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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI

RISCHI

D.Lgs. 81/08

REV DATA DESCRIZIONE REDAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE

01 Aprile 2008

Documento di

Valutazione dei

Rischi

RSPP:

Ing. Pierluca Dello Russo

RSPP:

Ing. Pierluca Dello Russo

Datore di Lavoro

Amministratore Unico

Vannio Brozzi

02 Settembre

2008

Documento di

Valutazione dei

Rischi

RSPP:

Ing. Pierluca Dello Russo

RSPP:

Ing. Pierluca Dello Russo

Datore di Lavoro

Amministratore Unico

Vannio Brozzi

03 Maggio 2009

Documento di

Valutazione dei

Rischi

RSPP:

Ing. Pierluca Dello Russo

RSPP:

Ing. Pierluca Dello Russo

Datore di Lavoro

Amministratore Unico

Vannio Brozzi

04

In

elaborazione

da giugno

2014

Documento di

Valutazione dei

Rischi

RSPP:

Mauro Squarta

RSPP:

Mauro Squarta

CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE Con la collaborazione di

ASPP:

Ing. Pierluca Dello Russo

Elaborato in collaborazione

con il Medico Competente e Visto dal Rappresentante dei Lavoratori

Dr. Giuseppe Bodo … in attesa di comunicazione del nominativo dai sindacati

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INDICE

A) PREMESSA .................................................................................................................................................... 4

B) DEFINIZIONE DEL PROCESSO VALUTATIVO E DATI INERENTI L’AZIENDA ............................ 7

B1) STRUTTURA DEL SGSL ......................................................................................................... 8

B2) POLITICA DELLA SICUREZZA ............................................................................................ 9

B3) ITER PROCEDURALE SGSL ................................................................................................. 10

B4) DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA ........................................................................... 11

B4.1) DOCUMENTI CORRELATI ............................................................................................................................ 14

B5) PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI ............................................................................... 15

B6) CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ......................................... 17

B7) DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ E DEI LUOGHI DI LAVORO ...................................... 20

B8) INDIVIDUAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI ................................................................. 21

C) RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE ........................................................................................................................................................ 24

C1) CRITERI ADOTTATI ............................................................................................................. 26

C2) STRUMENTI DI VALUTAZIONE ........................................................................................ 28

C3) FATTORI DI RISCHIO .......................................................................................................... 29

C4) IGIENE DEL LAVORO .......................................................................................................... 30

C4.1) RISCHIO BIOLOGICO ....................................................................................................................................... 31

C4.2) RISCHIO DA AGENTI CHIMICI .................................................................................................................. 34

C4.2.1) RISCHIO DA AGENTI CHIMICI CANCEROGENI E MUTAGENI ...................................................................... 47

C4.2.2) RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AMIANTO ................................................................................................................ 52

C4.2.3) RISCHIO DA ATMOSFERA ESPLOSIVA ........................................................................................................................ 54

C4.3) RISCHIO DA AGENTI FISICI ........................................................................................................................ 69

C4.3.1) RUMORE ..................................................................................................................................................................................... 70

C4.3.2) VIBRAZIONI .............................................................................................................................................................................. 76

C4.3.3) CAMPI ELETTROMAGNETICI .......................................................................................................................................... 82

C4.3.4) RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI ........................................................................................................................... 91

C4.3.5) RADIAZIONI IONIZZANTI ................................................................................................................................................ 94

C4.3.6) RADIAZIONI NON IONIZZANTI .................................................................................................................................... 95

C4.3.7) MICRO / MACROCLIMA ...................................................................................................................................................... 98

C4.3.8) ILLUMINAZIONE ................................................................................................................................................................. 104

C4.3.9) ELETTROCUZIONE ............................................................................................................................................................. 109

C4.4) RISCHIO DA AGENTI ERGONOMICI ..................................................................................................... 112

C4.4.1) LAVORO AL VIDEO TERMINALE ................................................................................................................................ 112

C4.4.2) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PESANTI / SOVRACCARICO BIOMECCANICO

ARTICOLARE .......................................................................................................................................................................... 115

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C4.5) RISCHIO DOVUTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ...................................................... 120

C5) SICUREZZA DEL LAVORO ................................................................................................ 122

C5.1) LUOGHI DI LAVORO .................................................................................................................................... 123

C5.2) IMPIANTI ........................................................................................................................................................... 147

C5.3) MACCHINE ED ATTREZZATURE .......................................................................................................... 148

C5.4) PROCEDURE DI LAVORO .......................................................................................................................... 197

C5.4.1) SICUREZZA DEI TERZI ..................................................................................................................................................... 199

C5.5) EMERGENZE ................................................................................................................................................... 201

C5.6) SEGNALETICA DI SICUREZZA ............................................................................................................... 210

C6) FORMAZIONE E INFORMAZIONE ................................................................................. 220

C6.1) FORMAZIONE .................................................................................................................................................. 223

C6.2) INFORMAZIONE ............................................................................................................................................. 224

C7) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ............................................................. 273

D) MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, PRESCRIZIONI, PROGRAMMA INTERVENTI . 278

D1) INTERVENTI DI PREVENZIONE E MISURE DI PROTEZIONE ................................ 279

D2) PROGRAMMA INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI

LIVELLI DI SICUREZZA ................................................................................................................................ 281

D3) RIUNIONE PERIODICA ..................................................................................................... 285

D4) CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RLS ....................................................... 286

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A) PREMESSA

Il presente documento viene redatto come aggiornamento del documento di valutazione dei rischi della

UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA (di seguito U.M.), a seguito delle modifiche societarie intercorse, in

ottemperanza al Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs 81/08 versione di maggio 2014 (che ha recepito le

modifiche e integraioni intervenute fino a maggio 2014).

Gli obiettivi del documento sono:

o riorganizzare tutta la documentazione presente in Azienda relativa alla Sicurezza e Salute dei

Lavoratori;

o aggiornare la Valutazione dei Rischi;

o monitorare ed eventualmente integrare le misure di prevenzione e protezione;

o adempiere agli obblighi previsti dal TU,

o definire il sistema di organizzazione e gestione aziendale.

In tal senso è stato predisposto un cronoprogramma delle attività necessarie, per la cui esecuzione sono

state coinvolte anche strutture esterne formate da professionisti competenti del settore.

Cronoprogramma delle attività di valutazione dei rischi

RISCHIO DA VALUTARE STATO DELLA VALUTAZIONE

ULTIMAZIONE DELLA VALUTAZIONE

RISCHIO BIOLOGICO completata

RISCHIO DA AGENTI CHIMICI DA AGENTI CHIMICI CANCEROGENI E MUTAGENI DA ESPOSIZIONE AD AMIANTO DA ATMOSFERA ESPLOSIVA

completata

RISCHIO RUMORE completata

RISCHIO VIBRAZIONI completata

CAMPI ELETTROMAGNETICI completata

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI completata

RADIAZIONI IONIZZANTI completata

RADIAZIONI NON IONIZZANTI completata

MICRO / MACROCLIMA completata

ILLUMINAZIONE completata

RISCHIO ELETTROCUZIONE (elettrificazione della linea)

completata

ERGONOMIA LAVORO AL VIDEO TERMINALE

completata

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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PESANTI

completata

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO completata

RISCHI LEGATI ALLE STRUTTURE ED AGLI IMPIANTI

completata

VERIFICA ELENCO MACCHINE / ATTREZZATURE

completata

PROCEDURE DI LAVORO completata

INCENDIO ED EMERGENZE completato

SEGNALETICA DI SICUREZZA completato

RISCHI PER TERZI completato

DPI In corso

STRESS LAVORO - CORRELATO completato

INF/FORMAZIONE

DEFINITA

RAPPORTI CON DITTE ESTERNE (DUVRI) DA AVVIARE AGGIORNAMENTO

SORVEGLIANZA SANITARIA DEFINITA

CADUTA DALL’ALTO (LAVORI IN QUOTA) CADUTA DEI MATERIALI DALL’ALTO

DA AVVIARE AGGIORNAMENTO

DEFINIZIONE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

completato

DEFINIZIONE MISURE MIGLIORATIVE completata

Il presente documento di valutazione dei rischi viene redatto dal Datore di Lavoro (Consiglio di

Amministrazione) in ottemperanza al D.Lgs 81/08 art. 17.

Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 81/08 la valutazione riguarda tutti i rischi ed il presente documento

contiene:

relazione sulla valutazione di tutti i rischi con specifica dei criteri adottati;

indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e dei dispositivi di protezione

individuali adottati;

il programma delle misure per il miglioramento dei livelli di sicurezza;

l’individuazione delle procedure, dei ruoli e delle competenze per l’attuazione delle misure da

realizzare;

l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 81/08 la valutazione dei rischi ed il presente documento di valutazione

dei rischi sono elaborati dal Datore di Lavoro (Consiglio di Amministrazione) in collaborazione con il

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Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Mauro Squarta) ed il Medico Competente

(Dott. Giuseppe Bodo) e previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori.

Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 81/08 comma 5, per l’elaborazione del presente documento di

valutazione dei rischi viene adottato il modello di organizzazione e gestione definito dal British

Standard OHSAS 18001:2007 e dalle Linee Guida UNI – INAIL (SGSL).

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B) DEFINIZIONE DEL PROCESSO VALUTATIVO E

DATI INERENTI L’AZIENDA

struttura del SGSL

politica della sicurezza

iter procedurale SGSL

dati identificativi dell’impresa

pianificazione degli obiettivi

criteri utilizzati per la valutazione dei rischi

descrizione dell’attività e dei luoghi di lavoro

individuazione dei gruppi omogenei

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B1) STRUTTURA DEL SGSL

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B2) POLITICA DELLA SICUREZZA

OBIETTIVO

La direzione aziendale si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche,

a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori, come parte integrante

della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’Azienda.

Rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti dell’azienda e si impegna affinché:

1. fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti della

sicurezza siano considerati contenuti essenziali;

2. tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per

assumere le loro responsabilità in materia di SSL;

3. tutta la struttura aziendale (dirigenti, preposti, progettisti, impiantisti, servizi acquisti e manutenzione,

lavoratori, ecc..) partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli

obiettivi di sicurezza assegnati affinché:

la progettazione delle macchine, impianti ed attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi e

gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, i beni

aziendali, i terzi e la comunità in cui l’azienda opera;

l’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; la formazione degli stessi sia

effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta;

si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle attività

lavorative;

siano promosse la cooperazione fra le varie risorse aziendali, la collaborazione con le

organizzazioni imprenditoriali e con enti esterni preposti;

siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, formulate procedure e ci si attenga agli

standard aziendali individuati;

siano gestite le proprie attività anche con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie

professionali.

siano indirizzate a tale scopo la progettazione, la conduzione e la manutenzione, ivi comprese le

operazioni di pulizia dei luoghi di lavoro, macchine e impianti.

4. Venga regolamentata attraverso lo strumento del DUVRI la presenza di lavoratori appartenenti

a ditte esterne.

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B3) ITER PROCEDURALE SGSL

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B4) DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA

DEFINIZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ

Ragione Sociale: UMBRIA TPL E MOBILITA’ S.p.A.

Sede Legale: Strada Santa Lucia, 4 – 06125 Perugia

Datore di Lavoro: Consiglio di Amministrazione composto da:

Caporizzi Lucio – Presidente

De Paolis Dante – Consigliere

Nichinonni Stefania – Consigliere

Longhi Francesco – Consigliere

Chifari Paolo – Consigliere

Direttore Amministrativo procuratore: Proietti Mauro

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione: Mauro Squarta1

Preposti alla sicurezza:

Uffici Sant’Anna:

Lisetti David

Ing. Negozio Walter

Ing. Tocci Mauro

Impianti Fissi e Impianti Tecnologici:

Consalvi Romeo

Lisetti Massimo

Lucidi Gianni

Panfili Fabrizio

1 Corso di aggiornamento ASPP – RSPP di 40 ore dal 08/04/2014 al 15/05/2014 per Macrosettori

Ateco 1 -2 -6 -8 -9

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Medico competente: Dott. Giuseppe Bodo

RLS: in attesa del nominativo dai sindacati

Addetti Primo Soccorso2:

Manutenzione Impianti Fissi e Manutenzione Impianti Tecnologici

Allegretti Antonio, Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo junior, Arcelli Roberto, Beatini Antonio,

Bernini Daniele, Berti Massimiliano, Calzoni Laura, Cardinali Franco, Ceccarelli Graziano, Ceroni

Alessio, Consalvi Romeo, Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lazzari Tiziano, Leone Ciro,

Lisetti Massimo, Lucidi Gianni, Marcaccioli Andrea, Marsiglietti Luciano, Montirosi Alessandro, Panfili

Fabrizio, Poderini Antonio, Vitali Michele.

Uffici Direzione

Nencetti Maurizio, Billi Valeria

Uffici piazzale Bellucci

Castraberte Claudio, Tocci Mauro

DCO Ponte San Giovanni

Gallicchi Flavio, Cardinali Franco, Versiglioni Alfio.

Addetti Antincendio: 3

Uffici Direzione

Mauro Squarta, Giampaolo Conti, Alessandro Arcangeli4.

Uffici piazzale Bellucci

Fagiolo Stefano, Negozio Walter.

2 Gli attestati dei corsi frequentati sono conservati nell’archivio dell’azienda e si intendono parte integrante del presente

DVR

3 Gli attestati dei corsi frequentati sono conservati nell’archivio dell’azienda e si intendono parte integrante del presente

DVR

4 Giampaolo Conti, Alessandro Arcangeli saranno formati nel 2014 partecipando ad idoneo corso formativo

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Manovratore

Sacchetti Paolo.

DCO Ponte San Giovanni

Cardinali Franco

Stazione di Umbertide (PG)

Moretti Paolo.

Stazione Perugia S.Anna

Bovini Sabrina, Furiani Diego.

Stazione San Sepolcro

Piersimoni Giancarlo.

Manutenzione Impianti Fissi e Manutenzione Impianti Tecnologici

Allegretti Antonio, Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo junior, Arcelli Roberto, Beatini Antonio,

Bernini Daniele, Berti Massimiliano, Ceccarelli Graziano, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo, Finocchi

Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lazzari Tiziano, Leone Ciro, Lisetti Massimo, Lucidi Gianni,

Marcaccioli Andrea, Marsiglietti Luciano, Montirosi Alessandro, Panfili Fabrizio, Poderini Antonio,

Vitali Michele.

NOTA

Gli addetti alle emergenze hanno effettuato i relativi corsi di formazione in momenti diversi.

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B4.1) DOCUMENTI CORRELATI

DOCUMENTI

Costituiscono parte integrante del presente DVR:

1. copia della visura camerale di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA;

2. nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

3. nomina del medico competente;

4. designazione degli addetti al primo soccorso ed emergenze;

5. designazione degli addetti prevenzione incendi, lotta antincendio ed emergenze;

6. documenti relativi alla formazione di tutti i soggetti di cui ai punti precedenti;

7. elenco dei lavoratori dipendenti suddivisi per ruolo / mansione, compiti e responsabilità.

Appena sarà effettuata l’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, tale documento

costituirà anch’esso parte integrante del DVR.

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B5) PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVI MODALITÀ DI VERIFICA E MISURAZIONE

Assicurare il controllo degli adempimenti normativi in

materia di sicurezza e sull’aggiornamento della valutazione

dei rischi e del relativo documento e verifica del

conseguente piano di attuazione degli interventi.

Verifica dell’aggiornamento normativo, degli adempimenti e

del livello di attuazione del piano di attuazione ogni 6 mesi.

(Monitoraggio di 1° livello).

Diminuire gli infortuni del 100% entro l’anno in corso.

Verifica del numero degli infortuni mediante controllo del

registro infortuni e delle altre modalità di registrazione di

tali eventi da effettuarsi all’inizio dell’anno nuovo.

(Monitoraggio di 2° livello).

Diminuire gli incidenti del 100% entro l’anno in corso

Verifica del numero degli incidenti mediante controllo delle

modalità di registrazione di tali eventi da effettuarsi all’inizio

dell’anno nuovo.

(Monitoraggio di 2° livello).

Avviare la rilevazione e l’analisi sistematica di infortuni,

incidenti e comportamenti pericolosi nello svolgimento

delle attività

Verifica delle modalità di rilevazione e della sua

realizzazione, nonché l’attivazione di un processo di analisi

ed indagine interna sugli eventi.

Verifica delle modalità di analisi dei dati sugli eventi

registrati.

(Monitoraggio di 2° livello).

Nelle riunioni della direzione, di questa con le diverse figure

aziendali, tra funzioni aziendali diverse, interne ai reparti od

alle aree operative dell’azienda (uffici, officina, magazzino),

affrontare di volta in volta gli aspetti di sicurezza peculiari

all’argomento in discussione.

Verifica degli ordini del giorno e dell’elenco dei partecipanti

alle riunioni ogni 6 mesi.

(Monitoraggio di 2° livello).

Prevedere che ad ogni riunione si affrontino i temi e le

eventuali problematiche legate alla sicurezza e salute sul

lavoro, quando possibile con il coinvolgimento diretto del

RSPP e del RLS, opportunamente convocati a cura della

funzione promotrice della riunione.

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OBIETTIVI MODALITÀ DI VERIFICA E MISURAZIONE

Per forniture di macchine, attrezzature, prodotti e servizi,

attenersi alla procedura interna per assicurare che vengano

presi in considerazione i relativi aspetti di sicurezza,

preventivamente all’acquisto del bene o servizio.

Dovranno allo scopo essere coinvolte tutte le funzioni

aziendali che partecipano al processo decisionale,

progettuale ed operativo relativo a quanto deve essere

acquistato.

Verifica ogni 6 mesi. (Monitoraggio di 2° livello).

Coinvolgere i preposti nella progettazione, organizzazione e

realizzazione dell’informazione di tutti i lavoratori e della

formazione basata sulle mansioni.

Verifica dopo 3 mesi dello stato di avanzamento della

progettazione ed organizzazione delle attività di

informazione e formazione.

Verifica della realizzazione dei corsi.

Verifica dell’efficacia della formazione mediante incontri e

questionari dopo 6 mesi da ogni erogazione dell’attività.

Ripartire gli obiettivi sopra definiti alle figure aziendali

coinvolte nella loro attuazione (obiettivi di ruolo) con la

conseguente definizione dei relativi compiti e responsabilità,

nonché comunicazione agli stessi di quanto definito.

Verifica della redazione di apposite comunicazioni

contenenti la ripartizione degli obiettivi e la definizione dei

compiti e delle responsabilità.

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B6) CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il rischio può essere espresso come combinazione della probabilità di accadimento di un evento

dannoso e la gravità del danno che l’evento può produrre.

Per ogni rischio di incidente quindi viene espresso un valore della probabilità che l’evento accada

abbinato ad un punteggio P basato sulla seguente scala:

P Giudizio Definizione e criteri

6 Frequente

Accade spesso. Evento diffusamente rilevabile nell’ambito delle esperienze,

delle conoscenze e delle statistiche afferenti alla specifica operazione svolta. Il

verificarsi dell’evento non suscita stupore.

5 Probabile

Accade più volte. Evento ipotizzabile nell’ambito delle esperienze, delle

conoscenze e delle statistiche afferenti alla specifica operazione svolta. Il

verificarsi dell’evento suscita una moderata sorpresa.

4 Occasionale Probabile che si verifichi molte volte. Si prevede che l’evento pericoloso si

verifichi molte volte.

3 Remoto Probabile che si verifichi qualche volta durante la vita del sistema. Si prevede

ragionevolmente che l’evento pericoloso possa verificarsi.

2 Improbabile

Non è previsto che accada. Evento largamente inatteso e non ipotizzabile

nell’ambito delle esperienze, delle conoscenze e delle statistiche afferenti alla

specifica operazione svolta. Il verificarsi dell’evento suscita incredulità.

1 Inverosimile

È estremamente improbabile che si verifichi. Si assume che esso non possa

verificarsi. Un pericolo può essere considerato inverosimile qualora non si sia

mai verificato nel sistema e nel contesto presi in considerazione.

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La gravità del danno viene espressa in forma sintetica mediante un valore compreso tra 1 e 4 attribuito

all’agente materiale basato sulla seguente scala di valori:

G Giudizio Definizione e criteri

4 Catastrofico

Effetto avverso immediato o dilazionato nel tempo con esiti irreversibili,

letali o invalidanti, coinvolgente uno o più persone o danni ingenti

all’ambiente.

3 Critico Lesione grave di una persona e/o importante danno all’ambiente e/o perdita

di un sistema principale.

2 Marginale Ferimento leggero di una o più persone e/o importante minaccia per

l’ambiente e danno grave ad uno o più sistemi.

1 Insignificante

Effetto avverso temporaneo di entità nota, naturalmente reversibile,

agevolmente controllabile e potenzialmente coinvolgente una o più persone;

danno leggero al sistema.

È quindi possibile esprimere il livello di rischio in maniera analitica utilizzando la seguente “matrice di

rischio”:

PROBABILITÀ LIVELLI DI RISCHIO

Frequente

Probabile

Occasionale

Remoto Tollerabile

Improbabile Trascurabile Tollerabile Tollerabile

Inverosimile Trascurabile Trascurabile Trascurabile Tollerabile

Insignificante Marginale Critico Catastrofico

GRAVITÀ

Per la valutazione dei rischi e la successiva stesura del documento finale ci si è avvalsi di criteri e metodi

generali di seguito riportati.

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La rilevazione dei pericoli e delle situazioni di rischio è stata effettuata con riferimento a “gruppi

omogenei di lavoratori”, vale a dire un insieme di lavoratori che svolgono attività e mansioni uguali

od analoghe e che sono esposti agli stessi rischi lavorativi.

Per ognuno dei gruppi omogenei sono stati identificati ai fini della valutazione dei rischi:

luoghi di lavoro frequentati (ivi inclusa la linea);

mezzi ed attrezzature utilizzati;

mansioni/operazioni elementari/ fasi di lavoro, ecc.

L’individuazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, è stata eseguita tramite sopralluoghi

in tutti gli ambienti di lavoro e con utilizzo di liste di controllo sulla base della legislazione vigente e

delle norme di buona tecnica.

L’analisi dei rischi e l’individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione da attuare è

stata suddivisa nelle seguenti tipologie:

analisi dei rischi relativi alla mansione specifica e all’utilizzo di mezzi e attrezzature;

analisi dei rischi relativi all’igiene del lavoro;

analisi dei rischi legati alla sicurezza del lavoro.

Le misure di prevenzione e protezione che scaturiscono dall’analisi e dalla valutazione dei rischi

consistono nell’adeguamento alle norme di macchine ed attrezzature ed impianti laddove necessario,

nell’individuazione di procedure di lavoro in sicurezza, nella fornitura di dispositivi di protezione

collettivi e individuali, nella progettazione ergonomica dei posti di lavoro, nella programmazione delle

attività di informazione per tutti i lavoratori e di formazione per gli addetti a mansioni specifiche, nella

adozione di procedure specifiche per l’emergenza, l’incendio ed il pronto soccorso, ecc.

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B7) DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ E DEI LUOGHI DI LAVORO

UMBRIA TPL E MOBILITA’ S.P.A. nasce alla fine del 2010 come società per l’esercizio di trasporto

pubblico di persone e merci con qualunque modalità venga esercitata, per la gestione anche in regime

concessorio di infrastrutture ferroviarie di interesse regionale e locale ivi comprese le attività di

ordinaria e straordinaria manutenzione.

Dal 1 marzo 2014 UMBRIA TPL E MOBILITA’ S.P.A. non esercisce servizi di trasporto pubblico

avendo ceduto la partecipazione prima del 70% e poi del restante 30% di tute le attività di trasporto

pubblico di persone e merci con qualunque modalità venga esercitata ivi comprese le attività di

ordinaria e straordinaria manutenzione inerenti l’esercizio a Busitalia – sita nord.

UMBRIA TPL E MOBILITA’ S.P.A. rimane titolare di tutti gli immobili elencati nella visura camerale

che è parte integrante del presente DVR, i quali tuttavia risultano ceduti in locazione come da atto

sottoscritto e stipulato in Perugia il 27/02/2014 a UMBRIA MOBILITA’ ESERCIZIO S.r.l. quali beni

strumentali all’essercizio dell’attività. I beni locati sono stati cedut liberi da ogni vincoli e conformi alle

norme previste per la cessione dei fabbricati.

Gli immobili che rimangono nella disponibilità di UMBRIA TPL E MOBILITA’ S.P.A. e a cui si

riferisce il presente DVR (in quanto luoghi di lavoro dei dipendenti dell’azienda) sono:

tutte le stazioni e le fermate ferroviarie,

l’infrastruttura ferroviaria inclusi gli impianti fissi e gli impianti tecnologici,

la sede di Strada Santa Lucia piano ammezzato,

la sede di Piazzale Bellucci piano primo,

il DCO.

Le stazioni ferroviarie sono dislocate lungo la rete, sono tutte impresenziate ad eccezione di quelle di

Sansepolcro - Perugia Sant’Anna – Umbertide.

Le Divisioni di Manutenzione degli Impianti Fissi e Tecnologici sono dislocate presso le sedi di

Marsciano e Umbertide e sono operative sulla Rete di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA, sui due

tronchi su cui sono organizzate, tratta Sansepolcro – Perugia Ponte San Giovanni – Perugia Sant’Anna

e tratta Perugia Ponte San Giovanni – Terni.

La circolazione è regolata dal Dirigente Centrale Operativo, la cui sede si trova presso la stazione

ferroviaria di Perugia Ponte San Giovanni. Al piano terra di tale immobile si trova un deposito

utilizzato per piccoli interventi.

La Direzione Aziendale si trova presso gli Uffici di Perugia, Strada Santa Lucia n. 4.

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B8) INDIVIDUAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI

1. Personale uffici amministrativi e tecnici

2. Personale area gestione infrastruttura: DCO

3. Impiegati Tecnici con responsabilità sulla rete

4. Personale area gestione infrastruttura: capi stazione

5. Manovratore (solo un addetto)

6. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici

7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi (armamento e sede ferroviaria)

Lavoratori appartenenti ai suddetti gruppi omogenei:

1. Personale uffici amministrativi e tecnici

Proietti Mauro, Psquini Pasquale, Dello Russo Pierluca, Conti Giampaolo, Giombini Katia, Lotti

Antonello, Nencetti Maurizio, Bellavita Carlo, Castraberte Claudio, Fagiolo Stefano, Giuliani Francesca,

Lisetti David, Negozio Walter, Tocci Mauro, Squarta Mauro, Arcangeli Alessandro, Rinaldi Andrea,

Cernicchi Andrea, Caponi Carla, Capocci Paolo, Ridolfi Anna, Tulli Eleonora, Cimmino Francesco,

Bucari Stefano.

2. Personale area gestione infrastruttura: DCO

Cardinali Franco, Conti Massimo, Gallicchi Flavio, Gargagli Paolo, Mencagli Valerio, Versiglioni Alfio.

3. Impiegati Tecnici con responsabilità sulla rete

Bellavita Carlo, Castraberte Claudio, Dello Russo Pierluca, Lisetti Davide, Tocci Mauro.

4. Personale area gestione infrastruttura: capi stazione

Bovini Sabrina, Cardinali Franco, Conti Massimo, Furiani Diego, Gallicchi Flavio, Gargagli Paolo, Lepri

Elvira, Mencagli Valerio, Moretti Paolo, Piersimoni Giancarlo, Versiglioni Alfio.

5. Manovratore (solo un addetto)

Sacchetti Paolo.

6. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici

Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo junior, Arcelli Roberto, Cardinali Franco, Ceccarelli Graziano,

Lazzari Tiziano, Leone Ciro, Lucidi Gianni, Marcaccioli Andrea, Montirosi Alessandro, Panfili Fabrizio,

Poderini Antonio, Vitali Michele.

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7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi (armamento e sede ferroviaria)

Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni

Alessio, Consalvi Romeo, Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo, Maccarelli

Alfredo, Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.

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ELENCO ACRONIMI

CPI Certificato di Prevenzione Incendi

DCO Dirigente Centrale Operativo

DDL Datore Di Lavoro

DPI Dispositivi di Protezione Individuali

DVR Documento di Valutazione del Rischio

FCU Ferrovia Centrale Umbra

GMR Gestione Materiale Rotabile

MC Medico Competente

MCA Materiale Contenente Amianto

NOP Nulla Osta Provvisorio

PDA Personale Di Accompagnamento

PDC Personale di Condotta

RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Siucurezza

RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

SGSL Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro

SPP Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi

ASPP Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi

VVF Vigili del Fuoco

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C) RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DI TUTTI I

RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE

PREMESSA

La valutazione del rischio viene intesa come momento conoscitivo fondamentale del processo di

prevenzione voluto dal D.Lgs 81/08, attraverso essa il Datore di Lavoro propone di:

EVIDENZIARE LE CONDIZIONI DI RISCHIO LAVORATIVO PER LA SALUTE

E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI;

STIMARE IL CONTENUTO LESIVO DEL LAVORO E DEGLI AGENTI DI

RISCHIO AD ESSO CONNESSI;

INDIVIDUARE I POSSIBILI EFFETTI AVVERSI CONNESSI ALLE CONDIZIONI

DI LAVORO E DI RISCHIO;

INDIVIDUARE MISURE DI PREVENZIONE ATTE AD ABBATTERE O

CONTENERE I FATTORI DI RISCHIO ED A PERSEGUIRE IL

RAGGIUNGIMENTO DEL BENESSERE PSICOFISICO DEI LAVORATORI.

Il processo di valutazione del rischio è prioritariamente diretto alla tutela dei lavoratori della Azienda ed

in tal senso solo indirettamente viene a prendere in considerazione le problematiche relative alla tutela

della salute e della sicurezza di soggetti diversi dai lavoratori (es. visitatori delle strutture aziendali),

rimandando per tal fine a norme e responsabilità diverse da quelle inerenti la tutela della salute dei

lavoratori. La presenza di tali soggetti viene invece presa in considerazione relativamente alle fattispecie

in cui essa può determinare o influenzare la condizione di rischio dei lavoratori (interferenze,

antincendio, evacuazione, emergenza, ...).

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Il processo di valutazione si articola in momenti diversi e così definibili:

INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO E LORO RICOGNIZIONE

ATTRAVERSO ACCESSI DIRETTI E L'USO DI STRUMENTI INFORMATIVI;

INDIVIDUAZIONE DELLE LAVORAZIONI CARATTERIZZANTI L’ATTIVITÀ

DI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI ATTRAVERSO LA VERIFICA

DIRETTA DELLE OPERAZIONI DI LAVORO E ATTRAVERSO LE

INDICAZIONI FORNITE DALLA DIREZIONE AZIENDALE;

INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI E/O AGENTI DI RISCHIO PER LA SALUTE

E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI;

VALUTAZIONE, TECNICO/METRICHE E/O INDUTTIVE DEGLI AGENTI DI

RISCHIO E STIMA DEL LORO CONTENUTO LESIVO;

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA.

Il processo di valutazione del rischio prevede il coinvolgimento diretto non solo delle figure

appositamente individuate dal D.Lgs 81/08 (DDL, SPP, MC, RLS) ma anche di tutti i Dirigenti e

Preposti Aziendali, inserendoli, così come previsto, nella realizzazione di tutti i momenti del percorso

valutativo, dalla ricognizione dei luoghi di lavoro, alla definizione degli strumenti e metodi di

valutazione e, cosa ancor più importante, alla messa in atto delle misure di tutela successivamente

definite.

Il presente documento si riferisce a tutti i gruppi omogenei (da 1 a 7) e costituisce la prima tappa del

percorso di valutazione del rischio, percorso che verrà periodicamente aggiornato ed integrato con

approfondimenti delle diverse problematiche di sicurezza ed igiene del lavoro.

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C1) CRITERI ADOTTATI

VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE CONDIZIONI DI

SICUREZZA DEL LAVORO

1. CONFRONTO CON GLI STANDARDS DI SICUREZZA FISSATI DALLE SPECIFICHE

NORME NAZIONALI VIGENTI E DALLE NORME TECNICHE VINCOLANTI

CORRENTI;

2. CONFRONTO CON INDICAZIONI DETTATE DA ORGANISMI TECNICO

PREVENTIVI ACCREDITATI;

3. CONFRONTO CON INDICAZIONI DIVERSE PROVENIENTI DALLA

EVOLUZIONE DELLE CONOSCENZE TECNICO SCIENTIFICHE.

Il rispetto dello standard di cui al punto 1 è stato ritenuto come condizione inderogabile minima di

accettabilità della situazione in esame e dell’eventuale rischio residuo.

Per le macchine di cui al D.P.R. 459/96 acquistate o messe in servizio dopo il 1996, la condizione

suddetta è definita dal riscontro del marchio CE e dalla documentazione accessoria, ivi compresa, per le

macchine già in servizio in precedenza ma acquisite a qualsiasi titolo successivamente, quella di cui

all'art.11 del medesimo Decreto.

Lo standard di cui ai punti 2 e 3 definisce invece gli obiettivi di sicurezza su cui articolare gli eventuali

ed ulteriori interventi migliorativi da attuare.

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VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE CONDIZIONI IGIENICO

SANITARIE DEL LAVORO

1. CONFRONTO CON VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI O

AMBIENTALI O CON STANDARDS IGIENICI ED ERGONOMICI DETTATI DALLE

NOME DI LEGGE;

2. CONFRONTO CON VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE/AMBIENTALI DEI

LAVORATORI O CON STANDARDS IGIENICI ED ERGONOMICI INDICATI DA

ORGANIZZAZIONI TECNICO SCIENTIFICHE ACCREDITATE;

3. CONFRONTO CON INDICAZIONI DIVERSE PROVENIENTI DALLA EVOLUZIONE

DELLE CONOSCENZE TECNICO SCIENTIFICHE.

Il rispetto dello standard di cui al punto 1 è ritenuto condizione inderogabile minima di accettabilità

della situazione in esame e dell’eventuale rischio residuo. Lo standard di cui ai punti 2 e 3 definisce

invece gli obiettivi su cui articolare gli eventuali interventi migliorativi. La stima del rischio e la sua

accettabilità sono quindi definiti, mediante il confronto diretto o induttivo, coni valori limite

sopraindicati.

Riferimenti tecnico-normativi

D.Lgs 81/08 e s.m.i.

L. 46/90 e nuovo Decreto Ministeriale 37/08: Norme per la sicurezza degli impianti

D.M. 10/03/98: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di

lavoro

D.P.R. 459/96: Direttiva macchine

D.Lgs 493/96: segnaletica di sicurezza

D.Lgs 475/92: dispositivi individuali di protezione

D.Lgs 277/91: rischi da piombo, amianto, rumore

D.P.R. 303/56: norme generali per l’igiene del lavoro

Norme Tecniche UNI EN ISO, CEI CENELEC

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C2) STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Nel processo valutativo sono stati inoltre utilizzati i seguenti strumenti di valutazione:

Ricognizione diretta dei luoghi di lavoro;

Analisi dei processi lavorativi, delle mansioni e della organizzazione del lavoro;

Determinazioni tecnico ambientali e controlli dell’esposizione;

Revisione di dati infortunistici;

Revisione di dati di sorveglianza sanitaria;

Consultazione della letteratura tecnico/scientifica specifica;

Prescrizioni degli organi di vigilanza inerenti la prevenzione dei luoghi di lavoro.

Ricognizione documentale relativa alle seguenti certificazioni obbligatorie:

Notifica nuovo insediamento produttivo

Autorizzazione di agibilità

Registro infortuni

Prevenzione incendi (NOP/CPI ove previsto)

Impianto elettrico

Macchinari/attrezzature/impianti

Ricognizione documentale relativa a impianti (ove presenti) soggetti a denuncia e verifica

periodica obbligatoria da parte dell’Ente Pubblico:

impianti/strutture soggetti alla vigilanza dei VVF (Quali? Dove? Pompe –Off. ?)

impianti di messa a terra

impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

impianti elettrici in luoghi con pericolo di incendio/esplosione

impianti di sollevamento

generatori di calore

generatori di vapore

estrattori a forza centrifuga

recipienti per fluidi sotto pressione

Ove tecnicamente possibile si è pervenuti ad una stima metrica della grandezza degli agenti di rischio e

del contenuto lesivo delle lavorazioni, ricorrendo ad indagini tecnico ambientali, a controlli

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dell'esposizione, all’applicazione di algoritmi valutativi o ad altri metodi proposti dalla letteratura

scientifica e di volta in volta indicati.

C3) FATTORI DI RISCHIO

Le problematiche affrontate nella valutazione del rischio sono state invece suddivise nei seguenti

gruppi:

IGIENE DEL LAVORO

agenti biologici

agenti chimici

agenti fisici

agenti ergonomici

organizzazione del lavoro

SICUREZZA DEL LAVORO

luoghi di lavoro

impianti

macchine ed attrezzature

procedure di lavoro e rischi per terzi

emergenze

segnaletica di sicurezza

Di seguito vengono elencate le problematiche generali di igiene e sicurezza del lavoro prese in

considerazione nel processo di valutazione del rischio aziendale, le metodologie di valutazione, gli

strumenti di valutazione adottati e le relative misure di prevenzione generale.

Rispetto ai diversi agenti di rischio, inferenze valutative più profonde e specifiche, laddove necessario,

verranno poste in essere per ogni diversa condizione di rischio lavorativo sulla base di successivi ed

appositi approfondimenti ed attraverso idonei atti tecnico documentali.

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C4) IGIENE DEL LAVORO

Di seguito vengono affrontate le problematiche generali di igiene del lavoro caratterizzanti il profilo di

rischio aziendale; successive e più profonde inferenze valutative potranno essere effettuate in relazione

a condizioni di lavoro particolari presenti all'interno della realtà aziendale.

IGIENE DEL LAVORO:

agenti biologici

agenti chimici

agenti fisici

agenti ergonomici

organizzazione del lavoro

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C4.1) RISCHIO BIOLOGICO

DEFINIZIONI

a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed

endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o

trasferire materiale genetico;

c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Classificazione degli agenti biologici

Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in

soggetti umani;

b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un

rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili

efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e

costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di

norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti

umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di

propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o

terapeutiche. 2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere

attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel

gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

L'allegato XLVI al D.Lgs 81/08 riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.

L’attività svolta dalla società UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA non comporta l’uso di agenti biologici

dei gruppi 2, 3, 4 ed i luoghi di lavoro in questione non rientrano tra quelli indicati dal D.Lgs 81/08

all’Allegato XLIV come caratterizzati da rischi specifici di natura biologica, né in essi si assiste ad un

uso “deliberato” di agenti biologici.

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Pertanto le uniche ipotesi peraltro “minori” di pericolo/rischio di natura biologica sono costituite dai

fenomeni di inquinamento “indoor”, che tali strutture ed anche i treni presentano, alla pari di altri

ambienti di lavoro confinati.

In tal senso una vasta letteratura documenta come, oltre ad altri inquinanti chimici, nell’aria confinata,

siano presenti agenti biologici in grado di determinare specifici effetti tossico-allergici sui lavoratori o

anche di contribuire allo sviluppo della cosidetta “Sick Building Syndrome”. Tali fenomeni che

chiamano in causa, agenti quali VIRUS (resp. sinciziale, influenzale, coxakie, ECHO),

SCHIZOMICETI (Legionella, Staphilococco), MICETI (Aspergillus fumigatus, clavatus), PROTOZOI

(Acanthamoeba, Naegleria) ed altri ancora sono frequenti soprattutto negli ambienti destinati alle

collettività e/o condizionati, sia sanitari che del terziario, e sono favoriti da erronea progettazione e

manutenzione degli impianti, da problemi gestionali ed organizzativi del lavoro. È quindi su tali

elementi che si basa la stima dei relativi rischi.

È evidente, quindi, che un pericolo da agenti biologici è presente in tutte le strutture aziendali, mentre

uno specifico rischio da agenti biologici è da ritenere presente solo nelle condizioni in cui un lavoratore,

in virtù delle mansioni svolte, possa venire a contatto con materiali biologici contaminati e con rifiuti

biologici.

E’ previsto che nel mese di settembre verranno affidati i servizi di pulizia degli uffici a ditta esterna

specializzata sia per la sede di Strada Santa Lucia che per la sede di Piazzale Bellucci.

Impianti fissi e tecnologici non necessitano di tale servizio.

Tutte le stazioni sono già affidate a ditta di pulizie esterna specializzata.

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SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO BIOLOGICO - MISURE

Gruppi omogenei esposti Luogo di

esposizione

Gruppo Agenti

biologici Misure di prevenzione e protezione

1 personale uffici

2 personale DCO

3 impiegati Tecnici

UFFICI GRUPPO 1

DATORE DI LAVORO:

- Assicurare la pulizia dei locali e servizi igienici adeguati e puliti

LAVORATORI:

- Aerare sempre i locali

- Mantenere il più possibile pulito il luogo di lavoro

- VACCINAZIONE ANTITETANICA

6 addetti manutenzione Imp. Tec. SSE GRUPPO 1

DATORE DI LAVORO:

- Assicurare la pulizia dei locali e servizi igienici adeguati e puliti

- VACCINAZIONE ANTITETANICA

LAVORATORI:

- Aerare sempre i locali

- Mantenere il più possibile pulito il luogo di lavoro

4 capi stazione

STAZIONI GRUPPO 1

DATORE DI LAVORO:

- Assicurare la pulizia dei locali e servizi igienici adeguati e puliti

- Manutenzione e pulizia approfondita periodica delle aree esterne

- VACCINAZIONE ANTITETANICA

LAVORATORI:

- Aerare sempre i locali

- Mantenere il più possibile pulito il luogo di lavoro

Riferimenti normativi, diversi dal D.Lgs 81/08, in tema di rischio biologico relativamente all’attività

esercitata da UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA:

L.5/3/63 N.292 e DPR 7/9/65 n. 1301; VACCINAZIONE ANTITETANICA

I lavoratori di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA esposti a tali rischi sono pertanto sottoposti alla

Vaccinazione Antitetanica ed ai previsti richiami periodici che è inclusa nella sorveglianza sanitaria

attuata dal medico competente Dr. Bodo.

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C4.2) RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

Nella struttura aziendale, presso il deposito di Marsciano, sono presenti limitatissimi agenti di rischio di

natura chimica, intesi come agenti chimici pericolosi di cui al D.Lgs n.25 del 02/02/2002.

I prodotti sono custoditi in luogo sicuro e lontano da fonti di calore.

Tutti i prodotti sono accompagnati dalla relativa scheda di sicurezza ed i lavoratori sono inf / formati

circa i rischi e le modalità di utilizzo di tali sostanze.

Ai sensi del D.Lgs n.52 del 03/02/1997 è necessario fare distinzione fra:

sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi

procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilità dei prodotti e

le impurezze derivanti dal procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono essere

eliminati senza incidere sulla stabilità delle sostanze e senza modificare la loro composizione;

preparati: le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze.

Presso il magazzino sono custoditi sostanze e preparati considerati pericolosi, ai sensi dello stesso

D.Lgs n.52 del 03/02/1997 e degli articoli 4, 5 e 6 del D.Lgs n. 65 del 14/03/2003, e classificati come:

estremamente infiammabili: i preparati liquidi che presentano punto di infiammabilità

estremamente basso e punto di ebollizione basso e le sostanze ed i preparati gassosi che a

temperatura e pressione ambiente sono infiammabili a contatto con l'aria. Tali preparati sono

etichettati con il seguente simbolo (codice F+) e riportano la frase di rischio principale R12

“estremamente infiammabile”;

facilmente infiammabili:

1) i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono

subire innalzamenti termici e infiammarsi;

2) i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un breve contatto con una sorgente

di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il distacco della sorgente

stessa;

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3) i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è molto basso;

4) i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas estremamente infiammabile

in quantità pericolose.

Tali preparati sono etichettati con il seguente simbolo (codice F) e riportano la frase di rischio

principale R11 “facilmente infiammabile”;

infiammabili: i preparati liquidi con un basso punto di infiammabilità. Per tali prodotti non è

necessario alcun simbolo di pericolo e la frase di rischio principale è R10 “infiammabile”;

tossici: i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità,

sono letali oppure provocano lesioni acute o croniche. Tali preparati sono etichettati con il seguente

simbolo (codice T) e le frasi di rischio principali sono R23 “tossico per inalazione”, R24 “tossico a

contatto con la pelle” e R25 “tossico per ingestione”;

nocivi: i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere

letali oppure provocare lesioni acute o croniche. Tali preparati sono etichettati con il seguente

simbolo (codice Xn) e le frasi di rischio principali sono R20 “nocivo per inalazione”, R21 “nocivo a

contatto con la pelle” e R22 “nocivo per ingestione”;

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corrosivi: i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione

distruttiva. Tali preparati sono etichettati con il seguente simbolo (codice C) e le frasi di rischio

principali sono R34 “provoca ustioni” e R35 “provoca gravi ustioni”;

irritanti: i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le

mucose può provocare una reazione infiammatoria. Tali preparati sono etichettati con il seguente

simbolo (codice Xi) e le frasi di rischio principali sono R36 “irritante per gli occhi”, R37 “irritante

per le vie respiratorie”, R38 “irritante per la pelle” e R41 “rischio di gravi lesioni oculari”;

pericolosi per l’ambiente: possono causare effetti dannosi immediati, oppure ritardati nel tempo

su uno o più sistemi ambientali (acqua, terreno, aria, piante, micro-organismi) e condurre ad

alterazioni dell’equilibrio ambientale. Tali preparati sono etichettati con il seguente simbolo (codice

N) e le frasi di rischio principali sono R50 “altamente tossico per gli organismi acquatici”, R51

“tossico per gli organismi acquatici”, R52 “nocivo per gli organismi acquatici” e R53 “può

provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico”.

Ulteriori specifiche sulle categorie citate, i limiti di esposizione e le disposizioni ai fini dell'etichettatura

del preparato, sono indicate nel D.M. 28 aprile 1997 del Ministro della Sanità e successivi

aggiornamenti.

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Vengono riportati nella tabelle seguenti l’elenco dei prodotti chimici utilizzati per alcune attività e gli olii

custoditi presso il magazzino di Marsciano.

PRODOTTI CHIMICI

N DENOMINAZIONE

PRODOTTO MARCA QUANTITÀ

CLASSIFICAZIONE D.Lgs n.52

03/02/1997

FRASI

INDICAZIONI

DM 28/02/2006

P02 Acido per batterie UMBRIA

ACCUMULATORI 380 lt corrosivo (C) R35 - S26 - S30 - S45

P97 Diserbante ISAGRO ITALIA 50 lt irritante (Xi) - pericoloso per l'ambiente (N)

R43-R50/53-S2-S13-

S20/21-S36/37-S46-

S60-S61

P98 Diserbante MAKHTESHIM

AGAN ITALIA 50 lt pericoloso per l'ambiente (N) R50 - R53 - S2 - S13

P99 Erbicida SIAPA 120 lt pericoloso per l'ambiente (N) R51/53-S2-S13-

S20/21-S29-S61

OLII

N DENOMINAZIONE

PRODOTTO MARCA QUANTITÀ

CLASSIFICAZIONE D.Lgs n.52

03/02/1997

FRASI

INDICAZIONI

DM 28/02/2006

G25 Olio emulsionabile VANGUARD 360 lt

G26 Olio idraulico TUTELA 200 lt

G39 Olio penetrante

lubrificante INTERFLON facilmente infiammabile (F+)

R12-R22-R35-

R36/38-R38-R41-

R50/53-R51/53-

R52/53-R65-R66-

S3/7-S16-S23-S51

Inoltre, ai fini della valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008, devono essere

considerati anche quegli agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi dei

Decreti Legislativi n. 52 del 03/02/1997 e n. 65 del 14/03/2003, possono comportare un rischio per la

sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche e tossicologiche e

del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato

assegnato un valore limite di esposizione professionale.

A tale proposito, lo stesso D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 stabilisce anche le seguenti definizioni:

attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati

agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la

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manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che

risultino da tale attività lavorativa;

valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, costituisce il limite

della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona

di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo

elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXVIII di tale Decreto;

valore limite biologico: costituisce il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo

metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali

valori è riportato nell'allegato XXXIX di tale Decreto;

sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione

dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;

pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;

rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o

esposizione.

Uno degli obblighi del Datore di Lavoro consiste nella determinazione preliminare dell'eventuale

presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro nella valutazione dei rischi per la sicurezza e la

salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

le loro proprietà pericolose;

le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato

tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei Decreti Legislativi n. 52 del

03/02/1997 e n. 65 del 14 marzo 2003, e successive modifiche;

il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;

le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;

i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;

gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Nella valutazione dei rischi sono incluse le attività, compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è

prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti

nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche. Nel caso di attività

lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al

rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

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I rischi derivanti da agenti chimici pericolosi sono eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti

misure:

1) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;

2) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione

adeguate;

3) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;

4) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;

5) misure igieniche adeguate;

6) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità

della lavorazione;

7) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella

manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici

pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

Il Datore di Lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi ha l’obbligo di provvedere

affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo

consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per

la salute dei lavoratori. Nei casi in cui la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio

attraverso la sostituzione il Datore di Lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione

delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:

a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e

materiali adeguati;

b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;

c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si

riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;

d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Il Datore di Lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono

influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un

rischio per la salute, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di

esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali. Nel

caso in cui viene superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente

il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell'evento,

adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione. I risultati delle

misurazioni devono essere allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per

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la sicurezza dei lavoratori. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e

protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle

operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici

incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di

concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente

instabili.

Nelle tabelle successiva vengono indicati i fattori di rischio a cui sono soggetti i lavoratori dei vari

gruppi omogenei e le relative misure di prevenzione e protezione generali da adottare da parte del

Datore di Lavoro e dei lavoratori.

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SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO CHIMICO

Gruppi omogenei esposti Luogo di

esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione

3. impiegati Tecnici

5. Manovratore

6. Addetti alla manutenzione impianti

tecnologici

7. Operatori settore Manutenzione

Impianti Fissi (armamento e sede

ferroviaria)

LINEE E

DEPOSITI

ACIDO PER

BATTERIE,

DISERBANTI,

ERBICIDA,

OLII

LUBRIFICANTI.

DATORE DI LAVORO:

- Stabilire procedure di controllo degli acquisti

- Fornire ai lavoratori prodotti adeguati e marcati CE

- Fornire le schede di sicurezza

- Inf / formare i lavoratori circa l’utilizzo dei prodotti e dei DPI

- Fornire un luogo sicuro per la conservazione dei prodotti

- Assicurare manutenzione e corretto funzionamento delle apparecchiature che necessitano l’utilizzo delle sostanze a fianco elencate

- Disporre servizi sanitari adeguati per i lavoratori, provvisti di docce con acqua calda e fredda

- Fornire in dotazione ai lavoratori indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili

- Fornire i Dispositivi di Protezione Individuale idonei

- Richiedere di pulire i dispositivi di protezione individuale dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva

LAVORATORI:

- Attenersi scrupolosamente alle procedure

- Consultare la scheda di sicurezza

- Riporre sempre i prodotti dopo l’utilizzo nell’apposito spazio

- Segnalare immediatamente qualunque anomalia

- Avvisare immediatamente in caso di pericolo

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MISURE SPECIFICHE PER RISCHIO DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

Come stabilito dal D.Lgs. 81/08 si è proceduto a mettere in atto quanto segue.

INCIDENTI O EMERGENZE

Al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze

derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, vengono predisposte procedure

di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di

sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di

appropriati mezzi di pronto soccorso.

Nel caso di incidenti o di emergenza, il Datore di Lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne

gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il

Datore di Lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima. Ai

lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle

riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione

individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la

situazione anomala. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono

immediatamente abbandonare la zona interessata.

Il Datore di Lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di

comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.

Le misure di emergenza sono contenute nel piano di emergenza previsto dal Decreto 10/03/98.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER I LAVORATORI

Il Datore di Lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche

importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;

informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i

rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre

disposizioni normative relative agli agenti;

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formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro

stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;

accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione

sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65.

Le suddette informazioni sono costituite da comunicazioni orali e dalla formazione e

dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado

di rischio rivelato dalla valutazione del rischio.

SORVEGLIANZA SANITARIA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

Ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i

lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la

classificazione come tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti e cancerogeni.

La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

1. prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione;

2. periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente

con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai

rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati

della sorveglianza sanitaria;

3. all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire

al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un

valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I

risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi

e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza

sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno

stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il

superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori

interessati ed il datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre

contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico

competente.

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NOTA

Nelle tabelle delle pagine precedenti è stato riportato l’elenco dei prodotti chimici e degli olii

utilizzati per alcune attività di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA custoditi presso il deposito

di Marsciano. Inoltre, nelle pagine precedenti, sono state indicate le misure di prevenzione e

protezione generali.

Poiché i prodotti chimici sono utilizzati dai lavoratori in relazione alle specifiche mansioni e

quindi ai gruppi omogenei di appartenenza, nella sezione INFORMAZIONE del presente

DVR sono riportate le schede di rischio per ciascun gruppo omogeneo di lavoratori.

Tali schede che illustrano per ciascun gruppo omogeneo di lavoratori i rischi specifici e le

relative misure di prevenzione e protezione sono utilizzate come documento per la inf /

formazione dei lavoratori ai quali vengono consegnate ed illustrate.

Pertanto, in tali schede sono specificati i prodotti chimici, ivi compresi grassi ed olii, che

ciascun lavoratore si trova ad utilizzare in relazione alla propria mansione e sono indicati i

rischi e le misure di prevenzione e protezione a cui attenersi.

In aggiunta, i lavoratori sono inf / formati circa le indicazioni contenute nelle schede di

sicurezza dei prodotti chimici e la modalità di consultazione. Le schede di sicurezza sono a

disposizione dei lavoratori presso il deposito di Marsciano.

Analogamente la segnaletica di sicurezza ed i simboli presenti sulle confezioni dei prodotti

chimici e sulle schede di sicurezza degli stessi sono oggetto di inf / formazione ai lavoratori.

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ALTRI AGENTI DI RISCHIO CHIMICO

Infine, come in tutti gli ambienti di lavoro destinati ad attività collettive, nella ditta possono essere

presenti problematiche di inquinamento “indoor” (CO2, CO, SOV, PARTICOLATO) soprattutto di

natura antropica, in grado di determinare effetti avversi transitori sui lavoratori, di natura irritante o

sensibilizzante. La prevenzione dei rischi connessi a detti inquinanti è legata soprattutto alla presenza di

efficaci sistemi (naturali e/o artificiali) di ricambio dell'aria e di aspirazione.

Ovviamente il DIVIETO DI FUMARE costituisce una azione di prevenzione primaria in quanto il

fumo di sigarette rappresenta un inquinante ambientale estremamente pericoloso ed in grado non solo

di determinare danni (bronchite cronica ostruttiva, malattie cardiovascolari, cancro del polmone) al

fumatore attivo e passivo, ma anche di aumentare il potere lesivo di altri inquinanti aerei (amianto,

vapori metallici, …).

Nel ciclo aziendale non esistono altre fonti di inquinamento specifiche anche se occorre ricordare che

alcuni soggetti (cosiddetti ipersensibili) possono manifestare effetti avversi, respiratori e cutanei, anche

in presenza di inquinanti ambientali (polveri inorganiche e organiche) non specifici ed in

concentrazione compatibile con gli standards di qualità dell'aria.

Ulteriori pericoli di natura chimica sono costituiti dalle tante sostanze e materiali (solidi, liquidi, gassosi)

occasionalmente utilizzati per la pulizia dei locali di lavoro (disinfettanti, detergenti, solventi, …).

Il contatto con tali sostanze può essere di tipo irritante e sensibilizzante acuto e cronico.

Tale attività non viene svolta dai lavoratori di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA in quanto è affidata a

personale esterno specializzato.

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Nella tabella seguente vengono indicati i fattori di rischio chimico derivanti dall’utilizzo di prodotti

classificati come pericolosi da parte della ditta esterna specializzata preposta alla pulizia dei locali.

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA ALTRI AGENTI CHIMICI

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE ALTRI AGENTI RISCHIO CHIMICO

Gruppi omogenei esposti Luogo di

esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione

1 personale uffici

2 personale DCO

3 impiegati Tecnici

UFFICI

PRODOTTI PER

LE PULIZIE

INQUINAMENTO

“INDOOR”

DATORE DI LAVORO:

- Consentire esclusivamente al personale specializzato la pulizia dei luoghi di lavoro

- Assicurare la non accessibilità ai prodotti chimici da parte dei lavoratori

LAVORATORI:

- Aerare sempre i locali

- Rispettare il divieto di fumare

4. Capi stazione

TRENI

E

STAZIONI

PRODOTTI PER

LE PULIZIE

INQUINAMENTO

“INDOOR”

DATORE DI LAVORO:

- Consentire esclusivamente al personale specializzato la pulizia del materiale rotabile

- Assicurare la non accessibilità ai prodotti chimici da parte dei lavoratori

LAVORATORI:

- Aerare sempre i locali delle vetture

- Rispettare il divieto di fumare e di utilizzare fiamme libere

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C4.2.1) RISCHIO DA AGENTI CHIMICI CANCEROGENI E

MUTAGENI

Ai sensi del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 si intende per agente cancerogeno:

una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2,

stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;

un preparato contenente una o più sostanze con concentrazioni tali da rispondere ai requisiti

relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene

1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65;

una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonché una sostanza od un

preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII.

Si definisce “valore limite”, se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media,

ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la

zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato, stabilito

nell'allegato XLIII.

Presso l’impresa UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA non vengono utilizzati prodotti chimici

classificati come cancerogeni e mutageni.

Il Datore di Lavoro, nella scelta dei prodotti chimici evita di acquistare prodotti chimici

classificati come cancerogeni (frasi di rischio: R40, R45, R46, R49, R60, R61, R62, R63).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 tiene conto, in particolare, delle

caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti

cancerogeni prodotti o utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare

nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione. La

valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è

assorbimento cutaneo. Il Datore di Lavoro, in relazione ai risultati ottenuti dalla valutazione ha

l’obbligo di adottare le opportune misure preventive e protettive, adattandole alle particolarità delle

varie situazioni lavorative. Nel documento di valutazione sono indicati:

le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di processi

industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti

cancerogeni;

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i quantitativi di sostanze o preparati cancerogeni utilizzati;

il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni;

l'esposizione dei suddetti lavoratori e il grado della stessa;

le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale

utilizzati;

le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati

eventualmente utilizzati come sostituti.

Il Datore di Lavoro rispetta l’obbligo di:

assicurare, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative

sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che

gli agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione,

non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;

limitare al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti

cancerogeni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di

avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori

che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette

aree è fatto divieto di fumare;progettare, programmare e sorvegliare le lavorazioni in modo che non

vi sia emissione di agenti cancerogeni nell'aria o, in ogni caso, l'eliminazione degli agenti

cancerogeni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione

localizzata. L'ambiente di lavoro è comunque dotato di un adeguato sistema di ventilazione

generale;

provvedere alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l'efficacia delle misure adottate e

per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un

incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI

al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008;

provvedere alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;

elaborare procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;

assicurare che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in

condizioni di sicurezza;

assicurare che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui

delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare

utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;

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disporre, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle

categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi

particolarmente elevati.

Nelle zone di lavoro soggette a rischio per agenti cancerogeni è vietato assumere cibi e bevande,

fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

Le misure tecniche che il Datore di Lavoro ha l’obbligo di adottare sono le seguenti:

1. assicurare che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;

2. disporre che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti

separati dagli abiti civili;

3. provvedere affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati,

controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo a far riparare o sostituire quelli difettosi o

deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.

Il Datore di Lavoro fornisce inoltre ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni

ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi

al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;

le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;

le misure igieniche da osservare;

la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di

protezione ed il loro corretto impiego;

il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le

conseguenze.

Il Datore di Lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti

cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I

contrassegni utilizzati e le altre indicazioni sono conformi al disposto dei Decreti Legislativi 3 febbraio

1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione

anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il Datore di Lavoro adotta quanto prima

misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento ed informarne i lavoratori e il

rappresentante per la sicurezza. In tali casi i lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area

interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni

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necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie,

messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può

essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario. Per

le operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione

di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti

ad agenti cancerogeni, il Datore di Lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, è

soggetto ai seguenti obblighi:

disporre che soltanto tali lavoratori abbiano accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove

tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi

contrassegni;

fornire ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere

indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.

La presenza in tali aree dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con

riferimento alle lavorazioni da espletare.

SORVEGLIANZA SANITARIA AGENTI CANCEROGENI

I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi descritta ha evidenziato un rischio per la salute sono

sottoposti a sorveglianza sanitaria. Il Datore di Lavoro, su conforme parere del medico competente, ha

l’obbligo di adottare misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze

degli esami clinici e biologici effettuati. Nei casi in cui gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei

lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale

esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro, che a sua volta è tenuto ad effettuare

una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236 del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e, ove

sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per verificare

l'efficacia delle misure adottate.

I lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per

ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, se noto, il valore dell'esposizione a

tale agente. Tale registro è istituito ed aggiornato dal Datore di Lavoro, che ne cura la tenuta per il

tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la

sicurezza hanno accesso a detto registro.

Il Datore di Lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali

contenute nel registro e i dati della cartella sanitaria e di rischio. I modelli e le modalità di tenuta del

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registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro della Salute n. 155

del 12/07/2007, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro

del Lavoro e della Previdenza Sociale e con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica

Amministrazione.

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

LAVORATORI ESPOSTI: NESSUNO

I LAVORATORI DI UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA NON SONO ESPOSTI AD

AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI NEI LUOGHI DI LAVORO.

IL DATORE DI LAVORO, NELLA SCELTA DEI PRODOTTI CHIMICI EVITA DI

ACQUISTARE PRODOTTI CHIMICI CLASSIFICATI COME CANCEROGENI E

MUTAGENI

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C4.2.2) RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AMIANTO

La presenza di M.C.A. è stata fatta oggetto di limitazioni legislative in quanto è ampiamente dimostrato

che le fibre di detto materiale possiedono un’azione cancerogena per l’uomo. La legge n. 257 del

27/0/3/1992, infatti, detta le norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. Tuttavia, essendo

ancora i MCA largamente presenti e/o utilizzati negli ambienti di vita e di lavoro, è necessario che i

possessori di tali materiali provvedano ad una loro valutazione al fine di analizzarne lo stato ed il

conseguente rischio di cessione di fibre.

In tal senso, la norma indica i criteri da seguire nella valutazione dei MCA e nella individuazione degli

eventuali provvedimenti di prevenzione da adottare per la tutela delle persone.

UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA ha incaricato personale specializzato di valutare i materiali

contenenti amianto presenti in tettoie e coperture o altre parti degli immobili di cui è proprietaria ed ha

pianificato i provvedimenti di incapsulamento e/o rimozione di tali materiali e loro sostituzione con

altra tipologia di materiale.

La valutazione dei materiali conenteneti amianto ha incluso monitoraggi ambientali per la

quantificazione delle fibre eventualmente presenti all’interno dei locali.

Del totale degli immobili di proprietà di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA in cui è stata riscontrata la

presenza di M.C.A. interessano ai fini del presente DVR esclusivamente quelli frequentati dai lavoratori

dipendenti di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA ovvero il DCO di Ponte San Giovanni e gli uffici di

Perugia Strada Santa Lucia n. 4.

Il monitoraggio effettuato all’interno dei locali di Perugia Strada Santa Lucia ha dato esito negativo

ovvero presenza di amianto al di sotto dei limiti di legge. I M.C.A. si trovano in copertura all’edificio e

sono stati oggetto di opera di incapsulamento. La documentazione tecnica ed i risultati dei monitoraggi

condotti da laboratorio specializzato sono custoditi presso l’azienda.

Presso il DCO i materiali contenenti amianto (M.C.A.) sono anch’essi presenti in copertura. La

superficie è pari a 70 mq circa. Gli esperti incaricati di valutare lo stato della copertura hanno suggerito

la rimozione della stessa e pertanto tale opera è stata inserita nel piano generale di bonifica da materiali

contenenti amianto degli immobili di proprietà di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA. I lavori saranno

espletati da impresa specializzata che sarà selezionata con apposita procedura di gara, nel rispetto delle

norme vigenti. L’inizio dei lavori di rimozione è previsto a fine settembre 2014.

Negli altri luoghi frequentati dai lavoratori di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA non sono presenti

materiali contenenti amianto (M.C.A.)

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SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA AMIANTO

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO AMIANTO

Gruppi omogenei esposti Luogo di

esposizione Fattore di rischio

Misure di prevenzione e

protezione

1 personale uffici

COPERTURA

SEDE

PERUGIA S. S.

LUCIA N. 4

AMIANTO

(ETERNIT)

DATORE DI LAVORO

- Monitoraggio

- Ha provveduto a far incapsulare i Materiali Contenenti Amianto

LAVORATORI:

- Chiedere di ripetere il monitoraggio dopo 5/10 anni

2 personale DCO

COPERTURA

DCO

AMIANTO

(ETERNIT)

DATORE DI LAVORO

- Monitoraggio

- Ha programmato la rimozione dei Materiali Contenenti Amianto

LAVORATORI:

- Evitare di entrare in contatto con il materiale fino alla sua rimozione

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C4.2.3) RISCHIO DA ATMOSFERA ESPLOSIVA

1. PREMESSA

1.1 DEFINIZIONI

Atmosfera esplosiva: una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo

stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme

della miscela incombusta.

1.2 CRITERI PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ESPLOSIONE

La valutazione dei rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, deve tener conto almeno dei

seguenti elementi:

a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;

b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e

divengano attive ed efficaci;

c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;

d) entità degli effetti prevedibili.

I rischi di esplosione devono essere valutati complessivamente.

Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono

essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

1.3 OBIETTIVI

Per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori occorre prendere i provvedimenti necessari

affinché:

a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la

salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di

svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;

b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in

pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la

presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici

adeguati.

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1.4 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

Le aree a rischio di esplosione devono essere ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della

presenza di atmosfere esplosive.

Il livello dei provvedimenti da adottare è determinato da tale classificazione.

Zona 0: Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera

esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o

nebbia.

Zona 1:Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di

sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente

durante le normali attività.

Zona 2: Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva

consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora

si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Zona 20: Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera

esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.

Zona 21: Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile

nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

Zona 22: Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva

sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

1.5 MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE DA ADOTTARE

A. Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive

Le prescrizioni si applicano:

a) alle aree classificate come pericolose, in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di

lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti

dalle attività correlate al rischio di atmosfere esplosive;

b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o contribuiscono al

funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.

1. Provvedimenti organizzativi

1.1. Formazione professionale dei lavoratori.

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Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle

esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.

1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro

Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:

a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;

b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per le attività che

possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.

Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.

2. Misure di protezione contro le esplosioni

2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar

luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non

è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.

2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o

combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.

2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che

provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o

generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che

non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.

2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in

servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere

utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di lavoro e relativi

dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione qualora possano

rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto.

Vanno adottate le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.

2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro

dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro siano

state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al

minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo

la propagazione all'interno del luogo di lavoro e dell'attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano

le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori.

2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le

condizioni per un'esplosione siano raggiunte.

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2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in

servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi

rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.

2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui

possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda

le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute.

La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro esperienza e

formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.

2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:

a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica può dar luogo a rischi

supplementari, assicurare la continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di

protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della predetta interruzione;

b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle condizioni

di funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purché ciò non comprometta

la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente;

c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata nel modo più rapido e

sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo.

B. Criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione

Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non

preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati

apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126.

In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purché adatti, a seconda

dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:

- nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;

- nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;

- nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.

Nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive deve essere esposto un segnale di avvertimento

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Area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva

Caratteristiche:

forma triangolare;

lettere in nero su fondo giallo, bordo nero

2. SCHEMA LOGICO VALUTAZIONE RISCHIO ESPOSIZIONE

ATMOSFERE ESPLOSIVE

Con riferimento alla guida di buona pratica relativa alla direttiva 1999/92/CE redatta dalla

Commissione Europea nell’agosto 2003, per poter valutare i processi lavorativi o gli impianti tecnici in

relazione ai rischi di esplosione che presentano, occorrono metodi che sostengono un modo di

procedere sistematico cioè articolato da un punto di vista concreto e logico.

Nella Figura 1 si è provveduto a schematizzare il percorso logico delle attività previste dal D.Lgs

233/2003 per determinare la valutazione del rischio di esposizione ad atmosfere esplosive.

Dall’analisi dello schema si evince che è necessario innanzitutto raccogliere informazioni e dati sulle

zone pericolose e sulle attività che vi vengono svolte; grazie a queste informazioni sarà possibile

condurre la valutazione preliminare del rischio.

In particolare è possibile individuare le seguenti fasi separate e sequenziali nella valutazione dei rischi:

1. Classificazione delle aree;

2. Valutazione dei rischi di esplosione;

3. Analisi di dettaglio del rischio;

4. Eliminazione o riduzione del rischio mediante misure specifiche di prevenzione e protezione;

5. Messa a norma delle attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere

esplosive.

EX

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Figura 1

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In base alla guida europea, nella maggior parte dei casi è sufficiente indagare e valutare sistematicamente

il rischio di esplosione rispondendo a 7 quesiti come mostrato in Figura 2. Altri procedimenti di

valutazione del rischio sono utili solo in casi eccezionali.

Figura 2

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3. SOSTANZE E MATERIALI PRESENTI CHE POSSONO RAPPRESENTARE RISCHIO DI ESPLOSIONE

Il primo quesito a cui occorre rispondere riguarda la presenza di sostanze infiammabili, che rappresenta il presupposto per l’origine di

un’esplosione. In nessun luogo di lavoro dei dipendenti di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA sono presenti sostanze infiammabili.

AGENTE CLASSIFICAZIONE LIMITI DI INFIAMMABILITÀ PUNTO DI

INFIAMMABILITÀ

MISURE DI PREVENZIONE

E PROTEZIONE REPARTO

nessuno

-

-

- - -

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4. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

II quesito: può formarsi un’atmosfera esplosiva mediante una sufficiente diffusione nell’aria?

La formazione di un'atmosfera esplosiva per la presenza di sostanze infiammabili dipende dalla capacità

di innesco della miscela composta in rapporto con l'aria.

Inoltre, se il grado di dispersione necessario è raggiunto e la concentrazione delle sostanze infiammabili

nell'aria si trova all'interno dei limiti di esplosione, allora è presente un'atmosfera esplosiva.

Per rispondere alla domanda, in linea teorica occorre sapere, per le polveri di sostanze infiammabili, se è

possibile la formazione di miscele polveri/aria o di deposito di polveri; qual è la concentrazione di dette

sostanze paragonate con il limite di esplosione inferiore; quali sono i limiti di esplosione inferiore e

superiore; qual è la grandezza dei granelli.

Come specificato nella guida europea, si fa riferimento ai limiti di esplosione per le polveri, i gas e per i

vapori. Per le polveri occorre però precisare che la loro concentrazione può essere notevolmente

alterata da vortici di depositi o da deposito di polveri sotto forma di vortici.

Per i motivi appena esplicitati esistono zone in cui è possibile la formazione di un’atmosfera esplosiva.

III quesito: Dove può formarsi un’atmosfera esplosiva?

Per stabilire dove può formarsi un’atmosfera esplosiva occorre considerare quanto segue:

per le nebbie e le polveri un grado di dispersione sufficiente per produrre un’atmosfera

esplosiva può essere raggiunto se la dimensione delle goccioline o delle particelle è minore di 1

mm (vedi UNI EN 1127-1);

i limiti di esplosione variano con la pressione e la temperatura;

le miscele polveri/aria non sono omogenee;

possono esistere concentrazioni di polvere locali che differiscono sensibilmente da quelle

calcolate globalmente;

polveri sollevate in vortici possono formare un’atmosfera esplosiva;

la formazione di depositi di polveri è favorita da superfici orizzontali o leggermente inclinate;

l’areazione dei locali e le condizioni spaziali incidono sulla formazione di atmosfere esplosive.

Ai sensi dell’allegato XLIX del D.Lgs 81/08 per la classificazione delle aree in cui possono formarsi

atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili e di gas occorre far riferimento alla norma

EN 50281-3 e EN 60079-10 (CEI 31-30).

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Le aree a rischio di esplosione devono essere poi divise in zone a seconda della probabilità che si formi

un’atmosfera esplosiva pericolosa cioè un’atmosfera esplosiva presente in quantità pericolosa (così

facendo si risponde anche al IV quesito).

Dall’analisi dei parametri ed in base alla tipologia degli impianti produttivi, nonché applicando le linee

guida fornite dalle norme, è stato quindi possibile classificare le diverse aree come specificato nella

tabella che segue:

LUOGO AREA/REPARTO CLASSIFICAZIONE

nessuno nessuno -

È stato stimato che le atmosfere esplosive individuate hanno tempi di permanenza compresi in un

range che va da alcuni decimi di secondo a qualche decina di secondi.

Per la valutazione dei parametri necessari alla classificazione delle aree è stato considerato un margine di

errore piuttosto alto in modo da operare a vantaggio sicurezza.

5. DESCRIZIONE DELLE MISURE ADOTTATE

V quesito: La formazione di atmosfere esplosive pericolose è efficacemente impedita?

Qualora sia possibile la formazione di un’atmosfera esplosiva pericolosa si rende necessario adottare

misure di protezione contro le esplosioni.

Per misure per la protezione contro le esplosioni si intendono tutte le misure che:

impediscono la formazione di atmosfere esplosive pericolose;

impediscono l’accensione di atmosfere esplosive pericolose;

riducono gli effetti delle esplosioni in modo tale da salvaguardare la salute e sicurezza dei

lavoratori.

Secondo l'articolo 3 della direttiva 1999/92/CE "Prevenzione e protezione contro le esplosioni" va

data la precedenza alle misure di prevenzione delle atmosfere esplosive pericolose.

In ogni caso, per le polveri di legno si può procedere all'inumidimento delle polveri, all'impiego di

prodotti pastosi, che rendono impossibile la formazione di vortici ed all’utilizzo di idonei sistemi di

aspirazione.

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Per quanto riguarda i gas derivanti dai processi di carica batterie la formazione di atmosfere esplosive

viene impedita effettuando tali operazioni in ambiente libero all’esterno dell’edificio o in apposito locale

dotato di sistemi di areazione.

Per quanto riguarda eventuali gas incombusti originati dal malfunzionamento dei motori diesel dei treni

al momento dell’accensione sono presenti in corrispondenza dei binari idonee cappe di aspirazione.

VI quesito: L’ignizione di atmosfere esplosive pericolose è efficacemente impedita?

Se la formazione di un'atmosfera esplosiva pericolosa non può essere completamente esclusa, è

necessario adottare misure per evitare la presenza di fonti di ignizione efficaci.

Questo può essere ottenuto mediante misure di protezione che evitino la presenza di fonti di ignizione

o ne riducano la probabilità. Per la determinazione di misure di protezione efficaci si devono conoscere

i vari tipi di fonti di ignizione e le loro modalità di azione. Si calcola la probabilità di una coincidenza

nel tempo e nello spazio di un'atmosfera esplosiva pericolosa e di una fonte di ignizione e, partendo da

questo, si determina la dimensione delle necessarie misure di protezione. Ci si basa per questo sulla

classificazione in zone per determinare precise misure di protezione.

Secondo la norma EN 1127-1 le fonti di ignizione sono suddivise in tredici tipi:

superfici calde

fiamme e gas caldi

scintille di origine meccanica

impianti elettrici

correnti elettriche vaganti, protezione contro la corrosione catodica

elettricità statica

fulmine

campi elettromagnetici con frequenza compresa tra 9 kHz e 300 GHz

onde elettromagnetiche a radiofrequenza da 300 GHz a 3000 GHz o con lunghezza d'onda

da 1000 µm a 0,1 µm (campo spettrale ottico)

radiazioni ionizzanti

ultrasuoni

compressione adiabatica, onde d'urto, fuoriuscita di gas

reazioni chimiche

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La dimensione delle misure di protezione dipende dalla probabilità di formazione di un'atmosfera

esplosiva pericolosa (ripartizione in zone). Per determinare la dimensione delle misure di protezione

occorre, di norma, tener conto di quanto indicato alla tabella 1:

Tabella 1: Dimensione delle misure di protezione a seconda della ripartizione in zone

Ripartizione in zone: le fonti di ignizione5 vanno senz'altro evitate nei seguenti casi:

Zona 0 o 20 - funzionamento senza disfunzioni (normale);

- disfunzioni prevedibili;

- disfunzioni che si generano raramente.

Zona 1 o 21 - funzionamento senza disfunzioni (normale);

- disfunzioni prevedibili.

Zona 2 o 22 - funzionamento senza disfunzioni (normale).

La tabella vale per tutti i tipi di fonti di ignizione.

Sulla base di quanto sopra, le valutazioni del Deposito di Marsciano hanno permesso di individuare le

misure di protezione riportate a pagina seguente.

Alcune misure sono di natura organizzativa e/o relative alla formazione dei lavoratori che viene trattata

nel paragrafo successivo.

5 Nelle zone 20, 21 e 22 si deve anche tener conto della possibilità di infiammazione delle polveri depositate.

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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE ADOTTATE VERIFICA

inf / formazione in materia di protezione dalle esplosioni ai lavoratori impegnati in luoghi dove possono

formarsi atmosfere esplosive.

in vigore

procedure scritte per il lavoro nelle aree a rischio. in vigore

è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose (come ad esempio la saldatura, la

molatura e tutte le lavorazioni con possibile produzione di fiamme, scintille, scorie incandescenti) e per le

attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.

Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.

in vigore

Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di

esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile,

contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.

in vigore

Le emissioni di polveri combustibili e gas che possono dar luogo a rischi di esplosioni sono aspirati da

appositI impiantI.

in vigore

Per la prevenzione dei rischi di accensione i lavoratori INTERESSATI sono dotati di adeguati indumenti di

lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione

di atmosfere esplosive.

in vigore

le attrezzature di lavoro a disposizione dei lavoratori con i loro dispositivi di collegamento, nonché la

struttura del luogo di lavoro sono state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e

utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione ed in modo da controllarne o ridurne al

minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro.

in vigore

sono presenti e mantenute sgombre in costante stato di fruibilità le vie e le uscite di emergenza per garantire

che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.

in vigore

Nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive E’ esposto un segnale di avvertimento. In vigore

6. MISURE ORGANIZZATIVE DI PROTEZIONE CONTRO LE

ESPLOSIONI

In presenza di un rischio potenziale di esplosione sul posto di lavoro anche l'organizzazione del lavoro

deve rispondere a determinati requisiti. Vanno adottate misure organizzative laddove le sole misure

tecniche non bastino a garantire in maniera permanente la protezione del posto di lavoro contro il

rischio di esplosione. Associando misure tecniche a misure organizzative, è possibile, nella pratica,

garantire condizioni di lavoro sicure.

Vanno adeguatamente organizzate anche le operazioni di controllo, manutenzione e riparazione per

garantire l'applicazione costante delle misure tecniche antiesplosione.

Le misure organizzative nel campo della prevenzione delle esplosioni e della protezione contro le

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esplosioni prevedono:

l'elaborazione di istruzioni scritte, qualora ritenuta necessaria a seguito della valutazione dei

rischi;

la formazione dei lavoratori in materia di protezione dalle esplosioni;

una sufficiente qualificazione dei lavoratori;

l'applicazione di un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose, qualora ritenuta

necessaria a seguito della valutazione dei rischi;

la realizzazione degli interventi di manutenzione;

l'esecuzione di controlli e sorveglianze;

la segnalazione delle zone potenzialmente esplosive, laddove necessario.

I lavoratori sono informati, tramite un'adeguata formazione organizzata dal datore di lavoro, dei rischi

di esplosione presenti sul posto di lavoro e delle misure di protezione adottate.

Il contenuto della formazione contempla la possibilità della comparsa del pericolo di esplosione, la

descrizione delle aree di lavoro in cui tale rischio è presente, le misure preventive applicate, il loro

funzionamento e il corretto utilizzo delle attrezzature e degli strumenti di lavoro disponibili.

I lavoratori sono informati su come poter eseguire in piena sicurezza le loro attività in ambienti a

rischio di esplosione o in prossimità di questi. Laddove necessario sono segnalate le zone

potenzialmente esplosive. I lavoratori sono inoltre inf / formati circa i dispositivi di protezione

individuale che devono indossare durante il lavoro.

La formazione viene dispensata ai lavoratori al momento (89/391/CEE):

della loro assunzione (prima che inizino a lavorare);

di un loro trasferimento o di una loro assegnazione ad altra attività;

dell'introduzione o del cambiamento di una attrezzatura di lavoro e dell'introduzione di una

nuova tecnologia.

La formazione dei lavoratori viene ripetuta periodicamente.

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7. Valutazione del rischio di ESPLOSIONE

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di esplosione dell'intero

luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere inesistente, basso, medio o elevato.

a) luoghi di lavoro a rischio di esplosione inesistente

sono quei luoghi nei quali, durante le normali attività, la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto

forma di gas, vapore o nebbia o sotto forma di nube di polvere combustibile non è ragionevolmente

prevedibile;

b) luoghi di lavoro a rischio di esplosione basso

sono quei luoghi nei quali, durante le normali attività, la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto

forma di gas, vapore o nebbia o sotto forma di nube di polvere combustibile non è probabile o, qualora si

verifichi, sia unicamente di breve durata;

c) luoghi di lavoro a rischio di esplosione medio

sono quei luoghi nei quali, durante le normali attività, la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto

forma di gas, vapore o nebbia o sotto forma di nube di polvere combustibile è probabile che avvenga

occasionalmente;

d) luoghi di lavoro a rischio di esplosione elevato

sono quei luoghi nei quali, durante le normali attività, un'atmosfera esplosiva sotto forma di gas, vapore

o nebbia sotto forma di nube di polvere combustibile è presente in permanenza o per lunghi periodi o

frequentemente.

AREA/REPARTO CONSIDERATI RISCHIO

TUTTI I LUOGHI DI LAVORO DI UMBRIA TPL E

MOBILITA’ S.P.A. inesistente

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA ATMOSFERA ESPLOSIVA

LAVORATORI ESPOSTI: NESSUNO

I LAVORATORI DI UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA NON SONO ESPOSTI A RISCHIO

DA ATMOSFERA ESPLOSIVA NEI LUOGHI DI LAVORO.

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69

C4.3) RISCHIO DA AGENTI FISICI

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70

C4.3.1) RUMORE

Per la valutazione del rischio da rumore presso UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA si rimanda alla

“Relazione relativa all’esposizione dei lavoratori al rischio rumore” redatta ai sensi del Decreto

Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Il Decreto fissa i valori limite ed i valori di azione a cui riferirsi e

stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza

derivanti dall'esposizione al rumore. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al

livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati in:

valori limite di esposizione rispettivamente LEX=87 dB(A) e ppeak=200 Pa (140 dB(C)

(riferito a 20 \μPa);

valori superiori di azione: rispettivamente LEX=85 dB(A) e ppeak=140 Pa (137 dB(C)

(riferito a 20 \μPa);

valori inferiori di azione: rispettivamente LEX=80 dB(A) e ppeak=112 Pa (135 dB(C)

(riferito a 20 \μPa).

Le misure strumentali, effettuate con fonometro rispondente alle specifiche indicate dallo standard ISO

8041:2005, IEC 61672:2002, IEC 61260:1995 e dallo standard UNI EN 30326-1 (1997), sono state

svolte presso:

il Deposito di Marsciano;

le stazioni

gli uffici di Perugia Piazzale Bellucci;

il DCO di Ponte San Giovanni;

cantiere ferroviario in zona San Gemini.

Le misure fonometriche sono state precedute da un'indagine preliminare sulle tipologie di attività

lavorative effettuate, sulle modalità di esecuzione del lavoro, sulle attrezzature utilizzate, sulle eventuali

pause di lavoro e sulla permanenza in tutti i posti di lavoro e su tempi e metodi di lavorazione in

rapporto ai gruppi omogenei di lavoratori. I rilievi fonometrici sono stati eseguiti secondo i metodi

indicati dalle norme; lo strumento è stato posizionato in maniera tale da escludere qualsiasi interferenza

tra lo strumento e la sorgente sonora. La localizzazione e la durata dei rilievi sono state impostate in

maniera congrua ai fini della rappresentatività del fenomeno acustico misurato. In presenza di fenomeni

sonori variabili, le misure sono state protratte fino alla stabilizzazione del livello sonoro equivalente. Per

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il calcolo del livello di esposizione quotidiana dei lavoratori al rumore si è proceduto secondo quanto

sancito dal D.Lgs 195/06 e dal D.Lgs 81/08 nonché dalla norma ISO 1999:1990. Ai sensi delle vigenti

norme si intende per esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (LEX,8h) il valore

medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa

nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6. La ricostruzione del

LEX,8h è stata ottenuta con metodo indiretto a partire dai tempi di esposizione ai diversi fenomeni sonori

osservati. In base alle informazioni fornite dal Datore di Lavoro e dall’analisi delle attività svolte

dall’impresa UMBRIA TPL E MOBILITA’ S.p.A. srl sono stati individuati i seguenti gruppi omogenei

di lavoratori esposti al rischio rumore:

1. Personale uffici amministrativi e tecnici

2. Personale area gestione infrastruttura: DCO

3. Impiegati Tecnici con responsabilità sulla rete

4. Personale area gestione infrastruttura: capi stazione

5. Manovratore

6. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici

7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi (armamento e sede ferroviaria)

Vengono qui riportate le conclusioni tratte dalla “Relazione relativa all’esposizione dei lavoratori al

rischio rumore” a cui si rimanda.

CONCLUSIONI

RAPPORTO INFORMATIVO DI ESPOSIZIONE AL RUMORE

Sulla base della valutazione dei livelli di esposizione quotidiana al rumore i lavoratori risultano esposti

come indicato nella tabella seguenti:

ESPOSIZIONE AL RUMORE DEI LAVORATORI

Livelli Lavoratori esposti

LEX,8h superiore a 87 dB(A)

(valore limite di esposizione) Nessuno

LEX,8h compreso tra 85 dB(A) e

87 dB(A)

(valore superiore di azione: 85

dB(A))

6. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici

Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo junior, Arcelli Roberto,

Cardinali Franco, Ceccarelli Graziano, Lazzari Tiziano, Leone

Ciro, Lucidi Gianni, Marcaccioli Andrea, Montirosi Alessandro,

Panfili Fabrizio, Poderini Antonio, Vitali Michele.

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72

In alcune giornate

7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi

(armamento e sede ferroviaria)

Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti

Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo,

Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo,

Maccarelli Alfredo, Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.

In alcune giornate

LEX,8h compreso tra 80 dB(A) e

85 dB(A)

(valore inferiore di azione: 80

dB(A))

5. Manovratore (solo un addetto)

Sacchetti Paolo.

6. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici

Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo junior, Arcelli Roberto,

Cardinali Franco, Ceccarelli Graziano, Lazzari Tiziano, Leone

Ciro, Lucidi Gianni, Marcaccioli Andrea, Montirosi Alessandro,

Panfili Fabrizio, Poderini Antonio, Vitali Michele.

In alcune giornate

7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi

(armamento e sede ferroviaria)

Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti

Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo,

Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo,

Maccarelli Alfredo, Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.

In alcune giornate

LEX,8h inferiore a 80 dB(A)

1. Personale uffici amministrativi e tecnici

Proietti Mauro, Psquini Pasquale, Dello Russo Pierluca, Conti

Giampaolo, Giombini Katia, Lotti Antonello, Nencetti Maurizio,

Bellavita Carlo, Castraberte Claudio, Fagiolo Stefano, Giuliani

Francesca, Lisetti David, Negozio Walter, Tocci Mauro, Squarta

Mauro, Arcangeli Alessandro, Rinaldi Andrea, Cernicchi Andrea,

Caponi Carla, Capocci Paolo, Ridolfi Anna, Tulli Eleonora,

Cimmino Francesco, Bucari Stefano.

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73

2. Personale area gestione infrastruttura: DCO

Cardinali Franco, Conti Massimo, Gallicchi Flavio, Gargagli

Paolo, Mencagli Valerio, Versiglioni Alfio.

3. Impiegati Tecnici con responsabilità sulla rete

Bellavita Carlo, Castraberte Claudio, Dello Russo Pierluca, Lisetti

Davide, Tocci Mauro.

4. Personale area gestione infrastruttura: capi stazione

Bovini Sabrina, Cardinali Franco, Conti Massimo, Furiani Diego,

Gallicchi Flavio, Gargagli Paolo, Lepri Elvira, Mencagli Valerio,

Moretti Paolo, Piersimoni Giancarlo, Versiglioni Alfio.

DPI OBBLIGATORI PER

6. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici

Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo junior, Arcelli Roberto,

Cardinali Franco, Ceccarelli Graziano, Lazzari Tiziano, Leone

Ciro, Lucidi Gianni, Marcaccioli Andrea, Montirosi Alessandro,

Panfili Fabrizio, Poderini Antonio, Vitali Michele.

7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi

(armamento e sede ferroviaria)

Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti

Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo,

Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo,

Maccarelli Alfredo, Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.

SORVEGLIANZA

SANITARIA

OBBLIGATORIA PER

6. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici

Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo junior, Arcelli Roberto,

Cardinali Franco, Ceccarelli Graziano, Lazzari Tiziano, Leone

Ciro, Lucidi Gianni, Marcaccioli Andrea, Montirosi Alessandro,

Panfili Fabrizio, Poderini Antonio, Vitali Michele.

7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi

(armamento e sede ferroviaria)

Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti

Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo,

Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo,

Maccarelli Alfredo, Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.

Tab. 2 – Rapporto informativo esposizione al rumore dei lavoratori

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Come si evince dalle tabelle precedenti il valore limite di esposizione (pari a 87 dB(A)) non viene mai

superato.

Nessun lavoratore risulta pertanto esposto a valori superiori al valore limite di esposizione.

Alcuni lavoratori sono esposti a valori di rumore superiori al valore superiore di azione (pari a 85

dB(A)). I nominativi di tali lavoratori sono espressamente indicati nella tabella precedente.

Ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 (Misure di prevenzione e protezione) il datore di

lavoro applica un programma di misure tecniche e organizzative volte ad eliminare il rischio alla fonte o

ridurre al minimo l'esposizione al rumore, considerando in particolare quanto previsto nello stesso

articolo:

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il

minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di

lavoro il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;

c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da

ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;

e) adozione di misure tecniche per il contenimento:

f) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con

materiali fonoassorbenti;

g) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

h) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei

sistemi sul posto di lavoro;

i) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione

della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con

sufficienti periodi di riposo.

I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori

di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è

limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

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75

In relazione alle valutazioni ottenute, il datore di lavoro ha proceduto all’eliminazione del rischio alla

fonte e/o alla sua riduzione al minimo mediante specifiche misure. Dove risulta che i valori inferiori di

azione sono superati, il datore di lavoro ha elaborato ed applicato un programma di misure tecniche e

organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad

un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono

inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato.

Nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con misure di prevenzione e

protezione, sono stati forniti i dispositivi di protezione individuali per l'udito.

I lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione sono sottoposti a

sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o

con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel

documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in

funzione della valutazione del rischio. La sorveglianza sanitaria potrà essere estesa ai lavoratori esposti a

livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi

l'opportunità.

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C4.3.2) VIBRAZIONI

Si rimanda alla “Relazione relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni

meccaniche”, redatta ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il quale suddivide le vibrazioni

nelle seguenti tipologie:

vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al

sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in

particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;

vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero,

comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del

rachide;

esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8) [m/s2]: valore mediato

nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa

nominale di otto ore;

esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8) [m/s2]: valore mediato nel

tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.

Vengono inoltre definiti i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.

Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è

fissato a 5 m/s2, su periodi brevi è pari a 20 m/s2;

il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare

l'azione, è fissato a 2,5 m/s2.

Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è

fissato a 1,0 m/s2, su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2;

il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.

Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero viene considerato il livello giornaliero

massimo ricorrente.

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Sono state eseguite le misure strumentali effettuate con apposito accelerometro rispondente alle

specifiche indicate dallo standard ISO 8041:2005, IEC 61672:2002, IEC 61260:1995 e dallo standard

UNI EN 30326-1 (1997).

Le misure sono state effettuate ovunque necessario ed in particolare presso:

il Deposito di Marsciano;

il cantiere ferroviario in zona San Gemini.

In base alle informazioni fornite dal Datore di Lavoro e dall’analisi delle attività svolte dall’impresa

UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA sono stati individuati i seguenti gruppi omogenei di lavoratori

esposti al rischio derivante da vibrazioni meccaniche:

7. Manovratore

9. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici

10. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi (armamento e sede ferroviaria)

Vengono qui riportate le conclusioni tratte dalla “Relazione relativa all’esposizione dei lavoratori al

rischio rumore” a cui si rimanda.

CONCLUSIONI

Sulla base della valutazione dei livelli di esposizione quotidiana alle vibrazioni i lavoratori risultano

esposti come indicato nelle tabelle seguenti:

ESPOSIZIONE ALLLE VIBRAZIONI DEI LAVORATORI (corpo intero)

Livelli Lavoratori esposti

A(8) superiore a 1,000 m/s2

(valore limite di esposizione) Nessuno

A(8) compreso tra 0,500 e 1,000

m/s2

(valore di azione: 0,500 m/s2)

7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi

(armamento e sede ferroviaria)

Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti

Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo,

Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo,

Maccarelli Alfredo, Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.

Se viene utilizzata la profilatrice per 5 ore

A(8) inferiore a 0,500 m/s2

5. Manovratore (solo un addetto)

Sacchetti Paolo.

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6. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici

Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo junior, Arcelli Roberto,

Cardinali Franco, Ceccarelli Graziano, Lazzari Tiziano, Leone

Ciro, Lucidi Gianni, Marcaccioli Andrea, Montirosi Alessandro,

Panfili Fabrizio, Poderini Antonio, Vitali Michele.

In alcune giornate

7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi

(armamento e sede ferroviaria)

Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti

Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo,

Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo,

Maccarelli Alfredo, Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.

In alcune giornate

SORVEGLIANZA

SANITARIA

OBBLIGATORIA PER

7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi

Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti

Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo,

Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo,

Maccarelli Alfredo, Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.

RACCOMANDAZIONE

Non utilizzare la profilatrice per più di 4 ore. Segnalare

immediatamente l’eventuale possibile verificarsi di diversa

condizione

Tab. 1 – Rapporto esposizione alle vibrazioni dei lavoratori (corpo intero)

ESPOSIZIONE ALLLE VIBRAZIONI DEI LAVORATORI (mano-braccio)

Livelli Lavoratori esposti

A(8) superiore a 5,000 m/s2

(valore limite di esposizione) Nessuno

A(8) compreso tra 2,500 e 5,000

m/s2

(valore di azione: 0,500 m/s2)

6. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici

Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo junior, Arcelli Roberto,

Cardinali Franco, Ceccarelli Graziano, Lazzari Tiziano, Leone

Ciro, Lucidi Gianni, Marcaccioli Andrea, Montirosi Alessandro,

Panfili Fabrizio, Poderini Antonio, Vitali Michele.

7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi

(armamento e sede ferroviaria)

Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti

Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo,

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79

Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo,

Maccarelli Alfredo, Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.

In alcune giornate

A(8) inferiore a 2,500 m/s2

7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi

(armamento e sede ferroviaria)

Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti

Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo,

Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo,

Maccarelli Alfredo, Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.

In alcune giornate

DPI OBBLIGATORI

(GUANTI

ANTIVIBRAZIONI) PER

6. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici

Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo junior, Arcelli Roberto,

Cardinali Franco, Ceccarelli Graziano, Lazzari Tiziano, Leone

Ciro, Lucidi Gianni, Marcaccioli Andrea, Montirosi Alessandro,

Panfili Fabrizio, Poderini Antonio, Vitali Michele.

7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi

Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti

Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo,

Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo,

Maccarelli Alfredo, Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.

SORVEGLIANZA

SANITARIA

OBBLIGATORIA PER

6. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici

Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo junior, Arcelli Roberto,

Cardinali Franco, Ceccarelli Graziano, Lazzari Tiziano, Leone

Ciro, Lucidi Gianni, Marcaccioli Andrea, Montirosi Alessandro,

Panfili Fabrizio, Poderini Antonio, Vitali Michele.

7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi

Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti

Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo,

Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo,

Maccarelli Alfredo, Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.

Tab. 2 – Rapporto esposizione alle vibrazioni dei lavoratori (mano-braccio)

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Come mostrato nelle tabelle precedenti, i valori dell’indice A(8) risultano sempre al di sotto dei valori

limite di esposizione individuati dalla normativa, sia per quanto riguarda il sistema “corpo intero”

(valore limite pari a 1,000 m/s2) che quello “mano-braccio” (valore limite pari a 5,000 m/s2).

Nessun lavoratore risulta pertanto esposto a valori superiori al valore limite di esposizione.

Tuttavia i lavoratori dei gruppi omogenei n. 6. Addetti alla manutenzione Impianti Tecnologici e

n. 7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi risultano esposti a valori di esposizione alle

vibrazioni meccaniche del sistema mano-braccio superiori al valore di azione.

Inoltre i lavoratori del gruppi omogeneo n. 7. Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi

risultano esposti a valori di esposizione alle vibrazioni meccaniche del corpo intero superiori al valore di

azione nel caso di utilizzo della profilatrice per 5 ore.

Per gli operatori impegnati nelle lavorazioni individuate con il valore dell’indice A(8) superiore al valore

d’azione e comunque inferiore al valore limite previsto dal D.Lgs 81/08, la classe di esposizione al

rischio (in base alle linee guida dell’I.S.P.S.E.L.) da vibrazioni meccaniche è la classe 1); tale condizione

richiede di prendere le misure di tutela previste all’art. 203 comma 2 che si riporta.

Art. 203. - Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 202,

quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o

organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare

quanto segue:

a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto

conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che

attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione

trasmessa al sistema mano-braccio;

d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di

lavoro e dei DPI;

e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;

f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei

DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;

g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;

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h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;

i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.

2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione È stato superato, il datore di lavoro prende

misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta,

di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.

Come misura di protezione dai rischi connessi ad una sovraesposizione alle vibrazioni il datore di

lavoro fornisce ai suddetti addetti o a chiunque altro dovesse utilizzare le su menzionate

apparecchiature dei guanti certificati "anti-vibrazioni" ai sensi della norma EN ISO 10819:1996.

Come indicato dal D.Lgs 81/08 e dall’ISPESL, i guanti anti-vibrazioni sono utili ai fini di attenuare i

livelli di vibrazione prodotti dagli utensili impiegati e di evitare l'effetto di amplificazione della

vibrazione trasmessa alla mano, generalmente riscontrabile per i normali guanti da lavoro. Attraverso

l’utilizzo di tali protezioni si ha un’attesa di abbattimento medio delle vibrazioni pari al 40 – 60%. Va

inoltre considerato che un altro scopo importante dei guanti è quello di tenere le mani calde ed asciutte,

il che può contribuire a limitare alcuni effetti nocivi indotti dalle vibrazioni.

I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla

sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o

con periodicità diversa decisa dal Medico Competente con adeguata motivazione riportata nel

documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in

funzione della valutazione del rischio.

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C4.3.3) CAMPI ELETTROMAGNETICI

A seguito di dettagliata analisi delle attività lavorative e delle apparecchiature / attrezzature utilizzate

non sono state riscontrate sorgenti di campi elettromagnetici significativi per i lavoratori presso i luoghi

di lavoro dell’impresa UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA

Tutte le nuove sottostazioni elettriche, nelle quali è presente un locale per l’operatore, sono state

realizzate nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 81/08 in tema di tutela dei lavoratori dai rischi

derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici.

Per la valutazione di tale fattore di rischio si è fatto riferimento a quanto previsto dal decreto.

D.L.gs. 81/08 Capo IV

Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

Art. 206. - Campo di applicazione

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la

sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo

207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei

lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di

correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto.

2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto

con i conduttori in tensione.

Art. 207. - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:

a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo

di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;

b) valori limite di esposizione: limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli

effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori

esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti;

c) valori di azione: l'entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico

(E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che determina l'obbligo

di adottare una o più delle misure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei

pertinenti valori limite di esposizione.

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Art. 208. - Valori limite di esposizione e valori d'azione

1. I valori limite di esposizione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera A, tabella 1.

2. I valori di azione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera B, tabella 2.

Art. 209. - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario,

misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la

misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato

europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno contemplato tutte

le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai

campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla

Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa,

quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai

fabbricanti delle attrezzature.

2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformità al comma 1, qualora

risulti che siano superati i valori di azione di cui all'articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando necessario,

calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.

3. omissis

4. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione

ai seguenti elementi:

a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208;

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;

d) qualsiasi effetto indiretto quale:

1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi

impiantati);

2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3

mT;

3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);

4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi

indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;

e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi

elettromagnetici;

f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;

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g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le

informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;

h) sorgenti multiple di esposizione;

i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28 precisa le misure adottate,

previste dall'articolo 210.

Art. 210. - Misure di prevenzione e protezione

1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all'articolo 208 sono

superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri

che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora

ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni

superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:

a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;

b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da

svolgere;

c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di

sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;

d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di

lavoro;

e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

f) della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;

g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.

2. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di

azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla valutazione

effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non

sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso

alle stesse È limitato laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite

di esposizione.

3. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorché,

nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i valori limite di

esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei

valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di

conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

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4. A norma dell'articolo 209, comma 4, lettera c), il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo

alle esigenze dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.

Art. 211. - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore

decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui

all'articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L'organo di

vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico

competente.

2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182, sono tempestivamente sottoposti a controllo

medico i lavoratori per i quali È stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'articolo 208,

comma 2.

Art. 212. - Linee guida

1. Il Ministero della salute, avvalendosi degli organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro

due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora le linee guida per l'applicazione del presente

capo nello specifico settore dell'utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza magnetica.

Allegato XXXVI - Valori limite di esposizione e valori di azione per i campi

elettromagnetici

Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici:

Corrente di contatto (IC). La corrente che fluisce al contatto tra un individuo ed un oggetto conduttore caricato dal

campo elettromagnetico. La corrente di contatto è espressa in Ampere (A).

Corrente indotta attraverso gli arti (IL). La corrente indotta attraverso qualsiasi arto, a frequenze comprese tra 10

e 110 MHz, espressa in Ampere (A).

Densità di corrente (J). È definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla

sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. È espressa in Ampere per metro

quadro (A/m2).

Intensità di campo elettrico. È una grandezza vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella

carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in Volt per metro (V/m).

Intensità di campo magnetico. È una grandezza vettoriale (H) che, assieme all'induzione magnetica, specifica un

campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in Ampere per metro (A/m).

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Induzione magnetica. È una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in movimento.

È espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e l'intensità del campo

magnetico sono legate dall'equazione 1 A m-1 = 4π 10-7 T.

Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte per le quali la profondità

di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie,

divisa per l'area della superficie in questione ed è espressa in Watt per metro quadro (W/m2).

Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce come l'energia assorbita per unità di massa di tessuto

biologico e si esprime in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva esso si impiega per limitare gli

effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate.

Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti

di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo ed è espresso in Watt per

chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpo intero è una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti

termici nocivi dell'esposizione a radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono

necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del

corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contatto con

la terra, esposto a RF dell'ordine di pochi MHz e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna.

Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica, la corrente indotta

attraverso gli arti e la corrente di contatto, le intensità di campo elettrico e magnetico, e la densità di potenza.

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A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE

Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono

utilizzate le seguenti grandezze fisiche:

• sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo fino

a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale;

• fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente, in modo da prevenire

effetti sulle funzioni del sistema nervoso;

• fra 100 kHz e10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress

termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell'intervallo di frequenza compreso fra

100 kHz e10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono sia alla densità di corrente che al SAR;

• fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di potenza al fine di prevenire

l'eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimità della stessa.

TABELLA 1

Valori limite di esposizione (articolo 188, comma 1).

Tutte le condizioni devono essere rispettate.

Intervallo di frequenza Densità di corrente per corpo e tronco

J(mA/m2) (rms)

SAR Mediato sul corpo intero

(W/kg)

SAR Localizzato

(capo e tronco) (W/k)

SAR localizzato (arti)

(W/kg)

Densità di potenza (W/m2)

Fino a 1 Hz 40 / / / /

1-4 Hz 40/f / / / /

4-1000 Hz 10 / / / /

1000 Hz – 100 kHz f/100 / / / /

100 kHz – 10 Mhz f/100 0,4 10 20 /

10 MHz – 10 GHz / 0,4 10 20 /

10-300 GHz / / / / 50

Note:

1. f è la frequenza in Hertz.

2. I valori limite di esposizione per la densità di corrente si prefiggono di proteggere dagli effetti acuti, risultanti

dall'esposizione, sui tessuti del sistema nervoso centrale nella testa e nel torace. I valori limite di esposizione

nell'intervallo di frequenza compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli effetti nocivi accertati sul sistema

nervoso centrale. Tali effetti acuti sono essenzialmente istantanei e non v'è alcuna giustificazione scientifica per

modificare i valori limite di esposizione nel caso di esposizioni di breve durata. Tuttavia, poiché i valori limite di

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esposizione si riferiscono agli effetti nocivi sul sistema nervoso centrale, essi possono permettere densità di corrente

più elevate in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a parità di condizioni di esposizione.

3. Data la non omogeneità elettrica del corpo, le densità di corrente dovrebbero essere calcolate come medie su una

sezione di 1 cm2 perpendicolare alla direzione della corrente.

4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco della densità di corrente possono essere ottenuti moltiplicando

il valore efficace rms per (2)1/2.

5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici pulsati, la massima densità di corrente associata agli

impulsi può essere calcolata in base ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di variazione dell'induzione

magnetica. La densità di corrente indotta può essere confrontata con il corrispondente valore limite di esposizione.

Per gli impulsi di durata tp la frequenza equivalente per l'applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come f

= 1/(2tp).

6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un qualsiasi periodo di 6 minuti.

7. La massa adottata per mediare il SAR localizzato è pari a ogni 10g di tessuto contiguo. Il SAR massimo

ottenuto in tal modo costituisce il valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si intende che i suddetti 10 g di

tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo con proprietà elettriche quasi omogenee. Nello specificare una

massa contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto può essere utilizzato nella dosimetria numerica ma che può

presentare difficoltà per le misurazioni fisiche dirette. Può essere utilizzata una geometria semplice quale una

massa cubica di tessuto, purché le grandezze dosimetriche calcolate assumano valori conservativi rispetto alle linee

guida in materia di esposizione.

8. Per esposizioni pulsate nella gamma di frequenza compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni localizzate del

capo, allo scopo di limitare ed evitare effetti uditivi causati da espansione termoelastica, si raccomanda un ulteriore

valore limite di esposizione. Tale limite è rappresentato dall'assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare

10 mJ/kg calcolato come media su 10 g di tessuto.

9. Le densità di potenza sono ottenute come media su una qualsiasi superficie esposta di 20 cm2 e su un qualsiasi

periodo di 68/f1,05 minuti (f in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondità di penetrazione

con l'aumento della frequenza. Le massime densità di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm2,

non dovrebbero superare 20 volte il valore di 50 W/m2.

10. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale per quanto riguarda

l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione,

misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni

biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.

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B. VALORI DI AZIONE

I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi

razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti

(ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP

7/99).

TABELLA 2

Valori di azione (art. 188, comma 2)

[valori efficaci (rms) imperturbati]

Intervallo di frequenza

Intensità di campo

elettrico E (V/m)

Intensità di campo

magnetico H (A/m)

Induzione magnetica B

(uT)

Densità di potenza di onda

piana Seq (W/m2)

Corrente di contatto, Ic

Corrente indotta attraverso gli arti

IL (mA)

0-1 Hz / 1,63x105 2x105 / 1,0 /

1-8Hz 20000 1,63x 2x105 / f2 / 1,0 /

8-25Hz 20000 2x104/f 2,5x104/f / 1,0 /

0,025-0,82 kHz 500/f 20/f 25/f / 1,0 /

0,82-2,5 kHz 610 24,4 30,7 / 1,0 /

2,5-65 kHz 610 24,4 30,7 / 0,4f /

65-100 kHz 610 1600/f 2000/f / 0,4f /

0,1-1 MHz 610 1,6/f 2/f / 40 /

1-10 MHz 610/f 1,6/f 2/f / 40 /

10-100 MHz 61 0,16 0,2 10 40 100

110-400 MHz 61 0,16 0,2 10 / /

400-2000 MHz 3f1/2 0,008f1/2 0,01f1/2 f/40 / /

2-300GHz 137 0,36 0,45 50 / /

Note :

1. f è la frequenza espressa nelle unità indicate nella colonna relativa all'intervallo di frequenza.

2. Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, Seq , E2, H2, B2 e IL devono essere calcolati come medie

su un qualsiasi periodo di 6 minuti.

3. Per le frequenze che superano 10 GHz, Seq , E2, H2 e B2 devono essere calcolati come medie su un qualsiasi

periodo di 68/f1,05 minuti (f in GHz).

4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo possono essere ottenuti

moltiplicando il valore efficace rms per (2)1/2. Per gli impulsi di durata tp la frequenza equivalente da applicare

per i valori di azione va calcolata come f = 1/(2tp). Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i valori

di azione di picco per le intensità di campo sono calcolati moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per 10a,

dove a = (0,665 log (f/10) + 0,176), f in Hz.

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Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori di azione di picco sono calcolati moltiplicando i

valori efficaci (rms) corrispondenti per 32 nel caso delle intensità di campo e per 1000 nel caso della densità di

potenza di onda piana equivalente.

5. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale l'esposizione simultanea a campi

di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di

analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme

armonizzate europee elaborate dal CENELEC.

6. Per i valori di picco di campi elettromagnetici pulsati modulati si propone inoltre che, per le frequenze portanti

che superano 10 MHz, Seq valutato come media sulla durata dell'impulso non superi di 1000 volte i valori di

azione per Seq, o che l'intensità di campo non superi di 32 volte i valori di azione dell'intensità di campo alla

frequenza portante.

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI

Gruppi omogenei esposti Luogo di

esposizione

Fattore di

rischio Misure di prevenzione e protezione

6. Addetti alla Manutenzione

Impianti Tecnologici

SOTTOSTAZIONI

ELETTRICHE BASSO

DATORE DI LAVORO

- Realizzazione sottostazioni a regola d’arte

- Realizzazione ambiente lavoro idoneo

- Inf / formazione dei lavoratori

- Manutenzione e verifica

LAVORATORI:

- attenersi alle procedure

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C4.3.4) RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Rientrano in questa situazione di rischio tutte le attività che espongono l’operatore a raggi ultravioletti

cioè radiazioni ottiche con lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm, cioè con energia compresa tra

12,5 e 3,1 eV.

La radiazione ultravioletta è una radiazione non ionizzante, ovvero una radiazione che non possiede

energia sufficiente ad allontanare un elettrone dal suo atomo ovvero capace di modificare la struttura

dell'elemento colpito.

Le radiazioni ultraviolette in funzione della lunghezza d'onda della radiazione si dividono in:

a) UV-A: 400-315nm, regione caratterizzata da una bassa attività biologica (pigmentazione della

pelle e fotoreazioni);

b) UV-B: 315-280nm, regione eritemale; la sovraesposizione della struttura oculare può dare

origine ad infiammazione corneale (cheratite) e congiuntivite;

c) UV-C: 280-200nm, regione germicida; in questa zona l'eritema è più debole, ma permane la

capacità di indurre fotocheratiti.

Tra le attività svolte da UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA l’operazione con produzione indiretta di

raggi ultravioletti è rappresentata dalla saldatura che viene condotta solo saltuariamente..

Le radiazioni ottiche artificiali penetrano solo superficialmente nel tessuto cutaneo umano e non

raggiungono gli organi interni. Le zone del corpo umano sensibili a questo tipo di radiazioni sono gli

occhi e la pelle. La profondità di penetrazione dipende dalla lunghezza d’onda. Mentre le radiazioni

ultraviolette (UV) ad onda corta e le radiazioni infrarosse (IR) ad onda lunga vengono assorbite già dalla

superficie cutanea, le radiazioni visibili e quelle in prossimità della fascia dell’infrarosso penetrano più in

profondità. Pertanto l’effetto delle radiazioni sull’occhio o sulla pelle dipende dalla loro lunghezza

d’onda.

Nel caso dell’impresa UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA si tratta di un agente di rischio presente

saltuariamente nei casi di utilizzo del cannello per il taglio ossiacetilenico delle rotaie. I possibili

danni per la pelle sono le scottature, mentre per gli occhi sono ustioni della retina, lesione fotochimica

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della retina, offuscamento del cristallino (nel lungo termine), abbagliamento (rischio per danno

secondario).

I valori limite di esposizione per radiazioni ottiche non coerenti sono riportate nella Tabella 1.1

dell’Allegato XXXVII del D.Lgs n. 81/80, e di seguito riepilogati.

Valori limiti di esposizione per radiazioni ottiche non coerenti

Indici Lunghezza d’onda

nm

Valori limite di

esposizione Unità Parte del corpo Rischio

a. 180-400

(UVA, UVB, UVC)

Heff = 30

Valore giornaliero 8 ore [J m-2]

occhio: cornea

congiuntiva

cristallino

cute

fotocheratite

congiuntivite

catarattogenesi

eritema

elastosi

tumore della cute

b. 315-400

(UVA)

Heff = 104

Valore giornaliero 8 ore [J m-2] occhio: cristallino catarattogenesi

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Durante le attività di taglio delle rotaie è possibile che i limiti definiti dal D.Lgs 81/08 siano superati,

pertanto per ridurre al minimo tale rischio il Datore di Lavoro ha fornito ai lavoratori i DPI necessari,

in particolare apposite mascherine ed altre tipologie di schermatura.

I lavoratori sono stati inf/formati circa i comportamenti da tenere per l’utilizzo di tali dispositivi di

protezione individuale e circa le modalità di impiego, ossia: indossare i necessari dispositivi di

protezione individuale verificandone preventivamente l’integrità e/o lo stato di efficienza; allontanare

le persone non protette dalla zona di lavorazione.

UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA noleggia l’attrezzatura presso un fornitore specializzato che

controlla lo stato delle 2 bombole di ossiacetilene ed è responsabile del loro corretto funzionamento.

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SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO DA AGENTI FISICI

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Gruppi omogenei esposti Luogo di

esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione

7 Manutenzione Impianti Fissi LUNGO LA

LINEA

CANNELLO PER

TAGLIO

OSSIACETILENICO

COMPRENSIVO DI 2

BOMBOLE;

RISCHI PER GLI

OCCHI

RISCHI PER LA

CUTE

DATORE DI LAVORO:

- Noleggiare l’attrezzatura da ditta specializzata che si occupi anche delle verifiche periodiche e dei controlli delle bomboe contenenti ossiacetilene

- Fornire appositi occhiali o maschere specifici per il taglio con ossicateline

- Istruire il personale

- Informare i lavoratori

LAVORATORI:

- Utilizzare l’attrezzatura in conformità alle istruzioni ricevute ed al manuale di uso

- indossare i necessari dispositivi di protezione individuale

- verificare l’integrità e/o lo stato di efficienza delle protezioni

- allontanare le persone non protette dalla zona di lavorazione

- Segnalare eventuali anomalie

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C4.3.5) RADIAZIONI IONIZZANTI

La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal Decreto Legislativo

17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni.

Per radiazioni ionizzanti si intendono le radiazioni costituite da fotoni o da particelle aventi la capacità

di determinare direttamente o indirettamente, la formazione di ioni. I materiali che producono

radiazioni ionizzanti sono le sostanze di natura radioattiva e fissile.

Trattasi di un agente di rischio non presente in alcuna mansione eseguibile presso UMBRIA TPL E

MOBILITA’ SPA

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORATORI ESPOSTI: NESSUNO

PRESSO LA SOCIETA’ UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA TALE AGENTE DI RISCHIO

NON RICORRE

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C4.3.6) RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Il termine di radiazioni non ionizzanti (NIR, Non Ionizing Radiations) si riferisce a quelle forme di

radiazione elettromagnetica, onde radio, microonde, infrarosso, visibile ed ultravioletto, che

interagendo con gli atomi della materia non ne producono la ionizzazione. Tali radiazioni possiedono

un'energia minore di 10 eV, che rappresenta in effetti la minima energia necessaria per la ionizzazione

di un atomo.

Le radiazioni non ionizzanti possono essere suddivise in:

• campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF)

• radiofrequenze (RF)

• microonde (MO)

• infrarosso (IR)

• luce visibile

All’interno della società UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA le sorgenti di NIR sono rappresentate da:

computers e lettori elettromagnetici.

Tali attrezzature sono comunque da ritenere non in grado di determinare, alla luce delle acquisizioni

scientifiche correnti, esposizioni dei lavoratori apprezzabili o comunque significative ai fini della salute.

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I valori limite di esposizione per radiazioni non ionizzanti sono riportate nella Tabella 2 dell’Allegato

XXXVI del D.Lgs n. 81/80, e di seguito riepilogati.

Valori efficaci (rms) imperturbati

Intervallo di

frequenza

Intensità di

campo elettrico

E [V/m]

Intensità di

campo

magnetico H

[A/m]

Induzione

magnetica B

[uT]

Densità di

potenza di

onda piana

Seq [W/m2]

Corrente di

contatto, Ic

Corrente

indotta

attraverso gli

arti IL [mA]

0-1 Hz / 1,63x105 2x105 / 1,0 /

1-8Hz 20000 1,63x 2x105 / f / 1,0 /

8-25Hz 20000 2x104/f 2,5x104/f / 1,0 /

0,025-0,82 kHz 500/f 20/f 25/f / 1,0 /

0,82-2,5 kHz 610 24,4 30,7 / 1,0 /

2,5-65 kHz 610 24,4 30,7 / 0,4f /

65-100 kHz 610 1600/f 2000/f / 0,4f /

0,1-1 MHz 610 1,6/f 2/f / 40 /

1-10 MHz 610/f 1,6/f 2/f / 40 /

10-100 MHz 61 0,16 0,2 10 40 100

110-400 MHz 61 0,16 0,2 10 / /

400-2000 MHz 3f1/2 0,008f1/2 0,01f1/2 f/40 / /

2-300GHz 137 0,36 0,45 50 / /

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Per ridurre al minimo i rischi dovuti alle radiazioni non ionizzanti il Datore di Lavoro ha fornito ai

lavoratori apparecchiature a basse emissioni di radiazioni.

I lavoratori sono stati inf / formati circa i comportamenti da tenere per l’utilizzo di tali dispositivi,

ossia di porsi ad una distanza ottimale dallo schermo di cm 50-70; inoltre è prevista una pausa di

quindici minuti ovvero cambiare attività ogni centoventi minuti di applicazione continuativa.

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SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA RADIAZIONI NON IONIZZANTI

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO DA AGENTI FISICI

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Gruppi omogenei esposti Luogo di

esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione

1 personale uffici amministrativi e tecnici

2 personale DCO

3 impiegati tecnici con responsabilità

sulla rete

UFFICI

COMPUTERS;

RISCHI PER LA

VISTA E GLI

OCCHI

DATORE DI LAVORO:

- Fornire apparecchiature con basso livello di emissioni

LAVORATORI:

- porsi a una distanza dallo schermo cm 50-70

- effettuare una pausa di quindici minuti ovvero cambiare attività ogni centoventi minuti di applicazione continuativa

I lavoratori di cui alla tabella che precede sono sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico

competente Dr. Bodo per i rischi per la vista e per gli occhi derivanti dall’utilizzo dei computers.

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C4.3.7) MICRO / MACROCLIMA

Per la valutazione di tali agenti di rischio si fa riferimento anche alle linee guida dell’ISPESL. Come

specificato nelle linee guida, nel caso di ambienti classificati “moderati6”, la valutazione del rischio non

necessita specifiche misure strumentali salvo il caso di segnalazioni da parte dei lavoratori o dei RLS o

salvo la rilevazione di oggettivi elementi di disagio o disturbo. Per microclima si intende la

combinazione di diversi fattori come umidità, temperatura dell’aria, ventilazione, ecc..

Le “malattie correlate con gli ambienti chiusi”, dotati di ventilazione artificiale e di condizionamento

dell’aria, sono dovute all’inquinamento indoor legato alla presenza di inquinanti di varia natura (fisica,

chimica e biologica) all’interno degli ambienti stessi e/o all’alterazione dei parametri microclimatici. La

composizione dell’aria all’interno di questi ambienti deve rientrare entro limiti ben precisi (requisiti

standard di qualità) in quanto l’aria ha due funzioni fondamentali: permettere lo scambio necessario per

la respirazione e favorire lo scambio termico tra l’uomo e l’ambiente circostante.

Temperatura:

I disturbi collegati ad una temperatura ambientale eccessiva hanno come conseguenze un maggiore

affaticamento sia fisico che mentale ed una eccessiva perdita di liquidi con conseguente comparsa di

sintomi aspecifici (cefalea, scarsa capacità di concentrazione, ecc.). I disturbi derivanti invece da

temperature troppo basse sono essenzialmente ipotermia, irrigidimento degli arti, formicolii e perdita di

sensibilità in particolare a mani e piedi, tremori. L’ipotermia provoca il rallentamento fisiologico di

tutte le funzioni, comprese l'attività cardiovascolare e respiratoria, la conduzione nervosa, le capacità

intellettive, il tempo di reazione neuromuscolare e l'attività metabolica.

Le soluzioni da adottare per garantire una temperatura ambientale idonea sono:

• realizzare un buon isolamento termico dell’ambiente;

• predisporre un adeguato impianto di riscaldamento / condizionamento;

• evitare gli eccessi di superfici vetrate che, in estate, aumentano notevolmente il calore da

irraggiamento solare, e in inverno aumentano la dispersione del calore.

6 Def. di ambienti moderati: tutti i luoghi di lavoro nei quali non esistono specifiche esigenze produttive che vincolando uno

o più dei principali parametri microclimatici (temperatura, umidità relativa, velocità dell’aria ecc..) impediscano il

raggiungimento del confort.

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In base al D.P.R. 412/93 e s.m.i i valori massimi della temperatura ambiente durante il periodo di

riscaldamento invernale non devono superare i seguenti limiti:

• 18°C ±2°C per gli ambienti adibiti alle attività produttive;

• 20°C ±2°C per gli uffici.

Quando non è conveniente o possibile modificare la temperatura di tutto l'ambiente oppure quando ci

si trova a lavorare all’esterno, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo

alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o dispositivi personali di protezione (ad

esempio tute termiche).

Nel caso di lavori in ambiente aperto si parla di macro clima, valgono gli stessi rischi per la

salute sopra elencati e si procede alla riduzione del rischio a livelli accettabili essenzialmente

tramite la fornitura di specifici D.P.I.

Umidità relativa:

Un’elevata umidità relativa (superiore al 60%) influisce negativamente sulla temperatura effettivamente

percepita dall’essere umano, esasperando i disagi derivanti sia dalle alte temperature che dalle basse; al

contrario in un ambiente eccessivamente secco (umidità relativa inferiore al 40%) si osservano disturbi

a carico delle prime vie aeree (secchezza delle mucose) e, soprattutto, degli occhi: bruciore, prurito,

irritazione, sensazione di presenza di corpo estraneo nell’occhio. Occorre pertanto prevedere un

adeguato impianto di climatizzazione ambientale in grado di garantire un valore di umidità relativa

compreso tra il 50% e il 60% e comunque mai al di fuori del range 40% - 60%.

Ventilazione:

Una ventilazione eccessiva influisce negativamente sulle condizioni microclimatiche, aumentando la

dispersione di calore dell’organismo, invece una ventilazione scarsa, oltre a favorire l’inquinamento

indoor, riduce la capacità di dispersione del calore del corpo umano. L’impianto di ventilazione

ambientale deve essere pertanto strutturato in modo che vengano garantiti 3-4 ricambi d’aria all’ora

con velocità dell’aria inferiore a 0,3 m/s nell’ambiente e 0,1-0,2 m/s sul posto di lavoro.

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Qualità dell’aria:

La qualità dell’aria in ambienti chiusi dipende dalla presenza di eventuali sorgenti inquinanti o di odori,

dal sistema di condizionamento, dalla presenza di persone e dalla percezione e suscettibilità delle stesse.

Il controllo della qualità dell’aria comporta l’integrazione di tre principali aspetti:

1. rimozione o isolamento delle fonti di inquinamento attraverso barriere fisiche;

2. diluizione degli inquinanti e rimozione dall’edificio mediante un appropriato sistema di

ventilazione;

3. utilizzo di idoneo sistema di filtrazione per la rimozione degli inquinanti dell’aria.

Per garantire un buon livello di qualità dell’aria ambiente è necessario disporre di un efficiente sistema

di condizionamento che includa tutte le apparecchiature necessarie a ventilare, riscaldare, raffreddare,

filtrare e pulire l’aria. È importante assicurare una corretta ed efficiente manutenzione del sistema di

condizionamento controllando la idonea sostituzione dei filtri, la pulizia con apposite sostanze,

evitando perdite nel circuito.

Il comportamento di ciascun occupante un ambiente influenza la qualità dell’ambiente stesso; a tal

proposito è opportuno ricordare di:

• non coprire le griglie di ventilazione;

• non fumare;

• evitare formazione di acqua stagnante;

• rimuovere immediatamente i rifiuti;

• conservare gli alimenti in maniera appropriata.

Le malattie correlate con la non buona ventilazione degli edifici possono essere suddivise in due

gruppi, in base a considerazioni di ordine epidemiologico, eziopatogenetico, clinico, diagnostico e

prognostico.

Al primo gruppo appartiene la cosiddetta Sindrome dell’Edificio Malsano o Sick Building Syndrome,

caratterizzata da una sintomatologia di modesta entità, aspecifica e polimorfa (cefalea, sonnolenza,

bruciore degli occhi, senso di irritazione della gola, tosse, irritazione cutanea, ecc.), strettamente

correlata con la permanenza nell’edificio: si manifesta durante il lavoro in un particolare ambiente, e si

risolve o si attenua rapidamente con l’allontanamento dallo stesso.

Al secondo gruppo appartengono malattie con un quadro clinico ben definito, che non si risolvono

rapidamente abbandonando il luogo di lavoro, la cui patogenesi (modalità di insorgenza) è di tipo

allergico o tossico-infettivo, talora caratterizzate da notevole gravità. Appartengono a questo gruppo

malattie quali l’asma bronchiale, le alveoliti allergiche estrinseche, la febbre da umidificatori, le

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infezioni da Legionella Pneumophila (malattia dei Legionari e febbre di Pontiac) da Rickettsie (febbre Q),

da virus e da funghi.

I principali inquinanti che si possono rinvenire negli edifici sono di natura chimica (composti organici

volatili, formaldeide, monossido di carbonio, ossidi di azoto, anidride carbonica, ozono, ecc.), fisica (fibre di asbesto,

fibre di vetro, polveri, radon, ecc.) e biologica (virus, batteri, actinomiceti, spore fungine, acari, alghe, amebe, peli e

forfora umani, frammenti di insetti).

I sistemi di condizionamento dell’aria, gli umidificatori e le superfici umide costituiscono un ambiente

favorevole per lo sviluppo e la diffusione di microrganismi: l’umidità e le temperature elevate facilitano

la crescita di muffe e funghi.

Negli ambienti confinati non industriali la carica microbica dell’aria è influenzata da diversi fattori:

• numero ed attività delle persone e flora microbica delle loro vie respiratorie e della loro cute;

• tipo e cubatura dei locali;

• tipo di pavimentazione ed eventuale rivestimento;

• procedure di pulizia meccanica;

• sistemi di ventilazione, riscaldamento e/o condizionamento;

• stagione.

In natura esistono difese naturali dall’inquinamento microbiologico: la luce, la temperatura, la

ventilazione, il condizionamento e le misure antipolvere. Le prime misure di prevenzione consistono,

quindi, nel valorizzare questi sistemi di difesa naturali:

• migliorando la ventilazione e il ricambio d’aria;

• operando una “diluizione” delle persone che occupano una stessa stanza e, quando questo non

è attuabile, semplicemente facendo ricorso a climatizzazione forzata.

Gli ambienti di lavoro fruibili presso UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA, in generale, sono da ritenersi

ambienti in cui vengono svolte attività produttive ad impegno fisico definibile come moderato e dove

le condizioni ambientali (temperatura, umidità relativa, velocità dell’aria), sulla base di misure

strumentali già effettuate e sulla base dei dati di letteratura correnti, non sono tali da poter determinare

significative alterazioni dell’equazione di bilancio termico dei lavoratori e quindi fenomeni di stress

termico, in ragione dell'impegno fisico richiesto dalle lavorazioni (definibile come lieve, <100 Kcal/h,

o medio, 100-200 Kcal/h).

Sono invece possibili, in relazione all’andamento climatico stagionale, a situazioni strutturali dei locali

di lavoro o a fattispecie operative particolari dei transitori fenomeni di discomfort termico. Esistono

inoltre alcune situazioni in cui è necessario pervenire ad un rigido controllo delle condizioni

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microclimatiche per garantire agli operatori, in relazione alla delicatezza dei compiti svolti, la migliore

condizione di performance lavorativa.

Nel caso di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA non sussistono particolari condizioni di disconfort, al

contrario molti ambienti sono adeguatamente areati, riscaldati / condizionati. Pertanto per tali ambienti

risultano proponibili solo misure di controllo delle condizioni ambientali (regolamentazione della

ventilazione dei locali di lavoro, condizionamento, riscaldamento).

Per i lavoratori chiamati ad operare in ambiente esterno il Datore di lavoro ha predisposto idonei

indumenti di lavoro che fungano da DPI contro le condizioni climatiche avverse, specialmente durante

la stagione invernale.

MISURE DI CONTROLLO

Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi

fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta

preferenzialmente con aperture verso l’ambiente esterno.

Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e

sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei

lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di

lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

Si riassumono brevemente i valori dei parametri da ottenere in funzione dell’attività lavorativa svolta:

Valori dei parametri climatici

Tipo di lavoro effettuato Temperatura ottimale

[°C]

Grado di umidità

[%]

Velocità dell'aria

[m/s]

Lavoro intellettuale o lavoro

fisico leggero in posizione

seduta

18 - 24 40 – 60 0,1

Lavoro fisico di medio

impegno 17 – 22 40 – 60 0,1 – 0,2

Lavoro fisico impegnativo 15 – 21 40 – 60 0,4 – 0,5

Lavoro fisico molto

impegnativo 12 – 18

40 – 60 1,0 – 1,5

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SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA MICRO / MACROCLIMA

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO MICRO / MACROCLIMA

Gruppi omogenei esposti Luogo di

esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione

1 personale uffici

2 personale DCO

3 Impiegati Tecnici

UFFICI MICROCLIMA

DATORE DI LAVORO:

- Installare le adeguate apparecchiature per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti

- Fornire i DPI contro gli agenti climatici avversi (tuta protettiva, giaccone, guanti, scarpe)

- Informare i lavoratori

4 capi stazione STAZIONI MICROCLIMA E

MACROCLIMA

3 Impiegati Tecnici

5 Manovratore

6 Addetti alla manutenzione impianti tecnologici

7 Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi

LINEE,

DEPOSITI,

CANTIERI,

MACCHINE

OPERATRICI

MICROCLIMA E

MACROCLIMA

LAVORATORI:

- Segnalare eventuali anomalie degli impianti

- Segnalare eventuali condizioni di discomfort

6 Addetti alla manutenzione impianti tecnologici

SSE MICROCLIMA

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C4.3.8) ILLUMINAZIONE

La luce non solo trasmette attraverso l’occhio le informazioni ai centri della vista che si trovano nel

cervello, ma, attraverso una particolare ramificazione di nervi, influisce altresì sugli organi di

regolazione del sistema neurovegetativo, che comanda l’intero ricambio e le funzioni dell’organismo.

La luce naturale, la più adatta per l’occhio umano, è quella che proviene direttamente dalla radiazione

solare o che viene riflessa dalla volta celeste. La luce solare diretta è sconsigliabile negli ambienti di

lavoro in quanto, per l’eccessiva brillanza, determina abbagliamento o fastidiosi riflessi. Poiché

l’illuminazione naturale è direttamente proporzionale alla porzione di volta celeste visibile, è di

fondamentale importanza l’ampiezza delle superfici vetrate che deve essere correlata alla superficie del

pavimento con un rapporto che può variare da 1:4 fino a 1:10 in caso di assenza di edifici dirimpetto o

per piani alti; le finestre non dovrebbero avere dimensioni inferiori a 1,5 – 2 m2 e posizionate ad

adeguata altezza da terra in accordo con le norme tecniche in vigore.

Quando la luce naturale non è sufficiente, occorre integrare l’illuminazione con la luce artificiale che

deve rispondere ad alcuni requisiti essenziali: deve essere sufficiente, deve avere una composizione

spettrale il più possibile simile alla luce naturale, non deve provocare abbagliamento, deve essere

uniforme rispettando nel tempo una giusta proporzione di contrasti tra luce e ombra, deve essere priva

di oscillazioni.

Le principali norme di riferimento per le condizioni d’illuminamento dei posti di lavoro sono:

UNI 11165:2005 - Luce e illuminazione - Illuminazione di interni - Valutazione

dell'abbagliamento molesto con il metodo UGR;

UNI EN 12464:2004 - Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti

di lavoro in interni;

UNI EN 1838:2000 - Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza.

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Le modalità di distribuzione della luce possono essere sostanzialmente di tre tipi:

1. illuminazione diretta: presenta il massimo rendimento con lo svantaggio di essere facilmente

abbagliante; tale difetto può essere parzialmente risolto con lampade lattescenti, utilizzando

schermi o ponendo la sorgente molto in alto;

2. illuminazione indiretta: l’ambiente di lavoro è illuminato esclusivamente con luce riflessa (da

soffitti o pareti); evita l’abbagliamento, ma ha un basso rendimento e tende ad abolire tutte le

ombre e quindi i contrasti riducendo la percezione degli oggetti e il senso del rilievo;

3. illuminazione mista: è una combinazione delle precedenti e tende ad evitare i difetti accennati; è

il sistema più diffuso e può essere adattato caso per caso.

Nel valutare la distribuzione della luce particolare attenzione deve essere rivolta ad evitare ogni

abbagliamento.

I principali effetti negativi sulla salute, correlati al lavoro in condizioni non idonee di illuminazione

riguardano ovviamente l’organo della vista. In pratica si realizza un quadro noto come astenopia

(sindrome da fatica visiva), i cui principali sintomi sono: bruciore, lacrimazione, secchezza, senso di

corpo estraneo, ammiccamento frequente, fastidio alla luce, pesantezza, visione annebbiata, visione

sdoppiata, stanchezza alla lettura.

Le cause più frequenti sono dovute all’abbagliamento causato dall’illuminazione ambientale o locale

eccessiva, o per presenza di riflessi, con conseguente affaticamento visivo per costrizione della pupilla

in miosi, contemporaneo affaticamento dei muscoli palpebrali in stato di contrattura per difendere

l’occhio stesso dall’eccesso di luce.

Anche le condizioni di scarsa illuminazione sono causa di astenopia per lo sforzo fisico e mentale

impiegato per osservare e seguire il lavoro; i lavoratori con difetti visivi, particolarmente i presbiti, sono

costretti ad un maggiore sforzo accomodativo.

Una illuminazione non idonea costringe spesso ad assumere posizioni viziate per migliorare la visione,

è possibile quindi, come conseguenza, la comparsa di disturbi muscolo-scheletrici notevolmente

fastidiosi.

Un capitolo a parte riguarda l’illuminazione di emergenza.

L’illuminazione di sicurezza è necessaria per le vie d’evacuazione e le uscite di emergenza dai locali di

lavoro. Impianti di illuminazione d’emergenza devono inserirsi automaticamente nel momento in cui

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viene a mancare la tensione di rete; le luci di emergenza devono essere contrassegnate come tali.

L’illuminazione di emergenza non deve abbagliare e deve permettere di riconoscere i colori di

sicurezza. Il funzionamento dell’illuminazione di emergenza deve essere verificato periodicamente

mediante prove manuali o automatiche.

Presso UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA l’illuminazione dei locali di lavoro non si presenta, in

generale, come un elemento in grado di produrre effetti avversi specifici sulla salute dei lavoratori. I

locali di lavoro sono infatti serviti da sistemi di illuminazione naturale o mista (naturale+artificiale) in

grado di garantire adeguate condizioni di comfort visivo.

Tuttavia, in talune situazioni di particolare impegno visivo - lavorativo come durante l’utilizzo di alcune

macchine ed attrezzature ed anche in caso di lavoro al video terminale, una inadeguata condizione di

illuminazione (scarsa illuminazione, riflessi, eccessiva illuminazione, abbagliamento) può contribuire a

determinare condizioni di discomfort visivo e conseguenti fenomeni di disadattamento lavorativo

(cefalea, astenopia, nervosismo, ecc.).

L’impresa UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA ha dotato le proprie aree di lavoro di idonea

illuminazione. In tal senso sono stati verificati tutti gli ambienti di lavoro in cui si trova ad operare il

personale UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA:

gli uffici di Perugia Piazzale Bellucci e di Strada Santa Lucia, il DCO (presso la stazione di Perugia

Ponte S. Giovanni), le stazioni, il deposito di Marsciano e di Umbertide.

Il tipo di illuminazione ovvero di terminali differisce da ambiente ad ambiente ma in tutti i casi non

sono state riscontrate situazioni di disconfort.

Resta inteso che tali sistemi sono comunque perfettibili anche in considerazione delle nuove possibilità

tecniche e che necessitano di manutenzione e revisione periodiche.

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Si riportano i requisiti d’illuminazione prescritti dalla Norma UNI EN 12464-1:2004:

Requisiti illuminotecnici per interni, compiti e attività

UNI EN 12464-1/2001

Attività Illuminamento

[lux]

Aree di circolazione, corridoi 100

Scale, ascensori, tappeti mobili 150

Magazzini con scaffali

Passaggi 20

Magazzini con scaffali

Passaggi con presenza di personale 150

Saldatura 300

Lavorazione grossolana o media

(tolleranza ≥ 0.1mm) 300

Lavorazione fine

(tolleranza < 0,1 mm) 500

Lavorazione laminati

(spessore ≥ 5 mm) 200

Lavorazione fogli

(spessore< 5 mm) 300

Preparazione utensili e attrezzi da taglio 750

Assemblaggio:

- grossolano

- medio

- fine

- di precisione

200

300

500

750

Preparazione superfici e verniciatura 750

Carrozzeria e assemblaggio 500

Verniciatura, spruzzatura, lucidatura

Ritocco, ispezione 750

Produzione rivestimenti 1000

Ispezione finale 1000

Archiviatura, copiatura, aree di circolazione 300

Scrittura, dattilografia, lettera, elaborazione dati 500

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SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA ILLUMINAZIONE INADEGUATA

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO ILLUMINAZIONE INADEGUATA

Gruppi omogenei esposti Luogo di

esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione

1 personale uffici

2 personale DCO

3 impiegati Tecnici

UFFICI ILLUMINAZIONE

INADEGUATA DATORE DI LAVORO:

- Installare gli appropriati corpi illuminanti

- Istruire il personale

- Informare i lavoratori

- Procedere alle richieste manutenzioni e revisioni

- Dotare di sistemi di illuminazione idonei per i lavori in linea

4 capi stazione STAZIONI ILLUMINAZIONE

INADEGUATA

3 Impiegati Tecnici

5 Manovratore

6 Addetti alla manutenzione impianti tecnologici

7 Operatori settore Manutenzione Impianti Fissi

LINEE,

DEPOSITI,

CANTIERI

ILLUMINAZIONE

INADEGUATA

6 Addetti alla manutenzione impianti tecnologici

SSE ILLUMINAZIONE

INADEGUATA

LAVORATORI:

- Verificare l’integrità e/o lo stato di efficienza dei corpi illuminanti

- Segnalare eventuali anomalie o guasti

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C4.3.9) ELETTROCUZIONE

Il rischio di elettrocuzione è stato valuatato per tutti gli ambiti in cui ricorre ed in particolare:

impianti elettrici a servizio degli immobili e di macchine ed attrezzature (si veda la sezione

impianti del presente DVR);

parti elettriche facenti parte di macchine ed attrezzature (si veda il capitolo macchine ed

attrezzature del presente DVR);

linea elettrica aerea e sottostazioni (si veda la relativa documentazione facente parte integrante

del presente DVR).

In primo luogo sono state adottate misure di tipo tecnico concretizzatesi nella realizzazione a regola

d’arte dell’impiantistica e delle infrastrutture e strutture e l’adeguamento alla regola dell’arte di tutto

quanto esistente. Per regola dell’arte si intende che tutti gli impianti sono realizzati secondo le norme di

buona tecnica. Per il mantenimento di questi requisiti di sicurezza vengono effettuate le manutenzioni e

le verifiche periodiche secondo le indicazioni contenute nei manuali di uso e manutenzione e le norme

vigenti applicabili.

Contemporaneamente si è proceduto all’adozione di misure organizzative e di formazione. Si è pertanto

effettuata una specifica inf/formazione per i lavoratori e si è proceduto all’emanazione di specifiche

procedure ed autorizzazioni al lavoro per eliminare e/o ridurre a livelli residui accettabili il rischio di

elettrocuzione. Tali proceudre costituiscono parte integrante del presente DVR.

In generale vige il divieto di eseguire lavori sotto tensione, eccetto i casi previsti per legge e

regolamentati da specifiche procedure e norme.

Analogamente sono vietati i lavori in prossimità di parti attive non protette e comunque a distanze

inferiori ai valori riportati nella tabella dell’allegato IX al D.Lgs. 81/08, salvo i casi in cui siano adottate

disposizioni organizzative e procedurali idonee (cioè in accordo alla buona tecnica) a proteggere i

lavoratori dai conseguenti rischi.

Sottostazioni elettriche e linea elettrica

Per la realizzazione di sottostazioni elettriche di conversione e dell’impianto di Telecomando T.E.

computerizzato della linea Sansepolcro – Terni e della linea Perugia Ponte S. Giovanni – Perugia S.

Anna con posto centrale D.O.T.E. a Perugia Ponte S. Giovanni sono stati elaborati da ATOS progetti,

su incarico di ex FCU S.r.l. oggi UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA, specifici documenti:

Fascicolo dell’opera

Adeguamento al Piano di Sicurezza e Coordinamento

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110

Allegato PSC1 – stralcio istruzione per la circolazione dei carrelli in uso presso la rete ferroviaria

italiana

Allegato PSC2 – stralcio istruzioni per la protezione cantieri in uso presso la rete ferroviaria italiana

Per ridurre il rischio elettrocuzione a livelli residui accettabili sono stati organizzati specifici percorsi

formativi ed esami di abilitazione, sempre in collaborazione con ATOS progetti. Si veda a tal proposito

il documento “Abilitazione del personale – Corsi e programmi”.

Sono stati erogati i seguenti corsi di formazione ed esami di abilitazione:

corso di formazione “La rete TE della Ferrovia Centrale Umbra” ;

corso di formazione per Messa in Sicurezza degli impianti di trazione elettrica nel periodo delle

prove per la messa in servizio;

corso di formazione REGOLAMENTO di TRAZIONE ELETTRICA (messa in sicurezza degli

impianti);

esami di abilitazione impianti di trazione elettrica.

Sulla base della inf / formazione erogata è stato stilato l’elenco dei lavoratori idonei alle mansioni.

Per quanto concerne l’organizzazione del lavoro e le procedure, al fine di minimizzare il rischio

eletrocuzione sono state elaborate specifiche procedure.

Si veda a tal proposito il documento “Regolamento di esercizio degli impianti di trazione elettrica”.

Imprese terze

Le imprese terze devono attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni fornite attraverso la consegna

della documentazione precedentemente richiamata, oltre che alle norme vigenti.

In particolare per lavori che si configurano come cantieri si fa riferimento al D.Lgs 81/08 ed ai

documenti denominati Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza elaborati

rispettivamente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e dalle imprese esecutrici

nonché alle eventuali integrazioni ed alle indicazioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori e del Direttore dei Lavori. Inoltre UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA provvede

ad effettuare i sopralluoghi preliminari dei luoghi di lavoro e a fornire tutte le informazioni relative ai

propri specifici rischi anche attraverso la consegna del presente DVR nonché la consegna dei

documenti specifici relativi alle sottostazioni elettriche ed alla linea di trazione elettrica.

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria e / o straordinaria vengono analogamente

predisposti specifici documenti per l’espletamento di tali attività ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Tutte le lavorazioni affidate a ditte terze vengono regolamentate da specifico contratto in cui sono

indicate le attività ed illustrati gli impianti e le infrastrutture di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA sui

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quali si andrà ad operare ed in cui si richiama all’osservanza di tutte le norme vigenti da parte delle ditte

esterne.

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO ELETTROCUZIONE

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO ELETTROCUZIONE

Gruppi omogenei esposti Luogo di

esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione

1 personale uffici

2 personale DCO

3 Impiegati Tecnici

UFFICI ELETTROCUZIONE

DATORE DI LAVORO:

- Prendere le misure necessarie affinchè i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica

- Vietare di eseguire lavori sotto tensione salvo i casi previsti dalle norme vigenti

- Vietare i lavori in prossimità di parti attive e a distanze inferiori ai limiti previsti, salvo i casi previsti dalle norme vigenti

- Provvedere a manutenzione e verifiche periodiche

- realizzare impianti di protezione dai fulmini e dalle scariche atmosferiche

- Fornire i DPI contro l’elettrocuzione

- Informare i lavoratori

- Formare e Abilitare i lavoratori

- Emanare regolamenti (tra cui il Regolamento TE)

- Emanare procedure (con inclusa modulistica TE)

- Emanare autorizazioni al lavoro (e avere una struttura addetta come il DOTE)

4 capi stazione STAZIONI ELETTROCUZIONE

3 Impiegati Tecnici

5 Manovratore

6 Addetti alla manutenzione

impianti tecnologici

7 Operatori settore Manutenzione

Impianti Fissi

LINEE,

DEPOSITI,

CANTIERI

ELETTROCUZIONE

6 Addetti alla manutenzione impianti tecnologici

SSE ELETTROCUZIONE

LAVORATORI:

- Operare solo se abilitati

- Attenersi alle procedure

- Rispettare le indicazioni e istruzioni ricevute

- Segnalare ogni anomalia o guasto

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C4.4) RISCHIO DA AGENTI ERGONOMICI

Nelle strutture Aziendali esiste una vasta gamma di problematiche di natura ergonomica derivanti dalla

ampiezza del ventaglio del mansionario. In questo caso gli elementi di valutazione sono costituiti

dall’analisi ergonomica dei gesti produttivi, dall’esame delle condizioni ambientali/operative e della

organizzazione del lavoro.

Un corretto rapporto tra il lavoratore ed il suo contesto ambientale/occupazionale, inteso come

macchine, utensili, arredi, posizioni del corpo, movimenti produttivi, ritmi di lavoro, impegno fisico è

senz'altro molto importante ai fini della tutela della salute.

C4.4.1) LAVORO AL VIDEO TERMINALE

Nella UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA si fa uso di Video Terminali, con i quali si intendono

schermi alfanumerici o grafici. Il posto di lavoro è definito come l’insieme che comprende le

attrezzature munite di videoterminale, compresi quindi tastiera, mouse, software, accessori opzionali,

apparecchiature connesse, telefono, modem, stampante, ed anche supporto per documenti, sedia,

piano di lavoro e ambiente di lavoro circostante.

I lavoratori di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA che utilizzano un’attrezzatura munita di

videoterminali in modo sistematico per 20 ore settimanali appartengono al gruppo omogeneo

“Personale area gestione infrastruttura: DCO” situato in apposito edificio a Ponte San Giovanni

(Perugia).

Ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs 81/08 sono stati analizzati i posti di lavoro ed in particolare i seguenti

rischi:

RISCHI PER LA VISTA E PER GLI OCCHI;

PROBLEMI LEGATI ALLA POSTURA ED ALL’AFFATICAMENTO FISICO O

MENTALE;

CONDIZIONI ERGONOMICHE E DI IGIENE AMBIENTALE.

I posti di lavoro presenti presso il DCO sono risultati idonei in base ai requisiti minimi di cui

all’allegato XXXIV del D.Lgs 81/08.

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I lavoratori hanno diritto a pause ovvero cambi di attività di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro

continuativo, secondo quanto stabilito dal Decreto. I lavoratori sono stati informati.

Si è svolta una riunione presso il DCO alla quale ha partecipato anche il medico competente di

UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA che ha informato i lavoratori in relazione al controllo sanitario con

particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e per l’apparato muscolo-scheletrico. La

frequenza delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei e per lavoratori che

abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, mentre è quinquennale negli altri casi.

Gli altri obblighi del datore di lavoro sono circoscritti al fornire un’adeguata formazione al personale e

le necessarie informazioni riguardo la corretta modalità di svolgimento dell’attività, la protezione degli

occhi e della vista e le misure applicabili al posto di lavoro.

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SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA VIDEOTERMINALE

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO PER GLI OPERAORI AL VIDEOTEMINALE

Gruppi omogenei esposti Luogo di

esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione

2 personale DCO UFFICI POSTURA ERRATA

DATORE DI LAVORO:

- Fornire adeguate postazioni (requisiti All. XXXIV D.Lgs 81/08)

- Inf / formare i lavoratori

- Sottoporre i lavoratori, in accordo col medico competente, a sorveglianza sanitaria

LAVORATORI:

- Regolare adeguatamente le altezze di monitor e sedili

- Orientare correttamente i monitor

2 personale DCO UFFICI OCCHI E VISTA

AFFATICAMENTO

DATORE DI LAVORO:

- Fornire adeguate postazioni (requisiti All. XXXIV D.Lgs 81/08)

- Fornire istruzioni

- Inf / formare i lavoratori

- Sottoporre i lavoratori, in accordo col medico competente, a sorveglianza sanitari

LAVORATORI:

- porsi a una distanza dallo schermo pari a 50-70 cm

- effettuare una pausa di quindici minuti intesa come cambio attività ogni centoventi minuti di applicazione continuativa

Il personale DCO è sottoposto a sorveglianza sanitaria dal medico competente Dr Bodo per il

rischio da videoterminale.

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C4.4.2) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PESANTI /

SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTICOLARE

Trattasi di un fattore di rischio esplicitamente contemplato dal D.Lgs 81/08. In tal senso il relativo

titolo và applicato in tutti i casi in cui la movimentazione manuale di materiali di lavoro sia da

considerare, nell’ambito delle mansioni svolte dal lavoratore, elemento vincolante e tipico rispetto al

gesto ed alle finalità produttive. In tali casi il D.Lgs 81/08 fissa anche i parametri da considerare nel

processo valutativo. Il titolo non comprende quindi le situazioni in cui il movimentare materiali di

lavoro costituisca un fatto meramente occasionale, non caratteristico rispetto alla mansione svolta ed

indifferente agli scopi produttivi e dove la tutela del lavoratore è comunque presente, ma affidata alle

norme generali di prevenzione ed igiene del lavoro.

Gli elementi di valutazione sono da ricercare quindi nella analisi ergonomica delle mansioni, nell’esame

delle condizioni ambientali/operative e nella organizzazione del lavoro.

D.Lgs 81/08 - Titolo VI

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 167. - Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che

comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:

a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più

lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro

caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da

sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;

b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

Art. 168. - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare

attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei

lavoratori.

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2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di

lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi

adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto

dell'allegato XXXIII, ed in particolare:

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;

b) valuta, se possibile anche in fase di proget-tazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in

questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;

c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in

particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale

attività comporta, in base all'allegato XXXIII;

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e

dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII,

ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

Art. 169. - Informazione, formazione e addestramento

1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate

relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;

b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione

delle attività.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da

adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

Tanto premesso, le lavorazioni aziendali presso la società UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA non

appaiono caratterizzarsi per la presenza di rischi specifici da movimentazione manuale di materiali

pesanti in quanto per le lavorazioni sono utilizzati argani, sistemi di sollevamento e muletto.

Fanno eccezione per alcune rare operazioni di magazzinaggio e carico/scarico prodotti, che richiedono

all'operatore il sollevamento di confezioni di materiali di vara sagoma e peso e per le quali il Datore di

Lavoro ha previsto l’applicazione di procedure ergonomicamente valide:

NON SOLLEVARE DA SOLI MATERIALI DI PESO MAGGIORE DI 25 KG;

SOLLEVARE I MATERIALI TENENDOLI IL PIÙ VICINO POSSIBILE AL CORPO E

SENZA PIEGARE LA SCHIENA (flettere le gambe);

EVITARE TORSIONI DEL BUSTO DURANTE LA MOVIMENTAZIONE DEL

CARICO (ruotare tutto il corpo);

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AFFERRARE SALDAMENTE IL CARICO PRIMA DI SOLLEVARLO;

ASSICURARSI UNA BUONA CONDIZIONE DI STABILITÀ (gambe un po’ divaricate) E

DI EQUILIBRIO DURANTE LE OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE;

UTILIZZARE GLI EVENTUALI MEZZI MECCANICI DISPONIBILI.

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SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI

CARICHI

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE

DEI CARICHI PESANTI / SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTICOLARE

Gruppi omogenei esposti Luogo di

esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione

1 personale uffici

2 personale DCO

3 impiegati Tecnici

UFFICI

MOVIMENTAZIONE

SCORRETTA

DATORE DI LAVORO:

- Inf/ formare i lavoratori

- Come azione migliorativa si

potrebbe procedere alla

sostituzione di uno degli attuali

furgoni ducati utilizzati con un

nuovo m ezzo di lavoro dotato di

gru.

4 capi stazione STAZIONI

3 Impiegati Tecnici

5 Manovratore

6 Addetti alla manutenzione impianti tecnologici

7 Operatori settore Manutenzione

Impianti Fissi

LINEE,

DEPOSITI,

CANTIERI

6 Addetti alla manutenzione impianti

tecnologici SSE

LAVORATORI:

- Attenersi alle regole di giusta movimentazione manuale dei carichi

POSTURE INCONGRUE: a volte le condizioni di lavoro possono essere tali da richiedere al

lavoratore di operare in posizioni coatte ed ergonomicamente non vantaggiose (seduto, a braccia

sollevate, in ginocchio, a tronco flesso, fisso in piedi, …). Il tutto producendo non solo un sovraccarico

biomeccanico di alcune articolazioni (soprattutto la colonna vertebrale) che può condurre a problemi di

salute non solo osteoarticolari, ma anche circolatori, cutanei, ecc..; ciò anche attraverso l'aggravamento

di comuni affezioni (artropatie, malattie reumatiche, esiti di traumi, vene varicose, …) di cui spesso i

lavoratori, specie i più anziani, possono essere portatori.

Nel caso di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA alcune situazioni possono imporre al lavoratore

temporanee posture incongrue che vanno quindi interrotte da periodici movimenti defatiganti.

MOVIMENTI RIPETITIVI: in alcuni casi anche i movimenti ripetitivi possono presentarsi quale

elemento di rischio connesso alle lavorazioni. È noto infatti che movimenti reiterati di alcune

articolazioni (soprattutto dell'arto superiore) possono determinare nel tempo, in relazione alla frequenza

dei movimenti, impegno muscolare richiesto e durata del movimento, alterazioni muscolo-tendinee e

nervose acute e croniche (dette anche Cumulative Trauma Desorders). In tal senso l'inserimento di

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pause di ristoro (almeno un 1/5 della durata del lavoro) costituisce le misura preventiva certamente più

efficace.

Fenomeni di tal genere possono essere presenti e vanno prevenuti inserendo piccole pause defatiganti.

È bene infine ricordare che cattive condizioni ergonomiche possono anche determinare fenomeni di

disadattamento da surmenage psichico o aumento della frequenza degli infortuni.

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C4.5) RISCHIO DOVUTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Presso UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA l'organizzazione del lavoro, in generale, appare congrua

rispetto alle esigenze di prevenzione dei lavoratori, in alcune situazioni tuttavia assetti organizzativi non

congrui (scarsità di personale, incongrua distribuzione dei carichi di lavoro, eccessivo carico di

manutenzioni, carenza di comunicazioni, …) possono determinare un aumento del contenuto lesivo di

agenti di rischio eventualmente già presenti.

Allo stato attuale non risultano presenti dette problematiche organizzative nella ditta UMBRIA TPL E

MOBILITA’ SPA

Infatti le mansioni sono strutturate in base a precisi programmi di lavoro che discendono dalla

programmazione generale dei servizi.

Analogamente i diversi rami aziendali hanno definito le proprie specifiche mansioni a cui i lavoratori

devono attenersi.

Per quanto concerne l’elettrificazione della linea aerea tutte le attività sono regolamentate secondo

dettagliate procedure che sono oggetto di specifichi corsi di formazione del personale.

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SCHEDA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO DA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO DOVUTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Gruppi omogenei esposti Luogo di

esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione

1 personale uffici

2 personale DCO

3 impiegati Tecnici

UFFICI

MANCANZA

ORGANIZZAZIONE

DATORE DI LAVORO:

- Definire procedure comportamentali

adeguate

- Dotarsi di specifico software per i

turni di PDC e PDA

- Informare i lavoratori anche

riguardo ai turni relativi ai Gruppi

Omogenei a loro collegati

4 capi stazione STAZIONI

3 Impiegati Tecnici

5 Manovratore

6 Addetti alla manutenzione impianti tecnologici

7 Operatori settore Manutenzione

Impianti Fissi

LINEE,

DEPOSITI,

CANTIERI

6 Addetti alla manutenzione impianti

tecnologici SSE

LAVORATORI:

- Attenersi alle procedure codificate

- Informare i responsabili dei

procedimenti su possibili

miglioramenti organizzativi

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C5) SICUREZZA DEL LAVORO

Le problematiche di sicurezza rilevabili all'interno dell'azienda sono suddivisibili nei seguenti gruppi:

1. SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

accessi, aree di transito;

strutture;

pavimenti e passaggi e scale;

uscite.

2. SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

caratteristiche tecniche;

modalità d'uso;

manutenzione.

3. SICUREZZA DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE

caratteristiche tecniche;

modalità d'uso;

manutenzione.

4. PROCEDURE DI LAVORO

indicazioni vincolanti;

sistemi di controllo.

SICUREZZA DEI TERZI

5. EMERGENZE

Antincendio;

rapida evacuazione;

sistemi di allarme.

6. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Divieti e avvertimenti;

Prescrizioni e informazioni.

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C5.1) LUOGHI DI LAVORO

Titolo II

LUOGHI DI LAVORO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 63. - Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed

i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993;

in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di

igiene personale.

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa

consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza

territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

omissis

Art. 64. - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;

b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza

siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano

eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei

lavoratori;

d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni

igieniche adeguate;

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano

sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

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124

L’attività di UMBRIA TPL E MOBILITA’ S.p.A. si svolge in diversi luoghi:

la Direzione Aziendale con sede in Strada Santa Lucia, 4 – 06125 Perugia (piano ammezzato),

gli Uffici con sede in Piazzale Bellucci 16/a – Perugia (piano primo),

il DCO presso la stazione di Ponte San Giovanni (PG),

la Divisione Manutenzione degli Impianti Fissi e la Divisione Manutenzione degli Impianti Tecnologici

dislocate presso la sede di Marsciano e di Umbertide,

le stazioni presenziate di Sansepolcro - Perugia Sant’Anna – Umbertide ed il gabbiotto in via degli Astri

a Ponte Felcino per la gestione del passaggio a livello.

SEDE DIREZIONE AZIENDALE Strada SANTA LUCIA, 4 – PERUGIA

L’azienda occupa solo una porzione degli immobili presenti nell’area ovvero il Piano ammezzato della

sede denominata “ex minimetrò”. Indentificativi catastali F 232 e n. 60

La planimetria e i catastali sono conservati presso l’archivio dell’azienda.

Certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Perugia n. 103 del 8 aprile 2003.

Certificato di prevenzione incendi Prot. N. 00015029 del 08/10/2012 valido fino al 09/08/2017.

Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte ai sensi dell’art. 9 della L. 46/90 per

l’impianto elettrico degli uffici.

Verifica degli impianti di messa a terra del 16/03/2013 (validità biennale) rilasciata da organismo

notificato ECOTECH Srl.

Controlli periodici delle perdite dio refrigerante e dello stato dell’impianto di climatizzazione.

UFFICI AL PIANO PRIMO DEL’EDIFICIO DI PIAZZALE BELLUCCI 16/A – PERUGIA

Sono conservati in tali uffici i documenti inerenti l’edificio: catastale, planimetrie, agibilità, prevenzione

incendi, dichiarazioni di conformità dell’impianto elettricoe dell’impianto di climatizzazione.

PER TUTTI I LUOGHI DI LAVORO

Si rimanda alle planimetrie conservate negli archivi di UMBRIA TPL E MOBILITA’ S.p.A. per la

descrizione dettagliata dei luoghi di lavoro.

Negli archivi sono inoltre conservati i certificati sopra descritti e le verifiche periodiche della terra

eseguite per ogni utenza di cui l’azienda è titolare.

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VERIFICA DI RISPONDENZA AI REQUISITI DELL’ALLEGATO IV

Allegato IV - Requisiti dei luoghi di lavoro

DIREZIONE AZIENDALE DI PERUGIA Strada Santa Lucia n. 4 ed Uffici di Perugia

Piazzale Bellucci n. 16

1. AMBIENTI DI LAVORO

REQUISITO VERIFICA E NOTE

1.1 Stabilità e solidità

1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura

presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che

corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali.

1.1.2. Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni. SÌ

1.1.3. I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro

punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo ammissibile per unità di

superficie dei solai.

N.A.

1.1.4. I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti

razionalmente ai fini della stabilità del solaio.

1.1.5. L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di

edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed

agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe

o ramponi montapali o altri idonei dispositivi.

1.1.6. Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la

pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al

minimo il sollevamento della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori.

1.1.7. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro

non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi

capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi

efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori

ed al vicinato.

1.1.8. Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli

apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o

mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in

modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.

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126

REQUISITO VERIFICA E NOTE

1.2. Altezza, cubatura e superficie

1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da

destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed

in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza

sanitaria, sono i seguenti:

1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3; SÌ

1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore; SÌ

1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie

di almeno mq 2.

1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza

deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.

--

1.2.3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della

copertura dei soffitti o delle volte.

--

1.2.4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza

competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra

indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.

L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la

superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che

occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono

siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei

lavoratori occupati.

--

1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di

azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati

dalla normativa urbanistica vigente.

1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da

consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico

1.3.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è

vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti

condizioni:

1.3.1.1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento

termico e acustico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei

lavoratori;

1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria; 1.3.1.3. essere ben

asciutti e ben difesi contro l'umidità;

1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere

pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.

1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché SÌ

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127

esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.

REQUISITO VERIFICA E NOTE

1.3.3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze

putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e

pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e

scarico.

1.3.4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene

bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i

lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.

1.3.5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro

devono essere a tinta chiara.

1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate,

nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere

chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro

dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione

succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né

rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati

materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata

quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora

esse vadano in frantumi.

1.3.7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti,

chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi

devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.

1.3.8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con

l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i

lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed

intorno ad esso.

1.3.9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere

autorizzato soltanto se siano fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro

in tutta sicurezza.

--

1.3.10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono

essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di

arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.

1.3.11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei

carichi trasportati.

N.A.

1.3.12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è

tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza

devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.

N.A.

1.3.13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori N.A.

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128

possono cadere.

REQUISITO VERIFICA E NOTE

1.3.14. Le disposizioni di cui ai punti 1.3.10., 1.3.11., 1.3.12., 1.3.13. sono altresì

applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di

circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la

regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine

di carico.

1.3.15.1. Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi specie devono essere

costituite di materiali incombustibili. Sono, tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro

e stagionato nei casi in cui ciò, in relazione al tipo di forno ed alle condizioni di

impianto, non costituisca pericolo.

N.A.

1.3.15.2. Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra dei forni,

nonché le relative scale e passerelle di accesso, devono essere costruite con materiali

incombustibili.

N.A.

1.3.16. I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione, alla manipolazione,

all'utilizzazione ed alla conservazione di materie infiammabili, esplodenti, corrosive o

infettanti, devono essere in condizioni tali da consentire una facile e completa

asportazione delle materie pericolose o nocive, che possano eventualmente

depositarsi.

1.3.17. I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano le materie

o i prodotti indicati tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonché i tavoli di lavoro,

le macchine e le attrezzature in genere impiegati per dette operazioni, devono essere

frequentemente ed accuratamente puliti.

1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi.

1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico,

devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano

utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i

lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun

rischio.

1.4.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci

dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.

1.4.3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere

prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.

1.4.4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza

sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.

1.4.5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la

protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.

N.A.

1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del N.A.

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129

lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali

luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati

possano accedere a dette zone.

REQUISITO VERIFICA E NOTE

1.4.7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati

ad accedere alle zone di pericolo.

1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile. SÌ

1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non

devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da

rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.

1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che

ostacolano la normale circolazione.

1.4.11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare

dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i

lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere

adeguatamente segnalati.

N.A.

1.4.12.1. Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o

la discesa dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle

pareti, le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonché il sottostante

spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere protetti, su tutti i

lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di

arresto al piede.

N.A.

1.4.12.2. I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche

contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra.

1.4.12.3. Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture dove

si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei materiali in

manovra ciò non sia possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale

deve essere applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella

posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve

essere tenuta chiusa quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano

corrispondente.

N.A.

1.4.13. Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati deve essere reso

inaccessibile, quando la natura del materiale trasportato ed il tipo del trasportatore

possano costituire pericoli per caduta di materiali o per rottura degli organi di

sospensione, a meno che non siano adottate altre misure contro detti pericoli.

N.A.

1.4.14. Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed

immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte

barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate

N.A.

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130

segnalazioni.

1.4.15. I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti

il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere

convenientemente illuminati durante il servizio notturno.

N.A.

REQUISITO VERIFICA E NOTE

1.4.16.1. Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per

guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate.

N.A.

1.4.16.2. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito. N.A.

1.4.17. Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su linee di

transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il traffico non è sospeso o la

linea non è sbarrata, una o più persone devono essere esclusivamente incaricate di

segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.

N.A.

1.4.18. Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui

conducente non può, direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi,

controllarne il percorso, i veicoli devono essere preceduti o affiancati da un incaricato

che provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumità delle persone.

N.A.

1.4.19. All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni delle

teleferiche devono essere applicati solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una

persona in caso di caduta. Tali ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto il

margine del piano di manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.

N.A.

1.5. Vie e uscite di emergenza.

1.5.1. Ai fini del presente punto si intende per:

1.5.1.1. via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone

che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;

1.5.1.2. uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;

1.5.1.3. luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli

effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza;

1.5.1.4. larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto

dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in

posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).

--

1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di

raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.

1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati

rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.

1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza

devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla

loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo

di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza SÌ

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131

minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.

REQUISITO VERIFICA E NOTE

1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere

apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte

facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di

utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel

verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di

mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati

specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente

per territorio.

1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando

sono presenti lavoratori in azienda.

1.5.8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte

delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e

quelle girevoli su asse centrale.

1.5.9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi

danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere

utilizzate in ogni momento senza impedimenti.

1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita

segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi

appropriati.

1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere

dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in

caso di guasto dell'impianto elettrico.

1.5.12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che

presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più

di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o

rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già

costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista l'impossibilità

accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e

cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità

salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.

1.5.13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la

disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi devono avere un numero sufficiente

di vie ed uscite di emergenza.

1.5.14.1. Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di

lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide

coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette

misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni

N.A.

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132

di pericolo.

REQUISITO VERIFICA E NOTE

1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che

presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere

provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.

N.A.

1.5.14.3. Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90

quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.

1.6. Porte e portoni

1.6.1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e

materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere

agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.

1.6.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di

esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel

locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere

apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.

1.6.3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma

2, la larghezza minima delle porte è la seguente:

1.6.3.1. quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a

25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;

1.6.3.2. quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in

numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente

larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;

N.A.

1.6.3.3. quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in

numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente

larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si

aprano entrambe nel verso dell'esodo;

N.A.

1.6.3.4. quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in

numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve

essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza

minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione

compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.

N.A.

1.6.4. Il numero complessivo delle porte di cui al punto 1.6.3.4. può anche essere

minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.

--

1.6.5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile

una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista

una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per

cento).

--

1.6.6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui al punto 1.5.5, --

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133

coincidono con le porte di cui al punto 1.6.1, si applicano le disposizioni di cui al

punto 1.5.5.

REQUISITO VERIFICA E NOTE

1.6.7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte

scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non

esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.

1.6.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei

veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la

circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere

sgombre in permanenza.

1.6.9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere

muniti di pannelli trasparenti.

N.A.

1.6.10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli

occhi.

N.A.

1.6.11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono

costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere

feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo

sfondamento.

N.A.

1.6.12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca

loro di uscire dalle guide o di cadere.

1.6.13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema

di sicurezza che impedisca loro di ricadere.

N.A.

1.6.14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza

rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di

emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche

manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di

mancanza di energia elettrica.

N.A.

1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere

contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla

normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno

senza aiuto speciale.

1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte. SÌ

1.6.17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere

provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita

delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.

Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai

precedenti punti 1.6.9. e 1.6.10.. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27

novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei punti 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. e

1.6.6. concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di

--

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134

uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla

concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.

REQUISITO VERIFICA E NOTE

1.7 Scale

1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro,

devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti

da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata

dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.

1.7.1.2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di

parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti

devono essere munite di almeno un corrimano.

1.7.1.3. Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature

verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a

partire da m. 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di

protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale

della persona verso l'esterno.

N.A.

1.7.1.4. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più

di cm. 60.

N.A.

1.7.1.5. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono

applicati o alla quale la scala è fissata.

N.A.

1.7.1.6. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o

presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia,

altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore

ad un metro.

N.A.

1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto è considerato "normale" un parapetto che

soddisfi alle seguenti condizioni:

1.7.2.1.1 sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di

conservazione;

1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile di almeno un metro; SÌ

1.7.2.1.3 sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa

metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;

1.7.2.1.4 sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua

parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni

ambientali e della sua specifica funzione.

1.7.2.2. É considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al

comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed

alta almeno 15 centimetri.

1.7.2.3. É considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi precedenti, qualsiasi --

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135

protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza

contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.

REQUISITO VERIFICA E NOTE

1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di

lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di

parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è

richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2.00.

1.8 Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni

1.8.1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la

caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.

1.8.2. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre

misure o cautele adeguate.

--

1.8.3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati

od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale

che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.

1.8.4. Le disposizioni di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7.,

1.4.8., sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa,

alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione

utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa,

nonché alle banchine di carico.

1.8.5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui ai punti 1.4.1.,

1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., si applicano per analogia ai luoghi di

lavoro esterni.

1.8.6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce

artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.

SÌ per i lavori in linea

1.8.7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere

strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:

1.8.7.1 sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di

oggetti;

SÌ per i lavori in linea

1.8.7.2 non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas,

vapori, polveri;

SÌ per i lavori in linea

1.8.7.3 possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o

possono essere soccorsi rapidamente;

SÌ per i lavori in linea

1.8.7.4 non possono scivolare o cadere. SÌ per i lavori in linea

1.8.8. I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro devono essere

sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra

provenienza.

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136

REQUISITO VERIFICA E NOTE

1.9 Microclima

1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di

lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria

salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e

quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione.

1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre

mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di

controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione

meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a

correnti d'aria fastidiosa.

1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli,

manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo

immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve

essere eliminato rapidamente.

1.9.2. Temperatura dei locali

1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano

durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi

fisici imposti ai lavoratori.

1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto

della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il

movimento dell'aria concomitanti.

1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza,

dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme

alla destinazione specifica di questi locali.

1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un

soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della

natura del luogo di lavoro.

1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si

deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo

basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei

locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti

del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la

corruzione dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per

l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.

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137

REQUISITO VERIFICA E NOTE

1.9.3 Umidità

1.9.3.1 Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad

inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile,

la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti

compatibili con le esigenze tecniche.

1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e

salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di

sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono

essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per

salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.

1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione

devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti

un rischio di infortunio per i lavoratori.

1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in

caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di

sicurezza di sufficiente intensità.

1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono

essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce

naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.

1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o

procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i

posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i

rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.

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138

REQUISITO VERIFICA E NOTE

1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

1.10.7. Illuminazione sussidiaria

1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di

illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.

1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in

costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.

1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in

condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed

immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la

sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie

esplodenti o infiammabili, l’illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di

sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire

una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle

sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe

pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in

funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le

istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante

appositi avvisi.

N.A

1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve,

qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento

delle fonti della illuminazione sussidiaria.

--

1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza

dell’illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un

impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente

visibilità.

N.A.

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139

REQUISITO VERIFICA E NOTE

1.11. Locali di riposo e refezione

1.11.1. Locali di riposo

1.11.1.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo

di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo

facilmente accessibile.

1.11.1.2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora

in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo

durante la pausa.

--

1.11.1.3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un

numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.

1.11.1.4. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non

esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali

affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la

sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige.

N.A.

1.11.1.5. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il

datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò

non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.

--

1.11.2. Refettorio

1.11.2.1. Salvo quanto è disposto al punto 1.14.1. per i lavori all'aperto, le aziende nelle

quali più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la

refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di

sedili e di tavoli.

N.A.

1.11.2.2. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione

fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate

ed imbiancate.

N.A.

1.11.2.3. L'Ispettorato del lavoro può in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro

dall'obbligo di cui al primo comma, quando riconosce che non sia necessario.

N.A.

1.11.2.4. Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie insudicianti, sostanze

polverose o nocive e nei casi in cui l’organo di vigilanza ritiene opportuno

prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, è vietato ai lavoratori di

consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato

alla refezione.

N.A.

1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande

1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le

loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.

1.11.3.2. É vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche

nell'interno dell'azienda.

1.11.3.3. É tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di

birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.

NO

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140

REQUISITO VERIFICA E NOTE

1.11.4. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi

in posizione distesa e in condizioni appropriate.

1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario

1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione

dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando

per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.

Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico

per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due

sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di

lavoro.

N.A.

1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere

possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie,

riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun

lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di

fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in

quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque

pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per

gli indumenti privati.

1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre

delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti.

1.13. Servizi igienico assistenziali

1.13.1. Acqua

1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a

disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto

per lavarsi.

1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono

osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la

diffusione di malattie.

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REQUISITO VERIFICA E NOTE

1.13.2. Docce

1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei

lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.

1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o

un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque

facilmente comunicare tra loro.

N.A.

1.13.2.3. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere

dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e

in condizioni appropriate di igiene.

1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi

detergenti e per asciugarsi.

1.13.3. Gabinetti e lavabi

1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali

di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente

calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia

impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano

lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa

un'utilizzazione separata degli stessi.

1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:

1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle

latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori,

devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.

1.13.4.2. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli

arredi indicati al comma precedente.

1.14. Dormitori

1.14.1. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei

lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei

pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere

riscaldato durante la stagione fredda.

N.A.

1.14.2.1. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile

devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della

località ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi

devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in

quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto

rispondenti alle stesse condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti

analoghi annessi ai locali di lavoro.

N.A.

1.14.2.2. In detti locali è vietata l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e con N.A.

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l'autorizzazione e le cautele che saranno prescritte dall'organo di vigilanza.

REQUISITO VERIFICA E NOTE

1.14.3. Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori

debbano pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve loro fornire dormitori capaci di

difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso in cui la durata dei

lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni,

possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto

o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben

difese dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.

N.A.

1.14.4.1. Quando la durata dei lavori ecceda i limiti indicati superi i 15 giorni nella

stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, il datore di lavoro deve provvedere ai

dormitori mediante mezzi più idonei, quali baracche in legno od altre costruzioni

equivalenti.

N.A.

1.14.4.2. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni:

1.14.4.2.1. gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per fanciulli e da

quelli per donne, a meno che non siano destinati esclusivamente ai membri di una

stessa famiglia;

N.A.

1.14.4.2.2. essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e

sistemato in guisa da non permettere nè la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni,

nè il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;

N.A.

1.14.4.2.3. essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene l'ambiente

interno contro gli agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda;

N.A.

1.14.4.2.4. avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente,

ma munite di buona chiusura;

N.A.

1.14.4.2.5. essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna; N.A.

1.14.4.2.6. nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture

devono essere difese contro la penetrazione di essi.

N.A.

1.14.4.3. La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri quadrati per

persona. 1.14.4.4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o

una cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte

sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una mensolina.

N.A.

1.14.4.5. Anche per i dormitori di cui al comma precedente vale la norma prevista dal

quarto comma dell'art. 44.

N.A.

1.14.4.6. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono essere

convenienti locali per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia

personale.

N.A.

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143

2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI

REQUISITO VERIFICA E NOTE

2.1. Difesa dalle sostanze nocive:

2.1.1. Ferme restando le norme di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 157 e

successive modificazioni, le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i

rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato

liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a

tenuta e muniti di buona chiusura.

2.1.2. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere

nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei

locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria per la

lavorazione.

2.1.3. I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei

materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati

frequentemente e, ove occorra, disinfettati.

N.A.

2.1.4. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le

lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati, allo scopo di non esporvi senza

necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni.

2.1.5. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile,

immediatamente vicino al luogo dove si producono.

2.1.6.1. Nell'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove, in relazione alla fabbricazione,

manipolazione, utilizzazione o conservazione di materie o prodotti di cui all'articolo

precedente, sussistano specifici pericoli, deve essere esposto un estratto delle norme di

sicurezza contenute nel presente decreto e nelle leggi e regolamenti speciali riferentisi

alle lavorazioni che sono eseguite.

2.1.6.2. Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate

operazioni che presentano particolari pericoli, devono essere esposte le disposizioni e

le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.

2.1.7. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas

asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati,

adeguatamente difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo.

2.1.8.1. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto

tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni

pericolose o nocive di gas, vapori o polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o

tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al

fine di evitare dette concentrazioni.

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REQUISITO VERIFICA E NOTE

2.1.8.2. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che

possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi

indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle

concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono essere

eseguiti frequenti controlli o misurazioni.

N.A.

2.1.9. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, corrosive,

tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante la lavorazione

ed asportati frequentemente con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non

possano costituire pericolo.

N.A.

2.1.10.1. Il trasporto e l'impiego delle materie e dei prodotti corrosivi o aventi

temperature dannose devono effettuarsi con mezzi o sistemi tali da impedire che i

lavoratori ne vengano a diretto contatto.

N.A.

2.1.10.2. Quando esigenze tecniche o di lavorazione non consentano l’attuazione della

norma di cui al punto precedente, devono essere messi a disposizione dei lavoratori

mezzi individuali di protezione, in conformità a quanto è stabilito nel Titolo III, Capo

II.

N.A.

2.1.11.1. Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o si manipolano liquidi

corrosivi devono essere predisposte, a portata di mano dei lavoratori, adeguate prese

di acqua corrente o recipienti contenenti adatte soluzioni neutralizzanti.

2.1.11.2. Nei casi in cui esista rischio di investimento da liquidi corrosivi, devono

essere installati, nei locali di lavorazione o nelle immediate vicinanze, bagni o docce

con acqua a temperatura adeguata.

N.A.

2.1.12. In caso di spandimento di liquidi corrosivi, questi non devono essere assorbiti

con stracci, segatura o con altre materie organiche, ma eliminati con lavaggi di acqua o

neutralizzati con materie idonee.

--

2.1.13. Le disposizioni e le precauzioni prescritte ai punti 3.2.1. e 3.2.2. devono essere

osservate, nella parte applicabile, per l'accesso agli ambienti o luoghi, specie

sotterranei, ai cunicoli, fogne, pozzi, sottotetti, nei quali esista o sia da temersi la

presenza di gas o vapori tossici o asfissianti.

N.A.

2.2. Difesa contro le polveri

2.2.1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di

qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad

impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente

di lavoro.

N.A.

2.2.2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e

della loro concentrazione nella atmosfera.

N.A.

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145

REQUISITO VERIFICA E NOTE

2.2.3. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono

adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di

aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione

deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di

produzione delle polveri.

N.A.

2.2.4. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel

comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere

all'inumidimento del materiale stesso.

N.A.

2.2.5. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l’eliminazione delle polveri, il

datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di

lavoro.

N.A.

2.2.6. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la

concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici

indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al

vicinato, l’organo di vigilanza può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti

dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi

personali di protezione.

SONO PRESCRITTI I DPI PER

LE VIE RESPIRATORIE

2.2.7. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall’organo di vigilanza, ad

integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo,

in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti

provvedimenti non siano atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori

contro le polveri.

N.A.

Si rimanda comunque al capitolo programmazione degli interventi per gli interventi previsti sulle

strutture.

3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS

Non si applicano tali disposizioni in quanto non sono pertinenti ai luoghi di lavoro della UMBRIA TPL

E MOBILITA’ SPA

4. MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE

Per tali disposizioni si veda il relativo documento specifico.

5. PRIMO SOCCORSO

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146

Per tali disposizioni si veda il relativo documento specifico.

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE

Non si applicano tali disposizioni in quanto non sono pertinenti ai luoghi di lavoro della UMBRIA TPL

E MOBILITA’ SPA

Per gli altri luoghi di lavoro di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA:

Divisione Manutenzione degli Impianti Fissi e Divisione Manutenzione degli Impianti Tecnologici

dislocate presso le sedi di Marsciano e Umbertide;

Stazioni ferroviarie dislocate lungo la rete, tutte impresenziate ad eccezione di quelle di Sansepolcro -

Perugia Sant’Anna – Umbertide;

Dirigente Centrale Operativo, la cui sede si trova nell’area della stazione ferroviaria di Perugia Ponte

San Giovanni, all’interno di un fabbricato indipendente,

si è proceduto alla stessa valutazione con lo stesso metodo previsto dal Decreto.

Per semplicità di lettura si omette di riportare la tabella riassuntiva delle valutazioni condotte e

si evidenzia che non sussistono situazioni che richiedano particolari interventi.

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147

C5.2) IMPIANTI

Presso gli uffici di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA sono conservati tutti i documenti relativi agli

impianti degli immobili.

Durante la valutazione dei rischi di tutti i luoghi di lavoro di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA si è

proceduto alla verifica di tutti gli impianti presenti.

Per semplicità di lettura si rimanda ai documenti inerenti gli impianti (libretti, dichiarazioni di

conformità, verifiche e controlli) per le specifiche dei sistemi ed alle planimetrie per la collocazione dei

locali tecnologici.

E’ stato verificato che gli impianti nel corso degli anni hanno subito manutenzioni, adeguamenti e

sostituzioni.

Gli impianti attualmente installati risultano conformi alle norme vigenti.

Sono in essere contratti di assistenza manutentiva e verifica periodica degli impianti con ditte esterne

specializzate.

UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA effettua la verifica periodi delle terre e la documentazione è

conservata in archivio.

Per quanto concerne le sottostazioni elettriche e la linea di trazione elettrica le stesse sono state

realizzate a regola d’arte e si rimanda agli specifici documenti che le descrivono e ne attestano

l’esecuzione nel rispetto della normativa vigente.

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148

C5.3) MACCHINE ED ATTREZZATURE

D.Lgs 81/08

Art. 70. - Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere

conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e

quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di

recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui

all'allegato V.

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le

prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27

aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Ai sensi del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008, si intende per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere

usato durante il lavoro;

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di

lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione la

trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella

quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche

disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Si considerano conformi alle disposizioni le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei

decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile

1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'art. 70,

idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono

essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

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All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per

impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le

quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato

VI.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1. installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;

2. oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di

sicurezza di cui all'art. 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto

di manutenzione;

3. assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico

provvedimento;

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui

lo stesso é previsto.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori

durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in

relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto

una formazione adeguata e specifica;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in

maniera specifica per svolgere detti compiti.

Il datore di lavoro provvede inoltre affinché:

1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a

un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo

ogni montaggio in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il

buon funzionamento;

2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a

situazioni pericolose siano sottoposte:

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a) a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti,

ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di

buona prassi;

b) a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni

volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la

sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni

naturali o periodi prolungati di inattività;

I risultati dei controlli vengono riportati per iscritto e conservati e tenuti a disposizione degli organi di

vigilanza.

Il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori

incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione

adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

Il datore di lavoro provvede inoltre a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso

delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente

circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono

conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da

consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che

possano essere causati ad altre persone.

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Nelle strutture di Marsciano sono presenti le seguenti macchine ed attrezzature:

MACCHINE UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA OFFICINA 2° TRONCO IES MARSCIANO

ATTREZZATURE PORTATILI

Descrizione Quantità Operatori Foto

Sramatore N. 2 D.I.F. 21

Motosega N. 1 D.I.F. 22

Decespugliatore N. 3 D.I.F. 23

Forarotaie N. 1 D.I.T. 5

Smerigliatrice N. 1 D.I.F - D.I.T. 24

Gruppo elettrogeno piccolo N. 1 D.I.F - D.I.T. 10

Gruppo elettrogeno grande N. 1 D.I.F - D.I.T. 25

Trapano N. 1 D.I.T. 26

Incavigliatrice N. 1 D.I.F. 27

Gruppo Martelli Rincalzatori N.1 D.I.F. 28

Saldatrice N. 1 D.I.F - D.I.T. 29

Falciatrice N.1 D.I.F. 30

Compressore portatile N. 1 D.I.F - D.I.T. 31

ATTREZZATURE DA BANCO

Descrizione Quantità Operatori Foto

Trapano a colonna N. 1 D.I.F - D.I.T. 32

Smerigliatrice da banco N. 1 D.I.F - D.I.T. 33

Compressore N. 1 D.I.F - D.I.T. 34

Compressore N. 1 D.I.F - D.I.T. 35

Saldatrice N. 1 D.I.F - D.I.T. 36

Nelle strutture di Umbertide sono presenti le seguenti macchine ed attrezzature:

MACCHINE UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA MANUTENZIONE IMPIANTI

ATTREZZATURE PORTATILI

Descrizione Quantità Operatori Foto

Sramatore N. 2 D.I.F. 1

Motosega N. 3 D.I.F. 2

Segarotaie N. 1 D.I.F. 3

Decespugliatore N. 3 D.I.F. 4

Forarotaie N. 1 D.I.T. 5

Smerigliatrice N. 2 D.I.F - D.I.T. 6

Foratraverse con carrello N. 1 D.I.F. 7

Foratraverse a mano N. 1 D.I.F. 8

Sbullonatore N. 2 D.I.F. 9

Gruppo elettrogeno piccolo N. 1 D.I.F - D.I.T. 10

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Gruppo elettrogeno grande N. 1 D.I.T. 11

Trapano a batteria N. 1 D.I.T. 12

Trapano N. 1 D.I.T. 13

Martello Demolitore N. 1 D.I.T. - D.I.F. 14

Martello Demolitore N. 1 D.I.T. - D.I.F. 15

ATTREZZATURE PESANTI

Profilatrice N. 1 D.I.F. 37

Motocarrello N. 1 D.I.F. 38

Motocarrello N. 1 D.I.F. 38

Rincalzatrice a NOLEGGIO N. 1 D.I.F. 39

Autoscala Leggera N. 1 D.I.T. 40

Caricatore strada Rotaia N. 1 D.I.F.

E' A PERUGIA S. ANNA

Carri Tramoggia ex Monacelli N. 6 D.I.F. FARE FOTO

Tutti i documenti relativi alle macchine ed alle attrezzature utilizzate sono custoditi presso i rispettivi

depositi in cui sono custodite anche le macchine. I macchinari sono sottoposti a verifiche annuali /

biennali / quinquennali anche in conformità alla normativa ferroviaria.

I lavoratori sono inf / formati circa le modalità di utilizzo delle macchine e delle attrezzature.

Nelle pagine che seguono sono riportate la schede di valutazione delle macchine ed attrezzature

impiegate presso il deposito di Marsciano e Umbertide e i cantieri ferroviari, con indicati i nominativi

degli operatori che le utilizzano.

In tali schede sono indicati i rischi e le relative misure di prevenzione e protezione.

Tali schede sono utilizzate anche per la inf / formazione dei lavoratori.

Per quanto riguarda i DPI, a tutti i lavoratori che operano con tali macchine / attrezzature sono stati

consegnati:

1. tuta protettiva;

2. scarpe antinfortunistiche;

3. guanti protettivi.

In base ai risultati della valutazione dei rischi, ad alcuni lavoratori sono stati consegnati ulteriori DPI (ad

esempio guanti antivibrazione, mascherina di protezione delle vie respiratorie, ecc.).

Per l’elenco dei DPI si rimanda alla specifica sezione del presente DVR ed ai documenti allegati.

Nelle schede relative alle macchine che seguono è stato omesso l’obbligo di indossare la tuta

protettiva, le scarpe antinfortunistiche ed i guanti protettivi in quanto, come specificato, tutti i

lavoratori che operano con tali macchine sono tenuti all’impiego di tali DPI.

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SCHEDE MACCHINE ED ATTREZZATURE in ordine alfabetico

Autoscala leggera

Operatori inf/formati e addetti: D.I.T.

FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI

lesioni

Uso di DPI: indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione, scarpe antiscivolamento. Inf/formazione adeguata degli operatori.

cadute Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

scivolamento Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

investimento/schiacciamento Segnalazioni acustiche e/o luminose agli operatori a terra

Inf/formazione adeguata degli operatori.

urti Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

uso scorretto

Inf/formazione adeguata degli operatori:

Istruzioni di sicurezza:

l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.

Prima dell’uso:

verificare l’efficienza degli interruttori di comando, emergenza e protezione, sia elettrici che meccanici;

assicurarsi che gli utensili siano correttamente agganciati e in posizione non di intralcio al movimento;

verificare l’efficienza degli utensili per le lavorazioni;

verificare l’efficienza dei dispositivi di frenatura;

verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa;

verificare il corretto funzionamento dei fanali in caso di lavorazioni notturne o comunque in condizioni di scarsa visibilità;

verificare l’efficienza dell’impianto di aerazione delle cabine;

verificare l’efficienza dell’impianto di illuminazione interna delle cabine;

verificare l’efficienza dei dispositivi di comunicazione.

Durante l’uso:

evitare di stazionare in posizione eretta durante le lavorazioni;

non scendere o salire a macchina in movimento o non frenata;

gli operatori a terra non devono accostarsi alla macchina durante la movimentazione;

assicurarsi che sulla sede ferroviaria non ci siano persone, animali, attrezzature o altri oggetti che possano essere danneggiati dallo spostamento della macchina;

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154

assicurarsi che le porte delle cabine siano chiuse durante la lavorazione;

evitare la presenza di oggetti non strettamente necessari all’interno delle cabine.

Dopo l’uso:

spegnere sempre la macchina e assicurarsi che sia frenata correttamente;

rimuovere gli utensili o portarli in posizione di non utilizzo solo a macchina spenta, ferma e frenata.

Manutenzione:

attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;

segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.

La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI

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Caricatore strada rotaia

Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.

FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI

lesioni

Uso di DPI: indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado minimo

di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione, scarpe

antiscivolamento.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

cadute Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

scivolamento Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

investimento/schiacciamento Segnalazioni acustiche e/o luminose agli operatori a terra

Inf/formazione adeguata degli operatori.

urti Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

uso scorretto

Inf/formazione adeguata degli operatori:

Istruzioni di sicurezza:

l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.

Prima dell’uso:

verificare l’efficienza degli interruttori di comando, emergenza e protezione, sia elettrici che meccanici;

assicurarsi che gli utensili siano correttamente agganciati e in posizione non di intralcio al movimento;

verificare l’efficienza degli utensili per le lavorazioni;

verificare l’efficienza dei dispositivi di frenatura;

verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa;

verificare il corretto funzionamento dei fanali in caso di lavorazioni notturne o comunque in condizioni di scarsa visibilità.

Durante l’uso:

non abbandonare la postazione di guida con la macchina in movimento o non frenata;

gli operatori a terra non devono accostarsi alla macchina durante la movimentazione;

assicurarsi che sulla sede ferroviaria non ci siano persone, animali, attrezzature o altri oggetti che possano essere danneggiati dallo spostamento della macchina;

assicurarsi che la portiera della cabina sia chiusa durante la lavorazione.

Dopo l’uso:

spegnere sempre la macchina e assicurarsi che sia frenata correttamente;

rimuovere gli utensili o portarli in posizione di non utilizzo solo a macchina spenta, ferma e frenata.

Manutenzione:

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attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;

segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.

La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI

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Carri tramoggia ex Monacelli

Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.

FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI

lesioni

Uso di DPI: indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado minimo

di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione, scarpe

antiscivolamento.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

cadute Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

scivolamento Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

investimento/schiacciamento Segnalazioni acustiche e/o luminose agli operatori a terra

Inf/formazione adeguata degli operatori.

urti Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

uso scorretto

Inf/formazione adeguata degli operatori:

Istruzioni di sicurezza:

l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.

Prima dell’uso:

verificare l’efficienza degli interruttori di comando, emergenza e protezione, sia elettrici che meccanici;

verificare l’efficienza dei dispositivi di frenatura;

verificare il corretto funzionamento della tramoggia;

verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa;

verificare il corretto funzionamento dei fanali in caso di lavorazioni notturne o comunque in condizioni di scarsa visibilità.

Durante l’uso:

non abbandonare la postazione di guida con la macchina in movimento o non frenata;

gli operatori a terra non devono accostarsi alla macchina durante la movimentazione;

assicurarsi che sulla sede ferroviaria non ci siano persone, animali, attrezzature o altri oggetti che possano essere danneggiati dallo spostamento della macchina;

non scaricare il contenuto del carro in prossimità di persone o in luoghi in cui possa essere di intralcio alle lavorazioni;

assicurarsi che la portiera della cabina sia chiusa durante la lavorazione.

Dopo l’uso:

spegnere sempre la macchina e assicurarsi che sia frenata correttamente. Manutenzione:

attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;

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segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.

La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI

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Compressore

Operatori inf/formati e addetti: D.I.F. e D.I.T.

FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI

esplosione

Istruzioni di sicurezza:

controllare accuratamente l’esistenza, l’integrità, la funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza segnalandone eventuali mancanze o difetti;

controllo annuale dell’efficienza della valvola di sicurezza.

rischio elettrico

Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici sono progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte, secondo le norme di buona tecnica vigenti, così come espresso nel D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegato IX. La macchina è protetta contro i rischi di contatti diretti o indiretti di parti in tensione. Inf/formazione adeguata degli operatori.

uso scorretto

Inf/formazione adeguata degli operatori

l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.

Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:

posizionare la macchina in un luogo sufficientemente aerato.

sistemare in posizione stabile il compressore.

allontanare dalla macchina materiali infiammabili.

verificare la funzionalità della strumentazione.

controllare l’integrità dell’isolamento acustico.

verificare le connessioni e l’integrità dei tubi. Durante l’uso:

utilizzare i DPI previsti.

aprire il rubinetto dell’aria prima dell’accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello stato di regime del motore.

tenere sotto controllo i manometri.

non apportare modifiche strutturali alla macchina non previste dal libretto d’uso.

non fumare durante l’uso.

non dirigere il getto d’aria contro persone.

Dopo l’uso:

spegnere il motore e scaricare il serbatoio d’aria.

non utilizzare il getto d’aria per pulire i vestiti.

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento.

Manutenzione:

attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore.

segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.

La macchina è conforme alle normative di sicurezza vigenti Il compressore risulta marcato CE e quindi risulta essere a norma con le vigenti norme sulle macchine. Il compressore è alloggiato in un apposito locale accessibile ai soli addetti della UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA, i quali provvedono all’accensione e allo spegnimento dello stesso o all’eventuale trasporto.

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Decespugliatore

Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.

FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI

lesione

Uso di DPI: guanti e indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado

minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.

Inf/formazione adeguata degli operatori

inalazione polveri Uso di DPI: filtro facciale FFP2S.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

proiezione schegge

Protezioni: schermo di protezione applicato alla macchina.

Uso di DPI: occhiali di protezione contro la proiezione di schegge.

Inf/formazione adeguata degli operatori

rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.

Inf/formazione adeguata degli operatori

ustione Uso di DPI: guanti e indumenti ignifughi.

Inf/formazione adeguata degli operatori

uso scorretto

Inf/formazione adeguata degli operatori

l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.

Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:

verificare l’integrità strutturale dell’attrezzatura ed in particolare dei carter di protezione della zona di taglio e delle parti ustionanti.

scegliere in relazione alle esigenze ed al tipo di ambiente l’utensile più opportuno.

operare un saldo serraggio dell’attrezzo al lavoratore.

allontanare gli estranei alla lavorazione ed anche i colleghi a distanza di sicurezza.

Durante l’uso:

utilizzare i DPI previsti.

procedere sempre su superfici salde, non cedevoli, ove l’appoggio sia sicuro; un’eventuale caduta in un fosso potrebbe essere molto pericolosa con l’apparecchio acceso a contatto con il corpo.

in caso di pioggia evitare l’uso dell’attrezzo.

non manomettere le parti costitutive dell’attrezzo, non sono consentite modifiche ed interventi non espressamente previsti dal libretto d’uso e manutenzione.

non effettuare manovre imprudenti, mantenere sempre la zona di lavoro dell’utensile vicino al suolo e sufficientemente distante dai propri arti inferiori.

evitare di mettere a contatto gli organi in movimento con quanto possa danneggiare o rompere il disco.

eseguire il rabbocco di carburante a motore spento e raffreddato; durante l’uso dell’attrezzo e nel corso di rabbocchi di carburante è vietato fumare.

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Dopo l’uso:

lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso.

ricontrollare visivamente l’integrità di tutti i dispositivi di protezione, poiché alla ripresa del lavoro la macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona.

è vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in moviemento; procedere con le operazioni solo a macchina spenta.

Manutenzione:

attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore.

segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.

vibrazioni Uso di DPI: guanti antivibrazione.

Inf/formazione adeguata degli operatori

La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI La macchina risulta marcata CE e quindi risulta essere a norma con le vigenti norme sulle macchine. Tutti gli organi in movimento sono protetti contro i contatti accidentali e i dispositivi di protezione meccanici sono presenti ed idonei. Gli organi di azionamento sono manovrabili solo in modo intenzionale.

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Falciatrice

Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.

FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI

lesione e urti

Uso di DPI: guanti e indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado

minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.

Inf/formazione adeguata degli operatori

rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.

Inf/formazione adeguata degli operatori

uso scorretto

Inf/formazione adeguata degli operatori

l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.

Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:

verificare l’integrità strutturale dell’attrezzatura;

verificare che i ripari verso le parti in movimento e gli altri dispositivi di sicurezza siano efficienti;

verificare che non ci siano perdite di carburante;

verificare i livelli e provvedere ad eventuali rifornimenti/rabbocchi di carburante e di olio lubrificante;

allontanare dalla zona di pericolo terze persone.

Durante l’uso:

utilizzare i DPI previsti e non indossare indumenti che possano costituire pericolo per l’incolumità personale (abiti svolazzanti, cravatte, sciarpe, ecc.)

in caso di pioggia evitare l’uso della macchina.

prendere corretta posizione rispetto all’attrezzo ed eseguire il lavoro in condizioni di stabilità; evitare di essere investiti dai gas di scarico;

non esercitare una pressione eccessiva sull’attrezzo;

spegnere l’utensile nelle pause di lavoro; quando acceso non lasciarlo mai incustodito.

non effettuare manovre imprudenti;

è vietato pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto dell’attrezzo, è vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione;

eseguire il rabbocco di carburante a motore spento e raffreddato; durante l’uso dell’attrezzo e nel corso di rabbocchi di carburante è vietato fumare.

Dopo l’uso:

lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso;

non abbandonare l’attrezzo in posizioni di equilibrio precario o in corrispondenza di luoghi di transito di mezzi e/o persone a piedi.

Manutenzione:

attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;

segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.

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La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI La macchina non è più utilizzata

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Forarotaie

Operatori inf/formati e addetti: D.I.T.

FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI

lesione

Uso di DPI: guanti e indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado

minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.

Inf/formazione adeguata degli operatori

inalazione polveri Uso di DPI: filtro facciale FFP2S.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

proiezione schegge

Protezioni: schermo di protezione applicato alla macchina.

Uso di DPI: occhiali di protezione contro la proiezione di schegge.

Inf/formazione adeguata degli operatori

rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.

Inf/formazione adeguata degli operatori

uso scorretto

Inf/formazione adeguata degli operatori

l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.

Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:

verificare l’integrità strutturale dell’attrezzatura ed in particolare dei carter di protezione della zona di taglio e delle parti ustionanti.

allontanare gli estranei alla lavorazione ed anche i colleghi a distanza di sicurezza.

Durante l’uso:

utilizzare i DPI previsti.

procedere sempre su superfici salde, non cedevoli, ove l’appoggio sia sicuro.

in caso di pioggia evitare l’uso dell’attrezzo.

non manomettere le parti costitutive dell’attrezzo, non sono consentite modifiche ed interventi non espressamente previsti dal libretto d’uso e manutenzione.

non effettuare manovre imprudenti, mantenere sempre la zona di lavoro dell’utensile vicino al suolo e sufficientemente distante dai propri arti inferiori.

evitare di mettere a contatto gli organi in movimento con quanto possa danneggiare o rompere l’utensile.

eseguire il rabbocco di carburante a motore spento e raffreddato; durante l’uso dell’attrezzo e nel corso di rabbocchi di carburante è vietato fumare.

Dopo l’uso:

lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso.

ricontrollare visivamente l’integrità di tutti i dispositivi di protezione.

è vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in moviemento; procedere con le operazioni solo a macchina spenta.

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165

Manutenzione:

attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore.

segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.

ustione Uso di DPI: guanti e indumenti ignifughi.

Inf/formazione adeguata degli operatori

vibrazioni Uso di DPI: guanti antivibrazione.

Inf/formazione adeguata degli operatori

La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI

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Foratraverse a mano

Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.

FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI

lesione e urti

Uso di DPI: guanti e indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado

minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.

Inf/formazione adeguata degli operatori

rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.

Inf/formazione adeguata degli operatori

vibrazioni Uso di DPI: guanti antivibrazione

Inf/formazione adeguata degli operatori

sovraccarico biomeccanico articolare Sollevare l’attrezzatura secondo le corrette procedure di movimentazione dei carichi

uso scorretto

Inf/formazione adeguata degli operatori

l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.

Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:

verificare l’integrità strutturale dell’attrezzatura;

verificare che i ripari verso le parti in movimento e gli altri dispositivi di sicurezza siano efficienti;

verificare che non ci siano perdite di carburante;

verificare i livelli e provvedere ad eventuali rifornimenti/rabbocchi di carburante e di olio lubrificante;

allontanare dalla zona di pericolo terze persone.

Durante l’uso:

utilizzare i DPI previsti e non indossare indumenti che possano costituire pericolo per l’incolumità personale (abiti svolazzanti, cravatte, sciarpe, ecc.)

in caso di pioggia evitare l’uso della macchina.

prendere corretta posizione rispetto all’attrezzo ed eseguire il lavoro in condizioni di stabilità; evitare di essere investiti dai gas di scarico;

la messa in moto deve avvenire con l’attrezzatura in posizione stabile;

non esercitare una pressione eccessiva sull’attrezzo;

spegnere l’utensile nelle pause di lavoro; quando acceso non lasciarlo mai incustodito.

non effettuare manovre imprudenti;

è vietato pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto dell’attrezzo, è vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione;

eseguire il rabbocco di carburante a motore spento e raffreddato; durante l’uso dell’attrezzo e nel corso di rabbocchi di carburante è vietato fumare.

Dopo l’uso:

lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso;

non abbandonare l’attrezzo in posizioni di equilibrio precario o in

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corrispondenza di luoghi di transito di mezzi e/o persone a piedi. Manutenzione:

attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;

segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.

La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI

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Foratraverse con carrello

Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.

FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI

lesione e urti

Uso di DPI: guanti e indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado

minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.

Inf/formazione adeguata degli operatori

rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.

Inf/formazione adeguata degli operatori

vibrazioni Uso di DPI: guanti antivibrazione

Inf/formazione adeguata degli operatori

sovraccarico biomeccanico articolare Sollevare l’attrezzatura almeno in tre persone per disporla sui binari

uso scorretto

Inf/formazione adeguata degli operatori

l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.

Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:

assicurarsi che la macchina sia correttamente disposta sui binari;

verificare il corretto funzionamento del dispositivo di frenatura;

controllare accuratamente l’esistenza, l’integrità, la funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza segnalandone eventuali mancanze o difetti;

allontanare gli estranei alla lavorazione ed anche i colleghi a distanza di sicurezza.

Durante l’uso:

utilizzare i DPI previsti.

in caso di pioggia evitare l’uso dell’attrezzo.

durante la lavorazione procedere in modo da evitare di tirare l’attrezzatura verso il proprio corpo;

prestare attenzione al percorso da seguire ed assicurarsi che non vi siano oggetti o persone che possano essere di intralcio;

eseguire il rabbocco di carburante a motore spento e raffreddato; durante l’uso dell’attrezzo e nel corso di rabbocchi di carburante è vietato fumare.

spegnere l’utensile nelle pause di lavoro; quando acceso non lasciarlo mai incustodito.

Dopo l’uso:

lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso.

è vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in moviemento; procedere con le operazioni solo a macchina spenta.

Manutenzione:

attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore. segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.

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La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI La macchina risulta marcata CE e quindi risulta essere a norma con le vigenti norme sulle macchine. Tutti gli organi in movimento sono protetti contro i contatti accidentali e i dispositivi di protezione meccanici ed elettrici sono presenti, idonei ed attivati. Gli organi di azionamento sono manovrabili solo in modo intenzionale.

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Gruppo elettrogeno

Operatori inf/formati e addetti: D.I.F. e D.I.T.

FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI

rischio elettrico

Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici sono progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte, secondo le norme di buona tecnica vigenti, così come espresso nel D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegato IX. La macchina è protetta contro i rischi di contatti diretti o indiretti di parti in tensione. Inf/formazione adeguata degli operatori.

ustione Uso di DPI: guanti e indumenti ignifughi.

Inf/formazione adeguata degli operatori

uso scorretto

Inf/formazione adeguata degli operatori

l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.

Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:

prima dell’impiego si deve controllare l’integrità del gruppo ed in particolare il livello dei liquidi, olio, carburante, provvedendo ad eventuali rabbocchi (avvalendosi sempre di imbuto e mai durante uso di fiamme libere o fumando).

controllare l’integrità delle prese.

il gruppo elettrogeno deve essere posto su una superficie il più possibile piana, al fine di non pregiudicarne la stabilità; nei terreni con pendenza si devono utilizzare cunei di bloccaggio, al fine di evitare lo scivolamento.

non usare il gruppo elettrogeno in ambienti chiusi, a meno che non si portino all’esterno i gas di scarico con apposite tubazioni.

non posizionare la macchina in corrispondenza delle vie di transito. Durante l’uso:

utilizzare i DPI previsti e non indossare indumenti che possano costituire pericolo per l’incolumità personale (abiti svolazzanti, cravatte, sciarpe, ecc.)

in caso di pioggia, coprire a garanzia che le prese siano sempre asciutte.

nelle pause di lavoro, provvedere allo spegnimento della macchina, in modo da limitare l’impatto acustico.

è vietato compiere su organi in movimento qualsiasi operazione di riparazione o registrazione; è vietato pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi in moto.

è vietato il rabbocco di carburante a motore in moto o caldo.

Dopo l’uso:

lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso.

non abbandonare l’attrezzo in posizioni di equilibrio precario o in corrispondenza di luoghi di transito di mezzi e/o persone a piedi.

Manutenzione:

attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore.

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segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.

La macchina è conforme alle normative di sicurezza vigenti Il generatore risulta marcato CE e quindi risulta essere a norma con le vigenti norme sulle macchine. Il generatore è alloggiato in un apposito locale accessibile ai soli addetti della UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA, i quali provvedono all’accensione e allo spegnimento dello stesso o all’eventuale trasporto.

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Gruppo martelli rincalzatori (per piccoli interventi di rincalzatura)

Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.

FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI

lesione e urti

Uso di DPI: guanti e indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado

minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.

Inf/formazione adeguata degli operatori

rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.

Inf/formazione adeguata degli operatori

uso scorretto

Inf/formazione adeguata degli operatori

l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.

Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:

verificare l’integrità strutturale dell’attrezzatura;

verificare che i ripari verso le parti in movimento e gli altri dispositivi di sicurezza siano efficienti;

allontanare dalla zona di pericolo terze persone.

Durante l’uso:

utilizzare i DPI previsti e non indossare indumenti che possano costituire pericolo per l’incolumità personale (abiti svolazzanti, cravatte, sciarpe, ecc.)

la messa in moto deve avvenire con l’attrezzatura installata correttamente;

spegnere la macchina nelle pause di lavoro; quando acceso non lasciarlo mai incustodito.

non effettuare manovre imprudenti;

è vietato pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto dell’attrezzo, è vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.

Dopo l’uso:

lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso;

non abbandonare l’attrezzo in posizioni di equilibrio precario o in corrispondenza di luoghi di transito di mezzi e/o persone a piedi.

Manutenzione:

attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;

segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.

L’utensile è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI

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Incavigliatrice

Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.

FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI

lesione e urti

Uso di DPI: guanti e indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado

minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.

Inf/formazione adeguata degli operatori

rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.

Inf/formazione adeguata degli operatori

vibrazioni Uso di DPI: guanti antivibrazione

Inf/formazione adeguata degli operatori

sovraccarico biomeccanico articolare Sollevare l’attrezzatura almeno in tre persone per disporla sui binari

uso scorretto

Inf/formazione adeguata degli operatori

l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.

Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:

verificare l’integrità strutturale dell’attrezzatura;

verificare che i ripari verso le parti in movimento e gli altri dispositivi di sicurezza siano efficienti;

verificare che non ci siano perdite di carburante;

verificare i livelli e provvedere ad eventuali rifornimenti/rabbocchi di carburante e di olio lubrificante;

allontanare dalla zona di pericolo terze persone.

Durante l’uso:

utilizzare i DPI previsti e non indossare indumenti che possano costituire pericolo per l’incolumità personale (abiti svolazzanti, cravatte, sciarpe, ecc.)

in caso di pioggia evitare l’uso della macchina.

prendere corretta posizione rispetto all’attrezzo ed eseguire il lavoro in condizioni di stabilità; evitare di essere investiti dai gas di scarico;

la messa in moto deve avvenire con l’attrezzatura in posizione stabile;

non esercitare una pressione eccessiva sull’attrezzo;

spegnere l’utensile nelle pause di lavoro; quando acceso non lasciarlo mai incustodito.

non effettuare manovre imprudenti;

è vietato pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto dell’attrezzo, è vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione;

eseguire il rabbocco di carburante a motore spento e raffreddato; durante l’uso dell’attrezzo e nel corso di rabbocchi di carburante è vietato fumare.

Dopo l’uso:

lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso;

non abbandonare l’attrezzo in posizioni di equilibrio precario o in corrispondenza di luoghi di transito di mezzi e/o persone a piedi.

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Manutenzione:

attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;

segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.

La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI E’ comunque possibile agiungere un’ulteriore protezione per l’arresto

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Martello demolitore elettrico. Operatori: D.I.F. e D.I.T.

Il martello demolitore è un utensile la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di

un elevato numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

o Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni;

o Colpi, tagli, punture, abrasioni;

o Elettrocuzione;

o Inalazione polveri, fibre, gas, vapori;

o Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

o Levigatrice elettrica: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

PRIMA DELL'USO: assicurati che l'utensile sia

a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima

tensione di sicurezz

a (50V), comunque non collegato a te

rra; accertati che

il cavo di alimentazione e la spina non presentino

danneggiamenti evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali

riparazioni; accertati del corretto funzionamento dei comandi;

assicurati del corretto fissaggio della punta e degli accessori; assicurati della presenza e dell'efficienza

della cuffia antirumore; provvedi a segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato.

DURANTE L'USO: accertati che il cavo di alimentazione non intral

ci i passaggi e sia posizionato in modo da evitare che sia soggetto a danneggiamenti;

procedi impugnando saldamente l'attrezzo con due mani; provvedi ad interdire al passaggio l'area di

lavoro; assicurati di essere in posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni; assicurati di aver interrotto

l'alimenta zione elettrica durante le pause di lavoro; informa tempestivamente il preposto e/o il datore di

lavoro, di malfunzionamenti o perico li che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

DOPO L'USO: ricordati di scollegare l'alimentazione elettrica dell'utensile; effettua tutte le operazioni di

revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver

sconnesso l'alimentazione elettrica.

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Riferimenti Normativi:

CEI 107-43; CEI 23-16; CEI 23-5; CEI 64-8 CAP XI

Sez.4; Circolare 25/11/1991 n.23; Circolare

n.103/80; D.L. 15/8/1991 n.277; D.L. 19

/9/1994 n.626; D.M. 20/11/1968; D.P.R.

19/3/1956 n.303; D.P.R. 27/4/1955 n.547;

D.P.R. 7/1/1956 n.164; LEGGE 1/3/1968 n.186.

Motocarrello GLEISMAC

Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.

FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI

lesioni

Uso di DPI: indumenti contro i rischi di natura

meccanica con grado minimo di protezione 2 per la

resistenza al taglio e alla lacerazione, scarpe

antiscivolamento.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

cadute Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

scivolamento Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

investimento/schiacciamento Segnalazioni acustiche e/o luminose agli operatori a terra

Inf/formazione adeguata degli operatori.

urti Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

uso scorretto

Inf/formazione adeguata degli operatori:

Istruzioni di sicurezza:

l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva

dell’operatore qualificato.

Prima dell’uso:

verificare l’efficienza degli interruttori di comando,

emergenza e protezione, sia elettrici che meccanici;

assicurarsi che gli utensili siano correttamente agganciati

e in posizione non di intralcio al movimento;

verificare l’efficienza degli utensili per le lavorazioni;

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verificare l’efficienza dei dispositivi di frenatura;

verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione

acustica e luminosa;

verificare l’efficienza dell’impianto di illuminazione

interna della cabina;

verificare il corretto funzionamento dei fanali in caso di

lavorazioni notturne o comunque in condizioni di scarsa

visibilità.

Durante l’uso:

non abbandonare la postazione di guida con la macchina

in movimento o non frenata;

gli operatori a terra non devono accostarsi alla macchina

durante la movimentazione;

assicurarsi che sulla sede ferroviaria non ci siano persone,

animali, attrezzature o altri oggetti che possano essere

danneggiati dallo spostamento della macchina;

assicurarsi che la portiera della cabina sia chiusa durante

la lavorazione.

Dopo l’uso:

spegnere sempre la macchina e assicurarsi che sia frenata

correttamente;

rimuovere gli utensili o portarli in posizione di non

utilizzo solo a macchina spenta, ferma e frenata;

Manutenzione:

attenersi scrupolosamente al programma di

manutenzione previsto dal costruttore;

segnalare immediatamente qualunque anomalia

riscontrata.

La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI

Motosega

Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.

FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI

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lesione

Uso di DPI: guanti e indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado

minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.

Inf/formazione adeguata degli operatori

inalazione polveri Uso di DPI: filtro facciale FFP2S.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

proiezione schegge Uso di DPI: occhiali di protezione contro la proiezione di schegge.

Inf/formazione adeguata degli operatori

rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.

Inf/formazione adeguata degli operatori

ustione Uso di DPI: guanti e indumenti ignifughi.

Inf/formazione adeguata degli operatori

uso scorretto

Inf/formazione adeguata degli operatori

l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.

Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:

verificare l’integrità strutturale dell’attrezzatura;

verificare che i ripari verso le parti in movimento e gli altri dispositivi di sicurezza siano efficienti;

verificare che non ci siano perdite di carburante;

verificare l’integrità e la tensione della catena;

verificare i livelli e provvedere ad eventuali rifornimenti/rabbocchi di carburante e di olio lubrificante;

controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente;

allontanare dalla zona di pericolo terze persone;

prima di procedere al taglio di rami o piante, assicurarsi che siano state definite per intero le procedure di sicurezza opportune.

Durante l’uso:

utilizzare i DPI previsti e non indossare indumenti che possano costituire pericolo per l’incolumità personale (abiti svolazzanti, cravatte, sciarpe, ecc.);

in caso di pioggia evitare l’uso della macchina;

prendere corretta posizione rispetto all’attrezzo ed eseguire il lavoro in condizioni di stabilità; evitare di essere investiti dai gas di scarico. L’uso della motosega per lavori in elevazione è consentito solo se l’operatore si trova sul cestello, non è ammesso l’uso su scale o piante;

la messa in moto deve avvenire con la motosega appoggiata al suolo, avendo cura che la catena dentata risulti sollevata da terra. Per l’avviamento non arrotolare alla mano o alle dita la fune di avviamento onde evitare traumi nell’eventualità di un contraccolpo del motore;

lasciare scaldare il motore e poi portarlo a regime accelerando gradualmente;

le operazioni di taglio devono essere condotte sempre con entrambe le mani ad impugnare l’attrezzo nelle sedi apposite;

non esercitare una pressione eccessiva sull’attrezzo per affrettare il taglio.

spegnere lutensile nelle pause di lavoro; quando acceso non lasciarlo mai incustodito;

non manomettere le parti costitutive dell’attrezzo, non sono consentite modifiche ed interventi non espressamente previsti dal libretto d’uso e manutenzione;

non effettuare manovre imprudenti; per nessuna ragione, a macchina in

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moto, avvicinare gli arti superiori alla zona di taglio, a rimuovere pezzi inceppati o altro;

è vietato pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto dell’attrezzo, è vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione;

eseguire il rabbocco di carburante a motore spento e raffreddato; durante l’uso dell’attrezzo e nel corso di rabbocchi di carburante è vietato fumare.

Dopo l’uso:

lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso;

non abbandonare l’attrezzo in posizioni di equilibrio precario o in corrispondenza di luoghi di transito di mezzi e/o persone a piedi;

la lama deve essere protetta dall’apposita guaina. Manutenzione:

attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;

segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.

vibrazioni Uso di DPI: guanti antivibrazione.

Inf/formazione adeguata degli operatori

La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI La macchina risulta marcata CE e quindi risulta essere a norma con le vigenti norme sulle macchine. Tutti gli organi in movimento sono protetti contro i contatti accidentali e i dispositivi di protezione meccanici sono presenti ed idonei. Gli organi di azionamento sono manovrabili solo in modo intenzionale.

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Profilatrice MATISA R783

Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.

FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI

lesioni

Uso di DPI: indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione, scarpe antiscivolamento. Inf/formazione adeguata degli operatori.

cadute Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

scivolamento Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

investimento/schiacciamento Segnalazioni acustiche e/o luminose agli operatori a terra

Inf/formazione adeguata degli operatori.

urti Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

uso scorretto

Inf/formazione adeguata degli operatori:

Istruzioni di sicurezza:

l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.

Prima dell’uso:

verificare l’efficienza degli interruttori di comando, emergenza e protezione, sia elettrici che meccanici;

assicurarsi che gli utensili siano correttamente agganciati e in posizione non di intralcio al movimento;

verificare l’efficienza degli utensili per le lavorazioni;

verificare l’efficienza dei dispositivi di frenatura;

verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa;

verificare il corretto funzionamento dei fanali in caso di lavorazioni notturne o comunque in condizioni di scarsa visibilità;

verificare l’efficienza dell’impianto di aerazione delle cabine;

verificare l’efficienza dell’impianto di illuminazione interna delle cabine;

verificare l’efficienza dei dispositivi di comunicazione.

Durante l’uso:

evitare di stazionare in posizione eretta durante le lavorazioni;

non scendere o salire a macchina in movimento o non frenata;

gli operatori a terra non devono accostarsi alla macchina durante la movimentazione;

assicurarsi che sulla sede ferroviaria non ci siano persone, animali, attrezzature o altri oggetti che possano essere danneggiati dallo spostamento della macchina;

assicurarsi che le porte delle cabine siano chiuse durante la lavorazione;

evitare la presenza di oggetti non strettamente necessari all’interno delle cabine.

Dopo l’uso:

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spegnere sempre la macchina e assicurarsi che sia frenata correttamente;

rimuovere gli utensili o portarli in posizione di non utilizzo solo a macchina spenta, ferma e frenata.

Manutenzione:

attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;

segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.

La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI

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Saldatura a filo

Operatori inf/formati e addetti: D.I.F. e D.I.T.

FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI

inalazione fumi Protezioni: utilizzo delle cappe di aspirazione, in grado di captare i fumi vicino al punto di saldatura Inf/formazione adeguata degli operatori

proiezione schegge, scintille e ustioni

Uso di DPI: guanti per saldatura con protezione dai rischi di natura meccanica con seguenti livelli di resistenza minimi: abrasione 4, taglio 1, lacerazione 4, perforazione 3, con protezione dai rischi da calore o fuoco con i seguenti livelli di resistenza minimi: infiammabilità 4, calore per contatto 2, calore convettivo 3, calore radiante 1, piccole proiezioni di metallo fuso 4; grembiule per saldatura; Inf/formazione adeguata degli operatori

rischio elettrico

Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici sono progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte, secondo le norme di buona tecnica vigenti, così come espresso nel D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegato IX. La macchina è protetta contro i rischi di contatti diretti o indiretti di parti in tensione. Inf/formazione adeguata degli operatori.

rischi per la vista Uso di DPI: maschera od occhiali per saldatura contro raggi UV e infrarossi

Inf/formazione adeguata degli operatori

rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati

Inf/formazione adeguata degli operatori

uso scorretto

Inf/formazione adeguata degli operatori

Istruzioni di sicurezza:

l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato; Prima dell’uso:

verificare l’integrità di cavi e spina di alimentazione.

verificare che non vi siano materiali infiammabili in prossimità del luogo di saldatura.

assicurarsi della stabilità delle superfici da saldare.

predisporre il sistema di aspirazione fumi.

Durante l’uso:

utilizzare i DPI previsti.

Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

Allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura.

Nelle pause di lavoro interrompere l’alimentazione elettrica.

Dopo l’uso:

Staccare il comportamento elettrico della macchina.

Non effettuare modifiche alla componentistica della macchina non previste dal manuale di uso e manutenzione.

Riporre accessori e componenti della macchina ordinatamente. Manutenzione:

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Attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;

Segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.

La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI L’apparecchio è provvisto di interruttore onnipolare sul circuito primario di derivazione della corrente elettrica. L’impianto di aspirazione fumi è così costituito: - ventilatore centrifugo mod. UMEU 351, realizzato in lamiera di acciaio al carbonio, composto da una cassa esterna e

da una ventola interna a pale multiple, staticamente e dinamicamente equilibrata e direttamente calettata sull’albero in acciaio di un motore elettrico da 2,2 kW a 2 poli portata Q=3.900 mc/h pressione Ht=120 mm di c.a. giri ventola n=2.900 giri/min rumorosità Lp=72 dB(A)

- linea di aspirazione, in lamiera zincata, d=250 mm, collegante la bocca aspirante del ventilatore con i punti di aspirazione, posizionati all’interno dell’officina, con giunto antivibrante posizionato sulla bocca aspirante del ventilatore;

- bracci articolati aspiranti, d=150 x L=3000 mm, con cappa troncoconica terminale, munita di serranda di esclusione; - gruppo filtrante 600x1200x200 mm, realizzato in lamiera zincata, portante nel suo interno due celle filtranti ondulate,

in materiale sintetico, atte al trattenimento delle parti volatili e oleose. - camino di scarico aria esterna, d=280 mm, realizzato in lamiera zincata, collegante la bocca premente del ventilatore

con l’esterno; - cappello parapioggia a cielo aperto, d=280 mm , realizzato in lamiera zincata; - bocchello di prelievo per aeriforme; - quadro elettrico per comando ventilatore, realizzato a norma.

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Rincalzatrice

Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.

FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI

lesioni

Uso di DPI: indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione, scarpe antiscivolamento. Inf/formazione adeguata degli operatori.

cadute Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

scivolamento Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

investimento/schiacciamento Segnalazioni acustiche e/o luminose agli operatori a terra

Inf/formazione adeguata degli operatori.

urti Uso di DPI: scarpe antiscivolamento.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

uso scorretto

Inf/formazione adeguata degli operatori:

Istruzioni di sicurezza:

l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.

Prima dell’uso:

verificare l’efficienza degli interruttori di comando, emergenza e protezione, sia elettrici che meccanici;

assicurarsi che gli utensili siano correttamente agganciati e in posizione non di intralcio al movimento;

verificare l’efficienza degli utensili per le lavorazioni;

verificare l’efficienza dei dispositivi di frenatura;

verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa;

verificare il corretto funzionamento dei fanali in caso di lavorazioni notturne o comunque in condizioni di scarsa visibilità;

verificare l’efficienza dell’impianto di aerazione delle cabine;

verificare l’efficienza dell’impianto di illuminazione interna delle cabine;

verificare l’efficienza dei dispositivi di comunicazione.

Durante l’uso:

evitare di stazionare in posizione eretta durante le lavorazioni;

non scendere o salire a macchina in movimento o non frenata;

gli operatori a terra non devono accostarsi alla macchina durante la movimentazione;

assicurarsi che sulla sede ferroviaria non ci siano persone, animali, attrezzature o altri oggetti che possano essere danneggiati dallo spostamento della macchina;

assicurarsi che le porte delle cabine siano chiuse durante la lavorazione;

evitare la presenza di oggetti non strettamente necessari all’interno delle cabine.

Dopo l’uso:

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spegnere sempre la macchina e assicurarsi che sia frenata correttamente;

rimuovere gli utensili o portarli in posizione di non utilizzo solo a macchina spenta, ferma e frenata.

Manutenzione:

attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;

segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.

La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI

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Saldatrice statica

Operatori inf/formati e addetti: D.I.F. e D.I.T.

FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI

inalazione fumi Protezioni: utilizzo in luogo aperto o provvisti di cappe di aspirazione, in grado di captare i fumi vicino al punto di saldatura Inf/formazione adeguata degli operatori

proiezione schegge, scintille e ustioni

Uso di DPI: guanti per saldatura con protezione dai rischi di natura meccanica con seguenti livelli di resistenza minimi: abrasione 4, taglio 1, lacerazione 4, perforazione 3, con protezione dai rischi da calore o fuoco con i seguenti livelli di resistenza minimi: infiammabilità 4, calore per contatto 2, calore convettivo 3, calore radiante 1, piccole proiezioni di metallo fuso 4; grembiule per saldatura; Inf/formazione adeguata degli operatori

rischio elettrico

Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici sono progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte, secondo le norme di buona tecnica vigenti, così come espresso nel D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegato IX. La macchina è protetta contro i rischi di contatti diretti o indiretti di parti in tensione. Inf/formazione adeguata degli operatori.

rischi per la vista Uso di DPI: maschera od occhiali per saldatura contro raggi UV e infrarossi

Inf/formazione adeguata degli operatori

rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati

Inf/formazione adeguata degli operatori

uso scorretto

Inf/formazione adeguata degli operatori

Istruzioni di sicurezza:

l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato; Prima dell’uso:

verificare l’integrità di cavi e spina di alimentazione.

verificare che non vi siano materiali infiammabili in prossimità del luogo di saldatura.

assicurarsi della stabilità delle superfici da saldare.

predisporre il sistema di aspirazione fumi.

Durante l’uso:

utilizzare i DPI previsti.

Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

Allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura.

Nelle pause di lavoro interrompere l’alimentazione elettrica.

Dopo l’uso:

Staccare il comportamento elettrico della macchina.

Non effettuare modifiche alla componentistica della macchina non previste dal manuale di uso e manutenzione.

Riporre accessori e componenti della macchina ordinatamente.

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Manutenzione:

Attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;

Segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.

La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI L’apparecchio è provvisto di interruttore onnipolare sul circuito primario di derivazione della corrente elettrica. L’impianto di aspirazione fumi è così costituito: - ventilatore centrifugo mod. UMEU 351, realizzato in lamiera di acciaio al carbonio, composto da una cassa esterna e

da una ventola interna a pale multiple, staticamente e dinamicamente equilibrata e direttamente calettata sull’albero in acciaio di un motore elettrico da 2,2 kW a 2 poli portata Q=3.900 mc/h pressione Ht=120 mm di c.a. giri ventola n=2.900 giri/min rumorosità Lp=72 dB(A)

- linea di aspirazione, in lamiera zincata, d=250 mm, collegante la bocca aspirante del ventilatore con i punti di aspirazione, posizionati all’interno dell’officina, con giunto antivibrante posizionato sulla bocca aspirante del ventilatore;

- bracci articolati aspiranti, d=150 x L=3000 mm, con cappa troncoconica terminale, munita di serranda di esclusione; - gruppo filtrante 600x1200x200 mm, realizzato in lamiera zincata, portante nel suo interno due celle filtranti ondulate,

in materiale sintetico, atte al trattenimento delle parti volatili e oleose. - camino di scarico aria esterna, d=280 mm, realizzato in lamiera zincata, collegante la bocca premente del ventilatore

con l’esterno; - cappello parapioggia a cielo aperto, d=280 mm , realizzato in lamiera zincata; - bocchello di prelievo per aeriforme; - quadro elettrico per comando ventilatore, realizzato a norma.

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Sbullonatore

Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.

FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI

errata manutenzione

Istruzioni:

Riporre gli attrezzi negli appositi luoghi

Sottoporre l’attrezzo ad un programma di regolare manutenzione degli organi rotanti in conformità alle istruzioni del costruttore

rumore Uso di DPI: cuffia antirumore od otoprotettori consegnati

uso scorretto Inf/formazione adeguata degli operatori

Attenersi alle istruzioni ricevute per il corretto avvio dell’attrezzatura (funzionamento pneumatico)

La macchina è conforme alle normative di sicurezza vigenti. Gli organi di azionamento sono manovrabili solo in modo intenzionale.

Sega per rotaie

Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.

FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI

lesione

Uso di DPI: guanti e indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado

minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.

Inf/formazione adeguata degli operatori

inalazione polveri Uso di DPI: filtro facciale FFP2S.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

proiezione schegge

Protezioni: schermo di protezione applicato alla macchina.

Uso di DPI: occhiali di protezione contro la proiezione di schegge.

Inf/formazione adeguata degli operatori

rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.

Inf/formazione adeguata degli operatori

uso scorretto

Inf/formazione adeguata degli operatori

l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.

Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:

verificare l’integrità strutturale dell’attrezzatura ed in particolare dei carter di protezione della zona di taglio e delle parti ustionanti.

allontanare gli estranei alla lavorazione ed anche i colleghi a distanza di

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sicurezza. Durante l’uso:

utilizzare i DPI previsti.

procedere sempre su superfici salde, non cedevoli, ove l’appoggio sia sicuro.

in caso di pioggia evitare l’uso dell’attrezzo.

non manomettere le parti costitutive dell’attrezzo, non sono consentite modifiche ed interventi non espressamente previsti dal libretto d’uso e manutenzione.

non effettuare manovre imprudenti, mantenere sempre la zona di lavoro dell’utensile vicino al suolo e sufficientemente distante dai propri arti inferiori.

evitare di mettere a contatto gli organi in movimento con quanto possa danneggiare o rompere l’utensile.

eseguire il rabbocco di carburante a motore spento e raffreddato; durante l’uso dell’attrezzo e nel corso di rabbocchi di carburante è vietato fumare.

Dopo l’uso:

lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso.

ricontrollare visivamente l’integrità di tutti i dispositivi di protezione.

è vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in moviemento; procedere con le operazioni solo a macchina spenta.

Manutenzione:

attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore.

segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.

ustione Uso di DPI: guanti e indumenti ignifughi.

Inf/formazione adeguata degli operatori

vibrazioni Uso di DPI: guanti antivibrazione.

Inf/formazione adeguata degli operatori

La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI

Smerigliatrice angolare

Operatori inf/formati e addetti: D.I.F. e D.I.T.

FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI

abrasione

Uso di DPI: guanti contro i rischi di natura meccanica con grado minimo di

protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.

Inf/formazione adeguata degli operatori

inalazione polveri Uso di DPI: filtro facciale FFP2S.

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Inf/formazione adeguata degli operatori.

proiezione schegge

Protezioni: carter di protezione applicato alla macchina.

Uso di DPI: occhiali di protezione contro la proiezione di schegge.

Inf/formazione adeguata degli operatori

rischio elettrico

Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici sono progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte, secondo le norme di buona tecnica vigenti, così come espresso nel D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegato IX. La macchina è protetta contro i rischi di contatti diretti o indiretti di parti in tensione. Inf/formazione adeguata degli operatori.

rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.

Inf/formazione adeguata degli operatori

uso scorretto

Inf/formazione adeguata degli operatori

Uso di cartellonistica e segnalazioni

Istruzioni di sicurezza:

l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato; Prima dell’uso:

verificare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire.

Controllare il fissaggio del disco.

Verificare l’integrità delle protezioni del disco, della spina e del cavo di alimentazione in modo che sia garantito il doppio isolamento.

Verificare il funzionamento dell’interruttore.

Durante l’uso:

indossare i DPI previsti.

acquisire una posizione stabile ed impugnare saldamente l’utensile.

non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

allontanare il personale non interessato dalla lavorazione

interrompere l’alimentazione elettrica

Dopo l’uso:

staccare il collegamento elettrico dell’utensile.

controllare l’integrità del disco e del cavo di alimentazione.

se occorre, pulire l’utensile (ad alimentazione esclusa) e anche il luogo sede delle lavorazioni.

Manutenzione:

attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;

segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.

La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI La smerigliatrice risulta marcata CE e quindi risulta essere a norma con le vigenti norme sulle macchine. Tutti gli organi in movimento sono protetti contro i contatti accidentali e i dispositivi di protezione meccanici ed elettrici sono presenti, idonei ed attivati. Gli organi di azionamento sono manovrabili solo in modo intenzionale.

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Smerigliatrice da banco

Operatori inf/formati e addetti: D.I.F. e D.I.T.

FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI

abrasione

Uso di DPI: guanti contro i rischi di natura meccanica con grado minimo di

protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.

Inf/formazione adeguata degli operatori

inalazione polveri Uso di DPI: filtro facciale FFP2S.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

proiezione schegge

Protezioni: schermi paraschegge trasparenti, infrangibili e regolabili.

Uso di DPI: occhiali di protezione contro la proiezione di schegge.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

rischio elettrico

Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici sono progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte, secondo le norme di buona tecnica vigenti, così come espresso nel D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegato IX. La macchina è protetta contro i rischi di contatti diretti o indiretti di parti in tensione. Inf/formazione adeguata degli operatori.

rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.

Inf/formazione adeguata degli operatori

uso scorretto

Inf/formazione adeguata degli operatori

Uso di cartellonistica e segnalazioni

Istruzioni di sicurezza:

l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato; Prima dell’uso:

controllare la stabilità del banco ed il corretto fissaggio della mola.

controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego.

verificare l’integrità delle protezioni degli organi in moviemento.

verificare l’efficienza dell’apposito schermo paraschegge.

verificare l’idoneità del poggiapezzi

non rimuovere o modificare le protezioni.

chiudere sempre i ripari sulla mola inutilizzata in modo da evitare il contatto accidentale.

Durante l’uso:

indossare i DPI previsti.

non indossare indumenti svolazzanti o altro che possa attorcigliarsi all’albero in moto.

non apportare modifiche strutturali alla macchina non previste dal libretto d’uso.

Dopo l’uso:

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al momento dello stop, la mola possiede ancora inerzia e prosegue nel moto per alcuni secondi: prestare attenzione per evitare contatti fortuiti ed allertare i colleghi presenti.

Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in moviemnto.

Manutenzione:

attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;

segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.

La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI La smerigliatrice risulta marcata CE e quindi risulta essere a norma con le vigenti norme sulle macchine. Tutti gli organi in movimento sono protetti contro i contatti accidentali e i dispositivi di protezione meccanici ed elettrici sono presenti, idonei ed attivati. Gli organi di azionamento sono manovrabili solo in modo intenzionale e la macchina è dotata di pulsante di arresto di emergenza. La macchina è munita di adatto poggia pezzi. In prossimità della macchina è esposto un cartello indicante il diametro massimo della mola che può essere montata, in relazione al tipo di impasto ed al numero di giri del relativo albero. In caso di interruzione di energia elettrica la macchina deve essere riavviata dall’operatore.

Sramatore

Operatori inf/formati e addetti: D.I.F.

FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI

lesione

Uso di DPI: guanti e indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado

minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.

Inf/formazione adeguata degli operatori

inalazione polveri Uso di DPI: filtro facciale FFP2S.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

proiezione schegge

Protezioni: schermo di protezione applicato alla macchina.

Uso di DPI: occhiali di protezione contro la proiezione di schegge.

Inf/formazione adeguata degli operatori

rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.

Inf/formazione adeguata degli operatori

ustione Uso di DPI: guanti e indumenti ignifughi.

Inf/formazione adeguata degli operatori

uso scorretto

Inf/formazione adeguata degli operatori

l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.

Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:

verificare l’integrità strutturale dell’attrezzatura ed in particolare dei carter di protezione della zona di taglio e delle parti ustionanti.

scegliere in relazione alle esigenze ed al tipo di ambiente l’utensile più

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opportuno.

operare un saldo serraggio dell’attrezzo al lavoratore.

allontanare gli estranei alla lavorazione ed anche i colleghi a distanza di sicurezza.

Durante l’uso:

utilizzare i DPI previsti.

procedere sempre su superfici salde, non cedevoli, ove l’appoggio sia sicuro; un’eventuale caduta in un fosso potrebbe essere molto pericolosa con l’apparecchio acceso a contatto con il corpo.

in caso di pioggia evitare l’uso dell’attrezzo.

non manomettere le parti costitutive dell’attrezzo, non sono consentite modifiche ed interventi non espressamente previsti dal libretto d’uso e manutenzione.

non effettuare manovre imprudenti, mantenere sempre la zona di lavoro dell’utensile vicino al suolo e sufficientemente distante dai propri arti inferiori.

evitare di mettere a contatto gli organi in movimento con quanto possa danneggiare o rompere il disco.

eseguire il rabbocco di carburante a motore spento e raffreddato; durante l’uso dell’attrezzo e nel corso di rabbocchi di carburante è vietato fumare.

Dopo l’uso:

lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso.

ricontrollare visivamente l’integrità di tutti i dispositivi di protezione, poiché alla ripresa del lavoro la macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona.

è vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in moviemento; procedere con le operazioni solo a macchina spenta.

Manutenzione:

attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore.

segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.

vibrazioni Uso di DPI: guanti antivibrazione.

Inf/formazione adeguata degli operatori

La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI La macchina risulta marcata CE e quindi risulta essere a norma con le vigenti norme sulle macchine. Tutti gli organi in movimento sono protetti contro i contatti accidentali e i dispositivi di protezione meccanici sono presenti ed idonei. Gli organi di azionamento sono manovrabili solo in modo intenzionale.

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Trapano

Operatori inf/formati e addetti: D.I.T.

FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI

lesione

Uso di DPI: guanti e indumenti contro i rischi di natura meccanica con grado

minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.

Inf/formazione adeguata degli operatori

inalazione polveri Uso di DPI: filtro facciale FFP2S.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

proiezione schegge Uso di DPI: occhiali di protezione contro la proiezione di schegge.

Inf/formazione adeguata degli operatori

rumore Uso di DPI: cuffia antirumore o otoprotettori consegnati.

Inf/formazione adeguata degli operatori

ustione Uso di DPI: guanti e indumenti ignifughi.

Inf/formazione adeguata degli operatori

vibrazioni Uso di DPI: guanti antivibrazione.

Inf/formazione adeguata degli operatori

rischio elettrico

Uso di DPI: guanti isolanti

Inf/formazione adeguata degli operatori

Evitare di apportare modifiche alla spina. Non utilizzare spine adattatrici.

uso scorretto

Inf/formazione adeguata degli operatori

l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.

Istruzioni di sicurezza: Prima dell’uso:

verificare l’integrità strutturale dell’attrezzatura;

prima di prenderlo oppure prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che l’elettroutensile sia spento;

prima di accendere l’elettroutensile togliere gli attrezzi di regolazione o la

chiave inglese. Durante l’uso:

utilizzare i DPI previsti e non indossare indumenti che possano costituire pericolo per l’incolumità personale (abiti svolazzanti, cravatte, sciarpe, ecc.);

in caso di pioggia evitare l’uso della macchina.

prendere corretta posizione rispetto all’attrezzo ed eseguire il lavoro in condizioni di stabilità;

la messa in moto deve avvenire con la motosega appoggiata al suolo,

non manomettere le parti costitutive dell’attrezzo, non sono consentite modifiche ed interventi non espressamente previsti dal libretto d’uso e manutenzione;

non usare il cavo di alimentazioneper scopi diversi da quelli previsti ed, in particolare, non usarlo per trasportare o per appendere l’elettroutensile. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio, spigoli taglienti e neppure a

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parti della macchina che siano in movimento. Impiegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga che siano adatti per l’impiego all’esterno;

non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per il proprio lavoro, utilizzare esclusivamente l’elettroutensile esplicitamente previsto per il caso;

prima di procedere ad operazioni di regolazione sulla macchina, prima di sostituire parti accessorie oppure prima di posare la macchina al termine di un lavoro, estrarre sempre la spina dalla presa della corrente e/o estrarre la batteria ricaricabile;

prima di posare l’elettroutensile, attendere sempre fino a quando si sarà fermato completamente;

utilizzare le impugnature supplementari fornite insieme all’elettroutensile;

Spegnere immediatamente l’elettroutensile quando l’utensile accessorio si blocca. Aspettarsi sempre alti momenti di reazione che possono provocare un contraccolpo.

Dopo l’uso:

lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso;

non abbandonare l’attrezzo in posizioni di equilibrio precario o in corrispondenza di luoghi di transito di mezzi e/o persone a piedi;

custodire l’utensile al riparo dalla pioggia e dall’umidità. Manutenzione:

attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore;

segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.

La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI L’attrezzatura risulta marcata CE e quindi risulta essere a norma con le vigenti norme sulle macchine. Gli organi di azionamento sono manovrabili solo in modo intenzionale.

Trapano a colonna

Operatori inf/formati e addetti: D.I.F. e D.I.T.

FATTORI DI RISCHIO MISURE E OBBLIGHI

impigliamento

Protezioni: schermi applicati alla macchina.

Uso di DPI: abiti antimpigliamento, evitando di indossare capi o accessori

personali che possano avvolgersi nelle parti in movimento del tornio.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

proiezione schegge

Protezioni: schermi applicati alla macchina.

Uso di DPI: occhiali di protezione contro la proiezione di schegge.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

rischio elettrico

Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici sono progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte, secondo le norme di buona tecnica vigenti, così come espresso nel D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegato IX. La macchina è protetta contro i rischi di contatti diretti o indiretti di parti in tensione.

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Inf/formazione adeguata degli operatori.

urti

Protezioni: schermi applicati alla macchina

Uso di DPI: guanti contro i rischi di natura meccanica con grado minimo di

protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione.

Inf/formazione adeguata degli operatori.

uso scorretto

Inf/formazione adeguata degli operatori:

Istruzioni di sicurezza:

l’utilizzo della macchina è di pertinenza esclusiva dell’operatore qualificato.

Prima dell’uso:

verificare l’efficienza degli interruttori di comando, emergenza e protezione.

verificare l’efficienza del carter di protezione della cinghia.

fissare efficacemente il mandrino portapezzo.

verificare l’efficienza dello schermo di protezione del mandrino.

Durante l’uso:

bloccare i pezzi in lavorazione evitando di trattenerli con le mani.

controllare o rimuovere il pezzo a macchina ferma.

indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti.

Dopo l’uso:

interrompere l’alimentazione della macchina.

rimuovere la punta.

eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia con la macchina scollegata elettricamente.

Manutenzione:

attenersi scrupolosamente al programma di manutenzione previsto dal costruttore.

segnalare immediatamente qualunque anomalia riscontrata.

La macchina è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – Allegati V e VI La macchina è installata ed ubicata correttamente, ed è munita di dispositivi atti ad evitare che le mani o altre parti del corpo siano offese dagli organi in movimento. Tali dispositivi sono costituiti da schermi mobili a completa protezione della zona pericolosa. I pezzi da lavorare, che possono essere trascinati in rotazione dalla punta dell’utensile, sono trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati. In caso di interruzione di energia elettrica la macchina deve essere riavviata dall’operatore.

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C5.4) PROCEDURE DI LAVORO

A sensi dell’art. 28 comma 2 lettera d) del D.Lgs 81/08, il presente DVR contiene l'individuazione delle

procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che

vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate

competenze e poteri.

PROCEDURE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI

La direzione aziendale ed i Responsabili di Area provvedono all’emanazione di Ordini di Servizio.

SETTORE RUOLO EMISSIONE

PROCEDURE PROCEDURE (DI LAVORO E CONTROLLO)

DCO

DIREZIONE

AZIENDALE REGOLAMENTI ESERCIZIO

IMPIANTI FISSI

DIREZIONE

AZIENDALE

RESPONSABILE AREA

ORDINI DI SERVIZIO

FOGLI DISPOSIZIONI

MANSIONARIO

REGOLAMENTI ESERCIZIO

IMPIANTI

TECNOLOGICI

DIREZIONE

AZIENDALE

RESPONSABILE AREA

ORDINI DI SERVIZIO

FOGLI DISPOSIZIONI

MANSIONARIO

REGOLAMENTI ESERCIZIO

STAZIONI

RESPONSABILE AREA

PROCEDURE CIRCOLAZIONE TRENI

UFFICI

RESPONSABILE AREA

MANSIONARIO

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DCO

Le lavorazioni sono dettagliate nel regolamento di esercizio

IMPIANTI FISSI ED IMPIANTI TECNOLOGICI

Le lavorazioni sono stabilite attraverso gli ordini di servizio emanati dalla direzione aziendale ed

attraverso i fogli disposizione. I lavoratori devono attenersi al mansionario ed al regolamento di

esercizio ed alle specifiche procedure ed autorizzazioni al lavoro.

Per la gestione della TE è inoltre in essere uno specifico “RegolamentoTE” con allegata la relativa

modulistica. Il Regolamento TE è integrato da ordini di servizio integrativi. La gestione di importanti

aspetti organizzativi è affidata al DOTE attualmente sito presso il DCO.

STAZIONI

Il personale che opera in questi ambiti deve attenersi alle procedure per la circolazione dei treni.

UFFICI

Le attività sono regolamentate da specifico mansionario.

LAVORAZIONI AFFIDATE A TERZI

Per quanto riguarda i rischi specifici propri delle imprese terze si rimanda agli specifici documenti

predisposti adempiendo al D.Lgs. 81/08.

Per quanto riguarda le informazioni sui rischi specifici di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA le stesse

possono essere fornite consegnando copia del presente DVR. Per la cooperazione ed il coordinamento

degli interventi e l’informazione reciproca si utilizzano i documenti reciprocamente scambiati.

Ai sensi del D.Lgs 81/08 ad ogni contratto d’appalto o d’opera viene allegato il relativo DUVRI. Si

rimanda agli specifici DUVRI per i rischi da interferenza tra la società UMBRIA TPL E MOBILITA’

SPA e le altre imprese.

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C5.4.1) SICUREZZA DEI TERZI

In tale paragrafo si intende analizzare i rischi verso soggetti terzi.

Per taluni aspetti l’attività dei lavoratori dipendenti di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA potrebbe

infatti generare rischi verso terzi.

A tutela di tali soggetti e pertanto ai fini della sicurezza dei terzi, i lavoratori dipendenti di UMBRIA

TPL E MOBILITA’ SPA sono sottoposti a controlli tossicologici e di assunzione di alcool.

La necessità dell’accertamento dell’assenza di tossicodipendenza nei lavoratori è data dalla Legge n. 131

del 05/06/2003 e descritta nel Provvedimento del 30/10/2007 (G.U. n. 266 del 15/11/2007), che

individua, tra l’altro, le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria

e di terzi nell’Allegato I. Inoltre con Provvedimento 18/09/2008 (G.U. n. 236 del 08/10/2008) sono

state stabilite le “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di

assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano

particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”.

Per quanto riguarda la dipendenza dall’alcol si fa invece riferimento alla Legge 125 del 30/03/01 "Legge

quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18

aprile 2001 e per l’individuazione delle attività lavorative si fa riferimento al Provvedimento 16 marzo

2006 della Conferenza Stato Regioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 Marzo 2006.

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO CHIMICO

Gruppi omogenei esposti Luogo di

esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione

2 personale DCO

3 impiegati Tecnici

4 Capi stazione

5. Manovratore

6. Addetti alla manutenzione impianti

TUTTI

TOSSICOLOGICO

E ALCOOL

(RISCHI VERSO

TERZI)

DATORE DI LAVORO:

- Ha stabilito in collaborazione con il medico competente Dr Bodo ed in conformità alla normativa applicabile, la procedura per l’effettuazione dei controlli periodici.

- Inf / formare i lavoratori

-

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tecnologici

7. Operatori settore Manutenzione

Impianti Fissi (armamento e sede

ferroviaria)

LAVORATORI:

- Evitare l’assunzione di sostanze tossicologiche e di alcool

- Sottoporsi ai controlli periodici

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201

C5.5) EMERGENZE

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 tra le misure generali di tutela assumono rilevanza le misure di emergenza da

adottare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo

grave ed immediato.

Uno dei primi obblighi del Datore di Lavoro, così come stabilito dall’art. 18 del Decreto, è quello di

designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e

lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di

salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

D.Lgs 81/08 - Sezione VI

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43. - Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta

antincendio e gestione dell'emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i

comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e

immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando

immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la

propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico,

possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei

mezzi tecnici disponibili.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni

dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui

all'articolo 46.

Gli addetti a primo soccorso, lotta antincendio, emergenze ed evacuazione di UMBRIA TPL E

MOBILITA’ S.p.A. sono già stati indicati nelle pagine da 10 a 12 del presente documento di valutazione

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dei rischi. Gli addetti sono stati selezionati in modo da coprire tutti i diversi luoghi di lavoro in cui opea

il personale di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA.

Presso tutte le strutture

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di

emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato

circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle

attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di

pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della

formazione ricevuta.

I lavoratori devono attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite e segnalare sempre e

tempestivamente eventuali pericoli direttamente riscontrati.

PRIMO SOCCORSO

Art. 45. - Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità

produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo

soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di

lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua

formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di

rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di

adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

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vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e

successive modificazioni.

Conformemente a quanto prescritto dalle norme, presso la società UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA

sono presenti sia cassette di primo soccorso sia pacchetti di medicazione. I contenuti di tali dotazioni

rispettano quanto stabilito dal Decreto n. 388/2003. In particolare le cassette di primo soccorso sono

presenti presso tutte le sedi in cui si svolgono le attività di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA I

lavoratori sono inf / formati circa l’ubicazione di tali cassette e presso ciascuna sede sono presenti

addetti al primo soccorso. Il contenuto delle cassette di primo soccorso viene integrato secondo

necessità a cura dei preposti.

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Manutenzione Impianti Fissi e Impianti Tecnologici

Allegretti Antonio, Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo

junior, Arcelli Roberto, Beatini Antonio, Bernini Daniele,

Berti Massimiliano, Calzoni Laura, Cardinali Franco,

Ceccarelli Graziano, Ceroni Alessio, Consalvi Romeo,

Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lazzari

Tiziano, Leone Ciro, Lisetti Massimo, Lucidi Gianni,

Marcaccioli Andrea, Marsiglietti Luciano, Montirosi

Alessandro, Panfili Fabrizio, Poderini Antonio, Vitali

Michele.

Uffici Direzione Nencetti Maurizio, Billi Valeria

Uffici piazzale Bellucci Castraberte Claudio, Tocci Mauro

DCO Ponte San Giovanni Cardinali Franco, Versiglioni Alfio.

Come già specificato, gli attestati di formazione e le designazioni sono conservate in azienda.

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PREVENZIONE INCENDI

Art. 46. - Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta

a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita

umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli

incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. omissis

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza

antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data

10 marzo 1998.

Nella tabella che segue sono riportati gli addetti antincendio della società UMBRIA TPL E

MOBILITA’ SPA

ADDETTI ANTINCENDIO

Uffici Direzione Aziendale Mauro Squarta7, Giampaolo Conti, Alessandro

Arcangeli8.

Uffici piazzale Bellucci Fagiolo Stefano, Negozio Walter.

DCO Ponte San Giovanni Cardinali Franco

Manovratore Sacchetti Paolo.

Stazione Umbertide Moretti Paolo

Stazione San Sepolcro Piersimoni Giancarlo.

Stazione Perugia S.Anna Bovini Sabrina, Furiani Diego

Manutenzione Impianti Fissi e Impianti Tecnologici

Allegretti Antonio, Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo

junior, Arcelli Roberto, Beatini Antonio, Bernini Daniele,

7 attestato di idoneità tecnica rilasciato dal comando provinciale vigili del fuoco di Perugia il 22/12/2009 per rischio elevato.

8 Giampaolo Conti, Alessandro Arcangeli saranno formati nel 2014 partecipando ad idoneo corso formativo

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Berti Massimiliano, Ceccarelli Graziano, Ceroni Alessio,

Consalvi Romeo, Finocchi Marco, Giuliani Luca,

Giulietti Enrico, Lazzari Tiziano, Leone Ciro, Lisetti

Massimo, Lucidi Gianni, Marcaccioli Andrea, Marsiglietti

Luciano, Montirosi Alessandro, Panfili Fabrizio, Poderini

Antonio, Vitali Michele.

Come già specificato, gli attestati di formazione e le designazioni sono conservate in azienda.

In ottemperanza a quanto stabilito dal DM 10/03/98 la società UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA ha

provveduto alla redazione del PIANO DI EMERGENZA, che costituisce parte integrante del presente

DVR.

Pertanto, si rimanda al suddetto PIANO per quanto concerne:

percorsi d’esodo, vie di fuga e punti di raccolta;

mezzi estinguenti;

procedure di emergenza;

sistemi di allarme;

prescrizioni operative;

informazione dei lavoratori;

squadra antincendio.

Presso tutti i luoghi di lavoro di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA sono disponibili estintori in

numero sufficiente.

Tali estintori sono tutti dotati del relativo cartello di segnalazione e sono provvisti del cartellino in cui

vengono annotate le verifiche eseguite secondo le scadenze previste dalle norme. Le verifiche e

manutenzioni sono affidate a ditta esterna specializzata.

Sempre ai sensi del D.M. 10/03/1998 il Datore di Lavoro ha effettuato la valutazione del rischio

incendio. Tale valutazione ha permesso di individuare il rischio nel modo che segue:

rischio basso presso la sede direzionale di Perugia piazzale Bellucci;

rischio basso presso il DCO;

rischio basso presso le stazioni;

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rischio basso presso le sottostazioni elettriche;

rischio basso lungo la rete.

A seguito della valutazione dei rischi di incendio il Datore di Lavoro è chiamato a:

a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio;

b) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio;

c) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione.

Per la riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio sono stati applicati i seguenti criteri:

MISURE DI TIPO TECNICO:

realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;

messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche

elettrostatiche;

verifica della probabilità di fulminazione (protezione dalle scariche atmosferiche);

adozione di dispositivi di sicurezza.

MISURE DI TIPO ORGANIZZATIVO / GESTIONALE:

rispetto dell'ordine e della pulizia;

controlli sulle misure di sicurezza;

predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;

informazione e formazione dei lavoratori.

Inoltre:

Le eventuali riparazioni elettriche sono effettuate esclusivamente da personale competente e

qualificato;

Non è consentito fumare;

I lavoratori addetti alla prevenzione incendi effettuano regolari controlli finalizzati ad accertare

l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio.

In particolare, è stata predisposta una lista di controllo:

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all'inizio della giornata lavorativa viene effettuato un controllo per assicurarsi che l'esodo delle

persone sia garantito;

alla fine della giornata lavorativa viene effettuato un controllo per assicurarsi che le misure

antincendio siano state poste in essere, che le sostanze infiammabili e combustibili siano messe

al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio.

Infine, i lavoratori sono inf / formati per segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione

di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza.

Per quanto concerne l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio si procede tramite:

sorveglianza giornaliera da parte del personale della ditta;

controllo periodico (semestrale) affidata a ditta esterna specializzata;

manutenzione ordinaria e straordinaria affidate a ditte esterne specializzate.

Tali controlli riguardano:

vie di uscita;

attrezzature ed impianti di protezione antincendio.

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INFORMAZIONE ANTINCENDIO

Tutti i lavoratori ricevono una adeguata informazione su:

a) rischi di incendio legati all'attività svolta;

b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;

c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate con particolare riferimento a:

- osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli

ambienti di lavoro;

- modalità di apertura delle porte delle uscite;

d) ubicazione delle vie di uscita;

e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:

- azionamento dell'allarme;

- procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e per l’evacuazione fino al punto di raccolta in

luogo sicuro;

- modalità di chiamata dei vigili del fuoco;

f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio

e gestione delle emergenze e pronto soccorso.

L'informazione e le istruzioni antincendio sono fornite ai lavoratori anche tramite cartelli ed avvisi

scritti.

ESERCITAZIONI ANTINCENDIO

I lavoratori partecipano ad esercitazioni antincendio una volta l'anno, per mettere in pratica le

procedure di esodo e di primo intervento.

Poiché si tratta di luoghi di lavoro di piccole o medie dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente

coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:

- percorrere le vie di uscita;

- identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;

- identificare la posizione dei dispositivi di allarme;

- identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.

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PIANO DI EMERGENZA

UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA ha provveduto alla redazione del Piano di Emergenza che è da

considerarsi parte integrante del presente Documento di Valutazione dei Rischi.

I contenuti del piano sono quelli di cui all’Allegato VIII al D.M. 10/03/98.

NUMERI UTILI

Presso tutte le sedi dell’azienda deve essere presente il cartello con riportati i numeri per le

emergenze:

EMERGENZA SANITARIA 118

VIGILI DEL FUOCO 115

CARABINIERI 112

PRONTO INTERVENTO 113

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210

C5.6) SEGNALETICA DI SICUREZZA

D.Lgs 81/08 - Titolo V

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 162. - Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una

segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o

una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un

cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;

b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;

c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;

d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;

e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi

di soccorso o di salvataggio;

f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);

g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o

pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità

sufficiente;

h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce

indicazioni complementari;

i) colore di sicurezza: un colore al quale é assegnato un significato determinato;

l) simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato

comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;

m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che

è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;

n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce

umana o di sintesi vocale;

o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;

p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare

persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

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211

Art. 163. - Obblighi del datore di lavoro

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non

possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o

con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente

alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.

2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio

non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona

tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso,

alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o

aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.

Art. 164. - Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare

riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;

b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per

oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o

di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

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212

A seguito della valutazione dei rischi, è stata prevista l’apposizione della seguente segnaletica di sicurezza:

Direzione Aziendale e Uffici di Perugia, Piazzale Bellucci 16/a:

SEGNALETICA DI SICUREZZA

CARTELLI DI DIVIETO

CARTELLI DI SALVATAGGIO

PRIMO SOCCORSO

CARTELLI ANTINCENDIO

VIA DI ESODO

VIA DI ESODO

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213

Dirigente Centrale Operativo presso la stazione ferroviaria di Perugia Ponte San Giovanni:

SEGNALETICA DI SICUREZZA

CARTELLI DI DIVIETO

CARTELLI DI SALVATAGGIO

PRIMO SOCCORSO

CARTELLI ANTINCENDIO

VIA DI ESODO

VIA DI ESODO

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214

Stazioni ferroviarie presenziate di Sansepolcro, Perugia Sant’Anna e Umbertide:

SEGNALETICA DI SICUREZZA

CARTELLI DI DIVIETO

CARTELLI DI SALVATAGGIO

PRIMO SOCCORSO

CARTELLI ANTINCENDIO

VIA DI ESODO

VIA DI ESODO

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215

Deposito di Marsciano con punto di verifica:

SEGNALETICA DI SICUREZZA

CARTELLI DI DIVIETO

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216

CARTELLI DI AVVERTIMENTO

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217

CARTELLI DI PRESCRIZIONE

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

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218

CARTELLI DI SALVATAGGIO

VIA DI ESODO

VIA DI ESODO

PRIMO SOCCORSO

PUNTO DI RACCOLTA

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219

TELEFONO PER EMERGENZA

CARTELLI ANTINCENDIO

VIA DI ESODO

VIA DI ESODO

Per i cantieri lungo la rete

La cartellonistica di cantiere e la cartellonistica di segnalazione della dotazione ferroviaria con

particolare riferimento al rischio di elettrocuzione.

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220

C6) FORMAZIONE E INFORMAZIONE

D.Lgs 81/08 - Sezione IV

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art.36. - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui é esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni

aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza

previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche

ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di

acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica

della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Art.37. - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di

salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri

dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione

caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo

in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto legislativo.

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221

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in

merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in

vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede é definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di

lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione

all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un

aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della

formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti,

tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro

in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza

devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle

disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto

del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile

1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute

e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da

assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:a)

principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul

lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e)

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222

valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e

protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della

comunicazione. La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e

le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione

collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo' essere

inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che

occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli

organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri

economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di

acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione

riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare

utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono

registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo é considerato dal datore di

lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della

verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

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C6.1) FORMAZIONE

L’azienda UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA provvede affinché i propri lavoratori, in considerazione

delle specifiche competenze e responsabilità e dei ruoli ricoperti e delle mansioni svolte, partecipino ai

richiesti corsi di formazione ed aggiornamento e provvede affinchè la formazione sia continua.

I principali corsi di formazione sono relativi a:

1. Corso di formazione per RSPP;

2. Corso di aggiornamento per RSPP;

3. Corso di formazione per Preposti;

4. Corsi di formazione ed aggiornamento per addetti al primo soccorso;

5. Corsi di formazione ed aggiornamento per addetti antincendio, evacuazione ed emergenze;

6. Corsi di formazione / abilitazione per specifiche lavorazioni;

7. Corsi di formazione / abilitazione relativi alla rete elettrica, alle sottostazioni elettriche ed agli

impianti di linea

Proprio nell’ottica della formazione continua sono in fase di programmazione ulteriori corsi di

formazione.

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224

C6.2) INFORMAZIONE

Il datore di lavoro provvede ad informare costantemente i propri lavoratori tramite colloqui, riunioni,

ordini di servizio, avvisi ed istruzioni circa i rischi presenti nell’attività e le corrette procedure di lavoro

nonché il corretto utilizzo di attrezzature e DPI.

Allo scopo di informare in maniera mirata i lavoratori si è proceduto anche alla predisposizione di

specifiche schede informative suddivise per gruppi omogenei di lavoratori.

Tali schede sono riportate nelle pagine che seguono.

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SCHEDE INFORMATIVE

GRUPPO OMOGENEO

1. PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Descrizione dell’attività lavorativa:

Attività di ufficio

Lavoratori:

Proietti Mauro, Pasquini Pasquale, Dello Russo Pierluca, Conti Giampaolo, Giombini Katia, Lotti

Antonello, Nencetti Maurizio, Bellavita Carlo, Castraberte Claudio, Fagiolo Stefano, Giuliani Francesca,

Lisetti David, Negozio Walter, Tocci Mauro, Squarta Mauro, Arcangeli Alessandro, Rinaldi Andrea,

Cernicchi Andrea, Caponi Carla, Capocci Paolo, Ridolfi Anna, Tulli Eleonora, Cimmino Francesco,

Bucari Stefano.

RISCHIO BIOLOGICO

Luogo di

esposizione Gruppo Agenti biologici Misure di prevenzione e protezione

UFFICI GRUPPO 1*

DATORE DI LAVORO:

- Assicurare la pulizia dei locali e servizi igienici adeguati e puliti

LAVORATORI:

- Aerare sempre i locali

- Mantenere il più possibile pulito il luogo di lavoro *GRUPPO 1: un agente con poche probabilità di causare malattie in soggetti umani

Modalità di esposizione: Contatto e/o inalazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

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RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

ELENCO PRODOTTI CHIMICI

Nome Classe di pericolosità Frasi di rischio

Consigli di prudenza Altre informazioni

Alcool denaturato facilmente infiammabile (F) R11 - R21 - R23/25 - R36/37 -

S2 - S7 - S16

Frasi di rischio (R)

R11 Facilmente infiammabile

R21 Nocivo a contatto con la pelle

R23/25 Tossico per inalazione e ingestione

R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratone

Consigli di prudenza (S)

S2 Conservare fuori della portata dei bambini

S7 Conservare il recipiente ben chiuso

S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare

Modalità di esposizione: Contatto e/o inalazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE ALTRI AGENTI RISCHIO CHIMICO

Luogo di

esposizione

Gruppo Agenti

chimici Misure di prevenzione e protezione

UFFICI

PRODOTTI PER LE

PULIZIE

INQUINAMENTO

“INDOOR”

DATORE DI LAVORO:

- Consentire esclusivamente al personale specializzato la pulizia dei luoghi di lavoro

- Assicurare la non accessibilità ai prodotti chimici da parte dei lavoratori

LAVORATORI:

- Aerare sempre i locali

- Rispettare il divieto di fumare

Modalità di esposizione: Contatto cutaneo e per inalazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti

Formazione ed informazione: programmata

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227

RUMORE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione:

Ai lavoratori appartenenti a tale gruppo omogeneo è interdetto l’accesso alle aree

individuate da appositi cartelli indicanti livelli di rumorosità superiore a 85 dB(A),

l’acceso a tali zone è consentito solamente previo utilizzo degli otoprotettori

obbligatori per tali aree.

DPC: --

I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti

Formazione ed informazione: programmata

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

UFFICI

MONITOR;

AFFATICAMENTO

OCCHI E VISTA

DATORE DI LAVORO

- Fornire apparecchiature con basso livello di emissioni

LAVORATORI:

- porsi a una distanza dallo schermo cm 50-70

- effettuare una pausa di quindici minuti ovvero cambiare attività ogni centoventi minuti di applicazione continuativa

Modalità di esposizione: Visiva

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

MICRO / MACROCLIMA

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

UFFICI MICROCLIMA

DATORE DI LAVORO

- Installare le adeguate apparecchiature per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti

- Informare i lavoratori

LAVORATORI:

- Segnalare eventuali anomalie degli impianti

- Segnalare eventuali condizioni di discomfort

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

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228

ILLUMINAZIONE

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

UFFICI ILLUMINAZIONE

INADEGUATA

DATORE DI LAVORO

- Installare gli appropriati corpi illuminanti

- Istruire il personale

- Informare i lavoratori

- Procedere alle richieste manutenzioni e revisioni

LAVORATORI:

- Verificare l’integrità e/o lo stato di efficienza dei corpi illuminanti

- Segnalare eventuali anomalie

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

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229

ELETTROCUZIONE

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

UFFICI ELETTROCUZIONE

DATORE DI LAVORO

- Prendere le misure necessarie affinchè i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica

- Informare i lavoratori

LAVORATORI:

- Astenersi da qualunque azione in quanto non richiesta dalle proprie mansioni

- Non manomettere impianti, macchine e attrezzature

Modalità di esposizione: contatti diretti, indiretti, fulminazione diretta ed indiretta, sovratensioni, guasti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti

Formazione e Informazione: programmata

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PESANTI /

SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTICOLARE

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

UFFICI MOVIMENTAZIONE

SCORRETTA

DATORE DI LAVORO:

- Inf/ formare i lavoratori

LAVORATORI:

- Attenersi alle regole di giusta movimentazione manuale dei carichi

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

PROCEDURE:

Attenersi alla procedure indicate

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230

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO DOVUTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

UFFICI MANCANZA

ORGANIZZAZIONE

DATORE DI LAVORO:

- Definire procedure comportamentali adeguate

- Dotarsi di specifico software per i turni di PDC e PDA

- Informare i lavoratori anche riguardo ai turni relativi ai Gruppi

Omogenei a loro collegati

LAVORATORI:

- Attenersi alle procedure codificate

- Informare i responsabili dei procedimenti su possibili

miglioramenti organizzativi

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

PROCEDURE:

Attenersi alla procedure indicate

EMERGENZE

PROCEDURE:

1. Attenersi alle procedure contenute nel piano d’emergenza; 2. Svolgere le funzioni affidate; 3. Segnalare eventuali anomalie o pericoli riscontrati.

Formazione ed informazione: erogata

SEGNALETICA DI SICUREZZA

PROCEDURE:

1. Attenersi scrupolosamente alla segnaletica di sicurezza

Formazione ed informazione: programmata

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231

GRUPPO OMOGENEO

2. PERSONALE AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE: DCO

Descrizione dell’attività lavorativa:

Il Dirigente Centrale Operativo situato presso la stazione di Perugia - Ponte San Giovanni si occupa del monitoraggio della

circolazione dei treni.

Lavoratori:

Cardinali Franco, Conti Massimo, Gallicchi Flavio, Gargagli Paolo, Mencagli Valerio, Versiglioni Alfio.

RISCHIO BIOLOGICO

Luogo di

esposizione

Gruppo Agenti biologici Misure di prevenzione e protezione

UFFICI GRUPPO 1*

DATORE DI LAVORO:

- Assicurare la pulizia dei locali e servizi igienici adeguati e puliti

LAVORATORI:

- Aerare sempre i locali

- Mantenere il più possibile pulito il luogo di lavoro *GRUPPO 1: un agente con poche probabilità di causare malattie in soggetti umani

Modalità di esposizione: Contatto e/o inalazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

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232

RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

ELENCO PRODOTTI CHIMICI

Nome Classe di pericolosità Frasi di rischio

Consigli di prudenza

Altre informazioni

Alcool denaturato facilmente infiammabile (F) R11 - R21 - R23/25 - R36/37 -

S2 - S7 - S16

Frasi di rischio (R)

R11 Facilmente infiammabile

R21 Nocivo a contatto con la pelle

R23/25 Tossico per inalazione e ingestione

R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratone

Consigli di prudenza (S)

S2 Conservare fuori della portata dei bambini

S7 Conservare il recipiente ben chiuso

S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare

Modalità di esposizione: Contatto e/o inalazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE ALTRI AGENTI RISCHIO CHIMICO

Luogo di

esposizione

Gruppo Agenti

chimici

Misure di prevenzione e protezione

UFFICI

PRODOTTI PER LE

PULIZIE

INQUINAMENTO

“INDOOR”

DATORE DI LAVORO:

- Consentire esclusivamente al personale specializzato la pulizia dei luoghi di lavoro

- Assicurare la non accessibilità ai prodotti chimici da parte dei lavoratori

LAVORATORI:

- Aerare sempre i locali

- Rispettare il divieto di fumare

Modalità di esposizione: Contatto cutaneo e per inalazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

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233

RUMORE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: I lavoratori appartenenti a tale gruppo omogeneo sono soggetti a livelli di esposizione

al rumore inferiori a 80 dB(A), pertanto non necessitano di DPI.

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Luogo di

esposizione

Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

UFFICI

COMPUTERS;

RISCHI PER LA VISTA E

GLI OCCHI

DATORE DI LAVORO

- Fornire apparecchiature con basso livello di emissioni

LAVORATORI:

- porsi a una distanza dallo schermo cm 50-70

- effettuare una pausa di quindici minuti ovvero cambiare attività ogni centoventi minuti di applicazione continuativa

Modalità di esposizione: Visiva

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

MICRO / MACROCLIMA

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

UFFICI MICROCLIMA

DATORE DI LAVORO

- Installare le adeguate apparecchiature per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti

- Informare i lavoratori

LAVORATORI:

- Segnalare eventuali anomalie degli impianti

- Segnalare eventuali condizioni di discomfort

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

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234

ILLUMINAZIONE

Luogo di

esposizione

Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

UFFICI ILLUMINAZIONE

INADEGUATA

DATORE DI LAVORO

- Installare gli appropriati corpi illuminanti

- Istruire il personale

- Informare i lavoratori

- Procedere alle richieste manutenzioni e revisioni

LAVORATORI:

- Verificare l’integrità e/o lo stato di efficienza dei corpi illuminanti

- Segnalare eventuali anomalie

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

ELETTROCUZIONE

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

UFFICI ELETTROCUZIONE

DATORE DI LAVORO

- Prendere le misure necessarie affinchè i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica

- Informare i lavoratori

LAVORATORI:

- Astenersi da qualunque azione in quanto non richiesta dalle proprie mansioni

- Non manomettere impianti, macchine e attrezzature

Modalità di esposizione: contatti diretti, indiretti, fulminazione diretta ed indiretta, sovratensioni, guasti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti

Formazione e Informazione: programmata

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235

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO PER GLI OPERATORI AL VIDEOTERMINALE

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

UFFICI POSTURA ERRATA

DATORE DI LAVORO:

- Fornire adeguate postazioni (requisiti All. XXXIV D.Lgs 81/08)

- Inf / formare i lavoratori

- Sottoporre i lavoratori, in accordo col medico competente, a sorveglianza sanitaria

LAVORATORI:

- Regolare adeguatamente le altezze di monitor e sedili

- Orientare correttamente i monitor

UFFICI

MONITOR;

AFFATICAMENTO

OCCHI E VISTA

DATORE DI LAVORO:

- Fornire adeguate postazioni (requisiti All. XXXIV D.Lgs 81/08)

- Fornire istruzioni

- Inf / formare i lavoratori

- Sottoporre i lavoratori, in accordo col medico competente, a sorveglianza sanitari

LAVORATORI:

- porsi a una distanza dallo schermo cm 50-70

- effettuare una pausa di quindici minuti ovvero cambiare attività ogni centoventi minuti di applicazione continuativa

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

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236

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PESANTI /

SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTICOLARE

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

UFFICI MOVIMENTAZIONE

SCORRETTA

DATORE DI LAVORO:

- Inf/ formare i lavoratori

LAVORATORI:

- Attenersi alle regole di giusta movimentazione manuale dei carichi

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: guanti da lavoro o guanti antitaglio

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

PROCEDURE:

Attenersi alla procedure indicate

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO DOVUTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

UFFICI MANCANZA

ORGANIZZAZIONE

DATORE DI LAVORO:

- Definire procedure comportamentali adeguate

- Dotarsi di specifico software per i turni di PDC e PDA

- Informare i lavoratori anche riguardo ai turni relativi ai Gruppi

Omogenei a loro collegati

LAVORATORI:

- Attenersi alle procedure codificate

- Informare i responsabili dei procedimenti su possibili

miglioramenti organizzativi

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

PROCEDURE:

Attenersi alla procedure indicate

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237

SICUREZZA DEI TERZI

CONTROLLI:

1. Controlli tossicologici; 2. Controlli assunzione alcool

Formazione ed informazione: erogata

EMERGENZE

PROCEDURE:

3. Attenersi alle procedure contenute al piano d’emergenza; 4. Svolgere le funzioni affidate; 5. Segnalare eventuali anomalie o pericoli riscontrati.

Formazione ed informazione: erogata

SEGNALETICA DI SICUREZZA

PROCEDURE:

1. Attenersi scrupolosamente alla segnaletica di sicurezza

Formazione ed informazione: programmata

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238

GRUPPO OMOGENEO

3. IMPIEGATI TECNICI CON RESPONSABILITÀ SULLA RETE

Descrizione dell’attività lavorativa:

Sono i funzionari e tecnici dell’area gestione infrastruttura che oltre alle normali attività di ufficio svolgono anche attività d i

ispezione e controllo sugli impianti fissi e tecnologici dell’infrastruttura stessa.

Lavoratori:

Bellavita Carlo, Castraberte Claudio, Dello Russo Pierluca, Lisetti Davide, Tocci Mauro.

Anniboletti Fausto è anche nel gruppo omogeneo 9 e Berti Gino è anche nel gruppo omogeneo 10.

RISCHIO BIOLOGICO

Luogo di

esposizione Gruppo Agenti biologici Misure di prevenzione e protezione

UFFICI GRUPPO 1*

DATORE DI LAVORO:

- Assicurare la pulizia dei locali e servizi igienici adeguati e puliti

LAVORATORI:

- Aerare sempre i locali

- Mantenere il più possibile pulito il luogo di lavoro *GRUPPO 1: un agente con poche probabilità di causare malattie in soggetti umani

Modalità di esposizione: Contatto e/o inalazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

Nella sorveglianza sanitaria è inclusa la vaccinazione antitetanica

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239

RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

ELENCO PRODOTTI CHIMICI

Nome Classe di pericolosità Frasi di rischio

Consigli di prudenza Altre informazioni

Alcool denaturato facilmente infiammabile (F) R11 - R21 - R23/25 - R36/37 -

S2 - S7 - S16

Frasi di rischio (R)

R11 Facilmente infiammabile

R21 Nocivo a contatto con la pelle

R23/25 Tossico per inalazione e ingestione

R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratone

Consigli di prudenza (S)

S2 Conservare fuori della portata dei bambini

S7 Conservare il recipiente ben chiuso

S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare

Modalità di esposizione: Contatto e/o inalazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: mascherina e guanti in caso di possibile esposizione nell’attività di ispezione e

controllo

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE ALTRI AGENTI RISCHIO CHIMICO

Luogo di

esposizione

Gruppo Agenti

chimici Misure di prevenzione e protezione

UFFICI

PRODOTTI PER LE

PULIZIE

INQUINAMENTO

“INDOOR”

DATORE DI LAVORO:

- Consentire esclusivamente al personale specializzato la pulizia dei luoghi di lavoro

- Assicurare la non accessibilità ai prodotti chimici da parte dei lavoratori

LAVORATORI:

- Aerare sempre i locali

- Rispettare il divieto di fumare

Modalità di esposizione: Contatto cutaneo e per inalazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti

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240

Formazione ed informazione: programmata

RUMORE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione:

Ai lavoratori appartenenti a tale gruppo omogeneo è interdetto l’accesso alle aree

individuate da appositi cartelli indicanti livelli di rumorosità superiore a 85 dB(A),

l’acceso a tali zone è consentito solamente previo utilizzo degli otoprotettori

obbligatori per tali aree.

DPC: --

I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti

Formazione ed informazione: programmata

VIBRAZIONI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: I lavoratori appartenenti a tale gruppo omogeneo sono soggetti a livelli di esposizione

A(8) alle vibrazioni meccaniche (Sistema Corpo Intero – WBV) inferiori a 0,500 m/s2.

Pertanto non necessitano di DPI.

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

UFFICI

MONITOR;

AFFATICAMENTO

OCCHI E VISTA

DATORE DI LAVORO

- Fornire apparecchiature con basso livello di emissioni

LAVORATORI:

- porsi a una distanza dallo schermo cm 50-70

- effettuare una pausa di quindici minuti ovvero cambiare attività ogni centoventi minuti di applicazione continuativa

Modalità di esposizione: Visiva

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

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241

MICRO / MACROCLIMA

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

UFFICI MICROCLIMA

DATORE DI LAVORO

- Installare le adeguate apparecchiature per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti

- Informare i lavoratori

LAVORATORI:

- Segnalare eventuali anomalie degli impianti

- Segnalare eventuali condizioni di discomfort

LINEE,

DEPOSITI,

CANTIERI

MICROCLIMA E

MACROCLIMA

DATORE DI LAVORO

- Istruire il personale

- Informare i lavoratori

- Fornire i DPI contro gli agenti climatici avversi

LAVORATORI:

- Segnalare eventuali condizioni di discomfort

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: - tuta protettiva; giaccone, guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche.

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

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242

ILLUMINAZIONE

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

UFFICI,

LINEE,

DEPOSITI,

CANTIERI

ILLUMINAZIONE

INADEGUATA

DATORE DI LAVORO

- Installare gli appropriati corpi illuminanti

- Istruire il personale

- Informare i lavoratori

- Procedere alle richieste manutenzioni e revisioni

LAVORATORI:

- Verificare l’integrità e/o lo stato di efficienza dei corpi illuminanti

- Segnalare eventuali anomalie

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: Indossare gilet catarifrangente

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

ELETTROCUZIONE

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

UFFICI,

LINEE,

DEPOSITI,

CANTIERI

ELETTROCUZIONE

DATORE DI LAVORO

- Prendere le misure necessarie affinchè i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica

- Vietare di eseguire lavori sotto tensione salvo i casi previsti dalle norme vigenti

- Vietare i lavori in prossimità di parti attive e a distanze inferiori ai limiti previsti, salvo i casi previsti dalle norme vigenti

- Provvedere a manutenzione e verifiche periodiche

- realizzare impianti di protezione dai fulmini e dalle scariche atmosferiche

- Fornire i DPI contro l’elettrocuzione

- Informare i lavoratori

- Formare i lavoratori

- Emanare regolamenti

- Emanare procedure

- Emanare autorizazioni al lavoro

LAVORATORI:

- Rispettare tutti i divieti

- Non manomettere impianti, macchine e attrezzature

- attenersi tassativamente alle procedure

- attenersi tassativamente alle autorizzazioni al lavoro

- Segnalare immediatamente eventuali anomalie o guasti degli impianti ed interrompere il lavoro

- In caso di dubbi sulla tolta tensione interrompere il lavoro e

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243

richiedere informazioni e verifiche prima di procedere

Modalità di esposizione: contatti diretti, indiretti, fulminazione diretta ed indiretta, sovratensioni, guasti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: guanti dielettrici, scarpe specifiche per rischio elettrocuzione

DPC: --

I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti

Formazione ed informazione: effettuati specifici percorsi formativi

Procedure:

Attenersi alla procedure indicate, ai regolamenti di esercizio, alle autorizzazioni al lavoro

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PESANTI /

SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTICOLARE

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

UFFICI,

LINEE,

DEPOSITI,

CANTIERI

MOVIMENTAZIONE

SCORRETTA

DATORE DI LAVORO:

- Inf/ formare i lavoratori

LAVORATORI:

- Attenersi alle regole di giusta movimentazione manuale dei carichi

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: guanti da lavoro o guanti antitaglio

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

PROCEDURE:

Attenersi alla procedure indicate

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244

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO DOVUTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

UFFICI,

LINEE,

DEPOSITI,

CANTIERI

MANCANZA

ORGANIZZAZIONE

DATORE DI LAVORO:

- Definire procedure comportamentali adeguate

- Informare i lavoratori anche riguardo ai turni relativi ai Gruppi

Omogenei a loro collegati

LAVORATORI:

- Attenersi alle procedure codificate

- Informare i responsabili dei procedimenti su possibili

miglioramenti organizzativi

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: elmetto

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

PROCEDURE:

Attenersi alla procedure indicate

SICUREZZA DEI TERZI

CONTROLLI:

1. Controlli tossicologici; 2. Controlli assunzione alcool

Formazione ed informazione: erogata

EMERGENZE

PROCEDURE:

1. Attenersi alle procedure contenute al piano d’emergenza; 2. Svolgere le funzioni affidate; 3. Segnalare eventuali anomalie o pericoli riscontrati.

Formazione ed informazione: programmata

SEGNALETICA DI SICUREZZA

PROCEDURE:

1. Attenersi scrupolosamente alla segnaletica di sicurezza

Formazione ed informazione: programmata

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245

GRUPPO OMOGENEO

4. PERSONALE AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE: CAPI STAZIONE

Descrizione dell’attività lavorativa:

Ai capi stazione è affidata la responsabilità della circolazione dei treni all’interno della stazione di competenza. In alcuni casi si

occupano anche o solo della biglietteria. Alcuni capistazione sono addetti al Passaggio a Livello di via degli Astri a Ponte

Felcino

Lavoratori:

Bovini Sabrina, Cardinali Franco, Conti Massimo, Furiani Diego, Gallicchi Flavio, Gargagli Paolo, Lepri

Elvira, Mencagli Valerio, Moretti Paolo, Piersimoni Giancarlo, Versiglioni Alfio.

RISCHIO BIOLOGICO

Luogo di

esposizione Gruppo Agenti biologici Misure di prevenzione e protezione

STAZIONI GRUPPO 1*

DATORE DI LAVORO:

- Assicurare la pulizia dei locali e servizi igienici adeguati e puliti

LAVORATORI:

- Aerare sempre i locali

- Mantenere il più possibile pulito il luogo di lavoro *GRUPPO 1: un agente con poche probabilità di causare malattie in soggetti umani

Modalità di esposizione: Contatto e/o inalazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

Nella sorveglianza sanitaria è inclusa la vaccinazione antitetanica

RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

ELENCO PRODOTTI CHIMICI

Nome Classe di pericolosità Frasi di rischio

Consigli di prudenza Altre informazioni

Alcool denaturato facilmente infiammabile (F) R11 - R21 - R23/25 - R36/37 -

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246

S2 - S7 - S16

Frasi di rischio (R)

R11 Facilmente infiammabile

R21 Nocivo a contatto con la pelle

R23/25 Tossico per inalazione e ingestione

R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratone

Consigli di prudenza (S)

S2 Conservare fuori della portata dei bambini

S7 Conservare il recipiente ben chiuso

S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare

Modalità di esposizione: Contatto e/o inalazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE ALTRI AGENTI RISCHIO CHIMICO

Luogo di

esposizione

Gruppo Agenti

chimici Misure di prevenzione e protezione

STAZIONI

PRODOTTI PER LE

PULIZIE

INQUINAMENTO

“INDOOR”

DATORE DI LAVORO:

- Consentire esclusivamente al personale specializzato la pulizia dei luoghi di lavoro

- Assicurare la non accessibilità ai prodotti chimici da parte dei lavoratori

LAVORATORI:

- Aerare sempre i locali

- Rispettare il divieto di fumare

Modalità di esposizione: Contatto cutaneo e per inalazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti

Formazione ed informazione: programmata

RUMORE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: I lavoratori appartenenti a tale gruppo omogeneo sono soggetti a livelli di esposizione

al rumore inferiori a 80 dB(A), pertanto non necessitano di DPI.

DPC: --

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247

Formazione ed informazione: programmata

MICRO / MACROCLIMA

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

STAZIONI MICROCLIMA E

MACROCLIMA

DATORE DI LAVORO

- Installare le adeguate apparecchiature per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti

- Fornire i DPI contro gli agenti climatici avversi

- Informare i lavoratori

LAVORATORI:

- Segnalare eventuali anomalie degli impianti

- Segnalare eventuali condizioni di discomfort

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

ILLUMINAZIONE

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

STAZIONI ILLUMINAZIONE

INADEGUATA

DATORE DI LAVORO

- Installare gli appropriati corpi illuminanti

- Istruire il personale

- Informare i lavoratori

- Procedere alle richieste manutenzioni e revisioni

LAVORATORI:

- Verificare l’integrità e/o lo stato di efficienza dei corpi illuminanti

- Segnalare eventuali anomalie

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

ELETTROCUZIONE

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

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248

STAZIONI ELETTROCUZIONE

DATORE DI LAVORO

- Prendere le misure necessarie affinchè i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica

- Informare i lavoratori

LAVORATORI:

- Attenersi alle procedure

- Non manomettere impianti, macchine e attrezzature

Modalità di esposizione: contatti diretti, indiretti, fulminazione diretta ed indiretta, sovratensioni, guasti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti

Formazione e Informazione: programmata

Procedure:

Attenersi alla procedure indicate, ai regolamenti di esercizio, alle autorizzazioni al lavoro

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PESANTI /

SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTICOLARE

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

STAZIONI MOVIMENTAZIONE

SCORRETTA

DATORE DI LAVORO:

- Inf/ formare i lavoratori

LAVORATORI:

- Attenersi alle regole di giusta movimentazione manuale dei carichi

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti

PROCEDURE:

Attenersi alla procedure indicate

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249

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO DOVUTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

STAZIONI MANCANZA

ORGANIZZAZIONE

DATORE DI LAVORO:

- Definire procedure comportamentali adeguate

- Dotarsi di specifico software per i turni di PDC e PDA

- Informare i lavoratori anche riguardo ai turni relativi ai Gruppi

Omogenei a loro collegati

LAVORATORI:

- Attenersi alle procedure codificate

- Informare i responsabili dei procedimenti su possibili

miglioramenti organizzativi

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

PROCEDURE:

Attenersi alla procedure indicate

SICUREZZA DEI TERZI

CONTROLLI:

1. Controlli tossicologici; 2. Controlli assunzione alcool

Formazione ed informazione: erogata

EMERGENZE

PROCEDURE:

1. Attenersi alle procedure contenute al piano d’emergenza; 2. Svolgere le funzioni affidate; 3. Segnalare eventuali anomalie o pericoli riscontrati.

Formazione ed informazione: erogata

SEGNALETICA DI SICUREZZA

PROCEDURE:

1. Attenersi scrupolosamente alla segnaletica di sicurezza

Formazione ed informazione: programmata

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250

GRUPPO OMOGENEO

5. MANOVRATORE

Descrizione dell’attività lavorativa:

Ha il compito di comporre e scomporre i treni con agganci e / o sganci di materiale rotabile.

Lavoratore: 1

Sacchetti Paolo

RISCHIO BIOLOGICO

Luogo di

esposizione Gruppo Agenti biologici Misure di prevenzione e protezione

STAZIONI GRUPPO 1*

DATORE DI LAVORO:

- Assicurare la pulizia dei locali e servizi igienici adeguati e puliti

- Manutenzione e pulizia approfondita periodica delle aree esterne

LAVORATORI:

- Aerare sempre i locali

- Mantenere il più possibile pulito il luogo di lavoro

TRENI GRUPPO 1*

DATORE DI LAVORO:

- Installazione di idoneo sistema di condizionamento

- Manutenzione

- Controllo isolamento e guarnizioni

- Pulizia approfondita periodica dei treni, sia all’interno che all’esterno

- Verifica periodica

LAVORATORI:

- Mantenere il più possibile pulito il luogo di lavoro

- Controllare la corretta condotta degli utenti a bordo

- Nelle aree di lavoro in cui c’è rischio di esposizione rispettare il divieto di assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici

- Gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengono tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti

*GRUPPO 1: un agente con poche probabilità di causare malattie in soggetti umani

Modalità di esposizione: Contatto e/o inalazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

Nella sorveglianza sanitaria è inclusa la vaccinazione antitetanica

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RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

ELENCO PRODOTTI CHIMICI

Nome Classe di pericolosità Frasi di rischio

Consigli di prudenza Altre informazioni

Alcool denaturato facilmente infiammabile (F) R11 - R21 - R23/25 - R36/37 -

S2 - S7 - S16

Frasi di rischio (R)

R11 Facilmente infiammabile

R21 Nocivo a contatto con la pelle

R23/25 Tossico per inalazione e ingestione

R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratone

Consigli di prudenza (S)

S2 Conservare fuori della portata dei bambini

S7 Conservare il recipiente ben chiuso

S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare

Modalità di esposizione: Contatto e/o inalazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

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252

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE ALTRI AGENTI RISCHIO CHIMICO

Luogo di

esposizione

Gruppo Agenti

chimici Misure di prevenzione e protezione

STAZIONI

PRODOTTI PER LE

PULIZIE

INQUINAMENTO

“INDOOR”

DATORE DI LAVORO:

- Consentire esclusivamente al personale specializzato la pulizia dei luoghi di lavoro

- Assicurare la non accessibilità ai prodotti chimici da parte dei lavoratori

LAVORATORI:

- Aerare sempre i locali

- Rispettare il divieto di fumare

TRENI PRODOTTI PER LE

PULIZIE

DATORE DI LAVORO:

- Consentire esclusivamente al personale specializzato la pulizia del materiale rotabile

- Assicurare la non accessibilità ai prodotti chimici da parte dei lavoratori

LAVORATORI:

- Aerare sempre i locali delle vetture

- Rispettare il divieto di fumare e di usare fiamme libere

Modalità di esposizione: Contatto cutaneo e per inalazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

RUMORE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: Il lavoratore appartenente a tale gruppo omogeneo sono soggetti a livelli di esposizione

al rumore compresi tra 80 dB(A) e 85 dB(A), pertanto l’uso dei DPI è facoltativo.

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

VIBRAZIONI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: I lavoratori appartenenti a tale gruppo omogeneo sono soggetti a livelli di esposizione

A(8) alle vibrazioni meccaniche (Sistema Corpo Intero – WBV) inferiori a 0,500 m/s2.

Pertanto non necessitano di DPI.

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

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253

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI

Luogo di

esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione

TRENI elettrici tipo

E121 ed E122:

Cabina dietro

postazione

macchinista

BASSO

DATORE DI LAVORO

- Realizzazione cabina in materiali tali da assicurare livelli di campi elettromagnetici al di sotto dei valori di azione e limite

- Misura dei valori

- Inf / formazione dei lavoratori

- Segnali di avvertimento

- Manutenzione e verifica di tali cabine

LAVORATORI:

- Segnalare immediatamente eventuali anomalie

Modalità di esposizione: Radiazione elettromagnetica

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

MICRO / MACROCLIMA

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

STAZIONI E

TRENI

MICROCLIMA E

MACROCLIMA

DATORE DI LAVORO

- Installare le adeguate apparecchiature per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti

- Fornire i DPI contro gli agenti climatici avversi

- Informare i lavoratori

LAVORATORI:

- Segnalare eventuali anomalie degli impianti

- Segnalare eventuali condizioni di discomfort

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: giaccone

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

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254

ILLUMINAZIONE

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

TRENI ILLUMINAZIONE

INADEGUATA

DATORE DI LAVORO

- Installare gli appropriati corpi illuminanti

- Istruire il personale

- Informare i lavoratori

- Procedere alle richieste manutenzioni e revisioni

LAVORATORI:

- Verificare l’integrità e/o lo stato di efficienza dei corpi illuminanti

- Segnalare eventuali anomalie

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: gilet catarifrangente

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

ELETTROCUZIONE

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

STAZIONI E

TRENI ELETTROCUZIONE

DATORE DI LAVORO

- Prendere le misure necessarie affinchè i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica

- Informare e formare i lavoratori

LAVORATORI:

- Attenersi alle procedure ed al mansionario

- Non manomettere impianti, macchine e attrezzature

Modalità di esposizione: contatti diretti, indiretti, fulminazione diretta ed indiretta, sovratensioni, guasti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti

Informazione e formazione: programmata

Procedure:

Attenersi alla procedure indicate, ai regolamenti di esercizio, alle autorizzazioni al lavoro

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255

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PESANTI /

SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTICOLARE

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

TRENI MOVIMENTAZIONE

SCORRETTA

DATORE DI LAVORO:

- Inf/ formare i lavoratori

LAVORATORI:

- Attenersi alle regole di giusta movimentazione manuale dei carichi

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: guanti da lavoro o guanti antitaglio

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

PROCEDURE:

Attenersi alla procedure indicate

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256

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO DOVUTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

TRENI MANCANZA

ORGANIZZAZIONE

DATORE DI LAVORO:

- Definire procedure comportamentali adeguate

- Dotarsi di specifico software per i turni di PDC e PDA

- Informare i lavoratori anche riguardo ai turni relativi ai Gruppi

Omogenei a loro collegati

LAVORATORI:

- Attenersi alle procedure codificate

- Informare i responsabili dei procedimenti su possibili

miglioramenti organizzativi

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

PROCEDURE:

Attenersi alla procedure indicate

SICUREZZA DEI TERZI

CONTROLLI:

1. Controlli tossicologici; 2. Controlli assunzione alcool

Formazione ed informazione: erogata

EMERGENZE

PROCEDURE:

1. Attenersi alle procedure contenute al piano d’emergenza; 2. Svolgere le funzioni affidate; 3. Segnalare eventuali anomalie o pericoli riscontrati.

Formazione ed informazione: erogata

SEGNALETICA DI SICUREZZA

PROCEDURE:

1. Attenersi scrupolosamente alla segnaletica di sicurezza

Formazione ed informazione: programmata

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257

GRUPPO OMOGENEO

6. ADDETTI ALLA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

Descrizione dell’attività lavorativa:

Sono gli operatori specializzati nella manutenzione di tutti gli impianti tecnologici dell’infrastruttura ferroviaria ed in particolare

degli impianti di sicurezza e segnalamento, impianti di telefonia e di telecomunicazione, di telecomando, impianti elettrici in

generale ed inoltre di recente anche delle sottostazioni elttriche di conversione e della linea aerea di contatto (MT 3000 Vcc)

Lavoratori:

Alunni Tullini Filippo, Arcelli Paolo junior, Arcelli Roberto, Cardinali Franco, Ceccarelli Graziano,

Lazzari Tiziano, Leone Ciro, Lucidi Gianni, Marcaccioli Andrea, Montirosi Alessandro, Panfili Fabrizio,

Poderini Antonio, Vitali Michele.

RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

ELENCO PRODOTTI CHIMICI

Nome Classe di pericolosità Frasi di rischio

Consigli di prudenza Altre informazioni

Alcool denaturato facilmente infiammabile (F) R11 - R21 - R23/25 - R36/37 -

S2 - S7 - S16

Disossidante per contatti elettrici

Protettivo idrorepellente per

apparecchiature elettriche

estremamente infiammabile

(F+)

R12 - S9 - S23.d - S36 - S46 -

S51 - S56

Frasi di rischio (R)

R11 Facilmente infiammabile

R12 Estremamente infiammabile

R21 Nocivo a contatto con la pelle

R23/25 Tossico per inalazione e ingestione

R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratone

Consigli di prudenza (S)

S2 Conservare fuori della portata dei bambini

S7 Conservare il recipiente ben chiuso

S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato

S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare

S23.d Non respirare l’aerosol

S36 Usare indumenti protettivi adatti

S46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato

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258

S56 Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzato

Modalità di esposizione: Contatto e/o inalazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: mascherina con filtro facciale FFP2S, guanti protettivi

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

Nella sorveglianza sanitaria è inclusa la vaccinazione antitetanica

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE ALTRI AGENTI RISCHIO CHIMICO

Luogo di

esposizione

Gruppo Agenti

chimici Misure di prevenzione e protezione

SOTTOSTAZIONI

ELETTRICHE

PRODOTTI PER LE

PULIZIE

INQUINAMENTO

“INDOOR”

DATORE DI LAVORO:

- Consentire esclusivamente al personale specializzato la pulizia dei luoghi di lavoro

- Assicurare la non accessibilità ai prodotti chimici da parte dei lavoratori

LAVORATORI:

- Aerare sempre i locali

- Rispettare il divieto di fumare

Modalità di esposizione: Contatto cutaneo e per inalazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

RUMORE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione:

I lavoratori appartenenti a tale gruppo omogeneo sono soggetti a livelli di esposizione

al rumore compresi tra 85 dB(A) e 87 dB(A), pertanto i DPI sono obbligatori ed anche

la sorveglianza sanitaria.

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

VIBRAZIONI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: I lavoratori appartenenti a tale gruppo omogeneo sono soggetti a livelli di esposizione

A(8) alle vibrazioni meccaniche compresi tra 0,500 m/s2 e 1,000 m/s2, per quanto

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259

riguarda il Sistema a Corpo Intero (WBV), e compresi tra 2,500 m/s2 e 5,000 m/s2 per

quanto riguarda il Sistema Mano-Braccio (HAV). Pertanto necessitano di DPI

obbligatori e sorveglianza sanitaria.

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI

Luogo di

esposizione Fattore di rischio Misure di prevenzione e protezione

SOTTOSTAZIONI

ELETTRICHE

E

LINEE

FERROVIARIE

BASSO

DATORE DI LAVORO

- Realizzazione sottostazioni a regola d’arte

- Realizzazione ambiente lavoro idoneo

- Inf / formazione dei lavoratori

- Manutenzione e verifica

LAVORATORI:

- attenersi alle procedure

Modalità di esposizione: Radiazione elettromagnetica

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

MICRO / MACROCLIMA

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

LINEE

FERROVIARIE MACROCLIMA

DATORE DI LAVORO

- Istruire il personale

- Informare i lavoratori

- Fornire i DPI contro gli agenti climatici avversi

LAVORATORI:

- Segnalare eventuali condizioni di discomfort

SOTTOSTAZIONI

ELETTRICHE MICROCLIMA

DATORE DI LAVORO

- Installare le adeguate apparecchiature per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti

- Informare i lavoratori

LAVORATORI:

- Segnalare eventuali anomalie degli impianti

- Segnalare eventuali condizioni di discomfort

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: tuta protettiva, giaccone, guanti, scarpe

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260

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

ILLUMINAZIONE

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

SOTTOSTAZIONI

ELETTRICHE

ILLUMINAZIONE

INADEGUATA

DATORE DI LAVORO

- Installare gli appropriati corpi illuminanti

- Istruire il personale

- Informare i lavoratori

- Procedere alle richieste manutenzioni e revisioni

LAVORATORI:

- Verificare l’integrità e/o lo stato di efficienza dei corpi illuminanti

- Segnalare eventuali anomalie

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: gilet catarifrangente

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

ELETTROCUZIONE

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

SOTTOSTAZIONI

ELETTRICHE ED

IMPIANTI DI

LINEA E LINEA

ELETTRICA

ELETTROCUZIONE

DATORE DI LAVORO

- Prendere le misure necessarie affinchè i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica

- Vietare di eseguire lavori sotto tensione salvo i casi previsti dalle norme vigenti

- Vietare i lavori in prossimità di parti attive e a distanze inferiori ai limiti previsti, salvo i casi previsti dalle norme vigenti

- Provvedere a manutenzione e verifiche periodiche

- realizzare impianti di protezione dai fulmini e dalle scariche atmosferiche

- Fornire i DPI contro l’elettrocuzione

- Informare i lavoratori

- Formare i lavoratori

- Emanare regolamenti

- Emanare procedure

- Emanare autorizazioni al lavoro

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261

LAVORATORI:

- Rispettare tutti i divieti

- Non manomettere impianti, macchine e attrezzature

- attenersi tassativamente alle procedure

- attenersi tassativamente alle autorizzazioni al lavoro

- Segnalare immediatamente eventuali anomalie o guasti degli impianti ed interrompere il lavoro

- In caso di dubbi sulla tolta tensione interrompere il lavoro e richiedere informazioni e verifiche prima di procedere

Modalità di esposizione: contatti diretti, indiretti, fulminazione diretta ed indiretta, sovratensioni, guasti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: guanti dielettrici

DPC: --

I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti

Formazione ed informazione: effettuati specifici percorsi formativi

Procedure:

Attenersi alla procedure indicate, ai regolamenti di esercizio, alle autorizzazioni al lavoro

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PESANTI /

SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTICOLARE

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

LINEE

FERROVIARIE

E

SOTTOSTAZIONI

ELETTRICHE

MOVIMENTAZIONE

SCORRETTA

DATORE DI LAVORO:

- Inf/ formare i lavoratori

LAVORATORI:

- Attenersi alle regole di giusta movimentazione manuale dei carichi

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: guanti da lavoro o guanti antitaglio

DPC: --

I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti

PROCEDURE:

Attenersi alla procedure indicate

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262

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO DOVUTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

LINEE

FERROVIARIE

E

SOTTOSTAZIONI

ELETTRICHE

MANCANZA

ORGANIZZAZIONE

DATORE DI LAVORO:

- Definire procedure comportamentali adeguate

- Informare i lavoratori anche riguardo ai turni relativi ai Gruppi

Omogenei a loro collegati

LAVORATORI:

- Attenersi alle procedure codificate

- Informare i responsabili dei procedimenti su possibili

miglioramenti organizzativi

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: elmetto

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

PROCEDURE:

Attenersi alla procedure indicate

SICUREZZA DEI TERZI

CONTROLLI:

1. Controlli tossicologici; 2. Controlli assunzione alcool

Formazione ed informazione: erogata

EMERGENZE

PROCEDURE:

1. Attenersi alle procedure contenute al piano d’emergenza; 2. Svolgere le funzioni affidate; 3. Segnalare eventuali anomalie o pericoli riscontrati.

Formazione ed informazione: erogata

SEGNALETICA DI SICUREZZA

PROCEDURE:

1. Attenersi scrupolosamente alla segnaletica di sicurezza

Formazione ed informazione: programmata

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263

MACCHINE

PROCEDURE:

Le macchine utilizzate dal presente gruppo omogeneo, anche se con periodicità differente, sono riportate nell’elenco seguente,

si rimanda alla relativa sezione Macchine del presente DVR per l’elenco delle prescrizioni a cui attenersi.

Profilatrice MATISA R783

Trapano Bosch

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GRUPPO OMOGENEO

7. OPERATORI SETTORE MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI (ARMAMENTO E SEDE FERROVIARIA)

Descrizione dell’attività lavorativa:

Si occupano della manutenzione del binario e della sede ferroviaria in senso esteso.

Lavoratori:

Allegretti Antonio, Beatini Antonio, Bernini Daniele, Berti Massimiliano, Calzoni Laura, Ceroni Alessio,

Consalvi Romeo, Finocchi Marco, Giuliani Luca, Giulietti Enrico, Lisetti Massimo, Maccarelli Alfredo,

Marsiglietti Luciano, Mancini Serena.

RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

ELENCO PRODOTTI CHIMICI

Nome Classe di pericolosità Frasi di rischio

Consigli di prudenza

Altre

informazioni

Acido per batterie corrosivo (C) R35 - S26 - S30 - S45

Alcool denaturato facilmente infiammabile (F) R11 - R21 - R23/25 - R36/37 -

S2 - S7 - S16

Anticongelante per pneumatica facilmente infiammabile (F) R11 - S2 - S7 - S16 - S23.b - S35 -

S46 - S51

Diserbante irritante (Xi) - pericoloso per

l'ambiente (N)

R43-R50/53-S2-S13- S20/21-

S36/37-S46- S60-S61

Diserbante pericoloso per l'ambiente (N) R50 - R53 - S2 - S13

Erbicida pericoloso per l'ambiente (N) R51/53-S2-S13-S20/21-S29-S61

Liquido per saldatura

Lubrificante tecnico multiuso

Olio da taglio estremamente infiammabile (F+) R12 - R52/53 - R67 - S23.d - S35

- S51

Olio da taglio spray

Olio di vaselina spray

Olio emulsionabile

Olio idraulico

Olio penetrante lubrificante facilmente infiammabile (F+)

R12-R22-R35- R36/38-R38-R41-

R50/53-R51/53-R52/53-R65-

R66- S3/7-S16-S23-S51

Polvere in lega per riporto

Polvere in lega per riporto

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265

Proteggente antiruggine oleoso

Sbloccante - svitante estremamente infiammabile (F+) R12 - S9 - S23.f - S36 - S46 - S51

- S56

Frasi di rischio (R)

R11 Facilmente infiammabile

R12 Estremamente infiammabile

R21 Nocivo a contatto con la pelle

R22 Nocivo per ingestione

R23/25 Tossico per inalazione e ingestione

R35 Provoca gravi ustioni

R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratone

R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle

R38 Irritante per la pelle

R41 Rischio di gravi lesioni oculari

R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per

l'ambiente acquatico

R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente

acquatico

R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente

acquatico

R53 Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico

R65 Può causare danni polmonari se ingerito

R66 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle

R67 L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

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266

Consigli di prudenza (S)

S2 Conservare fuori della portata dei bambini

S7 Conservare il recipiente ben chiuso

S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare

S20/21 Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

S23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol [termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore]

S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico

S29 Non gettare i residui nelle fognature

S30 Non versare acqua sul prodotto

S35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

S36 Usare indumenti protettivi adatti

S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti

S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

S46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato

S56 Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzato

S60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi

S61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

Modalità di esposizione: Contatto e/o inalazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: mascherina con filtro facciale FFP2S, guanti protettivi

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

Nella sorveglianza sanitaria è inclusa la vaccinazione antitetanica

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267

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE ALTRI AGENTI RISCHIO CHIMICO

Luogo di

esposizione

Gruppo Agenti

chimici Misure di prevenzione e protezione

DEPOSITI

PRODOTTI PER LE

PULIZIE

INQUINAMENTO

“INDOOR”

DATORE DI LAVORO:

- Consentire esclusivamente al personale specializzato la pulizia dei luoghi di lavoro

- Assicurare la non accessibilità ai prodotti chimici da parte dei lavoratori

LAVORATORI:

- Aerare sempre i locali

- Rispettare il divieto di fumare

Modalità di esposizione: Contatto cutaneo e per inalazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: --

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

RUMORE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: otoprotettori I lavoratori appartenenti a tale gruppo omogeneo sono soggetti a livelli di esposizione

al rumore compresi tra 85 dB(A) e 87 dB(A), pertanto i DPI sono obbligatori ed anche

la sorveglianza sanitaria.

DPC: --

I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti

Formazione ed informazione: programmata

VIBRAZIONI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione:

guanti antivibrazione

I lavoratori appartenenti a tale gruppo omogeneo sono soggetti a livelli di esposizione

A(8) alle vibrazioni meccaniche compresi tra 0,500 m/s2 e 1,000 m/s2, per quanto

riguarda il Sistema a Corpo Intero (WBV), e compresi tra 2,500 m/s2 e 5,000 m/s2 per

quanto riguarda il Sistema Mano-Braccio (HAV). Pertanto necessitano di DPI

obbligatori e sorveglianza sanitaria.

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

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268

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO DA AGENTI FISICI

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Luogo di

esposizione

Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

DEPOSITI E

CANTIERI

FERROVIARI

CANNELLO PER

TAGLIO

OSSIACETILENICO

COMPRENSIVO DI 2

BOMBOLE;

RISCHI PER GLI OCCHI

RISCHI PER LA CUTE

DATORE DI LAVORO

- Noleggiare l’attrezzatura da ditta specializzata che si occupi anche delle verifiche periodiche e dei controlli delle bomboe contenenti ossiacetilene

- Fornire appositi occhiali o maschere specifici per il taglio con ossicateline

- Istruire il personale

- Informare i lavoratori

LAVORATORI:

- Utilizzare l’attrezzatura in conformità alle istruzioni ricevute ed al manuale di uso

- indossare i necessari dispositivi di protezione individuale

- verificare l’integrità e/o lo stato di efficienza delle protezioni

- allontanare le persone non protette dalla zona di lavorazione

- Segnalare eventuali anomalie

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: Durante l’utilizzo delle apparecchiature per il taglio ossiacetilenico è fatto obbligo l’uso

di apposite maschere/schermi facciali o caschi e di idonei guanti protettivi

DPC: --

I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti

Formazione ed informazione: programmata

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269

MICRO / MACROCLIMA

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

CANTIERI

FERROVIARI MACROCLIMA

DATORE DI LAVORO

- Istruire il personale

- Informare i lavoratori

- Fornire i DPI contro gli agenti climatici avversi

LAVORATORI:

- Segnalare eventuali condizioni di discomfort

DEPOSITI MACROCLIMA E

MICROCLIMA

DATORE DI LAVORO

- Installare le adeguate apparecchiature per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti

- Informare i lavoratori

LAVORATORI:

- Segnalare eventuali anomalie degli impianti

- Segnalare eventuali condizioni di discomfort

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: - tuta protettiva; giaccone, guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche.

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

ILLUMINAZIONE

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

DEPOSITI ILLUMINAZIONE

INADEGUATA

DATORE DI LAVORO

- Installare gli appropriati corpi illuminanti

- Istruire il personale

- Informare i lavoratori

- Procedere alle richieste manutenzioni e revisioni

LAVORATORI:

- Verificare l’integrità e/o lo stato di efficienza dei corpi illuminanti

- Segnalare eventuali anomalie

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: Indossare gilet catarifrangente

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

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270

ELETTROCUZIONE

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

DEPOSITI E

CANTIERI

FERROVIARI

ELETTROCUZIONE

DATORE DI LAVORO

- Prendere le misure necessarie affinchè i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica

- Vietare di eseguire lavori sotto tensione salvo i casi previsti dalle norme vigenti

- Vietare i lavori in prossimità di parti attive e a distanze inferiori ai limiti previsti, salvo i casi previsti dalle norme vigenti

- Provvedere a manutenzione e verifiche periodiche

- realizzare impianti di protezione dai fulmini e dalle scariche atmosferiche

- Fornire i DPI contro l’elettrocuzione

- Informare i lavoratori

- Formare i lavoratori

- Emanare regolamenti

- Emanare procedure

- Emanare autorizazioni al lavoro

LAVORATORI:

- Rispettare tutti i divieti

- Non manomettere impianti, macchine e attrezzature

- attenersi tassativamente alle procedure

- attenersi tassativamente alle autorizzazioni al lavoro

- Segnalare immediatamente eventuali anomalie o guasti degli impianti ed interrompere il lavoro

- In caso di dubbi sulla tolta tensione interrompere il lavoro e richiedere informazioni e verifiche prima di procedere

Modalità di esposizione: contatti diretti, indiretti, fulminazione diretta ed indiretta, sovratensioni, guasti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: guanti dielettrici, scarpe specifiche per rischio elettrocuzione

DPC: --

I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti

Formazione ed informazione: effettuati specifici percorsi formativi

Procedure:

Attenersi alla procedure indicate, ai regolamenti di esercizio, alle autorizzazioni al lavoro

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PESANTI /

SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTICOLARE

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

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271

DEPOSITI E

CANTIERI

FERROVIARI

MOVIMENTAZIONE

SCORRETTA

DATORE DI LAVORO:

- Inf/ formare i lavoratori

LAVORATORI:

- Attenersi alle regole di giusta movimentazione manuale dei carichi

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: guanti da lavoro o guanti antitaglio

DPC: --

I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare ed avere cura dei DPI forniti

PROCEDURE:

Attenersi alla procedure indicate

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO DOVUTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Luogo di

esposizione Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione

DEPOSITI E

CANTIERI

FERROVIARI

MANCANZA

ORGANIZZAZIONE

DATORE DI LAVORO:

- Definire procedure comportamentali adeguate

- Informare i lavoratori anche riguardo ai turni relativi ai Gruppi

Omogenei a loro collegati

LAVORATORI:

- Attenersi alle procedure codificate

- Informare i responsabili dei procedimenti su possibili

miglioramenti organizzativi

Modalità di esposizione: --

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

DPI in dotazione: elmetto

DPC: --

Formazione ed informazione: programmata

PROCEDURE:

Attenersi alla procedure indicate

SICUREZZA DEI TERZI

CONTROLLI:

1. Controlli tossicologici; 2. Controlli assunzione alcool

Formazione ed informazione: erogata

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272

EMERGENZE

PROCEDURE:

1. Attenersi alle procedure contenute al piano d’emergenza; 2. Svolgere le funzioni affidate; 3. Segnalare eventuali anomalie o pericoli riscontrati.

Formazione ed informazione: erogata

SEGNALETICA DI SICUREZZA

PROCEDURE:

1. Attenersi scrupolosamente alla segnaletica di sicurezza

Formazione ed informazione: programmata

MACCHINE

PROCEDURE:

Le macchine utilizzate dal presente gruppo omogeneo, anche se con periodicità differente, sono riportate nell’elenco seguente ,

si rimanda alla relativa sezione Macchine del presente DVR per l’elenco delle prescrizioni a cui attenersi.

Incavigliatrice

Bucatrice con carrello

Sbullonatore

Gruppi elettrogeni

Gruppo martelli

BL H 10

Sega rotaia

Decespugliatore

Falciatrice

Motosega

Trapano Bosch

Diramatore

Gruppo diserbante

Profilatrice MATISA R783

Motocarrello GLEISMAC M02

Motocarrello GLEISMAC M03

Motocarrello GLEISMAC M04

Caricatore strada rotaia VAIA-CAR V504F

Caricatore strada rotaia COLMAR V504F

Carro pianale ribaltabile COMETI

Carro pianale ribaltabile SVI

Carri tramoggia ex Monacelli

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273

C7) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

D.Lgs 81/08 - Titolo III

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI

PROTEZIONE INDIVIDUALE

Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale

Art. 74. - Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura

destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di

minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute

del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per

il mantenimento dell'ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Art. 75. - Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure

tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del

lavoro.

Art. 76. - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive

modificazioni.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

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3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e

tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi

corrispondenti.

Art. 77. - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a),

tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le

caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un

DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

a) entità del rischio;

b) frequenza dell'esposizione al rischio;

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori

DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

4. Il datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le

sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,

conformemente alle informazioni del fabbricante;

c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;

d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di

più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari

utilizzatori;

e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;

h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e

l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento e' indispensabile:

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a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;

b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Art. 78. - Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al

programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi

dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a

loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente

organizzato ed espletato.

3. I lavoratori:

a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o

inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Art. 79. - Criteri per l'individuazione e l'uso

1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto

all'articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura,

dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende

necessario l'impiego dei DPI.

Come previsto dal Testo Unico, il datore di lavoro, ai fini della scelta dei DPI, ha effettuato la

valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; ha individuato le caratteristiche dei

DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di

rischio rappresentate dagli stessi DPI; ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso

fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato; ha

individuato, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, le condizioni in cui un DPI deve

essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso.

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I DPI forniti ai lavoratori di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA sono conformi ai requisiti previsti dal

decreto.

Il datore di lavoro ha fornito istruzioni per il mantenimento in efficienza dei DPI; ha fornito istruzioni

comprensibili per i lavoratori; ha informato preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo

protegge; ha reso disponibile nell'azienda informazioni adeguate su ogni DPI; ha stabilito le procedure

aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; ha assicurato una

formazione adeguata circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI; ha fornito l'addestramento per ogni

DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria* e per i

dispositivi di protezione dell'udito.

*6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:

a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici

o radiotossici;

b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;

c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;

d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o

senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;

e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C;

f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;

g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati

come isolanti per alte tensioni elettriche.

L’elenco completo e dettagliato dei DPI forniti ai lavoratori di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA

(anche ai sensi dell’art. 28 comma 2 del D.Lgs 81/08) si trova in specifico documento che costituisce

parte integrante del presente DVR.

Nelle pagine precedenti, nelle schede informative destinate ai gruppi omogenei di lavoratori sono stati

indicati anche i DPI.

Nella tabella seguente sono sinteticamente elencate le categorie di DPI necessarie per lo svolgimento di

alcune attività di alcuni lavoratori di UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA.

DPI Elmetto,

tuta protettiva, giaccone, gilet catarifrangente,

guanti protettivi, guanti specifici antitaglio, guanti specifici dielettrici, guanti

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277

specifici antivibrazione,

scarpe antinfortunistiche, scarpe specifiche contro i rischi di elettrocuzione,

mascherina con filtro facciale FFP2S,

otoprotettori,

maschere/schermi facciali o caschi per il taglio ossiacetilenico

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278

D) MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE,

PRESCRIZIONI, PROGRAMMA INTERVENTI

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D1) INTERVENTI DI PREVENZIONE E MISURE DI PROTEZIONE

L’eliminazione dei fattori di rischio e l'azione di miglioramento delle condizioni di lavoro conseguente

alle indicazioni fornite dal processo di valutazione dei rischi, procederà secondo una gerarchia che

prevede i seguenti momenti attuativi:

1) MISURE DI RIMOZIONE/CONTENIMENTO DEGLI AGENTI DI RISCHIO

2) MISURE ORGANIZZATIVE/COMPORTAMENTALI

3) PROTEZIONE PERSONALE

4) CONTROLLO SANITARIO

5) INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Nell’ambito della gerarchia di prevenzione esposta sono state stabilite delle priorità di intervento in base

ai seguenti criteri:

Priorità 1 (rimozione/contenimento immediato della condizione di rischio per la salute e la

sicurezza dei lavoratori).

Condizioni che, sulla base di elementi ricognitivi, analitico ambientali ed espositivi e/o sulla base delle

correnti acquisizioni scientifico epidemiologiche, possono dar luogo ad effetti avversi noti di gravità

elevata o ad effetti avversi imprevedibili e/o incontrollabili per tipo e gravità, immediati o dilazionati

nel tempo e potenzialmente coinvolgenti più lavoratori.

Priorità 2 (rimozione/contenimento programmato della condizione di rischio per la salute e la

sicurezza dei lavoratori).

Condizioni che, sulla base di elementi ricognitivi, analitico ambientali ed espositivi e/o sulla base delle

correnti acquisizioni scientifico epidemiologiche, possono dar luogo ad effetti avversi noti, controllabili

e prevedibili per tipo e gravità, sia immediati che dilazionati nel tempo.

Priorità 3 (rimozione/contenimento programmato e graduale della condizione di rischio per la

salute e la sicurezza dei lavoratori).

Condizioni che, sulla base di elementi ricognitivi, analitico ambientali ed espositivi e/o sulla base delle

correnti acquisizioni scientifico epidemiologiche, possono da luogo ad eventi avversi noti e prevedibili,

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di gravità contenuta, facilmente controllabili, evolventi lentamente e gradualmente nel tempo e non in

grado di interessare un numero indeterminato di lavoratori.

Priorità 4 (mantenimento delle condizioni rilevate)

Condizioni che, sulla base di elementi ricognitivi, analitico ambientali ed espositivi e/o sulla base delle

correnti acquisizioni scientifico epidemiologiche, non sono correlabili ad eventi avversi noti o

prevedibili.

Le misure di prevenzione e protezione sono state descritte per ciascun rischio nelle sezioni del presente

documento relative alle valutazioni dei rischi.

Per ciascun gruppo omogeneo le relative misure di prevenzione e protezione e le prescrizioni operative

sono state indicate nelle schede riportate nella precedente sezione INFORMAZIONE.

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281

D2) PROGRAMMA INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO

NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA

In accordo al D.Lgs. 81/08 (art. 28 c. 2) è necessario stilare un programma di attività finalizzate al

continuo miglioramento degli standard di sicurezza dell’Azienda e delle varie attività correlate, anche in

considerazione dell’evoluzione tecnologica delle diverse apparecchiature.

Viene riportato di seguito l’elenco degli interventi per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ADOTTATE/PROGRAMMATE

1. VERIFICA E ACQUISTO DEI DPI

Dalla valutazione dei rischi è emersa l’esigenza di dotare i lavoratori a rischio di appositi DPI,

sinteticamente elencati a pag. 275. Inoltre è necessario che l’Azienda stabilisca una procedura specifica

per l’acquisto dei DPI e introduca attività di inf/formazione riguardo all’utilizzo degli stessi.

MISURA MODALITÀ

ATTUAZIONE

TEMPO

ATTUAZIONE

Verificare la disponibilità, lo stato e l’efficienza dei DPI necessari

Inventario DPI e controlli

6 mesi

Ricerca sul mercato di DPI idonei alle diverse attività Ricerca

Elaborazione di una nuova procedura per l’acquisto dei DPI, la loro distribuzione e la riconsegna

Ufficio Acquisti o gare di appalto

Acquisto dei DPI necessari Acquisto

Attività di inf/formazione dei lavoratori sull’utilizzo dei DPI Corsi didattici

2. VERIFICA E ACQUISTO DELLE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO

Tutte le cassette di primo soccorso ed i pacchetti di medicazione devono essere conformi al DM

388/03 e reintegrate nel contenuto dopo ogni utilizzo. Pertanto è necessario verificare l’idoneità di

quelle attualmente in dotazione, in particolare dei pacchetti di medicazione assegnati al personale che

non opera in ufficio, ed eventualmente sostituirle e/o reintegrarne il contenuto. Occorre inoltre

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282

estendere a tutti la procedura di controllo mensile del contenuto di cassette e pacchetti che prevede, tra

l’altro, che all’interno degli stessi sia presente l’elenco del contenuto.

MISURA MODALITÀ

ATTUAZIONE

TEMPO

ATTUAZIONE

Verifica della disponibilità, dello stato e dell’efficienza delle cassette di primo soccorso.

Inventario e controlli

3 mesi

Elaborazione di una procedura per l’acquisto ed il reintegro delle cassette di primo soccorso

Ufficio Acquisti o gare di appalto

Acquisto e/o reintegro delle cassette di primo soccorso Acquisto

Estensione a tutti i lavoratori della procedura di controllo mensile del contenuto di cassette e pacchetti

Ordine di servizio

3. FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla formazione è necessario provvedere all’aggiornamento della

formazione in materia di Primo Soccorso dei lavoratori designati.

MISURA MODALITÀ

ATTUAZIONE

TEMPO

ATTUAZIONE

Formazione Antincendio rischio basso per Giampaolo Conti e Alessandro Arcangeli

Corsi didattici 1-2 mesi

4. PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA

MISURA MODALITÀ

ATTUAZIONE

TEMPO

ATTUAZIONE

INFORMAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI SUDDIVISI PER GRUPPI OMOGENEI

Incontri tecnici

con l’utilizzo

delle schede

predisposte

6 mesi

5. SEGNALETICA DI SICUREZZA

MISURA MODALITÀ

ATTUAZIONE

TEMPO

ATTUAZIONE

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283

ACQUISTO E AFFISSIONE DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA INDICATA NEL DVR

Ufficio acquisti

RSPP 3 mesi

6. PROCEDURA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

MISURA MODALITÀ

ATTUAZIONE

TEMPO

ATTUAZIONE

SPECIFICA INF/FORMAZIONE A TUTTI I LAVORATORI SUDDIVISI PER LUOGHI DI LAVORO DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA PROVA DI EVACUAZIONE EFFETTUATA A PERUGIA STRADA SANTA LUCIA N. 4

Incontri con

RSPP 6 mesi

E’ necessario un approfondimento della gestione dell’emergenza in galleria. Si tratta di una

tematica gestita nella specifica normativa dell’esercizio ferroviario alla quale si rimanda che

tuttavia necessita un supplemento d’indagine anche ai fini del presente DVR.

7. ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE

MISURA MODALITÀ

ATTUAZIONE

TEMPO

ATTUAZIONE

Acquisizione certificato agibilità e dichiarazioni conformità MANCANTI

6 mesi

8. MANUTENZIONE IMPIANTI E LUOGHI DI LAVORO

MISURA MODALITÀ

ATTUAZIONE

TEMPO

ATTUAZIONE

ELABORAZIONE PROCEDURE SPECIFICHE che tengano conto di segnalazioni, scadenze, registri e colleghino l’ufficio acquisti, l’ufficio gare, i progettisti, i fornitori / installatori / manutentori

6 mesi

9. SORVEGLIANZA SANITARIA

MISURA MODALITÀ

ATTUAZIONE

TEMPO

ATTUAZIONE

Sorveglianza sanitaria espletata dal Medico competente Dr. Bodo

incontri In corso

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284

10. PROCEDURE RELATIVE AL DVR

MISURA MODALITÀ

ATTUAZIONE

TEMPO

ATTUAZIONE

Elaborazione delle procedure operative relative alle attività descritte nel DVR

Emissione di

procedure

Diffusione

capillare

inf / formazione

dei lavoratori

In corso

11. STAZIONE SAN SEPOLCRO – SERVIZI IGIENICI

MISURA MODALITÀ

ATTUAZIONE

TEMPO

ATTUAZIONE

REALIZZAZIONE DI ULTERIORI SERVIZI IGIENICI DEDICATI

Verifica /

progettazione e

realizzazione

6 mesi

12. DORMITORIO di SAN SEPOLCRO– SERVIZI IGIENICI

MISURA MODALITÀ

ATTUAZIONE

TEMPO

ATTUAZIONE

Manutenzione straordinaria servizi igienici

Verifica /

progettazione e

realizzazione

MISURE MIGLIORATIVE PROPOSTE

Acquisto di un nuovo macchinario per il taglio dei bulloni

Aggiungere segnaletica di sicurezza nelle stazioni

Sostituire uno degli attuali furgoni (ducato) con un nuovo automezzo di lavoro dotato di gru

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285

D3) RIUNIONE PERIODICA

Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 81/08 il datore di lavoro, indice almeno una volta all'anno una riunione

cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

c) il medico competente;

d) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

a) il documento di valutazione dei rischi;

b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della

sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie

professionali;

b) obiettivi di miglioramento della sicurezza

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di

esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno

riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

5. Della riunione viene redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

La prima riunione periodica dall’inizio dell’aggiornamento del DVR avvenuto a giugno 2014, si è il

giorno 06/08/2014. Il verbale della riunione è stato archiviato e costituisce parte integrante del presente

DVR.

Page 286: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. …umbriamobilita.it/public/resources/bandi e gare/gara taglio... · 4 A) PREMESSA Il presente documento viene redatto come aggiornamento

286

D4) CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RLS

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell’azienda devono ancora essere indicati.

I RLS potranno accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; saranno consultati in

ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della

prevenzione nella azienda; sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio

di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di

lavoro e del medico competente; sono consultati in merito all'organizzazione della formazione.

I RLS riceveranno le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le

misure di prevenzione relative.

I RLS riceveranno una formazione adeguata.

I RLS saranno convocati alla riunione periodica.

I RLS sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del

segreto industriale nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza

nell'esercizio delle funzioni.

Page 287: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. …umbriamobilita.it/public/resources/bandi e gare/gara taglio... · 4 A) PREMESSA Il presente documento viene redatto come aggiornamento

287

ELENCO ALLEGATI (indicativo)

Costituiscono parte integrante del presente Documento di Valutazione dei Rischi i seguenti documenti:

Cartella 1. Nomina RSPP e relative notifiche

Cartella 2. Corsi di formazione per preposti, addetti primo soccorso ed addetti antincendio

Cartella 3. Piano di emergenza ed Evacuazione

Cartella 4. Adeguamento Cassette di primo soccorso al DM 15/07/2003 n. 388

Cartella 5. Contratto di manutenzione di apparecchiature antincendio e relative verifiche periodiche

Cartella 6. Dispositivi di Protezione Individuali: Elenco Dispositivi, verbali di consegna

Cartella 7. Verbali di verifica degli Impianti di messa a terra e dichiarazione di conformità degli

impianti e documentazione inerente sottostazioni elettriche ed impianti di linea

Cartella 8. Schede di Sicurezza prodotti chimici

Cartella 9. Verbali Riunioni Periodiche

Cartella 10. Valutazione Stress lavoro - correlato


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