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FATTO GIURIDICO

Accadimento, tanto naturale quanto umano, che viene considerato rilevante umano, che viene considerato rilevante

per il diritto e che riceve un’apposita qualificazione normativa

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DIFFERENZA TRA RILEVANZA ED EFFICACIA GIURIDICA

• La RILEVANZA GIURIDICA è necessaria per conferire giuridicità al necessaria per conferire giuridicità al fatto

• L’EFFICACIA GIURIDICA è necessaria per conservare la giuridicità dell’atto

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FATTI AMMINISTRATIVI

• Evenienze attinenti ad attività ed organizzazioni amministrative (v. fatti organizzazioni amministrative (v. fatti organizzativi)

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FATTO PRESUPPOSTO

• Qualità di cose, di persone, di rapporti, che a • Qualità di cose, di persone, di rapporti, che a seconda che siano o meno possedute in una certa misura, permettono o impediscono l’adozione di determinati atti

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FATTISPECIE GIURIDICA

• Insieme degli elementi strutturali di un fatto che per ciò stesso ne consentono la distinzione da un altro.

• FATTISPECIE NORMATIVA: la descrizione degli elementi del fatto è compiuta da una norma giuridica ed ha del fatto è compiuta da una norma giuridica ed ha quindi carattere vincolante.

• FATTISPECIE REALE: descrizione degli elementi quali si avverano nella realtà giuridica e che possono discostarsi anche notevolmente dalla norma o dalla fattispecie normativa.

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FATTISPECIE PUBBLICISTICA

• Descrizione degli elementi di un fatto giuridico compiuta da una legge di diritto pubblico o compiuta da una legge di diritto pubblico o comunque rilevante per il diritto pubblico

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ELEMENTI ESSENZIALI DIUN FATTO GIURIDICO

• SOGGETTO

• OGGETTO

• SPAZIO

• TEMPO

• MODALITA’

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PRODUZIONE GIURIDICA

• Indica le tecniche di produzione di effetti, risultati e comunque conseguenze giuridicherisultati e comunque conseguenze giuridiche

• Appartengono alla nozione di produzione giuridica i concetti di rilevanza ed efficacia giuridica

• Appartengo alla nozione i concetti di potere,attività,funzione e procedimento.

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FATTI DI PRODUZIONE

• POTERE GIURIDICO• POTERE GIURIDICO

• ATTIVITA’ GIURIDICA

• FUNZIONE GIURIDICA

• PROCEDIMENTO GIURIDICO

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FUNZIONE GIURIDICA

• FUNZIONE NORMATIVA

• FUNZIONE AMMINISTRATIVA• FUNZIONE AMMINISTRATIVA

• FUNZIONE GIURISDIZIONALE

• FUNZIONE DI INDIRIZZO

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PROCEDIMENTO PUBBLICO

• È una sequenza chiusa di atti, in gran parte prederminati dalla legge, strumentali alla produzione di un atto finale (concetto di fattispecie a formazione progressiva)fattispecie a formazione progressiva)

• È la forma della funzione

• Appartengono alla nozione il procedimento legislativo,normativo,amministrativo e giurisdizionale(civile,penale,amministrativo

• Tributario,acque,usi civici e costituzionale)Materiale protetto da copyright

IMPUTAZIONE GIURIDICA

• Tecnica di attribuzione al soggetto di effetti giuridici, risultati o comunque conseguenze giuridiche derivanti dall’azione del soggetto stesso o di altri (pubblici poteri, soggetti terzi stesso o di altri (pubblici poteri, soggetti terzi ed anche fatti giuridici in senso stretto o fatti naturali).

• Appartengono alla figura della imputazione gli effetti giuridici e i risultati giuridici.

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FIGURE DELL’IMPUTAZIONE

• SOGGETTO (persona fisica, giuridica, ente di fatto, munus, officium, ufficio, organo)

• ATTO O FATTO nella loro prospettiva statica, cioè non in quanto realtà giuridiche da prodursi, ma “prodotti”.

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ATTO GIURIDICO

• È il comportamento del soggetto, posto in essere con coscienza e volontà: esso è espressione della volontà del suo autore, ed è quindi tutelato e represso nella misura in cui la norma ritiene tutelabile o reprimibile la norma ritiene tutelabile o reprimibile quell’interesse giuridicamente protetto.

• Se l’atto viene preso in considerazione come fatto si ha una digressione dell’atto in fatto giuridico cioè l’atto viene preso in considerazione in quanto comportamento

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ATTI GIURIDICI DI DIRITTO PUBBLICO

• ATTI REALI O MERI ATTI , non legati o collegati all’adozione di provvedimenti pubblicistici ed OPERAZIONI PUBBLICHEOPERAZIONI PUBBLICHE

• DICHIARAZIONI DI VOLONTA’ divise in provvedimenti e in atti strumentali al provvedimento

• LEGGE,REGOLAMENTO,ATTOAMMINISTRATIVO,SENTENZA,DELIBERAZIONE

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ATTIVITA’ GIURIDICA

• Serie di atti preordinati ad uno scopo.

• ATTIVITA’ DI DIRITTO PUBBLICO• È sottoposta al principio di legalità• Deve svolgersi secondo moduli determinati, • Deve svolgersi secondo moduli determinati,

regolamentati direttamente dalla legge (riserva assoluta) o in base alla legge (riserva relativa), a meno che non siano dalla legge stessa riservati al potere dell’amministrazione (c.d. rinvio all’amministrazione).

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MODULI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

• MODULO TIPICO: esercizio di poteri amministrativi in senso tecnico, attraverso l’instaurazione in concreto di rapporti giuridici di diritto pubblico;

• MODULI DIFFERENZIATI: sono di diversa natura e struttura e tra questi si evidenziano quelli consistenti in rapporti giuridici di diritto comune.

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ATTIVITA’ DI DIRITTO PUBBLICO

• PROCEDIMENTO NORMATIVO:

• PROPOSTA,DISCUSSIONE,DELIBERAZIONE,APPROVAZIONE,PROMULGAZIONE,PUBBLICAZIONE NELLA G.U.

• PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Iniziativa,istruttoria,decisione,integrazione della (Iniziativa,istruttoria,decisione,integrazione della efficacia, comunicazione)

• PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE (iniziativa,istruttoria,decisione,integrazione dell’efficacia,procedimenti di secondo grado)

ORDINAMENTO GIURIDICO

• PLURISOGGETTIVITA’;

• ORGANIZZAZIONE ;

• NORMAZIONE.

• Elementi essenziali della nozione di ordinamento giuridico, non dissociabili l’uno dall’altro al punto che ciascun elemento determina l’altro.

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PUNTI DEBOLI DELLA TEORIA DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO

• CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO TRA GOVERNANTI E GOVERNATI:

• Il rapporto di rappresentanza politica basata sul suffragio universale non è più globale né suffragio universale non è più globale né universale;

• Autopoiesi dell’ordinamento;• Esistenza di ORDINAMENTI MULTILIVELLO;• La funzione autoritativa dei pubblici poteri viene

sostituita dal metodo della ricerca del consenso preventivo (cresce la formula della sussidiarietà orizzontale e della solidarieta’).

PLURALITA’ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI

A) ORDINAMENTI GENERALI:

• Originarietà: traggono da sé la propria esistenza e vigenza;

• Sovranità: nozione storicamente variabile, che ha un ambito interno (effettività della forza) e un ambito ambito interno (effettività della forza) e un ambito esterno (non soggezione ad altre organizzazioni).

• Assolutezza: potere di determinare la rilevanza di qualunque altro ordinamento

B) ORDINAMENTI DERIVATI: esistono e vigono nella misura in cui l’organizzazione dell’ordinamento originario lo consenta

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RELAZIONI TRA ORDINAMENTO ORIGINARIO (STATO) E

ORDINAMENTI DERIVATI:

• RAPPORTO DI EFFICACIA dell’ordinamento derivato per l’ordinamento originario (v. ad es. enti pubblici);enti pubblici);

• RAPPORTO DI RILEVANZA dell’ordinamento derivato per l’ordinamento originario (v. ad es. associazioni private non riconosciute);

• RAPPORTO DI IRRILEVANZA dell’ordinamento derivato per l’ordinamento originario (v. ad es. società cavalleresche e sportive)

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FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIE

• A) FONTI SCRITTE E FONTI NON SCRITTE:

• FONTI SCRITTE: diritto primario (Trattati); diritto derivato (regolamenti direttive, decisioni); accordi stipulati in seno alla decisioni); accordi stipulati in seno alla Comunità;

• FONTI NON SCRITTE: principi generali non scritti (di diritto intenazionale comunemente riconosciuti; comuni ai diritti degli Stati membri; quelli elaborati dalla CGCE)

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TEORIA NORMATIVA E TEORIA DECISIONISTA

• Per KELSEN è sovrano chi decide in stato di normalità, cioè il Parlamento con il concorso degli altri due poteri (esecutivo e giudiziario)

• Per SCHMITT è sovrano chi decide nello stato di eccezione con poteri di ordinanza

• Per i contemporanei la sovranità è diffusa e pluralistica riguarda la norma, l’atto amministrativo e la sentenza (precedente)

• I neocostituzionalisti ritengono sovrana la costituzione (obbligo di interpretazione conforme alla costituzione e alle fonti superiori di diritto)

ORDINAMENTO ORIGINARIO

• Per Kelsen l’unico ordinamento originario è quello internazionale tutti gli altri sono derivati e subordinati al diritto internazional

• Per la dottrina dello Stato l’unico ordinamento originario è lo Stato, mentre gli altri sono regolati da rapporti,norme e principi di riconoscimento:principi di riconoscimento:

• .Per i teorici dell’ordinamento multilivello vale la dottrina della cessione progressiva di sovranità statale

• Per i teorici dell’ordinamento giuridico globale vi sarebbe un ordinamento unico e superiore: attualmente ciò è parzialmente vero per il diritto commerciale internazionale, attraverso le organizzazioni mondiali

FONTI DEL DIRITTO

• Distinzione tra fonti di produzione e fonti di applicazione del diritto

• Fonti del diritto internazionale:Trattati,

Accordi e Convenzioni,Trattati Segreti)

Fonti del diritto Europeo:Trattati e Fonti del diritto Europeo:Trattati e Convenzioni,Regolamenti,Direttive e Decisioni:Atti informali (libri e documenti)

Fonti del Diritto Nazionale:Costituzione, Atti con forza e valore di legge, regolamenti, usi e convenzioni,precedenti giurisprudenziali

FONTI DI DIRITTO COMUNITARIO

• PRINCIPIO DI GERARCHIA: il diritto derivato deve essere conforme al diritto primario;

• PRINCIPIO DEL GRADUALISMO DELLE FONTI;

• PRINCIPIO DI LEGALITA’;• PRINCIPIO DI LEGALITA’;

• PRINCIPIO DELL’INTERPRETAZIONE UNIFORME DI TUTTE LE FONTI COMUNITARIE NEGLI STATI MEMBRI

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FONTI COMUNITARIE E FONTI NAZIONALI

• PRINCIPIO DELL’INTERPRETAZIONE CONFORME;

• PRINCIPIO DELL’INTERPRETAZIONE UNIFORME;• PRINCIPIO DELL’INTERPRETAZIONE UNIFORME;

• PRINCIPIO DELL’APPLICAZIONE DIRETTA;

• PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DEL DIRITTO COMUNITARIO;

• PRINCIPIO DELL’EFFETTO UTILE

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RAPPORTO TRA ORDINAMENTO COMUNITARIO E

ORDINAMENTO NAZIONALE

• TESI MONISTA (CORTE DI GIUSTIZIA);• TESI MONISTA (CORTE DI GIUSTIZIA);

• TESI DUALISTA (CORTE COSTITUZIONALE, ma v. sentt. N. 129/2006; 348 e 349/2007);

• TESI INTERNAZIONALISTA

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FONTI DI DIRITTO NAZIONALEA) FONTI PRIMARIE:- Norme scritte e non scritte del diritto comunitario e

quelle del diritto internazionale generalmente riconosciute e quelle pattizie (v. art. 117, co. 1 Cost.);

- Costituzione e leggi costituzionali;- Regolamenti comunitari;- Regolamenti comunitari;- Leggi statali;- Decreti legislativi di attuazione degli Statuti regionali;- Atti con forza di legge (decreti legge e decreti

legislativi);- Leggi regionali;- Statuti degli enti territoriali locali;- Testi unici c.d. fonte e testi unici compilativi;- Regolamenti di delegificazioneMateriale protetto da copyright

FONTI DI DIRITTO NAZIONALE

B) FONTI SECONDARIE:

- Regolamenti ex l. 400/1988;

- Statuti e regolamenti di altri enti pubblici, diversi da quelli territoriali;diversi da quelli territoriali;

- Ordinanze di necessità ed urgenza (ordinanze generali e ordinanze singolari);

- Consuetudine amministrativa (fonte non scritta, diversa dalla c.d. prassi amministrativa)

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DIFFERENZA TRA FONTI DEL DIRITTO E ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI

• Agli atti amministrativi generali non si applica, in linea di massima, la regola dell’analogia e le regole interpretative proprie delle norme giuridiche (art. 12 preleggi c.c.), ma v. giurisprudenza;giuridiche (art. 12 preleggi c.c.), ma v. giurisprudenza;

• Agli atti amministrativi generali, poiché non hanno natura normativa, non si applica il principio jura novit curia;

• L’efficacia giuridica degli atti amministrativi generali non coincide con la pubblicazione in G.U. o in un albo ufficiale regionale o comunale.

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SOGGETTIVITA’ GIURIDICA

• Attitudine alla imputazione di effetti giuridici.

• Coincide con la capacità giuridica a sua volta • Coincide con la capacità giuridica a sua volta intesa come posizione giuridica generale del soggetto, in quanto destinatario di effetti giuridici.

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TIPOLOGIA DI FIGURE SOGGETTIVE

• PERSONE FISICHE: possono essere destinatari di provvedimenti amministrativi opp. Titalaridi munera pubblici;

• ASSOCIAZIONI PRIVE DI PERSONALITA’ • ASSOCIAZIONI PRIVE DI PERSONALITA’ GIURIDICA (artt. 36 e ss. c.c.);

• ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI CON PERSONALITA’ GIRUIDICA DI DIRITTO PRIVATO (Aartt. 12 ss. c.c.);

• PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE (art. 11 c.c.)

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ELEMENTI DISTINTIVI DIUN ENTE PUBBLICO

• SOGGEZIONE ALL’ART. 11 C.C. E ALLE NORME DI DIRITTO PUBBLICO;

• VIGILANZA OBBLIGATORIA DA PARTE DI UN PUBBLICO POTERE;

• PRINCIPIO DI NECESSARIETA’ DELL’ENTE;

• POTERE DI ANNULLAMENTO D’UFFICIO DEGLI ATTI ILLEGITTIMI DELL’ENTE;

• DISCIPLINA PUBBLICISTICA DEI BENI DI PERTINENZA DELL’ENTE;

• DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI;

• DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE DELLA PROPRIA SITUAZIONE PATRIMONIALE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI MEDESIMI;

• DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI.

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POSIZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA

• Relazione generale o speciale, complessiva, nella quale il soggetto giuridico viene a trovarsi con l’ordinamento giuridico:trovarsi con l’ordinamento giuridico:

• Es. Stato: posizione di sovranità;

• Enti pubblici: posizione di indipendenza; autonomia pubblica e/o privata; strumentalità; soggezione.

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POTERE AMMINISTRATIVO

• Non sembra costituire posizione giuridica soggettiva, ma strumento di esercizio della medesima.

• HA NATURA POLIMORFA:• Se si relaziona il potere alla posizione giuridica di

sovranità o di autonomia pubblica, si fa riferimento al modulo tipico di attività usato dall’autorità;

• Se si relaziona il potere alla soggettività, si designa un • Se si relaziona il potere alla soggettività, si designa un concetto di natura organizzativa;

• Se si relaziona il potere al principio di articolazione delle funzioni, designa la quantità di attribuzione affidata ad una determinata amministrazione.

È UNA SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA A CARATTERE STRUMENTALE

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POTERI PUBBLICI

• Possono declinarsi in senso soggettivo (Parlamento,Amministrazione,Giudici)

• Possono declinarsi in senso oggettivo; potere normativo, potere di governo, potere normativo, potere di governo, potere amministrativo,potere giudiziario

• Possono declinarsi in senso politico:funzione di indirizzo del Parlamento, del Governo,dei mass-media

• Della Amministrazione,e Giurisdizione

POTERE PUBBLICO

• È un modo tipico dell’esercizio all’attitudine all’imputazione di fattispecie propria delle persone giuridiche pubbliche.

• Nell’ORDINAMENTO COMUNITARIO può • Nell’ORDINAMENTO COMUNITARIO può invece avvicinarsi sensibilmente la nozione di potere (rectius potestà) a quella di situazione giuridica soggettiva, cui corrispondono diritti soggettivi od obblighi del soggetto.

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SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

• Sono categorie giuridiche che rappresentano un giudizio di rilevanza giuridica dell’ordinamento generale rispetto ad interessi del soggetto o di terzi.

• Al centro del concetto di situazione giuridica • Al centro del concetto di situazione giuridica soggettiva c’è sempre l’INTERESSE: aspirazione di un soggetto verso un bene ritenuto idoneo a soddisfare uno stato di bisogno del soggetto stesso, di natura materiale o spirituale, economica o sociale.

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SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE

• DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO;

• INTERESSE LEGITTIMO;• INTERESSE LEGITTIMO;

• DIRITTO POTESTATIVO;

• LEGITTIMA ASPETTATIVA;

• POSSESSO;

• ONERE.

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SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE PASSIVE

• DOVERE: comportamento aspecifico necessario per realizzare interessi altrui.

• OBBLIGO: comportamento specifico per necessario per realizzare interessi altrui.necessario per realizzare interessi altrui.

• SOGGEZIONE: mera situazione del subire l’iniziativa altrui.

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DIRITTO SOGGETTIVO NEL DIRITTO PUBBLICO

• DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO: interesse del privato riconosciuto in modo diretto ed immediato dall’ordinamento giuridico

• DIRITTO SOGGETTIVO AFFIEVOLITO O SOTTOPOSTO A DEGRADAZIONE: in seguito all’esercizio di un potere DEGRADAZIONE: in seguito all’esercizio di un potere amministrativo discrezionale autoritativo, imperativo e sfavorevole per il soggetto il diritto viene affievolito ad interesse legittimo;

• DIRITTO SOGGETTIVO IN ATTESA DI ESPANSIONE: è una ricostruzione collegata alla teoria del procedimento autorizzatorio e concessorio, inteso come esercizio di potere volto a rimuovere un ostacolo legale all’esercizio di un diritto preesistente.

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LEGGE E SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

• Secondo la dottrina dello Stato, la legge troverebbe di fronte solo interessi (potere discrezionale legislativo)

• Secondo il neocostituzionalismo, la legge può • Secondo il neocostituzionalismo, la legge può trovare diritti fondamentali

• Principio di garanzia: per incidere sulle situazioni giuridiche soggettive occorre rispettare la riserva assoluta o relativa di legge (articolo 97 della Costituzione)

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

• SOSTANZIALI O DI BASE: preesistono all’esercizio di un potere determinato;

• PROCEDIMENTALI: nascono, si modificano e si estinguono in capo a soggetti parti del procedimento come effetti di atti del procedimento.

• PROCESSUALI (es. azione:nascono e si estinguono nel corso del processo)

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PRINCIPALI SITUAZIONI PROCEDIMENTALI

• DIRITTO DI ISTANZA;

• DIRITTO DI OSSERVAZIONE O DI OPPOSIZIONE;

• DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO;PROCEDIMENTO;

• DIRITTO ALLA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL’ACCOGLIMENTO DELLE PROPRIE ISTANE (ART. 10 BIS L. 241/90 SS.MM.II.)

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INTERESSE LEGITTIMO

• Situazione giuridica soggettiva di vantaggio

• Ha natura intrinsecamente strumentale

• attribuisce un potere di azione o di reazione in collegamento con l’esercizio di un potere amministrativo;collegamento con l’esercizio di un potere amministrativo;

• È una figura recessiva per incidenza del diritto comunitario, quante volte sia esercitata una competenza materiale esclusiva o primaria

• (v. sent. Dorsch 14 dicembre 1997, in causa C-321/1996).

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INTERESSE LEGITTIMO

• PERSONALE: corrisponde all’aspirazione di soddisfare un bisogno del singolo a conseguire o mantenere un bene giuridico;

• COLLETTIVO: sono interessi di cui titolare è un ente, in quanto esponenziale degli interessi di ente, in quanto esponenziale degli interessi di tutta la collettività, perché dotato di autonomia generale (es. Comune);

• DIFFUSO: sono interessi adespoti, che esistono allo stato diffuso e pertanto trovano un centro di imputazione, altrettanto diffuso e dinamico, in associazioni, comitati ed altre entità non riconosciute e quindi non “stabilizzate” nell’ambito dell’ordinamento generale.

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RAPPORTO GIURIDICO

• TRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E UTENTE ESISTE:

• A) una relazione tra situazioni giuridiche soggettive quando l’amministrazione esercita capacità o legittimazione negoziale;capacità o legittimazione negoziale;

• B1) il rapporto procedimentale, che si apre con l’inizio del procedimento ed ha natura strumentale:

• B2) il rapporto provvedimentale, che è il rapporto di diritto sostanziale nascente dal provvedimento amministrativo

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POTERE GOVERNATIVO

• E’ la quarta funzione pubblica dello Stato e secondo SCHMITT è il potere pubblico per eccellenza. Ha la funzione di indirizzo politico che viene controllata dal Parlamento.

• E’ un potere pluralistico: in Italia tre livelli di governo, governo statale,governi regionali e governi comunali.

• La nozione di governo produce la “politica pubblica” dal programma alla sua attuazione