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Autorizzazione del Tribunale di Treviso n. 454 del 07/08/1980
RIVISTA TECNICA
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
via Piave n. 15 - 31100 Treviso tel. + 39 0422 312700 fax. + 39 0422 420472
e-mail: ilfoglio@geometri.tv.it
Anno XXXVI n. 430 Giugno 2016
PRESIDENTE
Geom. Bruno Cisterna
DIRETTORE RESPONSABILE
Dott. Geom. Vanni Battistella
IL COMITATO DI REDAZIONE:
Geom. Deborah Candon
Geom. Massimo Cattarossi
Geom. Ferruccio Clementi
Geom. Luigi Clementi
Geom. Fiorenzo Dall’Ava
Geom. Roberto De Cristofaro
Geom. Claudio Favero
Dott. Geom. Ermanno Fellet
Geom. Paolo Gazzola
Geom. Gianfranco Tandura
Geom. Denis Vian
SOMMARIO Pag. 2
COORDINATORE STAMPA
Geom. Alberto Varago
Il Foglio
Giugno 2016
via Piave n. 15 - 31100 Treviso tel. + 39 0422 312700 fax. + 39 0422 420472
e-mail: ilfoglio@geometri.tv.it
FOTO DI COPERTINA:
Vista dal Massiccio del Grappa.
Foto di Giulia Zanella
VITA DEL COLLEGIO: Aggiornamento Albo professionale 3
VITA DEL COLLEGIO: Aggiornamento Registro dei praticanti 4
FISCO E TASSE: Detrazione per acquisto posto auto 5
PROFESSIONE: Una leggera frenata dei mutui prima casa 9
PROFESSIONE: Novità nel mercato immobiliare 10
DIRITTO: Aspetti contrattuali e successori nelle unioni civili e convivenze 11
FUORI STUDIO: Sulle orme della storia nella montagna trevigiana 16
Foto di
copertina:
Scorcio sulla Valle di San Liberale dal sentiero storico Boccaor-Meatte sul
Massiccio del Grappa. Sullo sfondo i Colli Asolani e la pianura veneta.
Pag. 3
Aggiornamento
Albo professionale
a cura della segreteria
del Collegio
VITA DEL COLLEGIO
AGGIORNAMENTO ALBO PROFESSIONALE
SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25 MAGGIO 2016
Geom. ERICA CIETTO di Farra di Soligo (TV) n. 3625 Geom. PAOLA GARBUIO di Castelfranco Veneto (TV) n. 3626
Geom. FEDERICA BOZZO di Treviso n. 2600
Geom. PASQUALE BENINCA’ di Conegliano (TV) n. 690
NUOVE ISCRIZIONI: n. 2
CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI: n. 2
Il Foglio
Giugno 2016
Pag. 4 VITA DEL COLLEGIO
Aggiornamento
Registro dei praticanti
AGGIORNAMENTO REGISTRO DEI PRATICANTI
SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25 MAGGIO 2016
Geom. ROBERTO GLAUCO MARIA PAGANO di Treviso
Geom. NICOLA PERIN di Spresiano (TV)
Geom. DENIS BESSEGATO di Morgano (TV)
Geom. ROBERTO GLAUCO MARIA PAGANO di Treviso
Geom. NICOLA PERIN di Spresiano (TV)
a cura della segreteria
del Collegio
NUOVE ISCRIZIONI: n. 2
ATTESTAZIONE DI COMPIUTA PRATICA: n. 3
Il Foglio
Giugno 2016
Pag. 5 FISCO E TASSE
DETRAZIONE PER ACQUISTO POSTO AUTO E/O
AUTORIMESSE PERTINENZIALI AD IMMOBILI RESIDENZIALI
Sono ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta di cui trattasi gli acquirenti di
box e posti auto pertinenziali già realizzati, per quanto riguarda le spese imputabili alla
loro realizzazione, come di recente anche confermato dalla Agenzia delle Entrate (con
Risoluzione n. 38/E dell’8 febbraio 2008).
Non è chiaro cosa si intenda per “spese imputabili alla realizzazione”. Vista dalla parte del
venditore si tratterebbe dei soli costi di costruzione. Vista dalla parte del contribuente si
tratterebbe, invece, del prezzo pagato all’impresa per l’acquisto del box/posto auto (in
quanto è il prezzo pagato per l’acquisto che rappresenta, per il contribuente, la spesa so-
stenuta per la “realizzazione” del box/posto auto). Considerato che l’agevolazione in og-
getto è concessa su “spese sostenute” dal contribuente e che non vi è dubbio che per le
altre opere di recupero edilizio la detrazione è concessa sull’intera spesa sostenuta (e
quindi sull’intero corrispettivo pagato all’impresa appaltatrice che ha eseguito le opere e
non sui soli costi di costruzione sostenuti dall’impresa stessa), sembrerebbe logico ritene-
re che l’importo ammesso in detrazione, anche in questo caso, sia costituto dall’intero
corrispettivo pagato, ossia dal prezzo di vendita del box/posto auto.
A titolo prudenziale potrebbe essere opportuno escludere dalla detrazione solo quella
parte di prezzo riferita all’area sui cui insiste il suddetto box/posto auto, in quanto “spesa”
non direttamente imputabile alla realizzazione del box/posto auto. La posizione dell'Am-
ministrazione Finanziaria è nel riconoscere che la detrazione per l’acquisto del box
spetti limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione.
La detrazione spetta nella misura del 36% delle “spese imputabili alla realizzazione”,
nell’importo che dovrà risultare da apposita attestazione da rilasciarsi a cura della ditta
venditrice, come infra precisato.
La detrazione è ammessa anche con riguardo all’I.V.A. pagata con riguardo al box/posto
auto acquistato (ovviamente calcolata con riguardo all’importo ammesso in detrazione).
Peraltro l'importo massimo sul quale calcolare la detrazione d’imposta è fissato, anche in
questo caso, in €. 48.000,00; la detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari impor-
to.
La detrazione, nel caso di acquisto di box auto o posti auto già realizzati, è subordinata
alle seguenti condizioni:
a) che le spese imputabili alla realizzazione dei box o posti auto acquistati siano compro-
vate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. Quindi il contribuente per avvaler-
si della detrazione dovrà farsi rilasciare dalla ditta venditrice un’attestazione scritta dalla
quale risultino:
- le generalità (compreso codice fiscale) dell’acquirente;
- l’identificazione del box/posto auto venduto (preferibilmente con gli estremi catastali);
- l’identificazione dell’unità abitativa della quale il box/posto auto venduto costituisce
pertinenza;
- l’importo delle spese imputabili alla realizzazione - il riferimento che la attestazione viene
rilasciata ai fini della detrazione IRPEF ex art. 16bis TUIR DPR. 917/1986 (dal 2011 non
serve più indicare il costo della manodopera).
b) che i pagamenti vengano effettuati con bonifico bancario o postale dal quale risulti:
- la causale del versamento (da integrare con il riferimento al beneficio della detrazione ex
art. 16bis TUIR DPR. 917/1986);
Detrazione per acqui-
sto posto auto
a cura dello
Studio Notarile
dott. Antonio Favaloro
Il Foglio
Giugno 2016
Pag. 6 - il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (o comunque di tutti coloro che
intendono beneficiare della detrazione);
- il codice fiscale o la partiva IVA del beneficiario del pagamento.
c) che l’esistenza del rapporto pertinenziale, tra il box/posto auto per il quale ci si in-
tende avvalere della detrazione e l’unità abitativa al cui servizio è posto, venga formaliz-
zata e quindi risulti espressamente da un atto avente data certa (es. rogito notarile).
d) che i pagamenti per i quali ci si voglia avvalere della detrazione non siano precedenti
all’atto avente data certa dal quale risulti l’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale.
I pagamenti, quindi dovranno essere contestuali o comunque successivi:
- alla stipula di un atto notarile (di compravendita o preliminare);
- alla registrazione di un preliminare.
A tal riguardo:
- l’Agenzia delle Entrate con Circolare 10 giugno 2004, n. 24/E punto n. 1.2, ha conferma-
to che acquistando contemporaneamente casa e box, con unico atto notarile indicante il
vincolo di pertinenza del box con la casa, può essere operata la detrazione relativa-
mente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere
specificamente documentato;
- l’Agenzia delle Entrate con Circolare 20 giugno 2002, n. 55, punto n. 1, ha precisato
che, qualora l’atto definitivo di acquisto del box pertinenziale sia stipulato successivamen-
te al versamento di eventuali acconti, la detrazione d’imposta compete in relazione ai
pagamenti in acconto effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione
del box dichiarato dalla ditta costruttrice, a condizione che vi sia un compromesso di
vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale
tra l’edificio abitativo e il box;
- l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 38/E dell’8 febbraio 2008 ha ulteriormente
confermato che i contribuenti che abbiano provveduto a pagare con bonifici bancari le
spese relative alla realizzazione dei box auto pertinenziali prima ancora dell’atto notarile e
in assenza di un preliminare d’acquisto registrato da cui risulti la destinazione funzionale
del box a servizio dell’immobile, non possano essere ammessi a beneficiare della detra-
zione d’imposta di cui all’art. 1 della legge n. 449 del 1997, per la parte di spesa relativa
alla realizzazione dei box;
- l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 7/E del 13 gennaio 2011 ha definitivamente
precisato che qualora “il bonifico venga effettuato in data coincidente con quella della sti-
pula dell’atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa, si deve ritenere
applicabile la detrazione del 36% in presenza, naturalmente, di tutti gli altri requisiti pre-
scritti dalla normativa di riferimento”.
A diversa conclusione giunge l’Agenzia delle Entrate per il caso di soci di cooperative edi-
lizie (Risoluzione n. 282/E del 7 luglio 2008) avendo ritenuto che i soci suddetti possano
comunque beneficiare della detrazione anche per gli acconti pagati con bonifico già dal
momento dell’accettazione di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione
anche se non sottoposto a registrazione purchè:
- la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’alloggio venga formalizzata già prima
dell’assegnazione con la delibera del Consiglio di Amministrazione che accetta le doman-
de dei soci;
- detta delibera venga trascritta nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione sottopo-
sto a vidimazione.
Si ricorda che la detrazione non ancora usufruita viene trasferita di diritto all’acquirente in
sede di successivo trasferimento dell’unità immobiliare relativa, in assenza di specifica
pattuizione nel contratto di compravendita.
FISCO E TASSE
Il Foglio
Giugno 2016
Pag. 7 L’art. 11 del del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (in Suppl. ord. n. 129 alla G.U. n. 147 del
26 giugno 2012), in vigore dal 26 giugno 2012, ha introdotto una disciplina tempora-
nea delle detrazioni fiscali, in massima parte più favorevole di quella dettata
dall’art. 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).
Sono, innanzitutto, contemplati gli interventi previsti dall’art. 16-bis, comma 1,
T.U.I.R. (interventi di ristrutturazione riguardanti singole unità residenziali e relative
pertinenze, o parti comuni, con esclusione quindi della fattispecie regolata dall’art.
16-bis, comma 3, T.U.I.R., ossia degli interventi di ristrutturazione di interi fabbricati
e successiva vendita entro sei mesi dall’ultimazione di singole unità immobiliari).
Riguardo ad essi, la detrazione compete, per le spese documentate e sostenute (in
base, quindi, al principio di cassa) dalla data di entrata in vigore del decreto fino al
31 dicembre 2013 (termine così prorogato dal D.L. n. 63/2013):
a) per una percentuale pari al 50 per cento delle spese sostenute;
b) fino ad un ammontare complessivo non superiore ad € 96.000,00 per unità immo-
biliare.
Rimangono ferme le altre disposizioni dell’art. 16-bis T.U.I.R..
La legge 27 dicembre 2013 n. 147 (in Suppl. ord. n. 47 alla G.U. n. 302 del 27.12.2013)
ha poi prorogato il termine, già fissato al 30 giugno 2013, previsto dall’art. 11, comma 1,
del D.L. n. 83/2012, entro il quale è possibile effettuare spese per la ristrutturazione degli
edifici, quali indicate nell’art. 16-bis, comma 1, del T.U.I.R., usufruendo di una maggiore
detrazione fiscale. La detrazione è pari al:
a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 riprenderanno vigore, quindi, le disposizioni “a regime”
dettate dall’art. 16-bis del T.U.I.R. (detrazione nella misura del 36 per cento, fino ad un
ammontare complessivo delle spese di ristrutturazione pari a € 48.000,00).
In risposta al Quesito Tributario n. 961-2014/T, l'Ufficio Studi del CNN (a firma di Ni-
cola Forte) ha successivamente ritenuto che: “L’art. 16-bis, comma 1, lett. d) del D.P.R.
n. 917/1986 prevede la possibilità di considerare in detrazione le spese relative “alla rea-
lizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune”. La detra-
zione spetta nella misura del 36 per cento per un importo di spese non superiore a €
48.000,00. I predetti limiti sono stati aumentati al 50 per cento e con un massimale di spe-
sa pari a € 96.000,00. La maggiore detrazione si applica per gli oneri sostenuti fino al 31
dicembre del 2014, ma la legge di stabilità relativa al 2015 prevede la proroga della
“detrazione rinforzata” fino al 31 dicembre del 2015. In base ad un’interpretazione lettera-
le della disposizione citata sembra che il beneficio della detrazione sia riconosciuto esclu-
sivamente per i box auto di nuova costruzione in quanto la norma utilizza l’espressione
“realizzazione di autorimesse”. Tuttavia, questa interpretazione risulta troppo rigida e,
come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione spetta anche per l’acquisto
di box auto pertinenziali, non di nuova costruzione. La fonte del chiarimento è costituita
dalla Guida dell’Agenzia delle Entrate – maggio 2014 – “Ristrutturazione edilizie: le age-
volazioni fiscali. A tal proposito la Guida precisa testualmente: “Oltre che per gli interventi
relativi alla realizzazione di autorimesse e posti auto, possono usufruire della detrazione
d’imposta anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. La detrazione
per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e
sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è, comunque, la sussistenza del
vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box”. L’Agenzia delle Entrate ha così fornito rispo-
sta positiva al quesito. Tuttavia, anche nell’ipotesi di acquisto (come pure nel caso in cui il
box auto sia realizzato), la detrazione deve essere calcolata in ragione del 50 per cento
FISCO E TASSE
Il Foglio
Giugno 2016
Pag. 8 del costo di costruzione e non del costo di acquisto rispettando, beninteso, il limite massi-
mo di € 96.000,00. In tale ipotesi il venditore dovrà essere in grado di attestare il costo di
costruzione che, in precedenza, sarà stato probabilmente attestato dal costruttore (in se-
de della precedente compravendita).
Le disposizioni citate non prevedono un limite quantitativo (relativo al numero di unità im-
mobiliari) al fine di fruire della detrazione in rassegna. Tuttavia, nel caso di specie si dovrà
prestare attenzione a non superare il limite massimo di € 96.000,00. In base ad un orien-
tamento consolidato dell’Agenzia delle Entrate, al fine di beneficiare della detrazione in
rassegna, il box auto pertinenziale si considera, di fatto, parte integrante dell’abitazione.
Ad esempio se il proprietario ha già fruito della detrazione nella misura massima a seguito
dei lavori di ristrutturazione dell’immobile, non potrà più fruire di un’analoga detrazione
per i lavori inerenti al box auto. In questo caso il limite è unico come se si trattasse di una
sola unità immobiliare. Il medesimo principio deve essere applicato nel caso in esame.
Pertanto se il proprietario avesse già fruito della detrazione (calcolata in ragione del costo
di costruzione) per ciò che riguarda la costruzione o l’acquisto del primo box auto
(pertinenza), sarà possibile beneficiare della detrazione (del 50 per cento) relativa anche
al secondo acquisto. Tuttavia, al fine di verificare il rispetto del massimale di € 96.000,00
si dovrà tenere conto dell’importo del costo di costruzione relativo all’acquisto del box au-
to già posseduto laddove il contribuente abbia già precedentemente fruito della detrazio-
ne anche per ciò che riguarda il primo box auto."
In ultimo, la circolare n. 17/E del 24 aprile 2015 (Paragrafo 3.1 – ordinante del bonifico
diverso dal beneficiario), con riguardo all’effettuazione del bonifico di pagamento delle
spese che l’art. 16-bis T.U.I.R. consente di detrarre in relazione ad interventi di recupero
del patrimonio edilizio, chiarisce che nell’ipotesi in cui «l’ordinante sia un soggetto diverso
dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve
essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni
richiamate».
FISCO E TASSE
Il Foglio
Giugno 2016
Pag. 9 PROFESSIONE
UNA LEGGERA FRENATA DEI MUTUI PRIMA CASA
Gli importi medi erogati risultano in calo del 3,8%.
Secondo l’Osservatorio sui mutui di Mutui.it (http://www.mutui.it) e Facile.it (http://
www.facile.it/mutui-prima- casa.html) nello scorso semestre il finanziamento medio con-
cesso è ammontato a circa 118.000 euro, il 3,8% in meno rispetto alla rilevazione prece-
dente, una cifra che ci fa ritornare ai livelli registrati un anno fa.
I portali hanno analizzato le domande di mutuo e le relative erogazioni registrate nel
periodo compreso tra novembre 2015 e aprile 2016: i risultati rivelano una leggera frenata
tanto negli importi erogati quanto nel loan to value. Questi dati, tuttavia, fanno il paio con
un aumento delle erogazioni e una generale tenuta di tutto il mercato dei finanziamenti
casa.
A fronte di un mercato del lavoro che non offre certo stipendi più alti, le somme che si
richiedono restano in linea con i propri livelli di reddito. Di conseguenza, il loan to value
medio, vale a dire la percentuale erogata in rapporto al valore dell’immobile da comprare,
è sceso al 53,5%, pur saldamente oltre la soglia “psicologica” del 50%, che solo un anno
fa rappresentava un dato di fatto.
Nel corso del semestre considerato si è nuovamente allargata la forbice tra l’importo ri-
chiesto e quello concesso, prima quasi azzerata; siamo tornati al 4,6% (i livelli di un anno
fa).
Stabili sia l’età media del mutuatario (40 anni) sia la durata del mutuo erogato (21 anni).
I due portali confermano, come nel semestre precedente, la predilezione degli italiani per i
mutui a tasso fisso: queste domande di finanziamento sono stabilmente il 64,5% del
totale, mentre il variabile raccoglie circa il 28% di tutte le domande (era il 32% sei mesi
fa).
Dato alquanto significativo emerge dall’analisi delle finalità di erogazione del finanziamen-
to richiesto.
Se fino a sei mesi fa le surroghe rappresentavano il 59% della torta, pur mantenendo
una generale stabilità in termini di numeri, nell’ultima analisi rappresentano solo il 50% del
totale; in crescita, invece, i mutui prima casa (finalità relativa al 39% delle erogazioni).
Differisce parzialmente dalla situazione generale il quadro di richieste ed erogazioni di
mutui prima casa: restano in crescita tanto la domanda, quanto le concessioni dei finan-
ziamenti da parte delle banche. Scende di poco, tuttavia, l’importo medio erogato
(123.500 euro, contro i 125.000 euro delle ultime due rilevazioni) e si allarga il divario tra
richiesta ed erogazione (che ora divergono del 5%); cala la percentuale finanziata: il LTV
è del 62,2%.
Una leggera frenata
dei mutui prima casa
tratto da
Edilia2000.it
Il Foglio
Giugno 2016
Pag. 10 PROFESSIONE
Novità nel mercato
immobiliare
NOVITÀ NEL MERCATO IMMOBILIARE: LE NUOVE TENDENZE DEGLI ACQUIRENTI
In aumento tipologie più ampie e attenzione ai costi di gestione.
Negli ultimi anni il mercato immobiliare ha visto i prezzi scendere progressivamente e
questo ha comportato un cambiamento a livello di tipologie immobiliari richieste.
Dal 2013 in poi l'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha registrato nelle grandi città una
diminuzione progressiva delle percentuali sui tagli più piccoli come monolocali e bilocali.
Al contrario, si segnala un aumento per le tipologie più ampie, dal trilocale in poi. Questo
è avvenuto proprio a causa del ribasso dei prezzi che ha reso possibile l’acquisto di im-
mobili più ampi, soprattutto il trilocale, scelto da tante giovani coppie che hanno saltato la
classica fase in cui si acquistava prima il bilocale per poi passare all’appartamento con
una camera in più.
Anche gli investitori, da sempre orientati sul bilocale,
tendono a preferire il trilocale, di piccole dimensioni se
ubicato in località turistiche. Nelle città universitarie si
sceglie perché, in questo modo, c’è una camera in più
da poter affittare.
In base alle indicazioni rilevate da La Ducale SpA, so-
cietà di sviluppo immobiliare del Gruppo Tecnocasa,
l’acquirente oggi, soprattutto in riferimento a case nuo-
ve, risulta molto sensibile a tematiche ambientali quali l’utilizzo di energie rinnovabili e la
classe energetica, da cui ne discende evidentemente un’attenzione verso il risparmio sui
costi di gestione.
Un’architettura moderna, verde condominiale (soprattutto in città) ma con un occhio sem-
pre ai costi e parti comuni curate sono plus che attirano i potenziali acquirenti.
Terrazzi o pertinenze esterne fruibili (ormai intesi come un continuum dell’appartamento)
e luminosità sono le richieste più frequenti dei clienti durante la ricerca della loro casa
ideale.
Per quanto riguarda gli interni, sicuramente la differenza maggiore rispetto al passato ri-
guarda la superficie dei locali e la gestione degli spazi.
Oggi la tendenza è quella di razionalizzare gli spazi ed eliminare tutto ciò che non sia
strettamente funzionale. E’ aumentato l’utilizzo di superfici open che favoriscono la lumi-
nosità e la sensazione di spazio.
Ovviamente tutto ciò è stato reso possibile anche grazie ad un cambiamento nel mondo
dell’arredo. Oggi, ad esempio, le cucine sono parte integrante della sala, veri e propri og-
getti di design. Gli armadi e i letti sono meno ingombranti, vengono ridotte o eliminate
tutte le parti e i componenti di arredo che non sono legate all’utilizzo del mobile.
L’idea che hanno oggi gli acquirenti di casa è comunque strettamente legata all’idea di
benessere personale.
tratto da
Edilia2000.it
Il Foglio
Giugno 2016
Pag. 11 DIRITTO
ASPETTI CONTRATTUALI E SUCCESSORI
NELLE UNIONI CIVILI E NELLE CONVIVENZE
Dopo lungo dibattito, il giorno 05.06.2016 è entrata in vigore la Legge n. 20.05.2016 n. 76
sulla “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze” (cosiddetta Legge Cirinnà), che apporta rivoluzionarie modifiche al diritto di
famiglia introducendo e regolamentando due nuove tipologie di rapporto familiare che
vanno ad affiancarsi all’istituto del matrimonio.
La legge è composta di un unico articolo dove si istituisce e si disciplina la “unione civi-
le” (commi da 1 a 35) e si disciplinano le “convivenze di fatto” (commi da 36 a 64).
Richiamando i principi enunciati agli art. 2 e 3 della Costituzione, la legge 76/2016 istitui-
sce l’UNIONE CIVILE come atto che due persone dello stesso sesso costituiscono me-
diante dichiarazione all’Ufficiale dello Stato Civile alla presenza di due testimoni e che
viene registrato nell’archivio dello Stato Civile.
L’unione civile è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, i
dati anagrafici e la residenza delle parti e dei testimoni, il regime patrimoniale che è stato
scelto (in analogia a quanto avviene col matrimonio dove è rilasciabile l’ “estratto per rias-
sunto dell’atto di matrimonio”).
La Legge indica le cause impeditive alla costituzione dell’unione civile e le possibilità di
impugnazione dell’atto (commi da 4 a 8), le possibilità di scelta del cognome (comma 10),
della residenza (comma 12) e del regime patrimoniale (comma 13) che automaticamente
è quello della comunione dei beni salvo diversa disposizione delle parti. La scelta o la
modifica del regime patrimoniale si attuano nelle stesse forme e modalità previste per il
matrimonio così come vengono applicate tutte le norme dall’art. 167 all’art. 230-bis del
Codice Civile, in materia di comunione dei beni, separazione dei beni, beni esclusi dalla
comunione, beni familiari, imprese familiari, amministrazione e godimento dei beni, obbli-
gazioni, ecc.
Al comma 11, la Legge stabilisce che le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i me-
desimi doveri, con obbligo reciproco di assistenza morale e materiale, di coabitazione, di
contribuzione ai bisogni comuni ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria
capacità lavorativa. Questa disposizione ricalca quanto indicato all’art. 143 del Codice
Civile in materia di matrimonio, con l’unica differenza che manca l’obbligo di reciproca
fedeltà (ne consegue che l’infedeltà non rileva in tutte le controversie che possono conse-
guire in caso di scioglimento dell’unione, addebito di colpe, risarcimenti, ecc.) e manca il
riferimento alla “collaborazione nell’interesse della famiglia” e quest’ultimo aspetto è pro-
babilmente dovuto al fatto che il legislatore, considerando che le parti non possono avere
figli né potranno adottarli, ha ritenuto sufficiente quanto indicato nel resto del testo legisla-
tivo, senza far riferimento (o senza voler dar obblighi o legittimazioni) a un concetto più
ampio di famiglia che può estendersi anche a terze persone.
La nuova legge stabilisce che in seguito ad una sentenza di rettifica di attribuzione di ses-
so, le conseguenze sull’unione civile sono lo scioglimento (comma 26), mentre in caso di
soggetto unito in matrimonio, al momento della rettifica anagrafica, il matrimonio viene
automaticamente trasformato in un’unione civile qualora i coniugi non abbiano manifesta-
to la volontà di scioglierlo (comma 27).
In merito a ciò che l’unione civile ha o non ha in comune con l’istituto del matrimonio, il
comma 20 fissa un principio generale e chiarificatore dell’intera questione, nel senso che:
Gli articoli del Codice Civile regolanti l’istituto del matrimonio, si applicano anche
all’istituto della unione civile limitatamente a quelli che sono espressamente citati
nel testo della Legge 76/2016.
Aspetti contrattuali e
successori nelle unio-
ni civili e convivenze
a cura del
Geom. Paolo Gazzola
Il Foglio
Giugno 2016
Pag. 12
Le disposizioni di cui alla Legge n. 184 del 04.05.1983 (sul diritto del minore di ave-
re una famiglia – norme sull’adottabilità e sull’adozione) non si applicano all’unione
civile. A tal proposito il legislatore specifica però che “resta fermo quanto previsto e
consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti” e con ciò si confermano e si
salvano i contenuti di tutte le sentenze finora emesse, anche in materia di stepchild
adoption (di cui si dirà più avanti).
Tutte le altre disposizioni riferite al matrimonio o quelle che si riferiscono ai
“coniugi” (o termini equivalenti) ovunque ricorrano nelle Leggi, negli Atti aventi forza
di Legge, nei Regolamenti, negli Atti Amministrativi, nei Contratti Collettivi, si appli-
cano anche ai soggetti che costituiscono l’unione civile.
Di più complessa interpretazione rimane la disposizione sullo scioglimento
dell’unione civile perché, avendo il legislatore introdotto un sistema più semplice
rispetto allo scioglimento del matrimonio (rif. comma 24, per sciogliere le unioni
civili basta una richiesta – anche disgiunta - davanti all’Ufficiale di Stato Civile e
non è previsto lo status della separazione come avviene nel matrimonio), ai commi
23 e 25 si indicano le parti della Legge n. 898 del 01.12.1970 (legge sullo sciogli-
mento del matrimonio) che si ritengono compatibili ed applicabili all’unione civile. E’
riconosciuto il diritto alla corresponsione degli alimenti (comma 19 che richiama al
Libro I titolo XIII del Codice Civile) nonché quanto previsto in materia di
“allontanamento dalla residenza familiare” (art. 146 del Codice Civile richiamato al
comma 19).
In caso di morte di un soggetto unito civilmente, il soggetto superstite ha diritto
all’indennità di preavviso e l’indennità di fine rapporto previste dagli art. 2118 e 2120 del
Codice Civile (comma 17) nonché alla reversibilità della pensione.
In tema di subentro nei contratti di locazione (in caso di morte o in caso di separazione
dei conduttori uniti civilmente), per effetto del disposto del comma 20 della Legge n.
76/2016, le previsioni dell’art. 6 della Legge n. 392 del 27.07.1978 sono estese anche ai
componenti delle unioni civili.
Le disposizioni in materia successoria previste per i coniugi, sono estese ai componenti
dell’unione civile (nella stessa forma e nelle stesse previsioni) per quanto riguarda le nor-
me sull’indegnità a succedere, sui diritti riservati ai legittimari (successione necessaria),
sulla successione per legge, sul diritto di abitazione della casa coniugale previsto per il
coniuge superstite, sulla collazione e sul patto di famiglia (rif. comma 21). Le aliquote
d’imposta applicabili alle fattispecie sopra elencate sono le stesse previste per il coniuge
(per effetto delle disposizioni di cui al comma 20).
Il grosso dibattito che questa legge ha scatenato, si è particolarmente concentrato sulla
negazione delle possibilità di adozione ai soggetti uniti civilmente anche in presenza di
minori che gli stessi soggetti hanno generato all’estero con sistemi che in Italia rimangono
illegittimi (cosiddetto “utero in affitto”). Questi minori al loro ingresso in Italia si trovano
nella situazione di avere un genitore biologico che li può riconoscere mentre l’altro genito-
re (essendo dello stesso sesso del primo) non li può riconoscere né tantomeno adottare
(procedura di adozione che è chiamata “stepchild adoption”).
La questione rimane in sospeso e sarà senza dubbio oggetto di future disposizioni giuri-
sprudenziali soprattutto in caso di morte del genitore biologico o in caso della separazione
della coppia unita civilmente. In questi casi, il principio generale per cui è predominante
l’interesse del minore, potrà portare a pronunce della magistratura diverse caso per caso
e che andranno a colmare il vuoto legislativo o andranno oltre a quanto ora autorizzabile
(cosiddetta “giurisprudenza creativa”).
Dal punto di vista prettamente successorio, questi figli possono vantare diritti solo dal ge-
nitore biologico che li ha potuti riconoscere, e la legge non riserva nessun diritto succes-
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DIRITTO
Pag. 13 sorio proveniente dall’altro “genitore”.
I soggetti che volessero colmare questo vuoto e volessero disporre dei lasciti a favore del
“figlio” che non possono né riconoscere e né adottare, dovranno per forza disporre per
testamento o cercare forme di lascito alternative (es. donazioni fatte in vita, atti di vincolo,
polizze vita dove il figlio è beneficiario, trust, ecc.), tenendo sempre presente che, per
l’aspetto prettamente fiscale, i contraenti non sono parenti ma sono soggetti “estranei” ai
quali si applicano le imposte nelle aliquote massime.
Si definiscono invece CONVIVENTI DI FATTO due persone maggiorenni unite stabilmen-
te da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate
da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile (comma 36).
Si evidenzia il fatto che, a differenza dell’unione civile, la legge non fa specificazioni sul
sesso delle persone conviventi e, di conseguenza, le norme sulle convivenze di fatto pos-
sono riguardare sia coppie formate da persone di sesso diverso che coppie formate da
persone dello stesso sesso.
Trattandosi di situazione di fatto, la convivenza non richiede necessariamente una sua
formalizzazione ma assumendo ora una sua rilevanza giuridica, essa necessita di poter
essere accertata. Per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alle risul-
tanze dei registri anagrafici (comma 37), dove dev’essere evidente la coabitazione e
l’avvenuta costituzione di una nuova famiglia o di una nuova convivenza (attualmente
l’unica risultanza si può verificare tramite la certificazione sullo “stato di famiglia”); tuttavia,
le risultanze dei registri anagrafici non sempre riescono a dimostrare l’esistenza di uno
“stabile legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale” che è
requisito richiesto espressamente dalla Legge (per es. guardando un semplice registro
anagrafico come attualmente impostato, non è possibile distinguere due “conviventi di
fatto” da due persone che semplicemente condividono l’affitto di un’abitazione senza le-
gami affettivi).
A questo proposito, saranno necessarie precise disposizioni attuative per ovviare a que-
sto problema che, nel testo della Legge 76/2016 non trova soluzione. Provvisoriamente,
l’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe ha proposto dei moduli per dichiara-
re, certificare e cessare la convivenza di fatto, allo scopo di rendere la Legge da subito
operativa.
Con la convivenza di fatto, non si generano automaticamente diritti e doveri reciproci di
natura personale ma conseguono automaticamente gli stessi diritti spettanti ai coniugi,
solo nei casi seguenti:
In tutti i casi previsti dall’ordinamento penitenziario (comma 38 – es. diritto di ac-
cesso e di visita);
In tutte le reciproche necessità di visita, assistenza ed accesso alle informazioni
personali, in caso di malattia o ricovero in strutture ospedaliere o di assistenza
(comma 39);
Quando l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferen-
za in graduatorie per assegnazione di alloggi di edilizia popolare (comma 45);
Nelle procedure di risarcimento del danno da decesso del convivente e derivante
da fatto illecito di un terzo (comma 49).
Al convivente di fatto che presta stabilmente la sua opera all’interno dell’impresa dell’altro
convivente, spetta la partecipazione agli utili dell’impresa familiare nelle forme stabilite dal
nuovo art. 230-ter del Codice Civile (comma 46). Le forme partecipative e decisionali so-
no più ridotte rispetto a quelle previste per i parenti al precedente art. 230-bis.
Ciascun convivente può designare l’altro convivente quale suo rappresentante per le de-
cisioni sulla propria salute in caso di malattia che gli comporti incapacità di intendere e
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Pag. 14 volere e, in caso di morte, per le decisioni sulla donazione degli organi, sul trattamento
del corpo e sul funerale (comma 40); la legge non indica l’obbligo della redazione di una
procura in forme particolari (per es. con l’intervento di un notaio) ma si limita a dire che la
designazione deve essere fatta in forma scritta ed autografata, oppure alla presenza di un
testimone nel caso di “impossibilità di redigerla” (comma 41).
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in co-
mune (compresa la scelta del regime della comunione dei beni) con la sottoscrizione del
contratto di convivenza (rif. commi da 50 a 64) che va stipulato, modificato o estinto trami-
te atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato e notificata al
Comune di residenza entro 10 giorni per l’iscrizione all’anagrafe. Il contratto di convivenza
non può essere sottoposto a termine o a condizione e la legge fissa al comma 57 le con-
dizioni che determinano le sue cause di nullità da farsi valere da chiunque ne abbia
l’interesse. Solo attraverso questo strumento si possono istituire diritti, doveri, obblighi e/o
tutele di natura patrimoniale fra le parti; non si possono stabilire obblighi di natura perso-
nale (per esempio l’obbligo di fedeltà).
Il contratto di convivenza si risolve per accordo fra le parti, per recesso unilaterale, per
matrimonio o unione civile di una o entrambe le parti o per morte di uno dei contraenti. In
caso di recesso unilaterale di chi ha la disponibilità esclusiva dell’abitazione, si deve indi-
care all’altro convivente (a pena di nullità dell’atto di recesso) un termine per lasciare
l’abitazione non inferiore a 90 giorni (comma 61).
In caso di morte di uno dei contraenti, il convivente superstite o uno dei suoi eredi, devo-
no notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha redatto il contratto di con-
vivenza, affinché egli provveda ad annotare la risoluzione del contratto e a notificarla
all’anagrafe del comune di residenza (comma 63); la legge non indica un termine tempo-
rale per questo adempimento e nemmeno indica cosa fare se nel frattempo il professioni-
sta ha cessato la sua attività: si ritiene che, in questo caso, l’adempimento possa essere
portato a termine da qualsiasi professionista che la legge abilita alla stipula del contratto
di convivenza (notaio o avvocato).
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il Giudice stabilisce il diritto di un convi-
vente di ricevere dall’altro la corresponsione degli alimenti qualora versi in stato di neces-
sità o non sia in grado di provvedervi autonomamente, nelle modalità e nella misura stabi-
lita dal comma 65, proporzionalmente alla durata della convivenza.
La legge non fornisce alcuna indicazione sul regime fiscale da applicarsi in sede di regi-
strazione del contratto di convivenza; finché non disporremo di specifiche indicazioni, an-
dranno applicate considerazioni direttamente conseguenti al contenuto del contratto stes-
so, in analogia con tipologie di contratto simili e già disciplinate.
Nei contratti di locazione, in caso di morte del conduttore (o di semplice recesso dal con-
tratto) il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto (comma 44).
In caso di morte del convivente, il convivente superstite non ha diritto alla reversibilità del-
la pensione.
Dalla convivenza di fatto non consegue nessun diritto successorio, con l’unica eccezione
del diritto di abitazione sulla casa di convivenza previsto in caso di morte del proprietario
della casa e che è istituito per legge a favore dell’altro convivente (comma 42).
Questo diritto ha una durata minima di due anni (tre anni se la casa è abitata anche da
figli minorenni o disabili del convivente superstite) oppure la durata di un periodo pari alla
lunghezza della convivenza, con un massimo di cinque anni, salvo diversa disposizione
del Giudice Tutelare nel prioritario interesse dei figli, ai sensi dell’art. 337-sexsies del Co-
dice Civile.
Il diritto di abitazione decade in caso il convivente superstite cessi di abitare la casa, op-
pure in caso contragga nuovo matrimonio o unione civile o istituisca una nuova conviven-
za di fatto (comma 43).
In considerazione che la convivenza rimane ancora irrilevante dal punto di vista succes-
sorio e che in caso di morte del convivente è previsto solo un limitatissimo diritto di abita-
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Pag. 15 zione per il superstite, eventuali lasciti da disporre al convivente di fatto (o eventuali diritti
di abitazione da disporre per tempi maggiori di ciò che riserva la Legge 76/2016) vanno
stabiliti per testamento o in forme alternative alle modalità successorie. Anche in questi
casi va sottolineato che la nuova Legge non ha disposto nessuna agevolazione fiscale
per donazioni o lasciti fra conviventi che, essendo fra loro “estranei”, sconteranno
l’aliquota d’imposta massima.
Infine, in materia di tutela della persona, nella scelta del Tutore o dell’Amministratore di
Sostegno o del Curatore, il Giudice Tutelare preferisce, ove possibile, l’altra parte
dell’unione civile o può nominare anche il convivente di fatto, così come questi soggetti
sono legittimati a promuovere o chiedere la revoca di un procedimento di interdizione o di
inabilitazione (comma 15, 47 e 48).
I dettagli operativi relativi all’istituzione o alla cessazione di unioni civili e convivenze di
fatto saranno oggetto di futuro perfezionamento attraverso i Decreti Attuativi a cui la Leg-
ge stessa rimanda.
Le nuove forme contrattuali e le nuove procedure, necessiteranno per forza di un congruo
periodo di rodaggio nel quale sarà normale aspettarsi qualche aggiustamento legislativo
e/o procedurale.
Il Foglio
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DIRITTO
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SULLE ORME DELLA STORIA NELLA MONTAGNA TREVIGIANA
Cent’anni fa, nell’autunno 1916, su ordine del generale Cadorna iniziavano importanti
lavori infrastrutturali nell’area del massiccio del Grappa: la strada militare di collegamento
da Romano Alto a Cima Grappa, i capisaldi difensivi del ciglione verso la valle del Brenta,
alcune teleferiche per l’approvvigionamento di viveri ed acqua potabile.
Con largo anticipo il monte era stato designato quale cardine difensivo nel caso di una
ritirata dal fronte isontino e, in effetti, dopo la disfatta di Caporetto la preventiva prepara-
zione delle postazioni e delle infrastrutture fu determinante nell’arrestare l’avanzata
dell’esercito nemico.
Oggi nell’area del Monte Grappa sono numerosi i percorsi su sentieri tracciati – a vari
livelli di difficoltà, dal turistico-escursionistico (TE) all’alpinistico (EA) – che permettono di
godere di una montagna “vera”, alle porte di casa nostra, dove le tracce belliche si posso-
no ancora leggere con impressionante evidenza. Qui ne suggeriamo uno, con sviluppo
interamente sul versante trevigiano, che sia dal punto di vista storico che naturalistico
offre grandi soddisfazioni e ripaga pienamente della fatica.
Si parte da Valle di San Liberale, in comune di Paderno del Grappa (seguire le indicazioni
stradali da Fietta), dove nei pressi di un ristorante vi è un ampio parcheggio. Poco lontano
parte il sentiero CAI n. 151, che si presenta come una mulattiera per la maggior parte del
percorso. Fin da subito il tracciato si inerpica un tornante dopo l’altro sul crinale che chiu-
de la valle verso sud-ovest, ombreggiato dal bosco fitto. Attraverso questa valle stretta e
ripida, in tempo di guerra venne costruito un fondamentale impianto di sollevamento idrico
che approvvigionava i soldati italiani di acqua potabile lungo tutta la linea trincerata della
cima.
Nella salita ci si mantiene sul sentiero n. 151 fino
a raggiungere la località Pian de la Bala (1381 m),
dove finalmente la vista si apre: verso sud, i Colli
Asolani e la pianura che si estende a perdita
d’occhio; verso ovest, la dorsale che sale verso
Cima Grappa, ancora scavata dal sistema delle
trincee; verso est, le creste del monte Boccaor
che scendono a strapiombo, innaturalmente inter-
rotte da un taglio orizzontale. Su questo taglio pro-
segue il percorso: si tratta di una strada militare di
arroccamento (segnavia CAI n. 152) scavata nel
ripidissimo versante per raggiungere Cima della Mandria al riparo dai tiri dell’artiglieria
austro-ungarica. L’opera non era fra quelle previste nel 1916, bensì venne realizzata do-
po Caporetto, sotto i bombardamenti.
Dopo la ripida salita, le gambe si sciolgono
percorrendo questa mulattiera in lieve pen-
denza, ma l’impressione è grande passando
attraverso i varchi scavati nella roccia viva,
avanzando con un fianco protetto dalla parete
e la vista che spazia oltre mille metri più in
basso. Sono ancora ben visibili caverne, an-
fratti usati come ricoveri e cisterne per la rac-
colta dell’acqua piovana. Giunti in prossimità
della cima, presso la Malga Vedetta vi sono i
resti dell’impianto di sollevamento dell’acqua.
Poco oltre, una piccola cappella segna la vet-
FUORI STUDIO
Il Foglio
Giugno 2016
Sulle orme della storia
nella montagna trevi-
giana
a cura di
Luisa Dall’Ava
Pag. 17 ta di Cima della Mandria (1482 m), e quassù, se le condizioni meteo sono discrete, dav-
vero si abbraccia con un unico colpo d’occhio uno scenario di rara bellezza.
Per la discesa, si suggerisce di percorrere il sentiero CAI n. 155 che si stacca dalla strada
asfaltata nei pressi di Malga Vedetta, e scende direttamente all’area parcheggio dove si è
iniziato il percorso.
In totale la percorrenza si stima in circa 5 ore (senza includere le soste), con 850 m di
dislivello in salita e in discesa. Il percorso storico Boccaor-Meatte-Cima della Mandria può
essere affrontato con minore sforzo raggiungendo in auto la località Pian de la Bala o
Malga Archeson (da Semonzo del Grappa, Cavaso del Tomba o Pederobba) e seguendo
il tracciato denominato “Anello Naturalistico del Grappa”.
Alcune informazioni
Come punto d’appoggio, almeno una delle malghe in prossimità di Cima della Mandria
rimane aperta fino all’autunno inoltrato, garantendo anche il servizio radio per le emer-
genze (il tratto di percorso da Pian de la Bala a Cima della Mandria non è coperto da rete
telefonica mobile).
Il versante meridionale del massiccio del Grappa è il più esposto al sole, quindi gradevole
in primavera e in autunno, più impegnativo in estate; sconsigliato d’inverno in presenza di
neve.
A titolo informativo, è interessante leggere la relazione redatta da Antonio Dal Fabbro
(Milano 1866 – Belluno 1929), comandante del genio al Comando Truppe Altipiano e suc-
cessivamente della 6ª Armata all’epoca dei lavori sul massiccio del Grappa.
La relazione è pubblicata anche sul sito:
http://www.montegrappa.org/grande_guerra/fortificazioni_grappa.php
FISCO E TASSE
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Pag. 18
via Piave n. 15 - 31100 Treviso tel. + 39 0422 312700 fax. + 39 0422 420472
e-mail: ilfoglio@geometri.tv.it
MEMO
Il Foglio
Giugno 2016
CHIUSURA UFFICI
SI AVVISA CHE IL COLLEGIO GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI TREVISO
E LA FONDAZIONE GEOMETRI
DELLA MARCA TREVIGIANA
CHIUDERANNO
PER LA CONSUETA PAUSA ESTIVA
DA LUNEDI’ 8 A VENERDI’ 19 AGOSTO 2016
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