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Collegio IPASVI - Empoli - 2006
INFERMIERE NEL 2006: AUTONOMIA
RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE
Prof. Avv. Paolo d’Agostino
L’autonomia 1994 - 2002
DM 14 settembre 1994, n.739 - Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere
L’infermiere non è più una professione sanitaria AUSILIARIA ma diviene direttamente responsabile del proprio operato. Non è più un esecutore: deve assumersi direttamente ogni responsabilità della propria attività professionale
Legge 26 febbraio 1999, n.42 - Disposizioni in materia di professioni sanitarie (c.d. “abrogazione del mansionario”)
Art.2 - “Il campo proprio dell’attività e di responsabilità delle professioni sanitarie (…) è determinato dai decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base, nonché dagli specifici codici deontologici”.
L’autonomia 1994 - 2002
Non c’è più un elenco dettagliato di mansioni, ma si deve fare riferimento:
• al profilo dell’infermiere (DM 739/94)
• al contenuto degli ordinamenti didattici (DL 2 aprile 2001
• al Codice deontologico
UNICO LIMITE - “fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario”
L’autonomia 1994 - 2002
IL RICHIAMO AL PROFILO (DM 739/94)
L’infermiere diviene responsabile di tutto il processo assistenziale: raccolta dati, identificazione dei bisogni, pianificazione, gestione, valutazione finale.
ATTENZIONE!! - Fondamentale la necessità di documentare l’attività svolta
L’autonomia 1994 - 2002
IL RICHIAMO AL CODICE DEONTOLOGICO 1999
Nella definizione di ciò che rientra negli obblighi cui un infermiere deve attenersi nello svolgimento della sua attività professionale, diviene indispensabile fare riferimento alle regole poste nella definizione oggettiva della DISCIPLINA infermieristica
L’autonomia 1994 - 2002
IL RICHIAMO AGLI ORDINAMENTI DIDATTICI
Il DL 2 aprile 2001 costituisce il corpo sistematico delle conoscenze teoriche e pratiche che consentono di insegnare all’infermiere ad erogare le prestazioni proprie del profilo, una volta valutata e classificata la situazione dell’utente.
La formazione diviene “universitaria”: laurea triennale e specializzazione biennale.
L’autonomia 1994 - 2002
Legge 10 agosto 2000, n.251 - Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica (c.d. “legge della dirigenza”)
Legge 8 gennaio 2002, n.1 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 12 novembre 2001, n.402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario (c.d. “legge sull’emergenza infermieristica”)
L’autonomia 1994 - 2002
… E LA RESPONSABILITÀ ???
Dall’autonomia alla responsabilità
Art. 43, 3°comma, Codice Penale - Il delitto (…) è colposo , o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La responsabilità colposa - Penale
COLPA GENERICA:
• NEGLIGENZA (non fare ciò che si sa fare)
• IMPRUDENZA (fare più di ciò che si sa fare)
• IMPERIZIA (fare ciò che non si sa fare)
COLPA SPECIFICA:
• inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
La responsabilità colposa - Penale
Art. 2043, Codice Civile - Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto al risarcimento del danno
DANNO INGIUSTO - danno prodotto non iure (con un comportamento non giustificato dall’ordinamento) e contra ius (lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile e tutelato dall’ordinamento)
La responsabilità colposa - Civile
• Il problema della c.d. “Colpa Grave”
• Carenza di una nozione normativa
• Orientamenti giurisprudenziali
• Conseguenze sul piano assicurativo
• Un sistema a “macchia di leopardo”
• A cosa prestare attenzione
La responsabilità contabile
PREVEDIBILITÀ - Un agente MEDIO nelle medesime condizioni di tempo e luogo del soggetto agente avrebbe potuto prevedere il verificarsi dell’evento?
PREVENIBILITÀ - Un agente MEDIO nelle medesime condizioni di tempo e luogo del soggetto agente avrebbe potuto prevenire il verificarsi dell’evento?
Accertamento della colpa
PER ACCERTARE LA COLPA OCCORRE RIFERIRSI ALLE REGOLE DETTATE
DALLA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
LE REGOLE CHE DEFINISCONO LA COLPA DEL SANITARIA SONO DETTATE
DALLA STESSA CATEGORIA DI RIFERIMENTO
Accertamento della colpa
FINO AL 1999 - IL MANSIONARIO ESAURIVA L’ACCERTAMENTO
OGGI - L’ACCERTAMENTO ASSUME CONNOTATI ANALOGHI ALLE ALTRE
PROFESSIONI SANITARIE
Accertamento della colpa
PAZIENTE
AVVOCATO
MEDICO-LEGALE
C.T.P.
SPECIALISTA ?
MAGISTRATO
MEDICO-LEGALE
C.T.U.
SPECIALISTA
ASSICURAZIONE
MEDICO-LEGALE
C.T.P.
SPECIALISTA ? SPECIALISTA
L’esperienza dell’area medica
• Convenzione RC Professionale
• Centralizzazione/Monitoraggio
• Comitato Tecnico-scientifico
L’IPASVI E IL PRESENTE
FATTO !!
Dalla responsabiità dell’infermiere ad un Sistema di Protezione
• Difficoltà di comprensione del rischio
• Difficoltà ad individuare possibili sinistri del passato
che restavano in capo alla struttura
• Difficoltà da parte degli stessi infermieri ad individuare
l’esistenza di un ambito di responsabilità
• Difficoltà da parte degli Enti ad individuare l’esistenza
di una responsabilità dell’infermiere (l’estensione colpa
grave $è spesso offerta ai medici e non agli infermieri)
Le difficoltà assicurative
L’infermiere, in quanto nuova figura “RESPONSABILE” potrebbe essere giudicato l’anello debole e, quindi, più indifeso ed attaccabile.
E’ necessario che prima che il problema della responsabilità sanitaria esploda gli infermieri individuino dei meccanismi di tutela (anche assicurativa) che garantiscano sia loro (in termini di difesa legale) che i pazienti (garanzia del risarcimento del danno subito)
Rapporti con la Struttura e gli altri sanitari
E’ importante definire un sistema di monitoraggio del rischio per individuare con precisione gli ambiti di responsabilità dell’infermiere.
La Federazione IPASVI ha definito una convenzione nazionale che permette di monitorare il rischio reale della professione infermieristica
Il Monitoraggio del rischio
CONOSCERE IL RISCHIO SIGNIFICA:
• definire con precisione gli ambiti di responsabilità rispetto ad altri soggetti coinvolti (enti e medici)
• attivare meccanismi di formazione per diminuire i rischi futuri
• informare gli infermieri sui comportamenti più a rischio
La Conoscenza del rischio
PRINCIPI:
• Il problema del singolo è il problema di tutti
• Proteggere dalla responsabilità professionale significa proteggere la professionalità
Il Sistema di Protezione IPASVI
Un sistema assicurativo “su misura” consente, appunto, di centralizzare ogni informazione inerente i sinistri che di anno in anno si verificano in Italia: presupposto indispensabile per svolgere una efficace prevenzione (l'errore del singolo deve diventare esperienza per tutti) e una effettiva difesa di ogni singolo caso (chi difende un collega, in realtà, sta difendendo se stesso).
La centralizzazione del problema
Sottoscritta la convenzione assicurativa (ed attivato ogni meccanismo utile alla sua diffusione), per fronteggiare il fenomeno occorre ADOTTARE idonei strumenti:
– di "prevenzione" – di "reazione"
Il Ruolo dell’IPASVI
Comitato tecnico-scientifico per lo studio della responsabilità professionale IPASVI
• analisi dell'andamento dei sinistri (Convegni, Ecm, Notiziari, Siti, ecc.)
• collabora con il Broker (trait d’union fra l’IPASVI e l’Assicuratore) nel trattamento dei sinistri
• formazione , informazione e consulenza.
Strumenti di “Prevenzione”
Formazione (modelli di comportamento uniformi; consensus conference dedicate)
Informazione (errori come bagaglio di esperienza comune)
Consulenza (esperti in appoggio)
Strumenti di “Prevenzione”
COME AIUTARE I SOCI COINVOLTI IN VICENDE GIUDIZIARIE
• Pareri pro-veritate • Consigli su modalità strategiche • Consigli su C.T.P. • Lotta alle perizie “infondate”
Strumenti di “Reazione”
Per attuare le considerazioni giuridiche precedenti è necessario che vi sia uno strumento che accentri le informazioni. Questo strumento è la “Convenzione Assicurativa”.
Doppio obiettivo:
proteggere gli infermiericonoscere il fenomeno
Convenzione assicurativa IPASVI
1. Copertura della colpa grave (anche rivalsa dell’Ente)
2. Copertura dell’attività infermieristica ovunque esercitata (anche volontariato o occasionale)
3. Copertura delle spese legali come da art. 1917 cod.civ. (Condizioni Generali art. 2.3 gestione delle vertenze del danno – spese legali)
4. Dedicata sia ai dipendenti che ai liberi professionisti
Convenzione IPASVI - Caratteristiche
“Retroattività”: 3 anni
La polizza IPASVI garantisce le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di validità del contratto purché il fatto che abbia determinato la richiesta non sia accaduto più di 36 mesi prima della data di decorrenza della copertura
retroattività
Area scopertura
31/1/200331/1/2003 31/1/200631/1/2006 limite retroattività decorrenza coperturalimite retroattività decorrenza copertura
Convenzione IPASVI - Caratteristiche
Poiché viene coperto il momento di richiesta di risarcimento è necessario, quando si cessa l’attività garantirsi per richieste che possano giungere successivamente a quella data.
La polizza IPASVI ha una copertura “Postuma” così strutturata:
12 mesi gratuita
10 anni pagando 4 annualità
Convenzione IPASVI - Caratteristiche
I DATIGli assicurati sono oltre 18.000.
Le denunce di sinistro sono 40.
Mancata vigilanza 5
Scambio sacche di sangue 2
Intervento chirurgico 6
Rianimazione 2
Sala parto/neonatologia 3
Gesso/medicazioni 2
Errato inserimento sondini/cateteri 2
Dalla responsabiità dell’infermiere ad un Sistema di Protezione
IPASVI e Futuro – Il CTS
Conferire al CTS IPASVI una assoluta autonomia ed indipendenza nella gestione dei servizi sino ad oggi realizzati, che divenga l’interlocutore privilegiato in materia di responsabilità professionale di tutti gli operatori del mondo sanitario, sia pubblici (ministero, regioni, ao/assl) che privati (società, associazioni, federazioni)
IPASVI e Futuro – Il CTS
AVENTE TRE PRINCILALI FINALITÀ:
1) CONCERTARE la realizzazione di protocolli e linee guida(con attenzione alla responsabilità)
2) CONDIVIDERE il monitoraggio nazionale del fenomeno
3) OFFRIRE strumenti operativi utili a prevenire i problemi e a difendere tutti i colleghi in difficoltà
GRAZIE !!
Collegio IPASVI - Empoli - 2006
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