DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI
D.Lgs. 81/08
REV DATA DESCRIZIONE REDAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE
01 Aprile 2008
Documento di
Valutazione dei
Rischi
RSPP:
Ing. Pierluca Dello Russo
RSPP:
Ing. Pierluca Dello Russo
Datore di Lavoro
Amministratore Unico
Vannio Brozzi
02 Settembre
2008
Documento di
Valutazione dei
Rischi
RSPP:
Ing. Pierluca Dello Russo
RSPP:
Ing. Pierluca Dello Russo
Datore di Lavoro
Amministratore Unico
Vannio Brozzi
03 Maggio 2009
Documento di
Valutazione dei
Rischi
RSPP:
Ing. Pierluca Dello Russo
RSPP:
Ing. Pierluca Dello Russo
Datore di Lavoro
Amministratore Unico
Vannio Brozzi
04
In
elaborazione
da giugno
2014
Documento di
Valutazione dei
Rischi
RSPP:
Mauro Squarta
RSPP:
Mauro Squarta
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE Con la collaborazione di
ASPP:
Ing. Pierluca Dello Russo
Elaborato in collaborazione
con il Medico Competente e Visto dal Rappresentante dei Lavoratori
Dr. Giuseppe Bodo … in attesa di comunicazione del nominativo dai sindacati
2
INDICE
A) PREMESSA .................................................................................................................................................... 4
B) DEFINIZIONE DEL PROCESSO VALUTATIVO E DATI INERENTI L’AZIENDA ............................ 7
B1) STRUTTURA DEL SGSL ......................................................................................................... 8
B2) POLITICA DELLA SICUREZZA ............................................................................................ 9
B3) ITER PROCEDURALE SGSL ................................................................................................. 10
B4) DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA ........................................................................... 11
B4.1) DOCUMENTI CORRELATI ............................................................................................................................ 14
B5) PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI ............................................................................... 15
B6) CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ......................................... 17
B7) DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ E DEI LUOGHI DI LAVORO ...................................... 20
B8) INDIVIDUAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI ................................................................. 21
C) RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE ........................................................................................................................................................ 24
C1) CRITERI ADOTTATI ............................................................................................................. 26
C2) STRUMENTI DI VALUTAZIONE ........................................................................................ 28
C3) FATTORI DI RISCHIO .......................................................................................................... 29
C4) IGIENE DEL LAVORO .......................................................................................................... 30
C4.1) RISCHIO BIOLOGICO ....................................................................................................................................... 31
C4.2) RISCHIO DA AGENTI CHIMICI .................................................................................................................. 34
C4.2.1) RISCHIO DA AGENTI CHIMICI CANCEROGENI E MUTAGENI ...................................................................... 47
C4.2.2) RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AMIANTO ................................................................................................................ 52
C4.2.3) RISCHIO DA ATMOSFERA ESPLOSIVA ........................................................................................................................ 54
C4.3) RISCHIO DA AGENTI FISICI ........................................................................................................................ 69
C4.3.1) RUMORE ..................................................................................................................................................................................... 70
C4.3.2) VIBRAZIONI .............................................................................................................................................................................. 76
C4.3.3) CAMPI ELETTROMAGNETICI .......................................................................................................................................... 82
C4.3.4) RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI ........................................................................................................................... 91
C4.3.5) RADIAZIONI IONIZZANTI ................................................................................................................................................ 94
C4.3.6) RADIAZIONI NON IONIZZANTI .................................................................................................................................... 95
C4.3.7) MICRO / MACROCLIMA ...................................................................................................................................................... 98
C4.3.8) ILLUMINAZIONE ................................................................................................................................................................. 104
C4.3.9) ELETTROCUZIONE ............................................................................................................................................................. 109
C4.4) RISCHIO DA AGENTI ERGONOMICI ..................................................................................................... 112
C4.4.1) LAVORO AL VIDEO TERMINALE ................................................................................................................................ 112
C4.4.2) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PESANTI / SOVRACCARICO BIOMECCANICO
ARTICOLARE .......................................................................................................................................................................... 115
3
C4.5) RISCHIO DOVUTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ...................................................... 120
C5) SICUREZZA DEL LAVORO ................................................................................................ 122
C5.1) LUOGHI DI LAVORO .................................................................................................................................... 123
C5.2) IMPIANTI ........................................................................................................................................................... 147
C5.3) MACCHINE ED ATTREZZATURE .......................................................................................................... 148
C5.4) PROCEDURE DI LAVORO .......................................................................................................................... 197
C5.4.1) SICUREZZA DEI TERZI ..................................................................................................................................................... 199
C5.5) EMERGENZE ................................................................................................................................................... 201
C5.6) SEGNALETICA DI SICUREZZA ............................................................................................................... 210
C6) FORMAZIONE E INFORMAZIONE ................................................................................. 220
C6.1) FORMAZIONE .................................................................................................................................................. 223
C6.2) INFORMAZIONE ............................................................................................................................................. 224
C7) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ............................................................. 273
D) MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, PRESCRIZIONI, PROGRAMMA INTERVENTI . 278
D1) INTERVENTI DI PREVENZIONE E MISURE DI PROTEZIONE ................................ 279
D2) PROGRAMMA INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI
LIVELLI DI SICUREZZA ................................................................................................................................ 281
D3) RIUNIONE PERIODICA ..................................................................................................... 285
D4) CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RLS ....................................................... 286
4
A) PREMESSA
Il presente documento viene redatto come aggiornamento del documento di valutazione dei rischi della
UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA (di seguito U.M.), a seguito delle modifiche societarie intercorse, in
ottemperanza al Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs 81/08 versione di maggio 2014 (che ha recepito le
modifiche e integraioni intervenute fino a maggio 2014).
Gli obiettivi del documento sono:
o riorganizzare tutta la documentazione presente in Azienda relativa alla Sicurezza e Salute dei
Lavoratori;
o aggiornare la Valutazione dei Rischi;
o monitorare ed eventualmente integrare le misure di prevenzione e protezione;
o adempiere agli obblighi previsti dal TU,
o definire il sistema di organizzazione e gestione aziendale.
In tal senso è stato predisposto un cronoprogramma delle attività necessarie, per la cui esecuzione sono
state coinvolte anche strutture esterne formate da professionisti competenti del settore.
Cronoprogramma delle attività di valutazione dei rischi
RISCHIO DA VALUTARE STATO DELLA VALUTAZIONE
ULTIMAZIONE DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO BIOLOGICO completata
RISCHIO DA AGENTI CHIMICI DA AGENTI CHIMICI CANCEROGENI E MUTAGENI DA ESPOSIZIONE AD AMIANTO DA ATMOSFERA ESPLOSIVA
completata
RISCHIO RUMORE completata
RISCHIO VIBRAZIONI completata
CAMPI ELETTROMAGNETICI completata
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI completata
RADIAZIONI IONIZZANTI completata
RADIAZIONI NON IONIZZANTI completata
MICRO / MACROCLIMA completata
ILLUMINAZIONE completata
RISCHIO ELETTROCUZIONE (elettrificazione della linea)
completata
ERGONOMIA LAVORO AL VIDEO TERMINALE
completata
5
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PESANTI
completata
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO completata
RISCHI LEGATI ALLE STRUTTURE ED AGLI IMPIANTI
completata
VERIFICA ELENCO MACCHINE / ATTREZZATURE
completata
PROCEDURE DI LAVORO completata
INCENDIO ED EMERGENZE completato
SEGNALETICA DI SICUREZZA completato
RISCHI PER TERZI completato
DPI In corso
STRESS LAVORO - CORRELATO completato
INF/FORMAZIONE
DEFINITA
RAPPORTI CON DITTE ESTERNE (DUVRI) DA AVVIARE AGGIORNAMENTO
SORVEGLIANZA SANITARIA DEFINITA
CADUTA DALL’ALTO (LAVORI IN QUOTA) CADUTA DEI MATERIALI DALL’ALTO
DA AVVIARE AGGIORNAMENTO
DEFINIZIONE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
completato
DEFINIZIONE MISURE MIGLIORATIVE completata
Il presente documento di valutazione dei rischi viene redatto dal Datore di Lavoro (Consiglio di
Amministrazione) in ottemperanza al D.Lgs 81/08 art. 17.
Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 81/08 la valutazione riguarda tutti i rischi ed il presente documento
contiene:
relazione sulla valutazione di tutti i rischi con specifica dei criteri adottati;
indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati;
il programma delle misure per il miglioramento dei livelli di sicurezza;
l’individuazione delle procedure, dei ruoli e delle competenze per l’attuazione delle misure da
realizzare;
l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 81/08 la valutazione dei rischi ed il presente documento di valutazione
dei rischi sono elaborati dal Datore di Lavoro (Consiglio di Amministrazione) in collaborazione con il
6
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Mauro Squarta) ed il Medico Competente
(Dott. Giuseppe Bodo) e previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori.
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 81/08 comma 5, per l’elaborazione del presente documento di
valutazione dei rischi viene adottato il modello di organizzazione e gestione definito dal British
Standard OHSAS 18001:2007 e dalle Linee Guida UNI – INAIL (SGSL).
7
B) DEFINIZIONE DEL PROCESSO VALUTATIVO E
DATI INERENTI L’AZIENDA
struttura del SGSL
politica della sicurezza
iter procedurale SGSL
dati identificativi dell’impresa
pianificazione degli obiettivi
criteri utilizzati per la valutazione dei rischi
descrizione dell’attività e dei luoghi di lavoro
individuazione dei gruppi omogenei
8
B1) STRUTTURA DEL SGSL
9
B2) POLITICA DELLA SICUREZZA
OBIETTIVO
La direzione aziendale si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche,
a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori, come parte integrante
della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’Azienda.
Rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti dell’azienda e si impegna affinché:
1. fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti della
sicurezza siano considerati contenuti essenziali;
2. tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per
assumere le loro responsabilità in materia di SSL;
3. tutta la struttura aziendale (dirigenti, preposti, progettisti, impiantisti, servizi acquisti e manutenzione,
lavoratori, ecc..) partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli
obiettivi di sicurezza assegnati affinché:
la progettazione delle macchine, impianti ed attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi e
gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, i beni
aziendali, i terzi e la comunità in cui l’azienda opera;
l’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; la formazione degli stessi sia
effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta;
si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle attività
lavorative;
siano promosse la cooperazione fra le varie risorse aziendali, la collaborazione con le
organizzazioni imprenditoriali e con enti esterni preposti;
siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, formulate procedure e ci si attenga agli
standard aziendali individuati;
siano gestite le proprie attività anche con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie
professionali.
siano indirizzate a tale scopo la progettazione, la conduzione e la manutenzione, ivi comprese le
operazioni di pulizia dei luoghi di lavoro, macchine e impianti.
4. Venga regolamentata attraverso lo strumento del DUVRI la presenza di lavoratori appartenenti
a ditte esterne.
10
B3) ITER PROCEDURALE SGSL
11
B4) DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA
DEFINIZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ
Ragione Sociale: UMBRIA TPL E MOBILITA’ S.p.A.
Sede Legale: Strada Santa Lucia, 4 – 06125 Perugia
Datore di Lavoro: Consiglio di Amministrazione composto da:
Caporizzi Lucio – Presidente
De Paolis Dante – Consigliere
Nichinonni Stefania – Consigliere
Longhi Francesco – Consigliere
Chifari Paolo – Consigliere
Direttore Amministrativo procuratore: Proietti Mauro
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione: Mauro Squarta1
Preposti alla sicurezza:
Uffici Sant’Anna:
Lisetti David
Ing. Negozio Walter
Ing. Tocci Mauro
Impianti Fissi e Impianti Tecnologici:
Consalvi Romeo
Lisetti Massimo
Lucidi Gianni
Panfili Fabrizio
1 Corso di aggiornamento ASPP – RSPP di 40 ore dal 08/04/2014 al 15/05/2014 per Macrosettori
Ateco 1 -2 -6 -8 -9
12
Medico competente: Dott. Giuseppe Bodo
RLS: in attesa del nominativo dai sindacati
Addetti Primo Soccorso2:
Manutenzione Impianti Fissi e Manutenzione Impianti Tecnologici
Allegretti Antonio, Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo junior, Arcelli Roberto, Beatini Antonio,
Bernini Daniele, Berti Massimiliano, Calzoni Laura, Cardinali Franco, Ceccarelli Graziano, Ceroni
Alessio, Consalvi Romeo, Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lazzari Tiziano, Leone Ciro,
Lisetti Massimo, Lucidi Gianni, Marcaccioli Andrea, Marsiglietti Luciano, Montirosi Alessandro, Panfili
Fabrizio, Poderini Antonio, Vitali Michele.
Uffici Direzione
Nencetti Maurizio, Billi Valeria
Uffici piazzale Bellucci
Castraberte Claudio, Tocci Mauro
DCO Ponte San Giovanni
Gallicchi Flavio, Cardinali Franco, Versiglioni Alfio.
Addetti Antincendio: 3
Uffici Direzione
Mauro Squarta, Giampaolo Conti, Alessandro Arcangeli4.
Uffici piazzale Bellucci
Fagiolo Stefano, Negozio Walter.
2 Gli attestati dei corsi frequentati sono conservati nell’archivio dell’azienda e si intendono parte integrante del presente
DVR
3 Gli attestati dei corsi frequentati sono conservati nell’archivio dell’azienda e si intendono parte integrante del presente
DVR
4 Giampaolo Conti, Alessandro Arcangeli saranno formati nel 2014 partecipando ad idoneo corso formativo
13
Manovratore
Sacchetti Paolo.
DCO Ponte San Giovanni
Cardinali Franco
Stazione di Umbertide (PG)
Moretti Paolo.
Stazione Perugia S.Anna
Bovini Sabrina, Furiani Diego.
Stazione San Sepolcro
Piersimoni Giancarlo.
Manutenzione Impianti Fissi e Manutenzione Impianti Tecnologici
Allegretti Antonio, Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo junior, Arcelli Roberto, Beatini Antonio,
Bernini Daniele, Berti Massimiliano, Ceccarelli Graziano, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo, Finocchi
Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lazzari Tiziano, Leone Ciro, Lisetti Massimo, Lucidi Gianni,
Marcaccioli Andrea, Marsiglietti Luciano, Montirosi Alessandro, Panfili Fabrizio, Poderini Antonio,
Vitali Michele.
NOTA
Gli addetti alle emergenze hanno effettuato i relativi corsi di formazione in momenti diversi.
14
B4.1) DOCUMENTI CORRELATI
DOCUMENTI
Costituiscono parte integrante del presente DVR:
1. copia della visura camerale di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA;
2. nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
3. nomina del medico competente;
4. designazione degli addetti al primo soccorso ed emergenze;
5. designazione degli addetti prevenzione incendi, lotta antincendio ed emergenze;
6. documenti relativi alla formazione di tutti i soggetti di cui ai punti precedenti;
7. elenco dei lavoratori dipendenti suddivisi per ruolo / mansione, compiti e responsabilità.
Appena sarà effettuata l’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, tale documento
costituirà anch’esso parte integrante del DVR.
15
B5) PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI
OBIETTIVI MODALITÀ DI VERIFICA E MISURAZIONE
Assicurare il controllo degli adempimenti normativi in
materia di sicurezza e sull’aggiornamento della valutazione
dei rischi e del relativo documento e verifica del
conseguente piano di attuazione degli interventi.
Verifica dell’aggiornamento normativo, degli adempimenti e
del livello di attuazione del piano di attuazione ogni 6 mesi.
(Monitoraggio di 1° livello).
Diminuire gli infortuni del 100% entro l’anno in corso.
Verifica del numero degli infortuni mediante controllo del
registro infortuni e delle altre modalità di registrazione di
tali eventi da effettuarsi all’inizio dell’anno nuovo.
(Monitoraggio di 2° livello).
Diminuire gli incidenti del 100% entro l’anno in corso
Verifica del numero degli incidenti mediante controllo delle
modalità di registrazione di tali eventi da effettuarsi all’inizio
dell’anno nuovo.
(Monitoraggio di 2° livello).
Avviare la rilevazione e l’analisi sistematica di infortuni,
incidenti e comportamenti pericolosi nello svolgimento
delle attività
Verifica delle modalità di rilevazione e della sua
realizzazione, nonché l’attivazione di un processo di analisi
ed indagine interna sugli eventi.
Verifica delle modalità di analisi dei dati sugli eventi
registrati.
(Monitoraggio di 2° livello).
Nelle riunioni della direzione, di questa con le diverse figure
aziendali, tra funzioni aziendali diverse, interne ai reparti od
alle aree operative dell’azienda (uffici, officina, magazzino),
affrontare di volta in volta gli aspetti di sicurezza peculiari
all’argomento in discussione.
Verifica degli ordini del giorno e dell’elenco dei partecipanti
alle riunioni ogni 6 mesi.
(Monitoraggio di 2° livello).
Prevedere che ad ogni riunione si affrontino i temi e le
eventuali problematiche legate alla sicurezza e salute sul
lavoro, quando possibile con il coinvolgimento diretto del
RSPP e del RLS, opportunamente convocati a cura della
funzione promotrice della riunione.
16
OBIETTIVI MODALITÀ DI VERIFICA E MISURAZIONE
Per forniture di macchine, attrezzature, prodotti e servizi,
attenersi alla procedura interna per assicurare che vengano
presi in considerazione i relativi aspetti di sicurezza,
preventivamente all’acquisto del bene o servizio.
Dovranno allo scopo essere coinvolte tutte le funzioni
aziendali che partecipano al processo decisionale,
progettuale ed operativo relativo a quanto deve essere
acquistato.
Verifica ogni 6 mesi. (Monitoraggio di 2° livello).
Coinvolgere i preposti nella progettazione, organizzazione e
realizzazione dell’informazione di tutti i lavoratori e della
formazione basata sulle mansioni.
Verifica dopo 3 mesi dello stato di avanzamento della
progettazione ed organizzazione delle attività di
informazione e formazione.
Verifica della realizzazione dei corsi.
Verifica dell’efficacia della formazione mediante incontri e
questionari dopo 6 mesi da ogni erogazione dell’attività.
Ripartire gli obiettivi sopra definiti alle figure aziendali
coinvolte nella loro attuazione (obiettivi di ruolo) con la
conseguente definizione dei relativi compiti e responsabilità,
nonché comunicazione agli stessi di quanto definito.
Verifica della redazione di apposite comunicazioni
contenenti la ripartizione degli obiettivi e la definizione dei
compiti e delle responsabilità.
17
B6) CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il rischio può essere espresso come combinazione della probabilità di accadimento di un evento
dannoso e la gravità del danno che l’evento può produrre.
Per ogni rischio di incidente quindi viene espresso un valore della probabilità che l’evento accada
abbinato ad un punteggio P basato sulla seguente scala:
P Giudizio Definizione e criteri
6 Frequente
Accade spesso. Evento diffusamente rilevabile nell’ambito delle esperienze,
delle conoscenze e delle statistiche afferenti alla specifica operazione svolta. Il
verificarsi dell’evento non suscita stupore.
5 Probabile
Accade più volte. Evento ipotizzabile nell’ambito delle esperienze, delle
conoscenze e delle statistiche afferenti alla specifica operazione svolta. Il
verificarsi dell’evento suscita una moderata sorpresa.
4 Occasionale Probabile che si verifichi molte volte. Si prevede che l’evento pericoloso si
verifichi molte volte.
3 Remoto Probabile che si verifichi qualche volta durante la vita del sistema. Si prevede
ragionevolmente che l’evento pericoloso possa verificarsi.
2 Improbabile
Non è previsto che accada. Evento largamente inatteso e non ipotizzabile
nell’ambito delle esperienze, delle conoscenze e delle statistiche afferenti alla
specifica operazione svolta. Il verificarsi dell’evento suscita incredulità.
1 Inverosimile
È estremamente improbabile che si verifichi. Si assume che esso non possa
verificarsi. Un pericolo può essere considerato inverosimile qualora non si sia
mai verificato nel sistema e nel contesto presi in considerazione.
18
La gravità del danno viene espressa in forma sintetica mediante un valore compreso tra 1 e 4 attribuito
all’agente materiale basato sulla seguente scala di valori:
G Giudizio Definizione e criteri
4 Catastrofico
Effetto avverso immediato o dilazionato nel tempo con esiti irreversibili,
letali o invalidanti, coinvolgente uno o più persone o danni ingenti
all’ambiente.
3 Critico Lesione grave di una persona e/o importante danno all’ambiente e/o perdita
di un sistema principale.
2 Marginale Ferimento leggero di una o più persone e/o importante minaccia per
l’ambiente e danno grave ad uno o più sistemi.
1 Insignificante
Effetto avverso temporaneo di entità nota, naturalmente reversibile,
agevolmente controllabile e potenzialmente coinvolgente una o più persone;
danno leggero al sistema.
È quindi possibile esprimere il livello di rischio in maniera analitica utilizzando la seguente “matrice di
rischio”:
PROBABILITÀ LIVELLI DI RISCHIO
Frequente
Probabile
Occasionale
Remoto Tollerabile
Improbabile Trascurabile Tollerabile Tollerabile
Inverosimile Trascurabile Trascurabile Trascurabile Tollerabile
Insignificante Marginale Critico Catastrofico
GRAVITÀ
Per la valutazione dei rischi e la successiva stesura del documento finale ci si è avvalsi di criteri e metodi
generali di seguito riportati.
19
La rilevazione dei pericoli e delle situazioni di rischio è stata effettuata con riferimento a “gruppi
omogenei di lavoratori”, vale a dire un insieme di lavoratori che svolgono attività e mansioni uguali
od analoghe e che sono esposti agli stessi rischi lavorativi.
Per ognuno dei gruppi omogenei sono stati identificati ai fini della valutazione dei rischi:
luoghi di lavoro frequentati (ivi inclusa la linea);
mezzi ed attrezzature utilizzati;
mansioni/operazioni elementari/ fasi di lavoro, ecc.
L’individuazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, è stata eseguita tramite sopralluoghi
in tutti gli ambienti di lavoro e con utilizzo di liste di controllo sulla base della legislazione vigente e
delle norme di buona tecnica.
L’analisi dei rischi e l’individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione da attuare è
stata suddivisa nelle seguenti tipologie:
analisi dei rischi relativi alla mansione specifica e all’utilizzo di mezzi e attrezzature;
analisi dei rischi relativi all’igiene del lavoro;
analisi dei rischi legati alla sicurezza del lavoro.
Le misure di prevenzione e protezione che scaturiscono dall’analisi e dalla valutazione dei rischi
consistono nell’adeguamento alle norme di macchine ed attrezzature ed impianti laddove necessario,
nell’individuazione di procedure di lavoro in sicurezza, nella fornitura di dispositivi di protezione
collettivi e individuali, nella progettazione ergonomica dei posti di lavoro, nella programmazione delle
attività di informazione per tutti i lavoratori e di formazione per gli addetti a mansioni specifiche, nella
adozione di procedure specifiche per l’emergenza, l’incendio ed il pronto soccorso, ecc.
20
B7) DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ E DEI LUOGHI DI LAVORO
UMBRIA TPL E MOBILITA’ S.P.A. nasce alla fine del 2010 come società per l’esercizio di trasporto
pubblico di persone e merci con qualunque modalità venga esercitata, per la gestione anche in regime
concessorio di infrastrutture ferroviarie di interesse regionale e locale ivi comprese le attività di
ordinaria e straordinaria manutenzione.
Dal 1 marzo 2014 UMBRIA TPL E MOBILITA’ S.P.A. non esercisce servizi di trasporto pubblico
avendo ceduto la partecipazione prima del 70% e poi del restante 30% di tute le attività di trasporto
pubblico di persone e merci con qualunque modalità venga esercitata ivi comprese le attività di
ordinaria e straordinaria manutenzione inerenti l’esercizio a Busitalia – sita nord.
UMBRIA TPL E MOBILITA’ S.P.A. rimane titolare di tutti gli immobili elencati nella visura camerale
che è parte integrante del presente DVR, i quali tuttavia risultano ceduti in locazione come da atto
sottoscritto e stipulato in Perugia il 27/02/2014 a UMBRIA MOBILITA’ ESERCIZIO S.r.l. quali beni
strumentali all’essercizio dell’attività. I beni locati sono stati cedut liberi da ogni vincoli e conformi alle
norme previste per la cessione dei fabbricati.
Gli immobili che rimangono nella disponibilità di UMBRIA TPL E MOBILITA’ S.P.A. e a cui si
riferisce il presente DVR (in quanto luoghi di lavoro dei dipendenti dell’azienda) sono:
tutte le stazioni e le fermate ferroviarie,
l’infrastruttura ferroviaria inclusi gli impianti fissi e gli impianti tecnologici,
la sede di Strada Santa Lucia piano ammezzato,
la sede di Piazzale Bellucci piano primo,
il DCO.
Le stazioni ferroviarie sono dislocate lungo la rete, sono tutte impresenziate ad eccezione di quelle di
Sansepolcro - Perugia Sant’Anna – Umbertide.
Le Divisioni di Manutenzione degli Impianti Fissi e Tecnologici sono dislocate presso le sedi di
Marsciano e Umbertide e sono operative sulla Rete di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA, sui due
tronchi su cui sono organizzate, tratta Sansepolcro – Perugia Ponte San Giovanni – Perugia Sant’Anna
e tratta Perugia Ponte San Giovanni – Terni.
La circolazione è regolata dal Dirigente Centrale Operativo, la cui sede si trova presso la stazione
ferroviaria di Perugia Ponte San Giovanni. Al piano terra di tale immobile si trova un deposito
utilizzato per piccoli interventi.
La Direzione Aziendale si trova presso gli Uffici di Perugia, Strada Santa Lucia n. 4.
21
B8) INDIVIDUAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI
1. Personale uffici amministrativi e tecnici
2. Personale area gestione infrastruttura: DCO
3. Impiegati Tecnici con responsabilità sulla rete
4. Personale area gestione infrastruttura: capi stazione
5. Manovratore (solo un addetto)
6. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici
7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi (armamento e sede ferroviaria)
Lavoratori appartenenti ai suddetti gruppi omogenei:
1. Personale uffici amministrativi e tecnici
Proietti Mauro, Psquini Pasquale, Dello Russo Pierluca, Conti Giampaolo, Giombini Katia, Lotti
Antonello, Nencetti Maurizio, Bellavita Carlo, Castraberte Claudio, Fagiolo Stefano, Giuliani Francesca,
Lisetti David, Negozio Walter, Tocci Mauro, Squarta Mauro, Arcangeli Alessandro, Rinaldi Andrea,
Cernicchi Andrea, Caponi Carla, Capocci Paolo, Ridolfi Anna, Tulli Eleonora, Cimmino Francesco,
Bucari Stefano.
2. Personale area gestione infrastruttura: DCO
Cardinali Franco, Conti Massimo, Gallicchi Flavio, Gargagli Paolo, Mencagli Valerio, Versiglioni Alfio.
3. Impiegati Tecnici con responsabilità sulla rete
Bellavita Carlo, Castraberte Claudio, Dello Russo Pierluca, Lisetti Davide, Tocci Mauro.
4. Personale area gestione infrastruttura: capi stazione
Bovini Sabrina, Cardinali Franco, Conti Massimo, Furiani Diego, Gallicchi Flavio, Gargagli Paolo, Lepri
Elvira, Mencagli Valerio, Moretti Paolo, Piersimoni Giancarlo, Versiglioni Alfio.
5. Manovratore (solo un addetto)
Sacchetti Paolo.
6. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici
Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo junior, Arcelli Roberto, Cardinali Franco, Ceccarelli Graziano,
Lazzari Tiziano, Leone Ciro, Lucidi Gianni, Marcaccioli Andrea, Montirosi Alessandro, Panfili Fabrizio,
Poderini Antonio, Vitali Michele.
22
7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi (armamento e sede ferroviaria)
Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni
Alessio, Consalvi Romeo, Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo, Maccarelli
Alfredo, Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.
23
ELENCO ACRONIMI
CPI Certificato di Prevenzione Incendi
DCO Dirigente Centrale Operativo
DDL Datore Di Lavoro
DPI Dispositivi di Protezione Individuali
DVR Documento di Valutazione del Rischio
FCU Ferrovia Centrale Umbra
GMR Gestione Materiale Rotabile
MC Medico Competente
MCA Materiale Contenente Amianto
NOP Nulla Osta Provvisorio
PDA Personale Di Accompagnamento
PDC Personale di Condotta
RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Siucurezza
RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
SGSL Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro
SPP Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi
ASPP Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi
VVF Vigili del Fuoco
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C) RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DI TUTTI I
RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
PREMESSA
La valutazione del rischio viene intesa come momento conoscitivo fondamentale del processo di
prevenzione voluto dal D.Lgs 81/08, attraverso essa il Datore di Lavoro propone di:
EVIDENZIARE LE CONDIZIONI DI RISCHIO LAVORATIVO PER LA SALUTE
E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI;
STIMARE IL CONTENUTO LESIVO DEL LAVORO E DEGLI AGENTI DI
RISCHIO AD ESSO CONNESSI;
INDIVIDUARE I POSSIBILI EFFETTI AVVERSI CONNESSI ALLE CONDIZIONI
DI LAVORO E DI RISCHIO;
INDIVIDUARE MISURE DI PREVENZIONE ATTE AD ABBATTERE O
CONTENERE I FATTORI DI RISCHIO ED A PERSEGUIRE IL
RAGGIUNGIMENTO DEL BENESSERE PSICOFISICO DEI LAVORATORI.
Il processo di valutazione del rischio è prioritariamente diretto alla tutela dei lavoratori della Azienda ed
in tal senso solo indirettamente viene a prendere in considerazione le problematiche relative alla tutela
della salute e della sicurezza di soggetti diversi dai lavoratori (es. visitatori delle strutture aziendali),
rimandando per tal fine a norme e responsabilità diverse da quelle inerenti la tutela della salute dei
lavoratori. La presenza di tali soggetti viene invece presa in considerazione relativamente alle fattispecie
in cui essa può determinare o influenzare la condizione di rischio dei lavoratori (interferenze,
antincendio, evacuazione, emergenza, ...).
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Il processo di valutazione si articola in momenti diversi e così definibili:
INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO E LORO RICOGNIZIONE
ATTRAVERSO ACCESSI DIRETTI E L'USO DI STRUMENTI INFORMATIVI;
INDIVIDUAZIONE DELLE LAVORAZIONI CARATTERIZZANTI L’ATTIVITÀ
DI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI ATTRAVERSO LA VERIFICA
DIRETTA DELLE OPERAZIONI DI LAVORO E ATTRAVERSO LE
INDICAZIONI FORNITE DALLA DIREZIONE AZIENDALE;
INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI E/O AGENTI DI RISCHIO PER LA SALUTE
E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI;
VALUTAZIONE, TECNICO/METRICHE E/O INDUTTIVE DEGLI AGENTI DI
RISCHIO E STIMA DEL LORO CONTENUTO LESIVO;
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA.
Il processo di valutazione del rischio prevede il coinvolgimento diretto non solo delle figure
appositamente individuate dal D.Lgs 81/08 (DDL, SPP, MC, RLS) ma anche di tutti i Dirigenti e
Preposti Aziendali, inserendoli, così come previsto, nella realizzazione di tutti i momenti del percorso
valutativo, dalla ricognizione dei luoghi di lavoro, alla definizione degli strumenti e metodi di
valutazione e, cosa ancor più importante, alla messa in atto delle misure di tutela successivamente
definite.
Il presente documento si riferisce a tutti i gruppi omogenei (da 1 a 7) e costituisce la prima tappa del
percorso di valutazione del rischio, percorso che verrà periodicamente aggiornato ed integrato con
approfondimenti delle diverse problematiche di sicurezza ed igiene del lavoro.
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C1) CRITERI ADOTTATI
VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA DEL LAVORO
1. CONFRONTO CON GLI STANDARDS DI SICUREZZA FISSATI DALLE SPECIFICHE
NORME NAZIONALI VIGENTI E DALLE NORME TECNICHE VINCOLANTI
CORRENTI;
2. CONFRONTO CON INDICAZIONI DETTATE DA ORGANISMI TECNICO
PREVENTIVI ACCREDITATI;
3. CONFRONTO CON INDICAZIONI DIVERSE PROVENIENTI DALLA
EVOLUZIONE DELLE CONOSCENZE TECNICO SCIENTIFICHE.
Il rispetto dello standard di cui al punto 1 è stato ritenuto come condizione inderogabile minima di
accettabilità della situazione in esame e dell’eventuale rischio residuo.
Per le macchine di cui al D.P.R. 459/96 acquistate o messe in servizio dopo il 1996, la condizione
suddetta è definita dal riscontro del marchio CE e dalla documentazione accessoria, ivi compresa, per le
macchine già in servizio in precedenza ma acquisite a qualsiasi titolo successivamente, quella di cui
all'art.11 del medesimo Decreto.
Lo standard di cui ai punti 2 e 3 definisce invece gli obiettivi di sicurezza su cui articolare gli eventuali
ed ulteriori interventi migliorativi da attuare.
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VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE CONDIZIONI IGIENICO
SANITARIE DEL LAVORO
1. CONFRONTO CON VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI O
AMBIENTALI O CON STANDARDS IGIENICI ED ERGONOMICI DETTATI DALLE
NOME DI LEGGE;
2. CONFRONTO CON VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE/AMBIENTALI DEI
LAVORATORI O CON STANDARDS IGIENICI ED ERGONOMICI INDICATI DA
ORGANIZZAZIONI TECNICO SCIENTIFICHE ACCREDITATE;
3. CONFRONTO CON INDICAZIONI DIVERSE PROVENIENTI DALLA EVOLUZIONE
DELLE CONOSCENZE TECNICO SCIENTIFICHE.
Il rispetto dello standard di cui al punto 1 è ritenuto condizione inderogabile minima di accettabilità
della situazione in esame e dell’eventuale rischio residuo. Lo standard di cui ai punti 2 e 3 definisce
invece gli obiettivi su cui articolare gli eventuali interventi migliorativi. La stima del rischio e la sua
accettabilità sono quindi definiti, mediante il confronto diretto o induttivo, coni valori limite
sopraindicati.
Riferimenti tecnico-normativi
D.Lgs 81/08 e s.m.i.
L. 46/90 e nuovo Decreto Ministeriale 37/08: Norme per la sicurezza degli impianti
D.M. 10/03/98: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di
lavoro
D.P.R. 459/96: Direttiva macchine
D.Lgs 493/96: segnaletica di sicurezza
D.Lgs 475/92: dispositivi individuali di protezione
D.Lgs 277/91: rischi da piombo, amianto, rumore
D.P.R. 303/56: norme generali per l’igiene del lavoro
Norme Tecniche UNI EN ISO, CEI CENELEC
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C2) STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Nel processo valutativo sono stati inoltre utilizzati i seguenti strumenti di valutazione:
Ricognizione diretta dei luoghi di lavoro;
Analisi dei processi lavorativi, delle mansioni e della organizzazione del lavoro;
Determinazioni tecnico ambientali e controlli dell’esposizione;
Revisione di dati infortunistici;
Revisione di dati di sorveglianza sanitaria;
Consultazione della letteratura tecnico/scientifica specifica;
Prescrizioni degli organi di vigilanza inerenti la prevenzione dei luoghi di lavoro.
Ricognizione documentale relativa alle seguenti certificazioni obbligatorie:
Notifica nuovo insediamento produttivo
Autorizzazione di agibilità
Registro infortuni
Prevenzione incendi (NOP/CPI ove previsto)
Impianto elettrico
Macchinari/attrezzature/impianti
Ricognizione documentale relativa a impianti (ove presenti) soggetti a denuncia e verifica
periodica obbligatoria da parte dell’Ente Pubblico:
impianti/strutture soggetti alla vigilanza dei VVF (Quali? Dove? Pompe –Off. ?)
impianti di messa a terra
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
impianti elettrici in luoghi con pericolo di incendio/esplosione
impianti di sollevamento
generatori di calore
generatori di vapore
estrattori a forza centrifuga
recipienti per fluidi sotto pressione
Ove tecnicamente possibile si è pervenuti ad una stima metrica della grandezza degli agenti di rischio e
del contenuto lesivo delle lavorazioni, ricorrendo ad indagini tecnico ambientali, a controlli
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dell'esposizione, all’applicazione di algoritmi valutativi o ad altri metodi proposti dalla letteratura
scientifica e di volta in volta indicati.
C3) FATTORI DI RISCHIO
Le problematiche affrontate nella valutazione del rischio sono state invece suddivise nei seguenti
gruppi:
IGIENE DEL LAVORO
agenti biologici
agenti chimici
agenti fisici
agenti ergonomici
organizzazione del lavoro
SICUREZZA DEL LAVORO
luoghi di lavoro
impianti
macchine ed attrezzature
procedure di lavoro e rischi per terzi
emergenze
segnaletica di sicurezza
Di seguito vengono elencate le problematiche generali di igiene e sicurezza del lavoro prese in
considerazione nel processo di valutazione del rischio aziendale, le metodologie di valutazione, gli
strumenti di valutazione adottati e le relative misure di prevenzione generale.
Rispetto ai diversi agenti di rischio, inferenze valutative più profonde e specifiche, laddove necessario,
verranno poste in essere per ogni diversa condizione di rischio lavorativo sulla base di successivi ed
appositi approfondimenti ed attraverso idonei atti tecnico documentali.
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C4) IGIENE DEL LAVORO
Di seguito vengono affrontate le problematiche generali di igiene del lavoro caratterizzanti il profilo di
rischio aziendale; successive e più profonde inferenze valutative potranno essere effettuate in relazione
a condizioni di lavoro particolari presenti all'interno della realtà aziendale.
IGIENE DEL LAVORO:
agenti biologici
agenti chimici
agenti fisici
agenti ergonomici
organizzazione del lavoro
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C4.1) RISCHIO BIOLOGICO
DEFINIZIONI
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o
trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Classificazione degli agenti biologici
Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in
soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un
rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di
norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di
propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o
terapeutiche. 2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere
attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel
gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
L'allegato XLVI al D.Lgs 81/08 riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.
L’attività svolta dalla società UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA non comporta l’uso di agenti biologici
dei gruppi 2, 3, 4 ed i luoghi di lavoro in questione non rientrano tra quelli indicati dal D.Lgs 81/08
all’Allegato XLIV come caratterizzati da rischi specifici di natura biologica, né in essi si assiste ad un
uso “deliberato” di agenti biologici.
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Pertanto le uniche ipotesi peraltro “minori” di pericolo/rischio di natura biologica sono costituite dai
fenomeni di inquinamento “indoor”, che tali strutture ed anche i treni presentano, alla pari di altri
ambienti di lavoro confinati.
In tal senso una vasta letteratura documenta come, oltre ad altri inquinanti chimici, nell’aria confinata,
siano presenti agenti biologici in grado di determinare specifici effetti tossico-allergici sui lavoratori o
anche di contribuire allo sviluppo della cosidetta “Sick Building Syndrome”. Tali fenomeni che
chiamano in causa, agenti quali VIRUS (resp. sinciziale, influenzale, coxakie, ECHO),
SCHIZOMICETI (Legionella, Staphilococco), MICETI (Aspergillus fumigatus, clavatus), PROTOZOI
(Acanthamoeba, Naegleria) ed altri ancora sono frequenti soprattutto negli ambienti destinati alle
collettività e/o condizionati, sia sanitari che del terziario, e sono favoriti da erronea progettazione e
manutenzione degli impianti, da problemi gestionali ed organizzativi del lavoro. È quindi su tali
elementi che si basa la stima dei relativi rischi.
È evidente, quindi, che un pericolo da agenti biologici è presente in tutte le strutture aziendali, mentre
uno specifico rischio da agenti biologici è da ritenere presente solo nelle condizioni in cui un lavoratore,
in virtù delle mansioni svolte, possa venire a contatto con materiali biologici contaminati e con rifiuti
biologici.
E’ previsto che nel mese di settembre verranno affidati i servizi di pulizia degli uffici a ditta esterna
specializzata sia per la sede di Strada Santa Lucia che per la sede di Piazzale Bellucci.
Impianti fissi e tecnologici non necessitano di tale servizio.
Tutte le stazioni sono già affidate a ditta di pulizie esterna specializzata.
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SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO BIOLOGICO - MISURE
Gruppi omogenei esposti Luogo di
esposizione
Gruppo Agenti
biologici Misure di prevenzione e protezione
1 personale uffici
2 personale DCO
3 impiegati Tecnici
UFFICI GRUPPO 1
DATORE DI LAVORO:
- Assicurare la pulizia dei locali e servizi igienici adeguati e puliti
LAVORATORI:
- Aerare sempre i locali
- Mantenere il più possibile pulito il luogo di lavoro
- VACCINAZIONE ANTITETANICA
6 addetti manutenzione Imp. Tec. SSE GRUPPO 1
DATORE DI LAVORO:
- Assicurare la pulizia dei locali e servizi igienici adeguati e puliti
- VACCINAZIONE ANTITETANICA
LAVORATORI:
- Aerare sempre i locali
- Mantenere il più possibile pulito il luogo di lavoro
4 capi stazione
STAZIONI GRUPPO 1
DATORE DI LAVORO:
- Assicurare la pulizia dei locali e servizi igienici adeguati e puliti
- Manutenzione e pulizia approfondita periodica delle aree esterne
- VACCINAZIONE ANTITETANICA
LAVORATORI:
- Aerare sempre i locali
- Mantenere il più possibile pulito il luogo di lavoro
Riferimenti normativi, diversi dal D.Lgs 81/08, in tema di rischio biologico relativamente all’attività
esercitata da UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA:
L.5/3/63 N.292 e DPR 7/9/65 n. 1301; VACCINAZIONE ANTITETANICA
I lavoratori di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA esposti a tali rischi sono pertanto sottoposti alla
Vaccinazione Antitetanica ed ai previsti richiami periodici che è inclusa nella sorveglianza sanitaria
attuata dal medico competente Dr. Bodo.
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C4.2) RISCHIO DA AGENTI CHIMICI
Nella struttura aziendale, presso il deposito di Marsciano, sono presenti limitatissimi agenti di rischio di
natura chimica, intesi come agenti chimici pericolosi di cui al D.Lgs n.25 del 02/02/2002.
I prodotti sono custoditi in luogo sicuro e lontano da fonti di calore.
Tutti i prodotti sono accompagnati dalla relativa scheda di sicurezza ed i lavoratori sono inf / formati
circa i rischi e le modalità di utilizzo di tali sostanze.
Ai sensi del D.Lgs n.52 del 03/02/1997 è necessario fare distinzione fra:
sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi
procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilità dei prodotti e
le impurezze derivanti dal procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono essere
eliminati senza incidere sulla stabilità delle sostanze e senza modificare la loro composizione;
preparati: le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze.
Presso il magazzino sono custoditi sostanze e preparati considerati pericolosi, ai sensi dello stesso
D.Lgs n.52 del 03/02/1997 e degli articoli 4, 5 e 6 del D.Lgs n. 65 del 14/03/2003, e classificati come:
estremamente infiammabili: i preparati liquidi che presentano punto di infiammabilità
estremamente basso e punto di ebollizione basso e le sostanze ed i preparati gassosi che a
temperatura e pressione ambiente sono infiammabili a contatto con l'aria. Tali preparati sono
etichettati con il seguente simbolo (codice F+) e riportano la frase di rischio principale R12
“estremamente infiammabile”;
facilmente infiammabili:
1) i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono
subire innalzamenti termici e infiammarsi;
2) i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un breve contatto con una sorgente
di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il distacco della sorgente
stessa;
35
3) i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è molto basso;
4) i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas estremamente infiammabile
in quantità pericolose.
Tali preparati sono etichettati con il seguente simbolo (codice F) e riportano la frase di rischio
principale R11 “facilmente infiammabile”;
infiammabili: i preparati liquidi con un basso punto di infiammabilità. Per tali prodotti non è
necessario alcun simbolo di pericolo e la frase di rischio principale è R10 “infiammabile”;
tossici: i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità,
sono letali oppure provocano lesioni acute o croniche. Tali preparati sono etichettati con il seguente
simbolo (codice T) e le frasi di rischio principali sono R23 “tossico per inalazione”, R24 “tossico a
contatto con la pelle” e R25 “tossico per ingestione”;
nocivi: i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere
letali oppure provocare lesioni acute o croniche. Tali preparati sono etichettati con il seguente
simbolo (codice Xn) e le frasi di rischio principali sono R20 “nocivo per inalazione”, R21 “nocivo a
contatto con la pelle” e R22 “nocivo per ingestione”;
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corrosivi: i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione
distruttiva. Tali preparati sono etichettati con il seguente simbolo (codice C) e le frasi di rischio
principali sono R34 “provoca ustioni” e R35 “provoca gravi ustioni”;
irritanti: i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le
mucose può provocare una reazione infiammatoria. Tali preparati sono etichettati con il seguente
simbolo (codice Xi) e le frasi di rischio principali sono R36 “irritante per gli occhi”, R37 “irritante
per le vie respiratorie”, R38 “irritante per la pelle” e R41 “rischio di gravi lesioni oculari”;
pericolosi per l’ambiente: possono causare effetti dannosi immediati, oppure ritardati nel tempo
su uno o più sistemi ambientali (acqua, terreno, aria, piante, micro-organismi) e condurre ad
alterazioni dell’equilibrio ambientale. Tali preparati sono etichettati con il seguente simbolo (codice
N) e le frasi di rischio principali sono R50 “altamente tossico per gli organismi acquatici”, R51
“tossico per gli organismi acquatici”, R52 “nocivo per gli organismi acquatici” e R53 “può
provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico”.
Ulteriori specifiche sulle categorie citate, i limiti di esposizione e le disposizioni ai fini dell'etichettatura
del preparato, sono indicate nel D.M. 28 aprile 1997 del Ministro della Sanità e successivi
aggiornamenti.
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Vengono riportati nella tabelle seguenti l’elenco dei prodotti chimici utilizzati per alcune attività e gli olii
custoditi presso il magazzino di Marsciano.
PRODOTTI CHIMICI
N DENOMINAZIONE
PRODOTTO MARCA QUANTITÀ
CLASSIFICAZIONE D.Lgs n.52
03/02/1997
FRASI
INDICAZIONI
DM 28/02/2006
P02 Acido per batterie UMBRIA
ACCUMULATORI 380 lt corrosivo (C) R35 - S26 - S30 - S45
P97 Diserbante ISAGRO ITALIA 50 lt irritante (Xi) - pericoloso per l'ambiente (N)
R43-R50/53-S2-S13-
S20/21-S36/37-S46-
S60-S61
P98 Diserbante MAKHTESHIM
AGAN ITALIA 50 lt pericoloso per l'ambiente (N) R50 - R53 - S2 - S13
P99 Erbicida SIAPA 120 lt pericoloso per l'ambiente (N) R51/53-S2-S13-
S20/21-S29-S61
OLII
N DENOMINAZIONE
PRODOTTO MARCA QUANTITÀ
CLASSIFICAZIONE D.Lgs n.52
03/02/1997
FRASI
INDICAZIONI
DM 28/02/2006
G25 Olio emulsionabile VANGUARD 360 lt
G26 Olio idraulico TUTELA 200 lt
G39 Olio penetrante
lubrificante INTERFLON facilmente infiammabile (F+)
R12-R22-R35-
R36/38-R38-R41-
R50/53-R51/53-
R52/53-R65-R66-
S3/7-S16-S23-S51
Inoltre, ai fini della valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008, devono essere
considerati anche quegli agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi dei
Decreti Legislativi n. 52 del 03/02/1997 e n. 65 del 14/03/2003, possono comportare un rischio per la
sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche e tossicologiche e
del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato
assegnato un valore limite di esposizione professionale.
A tale proposito, lo stesso D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 stabilisce anche le seguenti definizioni:
attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati
agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
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manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che
risultino da tale attività lavorativa;
valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, costituisce il limite
della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona
di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo
elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXVIII di tale Decreto;
valore limite biologico: costituisce il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo
metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali
valori è riportato nell'allegato XXXIX di tale Decreto;
sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione
dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o
esposizione.
Uno degli obblighi del Datore di Lavoro consiste nella determinazione preliminare dell'eventuale
presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro nella valutazione dei rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
le loro proprietà pericolose;
le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato
tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei Decreti Legislativi n. 52 del
03/02/1997 e n. 65 del 14 marzo 2003, e successive modifiche;
il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
Nella valutazione dei rischi sono incluse le attività, compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è
prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti
nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche. Nel caso di attività
lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al
rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
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I rischi derivanti da agenti chimici pericolosi sono eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti
misure:
1) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
2) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione
adeguate;
3) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
4) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
5) misure igieniche adeguate;
6) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità
della lavorazione;
7) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
Il Datore di Lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi ha l’obbligo di provvedere
affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo
consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per
la salute dei lavoratori. Nei casi in cui la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio
attraverso la sostituzione il Datore di Lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione
delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e
materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si
riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Il Datore di Lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono
influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un
rischio per la salute, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di
esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali. Nel
caso in cui viene superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente
il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell'evento,
adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione. I risultati delle
misurazioni devono essere allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per
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la sicurezza dei lavoratori. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e
protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle
operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici
incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di
concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente
instabili.
Nelle tabelle successiva vengono indicati i fattori di rischio a cui sono soggetti i lavoratori dei vari
gruppi omogenei e le relative misure di prevenzione e protezione generali da adottare da parte del
Datore di Lavoro e dei lavoratori.
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SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO CHIMICO
Gruppi omogenei esposti Luogo di
esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione
3. impiegati Tecnici
5. Manovratore
6. Addetti alla manutenzione impianti
tecnologici
7. Operatori settore Manutenzione
Impianti Fissi (armamento e sede
ferroviaria)
LINEE E
DEPOSITI
ACIDO PER
BATTERIE,
DISERBANTI,
ERBICIDA,
OLII
LUBRIFICANTI.
DATORE DI LAVORO:
- Stabilire procedure di controllo degli acquisti
- Fornire ai lavoratori prodotti adeguati e marcati CE
- Fornire le schede di sicurezza
- Inf / formare i lavoratori circa l’utilizzo dei prodotti e dei DPI
- Fornire un luogo sicuro per la conservazione dei prodotti
- Assicurare manutenzione e corretto funzionamento delle apparecchiature che necessitano l’utilizzo delle sostanze a fianco elencate
- Disporre servizi sanitari adeguati per i lavoratori, provvisti di docce con acqua calda e fredda
- Fornire in dotazione ai lavoratori indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili
- Fornire i Dispositivi di Protezione Individuale idonei
- Richiedere di pulire i dispositivi di protezione individuale dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva
LAVORATORI:
- Attenersi scrupolosamente alle procedure
- Consultare la scheda di sicurezza
- Riporre sempre i prodotti dopo l’utilizzo nell’apposito spazio
- Segnalare immediatamente qualunque anomalia
- Avvisare immediatamente in caso di pericolo
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MISURE SPECIFICHE PER RISCHIO DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI
Come stabilito dal D.Lgs. 81/08 si è proceduto a mettere in atto quanto segue.
INCIDENTI O EMERGENZE
Al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze
derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, vengono predisposte procedure
di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di
sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di
appropriati mezzi di pronto soccorso.
Nel caso di incidenti o di emergenza, il Datore di Lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne
gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il
Datore di Lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima. Ai
lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle
riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione
individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la
situazione anomala. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono
immediatamente abbandonare la zona interessata.
Il Datore di Lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di
comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
Le misure di emergenza sono contenute nel piano di emergenza previsto dal Decreto 10/03/98.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER I LAVORATORI
Il Datore di Lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche
importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i
rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre
disposizioni normative relative agli agenti;
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formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro
stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione
sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65.
Le suddette informazioni sono costituite da comunicazioni orali e dalla formazione e
dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado
di rischio rivelato dalla valutazione del rischio.
SORVEGLIANZA SANITARIA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI
Ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i
lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la
classificazione come tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti e cancerogeni.
La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
1. prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione;
2. periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente
con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati
della sorveglianza sanitaria;
3. all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire
al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un
valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I
risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi
e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza
sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno
stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il
superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori
interessati ed il datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre
contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico
competente.
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NOTA
Nelle tabelle delle pagine precedenti è stato riportato l’elenco dei prodotti chimici e degli olii
utilizzati per alcune attività di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA custoditi presso il deposito
di Marsciano. Inoltre, nelle pagine precedenti, sono state indicate le misure di prevenzione e
protezione generali.
Poiché i prodotti chimici sono utilizzati dai lavoratori in relazione alle specifiche mansioni e
quindi ai gruppi omogenei di appartenenza, nella sezione INFORMAZIONE del presente
DVR sono riportate le schede di rischio per ciascun gruppo omogeneo di lavoratori.
Tali schede che illustrano per ciascun gruppo omogeneo di lavoratori i rischi specifici e le
relative misure di prevenzione e protezione sono utilizzate come documento per la inf /
formazione dei lavoratori ai quali vengono consegnate ed illustrate.
Pertanto, in tali schede sono specificati i prodotti chimici, ivi compresi grassi ed olii, che
ciascun lavoratore si trova ad utilizzare in relazione alla propria mansione e sono indicati i
rischi e le misure di prevenzione e protezione a cui attenersi.
In aggiunta, i lavoratori sono inf / formati circa le indicazioni contenute nelle schede di
sicurezza dei prodotti chimici e la modalità di consultazione. Le schede di sicurezza sono a
disposizione dei lavoratori presso il deposito di Marsciano.
Analogamente la segnaletica di sicurezza ed i simboli presenti sulle confezioni dei prodotti
chimici e sulle schede di sicurezza degli stessi sono oggetto di inf / formazione ai lavoratori.
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ALTRI AGENTI DI RISCHIO CHIMICO
Infine, come in tutti gli ambienti di lavoro destinati ad attività collettive, nella ditta possono essere
presenti problematiche di inquinamento “indoor” (CO2, CO, SOV, PARTICOLATO) soprattutto di
natura antropica, in grado di determinare effetti avversi transitori sui lavoratori, di natura irritante o
sensibilizzante. La prevenzione dei rischi connessi a detti inquinanti è legata soprattutto alla presenza di
efficaci sistemi (naturali e/o artificiali) di ricambio dell'aria e di aspirazione.
Ovviamente il DIVIETO DI FUMARE costituisce una azione di prevenzione primaria in quanto il
fumo di sigarette rappresenta un inquinante ambientale estremamente pericoloso ed in grado non solo
di determinare danni (bronchite cronica ostruttiva, malattie cardiovascolari, cancro del polmone) al
fumatore attivo e passivo, ma anche di aumentare il potere lesivo di altri inquinanti aerei (amianto,
vapori metallici, …).
Nel ciclo aziendale non esistono altre fonti di inquinamento specifiche anche se occorre ricordare che
alcuni soggetti (cosiddetti ipersensibili) possono manifestare effetti avversi, respiratori e cutanei, anche
in presenza di inquinanti ambientali (polveri inorganiche e organiche) non specifici ed in
concentrazione compatibile con gli standards di qualità dell'aria.
Ulteriori pericoli di natura chimica sono costituiti dalle tante sostanze e materiali (solidi, liquidi, gassosi)
occasionalmente utilizzati per la pulizia dei locali di lavoro (disinfettanti, detergenti, solventi, …).
Il contatto con tali sostanze può essere di tipo irritante e sensibilizzante acuto e cronico.
Tale attività non viene svolta dai lavoratori di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA in quanto è affidata a
personale esterno specializzato.
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Nella tabella seguente vengono indicati i fattori di rischio chimico derivanti dall’utilizzo di prodotti
classificati come pericolosi da parte della ditta esterna specializzata preposta alla pulizia dei locali.
SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA ALTRI AGENTI CHIMICI
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE ALTRI AGENTI RISCHIO CHIMICO
Gruppi omogenei esposti Luogo di
esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione
1 personale uffici
2 personale DCO
3 impiegati Tecnici
UFFICI
PRODOTTI PER
LE PULIZIE
INQUINAMENTO
“INDOOR”
DATORE DI LAVORO:
- Consentire esclusivamente al personale specializzato la pulizia dei luoghi di lavoro
- Assicurare la non accessibilità ai prodotti chimici da parte dei lavoratori
LAVORATORI:
- Aerare sempre i locali
- Rispettare il divieto di fumare
4. Capi stazione
TRENI
E
STAZIONI
PRODOTTI PER
LE PULIZIE
INQUINAMENTO
“INDOOR”
DATORE DI LAVORO:
- Consentire esclusivamente al personale specializzato la pulizia del materiale rotabile
- Assicurare la non accessibilità ai prodotti chimici da parte dei lavoratori
LAVORATORI:
- Aerare sempre i locali delle vetture
- Rispettare il divieto di fumare e di utilizzare fiamme libere
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C4.2.1) RISCHIO DA AGENTI CHIMICI CANCEROGENI E
MUTAGENI
Ai sensi del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 si intende per agente cancerogeno:
una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2,
stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;
un preparato contenente una o più sostanze con concentrazioni tali da rispondere ai requisiti
relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene
1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65;
una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonché una sostanza od un
preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII.
Si definisce “valore limite”, se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media,
ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la
zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato, stabilito
nell'allegato XLIII.
Presso l’impresa UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA non vengono utilizzati prodotti chimici
classificati come cancerogeni e mutageni.
Il Datore di Lavoro, nella scelta dei prodotti chimici evita di acquistare prodotti chimici
classificati come cancerogeni (frasi di rischio: R40, R45, R46, R49, R60, R61, R62, R63).
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 tiene conto, in particolare, delle
caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti
cancerogeni prodotti o utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare
nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione. La
valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è
assorbimento cutaneo. Il Datore di Lavoro, in relazione ai risultati ottenuti dalla valutazione ha
l’obbligo di adottare le opportune misure preventive e protettive, adattandole alle particolarità delle
varie situazioni lavorative. Nel documento di valutazione sono indicati:
le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di processi
industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti
cancerogeni;
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i quantitativi di sostanze o preparati cancerogeni utilizzati;
il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni;
l'esposizione dei suddetti lavoratori e il grado della stessa;
le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale
utilizzati;
le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati
eventualmente utilizzati come sostituti.
Il Datore di Lavoro rispetta l’obbligo di:
assicurare, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative
sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che
gli agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione,
non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
limitare al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti
cancerogeni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di
avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori
che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette
aree è fatto divieto di fumare;progettare, programmare e sorvegliare le lavorazioni in modo che non
vi sia emissione di agenti cancerogeni nell'aria o, in ogni caso, l'eliminazione degli agenti
cancerogeni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione
localizzata. L'ambiente di lavoro è comunque dotato di un adeguato sistema di ventilazione
generale;
provvedere alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l'efficacia delle misure adottate e
per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un
incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI
al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008;
provvedere alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
elaborare procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
assicurare che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in
condizioni di sicurezza;
assicurare che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui
delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare
utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
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disporre, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle
categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi
particolarmente elevati.
Nelle zone di lavoro soggette a rischio per agenti cancerogeni è vietato assumere cibi e bevande,
fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
Le misure tecniche che il Datore di Lavoro ha l’obbligo di adottare sono le seguenti:
1. assicurare che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
2. disporre che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti
separati dagli abiti civili;
3. provvedere affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo a far riparare o sostituire quelli difettosi o
deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.
Il Datore di Lavoro fornisce inoltre ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni
ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi
al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
le misure igieniche da osservare;
la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di
protezione ed il loro corretto impiego;
il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le
conseguenze.
Il Datore di Lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti
cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I
contrassegni utilizzati e le altre indicazioni sono conformi al disposto dei Decreti Legislativi 3 febbraio
1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione
anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il Datore di Lavoro adotta quanto prima
misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento ed informarne i lavoratori e il
rappresentante per la sicurezza. In tali casi i lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area
interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni
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necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può
essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario. Per
le operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione
di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti
ad agenti cancerogeni, il Datore di Lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, è
soggetto ai seguenti obblighi:
disporre che soltanto tali lavoratori abbiano accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove
tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi
contrassegni;
fornire ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere
indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
La presenza in tali aree dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con
riferimento alle lavorazioni da espletare.
SORVEGLIANZA SANITARIA AGENTI CANCEROGENI
I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi descritta ha evidenziato un rischio per la salute sono
sottoposti a sorveglianza sanitaria. Il Datore di Lavoro, su conforme parere del medico competente, ha
l’obbligo di adottare misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze
degli esami clinici e biologici effettuati. Nei casi in cui gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei
lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale
esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro, che a sua volta è tenuto ad effettuare
una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236 del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e, ove
sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per verificare
l'efficacia delle misure adottate.
I lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per
ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, se noto, il valore dell'esposizione a
tale agente. Tale registro è istituito ed aggiornato dal Datore di Lavoro, che ne cura la tenuta per il
tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la
sicurezza hanno accesso a detto registro.
Il Datore di Lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali
contenute nel registro e i dati della cartella sanitaria e di rischio. I modelli e le modalità di tenuta del
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registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro della Salute n. 155
del 12/07/2007, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale e con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica
Amministrazione.
SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
LAVORATORI ESPOSTI: NESSUNO
I LAVORATORI DI UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA NON SONO ESPOSTI AD
AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI NEI LUOGHI DI LAVORO.
IL DATORE DI LAVORO, NELLA SCELTA DEI PRODOTTI CHIMICI EVITA DI
ACQUISTARE PRODOTTI CHIMICI CLASSIFICATI COME CANCEROGENI E
MUTAGENI
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C4.2.2) RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AMIANTO
La presenza di M.C.A. è stata fatta oggetto di limitazioni legislative in quanto è ampiamente dimostrato
che le fibre di detto materiale possiedono un’azione cancerogena per l’uomo. La legge n. 257 del
27/0/3/1992, infatti, detta le norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. Tuttavia, essendo
ancora i MCA largamente presenti e/o utilizzati negli ambienti di vita e di lavoro, è necessario che i
possessori di tali materiali provvedano ad una loro valutazione al fine di analizzarne lo stato ed il
conseguente rischio di cessione di fibre.
In tal senso, la norma indica i criteri da seguire nella valutazione dei MCA e nella individuazione degli
eventuali provvedimenti di prevenzione da adottare per la tutela delle persone.
UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA ha incaricato personale specializzato di valutare i materiali
contenenti amianto presenti in tettoie e coperture o altre parti degli immobili di cui è proprietaria ed ha
pianificato i provvedimenti di incapsulamento e/o rimozione di tali materiali e loro sostituzione con
altra tipologia di materiale.
La valutazione dei materiali conenteneti amianto ha incluso monitoraggi ambientali per la
quantificazione delle fibre eventualmente presenti all’interno dei locali.
Del totale degli immobili di proprietà di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA in cui è stata riscontrata la
presenza di M.C.A. interessano ai fini del presente DVR esclusivamente quelli frequentati dai lavoratori
dipendenti di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA ovvero il DCO di Ponte San Giovanni e gli uffici di
Perugia Strada Santa Lucia n. 4.
Il monitoraggio effettuato all’interno dei locali di Perugia Strada Santa Lucia ha dato esito negativo
ovvero presenza di amianto al di sotto dei limiti di legge. I M.C.A. si trovano in copertura all’edificio e
sono stati oggetto di opera di incapsulamento. La documentazione tecnica ed i risultati dei monitoraggi
condotti da laboratorio specializzato sono custoditi presso l’azienda.
Presso il DCO i materiali contenenti amianto (M.C.A.) sono anch’essi presenti in copertura. La
superficie è pari a 70 mq circa. Gli esperti incaricati di valutare lo stato della copertura hanno suggerito
la rimozione della stessa e pertanto tale opera è stata inserita nel piano generale di bonifica da materiali
contenenti amianto degli immobili di proprietà di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA. I lavori saranno
espletati da impresa specializzata che sarà selezionata con apposita procedura di gara, nel rispetto delle
norme vigenti. L’inizio dei lavori di rimozione è previsto a fine settembre 2014.
Negli altri luoghi frequentati dai lavoratori di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA non sono presenti
materiali contenenti amianto (M.C.A.)
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SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA AMIANTO
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO AMIANTO
Gruppi omogenei esposti Luogo di
esposizione Fattore di rischio
Misure di prevenzione e
protezione
1 personale uffici
COPERTURA
SEDE
PERUGIA S. S.
LUCIA N. 4
AMIANTO
(ETERNIT)
DATORE DI LAVORO
- Monitoraggio
- Ha provveduto a far incapsulare i Materiali Contenenti Amianto
LAVORATORI:
- Chiedere di ripetere il monitoraggio dopo 5/10 anni
2 personale DCO
COPERTURA
DCO
AMIANTO
(ETERNIT)
DATORE DI LAVORO
- Monitoraggio
- Ha programmato la rimozione dei Materiali Contenenti Amianto
LAVORATORI:
- Evitare di entrare in contatto con il materiale fino alla sua rimozione
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C4.2.3) RISCHIO DA ATMOSFERA ESPLOSIVA
1. PREMESSA
1.1 DEFINIZIONI
Atmosfera esplosiva: una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo
stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme
della miscela incombusta.
1.2 CRITERI PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ESPLOSIONE
La valutazione dei rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, deve tener conto almeno dei
seguenti elementi:
a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e
divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
d) entità degli effetti prevedibili.
I rischi di esplosione devono essere valutati complessivamente.
Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono
essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
1.3 OBIETTIVI
Per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori occorre prendere i provvedimenti necessari
affinché:
a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la
salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di
svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in
pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la
presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici
adeguati.
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1.4 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE
Le aree a rischio di esplosione devono essere ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della
presenza di atmosfere esplosive.
Il livello dei provvedimenti da adottare è determinato da tale classificazione.
Zona 0: Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera
esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o
nebbia.
Zona 1:Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di
sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente
durante le normali attività.
Zona 2: Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva
consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora
si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Zona 20: Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera
esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.
Zona 21: Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile
nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.
Zona 22: Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva
sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
1.5 MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE DA ADOTTARE
A. Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive
Le prescrizioni si applicano:
a) alle aree classificate come pericolose, in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di
lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti
dalle attività correlate al rischio di atmosfere esplosive;
b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o contribuiscono al
funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.
1. Provvedimenti organizzativi
1.1. Formazione professionale dei lavoratori.
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Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle
esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.
1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro
Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:
a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;
b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per le attività che
possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.
Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.
2. Misure di protezione contro le esplosioni
2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar
luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non
è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.
2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o
combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.
2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che
provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o
generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che
non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.
2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in
servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere
utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di lavoro e relativi
dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione qualora possano
rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto.
Vanno adottate le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.
2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro
dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro siano
state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al
minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo
la propagazione all'interno del luogo di lavoro e dell'attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano
le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori.
2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le
condizioni per un'esplosione siano raggiunte.
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2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in
servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi
rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.
2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui
possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda
le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute.
La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro esperienza e
formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.
2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:
a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica può dar luogo a rischi
supplementari, assicurare la continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di
protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della predetta interruzione;
b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle condizioni
di funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purché ciò non comprometta
la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente;
c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata nel modo più rapido e
sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo.
B. Criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione
Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non
preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati
apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126.
In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purché adatti, a seconda
dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:
- nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;
- nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;
- nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.
Nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive deve essere esposto un segnale di avvertimento
58
Area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva
Caratteristiche:
forma triangolare;
lettere in nero su fondo giallo, bordo nero
2. SCHEMA LOGICO VALUTAZIONE RISCHIO ESPOSIZIONE
ATMOSFERE ESPLOSIVE
Con riferimento alla guida di buona pratica relativa alla direttiva 1999/92/CE redatta dalla
Commissione Europea nell’agosto 2003, per poter valutare i processi lavorativi o gli impianti tecnici in
relazione ai rischi di esplosione che presentano, occorrono metodi che sostengono un modo di
procedere sistematico cioè articolato da un punto di vista concreto e logico.
Nella Figura 1 si è provveduto a schematizzare il percorso logico delle attività previste dal D.Lgs
233/2003 per determinare la valutazione del rischio di esposizione ad atmosfere esplosive.
Dall’analisi dello schema si evince che è necessario innanzitutto raccogliere informazioni e dati sulle
zone pericolose e sulle attività che vi vengono svolte; grazie a queste informazioni sarà possibile
condurre la valutazione preliminare del rischio.
In particolare è possibile individuare le seguenti fasi separate e sequenziali nella valutazione dei rischi:
1. Classificazione delle aree;
2. Valutazione dei rischi di esplosione;
3. Analisi di dettaglio del rischio;
4. Eliminazione o riduzione del rischio mediante misure specifiche di prevenzione e protezione;
5. Messa a norma delle attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive.
EX
59
Figura 1
60
In base alla guida europea, nella maggior parte dei casi è sufficiente indagare e valutare sistematicamente
il rischio di esplosione rispondendo a 7 quesiti come mostrato in Figura 2. Altri procedimenti di
valutazione del rischio sono utili solo in casi eccezionali.
Figura 2
61
3. SOSTANZE E MATERIALI PRESENTI CHE POSSONO RAPPRESENTARE RISCHIO DI ESPLOSIONE
Il primo quesito a cui occorre rispondere riguarda la presenza di sostanze infiammabili, che rappresenta il presupposto per l’origine di
un’esplosione. In nessun luogo di lavoro dei dipendenti di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA sono presenti sostanze infiammabili.
AGENTE CLASSIFICAZIONE LIMITI DI INFIAMMABILITÀ PUNTO DI
INFIAMMABILITÀ
MISURE DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE REPARTO
nessuno
-
-
- - -
62
4. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE
II quesito: può formarsi un’atmosfera esplosiva mediante una sufficiente diffusione nell’aria?
La formazione di un'atmosfera esplosiva per la presenza di sostanze infiammabili dipende dalla capacità
di innesco della miscela composta in rapporto con l'aria.
Inoltre, se il grado di dispersione necessario è raggiunto e la concentrazione delle sostanze infiammabili
nell'aria si trova all'interno dei limiti di esplosione, allora è presente un'atmosfera esplosiva.
Per rispondere alla domanda, in linea teorica occorre sapere, per le polveri di sostanze infiammabili, se è
possibile la formazione di miscele polveri/aria o di deposito di polveri; qual è la concentrazione di dette
sostanze paragonate con il limite di esplosione inferiore; quali sono i limiti di esplosione inferiore e
superiore; qual è la grandezza dei granelli.
Come specificato nella guida europea, si fa riferimento ai limiti di esplosione per le polveri, i gas e per i
vapori. Per le polveri occorre però precisare che la loro concentrazione può essere notevolmente
alterata da vortici di depositi o da deposito di polveri sotto forma di vortici.
Per i motivi appena esplicitati esistono zone in cui è possibile la formazione di un’atmosfera esplosiva.
III quesito: Dove può formarsi un’atmosfera esplosiva?
Per stabilire dove può formarsi un’atmosfera esplosiva occorre considerare quanto segue:
per le nebbie e le polveri un grado di dispersione sufficiente per produrre un’atmosfera
esplosiva può essere raggiunto se la dimensione delle goccioline o delle particelle è minore di 1
mm (vedi UNI EN 1127-1);
i limiti di esplosione variano con la pressione e la temperatura;
le miscele polveri/aria non sono omogenee;
possono esistere concentrazioni di polvere locali che differiscono sensibilmente da quelle
calcolate globalmente;
polveri sollevate in vortici possono formare un’atmosfera esplosiva;
la formazione di depositi di polveri è favorita da superfici orizzontali o leggermente inclinate;
l’areazione dei locali e le condizioni spaziali incidono sulla formazione di atmosfere esplosive.
Ai sensi dell’allegato XLIX del D.Lgs 81/08 per la classificazione delle aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili e di gas occorre far riferimento alla norma
EN 50281-3 e EN 60079-10 (CEI 31-30).
63
Le aree a rischio di esplosione devono essere poi divise in zone a seconda della probabilità che si formi
un’atmosfera esplosiva pericolosa cioè un’atmosfera esplosiva presente in quantità pericolosa (così
facendo si risponde anche al IV quesito).
Dall’analisi dei parametri ed in base alla tipologia degli impianti produttivi, nonché applicando le linee
guida fornite dalle norme, è stato quindi possibile classificare le diverse aree come specificato nella
tabella che segue:
LUOGO AREA/REPARTO CLASSIFICAZIONE
nessuno nessuno -
È stato stimato che le atmosfere esplosive individuate hanno tempi di permanenza compresi in un
range che va da alcuni decimi di secondo a qualche decina di secondi.
Per la valutazione dei parametri necessari alla classificazione delle aree è stato considerato un margine di
errore piuttosto alto in modo da operare a vantaggio sicurezza.
5. DESCRIZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
V quesito: La formazione di atmosfere esplosive pericolose è efficacemente impedita?
Qualora sia possibile la formazione di un’atmosfera esplosiva pericolosa si rende necessario adottare
misure di protezione contro le esplosioni.
Per misure per la protezione contro le esplosioni si intendono tutte le misure che:
impediscono la formazione di atmosfere esplosive pericolose;
impediscono l’accensione di atmosfere esplosive pericolose;
riducono gli effetti delle esplosioni in modo tale da salvaguardare la salute e sicurezza dei
lavoratori.
Secondo l'articolo 3 della direttiva 1999/92/CE "Prevenzione e protezione contro le esplosioni" va
data la precedenza alle misure di prevenzione delle atmosfere esplosive pericolose.
In ogni caso, per le polveri di legno si può procedere all'inumidimento delle polveri, all'impiego di
prodotti pastosi, che rendono impossibile la formazione di vortici ed all’utilizzo di idonei sistemi di
aspirazione.
64
Per quanto riguarda i gas derivanti dai processi di carica batterie la formazione di atmosfere esplosive
viene impedita effettuando tali operazioni in ambiente libero all’esterno dell’edificio o in apposito locale
dotato di sistemi di areazione.
Per quanto riguarda eventuali gas incombusti originati dal malfunzionamento dei motori diesel dei treni
al momento dell’accensione sono presenti in corrispondenza dei binari idonee cappe di aspirazione.
VI quesito: L’ignizione di atmosfere esplosive pericolose è efficacemente impedita?
Se la formazione di un'atmosfera esplosiva pericolosa non può essere completamente esclusa, è
necessario adottare misure per evitare la presenza di fonti di ignizione efficaci.
Questo può essere ottenuto mediante misure di protezione che evitino la presenza di fonti di ignizione
o ne riducano la probabilità. Per la determinazione di misure di protezione efficaci si devono conoscere
i vari tipi di fonti di ignizione e le loro modalità di azione. Si calcola la probabilità di una coincidenza
nel tempo e nello spazio di un'atmosfera esplosiva pericolosa e di una fonte di ignizione e, partendo da
questo, si determina la dimensione delle necessarie misure di protezione. Ci si basa per questo sulla
classificazione in zone per determinare precise misure di protezione.
Secondo la norma EN 1127-1 le fonti di ignizione sono suddivise in tredici tipi:
superfici calde
fiamme e gas caldi
scintille di origine meccanica
impianti elettrici
correnti elettriche vaganti, protezione contro la corrosione catodica
elettricità statica
fulmine
campi elettromagnetici con frequenza compresa tra 9 kHz e 300 GHz
onde elettromagnetiche a radiofrequenza da 300 GHz a 3000 GHz o con lunghezza d'onda
da 1000 µm a 0,1 µm (campo spettrale ottico)
radiazioni ionizzanti
ultrasuoni
compressione adiabatica, onde d'urto, fuoriuscita di gas
reazioni chimiche
65
La dimensione delle misure di protezione dipende dalla probabilità di formazione di un'atmosfera
esplosiva pericolosa (ripartizione in zone). Per determinare la dimensione delle misure di protezione
occorre, di norma, tener conto di quanto indicato alla tabella 1:
Tabella 1: Dimensione delle misure di protezione a seconda della ripartizione in zone
Ripartizione in zone: le fonti di ignizione5 vanno senz'altro evitate nei seguenti casi:
Zona 0 o 20 - funzionamento senza disfunzioni (normale);
- disfunzioni prevedibili;
- disfunzioni che si generano raramente.
Zona 1 o 21 - funzionamento senza disfunzioni (normale);
- disfunzioni prevedibili.
Zona 2 o 22 - funzionamento senza disfunzioni (normale).
La tabella vale per tutti i tipi di fonti di ignizione.
Sulla base di quanto sopra, le valutazioni del Deposito di Marsciano hanno permesso di individuare le
misure di protezione riportate a pagina seguente.
Alcune misure sono di natura organizzativa e/o relative alla formazione dei lavoratori che viene trattata
nel paragrafo successivo.
5 Nelle zone 20, 21 e 22 si deve anche tener conto della possibilità di infiammazione delle polveri depositate.
66
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE ADOTTATE VERIFICA
inf / formazione in materia di protezione dalle esplosioni ai lavoratori impegnati in luoghi dove possono
formarsi atmosfere esplosive.
in vigore
procedure scritte per il lavoro nelle aree a rischio. in vigore
è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose (come ad esempio la saldatura, la
molatura e tutte le lavorazioni con possibile produzione di fiamme, scintille, scorie incandescenti) e per le
attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.
Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.
in vigore
Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di
esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile,
contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.
in vigore
Le emissioni di polveri combustibili e gas che possono dar luogo a rischi di esplosioni sono aspirati da
appositI impiantI.
in vigore
Per la prevenzione dei rischi di accensione i lavoratori INTERESSATI sono dotati di adeguati indumenti di
lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione
di atmosfere esplosive.
in vigore
le attrezzature di lavoro a disposizione dei lavoratori con i loro dispositivi di collegamento, nonché la
struttura del luogo di lavoro sono state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e
utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione ed in modo da controllarne o ridurne al
minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro.
in vigore
sono presenti e mantenute sgombre in costante stato di fruibilità le vie e le uscite di emergenza per garantire
che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.
in vigore
Nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive E’ esposto un segnale di avvertimento. In vigore
6. MISURE ORGANIZZATIVE DI PROTEZIONE CONTRO LE
ESPLOSIONI
In presenza di un rischio potenziale di esplosione sul posto di lavoro anche l'organizzazione del lavoro
deve rispondere a determinati requisiti. Vanno adottate misure organizzative laddove le sole misure
tecniche non bastino a garantire in maniera permanente la protezione del posto di lavoro contro il
rischio di esplosione. Associando misure tecniche a misure organizzative, è possibile, nella pratica,
garantire condizioni di lavoro sicure.
Vanno adeguatamente organizzate anche le operazioni di controllo, manutenzione e riparazione per
garantire l'applicazione costante delle misure tecniche antiesplosione.
Le misure organizzative nel campo della prevenzione delle esplosioni e della protezione contro le
67
esplosioni prevedono:
l'elaborazione di istruzioni scritte, qualora ritenuta necessaria a seguito della valutazione dei
rischi;
la formazione dei lavoratori in materia di protezione dalle esplosioni;
una sufficiente qualificazione dei lavoratori;
l'applicazione di un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose, qualora ritenuta
necessaria a seguito della valutazione dei rischi;
la realizzazione degli interventi di manutenzione;
l'esecuzione di controlli e sorveglianze;
la segnalazione delle zone potenzialmente esplosive, laddove necessario.
I lavoratori sono informati, tramite un'adeguata formazione organizzata dal datore di lavoro, dei rischi
di esplosione presenti sul posto di lavoro e delle misure di protezione adottate.
Il contenuto della formazione contempla la possibilità della comparsa del pericolo di esplosione, la
descrizione delle aree di lavoro in cui tale rischio è presente, le misure preventive applicate, il loro
funzionamento e il corretto utilizzo delle attrezzature e degli strumenti di lavoro disponibili.
I lavoratori sono informati su come poter eseguire in piena sicurezza le loro attività in ambienti a
rischio di esplosione o in prossimità di questi. Laddove necessario sono segnalate le zone
potenzialmente esplosive. I lavoratori sono inoltre inf / formati circa i dispositivi di protezione
individuale che devono indossare durante il lavoro.
La formazione viene dispensata ai lavoratori al momento (89/391/CEE):
della loro assunzione (prima che inizino a lavorare);
di un loro trasferimento o di una loro assegnazione ad altra attività;
dell'introduzione o del cambiamento di una attrezzatura di lavoro e dell'introduzione di una
nuova tecnologia.
La formazione dei lavoratori viene ripetuta periodicamente.
68
7. Valutazione del rischio di ESPLOSIONE
Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di esplosione dell'intero
luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere inesistente, basso, medio o elevato.
a) luoghi di lavoro a rischio di esplosione inesistente
sono quei luoghi nei quali, durante le normali attività, la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto
forma di gas, vapore o nebbia o sotto forma di nube di polvere combustibile non è ragionevolmente
prevedibile;
b) luoghi di lavoro a rischio di esplosione basso
sono quei luoghi nei quali, durante le normali attività, la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto
forma di gas, vapore o nebbia o sotto forma di nube di polvere combustibile non è probabile o, qualora si
verifichi, sia unicamente di breve durata;
c) luoghi di lavoro a rischio di esplosione medio
sono quei luoghi nei quali, durante le normali attività, la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto
forma di gas, vapore o nebbia o sotto forma di nube di polvere combustibile è probabile che avvenga
occasionalmente;
d) luoghi di lavoro a rischio di esplosione elevato
sono quei luoghi nei quali, durante le normali attività, un'atmosfera esplosiva sotto forma di gas, vapore
o nebbia sotto forma di nube di polvere combustibile è presente in permanenza o per lunghi periodi o
frequentemente.
AREA/REPARTO CONSIDERATI RISCHIO
TUTTI I LUOGHI DI LAVORO DI UMBRIA TPL E
MOBILITA’ S.P.A. inesistente
SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA ATMOSFERA ESPLOSIVA
LAVORATORI ESPOSTI: NESSUNO
I LAVORATORI DI UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA NON SONO ESPOSTI A RISCHIO
DA ATMOSFERA ESPLOSIVA NEI LUOGHI DI LAVORO.
69
C4.3) RISCHIO DA AGENTI FISICI
70
C4.3.1) RUMORE
Per la valutazione del rischio da rumore presso UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA si rimanda alla
“Relazione relativa all’esposizione dei lavoratori al rischio rumore” redatta ai sensi del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Il Decreto fissa i valori limite ed i valori di azione a cui riferirsi e
stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza
derivanti dall'esposizione al rumore. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al
livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati in:
valori limite di esposizione rispettivamente LEX=87 dB(A) e ppeak=200 Pa (140 dB(C)
(riferito a 20 \μPa);
valori superiori di azione: rispettivamente LEX=85 dB(A) e ppeak=140 Pa (137 dB(C)
(riferito a 20 \μPa);
valori inferiori di azione: rispettivamente LEX=80 dB(A) e ppeak=112 Pa (135 dB(C)
(riferito a 20 \μPa).
Le misure strumentali, effettuate con fonometro rispondente alle specifiche indicate dallo standard ISO
8041:2005, IEC 61672:2002, IEC 61260:1995 e dallo standard UNI EN 30326-1 (1997), sono state
svolte presso:
il Deposito di Marsciano;
le stazioni
gli uffici di Perugia Piazzale Bellucci;
il DCO di Ponte San Giovanni;
cantiere ferroviario in zona San Gemini.
Le misure fonometriche sono state precedute da un'indagine preliminare sulle tipologie di attività
lavorative effettuate, sulle modalità di esecuzione del lavoro, sulle attrezzature utilizzate, sulle eventuali
pause di lavoro e sulla permanenza in tutti i posti di lavoro e su tempi e metodi di lavorazione in
rapporto ai gruppi omogenei di lavoratori. I rilievi fonometrici sono stati eseguiti secondo i metodi
indicati dalle norme; lo strumento è stato posizionato in maniera tale da escludere qualsiasi interferenza
tra lo strumento e la sorgente sonora. La localizzazione e la durata dei rilievi sono state impostate in
maniera congrua ai fini della rappresentatività del fenomeno acustico misurato. In presenza di fenomeni
sonori variabili, le misure sono state protratte fino alla stabilizzazione del livello sonoro equivalente. Per
71
il calcolo del livello di esposizione quotidiana dei lavoratori al rumore si è proceduto secondo quanto
sancito dal D.Lgs 195/06 e dal D.Lgs 81/08 nonché dalla norma ISO 1999:1990. Ai sensi delle vigenti
norme si intende per esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (LEX,8h) il valore
medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa
nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6. La ricostruzione del
LEX,8h è stata ottenuta con metodo indiretto a partire dai tempi di esposizione ai diversi fenomeni sonori
osservati. In base alle informazioni fornite dal Datore di Lavoro e dall’analisi delle attività svolte
dall’impresa UMBRIA TPL E MOBILITA’ S.p.A. srl sono stati individuati i seguenti gruppi omogenei
di lavoratori esposti al rischio rumore:
1. Personale uffici amministrativi e tecnici
2. Personale area gestione infrastruttura: DCO
3. Impiegati Tecnici con responsabilità sulla rete
4. Personale area gestione infrastruttura: capi stazione
5. Manovratore
6. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici
7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi (armamento e sede ferroviaria)
Vengono qui riportate le conclusioni tratte dalla “Relazione relativa all’esposizione dei lavoratori al
rischio rumore” a cui si rimanda.
CONCLUSIONI
RAPPORTO INFORMATIVO DI ESPOSIZIONE AL RUMORE
Sulla base della valutazione dei livelli di esposizione quotidiana al rumore i lavoratori risultano esposti
come indicato nella tabella seguenti:
ESPOSIZIONE AL RUMORE DEI LAVORATORI
Livelli Lavoratori esposti
LEX,8h superiore a 87 dB(A)
(valore limite di esposizione) Nessuno
LEX,8h compreso tra 85 dB(A) e
87 dB(A)
(valore superiore di azione: 85
dB(A))
6. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici
Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo junior, Arcelli Roberto,
Cardinali Franco, Ceccarelli Graziano, Lazzari Tiziano, Leone
Ciro, Lucidi Gianni, Marcaccioli Andrea, Montirosi Alessandro,
Panfili Fabrizio, Poderini Antonio, Vitali Michele.
72
In alcune giornate
7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi
(armamento e sede ferroviaria)
Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti
Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo,
Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo,
Maccarelli Alfredo, Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.
In alcune giornate
LEX,8h compreso tra 80 dB(A) e
85 dB(A)
(valore inferiore di azione: 80
dB(A))
5. Manovratore (solo un addetto)
Sacchetti Paolo.
6. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici
Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo junior, Arcelli Roberto,
Cardinali Franco, Ceccarelli Graziano, Lazzari Tiziano, Leone
Ciro, Lucidi Gianni, Marcaccioli Andrea, Montirosi Alessandro,
Panfili Fabrizio, Poderini Antonio, Vitali Michele.
In alcune giornate
7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi
(armamento e sede ferroviaria)
Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti
Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo,
Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo,
Maccarelli Alfredo, Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.
In alcune giornate
LEX,8h inferiore a 80 dB(A)
1. Personale uffici amministrativi e tecnici
Proietti Mauro, Psquini Pasquale, Dello Russo Pierluca, Conti
Giampaolo, Giombini Katia, Lotti Antonello, Nencetti Maurizio,
Bellavita Carlo, Castraberte Claudio, Fagiolo Stefano, Giuliani
Francesca, Lisetti David, Negozio Walter, Tocci Mauro, Squarta
Mauro, Arcangeli Alessandro, Rinaldi Andrea, Cernicchi Andrea,
Caponi Carla, Capocci Paolo, Ridolfi Anna, Tulli Eleonora,
Cimmino Francesco, Bucari Stefano.
73
2. Personale area gestione infrastruttura: DCO
Cardinali Franco, Conti Massimo, Gallicchi Flavio, Gargagli
Paolo, Mencagli Valerio, Versiglioni Alfio.
3. Impiegati Tecnici con responsabilità sulla rete
Bellavita Carlo, Castraberte Claudio, Dello Russo Pierluca, Lisetti
Davide, Tocci Mauro.
4. Personale area gestione infrastruttura: capi stazione
Bovini Sabrina, Cardinali Franco, Conti Massimo, Furiani Diego,
Gallicchi Flavio, Gargagli Paolo, Lepri Elvira, Mencagli Valerio,
Moretti Paolo, Piersimoni Giancarlo, Versiglioni Alfio.
DPI OBBLIGATORI PER
6. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici
Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo junior, Arcelli Roberto,
Cardinali Franco, Ceccarelli Graziano, Lazzari Tiziano, Leone
Ciro, Lucidi Gianni, Marcaccioli Andrea, Montirosi Alessandro,
Panfili Fabrizio, Poderini Antonio, Vitali Michele.
7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi
(armamento e sede ferroviaria)
Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti
Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo,
Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo,
Maccarelli Alfredo, Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.
SORVEGLIANZA
SANITARIA
OBBLIGATORIA PER
6. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici
Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo junior, Arcelli Roberto,
Cardinali Franco, Ceccarelli Graziano, Lazzari Tiziano, Leone
Ciro, Lucidi Gianni, Marcaccioli Andrea, Montirosi Alessandro,
Panfili Fabrizio, Poderini Antonio, Vitali Michele.
7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi
(armamento e sede ferroviaria)
Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti
Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo,
Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo,
Maccarelli Alfredo, Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.
Tab. 2 – Rapporto informativo esposizione al rumore dei lavoratori
74
Come si evince dalle tabelle precedenti il valore limite di esposizione (pari a 87 dB(A)) non viene mai
superato.
Nessun lavoratore risulta pertanto esposto a valori superiori al valore limite di esposizione.
Alcuni lavoratori sono esposti a valori di rumore superiori al valore superiore di azione (pari a 85
dB(A)). I nominativi di tali lavoratori sono espressamente indicati nella tabella precedente.
Ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 (Misure di prevenzione e protezione) il datore di
lavoro applica un programma di misure tecniche e organizzative volte ad eliminare il rischio alla fonte o
ridurre al minimo l'esposizione al rumore, considerando in particolare quanto previsto nello stesso
articolo:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il
minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di
lavoro il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da
ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
f) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con
materiali fonoassorbenti;
g) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
h) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro;
i) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione
della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori
di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è
limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
75
In relazione alle valutazioni ottenute, il datore di lavoro ha proceduto all’eliminazione del rischio alla
fonte e/o alla sua riduzione al minimo mediante specifiche misure. Dove risulta che i valori inferiori di
azione sono superati, il datore di lavoro ha elaborato ed applicato un programma di misure tecniche e
organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad
un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono
inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato.
Nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con misure di prevenzione e
protezione, sono stati forniti i dispositivi di protezione individuali per l'udito.
I lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o
con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in
funzione della valutazione del rischio. La sorveglianza sanitaria potrà essere estesa ai lavoratori esposti a
livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi
l'opportunità.
76
C4.3.2) VIBRAZIONI
Si rimanda alla “Relazione relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni
meccaniche”, redatta ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il quale suddivide le vibrazioni
nelle seguenti tipologie:
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al
sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in
particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero,
comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del
rachide;
esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8) [m/s2]: valore mediato
nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa
nominale di otto ore;
esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8) [m/s2]: valore mediato nel
tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.
Vengono inoltre definiti i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.
Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è
fissato a 5 m/s2, su periodi brevi è pari a 20 m/s2;
il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare
l'azione, è fissato a 2,5 m/s2.
Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è
fissato a 1,0 m/s2, su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2;
il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.
Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero viene considerato il livello giornaliero
massimo ricorrente.
77
Sono state eseguite le misure strumentali effettuate con apposito accelerometro rispondente alle
specifiche indicate dallo standard ISO 8041:2005, IEC 61672:2002, IEC 61260:1995 e dallo standard
UNI EN 30326-1 (1997).
Le misure sono state effettuate ovunque necessario ed in particolare presso:
il Deposito di Marsciano;
il cantiere ferroviario in zona San Gemini.
In base alle informazioni fornite dal Datore di Lavoro e dall’analisi delle attività svolte dall’impresa
UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA sono stati individuati i seguenti gruppi omogenei di lavoratori
esposti al rischio derivante da vibrazioni meccaniche:
7. Manovratore
9. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici
10. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi (armamento e sede ferroviaria)
Vengono qui riportate le conclusioni tratte dalla “Relazione relativa all’esposizione dei lavoratori al
rischio rumore” a cui si rimanda.
CONCLUSIONI
Sulla base della valutazione dei livelli di esposizione quotidiana alle vibrazioni i lavoratori risultano
esposti come indicato nelle tabelle seguenti:
ESPOSIZIONE ALLLE VIBRAZIONI DEI LAVORATORI (corpo intero)
Livelli Lavoratori esposti
A(8) superiore a 1,000 m/s2
(valore limite di esposizione) Nessuno
A(8) compreso tra 0,500 e 1,000
m/s2
(valore di azione: 0,500 m/s2)
7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi
(armamento e sede ferroviaria)
Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti
Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo,
Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo,
Maccarelli Alfredo, Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.
Se viene utilizzata la profilatrice per 5 ore
A(8) inferiore a 0,500 m/s2
5. Manovratore (solo un addetto)
Sacchetti Paolo.
78
6. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici
Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo junior, Arcelli Roberto,
Cardinali Franco, Ceccarelli Graziano, Lazzari Tiziano, Leone
Ciro, Lucidi Gianni, Marcaccioli Andrea, Montirosi Alessandro,
Panfili Fabrizio, Poderini Antonio, Vitali Michele.
In alcune giornate
7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi
(armamento e sede ferroviaria)
Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti
Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo,
Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo,
Maccarelli Alfredo, Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.
In alcune giornate
SORVEGLIANZA
SANITARIA
OBBLIGATORIA PER
7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi
Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti
Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo,
Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo,
Maccarelli Alfredo, Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.
RACCOMANDAZIONE
Non utilizzare la profilatrice per più di 4 ore. Segnalare
immediatamente l’eventuale possibile verificarsi di diversa
condizione
Tab. 1 – Rapporto esposizione alle vibrazioni dei lavoratori (corpo intero)
ESPOSIZIONE ALLLE VIBRAZIONI DEI LAVORATORI (mano-braccio)
Livelli Lavoratori esposti
A(8) superiore a 5,000 m/s2
(valore limite di esposizione) Nessuno
A(8) compreso tra 2,500 e 5,000
m/s2
(valore di azione: 0,500 m/s2)
6. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici
Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo junior, Arcelli Roberto,
Cardinali Franco, Ceccarelli Graziano, Lazzari Tiziano, Leone
Ciro, Lucidi Gianni, Marcaccioli Andrea, Montirosi Alessandro,
Panfili Fabrizio, Poderini Antonio, Vitali Michele.
7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi
(armamento e sede ferroviaria)
Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti
Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo,
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Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo,
Maccarelli Alfredo, Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.
In alcune giornate
A(8) inferiore a 2,500 m/s2
7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi
(armamento e sede ferroviaria)
Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti
Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo,
Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo,
Maccarelli Alfredo, Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.
In alcune giornate
DPI OBBLIGATORI
(GUANTI
ANTIVIBRAZIONI) PER
6. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici
Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo junior, Arcelli Roberto,
Cardinali Franco, Ceccarelli Graziano, Lazzari Tiziano, Leone
Ciro, Lucidi Gianni, Marcaccioli Andrea, Montirosi Alessandro,
Panfili Fabrizio, Poderini Antonio, Vitali Michele.
7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi
Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti
Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo,
Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo,
Maccarelli Alfredo, Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.
SORVEGLIANZA
SANITARIA
OBBLIGATORIA PER
6. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici
Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo junior, Arcelli Roberto,
Cardinali Franco, Ceccarelli Graziano, Lazzari Tiziano, Leone
Ciro, Lucidi Gianni, Marcaccioli Andrea, Montirosi Alessandro,
Panfili Fabrizio, Poderini Antonio, Vitali Michele.
7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi
Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti
Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo,
Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo,
Maccarelli Alfredo, Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.
Tab. 2 – Rapporto esposizione alle vibrazioni dei lavoratori (mano-braccio)
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Come mostrato nelle tabelle precedenti, i valori dell’indice A(8) risultano sempre al di sotto dei valori
limite di esposizione individuati dalla normativa, sia per quanto riguarda il sistema “corpo intero”
(valore limite pari a 1,000 m/s2) che quello “mano-braccio” (valore limite pari a 5,000 m/s2).
Nessun lavoratore risulta pertanto esposto a valori superiori al valore limite di esposizione.
Tuttavia i lavoratori dei gruppi omogenei n. 6. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici e
n. 7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi risultano esposti a valori di esposizione alle
vibrazioni meccaniche del sistema mano-braccio superiori al valore di azione.
Inoltre i lavoratori del gruppi omogeneo n. 7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi
risultano esposti a valori di esposizione alle vibrazioni meccaniche del corpo intero superiori al valore di
azione nel caso di utilizzo della profilatrice per 5 ore.
Per gli operatori impegnati nelle lavorazioni individuate con il valore dell’indice A(8) superiore al valore
d’azione e comunque inferiore al valore limite previsto dal D.Lgs 81/08, la classe di esposizione al
rischio (in base alle linee guida dell’I.S.P.S.E.L.) da vibrazioni meccaniche è la classe 1); tale condizione
richiede di prendere le misure di tutela previste all’art. 203 comma 2 che si riporta.
Art. 203. - Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 202,
quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o
organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare
quanto segue:
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto
conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che
attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione
trasmessa al sistema mano-braccio;
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di
lavoro e dei DPI;
e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei
DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
81
h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.
2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione È stato superato, il datore di lavoro prende
misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta,
di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.
Come misura di protezione dai rischi connessi ad una sovraesposizione alle vibrazioni il datore di
lavoro fornisce ai suddetti addetti o a chiunque altro dovesse utilizzare le su menzionate
apparecchiature dei guanti certificati "anti-vibrazioni" ai sensi della norma EN ISO 10819:1996.
Come indicato dal D.Lgs 81/08 e dall’ISPESL, i guanti anti-vibrazioni sono utili ai fini di attenuare i
livelli di vibrazione prodotti dagli utensili impiegati e di evitare l'effetto di amplificazione della
vibrazione trasmessa alla mano, generalmente riscontrabile per i normali guanti da lavoro. Attraverso
l’utilizzo di tali protezioni si ha un’attesa di abbattimento medio delle vibrazioni pari al 40 – 60%. Va
inoltre considerato che un altro scopo importante dei guanti è quello di tenere le mani calde ed asciutte,
il che può contribuire a limitare alcuni effetti nocivi indotti dalle vibrazioni.
I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o
con periodicità diversa decisa dal Medico Competente con adeguata motivazione riportata nel
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in
funzione della valutazione del rischio.
82
C4.3.3) CAMPI ELETTROMAGNETICI
A seguito di dettagliata analisi delle attività lavorative e delle apparecchiature / attrezzature utilizzate
non sono state riscontrate sorgenti di campi elettromagnetici significativi per i lavoratori presso i luoghi
di lavoro dell’impresa UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA
Tutte le nuove sottostazioni elettriche, nelle quali è presente un locale per l’operatore, sono state
realizzate nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 81/08 in tema di tutela dei lavoratori dai rischi
derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici.
Per la valutazione di tale fattore di rischio si è fatto riferimento a quanto previsto dal decreto.
D.L.gs. 81/08 Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Art. 206. - Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo
207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di
correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto.
2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto
con i conduttori in tensione.
Art. 207. - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:
a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo
di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
b) valori limite di esposizione: limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli
effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori
esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti;
c) valori di azione: l'entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico
(E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che determina l'obbligo
di adottare una o più delle misure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei
pertinenti valori limite di esposizione.
83
Art. 208. - Valori limite di esposizione e valori d'azione
1. I valori limite di esposizione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera A, tabella 1.
2. I valori di azione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera B, tabella 2.
Art. 209. - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario,
misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la
misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato
europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno contemplato tutte
le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai
campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa,
quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai
fabbricanti delle attrezzature.
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformità al comma 1, qualora
risulti che siano superati i valori di azione di cui all'articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando necessario,
calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.
3. omissis
4. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione
ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi
impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3
mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi
indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici;
f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
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g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le
informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
h) sorgenti multiple di esposizione;
i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28 precisa le misure adottate,
previste dall'articolo 210.
Art. 210. - Misure di prevenzione e protezione
1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all'articolo 208 sono
superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri
che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora
ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni
superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da
svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di
sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di
lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.
2. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di
azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla valutazione
effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non
sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso
alle stesse È limitato laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite
di esposizione.
3. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorché,
nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i valori limite di
esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei
valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di
conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
85
4. A norma dell'articolo 209, comma 4, lettera c), il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo
alle esigenze dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.
Art. 211. - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore
decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui
all'articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L'organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico
competente.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182, sono tempestivamente sottoposti a controllo
medico i lavoratori per i quali È stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'articolo 208,
comma 2.
Art. 212. - Linee guida
1. Il Ministero della salute, avvalendosi degli organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora le linee guida per l'applicazione del presente
capo nello specifico settore dell'utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza magnetica.
Allegato XXXVI - Valori limite di esposizione e valori di azione per i campi
elettromagnetici
Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici:
Corrente di contatto (IC). La corrente che fluisce al contatto tra un individuo ed un oggetto conduttore caricato dal
campo elettromagnetico. La corrente di contatto è espressa in Ampere (A).
Corrente indotta attraverso gli arti (IL). La corrente indotta attraverso qualsiasi arto, a frequenze comprese tra 10
e 110 MHz, espressa in Ampere (A).
Densità di corrente (J). È definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla
sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. È espressa in Ampere per metro
quadro (A/m2).
Intensità di campo elettrico. È una grandezza vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella
carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in Volt per metro (V/m).
Intensità di campo magnetico. È una grandezza vettoriale (H) che, assieme all'induzione magnetica, specifica un
campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in Ampere per metro (A/m).
86
Induzione magnetica. È una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in movimento.
È espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e l'intensità del campo
magnetico sono legate dall'equazione 1 A m-1 = 4π 10-7 T.
Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte per le quali la profondità
di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie,
divisa per l'area della superficie in questione ed è espressa in Watt per metro quadro (W/m2).
Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce come l'energia assorbita per unità di massa di tessuto
biologico e si esprime in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva esso si impiega per limitare gli
effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate.
Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti
di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo ed è espresso in Watt per
chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpo intero è una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti
termici nocivi dell'esposizione a radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono
necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del
corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contatto con
la terra, esposto a RF dell'ordine di pochi MHz e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna.
Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica, la corrente indotta
attraverso gli arti e la corrente di contatto, le intensità di campo elettrico e magnetico, e la densità di potenza.
87
A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono
utilizzate le seguenti grandezze fisiche:
• sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo fino
a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale;
• fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente, in modo da prevenire
effetti sulle funzioni del sistema nervoso;
• fra 100 kHz e10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress
termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell'intervallo di frequenza compreso fra
100 kHz e10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono sia alla densità di corrente che al SAR;
• fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di potenza al fine di prevenire
l'eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimità della stessa.
TABELLA 1
Valori limite di esposizione (articolo 188, comma 1).
Tutte le condizioni devono essere rispettate.
Intervallo di frequenza Densità di corrente per corpo e tronco
J(mA/m2) (rms)
SAR Mediato sul corpo intero
(W/kg)
SAR Localizzato
(capo e tronco) (W/k)
SAR localizzato (arti)
(W/kg)
Densità di potenza (W/m2)
Fino a 1 Hz 40 / / / /
1-4 Hz 40/f / / / /
4-1000 Hz 10 / / / /
1000 Hz – 100 kHz f/100 / / / /
100 kHz – 10 Mhz f/100 0,4 10 20 /
10 MHz – 10 GHz / 0,4 10 20 /
10-300 GHz / / / / 50
Note:
1. f è la frequenza in Hertz.
2. I valori limite di esposizione per la densità di corrente si prefiggono di proteggere dagli effetti acuti, risultanti
dall'esposizione, sui tessuti del sistema nervoso centrale nella testa e nel torace. I valori limite di esposizione
nell'intervallo di frequenza compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli effetti nocivi accertati sul sistema
nervoso centrale. Tali effetti acuti sono essenzialmente istantanei e non v'è alcuna giustificazione scientifica per
modificare i valori limite di esposizione nel caso di esposizioni di breve durata. Tuttavia, poiché i valori limite di
88
esposizione si riferiscono agli effetti nocivi sul sistema nervoso centrale, essi possono permettere densità di corrente
più elevate in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a parità di condizioni di esposizione.
3. Data la non omogeneità elettrica del corpo, le densità di corrente dovrebbero essere calcolate come medie su una
sezione di 1 cm2 perpendicolare alla direzione della corrente.
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco della densità di corrente possono essere ottenuti moltiplicando
il valore efficace rms per (2)1/2.
5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici pulsati, la massima densità di corrente associata agli
impulsi può essere calcolata in base ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di variazione dell'induzione
magnetica. La densità di corrente indotta può essere confrontata con il corrispondente valore limite di esposizione.
Per gli impulsi di durata tp la frequenza equivalente per l'applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come f
= 1/(2tp).
6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
7. La massa adottata per mediare il SAR localizzato è pari a ogni 10g di tessuto contiguo. Il SAR massimo
ottenuto in tal modo costituisce il valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si intende che i suddetti 10 g di
tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo con proprietà elettriche quasi omogenee. Nello specificare una
massa contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto può essere utilizzato nella dosimetria numerica ma che può
presentare difficoltà per le misurazioni fisiche dirette. Può essere utilizzata una geometria semplice quale una
massa cubica di tessuto, purché le grandezze dosimetriche calcolate assumano valori conservativi rispetto alle linee
guida in materia di esposizione.
8. Per esposizioni pulsate nella gamma di frequenza compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni localizzate del
capo, allo scopo di limitare ed evitare effetti uditivi causati da espansione termoelastica, si raccomanda un ulteriore
valore limite di esposizione. Tale limite è rappresentato dall'assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare
10 mJ/kg calcolato come media su 10 g di tessuto.
9. Le densità di potenza sono ottenute come media su una qualsiasi superficie esposta di 20 cm2 e su un qualsiasi
periodo di 68/f1,05 minuti (f in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondità di penetrazione
con l'aumento della frequenza. Le massime densità di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm2,
non dovrebbero superare 20 volte il valore di 50 W/m2.
10. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale per quanto riguarda
l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione,
misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni
biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.
89
B. VALORI DI AZIONE
I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi
razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti
(ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP
7/99).
TABELLA 2
Valori di azione (art. 188, comma 2)
[valori efficaci (rms) imperturbati]
Intervallo di frequenza
Intensità di campo
elettrico E (V/m)
Intensità di campo
magnetico H (A/m)
Induzione magnetica B
(uT)
Densità di potenza di onda
piana Seq (W/m2)
Corrente di contatto, Ic
Corrente indotta attraverso gli arti
IL (mA)
0-1 Hz / 1,63x105 2x105 / 1,0 /
1-8Hz 20000 1,63x 2x105 / f2 / 1,0 /
8-25Hz 20000 2x104/f 2,5x104/f / 1,0 /
0,025-0,82 kHz 500/f 20/f 25/f / 1,0 /
0,82-2,5 kHz 610 24,4 30,7 / 1,0 /
2,5-65 kHz 610 24,4 30,7 / 0,4f /
65-100 kHz 610 1600/f 2000/f / 0,4f /
0,1-1 MHz 610 1,6/f 2/f / 40 /
1-10 MHz 610/f 1,6/f 2/f / 40 /
10-100 MHz 61 0,16 0,2 10 40 100
110-400 MHz 61 0,16 0,2 10 / /
400-2000 MHz 3f1/2 0,008f1/2 0,01f1/2 f/40 / /
2-300GHz 137 0,36 0,45 50 / /
Note :
1. f è la frequenza espressa nelle unità indicate nella colonna relativa all'intervallo di frequenza.
2. Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, Seq , E2, H2, B2 e IL devono essere calcolati come medie
su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
3. Per le frequenze che superano 10 GHz, Seq , E2, H2 e B2 devono essere calcolati come medie su un qualsiasi
periodo di 68/f1,05 minuti (f in GHz).
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo possono essere ottenuti
moltiplicando il valore efficace rms per (2)1/2. Per gli impulsi di durata tp la frequenza equivalente da applicare
per i valori di azione va calcolata come f = 1/(2tp). Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i valori
di azione di picco per le intensità di campo sono calcolati moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per 10a,
dove a = (0,665 log (f/10) + 0,176), f in Hz.
90
Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori di azione di picco sono calcolati moltiplicando i
valori efficaci (rms) corrispondenti per 32 nel caso delle intensità di campo e per 1000 nel caso della densità di
potenza di onda piana equivalente.
5. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale l'esposizione simultanea a campi
di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di
analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme
armonizzate europee elaborate dal CENELEC.
6. Per i valori di picco di campi elettromagnetici pulsati modulati si propone inoltre che, per le frequenze portanti
che superano 10 MHz, Seq valutato come media sulla durata dell'impulso non superi di 1000 volte i valori di
azione per Seq, o che l'intensità di campo non superi di 32 volte i valori di azione dell'intensità di campo alla
frequenza portante.
SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI
Gruppi omogenei esposti Luogo di
esposizione
Fattore di
rischio Misure di prevenzione e protezione
6. Addetti alla Manutenzione
Impianti Tecnologici
SOTTOSTAZIONI
ELETTRICHE BASSO
DATORE DI LAVORO
- Realizzazione sottostazioni a regola d’arte
- Realizzazione ambiente lavoro idoneo
- Inf / formazione dei lavoratori
- Manutenzione e verifica
LAVORATORI:
- attenersi alle procedure
91
C4.3.4) RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
Rientrano in questa situazione di rischio tutte le attività che espongono l’operatore a raggi ultravioletti
cioè radiazioni ottiche con lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm, cioè con energia compresa tra
12,5 e 3,1 eV.
La radiazione ultravioletta è una radiazione non ionizzante, ovvero una radiazione che non possiede
energia sufficiente ad allontanare un elettrone dal suo atomo ovvero capace di modificare la struttura
dell'elemento colpito.
Le radiazioni ultraviolette in funzione della lunghezza d'onda della radiazione si dividono in:
a) UV-A: 400-315nm, regione caratterizzata da una bassa attività biologica (pigmentazione della
pelle e fotoreazioni);
b) UV-B: 315-280nm, regione eritemale; la sovraesposizione della struttura oculare può dare
origine ad infiammazione corneale (cheratite) e congiuntivite;
c) UV-C: 280-200nm, regione germicida; in questa zona l'eritema è più debole, ma permane la
capacità di indurre fotocheratiti.
Tra le attività svolte da UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA l’operazione con produzione indiretta di
raggi ultravioletti è rappresentata dalla saldatura che viene condotta solo saltuariamente..
Le radiazioni ottiche artificiali penetrano solo superficialmente nel tessuto cutaneo umano e non
raggiungono gli organi interni. Le zone del corpo umano sensibili a questo tipo di radiazioni sono gli
occhi e la pelle. La profondità di penetrazione dipende dalla lunghezza d’onda. Mentre le radiazioni
ultraviolette (UV) ad onda corta e le radiazioni infrarosse (IR) ad onda lunga vengono assorbite già dalla
superficie cutanea, le radiazioni visibili e quelle in prossimità della fascia dell’infrarosso penetrano più in
profondità. Pertanto l’effetto delle radiazioni sull’occhio o sulla pelle dipende dalla loro lunghezza
d’onda.
Nel caso dell’impresa UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA si tratta di un agente di rischio presente
saltuariamente nei casi di utilizzo del cannello per il taglio ossiacetilenico delle rotaie. I possibili
danni per la pelle sono le scottature, mentre per gli occhi sono ustioni della retina, lesione fotochimica
92
della retina, offuscamento del cristallino (nel lungo termine), abbagliamento (rischio per danno
secondario).
I valori limite di esposizione per radiazioni ottiche non coerenti sono riportate nella Tabella 1.1
dell’Allegato XXXVII del D.Lgs n. 81/80, e di seguito riepilogati.
Valori limiti di esposizione per radiazioni ottiche non coerenti
Indici Lunghezza d’onda
nm
Valori limite di
esposizione Unità Parte del corpo Rischio
a. 180-400
(UVA, UVB, UVC)
Heff = 30
Valore giornaliero 8 ore [J m-2]
occhio: cornea
congiuntiva
cristallino
cute
fotocheratite
congiuntivite
catarattogenesi
eritema
elastosi
tumore della cute
b. 315-400
(UVA)
Heff = 104
Valore giornaliero 8 ore [J m-2] occhio: cristallino catarattogenesi
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Durante le attività di taglio delle rotaie è possibile che i limiti definiti dal D.Lgs 81/08 siano superati,
pertanto per ridurre al minimo tale rischio il Datore di Lavoro ha fornito ai lavoratori i DPI necessari,
in particolare apposite mascherine ed altre tipologie di schermatura.
I lavoratori sono stati inf/formati circa i comportamenti da tenere per l’utilizzo di tali dispositivi di
protezione individuale e circa le modalità di impiego, ossia: indossare i necessari dispositivi di
protezione individuale verificandone preventivamente l’integrità e/o lo stato di efficienza; allontanare
le persone non protette dalla zona di lavorazione.
UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA noleggia l’attrezzatura presso un fornitore specializzato che
controlla lo stato delle 2 bombole di ossiacetilene ed è responsabile del loro corretto funzionamento.
93
SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO DA AGENTI FISICI
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
Gruppi omogenei esposti Luogo di
esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione
7 Manutenzione Impianti Fissi LUNGO LA
LINEA
CANNELLO PER
TAGLIO
OSSIACETILENICO
COMPRENSIVO DI 2
BOMBOLE;
RISCHI PER GLI
OCCHI
RISCHI PER LA
CUTE
DATORE DI LAVORO:
- Noleggiare l’attrezzatura da ditta specializzata che si occupi anche delle verifiche periodiche e dei controlli delle bomboe contenenti ossiacetilene
- Fornire appositi occhiali o maschere specifici per il taglio con ossicateline
- Istruire il personale
- Informare i lavoratori
LAVORATORI:
- Utilizzare l’attrezzatura in conformità alle istruzioni ricevute ed al manuale di uso
- indossare i necessari dispositivi di protezione individuale
- verificare l’integrità e/o lo stato di efficienza delle protezioni
- allontanare le persone non protette dalla zona di lavorazione
- Segnalare eventuali anomalie
94
C4.3.5) RADIAZIONI IONIZZANTI
La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal Decreto Legislativo
17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni.
Per radiazioni ionizzanti si intendono le radiazioni costituite da fotoni o da particelle aventi la capacità
di determinare direttamente o indirettamente, la formazione di ioni. I materiali che producono
radiazioni ionizzanti sono le sostanze di natura radioattiva e fissile.
Trattasi di un agente di rischio non presente in alcuna mansione eseguibile presso UMBRIA TPL E
MOBILITA’ SPA
SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI
LAVORATORI ESPOSTI: NESSUNO
PRESSO LA SOCIETA’ UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA TALE AGENTE DI RISCHIO
NON RICORRE
95
C4.3.6) RADIAZIONI NON IONIZZANTI
Il termine di radiazioni non ionizzanti (NIR, Non Ionizing Radiations) si riferisce a quelle forme di
radiazione elettromagnetica, onde radio, microonde, infrarosso, visibile ed ultravioletto, che
interagendo con gli atomi della materia non ne producono la ionizzazione. Tali radiazioni possiedono
un'energia minore di 10 eV, che rappresenta in effetti la minima energia necessaria per la ionizzazione
di un atomo.
Le radiazioni non ionizzanti possono essere suddivise in:
• campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF)
• radiofrequenze (RF)
• microonde (MO)
• infrarosso (IR)
• luce visibile
All’interno della società UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA le sorgenti di NIR sono rappresentate da:
computers e lettori elettromagnetici.
Tali attrezzature sono comunque da ritenere non in grado di determinare, alla luce delle acquisizioni
scientifiche correnti, esposizioni dei lavoratori apprezzabili o comunque significative ai fini della salute.
96
I valori limite di esposizione per radiazioni non ionizzanti sono riportate nella Tabella 2 dell’Allegato
XXXVI del D.Lgs n. 81/80, e di seguito riepilogati.
Valori efficaci (rms) imperturbati
Intervallo di
frequenza
Intensità di
campo elettrico
E [V/m]
Intensità di
campo
magnetico H
[A/m]
Induzione
magnetica B
[uT]
Densità di
potenza di
onda piana
Seq [W/m2]
Corrente di
contatto, Ic
Corrente
indotta
attraverso gli
arti IL [mA]
0-1 Hz / 1,63x105 2x105 / 1,0 /
1-8Hz 20000 1,63x 2x105 / f / 1,0 /
8-25Hz 20000 2x104/f 2,5x104/f / 1,0 /
0,025-0,82 kHz 500/f 20/f 25/f / 1,0 /
0,82-2,5 kHz 610 24,4 30,7 / 1,0 /
2,5-65 kHz 610 24,4 30,7 / 0,4f /
65-100 kHz 610 1600/f 2000/f / 0,4f /
0,1-1 MHz 610 1,6/f 2/f / 40 /
1-10 MHz 610/f 1,6/f 2/f / 40 /
10-100 MHz 61 0,16 0,2 10 40 100
110-400 MHz 61 0,16 0,2 10 / /
400-2000 MHz 3f1/2 0,008f1/2 0,01f1/2 f/40 / /
2-300GHz 137 0,36 0,45 50 / /
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Per ridurre al minimo i rischi dovuti alle radiazioni non ionizzanti il Datore di Lavoro ha fornito ai
lavoratori apparecchiature a basse emissioni di radiazioni.
I lavoratori sono stati inf / formati circa i comportamenti da tenere per l’utilizzo di tali dispositivi,
ossia di porsi ad una distanza ottimale dallo schermo di cm 50-70; inoltre è prevista una pausa di
quindici minuti ovvero cambiare attività ogni centoventi minuti di applicazione continuativa.
97
SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA RADIAZIONI NON IONIZZANTI
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO DA AGENTI FISICI
RADIAZIONI NON IONIZZANTI
Gruppi omogenei esposti Luogo di
esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione
1 personale uffici amministrativi e tecnici
2 personale DCO
3 impiegati tecnici con responsabilità
sulla rete
UFFICI
COMPUTERS;
RISCHI PER LA
VISTA E GLI
OCCHI
DATORE DI LAVORO:
- Fornire apparecchiature con basso livello di emissioni
LAVORATORI:
- porsi a una distanza dallo schermo cm 50-70
- effettuare una pausa di quindici minuti ovvero cambiare attività ogni centoventi minuti di applicazione continuativa
I lavoratori di cui alla tabella che precede sono sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico
competente Dr. Bodo per i rischi per la vista e per gli occhi derivanti dall’utilizzo dei computers.
98
C4.3.7) MICRO / MACROCLIMA
Per la valutazione di tali agenti di rischio si fa riferimento anche alle linee guida dell’ISPESL. Come
specificato nelle linee guida, nel caso di ambienti classificati “moderati6”, la valutazione del rischio non
necessita specifiche misure strumentali salvo il caso di segnalazioni da parte dei lavoratori o dei RLS o
salvo la rilevazione di oggettivi elementi di disagio o disturbo. Per microclima si intende la
combinazione di diversi fattori come umidità, temperatura dell’aria, ventilazione, ecc..
Le “malattie correlate con gli ambienti chiusi”, dotati di ventilazione artificiale e di condizionamento
dell’aria, sono dovute all’inquinamento indoor legato alla presenza di inquinanti di varia natura (fisica,
chimica e biologica) all’interno degli ambienti stessi e/o all’alterazione dei parametri microclimatici. La
composizione dell’aria all’interno di questi ambienti deve rientrare entro limiti ben precisi (requisiti
standard di qualità) in quanto l’aria ha due funzioni fondamentali: permettere lo scambio necessario per
la respirazione e favorire lo scambio termico tra l’uomo e l’ambiente circostante.
Temperatura:
I disturbi collegati ad una temperatura ambientale eccessiva hanno come conseguenze un maggiore
affaticamento sia fisico che mentale ed una eccessiva perdita di liquidi con conseguente comparsa di
sintomi aspecifici (cefalea, scarsa capacità di concentrazione, ecc.). I disturbi derivanti invece da
temperature troppo basse sono essenzialmente ipotermia, irrigidimento degli arti, formicolii e perdita di
sensibilità in particolare a mani e piedi, tremori. L’ipotermia provoca il rallentamento fisiologico di
tutte le funzioni, comprese l'attività cardiovascolare e respiratoria, la conduzione nervosa, le capacità
intellettive, il tempo di reazione neuromuscolare e l'attività metabolica.
Le soluzioni da adottare per garantire una temperatura ambientale idonea sono:
• realizzare un buon isolamento termico dell’ambiente;
• predisporre un adeguato impianto di riscaldamento / condizionamento;
• evitare gli eccessi di superfici vetrate che, in estate, aumentano notevolmente il calore da
irraggiamento solare, e in inverno aumentano la dispersione del calore.
6 Def. di ambienti moderati: tutti i luoghi di lavoro nei quali non esistono specifiche esigenze produttive che vincolando uno
o più dei principali parametri microclimatici (temperatura, umidità relativa, velocità dell’aria ecc..) impediscano il
raggiungimento del confort.
99
In base al D.P.R. 412/93 e s.m.i i valori massimi della temperatura ambiente durante il periodo di
riscaldamento invernale non devono superare i seguenti limiti:
• 18°C ±2°C per gli ambienti adibiti alle attività produttive;
• 20°C ±2°C per gli uffici.
Quando non è conveniente o possibile modificare la temperatura di tutto l'ambiente oppure quando ci
si trova a lavorare all’esterno, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo
alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o dispositivi personali di protezione (ad
esempio tute termiche).
Nel caso di lavori in ambiente aperto si parla di macro clima, valgono gli stessi rischi per la
salute sopra elencati e si procede alla riduzione del rischio a livelli accettabili essenzialmente
tramite la fornitura di specifici D.P.I.
Umidità relativa:
Un’elevata umidità relativa (superiore al 60%) influisce negativamente sulla temperatura effettivamente
percepita dall’essere umano, esasperando i disagi derivanti sia dalle alte temperature che dalle basse; al
contrario in un ambiente eccessivamente secco (umidità relativa inferiore al 40%) si osservano disturbi
a carico delle prime vie aeree (secchezza delle mucose) e, soprattutto, degli occhi: bruciore, prurito,
irritazione, sensazione di presenza di corpo estraneo nell’occhio. Occorre pertanto prevedere un
adeguato impianto di climatizzazione ambientale in grado di garantire un valore di umidità relativa
compreso tra il 50% e il 60% e comunque mai al di fuori del range 40% - 60%.
Ventilazione:
Una ventilazione eccessiva influisce negativamente sulle condizioni microclimatiche, aumentando la
dispersione di calore dell’organismo, invece una ventilazione scarsa, oltre a favorire l’inquinamento
indoor, riduce la capacità di dispersione del calore del corpo umano. L’impianto di ventilazione
ambientale deve essere pertanto strutturato in modo che vengano garantiti 3-4 ricambi d’aria all’ora
con velocità dell’aria inferiore a 0,3 m/s nell’ambiente e 0,1-0,2 m/s sul posto di lavoro.
100
Qualità dell’aria:
La qualità dell’aria in ambienti chiusi dipende dalla presenza di eventuali sorgenti inquinanti o di odori,
dal sistema di condizionamento, dalla presenza di persone e dalla percezione e suscettibilità delle stesse.
Il controllo della qualità dell’aria comporta l’integrazione di tre principali aspetti:
1. rimozione o isolamento delle fonti di inquinamento attraverso barriere fisiche;
2. diluizione degli inquinanti e rimozione dall’edificio mediante un appropriato sistema di
ventilazione;
3. utilizzo di idoneo sistema di filtrazione per la rimozione degli inquinanti dell’aria.
Per garantire un buon livello di qualità dell’aria ambiente è necessario disporre di un efficiente sistema
di condizionamento che includa tutte le apparecchiature necessarie a ventilare, riscaldare, raffreddare,
filtrare e pulire l’aria. È importante assicurare una corretta ed efficiente manutenzione del sistema di
condizionamento controllando la idonea sostituzione dei filtri, la pulizia con apposite sostanze,
evitando perdite nel circuito.
Il comportamento di ciascun occupante un ambiente influenza la qualità dell’ambiente stesso; a tal
proposito è opportuno ricordare di:
• non coprire le griglie di ventilazione;
• non fumare;
• evitare formazione di acqua stagnante;
• rimuovere immediatamente i rifiuti;
• conservare gli alimenti in maniera appropriata.
Le malattie correlate con la non buona ventilazione degli edifici possono essere suddivise in due
gruppi, in base a considerazioni di ordine epidemiologico, eziopatogenetico, clinico, diagnostico e
prognostico.
Al primo gruppo appartiene la cosiddetta Sindrome dell’Edificio Malsano o Sick Building Syndrome,
caratterizzata da una sintomatologia di modesta entità, aspecifica e polimorfa (cefalea, sonnolenza,
bruciore degli occhi, senso di irritazione della gola, tosse, irritazione cutanea, ecc.), strettamente
correlata con la permanenza nell’edificio: si manifesta durante il lavoro in un particolare ambiente, e si
risolve o si attenua rapidamente con l’allontanamento dallo stesso.
Al secondo gruppo appartengono malattie con un quadro clinico ben definito, che non si risolvono
rapidamente abbandonando il luogo di lavoro, la cui patogenesi (modalità di insorgenza) è di tipo
allergico o tossico-infettivo, talora caratterizzate da notevole gravità. Appartengono a questo gruppo
malattie quali l’asma bronchiale, le alveoliti allergiche estrinseche, la febbre da umidificatori, le
101
infezioni da Legionella Pneumophila (malattia dei Legionari e febbre di Pontiac) da Rickettsie (febbre Q),
da virus e da funghi.
I principali inquinanti che si possono rinvenire negli edifici sono di natura chimica (composti organici
volatili, formaldeide, monossido di carbonio, ossidi di azoto, anidride carbonica, ozono, ecc.), fisica (fibre di asbesto,
fibre di vetro, polveri, radon, ecc.) e biologica (virus, batteri, actinomiceti, spore fungine, acari, alghe, amebe, peli e
forfora umani, frammenti di insetti).
I sistemi di condizionamento dell’aria, gli umidificatori e le superfici umide costituiscono un ambiente
favorevole per lo sviluppo e la diffusione di microrganismi: l’umidità e le temperature elevate facilitano
la crescita di muffe e funghi.
Negli ambienti confinati non industriali la carica microbica dell’aria è influenzata da diversi fattori:
• numero ed attività delle persone e flora microbica delle loro vie respiratorie e della loro cute;
• tipo e cubatura dei locali;
• tipo di pavimentazione ed eventuale rivestimento;
• procedure di pulizia meccanica;
• sistemi di ventilazione, riscaldamento e/o condizionamento;
• stagione.
In natura esistono difese naturali dall’inquinamento microbiologico: la luce, la temperatura, la
ventilazione, il condizionamento e le misure antipolvere. Le prime misure di prevenzione consistono,
quindi, nel valorizzare questi sistemi di difesa naturali:
• migliorando la ventilazione e il ricambio d’aria;
• operando una “diluizione” delle persone che occupano una stessa stanza e, quando questo non
è attuabile, semplicemente facendo ricorso a climatizzazione forzata.
Gli ambienti di lavoro fruibili presso UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA, in generale, sono da ritenersi
ambienti in cui vengono svolte attività produttive ad impegno fisico definibile come moderato e dove
le condizioni ambientali (temperatura, umidità relativa, velocità dell’aria), sulla base di misure
strumentali già effettuate e sulla base dei dati di letteratura correnti, non sono tali da poter determinare
significative alterazioni dell’equazione di bilancio termico dei lavoratori e quindi fenomeni di stress
termico, in ragione dell'impegno fisico richiesto dalle lavorazioni (definibile come lieve, <100 Kcal/h,
o medio, 100-200 Kcal/h).
Sono invece possibili, in relazione all’andamento climatico stagionale, a situazioni strutturali dei locali
di lavoro o a fattispecie operative particolari dei transitori fenomeni di discomfort termico. Esistono
inoltre alcune situazioni in cui è necessario pervenire ad un rigido controllo delle condizioni
102
microclimatiche per garantire agli operatori, in relazione alla delicatezza dei compiti svolti, la migliore
condizione di performance lavorativa.
Nel caso di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA non sussistono particolari condizioni di disconfort, al
contrario molti ambienti sono adeguatamente areati, riscaldati / condizionati. Pertanto per tali ambienti
risultano proponibili solo misure di controllo delle condizioni ambientali (regolamentazione della
ventilazione dei locali di lavoro, condizionamento, riscaldamento).
Per i lavoratori chiamati ad operare in ambiente esterno il Datore di lavoro ha predisposto idonei
indumenti di lavoro che fungano da DPI contro le condizioni climatiche avverse, specialmente durante
la stagione invernale.
MISURE DI CONTROLLO
Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi
fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta
preferenzialmente con aperture verso l’ambiente esterno.
Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e
sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.
Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei
lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.
La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di
lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
Si riassumono brevemente i valori dei parametri da ottenere in funzione dell’attività lavorativa svolta:
Valori dei parametri climatici
Tipo di lavoro effettuato Temperatura ottimale
[°C]
Grado di umidità
[%]
Velocità dell'aria
[m/s]
Lavoro intellettuale o lavoro
fisico leggero in posizione
seduta
18 - 24 40 – 60 0,1
Lavoro fisico di medio
impegno 17 – 22 40 – 60 0,1 – 0,2
Lavoro fisico impegnativo 15 – 21 40 – 60 0,4 – 0,5
Lavoro fisico molto
impegnativo 12 – 18
40 – 60 1,0 – 1,5
103
SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA MICRO / MACROCLIMA
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO MICRO / MACROCLIMA
Gruppi omogenei esposti Luogo di
esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione
1 personale uffici
2 personale DCO
3 Impiegati Tecnici
UFFICI MICROCLIMA
DATORE DI LAVORO:
- Installare le adeguate apparecchiature per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti
- Fornire i DPI contro gli agenti climatici avversi (tuta protettiva, giaccone, guanti, scarpe)
- Informare i lavoratori
4 capi stazione STAZIONI MICROCLIMA E
MACROCLIMA
3 Impiegati Tecnici
5 Manovratore
6 Addetti alla manutenzione impianti tecnologici
7 Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi
LINEE,
DEPOSITI,
CANTIERI,
MACCHINE
OPERATRICI
MICROCLIMA E
MACROCLIMA
LAVORATORI:
- Segnalare eventuali anomalie degli impianti
- Segnalare eventuali condizioni di discomfort
6 Addetti alla manutenzione impianti tecnologici
SSE MICROCLIMA
104
C4.3.8) ILLUMINAZIONE
La luce non solo trasmette attraverso l’occhio le informazioni ai centri della vista che si trovano nel
cervello, ma, attraverso una particolare ramificazione di nervi, influisce altresì sugli organi di
regolazione del sistema neurovegetativo, che comanda l’intero ricambio e le funzioni dell’organismo.
La luce naturale, la più adatta per l’occhio umano, è quella che proviene direttamente dalla radiazione
solare o che viene riflessa dalla volta celeste. La luce solare diretta è sconsigliabile negli ambienti di
lavoro in quanto, per l’eccessiva brillanza, determina abbagliamento o fastidiosi riflessi. Poiché
l’illuminazione naturale è direttamente proporzionale alla porzione di volta celeste visibile, è di
fondamentale importanza l’ampiezza delle superfici vetrate che deve essere correlata alla superficie del
pavimento con un rapporto che può variare da 1:4 fino a 1:10 in caso di assenza di edifici dirimpetto o
per piani alti; le finestre non dovrebbero avere dimensioni inferiori a 1,5 – 2 m2 e posizionate ad
adeguata altezza da terra in accordo con le norme tecniche in vigore.
Quando la luce naturale non è sufficiente, occorre integrare l’illuminazione con la luce artificiale che
deve rispondere ad alcuni requisiti essenziali: deve essere sufficiente, deve avere una composizione
spettrale il più possibile simile alla luce naturale, non deve provocare abbagliamento, deve essere
uniforme rispettando nel tempo una giusta proporzione di contrasti tra luce e ombra, deve essere priva
di oscillazioni.
Le principali norme di riferimento per le condizioni d’illuminamento dei posti di lavoro sono:
UNI 11165:2005 - Luce e illuminazione - Illuminazione di interni - Valutazione
dell'abbagliamento molesto con il metodo UGR;
UNI EN 12464:2004 - Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti
di lavoro in interni;
UNI EN 1838:2000 - Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza.
105
Le modalità di distribuzione della luce possono essere sostanzialmente di tre tipi:
1. illuminazione diretta: presenta il massimo rendimento con lo svantaggio di essere facilmente
abbagliante; tale difetto può essere parzialmente risolto con lampade lattescenti, utilizzando
schermi o ponendo la sorgente molto in alto;
2. illuminazione indiretta: l’ambiente di lavoro è illuminato esclusivamente con luce riflessa (da
soffitti o pareti); evita l’abbagliamento, ma ha un basso rendimento e tende ad abolire tutte le
ombre e quindi i contrasti riducendo la percezione degli oggetti e il senso del rilievo;
3. illuminazione mista: è una combinazione delle precedenti e tende ad evitare i difetti accennati; è
il sistema più diffuso e può essere adattato caso per caso.
Nel valutare la distribuzione della luce particolare attenzione deve essere rivolta ad evitare ogni
abbagliamento.
I principali effetti negativi sulla salute, correlati al lavoro in condizioni non idonee di illuminazione
riguardano ovviamente l’organo della vista. In pratica si realizza un quadro noto come astenopia
(sindrome da fatica visiva), i cui principali sintomi sono: bruciore, lacrimazione, secchezza, senso di
corpo estraneo, ammiccamento frequente, fastidio alla luce, pesantezza, visione annebbiata, visione
sdoppiata, stanchezza alla lettura.
Le cause più frequenti sono dovute all’abbagliamento causato dall’illuminazione ambientale o locale
eccessiva, o per presenza di riflessi, con conseguente affaticamento visivo per costrizione della pupilla
in miosi, contemporaneo affaticamento dei muscoli palpebrali in stato di contrattura per difendere
l’occhio stesso dall’eccesso di luce.
Anche le condizioni di scarsa illuminazione sono causa di astenopia per lo sforzo fisico e mentale
impiegato per osservare e seguire il lavoro; i lavoratori con difetti visivi, particolarmente i presbiti, sono
costretti ad un maggiore sforzo accomodativo.
Una illuminazione non idonea costringe spesso ad assumere posizioni viziate per migliorare la visione,
è possibile quindi, come conseguenza, la comparsa di disturbi muscolo-scheletrici notevolmente
fastidiosi.
Un capitolo a parte riguarda l’illuminazione di emergenza.
L’illuminazione di sicurezza è necessaria per le vie d’evacuazione e le uscite di emergenza dai locali di
lavoro. Impianti di illuminazione d’emergenza devono inserirsi automaticamente nel momento in cui
106
viene a mancare la tensione di rete; le luci di emergenza devono essere contrassegnate come tali.
L’illuminazione di emergenza non deve abbagliare e deve permettere di riconoscere i colori di
sicurezza. Il funzionamento dell’illuminazione di emergenza deve essere verificato periodicamente
mediante prove manuali o automatiche.
Presso UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA l’illuminazione dei locali di lavoro non si presenta, in
generale, come un elemento in grado di produrre effetti avversi specifici sulla salute dei lavoratori. I
locali di lavoro sono infatti serviti da sistemi di illuminazione naturale o mista (naturale+artificiale) in
grado di garantire adeguate condizioni di comfort visivo.
Tuttavia, in talune situazioni di particolare impegno visivo - lavorativo come durante l’utilizzo di alcune
macchine ed attrezzature ed anche in caso di lavoro al video terminale, una inadeguata condizione di
illuminazione (scarsa illuminazione, riflessi, eccessiva illuminazione, abbagliamento) può contribuire a
determinare condizioni di discomfort visivo e conseguenti fenomeni di disadattamento lavorativo
(cefalea, astenopia, nervosismo, ecc.).
L’impresa UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA ha dotato le proprie aree di lavoro di idonea
illuminazione. In tal senso sono stati verificati tutti gli ambienti di lavoro in cui si trova ad operare il
personale UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA:
gli uffici di Perugia Piazzale Bellucci e di Strada Santa Lucia, il DCO (presso la stazione di Perugia
Ponte S. Giovanni), le stazioni, il deposito di Marsciano e di Umbertide.
Il tipo di illuminazione ovvero di terminali differisce da ambiente ad ambiente ma in tutti i casi non
sono state riscontrate situazioni di disconfort.
Resta inteso che tali sistemi sono comunque perfettibili anche in considerazione delle nuove possibilità
tecniche e che necessitano di manutenzione e revisione periodiche.
107
Si riportano i requisiti d’illuminazione prescritti dalla Norma UNI EN 12464-1:2004:
Requisiti illuminotecnici per interni, compiti e attività
UNI EN 12464-1/2001
Attività Illuminamento
[lux]
Aree di circolazione, corridoi 100
Scale, ascensori, tappeti mobili 150
Magazzini con scaffali
Passaggi 20
Magazzini con scaffali
Passaggi con presenza di personale 150
Saldatura 300
Lavorazione grossolana o media
(tolleranza ≥ 0.1mm) 300
Lavorazione fine
(tolleranza < 0,1 mm) 500
Lavorazione laminati
(spessore ≥ 5 mm) 200
Lavorazione fogli
(spessore< 5 mm) 300
Preparazione utensili e attrezzi da taglio 750
Assemblaggio:
- grossolano
- medio
- fine
- di precisione
200
300
500
750
Preparazione superfici e verniciatura 750
Carrozzeria e assemblaggio 500
Verniciatura, spruzzatura, lucidatura
Ritocco, ispezione 750
Produzione rivestimenti 1000
Ispezione finale 1000
Archiviatura, copiatura, aree di circolazione 300
Scrittura, dattilografia, lettera, elaborazione dati 500
108
SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA ILLUMINAZIONE INADEGUATA
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO ILLUMINAZIONE INADEGUATA
Gruppi omogenei esposti Luogo di
esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione
1 personale uffici
2 personale DCO
3 impiegati Tecnici
UFFICI ILLUMINAZIONE
INADEGUATA DATORE DI LAVORO:
- Installare gli appropriati corpi illuminanti
- Istruire il personale
- Informare i lavoratori
- Procedere alle richieste manutenzioni e revisioni
- Dotare di sistemi di illuminazione idonei per i lavori in linea
4 capi stazione STAZIONI ILLUMINAZIONE
INADEGUATA
3 Impiegati Tecnici
5 Manovratore
6 Addetti alla manutenzione impianti tecnologici
7 Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi
LINEE,
DEPOSITI,
CANTIERI
ILLUMINAZIONE
INADEGUATA
6 Addetti alla manutenzione impianti tecnologici
SSE ILLUMINAZIONE
INADEGUATA
LAVORATORI:
- Verificare l’integrità e/o lo stato di efficienza dei corpi illuminanti
- Segnalare eventuali anomalie o guasti
109
C4.3.9) ELETTROCUZIONE
Il rischio di elettrocuzione è stato valuatato per tutti gli ambiti in cui ricorre ed in particolare:
impianti elettrici a servizio degli immobili e di macchine ed attrezzature (si veda la sezione
impianti del presente DVR);
parti elettriche facenti parte di macchine ed attrezzature (si veda il capitolo macchine ed
attrezzature del presente DVR);
linea elettrica aerea e sottostazioni (si veda la relativa documentazione facente parte integrante
del presente DVR).
In primo luogo sono state adottate misure di tipo tecnico concretizzatesi nella realizzazione a regola
d’arte dell’impiantistica e delle infrastrutture e strutture e l’adeguamento alla regola dell’arte di tutto
quanto esistente. Per regola dell’arte si intende che tutti gli impianti sono realizzati secondo le norme di
buona tecnica. Per il mantenimento di questi requisiti di sicurezza vengono effettuate le manutenzioni e
le verifiche periodiche secondo le indicazioni contenute nei manuali di uso e manutenzione e le norme
vigenti applicabili.
Contemporaneamente si è proceduto all’adozione di misure organizzative e di formazione. Si è pertanto
effettuata una specifica inf/formazione per i lavoratori e si è proceduto all’emanazione di specifiche
procedure ed autorizzazioni al lavoro per eliminare e/o ridurre a livelli residui accettabili il rischio di
elettrocuzione. Tali proceudre costituiscono parte integrante del presente DVR.
In generale vige il divieto di eseguire lavori sotto tensione, eccetto i casi previsti per legge e
regolamentati da specifiche procedure e norme.
Analogamente sono vietati i lavori in prossimità di parti attive non protette e comunque a distanze
inferiori ai valori riportati nella tabella dell’allegato IX al D.Lgs. 81/08, salvo i casi in cui siano adottate
disposizioni organizzative e procedurali idonee (cioè in accordo alla buona tecnica) a proteggere i
lavoratori dai conseguenti rischi.
Sottostazioni elettriche e linea elettrica
Per la realizzazione di sottostazioni elettriche di conversione e dell’impianto di Telecomando T.E.
computerizzato della linea Sansepolcro – Terni e della linea Perugia Ponte S. Giovanni – Perugia S.
Anna con posto centrale D.O.T.E. a Perugia Ponte S. Giovanni sono stati elaborati da ATOS progetti,
su incarico di ex FCU S.r.l. oggi UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA, specifici documenti:
Fascicolo dell’opera
Adeguamento al Piano di Sicurezza e Coordinamento
110
Allegato PSC1 – stralcio istruzione per la circolazione dei carrelli in uso presso la rete ferroviaria
italiana
Allegato PSC2 – stralcio istruzioni per la protezione cantieri in uso presso la rete ferroviaria italiana
Per ridurre il rischio elettrocuzione a livelli residui accettabili sono stati organizzati specifici percorsi
formativi ed esami di abilitazione, sempre in collaborazione con ATOS progetti. Si veda a tal proposito
il documento “Abilitazione del personale – Corsi e programmi”.
Sono stati erogati i seguenti corsi di formazione ed esami di abilitazione:
corso di formazione “La rete TE della Ferrovia Centrale Umbra” ;
corso di formazione per Messa in Sicurezza degli impianti di trazione elettrica nel periodo delle
prove per la messa in servizio;
corso di formazione REGOLAMENTO di TRAZIONE ELETTRICA (messa in sicurezza degli
impianti);
esami di abilitazione impianti di trazione elettrica.
Sulla base della inf / formazione erogata è stato stilato l’elenco dei lavoratori idonei alle mansioni.
Per quanto concerne l’organizzazione del lavoro e le procedure, al fine di minimizzare il rischio
eletrocuzione sono state elaborate specifiche procedure.
Si veda a tal proposito il documento “Regolamento di esercizio degli impianti di trazione elettrica”.
Imprese terze
Le imprese terze devono attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni fornite attraverso la consegna
della documentazione precedentemente richiamata, oltre che alle norme vigenti.
In particolare per lavori che si configurano come cantieri si fa riferimento al D.Lgs 81/08 ed ai
documenti denominati Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza elaborati
rispettivamente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e dalle imprese esecutrici
nonché alle eventuali integrazioni ed alle indicazioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori e del Direttore dei Lavori. Inoltre UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA provvede
ad effettuare i sopralluoghi preliminari dei luoghi di lavoro e a fornire tutte le informazioni relative ai
propri specifici rischi anche attraverso la consegna del presente DVR nonché la consegna dei
documenti specifici relativi alle sottostazioni elettriche ed alla linea di trazione elettrica.
Per quanto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria e / o straordinaria vengono analogamente
predisposti specifici documenti per l’espletamento di tali attività ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Tutte le lavorazioni affidate a ditte terze vengono regolamentate da specifico contratto in cui sono
indicate le attività ed illustrati gli impianti e le infrastrutture di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA sui
111
quali si andrà ad operare ed in cui si richiama all’osservanza di tutte le norme vigenti da parte delle ditte
esterne.
SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO ELETTROCUZIONE
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO ELETTROCUZIONE
Gruppi omogenei esposti Luogo di
esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione
1 personale uffici
2 personale DCO
3 Impiegati Tecnici
UFFICI ELETTROCUZIONE
DATORE DI LAVORO:
- Prendere le misure necessarie affinchè i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica
- Vietare di eseguire lavori sotto tensione salvo i casi previsti dalle norme vigenti
- Vietare i lavori in prossimità di parti attive e a distanze inferiori ai limiti previsti, salvo i casi previsti dalle norme vigenti
- Provvedere a manutenzione e verifiche periodiche
- realizzare impianti di protezione dai fulmini e dalle scariche atmosferiche
- Fornire i DPI contro l’elettrocuzione
- Informare i lavoratori
- Formare e Abilitare i lavoratori
- Emanare regolamenti (tra cui il Regolamento TE)
- Emanare procedure (con inclusa modulistica TE)
- Emanare autorizazioni al lavoro (e avere una struttura addetta come il DOTE)
4 capi stazione STAZIONI ELETTROCUZIONE
3 Impiegati Tecnici
5 Manovratore
6 Addetti alla manutenzione
impianti tecnologici
7 Operatori settore Manutenzione
Impianti Fissi
LINEE,
DEPOSITI,
CANTIERI
ELETTROCUZIONE
6 Addetti alla manutenzione impianti tecnologici
SSE ELETTROCUZIONE
LAVORATORI:
- Operare solo se abilitati
- Attenersi alle procedure
- Rispettare le indicazioni e istruzioni ricevute
- Segnalare ogni anomalia o guasto
112
C4.4) RISCHIO DA AGENTI ERGONOMICI
Nelle strutture Aziendali esiste una vasta gamma di problematiche di natura ergonomica derivanti dalla
ampiezza del ventaglio del mansionario. In questo caso gli elementi di valutazione sono costituiti
dall’analisi ergonomica dei gesti produttivi, dall’esame delle condizioni ambientali/operative e della
organizzazione del lavoro.
Un corretto rapporto tra il lavoratore ed il suo contesto ambientale/occupazionale, inteso come
macchine, utensili, arredi, posizioni del corpo, movimenti produttivi, ritmi di lavoro, impegno fisico è
senz'altro molto importante ai fini della tutela della salute.
C4.4.1) LAVORO AL VIDEO TERMINALE
Nella UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA si fa uso di Video Terminali, con i quali si intendono
schermi alfanumerici o grafici. Il posto di lavoro è definito come l’insieme che comprende le
attrezzature munite di videoterminale, compresi quindi tastiera, mouse, software, accessori opzionali,
apparecchiature connesse, telefono, modem, stampante, ed anche supporto per documenti, sedia,
piano di lavoro e ambiente di lavoro circostante.
I lavoratori di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA che utilizzano un’attrezzatura munita di
videoterminali in modo sistematico per 20 ore settimanali appartengono al gruppo omogeneo
“Personale area gestione infrastruttura: DCO” situato in apposito edificio a Ponte San Giovanni
(Perugia).
Ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs 81/08 sono stati analizzati i posti di lavoro ed in particolare i seguenti
rischi:
RISCHI PER LA VISTA E PER GLI OCCHI;
PROBLEMI LEGATI ALLA POSTURA ED ALL’AFFATICAMENTO FISICO O
MENTALE;
CONDIZIONI ERGONOMICHE E DI IGIENE AMBIENTALE.
I posti di lavoro presenti presso il DCO sono risultati idonei in base ai requisiti minimi di cui
all’allegato XXXIV del D.Lgs 81/08.
113
I lavoratori hanno diritto a pause ovvero cambi di attività di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro
continuativo, secondo quanto stabilito dal Decreto. I lavoratori sono stati informati.
Si è svolta una riunione presso il DCO alla quale ha partecipato anche il medico competente di
UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA che ha informato i lavoratori in relazione al controllo sanitario con
particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e per l’apparato muscolo-scheletrico. La
frequenza delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei e per lavoratori che
abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, mentre è quinquennale negli altri casi.
Gli altri obblighi del datore di lavoro sono circoscritti al fornire un’adeguata formazione al personale e
le necessarie informazioni riguardo la corretta modalità di svolgimento dell’attività, la protezione degli
occhi e della vista e le misure applicabili al posto di lavoro.
114
SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA VIDEOTERMINALE
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO PER GLI OPERAORI AL VIDEOTEMINALE
Gruppi omogenei esposti Luogo di
esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione
2 personale DCO UFFICI POSTURA ERRATA
DATORE DI LAVORO:
- Fornire adeguate postazioni (requisiti All. XXXIV D.Lgs 81/08)
- Inf / formare i lavoratori
- Sottoporre i lavoratori, in accordo col medico competente, a sorveglianza sanitaria
LAVORATORI:
- Regolare adeguatamente le altezze di monitor e sedili
- Orientare correttamente i monitor
2 personale DCO UFFICI OCCHI E VISTA
AFFATICAMENTO
DATORE DI LAVORO:
- Fornire adeguate postazioni (requisiti All. XXXIV D.Lgs 81/08)
- Fornire istruzioni
- Inf / formare i lavoratori
- Sottoporre i lavoratori, in accordo col medico competente, a sorveglianza sanitari
LAVORATORI:
- porsi a una distanza dallo schermo pari a 50-70 cm
- effettuare una pausa di quindici minuti intesa come cambio attività ogni centoventi minuti di applicazione continuativa
Il personale DCO è sottoposto a sorveglianza sanitaria dal medico competente Dr Bodo per il
rischio da videoterminale.
115
C4.4.2) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PESANTI /
SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTICOLARE
Trattasi di un fattore di rischio esplicitamente contemplato dal D.Lgs 81/08. In tal senso il relativo
titolo và applicato in tutti i casi in cui la movimentazione manuale di materiali di lavoro sia da
considerare, nell’ambito delle mansioni svolte dal lavoratore, elemento vincolante e tipico rispetto al
gesto ed alle finalità produttive. In tali casi il D.Lgs 81/08 fissa anche i parametri da considerare nel
processo valutativo. Il titolo non comprende quindi le situazioni in cui il movimentare materiali di
lavoro costituisca un fatto meramente occasionale, non caratteristico rispetto alla mansione svolta ed
indifferente agli scopi produttivi e dove la tutela del lavoratore è comunque presente, ma affidata alle
norme generali di prevenzione ed igiene del lavoro.
Gli elementi di valutazione sono da ricercare quindi nella analisi ergonomica delle mansioni, nell’esame
delle condizioni ambientali/operative e nella organizzazione del lavoro.
D.Lgs 81/08 - Titolo VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 167. - Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che
comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più
lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;
b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
Art. 168. - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei
lavoratori.
116
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di
lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi
adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto
dell'allegato XXXIII, ed in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di proget-tazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in
questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in
particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale
attività comporta, in base all'allegato XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e
dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII,
ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.
Art. 169. - Informazione, formazione e addestramento
1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate
relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione
delle attività.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da
adottare nella movimentazione manuale dei carichi.
Tanto premesso, le lavorazioni aziendali presso la società UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA non
appaiono caratterizzarsi per la presenza di rischi specifici da movimentazione manuale di materiali
pesanti in quanto per le lavorazioni sono utilizzati argani, sistemi di sollevamento e muletto.
Fanno eccezione per alcune rare operazioni di magazzinaggio e carico/scarico prodotti, che richiedono
all'operatore il sollevamento di confezioni di materiali di vara sagoma e peso e per le quali il Datore di
Lavoro ha previsto l’applicazione di procedure ergonomicamente valide:
NON SOLLEVARE DA SOLI MATERIALI DI PESO MAGGIORE DI 25 KG;
SOLLEVARE I MATERIALI TENENDOLI IL PIÙ VICINO POSSIBILE AL CORPO E
SENZA PIEGARE LA SCHIENA (flettere le gambe);
EVITARE TORSIONI DEL BUSTO DURANTE LA MOVIMENTAZIONE DEL
CARICO (ruotare tutto il corpo);
117
AFFERRARE SALDAMENTE IL CARICO PRIMA DI SOLLEVARLO;
ASSICURARSI UNA BUONA CONDIZIONE DI STABILITÀ (gambe un po’ divaricate) E
DI EQUILIBRIO DURANTE LE OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE;
UTILIZZARE GLI EVENTUALI MEZZI MECCANICI DISPONIBILI.
118
SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE
DEI CARICHI PESANTI / SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTICOLARE
Gruppi omogenei esposti Luogo di
esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione
1 personale uffici
2 personale DCO
3 impiegati Tecnici
UFFICI
MOVIMENTAZIONE
SCORRETTA
DATORE DI LAVORO:
- Inf/ formare i lavoratori
- Come azione migliorativa si
potrebbe procedere alla
sostituzione di uno degli attuali
furgoni ducati utilizzati con un
nuovo m ezzo di lavoro dotato di
gru.
4 capi stazione STAZIONI
3 Impiegati Tecnici
5 Manovratore
6 Addetti alla manutenzione impianti tecnologici
7 Operatori settore Manutenzione
Impianti Fissi
LINEE,
DEPOSITI,
CANTIERI
6 Addetti alla manutenzione impianti
tecnologici SSE
LAVORATORI:
- Attenersi alle regole di giusta movimentazione manuale dei carichi
POSTURE INCONGRUE: a volte le condizioni di lavoro possono essere tali da richiedere al
lavoratore di operare in posizioni coatte ed ergonomicamente non vantaggiose (seduto, a braccia
sollevate, in ginocchio, a tronco flesso, fisso in piedi, …). Il tutto producendo non solo un sovraccarico
biomeccanico di alcune articolazioni (soprattutto la colonna vertebrale) che può condurre a problemi di
salute non solo osteoarticolari, ma anche circolatori, cutanei, ecc..; ciò anche attraverso l'aggravamento
di comuni affezioni (artropatie, malattie reumatiche, esiti di traumi, vene varicose, …) di cui spesso i
lavoratori, specie i più anziani, possono essere portatori.
Nel caso di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA alcune situazioni possono imporre al lavoratore
temporanee posture incongrue che vanno quindi interrotte da periodici movimenti defatiganti.
MOVIMENTI RIPETITIVI: in alcuni casi anche i movimenti ripetitivi possono presentarsi quale
elemento di rischio connesso alle lavorazioni. È noto infatti che movimenti reiterati di alcune
articolazioni (soprattutto dell'arto superiore) possono determinare nel tempo, in relazione alla frequenza
dei movimenti, impegno muscolare richiesto e durata del movimento, alterazioni muscolo-tendinee e
nervose acute e croniche (dette anche Cumulative Trauma Desorders). In tal senso l'inserimento di
119
pause di ristoro (almeno un 1/5 della durata del lavoro) costituisce le misura preventiva certamente più
efficace.
Fenomeni di tal genere possono essere presenti e vanno prevenuti inserendo piccole pause defatiganti.
È bene infine ricordare che cattive condizioni ergonomiche possono anche determinare fenomeni di
disadattamento da surmenage psichico o aumento della frequenza degli infortuni.
120
C4.5) RISCHIO DOVUTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Presso UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA l'organizzazione del lavoro, in generale, appare congrua
rispetto alle esigenze di prevenzione dei lavoratori, in alcune situazioni tuttavia assetti organizzativi non
congrui (scarsità di personale, incongrua distribuzione dei carichi di lavoro, eccessivo carico di
manutenzioni, carenza di comunicazioni, …) possono determinare un aumento del contenuto lesivo di
agenti di rischio eventualmente già presenti.
Allo stato attuale non risultano presenti dette problematiche organizzative nella ditta UMBRIA TPL E
MOBILITA’ SPA
Infatti le mansioni sono strutturate in base a precisi programmi di lavoro che discendono dalla
programmazione generale dei servizi.
Analogamente i diversi rami aziendali hanno definito le proprie specifiche mansioni a cui i lavoratori
devono attenersi.
Per quanto concerne l’elettrificazione della linea aerea tutte le attività sono regolamentate secondo
dettagliate procedure che sono oggetto di specifichi corsi di formazione del personale.
121
SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO DOVUTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Gruppi omogenei esposti Luogo di
esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione
1 personale uffici
2 personale DCO
3 impiegati Tecnici
UFFICI
MANCANZA
ORGANIZZAZIONE
DATORE DI LAVORO:
- Definire procedure comportamentali
adeguate
- Dotarsi di specifico software per i
turni di PDC e PDA
- Informare i lavoratori anche
riguardo ai turni relativi ai Gruppi
Omogenei a loro collegati
4 capi stazione STAZIONI
3 Impiegati Tecnici
5 Manovratore
6 Addetti alla manutenzione impianti tecnologici
7 Operatori settore Manutenzione
Impianti Fissi
LINEE,
DEPOSITI,
CANTIERI
6 Addetti alla manutenzione impianti
tecnologici SSE
LAVORATORI:
- Attenersi alle procedure codificate
- Informare i responsabili dei
procedimenti su possibili
miglioramenti organizzativi
122
C5) SICUREZZA DEL LAVORO
Le problematiche di sicurezza rilevabili all'interno dell'azienda sono suddivisibili nei seguenti gruppi:
1. SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
accessi, aree di transito;
strutture;
pavimenti e passaggi e scale;
uscite.
2. SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
caratteristiche tecniche;
modalità d'uso;
manutenzione.
3. SICUREZZA DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE
caratteristiche tecniche;
modalità d'uso;
manutenzione.
4. PROCEDURE DI LAVORO
indicazioni vincolanti;
sistemi di controllo.
SICUREZZA DEI TERZI
5. EMERGENZE
Antincendio;
rapida evacuazione;
sistemi di allarme.
6. SEGNALETICA DI SICUREZZA
Divieti e avvertimenti;
Prescrizioni e informazioni.
123
C5.1) LUOGHI DI LAVORO
Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 63. - Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed
i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993;
in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di
igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza
territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
omissis
Art. 64. - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza
siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano
eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni
igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano
sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
124
L’attività di UMBRIA TPL E MOBILITA’ S.p.A. si svolge in diversi luoghi:
la Direzione Aziendale con sede in Strada Santa Lucia, 4 – 06125 Perugia (piano ammezzato),
gli Uffici con sede in Piazzale Bellucci 16/a – Perugia (piano primo),
il DCO presso la stazione di Ponte San Giovanni (PG),
la Divisione Manutenzione degli Impianti Fissi e la Divisione Manutenzione degli Impianti Tecnologici
dislocate presso la sede di Marsciano e di Umbertide,
le stazioni presenziate di Sansepolcro - Perugia Sant’Anna – Umbertide ed il gabbiotto in via degli Astri
a Ponte Felcino per la gestione del passaggio a livello.
SEDE DIREZIONE AZIENDALE Strada SANTA LUCIA, 4 – PERUGIA
L’azienda occupa solo una porzione degli immobili presenti nell’area ovvero il Piano ammezzato della
sede denominata “ex minimetrò”. Indentificativi catastali F 232 e n. 60
La planimetria e i catastali sono conservati presso l’archivio dell’azienda.
Certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Perugia n. 103 del 8 aprile 2003.
Certificato di prevenzione incendi Prot. N. 00015029 del 08/10/2012 valido fino al 09/08/2017.
Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte ai sensi dell’art. 9 della L. 46/90 per
l’impianto elettrico degli uffici.
Verifica degli impianti di messa a terra del 16/03/2013 (validità biennale) rilasciata da organismo
notificato ECOTECH Srl.
Controlli periodici delle perdite dio refrigerante e dello stato dell’impianto di climatizzazione.
UFFICI AL PIANO PRIMO DEL’EDIFICIO DI PIAZZALE BELLUCCI 16/A – PERUGIA
Sono conservati in tali uffici i documenti inerenti l’edificio: catastale, planimetrie, agibilità, prevenzione
incendi, dichiarazioni di conformità dell’impianto elettricoe dell’impianto di climatizzazione.
PER TUTTI I LUOGHI DI LAVORO
Si rimanda alle planimetrie conservate negli archivi di UMBRIA TPL E MOBILITA’ S.p.A. per la
descrizione dettagliata dei luoghi di lavoro.
Negli archivi sono inoltre conservati i certificati sopra descritti e le verifiche periodiche della terra
eseguite per ogni utenza di cui l’azienda è titolare.
125
VERIFICA DI RISPONDENZA AI REQUISITI DELL’ALLEGATO IV
Allegato IV - Requisiti dei luoghi di lavoro
DIREZIONE AZIENDALE DI PERUGIA Strada Santa Lucia n. 4 ed Uffici di Perugia
Piazzale Bellucci n. 16
1. AMBIENTI DI LAVORO
REQUISITO VERIFICA E NOTE
1.1 Stabilità e solidità
1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura
presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che
corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali.
SÌ
1.1.2. Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni. SÌ
1.1.3. I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro
punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo ammissibile per unità di
superficie dei solai.
N.A.
1.1.4. I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti
razionalmente ai fini della stabilità del solaio.
SÌ
1.1.5. L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di
edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed
agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe
o ramponi montapali o altri idonei dispositivi.
SÌ
1.1.6. Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la
pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al
minimo il sollevamento della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori.
SÌ
1.1.7. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro
non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi
capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi
efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori
ed al vicinato.
SÌ
1.1.8. Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli
apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o
mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in
modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.
SÌ
126
REQUISITO VERIFICA E NOTE
1.2. Altezza, cubatura e superficie
1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da
destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed
in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza
sanitaria, sono i seguenti:
1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3; SÌ
1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore; SÌ
1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie
di almeno mq 2.
SÌ
1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza
deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
--
1.2.3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della
copertura dei soffitti o delle volte.
--
1.2.4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza
competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra
indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.
L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la
superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che
occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono
siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei
lavoratori occupati.
--
1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di
azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati
dalla normativa urbanistica vigente.
SÌ
1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da
consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.
SÌ
1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico
1.3.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è
vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti
condizioni:
1.3.1.1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento
termico e acustico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei
lavoratori;
SÌ
1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria; 1.3.1.3. essere ben
asciutti e ben difesi contro l'umidità;
SÌ
1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere
pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.
SÌ
1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché SÌ
127
esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.
REQUISITO VERIFICA E NOTE
1.3.3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze
putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e
pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e
scarico.
SÌ
1.3.4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene
bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i
lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.
SÌ
1.3.5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro
devono essere a tinta chiara.
SÌ
1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate,
nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere
chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro
dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione
succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né
rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati
materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata
quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora
esse vadano in frantumi.
SÌ
1.3.7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti,
chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi
devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
SÌ
1.3.8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con
l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i
lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed
intorno ad esso.
SÌ
1.3.9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere
autorizzato soltanto se siano fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro
in tutta sicurezza.
--
1.3.10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono
essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di
arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.
SÌ
1.3.11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei
carichi trasportati.
N.A.
1.3.12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è
tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza
devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.
N.A.
1.3.13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori N.A.
128
possono cadere.
REQUISITO VERIFICA E NOTE
1.3.14. Le disposizioni di cui ai punti 1.3.10., 1.3.11., 1.3.12., 1.3.13. sono altresì
applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di
circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la
regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine
di carico.
SÌ
1.3.15.1. Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi specie devono essere
costituite di materiali incombustibili. Sono, tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro
e stagionato nei casi in cui ciò, in relazione al tipo di forno ed alle condizioni di
impianto, non costituisca pericolo.
N.A.
1.3.15.2. Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra dei forni,
nonché le relative scale e passerelle di accesso, devono essere costruite con materiali
incombustibili.
N.A.
1.3.16. I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione, alla manipolazione,
all'utilizzazione ed alla conservazione di materie infiammabili, esplodenti, corrosive o
infettanti, devono essere in condizioni tali da consentire una facile e completa
asportazione delle materie pericolose o nocive, che possano eventualmente
depositarsi.
SÌ
1.3.17. I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano le materie
o i prodotti indicati tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonché i tavoli di lavoro,
le macchine e le attrezzature in genere impiegati per dette operazioni, devono essere
frequentemente ed accuratamente puliti.
SÌ
1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi.
1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico,
devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano
utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i
lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun
rischio.
SÌ
1.4.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci
dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
SÌ
1.4.3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere
prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
SÌ
1.4.4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza
sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
SÌ
1.4.5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la
protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
N.A.
1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del N.A.
129
lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali
luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati
possano accedere a dette zone.
REQUISITO VERIFICA E NOTE
1.4.7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati
ad accedere alle zone di pericolo.
SÌ
1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile. SÌ
1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non
devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da
rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
SÌ
1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che
ostacolano la normale circolazione.
SÌ
1.4.11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare
dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i
lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere
adeguatamente segnalati.
N.A.
1.4.12.1. Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o
la discesa dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle
pareti, le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonché il sottostante
spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere protetti, su tutti i
lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di
arresto al piede.
N.A.
1.4.12.2. I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche
contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra.
SÌ
1.4.12.3. Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture dove
si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei materiali in
manovra ciò non sia possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale
deve essere applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella
posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve
essere tenuta chiusa quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano
corrispondente.
N.A.
1.4.13. Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati deve essere reso
inaccessibile, quando la natura del materiale trasportato ed il tipo del trasportatore
possano costituire pericoli per caduta di materiali o per rottura degli organi di
sospensione, a meno che non siano adottate altre misure contro detti pericoli.
N.A.
1.4.14. Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed
immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte
barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate
N.A.
130
segnalazioni.
1.4.15. I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti
il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere
convenientemente illuminati durante il servizio notturno.
N.A.
REQUISITO VERIFICA E NOTE
1.4.16.1. Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per
guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate.
N.A.
1.4.16.2. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito. N.A.
1.4.17. Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su linee di
transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il traffico non è sospeso o la
linea non è sbarrata, una o più persone devono essere esclusivamente incaricate di
segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.
N.A.
1.4.18. Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui
conducente non può, direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi,
controllarne il percorso, i veicoli devono essere preceduti o affiancati da un incaricato
che provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumità delle persone.
N.A.
1.4.19. All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni delle
teleferiche devono essere applicati solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una
persona in caso di caduta. Tali ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto il
margine del piano di manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.
N.A.
1.5. Vie e uscite di emergenza.
1.5.1. Ai fini del presente punto si intende per:
1.5.1.1. via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone
che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
1.5.1.2. uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
1.5.1.3. luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli
effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza;
1.5.1.4. larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto
dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in
posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).
--
1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di
raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
SÌ
1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati
rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
SÌ
1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza
devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla
loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo
di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
SÌ
1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza SÌ
131
minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
REQUISITO VERIFICA E NOTE
1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere
apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte
facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di
utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel
verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di
mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati
specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente
per territorio.
SÌ
1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando
sono presenti lavoratori in azienda.
SÌ
1.5.8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte
delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e
quelle girevoli su asse centrale.
SÌ
1.5.9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi
danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere
utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
SÌ
1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita
segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi
appropriati.
SÌ
1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere
dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in
caso di guasto dell'impianto elettrico.
SÌ
1.5.12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che
presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più
di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o
rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già
costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista l'impossibilità
accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e
cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità
salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.
SÌ
1.5.13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la
disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi devono avere un numero sufficiente
di vie ed uscite di emergenza.
SÌ
1.5.14.1. Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di
lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide
coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette
misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni
N.A.
132
di pericolo.
REQUISITO VERIFICA E NOTE
1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che
presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere
provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.
N.A.
1.5.14.3. Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90
quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.
SÌ
1.6. Porte e portoni
1.6.1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e
materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere
agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
SÌ
1.6.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di
esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel
locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere
apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.
SÌ
1.6.3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma
2, la larghezza minima delle porte è la seguente:
1.6.3.1. quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a
25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;
SÌ
1.6.3.2. quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in
numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;
N.A.
1.6.3.3. quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in
numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si
aprano entrambe nel verso dell'esodo;
N.A.
1.6.3.4. quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in
numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve
essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza
minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione
compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
N.A.
1.6.4. Il numero complessivo delle porte di cui al punto 1.6.3.4. può anche essere
minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
--
1.6.5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile
una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista
una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per
cento).
--
1.6.6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui al punto 1.5.5, --
133
coincidono con le porte di cui al punto 1.6.1, si applicano le disposizioni di cui al
punto 1.5.5.
REQUISITO VERIFICA E NOTE
1.6.7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte
scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non
esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.
SÌ
1.6.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei
veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la
circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere
sgombre in permanenza.
SÌ
1.6.9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere
muniti di pannelli trasparenti.
N.A.
1.6.10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli
occhi.
N.A.
1.6.11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono
costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere
feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo
sfondamento.
N.A.
1.6.12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca
loro di uscire dalle guide o di cadere.
SÌ
1.6.13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema
di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
N.A.
1.6.14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza
rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di
emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche
manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di
mancanza di energia elettrica.
N.A.
1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere
contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla
normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno
senza aiuto speciale.
SÌ
1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte. SÌ
1.6.17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere
provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita
delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai
precedenti punti 1.6.9. e 1.6.10.. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27
novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei punti 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. e
1.6.6. concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di
--
134
uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla
concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.
REQUISITO VERIFICA E NOTE
1.7 Scale
1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro,
devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti
da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata
dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.
SÌ
1.7.1.2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di
parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti
devono essere munite di almeno un corrimano.
SÌ
1.7.1.3. Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature
verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a
partire da m. 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di
protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale
della persona verso l'esterno.
N.A.
1.7.1.4. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più
di cm. 60.
N.A.
1.7.1.5. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono
applicati o alla quale la scala è fissata.
N.A.
1.7.1.6. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o
presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia,
altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore
ad un metro.
N.A.
1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto è considerato "normale" un parapetto che
soddisfi alle seguenti condizioni:
1.7.2.1.1 sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di
conservazione;
SÌ
1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile di almeno un metro; SÌ
1.7.2.1.3 sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa
metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;
SÌ
1.7.2.1.4 sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua
parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni
ambientali e della sua specifica funzione.
SÌ
1.7.2.2. É considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al
comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed
alta almeno 15 centimetri.
SÌ
1.7.2.3. É considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi precedenti, qualsiasi --
135
protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza
contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.
REQUISITO VERIFICA E NOTE
1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di
lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di
parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è
richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2.00.
SÌ
1.8 Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
1.8.1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la
caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
SÌ
1.8.2. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre
misure o cautele adeguate.
--
1.8.3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati
od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale
che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.
SÌ
1.8.4. Le disposizioni di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7.,
1.4.8., sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa,
alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione
utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa,
nonché alle banchine di carico.
SÌ
1.8.5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui ai punti 1.4.1.,
1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., si applicano per analogia ai luoghi di
lavoro esterni.
SÌ
1.8.6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce
artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
SÌ per i lavori in linea
1.8.7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere
strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:
1.8.7.1 sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di
oggetti;
SÌ per i lavori in linea
1.8.7.2 non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas,
vapori, polveri;
SÌ per i lavori in linea
1.8.7.3 possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o
possono essere soccorsi rapidamente;
SÌ per i lavori in linea
1.8.7.4 non possono scivolare o cadere. SÌ per i lavori in linea
1.8.8. I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro devono essere
sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra
provenienza.
SÌ
136
REQUISITO VERIFICA E NOTE
1.9 Microclima
1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi
1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di
lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria
salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e
quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione.
SÌ
1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre
mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di
controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
SÌ
1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione
meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a
correnti d'aria fastidiosa.
SÌ
1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli,
manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.
SÌ
1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo
immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve
essere eliminato rapidamente.
SÌ
1.9.2. Temperatura dei locali
1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano
durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi
fisici imposti ai lavoratori.
SÌ
1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto
della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il
movimento dell'aria concomitanti.
SÌ
1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza,
dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme
alla destinazione specifica di questi locali.
SÌ
1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un
soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della
natura del luogo di lavoro.
SÌ
1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si
deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo
basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.
SÌ
1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei
locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti
del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la
corruzione dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per
l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.
SÌ
137
REQUISITO VERIFICA E NOTE
1.9.3 Umidità
1.9.3.1 Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad
inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile,
la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti
compatibili con le esigenze tecniche.
SÌ
1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e
salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di
sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono
essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per
salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
SÌ
1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione
devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti
un rischio di infortunio per i lavoratori.
SÌ
1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in
caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di
sicurezza di sufficiente intensità.
SÌ
1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono
essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.
SÌ
1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce
naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.
SÌ
1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o
procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i
posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i
rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.
SÌ
138
REQUISITO VERIFICA E NOTE
1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
1.10.7. Illuminazione sussidiaria
1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di
illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.
SÌ
1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in
costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.
SÌ
1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in
condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed
immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la
sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie
esplodenti o infiammabili, l’illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di
sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire
una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle
sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe
pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in
funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le
istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante
appositi avvisi.
N.A
1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve,
qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento
delle fonti della illuminazione sussidiaria.
--
1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza
dell’illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un
impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente
visibilità.
N.A.
139
REQUISITO VERIFICA E NOTE
1.11. Locali di riposo e refezione
1.11.1. Locali di riposo
1.11.1.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo
di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo
facilmente accessibile.
SÌ
1.11.1.2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora
in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo
durante la pausa.
--
1.11.1.3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un
numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.
SÌ
1.11.1.4. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non
esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali
affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la
sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige.
N.A.
1.11.1.5. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il
datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò
non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.
--
1.11.2. Refettorio
1.11.2.1. Salvo quanto è disposto al punto 1.14.1. per i lavori all'aperto, le aziende nelle
quali più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la
refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di
sedili e di tavoli.
N.A.
1.11.2.2. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione
fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate
ed imbiancate.
N.A.
1.11.2.3. L'Ispettorato del lavoro può in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro
dall'obbligo di cui al primo comma, quando riconosce che non sia necessario.
N.A.
1.11.2.4. Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie insudicianti, sostanze
polverose o nocive e nei casi in cui l’organo di vigilanza ritiene opportuno
prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, è vietato ai lavoratori di
consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato
alla refezione.
N.A.
1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande
1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le
loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.
SÌ
1.11.3.2. É vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche
nell'interno dell'azienda.
SÌ
1.11.3.3. É tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di
birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.
NO
140
REQUISITO VERIFICA E NOTE
1.11.4. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi
in posizione distesa e in condizioni appropriate.
Sì
1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario
1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione
dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando
per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
SÌ
1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.
Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico
per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due
sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di
lavoro.
N.A.
1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere
possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie,
riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
SÌ
1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun
lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
SÌ
1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di
fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in
quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque
pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per
gli indumenti privati.
SÌ
1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre
delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti.
SÌ
1.13. Servizi igienico assistenziali
1.13.1. Acqua
1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a
disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto
per lavarsi.
SÌ
1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono
osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la
diffusione di malattie.
SÌ
141
REQUISITO VERIFICA E NOTE
1.13.2. Docce
1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei
lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.
SÌ
1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o
un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque
facilmente comunicare tra loro.
N.A.
1.13.2.3. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere
dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e
in condizioni appropriate di igiene.
SÌ
1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi
detergenti e per asciugarsi.
SÌ
1.13.3. Gabinetti e lavabi
1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali
di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente
calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
SÌ
1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia
impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano
lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa
un'utilizzazione separata degli stessi.
SÌ
1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:
1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle
latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori,
devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.
SÌ
1.13.4.2. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli
arredi indicati al comma precedente.
SÌ
1.14. Dormitori
1.14.1. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei
lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei
pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere
riscaldato durante la stagione fredda.
N.A.
1.14.2.1. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile
devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della
località ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi
devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in
quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto
rispondenti alle stesse condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti
analoghi annessi ai locali di lavoro.
N.A.
1.14.2.2. In detti locali è vietata l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e con N.A.
142
l'autorizzazione e le cautele che saranno prescritte dall'organo di vigilanza.
REQUISITO VERIFICA E NOTE
1.14.3. Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori
debbano pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve loro fornire dormitori capaci di
difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso in cui la durata dei
lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni,
possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto
o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben
difese dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.
N.A.
1.14.4.1. Quando la durata dei lavori ecceda i limiti indicati superi i 15 giorni nella
stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, il datore di lavoro deve provvedere ai
dormitori mediante mezzi più idonei, quali baracche in legno od altre costruzioni
equivalenti.
N.A.
1.14.4.2. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni:
1.14.4.2.1. gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per fanciulli e da
quelli per donne, a meno che non siano destinati esclusivamente ai membri di una
stessa famiglia;
N.A.
1.14.4.2.2. essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e
sistemato in guisa da non permettere nè la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni,
nè il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;
N.A.
1.14.4.2.3. essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene l'ambiente
interno contro gli agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda;
N.A.
1.14.4.2.4. avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente,
ma munite di buona chiusura;
N.A.
1.14.4.2.5. essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna; N.A.
1.14.4.2.6. nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture
devono essere difese contro la penetrazione di essi.
N.A.
1.14.4.3. La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri quadrati per
persona. 1.14.4.4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o
una cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte
sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una mensolina.
N.A.
1.14.4.5. Anche per i dormitori di cui al comma precedente vale la norma prevista dal
quarto comma dell'art. 44.
N.A.
1.14.4.6. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono essere
convenienti locali per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia
personale.
N.A.
143
2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI
REQUISITO VERIFICA E NOTE
2.1. Difesa dalle sostanze nocive:
2.1.1. Ferme restando le norme di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 157 e
successive modificazioni, le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i
rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato
liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a
tenuta e muniti di buona chiusura.
SÌ
2.1.2. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere
nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei
locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria per la
lavorazione.
SÌ
2.1.3. I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei
materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati
frequentemente e, ove occorra, disinfettati.
N.A.
2.1.4. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le
lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati, allo scopo di non esporvi senza
necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni.
SÌ
2.1.5. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile,
immediatamente vicino al luogo dove si producono.
SÌ
2.1.6.1. Nell'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove, in relazione alla fabbricazione,
manipolazione, utilizzazione o conservazione di materie o prodotti di cui all'articolo
precedente, sussistano specifici pericoli, deve essere esposto un estratto delle norme di
sicurezza contenute nel presente decreto e nelle leggi e regolamenti speciali riferentisi
alle lavorazioni che sono eseguite.
SÌ
2.1.6.2. Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate
operazioni che presentano particolari pericoli, devono essere esposte le disposizioni e
le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.
SÌ
2.1.7. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas
asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati,
adeguatamente difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo.
SÌ
2.1.8.1. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto
tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni
pericolose o nocive di gas, vapori o polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o
tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al
fine di evitare dette concentrazioni.
SÌ
144
REQUISITO VERIFICA E NOTE
2.1.8.2. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che
possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi
indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle
concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono essere
eseguiti frequenti controlli o misurazioni.
N.A.
2.1.9. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, corrosive,
tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante la lavorazione
ed asportati frequentemente con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non
possano costituire pericolo.
N.A.
2.1.10.1. Il trasporto e l'impiego delle materie e dei prodotti corrosivi o aventi
temperature dannose devono effettuarsi con mezzi o sistemi tali da impedire che i
lavoratori ne vengano a diretto contatto.
N.A.
2.1.10.2. Quando esigenze tecniche o di lavorazione non consentano l’attuazione della
norma di cui al punto precedente, devono essere messi a disposizione dei lavoratori
mezzi individuali di protezione, in conformità a quanto è stabilito nel Titolo III, Capo
II.
N.A.
2.1.11.1. Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o si manipolano liquidi
corrosivi devono essere predisposte, a portata di mano dei lavoratori, adeguate prese
di acqua corrente o recipienti contenenti adatte soluzioni neutralizzanti.
SÌ
2.1.11.2. Nei casi in cui esista rischio di investimento da liquidi corrosivi, devono
essere installati, nei locali di lavorazione o nelle immediate vicinanze, bagni o docce
con acqua a temperatura adeguata.
N.A.
2.1.12. In caso di spandimento di liquidi corrosivi, questi non devono essere assorbiti
con stracci, segatura o con altre materie organiche, ma eliminati con lavaggi di acqua o
neutralizzati con materie idonee.
--
2.1.13. Le disposizioni e le precauzioni prescritte ai punti 3.2.1. e 3.2.2. devono essere
osservate, nella parte applicabile, per l'accesso agli ambienti o luoghi, specie
sotterranei, ai cunicoli, fogne, pozzi, sottotetti, nei quali esista o sia da temersi la
presenza di gas o vapori tossici o asfissianti.
N.A.
2.2. Difesa contro le polveri
2.2.1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di
qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad
impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente
di lavoro.
N.A.
2.2.2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e
della loro concentrazione nella atmosfera.
N.A.
145
REQUISITO VERIFICA E NOTE
2.2.3. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono
adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di
aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione
deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di
produzione delle polveri.
N.A.
2.2.4. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel
comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere
all'inumidimento del materiale stesso.
N.A.
2.2.5. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l’eliminazione delle polveri, il
datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di
lavoro.
N.A.
2.2.6. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la
concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici
indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al
vicinato, l’organo di vigilanza può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti
dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi
personali di protezione.
SONO PRESCRITTI I DPI PER
LE VIE RESPIRATORIE
2.2.7. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall’organo di vigilanza, ad
integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo,
in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti
provvedimenti non siano atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori
contro le polveri.
N.A.
Si rimanda comunque al capitolo programmazione degli interventi per gli interventi previsti sulle
strutture.
3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS
Non si applicano tali disposizioni in quanto non sono pertinenti ai luoghi di lavoro della UMBRIA TPL
E MOBILITA’ SPA
4. MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE
Per tali disposizioni si veda il relativo documento specifico.
5. PRIMO SOCCORSO
146
Per tali disposizioni si veda il relativo documento specifico.
6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE
Non si applicano tali disposizioni in quanto non sono pertinenti ai luoghi di lavoro della UMBRIA TPL
E MOBILITA’ SPA
Per gli altri luoghi di lavoro di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA:
Divisione Manutenzione degli Impianti Fissi e Divisione Manutenzione degli Impianti Tecnologici
dislocate presso le sedi di Marsciano e Umbertide;
Stazioni ferroviarie dislocate lungo la rete, tutte impresenziate ad eccezione di quelle di Sansepolcro -
Perugia Sant’Anna – Umbertide;
Dirigente Centrale Operativo, la cui sede si trova nell’area della stazione ferroviaria di Perugia Ponte
San Giovanni, all’interno di un fabbricato indipendente,
si è proceduto alla stessa valutazione con lo stesso metodo previsto dal Decreto.
Per semplicità di lettura si omette di riportare la tabella riassuntiva delle valutazioni condotte e
si evidenzia che non sussistono situazioni che richiedano particolari interventi.
147
C5.2) IMPIANTI
Presso gli uffici di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA sono conservati tutti i documenti relativi agli
impianti degli immobili.
Durante la valutazione dei rischi di tutti i luoghi di lavoro di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA si è
proceduto alla verifica di tutti gli impianti presenti.
Per semplicità di lettura si rimanda ai documenti inerenti gli impianti (libretti, dichiarazioni di
conformità, verifiche e controlli) per le specifiche dei sistemi ed alle planimetrie per la collocazione dei
locali tecnologici.
E’ stato verificato che gli impianti nel corso degli anni hanno subito manutenzioni, adeguamenti e
sostituzioni.
Gli impianti attualmente installati risultano conformi alle norme vigenti.
Sono in essere contratti di assistenza manutentiva e verifica periodica degli impianti con ditte esterne
specializzate.
UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA effettua la verifica periodi delle terre e la documentazione è
conservata in archivio.
Per quanto concerne le sottostazioni elettriche e la linea di trazione elettrica le stesse sono state
realizzate a regola d’arte e si rimanda agli specifici documenti che le descrivono e ne attestano
l’esecuzione nel rispetto della normativa vigente.
148
C5.3) MACCHINE ED ATTREZZATURE
D.Lgs 81/08
Art. 70. - Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere
conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e
quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui
all'allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le
prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Ai sensi del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008, si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere
usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di
lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella
quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.
Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
Si considerano conformi alle disposizioni le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei
decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'art. 70,
idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono
essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
149
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per
impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le
quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato
VI.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1. installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2. oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di
sicurezza di cui all'art. 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto
di manutenzione;
3. assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico
provvedimento;
b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui
lo stesso é previsto.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori
durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in
relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto
una formazione adeguata e specifica;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in
maniera specifica per svolgere detti compiti.
Il datore di lavoro provvede inoltre affinché:
1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a
un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo
ogni montaggio in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il
buon funzionamento;
2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a
situazioni pericolose siano sottoposte:
150
a) a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti,
ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di
buona prassi;
b) a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni
volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la
sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni
naturali o periodi prolungati di inattività;
I risultati dei controlli vengono riportati per iscritto e conservati e tenuti a disposizione degli organi di
vigilanza.
Il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori
incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione
adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
Il datore di lavoro provvede inoltre a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso
delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente
circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da
consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che
possano essere causati ad altre persone.
151
Nelle strutture di Marsciano sono presenti le seguenti macchine ed attrezzature:
MACCHINE UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA OFFICINA 2° TRONCO IES MARSCIANO
ATTREZZATURE PORTATILI
Descrizione Quantità Operatori Foto
Sramatore N. 2 D.I.F. 21
Motosega N. 1 D.I.F. 22
Decespugliatore N. 3 D.I.F. 23
Forarotaie N. 1 D.I.T. 5
Smerigliatrice N. 1 D.I.F - D.I.T. 24
Gruppo elettrogeno piccolo N. 1 D.I.F - D.I.T. 10
Gruppo elettrogeno grande N. 1 D.I.F - D.I.T. 25
Trapano N. 1 D.I.T. 26
Incavigliatrice N. 1 D.I.F. 27
Gruppo Martelli Rincalzatori N.1 D.I.F. 28
Saldatrice N. 1 D.I.F - D.I.T. 29
Falciatrice N.1 D.I.F. 30
Compressore portatile N. 1 D.I.F - D.I.T. 31
ATTREZZATURE DA BANCO
Descrizione Quantità Operatori Foto
Trapano a colonna N. 1 D.I.F - D.I.T. 32
Smerigliatrice da banco N. 1 D.I.F - D.I.T. 33
Compressore N. 1 D.I.F - D.I.T. 34
Compressore N. 1 D.I.F - D.I.T. 35
Saldatrice N. 1 D.I.F - D.I.T. 36
Nelle strutture di Umbertide sono presenti le seguenti macchine ed attrezzature:
MACCHINE UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA MANUTENZIONE IMPIANTI
ATTREZZATURE PORTATILI
Descrizione Quantità Operatori Foto
Sramatore N. 2 D.I.F. 1
Motosega N. 3 D.I.F. 2
Segarotaie N. 1 D.I.F. 3
Decespugliatore N. 3 D.I.F. 4
Forarotaie N. 1 D.I.T. 5
Smerigliatrice N. 2 D.I.F - D.I.T. 6
Foratraverse con carrello N. 1 D.I.F. 7
Foratraverse a mano N. 1 D.I.F. 8
Sbullonatore N. 2 D.I.F. 9
Gruppo elettrogeno piccolo N. 1 D.I.F - D.I.T. 10
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Gruppo elettrogeno grande N. 1 D.I.T. 11
Trapano a batteria N. 1 D.I.T. 12
Trapano N. 1 D.I.T. 13
Martello Demolitore N. 1 D.I.T. - D.I.F. 14
Martello Demolitore N. 1 D.I.T. - D.I.F. 15
ATTREZZATURE PESANTI
Profilatrice N. 1 D.I.F. 37
Motocarrello N. 1 D.I.F. 38
Motocarrello N. 1 D.I.F. 38
Rincalzatrice a NOLEGGIO N. 1 D.I.F. 39
Autoscala Leggera N. 1 D.I.T. 40
Caricatore strada Rotaia N. 1 D.I.F.
E' A PERUGIA S. ANNA
Carri Tramoggia ex Monacelli N. 6 D.I.F. FARE FOTO
Tutti i documenti relativi alle macchine ed alle attrezzature utilizzate sono custoditi presso i rispettivi
depositi in cui sono custodite anche le macchine. I macchinari sono sottoposti a verifiche annuali /
biennali / quinquennali anche in conformità alla normativa ferroviaria.
I lavoratori sono inf / formati circa le modalità di utilizzo delle macchine e delle attrezzature.
Nelle pagine che seguono sono riportate la schede di valutazione delle macchine ed attrezzature
impiegate presso il deposito di Marsciano e Umbertide e i cantieri ferroviari, con indicati i nominativi
degli operatori che le utilizzano.
In tali schede sono indicati i rischi e le relative misure di prevenzione e protezione.
Tali schede sono utilizzate anche per la inf / formazione dei lavoratori.
Per quanto riguarda i DPI, a tutti i lavoratori che operano con tali macchine / attrezzature sono stati
consegnati:
1. tuta protettiva;
2. scarpe antinfortunistiche;
3. guanti protettivi.
In base ai risultati della valutazione dei rischi, ad alcuni lavoratori sono stati consegnati ulteriori DPI (ad
esempio guanti antivibrazione, mascherina di protezione delle vie respiratorie, ecc.).
Per l’elenco dei DPI si rimanda alla specifica sezione del presente DVR ed ai documenti allegati.
Nelle schede relative alle macchine che seguono è stato omesso l’obbligo di indossare la tuta
protettiva, le scarpe antinfortunistiche ed i guanti protettivi in quanto, come specificato, tutti i
lavoratori che operano con tali macchine sono tenuti all’impiego di tali DPI.
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SCHEDE MACCHINE ED ATTREZZATURE in ordine alfabetico
Autoscala leggera
Operatori inf/formati e addetti: D.I.T.
FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI
lesioni
Uso di DPI: indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione, scarpe antiscivolamento. Inf/formazione adeguata degli operatori.
cadute Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
scivolamento Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
investimento/schiacciamento Segnalazioni acustiche e/o luminose agli operatori a terra
Inf/formazione adeguata degli operatori.
urti Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
uso scorretto
Inf/formazione adeguata degli operatori:
Istruzioni di sicurezza:
l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.
Prima dell’uso:
verificare l’efficienza degli interruttori di comando, emergenza e protezione, sia elettrici che meccanici;
assicurarsi che gli utensili siano correttamente agganciati e in posizione non di intralcio al movimento;
verificare l’efficienza degli utensili per le lavorazioni;
verificare l’efficienza dei dispositivi di frenatura;
verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa;
verificare il corretto funzionamento dei fanali in caso di lavorazioni notturne o comunque in condizioni di scarsa visibilità;
verificare l’efficienza dell’impianto di aerazione delle cabine;
verificare l’efficienza dell’impianto di illuminazione interna delle cabine;
verificare l’efficienza dei dispositivi di comunicazione.
Durante l’uso:
evitare di stazionare in posizione eretta durante le lavorazioni;
non scendere o salire a macchina in movimento o non frenata;
gli operatori a terra non devono accostarsi alla macchina durante la movimentazione;
assicurarsi che sulla sede ferroviaria non ci siano persone, animali, attrezzature o altri oggetti che possano essere danneggiati dallo spostamento della macchina;
154
assicurarsi che le porte delle cabine siano chiuse durante la lavorazione;
evitare la presenza di oggetti non strettamente necessari all’interno delle cabine.
Dopo l’uso:
spegnere sempre la macchina e assicurarsi che sia frenata correttamente;
rimuovere gli utensili o portarli in posizione di non utilizzo solo a macchina spenta, ferma e frenata.
Manutenzione:
attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;
segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.
La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI
155
Caricatore strada rotaia
Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.
FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI
lesioni
Uso di DPI: indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado minimo
di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione, scarpe
antiscivolamento.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
cadute Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
scivolamento Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
investimento/schiacciamento Segnalazioni acustiche e/o luminose agli operatori a terra
Inf/formazione adeguata degli operatori.
urti Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
uso scorretto
Inf/formazione adeguata degli operatori:
Istruzioni di sicurezza:
l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.
Prima dell’uso:
verificare l’efficienza degli interruttori di comando, emergenza e protezione, sia elettrici che meccanici;
assicurarsi che gli utensili siano correttamente agganciati e in posizione non di intralcio al movimento;
verificare l’efficienza degli utensili per le lavorazioni;
verificare l’efficienza dei dispositivi di frenatura;
verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa;
verificare il corretto funzionamento dei fanali in caso di lavorazioni notturne o comunque in condizioni di scarsa visibilità.
Durante l’uso:
non abbandonare la postazione di guida con la macchina in movimento o non frenata;
gli operatori a terra non devono accostarsi alla macchina durante la movimentazione;
assicurarsi che sulla sede ferroviaria non ci siano persone, animali, attrezzature o altri oggetti che possano essere danneggiati dallo spostamento della macchina;
assicurarsi che la portiera della cabina sia chiusa durante la lavorazione.
Dopo l’uso:
spegnere sempre la macchina e assicurarsi che sia frenata correttamente;
rimuovere gli utensili o portarli in posizione di non utilizzo solo a macchina spenta, ferma e frenata.
Manutenzione:
156
attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;
segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.
La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI
157
Carri tramoggia ex Monacelli
Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.
FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI
lesioni
Uso di DPI: indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado minimo
di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione, scarpe
antiscivolamento.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
cadute Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
scivolamento Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
investimento/schiacciamento Segnalazioni acustiche e/o luminose agli operatori a terra
Inf/formazione adeguata degli operatori.
urti Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
uso scorretto
Inf/formazione adeguata degli operatori:
Istruzioni di sicurezza:
l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.
Prima dell’uso:
verificare l’efficienza degli interruttori di comando, emergenza e protezione, sia elettrici che meccanici;
verificare l’efficienza dei dispositivi di frenatura;
verificare il corretto funzionamento della tramoggia;
verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa;
verificare il corretto funzionamento dei fanali in caso di lavorazioni notturne o comunque in condizioni di scarsa visibilità.
Durante l’uso:
non abbandonare la postazione di guida con la macchina in movimento o non frenata;
gli operatori a terra non devono accostarsi alla macchina durante la movimentazione;
assicurarsi che sulla sede ferroviaria non ci siano persone, animali, attrezzature o altri oggetti che possano essere danneggiati dallo spostamento della macchina;
non scaricare il contenuto del carro in prossimità di persone o in luoghi in cui possa essere di intralcio alle lavorazioni;
assicurarsi che la portiera della cabina sia chiusa durante la lavorazione.
Dopo l’uso:
spegnere sempre la macchina e assicurarsi che sia frenata correttamente. Manutenzione:
attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;
158
segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.
La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI
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Compressore
Operatori inf/formati e addetti: D.I.F. e D.I.T.
FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI
esplosione
Istruzioni di sicurezza:
controllare accuratamente l’esistenza, l’integrità, la funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza segnalandone eventuali mancanze o difetti;
controllo annuale dell’efficienza della valvola di sicurezza.
rischio elettrico
Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici sono progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte, secondo le norme di buona tecnica vigenti, così come espresso nel D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegato IX. La macchina è protetta contro i rischi di contatti diretti o indiretti di parti in tensione. Inf/formazione adeguata degli operatori.
uso scorretto
Inf/formazione adeguata degli operatori
l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.
Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:
posizionare la macchina in un luogo sufficientemente aerato.
sistemare in posizione stabile il compressore.
allontanare dalla macchina materiali infiammabili.
verificare la funzionalità della strumentazione.
controllare l’integrità dell’isolamento acustico.
verificare le connessioni e l’integrità dei tubi. Durante l’uso:
utilizzare i DPI previsti.
aprire il rubinetto dell’aria prima dell’accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello stato di regime del motore.
tenere sotto controllo i manometri.
non apportare modifiche strutturali alla macchina non previste dal libretto d’uso.
non fumare durante l’uso.
non dirigere il getto d’aria contro persone.
Dopo l’uso:
spegnere il motore e scaricare il serbatoio d’aria.
non utilizzare il getto d’aria per pulire i vestiti.
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento.
Manutenzione:
attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore.
segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.
La macchina è conforme alle normative di sicurezza vigenti Il compressore risulta marcato CE e quindi risulta essere a norma con le vigenti norme sulle macchine. Il compressore è alloggiato in un apposito locale accessibile ai soli addetti della UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA, i quali provvedono all’accensione e allo spegnimento dello stesso o all’eventuale trasporto.
160
Decespugliatore
Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.
FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI
lesione
Uso di DPI: guanti e indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado
minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.
Inf/formazione adeguata degli operatori
inalazione polveri Uso di DPI: filtro facciale FFP2S.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
proiezione schegge
Protezioni: schermo di protezione applicato alla macchina.
Uso di DPI: occhiali di protezione contro la proiezione di schegge.
Inf/formazione adeguata degli operatori
rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.
Inf/formazione adeguata degli operatori
ustione Uso di DPI: guanti e indumenti ignifughi.
Inf/formazione adeguata degli operatori
uso scorretto
Inf/formazione adeguata degli operatori
l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.
Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:
verificare l’integrità strutturale dell’attrezzatura ed in particolare dei carter di protezione della zona di taglio e delle parti ustionanti.
scegliere in relazione alle esigenze ed al tipo di ambiente l’utensile più opportuno.
operare un saldo serraggio dell’attrezzo al lavoratore.
allontanare gli estranei alla lavorazione ed anche i colleghi a distanza di sicurezza.
Durante l’uso:
utilizzare i DPI previsti.
procedere sempre su superfici salde, non cedevoli, ove l’appoggio sia sicuro; un’eventuale caduta in un fosso potrebbe essere molto pericolosa con l’apparecchio acceso a contatto con il corpo.
in caso di pioggia evitare l’uso dell’attrezzo.
non manomettere le parti costitutive dell’attrezzo, non sono consentite modifiche ed interventi non espressamente previsti dal libretto d’uso e manutenzione.
non effettuare manovre imprudenti, mantenere sempre la zona di lavoro dell’utensile vicino al suolo e sufficientemente distante dai propri arti inferiori.
evitare di mettere a contatto gli organi in movimento con quanto possa danneggiare o rompere il disco.
eseguire il rabbocco di carburante a motore spento e raffreddato; durante l’uso dell’attrezzo e nel corso di rabbocchi di carburante è vietato fumare.
161
Dopo l’uso:
lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso.
ricontrollare visivamente l’integrità di tutti i dispositivi di protezione, poiché alla ripresa del lavoro la macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona.
è vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in moviemento; procedere con le operazioni solo a macchina spenta.
Manutenzione:
attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore.
segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.
vibrazioni Uso di DPI: guanti antivibrazione.
Inf/formazione adeguata degli operatori
La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI La macchina risulta marcata CE e quindi risulta essere a norma con le vigenti norme sulle macchine. Tutti gli organi in movimento sono protetti contro i contatti accidentali e i dispositivi di protezione meccanici sono presenti ed idonei. Gli organi di azionamento sono manovrabili solo in modo intenzionale.
162
Falciatrice
Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.
FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI
lesione e urti
Uso di DPI: guanti e indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado
minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.
Inf/formazione adeguata degli operatori
rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.
Inf/formazione adeguata degli operatori
uso scorretto
Inf/formazione adeguata degli operatori
l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.
Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:
verificare l’integrità strutturale dell’attrezzatura;
verificare che i ripari verso le parti in movimento e gli altri dispositivi di sicurezza siano efficienti;
verificare che non ci siano perdite di carburante;
verificare i livelli e provvedere ad eventuali rifornimenti/rabbocchi di carburante e di olio lubrificante;
allontanare dalla zona di pericolo terze persone.
Durante l’uso:
utilizzare i DPI previsti e non indossare indumenti che possano costituire pericolo per l’incolumità personale (abiti svolazzanti, cravatte, sciarpe, ecc.)
in caso di pioggia evitare l’uso della macchina.
prendere corretta posizione rispetto all’attrezzo ed eseguire il lavoro in condizioni di stabilità; evitare di essere investiti dai gas di scarico;
non esercitare una pressione eccessiva sull’attrezzo;
spegnere l’utensile nelle pause di lavoro; quando acceso non lasciarlo mai incustodito.
non effettuare manovre imprudenti;
è vietato pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto dell’attrezzo, è vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione;
eseguire il rabbocco di carburante a motore spento e raffreddato; durante l’uso dell’attrezzo e nel corso di rabbocchi di carburante è vietato fumare.
Dopo l’uso:
lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso;
non abbandonare l’attrezzo in posizioni di equilibrio precario o in corrispondenza di luoghi di transito di mezzi e/o persone a piedi.
Manutenzione:
attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;
segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.
163
La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI La macchina non è più utilizzata
164
Forarotaie
Operatori inf/formati e addetti: D.I.T.
FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI
lesione
Uso di DPI: guanti e indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado
minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.
Inf/formazione adeguata degli operatori
inalazione polveri Uso di DPI: filtro facciale FFP2S.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
proiezione schegge
Protezioni: schermo di protezione applicato alla macchina.
Uso di DPI: occhiali di protezione contro la proiezione di schegge.
Inf/formazione adeguata degli operatori
rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.
Inf/formazione adeguata degli operatori
uso scorretto
Inf/formazione adeguata degli operatori
l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.
Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:
verificare l’integrità strutturale dell’attrezzatura ed in particolare dei carter di protezione della zona di taglio e delle parti ustionanti.
allontanare gli estranei alla lavorazione ed anche i colleghi a distanza di sicurezza.
Durante l’uso:
utilizzare i DPI previsti.
procedere sempre su superfici salde, non cedevoli, ove l’appoggio sia sicuro.
in caso di pioggia evitare l’uso dell’attrezzo.
non manomettere le parti costitutive dell’attrezzo, non sono consentite modifiche ed interventi non espressamente previsti dal libretto d’uso e manutenzione.
non effettuare manovre imprudenti, mantenere sempre la zona di lavoro dell’utensile vicino al suolo e sufficientemente distante dai propri arti inferiori.
evitare di mettere a contatto gli organi in movimento con quanto possa danneggiare o rompere l’utensile.
eseguire il rabbocco di carburante a motore spento e raffreddato; durante l’uso dell’attrezzo e nel corso di rabbocchi di carburante è vietato fumare.
Dopo l’uso:
lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso.
ricontrollare visivamente l’integrità di tutti i dispositivi di protezione.
è vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in moviemento; procedere con le operazioni solo a macchina spenta.
165
Manutenzione:
attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore.
segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.
ustione Uso di DPI: guanti e indumenti ignifughi.
Inf/formazione adeguata degli operatori
vibrazioni Uso di DPI: guanti antivibrazione.
Inf/formazione adeguata degli operatori
La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI
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Foratraverse a mano
Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.
FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI
lesione e urti
Uso di DPI: guanti e indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado
minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.
Inf/formazione adeguata degli operatori
rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.
Inf/formazione adeguata degli operatori
vibrazioni Uso di DPI: guanti antivibrazione
Inf/formazione adeguata degli operatori
sovraccarico biomeccanico articolare Sollevare l’attrezzatura secondo le corrette procedure di movimentazione dei carichi
uso scorretto
Inf/formazione adeguata degli operatori
l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.
Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:
verificare l’integrità strutturale dell’attrezzatura;
verificare che i ripari verso le parti in movimento e gli altri dispositivi di sicurezza siano efficienti;
verificare che non ci siano perdite di carburante;
verificare i livelli e provvedere ad eventuali rifornimenti/rabbocchi di carburante e di olio lubrificante;
allontanare dalla zona di pericolo terze persone.
Durante l’uso:
utilizzare i DPI previsti e non indossare indumenti che possano costituire pericolo per l’incolumità personale (abiti svolazzanti, cravatte, sciarpe, ecc.)
in caso di pioggia evitare l’uso della macchina.
prendere corretta posizione rispetto all’attrezzo ed eseguire il lavoro in condizioni di stabilità; evitare di essere investiti dai gas di scarico;
la messa in moto deve avvenire con l’attrezzatura in posizione stabile;
non esercitare una pressione eccessiva sull’attrezzo;
spegnere l’utensile nelle pause di lavoro; quando acceso non lasciarlo mai incustodito.
non effettuare manovre imprudenti;
è vietato pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto dell’attrezzo, è vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione;
eseguire il rabbocco di carburante a motore spento e raffreddato; durante l’uso dell’attrezzo e nel corso di rabbocchi di carburante è vietato fumare.
Dopo l’uso:
lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso;
non abbandonare l’attrezzo in posizioni di equilibrio precario o in
167
corrispondenza di luoghi di transito di mezzi e/o persone a piedi. Manutenzione:
attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;
segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.
La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI
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Foratraverse con carrello
Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.
FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI
lesione e urti
Uso di DPI: guanti e indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado
minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.
Inf/formazione adeguata degli operatori
rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.
Inf/formazione adeguata degli operatori
vibrazioni Uso di DPI: guanti antivibrazione
Inf/formazione adeguata degli operatori
sovraccarico biomeccanico articolare Sollevare l’attrezzatura almeno in tre persone per disporla sui binari
uso scorretto
Inf/formazione adeguata degli operatori
l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.
Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:
assicurarsi che la macchina sia correttamente disposta sui binari;
verificare il corretto funzionamento del dispositivo di frenatura;
controllare accuratamente l’esistenza, l’integrità, la funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza segnalandone eventuali mancanze o difetti;
allontanare gli estranei alla lavorazione ed anche i colleghi a distanza di sicurezza.
Durante l’uso:
utilizzare i DPI previsti.
in caso di pioggia evitare l’uso dell’attrezzo.
durante la lavorazione procedere in modo da evitare di tirare l’attrezzatura verso il proprio corpo;
prestare attenzione al percorso da seguire ed assicurarsi che non vi siano oggetti o persone che possano essere di intralcio;
eseguire il rabbocco di carburante a motore spento e raffreddato; durante l’uso dell’attrezzo e nel corso di rabbocchi di carburante è vietato fumare.
spegnere l’utensile nelle pause di lavoro; quando acceso non lasciarlo mai incustodito.
Dopo l’uso:
lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso.
è vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in moviemento; procedere con le operazioni solo a macchina spenta.
Manutenzione:
attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore. segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.
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La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI La macchina risulta marcata CE e quindi risulta essere a norma con le vigenti norme sulle macchine. Tutti gli organi in movimento sono protetti contro i contatti accidentali e i dispositivi di protezione meccanici ed elettrici sono presenti, idonei ed attivati. Gli organi di azionamento sono manovrabili solo in modo intenzionale.
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Gruppo elettrogeno
Operatori inf/formati e addetti: D.I.F. e D.I.T.
FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI
rischio elettrico
Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici sono progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte, secondo le norme di buona tecnica vigenti, così come espresso nel D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegato IX. La macchina è protetta contro i rischi di contatti diretti o indiretti di parti in tensione. Inf/formazione adeguata degli operatori.
ustione Uso di DPI: guanti e indumenti ignifughi.
Inf/formazione adeguata degli operatori
uso scorretto
Inf/formazione adeguata degli operatori
l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.
Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:
prima dell’impiego si deve controllare l’integrità del gruppo ed in particolare il livello dei liquidi, olio, carburante, provvedendo ad eventuali rabbocchi (avvalendosi sempre di imbuto e mai durante uso di fiamme libere o fumando).
controllare l’integrità delle prese.
il gruppo elettrogeno deve essere posto su una superficie il più possibile piana, al fine di non pregiudicarne la stabilità; nei terreni con pendenza si devono utilizzare cunei di bloccaggio, al fine di evitare lo scivolamento.
non usare il gruppo elettrogeno in ambienti chiusi, a meno che non si portino all’esterno i gas di scarico con apposite tubazioni.
non posizionare la macchina in corrispondenza delle vie di transito. Durante l’uso:
utilizzare i DPI previsti e non indossare indumenti che possano costituire pericolo per l’incolumità personale (abiti svolazzanti, cravatte, sciarpe, ecc.)
in caso di pioggia, coprire a garanzia che le prese siano sempre asciutte.
nelle pause di lavoro, provvedere allo spegnimento della macchina, in modo da limitare l’impatto acustico.
è vietato compiere su organi in movimento qualsiasi operazione di riparazione o registrazione; è vietato pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi in moto.
è vietato il rabbocco di carburante a motore in moto o caldo.
Dopo l’uso:
lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso.
non abbandonare l’attrezzo in posizioni di equilibrio precario o in corrispondenza di luoghi di transito di mezzi e/o persone a piedi.
Manutenzione:
attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore.
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segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.
La macchina è conforme alle normative di sicurezza vigenti Il generatore risulta marcato CE e quindi risulta essere a norma con le vigenti norme sulle macchine. Il generatore è alloggiato in un apposito locale accessibile ai soli addetti della UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA, i quali provvedono all’accensione e allo spegnimento dello stesso o all’eventuale trasporto.
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Gruppo martelli rincalzatori (per piccoli interventi di rincalzatura)
Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.
FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI
lesione e urti
Uso di DPI: guanti e indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado
minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.
Inf/formazione adeguata degli operatori
rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.
Inf/formazione adeguata degli operatori
uso scorretto
Inf/formazione adeguata degli operatori
l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.
Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:
verificare l’integrità strutturale dell’attrezzatura;
verificare che i ripari verso le parti in movimento e gli altri dispositivi di sicurezza siano efficienti;
allontanare dalla zona di pericolo terze persone.
Durante l’uso:
utilizzare i DPI previsti e non indossare indumenti che possano costituire pericolo per l’incolumità personale (abiti svolazzanti, cravatte, sciarpe, ecc.)
la messa in moto deve avvenire con l’attrezzatura installata correttamente;
spegnere la macchina nelle pause di lavoro; quando acceso non lasciarlo mai incustodito.
non effettuare manovre imprudenti;
è vietato pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto dell’attrezzo, è vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Dopo l’uso:
lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso;
non abbandonare l’attrezzo in posizioni di equilibrio precario o in corrispondenza di luoghi di transito di mezzi e/o persone a piedi.
Manutenzione:
attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;
segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.
L’utensile è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI
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Incavigliatrice
Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.
FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI
lesione e urti
Uso di DPI: guanti e indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado
minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.
Inf/formazione adeguata degli operatori
rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.
Inf/formazione adeguata degli operatori
vibrazioni Uso di DPI: guanti antivibrazione
Inf/formazione adeguata degli operatori
sovraccarico biomeccanico articolare Sollevare l’attrezzatura almeno in tre persone per disporla sui binari
uso scorretto
Inf/formazione adeguata degli operatori
l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.
Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:
verificare l’integrità strutturale dell’attrezzatura;
verificare che i ripari verso le parti in movimento e gli altri dispositivi di sicurezza siano efficienti;
verificare che non ci siano perdite di carburante;
verificare i livelli e provvedere ad eventuali rifornimenti/rabbocchi di carburante e di olio lubrificante;
allontanare dalla zona di pericolo terze persone.
Durante l’uso:
utilizzare i DPI previsti e non indossare indumenti che possano costituire pericolo per l’incolumità personale (abiti svolazzanti, cravatte, sciarpe, ecc.)
in caso di pioggia evitare l’uso della macchina.
prendere corretta posizione rispetto all’attrezzo ed eseguire il lavoro in condizioni di stabilità; evitare di essere investiti dai gas di scarico;
la messa in moto deve avvenire con l’attrezzatura in posizione stabile;
non esercitare una pressione eccessiva sull’attrezzo;
spegnere l’utensile nelle pause di lavoro; quando acceso non lasciarlo mai incustodito.
non effettuare manovre imprudenti;
è vietato pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto dell’attrezzo, è vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione;
eseguire il rabbocco di carburante a motore spento e raffreddato; durante l’uso dell’attrezzo e nel corso di rabbocchi di carburante è vietato fumare.
Dopo l’uso:
lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso;
non abbandonare l’attrezzo in posizioni di equilibrio precario o in corrispondenza di luoghi di transito di mezzi e/o persone a piedi.
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Manutenzione:
attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;
segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.
La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI E’ comunque possibile agiungere un’ulteriore protezione per l’arresto
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Martello demolitore elettrico. Operatori: D.I.F. e D.I.T.
Il martello demolitore è un utensile la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di
un elevato numero di colpi ed una battuta potente.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
o Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni;
o Colpi, tagli, punture, abrasioni;
o Elettrocuzione;
o Inalazione polveri, fibre, gas, vapori;
o Vibrazioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
o Levigatrice elettrica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
PRIMA DELL'USO: assicurati che l'utensile sia
a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima
tensione di sicurezz
a (50V), comunque non collegato a te
rra; accertati che
il cavo di alimentazione e la spina non presentino
danneggiamenti evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali
riparazioni; accertati del corretto funzionamento dei comandi;
assicurati del corretto fissaggio della punta e degli accessori; assicurati della presenza e dell'efficienza
della cuffia antirumore; provvedi a segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato.
DURANTE L'USO: accertati che il cavo di alimentazione non intral
ci i passaggi e sia posizionato in modo da evitare che sia soggetto a danneggiamenti;
procedi impugnando saldamente l'attrezzo con due mani; provvedi ad interdire al passaggio l'area di
lavoro; assicurati di essere in posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni; assicurati di aver interrotto
l'alimenta zione elettrica durante le pause di lavoro; informa tempestivamente il preposto e/o il datore di
lavoro, di malfunzionamenti o perico li che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
DOPO L'USO: ricordati di scollegare l'alimentazione elettrica dell'utensile; effettua tutte le operazioni di
revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver
sconnesso l'alimentazione elettrica.
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Riferimenti Normativi:
CEI 107-43; CEI 23-16; CEI 23-5; CEI 64-8 CAP XI
Sez.4; Circolare 25/11/1991 n.23; Circolare
n.103/80; D.L. 15/8/1991 n.277; D.L. 19
/9/1994 n.626; D.M. 20/11/1968; D.P.R.
19/3/1956 n.303; D.P.R. 27/4/1955 n.547;
D.P.R. 7/1/1956 n.164; LEGGE 1/3/1968 n.186.
Motocarrello GLEISMAC
Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.
FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI
lesioni
Uso di DPI: indumenti contro i rischi di natura
meccanica con grado minimo di protezione 2 per la
resistenza al taglio e alla lacerazione, scarpe
antiscivolamento.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
cadute Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
scivolamento Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
investimento/schiacciamento Segnalazioni acustiche e/o luminose agli operatori a terra
Inf/formazione adeguata degli operatori.
urti Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
uso scorretto
Inf/formazione adeguata degli operatori:
Istruzioni di sicurezza:
l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva
dell’operatore qualificato.
Prima dell’uso:
verificare l’efficienza degli interruttori di comando,
emergenza e protezione, sia elettrici che meccanici;
assicurarsi che gli utensili siano correttamente agganciati
e in posizione non di intralcio al movimento;
verificare l’efficienza degli utensili per le lavorazioni;
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verificare l’efficienza dei dispositivi di frenatura;
verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione
acustica e luminosa;
verificare l’efficienza dell’impianto di illuminazione
interna della cabina;
verificare il corretto funzionamento dei fanali in caso di
lavorazioni notturne o comunque in condizioni di scarsa
visibilità.
Durante l’uso:
non abbandonare la postazione di guida con la macchina
in movimento o non frenata;
gli operatori a terra non devono accostarsi alla macchina
durante la movimentazione;
assicurarsi che sulla sede ferroviaria non ci siano persone,
animali, attrezzature o altri oggetti che possano essere
danneggiati dallo spostamento della macchina;
assicurarsi che la portiera della cabina sia chiusa durante
la lavorazione.
Dopo l’uso:
spegnere sempre la macchina e assicurarsi che sia frenata
correttamente;
rimuovere gli utensili o portarli in posizione di non
utilizzo solo a macchina spenta, ferma e frenata;
Manutenzione:
attenersi scrupolosamente al programma di
manutenzione previsto dal costruttore;
segnalare immediatamente qualunque anomalia
riscontrata.
La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI
Motosega
Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.
FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI
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lesione
Uso di DPI: guanti e indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado
minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.
Inf/formazione adeguata degli operatori
inalazione polveri Uso di DPI: filtro facciale FFP2S.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
proiezione schegge Uso di DPI: occhiali di protezione contro la proiezione di schegge.
Inf/formazione adeguata degli operatori
rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.
Inf/formazione adeguata degli operatori
ustione Uso di DPI: guanti e indumenti ignifughi.
Inf/formazione adeguata degli operatori
uso scorretto
Inf/formazione adeguata degli operatori
l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.
Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:
verificare l’integrità strutturale dell’attrezzatura;
verificare che i ripari verso le parti in movimento e gli altri dispositivi di sicurezza siano efficienti;
verificare che non ci siano perdite di carburante;
verificare l’integrità e la tensione della catena;
verificare i livelli e provvedere ad eventuali rifornimenti/rabbocchi di carburante e di olio lubrificante;
controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente;
allontanare dalla zona di pericolo terze persone;
prima di procedere al taglio di rami o piante, assicurarsi che siano state definite per intero le procedure di sicurezza opportune.
Durante l’uso:
utilizzare i DPI previsti e non indossare indumenti che possano costituire pericolo per l’incolumità personale (abiti svolazzanti, cravatte, sciarpe, ecc.);
in caso di pioggia evitare l’uso della macchina;
prendere corretta posizione rispetto all’attrezzo ed eseguire il lavoro in condizioni di stabilità; evitare di essere investiti dai gas di scarico. L’uso della motosega per lavori in elevazione è consentito solo se l’operatore si trova sul cestello, non è ammesso l’uso su scale o piante;
la messa in moto deve avvenire con la motosega appoggiata al suolo, avendo cura che la catena dentata risulti sollevata da terra. Per l’avviamento non arrotolare alla mano o alle dita la fune di avviamento onde evitare traumi nell’eventualità di un contraccolpo del motore;
lasciare scaldare il motore e poi portarlo a regime accelerando gradualmente;
le operazioni di taglio devono essere condotte sempre con entrambe le mani ad impugnare l’attrezzo nelle sedi apposite;
non esercitare una pressione eccessiva sull’attrezzo per affrettare il taglio.
spegnere lutensile nelle pause di lavoro; quando acceso non lasciarlo mai incustodito;
non manomettere le parti costitutive dell’attrezzo, non sono consentite modifiche ed interventi non espressamente previsti dal libretto d’uso e manutenzione;
non effettuare manovre imprudenti; per nessuna ragione, a macchina in
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moto, avvicinare gli arti superiori alla zona di taglio, a rimuovere pezzi inceppati o altro;
è vietato pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto dell’attrezzo, è vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione;
eseguire il rabbocco di carburante a motore spento e raffreddato; durante l’uso dell’attrezzo e nel corso di rabbocchi di carburante è vietato fumare.
Dopo l’uso:
lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso;
non abbandonare l’attrezzo in posizioni di equilibrio precario o in corrispondenza di luoghi di transito di mezzi e/o persone a piedi;
la lama deve essere protetta dall’apposita guaina. Manutenzione:
attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;
segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.
vibrazioni Uso di DPI: guanti antivibrazione.
Inf/formazione adeguata degli operatori
La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI La macchina risulta marcata CE e quindi risulta essere a norma con le vigenti norme sulle macchine. Tutti gli organi in movimento sono protetti contro i contatti accidentali e i dispositivi di protezione meccanici sono presenti ed idonei. Gli organi di azionamento sono manovrabili solo in modo intenzionale.
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Profilatrice MATISA R783
Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.
FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI
lesioni
Uso di DPI: indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione, scarpe antiscivolamento. Inf/formazione adeguata degli operatori.
cadute Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
scivolamento Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
investimento/schiacciamento Segnalazioni acustiche e/o luminose agli operatori a terra
Inf/formazione adeguata degli operatori.
urti Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
uso scorretto
Inf/formazione adeguata degli operatori:
Istruzioni di sicurezza:
l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.
Prima dell’uso:
verificare l’efficienza degli interruttori di comando, emergenza e protezione, sia elettrici che meccanici;
assicurarsi che gli utensili siano correttamente agganciati e in posizione non di intralcio al movimento;
verificare l’efficienza degli utensili per le lavorazioni;
verificare l’efficienza dei dispositivi di frenatura;
verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa;
verificare il corretto funzionamento dei fanali in caso di lavorazioni notturne o comunque in condizioni di scarsa visibilità;
verificare l’efficienza dell’impianto di aerazione delle cabine;
verificare l’efficienza dell’impianto di illuminazione interna delle cabine;
verificare l’efficienza dei dispositivi di comunicazione.
Durante l’uso:
evitare di stazionare in posizione eretta durante le lavorazioni;
non scendere o salire a macchina in movimento o non frenata;
gli operatori a terra non devono accostarsi alla macchina durante la movimentazione;
assicurarsi che sulla sede ferroviaria non ci siano persone, animali, attrezzature o altri oggetti che possano essere danneggiati dallo spostamento della macchina;
assicurarsi che le porte delle cabine siano chiuse durante la lavorazione;
evitare la presenza di oggetti non strettamente necessari all’interno delle cabine.
Dopo l’uso:
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spegnere sempre la macchina e assicurarsi che sia frenata correttamente;
rimuovere gli utensili o portarli in posizione di non utilizzo solo a macchina spenta, ferma e frenata.
Manutenzione:
attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;
segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.
La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI
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Saldatura a filo
Operatori inf/formati e addetti: D.I.F. e D.I.T.
FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI
inalazione fumi Protezioni: utilizzo delle cappe di aspirazione, in grado di captare i fumi vicino al punto di saldatura Inf/formazione adeguata degli operatori
proiezione schegge, scintille e ustioni
Uso di DPI: guanti per saldatura con protezione dai rischi di natura meccanica con seguenti livelli di resistenza minimi: abrasione 4, taglio 1, lacerazione 4, perforazione 3, con protezione dai rischi da calore o fuoco con i seguenti livelli di resistenza minimi: infiammabilità 4, calore per contatto 2, calore convettivo 3, calore radiante 1, piccole proiezioni di metallo fuso 4; grembiule per saldatura; Inf/formazione adeguata degli operatori
rischio elettrico
Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici sono progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte, secondo le norme di buona tecnica vigenti, così come espresso nel D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegato IX. La macchina è protetta contro i rischi di contatti diretti o indiretti di parti in tensione. Inf/formazione adeguata degli operatori.
rischi per la vista Uso di DPI: maschera od occhiali per saldatura contro raggi UV e infrarossi
Inf/formazione adeguata degli operatori
rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati
Inf/formazione adeguata degli operatori
uso scorretto
Inf/formazione adeguata degli operatori
Istruzioni di sicurezza:
l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato; Prima dell’uso:
verificare l’integrità di cavi e spina di alimentazione.
verificare che non vi siano materiali infiammabili in prossimità del luogo di saldatura.
assicurarsi della stabilità delle superfici da saldare.
predisporre il sistema di aspirazione fumi.
Durante l’uso:
utilizzare i DPI previsti.
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.
Allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura.
Nelle pause di lavoro interrompere l’alimentazione elettrica.
Dopo l’uso:
Staccare il comportamento elettrico della macchina.
Non effettuare modifiche alla componentistica della macchina non previste dal manuale di uso e manutenzione.
Riporre accessori e componenti della macchina ordinatamente. Manutenzione:
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Attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;
Segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.
La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI L’apparecchio è provvisto di interruttore onnipolare sul circuito primario di derivazione della corrente elettrica. L’impianto di aspirazione fumi è così costituito: - ventilatore centrifugo mod. UMEU 351, realizzato in lamiera di acciaio al carbonio, composto da una cassa esterna e
da una ventola interna a pale multiple, staticamente e dinamicamente equilibrata e direttamente calettata sull’albero in acciaio di un motore elettrico da 2,2 kW a 2 poli portata Q=3.900 mc/h pressione Ht=120 mm di c.a. giri ventola n=2.900 giri/min rumorosità Lp=72 dB(A)
- linea di aspirazione, in lamiera zincata, d=250 mm, collegante la bocca aspirante del ventilatore con i punti di aspirazione, posizionati all’interno dell’officina, con giunto antivibrante posizionato sulla bocca aspirante del ventilatore;
- bracci articolati aspiranti, d=150 x L=3000 mm, con cappa troncoconica terminale, munita di serranda di esclusione; - gruppo filtrante 600x1200x200 mm, realizzato in lamiera zincata, portante nel suo interno due celle filtranti ondulate,
in materiale sintetico, atte al trattenimento delle parti volatili e oleose. - camino di scarico aria esterna, d=280 mm, realizzato in lamiera zincata, collegante la bocca premente del ventilatore
con l’esterno; - cappello parapioggia a cielo aperto, d=280 mm , realizzato in lamiera zincata; - bocchello di prelievo per aeriforme; - quadro elettrico per comando ventilatore, realizzato a norma.
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Rincalzatrice
Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.
FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI
lesioni
Uso di DPI: indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione, scarpe antiscivolamento. Inf/formazione adeguata degli operatori.
cadute Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
scivolamento Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
investimento/schiacciamento Segnalazioni acustiche e/o luminose agli operatori a terra
Inf/formazione adeguata degli operatori.
urti Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
uso scorretto
Inf/formazione adeguata degli operatori:
Istruzioni di sicurezza:
l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.
Prima dell’uso:
verificare l’efficienza degli interruttori di comando, emergenza e protezione, sia elettrici che meccanici;
assicurarsi che gli utensili siano correttamente agganciati e in posizione non di intralcio al movimento;
verificare l’efficienza degli utensili per le lavorazioni;
verificare l’efficienza dei dispositivi di frenatura;
verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa;
verificare il corretto funzionamento dei fanali in caso di lavorazioni notturne o comunque in condizioni di scarsa visibilità;
verificare l’efficienza dell’impianto di aerazione delle cabine;
verificare l’efficienza dell’impianto di illuminazione interna delle cabine;
verificare l’efficienza dei dispositivi di comunicazione.
Durante l’uso:
evitare di stazionare in posizione eretta durante le lavorazioni;
non scendere o salire a macchina in movimento o non frenata;
gli operatori a terra non devono accostarsi alla macchina durante la movimentazione;
assicurarsi che sulla sede ferroviaria non ci siano persone, animali, attrezzature o altri oggetti che possano essere danneggiati dallo spostamento della macchina;
assicurarsi che le porte delle cabine siano chiuse durante la lavorazione;
evitare la presenza di oggetti non strettamente necessari all’interno delle cabine.
Dopo l’uso:
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spegnere sempre la macchina e assicurarsi che sia frenata correttamente;
rimuovere gli utensili o portarli in posizione di non utilizzo solo a macchina spenta, ferma e frenata.
Manutenzione:
attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;
segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.
La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI
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Saldatrice statica
Operatori inf/formati e addetti: D.I.F. e D.I.T.
FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI
inalazione fumi Protezioni: utilizzo in luogo aperto o provvisti di cappe di aspirazione, in grado di captare i fumi vicino al punto di saldatura Inf/formazione adeguata degli operatori
proiezione schegge, scintille e ustioni
Uso di DPI: guanti per saldatura con protezione dai rischi di natura meccanica con seguenti livelli di resistenza minimi: abrasione 4, taglio 1, lacerazione 4, perforazione 3, con protezione dai rischi da calore o fuoco con i seguenti livelli di resistenza minimi: infiammabilità 4, calore per contatto 2, calore convettivo 3, calore radiante 1, piccole proiezioni di metallo fuso 4; grembiule per saldatura; Inf/formazione adeguata degli operatori
rischio elettrico
Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici sono progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte, secondo le norme di buona tecnica vigenti, così come espresso nel D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegato IX. La macchina è protetta contro i rischi di contatti diretti o indiretti di parti in tensione. Inf/formazione adeguata degli operatori.
rischi per la vista Uso di DPI: maschera od occhiali per saldatura contro raggi UV e infrarossi
Inf/formazione adeguata degli operatori
rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati
Inf/formazione adeguata degli operatori
uso scorretto
Inf/formazione adeguata degli operatori
Istruzioni di sicurezza:
l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato; Prima dell’uso:
verificare l’integrità di cavi e spina di alimentazione.
verificare che non vi siano materiali infiammabili in prossimità del luogo di saldatura.
assicurarsi della stabilità delle superfici da saldare.
predisporre il sistema di aspirazione fumi.
Durante l’uso:
utilizzare i DPI previsti.
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.
Allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura.
Nelle pause di lavoro interrompere l’alimentazione elettrica.
Dopo l’uso:
Staccare il comportamento elettrico della macchina.
Non effettuare modifiche alla componentistica della macchina non previste dal manuale di uso e manutenzione.
Riporre accessori e componenti della macchina ordinatamente.
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Manutenzione:
Attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;
Segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.
La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI L’apparecchio è provvisto di interruttore onnipolare sul circuito primario di derivazione della corrente elettrica. L’impianto di aspirazione fumi è così costituito: - ventilatore centrifugo mod. UMEU 351, realizzato in lamiera di acciaio al carbonio, composto da una cassa esterna e
da una ventola interna a pale multiple, staticamente e dinamicamente equilibrata e direttamente calettata sull’albero in acciaio di un motore elettrico da 2,2 kW a 2 poli portata Q=3.900 mc/h pressione Ht=120 mm di c.a. giri ventola n=2.900 giri/min rumorosità Lp=72 dB(A)
- linea di aspirazione, in lamiera zincata, d=250 mm, collegante la bocca aspirante del ventilatore con i punti di aspirazione, posizionati all’interno dell’officina, con giunto antivibrante posizionato sulla bocca aspirante del ventilatore;
- bracci articolati aspiranti, d=150 x L=3000 mm, con cappa troncoconica terminale, munita di serranda di esclusione; - gruppo filtrante 600x1200x200 mm, realizzato in lamiera zincata, portante nel suo interno due celle filtranti ondulate,
in materiale sintetico, atte al trattenimento delle parti volatili e oleose. - camino di scarico aria esterna, d=280 mm, realizzato in lamiera zincata, collegante la bocca premente del ventilatore
con l’esterno; - cappello parapioggia a cielo aperto, d=280 mm , realizzato in lamiera zincata; - bocchello di prelievo per aeriforme; - quadro elettrico per comando ventilatore, realizzato a norma.
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Sbullonatore
Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.
FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI
errata manutenzione
Istruzioni:
Riporre gli attrezzi negli appositi luoghi
Sottoporre l’attrezzo ad un programma di regolare manutenzione degli organi rotanti in conformità alle istruzioni del costruttore
rumore Uso di DPI: cuffia antirumore od otoprotettori consegnati
uso scorretto Inf/formazione adeguata degli operatori
Attenersi alle istruzioni ricevute per il corretto avvio dell’attrezzatura (funzionamento pneumatico)
La macchina è conforme alle normative di sicurezza vigenti. Gli organi di azionamento sono manovrabili solo in modo intenzionale.
Sega per rotaie
Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.
FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI
lesione
Uso di DPI: guanti e indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado
minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.
Inf/formazione adeguata degli operatori
inalazione polveri Uso di DPI: filtro facciale FFP2S.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
proiezione schegge
Protezioni: schermo di protezione applicato alla macchina.
Uso di DPI: occhiali di protezione contro la proiezione di schegge.
Inf/formazione adeguata degli operatori
rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.
Inf/formazione adeguata degli operatori
uso scorretto
Inf/formazione adeguata degli operatori
l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.
Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:
verificare l’integrità strutturale dell’attrezzatura ed in particolare dei carter di protezione della zona di taglio e delle parti ustionanti.
allontanare gli estranei alla lavorazione ed anche i colleghi a distanza di
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sicurezza. Durante l’uso:
utilizzare i DPI previsti.
procedere sempre su superfici salde, non cedevoli, ove l’appoggio sia sicuro.
in caso di pioggia evitare l’uso dell’attrezzo.
non manomettere le parti costitutive dell’attrezzo, non sono consentite modifiche ed interventi non espressamente previsti dal libretto d’uso e manutenzione.
non effettuare manovre imprudenti, mantenere sempre la zona di lavoro dell’utensile vicino al suolo e sufficientemente distante dai propri arti inferiori.
evitare di mettere a contatto gli organi in movimento con quanto possa danneggiare o rompere l’utensile.
eseguire il rabbocco di carburante a motore spento e raffreddato; durante l’uso dell’attrezzo e nel corso di rabbocchi di carburante è vietato fumare.
Dopo l’uso:
lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso.
ricontrollare visivamente l’integrità di tutti i dispositivi di protezione.
è vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in moviemento; procedere con le operazioni solo a macchina spenta.
Manutenzione:
attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore.
segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.
ustione Uso di DPI: guanti e indumenti ignifughi.
Inf/formazione adeguata degli operatori
vibrazioni Uso di DPI: guanti antivibrazione.
Inf/formazione adeguata degli operatori
La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI
Smerigliatrice angolare
Operatori inf/formati e addetti: D.I.F. e D.I.T.
FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI
abrasione
Uso di DPI: guanti contro i rischi di natura meccanica con grado minimo di
protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.
Inf/formazione adeguata degli operatori
inalazione polveri Uso di DPI: filtro facciale FFP2S.
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Inf/formazione adeguata degli operatori.
proiezione schegge
Protezioni: carter di protezione applicato alla macchina.
Uso di DPI: occhiali di protezione contro la proiezione di schegge.
Inf/formazione adeguata degli operatori
rischio elettrico
Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici sono progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte, secondo le norme di buona tecnica vigenti, così come espresso nel D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegato IX. La macchina è protetta contro i rischi di contatti diretti o indiretti di parti in tensione. Inf/formazione adeguata degli operatori.
rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.
Inf/formazione adeguata degli operatori
uso scorretto
Inf/formazione adeguata degli operatori
Uso di cartellonistica e segnalazioni
Istruzioni di sicurezza:
l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato; Prima dell’uso:
verificare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire.
Controllare il fissaggio del disco.
Verificare l’integrità delle protezioni del disco, della spina e del cavo di alimentazione in modo che sia garantito il doppio isolamento.
Verificare il funzionamento dell’interruttore.
Durante l’uso:
indossare i DPI previsti.
acquisire una posizione stabile ed impugnare saldamente l’utensile.
non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.
allontanare il personale non interessato dalla lavorazione
interrompere l’alimentazione elettrica
Dopo l’uso:
staccare il collegamento elettrico dell’utensile.
controllare l’integrità del disco e del cavo di alimentazione.
se occorre, pulire l’utensile (ad alimentazione esclusa) e anche il luogo sede delle lavorazioni.
Manutenzione:
attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;
segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.
La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI La smerigliatrice risulta marcata CE e quindi risulta essere a norma con le vigenti norme sulle macchine. Tutti gli organi in movimento sono protetti contro i contatti accidentali e i dispositivi di protezione meccanici ed elettrici sono presenti, idonei ed attivati. Gli organi di azionamento sono manovrabili solo in modo intenzionale.
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Smerigliatrice da banco
Operatori inf/formati e addetti: D.I.F. e D.I.T.
FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI
abrasione
Uso di DPI: guanti contro i rischi di natura meccanica con grado minimo di
protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.
Inf/formazione adeguata degli operatori
inalazione polveri Uso di DPI: filtro facciale FFP2S.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
proiezione schegge
Protezioni: schermi paraschegge trasparenti, infrangibili e regolabili.
Uso di DPI: occhiali di protezione contro la proiezione di schegge.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
rischio elettrico
Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici sono progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte, secondo le norme di buona tecnica vigenti, così come espresso nel D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegato IX. La macchina è protetta contro i rischi di contatti diretti o indiretti di parti in tensione. Inf/formazione adeguata degli operatori.
rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.
Inf/formazione adeguata degli operatori
uso scorretto
Inf/formazione adeguata degli operatori
Uso di cartellonistica e segnalazioni
Istruzioni di sicurezza:
l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato; Prima dell’uso:
controllare la stabilità del banco ed il corretto fissaggio della mola.
controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego.
verificare l’integrità delle protezioni degli organi in moviemento.
verificare l’efficienza dell’apposito schermo paraschegge.
verificare l’idoneità del poggiapezzi
non rimuovere o modificare le protezioni.
chiudere sempre i ripari sulla mola inutilizzata in modo da evitare il contatto accidentale.
Durante l’uso:
indossare i DPI previsti.
non indossare indumenti svolazzanti o altro che possa attorcigliarsi all’albero in moto.
non apportare modifiche strutturali alla macchina non previste dal libretto d’uso.
Dopo l’uso:
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al momento dello stop, la mola possiede ancora inerzia e prosegue nel moto per alcuni secondi: prestare attenzione per evitare contatti fortuiti ed allertare i colleghi presenti.
Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in moviemnto.
Manutenzione:
attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;
segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.
La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI La smerigliatrice risulta marcata CE e quindi risulta essere a norma con le vigenti norme sulle macchine. Tutti gli organi in movimento sono protetti contro i contatti accidentali e i dispositivi di protezione meccanici ed elettrici sono presenti, idonei ed attivati. Gli organi di azionamento sono manovrabili solo in modo intenzionale e la macchina è dotata di pulsante di arresto di emergenza. La macchina è munita di adatto poggia pezzi. In prossimità della macchina è esposto un cartello indicante il diametro massimo della mola che può essere montata, in relazione al tipo di impasto ed al numero di giri del relativo albero. In caso di interruzione di energia elettrica la macchina deve essere riavviata dall’operatore.
Sramatore
Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.
FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI
lesione
Uso di DPI: guanti e indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado
minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.
Inf/formazione adeguata degli operatori
inalazione polveri Uso di DPI: filtro facciale FFP2S.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
proiezione schegge
Protezioni: schermo di protezione applicato alla macchina.
Uso di DPI: occhiali di protezione contro la proiezione di schegge.
Inf/formazione adeguata degli operatori
rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.
Inf/formazione adeguata degli operatori
ustione Uso di DPI: guanti e indumenti ignifughi.
Inf/formazione adeguata degli operatori
uso scorretto
Inf/formazione adeguata degli operatori
l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.
Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:
verificare l’integrità strutturale dell’attrezzatura ed in particolare dei carter di protezione della zona di taglio e delle parti ustionanti.
scegliere in relazione alle esigenze ed al tipo di ambiente l’utensile più
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opportuno.
operare un saldo serraggio dell’attrezzo al lavoratore.
allontanare gli estranei alla lavorazione ed anche i colleghi a distanza di sicurezza.
Durante l’uso:
utilizzare i DPI previsti.
procedere sempre su superfici salde, non cedevoli, ove l’appoggio sia sicuro; un’eventuale caduta in un fosso potrebbe essere molto pericolosa con l’apparecchio acceso a contatto con il corpo.
in caso di pioggia evitare l’uso dell’attrezzo.
non manomettere le parti costitutive dell’attrezzo, non sono consentite modifiche ed interventi non espressamente previsti dal libretto d’uso e manutenzione.
non effettuare manovre imprudenti, mantenere sempre la zona di lavoro dell’utensile vicino al suolo e sufficientemente distante dai propri arti inferiori.
evitare di mettere a contatto gli organi in movimento con quanto possa danneggiare o rompere il disco.
eseguire il rabbocco di carburante a motore spento e raffreddato; durante l’uso dell’attrezzo e nel corso di rabbocchi di carburante è vietato fumare.
Dopo l’uso:
lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso.
ricontrollare visivamente l’integrità di tutti i dispositivi di protezione, poiché alla ripresa del lavoro la macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona.
è vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in moviemento; procedere con le operazioni solo a macchina spenta.
Manutenzione:
attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore.
segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.
vibrazioni Uso di DPI: guanti antivibrazione.
Inf/formazione adeguata degli operatori
La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI La macchina risulta marcata CE e quindi risulta essere a norma con le vigenti norme sulle macchine. Tutti gli organi in movimento sono protetti contro i contatti accidentali e i dispositivi di protezione meccanici sono presenti ed idonei. Gli organi di azionamento sono manovrabili solo in modo intenzionale.
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Trapano
Operatori inf/formati e addetti: D.I.T.
FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI
lesione
Uso di DPI: guanti e indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado
minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.
Inf/formazione adeguata degli operatori
inalazione polveri Uso di DPI: filtro facciale FFP2S.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
proiezione schegge Uso di DPI: occhiali di protezione contro la proiezione di schegge.
Inf/formazione adeguata degli operatori
rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.
Inf/formazione adeguata degli operatori
ustione Uso di DPI: guanti e indumenti ignifughi.
Inf/formazione adeguata degli operatori
vibrazioni Uso di DPI: guanti antivibrazione.
Inf/formazione adeguata degli operatori
rischio elettrico
Uso di DPI: guanti isolanti
Inf/formazione adeguata degli operatori
Evitare di apportare modifiche alla spina. Non utilizzare spine adattatrici.
uso scorretto
Inf/formazione adeguata degli operatori
l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.
Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:
verificare l’integrità strutturale dell’attrezzatura;
prima di prenderlo oppure prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che l’elettroutensile sia spento;
prima di accendere l’elettroutensile togliere gli attrezzi di regolazione o la
chiave inglese. Durante l’uso:
utilizzare i DPI previsti e non indossare indumenti che possano costituire pericolo per l’incolumità personale (abiti svolazzanti, cravatte, sciarpe, ecc.);
in caso di pioggia evitare l’uso della macchina.
prendere corretta posizione rispetto all’attrezzo ed eseguire il lavoro in condizioni di stabilità;
la messa in moto deve avvenire con la motosega appoggiata al suolo,
non manomettere le parti costitutive dell’attrezzo, non sono consentite modifiche ed interventi non espressamente previsti dal libretto d’uso e manutenzione;
non usare il cavo di alimentazioneper scopi diversi da quelli previsti ed, in particolare, non usarlo per trasportare o per appendere l’elettroutensile. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio, spigoli taglienti e neppure a
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parti della macchina che siano in movimento. Impiegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga che siano adatti per l’impiego all’esterno;
non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per il proprio lavoro, utilizzare esclusivamente l’elettroutensile esplicitamente previsto per il caso;
prima di procedere ad operazioni di regolazione sulla macchina, prima di sostituire parti accessorie oppure prima di posare la macchina al termine di un lavoro, estrarre sempre la spina dalla presa della corrente e/o estrarre la batteria ricaricabile;
prima di posare l’elettroutensile, attendere sempre fino a quando si sarà fermato completamente;
utilizzare le impugnature supplementari fornite insieme all’elettroutensile;
Spegnere immediatamente l’elettroutensile quando l’utensile accessorio si blocca. Aspettarsi sempre alti momenti di reazione che possono provocare un contraccolpo.
Dopo l’uso:
lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso;
non abbandonare l’attrezzo in posizioni di equilibrio precario o in corrispondenza di luoghi di transito di mezzi e/o persone a piedi;
custodire l’utensile al riparo dalla pioggia e dall’umidità. Manutenzione:
attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;
segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.
La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI L’attrezzatura risulta marcata CE e quindi risulta essere a norma con le vigenti norme sulle macchine. Gli organi di azionamento sono manovrabili solo in modo intenzionale.
Trapano a colonna
Operatori inf/formati e addetti: D.I.F. e D.I.T.
FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI
impigliamento
Protezioni: schermi applicati alla macchina.
Uso di DPI: abiti antimpigliamento, evitando di indossare capi o accessori
personali che possano avvolgersi nelle parti in movimento del tornio.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
proiezione schegge
Protezioni: schermi applicati alla macchina.
Uso di DPI: occhiali di protezione contro la proiezione di schegge.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
rischio elettrico
Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici sono progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte, secondo le norme di buona tecnica vigenti, così come espresso nel D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegato IX. La macchina è protetta contro i rischi di contatti diretti o indiretti di parti in tensione.
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Inf/formazione adeguata degli operatori.
urti
Protezioni: schermi applicati alla macchina
Uso di DPI: guanti contro i rischi di natura meccanica con grado minimo di
protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.
Inf/formazione adeguata degli operatori.
uso scorretto
Inf/formazione adeguata degli operatori:
Istruzioni di sicurezza:
l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.
Prima dell’uso:
verificare l’efficienza degli interruttori di comando, emergenza e protezione.
verificare l’efficienza del carter di protezione della cinghia.
fissare efficacemente il mandrino portapezzo.
verificare l’efficienza dello schermo di protezione del mandrino.
Durante l’uso:
bloccare i pezzi in lavorazione evitando di trattenerli con le mani.
controllare o rimuovere il pezzo a macchina ferma.
indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti.
Dopo l’uso:
interrompere l’alimentazione della macchina.
rimuovere la punta.
eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia con la macchina scollegata elettricamente.
Manutenzione:
attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore.
segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.
La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI La macchina è installata ed ubicata correttamente, ed è munita di dispositivi atti ad evitare che le mani o altre parti del corpo siano offese dagli organi in movimento. Tali dispositivi sono costituiti da schermi mobili a completa protezione della zona pericolosa. I pezzi da lavorare, che possono essere trascinati in rotazione dalla punta dell’utensile, sono trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati. In caso di interruzione di energia elettrica la macchina deve essere riavviata dall’operatore.
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C5.4) PROCEDURE DI LAVORO
A sensi dell’art. 28 comma 2 lettera d) del D.Lgs 81/08, il presente DVR contiene l'individuazione delle
procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che
vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate
competenze e poteri.
PROCEDURE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI
La direzione aziendale ed i Responsabili di Area provvedono all’emanazione di Ordini di Servizio.
SETTORE RUOLO EMISSIONE
PROCEDURE PROCEDURE (DI LAVORO E CONTROLLO)
DCO
DIREZIONE
AZIENDALE REGOLAMENTI ESERCIZIO
IMPIANTI FISSI
DIREZIONE
AZIENDALE
RESPONSABILE AREA
ORDINI DI SERVIZIO
FOGLI DISPOSIZIONI
MANSIONARIO
REGOLAMENTI ESERCIZIO
IMPIANTI
TECNOLOGICI
DIREZIONE
AZIENDALE
RESPONSABILE AREA
ORDINI DI SERVIZIO
FOGLI DISPOSIZIONI
MANSIONARIO
REGOLAMENTI ESERCIZIO
STAZIONI
RESPONSABILE AREA
PROCEDURE CIRCOLAZIONE TRENI
UFFICI
RESPONSABILE AREA
MANSIONARIO
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DCO
Le lavorazioni sono dettagliate nel regolamento di esercizio
IMPIANTI FISSI ED IMPIANTI TECNOLOGICI
Le lavorazioni sono stabilite attraverso gli ordini di servizio emanati dalla direzione aziendale ed
attraverso i fogli disposizione. I lavoratori devono attenersi al mansionario ed al regolamento di
esercizio ed alle specifiche procedure ed autorizzazioni al lavoro.
Per la gestione della TE è inoltre in essere uno specifico “RegolamentoTE” con allegata la relativa
modulistica. Il Regolamento TE è integrato da ordini di servizio integrativi. La gestione di importanti
aspetti organizzativi è affidata al DOTE attualmente sito presso il DCO.
STAZIONI
Il personale che opera in questi ambiti deve attenersi alle procedure per la circolazione dei treni.
UFFICI
Le attività sono regolamentate da specifico mansionario.
LAVORAZIONI AFFIDATE A TERZI
Per quanto riguarda i rischi specifici propri delle imprese terze si rimanda agli specifici documenti
predisposti adempiendo al D.Lgs. 81/08.
Per quanto riguarda le informazioni sui rischi specifici di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA le stesse
possono essere fornite consegnando copia del presente DVR. Per la cooperazione ed il coordinamento
degli interventi e l’informazione reciproca si utilizzano i documenti reciprocamente scambiati.
Ai sensi del D.Lgs 81/08 ad ogni contratto d’appalto o d’opera viene allegato il relativo DUVRI. Si
rimanda agli specifici DUVRI per i rischi da interferenza tra la società UMBRIA TPL E MOBILITA’
SPA e le altre imprese.
199
C5.4.1) SICUREZZA DEI TERZI
In tale paragrafo si intende analizzare i rischi verso soggetti terzi.
Per taluni aspetti l’attività dei lavoratori dipendenti di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA potrebbe
infatti generare rischi verso terzi.
A tutela di tali soggetti e pertanto ai fini della sicurezza dei terzi, i lavoratori dipendenti di UMBRIA
TPL E MOBILITA’ SPA sono sottoposti a controlli tossicologici e di assunzione di alcool.
La necessità dell’accertamento dell’assenza di tossicodipendenza nei lavoratori è data dalla Legge n. 131
del 05/06/2003 e descritta nel Provvedimento del 30/10/2007 (G.U. n. 266 del 15/11/2007), che
individua, tra l’altro, le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria
e di terzi nell’Allegato I. Inoltre con Provvedimento 18/09/2008 (G.U. n. 236 del 08/10/2008) sono
state stabilite le “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano
particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”.
Per quanto riguarda la dipendenza dall’alcol si fa invece riferimento alla Legge 125 del 30/03/01 "Legge
quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18
aprile 2001 e per l’individuazione delle attività lavorative si fa riferimento al Provvedimento 16 marzo
2006 della Conferenza Stato Regioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 Marzo 2006.
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO CHIMICO
Gruppi omogenei esposti Luogo di
esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione
2 personale DCO
3 impiegati Tecnici
4 Capi stazione
5. Manovratore
6. Addetti alla manutenzione impianti
TUTTI
TOSSICOLOGICO
E ALCOOL
(RISCHI VERSO
TERZI)
DATORE DI LAVORO:
- Ha stabilito in collaborazione con il medico competente Dr Bodo ed in conformità alla normativa applicabile, la procedura per l’effettuazione dei controlli periodici.
- Inf / formare i lavoratori
-
200
tecnologici
7. Operatori settore Manutenzione
Impianti Fissi (armamento e sede
ferroviaria)
LAVORATORI:
- Evitare l’assunzione di sostanze tossicologiche e di alcool
- Sottoporsi ai controlli periodici
201
C5.5) EMERGENZE
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 tra le misure generali di tutela assumono rilevanza le misure di emergenza da
adottare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo
grave ed immediato.
Uno dei primi obblighi del Datore di Lavoro, così come stabilito dall’art. 18 del Decreto, è quello di
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
D.Lgs 81/08 - Sezione VI
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43. - Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i
comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e
immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando
immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la
propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico,
possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei
mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni
dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui
all'articolo 46.
Gli addetti a primo soccorso, lotta antincendio, emergenze ed evacuazione di UMBRIA TPL E
MOBILITA’ S.p.A. sono già stati indicati nelle pagine da 10 a 12 del presente documento di valutazione
202
dei rischi. Gli addetti sono stati selezionati in modo da coprire tutti i diversi luoghi di lavoro in cui opea
il personale di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA.
Presso tutte le strutture
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di
pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della
formazione ricevuta.
I lavoratori devono attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite e segnalare sempre e
tempestivamente eventuali pericoli direttamente riscontrati.
PRIMO SOCCORSO
Art. 45. - Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità
produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo
soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di
lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di
rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di
adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
203
vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e
successive modificazioni.
Conformemente a quanto prescritto dalle norme, presso la società UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA
sono presenti sia cassette di primo soccorso sia pacchetti di medicazione. I contenuti di tali dotazioni
rispettano quanto stabilito dal Decreto n. 388/2003. In particolare le cassette di primo soccorso sono
presenti presso tutte le sedi in cui si svolgono le attività di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA I
lavoratori sono inf / formati circa l’ubicazione di tali cassette e presso ciascuna sede sono presenti
addetti al primo soccorso. Il contenuto delle cassette di primo soccorso viene integrato secondo
necessità a cura dei preposti.
ADDETTI PRIMO SOCCORSO
Manutenzione Impianti Fissi e Impianti Tecnologici
Allegretti Antonio, Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo
junior, Arcelli Roberto, Beatini Antonio, Bernini Daniele,
Berti Massimiliano, Calzoni Laura, Cardinali Franco,
Ceccarelli Graziano, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo,
Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lazzari
Tiziano, Leone Ciro, Lisetti Massimo, Lucidi Gianni,
Marcaccioli Andrea, Marsiglietti Luciano, Montirosi
Alessandro, Panfili Fabrizio, Poderini Antonio, Vitali
Michele.
Uffici Direzione Nencetti Maurizio, Billi Valeria
Uffici piazzale Bellucci Castraberte Claudio, Tocci Mauro
DCO Ponte San Giovanni Cardinali Franco, Versiglioni Alfio.
Come già specificato, gli attestati di formazione e le designazioni sono conservate in azienda.
204
PREVENZIONE INCENDI
Art. 46. - Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta
a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita
umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli
incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
3. omissis
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data
10 marzo 1998.
Nella tabella che segue sono riportati gli addetti antincendio della società UMBRIA TPL E
MOBILITA’ SPA
ADDETTI ANTINCENDIO
Uffici Direzione Aziendale Mauro Squarta7, Giampaolo Conti, Alessandro
Arcangeli8.
Uffici piazzale Bellucci Fagiolo Stefano, Negozio Walter.
DCO Ponte San Giovanni Cardinali Franco
Manovratore Sacchetti Paolo.
Stazione Umbertide Moretti Paolo
Stazione San Sepolcro Piersimoni Giancarlo.
Stazione Perugia S.Anna Bovini Sabrina, Furiani Diego
Manutenzione Impianti Fissi e Impianti Tecnologici
Allegretti Antonio, Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo
junior, Arcelli Roberto, Beatini Antonio, Bernini Daniele,
7 attestato di idoneità tecnica rilasciato dal comando provinciale vigili del fuoco di Perugia il 22/12/2009 per rischio elevato.
8 Giampaolo Conti, Alessandro Arcangeli saranno formati nel 2014 partecipando ad idoneo corso formativo
205
Berti Massimiliano, Ceccarelli Graziano, Ceroni Alessio,
Consalvi Romeo, Finocchi Marco, Giuliani Luca,
Giulietti Enrico, Lazzari Tiziano, Leone Ciro, Lisetti
Massimo, Lucidi Gianni, Marcaccioli Andrea, Marsiglietti
Luciano, Montirosi Alessandro, Panfili Fabrizio, Poderini
Antonio, Vitali Michele.
Come già specificato, gli attestati di formazione e le designazioni sono conservate in azienda.
In ottemperanza a quanto stabilito dal DM 10/03/98 la società UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA ha
provveduto alla redazione del PIANO DI EMERGENZA, che costituisce parte integrante del presente
DVR.
Pertanto, si rimanda al suddetto PIANO per quanto concerne:
percorsi d’esodo, vie di fuga e punti di raccolta;
mezzi estinguenti;
procedure di emergenza;
sistemi di allarme;
prescrizioni operative;
informazione dei lavoratori;
squadra antincendio.
Presso tutti i luoghi di lavoro di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA sono disponibili estintori in
numero sufficiente.
Tali estintori sono tutti dotati del relativo cartello di segnalazione e sono provvisti del cartellino in cui
vengono annotate le verifiche eseguite secondo le scadenze previste dalle norme. Le verifiche e
manutenzioni sono affidate a ditta esterna specializzata.
Sempre ai sensi del D.M. 10/03/1998 il Datore di Lavoro ha effettuato la valutazione del rischio
incendio. Tale valutazione ha permesso di individuare il rischio nel modo che segue:
rischio basso presso la sede direzionale di Perugia piazzale Bellucci;
rischio basso presso il DCO;
rischio basso presso le stazioni;
206
rischio basso presso le sottostazioni elettriche;
rischio basso lungo la rete.
A seguito della valutazione dei rischi di incendio il Datore di Lavoro è chiamato a:
a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio;
b) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio;
c) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione.
Per la riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio sono stati applicati i seguenti criteri:
MISURE DI TIPO TECNICO:
realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;
messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche
elettrostatiche;
verifica della probabilità di fulminazione (protezione dalle scariche atmosferiche);
adozione di dispositivi di sicurezza.
MISURE DI TIPO ORGANIZZATIVO / GESTIONALE:
rispetto dell'ordine e della pulizia;
controlli sulle misure di sicurezza;
predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
informazione e formazione dei lavoratori.
Inoltre:
Le eventuali riparazioni elettriche sono effettuate esclusivamente da personale competente e
qualificato;
Non è consentito fumare;
I lavoratori addetti alla prevenzione incendi effettuano regolari controlli finalizzati ad accertare
l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio.
In particolare, è stata predisposta una lista di controllo:
207
all'inizio della giornata lavorativa viene effettuato un controllo per assicurarsi che l'esodo delle
persone sia garantito;
alla fine della giornata lavorativa viene effettuato un controllo per assicurarsi che le misure
antincendio siano state poste in essere, che le sostanze infiammabili e combustibili siano messe
al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio.
Infine, i lavoratori sono inf / formati per segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione
di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza.
Per quanto concerne l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio si procede tramite:
sorveglianza giornaliera da parte del personale della ditta;
controllo periodico (semestrale) affidata a ditta esterna specializzata;
manutenzione ordinaria e straordinaria affidate a ditte esterne specializzate.
Tali controlli riguardano:
vie di uscita;
attrezzature ed impianti di protezione antincendio.
208
INFORMAZIONE ANTINCENDIO
Tutti i lavoratori ricevono una adeguata informazione su:
a) rischi di incendio legati all'attività svolta;
b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate con particolare riferimento a:
- osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli
ambienti di lavoro;
- modalità di apertura delle porte delle uscite;
d) ubicazione delle vie di uscita;
e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:
- azionamento dell'allarme;
- procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e per l’evacuazione fino al punto di raccolta in
luogo sicuro;
- modalità di chiamata dei vigili del fuoco;
f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio
e gestione delle emergenze e pronto soccorso.
L'informazione e le istruzioni antincendio sono fornite ai lavoratori anche tramite cartelli ed avvisi
scritti.
ESERCITAZIONI ANTINCENDIO
I lavoratori partecipano ad esercitazioni antincendio una volta l'anno, per mettere in pratica le
procedure di esodo e di primo intervento.
Poiché si tratta di luoghi di lavoro di piccole o medie dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente
coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:
- percorrere le vie di uscita;
- identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
- identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.
209
PIANO DI EMERGENZA
UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA ha provveduto alla redazione del Piano di Emergenza che è da
considerarsi parte integrante del presente Documento di Valutazione dei Rischi.
I contenuti del piano sono quelli di cui all’Allegato VIII al D.M. 10/03/98.
NUMERI UTILI
Presso tutte le sedi dell’azienda deve essere presente il cartello con riportati i numeri per le
emergenze:
EMERGENZA SANITARIA 118
VIGILI DEL FUOCO 115
CARABINIERI 112
PRONTO INTERVENTO 113
210
C5.6) SEGNALETICA DI SICUREZZA
D.Lgs 81/08 - Titolo V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Capo I - Disposizioni generali
Art. 162. - Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una
segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o
una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un
cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;
e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi
di soccorso o di salvataggio;
f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);
g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o
pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità
sufficiente;
h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce
indicazioni complementari;
i) colore di sicurezza: un colore al quale é assegnato un significato determinato;
l) simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato
comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che
è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce
umana o di sintesi vocale;
o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare
persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.
211
Art. 163. - Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non
possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o
con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente
alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio
non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona
tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso,
alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o
aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.
Art. 164. - Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare
riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per
oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o
di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.
212
A seguito della valutazione dei rischi, è stata prevista l’apposizione della seguente segnaletica di sicurezza:
Direzione Aziendale e Uffici di Perugia, Piazzale Bellucci 16/a:
SEGNALETICA DI SICUREZZA
CARTELLI DI DIVIETO
CARTELLI DI SALVATAGGIO
PRIMO SOCCORSO
CARTELLI ANTINCENDIO
VIA DI ESODO
VIA DI ESODO
213
Dirigente Centrale Operativo presso la stazione ferroviaria di Perugia Ponte San Giovanni:
SEGNALETICA DI SICUREZZA
CARTELLI DI DIVIETO
CARTELLI DI SALVATAGGIO
PRIMO SOCCORSO
CARTELLI ANTINCENDIO
VIA DI ESODO
VIA DI ESODO
214
Stazioni ferroviarie presenziate di Sansepolcro, Perugia Sant’Anna e Umbertide:
SEGNALETICA DI SICUREZZA
CARTELLI DI DIVIETO
CARTELLI DI SALVATAGGIO
PRIMO SOCCORSO
CARTELLI ANTINCENDIO
VIA DI ESODO
VIA DI ESODO
215
Deposito di Marsciano con punto di verifica:
SEGNALETICA DI SICUREZZA
CARTELLI DI DIVIETO
216
CARTELLI DI AVVERTIMENTO
217
CARTELLI DI PRESCRIZIONE
PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE
218
CARTELLI DI SALVATAGGIO
VIA DI ESODO
VIA DI ESODO
PRIMO SOCCORSO
PUNTO DI RACCOLTA
219
TELEFONO PER EMERGENZA
CARTELLI ANTINCENDIO
VIA DI ESODO
VIA DI ESODO
Per i cantieri lungo la rete
La cartellonistica di cantiere e la cartellonistica di segnalazione della dotazione ferroviaria con
particolare riferimento al rischio di elettrocuzione.
220
C6) FORMAZIONE E INFORMAZIONE
D.Lgs 81/08 - Sezione IV
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art.36. - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui é esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza
previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche
ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Art.37. - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri
dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
221
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in
vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede é definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di
lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti,
tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro
in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza
devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle
disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute
e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:a)
principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e)
222
valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della
comunicazione. La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e
le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione
collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo' essere
inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che
occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri
economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare
utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono
registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo é considerato dal datore di
lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della
verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
223
C6.1) FORMAZIONE
L’azienda UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA provvede affinché i propri lavoratori, in considerazione
delle specifiche competenze e responsabilità e dei ruoli ricoperti e delle mansioni svolte, partecipino ai
richiesti corsi di formazione ed aggiornamento e provvede affinchè la formazione sia continua.
I principali corsi di formazione sono relativi a:
1. Corso di formazione per RSPP;
2. Corso di aggiornamento per RSPP;
3. Corso di formazione per Preposti;
4. Corsi di formazione ed aggiornamento per addetti al primo soccorso;
5. Corsi di formazione ed aggiornamento per addetti antincendio, evacuazione ed emergenze;
6. Corsi di formazione / abilitazione per specifiche lavorazioni;
7. Corsi di formazione / abilitazione relativi alla rete elettrica, alle sottostazioni elettriche ed agli
impianti di linea
Proprio nell’ottica della formazione continua sono in fase di programmazione ulteriori corsi di
formazione.
224
C6.2) INFORMAZIONE
Il datore di lavoro provvede ad informare costantemente i propri lavoratori tramite colloqui, riunioni,
ordini di servizio, avvisi ed istruzioni circa i rischi presenti nell’attività e le corrette procedure di lavoro
nonché il corretto utilizzo di attrezzature e DPI.
Allo scopo di informare in maniera mirata i lavoratori si è proceduto anche alla predisposizione di
specifiche schede informative suddivise per gruppi omogenei di lavoratori.
Tali schede sono riportate nelle pagine che seguono.
225
SCHEDE INFORMATIVE
GRUPPO OMOGENEO
1. PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI E TECNICI
Descrizione dell’attività lavorativa:
Attività di ufficio
Lavoratori:
Proietti Mauro, Pasquini Pasquale, Dello Russo Pierluca, Conti Giampaolo, Giombini Katia, Lotti
Antonello, Nencetti Maurizio, Bellavita Carlo, Castraberte Claudio, Fagiolo Stefano, Giuliani Francesca,
Lisetti David, Negozio Walter, Tocci Mauro, Squarta Mauro, Arcangeli Alessandro, Rinaldi Andrea,
Cernicchi Andrea, Caponi Carla, Capocci Paolo, Ridolfi Anna, Tulli Eleonora, Cimmino Francesco,
Bucari Stefano.
RISCHIO BIOLOGICO
Luogo di
esposizione Gruppo Agenti biologici Misure di prevenzione e protezione
UFFICI GRUPPO 1*
DATORE DI LAVORO:
- Assicurare la pulizia dei locali e servizi igienici adeguati e puliti
LAVORATORI:
- Aerare sempre i locali
- Mantenere il più possibile pulito il luogo di lavoro *GRUPPO 1: un agente con poche probabilità di causare malattie in soggetti umani
Modalità di esposizione: Contatto e/o inalazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
226
RISCHIO DA AGENTI CHIMICI
ELENCO PRODOTTI CHIMICI
Nome Classe di pericolosità Frasi di rischio
Consigli di prudenza Altre informazioni
Alcool denaturato facilmente infiammabile (F) R11 - R21 - R23/25 - R36/37 -
S2 - S7 - S16
Frasi di rischio (R)
R11 Facilmente infiammabile
R21 Nocivo a contatto con la pelle
R23/25 Tossico per inalazione e ingestione
R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratone
Consigli di prudenza (S)
S2 Conservare fuori della portata dei bambini
S7 Conservare il recipiente ben chiuso
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Modalità di esposizione: Contatto e/o inalazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE ALTRI AGENTI RISCHIO CHIMICO
Luogo di
esposizione
Gruppo Agenti
chimici Misure di prevenzione e protezione
UFFICI
PRODOTTI PER LE
PULIZIE
INQUINAMENTO
“INDOOR”
DATORE DI LAVORO:
- Consentire esclusivamente al personale specializzato la pulizia dei luoghi di lavoro
- Assicurare la non accessibilità ai prodotti chimici da parte dei lavoratori
LAVORATORI:
- Aerare sempre i locali
- Rispettare il divieto di fumare
Modalità di esposizione: Contatto cutaneo e per inalazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti
Formazione ed informazione: programmata
227
RUMORE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione:
Ai lavoratori appartenenti a tale gruppo omogeneo è interdetto l’accesso alle aree
individuate da appositi cartelli indicanti livelli di rumorosità superiore a 85 dB(A),
l’acceso a tali zone è consentito solamente previo utilizzo degli otoprotettori
obbligatori per tali aree.
DPC: --
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti
Formazione ed informazione: programmata
RADIAZIONI NON IONIZZANTI
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
UFFICI
MONITOR;
AFFATICAMENTO
OCCHI E VISTA
DATORE DI LAVORO
- Fornire apparecchiature con basso livello di emissioni
LAVORATORI:
- porsi a una distanza dallo schermo cm 50-70
- effettuare una pausa di quindici minuti ovvero cambiare attività ogni centoventi minuti di applicazione continuativa
Modalità di esposizione: Visiva
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
MICRO / MACROCLIMA
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
UFFICI MICROCLIMA
DATORE DI LAVORO
- Installare le adeguate apparecchiature per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti
- Informare i lavoratori
LAVORATORI:
- Segnalare eventuali anomalie degli impianti
- Segnalare eventuali condizioni di discomfort
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
228
ILLUMINAZIONE
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
UFFICI ILLUMINAZIONE
INADEGUATA
DATORE DI LAVORO
- Installare gli appropriati corpi illuminanti
- Istruire il personale
- Informare i lavoratori
- Procedere alle richieste manutenzioni e revisioni
LAVORATORI:
- Verificare l’integrità e/o lo stato di efficienza dei corpi illuminanti
- Segnalare eventuali anomalie
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
229
ELETTROCUZIONE
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
UFFICI ELETTROCUZIONE
DATORE DI LAVORO
- Prendere le misure necessarie affinchè i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica
- Informare i lavoratori
LAVORATORI:
- Astenersi da qualunque azione in quanto non richiesta dalle proprie mansioni
- Non manomettere impianti, macchine e attrezzature
Modalità di esposizione: contatti diretti, indiretti, fulminazione diretta ed indiretta, sovratensioni, guasti
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti
Formazione e Informazione: programmata
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PESANTI /
SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTICOLARE
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
UFFICI MOVIMENTAZIONE
SCORRETTA
DATORE DI LAVORO:
- Inf/ formare i lavoratori
LAVORATORI:
- Attenersi alle regole di giusta movimentazione manuale dei carichi
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
PROCEDURE:
Attenersi alla procedure indicate
230
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO DOVUTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
UFFICI MANCANZA
ORGANIZZAZIONE
DATORE DI LAVORO:
- Definire procedure comportamentali adeguate
- Dotarsi di specifico software per i turni di PDC e PDA
- Informare i lavoratori anche riguardo ai turni relativi ai Gruppi
Omogenei a loro collegati
LAVORATORI:
- Attenersi alle procedure codificate
- Informare i responsabili dei procedimenti su possibili
miglioramenti organizzativi
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
PROCEDURE:
Attenersi alla procedure indicate
EMERGENZE
PROCEDURE:
1. Attenersi alle procedure contenute nel piano d’emergenza; 2. Svolgere le funzioni affidate; 3. Segnalare eventuali anomalie o pericoli riscontrati.
Formazione ed informazione: erogata
SEGNALETICA DI SICUREZZA
PROCEDURE:
1. Attenersi scrupolosamente alla segnaletica di sicurezza
Formazione ed informazione: programmata
231
GRUPPO OMOGENEO
2. PERSONALE AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE: DCO
Descrizione dell’attività lavorativa:
Il Dirigente Centrale Operativo situato presso la stazione di Perugia - Ponte San Giovanni si occupa del monitoraggio della
circolazione dei treni.
Lavoratori:
Cardinali Franco, Conti Massimo, Gallicchi Flavio, Gargagli Paolo, Mencagli Valerio, Versiglioni Alfio.
RISCHIO BIOLOGICO
Luogo di
esposizione
Gruppo Agenti biologici Misure di prevenzione e protezione
UFFICI GRUPPO 1*
DATORE DI LAVORO:
- Assicurare la pulizia dei locali e servizi igienici adeguati e puliti
LAVORATORI:
- Aerare sempre i locali
- Mantenere il più possibile pulito il luogo di lavoro *GRUPPO 1: un agente con poche probabilità di causare malattie in soggetti umani
Modalità di esposizione: Contatto e/o inalazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
232
RISCHIO DA AGENTI CHIMICI
ELENCO PRODOTTI CHIMICI
Nome Classe di pericolosità Frasi di rischio
Consigli di prudenza
Altre informazioni
Alcool denaturato facilmente infiammabile (F) R11 - R21 - R23/25 - R36/37 -
S2 - S7 - S16
Frasi di rischio (R)
R11 Facilmente infiammabile
R21 Nocivo a contatto con la pelle
R23/25 Tossico per inalazione e ingestione
R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratone
Consigli di prudenza (S)
S2 Conservare fuori della portata dei bambini
S7 Conservare il recipiente ben chiuso
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Modalità di esposizione: Contatto e/o inalazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE ALTRI AGENTI RISCHIO CHIMICO
Luogo di
esposizione
Gruppo Agenti
chimici
Misure di prevenzione e protezione
UFFICI
PRODOTTI PER LE
PULIZIE
INQUINAMENTO
“INDOOR”
DATORE DI LAVORO:
- Consentire esclusivamente al personale specializzato la pulizia dei luoghi di lavoro
- Assicurare la non accessibilità ai prodotti chimici da parte dei lavoratori
LAVORATORI:
- Aerare sempre i locali
- Rispettare il divieto di fumare
Modalità di esposizione: Contatto cutaneo e per inalazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
233
RUMORE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: I lavoratori appartenenti a tale gruppo omogeneo sono soggetti a livelli di esposizione
al rumore inferiori a 80 dB(A), pertanto non necessitano di DPI.
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
RADIAZIONI NON IONIZZANTI
Luogo di
esposizione
Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
UFFICI
COMPUTERS;
RISCHI PER LA VISTA E
GLI OCCHI
DATORE DI LAVORO
- Fornire apparecchiature con basso livello di emissioni
LAVORATORI:
- porsi a una distanza dallo schermo cm 50-70
- effettuare una pausa di quindici minuti ovvero cambiare attività ogni centoventi minuti di applicazione continuativa
Modalità di esposizione: Visiva
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
MICRO / MACROCLIMA
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
UFFICI MICROCLIMA
DATORE DI LAVORO
- Installare le adeguate apparecchiature per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti
- Informare i lavoratori
LAVORATORI:
- Segnalare eventuali anomalie degli impianti
- Segnalare eventuali condizioni di discomfort
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
234
ILLUMINAZIONE
Luogo di
esposizione
Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
UFFICI ILLUMINAZIONE
INADEGUATA
DATORE DI LAVORO
- Installare gli appropriati corpi illuminanti
- Istruire il personale
- Informare i lavoratori
- Procedere alle richieste manutenzioni e revisioni
LAVORATORI:
- Verificare l’integrità e/o lo stato di efficienza dei corpi illuminanti
- Segnalare eventuali anomalie
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
ELETTROCUZIONE
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
UFFICI ELETTROCUZIONE
DATORE DI LAVORO
- Prendere le misure necessarie affinchè i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica
- Informare i lavoratori
LAVORATORI:
- Astenersi da qualunque azione in quanto non richiesta dalle proprie mansioni
- Non manomettere impianti, macchine e attrezzature
Modalità di esposizione: contatti diretti, indiretti, fulminazione diretta ed indiretta, sovratensioni, guasti
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti
Formazione e Informazione: programmata
235
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO PER GLI OPERATORI AL VIDEOTERMINALE
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
UFFICI POSTURA ERRATA
DATORE DI LAVORO:
- Fornire adeguate postazioni (requisiti All. XXXIV D.Lgs 81/08)
- Inf / formare i lavoratori
- Sottoporre i lavoratori, in accordo col medico competente, a sorveglianza sanitaria
LAVORATORI:
- Regolare adeguatamente le altezze di monitor e sedili
- Orientare correttamente i monitor
UFFICI
MONITOR;
AFFATICAMENTO
OCCHI E VISTA
DATORE DI LAVORO:
- Fornire adeguate postazioni (requisiti All. XXXIV D.Lgs 81/08)
- Fornire istruzioni
- Inf / formare i lavoratori
- Sottoporre i lavoratori, in accordo col medico competente, a sorveglianza sanitari
LAVORATORI:
- porsi a una distanza dallo schermo cm 50-70
- effettuare una pausa di quindici minuti ovvero cambiare attività ogni centoventi minuti di applicazione continuativa
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
236
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PESANTI /
SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTICOLARE
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
UFFICI MOVIMENTAZIONE
SCORRETTA
DATORE DI LAVORO:
- Inf/ formare i lavoratori
LAVORATORI:
- Attenersi alle regole di giusta movimentazione manuale dei carichi
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: guanti da lavoro o guanti antitaglio
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
PROCEDURE:
Attenersi alla procedure indicate
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO DOVUTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
UFFICI MANCANZA
ORGANIZZAZIONE
DATORE DI LAVORO:
- Definire procedure comportamentali adeguate
- Dotarsi di specifico software per i turni di PDC e PDA
- Informare i lavoratori anche riguardo ai turni relativi ai Gruppi
Omogenei a loro collegati
LAVORATORI:
- Attenersi alle procedure codificate
- Informare i responsabili dei procedimenti su possibili
miglioramenti organizzativi
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
PROCEDURE:
Attenersi alla procedure indicate
237
SICUREZZA DEI TERZI
CONTROLLI:
1. Controlli tossicologici; 2. Controlli assunzione alcool
Formazione ed informazione: erogata
EMERGENZE
PROCEDURE:
3. Attenersi alle procedure contenute al piano d’emergenza; 4. Svolgere le funzioni affidate; 5. Segnalare eventuali anomalie o pericoli riscontrati.
Formazione ed informazione: erogata
SEGNALETICA DI SICUREZZA
PROCEDURE:
1. Attenersi scrupolosamente alla segnaletica di sicurezza
Formazione ed informazione: programmata
238
GRUPPO OMOGENEO
3. IMPIEGATI TECNICI CON RESPONSABILITÀ SULLA RETE
Descrizione dell’attività lavorativa:
Sono i funzionari e tecnici dell’area gestione infrastruttura che oltre alle normali attività di ufficio svolgono anche attività d i
ispezione e controllo sugli impianti fissi e tecnologici dell’infrastruttura stessa.
Lavoratori:
Bellavita Carlo, Castraberte Claudio, Dello Russo Pierluca, Lisetti Davide, Tocci Mauro.
Anniboletti Fausto è anche nel gruppo omogeneo 9 e Berti Gino è anche nel gruppo omogeneo 10.
RISCHIO BIOLOGICO
Luogo di
esposizione Gruppo Agenti biologici Misure di prevenzione e protezione
UFFICI GRUPPO 1*
DATORE DI LAVORO:
- Assicurare la pulizia dei locali e servizi igienici adeguati e puliti
LAVORATORI:
- Aerare sempre i locali
- Mantenere il più possibile pulito il luogo di lavoro *GRUPPO 1: un agente con poche probabilità di causare malattie in soggetti umani
Modalità di esposizione: Contatto e/o inalazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
Nella sorveglianza sanitaria è inclusa la vaccinazione antitetanica
239
RISCHIO DA AGENTI CHIMICI
ELENCO PRODOTTI CHIMICI
Nome Classe di pericolosità Frasi di rischio
Consigli di prudenza Altre informazioni
Alcool denaturato facilmente infiammabile (F) R11 - R21 - R23/25 - R36/37 -
S2 - S7 - S16
Frasi di rischio (R)
R11 Facilmente infiammabile
R21 Nocivo a contatto con la pelle
R23/25 Tossico per inalazione e ingestione
R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratone
Consigli di prudenza (S)
S2 Conservare fuori della portata dei bambini
S7 Conservare il recipiente ben chiuso
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Modalità di esposizione: Contatto e/o inalazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: mascherina e guanti in caso di possibile esposizione nell’attività di ispezione e
controllo
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE ALTRI AGENTI RISCHIO CHIMICO
Luogo di
esposizione
Gruppo Agenti
chimici Misure di prevenzione e protezione
UFFICI
PRODOTTI PER LE
PULIZIE
INQUINAMENTO
“INDOOR”
DATORE DI LAVORO:
- Consentire esclusivamente al personale specializzato la pulizia dei luoghi di lavoro
- Assicurare la non accessibilità ai prodotti chimici da parte dei lavoratori
LAVORATORI:
- Aerare sempre i locali
- Rispettare il divieto di fumare
Modalità di esposizione: Contatto cutaneo e per inalazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti
240
Formazione ed informazione: programmata
RUMORE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione:
Ai lavoratori appartenenti a tale gruppo omogeneo è interdetto l’accesso alle aree
individuate da appositi cartelli indicanti livelli di rumorosità superiore a 85 dB(A),
l’acceso a tali zone è consentito solamente previo utilizzo degli otoprotettori
obbligatori per tali aree.
DPC: --
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti
Formazione ed informazione: programmata
VIBRAZIONI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: I lavoratori appartenenti a tale gruppo omogeneo sono soggetti a livelli di esposizione
A(8) alle vibrazioni meccaniche (Sistema Corpo Intero – WBV) inferiori a 0,500 m/s2.
Pertanto non necessitano di DPI.
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
RADIAZIONI NON IONIZZANTI
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
UFFICI
MONITOR;
AFFATICAMENTO
OCCHI E VISTA
DATORE DI LAVORO
- Fornire apparecchiature con basso livello di emissioni
LAVORATORI:
- porsi a una distanza dallo schermo cm 50-70
- effettuare una pausa di quindici minuti ovvero cambiare attività ogni centoventi minuti di applicazione continuativa
Modalità di esposizione: Visiva
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
241
MICRO / MACROCLIMA
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
UFFICI MICROCLIMA
DATORE DI LAVORO
- Installare le adeguate apparecchiature per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti
- Informare i lavoratori
LAVORATORI:
- Segnalare eventuali anomalie degli impianti
- Segnalare eventuali condizioni di discomfort
LINEE,
DEPOSITI,
CANTIERI
MICROCLIMA E
MACROCLIMA
DATORE DI LAVORO
- Istruire il personale
- Informare i lavoratori
- Fornire i DPI contro gli agenti climatici avversi
LAVORATORI:
- Segnalare eventuali condizioni di discomfort
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: - tuta protettiva; giaccone, guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche.
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
242
ILLUMINAZIONE
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
UFFICI,
LINEE,
DEPOSITI,
CANTIERI
ILLUMINAZIONE
INADEGUATA
DATORE DI LAVORO
- Installare gli appropriati corpi illuminanti
- Istruire il personale
- Informare i lavoratori
- Procedere alle richieste manutenzioni e revisioni
LAVORATORI:
- Verificare l’integrità e/o lo stato di efficienza dei corpi illuminanti
- Segnalare eventuali anomalie
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: Indossare gilet catarifrangente
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
ELETTROCUZIONE
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
UFFICI,
LINEE,
DEPOSITI,
CANTIERI
ELETTROCUZIONE
DATORE DI LAVORO
- Prendere le misure necessarie affinchè i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica
- Vietare di eseguire lavori sotto tensione salvo i casi previsti dalle norme vigenti
- Vietare i lavori in prossimità di parti attive e a distanze inferiori ai limiti previsti, salvo i casi previsti dalle norme vigenti
- Provvedere a manutenzione e verifiche periodiche
- realizzare impianti di protezione dai fulmini e dalle scariche atmosferiche
- Fornire i DPI contro l’elettrocuzione
- Informare i lavoratori
- Formare i lavoratori
- Emanare regolamenti
- Emanare procedure
- Emanare autorizazioni al lavoro
LAVORATORI:
- Rispettare tutti i divieti
- Non manomettere impianti, macchine e attrezzature
- attenersi tassativamente alle procedure
- attenersi tassativamente alle autorizzazioni al lavoro
- Segnalare immediatamente eventuali anomalie o guasti degli impianti ed interrompere il lavoro
- In caso di dubbi sulla tolta tensione interrompere il lavoro e
243
richiedere informazioni e verifiche prima di procedere
Modalità di esposizione: contatti diretti, indiretti, fulminazione diretta ed indiretta, sovratensioni, guasti
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: guanti dielettrici, scarpe specifiche per rischio elettrocuzione
DPC: --
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti
Formazione ed informazione: effettuati specifici percorsi formativi
Procedure:
Attenersi alla procedure indicate, ai regolamenti di esercizio, alle autorizzazioni al lavoro
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PESANTI /
SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTICOLARE
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
UFFICI,
LINEE,
DEPOSITI,
CANTIERI
MOVIMENTAZIONE
SCORRETTA
DATORE DI LAVORO:
- Inf/ formare i lavoratori
LAVORATORI:
- Attenersi alle regole di giusta movimentazione manuale dei carichi
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: guanti da lavoro o guanti antitaglio
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
PROCEDURE:
Attenersi alla procedure indicate
244
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO DOVUTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
UFFICI,
LINEE,
DEPOSITI,
CANTIERI
MANCANZA
ORGANIZZAZIONE
DATORE DI LAVORO:
- Definire procedure comportamentali adeguate
- Informare i lavoratori anche riguardo ai turni relativi ai Gruppi
Omogenei a loro collegati
LAVORATORI:
- Attenersi alle procedure codificate
- Informare i responsabili dei procedimenti su possibili
miglioramenti organizzativi
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: elmetto
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
PROCEDURE:
Attenersi alla procedure indicate
SICUREZZA DEI TERZI
CONTROLLI:
1. Controlli tossicologici; 2. Controlli assunzione alcool
Formazione ed informazione: erogata
EMERGENZE
PROCEDURE:
1. Attenersi alle procedure contenute al piano d’emergenza; 2. Svolgere le funzioni affidate; 3. Segnalare eventuali anomalie o pericoli riscontrati.
Formazione ed informazione: programmata
SEGNALETICA DI SICUREZZA
PROCEDURE:
1. Attenersi scrupolosamente alla segnaletica di sicurezza
Formazione ed informazione: programmata
245
GRUPPO OMOGENEO
4. PERSONALE AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE: CAPI STAZIONE
Descrizione dell’attività lavorativa:
Ai capi stazione è affidata la responsabilità della circolazione dei treni all’interno della stazione di competenza. In alcuni casi si
occupano anche o solo della biglietteria. Alcuni capistazione sono addetti al Passaggio a Livello di via degli Astri a Ponte
Felcino
Lavoratori:
Bovini Sabrina, Cardinali Franco, Conti Massimo, Furiani Diego, Gallicchi Flavio, Gargagli Paolo, Lepri
Elvira, Mencagli Valerio, Moretti Paolo, Piersimoni Giancarlo, Versiglioni Alfio.
RISCHIO BIOLOGICO
Luogo di
esposizione Gruppo Agenti biologici Misure di prevenzione e protezione
STAZIONI GRUPPO 1*
DATORE DI LAVORO:
- Assicurare la pulizia dei locali e servizi igienici adeguati e puliti
LAVORATORI:
- Aerare sempre i locali
- Mantenere il più possibile pulito il luogo di lavoro *GRUPPO 1: un agente con poche probabilità di causare malattie in soggetti umani
Modalità di esposizione: Contatto e/o inalazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
Nella sorveglianza sanitaria è inclusa la vaccinazione antitetanica
RISCHIO DA AGENTI CHIMICI
ELENCO PRODOTTI CHIMICI
Nome Classe di pericolosità Frasi di rischio
Consigli di prudenza Altre informazioni
Alcool denaturato facilmente infiammabile (F) R11 - R21 - R23/25 - R36/37 -
246
S2 - S7 - S16
Frasi di rischio (R)
R11 Facilmente infiammabile
R21 Nocivo a contatto con la pelle
R23/25 Tossico per inalazione e ingestione
R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratone
Consigli di prudenza (S)
S2 Conservare fuori della portata dei bambini
S7 Conservare il recipiente ben chiuso
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Modalità di esposizione: Contatto e/o inalazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE ALTRI AGENTI RISCHIO CHIMICO
Luogo di
esposizione
Gruppo Agenti
chimici Misure di prevenzione e protezione
STAZIONI
PRODOTTI PER LE
PULIZIE
INQUINAMENTO
“INDOOR”
DATORE DI LAVORO:
- Consentire esclusivamente al personale specializzato la pulizia dei luoghi di lavoro
- Assicurare la non accessibilità ai prodotti chimici da parte dei lavoratori
LAVORATORI:
- Aerare sempre i locali
- Rispettare il divieto di fumare
Modalità di esposizione: Contatto cutaneo e per inalazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti
Formazione ed informazione: programmata
RUMORE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: I lavoratori appartenenti a tale gruppo omogeneo sono soggetti a livelli di esposizione
al rumore inferiori a 80 dB(A), pertanto non necessitano di DPI.
DPC: --
247
Formazione ed informazione: programmata
MICRO / MACROCLIMA
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
STAZIONI MICROCLIMA E
MACROCLIMA
DATORE DI LAVORO
- Installare le adeguate apparecchiature per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti
- Fornire i DPI contro gli agenti climatici avversi
- Informare i lavoratori
LAVORATORI:
- Segnalare eventuali anomalie degli impianti
- Segnalare eventuali condizioni di discomfort
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
ILLUMINAZIONE
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
STAZIONI ILLUMINAZIONE
INADEGUATA
DATORE DI LAVORO
- Installare gli appropriati corpi illuminanti
- Istruire il personale
- Informare i lavoratori
- Procedere alle richieste manutenzioni e revisioni
LAVORATORI:
- Verificare l’integrità e/o lo stato di efficienza dei corpi illuminanti
- Segnalare eventuali anomalie
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
ELETTROCUZIONE
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
248
STAZIONI ELETTROCUZIONE
DATORE DI LAVORO
- Prendere le misure necessarie affinchè i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica
- Informare i lavoratori
LAVORATORI:
- Attenersi alle procedure
- Non manomettere impianti, macchine e attrezzature
Modalità di esposizione: contatti diretti, indiretti, fulminazione diretta ed indiretta, sovratensioni, guasti
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti
Formazione e Informazione: programmata
Procedure:
Attenersi alla procedure indicate, ai regolamenti di esercizio, alle autorizzazioni al lavoro
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PESANTI /
SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTICOLARE
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
STAZIONI MOVIMENTAZIONE
SCORRETTA
DATORE DI LAVORO:
- Inf/ formare i lavoratori
LAVORATORI:
- Attenersi alle regole di giusta movimentazione manuale dei carichi
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti
PROCEDURE:
Attenersi alla procedure indicate
249
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO DOVUTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
STAZIONI MANCANZA
ORGANIZZAZIONE
DATORE DI LAVORO:
- Definire procedure comportamentali adeguate
- Dotarsi di specifico software per i turni di PDC e PDA
- Informare i lavoratori anche riguardo ai turni relativi ai Gruppi
Omogenei a loro collegati
LAVORATORI:
- Attenersi alle procedure codificate
- Informare i responsabili dei procedimenti su possibili
miglioramenti organizzativi
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
PROCEDURE:
Attenersi alla procedure indicate
SICUREZZA DEI TERZI
CONTROLLI:
1. Controlli tossicologici; 2. Controlli assunzione alcool
Formazione ed informazione: erogata
EMERGENZE
PROCEDURE:
1. Attenersi alle procedure contenute al piano d’emergenza; 2. Svolgere le funzioni affidate; 3. Segnalare eventuali anomalie o pericoli riscontrati.
Formazione ed informazione: erogata
SEGNALETICA DI SICUREZZA
PROCEDURE:
1. Attenersi scrupolosamente alla segnaletica di sicurezza
Formazione ed informazione: programmata
250
GRUPPO OMOGENEO
5. MANOVRATORE
Descrizione dell’attività lavorativa:
Ha il compito di comporre e scomporre i treni con agganci e / o sganci di materiale rotabile.
Lavoratore: 1
Sacchetti Paolo
RISCHIO BIOLOGICO
Luogo di
esposizione Gruppo Agenti biologici Misure di prevenzione e protezione
STAZIONI GRUPPO 1*
DATORE DI LAVORO:
- Assicurare la pulizia dei locali e servizi igienici adeguati e puliti
- Manutenzione e pulizia approfondita periodica delle aree esterne
LAVORATORI:
- Aerare sempre i locali
- Mantenere il più possibile pulito il luogo di lavoro
TRENI GRUPPO 1*
DATORE DI LAVORO:
- Installazione di idoneo sistema di condizionamento
- Manutenzione
- Controllo isolamento e guarnizioni
- Pulizia approfondita periodica dei treni, sia all’interno che all’esterno
- Verifica periodica
LAVORATORI:
- Mantenere il più possibile pulito il luogo di lavoro
- Controllare la corretta condotta degli utenti a bordo
- Nelle aree di lavoro in cui c’è rischio di esposizione rispettare il divieto di assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici
- Gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengono tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti
*GRUPPO 1: un agente con poche probabilità di causare malattie in soggetti umani
Modalità di esposizione: Contatto e/o inalazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
Nella sorveglianza sanitaria è inclusa la vaccinazione antitetanica
251
RISCHIO DA AGENTI CHIMICI
ELENCO PRODOTTI CHIMICI
Nome Classe di pericolosità Frasi di rischio
Consigli di prudenza Altre informazioni
Alcool denaturato facilmente infiammabile (F) R11 - R21 - R23/25 - R36/37 -
S2 - S7 - S16
Frasi di rischio (R)
R11 Facilmente infiammabile
R21 Nocivo a contatto con la pelle
R23/25 Tossico per inalazione e ingestione
R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratone
Consigli di prudenza (S)
S2 Conservare fuori della portata dei bambini
S7 Conservare il recipiente ben chiuso
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Modalità di esposizione: Contatto e/o inalazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
252
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE ALTRI AGENTI RISCHIO CHIMICO
Luogo di
esposizione
Gruppo Agenti
chimici Misure di prevenzione e protezione
STAZIONI
PRODOTTI PER LE
PULIZIE
INQUINAMENTO
“INDOOR”
DATORE DI LAVORO:
- Consentire esclusivamente al personale specializzato la pulizia dei luoghi di lavoro
- Assicurare la non accessibilità ai prodotti chimici da parte dei lavoratori
LAVORATORI:
- Aerare sempre i locali
- Rispettare il divieto di fumare
TRENI PRODOTTI PER LE
PULIZIE
DATORE DI LAVORO:
- Consentire esclusivamente al personale specializzato la pulizia del materiale rotabile
- Assicurare la non accessibilità ai prodotti chimici da parte dei lavoratori
LAVORATORI:
- Aerare sempre i locali delle vetture
- Rispettare il divieto di fumare e di usare fiamme libere
Modalità di esposizione: Contatto cutaneo e per inalazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
RUMORE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: Il lavoratore appartenente a tale gruppo omogeneo sono soggetti a livelli di esposizione
al rumore compresi tra 80 dB(A) e 85 dB(A), pertanto l’uso dei DPI è facoltativo.
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
VIBRAZIONI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: I lavoratori appartenenti a tale gruppo omogeneo sono soggetti a livelli di esposizione
A(8) alle vibrazioni meccaniche (Sistema Corpo Intero – WBV) inferiori a 0,500 m/s2.
Pertanto non necessitano di DPI.
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
253
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI
Luogo di
esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione
TRENI elettrici tipo
E121 ed E122:
Cabina dietro
postazione
macchinista
BASSO
DATORE DI LAVORO
- Realizzazione cabina in materiali tali da assicurare livelli di campi elettromagnetici al di sotto dei valori di azione e limite
- Misura dei valori
- Inf / formazione dei lavoratori
- Segnali di avvertimento
- Manutenzione e verifica di tali cabine
LAVORATORI:
- Segnalare immediatamente eventuali anomalie
Modalità di esposizione: Radiazione elettromagnetica
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
MICRO / MACROCLIMA
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
STAZIONI E
TRENI
MICROCLIMA E
MACROCLIMA
DATORE DI LAVORO
- Installare le adeguate apparecchiature per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti
- Fornire i DPI contro gli agenti climatici avversi
- Informare i lavoratori
LAVORATORI:
- Segnalare eventuali anomalie degli impianti
- Segnalare eventuali condizioni di discomfort
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: giaccone
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
254
ILLUMINAZIONE
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
TRENI ILLUMINAZIONE
INADEGUATA
DATORE DI LAVORO
- Installare gli appropriati corpi illuminanti
- Istruire il personale
- Informare i lavoratori
- Procedere alle richieste manutenzioni e revisioni
LAVORATORI:
- Verificare l’integrità e/o lo stato di efficienza dei corpi illuminanti
- Segnalare eventuali anomalie
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: gilet catarifrangente
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
ELETTROCUZIONE
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
STAZIONI E
TRENI ELETTROCUZIONE
DATORE DI LAVORO
- Prendere le misure necessarie affinchè i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica
- Informare e formare i lavoratori
LAVORATORI:
- Attenersi alle procedure ed al mansionario
- Non manomettere impianti, macchine e attrezzature
Modalità di esposizione: contatti diretti, indiretti, fulminazione diretta ed indiretta, sovratensioni, guasti
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti
Informazione e formazione: programmata
Procedure:
Attenersi alla procedure indicate, ai regolamenti di esercizio, alle autorizzazioni al lavoro
255
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PESANTI /
SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTICOLARE
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
TRENI MOVIMENTAZIONE
SCORRETTA
DATORE DI LAVORO:
- Inf/ formare i lavoratori
LAVORATORI:
- Attenersi alle regole di giusta movimentazione manuale dei carichi
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: guanti da lavoro o guanti antitaglio
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
PROCEDURE:
Attenersi alla procedure indicate
256
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO DOVUTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
TRENI MANCANZA
ORGANIZZAZIONE
DATORE DI LAVORO:
- Definire procedure comportamentali adeguate
- Dotarsi di specifico software per i turni di PDC e PDA
- Informare i lavoratori anche riguardo ai turni relativi ai Gruppi
Omogenei a loro collegati
LAVORATORI:
- Attenersi alle procedure codificate
- Informare i responsabili dei procedimenti su possibili
miglioramenti organizzativi
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
PROCEDURE:
Attenersi alla procedure indicate
SICUREZZA DEI TERZI
CONTROLLI:
1. Controlli tossicologici; 2. Controlli assunzione alcool
Formazione ed informazione: erogata
EMERGENZE
PROCEDURE:
1. Attenersi alle procedure contenute al piano d’emergenza; 2. Svolgere le funzioni affidate; 3. Segnalare eventuali anomalie o pericoli riscontrati.
Formazione ed informazione: erogata
SEGNALETICA DI SICUREZZA
PROCEDURE:
1. Attenersi scrupolosamente alla segnaletica di sicurezza
Formazione ed informazione: programmata
257
GRUPPO OMOGENEO
6. ADDETTI ALLA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
Descrizione dell’attività lavorativa:
Sono gli operatori specializzati nella manutenzione di tutti gli impianti tecnologici dell’infrastruttura ferroviaria ed in particolare
degli impianti di sicurezza e segnalamento, impianti di telefonia e di telecomunicazione, di telecomando, impianti elettrici in
generale ed inoltre di recente anche delle sottostazioni elttriche di conversione e della linea aerea di contatto (MT 3000 Vcc)
Lavoratori:
Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo junior, Arcelli Roberto, Cardinali Franco, Ceccarelli Graziano,
Lazzari Tiziano, Leone Ciro, Lucidi Gianni, Marcaccioli Andrea, Montirosi Alessandro, Panfili Fabrizio,
Poderini Antonio, Vitali Michele.
RISCHIO DA AGENTI CHIMICI
ELENCO PRODOTTI CHIMICI
Nome Classe di pericolosità Frasi di rischio
Consigli di prudenza Altre informazioni
Alcool denaturato facilmente infiammabile (F) R11 - R21 - R23/25 - R36/37 -
S2 - S7 - S16
Disossidante per contatti elettrici
Protettivo idrorepellente per
apparecchiature elettriche
estremamente infiammabile
(F+)
R12 - S9 - S23.d - S36 - S46 -
S51 - S56
Frasi di rischio (R)
R11 Facilmente infiammabile
R12 Estremamente infiammabile
R21 Nocivo a contatto con la pelle
R23/25 Tossico per inalazione e ingestione
R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratone
Consigli di prudenza (S)
S2 Conservare fuori della portata dei bambini
S7 Conservare il recipiente ben chiuso
S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
S23.d Non respirare l’aerosol
S36 Usare indumenti protettivi adatti
S46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato
258
S56 Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzato
Modalità di esposizione: Contatto e/o inalazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: mascherina con filtro facciale FFP2S, guanti protettivi
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
Nella sorveglianza sanitaria è inclusa la vaccinazione antitetanica
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE ALTRI AGENTI RISCHIO CHIMICO
Luogo di
esposizione
Gruppo Agenti
chimici Misure di prevenzione e protezione
SOTTOSTAZIONI
ELETTRICHE
PRODOTTI PER LE
PULIZIE
INQUINAMENTO
“INDOOR”
DATORE DI LAVORO:
- Consentire esclusivamente al personale specializzato la pulizia dei luoghi di lavoro
- Assicurare la non accessibilità ai prodotti chimici da parte dei lavoratori
LAVORATORI:
- Aerare sempre i locali
- Rispettare il divieto di fumare
Modalità di esposizione: Contatto cutaneo e per inalazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
RUMORE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione:
I lavoratori appartenenti a tale gruppo omogeneo sono soggetti a livelli di esposizione
al rumore compresi tra 85 dB(A) e 87 dB(A), pertanto i DPI sono obbligatori ed anche
la sorveglianza sanitaria.
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
VIBRAZIONI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: I lavoratori appartenenti a tale gruppo omogeneo sono soggetti a livelli di esposizione
A(8) alle vibrazioni meccaniche compresi tra 0,500 m/s2 e 1,000 m/s2, per quanto
259
riguarda il Sistema a Corpo Intero (WBV), e compresi tra 2,500 m/s2 e 5,000 m/s2 per
quanto riguarda il Sistema Mano-Braccio (HAV). Pertanto necessitano di DPI
obbligatori e sorveglianza sanitaria.
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI
Luogo di
esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione
SOTTOSTAZIONI
ELETTRICHE
E
LINEE
FERROVIARIE
BASSO
DATORE DI LAVORO
- Realizzazione sottostazioni a regola d’arte
- Realizzazione ambiente lavoro idoneo
- Inf / formazione dei lavoratori
- Manutenzione e verifica
LAVORATORI:
- attenersi alle procedure
Modalità di esposizione: Radiazione elettromagnetica
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
MICRO / MACROCLIMA
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
LINEE
FERROVIARIE MACROCLIMA
DATORE DI LAVORO
- Istruire il personale
- Informare i lavoratori
- Fornire i DPI contro gli agenti climatici avversi
LAVORATORI:
- Segnalare eventuali condizioni di discomfort
SOTTOSTAZIONI
ELETTRICHE MICROCLIMA
DATORE DI LAVORO
- Installare le adeguate apparecchiature per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti
- Informare i lavoratori
LAVORATORI:
- Segnalare eventuali anomalie degli impianti
- Segnalare eventuali condizioni di discomfort
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: tuta protettiva, giaccone, guanti, scarpe
260
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
ILLUMINAZIONE
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
SOTTOSTAZIONI
ELETTRICHE
ILLUMINAZIONE
INADEGUATA
DATORE DI LAVORO
- Installare gli appropriati corpi illuminanti
- Istruire il personale
- Informare i lavoratori
- Procedere alle richieste manutenzioni e revisioni
LAVORATORI:
- Verificare l’integrità e/o lo stato di efficienza dei corpi illuminanti
- Segnalare eventuali anomalie
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: gilet catarifrangente
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
ELETTROCUZIONE
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
SOTTOSTAZIONI
ELETTRICHE ED
IMPIANTI DI
LINEA E LINEA
ELETTRICA
ELETTROCUZIONE
DATORE DI LAVORO
- Prendere le misure necessarie affinchè i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica
- Vietare di eseguire lavori sotto tensione salvo i casi previsti dalle norme vigenti
- Vietare i lavori in prossimità di parti attive e a distanze inferiori ai limiti previsti, salvo i casi previsti dalle norme vigenti
- Provvedere a manutenzione e verifiche periodiche
- realizzare impianti di protezione dai fulmini e dalle scariche atmosferiche
- Fornire i DPI contro l’elettrocuzione
- Informare i lavoratori
- Formare i lavoratori
- Emanare regolamenti
- Emanare procedure
- Emanare autorizazioni al lavoro
261
LAVORATORI:
- Rispettare tutti i divieti
- Non manomettere impianti, macchine e attrezzature
- attenersi tassativamente alle procedure
- attenersi tassativamente alle autorizzazioni al lavoro
- Segnalare immediatamente eventuali anomalie o guasti degli impianti ed interrompere il lavoro
- In caso di dubbi sulla tolta tensione interrompere il lavoro e richiedere informazioni e verifiche prima di procedere
Modalità di esposizione: contatti diretti, indiretti, fulminazione diretta ed indiretta, sovratensioni, guasti
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: guanti dielettrici
DPC: --
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti
Formazione ed informazione: effettuati specifici percorsi formativi
Procedure:
Attenersi alla procedure indicate, ai regolamenti di esercizio, alle autorizzazioni al lavoro
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PESANTI /
SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTICOLARE
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
LINEE
FERROVIARIE
E
SOTTOSTAZIONI
ELETTRICHE
MOVIMENTAZIONE
SCORRETTA
DATORE DI LAVORO:
- Inf/ formare i lavoratori
LAVORATORI:
- Attenersi alle regole di giusta movimentazione manuale dei carichi
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: guanti da lavoro o guanti antitaglio
DPC: --
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti
PROCEDURE:
Attenersi alla procedure indicate
262
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO DOVUTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
LINEE
FERROVIARIE
E
SOTTOSTAZIONI
ELETTRICHE
MANCANZA
ORGANIZZAZIONE
DATORE DI LAVORO:
- Definire procedure comportamentali adeguate
- Informare i lavoratori anche riguardo ai turni relativi ai Gruppi
Omogenei a loro collegati
LAVORATORI:
- Attenersi alle procedure codificate
- Informare i responsabili dei procedimenti su possibili
miglioramenti organizzativi
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: elmetto
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
PROCEDURE:
Attenersi alla procedure indicate
SICUREZZA DEI TERZI
CONTROLLI:
1. Controlli tossicologici; 2. Controlli assunzione alcool
Formazione ed informazione: erogata
EMERGENZE
PROCEDURE:
1. Attenersi alle procedure contenute al piano d’emergenza; 2. Svolgere le funzioni affidate; 3. Segnalare eventuali anomalie o pericoli riscontrati.
Formazione ed informazione: erogata
SEGNALETICA DI SICUREZZA
PROCEDURE:
1. Attenersi scrupolosamente alla segnaletica di sicurezza
Formazione ed informazione: programmata
263
MACCHINE
PROCEDURE:
Le macchine utilizzate dal presente gruppo omogeneo, anche se con periodicità differente, sono riportate nell’elenco seguente,
si rimanda alla relativa sezione Macchine del presente DVR per l’elenco delle prescrizioni a cui attenersi.
Profilatrice MATISA R783
Trapano Bosch
264
GRUPPO OMOGENEO
7. OPERATORI SETTORE MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI (ARMAMENTO E SEDE FERROVIARIA)
Descrizione dell’attività lavorativa:
Si occupano della manutenzione del binario e della sede ferroviaria in senso esteso.
Lavoratori:
Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni Alessio,
Consalvi Romeo, Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo, Maccarelli Alfredo,
Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.
RISCHIO DA AGENTI CHIMICI
ELENCO PRODOTTI CHIMICI
Nome Classe di pericolosità Frasi di rischio
Consigli di prudenza
Altre
informazioni
Acido per batterie corrosivo (C) R35 - S26 - S30 - S45
Alcool denaturato facilmente infiammabile (F) R11 - R21 - R23/25 - R36/37 -
S2 - S7 - S16
Anticongelante per pneumatica facilmente infiammabile (F) R11 - S2 - S7 - S16 - S23.b - S35 -
S46 - S51
Diserbante irritante (Xi) - pericoloso per
l'ambiente (N)
R43-R50/53-S2-S13- S20/21-
S36/37-S46- S60-S61
Diserbante pericoloso per l'ambiente (N) R50 - R53 - S2 - S13
Erbicida pericoloso per l'ambiente (N) R51/53-S2-S13-S20/21-S29-S61
Liquido per saldatura
Lubrificante tecnico multiuso
Olio da taglio estremamente infiammabile (F+) R12 - R52/53 - R67 - S23.d - S35
- S51
Olio da taglio spray
Olio di vaselina spray
Olio emulsionabile
Olio idraulico
Olio penetrante lubrificante facilmente infiammabile (F+)
R12-R22-R35- R36/38-R38-R41-
R50/53-R51/53-R52/53-R65-
R66- S3/7-S16-S23-S51
Polvere in lega per riporto
Polvere in lega per riporto
265
Proteggente antiruggine oleoso
Sbloccante - svitante estremamente infiammabile (F+) R12 - S9 - S23.f - S36 - S46 - S51
- S56
Frasi di rischio (R)
R11 Facilmente infiammabile
R12 Estremamente infiammabile
R21 Nocivo a contatto con la pelle
R22 Nocivo per ingestione
R23/25 Tossico per inalazione e ingestione
R35 Provoca gravi ustioni
R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratone
R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle
R38 Irritante per la pelle
R41 Rischio di gravi lesioni oculari
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici
R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per
l'ambiente acquatico
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
acquatico
R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
acquatico
R53 Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico
R65 Può causare danni polmonari se ingerito
R66 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle
R67 L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
266
Consigli di prudenza (S)
S2 Conservare fuori della portata dei bambini
S7 Conservare il recipiente ben chiuso
S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
S20/21 Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
S23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol [termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore]
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
S29 Non gettare i residui nelle fognature
S30 Non versare acqua sul prodotto
S35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
S36 Usare indumenti protettivi adatti
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
S46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato
S56 Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzato
S60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
S61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza
Modalità di esposizione: Contatto e/o inalazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: mascherina con filtro facciale FFP2S, guanti protettivi
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
Nella sorveglianza sanitaria è inclusa la vaccinazione antitetanica
267
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE ALTRI AGENTI RISCHIO CHIMICO
Luogo di
esposizione
Gruppo Agenti
chimici Misure di prevenzione e protezione
DEPOSITI
PRODOTTI PER LE
PULIZIE
INQUINAMENTO
“INDOOR”
DATORE DI LAVORO:
- Consentire esclusivamente al personale specializzato la pulizia dei luoghi di lavoro
- Assicurare la non accessibilità ai prodotti chimici da parte dei lavoratori
LAVORATORI:
- Aerare sempre i locali
- Rispettare il divieto di fumare
Modalità di esposizione: Contatto cutaneo e per inalazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: --
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
RUMORE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: otoprotettori I lavoratori appartenenti a tale gruppo omogeneo sono soggetti a livelli di esposizione
al rumore compresi tra 85 dB(A) e 87 dB(A), pertanto i DPI sono obbligatori ed anche
la sorveglianza sanitaria.
DPC: --
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti
Formazione ed informazione: programmata
VIBRAZIONI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione:
guanti antivibrazione
I lavoratori appartenenti a tale gruppo omogeneo sono soggetti a livelli di esposizione
A(8) alle vibrazioni meccaniche compresi tra 0,500 m/s2 e 1,000 m/s2, per quanto
riguarda il Sistema a Corpo Intero (WBV), e compresi tra 2,500 m/s2 e 5,000 m/s2 per
quanto riguarda il Sistema Mano-Braccio (HAV). Pertanto necessitano di DPI
obbligatori e sorveglianza sanitaria.
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
268
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO DA AGENTI FISICI
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
Luogo di
esposizione
Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
DEPOSITI E
CANTIERI
FERROVIARI
CANNELLO PER
TAGLIO
OSSIACETILENICO
COMPRENSIVO DI 2
BOMBOLE;
RISCHI PER GLI OCCHI
RISCHI PER LA CUTE
DATORE DI LAVORO
- Noleggiare l’attrezzatura da ditta specializzata che si occupi anche delle verifiche periodiche e dei controlli delle bomboe contenenti ossiacetilene
- Fornire appositi occhiali o maschere specifici per il taglio con ossicateline
- Istruire il personale
- Informare i lavoratori
LAVORATORI:
- Utilizzare l’attrezzatura in conformità alle istruzioni ricevute ed al manuale di uso
- indossare i necessari dispositivi di protezione individuale
- verificare l’integrità e/o lo stato di efficienza delle protezioni
- allontanare le persone non protette dalla zona di lavorazione
- Segnalare eventuali anomalie
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: Durante l’utilizzo delle apparecchiature per il taglio ossiacetilenico è fatto obbligo l’uso
di apposite maschere/schermi facciali o caschi e di idonei guanti protettivi
DPC: --
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti
Formazione ed informazione: programmata
269
MICRO / MACROCLIMA
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
CANTIERI
FERROVIARI MACROCLIMA
DATORE DI LAVORO
- Istruire il personale
- Informare i lavoratori
- Fornire i DPI contro gli agenti climatici avversi
LAVORATORI:
- Segnalare eventuali condizioni di discomfort
DEPOSITI MACROCLIMA E
MICROCLIMA
DATORE DI LAVORO
- Installare le adeguate apparecchiature per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti
- Informare i lavoratori
LAVORATORI:
- Segnalare eventuali anomalie degli impianti
- Segnalare eventuali condizioni di discomfort
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: - tuta protettiva; giaccone, guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche.
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
ILLUMINAZIONE
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
DEPOSITI ILLUMINAZIONE
INADEGUATA
DATORE DI LAVORO
- Installare gli appropriati corpi illuminanti
- Istruire il personale
- Informare i lavoratori
- Procedere alle richieste manutenzioni e revisioni
LAVORATORI:
- Verificare l’integrità e/o lo stato di efficienza dei corpi illuminanti
- Segnalare eventuali anomalie
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: Indossare gilet catarifrangente
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
270
ELETTROCUZIONE
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
DEPOSITI E
CANTIERI
FERROVIARI
ELETTROCUZIONE
DATORE DI LAVORO
- Prendere le misure necessarie affinchè i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica
- Vietare di eseguire lavori sotto tensione salvo i casi previsti dalle norme vigenti
- Vietare i lavori in prossimità di parti attive e a distanze inferiori ai limiti previsti, salvo i casi previsti dalle norme vigenti
- Provvedere a manutenzione e verifiche periodiche
- realizzare impianti di protezione dai fulmini e dalle scariche atmosferiche
- Fornire i DPI contro l’elettrocuzione
- Informare i lavoratori
- Formare i lavoratori
- Emanare regolamenti
- Emanare procedure
- Emanare autorizazioni al lavoro
LAVORATORI:
- Rispettare tutti i divieti
- Non manomettere impianti, macchine e attrezzature
- attenersi tassativamente alle procedure
- attenersi tassativamente alle autorizzazioni al lavoro
- Segnalare immediatamente eventuali anomalie o guasti degli impianti ed interrompere il lavoro
- In caso di dubbi sulla tolta tensione interrompere il lavoro e richiedere informazioni e verifiche prima di procedere
Modalità di esposizione: contatti diretti, indiretti, fulminazione diretta ed indiretta, sovratensioni, guasti
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: guanti dielettrici, scarpe specifiche per rischio elettrocuzione
DPC: --
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti
Formazione ed informazione: effettuati specifici percorsi formativi
Procedure:
Attenersi alla procedure indicate, ai regolamenti di esercizio, alle autorizzazioni al lavoro
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PESANTI /
SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTICOLARE
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
271
DEPOSITI E
CANTIERI
FERROVIARI
MOVIMENTAZIONE
SCORRETTA
DATORE DI LAVORO:
- Inf/ formare i lavoratori
LAVORATORI:
- Attenersi alle regole di giusta movimentazione manuale dei carichi
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: guanti da lavoro o guanti antitaglio
DPC: --
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti
PROCEDURE:
Attenersi alla procedure indicate
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO DOVUTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Luogo di
esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione
DEPOSITI E
CANTIERI
FERROVIARI
MANCANZA
ORGANIZZAZIONE
DATORE DI LAVORO:
- Definire procedure comportamentali adeguate
- Informare i lavoratori anche riguardo ai turni relativi ai Gruppi
Omogenei a loro collegati
LAVORATORI:
- Attenersi alle procedure codificate
- Informare i responsabili dei procedimenti su possibili
miglioramenti organizzativi
Modalità di esposizione: --
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
DPI in dotazione: elmetto
DPC: --
Formazione ed informazione: programmata
PROCEDURE:
Attenersi alla procedure indicate
SICUREZZA DEI TERZI
CONTROLLI:
1. Controlli tossicologici; 2. Controlli assunzione alcool
Formazione ed informazione: erogata
272
EMERGENZE
PROCEDURE:
1. Attenersi alle procedure contenute al piano d’emergenza; 2. Svolgere le funzioni affidate; 3. Segnalare eventuali anomalie o pericoli riscontrati.
Formazione ed informazione: erogata
SEGNALETICA DI SICUREZZA
PROCEDURE:
1. Attenersi scrupolosamente alla segnaletica di sicurezza
Formazione ed informazione: programmata
MACCHINE
PROCEDURE:
Le macchine utilizzate dal presente gruppo omogeneo, anche se con periodicità differente, sono riportate nell’elenco seguente ,
si rimanda alla relativa sezione Macchine del presente DVR per l’elenco delle prescrizioni a cui attenersi.
Incavigliatrice
Bucatrice con carrello
Sbullonatore
Gruppi elettrogeni
Gruppo martelli
BL H 10
Sega rotaia
Decespugliatore
Falciatrice
Motosega
Trapano Bosch
Diramatore
Gruppo diserbante
Profilatrice MATISA R783
Motocarrello GLEISMAC M02
Motocarrello GLEISMAC M03
Motocarrello GLEISMAC M04
Caricatore strada rotaia VAIA-CAR V504F
Caricatore strada rotaia COLMAR V504F
Carro pianale ribaltabile COMETI
Carro pianale ribaltabile SVI
Carri tramoggia ex Monacelli
273
C7) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
D.Lgs 81/08 - Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 74. - Definizioni
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute
del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per
il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Art. 75. - Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure
tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del
lavoro.
Art. 76. - Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive
modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
274
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e
tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
corrispondenti.
Art. 77. - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a),
tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le
caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un
DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori
DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le
sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di
più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari
utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e
l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento e' indispensabile:
275
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Art. 78. - Obblighi dei lavoratori
1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al
programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi
dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a
loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente
organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o
inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Art. 79. - Criteri per l'individuazione e l'uso
1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto
all'articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura,
dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende
necessario l'impiego dei DPI.
Come previsto dal Testo Unico, il datore di lavoro, ai fini della scelta dei DPI, ha effettuato la
valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; ha individuato le caratteristiche dei
DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di
rischio rappresentate dagli stessi DPI; ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso
fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato; ha
individuato, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, le condizioni in cui un DPI deve
essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso.
276
I DPI forniti ai lavoratori di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA sono conformi ai requisiti previsti dal
decreto.
Il datore di lavoro ha fornito istruzioni per il mantenimento in efficienza dei DPI; ha fornito istruzioni
comprensibili per i lavoratori; ha informato preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo
protegge; ha reso disponibile nell'azienda informazioni adeguate su ogni DPI; ha stabilito le procedure
aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; ha assicurato una
formazione adeguata circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI; ha fornito l'addestramento per ogni
DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria* e per i
dispositivi di protezione dell'udito.
*6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici
o radiotossici;
b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o
senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C;
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati
come isolanti per alte tensioni elettriche.
L’elenco completo e dettagliato dei DPI forniti ai lavoratori di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA
(anche ai sensi dell’art. 28 comma 2 del D.Lgs 81/08) si trova in specifico documento che costituisce
parte integrante del presente DVR.
Nelle pagine precedenti, nelle schede informative destinate ai gruppi omogenei di lavoratori sono stati
indicati anche i DPI.
Nella tabella seguente sono sinteticamente elencate le categorie di DPI necessarie per lo svolgimento di
alcune attività di alcuni lavoratori di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA.
DPI Elmetto,
tuta protettiva, giaccone, gilet catarifrangente,
guanti protettivi, guanti specifici antitaglio, guanti specifici dielettrici, guanti
277
specifici antivibrazione,
scarpe antinfortunistiche, scarpe specifiche contro i rischi di elettrocuzione,
mascherina con filtro facciale FFP2S,
otoprotettori,
maschere/schermi facciali o caschi per il taglio ossiacetilenico
278
D) MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE,
PRESCRIZIONI, PROGRAMMA INTERVENTI
279
D1) INTERVENTI DI PREVENZIONE E MISURE DI PROTEZIONE
L’eliminazione dei fattori di rischio e l'azione di miglioramento delle condizioni di lavoro conseguente
alle indicazioni fornite dal processo di valutazione dei rischi, procederà secondo una gerarchia che
prevede i seguenti momenti attuativi:
1) MISURE DI RIMOZIONE/CONTENIMENTO DEGLI AGENTI DI RISCHIO
2) MISURE ORGANIZZATIVE/COMPORTAMENTALI
3) PROTEZIONE PERSONALE
4) CONTROLLO SANITARIO
5) INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Nell’ambito della gerarchia di prevenzione esposta sono state stabilite delle priorità di intervento in base
ai seguenti criteri:
Priorità 1 (rimozione/contenimento immediato della condizione di rischio per la salute e la
sicurezza dei lavoratori).
Condizioni che, sulla base di elementi ricognitivi, analitico ambientali ed espositivi e/o sulla base delle
correnti acquisizioni scientifico epidemiologiche, possono dar luogo ad effetti avversi noti di gravità
elevata o ad effetti avversi imprevedibili e/o incontrollabili per tipo e gravità, immediati o dilazionati
nel tempo e potenzialmente coinvolgenti più lavoratori.
Priorità 2 (rimozione/contenimento programmato della condizione di rischio per la salute e la
sicurezza dei lavoratori).
Condizioni che, sulla base di elementi ricognitivi, analitico ambientali ed espositivi e/o sulla base delle
correnti acquisizioni scientifico epidemiologiche, possono dar luogo ad effetti avversi noti, controllabili
e prevedibili per tipo e gravità, sia immediati che dilazionati nel tempo.
Priorità 3 (rimozione/contenimento programmato e graduale della condizione di rischio per la
salute e la sicurezza dei lavoratori).
Condizioni che, sulla base di elementi ricognitivi, analitico ambientali ed espositivi e/o sulla base delle
correnti acquisizioni scientifico epidemiologiche, possono da luogo ad eventi avversi noti e prevedibili,
280
di gravità contenuta, facilmente controllabili, evolventi lentamente e gradualmente nel tempo e non in
grado di interessare un numero indeterminato di lavoratori.
Priorità 4 (mantenimento delle condizioni rilevate)
Condizioni che, sulla base di elementi ricognitivi, analitico ambientali ed espositivi e/o sulla base delle
correnti acquisizioni scientifico epidemiologiche, non sono correlabili ad eventi avversi noti o
prevedibili.
Le misure di prevenzione e protezione sono state descritte per ciascun rischio nelle sezioni del presente
documento relative alle valutazioni dei rischi.
Per ciascun gruppo omogeneo le relative misure di prevenzione e protezione e le prescrizioni operative
sono state indicate nelle schede riportate nella precedente sezione INFORMAZIONE.
281
D2) PROGRAMMA INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO
NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA
In accordo al D.Lgs. 81/08 (art. 28 c. 2) è necessario stilare un programma di attività finalizzate al
continuo miglioramento degli standard di sicurezza dell’Azienda e delle varie attività correlate, anche in
considerazione dell’evoluzione tecnologica delle diverse apparecchiature.
Viene riportato di seguito l’elenco degli interventi per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
ADOTTATE/PROGRAMMATE
1. VERIFICA E ACQUISTO DEI DPI
Dalla valutazione dei rischi è emersa l’esigenza di dotare i lavoratori a rischio di appositi DPI,
sinteticamente elencati a pag. 275. Inoltre è necessario che l’Azienda stabilisca una procedura specifica
per l’acquisto dei DPI e introduca attività di inf/formazione riguardo all’utilizzo degli stessi.
MISURA MODALITÀ
ATTUAZIONE
TEMPO
ATTUAZIONE
Verificare la disponibilità, lo stato e l’efficienza dei DPI necessari
Inventario DPI e controlli
6 mesi
Ricerca sul mercato di DPI idonei alle diverse attività Ricerca
Elaborazione di una nuova procedura per l’acquisto dei DPI, la loro distribuzione e la riconsegna
Ufficio Acquisti o gare di appalto
Acquisto dei DPI necessari Acquisto
Attività di inf/formazione dei lavoratori sull’utilizzo dei DPI Corsi didattici
2. VERIFICA E ACQUISTO DELLE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO
Tutte le cassette di primo soccorso ed i pacchetti di medicazione devono essere conformi al DM
388/03 e reintegrate nel contenuto dopo ogni utilizzo. Pertanto è necessario verificare l’idoneità di
quelle attualmente in dotazione, in particolare dei pacchetti di medicazione assegnati al personale che
non opera in ufficio, ed eventualmente sostituirle e/o reintegrarne il contenuto. Occorre inoltre
282
estendere a tutti la procedura di controllo mensile del contenuto di cassette e pacchetti che prevede, tra
l’altro, che all’interno degli stessi sia presente l’elenco del contenuto.
MISURA MODALITÀ
ATTUAZIONE
TEMPO
ATTUAZIONE
Verifica della disponibilità, dello stato e dell’efficienza delle cassette di primo soccorso.
Inventario e controlli
3 mesi
Elaborazione di una procedura per l’acquisto ed il reintegro delle cassette di primo soccorso
Ufficio Acquisti o gare di appalto
Acquisto e/o reintegro delle cassette di primo soccorso Acquisto
Estensione a tutti i lavoratori della procedura di controllo mensile del contenuto di cassette e pacchetti
Ordine di servizio
3. FORMAZIONE PER LA SICUREZZA
Per quanto riguarda gli aspetti legati alla formazione è necessario provvedere all’aggiornamento della
formazione in materia di Primo Soccorso dei lavoratori designati.
MISURA MODALITÀ
ATTUAZIONE
TEMPO
ATTUAZIONE
Formazione Antincendio rischio basso per Giampaolo Conti e Alessandro Arcangeli
Corsi didattici 1-2 mesi
4. PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA
MISURA MODALITÀ
ATTUAZIONE
TEMPO
ATTUAZIONE
INFORMAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI SUDDIVISI PER GRUPPI OMOGENEI
Incontri tecnici
con l’utilizzo
delle schede
predisposte
6 mesi
5. SEGNALETICA DI SICUREZZA
MISURA MODALITÀ
ATTUAZIONE
TEMPO
ATTUAZIONE
283
ACQUISTO E AFFISSIONE DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA INDICATA NEL DVR
Ufficio acquisti
RSPP 3 mesi
6. PROCEDURA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
MISURA MODALITÀ
ATTUAZIONE
TEMPO
ATTUAZIONE
SPECIFICA INF/FORMAZIONE A TUTTI I LAVORATORI SUDDIVISI PER LUOGHI DI LAVORO DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA PROVA DI EVACUAZIONE EFFETTUATA A PERUGIA STRADA SANTA LUCIA N. 4
Incontri con
RSPP 6 mesi
E’ necessario un approfondimento della gestione dell’emergenza in galleria. Si tratta di una
tematica gestita nella specifica normativa dell’esercizio ferroviario alla quale si rimanda che
tuttavia necessita un supplemento d’indagine anche ai fini del presente DVR.
7. ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE
MISURA MODALITÀ
ATTUAZIONE
TEMPO
ATTUAZIONE
Acquisizione certificato agibilità e dichiarazioni conformità MANCANTI
6 mesi
8. MANUTENZIONE IMPIANTI E LUOGHI DI LAVORO
MISURA MODALITÀ
ATTUAZIONE
TEMPO
ATTUAZIONE
ELABORAZIONE PROCEDURE SPECIFICHE che tengano conto di segnalazioni, scadenze, registri e colleghino l’ufficio acquisti, l’ufficio gare, i progettisti, i fornitori / installatori / manutentori
6 mesi
9. SORVEGLIANZA SANITARIA
MISURA MODALITÀ
ATTUAZIONE
TEMPO
ATTUAZIONE
Sorveglianza sanitaria espletata dal Medico competente Dr. Bodo
incontri In corso
284
10. PROCEDURE RELATIVE AL DVR
MISURA MODALITÀ
ATTUAZIONE
TEMPO
ATTUAZIONE
Elaborazione delle procedure operative relative alle attività descritte nel DVR
Emissione di
procedure
Diffusione
capillare
inf / formazione
dei lavoratori
In corso
11. STAZIONE SAN SEPOLCRO – SERVIZI IGIENICI
MISURA MODALITÀ
ATTUAZIONE
TEMPO
ATTUAZIONE
REALIZZAZIONE DI ULTERIORI SERVIZI IGIENICI DEDICATI
Verifica /
progettazione e
realizzazione
6 mesi
12. DORMITORIO di SAN SEPOLCRO– SERVIZI IGIENICI
MISURA MODALITÀ
ATTUAZIONE
TEMPO
ATTUAZIONE
Manutenzione straordinaria servizi igienici
Verifica /
progettazione e
realizzazione
MISURE MIGLIORATIVE PROPOSTE
Acquisto di un nuovo macchinario per il taglio dei bulloni
Aggiungere segnaletica di sicurezza nelle stazioni
Sostituire uno degli attuali furgoni (ducato) con un nuovo automezzo di lavoro dotato di gru
285
D3) RIUNIONE PERIODICA
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 81/08 il datore di lavoro, indice almeno una volta all'anno una riunione
cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente;
d) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della
sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie
professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di
esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno
riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
5. Della riunione viene redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
La prima riunione periodica dall’inizio dell’aggiornamento del DVR avvenuto a giugno 2014, si è il
giorno 06/08/2014. Il verbale della riunione è stato archiviato e costituisce parte integrante del presente
DVR.
286
D4) CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RLS
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell’azienda devono ancora essere indicati.
I RLS potranno accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; saranno consultati in
ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nella azienda; sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio
di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di
lavoro e del medico competente; sono consultati in merito all'organizzazione della formazione.
I RLS riceveranno le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione relative.
I RLS riceveranno una formazione adeguata.
I RLS saranno convocati alla riunione periodica.
I RLS sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
segreto industriale nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio delle funzioni.
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ELENCO ALLEGATI (indicativo)
Costituiscono parte integrante del presente Documento di Valutazione dei Rischi i seguenti documenti:
Cartella 1. Nomina RSPP e relative notifiche
Cartella 2. Corsi di formazione per preposti, addetti primo soccorso ed addetti antincendio
Cartella 3. Piano di emergenza ed Evacuazione
Cartella 4. Adeguamento Cassette di primo soccorso al DM 15/07/2003 n. 388
Cartella 5. Contratto di manutenzione di apparecchiature antincendio e relative verifiche periodiche
Cartella 6. Dispositivi di Protezione Individuali: Elenco Dispositivi, verbali di consegna
Cartella 7. Verbali di verifica degli Impianti di messa a terra e dichiarazione di conformità degli
impianti e documentazione inerente sottostazioni elettriche ed impianti di linea
Cartella 8. Schede di Sicurezza prodotti chimici
Cartella 9. Verbali Riunioni Periodiche
Cartella 10. Valutazione Stress lavoro - correlato