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Il ruolo della scuola:
il percorso normativo italiano
Il ruolo della scuola:
il percorso normativo italiano
Ciò che viene prodotto a livello normativo
per regolare la vita di istituzioni come
quella scolastica
indicatore della sensibilità
che una società è in grado
di manifestare nei confronti
di determinate
problematiche
specchio dei cambiamenti
sociali in atto e propulsore
di disegni prospettici verso
il futuro
la realtà sociale concorre alla nascita di nuovi modi di intendere
la realtà stessa e di nuove convinzioni su aspetti critici e
rilevanti del sistema sociale. Tali convinzioni non più in sintonia con la tradizione passata vengono via
via condivise da un crescente numero di persone
vengono emanate nuove norme che danno
legittimazione formale a tale nuova visione della realtà e
queste norme inducono spinte al cambiamento
le nuove norme, a loro
volta, finiscono con l’esaurire tali
“spinte innovative” e si instaura in
questo modo una
“nuova tradizione”
Il ruolo
della
scuola:
il percorso
normativo
italiano
Se si ripercorre la cronologia
delle vicende normative inerenti
la disabilità, è possibile
individuare una serie di passaggi
indicativi di una coscienza
sociale via via modificatasi, che
segnala l’avvicendarsi di
differenti interpretazioni e modelli
di intervento sociale e politico
Il ruolo
della
scuola:
il percorso
normativo
italiano
Modello dell’esclusione
separazione di gruppi di studenti,
considerati “anormali”, dagli altri
tale approccio si prolunga, dalle origini del
nostro sistema scolastico fino, almeno, agli
anni Cinquanta
Il ruolo
della
scuola:
il percorso
normativo
italiano
L’istituzione scolastica pubblica viene investita dai problemi della disabilità e del disadattamento scolastico solo nei termini di regolare una separazione
quella che oggi chiamiamo “disabilità”, misurata con appropriati sistemi valutativi
(sempre più raffinati nel tempo) costituisce anche l’occasione per tutelare la normale e
ordinata attività didattica degli alunni “normali”
Il ruolo
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scuola:
il percorso
normativo
italiano
Il modello dell’esclusione
La separazione
• sancisce il divieto della presenza dell’alunno con deficit di tipo fisico, psichico o sensoriale, e più in generale del diverso, nella scuola di tutti
la delega ad altre istituzioni (istituti specializzati, scuole speciali)
• determina la mancanza di un intervento in campo educativo della scuola “di tutti”, in molti casi una mancanza dello Stato
Il ruolo
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il percorso
normativo
italiano
Il modello dell’esclusione
«doppio sistema
scolastico-educativo-normale
per gli alunni considerati normodotati e
speciale
per gli ipodotati e i minorati»
(Sagramola, 1989:19)
Il ruolo
della
scuola:
il percorso
normativo
italiano
Il modello dell’esclusione
Il modello della
specializzazione e della medicalizzazione
Gli anni Sessanta segnano un preciso
stacco rispetto al passato, non soltanto
per il numero elevato di atti normativi
prodotti, ma anche per la diversa
prospettiva adottata dallo Stato
Il ruolo
della
scuola:
il percorso
normativo
italiano
Il cambiamento in questa fase consiste nel fatto che lo stato ritiene suo preciso compito interessarsi direttamente anche degli “handicappati psicofisici o gravi”,
non però all’interno della scuola normale
bensì attraverso un rafforzamento e una diversificazione di strutture
speciali
Il ruolo
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scuola:
il percorso
normativo
italiano
Modello della specializzazione e della medicalizzazione
In concomitanza con un importante sviluppo delle
scienza mediche e psicologiche nel settore
dell’età evolutiva,
Soprattutto nell’area diagnostica, della
prevenzione e dell’intervento
In questo periodo si dà avvio alla nascita e
diffusione di un numero importante
di scuole speciali
(per soggetti con menomazioni gravi)
e, all’interno della scuola comune,
di classi differenziali
(per alunni tardivi o con lievi anomalie psichiche e
sensoriali)
Il ruolo
della
scuola:
il percorso
normativo
italiano
Modello della specializzazione e della medicalizzazione
Come conseguenza di questa
politica, a partire dall’anno
scolastico 1963-64, si assiste ad un
costante e notevole incremento di
istituzioni speciali, fino a
raggiungere la punta massima nel
1973-74
1400 scuole speciali
funzionanti
8000 classi differenziali
Il ruolo
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il percorso
normativo
italiano
Modello della specializzazione e della medicalizzazione
Modello dell’inserimento
Sull’onda dei movimenti politici e sociali legati al
“Sessantotto”, volti all’approfondimento del tema
dei diritti umani, e alla costruzione di una società
equa e partecipativa
e dei correlati sviluppi di una coscienza politico-
culturale legata ai temi della separazione e della
istituzionalizzazione (Goffman, 1961, 1963; Basaglia,
1967; 1968; 1969)
che nel nostro Paese ha fortemente coinvolto anche
il mondo della scuola, dei suoi obiettivi, delle sue
scelte politiche e didattiche (don Milani, 1967)
Il ruolo
della
scuola:
il percorso
normativo
italiano
Anche la scuola viene investita
dagli echi di questo modello, in
particolare in relazione al tema
della disabilità
Ciò non può che coinvolgere le
scelte educative e di
organizzazione scolastica
Il ruolo
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il percorso
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italiano
Modello dell’inserimento
La convergenza di queste istanze
sociali, culturali, scientifiche, etiche
e politiche contribuisce a
determinare il graduale e
irreversibile
declino
delle istituzioni speciali
E ad aprire ad importanti ricadute
sul piano legislativo e del diritto
Il ruolo
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italiano
Modello dell’inserimento
Il passaggio-chiave è stata
Legge 118 del 30.03.1971
Nuove norme in favore di mutilati ed
invalidi civili
che, anche se non specificatamente
rivolta alla scuola, ha sancito, di norma, l’istruzione dell’obbligo nella
scuola comune
Il ruolo
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normativo
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Modello dell’inserimento
«l’istruzione dell’obbligo deve avvenire
nelle classi normali della scuola
pubblica, salvo i casi in cui i soggetti
siano affetti da gravi deficienze
intellettive o da menomazioni fisiche di
tali gravità da impedire o rendere
difficoltoso l’apprendimento o
l’inserimento nelle predette classi
normali»
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Modello dell’inserimento
Restano esclusi, oltre ai soggetti con
gravi menomazioni, coloro che
presentano una menomazione
sensoriale, per i quali le porte delle
classi ordinarie si apriranno più tardi
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per i ciechi con la Legge
n. 360 del 1976
per i sordi con la Legge
n. 517 del 1977
Modello dell’inserimento
L’apertura della legge, sia pure ancora parziale, alla frequenza scolastica degli
alunni disabili non è però accompagnata
da interventi che ne facilitino l’attuazione
non si interviene adeguatamente per rimuovere le
barriere architettoniche,
mancano insegnanti di sostegno specializzati,
non si dà vita a un’adeguata azione di formazione dei
docenti,
non viene curata una efficace sensibilizzazione sociale
Il ruolo
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normativo
italiano
Modello dell’inserimento
«Con la Legge del 1971 prende il via una caratteristica tipicamente italiana del
modello inclusivo, che vede convivere un sistema di principi e un apparato
legislativo decisamente avanzati accanto a prassi e procedure
operative non raramente distoniche, talvolta addirittura incompatibile con
le aperture di indirizzo»
(Pavone, 2010:42)
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il percorso
normativo
italiano
Modello dell’inserimento
Modello dell’integrazione
Nel 1974 il Ministro della Pubblica Istruzione nomina una Commissione con il compito di analizzare la situazione venutasi a creare nella scuola in seguito all’inserimento degli alunni disabili e di delineare le linee della futura politica scolastica
COMMISSIONE FALCUCCI
Il ruolo
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il percorso
normativo
italiano
Frutto del lavoro degli esperti è il
Documento Falcucci
dal nome della Presidente della Commissione.
Si tratta di un documento di elevato spessore
culturale, tale da influenzare tutti gli atti della
successiva politica sulla disabilità e,
soprattutto, da far evolvere la visione
pedagogica del problema
Il ruolo
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italiano
Modello dell’integrazione
Nel Documento
sono delineate alcune posizioni
particolarmente significative che segnano il
passaggio definitivo da una
concezione puramente assistenziale, specifica
della logica dell’inserimento,
a una più autenticamente improntata alla
relazione di aiuto propria dell’integrazione
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Modello dell’integrazione
1. non è sufficiente inserire se all’interno
della scuola si delega a qualche
insegnante, della classe differenziale o
del sostegno, il compito educativo
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il percorso
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Modello dell’integrazione
2. sono necessari alcuni cambiamenti sia per
quanto riguarda il curricolo, la didattica,
l’organizzazione delle classi e della scuola, i
rapporti con l’esterno, sia per quanto
riguarda l’idea di norma e normalità
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Modello dell’integrazione
3. l’introduzione della logica della
programmazione di tipo
curricolare porta con sé tre
implicazioni rilevanti:
la necessità di specializzazione
il superamento del rapporto
biunivoco insegnante-classe
il superamento dell’idea che la
classe sia l’unico possibile modo di
far lavorare e incontrare insieme li alunni e gli studenti
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Modello dell’integrazione
4. condizioni strutturali, quali:
la stabilità degli insegnanti
la loro qualificazione professionale
l’adeguatezza delle strutture scolastiche
l’efficienza dei servizi territoriali
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Modello dell’integrazione
Legge n. 517 del 1977
Norme sulla valutazione degli alunni e
sull’abolizione degli esami di
riparazione nonché altre norme di
modifica scolastica dell’ordinamento
scolastico
introdotta per rinnovare le procedure
valutative, recepisce pienamente lo
spirito del documento e traduce nella
prescrittività della norma le importanti
indicazioni
Il ruolo
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Modello dell’integrazione
l’estensione del diritto alla frequenza delle
scuole comuni anche per i soggetto più gravi
e per i sordi
l’adozione della programmazione di tipo
curricolare
il superamento della classe intesa come
unica base di lavoro, l’apertura a modalità
organizzative flessibili e funzionali
la possibilità di un ampliamento del
tempo scolastico e di una sua più ricca
articolazione
l’adozione di nuove modalità e nuovi
strumenti di valutazione
Il ruolo
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normativo
italiano
Modello dell’integrazione
Ma il perno attorno al quale le
singole disposizioni ruotano è il
concetto di “integrazione”,
con particolare riferimento agli
alunni che la legge chiama
“portatori di handicap”
Il ruolo
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il percorso
normativo
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Modello dell’integrazione
Pavone afferma che
«a ragion veduta possiamo ritenerla il primo
atto legislativo che anticipa, ponendone in
essere le condizioni, il modello dell’inclusione –
attualmente considerato come l’evoluzione più
qualificata dell’integrazione – in quanto si
occupa dei disabili non come problema
specifico da trattare separatamente, ma
collocandoli all’interno del processo di
trasformazione complessiva del sistema
scolastico; poche disposizioni successive
saranno così lungimiranti»
(2010: 43)
Il ruolo
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normativo
italiano
Modello dell’integrazione
Legge Quadro sull’handicap
n. 104 del 5 febbraio 1992
Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate
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Modello dell’integrazione
Si tratta di una Legge-quadro
che considera il tema della vita a tutto tondo delle persone con disabilità in tutte le sue possibili declinazioni (sociale, scolastica e lavorativa) e chiama in causa una molteplicità di soggetti,
dal settore medico e assistenziale, a quello degli enti locali, a quello dell’istruzione,
nello sforzo di garantire un
approccio multi prospettico ed integrato
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italiano
Modello dell’integrazione
1. Al bambino handicappato da 0 a 3
anni è garantito l’inserimento negli asili
nido
2. È garantito il diritto all’educazione e
all’istruzione nelle sezioni di scuola materna, nelle classi
comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo
delle potenzialità della persona handicappata
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni
e nella socializzazione.
4. L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da
difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti
dalle disabilità
Il ruolo
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italiano
Per la prima volta si prende in considerazione la persona
disabile lungo tutto l’arco dell’esistenza, dalla nascita
all’età adulta DIRITTO ALL’EDUCAZIONE E ALL’ISTRUZIONE (ART. 12)
La presenza di alunni disabili non è un incidente di percorso,
un‘emergenza da presidiare, ma un evento che richiede una
riorganizzazione del sistema già individuata in via previsionale e
che rappresenta un’occasione di crescita per tutti
L’integrazione/inclusione scolastica è, dunque, un valore fondativo, un assunto culturale
che richiede una vigorosa leadership gestionale e
relazionale da parte del Dirigente Scolastico, figura-chiave per la
costruzione di tale sistema
Il ruolo
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italiano
In base all’assunto (L. 104) che “l'esercizio del diritto
all’educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento
né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse
all'handicap”
è contraria alle disposizioni della Legge 104/92, la
costituzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie
anche minime e per prolungati e reiterati periodi
dell’anno scolastico.
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il percorso
normativo
italiano
Modello dell’inclusione
L’idea di inclusione si basa non sulla
misurazione della distanza da un preteso
standard di adeguatezza, ma sul
riconoscimento della
rilevanza della piena partecipazione alla
vita scolastica di tutti i soggetti
Il ruolo
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il percorso
normativo
italiano
Se l’integrazione tende ad identificare uno stato,
una condizione,
l’inclusione
rappresenta piuttosto un processo,
la capacità di fornire una cornice dentro cui gli
alunni – a prescindere da abilità, genere,
linguaggio, origine etnica o culturale – possono
essere ugualmente valorizzati, trattati con rispetto
e forniti di uguali opportunità a scuola
Il ruolo
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il percorso
normativo
italiano
Modello dell’inclusione
Inserimento, integrazione,
inclusione
Inserimento
è una presenza fisica, è la fine di un’esclusione
non è un fatto trascurabile, pur non essendo il traguardo
avanzato
poter interagire con “non esclusi” ha permesso ad alcuni
“prima esclusi” di essere visti al di là della loro disabilità
ha anche permesso ai processi socio-culturali di evolvere
ripensando le prassi in atto e procedendo verso uno stadio più
consapevole e sistematico
Inserimento, integrazione,
inclusione
Integrazione
un miglioramento delle dinamiche di adattamento fra il singolo soggetto e il contesto prossimale
una sistematizzazione del pensiero intorno ad un costrutto
pedagogico intenzionalmente orientato
la definizione di metodologie e di prassi di intervento, nonché
l’adozione di misure legislative di supporto e di promozione di
una comunità di diversi, le cui vite e abilità si incontrano e si
intrecciano
Inserimento, integrazione,
inclusione
Inclusione
si pone sul piano dei principi – che orientano e non impongono – e
non sul piano dei valori – che tendono all’assoluto e all’imposizione
si inquadra in un quadro epistemologico eco-sistemico che permette
di guardare al singolo all’interno dei suoi sistemi di vita in senso ampio
ed esaustivo
si avvale (Canevaro, 2015) di una modalità divergente di
insegnamento che permette a ciascuno di raggiungere un risultato a
partire dalle proprie conoscenze, esperienze, idee, e dai propri stili di
apprendimento: i risultati – pur essendo coerenti e accettabili –
possono essere diversi, non convergenti su un modello unico
Canevaro…
La sensazione è che ci siano molti principi
diffusi che affermano il valore
dell’integrazione/inclusione, che però non
siano confortati da un’altrettanto diffusa
pratica operativa
La didattica inclusiva sembra
forte nei principi e debole
nelle applicazioni
e nelle operazioni organizzative
Integrazione/inclusione - 1
Non basta de-istituzionalizzare; non basta chiudere ospedali, case
di accoglienza, scuole speciali
Occorre fare in modo che chi è o è stato (o potenzialmente
sarebbe) chiuso in una mono-identità riesca a conquistare una
identità plurale
La mono-identità anche in una espressione integrata diventa un
rifugio (vittimizzazione, assistenzialismo, …)
L’identità plurale – identità nella pluralità – permette di assumere le
abilità simboliche, I riti del comportamento e le abilità nelle
relazioni personali
L’apprendimento è nella pluralità. L’incontro con le diversità
favorisce l’apprendimento. L’autonomia di un soggetto non è fare da solo, ma avere padronanza delle proprie dipendenze
Integrazione/inclusione (2)
Integrazione = “io ti” integro in una
funzione, “io ti” integro in un contesto
Inclusione = riconoscimento mai
concluso del funzionamento originale
di un soggetto, valorizzazione delle sue
possibilità secondo sviluppi diversi e in
contesti diversi
Risposta specifica e contesto
inclusivo
Competenza specifica applicata a situazioni specifiche e
transitorie, per un tempo previsto, calendarizzato (la prospettiva
inclusiva è arricchimento per tutti)
Durante il periodo transitorio, condivisione dei risultati con il gruppo-classe (anche la programmazione di classe deve prevederla); la
condivisione ha valore metacognitivo per tutti gli attori
La strutturazione di un percorso per formare una competenza
diffusa: organizzazione del lavoro
CONVENZIONE ONU SUI
DIRITTI DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ - 2006
Promulgata dall'ONU nel 2007,
la convenzione si richiama esplicitamente a diversi principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani:
non discriminazi
one
eguaglianza
pari opportunità
rispetto dell'identità individuale
Uno sguardo
internazionale
Definizione (Art. 1)
Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni
fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in
interazione con varie barriere possono impedire la loro piena
ed effettiva partecipazione nella società su una base di
eguaglianza con gli altri
Art. 1 - Scopi
Promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale
godimento di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali da
parte delle persone con disabilità e favorire il rispetto della loro
dignità
Art. 3 – Principi generali
(a) Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale - compresa la
libertà di compiere le proprie scelte - e l’indipendenza delle persone;
(b) La non-discriminazione;
(c) La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società;
(d) Il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità
come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
(e) La parità di opportunità;
(f) L’accessibilità;
(g) La parità tra uomini e donne;
(h) Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il
rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità.
Art. 5 – Eguaglianza e non discriminazione
1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali di
fronte e secondo la legge ed hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio della
legge.
2. Gli Stati Parti devono proibire ogni forma di discriminazione
fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità
uguale ed effettiva protezione legale contro la discriminazione
qualunque ne sia il fondamento.
3. Al fine di promuovere l’eguaglianza ed eliminare le
discriminazioni, gli Stati Parti prenderanno tutti i provvedimenti
appropriati, per assicurare che siano forniti accomodamenti
ragionevoli.
4. Misure specifiche che fossero necessarie ad accelerare o
conseguire de facto l’eguaglianza delle persone con disabilità
non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente
Convenzione.
24 febbraio 2009
il Parlamento italiano ratifica la
Convenzione, che diventa legge dello
Stato
23 dicembre 2010
l'Unione Europea ratifica la Convenzione
Uno sguardo
internazionale
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