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Decreto Correttivo al Codice Ambientale:Decreto Correttivo al Codice Ambientale:

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICAVALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VALUTAZIONE D’ IMPATTO AMBIENTALEVALUTAZIONE D’ IMPATTO AMBIENTALE

Servizio Ambiente – Confindustria Genova Servizio Ambiente – Confindustria Genova

4 marzo 20084 marzo 2008

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CODICE AMBIENTALECODICE AMBIENTALEParte II Parte II

Titolo ITitolo IPRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, VAS, PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, VAS,

VALUTAZIONE D’INCIDENZAVALUTAZIONE D’INCIDENZA E AIA E AIA (Artt. 4-10)(Artt. 4-10)

Titolo IITitolo IIVALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (Artt. 11-18)VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (Artt. 11-18)

Titolo IIITitolo IIIVALUTAZIONE D’ IMPATTO AMBIENTALE (Artt. 19-29)VALUTAZIONE D’ IMPATTO AMBIENTALE (Artt. 19-29)

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VALUTAZIONE AMBIENTALE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICASTRATEGICA

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COSA E’ LA VASCOSA E’ LA VAS

Processo che comprende lo svolgimento di una verifica di Processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale , assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale , lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivatol’espressione di un parere motivato, l’informazione , l’informazione sulla decisione ed il sulla decisione ed il monitoraggio.monitoraggio.

ScopoScopo: garantire che nell’ambito del processo di : garantire che nell’ambito del processo di approvazione di piani e programmi vengano presi in approvazione di piani e programmi vengano presi in considerazione gli impatti significativi generati considerazione gli impatti significativi generati dall’attuazione degli stessi.dall’attuazione degli stessi.

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P/P oggetto della VAS 1/3P/P oggetto della VAS 1/3

P/P elaboratiP/P elaborati per la valutazione e gestione della qualità per la valutazione e gestione della qualità dell’ariadell’aria, , per i settori agricolo, forestale, della pesca, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque,rifiuti e delle acque, delle telecomunicazionidelle telecomunicazioni, , turistico, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto (progetti sottoposti a VIA o allegati II, III e IV del decreto (progetti sottoposti a VIA o a Verifica di VIA);a Verifica di VIA);

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P/P oggetto della VAS 2/3P/P oggetto della VAS 2/3

P/P per i quali, in considerazione dei possibili impatti P/P per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale (ZPS) per la zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria (SIC) per la come siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 8 settembre d’incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n° 357 1997, n° 357 (in questo caso, la valutazione d’incidenza (in questo caso, la valutazione d’incidenza è compresa nella procedura di VAS).è compresa nella procedura di VAS).

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P/P oggetto della VAS 3/3P/P oggetto della VAS 3/3 Sono inoltre oggetto di VAS, Sono inoltre oggetto di VAS, previa apposita verifica di previa apposita verifica di

assoggettabilitàassoggettabilità (ai sensi dell’art. 12) (ai sensi dell’art. 12) che accerti la che accerti la possibilità di impatti significativipossibilità di impatti significativi, le modifiche minori dei , le modifiche minori dei P/P di cui sopra, gli stessi P/P qualora interessino l’uso di P/P di cui sopra, gli stessi P/P qualora interessino l’uso di piccole aree a livello locale nonché P/P diversi che piccole aree a livello locale nonché P/P diversi che definiscano il quadro di riferimento per l’autorizzazione di definiscano il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti.progetti.

Sono espressamente esclusi i P/P:Sono espressamente esclusi i P/P: destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati

da somma urgenza o coperti da segreto di Stato;da somma urgenza o coperti da segreto di Stato; finanziari o di bilancio;finanziari o di bilancio; di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblicadi protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica ..

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VAS STATALEVAS STATALESono sottoposti a VAS statale i P/P la cui Sono sottoposti a VAS statale i P/P la cui approvazione è di competenza di organi dello Stato;approvazione è di competenza di organi dello Stato;A.C. Ministero dell’Ambiente di concerto con il A.C. Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali.Ministero per i beni e le attività culturali.

Le attività tecnico / istruttorie sono svolte dalla Le attività tecnico / istruttorie sono svolte dalla Commissione Tecnica di verifica dell’impatto Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientaleambientale che sostituisce quella tecnico- che sostituisce quella tecnico- Consultiva per le Valutazioni Ambientali.Consultiva per le Valutazioni Ambientali.

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VAS Regionale o ProvincialeVAS Regionale o Provinciale

Sono sottoposti a VAS Regionale o Sono sottoposti a VAS Regionale o Provinciale i Provinciale i P/PP/P la cui approvazione è di la cui approvazione è di competenza regionale o degli enti locali.competenza regionale o degli enti locali.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprie leggi e Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali.altri enti locali.

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Iter procedurale VASIter procedurale VAS

Si specifica che le procedure , sia statali che Si specifica che le procedure , sia statali che regionali, avviate precedentemente a tale data regionali, avviate precedentemente a tale data devono essere concluse seguendo le norme vigenti devono essere concluse seguendo le norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento.al momento dell’avvio del procedimento.

L’iter procedurale è fondamentalmente centrato su un’ampia L’iter procedurale è fondamentalmente centrato su un’ampia fase di fase di consultazioneconsultazione a più livelli, sulla redazione di un a più livelli, sulla redazione di un Rapporto AmbientaleRapporto Ambientale e sull’espressione di un e sull’espressione di un Parere motivatoParere motivato

Vedi schemaVedi schema

I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza senza VASVAS sono annullabili per violazione di leggesono annullabili per violazione di legge..

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VALUTAZIONE D’ IMPATTO VALUTAZIONE D’ IMPATTO AMBIENTALEAMBIENTALE

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COSA E’ LA VIACOSA E’ LA VIA

Processo che comprende lo svolgimento di una verifica di Processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l’informazione sulla decisione e il consultazioni, l’informazione sulla decisione e il monitoraggiomonitoraggio . .

La VIA è uno strumento di supporto alla decisione che serve La VIA è uno strumento di supporto alla decisione che serve a verificare in modo preventivo e partecipato le a verificare in modo preventivo e partecipato le conseguenze ambientali di un determinato progetto.conseguenze ambientali di un determinato progetto.

Si conclude con parere motivato da parte dell’A.CSi conclude con parere motivato da parte dell’A.C..

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OGGETTO DELLA VIAOGGETTO DELLA VIA

Sono sottoposti a VIA tutti i progetti pubblici e privati Sono sottoposti a VIA tutti i progetti pubblici e privati che possono avere un effetto rilevante sull’ambiente. che possono avere un effetto rilevante sull’ambiente.

Definizione d’impatto ambientaleDefinizione d’impatto ambientale : l’alterazione : l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, singola e cumulativa, positiva e negativa positiva e negativa dell’ambientedell’ambiente...in conseguenza dell’attuazione di ...in conseguenza dell’attuazione di piani o programmi o progetti…”. piani o programmi o progetti…”.

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VIA stataleVIA statale

Sono di competenza statale i progetti individuati Sono di competenza statale i progetti individuati nell’nell’Allegato IIAllegato II . .

L’Autorità Competente è il Ministro dell’Ambiente L’Autorità Competente è il Ministro dell’Ambiente e del territorio e del maree del territorio e del mare, il quale si avvale in , il quale si avvale in fase istruttoria della “Commissione tecnica di fase istruttoria della “Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale”.verifica dell’impatto ambientale”.

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VIA regionaleVIA regionale

Sono di competenza regionale i progetti individuati Sono di competenza regionale i progetti individuati nell’nell’Allegato IIIAllegato III nonché i progetti individuati nonché i progetti individuati nell’nell’Allegato IVAllegato IV e relativi a nuove opere o interventi e relativi a nuove opere o interventi ricadentiricadenti, , anche solo parzialmenteanche solo parzialmente, all’interno di , all’interno di aree naturali protette ai sensi della L. 6 dicembre aree naturali protette ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n° 394.1991, n° 394.

In sede regionale l’Autorità Competente sarà la P.A. In sede regionale l’Autorità Competente sarà la P.A. individuata dalle stesse norme regionali. individuata dalle stesse norme regionali.

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Oggetto di VIA 1/3Oggetto di VIA 1/3Sono altresì oggetto di VIASono altresì oggetto di VIA, , previa verifica di assoggettabilitàprevia verifica di assoggettabilità

che evidenzi come gli stessi possano avere impatti significativi che evidenzi come gli stessi possano avere impatti significativi sull’ambiente, i progetti:sull’ambiente, i progetti:

di cui di cui all’all’Allegato IIAllegato II che servono esclusivamente o che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodiessenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

relativi a relativi a modifiche o estensionimodifiche o estensioni dei progetti individuati dei progetti individuati nell’nell’Allegato IIAllegato II;;

individuati nell’individuati nell’Allegato IVAllegato IV (nel caso che tali progetti non (nel caso che tali progetti non ricadano neppure parzialmente in aree protette, le regioni ricadano neppure parzialmente in aree protette, le regioni possono determinare, sulla base dei criteri di cui all’allegato V, possono determinare, sulla base dei criteri di cui all’allegato V, esclusioni dalla verifica di assoggettabilità, per particolari esclusioni dalla verifica di assoggettabilità, per particolari progetti o in particolari situazioni ambientali).progetti o in particolari situazioni ambientali).

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Oggetto di VIA 2/3Oggetto di VIA 2/3 In merito alle categorie progettuali rientranti nella normativa

di VIA si segnala come dalla data di entrata in vigore del correttivo le attività di smaltimento e recupero in procedura attività di smaltimento e recupero in procedura semplificate non avranno nessun trattamento semplificate non avranno nessun trattamento differenziato rispetto a quelle in procedura ordinaria.differenziato rispetto a quelle in procedura ordinaria.

La nostra l.r. 38/98 aveva già recepito questo La nostra l.r. 38/98 aveva già recepito questo adeguamento proveniente dalla direttiva europea.adeguamento proveniente dalla direttiva europea.

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Oggetto di VIA 3/3Oggetto di VIA 3/3 Altra importante novità è che Altra importante novità è che le attività di recupero rifiuti da le attività di recupero rifiuti da

R2 a R9R2 a R9 (indipendentemente se esse siano in ordinaria o in (indipendentemente se esse siano in ordinaria o in semplificata) semplificata) non sono più soggette a VIA obbligatoria, ma a non sono più soggette a VIA obbligatoria, ma a verifica di assoggettabilitàverifica di assoggettabilità ( punti z.a e z.b dell'allegato ( punti z.a e z.b dell'allegato IV).Solo la IV).Solo la R1 rimane soggetta a VIA obbligatoriaR1 rimane soggetta a VIA obbligatoria, (vedi , (vedi lettera n dell’allegato III).lettera n dell’allegato III).

Va inoltre segnalato che tali attività, riferite ai rifiuti non Va inoltre segnalato che tali attività, riferite ai rifiuti non pericolosi, pericolosi, sono assoggettate a verifica di assoggettabilità sono assoggettate a verifica di assoggettabilità se superano le 10t/gse superano le 10t/g (la normativa precedente le (la normativa precedente le assoggettava a VIA obbligatoria in caso di superamento assoggettava a VIA obbligatoria in caso di superamento della soglia di 100 t/giorno).della soglia di 100 t/giorno).

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Iter proceduraleIter procedurale Fulcro della procedura di VIA è la valutazione, ad opera Fulcro della procedura di VIA è la valutazione, ad opera

dell’Autorità Competente, di uno Studio di Impatto dell’Autorità Competente, di uno Studio di Impatto Ambientale che deve essere redatto a cura del proponente il Ambientale che deve essere redatto a cura del proponente il progetto e secondo i criteri contenuti nell’allegato VII .progetto e secondo i criteri contenuti nell’allegato VII .

Lo Studio di impatto ambientale deve riguardare il Lo Studio di impatto ambientale deve riguardare il Progetto Progetto definitivodefinitivo (precedentemente veniva preso in considerazione il (precedentemente veniva preso in considerazione il progetto preliminare)progetto preliminare)

Contrariamente a quanto previsto nel testo del D.Lgs. Contrariamente a quanto previsto nel testo del D.Lgs. 152/06, 152/06, l’iter di valutazione deve sempre concludersi con un l’iter di valutazione deve sempre concludersi con un provvedimento espresso e motivatoprovvedimento espresso e motivato non essendo più previsto non essendo più previsto che in difetto di tale provvedimento “si intenda emesso un che in difetto di tale provvedimento “si intenda emesso un giudizio negativogiudizio negativo”.”.

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Modifiche, modifiche sostanziali ed estensioniModifiche, modifiche sostanziali ed estensioni

le modifiche/estensioni di progetti di cui agli le modifiche/estensioni di progetti di cui agli allegati allegati II e IIIII e III che sono conformi alle soglie previste per le che sono conformi alle soglie previste per le varie tipologie di progetto varie tipologie di progetto sono soggette a VIAsono soggette a VIA,, tutte tutte le altrele altre modifiche/estensioni, comprese quelle modifiche/estensioni, comprese quelle riferite ai progetti dell’allegato IV sono invece riferite ai progetti dell’allegato IV sono invece soggette a procedura di verificasoggette a procedura di verifica che deve accertare che deve accertare se le stesse debbano considerarsi se le stesse debbano considerarsi modifiche/estensioni sostanziali ossia produrre modifiche/estensioni sostanziali ossia produrre effetti negativi significativi ed in tal caso saranno effetti negativi significativi ed in tal caso saranno oggetto della procedura di VIA. oggetto della procedura di VIA.

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Norme di coordinamento 1/2Norme di coordinamento 1/2

Per i progetti di competenza Per i progetti di competenza statalestatale che ricadano che ricadano anche nel campo di applicazione della normativa anche nel campo di applicazione della normativa IPPC ex D. Lgs 59/05IPPC ex D. Lgs 59/05, , la VIA fa luogo la VIA fa luogo dell’autorizzazione integrata ambientale.dell’autorizzazione integrata ambientale.

Per i progetti di competenza Per i progetti di competenza regionaleregionale e e questi questi ricadano anche nella normativa IPPCricadano anche nella normativa IPPC, , le regionile regioni possono prevedere che la VIA faccia luogo anche possono prevedere che la VIA faccia luogo anche dell’AIA qualora le autorità competenti coincidano, dell’AIA qualora le autorità competenti coincidano, in caso contrario devono assicurare che la in caso contrario devono assicurare che la procedura AIA sia coordinata all’interno della VIA.procedura AIA sia coordinata all’interno della VIA.

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Norme di coordinamento 2/2Norme di coordinamento 2/2

La La VIA comprende la valutazione d’incidenzaVIA comprende la valutazione d’incidenza di cui di cui all’art. 5 ex DPR 357/97.all’art. 5 ex DPR 357/97.

Inoltre l’art. 26 comma 4 prevede che la VIAInoltre l’art. 26 comma 4 prevede che la VIA “…. “…. sostituisca o coordini tutte le autorizzazioni, intese, sostituisca o coordini tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale …. comunque denominati in materia ambientale …. inclusa l’AIAinclusa l’AIA …” …”

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Novità in materia di IPPC 1/3Novità in materia di IPPC 1/3

Il D.Lgs n. Il D.Lgs n. 4/2008 ha apportato alcune modifiche al D.lgs. n.59/05 in materia di autorizzazione integrata ambientale (IPPC) che si possono qui di seguito riassumere:

Art. 5 lett. H) D.Llgs 59/05Art. 5 lett. H) D.Llgs 59/05: si prevede che la domanda di AIA : si prevede che la domanda di AIA debba prevedere non solo l’indicazione delle misure per debba prevedere non solo l’indicazione delle misure per controllare le emissioni nell’ambiente ma anche: “controllare le emissioni nell’ambiente ma anche: “le attività di le attività di autocontrollo e di controllo programmatoautocontrollo e di controllo programmato che richiede che richiede l’intervento dell’Agenzia per la protezione dell’Ambiente e per i l’intervento dell’Agenzia per la protezione dell’Ambiente e per i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’Ambiente”. protezione dell’Ambiente”.

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Novità in materia di IPPC 2/3Novità in materia di IPPC 2/3

Art. 5 c. 10 ) D.Llgs 59/05Art. 5 c. 10 ) D.Llgs 59/05: : con la modifica apportata si prevede una discrezionalità (precedentemente era obbligatorio) in capo all’Autorità competente circa la convocazione o meno della Conferenza di servizi.

Art. 5 c. 11 D.Lgs 59/05Art. 5 c. 11 D.Lgs 59/05: : viene chiarito che l’Autorità competente può comunque rilasciare l’AIA anche qualora, nei termini previsti, non intervengano i pareri del Sindaco (ex art. 216,217 R.D. n.1265 del 1934) nonché quelli dell’Agenzia di protezione dell’ambiente (e delle Agenzie regionali) in merito al monitoraggio ed al controllo degli impianti e delle emissioni.

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Novità in materia di IPPC 3/3Novità in materia di IPPC 3/3

Art. 9, c. 1 D.Lgs 59/05Art. 9, c. 1 D.Lgs 59/05: : con la modifica apportata vengono meglio precisati i casi e le modalità del rinnovo quinquennale dell’AIA.

Art. 17 c. 5 D.Lgs 59/05Art. 17 c. 5 D.Lgs 59/05: : viene abrogato l’inciso che rinviava alla scadenza dei termini indicati nei calendari regionali per la presentazione delle domande, come ultimo termine per garantire l’esclusione delle applicazioni delle sanzioni di cui all’art. 16 c.1 per colui che esercita un impianto senza AIA.

Ciò si è reso necessario per garantire una sostanziale omogeneità rispetto alla fissazione dei nuovi termini previsti per la presentazione delle domande (scadenza 31 gennaio 2008) stabiliti dal Decreto Legge 30 ottobre 2007 n. 180, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2007 n. 243.


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