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Procedure e problemi per Procedure e problemi per
l’attribuzione del codice CER ai l’attribuzione del codice CER ai
fini della pericolosità del rifiuto e fini della pericolosità del rifiuto e
del suo smaltimentodel suo smaltimento
ARPAT - Dipartimento Provinciale di PisaARPAT - Dipartimento Provinciale di Pisa
Laura Balocchi
SommarioSommario
Breve excursus dell’evoluzione normativa in materia di classificazione e smaltimento in discarica:
- DPR 915/82-D. Lgs. 22/97-Decisione 2000/532/CE-D. Lgs. 36/2003 e DM 13.03.2003
Coesistenza attuale dei diversi regimi normativi
Aspetti critici nella classificazione del rifiuto perl’attribuzione del codice c.e.r. e per lo smaltimento in discarica
Esempi riferiti a situazioni reali.
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Evoluzione della normativaEvoluzione della normativa
- Delibera C.I. del 27.07.84 applicativa dell’art.4 del DPR 915/82
- D. Lgs. 05.02.97 n. 22
- Decisione 2000/532/CE e succ. mod.:
Decisione 2001/118/CE
Decisione 2001/119/CE
Decisione 2001/573/CE recepita dalla Direttiva Min. Amb. 9 aprile 2002
- D. Lgs. 13.01.2003 n. 36 - discariche (attuazione Direttiva 1999/31/CE)
- Decreto Min. Amb. 13.03.2003- Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
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DPR 915/82 - Del. C.I. 27.07.84DPR 915/82 - Del. C.I. 27.07.84
Classificazione dei rifiuti
Urbani Speciali
Tossici e nocivi
Qualora contengano determinate sostanze
in concentrazioni superiori a quelle
indicate nelle tabelle di cui alla Del. C.I.
Non Tossici e nocivi
Criterio analitico
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Classificazione delle discariche e ammissibilità dei rifiuti
I due criteri sono tra loro integrati
In base alle effettive concentrazioni di alcune
sostanze
In base alle tipologie dei rifiuti:• urbani• inerti• speciali non tossici e nocivi • speciali tossici e nocivi
DPR 915/82 - Del. C.I. 27.07.84DPR 915/82 - Del. C.I. 27.07.84
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D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22
Speciali
Non pericolosi
Urbani
Pericolosi
Non pericolosi
Pericolosi
Attribuzione di un codice c.e.r. sulla base di tipologie codificate
Attribuzione della pericolosità esclusivamente con criterio tabellare
Restano immutati i criteri per lo smaltimento in discarica
RIFIUTI
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Decisione 2000/532/CE Decisione 2000/532/CE e succ. mode succ. mod.:.: Decisione 2001/118/CE - Decisione 2001/119/CE - Decisione 2001/573/CEDecisione 2001/118/CE - Decisione 2001/119/CE - Decisione 2001/573/CE
recepita dalla Direttiva Min. Amb. 9 aprile 2002recepita dalla Direttiva Min. Amb. 9 aprile 2002
Modifica ed amplia l’elenco delle tipologie di rifiuti e dei relativi codici c.e.r.
Descrive una procedura per l’attribuzione dei codici c.e.r.
Introduce per l’individuazione dei rifiuti pericolosi il duplice criterio tabellare e analitico
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Attribuzione della pericolositàAttribuzione della pericolosità
1. Rifiuti comunque pericolosi identificati come tali direttamente nell’elenco (pericolosi per norma)
2. Rifiuti con “voce a specchio” che possono essere pericolosi o non pericolosi a seconda dei valori di concentrazione di
sostanze pericolose eventualmente presenti rispetto ai relativi valori limite indicati nella direttiva stessa
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I codici c.e.r. dei rifiuti pericolosi sono contrassegnati con asterisco
D. Lgs. 13.01.2003 n. 36 D. Lgs. 13.01.2003 n. 36 discarichediscariche ((attuazione Direttiva 1999/31/CE)
Decreto Min. Amb. 13.03.2003Decreto Min. Amb. 13.03.2003 Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discaricaCriteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
Sono individuate discariche per:
•Rifiuti inerti
•Rifiuti non pericolosi
•Rifiuti pericolosi
Al di là della definizione di inerti o della classificazione pericolosi /non pericolosi sono individuate, per ogni tipologia di discarica,
concentrazioni limite per determinate sostanze
Non sono comunque ammesse in discarica alcune tipologie di rifiuti in rapporto alle loro caratteristiche di pericolo e/o alle concentrazioni di
determinate sostanze ARPAT - Dipartimento Provinciale di Pisa
Regime transitorioRegime transitorio
Il D. Lgs. 36/2003 avrà piena efficacia dal 16 luglio 2005
Fino a tale data:
1. Le discariche potranno continuare a ricevere le tipologie di rifiuti per cui sono autorizzate
2. Nelle nuove discariche potranno essere smaltiti i rifiuti con i seguenti criteri:
•nelle discariche per inerti i rifiuti attualmente destinati alle discariche 2A
•nelle discariche per non pericolosi i rifiuti attualmente avviati alle discariche 2B
• nelle discariche per pericolosi i rifiuti attualmente destinati alle discariche 2C e di terza categoria
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Attuale situazione normativaAttuale situazione normativa
Norme Vigenti:
Decisione 2000/532/CE e succ. mod. per la classificazione dei rifiuti
Del. C.I. 27.07.84 limitatamente ai valori tabellari e criteri di accettabilità per lo smaltimento in discarica (fino al 16.07.2005)
D.Lgs. 36/2003 e DM 13.03.2003 per nuove discariche che scelgano di adottare già da adesso il nuovo regime normativo
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Attuale situazione normativaAttuale situazione normativa
Per l’attribuzione del codice e della pericolosità:
Qualora il rifiuto non sia identificabile a priori tra quelli non pericolosi o tra quelli comunque pericolosi o preveda le “voci specchio” è necessario procedere all’analisi
Per l’individuazione delle modalità di smaltimento :
a) necessità di effettuare la classificazione ai sensi della Del. C.I. 27.07.84 (tossico e nocivo/non tossico e nocivo) su base analitica valutando le effettive concentrazioni di alcune sostanze secondo le indicazioni contenute nella delibera
b) In caso di possibile adesione alla nuova normativa anteriormente al 16.07.2005, necessità di effettuare la caratterizzazione analitica ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e DM 13.03.2003
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La classificazione di un rifiuto presuppone:
Considerazioni alla luce della attuale situazione normativa:Considerazioni alla luce della attuale situazione normativa:
1. L’analisi chimica per la caratterizzazione dei rifiuti, che sembrava destinata ad essere definitivamente accantonata con il regime normativo introdotto del Decreto Ronchi, si ripropone prepotentemente come strumento indispensabile
2. La molteplicità degli aspetti gestionali e delle norme che si integrano e si sovrappongono rende talvolta alquanto complesso il compito della classificazione di un rifiuto intesa in senso lato come caratterizzazione generale ai fini della sua gestione complessiva dalla produzione allo smaltimento finale
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Procedura per l’attribuzione dei codici c.e.rProcedura per l’attribuzione dei codici c.e.r
1. Identificare la fonte che genera il rifiuto secondo i capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20
2. Esaminare i capitoli 13, 14 e 15
3. Utilizzare il capitolo 16
4. Utilizzare il capitolo corrispondente alla attività produttiva di origine seguito dal codice 99
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Attribuzione della pericolositàAttribuzione della pericolosità
1. Rifiuti comunque pericolosi identificati come tali direttamente nell’elenco (pericolosi per norma)
2. Rifiuti con “voce a specchio” che possono essere pericolosi o non pericolosi a seconda dei valori di concentrazione di
sostanze pericolose eventualmente presenti rispetto ai relativi valori limite indicati nella direttiva stessa
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I codici c.e.r. dei rifiuti pericolosi sono contrassegnati con asterisco
Attribuzione della pericolositàAttribuzione della pericolosità
Rifiuti comunque pericolosi:
Esempi:
04 01 03 Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
16 01 07 Filtri dell’olio
17 02 04 Vetro, legno, plastica contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 06 05 Materiali da costruzione contenenti amianto
19 01 10 Carbone attivo esaurito impiegato per il trattamento dei fumi
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Attribuzione della pericolositàAttribuzione della pericolosità
Rifiuti con “voce a specchio”
Esempi:
10 01 16* Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento contenenti sostanze pericolose
10 01 17 Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento diverse dea quelle di cui alla voce 10 01 16
17 05 05* Fanghi di dragaggio contenenti sostanze pericolose
17 05 06 Fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05
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Attribuzione della pericolositàAttribuzione della pericolosità
Rifiuti con “voce a specchio”
Qualora sia prevista una “voce a specchio” il rifiuto sarà classificato come pericoloso con l’attribuzione del relativo codice se possiede una o più delle caratteristiche elencate all’art. 2 della Decisione 2000/532/CE, che in sostanza elenca una serie di categorie di sostanze pericolose con la relativa concentrazione limite.
Esempio:- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale 0,1 %
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale 3 %
………
- una o più sostanze corrosive classif. R35 in concentrazione totale 1 %
……...
-una sostanza riconosciuta cancerogena (cat 1 o 2) in concentrazione 0,1%
………...
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Problemi nell’attribuzione della pericolositàProblemi nell’attribuzione della pericolosità
Sotto il profilo interpretativo:
1. Individuazione delle sostanze che possono rendere pericoloso un rifiuto
2. Serie omologhe o congeneri di sostanze: è ragionevole fare la sommatoria?
Sotto il profilo tecnico:
3. Per i metalli, identificazione degli specifici composti perché ad essi è associata la effettiva pericolosità
4. Disponibilità di metodiche valide e omogenee
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ConsiderazioniConsiderazioni
Talvolta, specialmente laddove non sia individuabile una
attribuzione certa e univoca di un codice, può esservi, da parte
del produttore, la tentazione di attribuire non il codice più
“verosimile” ma quello più “opportuno”, anche in riferimento
alla normativa sul recupero dei rifiuti (DM 05.02.98)
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Codice attribuito: 04 01 Rifiuti dalla lavorazione di pelli e pellicce
04 01 06 - Fanghi prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti
Codice più appropriato: 19 01 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue….
19 08 05 - Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
Esempio 1
Con il c.e.r. 04 01 06 è ammesso il riutilizzo nella produzione di laterizi ai sensi del DM 05.02.98, che non è ammesso in procedura semplificata per il c.e.r. 19 08 05
Fanghi di un depuratore centralizzato che tratta i reflui Fanghi di un depuratore centralizzato che tratta i reflui conciariconciari
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Esempio 2
17 - RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Codice attribuito:
17 05 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
17 05 04 - Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
Codice più appropriato:
17 03 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 01* - Miscele bituminose contenenti catrame di carboneoppure
17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01Con il c.e.r. 17 05 04 è consentito l’utilizzo ai sensi del DM 05.02.03, previo test di cessione, per ripristini ambientali tra cui anche il riempimento di cave, mentre con il c.e.r 17 03 02 (non pericoloso) è consentito solo l’utilizzo per rilevati stradali
Materiale proveniente dalla demolizione del manto stradaleMateriale proveniente dalla demolizione del manto stradale
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Esempio 2
Codice appropriato:
17 03 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 01* - Miscele bituminose contenenti catrame di carboneoppure
17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
1. Quali sostanze identificano il catrame di carbone ?
2. Problema analitico: quanti e quali congeneri degli IPA, tra tutti quelli possibili, possono essere determinati?
3 . Problema interpretativo: si può fare la sommatoria degli IPA in quanto congeneri?
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Esempio 3
- quali sono i possibili c.e.r.?:
1. 16 11 05*/06 Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche (contenenti/non
contenenti sostanze pericolose)
2. 17 05 03*/04 terre e rocce (contenenti/non contenenti sostanze pericolose)
- il rifiuto è pericoloso o non pericoloso?:
Nessuno dei componenti la serie di IPA determinati e riconosciuti cancerogeni supera da solo il limite di 1000 mg/Kg, ma la somma dei cancerogeni sì
Alcuni dei componenti non sono classificati tra i cancerogeni nel senso che per alcuni di essi non vi sono ancora dati sufficienti per l’attribuzione del potere cancerogeno
Rifiuti provenienti da una bonifica e derivanti Rifiuti provenienti da una bonifica e derivanti dall’escavazione di materiale di riporto costituito da residui dall’escavazione di materiale di riporto costituito da residui
di refrattaridi refrattariI rifiuti contengono IPA in concentrazione dell’ordine dei 1500 mg/Kg
come sommatoria
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Quali sono le implicazioni:Quali sono le implicazioni:
a. Se il rifiuto, quale che sia tra i due il codice di provenienza, è classificato come pericoloso, non può in nessun caso essere avviato a recupero
b. Se il rifiuto è classificato con il codice 16 11 06 può essere avviato a recupero ai sensi del DM 05.02.03 nella produzione di materiali e manufatti per l’edilizia,
c. Se il rifiuto è classificato con il codice 17 05 04, come già descritto è consentito l’utilizzo, previo test di cessione, per ripristini ambientali tra cui anche il
riempimento di cave
Considerazioni:Considerazioni: Il rifiuto contiene significative concentrazioni di IPA.
Nella produzione di prodotti per l’edilizia il materiale risulta inertizzato
Invece con l’utilizzo per ripristini, poiché il test di cessione si presume non influenzato dagli IPA, questi verrebbero liberamente rilasciati nell’ambiente
Lo smaltimento è consentito solo in discarica di cat. 2 C ai sensi della Del 27.07.84, o in discarica per rifiuti pericolosi ai sensi del D. Lgs. 36/2003
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Esempio 4
Rifiuto proveniente da un sito di bonifica, contenente PCB, Rifiuto proveniente da un sito di bonifica, contenente PCB, derivante da ripulitura e scarnificazione superficiale del suolo e derivante da ripulitura e scarnificazione superficiale del suolo e
costituito da terra e residui vari di materiali di demolizionecostituito da terra e residui vari di materiali di demolizione
quali sono i possibili c.e.r.?:
1. 17 05 03*/04 terre e rocce (contenenti/non contenenti sostanze pericolose)
2. 17 09 02 * rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione contenenti PCB
- il rifiuto è pericoloso o non pericoloso?:
Se si sceglie il codice 1. il materiale risulta non pericoloso, poiché, essendo i PCB sostanze classificate Xn, occorre una concentrazione superiore al 25% per rendere il rifiuto pericoloso
Il codice 2. identifica direttamente il rifiuto come pericoloso
I rifiuti contengono PCB in concentrazione pari a 25 mg/Kg
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Considerazioni:Considerazioni:
In linea generale tutti i rifiuti contenenti PCB sono espressamente identificati nell’elenco di cui alla Direttiva, e tutti classificati come pericolosi per norma
Con il nuovo regime normativo, il rifiuto contenente PCB in concentrazione >10 mg/Kg è comunque destinato a discarica per rifiuti pericolosi
Con l’attuale regime normativo, lo smaltimento è consentito solo in discarica di cat. 2 C
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Classificazione e smaltimentoClassificazione e smaltimento
L’attribuzione del codice pericoloso/non pericoloso non esaurisce la problematica della classificazione ai fini dello smaltimento in discarica, né in riferimento alla vecchia né alla nuova normativa sulle discariche.
In particolare non sono quasi mai soddisfatte le equivalenze
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non pericoloso non tossico e nocivo discarica 2B
pericoloso tossico e nocivo discarica 2C o 3° cat.E, in prospettiva, neanche:
non pericoloso discarica per non pericolosi
pericoloso discarica per pericolosi
EsempioEsempio
Un rifiuto contenente 100 ppm di diossine, concentrazione > 0,1 mg/Kg e < di 1000 mg/Kg (0,1%), è ammesso in discarica di 3° cat. ai sensi della Del 27.07.84 solo in caso che siano impossibili alternative diverse, non sarà ammesso in discarica neanche per rifiuti pericolosi ai sensi del DM 36/2003, ma risulta classificato come non pericoloso
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CONCLUSIONICONCLUSIONI
Nella classificazione del rifiuto l’aspetto tecnico assume nuovamente un ruolo rilevante rispetto a quello di carattere puramente amministrativo
I problemi sono molteplici anche in rapporto alle questioni strettamente analitiche (metodiche)
La scelta di un codice piuttosto che di un altro implica significative ricadute sugli aspetti gestionali ed economici
Fatto salvo quanto al punto precedente, si ritiene opportuno, laddove vi è una reale incertezza, scegliere l’opzione più cautelativa nell’ottica della tutela dell’ambiente, tenendo conto anche delle implicazioni legate all’applicabilità delle
altre normative correlate.
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