo più ovvie, su come

difendersi dal coronavirus, norme che riportiamo qui sotto:

1. Lavati spesso le mani

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate 8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

9. Contatta il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

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Un’ultima cosa, non ti offendere!

Sai esattamente cosa significa “lavarsi le mani”?

Rivediamolo insieme:

Con la soluzione alcolica:

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

2. friziona le mani palmo contro palmo

3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa

4. friziona bene palmo contro palmo

5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita

6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa

7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e

viceversa

8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e

ripeti per il polso destro

9. una volta asciutte le tue mani sono pulite.

Con acqua e sapone:

1. bagna bene le mani con l'acqua

2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

3. friziona bene le mani palmo contro palmo

4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa

5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con

quelle della sinistra

7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa

8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e

viceversa

9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua

10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso

11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto".

Guarda con attenzione l’immagine della pagina successiva.

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LAVAGGIO DELLE MANI OBBLIGATORIO – CONTATTO LIQUIDO BIOLOGICO

Le indicazioni che seguono sono finalizzate alla protezione dell'operatore.

E’ obbligatorio lavarsi le mani:

In caso di contatto accidentale con liquidi biologici

In caso di contatto con oggetti e superfici che si ritenga possano essere contaminati con

agenti biologici

Dopo essersi tolti i guanti

Prima e dopo aver mangiato

Attrezzatura

Devono essere sempre presenti detersivi (sapone liquido e non sapone in pezzi), mezzi per

asciugarsi (carta a perdere in rotolo o salviette) e liquido disinfettante .

Corretta procedura di lavaggio

Togliere bracciali, anelli, orologio

Insaponare la mani accuratamente (dita, palme, dorso, polsi, unghie) per almeno 10 secondi

Sciacquare con acqua corrente in modo completo

Solo in casi particolari (dopo imbrattamento con liquidi organici, in caso di lesione dei

guanti in manovre a rischio, oppure se necessario lavaggio antisettico per manovre o settori

ad alto rischio) bagnare le mani con liquido antisettico (es. Hibiscrub, Betadine o altro) in

modo completo (dita, palme, dorso, polsi, unghie) per almeno 30 secondi.

Sciacquare con acqua corrente in modo completo

Asciugarsi con carta a perdere

Chiudere i rubinetti con la carta a perdere per asciugarsi se non presenti i dispositivi di cui

sopra.

L'uso di saponi ed in particolare di antisettici può provocare dermatiti. Per prevenire

problemi irritativi, secchezza, screpolature:

Usare quantità appropriate di saponi e antisettici

Aver cura di sciacquare completamente le mani dopo sapone o antisettico

Alternare gli antisettici disponibili

A fine giornata lavorativa usare creme protettive (emollienti)

Note

Non usare saponi in pezzi

Non usare asciugamani in tessuto o comunque di uso promiscuo

Preferibilmente non portare durante il lavoro anelli, braccialetti, orologi

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ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO OCULARE IN CASO DI CONTAMINAZIONE

DEGLI OCCHI CON MATERIALE DI DERIVAZIONE BIOLOGICA

In seguito a contaminazione degli occhi con materiale di derivazione biologica,

procedere nel più breve tempo possibile al lavaggio oculare con soluzione

fisiologica.

Nel frattempo, tenere la testa inclinata in avanti.

Non strofinare le palpebre, evitare l'ammiccamento delle medesime, tenendole aperte

con due dita.

Chiedere la collaborazione di qualcuno.

Comprimere con l'angolo di un garza sterile l'orifizio del condotto lacrimale.

Rimuovere eventuali lenti a contatto

Il lavaggio oculare deve essere effettuato facendo ruotare di lato la testa

dell'interessato e facendo defluire il liquido di lavaggio (soluzione fisiologica) in

modo che esso scorra dall'interno verso l'esterno dell'occhio.

Durante la manovra di lavaggio tenere sollevate ambedue le palpebre per favorire una

completa detersione delle mucose oculari.

Recarsi al Pronto Soccorso Infettivi secondo quanto indicato nelle procedure da

osservare in caso di incidente occupazionale con potenziale rischio di infezione.

Notificare l'accaduto al Responsabile.