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COMUNE DI FAGNANO ALTO (AQ)

PIANO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO – art. n.27LEGGE N.18/1983 e s.m.

INDICE GENERALE

Art. 1: Relazione illustrativa

1.1 Premessa

1.2 Obbiettivi del Piano e modalità di conseguimento

Art. 2: Validità ed effetti del Piano di Recupero

Art. 3: Prescrizioni generali per le trasformazioni edilizie

Art. 4: Modalità di attuazione del Piano di Recupero

Art. 5: Descrizione degli indici e dei parametri edilizi

Art. 6: Categorie, tipi e finalità degli interventi edilizi

6.1 Categoria A1 - "Restauro Conservativo"

6.2 Categoria A2 - "Risanamento Conservativo"

6.2.1 Sottocategoria A2.1

6.2.2 Sottocategoria A2.2

6.2.3 Sottocategoria A2.3

6.2.4 Sottocategoria A2.4

6.3 Categoria A3 - "Ristrutturazione"

6.3.1 Sottocategoria A3.1

6.3.2 Sottocategoria A3.2

Art. 7: Destinazione d'uso degli edifici

Art. 8: Superfetazioni

Art. 9: Tutela delle mura storiche

Art. 10: Prescrizioni sulle aree scoperte ed elementi di arredo

Art. 11: Prescrizioni sui materiali

Art. 12: Prescrizioni sulle coperture

Art. 13: Prescrizioni sulle aperture a piano terra

Art. 14: Prescrizioni sulle insegne

Art. 15: Norme per il recupero strutturale

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Art. 1 RELAZIONE ILLUSTRATTIVA

Art. 1.1 PREMESSA

Il Comune di Fagnano Alto facente parte della provincia Aquilana e distante dal capoluogo L’Aquila circa 24 km, sviluppa il suo territorio all’interno del Parco Regionale Naturale Sirente Velino nella Valle Subequana che attraversata dal Fiume Aterno, si estende dal capoluogo abruzzese verso Sulmona sfociando nella Valle Peligna.

L’andamento orografico del territorio comunale viene pertanto determinato dalla configurazione della valle includendo porzioni di territorio insistenti in sommità alle formazioni montuose che si affacciano su di essa, ed altre a valle.

Un aspetto peculiare ma non unico, relativamente all’impianto urbanistico comunale e’ l’essere in realtà composto da n. 10 frazioni diversamente dislocate nel territorio e pertanto ubicate da valle alle sommità montuose alternandosi tra 570 ed i 870 m. s.l.m.. Diversificate pertanto risultano la dimensione paesistica, il microclima e l’ubicazione di ciascuna di essi.

Propedeutico a quanto segue, risulta essere il fenomeno dell’emigrazione avvenuto nei decenni scorsi, le cui motivazioni possono essere ricondotte a fattori di ordine orografico che hanno inciso quale barriera naturale rispetto agli sviluppi economici allora in atto legati ai processi produttivi. Consegue da ciò e può essere considerato un risvolto positivo, che l’attuale patrimonio edilizio esistente, ricalchi in buona parte ed integri gli impianti urbanistici medioevali originari. Essi si adagiano secondo l’andamento orografico del terreno, giustificano la loro ubicazione e si distinguono nella loro valenza. La frazione di Castello ubicata in alto su di un colle con visione a 360°, circondata da mure difensive ad esempio, rivela l’ubicazione del potere feudatario e le esigenze difensive di allora rispetto ad altri insediamenti che rivestivano valenza agricola ed artigianale. Una diversa lettura di tale processo emigratorio denuncia invece un risvolto negativo che riguarda l’odierna fragilità del tessuto sociale ed economico all’interno del territorio comunale che accompagnato alla conseguente carenza di manutenzione del patrimonio edilizio rivela con evidenza una tendenza ad ulteriore degrado.

La tecnica costruttiva che interessa la quasi totalità del patrimonio edilizio comunale, ricalca l’impiego di risorse naturali esistenti ossia pietrame calcareo, legname ed argilla e pertanto strutture in muratura di pietrame, orizzontamenti con strutture lignee o voltate in muratura di pietrame o mattoni, le coperture in coppi e controcoppi con struttura lignea.

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ART. 1..2 OBIETTIVI DEL PIANO E MODALITA’ DI CONSEGUIMENTO

La considerazione di base che muove le intenzioni del P.R.P.E del Comune di Fagnano Alto, riguarda la necessità di fornire i centri storici interessati di un insieme organico di norme che tendano a salvaguardare e migliorare la qualità urbana e favorire un progetto di riutilizzo di molti contenitori abbandonati o usati impropriamente. Pone pertanto in prospettiva la valorizzazione del territorio comunale, connessa alla politica dei Parchi ed al turismo montano intravedendo in esse un possibile volano alla ripresa dell’attività socio economica del territorio.

Il patrimonio edilizio esistente individuato e che viene soggetto a quanto previsto dal presente P.R.P.E. prende a riferimento la perimetrazione riportata nel P.R.G.. Esso, pur disponendo di una notevole quantità di immobili diversificatamene disposti sul territorio e che rivelano un habitat di alta valenza ambientale e storica, non è ancora in grado di offrire strutture destinate alla ricettività turistica e alle attrezzature culturali e ricreative.

Si rende pertanto necessaria la riqualificazione edilizia ed urbanistica di tali insediamenti che in proiezione nel tempo possano portare alla valorizzazione del territorio, medianti interventi coordinati e sistematici volti ad una più razionale utilizzazione dello stesso, il contenimento dei rischi di natura sismica, l’ammodernamento delle opere di urbanizzazione e l’arredo urbano. Fondamentale inoltre la risoluzione delle problematiche riguardanti l’eliminazione del degrado fisico e funzionale del patrimonio edilizio non occupato o allo stato di rudere, ed a quelle relative alla destinazione d’uso di ambienti precedentemente utilizzati a stalle e pagliai che sono testimonianze di civiltà rurale, spesso di valore ambientale, per le quali occorre consentire una trasformazione funzionale in residenza o attività terziarie specialistiche, compatibili con la residenza.

A tal uopo gli interventi saranno volti a: • all’adeguamento e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria; • alla manutenzione degli edifici esistenti ed al loro risanamento igienico sanitario; • al recupero di edifici degradati da destinare anche ad alloggi da assegnare alle

categorie sociali deboli; • al recupero di edifici abbandonati da destinare alla ricettività a basso costo; • al recupero e delle aree libere sottoutilizzate da destinare ad attrezzature collettive, al

verde pubblico; • agli interventi di arredo urbano;

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Art. 2: VALIDITA' ED EFFETTI DEL PIANO DI RECUPERO

Il Piano di Recupero disciplina le trasformazioni urbanistiche ed edilizie all'interno delle aree del territorio comunale individuate quali zone di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico come previsto dalla vigente strumentazione urbanistica, ai sensi dell'art. 27 L.R. n° 18/1983 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Piano di Recupero è stato elaborato ai sensi dell'art. 27 e 28 della legge 5 agosto 1978 n° 457 e comprende gli edifici, le relative aree di pertinenza e gli spazi all'aperto pubblici dei Centri Storici che comprendono il territorio del Comune di Fagnano Alto.

Il perimetro delle aree assoggettate al presente Piano di Recupero è quello individuato nelle tavole degli elaborati grafici costituenti il Piano di Recupero.

Il Piano di Recupero è valido per dieci anni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 3: PRESCRIZIONI GENERALI PER LE TRASFORMAZIONI EDILIZIE

L'esecuzione degli interventi edilizi di trasformazione urbanistica ed edilizia può essere concessa a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. che il progetto sia conforme alle destinazioni d'uso, agli indici e parametri edilizi, alle

prescrizioni e vincoli previsti dal Piano di Recupero e dalle vigenti norme generali; 2. che l'edificio sia servito dalle opere di urbanizzazione primaria. Qualora tali opere non

esistano o esistano solo in parte, deve essere fornito l'impegno del concessionario all'esecuzione delle medesime contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio.

In caso di non rispondenza tra gli elaborati grafici del Piano di Recupero e le presenti Norme, prevalgono le prescrizioni contenute nelle presenti norme su quelle degli elaborati grafici.

La cartografia del Piano di Recupero non costituisce, per gli edifici e le aree scoperte, certificazione dell'esatta rispondenza con la realtà quanto a dimensioni, forme e posizioni, né legittima l'esistenza degli oggetti e dei manufatti ivi rappresentati.

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Art. 4: MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO

Il Piano di Recupero si attua per mezzo di strumenti attuativi diretti che sono: 1. permesso di costruire; 2. comunicazione di inizio attività; 3. la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 14 dicembre

1993 n° 493 e successive modificazioni.

Nelle tavole di progetto, il Piano di Recupero potrà individuare le Unità Minime di Intervento (U.M.I.) nelle quali è prescritto il progetto unitario da estendersi al perimetro individuato per la realizzazione delle opere e delle sistemazioni previste.

Le Unità Minime di Intervento possono comprendere, in ragione della loro complessità tipologica, una o più unità immobiliari. Per tali Unità Minime è prescritta la presentazione di un progetto unitario, a cui di norma farà riferimento un'unica concessione edilizia.

Entro il perimetro delle Unità Minime possono coesistere una o più categorie d'intervento.

Gli interventi diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere estesi all’intera unità edilizia, comprensiva dell'area scoperta di pertinenza, così come individuata negli elaborati grafici del Piano di Recupero.

Negli interventi di manutenzione straordinaria che comprendono anche opere esterne devono comunque essere sempre presentati elaborati di rilievo riguardanti l'intera unità minima di intervento e le relative pertinenze.

Oltre alle prescrizioni delle presenti Norme, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dovranno rispettare le prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 5: DESCRIZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI EDILIZI

1. Superficie Utile SU: è costituita dalla somma di tutti gli spazi chiusi fruibili, al netto della Superficie Accessoria (SAC).

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2. Superficie minima di intervento SM: è la superficie minima che può formare oggetto di intervento edilizio e che di norma coincide con l'unità immobiliare, così come risulta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

3. Superficie accessoria SAC: la Superficie accessoria (SAC) è data dalla somma delle

superfici nette dei seguenti spazi fruibili dell'unità edilizia:

a) spazi di servizio dell'unità edilizia di uso comune a più unità immobiliari: ad esempio soffitte condominiali, lavanderie, stenditoi, depositi, locali di servizio condominiale in genere;

b) spazi di circolazione e collegamento orizzontale, al servizio di più unità immobiliari: ad esempio atrii e androni, ballatoi, disimpegni, porticati e simili;

c) pertinenze delle singole unità immobiliari, quali porticati privati, logge, balconi, terrazze poste allo stesso piano di locali abitabili, cantine, soffitte pertinenziali, autorimesse pertinenziali (siano esse chiuse oppure soltanto coperte);

d) spazi tecnici praticabili contenenti impianti dell'edificio: ad esempio centrali termiche, vani motore degli ascensori e simili.

Non costituiscono ne SU, ne SAC le superfici dei porticati o gallerie con servitù di uso pubblico. 4. Superficie Complessiva SC: degli edifici è data convenzionalmente dalla seguente

formula: SC = SU + 0,6 SAC (nella quale SU = Superficie utile e SAC = Superficie

accessoria.

La SC è la misura che si utilizza nel calcolo del contributo riferito al costo di costruzione di cui alla Legge n. 10/77 art. 3.

5. Altezza utile netta media h: l'altezza utile netta di un punto di uno spazio chiuso o di un spazio aperto coperto corrisponde alla misura dell'altezza utile, come definita nel R.E.C., tenendo però conto, in detrazione: - delle attrezzature di arredo fisso interne al vano; - dei controsoffitti.

L'altezza utile netta media di un vano (detta anche altezza virtuale), quando l'intradosso superiore è inclinato con pendenza costante, è data dalla media delle altezze utili nette, escludendo però quelle parti dello spazio che eventualmente siano non fruibili. Quando l'intradosso superiore è inclinato con pendenze non costanti o curvo, è data dal rapporto fra il volume del vano e la sua superficie, sempre non considerando le eventuali porzioni di vano non fruibili.

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L'altezza utile netta media (h) è la misura che si considera ai fini del rispetto dei requisiti di altezza minima dei vani, fissati dalla legge e dal Regolamento Edilizio.

6. Altezza del fronte di un edificio HF: Si definisce altezza di un fronte di edificio la

massima differenza di quota (ossia la differenza misurata nel punto lungo il fronte in cui essa è massima) fra:

a) la quota del piano di utilizzo del terreno esterno al piede di ciascun fronte, ossia la quota del marciapiede stradale, dell’area cortiliva o del terreno naturale stimato, e: b) la quota di intersezione fra il piano del fronte e l'estradosso del solaio di copertura, quando questo sia orizzontale o se inclinato con inclinazione non superiore al 40%; se il solaio di copertura ha inclinazione superiore si considera la quota del punto più alto dell'estradosso del solaio stesso. Dalla misura dell'altezza restano esclusi: • i vani tecnici, • le componenti di impianti dell’edificio, • gli spazi non fruibili, • i parapetti di coperture piane, purché di altezza non superiore a m. 1,20 (eventuali

parapetti di altezza superiore verranno computati nell'altezza del fronte).

7. Altezza di un edificio H: Si definisce altezza di un edificio la media delle altezze dei suoi fronti.

8. Superficie di vendita SV: La superficie di vendita di un esercizio commerciale è la misura delle aree destinate alla vendita comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine, e quelle di vani adibiti all'esposizione delle merci frequentabili dal pubblico, purché collegati funzionalmente e direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, agli uffici ed ai servizi, ivi comprese, per le macellerie e le attività di vendita di prodotti ittici, le celle frigorifere. Non fa parte della superficie di vendita quella relativa ai locali di esposizione permanentemente chiusi al pubblico. Le mostre aperte al pubblico non rientranti nella definizione di cui all’Art. 115 del TULPS 18.06.1931, n. 773 e di cui all’Art. 208 del relativo Regolamento di esecuzione, sono equiparate a tutti gli effetti ad esercizi commerciali e quindi rientrano nella definizione di cui sopra.

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Abbreviazioni dei tipi di intervento edilizi: NC Nuova costruzione; AM Ampliamento; RI Ricostruzione; D Demolizione; MO Manutenzione ordinaria; MS Manutenzione straordinaria; RC Restauro conservativo; RE Ristrutturazione edilizia; RI Ricostruzione; RIE Risanamento igienico ed edilizio. Art. 6: CATEGORIE, TIPI E FINALITA’ DEGLI INTERVENTI EDILIZI

La disciplina d’intervento edilizio è definita in rapporto alla classificazione in categorie e sottocategorie di tutela ed è specificatamente indicata nelle tavole di Piano di Recupero per ciascuna Unità Edilizia.

Le definizioni delle categorie, le tipologie e la finalità degli interventi, alle quali attenersi, sono di seguito così indicate: Art. 6.1. Categoria A1 (ovvero “restauro conservativo” l.r. n.18/83 e s.m. art .30 comma c):

Comprende le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi su tali unità edilizie sono da qualificarsi come operazioni storico critiche, condotte nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, e sono dirette alla conservazione e alla valorizzazione dell’unità edilizia, rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Per tutti gli interventi il rilievo ed il progetto, devono essere estesi all’intera unità edilizia, riconosciuta come documento testimoniale del suo stato originario e delle successive fasi di stratificazione e modificazione. Gli interventi edilizi devono avere le seguenti finalità: a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, e cioè:

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• il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni; • il restauro o il ripristino degli ambienti interni; • la ricostruzione filologica di parti dell’edificio eventualmente crollate o demolite; • la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo-organizzativo originale; • la conservazione o il ripristino degli spazi liberi quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i

piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;

b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali: • murature portanti sia interne che esterne; • solai e volte; • scale; • tetto con ripristino del manto di copertura originale;

c) l’eliminazione di superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario e agli

ampliamenti organici del medesimo; d) l’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti. I tipi di intervento effettuabili sono: - MO; - RC; - AM, limitatamente ai soli seguenti casi: • ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite; • costruzione di nuovi collegamenti verticali fuori dalla sagoma dell’edificio,

esclusivamente nel caso in cui ciò sia indispensabile ai fini della sicurezza in relazione ad una destinazione dell’immobile ad ospitare funzioni pubbliche;

- D, limitatamente alle superfetazioni e alle costruzioni accessorie incongrue. Art. 6.2. Categoria A2:

Comprende le unità edilizie che, pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici, costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio dell’insediamento storico, sia in quanto elementi partecipanti alla formazione dell’ambiente storico antico, sia perché significativi dal punto di vista tipologico per la distribuzione interna degli ambienti, la disposizione degli elementi di collegamento verticale o per altre caratteristiche morfologiche. In relazione alle caratteristiche costitutive delle unità edilizie e al loro diverso stato di conservazione, saranno valutate in fase di progetto se: 1. Sottocategoria A.2.1 - comprende le unità edilizie il cui stato di conservazione consente

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di riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica dell’edificio e permette il suo completo recupero. In tal caso Gli interventi edilizi devono avere le seguenti finalità:

a) valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori originali, mediante: - il restauro ed il ripristino dei fronti principali e secondari; su questi ultimi sono

consentite parziali modifiche, purchè non venga alterata l’unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico:

- il restauro ed il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;

b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali: - murature portanti sia interne che esterne; - solai e volte; - scale; - tetto con ripristino del manto di copertura originale; c) l’eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo; d) l’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti; e) la conservazione o il ripristino di elementi morfologici e di finitura congruenti con tipologia originaria (colori, infissi e chiusure, rivestimenti, manto di copertura, comignoli, elementi decorativi, ecc.); I tipi di interventi effettuabili sono: - MO; - MS; - RC; - RIE; - D, limitatamente alle superfetazioni e alle costruzioni accessorie incongrue. Per gli interventi edilizi RC e D, il rilievo ed il progetto devono essere estesi all’intera unità edilizia. 2. Sottocategoria A.2.2 - comprende le unità edilizie in mediocre stato di conservazione

ed in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio, che fanno tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico.Gli interventi edilizi devono avere le seguenti finalità:

a) valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:

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- il restauro ed il ripristino dei fronti principali e secondari; su questi ultimi sono ammesse nuove aperture purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto;

- il restauro degli ambienti interni; su questi sono consentiti adeguamenti della altezza interna rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di gronda e ferma restando la conservazione in sito di eventuali solai voltati;

b) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell'edificio; c) la eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo; d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti; e) la conservazione o il ripristino di elementi morfologici e di finitura congruenti con la tipologia originaria (colori, infissi e chiusure, rivestimenti, manto di copertura, comignoli, elementi decorativi, ecc.); I tipi di intervento effettuabili sono: - MO; - MS; - RC; - RIE; - RE (esclusivamente limitata all'eventualità dello spostamento della quota di solai, nei limiti di cui al comma precedente; l'intervento RE per questi edifici non può comunque dare luogo alla demolizione dell'edificio e sua ricostruzione, ancorché fedele). 3. Sottocategoria A.2.3 - comprende le unità fatiscenti o parzialmente demolite che non

rientrano nella categoria A1 e di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale. Gli interventi edilizi devono avere le seguenti finalità;

a) il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici; b)il ripristino e il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri; c) il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura. Tipi di intervento effettuabili sono:

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- MO; - RE. Successivamente all'intervento RE sono ammissibili inoltre MS e RC. 4. Sottocategoria A.2.4 - comprende le unità edilizie o porzioni di unità edilizie

interessate da costruzioni o porzioni di costruzioni incongrue con la struttura dell'insediamento storico e la cui permanenza è considerata incompatibile con la riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente circostante.

L'intervento di demolizione ha la finalità di ripristinare aree libere, destinabili a verde pubblico, a verde privato, a spazi di uso comune o collettivo. I tipi di intervento edilizi effettuabili sono: - MO; - D; - tutti gli interventi limitatamente a: • costruzioni interrate, manufatti diversi (manufatti di servizio urbano o di arredo urbano, pavimentazioni); • infrastrutture. Art. 6.3. Categoria A3:

Comprende le unità edilizie che non presentano alcuna caratteristica storico-ambientale ma sono tuttavia compatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico. In relazione alle caratteristiche costitutive delle unità edilizie e al loro diverso stato di conservazione, saranno valutate in fase di progetto se: 1. Sottocategoria A.3.1 - comprende le unità edilizie con elementi o parti di essi, esterne

od interne, ancora conservate nel loro assetto e nella loro configurazione originaria. Gli interventi devono avere le seguenti finalità:

a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici architettonici mediante: - la conservazione degli allineamenti planimetrici sui fronti stradali; il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie ancora conservate e per gli elementi di particolare valore stilistico, mentre in generale deve essere salvaguardata l'unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi; - il restauro e il ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora consistenti e per gli elementi di particolare valore stilistico; le opere necessarie per il riordino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi nonché dei servizi; - l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. I tipi di intervento effettuabili sono:

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- MO; - MS; - RC; - RIE - RE (l'intervento RE non può comunque, per questi edifici, dare luogo alla demolizione integrale dell'edificio e sua ricostruzione, ancorché fedele). 2. Sottocategoria A.3.2 - comprende le unità edilizie che non presentano alcuna

caratteristica residua di interesse storico-ambientale. Gli interventi devono avere le seguenti finalità:

il rafforzamento dei caratteri di compatibilità col contesto sotto il profilo sia morfologico che dei materiali utilizzati. I tipi di intervento effettuabili sono: - MO; - RE; - D e RI, anche con spostamento del sedime, esclusivamente nell'ambito di un progetto unitario esteso all'intero comparto individuato nella planimetria di Piano di Recupero. Successivamente all'intervento RI sono ammissibili inoltre MS, RC. Art. 7: DESTINAZIONI D’USO DEGLI EDIFICI

Ai piani terra degli edifici sono consentite, salvo diversa indicazione, le seguenti destinazioni d'uso: • residenza; • attività commerciali al dettaglio di piccole dimensioni (inferiori ai 100 mq); • attività terziarie specialistiche, compatibili con la residenza; • pubblici esercizi e rivendite di giornali e generi di monopolio; • artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese; • studi professionali e piccoli uffici in genere; • attività culturali, ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di

disturbo sul centro urbano; • servizi sociali di base; • attività ricettive alberghiere; • pubblica amministrazione, sicurezza, ordine pubblico, protezione civile. Ai piani superiori degli edifici è consentita, di norma, esclusivamente la destinazione a residenza fatta eccezione per le sedi di enti, associazioni, partiti e di servizi di interesse

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generale.

Le destinazioni d'uso esistenti, in contrasto con le disposizioni del Piano di Recupero, potranno essere mantenute ma non ampliate.

I locali con tali destinazioni d'uso potranno essere oggetto di sola manutenzione MO e MS.

Art. 8: SUPERFETAZIONI

Per superfetazioni si intendono gli ampliamenti dell'organismo edilizio prive di valore architettonico che abbiano determinato una dequalificazione dell'organismo edilizio in termini igienici (illuminazione e ventilazione dei locali) o in termini di lettura dei caratteri tipologici originari.

Ad esempio: servizi igienici esterni, realizzazione di vani accessori nelle aree libere del lotto (baracche, tettoie, capannoni) o attraverso la copertura di aree cortilive e simili.

Non sono considerate superfetazioni gli interventi posteriori alla costruzione originale dell'edificio che abbiano dato luogo ad una sua organica ed unitaria trasformazione od ampliamento.

Art. 9: TUTELA DELLE MURA STORICHE

Le mura storiche, come di massima indicate nella cartografia di piano, anche se inglobate o facenti parte di altri edifici, sono assoggettate alla categoria di tutela A1 (ovvero "restauro conservativo").

Qualora le mura storiche o parti di esse siano ricomprese in unità minime d'intervento, gli interventi edilizi, con esclusione della MO, sono subordinati al restauro scientifico della porzione di mura interessate. Le opere di consolidamento strutturale per le UE che inglobano porzioni di mura storiche, devono essere eseguite, di norma, con tecniche tradizionali ovvero con l'uso di pietre e malte.

E' proibito l'uso di cemento armato per le strutture e i consolidamenti verticali in vista.

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Le Mura Storiche sono vincolate ai sensi della L. n. 1089/39 s.m. e pertanto gli interventi dovranno rispettare le prescrizioni fornite dalla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici. Di norma, nelle parti murate ancora integre non potranno essere realizzate nuove aperture e gli interventi dovranno tendere al ripristino della continuità della struttura muraria e alla sostituzione di materiali incongrui privilegiando la muratura faccia a vista.

Art. 10: PRESCRIZIONI SULLE AREE SCOPERTE ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO

E' preciso compito dell'Amministrazione Comunale perseguire il recupero degli spazi aperti collettivi e il ripristino degli antichi percorsi, ma anche creare nuovi spazi e nuove attrezzature urbane all’interno delle zone perimetrate dei Piani di Recupero o nelle immediate vicinanze.

Anche in questo caso dovrà essere posto particolare riguardo per l’unitarietà degli interventi e per i materiali da impiegare.

Nel Centro Storico, l’Amministrazione Comunale potrà concedere in uso privato, ai relativi frontisti aree, a seguito di stipula di apposita Convenzione.

Tale Convenzione dovrà regolamentare ed uniformare la durata della concessione; la forma, i materiali e le modalità di realizzazione delle recinzioni; i criteri della manutenzione delle aree stesse. Le recinzioni, di cui alla Convenzione sopra indicata, dovranno essere realizzate esclusivamente con le seguenti prescrizioni: - uso di legno, o ferro trattato a vernici opache, con esclusione di qualsiasi cordolo,

anche se interrato; - altezza massima cm. 110.

Nelle aree oggetto della Convenzione sopra indicata, non è ammessa la piantumazione di alberi o siepi, ne l’installazione di tende, gazebo o pergolati.

Negli spazi di verde pubblico non sono ammessi interventi edilizi fatta eccezione per eventuali percorsi pedonali. Gli interventi pedonali dovranno tendere alla valorizzazione degli aspetti paesaggistico-percettivi, alla sostituzione delle essenze esotiche con quelle arboree autoctone, alla messa a dimora con impianto irregolare.

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Gli spazi privati all'aperto dovranno essere destinati ad orto o giardino.

Gli interventi sulle aree per la viabilità e parcheggi dovranno tendere alla conservazione e al ripristino di pavimentazioni in materiali tradizionali, quali ciottoli, pietra naturale o laterizio, nonché degli elementi complementari e di arredo, quali paracarri, tombini, soglie, lampioni.

Non è consentita la pavimentazione di aree destinate ad orti o giardini salvo nel quadro di interventi pubblici per la creazione di spazi pedonali.

Non è consentito ricoprire con manto bituminoso pavimentazioni già preesistenti, in ciottoli, pietra laterizio, terra battuta.

La forma e dimensioni dei materiali per le pavimentazioni nonché la loro messa in opera dovranno rapportarsi alle forme ed ai metodi di derivazione storica.

Art. 11: PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

Nelle facciate degli edifici non è ammesso l'uso di materiali e finiture diversi da quelli tradizionali e tipici della zona.

In particolare dovrà escludersi l'uso di: - cemento armato a "faccia vista"; - rivestimenti di qualsiasi materiale che non siano intonaco; - intonaci plastici di qualsiasi genere; - infissi in alluminio o in plastica; - chiusure esterne avvolgibili di qualsiasi materiale; - zoccolatura in lastre di marmo o pietra; - elementi prefabbricati faccia a vista in conglomerato cementizio come: mensole di

gronda, stipiti di finestra, bancali di finestra cornici o elementi di decoro, ecc.; - serramenti in alluminio per vetrine di negozi. I paramenti murari in pietrame faccia a vista dovranno essere ripristinati Le strutture di elevazione in muratura di pietrame o in muratura mista di pietrame e laterizio con ricorsi di mattoni dovranno essere intonacate, fatta eccezione per quelle murature in pietra originariamente costruite per essere a faccia vista.

Gli intonaci, le stuccature, i rinzaffi dovranno essere realizzati con malta di calce o malta bastarda di calce.

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Gli infissi dovranno essere in legno. E’ da escludersi l’impiego di persiane salvo in caso di preesistenze giustificate dalla tipologia del fabbricato.

Per i negozi e per le aperture atipiche sono consentiti infissi in ferro (e in particolari casi in alluminio) verniciato, non riflettente.

La sostituzione di solai in legno o voltati in pietrame o mattoni con solai di altri materiali, è ammessa esclusivamente in caso di dimostrata necessità di consolidamento strutturale non risolvibile in modo soddisfacente con strutture consimili mediante recupero o rifacimento. Si dovranno inoltre rispettare le seguenti prescrizioni: - i comignoli e le canne fumarie esterne non dovranno essere del tipo in cemento

armato; - le inferriate nelle aperture potranno essere realizzate solo al piano terra ed in ferro

verniciato; - i canali di gronda e i pluviali dovranno essere in rame con forma tradizionale, i

terminali potranno essere in ghisa color antracite; - se nel corso dei lavori emergessero elementi di pregio tali da indicare precedenti

situazioni architettoniche, i suddetti elementi dovranno essere opportunamente valorizzati;

- non sono ammessi doppi infissi, infissi esterni con specchiature “all’inglese” e “luci” nell’infisso esterno delle porte nel caso di vano con forma rettangolare;

- la sostituzione di elementi architettonici quali cornici, lesene, colonne, capitelli, ecc. deve avvenire con materiali identici agli originari;

- non è ammesso l’inserimento di elementi architettonici quali cornici, lesene, fasce marcapiano, cornicioni, portali, ecc. se non preesistenti;

- gli intonaci esterni dovranno essere trattati in modo tradizionale e tinteggiati con materiali a base di silicati o con miscele di calce con pigmenti naturali opachi, non sono ammessi smalti sintetici a base di resine e marmorei.

Art. 12: PRESCRIZIONI SULLE COPERTURE

La morfologia delle coperture dovrà rimanere invariata o essere ripristinata nelle sue forme originali nel caso abbia subìto modifiche incongrue; lo stesso vale per gli sporti di gronda (misura della sporgenza, materiali e forma degli elementi strutturali e decorativi).

La misura della sporgenza della gronda dovrà essere commisurata alla media di quelle rilevabili sull'edilizia storica adiacente all'intervento edilizio.

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E' ammessa l'apertura di lucernari a raso della falda; la superficie di tali aperture non deve superare complessivamente 1/12 della superficie di pavimento dei sottotetti abitabili e 1/50 dei sottotetti non abitabili e ciascuna apertura non deve superare la superficie di mq. 1.40.

Non è ammessa la realizzazione di abbaini sporgenti dalle falde dei tetti, né di terrazzini incassati nelle falde stesse manti di copertura devono essere in coppi di laterizio privilegiando il riuso di quelli esistenti.

Art. 13: PRESCRIZIONI SULLE APERTURE A PIANO TERRA

Sono ammesse nuove aperture di vetrine e accessi di negozi e autorimesse solo nelle unità edilizie in cui tali interventi si configurano come riordino o riposizionamento di aperture e accessi esistenti incongrui, funzionale al recupero di una più armonica partitura della facciata, o come ripristino di aperture e accessi preesistenti ancora riconoscibili nelle attuai partiture delle facciate, o desumibili da specifiche fonti iconografiche (antichi disegni, fotografie, ecc.).

Nelle unità assoggettate a categoria di tutela A1 è ammesso solo il ripristino di aperture e accessi preesistenti.

Non sono soggette alle limitazioni di cui al presente articolo le unità edilizie assoggettate a categoria di tutela A3, ne i fronti interni delle unità edilizie assoggettate a categoria di tutela A2b, fermo restando che tali aperture dovranno in ogni caso inserirsi armonicamente nella partitura della facciata.

Art. 14: PRESCRIZIONI SULLE INSEGNE

Le nuove insegne commerciali dovranno normalmente essere contenute all’interno del vano di accesso ai locali in cui si svolge l’attività.

Tutte le insegne applicate casualmente nel corso del tempo e prive di specifica utilità o di valore storico dovranno essere rimosse.

Eventuali insegne o targhe, purché non luminose e non a bandiera, potranno essere posizionate all’esterno del vano di accesso solo su parere favorevole della C.E. .

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Art. 15: NORME PER IL RECUPERO STRUTTURALE

Oltre alla normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi edilizi si dovranno rispettare le seguenti norme prescrittive.

NORME GENERALI

1. Indagini geognostiche

Andranno eseguite obbligatoriamente nel caso di:

- interventi sugli edifici tali da portare ad incrementi di carico totale (permanente ed accidentale) sul terreno di posa delle fondazioni superiori al 20% del carico attuale; - in tutti gli interventi di adeguamento come definito al punto C.9.1.1 del D.M. 24/01/86; - ogni volta l’edificio oggetto d’interventi manifesti lesioni e/o dissesti sintomatici di cedimenti a livello delle fondazioni; - l’indagine geologico-tecnica sarà finalizzata al corretto dimensionamento delle opere di fondazione ed alla accurata valutazione del coefficiente sismico di fondazione tra E=1,00 – 1,20.

I risultati delle indagini, eseguite secondo quanto prescritto dal D.M. L.P. 11 marzo 1988 e dalla Circolare M.L.P. 24 settembre 1988 n. 30483, andranno interpretati da un tecnico abilitato ed integreranno la relazione tecnica prevista dall'art. 29 del citato Progetto di Regolamento Regionale.

2. Connessioni critiche sotto sisma Ogni qualvolta si interviene sulle murature portanti di un fabbricato ed in generale nel caso di interventi che vadano al di là della manutenzione ordinaria, si prescrive un accurato studio strutturale anche nel caso l’intervento possa essere classificato di miglioramento ai sensi del punto C.9.1.2 del D.M. 16/01/96 in applicazione della Legge 02/02/74 n.64.

Particolari attenzioni andranno rivolte all’eliminazione, ove possibile, ovvero al miglioramento strutturale dei punti particolarmente deboli della struttura o dove vi sia una insita fragilità in caso di evento sismico (aperture di notevoli dimensioni, pareti ortogonali non bene ammorsate, quote dei solai sfalsate, mancanza di cordoli perimetrali di collegamento delle murature, tetti spingenti, baricentro rigidezze notevolmente distante

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dal baricentro delle masse, ecc.).

3. Modalità di analisi strutturale In tutti i casi in cui si intervenga su di una unità abitativa e l’intervento comporti l’adeguamento sismico del fabbricato, nell’ipotesi frequente in cui l’unità in oggetto sia strutturalmente continua con le unità adiacenti, dovrà essere effettuata un’analisi sismica di tutto il complesso strutturale.

Solo nel caso di impossibilità oggettiva potrà essere effettuata un’analisi sismica di un modello costituito non solo dall’unità abitativa in oggetto ma perlomeno anche da tutte quelle adiacenti.

NORME RELATIVE AGLI INTERVENTI STRUTTURALI

1. Murature controterra, fondazioni Dovrà essere verificato lo stato tensionale e di conservazione delle murature poste ai piani interrati e delle fondazioni ogni qualvolta l’edificio sia sottoposto ad interventi che non rientrano nel “miglioramento” così come definito nel punto C.9.1.2 del D.M. 16/01/96.

Si dovrà determinare lo stato tensionale di pareti controterra e fondazioni nelle condizioni di carico più sfavorevole tenendo conto anche della spinta delle terre (influenzata dalla eventuale presenza di acque) e dalla eventuale sottospinta dell’acqua di falda.

Nel caso in cui si renda necessario un consolidamento o un rinforzo delle strutture di fondazione, si dovranno adottare gli adeguati provvedimenti al fine di ridurre il più possibile il rischio di creazione di dissesti alle sovrastrutture in fase esecutiva.

Sempre in questo caso si dovrà valutare anche la possibilità di impermeabilizzare le strutture di fondazione e/o di ridurre la spinta delle terre.

Eventuali scavi per sottofondazioni o per scantinati dovranno essere attentamente valutati in funzione dei possibili effetti sugli edifici adiacenti.

2. Murature in elevazione Anche nei casi in cui l’intervento sia classificabile di “miglioramento” ai sensi del punto

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C.9.1.2 del D.M. 16/01/96, qualora si aprano nuove aperture ovvero modifiche delle aperture esistenti o altri tipi d’intervento sulle murature, dovrà essere effettuato un adeguato studio mirante a verificare: -che le aperture così come modificate, non diminuiscano o perlomeno non aumentino le distanze tra il baricentro delle masse e quello delle rigidezze; -che le rigidezze a tutti i piani non siano diminuite anche tenendo conto delle necessarie cordolature da effettuarsi attorno alle nuove aperture. In particolare, nel caso di aperture di notevoli dimensioni ( maggiori di mt. 2 in larghezza o 2,4 in altezza) dovrà essere verificata la rigidezza del setto interessato dall’apertura prima e dopo la realizzazione del foro e la compatibilità delle deformazioni della muratura e della cordolatura che borda il foro nel caso d’evento sismico.

Dovrà in ogni caso effettuarsi un accurato rilievo strutturale al fine di individuare se esistono:

-lesionature; -ammorsature delle murature di unità limitrofe non buone; -elementi non strutturali (rivestimenti) non ben vincolati; -murature in cui la qualità del legante è molto scadente. Qualora il rilievo dia esito positivo nel senso che si individuino alcuni o tutti gli inconvenienti di cui ai punti suindicati, il progetto dovrà mirare all’eliminazione totale degli stessi con i provvedimenti più opportuni da valutarsi caso per caso.

4. Solai Anche per interventi di miglioramento, dovrà essere verificato lo stato tensionale e lo stato di conservazione dei solai, in particolare per i solai in legno dovrà essere controllato attentamente lo stato di conservazione qualora siano staticamente verificati, nel caso potranno essere prescritti idonei trattamenti antimicotici alle strutture.

Per quanto possibile dovranno essere eliminate le spinte causate dai tetti e per i solai piani, qualora non vi siano cordoli perimetrali, dovranno essere disposte opportune catene di collegamento dei muri perimetralmente opposti, efficacemente ancorate, al fine di evitare le sconnessioni tra pareti e solai.

A livello dei solai intermedi, qualora non esistano cordoli perimetrali, è preferibile in genere disporre catene anziché procedere alla realizzazione di cordoli in quanto questa operazione risulta di gran lunga meno traumatica per il fabbricato e la realizzazione è meno pericolosa.

Qualora si rendano necessari rinforzi o sostituzioni parziali o totali di solai, e questi

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comportino un aumento dei pesi gravanti sulle murature e sulle fondazioni, si dovrà verificare la capacità di queste strutture a sopportare anche tale incremento dei carichi.


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