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Il Mobbing Familiare e Risarciment o Avv. Iacopo Savi Roma, 7 nov. 2014 "MANIPOLAZIONE EMOTIVA E VIOLENZA PSICOLOGICA - RICONOSCERLA PER DIFENDERSI”

Mobbing Familiare e risarcimento del danno

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Page 1: Mobbing Familiare e risarcimento del danno

Il Mobbing Familiare e

RisarcimentoAvv. Iacopo Savi

Roma, 7 nov. 2014

"MANIPOLAZIONE EMOTIVA E VIOLENZA PSICOLOGICA - RICONOSCERLA PER

DIFENDERSI”

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• Dinamiche relazionali conflittuali• Azioni e strategie manipolatorie• Finalizzate alla delegittimazione• Esclusione dai processi decisionali della

famiglia

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Mobbing Familiare• Leading case Sentenza 21 feb 2000 Corte di Appello

di Torino.

«In tema di separazione personale dei coniugi, è rilevante, ai fini dell’addebitabilità della separazione, il

comportamento pubblico del coniuge che si riveli ingiurioso ed offensivo, nei confronti dell’altro coniuge, in relazione alle regole di riservatezza e soprattutto in riferimento ai doveri di fedeltà, correttezza e rispetto derivanti dal matrimonio. Tale condotta è ancora più

grave se accompagnata dalle insistenti pressioni “mobbing” con cui il coniuge stesso invita

reiteratamente l’altro ad andarsene di casa» (C.d.A. Torino, 21.2.2000).

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Condotte• “comportamenti del marito erano irriguardosi e di non riconoscimento della

partner: additava ai parenti ed amici la moglie come persona rifiutata e non riconosciuta, sia come compagna che sul piano della gradevolezza estetica, esternando anche valutazioni negative sulle modeste condizioni economiche della sua famiglia d’origine, offendendola non solo in privato ma anche davanti agli amici, affermando pubblicamente che avrebbe voluto una donna diversa e assumendo nei suoi confronti atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, con i quali la invitava ripetutamente ed espressamente ad andarsene di casa”

• "il marito curò sempre e solo il rapporto di avere, trascurando quello dell’essere e con comportamenti ingiuriosi, protrattisi e pubblicamente esternati per tutta la durata del rapporto coniugale ferì la moglie nell’autostima, nell’identità personale e nel significato che lei aveva della propria vita”

• “al rifiuto, da parte del marito, di ogni cooperazione, accompagnato dalla esternazione reiterata di giudizi offensivi, ingiustamente denigratori e svalutanti nell’ambito del nucleo parentale ed amicale, nonché delle insistenti pressioni- fenomeno ormai internazionalmente noto come mobbing - con cui invitava reiteratamente la moglie ad andarsene”

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M. Coniugale / M. Genitoriale

• Tre gli elementi distintivi:

• 1) la situazione contingente in cui i soggetti si trovano,

• 2) la loro posizione nell’ambito familiare;

• 3) la finalità della condotta messa in atto.

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Mobbing Coniugale• Mobbing orizzontale:

sabotaggi e scarsa collaborazione.

• Si manifesta nell’ambito del rapporto di coniugio dove le parti si trovano in una posizione, ancorché solo formalmente, paritaria.

• far prendere al coniuge decisioni che in altre situazioni non avrebbe preso mettendo in discussione il suo ruolo (e la permanenza) in famiglia.

• Apprezzamenti offensivi in pubblico

• Atteggiamenti di disistima

• Provocazioni continue e sistematiche

• Tentativi di sminuire il ruolo in famiglia

• Coinvolgimento continuo di terzi nelle liti familiari

• Esclusione dalle decisioni

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Mobbing genitoriale• Mobbing Verticale: posto in

essere in presenza di squilibri di "autorità"

• Si manifesta presenta in quelle situazioni caratterizzate dal venir meno dell’equilibrio familiare in presenza di procedimenti di separazione o divorzio.

• In queste il soggetto agente può sfruttare una posizione di superiorità derivante, indirettamente, dai provvedimenti assunti

• Le condotte sono preordinate ad impedire all’altro genitore l’esercizio della propria genitorialità.

• Sabotaggi continui nella frequentazione dei figli

• Emarginazione dai processi decisionali

• Campagne denigratorie nell'ambiente sociale

• Interruzione nella corresponsione degli assegni di mantenimento

• Campagne denigratorie con i figli

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La nozione di mobbing in materia familiare è utile in campo

sociologico, ma in ambito giuridico assume un rilievo meramente

descrittivo, in quanto non scalfisce il principio che l'addebito della

separazione richiede pur sempre la rigorosa prova sia del compimento da parte del coniuge di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri

del matrimonio sia del nesso di causalità tra gli stessi atti e il

determinarsi dell'intollerabilità della convivenza o del grave

pregiudizio per i figli.

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Questa impostazione, la quale esclude ogni facilitazione probatoria per il coniuge

richiedente l'addebito, neppure scalfisce (ed è anzi coerente con) il

principio secondo cui il rispetto della dignità e della personalità dei coniugi assurge a diritto inviolabile la cui violazione può rilevare come fatto generatore di responsabilità aquiliana anche in mancanza di una pronuncia di addebito della

separazione (v. Cass. n. 13983/14).

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Art. 2043 c.c.

“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto,

obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

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Diritto di famigliaSistema chiuso a tutele tipiche

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Apertura• T. Milano 10 feb 1999: a) piena compatibilità

della disciplina di cui all'art. 2043 c.c. con quella propria del D. di Famiglia; b) doveri coniugali: vera e propria posizione giuridica di diritto soggettivo del coniuge ed in quanto tale meritevole di protezione

• T. Firenze 13 giu 2000: nel rapporto di coniugio i diritti inviolabili della persona (salute, immagine, personalità, onore) rimangono intangibili ed ogni aggressione merita la risposta punitiva dell'ordinamento con il risarcimento del danno

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Danno endofamiliare« la famiglia è una comunità

che si presenta come luogo di tutela di diritti fondamentali

della persona, diritti pieni, diritti soggettivi, inderogabili e la cui

natura non può essere messa in discussione. Non può essere un

luogo di compressione e di mortificazione dei diritti

fondamentali. Il rispetto della dignità di ciascun familiare, il rispetto della personalità sono obblighi giuridici, non semplici

obblighi morali »(Cass. 9801/2005).

« è stata da tempo enucleata la nozione di illecito endofamiliare, in virtù della quale la violazione dei

doveri familiari non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo

dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa

violazione, ove cagioni la lesione dei diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli

estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione

volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. » (Cass. SS.UU., 26972/2008).

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Prova• Elemento soggettivo (dolo o colpa)• Fatto materiale (evento dannoso, condotta

agente)• Nesso causalità• Danno subito

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Danni

• Patrimoniali: danni che hanno un immediato riflesso sul patrimonio.

• Danno emergente: perdita subita

• Lucro cessante: mancato guadagno

• Non patrimoniali: danni che non hanno un immediato riflesso sul patrimonio.

• Biologico: menomazione

• Morale: turbamento stato d'animo

• Esistenziale: alterazione (in negativo) delle abitudini ed assetti relazionali che induce a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno

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Art. 709 ter, II c., c.p.c.

• (Articolo introdotto dalla legge 54/06, in tema di affido condiviso)

• In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, [...] il giudice può, anche congiuntamente: [...] 2) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro.

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Natura risarcimentoResponsabilità civile: necessaria la prova della condotta illecita, imputabilità, del nesso di causalità e dei danni patiti con le problematiche evidenziate.

Punitive damages: questi costituiscono una sorta di pena civile volta a dissuadere e punire chi pone in essere tali condotte illecite, in questi casi la prova da fornirsi è limitata alla sola condotta ed alla sua illiceità e la relativa quantificazione e liquidazione dei danni è lasciata alla libera valutazione del Giudice (tale azione non pregiudica, qualsiasi sia l'esito, la possibilità di agire in via ordinaria per i il risarcimento dei danni patiti).

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Prova

• Le maggiori difficoltà si incontrano nel fatto che le condotte mobbizzanti rimangono, il più delle volte, confinate nel privato delle mura domestiche e se pubbliche possono apparire, se singolarmente considerate, insignificanti e normali nell’ambito di una relazione interpersonale.

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Danni patrimoniali

Patrimoniali: spese per viaggi o vacanze programmate a cui

il genitore abbia dovuto rinunciare a causa degli impedimenti frapposto

dall’altro genitore. Quelle derivanti dall’arbitrario

trasferimento del minore in altra città.

«Il coniuge che abbia trasferito la propria residenza, trasferendo con sé la prole minore, così ostacolando il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può essere condannata d’ufficio al risarcimento del danno nei confronti del coniuge, nella misura pari alle spese del viaggio e di alloggio che quest’ultimo dovrà sostenere per raggiungere e soggiornare nella nuova residenza della prole minore»(Trib. Pisa 20.12.2006)

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Danno biologico• Il danno biologico quale turbamento neuropsichico: logorante angoscia

per non aver potuto assolvere ai doveri verso i figli né soddisfare i propri diritti di genitore.

• «Nella fattispecie, è certamente ravvisabile e risarcibile – a mente degli artt. 2043, 2057 e 2059 c.c., in relazione all’art. 32 Cost. – il danno permanente biologico, oltre che morale, cagionato dal genitore affidatario al genitore non affidatario, la cui esistenza ontologica, in termini di subìto pregiudizio alle sue preesistenti condizioni fisio-psichiche, è provata in re ipsa e va comunque presunta ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., trattandosi di danno emergente che deriva dai prolungati turbamenti neuro-psichici, dal dolore, dalle ansie e dalla logorante angoscia in lui prodottisi per non avere potuto assolvere, non per sua volontà, agli stringenti doveri verso il figlio, né soddisfare i suoi legittimi diritti di padre, con pregiudizievoli riflessi anche sulla propria vita di relazione (nei rapporti parentali, sociali, ricreativi ecc.), menomazioni tutte fortemente incidenti sulla salute fisio-psichica di un individuo anche in proiezione futura e, perciò, di concreta e permanente rilevanza biologica, per le quali, quindi può essere fatta valere l’aspettativa riparatrice» (Trib. Roma 13.6.2000).

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Danno morale• La sofferenza per non aver potuto, incolpevolmente, far

fronte ai doveri genitoriali e per non aver vissuto una relazione serena con i figli.

• «la compromissione sofferta nella sfera dei proprio rapporti con il figlio minore, attraverso l’interruzione di ogni apprezzabile relazione negli ultimi dieci anni, integri la lesione di un diritto personale costituzionalmente garantito, e rappresenti quindi un fatto costitutivo del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali sotto l’aspetto sia del danno morale soggettivo (patema d’animo), sia dell’ulteriore pregiudizio derivante dalla privazione della positività derivanti dal rapporto parentale» (Trib. Monza 8.7.2004, n. 2994).

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Danno esistenziale• Il genitore “collocatario” lasciato solo nella gestione della prole si

vede compressi gli spazi del suo vivere quotidiano.• «il totale disinteresse del padre nell’occuparsi del figlio ha fatto

sì che la madre si sia trovata da sola a sostenere tutto il peso della responsabilità, occupandosi della gestione giornaliera del figlio, anche dal punto di vista pratico; ciò ha inciso drasticamente sulla vita della donna, limitandone la libertà e condizionandone ampiamente ogni scelta, lavorativa, affettiva, sociale, e ricreativa. Infatti, dovendo dedicare tutto il proprio tempo al figlio, essa si è vista impossibilitata non solo a reperire una nuova attività lavorativa, ma anche a “costruirsi” una nuova vita, ad intraprendere nuove relazioni sentimentali, amicizie e relazioni sociali in genere. È evidente che questo sacrificio ha inciso profondamente sulla vita di relazione, sulla serenità e sull’atteggiamento psichico della ricorrente» (Trib. Reggio Emilia 5.11.2007).

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Liquidazione• L’assenza di criteri la liquidazione in via equitativa ha comportato una generale

disomogeneità dei risarcimenti. • Sul punto la corte territoriale capitolina ha ritenuto di utilizzare quale strumento di

riferimento la tabella indicativa delle percentuali di invalidità.• «Prudentemente valutando, questo giudicante ritiene di utilizzare, come strumento di

mero riferimento e senza che ciò ne comporti applicazione, la Tabella indicativa delle percentuali di invalidità approvata, per le invalidità ex art. 2 legge n. 18/1980 dal D.M. della sanità del 25 luglio 1980, e quindi (all’uopo desumendo dalla relativa fascia di percentuale delle invalidità dallo 0% al 10%) di determinare, in concreto, nella percentuale del 9% la micro-permanente invalidità di natura fisio-psichica, di lieve entità e non incidente sulla capacità lavorativa del B.A. e di liquidare tale suo danno biologico nella misura di L. 1.850.000 per ogni punto di invalidità, cosicché l’ammontare del danno medesimo viene determinato e liquidato in L. 16.650.000 (punti 9 x L. 1.850.000 unitarie), tenuto anche conto che il B.A. aveva l’età di 46 anni alla data di proposizione della domanda risarcitoria de qua, e che detto ammontare congloba in sé pure l’intervenuta rivalutazione monetaria dalla data della domanda, per il fatto de quo, sino alla presente pronuncia. Al predetto importo vanno aggiunte ulteriori L. 4.200.000 (pari, all’incirca, al suo 25%) a titolo di correlativo danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c., sicché la liquidazione dei danni in favore del B. A. ammonta a complessive L. 20.850.000 + L. 4.200.000)» (Trib. Roma 13.6.2000)

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Grazie per l'attenzione

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