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CAMERA DEI DEPUTATI N. 4434-B DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 15 giugno 2011 (v. stampato Camera n. 4434) MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 14 giugno 2012 (v. stampato Senato n. 2156-B) MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 17 ottobre 2012 PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLINTERNO (MARONI) CON IL MINISTRO PER LE RIFORME PER IL FEDERALISMO (BOSSI) CON IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA (CALDEROLI) E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LINNOVAZIONE (BRUNETTA) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 18 ottobre 2012 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

Legge anticorruzione "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione"

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La legge anti-corruzione è stata approvata in via definitiva dalla Camera il 31 ottobre 2012, dopo essere rimasta giacente in Parlamento per mesi. Pur con alcune importanti criticità – che il Partito Democratico ha puntualmente enfatizzato sia in sede di discussione parlamentare sia nel dibattito pubblico – si tratta di un primo fondamentale passo cui necessariamente dovranno seguire, nella prossima legislatura, interventi sistematici anzitutto su falso in bilancio, allungamento dei tempi di prescrizione, introduzione del reato di autoriciclaggio. Come ha detto l’autorevole giurista Sabino Cassese «La legge sulla corruzione non è un’opera che si fa in un giorno. Ma c’è un giorno in cui bisogna pur cominciare». Dossier completo su enricoletta.it http://bit.ly/leggecorruzione

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 4434-B—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 giugno 2011 (v. stampato Camera n. 4434)

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 14 giugno 2012 (v. stampato Senato n. 2156-B)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 ottobre 2012

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ALFANO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO

(MARONI)

CON IL MINISTRO PER LE RIFORME PER IL FEDERALISMO

(BOSSI)

CON IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

(CALDEROLI)

E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE

(BRUNETTA)

Disposizioni per la prevenzione e la repressione dellacorruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 18 ottobre 2012

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

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TESTOAPPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

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TESTOMODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

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ART. 1.

(Autorità nazionale anticorruzione.Piano nazionale anticorruzione).

ART. 1.

(Disposizioni per la prevenzione e la re-pressione della corruzione e dell’illegalità

nella pubblica amministrazione).

1. In attuazione dell’articolo 6 dellaConvenzione dell’Organizzazione delle Na-zioni Unite contro la corruzione, adottatadall’Assemblea generale dell’ONU il 31ottobre 2003 e ratificata ai sensi dellalegge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli20 e 21 della Convenzione penale sullacorruzione, fatta a Strasburgo il 27 gen-naio 1999, la presente legge individua, inambito nazionale, l’Autorità nazionale an-ticorruzione e gli altri organi incaricati disvolgere, con modalità tali da assicurareazione coordinata, attività di controllo, diprevenzione e di contrasto della corru-zione e dell’illegalità nella pubblica am-ministrazione.

1. In attuazione dell’articolo 6 dellaConvenzione dell’Organizzazione delle Na-zioni Unite contro la corruzione, adottatadalla Assemblea generale dell’ONU il 31ottobre 2003 e ratificata ai sensi dellalegge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli20 e 21 della Convenzione penale sullacorruzione, fatta a Strasburgo il 27 gen-naio 1999 e ratificata ai sensi della legge28 giugno 2012, n. 110, la presente leggeindividua, in ambito nazionale, l’Autoritànazionale anticorruzione e gli altri organiincaricati di svolgere, con modalità tali daassicurare azione coordinata, attività dicontrollo, di prevenzione e di contrastodella corruzione e dell’illegalità nella pub-blica amministrazione.

2. La Commissione per la valutazione,la trasparenza e l’integrità delle ammini-strazioni pubbliche, di cui all’articolo 13del decreto legislativo 27 ottobre 2009,n. 150, e successive modificazioni, di se-guito denominata « Commissione », operaquale Autorità nazionale anticorruzione,ai sensi del comma 1 del presente articolo.In particolare, la Commissione:

2. Identico:

a) collabora con i paritetici organismistranieri, con le organizzazioni regionalied internazionali competenti;

a) identica;

b) approva il Piano nazionale anti-corruzione predisposto dal Dipartimentodella funzione pubblica, di cui al comma4, lettera c);

b) identica;

c) analizza le cause e i fattori dellacorruzione e individua gli interventi che nepossono favorire la prevenzione e il con-trasto;

c) identica;

d) esprime pareri facoltativi agli or-gani dello Stato e a tutte le amministra-

d) identica;

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zioni pubbliche di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni, inmateria di conformità di atti e comporta-menti dei funzionari pubblici alla legge, aicodici di comportamento e ai contratti,collettivi e individuali, regolanti il rapportodi lavoro pubblico;

e) esprime pareri facoltativi in mate-ria di autorizzazioni, di cui all’articolo 53del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni, allosvolgimento di incarichi esterni da partedei dirigenti amministrativi dello Stato edegli enti pubblici nazionali, con partico-lare riferimento all’applicazione delcomma 16-ter, introdotto dall’articolo 8,comma 1, lettera l), della presente legge;

e) esprime pareri facoltativi in mate-ria di autorizzazioni, di cui all’articolo 53del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni, allosvolgimento di incarichi esterni da partedei dirigenti amministrativi dello Stato edegli enti pubblici nazionali, con partico-lare riferimento all’applicazione delcomma 16-ter, introdotto dal comma 42,lettera l), del presente articolo;

f) esercita la vigilanza e il controllosull’effettiva applicazione e sull’efficaciadelle misure adottate dalle pubbliche am-ministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 delpresente articolo e sul rispetto delle regolesulla trasparenza dell’attività amministra-tiva previste dall’articolo 3 e dalle altredisposizioni vigenti;

f) esercita la vigilanza e il controllo sul-l’effettiva applicazione e sull’efficacia dellemisure adottate dalle pubbliche ammini-strazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del pre-sente articolo e sul rispetto delle regole sullatrasparenza dell’attività amministrativapreviste dai commi da 15 a 36 del presentearticolo e dalle altre disposizioni vigenti;

g) riferisce al Parlamento, presen-tando una relazione entro il 31 dicembredi ciascun anno, sull’attività di contrastodella corruzione e dell’illegalità nella pub-blica amministrazione e sull’efficacia delledisposizioni vigenti in materia.

g) identica.

3. Per l’esercizio delle funzioni di cui alcomma 2, lettera f), la Commissione eser-cita poteri ispettivi mediante richiesta dinotizie, informazioni, atti e documenti allepubbliche amministrazioni, e ordina l’ado-zione di atti o provvedimenti richiesti daipiani di cui ai commi 4 e 5 del presentearticolo e dalle regole sulla trasparenzadell’attività amministrativa previste dal-l’articolo 3 e dalle altre disposizioni vi-genti, ovvero la rimozione di comporta-menti o atti contrastanti con i piani e leregole sulla trasparenza citati. La Com-missione e le amministrazioni interessatedanno notizia, nei rispettivi siti web isti-tuzionali, dei provvedimenti adottati aisensi del presente comma.

3. Per l’esercizio delle funzioni di cui alcomma 2, lettera f), la Commissione eser-cita poteri ispettivi mediante richiesta dinotizie, informazioni, atti e documenti allepubbliche amministrazioni, e ordina l’ado-zione di atti o provvedimenti richiesti daipiani di cui ai commi 4 e 5 del presentearticolo e dalle regole sulla trasparenza del-l’attività amministrativa previste dai commida 15 a 36 del presente articolo e dalle altredisposizioni vigenti, ovvero la rimozione dicomportamenti o atti contrastanti con ipiani e le regole sulla trasparenza citati. LaCommissione e le amministrazioni interes-sate danno notizia, nei rispettivi siti webistituzionali, dei provvedimenti adottati aisensi del presente comma.

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4. Il Dipartimento della funzione pub-blica, anche secondo linee di indirizzoadottate da un Comitato interministerialeistituito e disciplinato con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri:

4. Il Dipartimento della funzione pub-blica, anche secondo linee di indirizzoadottate dal Comitato interministerialeistituito e disciplinato con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri:

a) coordina l’attuazione delle strate-gie di prevenzione e contrasto della cor-ruzione e dell’illegalità nella pubblica am-ministrazione elaborate a livello nazionalee internazionale;

a) identica;

b) promuove e definisce norme emetodologie comuni per la prevenzionedella corruzione, coerenti con gli indirizzi,i programmi e i progetti internazionali;

b) identica;

c) predispone il Piano nazionale an-ticorruzione, anche al fine di assicurarel’attuazione coordinata delle misure di cuialla lettera a);

c) identica;

d) definisce modelli standard delleinformazioni e dei dati occorrenti per ilconseguimento degli obiettivi previsti dallapresente legge, secondo modalità che con-sentano la loro gestione ed analisi infor-matizzata;

d) identica;

e) definisce criteri per assicurare larotazione dei dirigenti nei settori partico-larmente esposti alla corruzione e misureper evitare sovrapposizioni di funzioni ecumuli di incarichi nominativi in capo aidirigenti pubblici, anche esterni.

e) identica.

5. Le pubbliche amministrazioni cen-trali definiscono e trasmettono al Dipar-timento della funzione pubblica:

5. Identico.

a) un piano di prevenzione dellacorruzione che fornisce una valutazionedel diverso livello di esposizione degliuffici al rischio di corruzione e indica gliinterventi organizzativi volti a prevenire ilmedesimo rischio;

b) procedure appropriate per selezio-nare e formare, in collaborazione con laScuola superiore della pubblica ammini-strazione, i dipendenti chiamati ad ope-rare in settori particolarmente esposti allacorruzione, prevedendo, negli stessi settori,la rotazione di dirigenti e funzionari.

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6. Ai fini della predisposizione delpiano di prevenzione della corruzione, ilprefetto, su richiesta, fornisce il necessariosupporto tecnico e informativo agli entilocali, anche al fine di assicurare che ipiani siano formulati e adottati nel ri-spetto delle linee guida contenute nelPiano nazionale approvato dalla Commis-sione.

6. Identico.

7. A tal fine, l’organo di indirizzopolitico individua, di norma tra i dirigentiamministrativi di ruolo di prima fascia inservizio, il responsabile della prevenzionedella corruzione. Negli enti locali, il re-sponsabile della prevenzione della corru-zione è individuato, di norma, nel segre-tario, salva diversa e motivata determina-zione.

7. Identico.

8. L’organo di indirizzo politico, suproposta del responsabile individuato aisensi del comma 7, entro il 31 gennaio diogni anno, adotta il piano triennale diprevenzione della corruzione, curandonela trasmissione al Dipartimento della fun-zione pubblica. L’attività di elaborazionedel piano non può essere affidata a sog-getti estranei all’amministrazione. Il re-sponsabile, entro lo stesso termine, defi-nisce procedure appropriate per selezio-nare e formare, ai sensi del comma 10, idipendenti destinati ad operare in settoriparticolarmente esposti alla corruzione. Leattività a rischio di corruzione devonoessere svolte, ove possibile, dal personaledi cui al comma 11. La mancata predi-sposizione del piano e la mancata ado-zione delle procedure per la selezione e laformazione dei dipendenti costituisconoelementi di valutazione della responsabi-lità dirigenziale.

8. Identico.

9. Il piano di cui al comma 5 rispondealle seguenti esigenze:

9. Identico:

a) individuare le attività, tra le qualiquelle di cui all’articolo 3, comma 2,nell’ambito delle quali è più elevato ilrischio di corruzione, anche raccogliendole proposte dei dirigenti, elaborate nel-l’esercizio delle competenze previste dal-l’articolo 16, comma 1, lettera a-bis),del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165;

a) individuare le attività, tra le qualiquelle di cui al comma 16, nell’ambitodelle quali è più elevato il rischio dicorruzione, anche raccogliendo le propo-ste dei dirigenti, elaborate nell’eserciziodelle competenze previste dall’articolo 16,comma 1, lettera a-bis), del decreto le-gislativo 30 marzo 2001, n. 165;

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b) prevedere, per le attività indivi-duate ai sensi della lettera a), meccanismidi formazione, attuazione e controllo delledecisioni idonei a prevenire il rischio dicorruzione;

b) identica;

c) prevedere, con particolare riguardoalle attività individuate ai sensi della let-tera a), obblighi di informazione nei con-fronti del responsabile, individuato ai sensidel comma 7, chiamato a vigilare sulfunzionamento e sull’osservanza del piano;

c) identica;

d) monitorare il rispetto dei termini,previsti dalla legge o dai regolamenti, perla conclusione dei procedimenti;

d) identica;

e) monitorare i rapporti tra l’ammi-nistrazione e i soggetti che con la stessastipulano contratti o che sono interessati aprocedimenti di autorizzazione, conces-sione o erogazione di vantaggi economicidi qualunque genere, anche verificandoeventuali relazioni di parentela o affinitàsussistenti tra i titolari, gli amministratori,i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ei dirigenti e i dipendenti dell’amministra-zione;

e) identica;

f) individuare specifici obblighi ditrasparenza ulteriori rispetto a quelli pre-visti da disposizioni di legge.

f) identica.

10. Il responsabile individuato ai sensidel comma 7 provvede anche:

10. Identico.

a) alla verifica dell’efficace attuazionedel piano e della sua idoneità, nonché aproporre la modifica dello stesso quandosono accertate significative violazioni delleprescrizioni ovvero quando intervengonomutamenti nell’organizzazione o nell’atti-vità dell’amministrazione;

b) alla verifica, d’intesa con il diri-gente competente, dell’effettiva rotazionedegli incarichi negli uffici preposti allosvolgimento delle attività nel cui ambito èpiù elevato il rischio che siano commessireati di corruzione;

c) ad individuare il personale dainserire nei programmi di formazione dicui al comma 11.

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11. La Scuola superiore della pubblicaamministrazione, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica e utilizzandole risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente, predi-spone percorsi, anche specifici e settoriali,di formazione dei dipendenti delle pub-bliche amministrazioni statali sui temidell’etica e della legalità. Con cadenzaperiodica e d’intesa con le amministra-zioni, provvede alla formazione dei dipen-denti pubblici chiamati ad operare neisettori in cui è più elevato, sulla base deipiani adottati dalle singole amministra-zioni, il rischio che siano commessi reatidi corruzione.

11. Identico.

12. In caso di commissione, all’internodell’amministrazione, di un reato di cor-ruzione accertato con sentenza passata ingiudicato, il responsabile individuato aisensi del comma 7 del presente articolorisponde ai sensi dell’articolo 21 del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esuccessive modificazioni, nonché sul pianodisciplinare, oltre che per il danno erarialee all’immagine della pubblica amministra-zione, salvo che provi tutte le seguenticircostanze:

12. Identico.

a) di avere predisposto, prima dellacommissione del fatto, il piano di cui alcomma 5 e di aver osservato le prescri-zioni di cui ai commi 9 e 10 del presentearticolo;

b) di aver vigilato sul funzionamentoe sull’osservanza del piano.

13. La sanzione disciplinare a caricodel responsabile individuato ai sensi delcomma 7 non può essere inferiore allasospensione dal servizio con privazionedella retribuzione da un minimo di unmese ad un massimo di sei mesi.

13. Identico.

14. In caso di ripetute violazioni dellemisure di prevenzione previste dal piano,il responsabile individuato ai sensi delcomma 7 del presente articolo risponde aisensi dell’articolo 21 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, e successive mo-dificazioni, nonché, per omesso controllo,sul piano disciplinare. La violazione, daparte dei dipendenti dell’amministrazione,

14. Identico.

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delle misure di prevenzione previste dalpiano costituisce illecito disciplinare. En-tro il 15 dicembre di ogni anno, il diri-gente individuato ai sensi del comma 7 delpresente articolo pubblica nel sito webdell’amministrazione una relazione re-cante i risultati dell’attività svolta e latrasmette all’organo di indirizzo politicodell’amministrazione. Nei casi in cui l’or-gano di indirizzo politico lo richieda oqualora il dirigente responsabile lo ritengaopportuno, quest’ultimo riferisce sull’atti-vità.

ART. 2.

(Modifica all’articolo 4 della legge4 marzo 2009, n. 15).

Soppresso.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 dellalegge 4 marzo 2009, n. 15, è inserito ilseguente:

« 3-bis. A decorrere dalla data di en-trata in vigore della presente disposizione,tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensidel comma 3 sono destinati nei limiti dellerisorse iscritte in bilancio a legislazionevigente, alla copertura degli oneri relativial funzionamento della Commissione perla valutazione, la trasparenza e l’integritàdelle amministrazioni pubbliche (CIVIT),ivi compresi i compensi per i componentidella Commissione medesima ».

ART. 3.

(Trasparenza dell’attività amministrativae delega al Governo per il riordino della

relativa disciplina).

1. Ai fini della presente legge, la tra-sparenza dell’attività amministrativa, checostituisce livello essenziale delle presta-zioni concernenti i diritti sociali e civili aisensi dell’articolo 117, secondo comma,lettera m), della Costituzione, secondoquanto previsto all’articolo 11 del decretolegislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assi-curata mediante la pubblicazione, nei siti

15. Identico.

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web istituzionali delle pubbliche ammini-strazioni, delle informazioni relative aiprocedimenti amministrativi, secondo cri-teri di facile accessibilità, completezza esemplicità di consultazione, nel rispettodelle disposizioni in materia di segreto diStato, di segreto d’ufficio e di protezionedei dati personali. Nei siti web istituzionalidelle amministrazioni pubbliche sono pub-blicati anche i relativi bilanci e conticonsuntivi, nonché i costi unitari di rea-lizzazione delle opere pubbliche e di pro-duzione dei servizi erogati ai cittadini. Leinformazioni sui costi sono pubblicatesulla base di uno schema tipo redattodall’Autorità per la vigilanza sui contrattipubblici di lavori, servizi e forniture, chene cura altresì la raccolta e la pubblica-zione nel proprio sito web istituzionale alfine di consentirne una agevole compara-zione.

2. Fermo restando quanto stabilito nel-l’articolo 53 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, come da ultimo mo-dificato dall’articolo 8 della presente legge,nell’articolo 54 del codice dell’amministra-zione digitale, di cui al decreto legislativo7 marzo 2005, n. 82, e successive modifi-cazioni, nell’articolo 21 della legge 18giugno 2009, n. 69, e successive modifica-zioni, e nell’articolo 11 del decreto legi-slativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbli-che amministrazioni assicurano i livelliessenziali di cui al comma 1 del presentearticolo con particolare riferimento ai pro-cedimenti di:

16. Fermo restando quanto stabilitonell’articolo 53 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, come da ultimo mo-dificato dal comma 42 del presente arti-colo, nell’articolo 54 del codice dell’ammi-nistrazione digitale, di cui al decreto legi-slativo 7 marzo 2005, n. 82, e successivemodificazioni, nell’articolo 21 della legge18 giugno 2009, n. 69, e successive modi-ficazioni, e nell’articolo 11 del decretolegislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pub-bliche amministrazioni assicurano i livelliessenziali di cui al comma 15 del presentearticolo con particolare riferimento ai pro-cedimenti di:

a) autorizzazione o concessione; a) identica;

b) scelta del contraente per l’affida-mento di lavori, forniture e servizi, anchecon riferimento alla modalità di selezioneprescelta ai sensi del codice dei contrattipubblici relativi a lavori, servizi e forni-ture, di cui al decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163;

b) identica;

c) concessione ed erogazione di sov-venzioni, contributi, sussidi, ausili finan-ziari, nonché attribuzione di vantaggi eco-nomici di qualunque genere a persone edenti pubblici e privati;

c) identica;

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d) concorsi e prove selettive per l’as-sunzione del personale e progressioni dicarriera di cui all’articolo 24 del citatodecreto legislativo n. 150 del 2009.

d) identica.

3. Le stazioni appaltanti possono pre-vedere negli avvisi, bandi di gara o letteredi invito che il mancato rispetto delleclausole contenute nei protocolli di legalitào nei patti di integrità costituisce causa diesclusione dalla gara.

17. Identico.

4. Ai magistrati ordinari, amministra-tivi, contabili e militari, agli avvocati eprocuratori dello Stato e ai componentidelle commissioni tributarie è vietata,pena la decadenza dagli incarichi e lanullità degli atti compiuti, la partecipa-zione a collegi arbitrali o l’assunzione diincarico di arbitro unico.

18. Identico.

5. Il comma 1 dell’articolo 241 delcodice di cui al decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, e successive modifi-cazioni, è sostituito dal seguente:

19. Identico.

« 1. Le controversie su diritti soggettivi,derivanti dall’esecuzione dei contratti pub-blici relativi a lavori, servizi, forniture, con-corsi di progettazione e di idee, compresequelle conseguenti al mancato raggiungi-mento dell’accordo bonario previsto dall’ar-ticolo 240, possono essere deferite ad arbitri,previa autorizzazione motivata da parte del-l’organo di governo dell’amministrazione.L’inclusione della clausola compromissoria,senza preventiva autorizzazione, nel bandoo nell’avviso con cui è indetta la gara ovvero,per le procedure senza bando, nell’invito, o ilricorso all’arbitrato, senza preventiva auto-rizzazione, sono nulli ».

6. Le disposizioni relative al ricorso adarbitri, di cui all’articolo 241, comma 1,del codice di cui al decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, come sostituito dalcomma 5 del presente articolo, si appli-cano anche alle controversie relative aconcessioni e appalti pubblici di opere,servizi e forniture in cui sia parte unasocietà a partecipazione pubblica o checomunque abbiano ad oggetto opere oforniture finanziate con risorse a caricodei bilanci pubblici. A tal fine, l’organo

20. Le disposizioni relative al ricorso adarbitri, di cui all’articolo 241, comma 1,del codice di cui al decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, come sostituito dalcomma 19 del presente articolo, si appli-cano anche alle controversie relative aconcessioni e appalti pubblici di opere,servizi e forniture in cui sia parte unasocietà a partecipazione pubblica ovverouna società controllata o collegata a unasocietà a partecipazione pubblica, ai sensidell’articolo 2359 del codice civile, o che

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amministrativo rilascia l’autorizzazione dicui al citato comma 1 dell’articolo 241 delcodice di cui al decreto legislativo n. 163del 2006, come sostituito dal comma 5 delpresente articolo.

comunque abbiano ad oggetto opere oforniture finanziate con risorse a caricodei bilanci pubblici. A tal fine, l’organoamministrativo rilascia l’autorizzazione dicui al citato comma 1 dell’articolo 241 delcodice di cui al decreto legislativo n. 163del 2006, come sostituito dal comma 19del presente articolo.

7. La nomina degli arbitri per la risolu-zione delle controversie nelle quali è parteuna pubblica amministrazione avviene nelrispetto dei princìpi di pubblicità e di rota-zione e secondo le modalità previste daicommi 8, 9 e 10 del presente articolo, oltreche nel rispetto delle disposizioni del codicedi cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163, in quanto applicabili.

21. La nomina degli arbitri per la risolu-zione delle controversie nelle quali è parteuna pubblica amministrazione avviene nelrispetto dei princìpi di pubblicità e di rota-zione e secondo le modalità previste daicommi 22, 23 e 24 del presente articolo,oltre che nel rispetto delle disposizioni delcodice di cui al decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, in quanto applicabili.

8. Qualora la controversia si svolga tradue pubbliche amministrazioni, gli arbitridi parte sono individuati esclusivamentetra dirigenti pubblici.

22. Identico.

9. Qualora la controversia abbia luogotra una pubblica amministrazione e unprivato, l’arbitro individuato dalla pub-blica amministrazione è scelto preferibil-mente tra i dirigenti pubblici. Qualora nonrisulti possibile alla pubblica amministra-zione nominare un arbitro scelto tra idirigenti pubblici, la nomina è disposta,con provvedimento motivato, nel rispettodelle disposizioni del codice di cui aldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

23. Identico.

10. La pubblica amministrazione stabi-lisce, a pena di nullità della nomina,l’importo massimo spettante al dirigentepubblico per l’attività arbitrale. L’even-tuale differenza tra l’importo spettanteagli arbitri nominati e l’importo massimostabilito per il dirigente è acquisita albilancio della pubblica amministrazioneche ha indetto la gara.

24. Identico.

11. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6,7, 8, 9 e 10 non si applicano agli arbitraticonferiti o autorizzati prima della data dientrata in vigore della presente legge.

25. Le disposizioni di cui ai commi da 19a 24 non si applicano agli arbitrati conferitio autorizzati prima della data di entrata invigore della presente legge.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1 e2 si applicano anche ai procedimenti postiin essere in deroga alle procedure ordi-narie. I soggetti che operano in deroga eche non dispongono di propri siti webistituzionali pubblicano le informazioni di

26. Le disposizioni di cui ai commi 15e 16 si applicano anche ai procedimentiposti in essere in deroga alle procedureordinarie. I soggetti che operano in derogae che non dispongono di propri siti webistituzionali pubblicano le informazioni di

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cui ai citati commi 1 e 2 nei siti webistituzionali delle amministrazioni dallequali sono nominati.

cui ai citati commi 15 e 16 nei siti webistituzionali delle amministrazioni dallequali sono nominati.

13. Le informazioni pubblicate ai sensidei commi 1 e 2 sono trasmesse in viatelematica alla Commissione.

27. Le informazioni pubblicate ai sensidei commi 15 e 16 sono trasmesse in viatelematica alla Commissione.

14. Le amministrazioni provvedono al-tresì al monitoraggio periodico del rispettodei tempi procedimentali attraverso latempestiva eliminazione delle anomalie. Irisultati del monitoraggio sono consultabilinel sito web istituzionale di ciascuna am-ministrazione.

28. Identico.

15. Ogni amministrazione pubblicarende noto, tramite il proprio sito webistituzionale, almeno un indirizzo di postaelettronica certificata cui il cittadino possarivolgersi per trasmettere istanze ai sensidell’articolo 38 del testo unico delle di-sposizioni legislative e regolamentari inmateria di documentazione amministra-tiva, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esuccessive modificazioni, e ricevere infor-mazioni circa i provvedimenti e i proce-dimenti amministrativi che lo riguardano.

29. Identico.

16. Le amministrazioni, nel rispettodella disciplina del diritto di accesso aidocumenti amministrativi di cui al capo Vdella legge 7 agosto 1990, n. 241, e suc-cessive modificazioni, in materia di pro-cedimento amministrativo, hanno l’obbligodi rendere accessibili in ogni momento agliinteressati, tramite strumenti di identifi-cazione informatica di cui all’articolo 65,comma 1, del codice di cui al decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82, e succes-sive modificazioni, le informazioni relativeai provvedimenti e ai procedimenti ammi-nistrativi che li riguardano, ivi compresequelle relative allo stato della procedura,ai relativi tempi e allo specifico ufficiocompetente in ogni singola fase.

30. Identico.

17. Con uno o più decreti del Ministroper la pubblica amministrazione e la sem-plificazione, di concerto con il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti per lematerie di competenza, sentita la Confe-renza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,e successive modificazioni, da adottareentro sei mesi dalla data di entrata in

31. Con uno o più decreti del Ministroper la pubblica amministrazione e la sem-plificazione, di concerto con il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti per lematerie di competenza, sentita la Confe-renza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,e successive modificazioni, da adottareentro sei mesi dalla data di entrata in

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vigore della presente legge, sono indivi-duate le informazioni rilevanti ai fini del-l’applicazione dei commi 1 e 2 del pre-sente articolo e le relative modalità dipubblicazione, nonché le indicazioni gene-rali per l’applicazione dei commi 15 e 16.Restano ferme le disposizioni in materiadi pubblicità previste dal codice di cui aldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

vigore della presente legge, sono indivi-duate le informazioni rilevanti ai fini del-l’applicazione dei commi 15 e 16 delpresente articolo e le relative modalità dipubblicazione, nonché le indicazioni gene-rali per l’applicazione dei commi 29 e 30.Restano ferme le disposizioni in materiadi pubblicità previste dal codice di cui aldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

18. Con riferimento ai procedimenti dicui al comma 2, lettera b), del presentearticolo, le stazioni appaltanti sono in ognicaso tenute a pubblicare nei propri sitiweb istituzionali: la struttura proponente;l’oggetto del bando; l’elenco degli operatoriinvitati a presentare offerte; l’aggiudicata-rio; l’importo di aggiudicazione; i tempi dicompletamento dell’opera, servizio o for-nitura; l’importo delle somme liquidate.Entro il 31 gennaio di ogni anno, taliinformazioni, relativamente all’anno pre-cedente, sono pubblicate in tabelle rias-suntive rese liberamente scaricabili in unformato digitale standard aperto che con-senta di analizzare e rielaborare, anche afini statistici, i dati informatici. Le ammi-nistrazioni trasmettono in formato digitaletali informazioni all’Autorità per la vigi-lanza sui contratti pubblici di lavori, ser-vizi e forniture, che le pubblica nel pro-prio sito web in una sezione liberamenteconsultabile da tutti i cittadini, catalogatein base alla tipologia di stazione appal-tante e per regione. L’Autorità individuacon propria deliberazione le informazionirilevanti e le relative modalità di trasmis-sione. Entro il 30 aprile di ciascun anno,l’Autorità per la vigilanza sui contrattipubblici di lavori, servizi e forniture tra-smette alla Corte dei conti l’elenco delleamministrazioni che hanno omesso di tra-smettere e pubblicare, in tutto o in parte,le informazioni di cui al presente commain formato digitale standard aperto. Siapplica l’articolo 6, comma 11, del codicedi cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163.

32. Con riferimento ai procedimenti dicui al comma 16, lettera b), del presentearticolo, le stazioni appaltanti sono in ognicaso tenute a pubblicare nei propri sitiweb istituzionali: la struttura proponente;l’oggetto del bando; l’elenco degli operatoriinvitati a presentare offerte; l’aggiudicata-rio; l’importo di aggiudicazione; i tempi dicompletamento dell’opera, servizio o for-nitura; l’importo delle somme liquidate.Entro il 31 gennaio di ogni anno, taliinformazioni, relativamente all’anno pre-cedente, sono pubblicate in tabelle rias-suntive rese liberamente scaricabili in unformato digitale standard aperto che con-senta di analizzare e rielaborare, anche afini statistici, i dati informatici. Le ammi-nistrazioni trasmettono in formato digitaletali informazioni all’Autorità per la vigi-lanza sui contratti pubblici di lavori, ser-vizi e forniture, che le pubblica nel pro-prio sito web in una sezione liberamenteconsultabile da tutti i cittadini, catalogatein base alla tipologia di stazione appal-tante e per regione. L’Autorità individuacon propria deliberazione le informazionirilevanti e le relative modalità di trasmis-sione. Entro il 30 aprile di ciascun anno,l’Autorità per la vigilanza sui contrattipubblici di lavori, servizi e forniture tra-smette alla Corte dei conti l’elenco delleamministrazioni che hanno omesso di tra-smettere e pubblicare, in tutto o in parte,le informazioni di cui al presente commain formato digitale standard aperto. Siapplica l’articolo 6, comma 11, del codicedi cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163.

19. La mancata o incompleta pubbli-cazione, da parte delle pubbliche ammi-nistrazioni, delle informazioni di cui alcomma 17 del presente articolo costituisceviolazione degli standard qualitativi ed

33. La mancata o incompleta pubbli-cazione, da parte delle pubbliche ammi-nistrazioni, delle informazioni di cui alcomma 31 costituisce violazione deglistandard qualitativi ed economici ai sensi

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dell’articolo 1, comma 1, del decreto legi-slativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed ècomunque valutata ai sensi dell’articolo 21del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni. Even-tuali ritardi nell’aggiornamento dei conte-nuti sugli strumenti informatici sono san-zionati a carico dei responsabili del ser-vizio.

dell’articolo 1, comma 1, del decretolegislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed ècomunque valutata ai sensi dell’articolo21 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni. Even-tuali ritardi nell’aggiornamento dei con-tenuti sugli strumenti informatici sonosanzionati a carico dei responsabili delservizio.

20. Le disposizioni del presente articolosi applicano alle amministrazioni pubbli-che di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e successive modificazioni, agli enti pub-blici nazionali, nonché alle società parte-cipate dalle amministrazioni pubbliche, li-mitatamente alla loro attività di pubblicointeresse disciplinata dal diritto nazionaleo dell’Unione europea.

34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33si applicano alle amministrazioni pubblichedi cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e succes-sive modificazioni, agli enti pubblici nazio-nali, nonché alle società partecipate dalleamministrazioni pubbliche e dalle loro con-trollate, ai sensi dell’articolo 2359 del co-dice civile, limitatamente alla loro attivitàdi pubblico interesse disciplinata dal dirittonazionale o dell’Unione europea.

21. Il Governo è delegato ad adottare,senza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica, entro sei mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge,un decreto legislativo per il riordino delladisciplina riguardante gli obblighi di pub-blicità, trasparenza e diffusione di infor-mazioni da parte delle pubbliche ammi-nistrazioni, mediante la modifica o l’inte-grazione delle disposizioni vigenti, ovveromediante la previsione di nuove forme dipubblicità, nel rispetto dei seguenti prin-cìpi e criteri direttivi:

35. Identico.

a) ricognizione e coordinamento delledisposizioni che prevedono obblighi dipubblicità a carico delle amministrazionipubbliche;

b) previsione di forme di pubblicitàsia in ordine all’uso delle risorse pubblichesia in ordine allo svolgimento e ai risultatidelle funzioni amministrative;

c) precisazione degli obblighi di pub-blicità di dati relativi ai titolari di incarichipolitici, di carattere elettivo o comunquedi esercizio di poteri di indirizzo politico,di livello statale, regionale e locale. Ledichiarazioni oggetto di pubblicazione ob-bligatoria di cui alla lettera a) devonoconcernere almeno la situazione patrimo-niale complessiva del titolare al momento

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dell’assunzione della carica, la titolarità diimprese, le partecipazioni azionarie pro-prie, del coniuge e dei parenti entro ilsecondo grado di parentela, nonché tutti icompensi cui dà diritto l’assunzione dellacarica;

d) ampliamento delle ipotesi di pub-blicità, mediante pubblicazione nei sitiweb istituzionali, di informazioni relativeai titolari degli incarichi dirigenziali nellepubbliche amministrazioni di cui all’arti-colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modifi-cazioni, sia con riferimento a quelli checomportano funzioni di amministrazione egestione, sia con riferimento agli incarichidi responsabilità degli uffici di direttacollaborazione;

e) definizione di categorie di infor-mazioni che le amministrazioni devonopubblicare e delle modalità di elabora-zione dei relativi formati;

f) obbligo di pubblicare tutti gli atti,i documenti e le informazioni di cui alpresente comma anche in formato elettro-nico elaborabile e in formati di dati aperti.Per formati di dati aperti si devono in-tendere almeno i dati resi disponibili efruibili on line in formati non proprietari,a condizioni tali da permetterne il piùampio riutilizzo anche a fini statistici e laridistribuzione senza ulteriori restrizionid’uso, di riuso o di diffusione diversedall’obbligo di citare la fonte e di rispet-tarne l’integrità;

g) individuazione, anche mediante in-tegrazione e coordinamento della disci-plina vigente, della durata e dei termini diaggiornamento per ciascuna pubblicazioneobbligatoria;

h) individuazione, anche medianterevisione e integrazione della disciplinavigente, delle responsabilità e delle san-zioni per il mancato, ritardato o inesattoadempimento degli obblighi di pubblica-zione.

22. Le disposizioni di cui al decretolegislativo adottato ai sensi del comma 21

36. Le disposizioni di cui al decretolegislativo adottato ai sensi del comma 35

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integrano l’individuazione del livello essen-ziale delle prestazioni erogate dalle am-ministrazioni pubbliche a fini di traspa-renza, prevenzione, contrasto della corru-zione e della cattiva amministrazione, anorma dell’articolo 117, secondo comma,lettera m), della Costituzione, e costitui-scono altresì esercizio della funzione dicoordinamento informativo statistico e in-formatico dei dati dell’amministrazionestatale, regionale e locale, di cui all’arti-colo 117, secondo comma, lettera r), dellaCostituzione.

integrano l’individuazione del livello essen-ziale delle prestazioni erogate dalle am-ministrazioni pubbliche a fini di traspa-renza, prevenzione, contrasto della corru-zione e della cattiva amministrazione, anorma dell’articolo 117, secondo comma,lettera m), della Costituzione, e costitui-scono altresì esercizio della funzione dicoordinamento informativo statistico e in-formatico dei dati dell’amministrazionestatale, regionale e locale, di cui all’arti-colo 117, secondo comma, lettera r), dellaCostituzione.

ART. 4.

(Modifica all’articolo 1 della legge 7 ago-sto 1990, n. 241, concernente gli obblighidei soggetti privati preposti all’esercizio di

attività amministrative).

1. All’articolo 1 della legge 7 agosto1990, n. 241, al comma 1-ter sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: « , conun livello di garanzia non inferiore aquello cui sono tenute le pubbliche am-ministrazioni in forza delle disposizioni dicui alla presente legge ».

37. Identico.

ART. 5.

(Modifica all’articolo 2 della legge 7agosto 1990, n. 241, concernente il prov-vedimento conclusivo del procedimento

amministrativo).

1. All’articolo 2 della legge 7 agosto1990, n. 241, al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Se ravvisano lamanifesta irricevibilità, inammissibilità,improcedibilità o infondatezza della do-manda, le pubbliche amministrazioniconcludono il procedimento con un prov-vedimento espresso redatto in formasemplificata, la cui motivazione può con-sistere in un sintetico riferimento alpunto di fatto o di diritto ritenuto riso-lutivo ».

38. Identico.

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ART. 6.

(Trasparenza delle attribuzionidi posizioni dirigenziali).

1. Al fine di garantire l’esercizio im-parziale delle funzioni amministrative e dirafforzare la separazione e la reciprocaautonomia tra organi di indirizzo politicoe organi amministrativi, le amministra-zioni pubbliche di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni,nonché le aziende e le società partecipatedallo Stato e dagli altri enti pubblici, inoccasione del monitoraggio posto in essereai fini dell’articolo 36, comma 3, del me-desimo decreto legislativo n. 165 del 2001,e successive modificazioni, comunicano alDipartimento della funzione pubblica, peril tramite degli organismi indipendenti divalutazione, tutti i dati utili a rilevare leposizioni dirigenziali attribuite a persone,anche esterne alle pubbliche amministra-zioni, individuate discrezionalmente dal-l’organo di indirizzo politico senza proce-dure pubbliche di selezione. I dati forniticonfluiscono nella relazione annuale alParlamento di cui al citato articolo 36,comma 3, del decreto legislativo n. 165 del2001, e successive modificazioni, e ven-gono trasmessi alla Commissione per lefinalità di cui all’articolo 1 della presentelegge.

39. Al fine di garantire l’esercizio im-parziale delle funzioni amministrative e dirafforzare la separazione e la reciprocaautonomia tra organi di indirizzo politicoe organi amministrativi, le amministra-zioni pubbliche di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni,nonché le aziende e le società partecipatedallo Stato e dagli altri enti pubblici, inoccasione del monitoraggio posto in essereai fini dell’articolo 36, comma 3, del me-desimo decreto legislativo n. 165 del 2001,e successive modificazioni, comunicano alDipartimento della funzione pubblica, peril tramite degli organismi indipendenti divalutazione, tutti i dati utili a rilevare leposizioni dirigenziali attribuite a persone,anche esterne alle pubbliche amministra-zioni, individuate discrezionalmente dal-l’organo di indirizzo politico senza proce-dure pubbliche di selezione. I dati forniticonfluiscono nella relazione annuale alParlamento di cui al citato articolo 36,comma 3, del decreto legislativo n. 165 del2001, e successive modificazioni, e ven-gono trasmessi alla Commissione per lefinalità di cui ai commi da 1 a 14 delpresente articolo.

2. I titoli e i curricula riferiti ai soggettidi cui al comma 1 si intendono parteintegrante dei dati comunicati al Diparti-mento della funzione pubblica.

40. I titoli e i curricula riferiti aisoggetti di cui al comma 39 si intendonoparte integrante dei dati comunicati alDipartimento della funzione pubblica.

ART. 7.

(Introduzione dell’articolo 6-bis dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di

conflitto di interessi).

1. Nel capo II della legge 7 agosto 1990,n. 241, dopo l’articolo 6 è aggiunto ilseguente:

41. Identico.

« ART. 6-bis. — (Conflitto di interessi). —1. Il responsabile del procedimento e i

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titolari degli uffici competenti ad adottarei pareri, le valutazioni tecniche, gli attiendoprocedimentali e il provvedimento fi-nale devono astenersi in caso di conflittodi interessi, segnalando ogni situazione diconflitto, anche potenziale ».

ART. 8.

(Modifiche agli articoli 53 e 54 e intro-duzione dell’articolo 35-bis del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. All’articolo 53 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, e successive mo-dificazioni, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

42. Identico:

a) dopo il comma 3 è inserito ilseguente:

a) identica;

« 3-bis. Ai fini previsti dal comma 2,con appositi regolamenti emanati su pro-posta del Ministro per la pubblica ammi-nistrazione e la semplificazione, di con-certo con i Ministri interessati, ai sensidell’articolo 17, comma 2, della legge 23agosto 1988, n. 400, e successive modifi-cazioni, sono individuati, secondo criteridifferenziati in rapporto alle diverse qua-lifiche e ruoli professionali, gli incarichivietati ai dipendenti delle amministrazionipubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 »;

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: « o situazioni di con-flitto, anche potenziale, di interessi, chepregiudichino l’esercizio imparziale dellefunzioni attribuite al dipendente »;

b) identica;

c) al comma 7 e al comma 9, dopo ilprimo periodo è inserito il seguente: « Aifini dell’autorizzazione, l’amministrazioneverifica l’insussistenza di situazioni, anchepotenziali, di conflitto di interessi »;

c) identica;

d) dopo il comma 7 è inserito ilseguente:

d) identica;

« 7-bis. L’omissione del versamento delcompenso da parte del dipendente pub-blico indebito percettore costituisce ipotesidi responsabilità erariale soggetta alla giu-risdizione della Corte dei conti »;

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e) il comma 11 è sostituito dal se-guente:

e) identica;

« 11. Entro quindici giorni dall’eroga-zione del compenso per gli incarichi di cuial comma 6, i soggetti pubblici o privaticomunicano all’amministrazione di appar-tenenza l’ammontare dei compensi erogatiai dipendenti pubblici »;

f) al comma 12, il primo periodo èsostituito dal seguente: « Le amministra-zioni pubbliche che conferiscono o auto-rizzano incarichi, anche a titolo gratuito,ai propri dipendenti comunicano in viatelematica, nel termine di quindici giorni,al Dipartimento della funzione pubblica gliincarichi conferiti o autorizzati ai dipen-denti stessi, con l’indicazione dell’oggettodell’incarico e del compenso lordo, oveprevisto »; al medesimo comma 12, alsecondo periodo, le parole: « L’elenco èaccompagnato » sono sostituite dalle se-guenti: « La comunicazione è accompa-gnata » e, al terzo periodo, le parole:« Nello stesso termine » sono sostituitedalle seguenti: « Entro il 30 giugno diciascun anno »;

f) identica;

g) al comma 13, le parole: « Entro lostesso termine di cui al comma 12 » sonosostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giu-gno di ciascun anno »;

g) identica;

h) al comma 14, secondo periodo,dopo le parole: « l’oggetto, la durata e ilcompenso dell’incarico » sono aggiunte leseguenti: « nonché l’attestazione dell’avve-nuta verifica dell’insussistenza di situa-zioni, anche potenziali, di conflitto diinteressi »;

h) identica;

i) al comma 14, dopo il secondoperiodo sono inseriti i seguenti: « Le in-formazioni relative a consulenze e incari-chi comunicate dalle amministrazioni alDipartimento della funzione pubblica,nonché le informazioni pubblicate dallestesse nelle proprie banche dati accessibilial pubblico per via telematica ai sensi delpresente articolo, sono trasmesse e pub-blicate in tabelle riassuntive rese libera-mente scaricabili in un formato digitale

i) identica;

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standard aperto che consenta di analizzaree rielaborare, anche a fini statistici, i datiinformatici. Entro il 31 dicembre di cia-scun anno il Dipartimento della funzionepubblica trasmette alla Corte dei contil’elenco delle amministrazioni che hannoomesso di trasmettere e pubblicare, intutto o in parte, le informazioni di cui alterzo periodo del presente comma in for-mato digitale standard aperto »;

l) dopo il comma 16-bis è aggiunto ilseguente:

l) identico:

« 16-ter. I dipendenti che, negli ultimitre anni di servizio, hanno esercitato po-teri autoritativi o negoziali per conto dellepubbliche amministrazioni di cui all’arti-colo 1, comma 2, non possono svolgere, neitre anni successivi alla cessazione delrapporto di pubblico impiego, attività la-vorativa o professionale presso i soggettiprivati destinatari dell’attività della pub-blica amministrazione svolta attraverso imedesimi poteri. I contratti conclusi e gliincarichi conferiti in violazione di quantoprevisto dal presente comma sono nulli edè fatto divieto ai soggetti privati che lihanno conclusi o conferiti di contrattarecon le pubbliche amministrazioni per isuccessivi tre anni ed è prevista la resti-tuzione dei compensi eventualmente per-cepiti e accertati ad essi riferiti ».

« 16-ter. I dipendenti che, negli ultimitre anni di servizio, hanno esercitato po-teri autoritativi o negoziali per conto dellepubbliche amministrazioni di cui all’arti-colo 1, comma 2, non possono svolgere, neitre anni successivi alla cessazione delrapporto di pubblico impiego, attività la-vorativa o professionale presso i soggettiprivati destinatari dell’attività della pub-blica amministrazione svolta attraverso imedesimi poteri. I contratti conclusi e gliincarichi conferiti in violazione di quantoprevisto dal presente comma sono nulli edè fatto divieto ai soggetti privati che lihanno conclusi o conferiti di contrattarecon le pubbliche amministrazioni per isuccessivi tre anni con obbligo di restitu-zione dei compensi eventualmente perce-piti e accertati ad essi riferiti ».

2. Le disposizioni di cui all’articolo 53,comma 16-ter, secondo periodo, del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,introdotto dal comma 1, lettera l), delpresente articolo, non si applicano ai con-tratti già sottoscritti alla data di entrata invigore della presente legge.

43. Le disposizioni di cui all’articolo 53,comma 16-ter, secondo periodo, del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,introdotto dal comma 42, lettera l), non siapplicano ai contratti già sottoscritti alladata di entrata in vigore della presentelegge.

3. L’articolo 54 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dalseguente:

44. Identico.

« ART. 54. – (Codice di comportamento).– 1. Il Governo definisce un codice dicomportamento dei dipendenti delle pub-bliche amministrazioni al fine di assicu-rare la qualità dei servizi, la prevenzionedei fenomeni di corruzione, il rispetto deidoveri costituzionali di diligenza, lealtà,imparzialità e servizio esclusivo alla cura

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dell’interesse pubblico. Il codice contieneuna specifica sezione dedicata ai doveridei dirigenti, articolati in relazione allefunzioni attribuite, e comunque prevedeper tutti i dipendenti pubblici il divieto dichiedere o di accettare, a qualsiasi titolo,compensi, regali o altre utilità, in connes-sione con l’espletamento delle proprie fun-zioni o dei compiti affidati, fatti salvi iregali d’uso, purché di modico valore e neilimiti delle normali relazioni di cortesia.

2. Il codice, approvato con decreto delPresidente della Repubblica, previa deli-berazione del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro per la pubblicaamministrazione e la semplificazione, pre-via intesa in sede di Conferenza unificata,è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale econsegnato al dipendente, che lo sotto-scrive all’atto dell’assunzione.

3. La violazione dei doveri contenutinel codice di comportamento, compresiquelli relativi all’attuazione del piano diprevenzione della corruzione, è fonte diresponsabilità disciplinare. La violazionedei doveri è altresì rilevante ai fini dellaresponsabilità civile, amministrativa e con-tabile ogniqualvolta le stesse responsabilitàsiano collegate alla violazione di doveri,obblighi, leggi o regolamenti. Violazionigravi o reiterate del codice comportanol’applicazione della sanzione di cui all’ar-ticolo 55-quater, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e perl’Avvocatura dello Stato, gli organi delleassociazioni di categoria adottano un co-dice etico a cui devono aderire gli appar-tenenti alla magistratura interessata. Incaso di inerzia, il codice è adottato dal-l’organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazionedefinisce, con procedura aperta alla par-tecipazione e previo parere obbligatoriodel proprio organismo indipendente divalutazione, un proprio codice di compor-tamento che integra e specifica il codice dicomportamento di cui al comma 1. Alcodice di comportamento di cui al pre-sente comma si applicano le disposizionidel comma 3. A tali fini, la Commissioneper la valutazione, la trasparenza e l’in-tegrità delle amministrazioni pubbliche

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(CIVIT) definisce criteri, linee guida emodelli uniformi per singoli settori o ti-pologie di amministrazione.

6. Sull’applicazione dei codici di cui alpresente articolo vigilano i dirigenti re-sponsabili di ciascuna struttura, le strut-ture di controllo interno e gli uffici didisciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni veri-ficano annualmente lo stato di applica-zione dei codici e organizzano attività diformazione del personale per la cono-scenza e la corretta applicazione deglistessi ».

4. I codici di cui all’articolo 54, commi1 e 4, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, come sostituito dal comma 3del presente articolo, sono approvati entrosei mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge.

45. I codici di cui all’articolo 54, commi1 e 4, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, come sostituito dal comma44 del presente articolo, sono approvatientro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge.

5. Dopo l’articolo 35 del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito ilseguente:

46. Identico.

« ART. 35-bis. – (Prevenzione del feno-meno della corruzione nella formazione dicommissioni e nelle assegnazioni agli uf-fici). – 1. Coloro che sono stati condannati,anche con sentenza non passata in giudi-cato, per i reati previsti nel capo I deltitolo II del libro secondo del codice pe-nale:

a) non possono fare parte, anche concompiti di segreteria, di commissioni perl’accesso o la selezione a pubblici impie-ghi;

b) non possono essere assegnati, an-che con funzioni direttive, agli uffici pre-posti alla gestione delle risorse finanziarie,all’acquisizione di beni, servizi e forniture,nonché alla concessione o all’erogazione disovvenzioni, contributi, sussidi, ausili fi-nanziari o attribuzioni di vantaggi econo-mici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle com-missioni per la scelta del contraente perl’affidamento di lavori, forniture e servizi,per la concessione o l’erogazione di sov-

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venzioni, contributi, sussidi, ausili finan-ziari, nonché per l’attribuzione di vantaggieconomici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1integra le leggi e regolamenti che discipli-nano la formazione di commissioni e lanomina dei relativi segretari ».

ART. 9.

(Modifica all’articolo 11 della legge 7agosto 1990, n. 241, concernente la mo-tivazione degli accordi integrativi o sosti-

tutivi del provvedimento).

1. All’articolo 11 della legge 7 agosto1990, n. 241, al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Gli accordi dicui al presente articolo devono esseremotivati ai sensi dell’articolo 3 ».

47. Identico.

ART. 10.

(Delega al Governo per la definizione degliilleciti e delle sanzioni disciplinari con-cernenti i termini dei procedimenti am-

ministrativi).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, un decretolegislativo per la disciplina organica degliilleciti, e relative sanzioni disciplinari, cor-relati al superamento dei termini di defi-nizione dei procedimenti amministrativi,secondo i seguenti princìpi e criteri diret-tivi:

48. Identico.

a) omogeneità degli illeciti connessi alritardo, superando le logiche specifiche deidifferenti settori delle pubbliche ammini-strazioni;

b) omogeneità dei controlli da partedei dirigenti, volti a evitare ritardi;

c) omogeneità, certezza e cogenza nelsistema delle sanzioni, sempre in relazioneal mancato rispetto dei termini.

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ART. 11.

(Delega al Governo per la disciplina deicasi di non conferibilità e di incompati-

bilità degli incarichi dirigenziali).

1. Ai fini della prevenzione e del con-trasto della corruzione, nonché della pre-venzione dei conflitti di interessi, il Go-verno è delegato ad adottare, senza nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica,entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, uno o piùdecreti legislativi diretti a modificare ladisciplina vigente in materia di attribu-zione di incarichi dirigenziali e di incari-chi di responsabilità amministrativa divertice nelle pubbliche amministrazioni dicui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-cessive modificazioni, e negli enti di dirittoprivato sottoposti a controllo pubblicoesercitanti funzioni amministrative, atti-vità di produzione di beni e servizi afavore delle amministrazioni pubbliche odi gestione di servizi pubblici, da conferirea soggetti interni o esterni alle pubblicheamministrazioni, che comportano funzionidi amministrazione e gestione, nonché amodificare la disciplina vigente in materiadi incompatibilità tra i detti incarichi e losvolgimento di incarichi pubblici elettivi ola titolarità di interessi privati che possanoporsi in conflitto con l’esercizio imparzialedelle funzioni pubbliche affidate.

49. Identico.

2. I decreti legislativi di cui al comma1 sono emanati nel rispetto dei seguentiprincìpi e criteri direttivi:

50. I decreti legislativi di cui al comma49 sono emanati nel rispetto dei seguentiprincìpi e criteri direttivi:

a) prevedere in modo esplicito, ai finidella prevenzione e del contrasto dellacorruzione, i casi di non conferibilità diincarichi dirigenziali, adottando in via ge-nerale il criterio della non conferibilità percoloro che sono stati condannati, anchecon sentenza non passata in giudicato, peri reati previsti dal capo I del titolo II dellibro secondo del codice penale;

a) identica;

b) prevedere in modo esplicito, ai finidella prevenzione e del contrasto dellacorruzione, i casi di non conferibilità di

b) identica;

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incarichi dirigenziali, adottando in via ge-nerale il criterio della non conferibilità percoloro che per un congruo periodo ditempo, non inferiore ad un anno, antece-dente al conferimento abbiano svolto in-carichi o ricoperto cariche in enti didiritto privato sottoposti a controllo ofinanziati da parte dell’amministrazioneche conferisce l’incarico;

c) disciplinare i criteri di conferi-mento nonché i casi di non conferibilità diincarichi dirigenziali ai soggetti estraneialle amministrazioni che, per un congruoperiodo di tempo, non inferiore ad unanno, antecedente al conferimento ab-biano fatto parte di organi di indirizzopolitico o abbiano ricoperto cariche pub-bliche elettive. I casi di non conferibilitàdevono essere graduati e regolati in rap-porto alla rilevanza delle cariche di ca-rattere politico ricoperte, all’ente di rife-rimento e al collegamento, anche territo-riale, con l’amministrazione che conferiscel’incarico. È escluso in ogni caso, fattaeccezione per gli incarichi di responsabiledegli uffici di diretta collaborazione degliorgani di indirizzo politico, il conferi-mento di incarichi dirigenziali a coloroche presso le medesime amministrazioniabbiano svolto incarichi di indirizzo poli-tico o abbiano ricoperto cariche pubblicheelettive nel periodo, comunque non infe-riore ad un anno, immediatamente prece-dente al conferimento dell’incarico;

c) identica;

d) comprendere tra gli incarichi og-getto della disciplina:

d) identica;

1) gli incarichi amministrativi divertice nonché gli incarichi dirigenziali,anche conferiti a soggetti estranei allepubbliche amministrazioni, che compor-tano l’esercizio in via esclusiva delle com-petenze di amministrazione e gestione;

2) gli incarichi di direttore gene-rale, sanitario e amministrativo delleaziende sanitarie locali e delle aziendeospedaliere;

3) gli incarichi di amministratoredi enti pubblici e di enti di diritto privatosottoposti a controllo pubblico;

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e) disciplinare i casi di incompatibi-lità tra gli incarichi di cui alla lettera d)già conferiti e lo svolgimento di attività,retribuite o no, presso enti di dirittoprivato sottoposti a regolazione, a con-trollo o finanziati da parte dell’ammini-strazione che ha conferito l’incarico o losvolgimento in proprio di attività profes-sionali, se l’ente o l’attività professionalesono soggetti a regolazione o finanziati daparte dell’amministrazione;

e) identica;

f) disciplinare i casi di incompatibi-lità tra gli incarichi di cui alla lettera d)già conferiti e l’esercizio di cariche negliorgani di indirizzo politico.

f) identica.

ART. 12.

(Introduzione dell’articolo 54-bis del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. Dopo l’articolo 54 del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito ilseguente:

51. Identico.

« ART. 54-bis. – (Tutela del dipendentepubblico che segnala illeciti). – 1. Fuori deicasi di responsabilità a titolo di calunnia odiffamazione, ovvero per lo stesso titolo aisensi dell’articolo 2043 del codice civile, ilpubblico dipendente che denuncia all’auto-rità giudiziaria o alla Corte dei conti ovveroriferisce al proprio superiore gerarchicocondotte illecite, di cui sia venuto a cono-scenza in ragione del rapporto di lavoro,non può essere sanzionato, licenziato o sot-toposto ad una misura discriminatoria, di-retta o indiretta, avente effetti sulle condi-zioni di lavoro per motivi collegati diretta-mente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell’ambito del procedimento disci-plinare, l’identità del segnalante non puòessere rivelata, senza il suo consenso,sempre che la contestazione dell’addebitodisciplinare sia fondata su accertamentidistinti e ulteriori rispetto alla segnala-zione. Qualora la contestazione sia fon-data, in tutto o in parte, sulla segnala-zione, l’identità può essere rivelata ove lasua conoscenza sia assolutamente indi-spensabile per la difesa dell’incolpato.

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3. L’adozione di misure discriminatorieè segnalata al Dipartimento della funzionepubblica, per i provvedimenti di compe-tenza, dall’interessato o dalle organizza-zioni sindacali maggiormente rappresenta-tive nell’amministrazione nella quale lestesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all’accessoprevisto dagli articoli 22 e seguenti dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni ».

ART. 13.

(Attività di imprese particolarmente espo-ste al rischio di infiltrazione mafiosa).

1. Per l’efficacia dei controlli antimafianelle attività imprenditoriali di cui alcomma 2, presso ogni prefettura è istituitol’elenco dei fornitori, prestatori di servizied esecutori di lavori non soggetti a ten-tativo di infiltrazione mafiosa operanti neimedesimi settori. L’iscrizione negli elenchidella prefettura della provincia in cuil’impresa ha sede soddisfa i requisiti perl’informazione antimafia per l’eserciziodella relativa attività. La prefettura effet-tua verifiche periodiche circa la perdu-rante insussistenza dei suddetti rischi e, incaso di esito negativo, dispone la cancel-lazione dell’impresa dall’elenco.

52. Per l’efficacia dei controlli antima-fia nelle attività imprenditoriali di cui alcomma 53, presso ogni prefettura è isti-tuito l’elenco dei fornitori, prestatori diservizi ed esecutori di lavori non soggettia tentativo di infiltrazione mafiosa ope-ranti nei medesimi settori. L’iscrizionenegli elenchi della prefettura della provin-cia in cui l’impresa ha sede soddisfa irequisiti per l’informazione antimafia perl’esercizio della relativa attività. La pre-fettura effettua verifiche periodiche circala perdurante insussistenza dei suddettirischi e, in caso di esito negativo, disponela cancellazione dell’impresa dall’elenco.

2. Sono definite come maggiormenteesposte al rischio di infiltrazione mafiosale seguenti attività:

53. Identico.

a) trasporto di materiali a discaricaper conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, esmaltimento di rifiuti per conto di terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto diterra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e tra-sporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardianìa dei cantieri.

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3. L’indicazione delle attività di cui alcomma 2 può essere aggiornata, entro il 31dicembre di ogni anno, con apposito de-creto del Ministro dell’interno, adottato diconcerto con i Ministri della giustizia,delle infrastrutture e dei trasporti e del-l’economia e delle finanze, previo pareredelle Commissioni parlamentari compe-tenti, da rendere entro trenta giorni dalladata di trasmissione del relativo schemaalle Camere. Qualora le Commissioni nonsi pronuncino entro il termine, il decretopuò essere comunque adottato.

54. L’indicazione delle attività di cui alcomma 53 può essere aggiornata, entro il31 dicembre di ogni anno, con appositodecreto del Ministro dell’interno, adottatodi concerto con i Ministri della giustizia,delle infrastrutture e dei trasporti e del-l’economia e delle finanze, previo pareredelle Commissioni parlamentari compe-tenti, da rendere entro trenta giorni dalladata di trasmissione del relativo schemaalle Camere. Qualora le Commissioni nonsi pronuncino entro il termine, il decretopuò essere comunque adottato.

4. L’impresa iscritta nell’elenco di cui alcomma 1 comunica alla prefettura compe-tente qualsiasi modifica dell’assetto proprie-tario e dei propri organi sociali, entro trentagiorni dalla data della modifica. Le società dicapitali quotate in mercati regolamentati co-municano le variazioni rilevanti secondoquanto previsto dal testo unico di cui al de-creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Lamancata comunicazione comporta la can-cellazione dell’iscrizione.

55. L’impresa iscritta nell’elenco di cui alcomma 52 comunica alla prefettura compe-tente qualsiasi modifica dell’assetto proprie-tario e dei propri organi sociali, entro trentagiorni dalla data della modifica. Le società dicapitali quotate in mercati regolamentati co-municano le variazioni rilevanti secondoquanto previsto dal testo unico di cui al de-creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Lamancata comunicazione comporta la can-cellazione dell’iscrizione.

5. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta dei Ministriper la pubblica amministrazione e la sem-plificazione, dell’interno, della giustizia,delle infrastrutture e dei trasporti e dellosviluppo economico, da adottare entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono definite le mo-dalità per l’istituzione e l’aggiornamento,senza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica, dell’elenco di cui alcomma 1, nonché per l’attività di verifica.

56. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta deiMinistri per la pubblica amministrazione ela semplificazione, dell’interno, della giu-stizia, delle infrastrutture e dei trasporti edello sviluppo economico, da adottare en-tro sessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono definite lemodalità per l’istituzione e l’aggiorna-mento, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica, dell’elenco di cui alcomma 52, nonché per l’attività di verifica.

6. Fino al sessantesimo giorno succes-sivo alla data di entrata in vigore deldecreto di cui al comma 5 continua adapplicarsi la normativa vigente alla data dientrata in vigore della presente legge.

57. Fino al sessantesimo giorno succes-sivo alla data di entrata in vigore deldecreto di cui al comma 56 continua adapplicarsi la normativa vigente alla data dientrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

(Modifica al codice di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. All’articolo 135, comma 1, del codicedi cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163, dopo le parole: « passata in giudi-cato » sono inserite le seguenti: « per i

58. Identico.

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delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bise 3-quater, del codice di procedura penale,dagli articoli 314, primo comma, 316,316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quatere 320 del codice penale, nonché ».

ART. 15.

(Prevenzione della corruzione nelle re-gioni, negli enti locali, negli enti pubblicie nei soggetti di diritto privato sottoposti

al loro controllo).

1. Le disposizioni di prevenzione dellacorruzione di cui agli articoli da 1 a 13della presente legge, di diretta attuazionedel principio di imparzialità di cui all’ar-ticolo 97 della Costituzione, sono applicatein tutte le amministrazioni pubbliche dicui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-cessive modificazioni.

59. Le disposizioni di prevenzione dellacorruzione di cui ai commi da 1 a 57 delpresente articolo, di diretta attuazione delprincipio di imparzialità di cui all’articolo97 della Costituzione, sono applicate intutte le amministrazioni pubbliche di cuiall’articolo 1, comma 2, del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni.

2. Entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge,attraverso intese in sede di Conferenzaunificata di cui all’articolo 8, comma 1, deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,si definiscono gli adempimenti, con l’indi-cazione dei relativi termini, delle regioni edelle province autonome di Trento e diBolzano e degli enti locali, nonché deglienti pubblici e dei soggetti di diritto pri-vato sottoposti al loro controllo, volti allapiena e sollecita attuazione delle disposi-zioni della presente legge, con particolareriguardo:

60. Identico:

a) alla definizione, da parte di cia-scuna amministrazione, del piano trien-nale di prevenzione della corruzione, apartire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regioneinteressata e al Dipartimento della fun-zione pubblica;

a) identica;

b) all’adozione, da parte di ciascunaamministrazione, di norme regolamentarirelative all’individuazione degli incarichivietati ai dipendenti pubblici di cui all’ar-ticolo 53, comma 3-bis, del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto

b) all’adozione, da parte di ciascunaamministrazione, di norme regolamentarirelative all’individuazione degli incarichivietati ai dipendenti pubblici di cui all’ar-ticolo 53, comma 3-bis, del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto

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dall’articolo 8 della presente legge, fermarestando la disposizione del comma 4dello stesso articolo 53;

dal comma 42, lettera a), del presentearticolo, ferma restando la disposizionedel comma 4 dello stesso articolo 53;

c) all’adozione, da parte di ciascunaamministrazione, del codice di comporta-mento di cui all’articolo 54, comma 5, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,come sostituito dall’articolo 8 della pre-sente legge.

c) all’adozione, da parte di ciascunaamministrazione, del codice di comporta-mento di cui all’articolo 54, comma 5, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,come sostituito dal comma 44 del presentearticolo.

3. Attraverso intese in sede di Confe-renza unificata sono altresì definiti gliadempimenti attuativi delle disposizionidei decreti legislativi previsti dalla pre-sente legge da parte delle regioni e delleprovince autonome di Trento e di Bolzanoe degli enti locali, nonché degli enti pub-blici e dei soggetti di diritto privato sot-toposti al loro controllo.

61. Identico.

ART. 16.

(Modifica all’articolo 1 della legge14 gennaio 1994, n. 20).

1. All’articolo 1 della legge 14 gennaio1994, n. 20, dopo il comma 1-quinquiessono inseriti i seguenti:

62. Identico.

« 1-sexies. Nel giudizio di responsabi-lità, l’entità del danno all’immagine dellapubblica amministrazione derivante dallacommissione di un reato contro la stessapubblica amministrazione accertato consentenza passata in giudicato si presume,salva prova contraria, pari al doppio dellasomma di denaro o del valore patrimo-niale di altra utilità illecitamente percepitadal dipendente.

1-septies. Nei giudizi di responsabilitàaventi ad oggetto atti o fatti di cui alcomma 1-sexies, il sequestro conservativodi cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 14 gen-naio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casidi fondato timore di attenuazione dellagaranzia del credito erariale ».

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ART. 17.

(Delega al Governo per l’adozione di untesto unico delle disposizioni in materiadi incandidabilità e di divieto di ricoprirecariche elettive e di governo conseguentea sentenze definitive di condanna per

delitti non colposi).

1. Il Governo è delegato ad adottare,senza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica, entro un anno dalla datadi entrata in vigore della presente legge,un decreto legislativo recante un testounico della normativa in materia di in-candidabilità alla carica di membro delParlamento europeo, di deputato e disenatore della Repubblica, di incandidabi-lità alle elezioni regionali, provinciali, co-munali e circoscrizionali e di divieto diricoprire le cariche di presidente e dicomponente del consiglio di amministra-zione dei consorzi, di presidente e dicomponente dei consigli e delle giuntedelle unioni di comuni, di consigliere diamministrazione e di presidente delleaziende speciali e delle istituzioni di cuiall’articolo 114 del testo unico delle leggisull’ordinamento degli enti locali, di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,e successive modificazioni, di presidente edi componente degli organi esecutivi dellecomunità montane.

63. Identico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma1 provvede al riordino e all’armonizza-zione della vigente normativa ed è adottatosecondo i seguenti princìpi e criteri diret-tivi:

64. Il decreto legislativo di cui alcomma 63 provvede al riordino e all’ar-monizzazione della vigente normativa ed èadottato secondo i seguenti princìpi ecriteri direttivi:

a) ferme restando le disposizioni delcodice penale in materia di interdizioneperpetua dai pubblici uffici, prevedere chenon siano temporaneamente candidabili adeputati o a senatori coloro che abbianoriportato condanne definitive a pene su-periori a due anni di reclusione per idelitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bise 3-quater, del codice di procedura penale;

a) identica;

b) in aggiunta a quanto previsto nellalettera a), prevedere che non siano tem-poraneamente candidabili a deputati o a

b) identica;

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senatori coloro che abbiano riportato con-danne definitive a pene superiori a dueanni di reclusione per i delitti previsti nellibro secondo, titolo II, capo I, del codicepenale ovvero per altri delitti per i qualila legge preveda una pena detentiva supe-riore nel massimo a tre anni;

c) prevedere la durata dell’incandi-dabilità di cui alle lettere a) e b);

c) identica;

d) prevedere che l’incandidabilitàoperi anche in caso di applicazione dellapena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444del codice di procedura penale;

d) identica;

e) coordinare le disposizioni relativeall’incandidabilità con le vigenti norme inmateria di interdizione dai pubblici ufficie di riabilitazione, nonché con le restri-zioni all’esercizio del diritto di elettoratoattivo;

e) identica;

f) prevedere che le condizioni diincandidabilità alla carica di deputato e disenatore siano applicate altresì all’assun-zione delle cariche di governo;

f) identica;

g) operare una completa ricognizionedella normativa vigente in materia di in-candidabilità alle elezioni provinciali, co-munali e circoscrizionali e di divieto diricoprire le cariche di presidente dellaprovincia, sindaco, assessore e consigliereprovinciale e comunale, presidente e com-ponente del consiglio circoscrizionale, pre-sidente e componente del consiglio diamministrazione dei consorzi, presidente ecomponente dei consigli e delle giuntedelle unioni di comuni, consigliere di am-ministrazione e presidente delle aziendespeciali e delle istituzioni di cui all’articolo114 del testo unico di cui al citato decretolegislativo n. 267 del 2000, presidente ecomponente degli organi delle comunitàmontane, determinata da sentenze defini-tive di condanna;

g) identica;

h) valutare per le cariche di cui allalettera g), in coerenza con le scelte operatein attuazione delle lettere a) e i), l’intro-duzione di ulteriori ipotesi di incandida-bilità determinate da sentenze definitive dicondanna per delitti di grave allarme so-ciale;

h) identica;

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i) individuare, fatta salva la compe-tenza legislativa regionale sul sistema dielezione e i casi di ineleggibilità e diincompatibilità del presidente e degli altricomponenti della giunta regionale nonchédei consiglieri regionali, le ipotesi di in-candidabilità alle elezioni regionali e didivieto di ricoprire cariche negli organipolitici di vertice delle regioni, conseguentia sentenze definitive di condanna;

i) identica;

l) prevedere l’abrogazione espressadella normativa incompatibile con le di-sposizioni del decreto legislativo di cui alcomma 1;

l) prevedere l’abrogazione espressadella normativa incompatibile con le di-sposizioni del decreto legislativo di cui alcomma 63;

m) disciplinare le ipotesi di sospen-sione e decadenza di diritto dalle carichedi cui al comma 1 in caso di sentenzadefinitiva di condanna per delitti noncolposi successiva alla candidatura o al-l’affidamento della carica.

m) disciplinare le ipotesi di sospen-sione e decadenza di diritto dalle carichedi cui al comma 63 in caso di sentenzadefinitiva di condanna per delitti noncolposi successiva alla candidatura o al-l’affidamento della carica.

3. Lo schema del decreto legislativo dicui al comma 1, corredato di relazionetecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, esuccessive modificazioni, è trasmesso alleCamere ai fini dell’espressione dei parerida parte delle Commissioni parlamentaricompetenti per materia e per i profilifinanziari, che sono resi entro sessantagiorni dalla data di trasmissione delloschema di decreto. Decorso il termine dicui al periodo precedente senza che leCommissioni abbiano espresso i pareri dirispettiva competenza, il decreto legislativopuò essere comunque adottato.

65. Lo schema del decreto legislativo dicui al comma 63, corredato di relazionetecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ètrasmesso alle Camere ai fini dell’espres-sione dei pareri da parte delle Commis-sioni parlamentari competenti per materiae per i profili finanziari, che sono resientro sessanta giorni dalla data di tra-smissione dello schema di decreto. De-corso il termine di cui al periodo prece-dente senza che le Commissioni abbianoespresso i pareri di rispettiva competenza,il decreto legislativo può essere comunqueadottato.

66. Tutti gli incarichi presso istituzioni,organi ed enti pubblici, nazionali ed in-ternazionali attribuiti in posizioni apicali osemiapicali, compresi quelli di titolaritàdell’ufficio di gabinetto, a magistrati ordi-nari, amministrativi, contabili e militari,avvocati e procuratori dello Stato, devonoessere svolti con contestuale collocamentoin posizione di fuori ruolo, che deve per-manere per tutta la durata dell’incarico.Gli incarichi in corso alla data di entratain vigore della presente legge cessano didiritto se nei centottanta giorni successivi

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non viene adottato il provvedimento dicollocamento in posizione di fuori ruolo.

67. Il Governo è delegato ad adottare,entro quattro mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, un decretolegislativo per l’individuazione di ulterioriincarichi, anche negli uffici di diretta col-laborazione, che, in aggiunta a quelli di cuial comma 66, comportano l’obbligatoriocollocamento in posizione di fuori ruolo,sulla base dei seguenti princìpi e criteridirettivi:

a) tener conto delle differenze especificità dei regimi e delle funzioni con-nessi alla giurisdizione ordinaria, ammi-nistrativa, contabile e militare, nonchéall’Avvocatura dello Stato;

b) durata dell’incarico;

c) continuatività e onerosità dell’im-pegno lavorativo connesso allo svolgimentodell’incarico;

d) possibili situazioni di conflitto diinteresse tra le funzioni esercitate pressol’amministrazione di appartenenza equelle esercitate in ragione dell’incaricoricoperto fuori ruolo.

ART. 18.

(Norme in materia di collocamento fuoriruolo dei magistrati ordinari, ammini-strativi e contabili e degli avvocati e

procuratori dello Stato).

1. Il servizio in posizione di fuori ruolo,o in un’altra analoga posizione, svolto daimagistrati ordinari, amministrativi e con-tabili e dagli avvocati e procuratori delloStato, previsto dagli ordinamenti di ap-partenenza, non può essere prestato perpiù di cinque anni consecutivi. I magistratiordinari, amministrativi e contabili e gliavvocati e procuratori dello Stato nonpossono in nessun caso essere collocatifuori ruolo per un tempo che, nell’arco delloro servizio, superi complessivamentedieci anni. I magistrati ordinari, ammini-

68. Salvo quanto previsto dal comma69, i magistrati ordinari, amministrativi,contabili e militari, gli avvocati e procu-ratori dello Stato non possono essere col-locati in posizione di fuori ruolo per untempo che, nell’arco del loro servizio,superi complessivamente dieci anni, anchecontinuativi. Il predetto collocamento nonpuò comunque determinare alcun pregiu-dizio con riferimento alla posizione rive-stita nei ruoli di appartenenza.

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strativi e contabili e gli avvocati e procu-ratori dello Stato che sono stati ricollocatiin ruolo non possono essere nuovamentecollocati fuori ruolo se non hanno eserci-tato continuativamente ed effettivamentele proprie funzioni per almeno cinqueanni. Le predette posizioni in ogni casonon possono determinare alcun pregiudi-zio relativo al posizionamento nei ruoli diappartenenza.

2. Il personale collocato fuori ruolo dicui al comma 1 mantiene esclusivamente iltrattamento economico fondamentale del-l’amministrazione di appartenenza, com-presa l’indennità, e i relativi oneri riman-gono a carico della stessa.

Soppresso.

3. Le disposizioni del presente articoloprevalgono su ogni altra norma, anche dinatura speciale, e si applicano anche agliincarichi già conferiti alla data della suaentrata in vigore.

Soppresso.

69. Salvo quanto previsto nei commi70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma68 si applicano anche agli incarichi incorso alla data di entrata in vigore dellapresente legge.

70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a72 non si applicano ai membri di Governo,alle cariche elettive, anche presso gli organidi autogoverno, ai componenti delle Cortiinternazionali comunque denominate.

71. Per gli incarichi previsti dal comma 4dell’articolo 1-bis del decreto-legge 16 set-tembre 2008, n. 143, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 13 novembre 2008,n. 181, anche se conferiti successivamenteall’entrata in vigore della presente legge, iltermine di cui al comma 68 decorre dalladata di entrata in vigore della presente legge.

72. I magistrati ordinari, amministrativi,contabili e militari, nonché gli avvocati eprocuratori dello Stato che, alla data di en-trata in vigore della presente legge, hanno giàmaturato o che, successivamente a tale data,maturino il periodo massimo di colloca-mento in posizione di fuori ruolo, di cui alcomma 68, si intendono confermati nella po-sizione di fuori ruolo sino al termine dell’in-carico, della legislatura, della consiliatura odel mandato relativo all’ente o soggettopresso cui è svolto l’incarico. Qualora l’inca-

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rico non preveda un termine, il collocamentoin posizione di fuori ruolo si intende confer-mato per i dodici mesi successivi all’entratain vigore della presente legge.

73. Lo schema del decreto legislativo dicui al comma 67 è trasmesso alle Camere aifini dell’espressione dei pareri da parte delleCommissioni parlamentari competenti permateria, che sono resi entro trenta giornidalla data di trasmissione del medesimoschema di decreto. Decorso il termine senzache le Commissioni abbiano espresso i pa-reri di rispettiva competenza il decreto legi-slativo può essere comunque adottato.

74. Entro un anno dalla data di entrata invigore del decreto legislativo di cui al comma67, nel rispetto dei princìpi e criteri direttiviivi stabiliti, il Governo è autorizzato ad adot-tare disposizioni integrative o correttive deldecreto legislativo stesso.

ART. 19.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate leseguenti modificazioni:

75. Identico:

a) all’articolo 32-quater, dopo le pa-role: « 319-bis, » sono inserite le seguenti:« 319-quater, »;

a) identica;

b) all’articolo 32-quinquies, dopo leparole: « 319-ter » sono inserite le seguenti:« , 319-quater, primo comma, »;

b) identica;

c) al primo comma dell’articolo 314,la parola: « tre » è sostituita dalla seguente:« quattro »;

c) identica;

d) l’articolo 317 è sostituito dal se-guente:

d) identica;

« ART. 317. – (Concussione). – Il pub-blico ufficiale che, abusando della suaqualità o dei suoi poteri, costringe talunoa dare o a promettere indebitamente, a luio a un terzo, denaro o altra utilità èpunito con la reclusione da sei a dodicianni »;

e) all’articolo 317-bis, le parole: « 314e 317 » sono sostituite dalle seguenti: « 314,317, 319 e 319-ter »;

e) identica;

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f) l’articolo 318 è sostituito dal se-guente:

f) identica;

« ART. 318. – (Corruzione per l’eserciziodella funzione). – Il pubblico ufficiale che,per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoipoteri, indebitamente riceve, per sé o perun terzo, denaro o altra utilità o neaccetta la promessa è punito con la re-clusione da uno a cinque anni »;

g) all’articolo 319, le parole: « da duea cinque » sono sostituite dalle seguenti:« da quattro a otto »;

g) identica;

h) all’articolo 319-ter sono apportatele seguenti modificazioni:

h) identica;

1) nel primo comma, le parole: « datre a otto » sono sostituite dalle seguenti:« da quattro a dieci »;

2) nel secondo comma, la parola:« quattro » è sostituita dalla seguente:« cinque »;

i) dopo l’articolo 319-ter è inserito ilseguente:

i) identica;

« ART. 319-quater. – (Induzione indebitaa dare o promettere utilità). – Salvo che ilfatto costituisca più grave reato, il pubblicoufficiale o l’incaricato di pubblico servizioche, abusando della sua qualità o dei suoipoteri, induce taluno a dare o a promettereindebitamente, a lui o a un terzo, denaro oaltra utilità è punito con la reclusione datre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chidà o promette denaro o altra utilitàè punito con la reclusione fino a tre anni »;

l) all’articolo 320, il primo comma èsostituito dal seguente:

l) identica;

« Le disposizioni degli articoli 318 e 319si applicano anche all’incaricato di unpubblico servizio »;

m) all’articolo 322 sono apportate leseguenti modificazioni:

m) identica;

1) nel primo comma, le parole:« che riveste la qualità di pubblico impie-gato, per indurlo a compiere un atto delsuo ufficio » sono sostituite dalle seguenti:« , per l’esercizio delle sue funzioni o deisuoi poteri »;

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2) il terzo comma è sostituito dalseguente:

« La pena di cui al primo comma siapplica al pubblico ufficiale o all’incari-cato di un pubblico servizio che sollecitauna promessa o dazione di denaro o altrautilità per l’esercizio delle sue funzioni odei suoi poteri »;

n) all’articolo 322-bis sono apportatele seguenti modificazioni:

n) identica;

1) nel secondo comma, dopo leparole: « Le disposizioni degli articoli »sono inserite le seguenti: « 319-quater, se-condo comma, »;

2) nella rubrica, dopo la parola:« concussione, » sono inserite le seguenti:« induzione indebita a dare o promettereutilità, »;

o) all’articolo 322-ter, primo comma,dopo le parole: « a tale prezzo » sonoaggiunte le seguenti: « o profitto »;

o) identica;

p) all’articolo 323, primo comma, leparole: « da sei mesi a tre anni » sonosostituite dalle seguenti: « da uno a quattroanni »;

p) identica;

q) all’articolo 323-bis, dopo la parola:« 319, » sono inserite le seguenti: « 319-quater, »;

q) identica;

r) dopo l’articolo 346 è inserito ilseguente:

r) identico:

« ART. 346-bis. – (Traffico di influenzeillecite). – Chiunque, fuori dei casi diconcorso nei reati di cui agli articoli 318,319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenticon un pubblico ufficiale o con un inca-ricato di un pubblico servizio, indebita-mente fa dare o promettere, a sé o adaltri, denaro o altro vantaggio patrimo-niale, come prezzo della propria media-zione illecita, ovvero per remunerare ilpubblico ufficiale o l’incaricato di un pub-blico servizio, è punito con la reclusioneda uno a tre anni.

« ART. 346-bis. – (Traffico di influenzeillecite). – Chiunque, fuori dei casi diconcorso nei reati di cui agli articoli 319e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti conun pubblico ufficiale o con un incaricatodi un pubblico servizio, indebitamente fadare o promettere, a sé o ad altri, denaroo altro vantaggio patrimoniale, comeprezzo della propria mediazione illecitaverso il pubblico ufficiale o l’incaricato diun pubblico servizio ovvero per remune-rarlo, in relazione al compimento di unatto contrario ai doveri di ufficio o al-l’omissione o al ritardo di un atto del suoufficio, è punito con la reclusione da unoa tre anni.

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La stessa pena si applica a chi indebi-tamente dà o promette denaro o altrovantaggio patrimoniale.

Identico.

La pena è aumentata se il soggetto cheindebitamente fa dare o promettere, a sé oad altri, denaro o altro vantaggio patrimo-niale riveste la qualifica di pubblico uffi-ciale o di incaricato di un pubblico servizio.

Identico.

Le pene sono altresì aumentate se ifatti sono commessi in relazione all’eser-cizio di attività giudiziarie.

Identico.

Se i fatti sono di particolare tenuità, lapena è diminuita ».

Identico ».

ART. 20.

(Modifica dell’articolo 2635del codice civile).

1. L’articolo 2635 del codice civile èsostituito dal seguente:

76. Identico:

« ART. 2635. – (Corruzione tra privati).– Salvo che il fatto costituisca più gravereato, gli amministratori, i direttori gene-rali, i dirigenti preposti alla redazione deidocumenti contabili societari, i sindaci e iliquidatori, che, a seguito della dazione odella promessa di denaro o altra utilità,per sé o per altri, compiono od omettonoatti, in violazione degli obblighi inerenti alloro ufficio o degli obblighi di fedeltà,cagionando nocumento alla società, sonopuniti con la reclusione da uno a tre anni.

« ART. 2635. – (Corruzione tra privati).– Identico.

Si applica la pena della reclusione finoa un anno e sei mesi se il fatto è com-messo da chi è sottoposto alla direzione oalla vigilanza di uno dei soggetti indicati alprimo comma.

Identico.

Chi dà o promette denaro o altra utilitàalle persone indicate nel primo e nel secondocomma è punito con le pene ivi previste.

Identico.

Le pene stabilite nei commi precedentisono raddoppiate se si tratta di società contitoli quotati in mercati regolamentati ita-liani o di altri Stati dell’Unione europea odiffusi tra il pubblico in misura rilevanteai sensi dell’articolo 116 del testo unicodelle disposizioni in materia di interme-diazione finanziaria, di cui al decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e suc-cessive modificazioni ».

Identico.

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Si procede a querela della personaoffesa, salvo che dal fatto derivi unadistorsione della concorrenza nella acqui-sizione di beni o servizi ».

ART. 21.

(Modifiche al decreto legislativo8 giugno 2001, n. 231).

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001,n. 231, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

77. Identico:

a) all’articolo 25: a) identico:

1) al comma 3, dopo le parole:« 319-ter, comma 2, » sono inserite le se-guenti: « 319-quater »;

1) nella rubrica, dopo la parola:« Concussione » sono inserite le seguenti:« , induzione indebita a dare o promettereutilità ».

2) nella rubrica, dopo la parola:« Concussione » sono inserite le seguenti:« , induzione indebita a dare o promettereutilità »;

2) al comma 3, dopo le parole: « 319-ter, comma 2, » sono inserite le seguenti:« 319-quater ».

b) all’articolo 25-ter, comma 1, dopola lettera s) è aggiunta la seguente:

b) identica.

« s-bis) per il delitto di corruzione traprivati, nei casi previsti dal terzo commadell’articolo 2635 del codice civile, la san-zione pecuniaria da duecento a quattro-cento quote ».

vedi articolo 22, comma 2. 78. All’articolo 308 del codice di pro-cedura penale, dopo il comma 2 è inseritoil seguente:

« 2-bis. Nel caso si proceda per uno deidelitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,primo comma, e 320 del codice penale, lemisure interdittive perdono efficacia decorsisei mesi dall’inizio della loro esecuzione. Inogni caso, qualora esse siano state disposteper esigenze probatorie, il giudice può di-sporne la rinnovazione anche oltre sei mesidall’inizio dell’esecuzione, fermo restandoche comunque la loro efficacia viene meno sedall’inizio della loro esecuzione è decorso unperiodo di tempo pari al triplo dei terminiprevisti dall’articolo 303 ».

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ART. 22.

(Modifiche al codice di procedura penalee alle norme di attuazione, di coordina-mento e transitorie del medesimo codice).

1. All’articolo 133, comma 1-bis, dellenorme di attuazione, di coordinamento e

79. Identico.

transitorie del codice di procedura penale,di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,n. 271, dopo le parole: « 319-ter » sonoinserite le seguenti: « , 319-quater ».

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 308 delcodice di procedura penale è inserito ilseguente:

vedi comma 78

« 2-bis. Nel caso si proceda per uno deidelitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,primo comma, e 320 del codice penale, lemisure interdittive perdono efficacia decorsisei mesi dall’inizio della loro esecuzione. Inogni caso, qualora esse siano state disposteper esigenze probatorie, il giudice può di-sporne la rinnovazione anche oltre sei mesidall’inizio dell’esecuzione, fermo restandoche comunque la loro efficacia viene meno sedall’inizio della loro esecuzione è decorso unperiodo di tempo pari al triplo dei terminiprevisti dall’articolo 303 ».

ART. 23.

(Modifiche all’articolo 12-sexies del decre-to-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto

1992, n. 356).

1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto1992, n. 356, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

80. Identico.

a) al comma 1, dopo le parole: « 319-ter, » sono inserite le seguenti: « 319-qua-ter, »;

b) al comma 2-bis, dopo le parole:« 319-ter, » sono inserite le seguenti: « 319-quater, ».

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ART. 24.

(Modifiche al testo unico di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchédisposizioni concernenti la revoca del se-

gretario comunale o provinciale).

1. Al testo unico delle leggi sull’ordi-namento degli enti locali, di cui al decreto

81. Identico:

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 58, comma 1, lettera b),le parole: « (corruzione per un atto d’uffi-cio) » sono sostituite dalle seguenti: « (cor-ruzione per l’esercizio della funzione) » edopo le parole: « 319-ter (corruzione in attigiudiziari), » sono inserite le seguenti:« 319-quater, primo comma (induzione in-debita a dare o promettere utilità), »;

a) identica;

b) all’articolo 59, comma 1, lettera a),dopo le parole: « 319-ter » sono inserite leseguenti: « , 319-quater ».

b) identica;

vedi articolo 25 c) all’articolo 59, comma 1, lettera c),dopo le parole: « misure coercitive di cuiagli articoli 284, 285 e 286 del codice diprocedura penale » sono aggiunte le se-guenti: « nonché di cui all’articolo 283,comma 1, del codice di procedura penale,quando il divieto di dimora riguarda lasede dove si svolge il mandato elettorale ».

2. Il provvedimento di revoca di cuiall’articolo 100, comma 1, del testo unicodi cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, è comunicato dal prefetto all’Au-torità nazionale anticorruzione, di cui al-l’articolo 1 della presente legge, che siesprime entro trenta giorni. Decorso taletermine, la revoca diventa efficace, salvoche l’Autorità rilevi che la stessa sia cor-relata alle attività svolte dal segretario inmateria di prevenzione della corruzione.

82. Il provvedimento di revoca di cuiall’articolo 100, comma 1, del testo unicodi cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, è comunicato dal prefetto all’Au-torità nazionale anticorruzione, di cui alcomma 1 del presente articolo, che siesprime entro trenta giorni. Decorso taletermine, la revoca diventa efficace, salvoche l’Autorità rilevi che la stessa sia cor-relata alle attività svolte dal segretario inmateria di prevenzione della corruzione.

ART. 25.

(Modifica all’articolo 59 del testo unico dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267).

1. All’articolo 59, comma 1, lettera c),del testo unico di cui al decreto legislativo

vedi comma 81, lettera c)

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18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole:« misure coercitive di cui agli articoli 284,285 e 286 del codice di procedura penale »sono aggiunte le seguenti: « , nonché di cuiall’articolo 283, comma 1, del codice diprocedura penale, quando il divieto didimora riguarda la sede dove si svolge ilmandato elettorale ».

ART. 26.

(Modifica alla legge27 marzo 2001, n. 97).

1. All’articolo 3, comma 1, della legge27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole:« 319-ter » sono inserite le seguenti: « ,319-quater ».

83. Identico.

ART. 27.

(Clausola di invarianza).

ART. 2.

(Clausola di invarianza).

1. Dall’attuazione della presente leggenon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

Identico.

2. Le amministrazioni competenti prov-vedono allo svolgimento delle attività pre-viste dalla presente legge con le risorseumane, strumentali e finanziarie disponi-bili a legislazione vigente.

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€ 4,00 *16PDL0064270**16PDL0064270*