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RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA Come – dove – quando e quanto. Guida pratica LEGGE DI STABILITA’ 2014 ROBERTO MAZZANTI - COMMERCIALISTA

Dossier rivalutazione 2014 - un omaggio dello Studio Mazzanti

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l'Abc della rivalutazione 2013 disposta dalla Legge di stabilità 2014, art.1, commi da 140 a 152.

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RIVALUTAZIONE DEI BENID’IMPRESA

Come – dove – quando e quanto. Guida praticaLEGGE DI STABILITA’ 2014

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ROBERTO MAZZANTI - COMMERCIALISTA

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indice ARGOMENTO SLIDE

Chi può rivalutare 3

Cosa è possibile rivalutare 4

Società controllate e collegate 5-6

Condizione d’esistenza dei beni 7

Quando rivalutare 8

Per quanto rivalutare 9-10

Il costo fiscale 11

Il beneficio fiscale 12

La riserva da rivalutazione 13-14

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Chi può rivalutare Possono effettuare la rivalutazione: imprenditori individuali (per i beni nell’inventario) società commerciali (snc, sas, srl, spa, sapa) enti commerciali soggetti ad Ires società non residenti, per i beni compresi nella stabile organizzazione italiana

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Cosa è possibile rivalutare Si possono rivalutare: i beni materiali (attrezzature, macchinari, autoveicoli, fabbricati) i beni immateriali (brevetti, marchi e simili) le quote di società “controllate” le quote di società “collegate”

I beni possono essere rivalutati solo se non si tratta di beni-merce, ossia di beni che l’impresa commercializza abitualmente.

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Società controllate Si considerano società “controllate” (art.2359 c.c.):1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

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Società collegate Si considerano società “collegate” (art.2359 c.c.):le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

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Condizione d’esistenza dei beni da rivalutare I beni devono risultare presenti in bilancio alla data del 31.12.2012 ed alla data del 31.12.2013 (esercizio in cui si esegue la rivalutazione); sono salve le norme particolari per le società che non hanno il periodo di imposta coincidente con l’anno solare.Per esse, i beni devono essere presenti nel bilancio relativo all’esercizio “in corso” alla data del 31.12.2012 e 31.12.2013.

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Quando rivalutare Si rivaluta con riferimento ai bilanci relativi all’esercizio “in corso” alla data del 31.12.2013.Per chi possiede l’esercizio coincidente con l’anno solare, si tratta del bilancio 2013.

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Per quanto rivalutare Il limite attivo della rivalutazione è riferito ai valori di mercato dei cespiti oggetto di intervento. Farà testo l’art.11 della legge 21.11.2000 n.342, il quale viene riportato integralmente nella slide successiva e che fa testo anche per le modalità di rivalutazione.

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Art.11 legge 342/2000 1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.

2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati.

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Il costo fiscale Si paga subito ed alle scadenze di Unico 2014. Si tratta di versare un’imposta sostitutiva del: 16% della rivalutazione dei beni ammortizzabili 12% della rivalutazione dei beni non ammortizzabili (beni patrimonio e partecipazioni)E’ possibile rateizzare in tre importi annuali paritari – senza interessi – il primo dei quali scade con Unico 2014

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Il beneficio fiscale a partire dall’esercizio 2016, si potrà utilizzare il maggior carico di ammortamenti, derivante dai maggiori valori “storici” attribuiti ai beni ammortizzabili. In pratica, sconteremo maggiori quote di ammortamento e quindi minori redditi fiscali, accompagnate da minori imposte dal 01.01.2017 – in caso di cessione dei beni – si potranno rilevare minori plusvalenze o maggiori minusvalenze.

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La riserva da rivalutazioneLa contropartita della rivalutazione (cespiti A ....) si iscrive in apposita riserva del patrimonio netto aziendale ed in sospensione di imposta. Non paga – cioè – alcuna imposta.Ma non si potrà utilizzare per distribuire dividendi; in caso di perdite e di altre riduzioni, si applica l’art.13 della legge 342/2000. V. slide successiva.Si potrà però affrancare del tutto, e ciò consentirà il suo utilizzo pieno e libero, con il pagamento di un’imposta del 10%, seguendo le stesse modalità della sostitutiva sulla rivalutazione, compresa la rateazione.

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Art.13 legge 342/2000 1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.Omissis.......................

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DATI DELLO STUDIO