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Mario Simoncini Dirigente servizio veterinario di sanità animale e igiene degli allevamenti [email protected] APICOLTURA: Aspetti normativi generali Fare clic sull'icona per inserire un'immagine

Mario Simoncini - Apicoltura aspetti normativi generali

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Apicoltura e prodotti d'alveare - Montecchio Precalcino 2013 03 30

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Mario SimonciniDirigente servizio veterinario di sanità animale e igiene degli allevamenti

[email protected]

APICOLTURA: Aspetti normativi generali

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I PRIMI PASSI...

art. 6 Legge 313/2004 Disciplina dell’apicoltura:

▪ Quando si inizia attività di apicoltura si deve darne comunicazione alla ULSS di competenza

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LA DENUNCIA ANNUALE DI POSSESSO DI ALVEARI

va fatta obbligatoriamente alla ULSS di competenza :

▪ Legge 313/2004 Disciplina dell’apicoltura: ▪ prevede di farla ogni fine anno solo se ci sono variazione in più o meno del 10% rispetto a

quella comunicata l’anno precedente

▪ Legge regionale 23/94 Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura: ▪ entro novembre in ogni caso. Previste sanzioni in caso di inadempienze (da 52 a 258

euro).

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LA DISTANZA DEGLI ALVEARI: PRECEDENTE DISPOSIZIONE

Legge Regione Veneto 18 aprile 1994 n° 23

“Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura”

Art. 9, comma 5:▪ Gli alveari devono essere collocati a non

meno di 5 metri da strade di pubblico transito ed 1 metro dai confini di proprietà.

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LA DISTANZA DEGLI ALVEARI:ATTUALE DISPOSIZIONE

ART. 896-bis. - CODICE CIVILE

▪ (Distanze minime per gli apiari). - Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

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DENUNCIA DI MALATTIE DELLE API

art. 8 legge reg. 23/1994 Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura

È fatto obbligo a chiunque possiede o detiene alveari di denunciare alla ULSS competente per territorio, le malattie diffusive accertate o sospette.

Previste sanzioni per chi non adempie da 206 a 516 €.

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DENUNCIA DI MALATTIE DELLE API

DPR 320 / 1954 REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA.

Le malattie delle api denunciabili sono :

ACARIASI

NOSEMIASI (solo per casi conclamati da N. apis e non per isolamento di spore di N. ceranae)

VARROASI

PESTE AMERICANA

PESTE EUROPEA

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DENUNCIA DI MALATTIE DELLE API

La normativa per la PESTE AMERICANA è stata cambiata:

▪ ora “spore rilevate non equivale a malattia “ per cui per applicare misure di distruzione deve esserci anche una malattia CLINICAMENTE conclamata a cui segue la distruzione famiglie ammalate

Dopo 14 giorni deve essere effettuato un controllo sulle famiglie rimaste e in caso di esito favorevole il focolaio è chiuso

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IL NOMADISMO

La legislazione inerente al nomadismo apistico è regionale.

Pertanto ogni apicoltore dovrà rispettare le disposizioni in vigore nella Regione ove trasferirà i propri apiari.

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IL NOMADISMO

art. 7 comma 2 Legge Reg.le Veneto 23/94 Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura

«I possessori o detentori che intendono effettuare il trasferimento stagionale degli alveari devono comunicarlo ai comuni e alle aziende ULSS di destinazione, almeno cinque giorni prima dell'effettivo trasferimento.»

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IL NOMADISMO

art. 7 comma 2 Legge Reg.le Veneto 23/94 Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura

«. Alla comunicazione deve essere allegata copia del certificato sanitario rilasciato non prima di dieci giorni dell’inizio della transumanza stagionale, dall’azienda ULSS competente riportante il contrassegno identificativo di ogni arnia destinata allo spostamento stagionale e attestante sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza da zona non infetta.»

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IL NOMADISMO

«Nella comunicazione devono essere dichiarate le postazioni e la durata presunta della transumanza che non deve protrarsi oltre i dieci giorni successivi il termine della fioritura di interesse Il certificato rilasciato dall’azienda ULSS e la copia della comunicazione devono essere conservati dall’interessato per tutta la durata dei trasferimenti.

Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari ed il numero degli alveari»

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L’ANAGRAFE APISTICA

Con Decreto del Ministero della Salute 4 dicembre 2009 è stata istituita l’anagrafe apistica nazionale.

Legge 23/94 (Regione) art. 9 bis

1. È istituita, entro il 31 dicembre 2010, l’anagrafe degli alveari presenti sul territorio regionale.

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PERCHÉ UNA ANAGRAFE?

▪ Più veritiera stima sulla consistenza apistica che potrebbe favorire una valorizzazione del patrimonio apistico territoriale con politiche di sostegno maggiormente mirate.

▪ Importanti implicazioni sanitarie in caso di malattie in atto. Possibili anche campagne di trattamento farmacologico maggiormente efficaci.

▪ Se aggiornata in tempo reale potrebbe costituire una fotografia della presenza delle famiglie in un determinato territorio con la possibilità di limitare gli accessi agli apiari nomadi, qualora si superi un certo numero.

▪ Miglioramento delle conoscenze del settore apistico sotto il profilo produttivo.

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LA BANCA DATI NAZIONALE DELL’APICOLTURA (BDA):

Questa Banca dati Nazionale verrà centralizzata e sarà l’unica fonte ufficiale dei dati anagrafici degli apicoltori.

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ANAGRAFE: I COMPITI DELL’ALLEVATORE

1.Il proprietario dell’apiario o la persona da lui delegata:

a) denuncia la propria attività all’ASL e richiede l’attribuzione del codice identificativo univoco;

b) comunica le variazioni riguardanti il proprio allevamento sia direttamente collegandosi alla BDA sia tramite le Associazioni nazionali degli apicoltori o altri soggetti delegati.

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ANAGRAFE: I COMPITI DELL’ASL

Il Servizio Veterinario delle ASL competenti per territorio:

a) attribuisce il codice identificativo univoco all’apicoltore e registra l’allevamento in BDA;

b) è connesso alla BDA secondo modalità definite dal manuale operativo;

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PECCATO CHE…

ART 5 Decreto 4 dicembre 2009 (Gazzetta Uff. 22-4-2010) :

▪ «Le procedure operative di attuazione del presente decreto sono definite con un apposito manuale operativo, comprensivo della necessaria modulistica, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto,..»

… la realtà è che ad oggi non esiste ancora il manuale operativo!

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Mario Simoncini

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