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GLI ADEMPIMENTI ENTRO IL 31 LUGLIO: ASSESTAMENTO DI BILANCIO, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E DUP 2017/2019Genova, 12 luglio 2016Imperia, 13 luglio 2016Dott.ssa Cristina Muscillo
- Le scadenze entro il 31 luglio- L’assestamento di bilancio - La salvaguardia degli equilibri- Il pareggio di bilancio- Il DUP 2017/2019
Indice
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Le scadenze entro il 31 luglio 2016
DM 20/05/2015 (1° decreto)
DM 01/12/2015(3° decreto)
Nuove modalità di calcolo del FCDEIntroduzione DUP semplificatoApplicazione avanzo libero per la salvaguardia degli equilibriOneri di urbanizzazione a scomputoSplit payment e reverse charge
Modalità di finanziamento degli investimentiAggiornamento dei principi contabili
DM 30/03/2016(4° decreto)Modifica criterio di accertamento addizionale IRPEFProspetto pareggio di bilancio
DM 07/07/2015(2° decreto) Termine di presentazione del DEFR 2016-2018
I decreti di aggiornamento del D.Lgs.118/2011
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DM 02/04/2015 CRITERI E MODALITA’ DI RIPIANO DEL DISAVANZO STRAORDINARIO DI AMMINISTRAZIONEPIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI DI BILANCIO
DM 22/12/2015
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI BILANCI E DEI DATI CONTABILI
DM 12/05/2016DM 09/06/2016 ADEGUAMENTO CODIFICA SIOPE AL PIPANO DEI
CONTIDM 20/06/2016 MONITORAGGIO PAREGGIO DI BILANCIO
SCHEMI E MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE IN INTERNET DEI DATI SU ENTRATE E SPESEDPCM 29/04/2016
Altri decreti di interesse
Le scadenze del 31 luglioVARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE
Delibera di ConsiglioTermine perentorio!
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRIDelibera di ConsiglioTermine perentorio!
DUP 2017/2019
Delibera di Giunta di presentazione al Consiglio per le conseguenti deliberazioniTermine ordinatorio
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Le scadenze del 31 luglio
1°monitoraggio pareggio di bilancio
Applicazione sul sito web:http://pareggiobilancio.mef.gov.it
La scadenza è 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del Decreto del Ministero dell’economia n. 53279 del 20/06/2016
Gli adempimenti da fare
CHE COSA Fino al 2014 (V.O.)
2015 (regime transitorio) Dal 2016 (N.O.)
SALVAGUARDIA EQUILIBRI (art. 193) 30 settembre 31 luglio* 31 luglioASSESTAMENTO GENERALE (art. 175) 30 novembre 30 novembre** 31 luglioDOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
N.P. 31 dicembre 31 luglio
RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI (p.c. 4/1)
30 settembre ?????? 31 luglio***
* Solo per gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 30 giugno 2015** Il comma 9-ter dell’art. 175 del Tuel rinvia per gli enti non sperimentatori al 2016 la disciplina delle variazioni contenute nel medesimo articolo, ad eccezione di quelle connesse al riaccertamento straordinario e al FPV*** Adempimento non obbligatorio per i comuni sotto i 15.000 ab non tenuti al controllo strategico, ma raccomandato.
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Fase Documento Tempistica Competenza
ProgrammazioneDUP 31 luglio GiuntaNota di aggiornamentoal DUP 15 novembre GiuntaBilancio di previsione 31 dicembre ConsiglioPiano degli indicatori 31 dicembre Consiglio
GestionePEG 20 gennaio GiuntaAssestamentoSalvaguardia equilibri 31 luglio ConsiglioVariazioni di bilancio 30 novembre Consiglio
RendicontazioneRendiconto 30 aprile ConsiglioPiano dei risultati 30 aprile ConsiglioBilancio consolidato 30 settembre Consiglio
Il ciclo integrato della programmazione a regime
Fase Documento Tempistica Competenza
ProgrammazioneDUP 2016/2018 31 dicembre2015 GiuntaNota diaggiornamento alDUP
28 febbraio(*) Giunta
Bilancio di previsione 30 aprile Consiglio
GestionePEG 20 maggio GiuntaAssestamentoSalvaguardia equilibri 31 luglio ConsiglioVariazioni di bilancio 30 novembre Consiglio
Rendicontazione Rendiconto 30 aprile Consiglio
Il ciclo integrato della programmazione 2016/2018
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Differenze e analogie tra salvaguardia e assestamentoCHE COSA Salvaguardia Assestamento Riferimento
1) Verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva ai fini del mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa
SI SIArt. 175, c. 8
+Art. 193 Tuel
2) Copertura disavanzo di amministrazione o di gestione SI NO Art. 193 Tuel3) Riconoscimento debiti fuori bilancio SI NO Art. 193 Tuel4.1) Congruità del FCDE di previsione NO SI p.c. 4/2,
punto 3.3
4.2) Congruità del FCDE accantonato nel risultato SI NOp.c. 4/2,
punto 3.3 + art. 193
5) Verifica andamento lavori pubblici SI SI p.c. 4/2, punto 5.3.11
6) Regolarizzazione pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive SI SI p.c. 4/2,
punto 6.3
Differenze e analogie tra salvaguardia e assestamento
Faccio un’unica delibera?Oppure ne faccio due distinte?
DIPENDE DAI CASI…
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L’assestamento di bilancioLa disciplina delle variazioni: procedure, tempistiche e competenzaIl calcolo del FCDE
L’assestamento di bilancio
TUEL - Art. 175.Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivodi gestione.…8. Mediante la variazione di assestamento generale,deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale ditutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo diriserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare ilmantenimento del pareggio di bilancio.
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L’assestamento di bilancio
VERIFICA GENERALE DI TUTTE LE VOCI DI ENTRATA E DI SPESA
ADEGUAMENTO FCDE
VERIFICA ANDAMENTO LAVORI PUBBLICI
ADEGUAMENTO PREVISIONI 2017 BILANCIO 2016-2018
Le attività da fare:
La disciplina delle variazioniNel corso dell’esercizio 2015 sono state applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell’esercizio 2014 fatta salva:1.le variazioni al fondo pluriennale vincolato;2. la variazione a seguito del riacccertamento straordinario dei residui.
Nel 2016 SI APPLICA LA NUOVA DISCIPLINA DELLE VARIAZIONI
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Nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento si assiste a uno spostamento della competenza dal Consiglio alla Giunta.Affidamento delle variazioni tra capitoli anche ai Dirigenti/Responsabile del servizio finanziario
SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE
BILANCIO DECISIONALE BILANCIO GESTIONALE
La disciplina delle variazioni
L’art. 175 del TUEL, offre certamente maggiori possibilità di flessibilità del bilancio comunale rispetto al passato. Tuttavia questa flessibilità deve essere utilizzata nel rispetto dei nuovi principi contabili ed in particolare del principio n. 7 “principio della flessibilità”, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, che prevede che un eccessivo ricorso alle variazioni di bilancio va visto come fatto negativo, in quanto inficia l’attendibilità del processo di programmazione e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio.
La disciplina delle variazioni
Nella relazione della Giunta sulla gestione, allegata al rendiconto (prevista dall’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011), deve essere data adeguata informazione sul numero, sull’entità e sulle ragioni che hanno portato a variazioni di bilancio
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- costituiscono variazioni di bilancio, di competenza del Consiglio comunale, le sole variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione a livello di tipologia (per la parte entrata) e di programma e titolo (per la parte spesa);- costituiscono variazioni di P.E.G., di competenza della Giunta comunale o, dei responsabili di servizio, le variazioni degli stanziamenti a livello di categorie e capitoli (per la parte entrata) e di macroaggregati e capitoli (per la parte spesa).
In linea generale:La disciplina delle variazioni
Vecchio ordinamento Nuovo ordinamentoTitolo Titolo
Categoria TipologiaRisorsa Categoria
Capitolo/articolo Capitolo/articoloUNITÀ DI VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
La disciplina delle variazioniParte entrata
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Vecchio ordinamento Nuovo ordinamentoTitolo Missione
Funzione Programma Servizio Titolo
Intervento MacroaggregatoCapitolo/articolo Capitolo/articolo
UNITÀ DI VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
La disciplina delle variazioniParte spesa
ENTRATETITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
CAPITOLO/ ARTICOLO
SPESEMISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
CAPITOLO/ ARTICOLO
La disciplina delle variazioni
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RESPONSABILIRESPONSABILIGIUNTA COMUNALEGIUNTA COMUNALECONSIGLIO COMUNALECONSIGLIO COMUNALE
PROGRAMMA/TITOLO DI SPESA O TIPOLOGIA DI ENTRATA
PROGRAMMA/TITOLO DI SPESA O TIPOLOGIA DI ENTRATA
MACRO-AGGREGATO O CATEGORIA
MACRO-AGGREGATO O CATEGORIA
Cap/ArtCap/Art
Cap/ArtCap/Art
MACRO-AGGREGATO O CATEGORIAMACRO-AGGREGATO O CATEGORIA
Cap/ArtCap/Art
Cap/ArtCap/Art
La disciplina delle variazioni
Continuano ad esistere le variazioni da adottare in via d'urgenza (opportunamente motivate). Per tali variazioni è sempre richiesta la ratifica dell'organo consiliare, che deve avvenire, a pena di decadenza, entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, qualora a tale data non sia scaduto il predetto termine.
Le variazioni della Giunta
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“… opportunamente motivata” qst espressione non era presente nel previgente testo normativo.Impone la necessità di motivare adeguatamente le ragioni che hanno indotto la Giunta, in via d’urgenza, ad approvare una variazione di bilancio che, in una situazione ordinaria, sarebbe stata di competenza del Consiglio Comunale.Il parere del revisore può essere formulato al momento della ratifica da parte del Consiglio Comunale in quanto, evidentemente, l’urgenza del provvedimento mal si concilia con i tempi.
Le variazioni della Giunta
a) l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione, nel corso dell’esercizio provvisorio, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, funzionali a garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente. A tale fine è necessaria la preventiva determinazione del risultato di amministrazione presunto
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale a seguito del trasferimento del personaled) variazioni di cassae) variazioni al FPV e capitoli correlati, effettuata in occasione del riaccertamento ordinario dei residui (salvo i casi di reimputazione parziale disposta dal responsabile finanziario)
Le variazioni della Giunta
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a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato (tranne che per i trasferimenti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale )b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, da comunicare ogni tre mesi alla giuntac) le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate
e) le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
Le variazioni dei responsabili
C’è la facoltà di prevedere nel regolamento comunale di contabilità la possibilità per i Responsabili della spesa (in alternativa al Responsabile finanziario) di effettuare variazioni di bilancio ex art. 175 comma 5-quater del TUEL.
Le variazioni dei responsabili
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Le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta devono essere comunicate al Consiglio comunale secondo le modalità previste nel regolamento.Le variazioni adottate dai dirigenti vanno trasmesse trimestralmente ala GiuntaTutte le variazioni di bilancio devono invece essere trasmesse al tesoriere dell'ente inviando il prospetto, di cui all'allegato n. 8/1 al D. Lgs. n. 118/2011, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Al tesoriere vanno anche trasmesse le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento e le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.
Le modalità di trasmissione
All'allegato n. 8 del D. Lgs. 118/2011 sono riportati gli schemi delle delibere di variazione del bilancio:•Allegato 8/1: Delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere•Allegato 8/2: Delibera di variazione del del fondo pluriennale vincolato•Allegato 8/3: Comunicazione al Tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria che rilevano solo ai fini del controllo del tesoriere
La disciplina delle variazioni: allegati
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• il parere è richiesto sulle variazioni di bilancio di competenza del Consiglio comunale;
• non è richiesto il parere sulle variazioni attribuite alla competenza della Giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, tranne nei casi in cui è espressamente richiesto: variazione necessaria alla reimputazione degli impegni e degli
accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, a seguito del riaccertamento dei residui effettuato nel corso dell’esercizio provvisorio;
variazioni adottate nel corso dell’esercizio provvisorio con le quali viene disposto l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione presunto per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente.
Il parere dell’organo di revisione
30 novembre: termine generale.31 luglio: approvazione della variazione di assestamento generale. 31 dicembre: le seguenti variazioni:- istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e correlato programma di spesa; - istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero; - utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed
accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
Termine di adozione
Segue…Segue…
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- variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili;- variazioni delle dotazioni di cassa; - variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa; - variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
Termine di adozioneSegue…Segue… 31 dicembre:
Non sono ammessi, in nessun caso :- gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei
titoli riguardanti le entrate e le spese per conto diterzi e partite di giro in favore di altre parti delbilancio;
- gli spostamenti di somme tra residui e competenza.
La disciplina delle variazioni
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Le variazioni necessitano sempre modifica del DUP con un atto a parte?
La disciplina delle variazioni
regolamento di contabilità disciplina i casi di inammissibilità e di improcedibilità delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta che non sono coerenti con “le previsioni e i contenuti programmatici del DUP degli enti locali”.
Si consiglia di non appesantire burocraticamente le procedure.Magari effettuare variazione DUP solo in caso di variazioni al bilancio di previsione che implicano modifiche ai contenutiprogrammatici del DUP, attraverso la modifica degli obiettivistrategici e/o operativi.
Che cosa Consiglio Comunale Giunta Comunale DirigentiApprovazione bilancio per missioni/programmi XApprovazione bilancio gestionale (macroaggregati di spesa, categorie di entrata e capitoli) XApprovazione rendiconto X
VARIAZIONI
Variazioni compensative spese di personale tra missioni e programmi x trasf. di person. XVariazioni compensative tra macroaggregati stesso programma XVariazioni tra stanziamenti di cassa XVariazioni al fondo di riserva XCompensazioni tra capitoli/articoliappartenenti al medesimo 4 livello del PdC XVariazioni al FPV XAltre variazioni di bilancio X
La disciplina delle variazioni: riepilogo
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Rappresentano una nuova “tipologia” di variazioni, diretta conseguenza delprincipio della competenza potenziata, il quale prevede che gli impegni e gliaccertamenti vengano imputati a bilancio in base alla scadenzadell’obbligazione.Si caratterizzano per il fatto che, attraverso tali variazioni, non si disponeuna modifica “sostanziale” nelle risorse allocate in bilancio, ma solamenteuna modifica legata all’esigibilità degli impegni (e degli accertamenticorrelati) tra un esercizio ed un altro.Esse sono disciplinate dal Tuel ed in particolare dall’art. 175, comma 5-bis,lett. e) (GIUNTA COMUNALE) e dal comma 5-quater, lett. b) (DIRIGENTI).Quanto la modifica dell’esigibilità dell’obbligazione determina unavariazione delle risorse disponibili sul singolo esercizio, ci troviamo di frontead una vera e propria VARIAZIONE DI BILANCIO.
Le variazioni di esigibilità
Esistono diverse TIPOLOGIE di variazioni di esigibilità.LE TIPOLOGIE:• IN RELAZIONE AL MOMENTO: variazioni in fase previsionale, variazioni in fasegestionale e variazioni in fase di rendiconto;• IN RELAZIONE ALL’ORGANO COMPETENTE: variazioni di competenzadirigenziale e di competenza della giunta;• IN RELAZIONE ALLE RISORSE: variazioni inerenti la sola spesa e variazioniinerenti anche le entrate correlate;• IN RELAZIONE ALLA VERIFICA DELL’ORGANO DI REVISIONE: variazioni chenecessitano del parere e variazioni che non necessitano del parere.
E’ importante ricordare che quando la modifica dell’esigibilità di unaobbligazione incide sulle risorse disponibili nell’esercizio, ci si trova difronte ad una vera e propria variazione di bilancio.
Le variazioni di esigibilità
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Variazioni di esigibilità della spesa
In fase gestionale
Al momento dell’assunzione impegni di spesa
In fase di assestamento
Quando si rende necessario anticipare la spesa
In fase consuntiva
Prima del riaccertamento
Responsabile finanziario
Con il riaccertamento
Giunta comunale
PARERE ORGANO DI REVISIONE
Le variazioni di esigibilità
QUANDO Se effettuate entro il 31 dicembredell’esercizio
Se disposte dal 1/1 dell’es. succ. con riferimento ai residui e fino all’approvazione del riaccertamento ordinario
Disposte in occasione del riaccertamentoordinario
CHIDi competenza dei responsabili di servi-zio o del responsa-bile finanziario, se nulla viene disposto
Di competenza del responsabile del servizio finanziario, in deroga alla specifica compe-tenza di Giunta
Di competenza della Giunta comunale
PARERE ORGANO DI REVISIONE NO SI SI
I TRE MOMENTI DELLE VARIAZIONI DI ESIGIBILITA’Le variazioni di esigibilità
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Nella formulazione delle previsioni di cassa, gli enti possono utilizzarediversi metodi:metodo analitico: le previsioni di cassa vengono effettuate in manierapuntuale analizzando le singole esigenze, il trend storico, icronoprogrammi di spesa. E’ consigliato, anche se ovviamente è piùimpegnativo e richiede più tempo;metodo sintetico: generalmente i programmi di contabilità possiedonodelle funzioni che consentono di determinare le previsioni di cassa inmaniera automatica.
PREVISIONI DI COMPETENZA + RESIDUIPREVISIONI DI COMPETENZA + RESIDUI PRESUNTIPREVISIONI DI SOLA COMPETENZA
Le variazioni di cassa
Volendo utilizzare il metodo sintetico, risulta tuttavia necessario apportare degliaggiustamenti, tenendo presente: i vincoli imposti dall’ordinamento; capitoli di entrata e di spesa su cui non si può incassare/pagare; altre situazioni note preventivamente che influiscono sulle previsioni di cassa.
CA = CO + REOccorre considerare che tutte le variazioni successive ai residui (per effetto dell’approvazione del rendiconto) necessitano di un adeguamento delle previsioni di cassa che può essere disposto dalla Giunta ai sensi dell’art. 227, co. 6-quater, del Tuel), perché la cassa non può mai superare le previsioni di CO + RE.
Alle previsioni determinate come sopra, si apportano degliaggiustamenti “manuali” tenendo presente alcune regole
Le variazioni di cassa
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VINCOLI IMPOSTI
DALL’ORDINA-MENTO
1) FoCaIniziale + incassi – pagamenti = FoCaFinale > o = a ZERO2) CA < o = CO + RE (punto 11.10 del principio contabile all. 4/2)
CAPITOLI DI ENTRATA CON CASSA = ZERO
> Avanzo di amministrazione> FPV di entrata di parte corrente> FPV di entrata di parte capitale
CAPITOLI DI SPESA CON
CASSA = ZERO> Disavanzo di amministrazione> Capitoli intestati ai fondi pluriennali vincolati> Tutti i capitoli della Miss. 20, tranne il fondo di riserva di cassa
ALTRE SITUAZIONI DA
VALUTARE
> Capitoli di entrate di dubbia esigibilità per i quali è previsto l’accantonamento a FCDE (CA = CO+RE – FCDE)> Capitoli di spesa sui quali vi è un contenzioso in essere> ecc, ecc.
Le variazioni di cassa
L’articolo 175 del Tuel prevede lo strumento delle variazioni di cassa per adeguarele previsioni all’andamento della gestione. Le variazioni di sola cassa sono dicompetenza della Giunta Comunale, mentre le variazioni di cassa correlate allevariazioni di competenza rientrano nella competenza dell’organo individuato dalmedesimo articolo 175.
VARIAZIONI DI SOLA CASSA
VARIAZIONI DI COMPETENZA + CASSA
di competenza della Giunta Comunale entro il 31/12 es.Consiglio Comunale
Giunta ComunaleDirigenti/Responsabili
in base alla competenze attribuite dall’ordinamento
Le variazioni di cassa
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LE VARIAZIONI DI CASSA DEVONO ESSERE A PAREGGIO?NO. Le variazioni di cassa non devono rispettare l’obbligo del pareggio, comeinvece accade per le variazioni di competenza. L’articolo 175, comma 5-bis, lett. d)del Tuel prevede che le variazioni di cassa debbano sempre garantire il fondo dicassa finale non negativo.
FONDO CASSA FINALE NON DEVE ESSERE NEGATIVOVINCOLOVINCOLO
Le variazioni di cassa
FONDO CASSA FINALE PRESUNTO
Tale verifica durante l’esercizio deve essere disposta extra-contabilmente,in quanto il fondo di cassa finale compare solamente nel quadro generaleriassuntivo (sia nel bilancio di previsione che nel rendiconto).
La verifica della consistenza del fondo di cassa finale deve esseresempre disposta in occasione delle variazioni di bilancio e dellasalvaguardia degli equilibri. Considerato che il saldo di cassafinale non si rileva dai prospetti delle variazioni, occorre darne attonella delibera o nella relazione tecnica di accompagnamento.
Le variazioni di cassa
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Art. 166. Fondi di riserva2-quater. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno delprogramma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo diriserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali,utilizzato con deliberazioni dell’organo esecutivo.
E’ consigliabile istituire un capitolo ad hoc con sole previsioni di cassa.Il Fondo di riserva di cassa è l’unico capitolo della missione 20 che haprevisioni di cassa.
Le variazioni di cassa
QUANDO VIENE UTILIZZATO IL FONDO DI RISERVA DI CASSA?
Considerato che le variazioni di cassa non devono risultare a pareggio, ci siinterroga sulla funzione del fondo di riserva di cassa e sulla necessità delsuo utilizzo.IL FONDO DI RISERVA DI CASSA VIENE UTILIZZATO PERRIMPINGUARE LE PREVISIONI DI CASSA DI CAPITOLI DI SPESA PER IQUALI E’ NECESSARIO PROVVEDERE AI PAGAMENTI, QUANDO TALEINCREMENTO CONDURREBBE AD UN FONDO CASSA NEGATIVO.
Le variazioni di cassa
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L’assestamento di bilancioIn sede di assestamento non è piùpossibile utilizzare la quota liberadell’avanzo di amministrazione per lespese correnti a caratterepermanente.
Tale limitazione può creare molti problemi, specie verso fine anno e soprattutto nei comuni di minori dimensioni, che notoriamente hanno minori spazi di manovra, motivo per cui è bene che gli enti analizzino con attenzione tutte le spese correnti individuando quelle non ripetitive (o non ricorrenti) per le quali si può applicare avanzo, pur nei limiti del rispetto del pareggio.
Il FCDE
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Il FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ rappresenta un accantonamento di risorse finalizzato ad evitare l’utilizzo di entrate di difficile o dubbia esazione.
Il fondo deve essere sufficiente a coprire le perdite per:a) inesigibilità già manifestatesi;b) inesigibilità non ancora manifestatesi, ma temute o latenti;c) azioni di autotutela che possano ridurre il credito.
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTIPROGRAMMA 02 – Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilitàPIANO DEI CONTI U. 1.10.01.03.001 (PARTE CORRENTE)U. 2.05.03.01.001 (PARTE CAPITALE)
Il nuovo principio contabile non prevede espressamente la costituzione di un fondo per la riscossione di crediti di parte capitale perché, solitamente, sono partite collegate alla spesa o a contributi di altri enti ritenuti solvibili, quali gli enti pubblici. In realtà non risulta così scontata la loro esclusione dal calcolo del FCDE, in quanto occorre sempre esaminarne la loro vetustà ed il collegamento ad impegni di spesa correlati.
Il FCDE
IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018
Individuare le tipologie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione
Determinare l’importo dell’accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti le percentuali determinate nella fase 2
FASE 1
Applicare (eventualmente) la % di abbattimento
Calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto la % da applicare al fondo secondo 3 metodi di calcolo differenti
FASE 3
FASE 2
FASE 4
Il FCDE nel bilancio di previsione
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SONO ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA’ENTRATE TRIBUTARIEENTRATE EXTRATRIBUTARIEENTRATE IN CONTO CAPITALE
NON SONO ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA’1) i crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche;2) le concessioni di crediti;3) i crediti assistiti da fidejussione;4) le entrate tributarie stimate per un importo non superiore a quello pubblicato dal Dipartimento delle finanze sul portale per il federalismo;5) i tributi riscossi per conto di altri enti;6) le entrate tributarie che sono accertate per cassa
IL RESPONSABILE FINANZIARIO SCEGLIE IL LIVELLO DI ANALISI (TIPOLOGIE, CATEGORIE O CAPITOLI SECONDO LA
CLASSIFICAZIONE DEL N.O.) IN BASE A CRITERI DI OMOGENEITA’, CONGRUITA’ E CONVENIENZA.
FASE 1
Il FCDE nel bilancio di previsione
FASE 2 calcolare, per ciascuna entrata di cui alla fase 1), la media tra incassi e accertamenti degli ultimi 5 esercizi, scegliendo tra 3 opzioni
B. Rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi
A. Media semplice
C. Media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio
Il FCDE nel bilancio di previsione
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in via transitoria, nei primi cinque esercizi di applicazione del nuovo principio, si assumono incassi a competenza e a residuo su accertamenti di competenza secondo tre diverse modalita’;a regime, il fondo e’ calcolato come media semplice del rapporto tra incassi in c/competenza e accertamenti in c/competenza del quinquennio precedentedal secondo anno in poi i due criteri sono combinati ed il primo lascia progressivamente posto al secondoin caso di approvazione bilancio durante l’esercizio provvisorio:- gli esercizi da prendere in considerazione sono 2011-2015; - gli incassi relativi all’anno 2015 solo per competenza;in caso di approvazione bilancio entro il 31 dicembre 2015: - gli esercizi da prendere in considerazione sono 2010-2014; - gli incassi relativi all’anno 2014 solo per competenza;
FASE 3
Possibilità di considerare nel primo anno oltre agli incassi di competenza anche le risccossioni effettuate nell’esercizio successivo in conto residui dell’anno precedente
Il FCDE nel bilancio di previsione
FASE 4
FASE 2016 2017 2018 2019BILANCIO DI PREVISIONE 55% 70% 85% 100%
Fino al 2018 gli enti hanno la facoltà di ridurre l’importo dell’accantonamento al FCDE del bilancio di previsione, secondo la gradualità di seguito indicata.
Il FCDE nel bilancio di previsione
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In corso di esercizio, almeno in sede di assestamento, l’Ente deve procedere ad una rivisitazione delle cifre inserite in fase di previsione, al fine di verificare la congruità dello stanziamento del FCDE, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.
Il principio contabile 4/2 disciplina tale adeguamento all’es. 5.
la modifica di accantonamento al FCDE, va approvata con apposita delibera consiliare
Adeguamento del FCDE
In sede di assestamento potrà essere verificata la possibilità di assorbire la percentuale di fondo non finanziata all’interno del bilancio di previsione tramite l’avanzo di amministrazione libero. E’ inoltre obbligatoria la fase di verifica dell’adeguatezza dello stanziamento del FCDE.
Il FCDE in fase di assestamento
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Il FCDE in fase di assestamento
Il FCDE in fase di assestamento
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Ogni volta che si modificano stanziamenti di entrate con FCDE ecomunque in sede di assestamento occorre ricalcolare l’importo del FCDEiscritto nel bilancio di previsione, tenendo in considerazione tre elementi:1) PREVISIONI AGGIORNATE2) ACCERTAMENTI3) INCASSI IN C/COMPETENZA.
RIDUCO LA % DI ACCANTONAMENTO A FCDE SOLAMENTE SE LA % DIINCASSI IN C/COMPETENZA E’ MIGLIORATIVA RISPETTO ALLA MEDIAQUINQUENNALE SU CUI E’ STATO CALCOLATO IL FCDE
Il FCDE in fase di assestamento
La salvaguardia degli equilibriLe attività di ricognizioneL’applicazione dell’avanzo: limiti e condizioni
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provvedere con delibera a dare atto del permanere degliequilibri generali di bilancio o, in caso di accertamentonegativo, ad adottare, contestualmente le misurenecessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati dellagestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, digestione o di amministrazione, per squilibrio di- gestione di competenza- gestione di cassa- gestione dei residui.
La salvaguardia degli equilibri
Ai fini del riequilibrio possono essere utilizzate per l’anno in corso e per idue successivi:1. Economie di spesa2. Tutte le entrate ad eccezione di quelle proveniente dall’assunzione
prestiti e quelle con specifico vincolo di destinazione3. Proventi derivanti da alienazione beni patrimoniali disponibili4. Entrate in conto capitale per squilibri in conto capitale5. In via residuale, ove non possa provvedersi con le modalità di cui
sopra, è possibile utilizzare l’avanzo libero
Le misure di riequilibrio
Per il 2016 c’è il divieto di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali
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Con la salvaguardia degli equilibri è necessario procedere al riconoscimento deidebiti fuori bilancio. Si segnalano a proposito le nuove indicazioni fornite dallaCommissione Arconet nella seduta del 30 marzo 2016.
CHE COSA DBFSentenza passata in giudicato per contenzioso sorto a fronte di obbligazioni giuridiche regolarmente registrate (l’impegno si mantiene)
NO, perché coperta da impegno
Spese di giudizio riferite al contenzioso di cui sopraNO, se tempestivamente re-gistrate entro i termini di paga-mento previsti da sentenza
Sentenza passata in giudicato per contenzioso sorto a fronte di obbligazioni giuridiche NON registrate (l’impegno non è stato assunto)
SI, anche se esiste fondo a copertura
Obbligazioni derivanti non da contratti per rimborsi spese ecc. registrate al momento della richiesta di pagamento NO
Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio
La Commissione Arconet ha inoltre precisato che NON E’ POSSIBILEPAGARE UN DEBITO FUORI BILANCIO SENZA IL SUORICONOSCIMENTO.
NON VIENE INVECE CHIARITO SE SIA POSSIBILE RICONOSCEREUN DEBITO FUORI BILANCIO PRIMA DELL’APPROVAZIONE DELBILANCIO DI PREVISIONE. Secondo i più recenti orientamenti (Corteconti Sicilia n. 18/2016) in esercizio provvisorio è possibile unicamentericonoscere debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.
Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio
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in sede di salvaguardia degli equilibri bisogna verificareche il FCDE accantonato nel risultato di amministrazionesia adeguato in relazione all’andamento della gestione deiresidui, con obbligo di vincolare/svincolare lecorrispondenti quote di avanzo;
PC all. 4/2, punto 3.3Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non èpossibile utilizzare l’avanzo di amministrazione.”
Le verifiche di congruità del FCDE
Se la riscossione di residui attivi considerati di dubbia e difficile esazione fa venir meno la necessità di creare un fondo crediti di
dubbia esigibilità
Le verifiche di congruità del FCDE
SVINCOLO UNA QUOTA CHE PUO’ FINANZIARE IL FCDE DELL’ESERCIZIO
L’EVENTUALE QUOTA DI FCDE DI COMPETENZA COSI’FINANZIATA NON PUO’ ESSERE NEUTRALIZZATA AI FINIDEL PAREGGIO DI BILANCIO
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In caso di: sopravvenuta inesigibilità di crediti (es. fallimenti) manifestarsi di rischi di inesigibilità su crediti non inizialmente
considerati; andamento delle riscossioni in c/residui molto inferiore rispetto
alla media utilizzata per l’accantonamento a FCDE.
Le verifiche di congruità del FCDE
OCCORRE AUMENTARE STANZIAMENTO FCDE NEL BILANCIO
sulla base dei cronoprogrammi aggiornati si procede a:modificare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
e dei correlati capitoli di FPV verificare il rispetto degli equilibri di finanza
pubblica!!L’ente verifica le coperture finanziariedegli investimenti disposti con marginidi entrate correnti e modifica lecoperture in caso di mancatoaccertamento delle entrate
Verifiche di andamento dei lavori pubblici
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NON TUTTE LE ENTRATE CHE FINANZIANO GLI INVESTIMENTI DEVONO ESSERE ESIGIBILI NEL PRIMO ESERCIZIO
PROVENTI ALIENAZIONIONERI DI URBANIZZAZIONE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONERISCOSSIONI DI CREDITI
ENTRATE CORRENTI X INVESTIM.
ESIGIBILITA’ IMMEDIATA ESIGIBILITA’ DIFFERITA
AVANZI DI BILANCIO
TRASFERIMENTI DA ALTRE PAPRESTITI OBBLIGAZIONARI
MUTUI TRADIZIONALI
APERTURE DI CREDITO
ALTRE ENTRATE LA CUI ESIGIBILITA’ E’ PERFEZIONABILE MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ PIENAMENTE DISCREZIONALE DELL’ENTE
Verifiche di andamento dei lavori pubblici
In fase di assestamento e di riequilibrio occorre adeguare glistanziamenti per regolarizzare i pagamenti per azioni esecutive,riconoscendo il debito fuori bilancio.Tali pagamenti devono essere sempre regolarizzati dall’ente entro lafine dell’esercizio, anche in assenza di stanziamentoContestualmente all’approvazione del rendiconto tali pagamenti devonoessere riconosciuti come debiti fuori bilancioÈ irregolare (in quanto non rappresenta la reale situazione finanziariadell’ente) la prassi di trasferire all’esercizio successivo i sospesi nonregolarizzati.
Regolarizzazione pagamenti azioni esecutive
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Composizione del risultato di amministrazione dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g): Parte accantonata (2)Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. (3)Fondo residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (4)Fondo ……..al 31/12/N-1Fondo ……..al 31/12/N-1 Totale parte accantonata (h)Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli da specificare di Totale parte vincolata ( i)
Totale parte destinata agli investimenti (l) Totale parte disponibile (m) =(g)-(h)- (i)-(l)Se (m) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 (5)
L’avanzo di amministrazione
PARTE ACCANTONATA:Fondo passività potenzialiFondo per TFM sindacoFondo rischi contenzioso
PARTE VINCOLATA:Vincoli di leggeVincoli da trasferimentiVincoli da mutuiVincoli attribuiti dall’enteAltri vincoli:….
PARTE DESTINATA A INVESTIMENTI:Comprende tutte le quote non incluse nella parte vincolata destinate genericamente ad investimenti
PARTE LIBERA (O DISPONIBILE): Quota residua disponibile (se negativa è disavanzo)
L’avanzo di amministrazione
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Ai sensi del paragrafo 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, l’avanzo di amministrazione puòessere applicato solamente al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione finanziario, per finanziare le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi.
L’avanzo di amministrazione: applicazione
L’applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto si riferisce esclusivamente alle quote vincolate e accantonate.la Giunta comunale deve approvare con deliberazione, entro il 31/01 delprimo esercizio di riferimento del bilancio, il prospetto aggiornato dell’avanzo di amministrazione presunto
L’avanzo di amministrazione presunto
durante l’esercizio provvisorio: l’applicazione è consentita con deliberazione di Giunta comunale, dopo aver acquisito il parere dell’organo di revisione, sulla base di una relazione documentata del dirigente/funzionario competentedopo l’approvazione del bilancio di previsione: l’applicazione è consentita con determinazione del responsabile economico-finanziario, senza la necessità di acquisire il parere dell’organo di revisione.
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Solo le QUOTE VINCOLATE/ACCANTONATEcon deliberazione di Giunta comunale, senza necessità diacquisizione del parere dell’organo di revisioneQuesta variazione va comunicata al Consiglio comunale con le modalità indicate dal regolamento di contabilità
L’avanzo di amministrazione accertato
durante l’esercizio provvisorio
QUOTE VINCOLATE/ACCANTONATEl’applicazione è consentita con determinazione del responsabile economico-finanziario (o del funzionario responsabile della spesa, se così disposto nel regolamento di contabilità), senza la necessità di acquisire il parere dell’organo di revisione
L’avanzo di amministrazione accertato
A bilancio di previsione approvato
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QUOTE DESTINATE AGLI INVESTIMENTIl’applicazione è consentita con deliberazione del Consiglio comunale, dopo aver acquisito il parere dell’organo di revisione, esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento
L’avanzo di amministrazione accertato
A bilancio di previsione approvato
QUOTE LIBERE l’applicazione è consentita con deliberazione del Consiglio comunale, dopo aver acquisito il parere dell’organo di revisione, per le finalità di seguito elencate in ordine di priorità:1. per la copertura dei debiti fuori bilancio;2. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del TUEL, ove non si possa provvedere con mezzi ordinari;3. per il finanziamento di spese di investimento;4. per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;5. per l’estinzione anticipata dei prestiti.
L’avanzo di amministrazione accertato
A bilancio di previsione approvato
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QUOTE LIBERE Come indicato dall’ultimo periodo dell’art. 187, comma 2, del TUEL, l’ente locale ha altresì la facoltà di impiegare, in occasione dell’approvazione del rendiconto, le quote libere dell’avanzo di amministrazione per finanziare lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione finanziario dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
L’avanzo di amministrazione accertato
le quote libere dell’avanzo di amministrazione non possono essere più utilizzate per il finanziamento di spese correnti ripetitive in sede di assestamento di bilancio, come invece era consentito, prima che l’art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 fosse modificato dal D.Lgs.n. 126/2014.
L’art. 187, comma 3-bis, del TUEL dispone che l’avanzo di amministrazione non vincolato (i fondi liberi) non possa essere applicato al bilancio di previsione finanziario nel caso in cui l’ente locale:- utilizzi in termini di cassa le entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti (art. 195 TUEL);- si trovi in anticipazione di tesoreria (art. 222 TUEL).E’ comunque fatta salva la possibilità di applicazione dei fondi liberi dell’avanzo di amministrazione, anche nei casi sopra elencati, qualora tale utilizzo risulti necessario per il riequilibrio di bilancio previsto dall’art. 193 del TUEL.
L’avanzo di amministrazione: divieti
La Corte dei conti, sezione Piemonte, con il parere n. 310 del 29/08/2013, ha stabilito che il divieto di cui all’art. 187, comma 3-bis, del TUEL, per quanto attiene agli enti che si trovino in anticipazione di tesoreria, non si configura in termini assoluti, ma opera in presenza di un ricorso reiterato o continuativo all’anticipazione stessa.
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QUOTA DISCIPLINA COMPET. Esercizioprovvisor. Avanzo presuntoVINCOLATA L’utilizzo può essere previsto o nel bilanciooppure in successive variazioni Consiglio SI SI*
VINCOLATA E ACCANT.Variazioni di mera reiscrizione di eco-nomie di spesa derivanti da stanzia-menti di bilancio esercizio precedente Dirigenti SI (Giunta) SI*
DESTINATA Solo dopo approvazione bilancio Consiglio NO NOLIBERA Solo dopo approvazione bilancio Consiglio NO NO
* a condizione che la Giunta approvi, entro il 31 gennaio, il prospetto di aggiornamento del risultato presunto di amministrazione relativo alle quote vincolate/accantonate. In assenza, la quota di avanzo presunto applicato al bilancio è subito cancellata con variazione. Serve una relazione dettagliata del dirigente che giustifichi l’urgenza.
L’avanzo di amministrazione
Il pareggio di bilancioI rapporti tra FPV e pareggio di bilancioLe novità sulle modifiche alla legge n. 243/2012Il monitoraggio del pareggio di bilancio
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Il legge di stabilità 2016 prevede l’abbandono del patto di stabilità e l’introduzione di un nuovo vincolo conseguente al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
IL VINCOLO DEL PAREGGIO DI BILANCIO Si tratta di un pareggio diverso da quello finanziario complessivoed anche da quello inerente l’equilibrio economico finanziario, permolti versi simile al saldo di patto pur con una differenzasostanziale.NB: I VINCOLI INTRODOTTI DALLA LEGGE N. 208/2015GUARDANO SOLAMENTE ALLA COMPETENZA E NONANCHE ALLA CASSA.
Il vincolo del pareggio di bilancio
Per effetto dell’introduzione dell’obbligo del pareggio di bilancio in Costituzione (art. 81), è stata emanata la legge n. 243/2012 la quale prevede, a partire dal 2016, che regioni, province e comuni rispettino, in fase previsionale e a rendiconto, il pareggio di bilancio inteso come:
Entrate finali (Tit. I-II-III-IV-V) Spese finali (Tit. I-II-III)
Entrate correnti (Tit. I-II-III) Spese CO+QMu(Tit. I + IV)Spese CO+QMu(Tit. I + IV)
Equilibrio
finale
Equilibrio
corrente
ZERO
ZERO
GLI EQUILIBRI DEVONO ESSERE RISPETTATI IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA
La legge 243/2012
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EQUILIBRIO FINALE EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIOBILANCIO DI PREVISIONE competenza pura cassa competenza pura cassaRENDICONTO competenza pura cassa competenza pura cassa
Equilibrio disciplinato dalla L. 208/2015
La Corte dei conti Sicilia, con delibera n. 85/2016/Par, ha confermato il differimento al 2017 dell'applicazione delle nuove regole, destinate a una completa riscrittura
La legge 243/2012
Enti Patto di stabilità Pareggio di bilancioComuni fino a 1.000 ab* NO SIComuni sopra i 1.000 ab SI SIProvince e città metropolitane SI SIUnioni di comuni NO NOComuni derivanti da processi di fusione* NO SI
Gli obblighi derivanti dalla legge n. 243/2012 investono un numero di enti locali maggiore rispetto a quanto previsto dalla disciplina del patto di stabilità interno. In particolare l’art. 9, comma 1, della legge n. 243/2012 non prevede l’esclusione per: i comuni fino a 1.000 abitanti; i comuni provenienti da processi di fusione.
*** Destinatari in via privilegiata degli spazi concessi dalle regioni** esclusi per il 2016 A condizione che il processo di fusione si sia concluso entro il 1°gennaio 2016
Il vincolo del pareggio di bilancio
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ENTRATE FINALI DI COMPETENZA
ENTRATE FINALI DI COMPETENZA
SPESE FINALI DI COMPETENZA-
ENTRATE FINALI
-
SPESE FINALI
= PAREGGIO (> o = a ZERO)
FPV di entrata - solo 2016(esclusa quota da debito) Impegni Titolo I
Accertamenti Titolo I Impegni Titolo IIAccertamenti Titolo II Impegni Titolo IIIAccertamenti Titolo III FPV spesa – solo 2016
(escluse quote da debito)Accertamenti Titolo IV FCDE (escluso)
Altri fondi e accantonamenti (esclusi)Accertamenti Titolo V
Il vincolo del pareggio di bilancio
Il rispetto, in sede di programmazione, degli equilibri generali di bilancio consente di “generare” un avanzo strutturale derivante da:RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI (TIT. IV)ACCANTONAMENTO AL FCDE + ALTRI FONDI (MISS. 20)QUOTA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE A CARICO BIL.= AVANZO STRUTTURALE DI BILANCIO
PUO’ ESSERE UTILIZZATO PERFINANZIARE INVESTIMENTI CON AVANZO DI AMM.NE + MUTUI
APPLICARE AVANZO PER SPESE CORRENTI
Il vincolo del pareggio di bilancio
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Per il solo anno 2016 concorre al pareggio di bilancio anche il:FONDO PLURIENNALE DI ENTRATA
FONDO PLURIENNALE DI SPESA con la sola esclusione delle quote provenienti dal debito. Tale esclusione rende più flessibile il finanziamento di investimento con debito, in quanto graverà sul pareggio solamente la quota parte di spesa esigibile in ogni esercizio.
RISULTA INDISPENSABILE SUDDIVIDERE IL FPV IN BASE ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO!!!!
ESCLUSIONE PER IL 2017-2018La mancata inclusione del FPV nel pareggio di bilancio 2017 e 2018deriva da un problema di coperture nella legge di stabilità, alle quali sidovrà trovare una soluzione. Sino ad allora gli enti, per il 2017 e 2018,non potranno considerare il FPV ai fini del rispetto degli obblighi inerenti ilpareggio di bilancio.
Il vincolo del pareggio di bilancio
SPESA ENTRATAInterventi di edilizia scolastica finanziati da mutui o avanzo nei limiti di 480 milioni nel 2016
CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU-TASIInterventi di bonifica ambientale nei limiti di 20 milioni nel 2016 =======Spese sostenute da enti terremotatinel 2012 per la ricostruzione finanziati da contributi da privati o indennizzi assicur.
=======
FCDE e fondi rischi e spese future =======
NB: VENGONO A MENO TUTTE LE ALTRE ESCLUSIONI PREVISTE DAL PATTO
Il vincolo del pareggio di bilancio: poste escluse
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Anche il nuovo vincolo del pareggio prevede l'applicazione del meccanismodei c.d. “patti di solidarietà”, ovvero:- i “patti regionalizzati”, orizzontale e verticale (commi da 728 a 731),
mediante i quali le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprioterritorio a peggiorare il saldo obiettivo per consentire esclusivamente unaumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantitol’obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestualemiglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti localidella regione e della regione stessa;
- il “patto orizzontale nazionale”, mediante il quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato redistribuisce gli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale allo scopo di sostenere gli impegni di spesa in conto capitale destinati agli investimenti ed esclusivamente per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo dei “patti regionalizzati” (comma 732)
Il vincolo del pareggio di bilancio: i patti di solidarietà
Decurtazione del FSC in misura pari allo scostamento registrato (non è prevista clausola di salvaguardia)
Divieto di contrarre mutui
Divieto di assumere personaleRiduzione 30% indennità amm.ri locali al 30 giugno 2014Obbligo di ridurre le spese correnti all’importo registrato nell’esercizio precedente (e non nel triennio)
Nullità dei contratti di servizio e degli atti posti in essere in elusione dei vin-coli di patto
10 volte l’indennità percepita dagli amministratori locali al momento della commissione della elusione3 mensilità max trattamento retri-butivoresponsabile servizio ammi-nistrativo (al netto di oneri riflessi) (le sanzioni si applicano in caso di accer-tati comportamenti elusivi da parte della Corte dei conti, sezione giurisdizionale)
MANCATO RISPETTO PAREGGIO ELUSIONE VINCOLI PAREGGIO
Il vincolo del pareggio di bilancio: le sanzioni
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Con il Ddl 2344 ha preso il via in Senato l'iter legislativo che dovrà condurreall'annunciata modifica della legge 243/2012Correzioni rispetto alla versione vigente della legge 243/2012 :il superamento dei vincoli di competenza e di cassa a favore di un unico saldo di competenza non negativo fra le entrate finali (titoli 1, 2, 3 e 4) e le spese finali (titoli 1,2 e 3);le sanzioni in caso di sforamento sono da recuperare in quote costanti nell'arco di un triennio e, per la prima volta, sono previsti incentivi premiali per gli enti rispettosi del vincolo;le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento finanziate con gli avanzi di amministrazione potranno essere effettuate sulla base di intese da concludere in ambito regionale nel rispetto del saldo finale di competenza a livello aggregato (e non più del saldo finale di cassa).
Il disegno di legge 2344
Le criticità aperteManca la garanzia di poter conteggiare il Fondo pluriennale vincolato tra le entrate e le spese rilevanti ai fini del rispetto del saldo di competenza, perché l'inserimento è demandato a successiva legge ordinaria, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica stabili per l'anno di riferimento dalla legge di stabilità. I correttivi che si attendono…
Fondo pluriennale vincolato inserito in modo strutturale (e non eventuale) nel calcolo del saldo rilevante ai fini del "pareggio di bilancio“garanzia di un meccanismo di solidarietà nazionale
Il disegno di legge 2344
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CHE COSA? PRIMA DOPO
Equilibri OTTO EQUILIBRI- RILEVA ANCHE LA CASSA
UNICO EQUILIBRO FINALE IN TERMINI DI COMPETENZA PURA
RILEVANZA FPV IN ENTRATA E SPESA
Non disciplinata nella 243/2012. Prevista solo nella legge n. 208/2015 limitatamente al 2016
Demandata alla legge di stabilità, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica
NUOVI MUTUILegati alla vita utile del be-ne e previa individuazione copertura oneri finanziari
IDEM
INTESE REGIONALIPreviste per nuovi mutui al fine di garantire il pareggio di cassa
Previste per nuovi mutui e per utilizzo avanzo
Il disegno di legge 2344
Decreto del ministero dell’economia e delle finanze n. 53279 del 20 giugno 2016
IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE
Decorrono 30 gg per 1° monitoraggio
si passa da una rilevazione semestrale dello scorso anno ad una riferita ai primi due trimestri e al terzo e quarto trimestre per l’anno 2016. Quindi si passa dalle due rilevazioni dello scorso anno alle tre dell’anno in corso
Il decreto di monitoraggio
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non sono previste sanzioni in caso dimancato o ritardato invio dei dati delmonitoraggio mentre si applicano lesanzioni in caso di mancato o ritardatoinvio della certificazione finale.
Il decreto di monitoraggioPERIODO
MONITORAGGIODATI
PREVISIONALI DATI GESTIONALI1° gennaio – 30
giugno 2016Previsioni iniziali di
bilancioAccertamenti-
impegni al 30/061° gennaio – 30 settembre 2016
Previsioni assestate al 30 settembre 2016
Accertamenti-impegni al 30/09
1° gennaio – 31 dicembre 2016
Previsioni definitive di bilancio
Accertamenti-impegni al 31/12
scadenza30 giorni dalla
pubblicazione del DM
30 ottobre
31 gennaio 2017
la prima sezione è dedicata al saldo finale di competenza finanziaria. Relativamente al saldo finale di competenza, articolato nelle voci che concorrono alla sua formazione, è richiesto l'inserimento delle previsioni di competenza 2016, dei dati relativi agli accertamenti di entrate ed agli impegni di spesa riferiti al periodo di monitoraggio, nonché degli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato – di parte corrente e di parte capitale – che, come si è detto, rileva ai fini del pareggio di bilancio, nelle entrate finali e nelle spese finali, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento, unicamente nell'esercizio 2016;
la seconda sezione (ai soli fini conoscitivi) comprende informazioni utili per la finanza pubblica relative ad alcune voci del bilancio di previsione 2016-2018 ed alla composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015.
Il decreto di monitoraggio
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i dati inseriti devono rispettare il principio della cumulabilità, nel senso che, con riferimento a ciascuna data di rilevazione, dovendo gli stessi essere cumulati a tutto il periodo di riferimento, non possono essere di importo inferiore rispetto a quello della rilevazione precedente
i dati relativi agli impegni di spesa devono essere coerenti con i dati relativi alle rispettive previsioni (principio di coerenza): pertanto i primi non possono essere superiori ai secondi, e, in caso contrario, la procedura si blocca.
Il decreto di monitoraggio
con riferimento al primo monitoraggio, l’obbligo di inserire le previsioni iniziali di competenza del bilancio e non quelle assestate al 30 di giugno può condurre spesso al blocco, a causa delle variazioni di bilancio intervenute successivamente.
Il DUP 2017/2019Iter di approvazioneLo stato di attuazione dei programmi
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NB: NON RAPPRESENTA PIU’ UN ALLEGATO AL BILANCIO. E’ UN DOCUMENTO AUTONOMO!!!!!
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
L’aggettivo “unico” chiarisce l’obiettivo del principio applicato: riunire in un solo documento, posto a monte del BPF, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del BPF, del PEG e la loro successiva gestione
Il DUP
CHIFA
COSA
LE FASI DEL DUP
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Fase 1INCONTRO DI COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA FORMAZIONE DEL DUP:- Amministratori- Segretario comunale- Responsabile settore finanziario- Responsabili di tutti i settori- Nucleo di Valutazione/ OIV
Il ruolo di responsabile del procedimento potrebbe essere affidato al Segretario comunale o al Responsabile del settore finanziario
LE FASI DEL DUP
Fase 2RACCOLTA DATI: Distribuire ai vari responsabili le parti del documento da compilare.Nel documento vanno inserite tutte le informazioni attualmente in possesso, seppur incerte. I dati potranno infatti essere modificati in sede di aggiornamento DUP.Per es. per i dati contabili si hanno già a disposizione i dati del bilancio pluriennale 2016/2018.
LE FASI DEL DUP
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Fase 3FORMULAZIONE DEGLI OBIETTIVI- LINEE DI INDIRIZZO (in un tavolo di confronto tra amministratori e responsabili);- OBIETTIVI STRATEGICI* (in un tavolo di confronto tra responsabili dei vari settori);- OBIETTIVI OPERATIVI (in un tavolo di confronto tra responsabili dei vari settori).
(*) solo per i comuni superiori a 5.000 abitanti
LE FASI DEL DUP
Fase 4AVVIARE LA PROGRAMMAZIONE SETTORIALE INERENTE:- le opere pubbliche;- il patrimonio;- il personale;- altri strumenti di programmazione (incarichi, piani triennali di razionalizzazione) .
LE FASI DEL DUP
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Fase 5PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO E PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTAINVIO ALL’ORGANO DI REVISIONE PER IL PARERE EX ART. 239 DEL D.LGS. N. 267/2000
LE FASI DEL DUP
L’AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE STRATEGICA
DUP - SeS Primo anno Anni successiviQuadro e indirizzi strategici
Elaborazione della sezione strategica del
DUP
InvariatoAnalisi strategica esterna AggiornataAnalisi strategica interna AggiornataObiettivi strategici Verifica stato di attuazione ed
eventuale riformulazione degli obiettivi, previa adeguata motivazione delle cause
Modalità di rendicontazione Invariato
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DUP - SeO AggiornamentoValutazione dei mezzi finanziari e fonti di finanziamento
Stante il breve lasso di tempo intercorso tra l’approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2016-2018 e la presentazione del DUP 2017-2019, si ritiene che l’aggiornamento possa essere limitato a: legge di stabilità 2016 (per chi ha
approvato il bilancio a fine 2015) il nuovo DEF
Analisi risorse umane, finanziarie e strumentaliIndirizzi in materia di tributiIndirizzi sul ricorso al debitoIndirizzi organismi gestionaliAnalisi dei programmi di spesa: obiettivi operativi e risorse Formulare gli obiettivi operativi per il
prossimo triennio. Piano triennale OOPP e programma servizi e forniture Predisporre gli atti di programmazione
settoriale per il nuovo triennio 2017-2019Programmazione triennale del fabbisogno di
personalePiano alienazioni e valorizzazioni del patrimonio
L’AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE OPERATIVA
QUANDO COSA31 luglio 2016* Delibera di Giunta di presentazione del DUP 2017-2019
20 gg ca. Acquisizione parere organo di revisioneTermine fissato nel regolamento
Delibera di Consiglio comunale di votazione del DUP (approvazione o indirizzi per la modifica)
15 novembre2016*
Delibera di Giunta di:• presentazione nota di aggiornamento al DUP• approvazione schema di bilancio**
20 gg. Acquisizione parere organo di revisione31 dicembre
2016Delibera di Consiglio Comunale di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 e del bilancio di previsione
* Termine ordinatorio** in assenza di schema di bilancio non ha senso presentare la nota di aggiornamento al DUP
ITER DI APPROVAZIONE DEL DUP
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la riformulazione dell’art. 193 del TUEL non prevede più, unitamente alla verifica degli equilibri di bilancio, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
per i soli Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l’art. 147-ter del TUEL, nell’ambito del c.d. “controllo strategico”, reintroduce di fatto tale adempimento da assolvere “… secondo la propria autonomia organizzativa”, anche se il principio applicato 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 raccomanda, poiché l’elaborazione del Documento Unico di Programmazione - DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, di presentare al Consiglio, contestualmente alla presentazione del citato Documento, anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’art. 147-ter del TUEL.
LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
INSERIRE LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI NEL DUP.MA:1. È una visione corrente in un documento prospettico2. Il 31 luglio resterebbe approvato dalla Giunta e non dal
Consiglio
I programmi non sono più quelli della relazione previsionale e programmatica!!!!Sono quelli della nuova classificazione per missione e programmi.
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Grazie per l’attenzioneDott.ssa Cristina Muscillocristina.muscillo@gmail.com
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