OTTOBRE 2004 LECCE Marco Pinna Definizione della Comunità Europea Il Commercio elettronico ha come...

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OTTOBRE 2004OTTOBRE 2004 LECCE LECCE

Marco PinnaMarco Pinna

Definizione della Comunità EuropeaDefinizione della Comunità Europea

Il Commercio elettronico ha come oggetto lo svolgimento degli affari per via elettronica:

• compravendita di beni e servizi per via elettronica, • la distribuzione in linea di contenuti digitali, • il trasferimento di fondi, le contrattazioni elettroniche

di borsa, • le polizze di carico elettroniche, le gare d’appalto, le

vendite all’asta, • il design e la progettazione in collaborazione, la

selezione in linea dei fornitori, il marketing diretto di beni e servizi per il consumatore,

• nonché l’assistenza post vendita.

L’Italia e il C.E.L’Italia e il C.E.

• Osservatorio per il C.E.• Finanziaria 240 + 90 miliardi• Sviluppo Italia • Progetto e-Europe• Progetto e-Sud

Commercio elettronico: le Commercio elettronico: le norme in Italianorme in Italia

• Rispetto della privacy Legge 675/96• Firma elettronica Legge 15 marzo1997 n°59• Pagamento informatico ed Archiviazione ottica DPR

513/97• Diritto di recesso Dl 15-01-92 n°50• Autorità di certificazione • Osservatorio Permanente sul C.E. Art. 21 Gazzetta

ufficiale n°80 del 24-4-98

Direttiva 2000/31 – 8 giugno 2000Direttiva 2000/31 – 8 giugno 2000

• Uno spazio senza frontiere • Libera circolazione di persone, merci e servizi• Opportunità di occupazione nelle PMI• Elevato livello di integrazione giuridica

comunitaria

Disposizioni generaliDisposizioni generali

• Obiettivi e campo di applicazione• Stabilimento dei prestatori• Contratti elettronici• Responsabilità degli intermediari• Codici di condotta • Controversie

DefinizioniDefinizioni

• Prestatore e prestatore stabilito• Destinatario del servizio• Consumatore• Comunicazioni commerciali• Professione regolamentata• Ambito regolamentato

Mercato internoMercato interno

• Rispetto delle disposizioni nazionali• Nessuna barriera tra stati UE• Eccezioni motivate da ragioni previste dalla

direttiva

Regime di stabilimentoRegime di stabilimento

• Assenza di autorizzazione preventiva • Nome del prestatore • Indirizzo geografico• Estremi del prestatore ed e-mail • Registro e numero di immatricolazione • Autorizzazione delle autorità competenti

Professioni regolamentateProfessioni regolamentate

• Obbligo di informazione • Ordine professionale • Titolo professionale • Riferimento norme professionali vigenti• Numero partita IVA• Prezzi chiari

Diritto comunitarioDiritto comunitario

• Azione commerciale identificabile• Persona giuridica per cui si svolge l’azione

commerciale sia identificabile• Offerte promozionali facilmente accessibili

ed inequivocabili• Concorsi e giochi chiaramente identificabili

Azioni non sollecitateAzioni non sollecitate

• Azioni non sollecitate devono avere il mittente in chiaro

• Presenza di registri negativi per la cancellazione

Professioni regolamentateProfessioni regolamentate

• Indipendenza,dignità, onore della professione, segreto professionale, lealtà vero clienti e colleghi

• Codici di condotta a livello comunitario

Contratti elettroniciContratti elettronici

• I contratti elettronici devono essere possibili • le norme devono essere adattate a tal fine• esclusioni:

• trasferimenti di beni immobiliari• contratti di fideiussione o garanzia• contratti che richiedono organi giurisdizionali,

pubblici poteri• contratti di successione o diritto di famiglia

Informazioni da fornireInformazioni da fornire

• Fasi tecniche della conclusione del contratto• come accedere al contratto archiviato• correzione degli errori e chiarezza di invio

dell’ordine• le lingue a disposizione per fare il contratto• adesione al codice di condotta • clausole e condizioni generali

Inoltro dell’ordineInoltro dell’ordine

• Ricevuta dell’ordine del destinatario del servizio da parte del prestatore

• ordine e ricevuta si considerano pervenuti se i dati sono accessibili

• strumenti tecnici per la correzione dei dati prima di dare il via all’ordine

Concetto di semplice Concetto di semplice trasportotrasporto

• Il prestatore non è responsabile se: • non dà origine alla trasmissione• non seleziona il destinatario della trasmissione• non modifica o seleziona le informazioni

trasmesse

CachingCaching

• La memorizzazione temporanea è consentita purché non modifiche le informazioni, si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, non interferisca con il destinatario ed usi illecitamente le tecnologie per altri fini, rimuova prontamente le informazioni memorizzate

HostingHosting

• La memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio non dà responsabilità al prestatore tranne:• questo sia a conoscenza dei contenuti• appena al corrente agisca immediatamente e

rimuove i dati• se destinatario e prestatore hanno un

controllo od autorità

SorveglianzaSorveglianza

• Vi è assenza di obbligo di sorveglianza sui dati• Obbligo di informazione alle autorità se in

presenza di attività illecite da parte dei destinatari• Codici di condotta

• elaborazione di codici da parte di associazioni, enti, consumatori

• trasmissione volontaria di codici• accessibilità ai codici in più lingue

ControversieControversie

• In caso di dissenso tra prestatore e destinatario del servizio vi sarà la composizione extragiudiziale delle controversie previste dal diritto nazionale

• Incoraggiare le associazioni dei consumatori per operare garanzie procedurali

• comunicare alla commissione le decisioni significative che saranno adottate

Ricorso giurisdizionaleRicorso giurisdizionale

• I ricorsi devono avere tempi rapidi per porre fine alle violazioni ed impedire ulteriori danni

• GU L 178 del 17.7.2000

CooperazioneCooperazione• Gli Stati membri collaborano tra loro• Istituiscono dei punti di contatto accessibili

per via elettronica pronti a• ottenere informazioni generali su diritti

ed obblighi contrattuali• modalità di reclamo e ricorso• avere gli estremi delle autorità

competenti o associazioni consumatori

SanzioniSanzioni

• Le azioni sanzionatorie devono essere:• effettive• proporzionate• dissuasive

RiesameRiesame

• Ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento Europeo una relazione sull’applicazione della norma

• Eventuali adeguamenti• segnalazione di proposte di responsabilità

Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione

Marco Pinna

335-1260765