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1 Formazione ed aggiornamento R.L.S. Formazione ed aggiornamento R.L.S. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI RISCHI LAVORATIVI A.S.L. Pavia Dr. Corrado Cigaina [email protected]

la valutazione dei rischi lavorativi (2013)

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corso di formazione-aggiornamento per Rappresentante dei lavoratori sicurezza - versione aggiornata al Novembre 2013

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Page 1: la valutazione dei rischi lavorativi (2013)

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Formazione ed aggiornamento R.L.S.Formazione ed aggiornamento R.L.S.

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI

RISCHI LAVORATIVIRISCHI LAVORATIVI

A.S.L. Pavia Dr. Corrado [email protected]

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Valutazione dei rischi

Tecnica di analisi che permette di individuare tutti i rischi per la salute e la sicurezza generati dalle lavorazioni svolte

Finalità:– individuare le adeguate misure di prevenzione e di

protezione – elaborare il programma delle misure atte a garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

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La valutazione dei rischi

Obbligo di valutare i rischi dal 1994- D.Lgs 626/94

Ancora troppi documenti di valutazione rischi:• Incompleti• Imprecisi• superficiali• carenti• non aggiornati• contestabili

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Perchè valutare i rischi?

Per prevenire incidenti sul lavoroPer individuare le misure di prevenzionePer garantire la produttivitàPer garantire ai lavoratori un luogo di lavoro salutarePer assicurare una corretta formazione dei lavoratori

Per evitare sanzioni!!!!

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definizioni

Pericolo e rischio non hanno lo stesso significato

PERICOLO:proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità

(p. es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni

RISCHIO: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di

danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione nonché dimensioni possibili del danno stesso;

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Valutazione dei rischi

PERICOLO ESPOSIZIONE RISCHIO

?ALTOMEDIOBASSO

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I rischi lavorativi

RISCHI PER LA SICUREZZA - determinano un danno immediato :

– Schiacciamento di un dito– Una scheggia in un occhio – Caduta dall'alto

RISCHI PER LA SALUTE - determinano malattia immediate (acuta) o nel corso del tempo (cronica)

– Esposizione a rumore– Esposizione ad agenti chimici

RISCHI PSICO-SOCIALI– Stress– Differenza genere età

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Obbligo di legge indelegabile

Art 17 D.Lgs 81/08Il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la sicurezza e

per la salute dei lavoratori, ed elabora un documento scritto

Documento di valutazione rischi:– Anche su supporto informatico– Munito di data certa, o in alternativa– firmato da:

• Datore di lavoro, RLS, RSPP, MC,

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Quando ricorrere ad un consulente?

D.Lgs 81/08 lo prevede:– DL può nominare un RSPP esterno (ad

eccezione di alcuni casi particolari)– DL può avvalersi di persone esterne esperte

Evitare di:rivolgersi a un aiuto esterno per questioni che

dovrebbero o potrebbero essere gestite all’interno dell’impresa

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Quando ricorrere ad un consulente?

Quando:– Sono richieste conoscenze e capacità specifiche – necessitano idee fresche e indipendenti;– serve pianificarne una misura di prevenzione

protezione complessa– Serve un giudizio indipendente

Il consulente:– Conosce le norme di legge– Competenza in materia

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Elementi fondamentali valutazione

• Processo intrapreso dalla direzione• Processo semplice e chiaro• Collaborazione con le figure aziendali (RLS, MC,

RSPP...)• Coinvolgimento dei lavoratori• Deve considerare tutti i rischi ragionevolmente

prevedibili• Valutazione rischi di tutti i posti di lavoro• Tenere conto della presenza di lavoratori di altre

aziende• Considerare la presenza di “visitatori” (studenti,

clienti...)

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Metodologia di valutazione

Non esiste e non è normata una metodologia standard

Fondamentale è:• Adottare criteri, brevi, semplici e comprensibili• Tenere conto di tutti i pericoli individuati• Valutare ogni rischio associato ad ogni pericolo• Studiare la possibilità di eliminare il rischio• O, definire corrette misure di prevenzione e protezione

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Art 28 D.Lgs 81/08

Il documento deve contenere:– Relazione sulla valutazione di tutti i rischi– Criteri adottati per valutare i rischi– Misure di prevenzione e protezione adottate– Programma delle misure per garantire miglioramento

dei livelli di sicurezza– Individuazione procedure per l'attuazione delle misure

da realizzare nonché i responsabili dell'attuazione– Nominativo RSPP, RLS, MC– individuazione delle mansioni esposte a rischi specifici

che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

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Art 29 D.Lgs 81/08

• Consultare RLS • Valutazione dei rischi deve essere rielaborata:

– Modifiche significative del processo produttivo– Modifiche significative dell'organizzazione del

lavoro– Grado di evoluzione tecnica– A seguito di Infortuni significativi– Sorveglianza sanitaria lo evidenzia

rielaborata entro 30 giorni

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Art 29 – ditte da 1 a 10 lavoratori

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate

Fino alla scadenza del 18° mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale (procedure standardizzate) gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.

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Decreto interministeriale 30/11/2012

recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5 D.Lgs 81/08

modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro < 10 lavoratori.

Dal 1° giugno 2013 valutazione rischi con procedure standardizzate

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Procedure standardizzate

Aziende fino a 10 lavoratori

Valutazione secondo procedure

standardizzate

Escluse aziende:●Incidente rilevante●Centrali termoelettriche●Impianti installazioni nucleari•Aziende fabbricazione-deposito esplosivi

Aziende fino a 10 lavoratori

Valutazione come da art 28 D.Lgs 81/08 Interpello 07/2012

Aziende da 11 a 50 lavoratori

Facoltativa valutazione secondo procedure

standardizzate

Escluse aziende:•Espongono i lavoratori a rischi: chimici, biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, esposizione amianto•Centrali termoelettriche•Impianti installazioni nucleari•Aziende fabbricazione-deposito esplosivi •industrie estrattive con oltre 50 lavoratori•strutture di ricovero e cura con > 50 lavoratori

Aziende da 11 a 50 lavoratori

Valutazione come da art 28 D.Lgs 81/08

Aziende con oltre 50 lavoratori

Valutazione come da art 28 D.Lgs 81/08

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L. 98/13 – valutazione rischi

Valutare i rischi secondo il modello ministeriale (art 29 c.6 D.Lgs 81/08):

– Per attività a basso rischio di infortuni– Per attività a basso rischio di malattie professionali

NON IN VIGORE

Possibilità attualmente “in sospeso” in attesa della pubblicazione del decreto che individuerà le attività a basso rischio

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Valutare i rischi - criteri generali

procedimento che si articola in una serie di fasi in cui ciascuna di esse tende ad analizzare in modo più approfondito un passaggio in cui si identifica un rischio.

valutazione preliminare separare i rischi in due categorie:

– Rischi noti – Rischi degni di approfondimento

Valutazione approfondita valutazione più attenta e dettagliata

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Fondamentale coinvolgere i lavoratoriil modo più rapido e più sicuro per identificare i vari

aspetti dell'attività lavorativa è quello di rivolgersi direttamente ai lavoratori

I lavoratori:• Conoscono i metodi di lavoro applicati• Conoscono le pratiche di lavoro scorrette• Vedono le situazioni di pericolo• Possono suggerire le misure di prevenzione da

attuare

dialogare con i lavoratori!!! (es. questionari anonimi)

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Valutare i rischi in 5 passi

1 IDENTIFICARE I PERICOLI

2

3

4

5

INDIVIDUARE GLI ESPOSTI

VALUTARE I RISCHI E DEFINIRE LE MISURE DI PREVENZIONE

REGISTRARE E IMPLEMENTARE LE MISURE DI PREVENZIONE

RIVEDERE IL PROCESSO ED EVENTUALMENTE AGGIORNARLO

FASE PRELIMINARE

VALUTAZIONEAPPROFONDITA

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Fase 1

1 IDENTIFICARE I PERICOLI

2

3

4

5

INDIVIDUARE GLI ESPOSTI

VALUTARE I RISCHI E DEFINIRE LE MISURE DI PREVENZIONE

REGISTRARE E IMPLEMENTARE LE MISURE DI PREVENZIONE

RIVEDERE IL PROCESSO ED EVENTUALMENTE AGGIORNARLO

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Identificare i pericoli

• Fase critica del processo di valutazione• Fondamentale individuare tutti i pericoli

• I pericoli risultato della interazione tra:– Macchine– Sostanze chimiche– Agenti fisici– Organizzazione dell'azienda– Processi di lavoro errati– Comportamenti errati

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Identificare i pericoli

• Esistono innumerevoli metodologie e strumenti:– Norme di legge– Linee guida e buone prassi– Normativa tecnica– Letteratura specifica– Schede di sicurezza agenti chimici– Liste di controllo (check list)– Manuali d'uso delle macchine– Note informative DPI

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Identificare i pericoli

• Ispezionare il posto di lavoro ed annotare tutto ciò che può determinare un danno per i lavoratori

• Interpellare i lavoratori e RLS per conoscere la loro opinione

• Ricercare notizie utili anche in internet• Analizzare manuali d'uso delle macchine, note

informative DPI e le schede di sicurezza delle sostanze chimiche

• Consultare il registro infortuni• Ricordarsi dei pericoli a”lungo termine” (alti livelli di

rumore

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Identificare i pericoli

fase n. 1Suddividere l’azienda in unità logiche e comprensibili

– suddivisione in settori/posti di lavoro (es officina, reparto lavorazione, uffici.

– suddivisione in processi di lavoro (es stoccaggio, trasporto, imballaggio.

– suddivisione in categorie professionali o di persone (es. installatori, autisti) e che sono esposte agli stessi pericoli.

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Identificare i pericoli

fase n. 2Elencare attività, attrezzature di lavoro e sostanzePer ogni area di lavoro, processo:

– attività svolte (ad es. levigare, segare, ecc.)– attrezzature di lavoro utilizzate (ad es. sega circolare

per metalli, scale portatili, piedistalli)– sostanze utilizzate (ad es. vernici, detergenti, acidi)

oppure le emissioni di tali– Sostanze indesiderate (ad es. vapori, polveri, gas di

scarico)

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Individuare i pericoli

fase n. 3individuazione dei pericoli e dei fattori di stress correlati

alle attività, alle attrezzature di lavoro e alle sostanze elencate.

Utile consultare:– liste di controllo– schede di sicurezza– manuali d’uso– Norme tecniche– I lavoratori

elencare tutti i pericoli, anche quelli apparentemente meno rilevanti.

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liste di controllo specifiche - esempio

Vie di circolazione interne lista pericoli

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Errori più frequenti - pianificazione

• incaricare persone incompetenti;

• non fornire informazioni, la formazione, le risorse, il tempo e il supporto necessari;

• non assicurare un adeguato coordinamento tra valutatori di aziende diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro;

• non coinvolgere nella valutazione dei rischi i lavoratori dotati di una conoscenza pratica del processo/attività oggetto di valutazione.

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errori – individuazione pericoli

• sottovalutare talune categorie di rischio, fra cui fattori psicosociali e organizzativi (orari, carico di lavoro ecc.);

• trascurare i pericoli a lungo termine per la salute (rischi derivanti da un’esposizione cronica a sostanze pericolose o da livelli elevati di rumore);

Non consultare i lavoratori: le prassi di lavoro possono essere diverse e i lavoratori conoscono i problemi reali;

• attenersi rigidamente a una lista di controllo: • considerare soltanto i pericoli menzionati nella lista di

controllo

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errori– individuazione pericoli

• sottovalutare un pericolo importante, minimizzandone la gravità;

• sottovalutare le attività secondarie, come interventi di manutenzione o pulizie, svolte sul luogo di lavoro;

• trascurare l’eventuale presenza di lavoratori di altre aziende o di altre persone sul luogo di lavoro;

• non garantire un coordinamento tra committente e appaltatore, per esempio omettendo di informare questi ultimi circa gli eventuali rischi o pericoli.

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CI SONO PERICOLI?

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Fase 2

1 IDENTIFICARE I PERICOLI

2

3

4

5

INDIVIDUARE GLI ESPOSTI

VALUTARE I RISCHI E DEFINIRE LE MISURE DI PREVENZIONE

REGISTRARE E IMPLEMENTARE LE MISURE DI PREVENZIONE

RIVEDERE IL PROCESSO ED EVENTUALMENTE AGGIORNARLO

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Individuare gli esposti

Particolari attenzioni:• Differenza tra uomo e donna• lavoratori con disabilità• lavoratori migranti• lavoratori giovani e anziani• donne in stato di gravidanza • personale privo di formazione-inesperto• lavoratori a tempo parziale determinato• appaltatori

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Individuare gli esposti

Per ogni pericolo individuato:• Individuare le mansioni esposte• Individuare come possono infortunarsi e/o ammalarsi

– esposizione diretta– esposizione indiretta

un lavoratore che dipinge una superficie è esposto direttamente ai solventi, ma i lavoratori impegnati in altre attività nelle vicinanze possono esservi altrettanto esposti inavvertitamente -indirettamente.

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Errori - individuazione esposti

• non tener conto di gruppi di persone particolarmente a rischio, come donne in gravidanza, giovani lavoratori, lavoratori con disabilità ecc.;

• non valutare la pericolosità di apparecchiature utilizzate di rado;

• non consultare il registro degli infortuni o delle malattie.

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Fase 3

1 IDENTIFICARE I PERICOLI

2

3

4

5

INDIVIDUARE GLI ESPOSTI

VALUTARE I RISCHI E DEFINIRE LE MISURE DI PREVENZIONE

REGISTRARE E IMPLEMENTARE LE MISURE DI PREVENZIONE

RIVEDERE IL PROCESSO ED EVENTUALMENTE AGGIORNARLO

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Valutazione dei rischi

Per ogni pericolo individuato:– Determinare le conseguenze (D)– Determinare la probabilità (P)

R = P X DR = P X D

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Scala probabilità - esempio

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Scala conseguenze (D) - esempio

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Matrice di rischio – R = P X D

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Individuazione prevenzione

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Fase 3 misure di prevenzione

importante:– consultarsi con i lavoratori e gli altri– cercare metodi di lavoro alternativi– Analizzare lavorazioni analoghe per ricavare nuove

idee– scoprire che cosa fanno altre ditte– parlare con i costruttori– provare prima di implementare

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Errori comuni - valutare i rischi

• trascurare alcune delle conseguenze dei rischi, per esempio non considerare gli effetti a lungo termine dei rischi;

creare un falso senso di sicurezza: il fatto di aver individuato un rischio non significa che tale rischio sia stato eliminato dall’ambiente di lavoro o sia tenuto sotto controllo;

• non definire un ordine di priorità dei rischi in funzione della valutazione svolta. È indispensabile definire le priorità degli interventi di prevenzione e di protezione dai rischi.

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Misure di prevenzione

Fase A - eliminare “il pericolo” – Modifica del ciclo produttivo– eliminare sostanza cancerogena

Fase B sostituzione “del pericolo” - Sostituzione di ciò che è pericoloso:

– Vernice base solvente con vernice ad acqua– Sicurezze macchine di nuova concezione

Fase C - controllare “il pericolo” implementare le misure di prevenzione e protezione:

– Misure di tipo tecnico– Misure di organizzativo– Dispositivi di protezione individuali

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Misure di tipo tecnico

Isolare il lavoratore dal pericoloAgiscono sulle “conseguenze”:

– Ripari– Barriere distanziatrici– Rielaborazione dei lay-out di reparto– Ventilazione– aspirazione

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Misure di tipo organizzativo

Permettono di limitare l'esposizione al pericolo

Agiscono sulla probabilità (P)– Procedure di lavoro– Rotazione lavoratori– Pause di lavoro– Formazione– Addestramento– Sorveglianza sanitaria

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Dispositivi di protezione individuale

qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi

DPI come ultima risorsa

impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure

– Misure di tipo tecnico– Misure di tipo organizzativo

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Combinazione di misure preventive

In alcuni casi la combinazione di misure di prevenzione è necessaria per assicurare una protezione del lavoratore

MASCHERINA (DPI) + ASPIRAZIONE

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servono misure di prevenzione ?

Macchina in funzione

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Fase 3- misure di prevenzione

• non tener conto dei generali principi di prevenzione:• considerare in primo luogo se è possibile prevenire o

evitare i rischi e, in caso contrario, • valutare come ridurre o controllare il rischio,

adottando misure quali: combattere i rischi alla fonte, sostituire i fattori di rischio con altri innocui o meno pericolosi ecc.

• trasferire il rischio, vale a dire mantenere un rischio sotto controllo creandone di nuovi;

• omettere di consultare/coinvolgere i lavoratori nelle decisioni sulle misure di prevenzione.

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Fase 3 – i rischi

rischio evidente macchine prive di riparo, fili elettrici scoperti,rischio nascosto non è evidente ai sensi (presenza sostanze tossiche,

vapori, rumore ad alta frequenza rischio di utilizzo non può essere riconosciuto immediatamente e si

svilupperà nel corso del tempo (ad esempio pneumatico usurato, cavi d'acciaio sfilacciati

rischio temporaneo pericolo temporaneo (ad esempio, il sovraccarico delle

macchine, lavori in spazi confinati manutenzione

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Fase 4

1 IDENTIFICARE I PERICOLI

2

3

4

5

INDIVIDUARE GLI ESPOSTI

VALUTARE I RISCHI E DEFINIRE LE MISURE DI PREVENZIONE

REGISTRARE E IMPLEMENTARE LE MISURE DI PREVENZIONE

RIVEDERE IL PROCESSO ED EVENTUALMENTE AGGIORNARLO

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Fase 4 registrazione

Definizione di un programma di interventoPer un un buon programma considerare:

– Una misura di prevenzione economica o veloce può essere solo temporanea

– soluzioni a lungo termine per rischi elevati = alta probabilità infortunio

– Indispensabile programmare la formazione-addestramento

– Definire chiaramente responsabilità per la stesura – Regolari controlli per garantire il rispetto delle misure

di prevenzione

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Fase 4 implementazione

Considerare scadenze:– Breve termine– Medio termine– Lungo termine

Mantenere un coinvolgimento continuo tra RLS, lavoratori, RSPP, MC e dirigenza

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Priorità intervento

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.

Programma interventi

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Errori - misure di prevenzione

• L’implementazione delle misure di prevenzione non figura tra le priorità;

• il piano d’azione non specifica:– quali misure adottare,– le persone responsabili di attuare determinate misure e le relative

scadenze,– il termine finale di implementazione.

• Non sovrintendere puntualmente all’attuazione degli interventi.

• Mancata consultazione/coinvolgimento dei lavoratori.

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Fase 4

1 IDENTIFICARE I PERICOLI

2

3

4

5

INDIVIDUARE GLI ESPOSTI

VALUTARE I RISCHI E DEFINIRE LE MISURE DI PREVENZIONE

REGISTRARE E IMPLEMENTARE LE MISURE DI PREVENZIONE

RIVEDERE IL PROCESSO ED EVENTUALMENTE AGGIORNARLO

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Fase 5- controllo e riesame

• Procedura per verificare e revisionare le misure di protezione e di prevenzione attuate

• Valutazione dei rischi è un processo dinamico, da riesaminare periodicamente e comunque :– evoluzione della tecnica– introduzione di un nuovo processo, nuove attrezzature

o nuovi materiali, – inserimento di nuove situazioni lavorative – Infortuni gravi– Misure di prevenzione-protezione inefficaci– Sorveglianza sanitaria– Indagini ambientali

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Fase 5- controllo e riesame

Al fine di garantire:

• Misure di prevenzione-protezione sono efficaci

• Sono stati ridotti i fattori di rischio

• Non sono stati creati nuovi rischi o pericoli

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Errori - controllo e riesame

• tralasciare il riesame e revisione della valutazione dei rischi;

• non assicurarsi se le misure di prevenzione e di protezione rispecchiano i risultati della valutazione dei rischi;

• non controllare le misure adottate per verificarne l’efficacia nel tempo;

• non informare i lavoratori e/o i loro rappresentanti sui risultati della valutazione dei rischi e le misure adottate;

• considerare la valutazione dei rischi alla stregua di un obbligo una tantum e non aggiornarla periodicamente.

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Dove trovare ulteriori info

Sul sito dell’Agenzia Europea sono disponibili molte informazioni e linee guida utili:

una sezione del sito dedicata alla valutazione dei rischi comprendente informazioni sulla valutazione dei rischi, esempi di buona prassi provenienti da tutta l’UE nonché strumenti e liste di controllo:

http://osha.europa.eu/topics/riskassessment

Page 65: la valutazione dei rischi lavorativi (2013)

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La valutazione del rischio in caso di appalto

Page 66: la valutazione dei rischi lavorativi (2013)

appalto

contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Contratto tra committente e appaltatore circa: – oggetto dell'opera da compiere,– modalità di esecuzione, – mezzi d'opera, – responsabilità, – organizzazione del sistema produttivo, – prerogative e gli obblighi

Page 67: la valutazione dei rischi lavorativi (2013)

definizioni

Appaltante o Committente– colui che richiede un lavoro o una prestazione;

Appaltatore– soggetto che si obbliga nei confronti del committente a

fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;Subappaltatore

– soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;

Interferenza– Ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi

lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi in uno stesso ambiente

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Art 26 D.Lgs 81/08

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda:

1.Verifica l’idoneità tecnico- professionale

2.fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici

esistenti nell’ambiente in cui opereranno

Page 69: la valutazione dei rischi lavorativi (2013)

Interferenza lavorativa

1 APPALTATORERischi specificiD.V.R.

COMMITTENTERischi specificiD.V.R.

INTERFERENZARISCHI COMUNI

2 APPALTATORERischi specificiD.V.R.

Page 70: la valutazione dei rischi lavorativi (2013)

Requisiti tecnico professionali

In attesa del sistema di qualificazione delle impresela verifica é eseguita:

– acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

– acquisizione dell’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale

Page 71: la valutazione dei rischi lavorativi (2013)

Informazioni all'appaltatoresufficienti ed adeguate a permettere all'appaltatore di

valutare i rischi relativi all'ambiente di lavoro.

– rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro

– presenza o assenza dei lavoratori del committente

durante l'esecuzione dei lavori;

– utilizzo di attrezzature e servizi del committente per

l'esecuzione dei lavori (compatibilmente con la normativa

vigente);

– collaborazione dei lavoratori del committente

Page 72: la valutazione dei rischi lavorativi (2013)

Coordinamento e cooperazione

Datore di lavoro committente, appaltatori e subappaltatori, quindi TUTTI:

• cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi ;

• coordinano gli interventi di protezione e prevenzioneinformandosi reciprocamente anche al fine di eliminare

rischi dovuti alle interferenze

Il committente promuove la cooperazione- coordinamentoattraverso il D.U.V.RI.( documento Unico Valutazione

Rischi Interferenziali)

Page 73: la valutazione dei rischi lavorativi (2013)

Coordinamento e cooperazione

COOPERAZIONEPredisporre ed

applicare misure di

prevenzione e protezione

per eliminare i rischi interferenza

INFORMAZIONEFornire ai lavoratori

conoscenze utili all'identificazione

gestione dei pericoli

COORDINAMENTOCollegare

razionalmente Le fasi dell'attività

Per eliminare i rischi

D.U.V.R.I.

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Contenuti del D.U.V.R.I.

Identificazione descrizione del lavoro da svolgereDati dei soggetti coinvolti (ditte esterne, lav. Autonomi)Identificazione e descrizione dell'areaIndividuazione soggetti : referente interno, datore, preposto RSPP, RLSOrario dei lavori e loro durataScelte progettuali ed organizzative:

– Procedure– Misure prevenzione– Dpi– Misure di coordinamento

Costi della sicurezza

Page 75: la valutazione dei rischi lavorativi (2013)

Esclusioni – non si redige il DUVRI

Appalti per cui non

si redige il DUVRI

Lavori di durata inferiore a 2 giorni

Mera fornitura senza installazione Servizi per i quali

non è prevista l'esecuzione All'interno della stazione appaltante

Servizi di natura intellettuale

Attività che si realizzano In luoghi sottratti alla Responsabilità giuridicaDel committente

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L. 98/13 – “l'incaricato”

alcune attività a basso rischio possono sostituire la redazione del DUVRI con l'individuazione di un incaricato in possesso di formazione ed esperienza e competenze professionali nonché di periodico aggiornamento

• Non è un obbligo• Non è definito il periodo di esperienza • Deve essere indicato nel contratto d'appalto

Page 77: la valutazione dei rischi lavorativi (2013)

L. 98/13 – “l'incaricato”

L'incaricato a sovraintendere dovrà:

– Sovraintendere la cooperazione ed il coordinamento tra le imprese

– Essere individuato , ai fini probatori, per iscritto e meglio con data certa

Page 78: la valutazione dei rischi lavorativi (2013)

L. 98/13 – “l'incaricato”

La scelta fra DUVRI e incaricato riguarda solo i casi di attività a basso rischio

Attività a basso rischio (committente e appaltatore) saranno definite da uno specifico decreto con riferimento agli indici infortunistici di settore dell'INAIL.

Fino all'emanazione del decreto si applica il DUVRI

Page 79: la valutazione dei rischi lavorativi (2013)

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Non sottovalutate i pericoli!!

Il lavoratore tende a sottovalutare i pericolila fortuna spesso lo assiste: rischia ma non si fa male!Visto che "gli è sempre andata bene" si convince che

anche in futuro se la caverà senza infortuni.E' fondamentale essere consapevoli dei

pericoli........