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Manuale Operativo Formazione
www.ceforitalia.it
Diapositive a cura di: Maurizio Roberto Barone
ACQUISTI E CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENILE OPERAZIONI TRIANGOLARI
Trento 10.10.2014
1
PROGRAMMA
Autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie
Acquisti intracomunitari;
Cessioni intracomunitarie;
Operazioni triangolari;
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AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Autorizzazione ad effettuare operazioni Intra-UE
In data 29.12.2010, l’Agenzia delle Entrate ha emanato 2
Provvedimenti con i quali sono state fissate rispettivamente:
le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione ad effettuare
operazioni intraUE (Provvedimento prot. n. 2010/188376);
L’art. 27, D.L. n. 78/2010, c.d. “Manovra correttiva”,introdotto al fine di adeguare la normativa nazionale aquella comunitaria volta al contrasto delle frodi IVA inambito UE, ha modificato l’art. 35, D.P.R. n. 633/72,prevedendo a carico dei soggetti che intendono effettuareoperazioni intraUE la necessità di ottenere una specificaautorizzazione dall’Agenzia delle Entrate.
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www.ceforitalia.it 2 SEAC Cefor - Trento
Autorizzazione ad effettuare operazioni Intra-UE
le modalità ed i criteri di inclusione dei soggetti passivi IVA
nell’archivio informatico VIES dei soggetti autorizzati
all’effettuazione di operazioni intraUE (Provv. prot. n.
2010/188381).
La Circolare 39/E del 01.08.2011 ha fornito chiarimenti e
delucidazioni in merito all’inclusione nell’archivio VIES dei
soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie
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Autorizzazione ad effettuare operazioni Intra-UE
La nuova disciplina prevede una procedura differente in
capo ai soggetti:
che iniziano l’attività;
già in attività.
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www.ceforitalia.it 3 SEAC Cefor - Trento
AMBITO SOGGETIVO
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Chi presenta la dichiarazione ??
Autorizzazione ad effettuare operazioni Ambito soggettivo
L’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento n.2010/188376 dispone che “i soggetti che intraprendonol’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territoriodello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione”devono manifestare nella dichiarazione di inizio attività aifini IVA la volontà di porre in essere operazioni intraUEai sensi del Titolo II, Capo II, DL n. 331/93 (ossia acquisti/ cessioni di beni intracomunitari).
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www.ceforitalia.it 4 SEAC Cefor - Trento
Autorizzazione ad effettuare operazioni Ambito soggettivo
i soggetti non residenti che presentano l’identificazione
diretta ai fini IVA ai sensi dell’art. 35 ter (modello ANR –
istanza al centro operativo di Pescara)
I soggetti identificati che operano tramite nomina di un
rappresentante fiscale (art. 17 c. 3, D.P.R. 633/72)
9
Autorizzazione ad effettuare operazioni Ambito soggettivo
i contribuenti minimi (legge 244/2007);
gli enti non soggetti passivi di imposta qualora siano
tenuti ad identificarsi ai fini IVA ( per obbligo o per
opzione);
I produttori agricoli di cui all’art. 34, c.6, D.P.R.
n.633/72 nel caso di opzione o superamento della soglia
di € 10.000,00 di acquisti intracomunitari.10
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Autorizzazione ad effettuare operazioni Intra-UE- Inizio attività
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Autorizzazione ad effettuare operazioni Ambito oggettivo
Cessioni intracomunitarie di beni (art.41, D.L.331/93);
Acquisti intracomunitari di beni (art. 38
D.L.331/93);
Prestazioni di servizi rese/ricevute (art. 7-ter
D.P.R. n. 633/72)
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Autorizzazione ad effettuare operazioni Intra-UE- soggetti già in attività
I soggetti già titolari di partita IVA possono:
dichiarare la volontà di porre in essere operazioni
intracomunitarie mediante apposita istanza da
presentare direttamente ad un ufficio dell’Agenzia
delle entrate.
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Autorizzazione ad effettuare operazioni Intra-UE- soggetti già in attività
La domanda può essere presentata :
direttamente ad un qualsiasi ufficio delle
Entrate;
con raccomandata (insieme alla copia
fotostatica di un documento di identità);
Tramite posta elettronica certificata (PEC);15
Autorizzazione ad effettuare operazioni Intra-UE- soggetti già in attività
l’Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa 26.3.2014 ha
reso nota la disponibilità di una nuova modalità, in aggiunta alle
precedenti, per l’iscrizione al VIES da parte dei soggetti in
possesso di partita IVA.La nuova modalità on–line è comunque utilizzabile soltanto daisoggetti abilitati a Fisconline / Entratel. Accedendo al predettoservizio telematico il soggetto interessato può richiederedirettamente la propria iscrizione al VIES.In sostanza dopo aver inserito la “propria partita IVA «candidata»a entrare nell’elenco VIES”, il soggetto, confermando i dativisualizzati, inoltra la richiesta di iscrizione all’Agenzia delleEntrate.
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Inclusione nell’archivio VIESControlli, diniego e revoca
L’Agenzia delle Entrate ricevuta la “dichiarazione divolontà” ad effettuare operazioni intraUE effettua unaspecifica attività di verifica / controllo che si articola neiseguenti 3 passaggi:1) entro 30 giorni, verifica “che i dati forniti sianocompleti ed esatti” e valuta i correlati fattori di rischio.
Se tale verifica / valutazione ha esito: positivo, il soggetto richiedente viene iscrittonell’archivio informatico (VIES); negativo, l’Agenzia emana un provvedimento didiniego.
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Autorizzazione ad effettuare operazioni Intra-UE- Inizio attività
2) entro 6 mesi, nei confronti dei soggetti inclusi nelarchivio informatico effettua una serie di “controlli piùapprofonditi”.Se tali “controlli” hanno esito: positivo, il soggetto rimane iscritto nell’archivioinformatico dei soggetti autorizzati (VIES); negativo, l’Agenzia emana un provvedimento direvoca;
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www.ceforitalia.it 9 SEAC Cefor - Trento
Autorizzazione ad effettuare operazioni Intra-UE- Inizio attività
3) il soggetto iscritto nel citato archivio informatico dei
soggetti autorizzati sarà sottoposto a “controlli periodici”
che determineranno, in caso di esito negativo:
l’avvio di un’attività di controllo;
l’emanazione di un provvedimento di revoca.
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Autorizzazione ad effettuare operazioni Controlli Agenzia delle Entrate
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Autorizzazione ad effettuare operazioni Soggettività attiva e passiva
Attenzione: nelle motivazioni del provvedimento viene
specificato che:“al ricevimento della dichiarazione di volontà, sarà sospesa la soggettività attiva e
passiva delle operazioni intracomunitarie anche attraverso la loro esclusione
dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni sino al trentesimo giorno successivo
alla data di attribuzione all'interessato del numero di partita IVA”.
Pertanto nei 30 giorni suddetti il soggetto potrà effettuare
solo operazioni interne;Dal 31° giorno, salvo provvedimento di diniego, potrà effettuareanche operazioni intra-UE.
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L’IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNIARIE
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
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Diapositive a cura di: Maurizio Roberto Barone
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ACQUISTI INTRACOMUNITARI art. 38 D.L.331/93(c. 1 -2)
Costituiscono acquisti intracomunitari e sonosoggetti ad IVA in Italia con applicazione dellealiquote vigenti in Italia gli acquisti a titolooneroso della proprietà o di altro diritto reale digodimento su beni mobili materiali, trasportati ospediti in Italia da un altro Stato membro, a curadel cedente, dell’acquirente o di terzi per loro conto,effettuati nell’esercizio di impresa arti eprofessioni o comunque da Enti, associazioni e altreorganizzazioni di cui all’art.4, co.4 del DPR 633/72,che siano soggetti passivi di imposta nel territoriodello Stato.
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Pertanto, affinchè si realizzi un acquistointracomunitario è necessario che si verifichinoinsieme tutte le seguenti condizioni.
A) Onerosità dell’operazione che deve avere adoggetto un bene mobile materiale
L’acquisto deve riferirsi ad un bene mobile materialeper il quale sia previsto il pagamento di uncorrispettivo. Pertanto restano escluse dalladisciplina degli scambi intracomunitari gli acquisti diimmobili e beni immateriali che non possono esseretrasferiti fisicamente in Italia.
ACQUISTI INTRACOMUNITARI art. 38 D.L.331/93
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B) Acquisizione della proprietà o di altro dirittoreale sui beni.
C) Movimentazione del bene che deve trasferirsiin Italia con partenza da un altro Paesecomunitario.
Se manca il trasferimento fisico dei beni, non sirealizza un acquisto intracomunitario.
ACQUISTI INTRACOMUNITARI art. 38 D.L.331/93(c.2)
25
D) “Status” di operatore economico sia da parte delcedente comunitario che del cessionario nazionale
Entrambi gli operatori devono essere soggetti passivi diimposta in due Paesi diversi: è necessario, quindi, il lororiconoscimento attraverso l’acquisizione di un “numerodi identificazione”.
L’acquirente in genere, è un operatore residente, ma puòessere anche il rappresentante fiscale di un operatoreestero.
26
ACQUISTI INTRACOMUNITARI art. 38 D.L.331/93
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Carenza dei requisiti
Le operazioni carenti anche di uno soltanto deimenzionati requisiti restano, pertanto, escluse dalladisciplina relativa agli acquisti intra-UE e, qualora nericorrano le condizioni, vengono assoggettate adimposta nello stato membro del soggetto alienante,quali operazioni interne.
27
Carenza dei requisiti
Le fattispecie di seguito riportate rappresentano esempi
di operazioni carenti dei requisiti richiesti dalla norma
per la realizzazione di un acquisto intra-UE:
le cessioni gratuite da parte di soggetto comunitario a
soggetto nazionale;
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www.ceforitalia.it 14 SEAC Cefor - Trento
Carenza dei requisiti
le operazioni relative a beni che, anche dopo l’acquisto,rimangono nel territorio del cedente comunitario;
le operazioni in cui il cedente od il cessionario non sonosoggetti passivi d’imposta.
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Mezzi di trasporto nuovi. Acquisti intracomunitari.
L’acquisto a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi
deve essere sempre assoggettato ad IVA in Italia, anche se
chi cede il mezzo o chi lo acquista non siano identificati
nel loro Paese in quanto non soggetti passivi di imposta o
privati.
ACQUISTI INTRACOMUNITARIart. 38 D.L.331/93- Particolarità
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N.B. sono considerati mezzi di trasportonuovi i veicoli a motore destinati al trasportodi persone o cose che hanno percorso menodi seimila chilometri ovvero che sianostati ceduti entro sei mesi dalla data diprima immatricolazione.
ACQUISTI INTRACOMUNITARIart. 38 D.L.331/93- Particolarità
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NON COSTITUISCONO ACQUISTI INTRACOMUNITARI-art. 38 D.L.331/93 (c.5 lett.a)
Beni introdotti in perfezionamento attivo.
I beni che vengono introdotti in Italia per subire unalavorazione, al termine della quale tornano nel Paesecomunitario di provenienza oppure vengono inviatiall’estero non sono considerati acquistiintracomunitari.
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L’operatore italiano che li introduce nel territorionazionale deve rilevare il loro ingresso e la loro uscita aisoli fini statistici nei modelli Intrastat e deve annotare laloro movimentazione in un apposito registro. (art.50 c.5).
NON COSTITUISCONO ACQUISTI INTRACOMUNITARI-art. 38 D.L.331/93 (c.5 lett.a)
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Beni comunitari installati in Italia. Per i beni introdotti nel territorio dello Stato per
essere ivi ceduti dopo la loro installazione, montaggioo assiemaggio a cura del fornitore comunitario siapplica la disciplina di cui all’art.7 del DPR 633/72.
Esempio: Un operatore italiano acquista in Germaniaun impianto che viene installato nel suo stabilimentoin Italia. L’acquirente nazionale deve assolverel’imposta a norma dell’art.17,co.2°, del DPR 633/72.
Dal 01.01.2013 mediante integrazione della fatturaestera.
NON COSTITUISCONO ACQUISTI INTRACOMUNITARI-art. 38 D.L.331/93 (c.5 lett.a)
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BASE IMPONIBILE E ALIQUOTA (art.43 D.L.331/93)
Acquisti intracomunitari di beni : per gli acquistiintracomunitari di beni la base imponibile è pari alcorrispettivo dovuto, il quale va aumentato:
1) delle accise assolte o esigibili; 2) degli oneri e delle spese accessorie (trasporto). Dall’ammontare così determinato occorre diminuire
le somme escluse dal computo della base imponibiledi cui all’art.15 del D.P.R. 633/72 (interessi moratori,cauzioni, beni ceduti a titolo di sconto etc.)
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Il soggetto acquirente, dopo aver verificato l’esistenzae la correttezza dei codici identificativi dei fornitori,provvede a:
numerare le fatture di acquisto intracomunitario,seguendo la progressione dei documenti di venditaed, altresì, degli acquisti;
integrare le fatture di acquisto con l’indicazione delcontrovalore in euro del corrispettivo e degli altrielementi che concorrono a formare la baseimponibile, se espressi in valuta diversa dal fornitorecomunitario, nonché dell’ammontare dell’imposta.
REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONIINTRACOMUNITARIE (art.47 D.L.331/93)
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Nell’evenienza di operazioni non imponibili, non
soggette od esenti, in luogo dell’imposta l’acquirente
nazionale deve provvedere ad indicare il titolo di
inapplicabilità dell’I.V.A. ed il riferimento alle relative
norme.
REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONIINTRACOMUNITARIE (art.47 D.L.331/93)
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Le annotazioni richieste ai fini dell’integrazione delle
fatture intra-UE possono essere eseguite,
convenzionalmente, sulla fattura del fornitore
comunitario, possono, altresì, essere riportate su altro
documento appositamente emesso, allegato e
conservato unitamente alla fattura estera e riportante,
oltre alla data della medesima, il numero progressivo ad
essa attribuito dal ricevente.
REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONIINTRACOMUNITARIE - INTEGRAZIONE
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REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE(art.47 D.L.331/93)
Annotazione nel registro delle fatture emesse:Le fatture relative agli acquisti intracomunitari dicui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previaintegrazione a norma dell’articolo 46, comma 1,sono annotate distintamente, entro il giorno 15del mese successivo a quello di ricezione dellafattura, e con riferimento al mese precedente,nel registro di cui all’articolo 23 del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633,………
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Annotazione nel registro degli acquisti: Ai finidell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, lefatture sono annotate distintamente anche nel registrodi cui all’articolo 25 del predetto decreto.
REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONIINTRACOMUNITARIE (art.47 D.L.331/93)
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All’interno del quadro VF, le operazioni intracomunitarieconfluiscono nella Sezione 2, rigo VF25, riservato agli acquistiintracomunitari, importazioni di beni ed acquisti da SanMarino.
Operazioni con l’estero dichiarazione IVA
QUADRO VF
Il quadro VJ accoglie quelle particolarioperazioni per le quali l’imposta è dovuta daparte del cessionario (come, ad esempio, nelcaso di acquisti intracomunitari e operazioni di cuiall’art. 17, commi 2, 5, e 6 D.P.R. n. 633/1972);
Gli importi da indicare nel quadro VJ tengono contodelle variazioni di cui all’art. 26, D.P.R. n. 633/1972.
Operazioni con l’estero dichiarazione IVA
QUADRO VJ
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Rigo VJ9: indicare gli acquisti intracomunitari di beni, compresi quelli dioro industriale, argento puro, rottami e altri materiali di recupero, telefonicellulari e microprocessori.
43
Rigo VJ9 acquisti intracomunitari di beni
100.000 22.000
Operazioni con l’estero dichiarazione IVA
43
L’IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE.
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www.ceforitalia.it 22 SEAC Cefor - Trento
CESSIONI INTRACOMUNITARIE-ASPETTI ESAMINATI
Le cessioni intracomunitarie e i relativi requisiti;
la base imponibile;
la fatturazione;
la registrazione;
le annotazioni nella dichiarazione I.V.A. annuale;
casi particolari.
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE NON IMPONIBILI (ART.41 D.L.331/93)
Le cessioni intracomunitarie vengono definite dall’art. 41,
del D.L. 30 agosto 1993, n°331 come:
“…le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o
spediti nel territorio di altro Stato membro, dal
cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei
confronti di cessionari soggetti di imposta…”.
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www.ceforitalia.it 23 SEAC Cefor - Trento
Affinchè si realizzi una cessione intracomunitariadevono sussistere tutti i requisiti soggettivi,territoriali e oggettivi già illustrati per gli acquisti:
1) cedente ed acquirente entrambi operatori
economici;
2) onerosità dell’operazione;
3) acquisizione o trasferimento del diritto di
proprietà o di altro diritto reale sui beni;
4) loro effettivo trasferimento in altro Stato
comunitario
CESSIONI INTRACOMUNITARIE-REQUISITI
47
Le operazioni, per le quali vi è carenza anche di uno
soltanto dei predetti requisiti, restano escluse dalla
disciplina relativa alle cessioni intracomunitarie e
vengono assoggettate a tassazione nello stato membro
del cedente, alla stregua di un’operazione interna.
CESSIONI INTRACOMUNITARIECARENZA REQUISITI
48
www.ceforitalia.it 24 SEAC Cefor - Trento
Ad esempio:
le cessioni gratuite;
le cessioni nei confronti di privato consumatore;
le cessioni di beni che, anche dopo la vendita, rimangono nel territorio nazionale.
CESSIONI INTRACOMUNITARIECARENZA REQUISITI
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: BASE IMPONIBILE
La base imponibile, risulta formata dal
corrispettivo dell’operazione, aumentato degli
oneri e delle spese inerenti all’esecuzione, nonché
di quelle accessorie e diminuito delle somme
escluse dal computo della base imponibile ai sensi
dell’art. 15, del D.P.R. 633/72. (Interessi moratori,
penalità, cauzioni etc.)
50
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CASI PARTICOLARI
Fornitura di impianti installati o montati
Invio di campioni a soggetti UE
Cessioni di autovetture nuove
51
Fornitura di impianti installati o montati
Le forniture di beni, anche in dipendenza di
contratti di appalto, d’opera e simili, inviati in altro
stato membro per essere ivi installati, montati od
assiemati, direttamente dal fornitore italiano o da
terzi per suo conto, sono considerate cessioni
intracomunitarie ai sensi della lett. c), del comma
1, dell’art. 41, con il relativo obbligo di
compilazione degli elenchi Intrastat sia ai fini
fiscali che statistici.52
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Fornitura di impianti installati o montati
Si tratta della cessione cosiddetta “chiavi in mano”in cui il bene viene ceduto solo dopo la sua messain opera.
Se l’acquirente è un privato o un soggetto nonidentificato la fornitura viene ugualmenteconsiderata cessione intracomunitaria edassoggettata ad imposta nello Stato ove il beneviene installato.
Il fornitore italiano deve nominare unrappresentante fiscale nel Paese ove il bene vieneinstallato e versare l’imposta.
53
Invio di campioni a soggetti UE Le cessioni di campioni gratuiti, che si concretizzano
nell’invio di campionature di beni prodotti ocommercializzati dall’impresa, contrassegnati dalladicitura “campione gratuito”, aventi modico valore, noncostituiscono operazioni comunitarie, in quanto carentidel requisito dell’onerosità.
Non richiedono la compilazione degli elenchiIntrastat, né devono essere assoggettate ad I.V.A.nazionale.
54
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CESSIONI DI AUTOVETTURE NUOVE
Le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi,
trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o
dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non
effettuate nell’esercizio di imprese, arti o professioni ed
anche se l’acquirente non è soggetto passivo
d’imposta, sono considerate operazioni assimilate alle
cessioni intracomunitarie, ai sensi dell’art. 41, comma 2,
lett. b), del D.L. 30 agosto 1993, n°331.
55
CESSIONI DI AUTOVETTURE NUOVE
Nella fattura di cessione, devono
obbligatoriamente essere riportati:
i dati di identificazione dei mezzi di trasporto
ceduti;
il codice ISO del cliente, che deve essere indicato
soltanto se il medesimo è un operatore economico
identificato ai fini dell’imposta nel proprio Paese.
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www.ceforitalia.it 28 SEAC Cefor - Trento
All’interno del quadro VE, le operazioni intracomunitarieconfluiscono nella Sezione 4, rigo VE30, e concorrono allaformazione del plafond degli esportatori abituali.
In tale rigo deve essere indicato: in colonna 1, il totale delle esportazioni e delle altre operazioni
non imponibili che concorrono alla formazione del plafond;
Operazioni con l’estero dichiarazione IVA QUADRO VE 30
57
in colonna 3, l’importo complessivo delle cessioniintracomunitarie di beni, tenendo conto delle variazioni di cuiall’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, annotate nel registro delle fattureemesse o in quello dei corrispettivi;
Operazioni con l’estero dichiarazione IVA
QUADRO VE 30
58
www.ceforitalia.it 29 SEAC Cefor - Trento
ART.39 D.L. 331/93 (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari)
59
NO
RM
ATIVA FATTUR
AZIO
NE
N O
V I
T A’
201
3
1. Gli acquisti intracomunitari di beni siconsiderano effettuati nel momento dellaconsegna nel territorio dello Stato alcessionario o a terzi per suo conto ovvero, incaso di trasporto con mezzi del cessionario, nelmomento di arrivo nel luogo di destinazionenel territorio stesso. Tuttavia se gli effettitraslativi o costitutivi si produconoposteriormente, gli acquisti si consideranoeffettuati nel momento in cui si producono talieffetti e comunque dopo un anno dallaconsegna. Parimenti nel caso di beni ricevuti indipendenza di contratti estimatori e simili,l'acquisto di essi si considera effettuato all'attodella loro rivendita o del prelievo da parte delricevente ovvero, se i beni non sono restituitianteriormente, alla scadenza del terminepattuito dalle parti e in ogni caso dopo un annodal ricevimento. Le disposizioni di cui alsecondo e al terzo periodo operano acondizione che siano osservati gli adempimentidi cui all'articolo 50, comma 5.
1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquistiintracomunitari di beni si consideranoeffettuati all’atto dell’inizio del trasporto odella spedizione al cessionario o a terzi persuo conto, rispettivamente, dal territorio delloStato o dal territorio dello Stato membro diprovenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi ocostitutivi si producono in un momentosuccessivo alla consegna, le operazioni siconsiderano effettuate nel momento in cui siproducono tali effetti e comunque dopo ildecorso di un anno dalla consegna. Parimentinel caso di beni trasferiti in dipendenza dicontratti estimatori e simili, l’operazione siconsidera effettuata all’atto della loro rivenditaa terzi o del prelievo da parte del riceventeovvero, se i beni non sono restituitianteriormente, alla scadenza del terminepattuito dalle parti e in ogni caso dopo ildecorso di un anno dal ricevimento. Ledisposizioni di cui al secondo e al terzo periodooperano a condizione che siano osservati gliadempimenti di cui all’articolo 50, comma 5.
ART.39 D.L. 331/93 (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari)
60
NO
RM
ATIVA FATTUR
AZIO
NE
N O
V I
T A’
201
3
2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 e' ricevuta fattura o e' pagato in tutto o in parte il corrispettivo l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento.
2. Se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un’operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.
www.ceforitalia.it 30 SEAC Cefor - Trento
61
L’art. 39, comma 1, D.L.331/93, modificato dalla legge di stabilità
228/2012 prevede che sia le cessioni che gli acquisti intracomunitari
di beni si considerano effettuati al momento dell’inizio del trasporto
o della spedizione dal territorio dello Stato (cessioni) o da quello
dello Stato membro (acquisti).
Se prima della partenza della merce il cessionario entra in possesso
della fattura, l’articolo 39, comma 2, continua ad attribuire rilevanza
alla fatturazione anticipata delle operazioni intracomunitarie (cessioni
e acquisti) nei limiti dell’importo fatturato.
ART.39 D.L. 331/93 (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari)
62
ATTENZIONE:La modifica del comma 2, dell’art. 39, prevede che per le cessioni e gli
acquisti intracomunitari di beni, gli operatori non sono più obbligati ad
emettere fattura in relazione ad eventuali acconti pagati.
ART.39 D.L. 331/93 (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari)
2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 e' ricevuta fattura o e' pagato in tutto o in parte il corrispettivo l'operazione si considera effettuata, limitatamenteall'importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento.
2. Se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un’operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.
www.ceforitalia.it 31 SEAC Cefor - Trento
63
La società Omega Srl ha venduto nr. 100 materassi al cliente austriaco“WURZ Gmbh” per l’importo di € 10.000,00.- La merce è partita il giorno12 marzo 2014. Nel mese di gennaio è stato pagato un acconto per€ 3.000,00.-
ART.39 D.L. 331/93 (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari- ESEMPIO)
Cedente:Omega SrlVia degli Spedizionieri, 18 38121 TrentoP. IVA IT 01070490221
- Rif. Ns. ddt n.130 del 12.03.2014- Acconto € 3.000 pagato il 18.01.2014;- Saldo € 7.000 entro 30 aprile 2014
Cliente:Wurz Gmbh.Hamburgerstr. 18WIEN (AT)ATU 12345678
Fattura n. 48/2013 del 15.03.2014
Descrizione Q.tà PesoKg Val. Prezzo
UnitarioPrezzo
complessivo
Vendita di nr. 100 materassimarca “Omega Plus”
100 100 EURO € 100,00 €10.000,00
TOT. FATTURA(operazione non imponibile ai sensi art. 41, D.L. 331/93))
EURO €10.000,00
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Per le cessioni ad effetti traslativi sospesi o differiti ad un momento
successivo alla consegna ( ad esempio consignment stock) il momento di
effettuazione si produce all’atto della rivendita a terzi o del prelievo da
parte del ricevente:
Se i beni non vengono restituiti il momento di effettuazione si realizza in
ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento;
La movimentazione dei beni deve essere monitorata attraverso
l’annotazione nell’apposito registro di cui all’art. 50, D.L. 331/93.
ART.39 D.L. 331/93 (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari- effetti posticipati)
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L’IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
LE OPERAZIONI TRIANGOLARI
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OPERAZIONI TRIANGOLARI -ASPETTI ESAMINATI
Concetti generali;
Le triangolazioni interne intracomunitarie;
Cessioni triangolari intracomunitarie;
Le triangolazioni con intervento di soggetto extracomunitario;
Triangolazioni intracomunitarie con lavorazione
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OPERAZIONI TRIANGOLARI
Cessioni triangolari: Si possono definire cessioni
triangolari quelle nelle quali intervengono tre differenti
operatori :
1) primo cedente, ossia il fornitore materiale dei beni.
Cede la merce al promotore della triangolazione nei
confronti del quale emette fattura, ma su ordine del
promotore consegna i beni direttamente al destinatario
finale cliente dello stesso;
68
2) promotore della triangolazione, colui che genera
la triangolazione e che interviene in qualità di
secondo cedente e di primo cessionario. Effettua due
operazioni, una di vendita ed una di acquisto: cede
beni che non possiede e che acquista dal primo
cedente al quale dà l’incarico di inviare direttamente
la merce ad un suo cliente.
OPERAZIONI TRIANGOLARI
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3) destinatario finale della merce, è colui che riceve
materialmente dal primo cedente i beni che acquista
dal promotore della triangolazione e dal quale riceve la
fattura di acquisto.
OPERAZIONI TRIANGOLARI
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Si ha una triangolazione comunitaria nazionale quando
due soggetti sono domiciliati o residenti in Italia ed il
terzo soggetto è domiciliato o residente in altro Stato
UE. Saranno esaminate le seguenti situazioni:
TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA NAZIONALE
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Esempio 1 IT-IT-UE:Un imprenditore italiano A acquista da altro imprenditore italianoB della merce. Il contratto di acquisto prevede che tale merce siaconsegnata ad un cliente spagnolo di A, direttamente in Spagna daparte di B.
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Per la cessione effettuata dai due soggetti IVA italiani è previsto che:
l’impresa italiana A fattura alla ditta spagnola una cessione intracomunitaria non
imponibile, ai sensi dell’art. 41, D.L. n. 331/1993, designando come debitore d’imposta il
cliente spagnolo.
Il mod. INTRA 1-bis va compilato sia ai fini fiscali che statistici;
l’impresa italiana B emette fattura senza IVA alla ditta A, ex art. 58, D.L. n. 331/1993.
Non si tratta di operazione intracomunitaria per la quale è necessario compilare il
modello INTRASTAT, bensì di cessione interna.
L’ammontare di tale operazione concorre a formare il plafond per gli acquisti in
sospensione d’imposta.
TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA NAZIONALE
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AT TENZIONE: La non imponibilità dell’IVA nel rapporto tra i
due soggetti passivi italiani trova applicazione solo se i beni
non vengono consegnati nel territorio dello Stato, ma spediti o
trasportati direttamente nell’altro Stato membro (ES), per
incarico del cessionario ITA a cura o a nome del primo cedente
ITB. Al fine di superare la presunzione di consegna nel
territorio dello Stato, la prova può essere rappresentata dalla
documentazione di trasporto (CMR) o da altro documento dal
quale risulti l’incarico del trasporto o della spedizione conferito
al primo cedente da parte del cessionario.
TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA NAZIONALE
Esempio 2 IT-UE-IT:Un imprenditore italiano ITA vende della merce ad altroimprenditore francese FR. Il contratto di acquisto/vendita prevedeche tale merce sia consegnata ad un cliente italiano ITB di FR,direttamente in Italia da parte di ITA.
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Per la cessione effettuata dal soggetto italiano (ITA) nei confronti delsoggetto francese (FR) è previsto che:
l’impresa italiana (ITA) fattura con IVA al cliente francese in quantol’operazione è priva del requisito territoriale per essere considerata unacessione intracomunitaria non imponibile (la merce non esce dal territoriodello Stato);
Per la cessione effettuata dal soggetto francese (FR) nei confronti delsoggetto italiano (ITB) è previsto che:
l’impresa francese (FR) emette fattura senza IVA alla ditta italiana(ITB).
l’impresa italiana (ITB), ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/72,adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo ledisposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331;
Integra la fattura ricevuta e la annota sia nel registro IVA vendite che inquello degli acquisti.
Non si tratta di operazione intracomunitaria per la quale è necessariocompilare il modello INTRASTAT, bensì di acquisto interno.
TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA NAZIONALE
Esempio 3 UE-IT-IT:Un imprenditore italiano ITA, promotore della triangolazioneacquista da una società francese FR(primo cedente) della merce. Ilcontratto di acquisto prevede che tale merce sia consegnatadirettamente in Italia ad ITB da parte del fornitore francese.
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Per l’acquisto intracomunitario ITA riceve fattura senza imposta da
FR, la integra a norma dell’art. 46 assoggettandola ad IVA e la registra
a norma dell’art. 47;
Compila il modello INTRASTAT degli acquisti nel periodo di
riferimento in cui ha registrato la fattura del fornitore.
Per la cessione effettuata da ITA nei confronti del soggetto italiano
(ITB) è previsto che:
l’impresa italiana ITA emette fattura con IVA nei confronti del
cliente ITB trattandosi di operazione interna.
ITB riceve la fattura con IVA per l’acquisto interno da ITA che
annoterà nel registro di cui all’art. 25, DPR n. 633/72.
TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA NAZIONALE
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Triangolare comunitaria: riflettono operazioni nellequali intervengono tre operatori diversi appartenenti a treStati membri diversi.
Se nell’operazione partecipano operatori in numerosuperiore a tre e dislocati in più Stati comunitari, lesemplificazioni non tornano applicabili.
Saranno esaminate le seguenti situazioni:
TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE
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Esempio 1 UE-UE-IT:Un’impresa italiana acquista beni da una ditta tedesca, ma li ricevedirettamente dalla Francia, da un’impresa francese fornitore delladitta tedesca.Soggetto IVA italiano: cliente finale (destinatario dei beni).
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l’imprenditore tedesco fattura al cliente italiano una cessione
intracomunitaria, senza applicare l’IVA, designando in fattura il
medesimo cliente quale debitore dell’imposta in sua vece;
il cliente italiano:
a) integra la fattura con le modalità proprie degli acquisti
intracomunitari;
b) effettua la doppia registrazione sul registro vendite e su quello
acquisti;
c) presenta il mod. INTRA 2-bis per l’acquisto così effettuato,
compilato sia ai fini fiscali che, se richiesto, statistici dichiarando
come fornitore il tedesco e come Paese di provenienza la Francia.
TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA
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Esempio 2 UE-IT-UE:Un’impresa italiana acquista beni dal proprio fornitore francese e li
fa consegnare direttamente al suo cliente tedesco.Soggetto IVA italiano: cessionario-cedente dei beni.
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L’imprenditore italiano:
1. riceve dal fornitore francese fattura senza IVA che registra
con le modalità dell’acquisto intracomunitario, ma senza
applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 40, comma 2, D.L.
331/93;
2. emette fattura per la cessione intracomunitaria nonimponibile IVA, ai sensi dell’art. 41, D.L. n. 331/93,all’imprenditore tedesco, designandolo, sempre in fattura,quale debitore dell’imposta in Germania, in sua vece;
3. compila, infine, i modelli INTRASTAT sia per l’acquistointracomunitario senza applicazione dell’IVA, sia per lacessione intracomunitaria non imponibile.
TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA
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AT TENZIONE: In questo particolare tipo di triangolazione,
laddove i beni materialmente non transitano per l’Italia, come
specificato dalla C.M. 2 giugno 1993, n. 266/D e sottolineato
nelle istruzioni alla compilazione degli elenchi riepilogativi
degli scambi intracomunitari, la natura della transazione va
individuata utilizzando il codice alfabetico “A” anziché
quello numerico. Non devono essere compilati i dati di
natura statistica.
TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA
Esempio 3 IT-UE-UE:Un imprenditore italiano vende beni ad un proprio clientespagnolo, ma li consegna direttamente ad una ditta francese,cessionaria della ditta spagnola.Soggetto IVA italiano: fornitore dei beni.
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In questo caso il soggetto IVA italiano effettua una cessione
intracomunitaria non imponibile verso il suo cliente spagnolo,
nei confronti del quale, quindi, emette fattura non
imponibile IVA, ex art. 41, D.L. n. 331/1993, indicando che
si tratta di operazione triangolare.
Deve poi compilare il mod. INTRA 1-bis relativo alle cessioni,
con i dati fiscali e, se richiesto, anche con i dati statistici,
indicando il cliente spagnolo e come Paese di destinazione la
Francia.
TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA
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Triangolare con intervento di soggetto extracomunitario
L’intervento nella transazione di soggetti
extracomunitari dà origine a fattispecie non
espressamente disciplinate dalla normativa di cui al
D.L. n. 331/1993.
Considerando quanto contenuto anche nelle citate
Circolari n. 13/E/1994 e 145/E/1998, che hanno fornito
i primi chiarimenti sull’argomento, si propongono le
seguenti esemplificazioni:
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TRIANGOLAZIONI EXTRAUE
Esempio 1 IT-EX-UE:Un’impresa italiana vende beni ad un imprenditore svizzero, ma liconsegna, per conto di quest’ultimo, ad una ditta francese suacliente.
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1. IT non effettua una cessione intracomunitaria in quantoCH è soggetto extraCee;
2. non effettua una esportazione in quanto la merce è direttain altro Stato membro;
3. assoggetta ad IVA l’operazione.
TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE
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Alternative:a) Se CH nomina un rappresentante fiscale in Italia
potrà realizzare con IT e il suo rappresentante unacessione non imponibile ai sensi dell’art. 58;
b) Se CH nomina un rappresentante fiscale in Francial’operazione è una cessione intracomunitaria tra ITed il rappresentante fiscale di CH in Francia;
c) Se CH opera in un diverso Stato membro conproprio rappresentante fiscale nominato inprecedenza, l’operazione potrà rientrare tra letriangolazioni comunitarie.
TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE
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Esempio 2 IT-UE-EX:Un’impresa italiana vende ad una ditta francese dei beni checonsegna direttamente in Norvegia, ad un cliente della dittafrancese.
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1. E’ una cessione all’esportazione non imponibile ai sensidell’art. 8 comma 1 lett. a) se l’operatore italiano cura iltrasporto o la spedizione di esportazione;
2. Se IT consegna la merce a FR e questi cural’esportazione in Norvegia entro 90 giorni dallaconsegna, IT effettua una cessione non imponibile aisensi dell’art. 8 comma 1 lett. b);
TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE
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3)Se l’esportazione è curata direttamente dal
norvegese al quale viene consegnata la merce
in Italia, IT deve assoggettare ad IVA la
fattura nei confronti di FR mancando i
requisiti previsti dalle lett. a) e b) dell’ art 8;
4) IT non compila il modello Intra in quanto
effettua una esportazione.
TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE
Esempio 3 EX-IT-UE:Un’impresa italiana acquista beni dalla Svizzera, ma li faconsegnare, direttamente dal suo fornitore, ad una ditta spagnola.
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1. IT non effettua una cessione intracomunitaria inquanto la merce non parte da uno Stato membro;
2. L’operazione deve essere annotata solo incontabilità generale in quanto sia l’acquisto che lavendita dei beni sono da considerare fuori campoIVA ai sensi dell’art. 7 bis del DPR 633/72;
3. La cessione non rientra tra quelle checostituiscono plafond.
TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE
Esempio 4 UE-EX-IT:Un’impresa italiana acquista da un’impresa svizzera beni chequest’ultima fa arrivare direttamente dalla Grecia, per il tramite diun proprio fornitore.
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In mancanza di un rappresentante fiscale nominato dal
fornitore svizzero in Italia o in altro Stato UE, l’operazione
non dà luogo né ad un acquisto intracomunitario, né ad
un’importazione.
In tal caso l’operazione va trattata come acquisto interno e
pertanto l’impresa italiana dovrà emettere autofattura ai sensi
del comma 2, art. 17, D.P.R. n. 633/1972.
Analogamente a quanto esposto in relazione all’esempio n. 1,
la nomina del rappresentante fiscale da parte della ditta
svizzera configurerebbe uno dei seguenti casi:
TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE
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in Italia: il rappresentante fiscale dovrebbe adempiere tutti gli obblighi previsti per gli acquisti intracomunitari;
la successiva rivendita costituisce una cessione interna con l’obbligo di assolvere l’IVA con autofattura da parte dell’operatore italiano ai sensi del comma 2, art. 17, D.P.R. n. 633/1972;
in Grecia: l’operazione costituirebbe per l’operatore italiano un acquisto intracomunitario, pertanto sarebbero a suo carico i relativi adempimenti (integrazione e registrazione fattura e presentazione modelli INTRASTAT);
in altro Stato UE: si tratterebbe di un’operazione triangolare comunitaria.
TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE
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Esempio 5 EX-UE-IT:Un operatore italiano acquista beni da una ditta francese che glielifa recapitare direttamente dal proprio fornitore svizzero.
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Per il soggetto italiano tale operazione costituisce
un’importazione, non un acquisto intracomunitario,
con il conseguente obbligo di procedere
all’adempimento delle formalità doganali connesse
all’introduzione in Italia di beni provenienti dalla
Svizzera e degli obblighi IVA. Il valore da dichiarare in
dogana all’importazione è il corrispettivo della fattura
del francese.
TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE
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Esempio 6 IT-IT-EX:Un imprenditore italiano A acquista da altro imprenditore italiano B dellamerce. Il contratto di acquisto prevede che tale merce sia consegnata adun cliente svizzero di A, direttamente in Svizzera da parte di B.
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l’impresa italiana A fattura alla ditta svizzera non
imponibile, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett.a) D.P.R. n.
633/72 trattandosi di una operazione di esportazione ;
l’impresa italiana B emette fattura senza IVA alla ditta
A, ex art. 8, DPR n. 633/72. considerandola
un’esportazione triangolare.
TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE
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AT TENZIONE: la non imponibilità dell’IVA nel rapporto tra i due soggetti passivi italiani trova applicazione solo se i beni non vengono consegnati nel territorio dello Stato, ma spediti o trasportati direttamente nell’altro Stato membro (CH), per incarico del cessionario ITA a cura o a nome del primo cedente ITB.
Al fine di superare la presunzione di consegna nel territorio dello Stato, la prova può essere rappresentata dalla documentazione di trasporto (CMR) o da altro documento dal quale risulti l’incarico del trasporto o della spedizione conferito al primo cedente da parte del cessionario.
L’Ufficio doganale di esportazione apporrà il proprio visto di conformità su entrambe le fatture presentate in dogana dagli operatori nazionali ITA e ITB, ovvero sulla documentazione di trasporto emessa da ITB nel caso di fatturazione differita.
TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE
Esempio 7 IT-EX-IT:Un imprenditore italiano IT1 vende della merce ad una società svizzera. Ilcontratto di acquisto/vendita prevede che tale merce sia consegnata ad uncliente italiano IT2 di CH, direttamente in Italia da parte di IT1.
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105
Per la cessione effettuata dal soggetto italiano (ITa) nei
confronti del soggetto svizzero (CH) è previsto che:
l’impresa italiana (ITA) fattura con IVA al cliente
svizzero in quanto l’operazione è priva del requisito
territoriale (la merce non esce dal territorio dello Stato);
se il cliente svizzero ha nominato un rappresentante fiscale
in Italia ai sensi dell’art. 17, comma 3, DPR n. 633/72, il
soggetto italiano fatturerà ugualmente la cessione con IVA,
in quanto l’operazione rimane priva del requisito territoriale;
TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE
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Per la cessione effettuata dal soggetto svizzero nei confronti
del soggetto italiano (ITB) è previsto che:
l’impresa svizzera (CH) emette fattura senza IVA alla
ditta italiana (ITB).
l’impresa italiana (ITB), ai sensi dell’art. 17, comma 2,
D.P.R. n. 633/72, adempie gli obblighi di fatturazione
mediante emissione di autofattura;
TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE
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Esempio 8 IT-EX-EX:Un’impresa italiana vende ad una ditta svizzera dei beni checonsegna direttamente in Norvegia, ad un cliente della dittasvizzera.
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La ditta italiana pone in essere un’esportazione, in
quanto consegna dei beni in un Paese non appartenente
alla UE, pertanto emette fattura non imponibile ex
comma 1, lett. a), art. 8, D.P.R. n. 633/1972, nei confronti
del cliente svizzero adempiendo agli obblighi doganali
di esportazione.
TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE
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Esempio 9 UE- IT-EX:IT, promotore della triangolazione, acquista da DE, primo cedente efa consegnare i beni a CH direttamente dalla Germania allaSvizzera .
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Per la cessione effettuata dal soggetto germanico (DE)
nei confronti del soggetto italiano (IT) è previsto che:
l’impresa italiana (IT) non effettua un acquisto
intracomunitario con DE in quanto la merce è destinata
in uno Stato extraUE;
l’operazione sarà da assoggettare ad IVA nel paese di
destinazione (Svizzera);
la ditta italiana annota la fattura ricevuta in contabilità
generale tra i costi
TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE
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Per la cessione effettuata nei confronti del soggetto
svizzero è previsto che:
l’impresa italiana (IT) effettua una cessione non
soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 7 bis del DPR 633/72 in
quanto la merce venduta si trova al di fuori del territorio
dello Stato; (trattasi della cosiddetta operazione “estero
su estero”);
la cessione non rientra tra quelle che costituiscono
plafond.
TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE
Esempio 10 EX- IT-IT:IT1, promotore della triangolazione, acquista da società statunitense(USA) dei beni che fa consegnare direttamente ad un suo clienteitaliano (IT2). La cessione tra ITA e ITB avviene prima dellosdoganamento.
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Nel caso di specie la cessione tra ITA e ITB avviene allo“stato estero”, pertanto prima che la merce sia introdottanel territorio dello Stato.
Per la cessione effettuata dal soggetto statunitense(USA) nei confronti del soggetto italiano (ITA) èprevisto che:
l’impresa italiana (ITA) non effettual’importazione in quanto la merce viene vendutaprima dell’introduzione della stessa nel territoriodello Stato;
la ditta italiana (ITA) annota la fattura ricevuta incontabilità generale tra i costi
TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE
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Per la cessione effettuata nei confronti del soggetto italiano ITB è
previsto che:
l’impresa italiana (ITA) effettua una cessione non soggetta
ad IVA ai sensi dell’art. 7 bis del DPR 633/72 in quanto la
merce venduta si trova al di fuori del territorio dello Stato; (trattasi
della cosiddetta operazione “estero su estero”);
la società italiana ITB adempierà agli obblighi relativi
all’importazione sulla base del corrispettivo della fattura di ITA,
con pagamento dell’IVA e degli eventuali dazi se previsti.
TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE
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Esempio 11 EX- IT-EX:IT1, promotore della triangolazione, acquista da società statunitense(USA) dei beni che fa consegnare direttamente ad un suo clientesvizzero (CH).
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Per la cessione effettuata dal soggetto statunitense
(USA) nei confronti del soggetto italiano (IT) è previsto
che:
l’impresa italiana (IT) non effettua l’importazione
in quanto la merce è consegnata direttamente dal
soggetto statunitense alla società svizzera che
adempierà agli obblighi previsti;
la ditta italiana (IT) annota la fattura ricevuta in
contabilità generale tra i costi.
TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE
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Per la cessione effettuata nei confronti del soggetto
svizzero è previsto che:
l’impresa italiana (IT) effettua una cessione non
soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 7 bis del DPR
633/72 in quanto la merce venduta si trova al di fuori
del territorio dello Stato; (trattasi della cosiddetta
operazione “estero su estero”);
la società svizzera (CH) adempierà agli obblighi relativi
all’importazione.
TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE
Esempio 12 EX- EX-IT:Un’impresa italiana acquista da un’impresa svizzera beni chequest’ultima fa arrivare direttamente dagli Stati Uniti per il tramitedi un proprio fornitore.
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Per il soggetto italiano (IT) trattasi di una importazione.
Dovrà presentare in dogana la fattura emessa dal soggetto
svizzero, nonché tutta la documentazione riguardante il
trasporto, qualità e origine della merce, al fine
dell’espletamento delle formalità previste.
Annoterà la fattura emessa dal fornitore svizzero in
contabilità generale come costo e la bolletta di importazione
nel registro di cui all’art. 25, DPR n.633/72, per portare in
detrazione l’IVA assolta in dogana.
TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE
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Per informazioni e documentazioneSEAC CEFOR38121 TRENTO - Via Solteri, 74Tel. 0461/805192 - Fax 0461/805161Internet: www.ceforitalia.itE-mail: info.cefor@seac.it
Per informazioni e documentazione
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